(Dal Resoconto Sommario)
283ª Seduta
Presidenza del Presidente
ZANOLETTI
Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Viespoli.
La seduta inizia alle ore 15,05.
IN SEDE CONSULTIVA
(3224 e 3224-bis) Bilancio di previsione dello Stato per l’ anno finanziario 2005 e bilancio pluriennale per il triennio 2005 – 2007 e relativa Nota di variazioni, approvato dalla Camera dei deputati
– (Tabb. 4 e 4-bis) Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l’anno finanziario 2005
(3223) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato ( legge finanziaria 2005 ), approvato dalla Camera dei deputati
(Rapporto alla 5a Commissione. Esame congiunto e rinvio)
In apertura di seduta, prima di dare la parola al senatore Morra, relatore alla Commissione, il PRESIDENTE fornisce alcune precisazioni in ordine ai profili regolamentari attinenti all’ammissibilità degli ordini del giorno e degli emendamenti inerenti ai documenti di bilancio.
Per quel che concerne gli ordini del giorno, rileva che sono ammissibili sia quelli riferiti alla tabella 4 del bilancio, sia quelli riferiti alla finanziaria per le parti di competenza. L’approvazione di ordini del giorno da parte della Commissione competente per materia ovvero l’accoglimento degli stessi da parte del Governo si configurano come deliberazioni a carattere definitivo: solo se respinti o comunque non accettati dal Governo, gli ordini del giorno possono essere ripresentati in Assemblea da otto Senatori.
Il Presidente ricorda quindi che l’unità elementare dello stato di previsione su cui cade l’approvazione parlamentare è costituita dall’unità previsionale di base (UPB): a tale proposito, fa presente che sono ammissibili solo emendamenti alla tabella 4 del disegno di legge di bilancio che producano riduzioni nette di spesa o che si compensino nell’ambito della tabella medesima – purché non riguardino spese obbligatorie – ovvero che siano privi di effetti finanziari. Non è peraltro possibile prefigurare un aumento delle spese correnti, riducendo contestualmente spese in conto capitale, come pure non è consentita la modificazione di spese obbligatorie ovvero di spese determinate direttamente da norme di legge sostanziali o dal disegno di legge collegato e dal disegno di legge finanziaria.
Gli emendamenti al disegno di legge finanziaria vanno presentati alla Commissione bilancio, mentre gli emendamenti alla tabella 4, se approvati, diventano proposte della 11a Commissione alla Commissione bilancio, e su di essi quest’ultima deve pronunciarsi; se respinti possono essere ripresentati in Assemblea anche da un solo senatore.
Il Presidente conclude il proprio intervento, proponendo di fissare per le ore 12 del 24 novembre il termine per la presentazione degli emendamenti inerenti alla tabella 4 del disegno di legge di bilancio, nonché per la presentazione di ordini del giorno relativi ad entrambi i provvedimenti in titolo.
Conviene la Commissione su tale proposta.
Introduce l’esame il relatore alla Commissione MORRA (FI), evidenziando che la manovra di finanza pubblica per il triennio 2005-2007 si propone essenzialmente di conciliare l’osservanza dei vincoli di natura comunitaria con l’esigenza di contenere le spinte recessive per l’economia italiana. La linea di fondo che ispira la politica economica del Governo, quindi, appare orientata nella direzione del sostegno alla competitività e allo sviluppo dell’economia, proiettandosi oltre i confini, piuttosto limitativi, del mero mantenimento di un quadro di finanza pubblica compatibile con i parametri del Patto di stabilità e di crescita.
