(Dal Resoconto Sommario)
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
AUDIZIONI INFORMALI
Audizione di rappresentanti di CIA, CNA, CLAAI, Casartigiani, Confartigianato, Legacoop, UNCI, Confcooperative, Confcommercio, Confesercenti, Confetra, ANIA, ABI, Confitarma, Confservizi, Fedarlinea, Conftrasporto, Federalberghi e ANEF sullo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 93/104/CE del Consiglio, del 23 novembre 1993, in materia di orario di lavoro, come modificata dalla direttiva 2000/34/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 2000.
L’audizione informale è stata svolta dalle 15.10 alle 16.25.
Giovedì 20 febbraio 2003. – Presidenza del presidente Domenico BENEDETTI VALENTINI.
Legge comunitaria 2003.
C. 3618 Governo.
(Relazione alla XIV Commissione).
Relazione sulla partecipazione dell’Italia all’Unione europea nel 2002.
Doc. LXXXVII, n. 3.
(Parere alla XIV Commissione).
(Esame congiunto e rinvio).
La Commissione inizia l’esame congiunto dei provvedimenti.
Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente, ricorda che, secondo quanto previsto dall’articolo 126-ter del regolamento, la Commissione deve procedere nella seduta odierna alla discussione di carattere generale congiunta del disegno di legge comunitaria e della relazione annuale sulla partecipazione dell’Italia all’Unione europea. Una volta concluso l’esame preliminare, i due procedimenti proseguiranno in forma disgiunta.
Per quanto riguarda il disegno di legge comunitaria, la Commissione è chiamata ad esaminare esclusivamente le parti di proprio competenza; l’esame si dovrà concludere con l’approvazione di una relazione e con la nomina di un relatore, che potrà partecipare, per riferirvi, alle sedute della Commissione per le politiche dell’Unione europea.
Potranno essere presentati e votati emendamenti alle parti del disegno di legge di competenza della Commissione. Saranno dichiarati inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che riguardino materie estranee all’oggetto proprio della legge comunitaria; gli emendamenti eventualmente dichiarati inammissibili in Commissione non potranno essere ripresentati in Assemblea. Gli emendamenti eventualmente approvati saranno inclusi nella relazione da trasmettere alla Commissione politiche dell’Unione europea e si riterranno da questa accolti, salvo che non siano respinti da quest’ultima per motivi di compatibilità con la normativa comunitaria o per esigenze di coordinamento generale.
Dopo la conclusione dell’esame del disegno di legge comunitaria, la Commissione proseguirà l’esame della relazione annuale, che si dovrà concludere con l’approvazione di un parere.
Daniele GALLI (FI), relatore, soffermandosi esclusivamente sulle disposizioni di competenza della Commissione, osserva che l’articolo 16 della legge comunitaria reca una delega al Governo per il recepimento della direttiva 2002/73/CE, la quale modifica la direttiva 76/207/CEE, relativa all’attuazione del principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne per quanto riguarda l’accesso al lavoro, alla formazione, alla formazione professionale e le condizioni di lavoro. La direttiva introduce rilevanti modifiche nel testo della direttiva 76/207/CEE: in primo luogo si inserisce una proclamazione di principio volta ad ancorare l’attività normativa ed amministrativa e le politiche degli Stati membri in materia di accesso al lavoro ed alla formazione professionale, di condizioni di lavoro e di sicurezza sociale, all’obiettivo della parità tra uomini e donne.
Si introducono (nuovo articolo 2) le definizioni di «discriminazione diretta», «discriminazione indiretta», «molestie» e «molestie sessuali». In particolare, si definisce la distinzione tra discriminazione diretta e discriminazione indiretta, appena accennata nell’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva del 1976, mutuandola dalle recenti direttive 2000/43/CE, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone, indipendentemente dalla razza e dall’origine etnica, e 2000/78/CE del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro. Le molestie e le molestie sessuali vengono considerate discriminazioni fondate sul sesso e pertanto vietate.
Si introducono disposizioni di tutela delle donne che riprendono il lavoro dopo il congedo per maternità e si prevedono procedure giurisdizionali e amministrative cui le persone che si ritengono lese possano accedere, anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro. A tali procedure possono accedere anche associazioni, organizzazioni o altre persone giuridiche che abbiano un legittimo interesse.
