Modifica delle disposizioni sull’indennità per le lavoratrici autonome.
C. 2631 Mantini, C. 2661 Siniscalchi, C. 2671 Costa, C. 2681 Benedetti Valentini.
(Esame e rinvio – Adozione del testo base).
La Commissione inizia l’esame.
Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente, in sostituzione del relatore, impossibilitato a partecipare ai lavori della Commissione, osserva che le proposte di legge in esame sono sostanzialmente identiche. Esse modificano l’articolo 70 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, recante «Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell’articolo 15 della Legge 8 marzo 2000, n. 53». Tale articolo, assieme ai successivi articoli 71-73, disciplina il trattamento di maternità delle libere professioniste iscritte ad una delle casse di previdenza indicate alla tabella D allegata allo stesso decreto legislativo.
Rileva che le modifiche sono dirette ad evitare che le indennità di maternità delle professioniste raggiungano livelli troppo elevati con ripercussioni sull’equilibrio finanziario degli enti. L’intervento di maggiore rilevanza è dato dalla fissazione di un tetto massimo che non può essere superato dall’indennità di maternità. Ricorda infatti che le Casse professionali hanno manifestato la propria preoccupazione in seguito all’avvenuta erogazione di indennità di maternità di importo molto elevato che rischiano di compromettere il loro equilibrio finanziario. Sul punto è intervenuta anche l’Associazione degli enti previdenziali privatizzati (AdEPP) che ha approvato, in data 14 marzo 2002, una proposta che è stata ripresa dalle proposte di legge in esame e da altri due progetti di legge presentati al Senato (AS 1335 e AS 1361).
A tale scopo si interviene su tre punti all’interno dell’articolo 70 del decreto legislativo n. 151 del 2001: prevedendo una diversa determinazione del reddito di riferimento; una precisa individuazione del reddito annuo da prendere in considerazione per la determinazione dell’indennità; la fissazione di un importo massimo.
Innanzitutto, nell’individuazione del reddito, in riferimento al quale viene determinata l’indennità, si sostituisce (comma 2 dell’articolo 70) la dizione «reddito percepito e denunciato ai fini fiscali» con la dizione «solo reddito professionale netto percepito e denunciato ai fini fiscali come reddito da lavoro autonomo». In tal modo vengono escluse altre fonti di reddito, come ad esempio quelli fondiari, di capitale e di impresa, che non hanno alcun rapporto con l’attività professionale, e pertanto nemmeno con la relativa cassa di previdenza, e inoltre possono non essere intaccate dalla maternità dalla professionista.
La seconda modifica consente di individuare, senza alcuna possibilità di scelta da parte dell’interessata, l’anno il cui reddito viene preso in considerazione per la determinazione dell’indennità di maternità. Tale risultato si ottiene sostituendo, sempre al comma 2 dell’articolo 70, «il reddito percepito e denunciato (…) nel secondo anno precedente a quello della domanda» con «il reddito percepito e denunciato (…) nel secondo anno precedente a quello dell’evento».
Infatti, considerando che il termine per la presentazione della domanda è di circa 9 mesi, può capitare che l’interessata abbia la facoltà di presentare la domanda in un anno solare o nel successivo. Secondo le intenzioni dei proponenti, si vogliono evitare possibili speculazioni di convenienza ottenibili rinviando o anticipando il momento di presentazione della domanda, in relazione alla diversa entità dei redditi percepiti e denunciati nei due diversi anni.
Il terzo intervento (che inserisce un comma 3-bis all’articolo 70) consiste nella fissazione di un importo massimo che non può essere superato dall’indennità di maternità. Tale indennità non può essere superiore a cinque volte l’importo minimo fissato dal comma 3 dello stesso articolo 70. Pertanto, per il 2002, se l’importo minimo è di 3.880,24 euro, l’importo massimo sarebbe di 19.401,20 euro (corrispondenti a circa 37.500.000 lire).
È fatta salva la possibilità per ogni singola cassa professionale di elevare il suddetto importo massimo in relazione alle capacità reddituali e contributive dalla categoria professionale e compatibilmente con gli equilibri finanziari della cassa stessa.
L’elevazione deve essere disposta con delibera del consiglio di amministrazione della cassa professionale. Tale delibera è soggetta ad approvazione ai sensi dell’articolo 83 del decreto legislativo n. 151 del 2001.
A tal proposito evidenzia che il rinvio non è del tutto corretto poiché il comma 3 di questo articolo, in relazione alla possibilità di ridurre i contributi annui per l’indennità di maternità, prevede che siano i ministri del lavoro e dell’economia, accertata la situazione finanziaria della cassa, a decidere la riduzione dei contributi, semplicemente sentendo il parere del consiglio di amministrazione della cassa. Nella fattispecie in esame, invece, l’impulso parte dalle casse professionali e successivamente interviene l’approvazione ministeriale. Sarebbe opportuno eliminare il rinvio all’articolo 83 o, in alternativa, prevedere una procedura conforme a quella prevista dallo stesso articolo 83.
Per quanto riguarda le singole proposte di legge, risultano perfettamente identici gli AA.CC. 2681 e 2671; l’A.C. 2661 si differenzia dai precedenti perché (con una tecnica normativa più opportuna) sostituisce integralmente il comma 2 dell’articolo 70, invece di modificare singole parti dello stesso e perché parla di reddito professionale, anziché di reddito professionale netto. L’A.C. 2631 contiene alcune aggiunte, che non alterano il senso della disposizione, nel nuovo comma 3-bis dell’articolo 70.
Infine segnala che il 12 giugno è stata presentata sull’argomento un’ulteriore proposta di legge dal deputato Antonino Gazzara, che però non risulta ancora stampata ed assegnata (A.C. 2845).
Trattandosi di disposizioni che necessitano di essere rapidamente corrette a fronte di situazioni limite che hanno sollevato notevoli preoccupazioni, propone alla Commissione di adottare come testo base le identiche proposte di legge A.C. 2671 e A.C. 2681, precisando che l’adozione del testo base non pregiudica la possibilità di confronto e di modifica degli articoli del provvedimento.
La Commissione consente.
Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell’esame ad altra seduta.
Decreto-legge 108/2002 Disposizioni urgenti in materia di occupazione e previdenza.
C. 2843 Governo.
(Rinvio del seguito dell’esame).
Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente, nel prendere atto che nessuno dei presenti chiede di parlare, rinvia il seguito dell’esame ad altra seduta, ricordando che il termine per la presentazione degli emendamenti è fissato per oggi alle ore 15.