Il dato preoccupante, costituito dal progressivo deterioramento dell’avanzo primario, determinatosi negli ultimi anni, ha indotto il Governo ad adottare misure volte a consentire un rigoroso controllo della spesa pubblica, senza peraltro ricorrere ad alcun aggravio della pressione fiscale, suscettibile di esplicare effetti pregiudizievoli per l’economia. In tale prospettiva si colloca l’individuazione di un limite del 2 per cento riguardo all’incremento delle spese delle pubbliche amministrazioni, di cui all’articolo 2 comma 1 del disegno di legge finanziaria per il 2005, limite, peraltro, che, ai sensi del comma 2 dello stesso articolo, non si applica, tra l’altro, alle spese per prestazioni sociali in denaro connesse a diritti soggettivi. Va inoltre osservato che la riduzione della pressione fiscale, che, una volta definita nei suoi aspetti di tecnici, entrerà a costituire parte integrante della manovra finanziaria all’esame, non costituisce solo un’attuazione del programma elettorale della Casa delle libertà, ma si pone anche come elemento qualificante della politica economica adottata dall’Esecutivo, orientata nella direzione della promozione dello sviluppo e dei consumi.
Il disegno di legge finanziaria per il 2005 reca, nel complesso, come si evince dall’allegato 7 e dai suoi successivi aggiornamenti, in termini di competenza – e rispetto alla legislazione vigente -, una maggiore spesa per il 2005, pari a 4.158,2 milioni di euro, a fronte della quale è tuttavia previsto un effetto positivo sulle entrate, pari a 12.416,9 milioni. Per il 2006 e il 2007 è invece stimata una riduzione delle spese – sempre in termini di competenza rispetto alla legislazione vigente per i medesimi anni – pari, rispettivamente, a 102,9 milioni e a 90 milioni. Anche per tali anni è previsto un effetto positivo sulle entrate, compreso tra i 3.000 ed i 3.500 milioni.
In termini di fabbisogno di cassa del settore statale, è stimato un effetto positivo in termini sia di riduzione della spesa sia di incremento delle entrate, nella misura, rispettivamente, di 9.347,9 milioni per il 2005, 9.644,2 milioni per il 2006 e 11.117,2 milioni per il 2007 e di 12.729,8 milioni per il 2005, 3.862,1 milioni per il 2006 e di 4.290,5 milioni per il 2007: i suddetti valori relativi al profilo della cassa sono analoghi a quelli attinenti al saldo dell’indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni, cioè, al profilo della cosiddetta competenza.
Passando all’esame delle parti del disegno di legge finanziaria di competenza della Commissione, il relatore evidenzia che l’articolo 14, introdotto durante l’esame presso la Camera dei deputati, detta disposizioni volte a contrastare, e allo stesso tempo a prevenire, un utilizzo illecito dei finanziamenti pubblici, destinati ad avviamento, aggiornamento e formazione professionale, utilizzazione di lavoratori e sgravi contributivi per il personale addetto all’attività produttiva.
Gli enti e le società che fruiscono di finanziamenti a carico di bilanci pubblici o dell’Unione Europea per tali citati settori, devono dotarsi entro il 31 ottobre 2005, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di specifiche misure organizzative e di funzionamento idonee a prevenire il rischio del compimento di illeciti, secondo quanto stabilito dalle norme sulla responsabilità amministrativa nel decreto legislativo n. 231 del 2001. Tali specifiche misure devono essere approvate dall’Istituto per lo sviluppo e la formazione professionale dei lavoratori (ISFOL), secondo tariffe predeterminate e pubbliche, definite sulla base del costo effettivo del servizio. L’articolo in esame prevede inoltre che tali somme vengano attribuite all’ISFOL mediante riassegnazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 10 novembre 1999, n. 469.
Il comma 4 dell’articolo 19 – inserito dalla Camera dei deputati – incrementa di un milione di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006 la dotazione finanziaria per il funzionamento della Commissione di garanzia per l’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali – dotazione che, nella legislazione vigente, è pari a 2.416.187 euro per ciascuno dei medesimi anni.
L’articolo 20 determina l’adeguamento per l’anno 2005 degli stanziamenti del bilancio statale a favore della gestione INPS degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali.
