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Il Diario del Lavoro

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Home - Senato - Commissione Lavoro, previdenza sociale

Commissione Lavoro, previdenza sociale

22 Ottobre 2009
in Senato

(Dal Resoconto Sommario)

263a Seduta

Presidenza del Presidente
ZANOLETTI


Intervengono i sottosegretari di Stato per il lavoro e le politiche sociali Brambilla e Sacconi.

La seduta inizia alle ore 14,40.


PROCEDURE INFORMATIVE
Interrogazione

Il sottosegretario BRAMBILLA risponde all’interrogazione n. 3-01597, del senatore Pizzinato e di altri senatori, osservando preliminarmente che, in base al comma 132 dell’articolo 3 della legge n. 350 del 2003, in favore dei lavoratori che abbiano già maturato, alla data del 2 ottobre 2003, il diritto al conseguimento dei benefici previdenziali di cui all’articolo 13, comma 8, della legge n. 257 del 1992, sono fatte salve le disposizioni previgenti alla medesima data del 2 ottobre 2003. Tale disposizione si applica anche a coloro che hanno avanzato domanda di riconoscimento all’INAIL o che ottengono sentenze favorevoli per cause avviate entro la stessa data, ferma restando la validità delle certificazioni già rilasciate dall’INAIL.
L’Istituto, di conseguenza, ha comunicato di aver impartito, con nota del 12 gennaio 2004, apposite disposizioni alle unità periferiche, riattivando nei riguardi dei lavoratori assicurati INAIL e limitatamente a periodi coperti dall’assicurazione INAIL, a condizione che gli stessi abbiano presentato all’Istituto entro il 2 ottobre 2003 le domande per ottenere la certificazione di esposizione all’amianto, le funzioni istruttorie e certificative di competenza, con le stesse modalità seguite in passato, e cioè sia sulla base di pareri CONTARP che di Atti di indirizzo ministeriale.
Per quanto riguarda, invece, gli assicurati INAIL per i quali sia incerta la data di presentazione della domanda; gli assicurati INAIL per i quali è certo che la domanda è stata presentata dopo il 2 ottobre 2003; i non assicurati INAIL, oppure assicurati INAIL che richiedono il riconoscimento della esposizione per i periodi non coperti da assicurazione INAIL – ferrovieri fino al 31 dicembre 1995, e postelegrafonici fino al 31 dicembre 1998 -, a prescindere della data di presentazione della domanda; è stato disposto, in attesa dell’emanazione del decreto interministeriale previsto dall’articolo 47, comma 6, del decreto-legge n. 269 del 2003 convertito con legge n. 326 del 2003, che renderà applicabile la normativa, il solo inserimento in procedura dei dati anagrafici e, qualora presenti, di quelli contenuti nei curricula professionali.
Venendo allo specifico della questione e dunque alle azioni intraprese dal Ministero del lavoro, occorre considerare preliminarmente che il quadro normativo di riferimento è piuttosto complesso e ha dato luogo a diversità interpretative anche molto divergenti, considerato il convulso susseguirsi delle disposizioni che regolano la materia dei benefici previdenziali per i lavoratori esposti all’amianto. In particolare sono stati compiuti i necessari approfondimenti giuridici per stabilire con esattezza a quali adempimenti amministrativi sono tenuti i destinatari del beneficio e come deve essere delimitato il complesso delle attività lavorative che implicano esposizione all’amianto. Tutto ciò ha comportato ritardi nella emanazione del decreto, rispetto alla scadenza del termine fissato al gennaio 2004.
Il rappresentante del Governo precisa quindi che lo schema di decreto in questione, è stato firmato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali in data 1° luglio 2004 e trasmesso al Ministro dell’economia per l’acquisizione della controfirma.

Il senatore PIZZINATO (DS-U), dopo aver ringraziato il Sottosegretario per la risposta, rileva che l’interrogazione di cui è primo firmatario è stata presentata il 3 marzo 2004 e, malgrado il suo svolgimento sia stato da lui più volte sollecitato, solo oggi è possibile conoscere la posizione del Governo. Tale ritardo è particolarmente deplorevole, se si considera che l’atto ispettivo pone il problema dell’osservanza, da parte dell’Esecutivo, del termine assegnato dal comma 6 dell’articolo 47 del decreto-legge n. 269 del 2003 per l’adozione del decreto interministeriale di attuazione delle disposizioni relative ai benefici previdenziali per i lavoratori esposti all’amianto. Come ha ricordato il Sottosegretario, tale normativa è stata successivamente modificata dal comma 132 dell’articolo 3 della legge finanziaria per il 2004 che ha fatto salve le disposizioni previgenti al 2 ottobre 2003 in favore dei lavoratori che, a tale data, avessero già maturato il diritto al conseguimento dei benefici previdenziali di cui all’articolo 13, comma 8 della legge n. 257 del 1992. Lo stesso Sottosegretario ha poi fatto sapere che solo alla data del 1° luglio, con un ritardo di oltre sei mesi rispetto a quanto previsto dal citato decreto-legge n. 269, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali ha trasmesso al Ministro dell’economia lo schema del decreto in questione, per l’apposizione della controfirma. Pertanto, ad oggi, non vi è alcuna disposizione attuativa dell’articolo 47 del decreto-legge n. 269. Tale situazione, di per sé ingiustificata e incomprensibile, rende poi particolarmente precaria la posizione dei lavoratori, già esposti all’amianto, non assicurati presso l’INAIL, per i quali il predetto articolo 47 del decreto-legge n. 269 aveva disposto il beneficio dell’incremento dei trattamenti, nel caso di un periodo decennale di esposizione: vi sono dunque attualmente migliaia di lavoratori che hanno fatto domanda all’INAIL per il riconoscimento di tale requisito e che sono del tutto ignari del loro destino. Né l’Istituto è in grado di fornire loro una risposta, considerato che una recente circolare ministeriale impedisce agli enti previdenziali di adottare atti interpretativi della legislazione vigente in assenza del parere del Ministero stesso.
Per tali motivi, il senatore Pizzinato si dichiara insoddisfatto per la risposta del Governo, che non dà alcuna assicurazione circa l’osservanza di un termine che è scaduto il 13 gennaio: il perpetrarsi di una tale condotta risulta infatti gravemente lesivo di un diritto riconosciuto per legge a un’ampia platea di lavoratori.

