(Dal Resoconto Sommario)
SEDE REFERENTE
Martedì 21 ottobre 2003. – Presidenza del presidente Domenico BENEDETTI VALENTINI.
La seduta comincia alle 11.40.
Bilancio dei sindacati e trattenute sindacali.
C. 1900 Martinelli.
(Seguito dell’esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge Pagliarini C. 4116).
La Commissione prosegue l’esame, rinviato nella seduta del 22 gennaio 2003.
Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente, comunica che è stata assegnata alla XI Commissione la proposta di legge C. 4116 dei deputati Pagliarini e Didonè, recante «Disposizioni concernenti i bilanci dei sindacati e delle loro associazioni». Trattandosi di identica materia, ne propone l’abbinamento alla proposta di legge C. 1900 Martinelli.
La Commissione consente.
Roberto GUERZONI (DS-U) prospetta l’opportunità che il relatore fornisca alla Commissione una integrazione di relazione, illustrando brevemente il contenuto della proposta di legge di cui si è testé proposto l’abbinamento.
Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente, nel condividere l’osservazione del deputato Guerzoni, invita il relatore a predisporre per la prossima seduta una integrazione di relazione.
Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell’esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 11.45.
AUDIZIONI INFORMALI
Audizione di rappresentanti di Confcommercio e Confesercenti sulla proposta di legge C. 1900 recante: «Bilancio dei sindacati e trattenute sindacali».
L’audizione informale è stata svolta dalle 11.50 alle 12.25.
Martedì 21 ottobre 2003. – Presidenza del presidente Domenico BENEDETTI VALENTINI.
La seduta comincia alle 12.35.
Decreto-legge 253/2003: Disposizioni urgenti per la funzionalità della pubblica sicurezza e della protezione civile.
C. 4375 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla I Commissione).
(Esame e rinvio).
La Commissione inizia l’esame.
Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente, avverte che assumerà le funzioni di relatore, sostituendo il deputato Taglialatela, fino al momento del suo arrivo in Commissione.
Osserva quindi che il decreto-legge 10 settembre 2003, n. 253, recante disposizioni urgenti per incrementare la funzionalità dell’amministrazione della pubblica sicurezza e della protezione civile, già approvato dal Senato, mira, con l’articolo 1, a consentire l’assunzione di mille agenti della polizia di Stato, attingendo dalle graduatorie di concorsi già espletati.
L’articolo 80, comma 8, della legge 30 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria per il 2003), aveva previsto uno specifico stanziamento (9,2 milioni di euro per il 2003, 32,7 milioni di euro per il 2004 e 34,2 milioni di euro a regime) per l’incremento dell’organico di mille agenti della polizia di Stato, al fine di assicurare la piena efficacia degli interventi in materia soprattutto di immigrazione e di asilo.
Pertanto, nel rispetto della riserva del 45 per cento dei posti per i volontari in ferma breve e ferma prefissata, di cui all’articolo 18 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, l’articolo 1, comma 1, del provvedimento in esame prevede, alla lettera a), l’assunzione, nel limite di 550 posti, dei candidati risultati idonei all’ultimo concorso pubblico per allievi agenti bandito con decreto dell’8 novembre 1996, la cui graduatoria di merito è scaduta l’8 maggio 2001; alla lettera b), l’assunzione dei primi 450 militari in ferma breve e prefissata della graduatoria degli idonei del concorso indetto nel 1999 per l’assunzione nella polizia di Stato, che termineranno il periodo di ferma nell’aprile del 2004. Contestualmente, i posti del relativo concorso sono aumentati da 280 a 730.
Per gli eventuali posti non coperti, la stessa norma prevede l’utilizzo della graduatoria degli idonei del medesimo concorso per l’assunzione nelle altre amministrazioni di cui al citato articolo 18 del decreto legislativo n. 215 del 2001, nonché il ricorso ad un concorso straordinario riservato al personale che ha concluso la ferma breve o prefissata da non più di due anni.
Una possibilità di parziale soluzione consiste nella riammissione in servizio, prevista dal comma 2, di quei funzionari che, già trasferiti, a domanda, presso altre amministrazioni, per effetto dell’articolo 5, comma 3, della legge 31 marzo 2000, n. 78, hanno ora chiesto di rientrare nei ruoli della polizia di Stato. Si prevede, quindi, una circoscritta deroga all’articolo 132 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, richiamato dall’articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, senza la quale la riammissione in servizio non potrebbe essere attuata, trattandosi di trasferimento disposto in applicazione di una norma di carattere transitorio e speciale, qual è stata quella del citato articolo 5, comma 3, della legge n. 78 del 2000.