Gli incrementi concernono, nella misura di 532,37 milioni di euro, la quota assistenziale a carico dello Stato dei trattamenti pensionistici erogati dal Fondo pensioni lavoratori dipendenti, dalla gestioni speciale minatori e dall’Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo – ENPALS -, e nella misura di 131,55 milioni di euro, lo stanziamento relativo al concorso all’onere pensionistico derivante dai trattamenti di invalidità liquidati anteriormente all’entrata in vigore della legge 12 giugno 1984, n. 222.
L’adeguamento delle quote di cui al comma 1, lettera a) e b), dell’articolo in esame si determina, ai sensi della legislazione vigente in materia, in base alla variazione dell’indice nazionale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati calcolato dall’ISTAT.
Il comma 2 specifica che nel 2005 la quota assistenziale a carico dello Stato dei trattamenti pensionistici erogati dal Fondo pensioni lavoratori dipendenti, dalle gestioni dei lavoratori autonomi, dalla gestione speciale minatori e dall’ENPALS – in base all’incremento di cui al precedente comma 1, lettera a) – risulta complessivamente pari a 15.740,39 milioni di euro: per l’anno 2004 l’importo è risultato pari a 15.208,02 milioni. Lo stanziamento relativo al concorso all’onere pensionistico derivante dai trattamenti di invalidità liquidati anteriormente all’entrata in vigore dalla legge 12 giugno 1984, n. 222, ammonta invece – in base all’incremento di cui al comma 1, lettera b) – a 3.889,53 milioni di euro: nel 2004 esso è pari a 3.757,98 milioni.
Ai sensi del comma 3 – che conferma implicitamente i criteri posti dall’articolo 59, comma 34, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 – la ripartizione degli importi tra le gestioni interessate dovrà essere effettuata mediante ricorso alla conferenza di servizi.
L’articolo 21 reca disposizioni relative ai trasferimenti all’INPS, stabilendo ai commi 1 e 2, che i maggiori oneri – rispetto alle previsioni – per gli esercizi finanziari precedenti al 2004, concernenti il finanziamento, da parte dello Stato, della gestione INPS degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali, siano coperti mediante compensazione con i minori oneri relativi ad altri trasferimenti dal bilancio dello Stato all’INPS, inerenti ad anticipazioni sul fabbisogno finanziario delle gestioni previdenziali, a trasferimenti riguardanti l’assistenza ai portatori di handicap grave, ai trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, alle prestazioni per la tubercolosi e ai pensionamenti anticipati, nonché ad altri trasferimenti, relativi ad oneri per prestazioni e provvidenze varie.
Il comma 3 utilizza un analogo meccanismo di compensazione relativo ai trasferimenti all’INPS per il finanziamento dei maggiori oneri – rispetto a quelli previsti – derivanti dalla Gestione per l’erogazione delle pensioni, assegni e indennità agli invalidi civili, ciechi e sordomuti, per la quale, a partire dal 2002, si è registrato un rilevante incremento della spesa.
Peraltro, in questo caso, i maggiore oneri – a differenza di quelli cui si riferiscono i commi 1 e 2 – riguardano l’esercizio finanziario in corso e quelli futuri: per il finanziamento degli stessi, si attua in sostanza, come risulta anche dalla relazione tecnica, una riduzione dei trasferimenti all’INPS per alcuni capitoli di spesa -incremento delle pensioni in favore di soggetti disagiati, prestazioni per la tubercolosi, pensionamenti anticipati e, per il solo 2004, assistenza ai portatori di handicap grave e contribuzione figurativa in favore di sordomuti e invalidi- le cui dotazioni si ritengono superiori alle esigenze dell’Istituto.
L’articolo 22 reca una parziale revisione della disciplina relativa ai fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua, di cui all’articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, nonché di alcune disposizioni normative finanziarie in materia di formazione professionale.
Va preliminarmente ricordato che i fondi interprofessionali summenzionati sono costituiti, sulla base di accordi interconfederali stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale, per i settori dell’industria, dell’agricoltura, del terziario e dell’artigianato, e fatta salva la possibilità che gli stessi accordi prevedano la costituzione di fondi anche per settori diversi.