Il PRESIDENTE avverte che lo svolgimento dell’interrogazione all’ordine del giorno è concluso.


IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 176, concernente il regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (n. 383)
(Parere al Presidente del Consiglio dei ministeri, ai sensi dell’articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e dell’articolo 13, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59. Seguito e conclusione dell’esame. Parere favorevole con osservazioni e una raccomandazione)

Si riprende l’esame sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE ricorda che nella seduta di ieri è stato conferito al relatore il mandato di predisporre uno schema di parere. Poiché non vi sono altre richieste di intervenire nella discussione, dà la parola al relatore Sambin.

Il relatore alla Commissione SAMBIN (FI) illustra uno schema di parere favorevole con osservazioni ed una raccomandazione, il cui testo è pubblicato in allegato al resoconto sommario della seduta odierna.

Il senatore BATTAFARANO (DS-U) nel preannunciare, a nome del Gruppo parlamentare di appartenenza, il voto contrario sullo schema di parere illustrato dal relatore, evidenzia che lo stesso si incentra soprattutto su profili formali, non recependo taluni rilevanti elementi critici sottolineati negli interventi del senatore Viviani e del senatore Treu.

Il senatore MORRA (FI) e il senatore FLORINO (AN) preannunciano, a nome dei rispettivi Gruppi parlamentari di appartenenza, il voto favorevole sullo schema di parere in esame.

Il PRESIDENTE, previa verifica della sussistenza del numero legale, pone ai voti lo schema di parere favorevole con osservazioni e raccomandazione, illustrato dal relatore.

La Commissione approva.


Schema di decreto legislativo recante: ‘Disposizioni correttive del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, in materia di occupazione e mercato del lavoro’ (n. 387)
(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell’articolo 7 della legge 14 febbraio 2003, n. 20. Esame e rinvio)