Il Senato ha poi soppresso l’articolo 2, diretto a consentire al Dipartimento della protezione civile di avvalersi di personale particolarmente qualificato attraverso apposite procedure concorsuali, per assolvere in modo più compiuto ai propri rilevanti e accresciuti compiti istituzionali. Su tale articolo, la Commissione bilancio aveva espresso una condizione che ne richiedeva la soppressione, in quanto la norma appariva suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri in relazione ai quali il disegno di legge non disponeva della relativa copertura finanziaria. Segnala, peraltro, che il disegno di legge finanziaria per il 2004, all’articolo 11, comma 5, prevede l’assunzione di 50 unità da assegnare al Dipartimento della protezione civile.
Al Senato, infine, è stato inserito l’articolo 1-bis, che modifica l’articolo 5-bis del decreto-legge 6 maggio 2002, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2002, n. 133. Il citato articolo 5-bis prevede che, per esigenze eccezionali e temporanee, possa essere conferita, previo l’accertamento del possesso dei requisiti e la prestazione di giuramento, la qualifica di agente di pubblica sicurezza a conducenti di veicoli in uso ad alte personalità che rivestono incarichi istituzionali di Governo allo scopo di garantirne la tutela, l’incolumità e la sicurezza. Con l’articolo 1-bis si consente di estendere la suddetta previsione alle alte personalità istituzionali di Governo dell’Unione Europea, nonché ad altre personalità da individuarsi con decreto del ministro dell’interno, che per il ruolo rivestito e la delicatezza delle funzioni svolte sono esposte a gravi pericoli. L’attribuzione della qualifica di agente di pubblica sicurezza ai soggetti di cui sopra non comporta il diritto alla corresponsione di alcun compenso.
Marcello TAGLIALATELA (AN), relatore, considerata la scelta già operata con la legge finanziaria per il 2003 di consentire una rapido aumento dell’organico dell’amministrazione di pubblica sicurezza, prospetta l’opportunità di esprimere un parere favorevole, tenuto altresì conto dell’eccezionalità dell’articolo 1, che se da un lato consente di assumere da graduatorie ancora aperte, dall’altro mantiene fermo il principio dell’assunzione tramite pubblico concorso.
Roberto GUERZONI (DS-U), pur esprimendo un giudizio positivo sulla finalità del decreto-legge, volto a dare risposta, anche se limitata, ai problemi di organico della pubblica sicurezza, evidenzia il ritardo con il quale il Governo dà attuazione all’articolo 80, comma 8, della legge 30 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria per il 2003).
Solleva infine alcune perplessità in merito all’articolo aggiuntivo 1-bis, introdotto dal Senato, per il quale può essere conferita, per esigenze eccezionali e temporanee, la qualifica di agente di pubblica sicurezza ai conducenti di veicoli in uso ad alte personalità che rivestono incarichi istituzionali di Governo, estendendo tale previsione anche alle alte personalità di Governo dell’Unione europea, nonché ad altre personalità, da individuarsi con decreto del ministro dell’interno, che siano esposte a gravi pericoli per il ruolo e le funzioni svolte.
Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente, pur comprendendo la necessità di assicurare l’immediato reclutamento del personale della polizia di Stato per esigenze funzionali aventi carattere di priorità, esprime innanzitutto perplessità sulla genericità della formulazione utilizzata dall’articolo aggiuntivo 1-bis, per la quale spetta al ministro dell’interno di individuare le altre personalità ai conducenti dei cui veicoli in uso è estesa la previsione del conferimento della qualifica di agente di pubblica sicurezza. Ritiene in proposito che debbano essere individuati dei criteri di omogeneità delle categorie oggetto della disposizione di cui all’articolo 1-bis. Inoltre, solleva dubbi sulla possibilità che l’attribuzione della qualifica di agente di pubblica sicurezza ai conducenti di veicoli in uso alle alte personalità che rivestono incarichi istituzionali di Governo non comporti automaticamente il diritto alla corresponsione né di un compenso economico né di una indennità di funzione, prospettando con riferimento a ciò l’eventualità di possibili contenziosi futuri. Richiama infine l’attenzione della Commissione sull’obiettiva difficoltà di distinguere un autista tout court da un autista al quale è stata conferita la qualifica di agente di pubblica sicurezza.
Marcello TAGLIALATELA (AN), relatore, precisa che la possibilità di dare in uso ad una qualsiasi macchina di servizio il cosiddetto lampeggiante riguarda solo le autovetture guidate da agenti di pubblica sicurezza.
Aldo PERROTTA (FI), nel condividere la necessità che per esigenze eccezionali e temporanee possa essere conferita, previo accertamento del possesso dei requisiti e la prestazione di giuramento, la qualifica di agente di pubblica sicurezza ai conducenti di veicoli in uso ad alte personalità, reputa positiva la scelta del ricorso ai candidati risultati idonei nelle graduatorie di concorsi già espletati per consentire l’assunzione di nuovo personale nella polizia di Stato, con ciò evitando le lungaggini burocratiche legate al bando di nuovi concorsi.
