(Dal Resoconto Sommario)
SEDE CONSULTIVA
Martedì 27 gennaio 2004. – Presidenza del vicepresidente Angelo SANTORI. – Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Grazia Sestini.
La seduta comincia alle 11.40.
Riassetto del sistema radiotelevisivo.
C. 310-D, rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica e sentenza della Corte Costituzionale n. 466 del 2002.
(Parere alle Commissioni riunite VII e IX).
(Esame e rinvio).
La Commissione inizia l’esame.
Angelo SANTORI, presidente, in sostituzione del relatore, rileva come le Commissioni riunite VII e IX abbiano avviato l’esame del progetto di legge recante «Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-radiotelevisione italiana Spa, nonché delega al Governo per l’emanazione del testo unico della radiotelevisione», rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica il 15 dicembre 2003, ai sensi dell’articolo 74 della Costituzione.
Ricorda altresì come l’Assemblea, nella seduta del 21 gennaio scorso, abbia assunto una deliberazione di limitazione dell’esame alle parti che formano oggetto del messaggio di rinvio, specificando contestualmente tali parti. Le parti del progetto di legge cui le Commissioni riunite VII e IX propongono di limitare la discussione dell’Assemblea, ai sensi dell’articolo 71, comma 2, del Regolamento, sono le seguenti: articolo 2, comma 1, lettera g), che definisce il sistema integrato delle comunicazioni (SIC); articolo 5, comma 1, lettera l), limitatamente alla parte che richiama il decreto legislativo n. 198 del 2002; articolo 15, commi da 1 a 6, che definisce la disciplina antitrust nel SIC; articolo 23, comma 14, che richiama il decreto legislativo n. 198 del 2002; articolo 24, comma 3, che richiama il decreto legislativo n. 198 del 2002; articolo 25, che definisce la disciplina applicabile nella fase di transizione dal sistema analogico al sistema digitale nel settore televisivo; articolo 28, comma 1, lettere c) (limitatamente al richiamo dei commi da 1 a 7 dell’articolo 15 della legge n. 223 del 1990) e f), che abrogano la disciplina antitrust attualmente vigente nel settore radiotelevisivo.
Si intende che rientrano negli ambiti oggetto della limitazione anche le disposizioni recanti termini, ormai scaduti o di prossima scadenza (articolo 7, comma 17; articolo 17, comma 2, lettera b); articolo 20, comma 10; articolo 21, commi 1 e 3, la cui modificabilità risulta strettamente consequenziale al fatto stesso del rinvio. L’esame di tali parti sarà ovviamente limitato ai termini stessi, salvo per quanto riguarda l’articolo 17, comma 2, lettera b), per il quale, considerata la formulazione della norma, l’esame deve essere limitato alle parole: «e, per l’anno 2003, è stabilito in tremila ore per le trasmissioni televisive in chiaro e in altrettante ore per le trasmissioni radiofoniche».
Evidenziato come le Commissioni VII e IX trasmetteranno domani il testo emendato, avverte che, nella stessa giornata, entro le 15, dovrà essere espresso il parere.
Ricorda, infine, che già il 28 luglio 2003 la Commissione aveva espresso parere favorevole sul testo allora trasmesso, evidenziando che l’articolato non presentava disposizioni afferenti a materie di stretta competenza della XI Commissione.
Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell’esame ad altra seduta.
SEDE REFERENTE
Martedì 27 gennaio 2004. – Presidenza del presidente Domenico BENEDETTI VALENTINI. – Interviene il sottosegretario di Stato per la funzione pubblica Learco Saporito.
La seduta comincia alle 12.30.
Trattamento di quiescenza del personale delle Ferrovie dello Stato.
C. 141 Battaglia e abb.
(Seguito dell’esame e rinvio – Adozione di un nuovo testo base).
La Commissione prosegue l’esame, rinviato, da ultimo, nella seduta del 1o luglio 2003.
Antonino LO PRESTI (AN), relatore, illustra una proposta di nuovo testo unificato delle proposte di legge in esame (vedi allegato).