Introduce l’esame il relatore alla Commissione TOFANI (AN), il quale ricorda preliminarmente che lo schema di decreto legislativo all’esame reca disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, recante attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30. In particolare, l’articolo 1, al comma 1, modifica il comma 2 dell’articolo 6 del predetto decreto legislativo n. 276 del 2003 – articolo relativo alla disciplina di regimi particolari di autorizzazione allo svolgimento delle attività di intermediazione, di ricerca e selezione del personale, di supporto alla ricollocazione professionale – nel senso di escludere che l’autorizzazione all’esercizio delle suddette attività per i comuni, le camere di commercio e gli istituti di scuola secondaria di secondo grado sia rilasciata secondo la disciplina e le procedure statali ordinarie stabilite dagli articoli 4 e 5 del decreto legislativo n. 276 e dai relativi provvedimenti di attuazione, disponendo in via tassativa l’applicazione, finora prevista in via alternativa, della normativa e delle procedure stabilite dalle regioni o dalle province autonome. Il comma 6 del suddetto articolo 6 del decreto legislativo n. 276 prevede infatti che le regioni o le province autonome possano in generale concedere l’autorizzazione in esame, con esclusivo riferimento al proprio territorio e fermo restando il previo accertamento della sussistenza dei requisiti di cui agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo n. 276, requisiti che, per le categorie di soggetti in esame, sono tuttavia costituiti solo da quelli richiamati o posti dal comma 2 dell’articolo 6 dello stesso decreto legislativo n. 276.
Ulteriori norme sull’autorizzazione regionale (o delle province autonome) sono stabilite dai successivi commi 7 e 8 dell’articolo 6: il comma 8 viene però riformulato dal comma 3 dell’articolo 1 dello schema all’esame, con la previsione che le regioni disciplinino le procedure di autorizzazione nel rispetto dei principi desumibili in materia dal decreto legislativo n. 276. Nel testo vigente, invece, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali stabilisce con proprio decreto le modalità di costituzione di un’apposita sezione regionale dell’albo delle agenzie per il lavoro.
Il comma 2 dell’articolo 1, invece, riformula il comma 3 del citato articolo 6 del decreto legislativo n. 276: la modifica concerne le associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro autorizzate ex lege allo svolgimento delle attività di intermediazione, ricerca e selezione del personale, supporto alla ricollocazione professionale. Tali associazioni, nel testo normativo vigente, sono individuate in quelle comparativamente più rappresentative, firmatarie di contratti collettivi nazionali di lavoro – sempre che siano rispettati i requisiti posti dalle lettere c), d), e) e g) di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 276. La novella opera un più ampio riferimento alle associazioni aderenti a organizzazioni comparativamente più rappresentative, nonché a quelle che siano firmatarie di contratti collettivi nazionali di lavoro. Essa specifica inoltre che le attività in esame possono essere svolte dalle suddette associazioni su base nazionale o territoriale ed anche attraverso servizi costituiti in forma societaria, fermo restando il possesso dei requisiti sopra richiamati.
L’articolo 2 dello schema è invece diretto a sostituire il comma 6 dell’articolo 12 del decreto legislativo n. 276; nella formulazione attuale, esso prevede che all’eventuale adeguamento della misura del contributo a carico dei soggetti autorizzati alla somministrazione di lavoro, si provvede con decreto del Ministro del lavoro previa verifica con le parti sociali da effettuare decorsi due anni dall’entrata in vigore delle norme all’esame: tale contributo, posto a carico dei soggetti autorizzati alla somministrazione di lavoro, è pari al 4 per cento della retribuzione corrisposta a tutti i lavoratori assunti, sia a tempo determinato, sia a tempo indeterminato, per l’esercizio della medesima attività di somministrazione.
Per effetto della novella all’esame, come osserva la relazione illustrativa del Governo, resta possibile soltanto una variazione al ribasso della misura dei contributi, in base al successivo comma 9 dell’articolo 12, a norma del quale, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite le associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, si possono ridurre i citati contributi, in relazione alla loro congruità con le finalità dei relativi fondi.
La disposizione dello schema fa inoltre salve le clausole dei contratti collettivi nazionali di lavoro stipulate ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 24 giugno 1997, n. 196 – articolo successivamente abrogato dall’articolo 85, comma 1, lettera f), del decreto legislativo n. 276 -, che prevedeva la possibilità di introdurre contratti di fornitura di lavoro temporaneo in via sperimentale, nei settori dell’agricoltura e dell’edilizia, previa intesa con le organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale circa le aree e le modalità di sperimentazione.
L’articolo 3, comma 1, dello schema modifica il comma 1 dell’articolo 18 del decreto legislativo n. 276, concernente le sanzioni penali ivi dettate per l’esercizio in assenza di autorizzazione, delle attività di somministrazione di lavoro, di intermediazione, di ricerca e selezione del personale, di supporto alla ricollocazione professionale. Secondo la modifica proposta, l’ammenda rapportata a ciascun soggetto occupato e ad ogni giornata di lavoro concerne solo l’ipotesi di esercizio non autorizzato dell’attività di somministrazione e si incrementa da 5 a 50 euro la misura base della stessa sanzione. Si introduce inoltre una distinta pena per l’esercizio senza autorizzazione delle attività di ricerca e selezione del personale o di supporto alla ricollocazione professionale, consistente in un’ammenda da 750 a 3750 euro – ovvero da 250 a 1250 euro in caso di assenza di scopo di lucro.
La corrispondente disciplina sanzionatoria relativa all’intermediazione resta invariata, anche nel caso delle pene aggravate poste in attuazione di uno specifico principio della disciplina di delega, in base al quale deve essere previsto, in materia di mediazione privata, un regime sanzionatorio più incisivo nel caso di sfruttamento del lavoro minorile.