In base alla legislazione vigente, le entrate derivanti dall’addizionale contributiva dello 0,30 per cento – addizionale destinata, in via generale, al finanziamento del sistema della formazione professionale – sono trasferite dall’INPS al fondo indicato dal datore e al quale il datore stesso aderisce, secondo le modalità di seguito evidenziate. In particolare, le entrate corrispondenti alla quota – pari ad un terzo, cioè a 0,1 punti percentuali – dell’addizionale che spetterebbe, in via ordinaria, al Fondo di rotazione per la formazione professionale e per l’accesso al Fondo sociale europeo, sono attribuite in misura integrale al fondo indicato dal datore; le entrate corrispondenti alla restante quota – cioè ai due terzi – sono anch’esse destinate al fondo prescelto, nel limite, tuttavia, di un importo pari a circa 103,291 milioni di euro. Si ricorda che tale quota spetta, in assenza di adesione – nonché, in ogni caso, per la misura eccedente il suddetto importo – al Fondo di rotazione per l’attuazione delle politiche comunitarie, ai fini del cofinanziamento degli interventi del Fondo sociale europeo.
Le novelle introdotte dall’articolo in esame attengono eminentemente ai profili inerenti al finanziamento dei fondi nonché in generale alla destinazione del gettito proveniente dalla suddetta addizionale: alla stregua di tale nuova normativa le entrate derivanti dall’addizionale verrebbero attribuite integralmente al fondo indicato dal datore, in caso di adesione. Verrebbe quindi soppresso il limite massimo summenzionato- pari a circa 103,291 milioni di euro – che trova attualmente applicazione sulla quota dei due terzi dell’addizionale, restando tuttavia fermo che un eguale importo – a valere sul gettito derivante dall’addizionale – debba essere destinato al finanziamento del restante sistema della formazione professionale. Quest’ultimo importo sarebbe peraltro conferito al Fondo di rotazione per la formazione professionale e per l’accesso al Fondo sociale europeo, anziché al Fondo di rotazione per l’attuazione delle politiche comunitarie.
La novella specifica altresì che l’INPS deduce dalle somme da trasferire ai fondi interprofessionali i costi amministrativi. Inoltre il termine per l’adesione ai medesimi fondi interprofessionali viene fissato al 31 ottobre di ogni anno, con effetto dal 1° gennaio dell’anno successivo, mentre, nella disciplina vigente, le adesioni o disdette hanno efficacia dal 30 giugno di ciascun anno. Si prevede poi che entro il 31 gennaio di ogni anno e a decorrere dal 2005, l’INPS comunichi, sulla base delle adesioni pervenute al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e ai fondi interprofessionali, le previsioni sull’entità delle entrate spettanti sia ai suddetti fondi sia al restante sistema dalla formazione professionale.
L’articolo 23, comma 1, incrementa di 10 milioni di euro per l’anno 2005, il fondo di rotazione per gli asili nido e micro-nidi nei luoghi di lavoro, di cui all’articolo 91 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e successive modificazioni; il comma 2 – inserito dalla Camera dei deputati – precisa che la gestione di tali strutture può essere affidata a soggetti sia interni che esterni.
L’articolo 24, anch’esso introdotto durante l’esame presso la Camera dei deputati, istituisce un Fondo speciale per promuovere le politiche giovanili finalizzate alla partecipazione dei giovani nella società e nelle istituzioni sia sotto l’aspetto culturale che sotto quello sociale.
Il Fondo, a cui è destinata una quota parte del Fondo nazionale per le politiche sociali, pari a 500 mila euro per il 2005, ha tra le sue finalità quella di sostenere la capacità progettuale creativa dei giovani, di favorire la formazione di nuove realtà associative e il consolidamento di quelle già esistenti. Il 70 per cento della quota del Fondo stanziata per il 2005 è destinata al finanziamento del Forum nazionale dei giovani, con sede in Roma; il restante 30 per cento sarà invece ripartito tra i Forum regionali e locali in misura proporzionale alla presenza di associazioni e di giovani sul territorio.