Emerenzio BARBIERI (UDC) esprime perplessità sulla formulazione, di cui all’articolo aggiuntivo 1-bis, relativa alla previsione di altre personalità non meglio specificate, che dovrebbero essere individuate con decreto del ministro dell’interno perché esposte a gravi pericoli, oltre a quelle che rivestono incarichi istituzionali di Governo e le alte personalità istituzionali di Governo dell’Unione europea, i cui autisti si vedrebbero conferita l’attribuzione della qualifica di agente di pubblica sicurezza. Ritiene che sul punto la Commissione dovrebbe esprimersi esplicitamente.
Elena Emma CORDONI (DS-U), confermando le perplessità espresse sull’ampia discrezionalità lasciata al ministro dell’interno nell’individuare le altre personalità di cui all’articolo 1-bis del decreto-legge in esame, ribadisce la scarsa chiarezza della dizione utilizzata, evidenziando altresì le eventuali conseguenze di carattere contrattuale che potranno derivare dal conferimento della qualifica di agente di pubblica sicurezza ai conducenti di veicoli in uso alle alte personalità, nonché i possibili futuri contenziosi, posto che non si può conferire una nuova qualifica professionale senza prevedere il diritto alla corresponsione di un compenso economico.
Pietro GASPERONI (DS-U) insiste sulla necessità che le altre personalità di cui all’articolo aggiuntivo 1-bis vengano ulteriormente specificate, atteso che non si può far riferimento solo alle alte personalità che rivestono incarichi istituzionali di Governo.
Emerenzio BARBIERI (UDC) nel condividere i dubbi espressi in ordine alla formulazione utilizzata dall’articolo aggiuntivo 1-bis, manifesta la propria preoccupazione in merito all’eventualità che i tempi per il reclutamento del personale della polizia di Stato per incrementare la funzionalità della pubblica sicurezza e della protezione civile possano dilatarsi qualora il decreto-legge venisse modificato dalla Camera.
Marcello TAGLIALATELA (AN), relatore, ritiene innanzi tutto che non vi siano le condizioni perché si arrivi ad un contenzioso, anche in assenza della previsione della corresponsione di un compenso per l’attribuzione della qualifica di agente di pubblica sicurezza alle alte personalità; il problema, semmai, riguarda l’indennità di funzione.
In merito all’individuazione delle altre personalità alle quali è estesa la previsione di cui all’articolo aggiuntivo 1-bis, concorda sulla necessità che nel decreto del ministro dell’interno vengano individuate le categorie dei soggetti esposti a gravi pericoli e non le singole personalità; tuttavia ritiene che non spetti alla Commissioneprocedere alla selezione dei soggetti meritevoli di tutela, bensì al ministro, sulla base della valutazione degli elementi di cui lo stesso dispone.
Andrea DI TEODORO (FI) condivide le osservazioni del relatore, prospettando l’opportunità che la Commissione evidenzi nel parere gli eventuali profili problematici che potrebbero insorgere in ordine alla mancata corresponsione del compenso economico.
Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente, ritiene che la Commissione potrebbe esprimere un parere favorevole, invitando la Commissione di merito a valutare le ricadute di carattere economico conseguenti al fatto che l’attribuzione della qualifica di agente di pubblica sicurezza ai conducenti di veicoli in uso alle alte personalità potrebbe comportare il riconoscimento di una indennità di funzione. Ritiene altresì necessario che la verifica della sussistenza delle condizioni professionali e soggettive in capo ai soggetti che devono essere rivestiti della qualifica di agente di pubblica sicurezza debba essere rigorosa e che si adottino criteri di omogeneità nella individuazione delle altre personalità che per il ruolo rivestito e la delicatezza delle funzioni svolte sono esposte a gravi pericoli e dunque necessitano dell’utilizzo di agenti di pubblica sicurezza.
Marcello TAGLIALATELA (AN), relatore, prospetta altresì l’opportunità che le richieste di conferimento della qualifica in questione passino anche per il tramite delle commissioni provinciali per l’ordine pubblico e la sicurezza.
Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente, nel rinviare alla seduta di domani il seguito dell’esame, invita il relatore a predisporre una proposta di parere che tenga conto delle osservazioni emerse nel corso del dibattito.
La seduta termina alle 13.30.
Il seguente punto all’ordine del giorno non è stato trattato:
SEDE CONSULTIVA
Istituzione del Museo della moda italiana.
Nuovo testo unificato C. 2291 e abbinate.


