Il comma 2 dello stesso articolo 3 riformula il comma 3 dell’articolo 18 del decreto legislativo n. 276. La novella è intesa ad escludere dall’ambito di applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista a carico del soggetto utilizzatore, l’ipotesi di stipulazione di un contratto di somministrazione di lavoro con un soggetto che non sia autorizzato allo svolgimento della medesima attività di somministrazione. Come osserva la relazione del Governo, per tale fattispecie sono già poste sanzioni penali dal precedente comma 2 dello stesso articolo 18 con riferimento all’utilizzatore.
Il comma 3 dell’articolo 3 inserisce un comma 5-bis nel suddetto articolo 18, che estende l’applicazione delle pene di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 18 ai casi di contratto di appalto stipulato in assenza dei requisiti posti dall’articolo 29, comma 1, del decreto legislativo n. 276.
L’articolo 4 dello schema all’esame modifica l’articolo 21 del decreto legislativo n. 276, in materia di nullità del contratto di somministrazione del lavoro: la novella è intesa a limitare alla sola ipotesi di mancanza della forma scritta l’effetto di nullità di tale contratto, escludendo invece i casi in cui non vengano indicati gli elementi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 1 dello stesso articolo 21. Secondo la relazione illustrativa del Governo, tale limitazione è dovuta alla considerazione che la mancanza dell’indicazione dei suddetti elementi rientra già nella fattispecie di somministrazione irregolare, di cui all’articolo 27 del decreto legislativo n. 276. In base a tale disposizione, il lavoratore può chiedere, mediante ricorso giudiziale, la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato, con effetto dall’inizio della somministrazione.
L’articolo 5 riformula il comma 2 dell’articolo 31 del decreto legislativo n. 276, in materia di adempimenti relativi ai consorzi, di cui all’articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, recante norme per l’ordinamento della professione di consulente del lavoro. Tali organismi consortili – ivi compresi i consorzi di società cooperative – in base all’attuale normativa possono svolgere gli adempimenti in materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale, relativi ai lavoratori dipendenti, per conto dei soggetti consorziati o delegarne l’esecuzione a una società consorziata: la nuova formulazione proposta è volta da un lato a circoscrivere ai soli consorzi di società cooperative la possibilità di svolgere gli adempimenti di cui all’articolo 1 della legge n. 12 del 1979 per conto delle società consorziate – o di delegarne l’esecuzione a una società consorziata – dall’altro, a precisare le modalità di organizzazione di tali servizi per il tramite dei consulenti del lavoro.
L’articolo 6 sostituisce il comma 1 dell’articolo 34 del decreto legislativo n. 276 – relativo ai casi di ricorso al lavoro intermittente – il quale stabilisce che il relativo contratto possa essere concluso per lo svolgimento di prestazioni di carattere saltuario, secondo le esigenze individuate dai contratti collettivi stipulati da associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale o, in via provvisoriamente sostitutiva, dal Ministro del lavoro e delle politiche con apposito decreto. Con il provvedimento in esame è eliminata la possibilità di definire con decreto ministeriale le esigenze che rendono ammissibili i contratti di lavoro intermittente.
L’articolo 7 modifica il comma 3 dell’articolo 53 del decreto legislativo n. 276, concernente le agevolazioni contributive connesse al contratto di apprendistato.
Attualmente è previsto un abbattimento della quota dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore, determinata in un importo fisso, e a carico del lavoratore. L’onere dei contributi a carico dei datori del settore artigiano viene totalmente imputato alle regioni, ferma restando l’ordinaria misura ridotta della contribuzione a carico del dipendente apprendista. I benefici contributivi fin qui menzionati sono concessi per ulteriori 12 mesi nel caso di trasformazione del rapporto a tempo indeterminato.
Il citato articolo 53, comma 3, nel confermare le misure di incentivo già vigenti, ha previsto un’attività di verifica della formazione, svolta secondo le modalità definite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.
In caso di inadempimento nella erogazione della formazione – di cui sia esclusivamente responsabile il datore – che sia suscettibile di impedire la realizzazione delle finalità indicate dalla legge, è posto a carico del datore stesso l’obbligo di versare la quota dei contributi agevolati, maggiorati del 100 per cento: la novella modifica quest’ultimo profilo, prevedendo che il datore di lavoro debba corrispondere la differenza tra la contribuzione versata e quella ordinaria – dovuta per il lavoratore avente lo stesso inquadramento legale e contrattuale – maggiorata del 100 per cento: tale maggiorazione esclude l’applicazione di qualsiasi altra sanzione prevista per il caso di omessa contribuzione.
L’articolo 8 – prosegue il relatore – novella l’articolo 55, comma 5, del decreto legislativo n. 276, operando, con riferimento alle agevolazioni contributive connesse con i contratti di inserimento, un intervento analogo a quello recato dal precedente articolo 7, relativo ai corrispondenti benefici per i contratti di apprendistato.
L’articolo 9 reca una modifica al comma 3 dell’articolo 59 del decreto legislativo n. 276. Ques’ultimo ha confermato gli incentivi economici, previsti in materia di contratto di formazione e lavoro, riguardo alla nuova categoria dei contratti di inserimento, con esclusivo riferimento, tuttavia, alle categorie di lavoratori di cui all’articolo 54, comma 1, lettere b), c), e) ed f), dello stesso decreto legislativo n. 276.
La novella all’esame specifica che gli incentivi sono riconosciuti nel rispetto del regolamento CE n. 2204/2002 della Commissione del 5 dicembre 2002, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE sugli aiuti di Stato a favore dell’occupazione, i quali stabiliscono una esenzione dall’obbligo di notifica di determinati incentivi alla Commissione Europea.