Riguardo ai profili attinenti al rapporto di lavoro nelle pubbliche amministrazioni – prosegue il relatore – si segnalano taluni aspetti di particolare rilievo, pur nella consapevolezza che tale materia rientra anche nell’ambito delle attribuzioni della 1a Commissione.
L’articolo 17, comma 1, dispone che le pubbliche amministrazioni per l’anno 2005 possano avvalersi di personale e tempo determinato o assunto con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa nel limite della spesa media annua sostenuta per le stesse finalità nel triennio 1999 – 2001. Le limitazioni in questione non si applicano nei confronti del personale infermieristico del servizio sanitario nazionale, nonché nei confronti delle regioni e delle autonomie locali. Non possono invece avvalersi di rapporto di lavoro flessibili gli enti locali i quali per l’anno 2004 non abbiano rispettato le regole del Patto di stabilità interno. Si dettano poi disposizioni specifiche per il personale a tempo determinato in servizio presso il Corpo forestale dello Stato nell’anno 2005, stabilendo che l’ammontare massimo di tale spesa non possa superare quella sostenuta per lo stesso personale nell’anno 2004.
Ai sensi dei commi 2, 3 e 4, è data facoltà ad alcune amministrazioni centrali, alla magistratura amministrativa, all’INPS, all’INPDAP e all’INAIL, nonché all’agenzia per la protezione dell’ambiente e al centro nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione, di prorogare al 31 dicembre 2005 i rapporti di lavoro a tempo determinato già in essere, a vario titolo. Analoga disposizione è contenuta, al comma 5, per quanto riguarda la possibilità di prosecuzione dell’attività nell’anno 2005 per gli impiegati temporanei assunti per l’espletamento delle operazioni inerenti alla rilevazione dei cittadini italiani residenti all’estero.
Al comma 6 si prevede che le procedure di conversione in rapporti di lavoro a tempo determinato dei contratti di formazione lavoro debbano attenersi alla disciplina prevista per l’assunzione di personale a tempo indeterminato, precisando tuttavia che i rapporti in essere instaurati con il predetto personale siano comunque prorogati al 31 dicembre 2005.
Al comma 7 si prevede che per gli enti di ricerca, per le università, per le scuole superiori a ordinamento speciale e per l’istituto superiore per la prevenzione e sicurezza del lavoro siano fatti salvi i rapporti di lavoro flessibili finalizzati all’attuazione di progetti di ricerca ovvero di progetti finalizzati al miglioramento di servizi anche didattici per gli studenti, i cui oneri non risultino a carico dei bilanci di funzionamento degli enti o del fondo di finanziamento ordinario delle università.
Infine, il comma 3 dell’articolo 19 attribuisce all’ARAN il potere di intervenire nei giudizi innanzi al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, aventi ad oggetto le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni al fine di garantire la corretta interpretazione e l’uniforme applicazione dei contratti collettivi. Relativamente al personale in regime di diritto pubblico – ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo n. 165 del 2001 – si prevede che,per le controversie derivanti dalle specifiche discipline ordinamentali e retributive, l’intervento in giudizio possa essere assicurato attraverso la Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento della funzione pubblica, d’intesa con il Ministero dell’economia e delle finanze.
Relativamente alle Tabelle inerenti al disegno di legge finanziaria, si evidenzia che la tabella A – la quale costituisce un fondo per le spese di natura corrente derivanti dai provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio di riferimento – prevede un incremento, rispetto allo stato a legislazione vigente, di 7.000 migliaia di euro per il 2005 e di 15.000 migliaia per il 2006 dell’accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, mentre per l’anno 2007 è disposta una riduzione, pari a 150.000 migliaia di euro. Si ricorda che quest’ultima variazione negativa è dovuta ad un emendamento approvato dalla Camera, mentre il disegno di legge finanziaria originario prevedeva anche per tale anno un incremento – nella misura di 18.000 migliaia di euro – rispetto alla legislazione vigente.