Si prevede anche la designazione, da parte dei singoli Stati membri, di uno o più organismi per la promozione, l’analisi, il controllo e il sostegno della parità di trattamento di tutte le persone senza discriminazioni fondate sul sesso. Si rammenta che l’Italia già si è dotata di numerosi organismi in materia di parità di trattamento, tra i quali il Comitato nazionale per l’attuazione dei principi di parità di trattamento ed uguaglianza di opportunità tra lavoratori e lavoratrici sembra già espletare i compiti previsti dall’articolo 8-bis della direttiva.
Si sollecitano gli Stati membri ad assumere misure adeguate per incoraggiare il dialogo tra le parti sociali e con le competenti organizzazioni non governative portatrici di un legittimo interesse a contribuire alla lotta contro le discriminazioni fondate sul sesso. Una ulteriore sollecitazione concerne i datori di lavoro affinché promuovano in modo sistematico e pianificato la parità di trattamento tra uomini e donne sul posto di lavoro.
Si demanda poi agli Stati membri la determinazione delle sanzioni da irrogare in caso di violazione delle disposizioni nazionali di attuazione della direttiva e si dà facoltà agli Stati membri di introdurre o mantenere disposizioni più favorevoli. In merito alle sanzioni, l’articolo 2, comma 1, lettera c) del disegno di legge in esame già individua i principi e i criteri direttivi generali di delega, che potrebbero essere integrati con qualche specificazione. Inoltre già la legge n. 903 del 1977 reca un apparato sanzionatorio in caso di violazioni del principio di parità di trattamento (articolo 16).
Infine, l’articolo 2 della direttiva 2002/73/CE dispone in merito alla sua attuazione, dando facoltà agli Stati membri di optare tra un recepimento in via normativa ed amministrativa e un recepimento negoziale tra i datori di lavoro ed i lavoratori. Il termine per l’attuazione della direttiva è fissato al 5 ottobre 2005.
L’articolo 16, nel dettare specifici principi e criteri direttivi di delega per l’attuazione della direttiva, ne riprende in buona misura le disposizioni. Ci sono tuttavia dei punti nei quali la delega sembra discostarsi dalla direttiva.
Al comma 1, lettera a), nell’elencare le aree nelle quali occorre garantire l’effettiva applicazione del principio di parità di trattamento, non si fa esplicito riferimento alla promozione, cioè allo sviluppo interno di carriera.
Al comma 1, lettera b), nel definire le molestie, si fa riferimento ad «un comportamento indesiderato (…) posto in essere per ragioni connesse al sesso», che persiste «anche quando è stato inequivocabilmente dichiarato dalla persona che lo subisce come offensivo, così pregiudicando obiettivamente la sua dignità e libertà ovvero creando un clima di intimidazione nei suoi confronti»: in questo caso la delega richiede alla persona che si ritiene offesa una decisa reazione ai comportamenti sgraditi perché questi possano configurarsi come molestie; il riferimento allo «obiettivo» pregiudizio, alla dignità e libertà sembra avere la funzione di specificare che il comportamento ritenuto offensivo debba avere comunque un rilievo facilmente riscontrabile. La direttiva invece si limita a definire le «molestie» senza fare riferimento al comportamento di contrasto assunto dalla vittima e precisando con maggiore dettaglio gli effetti del comportamento indesiderato posto in essere, con riguardo alla creazione di «un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante ed offensivo».
Al comma 1, lettera c), si prevede la generalizzata applicazione del principio di parità di trattamento senza distinzione di sesso in tutti i settori di lavoro, omettendo l’esimente prevista dal paragrafo 6 del nuovo articolo 2 della direttiva, che demanda agli Stati membri la facoltà di stabilire che una differenza di trattamento basata su una caratteristica specifica di un sesso non costituisca discriminazione laddove, per la particolare natura delle attività lavorative o per il contesto in cui esse vengono espletate, tale caratteristica costituisca un requisito essenziale e determinante per lo svolgimento dell’attività lavorativa, purché l’obiettivo sia legittimo ed il requisito proporzionato. Tale esimente sembra parzialmente recuperata dalla lettera b) precedente, che nel definire la discriminazione indiretta fa salvo il differente trattamento giustificato da ragioni oggettive ed il caso in cui le caratteristiche specifiche di sesso costituiscano requisiti essenziali per l’attività lavorativa. In proposito, riterrebbe preferibile inserire le cause di esclusione nella lettera in esame, che ha carattere generale.
Completano il disegno di legge gli allegati A e B. Essi contengono entrambi l’elencazione delle direttive da recepire con decreto legislativo, con l’unica differenza che riflette il diverso iter procedurale – prevedente la sottoposizione al parere delle Commissioni parlamentari – che deve essere osservato in sede di trasposizione delle direttive elencate nell’allegato B.
