(Dal Resoconto Sommario)
Norme sulla libertà religiosa e abrogazione della legislazione sui culti ammessi.
C. 2531 Governo.
(Parere alla I Commissione).
(Seguito dell’esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni).
La Commissione prosegue l’esame, rinviato nella seduta del 1o aprile 2003.
Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente, invita il relatore ad illustrare la proposta di parere predisposta alla luce del nuovo testo presentato dalla Commissione affari costituzionali e tenuto conto dei rilievi emersi nel corso del dibattito svoltosi nelle precedenti sedute.
Andrea DI TEODORO (FI), relatore, osserva preliminarmente che la Commissione affari costituzionali ha predisposto un nuovo testo, recependo anche taluni emendamenti presentati da alcune componenti della maggioranza, migliorandone notevolmente il contenuto: in particolare, è stata eliminata l’equiparazione fra fede religiosa e credenza, riservando così il provvedimento solo alle religioni propriamente dette.
Tenuto conto dell’ampio dibattito che si è svolto in Commissione lavoro e dei progressivi approfondimenti compiuti, formula una proposta di parere favorevole con condizioni (vedi allegato 2), sulla quale auspica la convergenza di tutti i gruppi.
Giovanni DIDONÈ (LNP), pur riconoscendo la necessità di giungere all’espressione di un parere sul nuovo testo recante norme sulla libertà religiosa e sui culti ammessi, conferma la posizione contraria del suo gruppo sul provvedimento in esame e preannuncia il voto contrario sulla proposta di parere del relatore.
Carmen MOTTA (DS-U) conferma il giudizio negativo sulla proposta di parere presentata dal relatore, perché, limitatamente all’articolo 9 di stretta competenza della Commissione lavoro, in essa è ancora presente il riferimento ai meccanismi rigidi, quali la cosiddetta «clausola di salvaguardia» dell’efficienza delle strutture lavorative. In proposito, ribadisce che è evidente che la possibilità e l’autonomia riconosciute a ciascuna persona di esprimere la propria libertà religiosa e di pensiero nel luogo di lavoro non deve rappresentare un elemento di contrasto con l’attività e l’organizzazione lavorativa stessa. Ritiene pertanto che la condizione posta dal relatore stravolga la sostanza dell’articolo 9 e quindi su di essa conferma il parere contrario del suo gruppo.
Infine, pur prendendo atto dello sforzo compiuto per contemperare le diverse esigenze, ritiene che si sia cercato di accogliere solo i rilievi avanzati dalla maggioranza, senza tener conto delle osservazioni proposte dall’opposizione, volte a migliorare il testo del provvedimento, secondo quanto richiesto dallo stesso relatore.
Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.


