Rileva come, a seguito della discussione sul disegno di legge finanziaria per il 2004, l’entità delle risorse destinate al trattamento di quiescenza del personale delle Ferrovie dello Stato sia risultata idonea a coprire solo una parte degli oneri quantificati dalla relazione tecnica. Peraltro, ritiene che in questa fase il reperimento di ulteriori risorse, per quanto auspicabile, rischierebbe di compromettere un esito positivo del provvedimento. Ricordato infatti come il provvedimento medesimo sia da lungo tempo all’esame della Commissione, giudica opportuna una scelta realistica per rispondere, seppure parzialmente, alle attese della categoria interessata. Nel testo unificato proposto, si prevede pertanto una parziale rideterminazione del trattamento di quiescenza del personale del Ferrovie dello Stato cessato dal sevizio tra il 1981 e il 1995 in relazione alle risorse finanziarie disponibili, a partire dal 1o maggio 2004. Sottolinea come venga in tal modo riconosciuto sul piano legislativo il diritto del personale in quiescenza delle Ferrovie dello Stato a godere dei benefici economici relativi alla progressione degli stipendi intervenuti, precisando peraltro come all’articolo 4 si preveda che il ministro della funzione pubblica, sentiti il ministro dell’economia e delle finanze ed il ministro del lavoro e delle politiche sociali, determini, con proprio regolamento, i criteri di attribuzione di tali benefici.
Cesare CAMPA (FI) dichiara di condividere il testo unificato proposto dal relatore, sottolineando come sia opportuno adottare una soluzione realistica in relazione alle risorse disponibili. Auspica inoltre che il testo sia condiviso dall’opposizione e possa pertanto essere esaminato in Commissione in sede legislativa.
Renzo INNOCENTI (DS-U) ricordato come il provvedimento sia all’esame della Commissione da lungo tempo, giudica positivamente l’individuazione di una soluzione, sebbene la stessa non possa ritenersi pienamente soddisfacente. Sottolineato come in passato si fosse verificata la possibilità di dare piena soddisfazione agli interessati, ma non si fosse giunti ad una positiva conclusione dell’iter per la successiva indisponibilità di risorse finanziarie, ritiene opportuno dare finalmente una risposta alle attese. Auspica peraltro che non venga meno l’impegno di tutte le parti a ridefinire in modo compiuto il trattamento di quiescenza del personale delle Ferrovie dello Stato. Si riserva infine di valutare la proposta di esaminare il provvedimento in sede legislativa.
Il sottosegretario Learco SAPORITO, apprezzato lo sforzo compiuto dai gruppi per giungere ad una soluzione positiva che, tenendo presente l’esperienza del passato, sia realistica e rapida, evidenzia come, in relazione alla limitatezza degli stanziamenti disponibili, sia necessaria una rideterminazione parziale del trattamento di quiescenza dei lavoratori cui il provvedimento fa riferimento. Precisa infine che all’articolo 4 si prevede che sia il ministro della funzione pubblica a determinare con proprio regolamento i criteri di attribuzione dei benefici in quanto il personale delle Ferrovie dello Stato apparteneva nel passato al comparto dei dipendenti pubblici.
Elena Emma CORDONI (DS-U) ritiene sia opportuno un approfondimento del Governo in ordine alla competenza ministeriale a disciplinare in via regolamentare il trattamento di quiescenza del personale delle Ferrovie dello Stato, tenuto conto del processo di privatizzazione del gruppo.
Angelo SANTORI (FI) dichiara di condividere il testo unificato proposto dal relatore, che prospetta una soluzione realistica, sebbene non pienamente soddisfacente, rispetto alle attese del personale delle Ferrovie dello Stato cessato dal servizio nel periodo compreso tra il 1o gennaio 1981 e il 31 dicembre 1995.
Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente, propone, ove non vi siano obiezioni, di adottare il testo unificato delle proposte di legge presentato oggi dal relatore come nuovo testo base per la discussione e di inviarlo immediatamente alle competenti Commissioni per l’espressione del prescritto parere, rinunciando per ora alla presentazione di ulteriori emendamenti.
La Commissione concorda.
Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell’esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 13.10.


