Per quanto riguarda le direttive da recepire, segnala (allegato B) la direttiva 2002/44/CE, che fissa le prescrizioni minime in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi per la salute e la sicurezza che derivano, o possono derivare, dall’esposizione a vibrazioni meccaniche.
La direttiva si compone di 15 articoli (di cui 4 relativi alle eventuali modifiche tecniche dell’allegato, alla relazione, al recepimento e all’entrata in vigore) e un allegato.
L’articolo 2 della direttiva distingue due tipi di vibrazioni meccaniche: le vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio, che provocano in particolare disturbi vascolari, osteoarticolari, neurologici o muscolari e le vibrazioni trasmesse al corpo intero, che provocano in particolare lombalgie e traumi del rachide.
L’articolo 3 individua i valori limite giornalieri e i valori giornalieri di esposizione che fanno scattare l’azione. La sezione II della direttiva contiene una serie di misure che devono essere assunte dal datore di lavoro, mentre l’articolo 8 disciplina la sorveglianza sanitaria, che è tesa alla prevenzione e alla diagnosi precoce di ogni danno connesso all’esposizione a vibrazioni meccaniche. Sono in ogni caso soggetti a tale sorveglianza i lavoratori esposti ad un livello di vibrazioni superiore a quelle di cui al precedente articolo 3.
È poi previsto un periodo transitorio di cinque anni, a decorrere dal 6 luglio 2005 (nove anni per i settori agricolo e forestale), durante il quale gli Stati membri, previa consultazione delle parti sociali, possono consentire l’utilizzo di attrezzature di lavoro, messe a disposizione dei lavoratori anteriormente al 6 luglio 2007, che, tenuto conto dei più recenti progressi tecnici e/o dell’applicazione delle misure organizzative, non consentono di rispettare i valori limite di esposizione (articolo 9).
L’articolo 10 prevede la possibilità di deroghe nell’applicazione della direttiva in esame per i settori della navigazione marittima e aerea e per le attività lavorative per le quali l’esposizione alle vibrazioni è normalmente inferiore al valore giornaliero di esposizione che fa scattare l’azione, ma può occasionalmente superare il valore limite di esposizione.
Il termine di recepimento della direttiva è il 6 luglio 2005.
Nell’ordinamento italiano non esistono ancora disposizioni normative contenenti specifiche misure tecniche, organizzative e procedurali per la tutela dei lavoratori contro i rischi derivanti dalle vibrazioni. Va però tenuto presente che l’obbligo di valutare il rischio e di attuare misure di prevenzione, protezione e sorveglianza sanitaria stabilito in generale per tutti i fattori di rischio dal decreto legislativo n. 626 del 1994, vale anche per l’esposizione professionale alle vibrazioni.
Segnala infine che, tra i lavori faticosi, pericolosi e insalubri ai quali è vietato adibire le lavoratrici gestanti e puerpere, ai sensi dell’articolo 7 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono compresi quelli che trasmettono intense vibrazioni.
La direttiva 2002/74/CE (allegato B) del Parlamento europeo e del Consiglio provvede a modificare la direttiva 80/987/CEE del Consiglio, del 20 ottobre 1980, che, nell’intento di offrire maggiore tutela ai lavoratori dipendenti in caso di insolvenza del datore di lavoro, ha obbligato gli Stati membri ad istituire un organismo atto a garantire ai lavoratori interessati il pagamento dei diritti eventualmente non pagati.
Le modifiche maggiormente significative possono essere così sintetizzate: si amplia l’ambito soggettivo di riferimento della tutela, estendendola ai lavoratori a tempo parziale, ai lavoratori aventi un rapporto di lavoro a tempo determinato ed ai rapporti di lavoro interinale; si dà facoltà agli Stati membri di ampliare l’ambito oggettivo della tutela, estendendola a situazioni di insolvenza ulteriori rispetto a quelle che sfociano in procedure liquidatorie, come la cessazione di fatto dei pagamenti in forma permanente; si dettano disposizioni specifiche per i casi di insolvenza delle imprese che svolgono la loro attività in più Stati membri; si dà maggiore libertà agli Stati membri circa l’individuazione del periodo di lavoro rispetto al quale è previsto l’intervento dell’organismo di garanzia.