L’accantonamento complessivo relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ammonta quindi a 777.300 migliaia di euro per il 2005, a 785.500 migliaia per il 2006 e a 617.500 migliaia per il 2007.
Secondo la relazione illustrativa del disegno di legge finanziaria nel testo presentato alla Camera dei deputati, l’accantonamento in esame concerne – oltre che la riforma dell’ordinamento giudiziario – i trattamenti pensionistici dei ferrovieri, la riforma dell’indennità ordinaria di disoccupazione nonché contributi in favore dei minorati della vista.
Occorrerebbe valutare la congruità – rispetto a tali destinazioni – della misura dell’accantonamento, alla luce della considerazione che la riduzione operata dalla Camera e relativa al 2007 sembrerebbe imporre un andamento decrescente degli oneri.
Si ricorda inoltre che la suddetta destinazione concernente i trattamenti pensionistici dei ferrovieri è presente anche nell’ambito dell’accantonamento relativo al Ministero dell’economia e delle finanze.
La tabella B – che costituisce un fondo per le spese di conto capitale derivanti dai provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio di riferimento – non reca alcun accantonamento per il Ministero in questione.
La tabella C – che concerne le norme per le quali la quantificazione delle dotazioni finanziarie permanenti è rimessa alla legge finanziaria – ha operato alcune rimodulazioni, inerenti lo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, rispetto agli stanziamenti stabiliti dalla legislazione vigente. In particolare, il finanziamento relativo alla Commissione di vigilanza sui fondi pensione, di cui all’art. 13 della legge n. 335 del 1995, viene ridotto di 46 migliaia di euro annui a decorrere dal 2005. Inoltre, lo stanziamento per i contributi concessi agli enti privati gestori di attività formative per le spese generali di amministrazione, relative al coordinamento a livello nazionale dei medesimi – contributi di cui all’art. 80, comma 4, della legge n. 448 del 1998 – viene anch’esso ridotto di 46 migliaia di euro annui a decorrere dal 2005. Sempre riguardo alla tabella C si fa presente che il fondo nazionale per le politiche sociali – di cui all’art. 59, comma 44, della legge n. 449 del 1997 – viene incrementato di 23.307 migliaia di euro per il 2005 e di 12.307 migliaia per ciascuno degli anni 2006 e 2007.
Si ricorda infine che, in base al combinato disposto delle tabelle D e F, il fondo per l’occupazione, di cui all’art. 1, comma 7, del decreto legge n. 148 del 1993, convertito, con modificazioni, nella legge n. 236 del 1993, è incrementato di 10.000 migliaia di euro per il 2005, 110.000 migliaia per il 2006 e di 60.000 migliaia per il 2007.
Riguardo allo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l’anno finanziario 2005 si fa presente che lo stesso reca una spesa complessiva – in termini di competenza – di 67.680,2 milioni di euro, di cui 66.514,8 milioni per la parte corrente e 1.165,4 milioni per il conto capitale.
Tali importi sono comprensivi degli effetti derivanti dal disegno di legge finanziaria 2005 – sia dalle norme già presenti nel testo originario (e rimaste immutate) sia da quelle modificate o introdotte dalla Camera -.
Per lo stato di previsione in esame, questi effetti risultato pari – come si evince dalla prima nota di variazioni – ad un incremento di 609,6 milioni. In particolare, le quote relative alla parte corrente e al conto capitale registrano un aumento pari, rispettivamente, a 594,3 milioni e a 15,3 milioni.
Rispetto alle previsioni assestate per l’anno 2004, la spesa del presente stato – come modificato dalla prima nota di variazioni – reca un incremento di 1.452,3 milioni di euro. In particolare, la quota relativa alla parte corrente registra un aumento pari a 1.762,0 milioni, mentre quella in conto capitale presenta una riduzione pari a 309,7 milioni.