L’articolo 10 aggiunge al decreto legislativo n. 276 l’articolo 59-bis, volto a definire una disciplina transitoria dei contratti di formazione e lavoro, soppressi dal sopracitato decreto, il quale ha invece introdotto la figura dei contratti di inserimento.
Il comma 1, capoverso 1, dell’articolo 10 estende la disciplina già vigente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 276 ai contratti di formazione e lavoro stipulati a decorrere da tale data – 24 ottobre 2003 – e fino al 31 luglio 2004, purché conclusi sulla base di progetti autorizzati entro il 23 ottobre 2004.
La norma transitoria ammette, cioè, nei suddetti termini, la stipulazione di contratti di formazione e lavoro anche in un periodo successivo all’entrata in vigore della disciplina soppressiva dei medesimi.
L’estensione della disciplina già vigente, peraltro, non è automatica per gli incentivi economici, in quanto tali benefici contributivi trovano applicazione entro i limiti e secondo le procedure previste dal comma 1, capoversi 2 e 3, e dal comma 2 dello stesso articolo 10. Questi ultimi individuano, al riguardo, un limite massimo di 16.000 lavoratori, con riferimento al quale è possibile usufruire degli incentivi, attribuiti, su domanda, dall’INPS entro il 15 ottobre 2004, sulla base, nell’ordine, dei seguenti criteri di priorità: contratti conclusi nell’ambito di contratti d’area o patti territoriali, data della stipulazione del contratto.
Occorre sottolineare a tal riguardo che si è profilato, dopo l’emanazione del decreto legislativo n. 276, un dubbio interpretativo in ordine alla possibilità o meno di stipulare i contratti di formazione e lavoro i cui progetti fossero stati autorizzati entro il 23 ottobre 2003.
La relazione tecnica del Governo – prosegue il relatore – ritiene che l’onere in esame trovi compensazione con le economie derivanti dal lento avvio dei nuovi contratti a contenuto formativo, economie che sono, tuttavia, già comprese nella legislazione vigente e che non costituiscono, quindi, una fonte nuova di copertura.
Va ricordato, infine, che un accordo interconfederale del 13 novembre 2003 ha prospettato una soluzione transitoria più ampia, comprendendo in essa anche i contratti stipulati in base a progetti depositati – ma non ancora approvati – entro la suddetta data del 23 ottobre 2003 e non prevedendo alcuna limitazione all’estensione della disciplina già vigente, relativa ai benefici contributivi.
L’articolo 11, modifica l’articolo 68 del decreto legislativo n. 276, inerente alla disciplina del contratto di lavoro a progetto.
In base all’articolo 61 del decreto legislativo n. 276, e ferme restando le esclusioni individuate dal medesimo articolo nonché dal precedente articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 276, i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, prevalentemente personale e senza vincolo di subordinazione, devono essere riconducibili a uno o più progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore.
Ai sensi dell’articolo 69, comma 1, del decreto legislativo n. 276, i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa instaurati in violazione della suddetta disciplina sono considerati di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dalla costituzione del rapporto.
Nell’attuale versione, l’articolo 68 prevede che i diritti derivanti dalla normativa posta dal decreto legislativo n. 276, in materia di contratti di lavoro a progetto, possano essere oggetto di rinunzie o transazioni tra le parti, nell’ambito della procedura volontaria di certificazione di cui al Titolo VIII del decreto legislativo n. 276.
Al riguardo, la circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 1 del 2004 ritiene che le rinunzie e transazioni in esame siano consentite secondo lo schema dell’articolo 2113 del codice civile, cioè, si deve intendere, con esclusione dei diritti del lavoratore derivanti da disposizioni inderogabili legislative ovvero di contratto o accordo collettivo.
La novella di cui all’articolo 11 fa esclusivo riferimento, per quanto riguarda le rinunzie e transazioni in esame, ai diritti derivanti da un rapporto di lavoro già in essere. In tale ambito, sono ammesse le rinunzie e le transazioni, sempre nella sede della procedura volontaria di certificazione di cui al Titolo VIII del decreto legislativo n. 276 e con riferimento alla definizione dei progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso.
L’articolo 12 sostituisce l’articolo 72 del decreto legislativo n. 276, recante la disciplina del lavoro accessorio, che, stante il suo carattere di occasionalità, secondo la disciplina vigente, non può impegnare il lavoratore per una durata globale superiore a 30 giorni nel corso dell’anno solare, né dare complessivamente luogo a compensi superiori a 3000 euro annui.
Le modifiche introdotte dalla novella dell’articolo 72 sono volte ad introdurre una prima fase di sperimentazione, nella quale l’ambito territoriale dell’istituto è limitato ad alcune città metropolitane, individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Lo stesso decreto deve, altresì, identificare, sempre con riferimento alla prima fase di sperimentazione, il concessionario del servizio di pagamento della retribuzione spettante al lavoratore, corrisposta secondo il sistema dei buoni ricevuti dal beneficiario della prestazione di lavoro accessorio.
Inoltre, a seguito della novella, il valore nominale dei buoni non è più fissato direttamente per legge, essendo demandati la definizione – ed i relativi, periodici aggiornamenti – ad un decreto ministeriale, che fissa il valore nominale tenendo conto della media delle retribuzioni rilevate per le attività affini a quelle inquadrabili nell’ambito dei lavori accessori, nonché del costo di gestione del suddetto servizio dal concessionario. In conformità con tale modifica, sono formulati in termini percentuali gli importi del contributo previdenziale e di quello assicurativo che il concessionario deve versare, rispettivamente, all’INPS e all’INAIL.
Riguardo alla determinazione della somma, che il medesimo concessionario ha diritto a trattenere a titolo di rimborso spese, il provvedimento in esame contempla un rinvio al decreto ministeriale di cui al capoverso 1, mentre attualmente essa è fissata direttamente dall’articolo 72, comma 4, in 0,2 euro per ogni buono.