A tal proposito rammenta che quello del periodo di lavoro coperto da garanzia è stato uno degli aspetti più controversi della precedente direttiva e, sul piano nazionale, del relativo decreto legislativo di attuazione. L’articolo 3 della direttiva 80/987/CEE, infatti, lasciava agli Stati membri la facoltà di opzione tra tre diverse ipotesi circa la determinazione della data antecedentemente alla quale si computa il periodo che dà diritto alla retribuzione (quella dell’insorgere dell’insolvenza del datore di lavoro; quella del preavviso di licenziamento del lavoratore subordinato interessato; quella dell’insorgere dell’insolvenza del datore di lavoro o quella della cessazione del contratto di lavoro o del rapporto di lavoro del lavoratore subordinato interessato, avvenuta a causa dell’insolvenza del datore di lavoro).
Ricorda che il legislatore italiano ha individuato come dies ad quem in linea normale «la data del provvedimento che determina l’apertura» di una procedura concorsuale, cioè, nel caso più frequente, la data della sentenza dichiarativa di fallimento, assoggettando a tutela i crediti di lavoro inerenti gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro rientranti nei dodici mesi che precedono la sentenza stessa.
Le disposizioni della direttiva e quella nazionale di attuazione hanno dato luogo a numerosi problemi applicativi, che ora la direttiva 2002/74/CE cerca di risolvere lasciando maggiore libertà agli Stati membri circa l’individuazione della data antecedentemente – ed ora anche posteriormente – alla quale si colloca il periodo oggetto di tutela, eliminando quindi le tre ipotesi sopra riportate tra le quali effettuare l’opzione. L’unico limite oggi mantenuto concerne la durata del periodo di tutela, che non può essere inferiore a tre mesi.
Per quanto riguarda la Relazione annuale al Parlamento sulla partecipazione dell’Italia all’UE per gli anni 2002-2003, prende atto con favore, per quanto di competenza, che la Presidenza greca ha intenzione di accelerare l’iter relativo alla proposta di direttiva sulle condizioni di lavoro dei lavoratori interinali, che si prefigge di creare un equilibrio tra la protezione dei lavoratori temporanei e la garanzia di flessibilità del mercato del lavoro. In particolare, la Presidenza greca conta di arrivare ad un accordo politico su posizione comune nella sessione del Consiglio dei ministri del 6 marzo.
Prende atto con favore anche che la direttiva sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi all’esposizione all’amianto, di modifica della direttiva 83/477/CEE, dovrebbe essere in dirittura d’arrivo. Infatti, dopo l’accordo politico su posizione comune, raggiunto dal Consiglio il 3 giugno 2002, si è concluso positivamente il negoziato con il Parlamento europeo, evitando la procedura di conciliazione.
Dalla Relazione emerge poi la volontà di raggiungere l’accordo politico su posizione comune durante Presidenza italiana relativamente alla proposta di direttiva sulla protezione dei lavoratori dall’esposizione agli agenti fisici.
Per quanto riguarda l’occupazione, la relazione congiunta della Commissione e del Consiglio sull’occupazione per il 2002 fornisce una visione d’insieme della situazione dell’occupazione nell’UE e una valutazione dei progressi compiuti dagli Stati membri nell’attuazione delle raccomandazioni per l’occupazione durante il 2001.
Per quanto riguarda il coordinamento dei sistemi di protezione sociale, prende atto con soddisfazione, con riferimento alla proposta della Commissione che tende a semplificare la legislazione comunitaria vigente (regolamento n. 1408/71), che il Consiglio ha già raggiunto un orientamento generale su una parte delle disposizioni e che, in base a quanto stabilito dal vertice di Barcellona, entro la fine dell’anno dovrà essere completato l’esame dei rimanenti articoli. L’Italia è particolarmente interessata al rispetto di questo termine, anche perché il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale risponde all’esigenza di tutelare la numerosa comunità italiana migrata.
Infine, considera positivamente il fatto che il Consiglio abbia già espresso un orientamento generale sul testo del regolamento inteso ad estendere le disposizioni del regolamento n. 1408/71 ai cittadini di paesi terzi che risiedono legalmente nel territorio comunitario, per accordare a tali soggetti diritti il più possibile simili a quelli goduti da cittadini dell’Unione europea.
Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, fissa il termine per la presentazione di emendamenti al disegno di legge comunitaria alle ore 12 di mercoledì 26 febbraio 2003.
Rinvia quindi il seguito dell’esame ad altra seduta.


