Riguardo ai residui passivi – i quali sono costituiti, in linea di massima, dalle somme che, nell’esercizio finanziario precedente, sono state oggetto di impegno contabile, ma non effettivamente spese (in termini di cassa) -, il loro ammontare è stimato, per lo stato di previsione ministeriale in esame, pari a 5.365,2 milioni di euro.
L’autorizzazione complessiva di cassa – relativa, cioè, ai pagamenti – è stabilita in 69.144,8 milioni di euro, di cui 66.007,8 milioni per la parte corrente e 3.137,0 milioni per il conto captale.
Anche tali importi sono comprensivi delle modifiche indicate nella prima nota di variazioni.
Rispetto alle previsioni assetate per il 2004, l’autorizzazione complessiva di cassa presenta un aumento di 439,9 milioni di euro; in particolare, la parte corrente registra una diminuzione di 299,5 milioni, mentre il conto capitale reca un aumento di 739,3 milioni.
Si apre il dibattito.
Il senatore BATTAFARANO (DS-U) rileva preliminarmente che la discussione in ordine ai provvedimenti in titolo inizia senza che siano stati chiariti gli intendimenti dell’Esecutivo e delle forze politiche della Casa delle libertà su taluni aspetti di primaria importanza, quali quello attinente alla riduzione della pressione fiscale – in ordine a cui si registra un ampio dibattito, anche interno alla coalizione di maggioranza – e quello relativo alle preannunciate misure volte alla promozione della competitività, per l’introduzione delle quali non è stato ancora precisato lo strumento normativo prescelto. Tale ultima questione non è secondaria, in quanto la presentazione di un emendamento al disegno di legge finanziaria, relativamente a tale intervento, potrebbe garantirne una più celere approvazione, mentre la presentazione di un disegno di legge collegato comporterebbe tempi più lunghi di esame, non compatibili con l’esigenza di intervenire tempestivamente su tale materia.
Riguardo ai profili di merito della manovra di finanza pubblica all’esame, il senatore Battafarano osserva preliminarmente che lo scenario economico nel quale essa si colloca presenta caratteristiche molto preoccupanti, se si considera che l’andamento del prodotto interno lordo tende attualmente ad attestarsi su livelli negativi ed è altresì riscontrabile in ambito macroeconomico una sensibile riduzione dei consumi.
La situazione occupazionale registra un decremento complessivo del tasso di occupazione, soprattutto nelle aree territoriali del Nord-Est e del Mezzogiorno, e il costante incremento dei prezzi al consumo, verificatosi negli ultimi anni, ha ridotto notevolmente il potere di acquisto di stipendi, salari e pensioni; relativamente al sistema imprenditoriale, si riscontra inoltre una profonda crisi delle aziende italiane sotto il profilo della competitività, suscettibile di compromettere ulteriormente la presenza del sistema produttivo nazionale sui mercati mondiali.
La manovra finanziaria prospettata dall’Esecutivo non è idonea ad individuare congrui rimedi in ordine ai nodi problematici fin qui evidenziati. Anche per quanto concerne la sempre più critica realtà del Mezzogiorno, desta fortissima perplessità la scelta di ridurre le risorse disponibili per il 2005, facendo slittare al 2006 e al 2007 gli incrementi di spesa e rinviando in tal modo investimenti che invece sono indispensabili per un rilancio economico e produttivo del Sud Italia.
Il sistema di incentivazione alle imprese incentrato sul credito d’imposta è stato poi smantellato nei suoi cardini essenziali, senza tener conto dell’importanza e degli effetti positivi per il Mezzogiorno espletati da tali misure negli ultimi anni.