L’articolo 13 novella l’articolo 75, comma 1, del decreto legislativo n. 276 del 2003, estendendo a tutti i tipi di contratto di lavoro la procedura volontaria di certificazione, mentre l’attuale formulazione sembrerebbe escludere dall’ambito in esame alcune tipologie, come il lavoro accessorio.
L’articolo 14 sostituisce la lettera b) del comma 1 dell’articolo 85 del decreto legislativo n. 276, prevedendo tra le disposizioni abrogate anche quella di cui all’articolo 11, lettera l), della legge 19 gennaio 1955, n. 25 – recante una disciplina dell’apprendistato – che reca il divieto di adibire l’apprendista a lavori di manovalanza e di produzione in serie.
L’articolo 15 – prosegue il relatore – modifica e integra l’articolo 86 del decreto legislativo n. 276 del 2003, che contempla una disciplina transitoria relativamente ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa.
Secondo l’attuale versione, le collaborazioni suddette, stipulate ai sensi della disciplina previgente al decreto legislativo n. 276, e non riconducibili ad uno o più progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso, mantengono comunque efficacia fino alla loro scadenza e, in ogni caso, non oltre il 23 ottobre 2004; termini diversi di efficacia potranno essere stabiliti nell’ambito di accordi sindacali di transizione al nuovo regime, conclusi in ambito aziendale.
La novella all’esame specifica che gli eventuali termini diversi summenzionati non possono in ogni caso superare il termine di 24 mesi, decorrenti sempre – si dovrebbe intendere – dall’entrata in vigore del decreto legislativo n. 276. Il limite temporale sarebbe quindi spostato al 23 ottobre 2005.
Il comma 2 dell’articolo 15 sostituisce la lettera b-ter) dell’articolo 3, comma 8, del decreto legislativo n. 494 del 1996, in materia di sicurezza e salute nei cantieri temporanei e mobili, di cui all’articolo 86, comma 10, del decreto legislativo n. 276 del 2003.
Nell’attuale versione, la lettera b-ter) prevede che il committente o il responsabile di lavori edili debbano trasmettere all’amministrazione concedente, prima dell’inizio dei lavori oggetto della concessione edilizia o all’atto della presentazione della denuncia di inizio di attività, il nominativo della o delle imprese esecutrici dei lavori, le dichiarazioni relative all’organico medio annuo, distinto per qualifica, il contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative applicato ai lavoratori dipendenti, e il certificato di regolarità contributiva.
Con la modifica proposta dal provvedimento in esame si fissa, come termine di riferimento per la trasmissione all’amministrazione concedente, la data dell’inizio dei lavori. Quindi, anche nella fattispecie di denuncia di inizio attività, non è più richiesto che la documentazione suddetta sia allegata alla denuncia medesima, essendone ammessa la produzione in un momento successivo, purché prima dell’inizio dei lavori.
Il provvedimento in esame specifica che in assenza della certificazione della regolarità contributiva, anche in caso di variazione dell’impresa esecutrice dei lavori, è sospesa l’efficacia del titolo abilitativo.
Il comma 3 dell’articolo 15 aggiunge i commi 10-bis e 10-ter all’articolo 86 del decreto legislativo n. 276.
Il nuovo comma 10-bis prevede che nel settore edile la comunicazione relativa all’instaurazione di rapporti di lavoro subordinato o di collaborazione in forma coordinata e continuativa debba essere effettuata il giorno precedente all’instaurazione medesima. La disciplina generale, di cui all’articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, dispone invece che la comunicazione sia contestuale e consente altresì, qualora l’instaurazione del rapporto avvenga in giorno festivo, nelle ore serali o notturne, ovvero in caso di emergenza, che l’adempimento sia effettuato entro il primo giorno utile successivo.
Si osserva, tuttavia, che la disciplina generale sopracitata non trova ancora applicazione, iniziando a decorrere solo a partire dalla data stabilita nel decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di cui all’articolo 4-bis, comma 7, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181.
La normativa generale attualmente operante, posta dalla precedente versione del citato articolo 9-bis, comma 2 del decreto-legge n. 510 del 1996, fa invece riferimento, per la comunicazione, ad un termine di cinque giorni, decorrenti dall’assunzione, e prevede tale obbligo solo con riferimento ai rapporti di lavoro subordinato.
Si ricorda, infine, che secondo la relazione illustrativa del Governo, il comma 10-bis è inteso ad assicurare un efficace contrasto al lavoro sommerso nell’edilizia, anche al fine di evitare che la comunicazione dei rapporti avvenga solo successivamente al verificarsi di infortuni.
Il nuovo comma 10-ter – prosegue il relatore – conferma, per i casi di violazione della norma di cui al comma 10-bis, l’assoggettamento alla disciplina generale sanzionatoria in materia di cui all’articolo 19, comma 3, del decreto legislativo n. 276, che prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro per ogni lavoratore interessato all’adempimento.
In riferimento all’articolo 16 giova osservare che l’articolo 80 del decreto legislativo n. 276 del 2003, ivi richiamato, stabilisce che gli interessati e i terzi possono proporre ricorso giurisdizionale per l’annullamento del provvedimento di certificazione oppure per la corretta qualificazione del rapporto preventivamente certificato.
L’articolo 16 dello schema prevede che i dirigenti o i funzionari da essi delegati delle direzioni provinciali del lavoro rappresentino e difendano il Ministero del lavoro e delle politiche sociali nei giudizi relativi alla summenzionata procedura di certificazione di cui al Titolo VIII del decreto legislativo n. 276.
La relazione illustrativa del Governo osserva che tale norma, da un lato, è analoga ad altre già presenti nell’attuale ordinamento, dall’altro, appare necessaria in considerazione dell’attuale carico di lavoro delle sedi distrettuali dell’Avvocatura dello Stato.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULLO SCHEMA DI REGOLAMENTO N. 383
La 11a Commissione permanente,


esaminato lo schema di decreto del Presidente della Repubblica, recante ‘Modifiche al DPR 176/2001 concernente il regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che è volto ad adeguare la struttura organizzativa del dicastero in esame a quanto disposto dall’articolo 8 del decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317, ai sensi del quale è venuto meno l’accorpamento con il Ministero della salute, nonché alla nuova articolazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in direzioni generali, introdotta dall’articolo 1 del decreto legislativo n. 241 dell’11 agosto 2003 che, all’uopo, ha novellato l’articolo 47 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

tenuto conto che il Ministro per i rapporti con il Parlamento, unitamente allo schema di regolamento deliberato, in via preliminare, dal Consiglio dei Ministri, nella seduta del 9 gennaio 2004, ha trasmesso alla Camera dei deputati anche una seconda ed una terza versione di tale schema, sulle quali si è già espresso il Consiglio di Stato;

visto il parere interlocutorio del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 22 marzo 2004 ed avente ad oggetto, su espressa richiesta dell’Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, oltre allo schema di regolamento deliberato, in via preliminare, dal Consiglio dei Ministri, nella seduta del 9 gennaio 2004, anche una sua seconda versione, recante alcune ipotesi di modifica volte a tenere conto delle osservazioni formulate dalle organizzazioni sindacali e ad apportare correzioni o integrazioni di mero ordine formale;

valutato, altresì, il parere espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato nell’adunanza del 17 maggio 2004, avente invece ad oggetto una terza versione dello schema di regolamento, redatta dall’Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e recante ulteriori ipotesi di modifica rispetto al testo deliberato, in via preliminare dal Consiglio dei Ministri;

valutato favorevolmente l’intento di recepire, come risulta dalla terza versione dello schema di regolamento, alcune delle osservazioni formulate nel parere interlocutorio reso dal Consiglio di Stato il 22 marzo 2004;

preso atto delle osservazioni espresse dalle Commissioni permanenti 1a e 5a;

esprime parere favorevole, con le seguenti osservazioni e con la seguente raccomandazione:

a) all’articolo 2, comma 1, capoverso articolo 1-bis, comma 1, qualora, a differenza di quanto previsto nello schema di regolamento deliberato, in via preliminare, dal Consiglio dei Ministri, si intendano attribuire al Segretario generale anche ‘le funzioni relative al monitoraggio e controllo concernenti l’osservanza delle disposizioni di cui ai commi da 56 a 65 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, alle verifiche e controlli sull’osservanza delle disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241 ed alle verifiche amministrative e contabili ai sensi dell’articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 e del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286’, come prefigurato nella seconda e nella terza versione dello schema in esame, valuti il Governo, come segnalato dal Consiglio di Stato, l’opportunità di precisare che le menzionate attività ispettive, che sembrano avere natura meramente gestionale, sono assicurate dal Segretario generale in quanto strettamente strumentali all’esercizio delle sue funzioni di coordinamento, vigilanza ed alta amministrazione, in ottemperanza a quanto disposto dall’articolo 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 che, in via generale, circoscrive le funzioni proprie del Segretario generale al coordinamento dell’azione amministrativa, all’istruttoria per l’elaborazione degli indirizzi e dei programmi di competenza del Ministro, nonché al coordinamento degli uffici e delle attività del Ministero e, infine, alla vigilanza sulla loro efficienza e rendimento;
b) nel comma 3 del citato capoverso articolo 1-bis, sembra opportuno richiamare anche l’articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
c) all’articolo 2, comma 1, capoverso articolo 1-quater, occorrerebbe valutare se il termine ‘disciplina’, adottato nell’ultima versione dello schema e ivi adoperato più volte, sia congruo, dal momento che le funzioni in oggetto dovrebbero consistere sostanzialmente nella mera attuazione delle normative statali di settore;
d) occorrerebbe valutare l’esigenza di specificare in termini più chiari il riparto di alcuni compiti tra la Direzione della comunicazione (di cui all’articolo 2, comma 1, capoverso articolo 1-sexies) e la Direzione generale per l’innovazione tecnologica (di cui al successivo capoverso articolo 1-terdecies), in particolare al fine di evitare sovrapposizioni di competenze per quanto concerne la gestione del sito web;
e) nell’articolo 2, comma 1, capoverso articolo 1-septies, riguardo al compito del ‘coordinamento’ dell’Osservatorio nazionale per l’infanzia (inserito nella seconda e terza versione dello schema) e del Centro nazionale di documentazione e di analisi per l’infanzia, si osserva che: quantomeno con riferimento all’Osservatorio, sembrerebbe improprio prevedere una funzione di coordinamento, anche in base alla considerazione che tale organo è presieduto dal medesimo Ministro del lavoro e delle politiche sociali; occorrerebbe specificare che tra i compiti della Direzione generale rientra l’attività di supporto dello stesso Osservatorio e valutare se tale funzione debba essere prevista, sia pure in termini eventuali (cioè, in alternativa ovvero in aggiunta alla stipula di convenzioni con enti di ricerca pubblici o privati, di cui all’articolo 3, comma 1, della legge n. 451 del 1997), anche per il Centro nazionale suddetto;
f) anche alla luce di quanto disposto dal decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124 (Razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro), che, all’articolo 1, comma 1, riferisce la dizione: ‘diritti civili e sociali’ principalmente alla ‘osservanza delle norme di legislazione sociale e del lavoro’, qualora si intenda ricomprendere, all’articolo 2, comma 1, capoverso articolo 1-octies, comma 1, a differenza di quanto contenuto nello schema di regolamento deliberato, in via preliminare, dal Consiglio dei Ministri, tra le funzioni spettanti alla Direzione generale per la gestione del fondo nazionale delle politiche sociali e monitoraggio della spesa sociale, anche ‘il coordinamento ai fini della determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale’, come prefigurato nella seconda e nella terza versione dello schema in esame, occorre specificare, come segnalato dal Consiglio di Stato, che tale dizione concerne unicamente i diritti civili e sociali di cui alla legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), specificando in tal modo la più generale locuzione già recata dall’articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione;
g) nello stesso capoverso articolo 1-octies, occorrerebbe far riferimento, nel nome della nuova Direzione e, in generale, nella lettera dell’articolo, all’esatta denominazione di ‘Fondo nazionale per le politiche sociali’, quale risulta dall’articolo 133, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112);
h) riguardo ai compiti della Direzione generale di cui all’articolo 2, comma 1, capoverso articolo 1-novies, occorrerebbe includere tra i medesimi, con riferimento al Comitato per i minori stranieri – oltre che lo svolgimento dell’istruttoria delle richieste di nulla osta per l’ingresso ivi menzionate – l’attività di supporto (in favore dello stesso Comitato, il quale esercita anche funzioni diverse da quella del rilascio dei suddetti nulla osta);
i) in merito al riferimento, di cui allo stesso capoverso articolo 1-novies, allo ‘sviluppo e gestione del sistema AILE’, valuti il Governo l’opportunità di richiamare la relativa fonte normativa, facendo riferimento, se del caso, all’articolo 21, comma 7, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;
j) all’articolo 2, comma 1, capoverso articolo 1-decies, comma 1, valuti il Governo l’opportunità di sostituire la locuzione di ‘piano nazionale dell’impiego’ con una più vicina a quelle di volta in volta usate dai relativi documenti annui, quale ‘piano di azione nazionale per l’occupazione’ o un’altra simile;
k) nello stesso capoverso articolo 1-decies, sembrerebbe opportuno precisare se e in quali termini la funzione di supporto sia prevista anche con riferimento alle consigliere ed ai consiglieri regionali e provinciali. Si rileva, in ogni caso, che, in base alle norme di rango legislativo, il personale, la strumentazione e le attrezzature necessari sono assegnati dal relativo ente territoriale (presso cui, peraltro, è ubicato l’ufficio della consigliera o del consigliere);
l) nell’articolo 2, comma 1, capoverso articolo 1-duodecies, valuti il Governo se il compito di ‘disciplina’, indicato nell’ultima versione dello schema con riferimento al ‘sistema previdenziale pensionistico’ ed alle ‘norme in materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali’, debba essere individuato in termini più specifici, impiegando una locuzione quale ‘supporto all’interpetrazione ed all’attuazione’ della normativa dei settori in oggetto;
m) nello stesso capoverso articolo 1-duodecies, sembra inoltre preferibile, sotto il profilo formale, adoperare una dizione diversa rispetto a quella di ‘Fondo patronati’, dal momento che la disciplina in materia (posta dalla legge 30 marzo 2001, n. 152) non fa riferimento ad un fondo – bensì solo al ‘finanziamento’ degli istituti di patronato e di assistenza sociale -;
n) nello stesso capoverso articolo 1-quaterdecies, valuti il Governo se sia opportuno definire in modo più specifico i compiti relativi ai ‘programmi di reclutamento, formazione, riqualificazione e mobilità del personale’ e alle ‘dotazioni organiche’ – compiti indicati dal capoverso in esame con il termine ‘disciplina’ -;
o) riguardo alla funzione, prevista nello stesso capoverso articolo 1-quindecies, di supporto all’attività del ‘Comitato nazionale per l’attuazione dei principi di parità di trattamento ed uguaglianza di opportunità tra lavoratori e lavoratrici’, si osserva che, in base alle norme di rango legislativo, la segreteria tecnica del suddetto Comitato sembrerebbe costituire un ufficio equiparato alle direzioni generali e, quindi, non inquadrabile in una di esse;
p) sempre con riferimento alle funzioni individuate dal capoverso articolo 1-quindecies, valuti il Governo se sia opportuno individuare in modo più specifico i compiti relativi ai ‘profili di sicurezza nell’impiego sul lavoro di macchine, impianti e prodotti industriali, con esclusione di quelli destinati ad attività sanitarie e ospedaliere e dei mezzi di circolazione stradale’ e quelli concernenti la ‘contrattazione collettiva’ – compiti che vengono definiti dal capoverso in esame rispettivamente con i termini di ‘disciplina’ e di ‘coordinamento’ -;
q) nel medesimo capoverso, sembrerebbe altresì opportuno specificare meglio che i compiti della Direzione generale con riferimento alla conciliazione delle controversie ivi richiamate, sono esercitati anche sulla base delle nuove procedure di cui al decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124;
r) riguardo ai rapporti tra la Direzione generale di cui all’articolo 2, comma 1, capoverso articolo 1-sedecies, e la Consulta nazionale sull’alcol e sui problemi alcolcorrelati, (introdotti nella seconda e terza versione dello schema) sembrerebbe improprio prevedere (per la Direzione generale) una funzione di coordinamento, anche in base alla considerazione che la Consulta è presieduta dal medesimo Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Parrebbe opportuno invece far riferimento ad un compito di supporto;
s) riguardo alle norme di abrogazione di cui all’articolo 3, comma 1, dello schema, si osserva che: occorrerebbe valutare se sia opportuno prevedere una norma di chiusura analoga a quella di cui all’articolo 4, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 176 (relativa al supporto organizzativo per tutti gli organi collegiali istituiti presso il Dipartimento per gli affari sociali della Presidenza del Consiglio e trasferiti – ai sensi dell’articolo 45, comma 3, del citato decreto legislativo n. 300 del 1999, e successive modificazioni – al Ministero del lavoro e delle politiche sociali); sembrerebbe congruo fare salvo esplicitamente il principio di cui all’articolo 5, comma 1, quarto periodo, del decreto del Presidente della Repubblica n. 176, in base al quale ‘ciascun direttore generale individua il dirigente al quale conferire le funzioni vicarie in caso di assenza o impedimento’; appare inopportuna l’abrogazione del primo periodo dell’articolo 9, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 176, il quale reca la clausola di divieto di nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, con riferimento allo stesso decreto n. 176, in quanto parte di quest’ultimo resta in vigore;
t) al preambolo dello schema, valuti il Governo l’opportunità di richiamare espressamente, unitamente all’articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, anche l’articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che disciplina i regolamenti di organizzazione dei Ministeri;
u) valuti altresì il Governo, sempre con riferimento al preambolo, l’opportunità di richiamare anche il decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, atteso che lo schema di regolamento in esame, all’articolo 2, comma 1, capoverso articolo 1-quinquies, disciplina la Direzione generale per l’attività ispettiva, dando in tal modo attuazione all’articolo 2 del predetto decreto legislativo.

Si raccomanda infine al Governo di valutare l’esigenza di assicurare forme di integrazione e coordinamento tra le funzioni relative agli ammortizzatori sociali, all’incontro tra domanda ed offerta di lavoro, ai contratti collettivi e alla formazione professionale.






 

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