Mentre nel corso della passata legislatura la crescita economica del Sud Italia si era realizzata ad un tasso superiore rispetto al Centro Nord, a partire dal 2001 si è verificata una netta inversione di tendenza, che dimostra, al di là di qualsiasi ulteriore argomentazione, lo scarso interesse delle forze politiche di maggioranza per il futuro del Mezzogiorno. A confermare questo giudizio, occorre poi registrare l’assoluta assenza del Governo rispetto alla recente intesa stipulata tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro, contenente proposte molto interessanti per la ripresa economica e occupazionale del Mezzogiorno.
L’inadeguatezza della manovra finanziaria prospettata dall’Esecutivo involge anche i profili attinenti alle politiche sociali: l’articolo 21 del disegno di legge finanziaria per il 2005 introduce infatti tagli preoccupanti sulle somme trasferite dallo Stato all’INPS, riguardanti il settore dell’assistenza ai portatori di handicap grave ed altri importanti ambiti del sistema di tutela sociale.
In tale situazione – prosegue il senatore Battafarano – i Gruppi politici facenti capo all’opposizione devono individuare proposte di modifiche concrete, in grado, se non di capovolgere, come pure sarebbe necessario, l’impostazione della manovra di finanza pubblica all’esame, quanto meno di contenerne gli effetti più negativi: occorre in primo luogo estendere a tutti gli aventi diritto l’incremento della pensione minima a 516 euro mensili, dando così attuazione ad una delle promesse elettorali più clamorosamente disattese dal Governo, che ha provveduto solo per una minima parte e per un numero estremamente ridotto di beneficiari; altri emendamenti dovrebbero poi riguardare la restituzione del fiscal drag; l’introduzione di un regime fiscale più favorevole per il trattamento di fine rapporto – materia peraltro oggetto di un provvedimento approvato dalla Camera dei deputati ed inspiegabilmente fermo al Senato -; misure a favore di nuclei familiari con disabili gravi a carico; il ripristino del reddito minino di inserimento; la riduzione degli oneri contributivi per l’assunzione di personale di bassa qualifica – finalizzata ad incentivare l’occupazione attraverso la riduzione del costo del lavoro – ed infine altre misure per il rilancio del Mezzogiorno.
L’oratore conclude il proprio intervento esprimendo un giudizio complessivamente negativo sulla manovra finanziaria prospettata dall’Esecutivo.
Il senatore RIPAMONTI (Verdi-U) dichiara preliminarmente di concordare con l’intervento del senatore Battafarano e di condividere, in particolare, le proposte di modifica ed integrazione del disegno di legge finanziaria 2005 esposte nella parte conclusiva della sua esposizione. A tale proposito, esprime l’auspicio che tali proposte si traducano in specifici emendamenti sottoscritti unitariamente da tutti i gruppi politici dell’opposizione, in modo tale da configurare una vera e propria proposta di politica economica alternativa a quella del Governo.
Ricorda quindi che l’articolo 2 del disegno di legge finanziaria introduce per il triennio 2005-2007 un tetto all’incremento della spesa complessiva delle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato, pari al 2 per cento rispetto alle previsioni aggiornate del precedente anno, come risultanti dalla Relazione previsionale e programmatica. Grazie all’iniziativa dei gruppi politici dell’opposizione, nel corso del dibattito alla Camera dei deputati, l’articolo 3, che stabilisce le categorie economiche interessate da tale vincolo e precisa che esso riguarda sia la competenza sia la cassa, è stato integrato con un allegato – elenco 2 – recante, per ciascun dicastero, l’indicazione delle riduzioni di stanziamenti discrezionali, inerenti le categorie degli investimenti fissi lordi e dei consumi intermedi. Tutte le altre categorie economiche di spesa si collocano infatti al di sotto del tetto di spesa di cui all’articolo 2, anche per effetto delle correzioni apportate con la manovra correttiva dei conti pubblici varata con il decreto-legge n. 168 del 2004. Per il Ministero del lavoro e delle politiche sociali la riduzione di spesa prevista è pari a 16,90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007.
L’elenco 2 allegato all’articolo 3 – prosegue il senatore Ripamonti – non contiene però l’indicazione delle singole unità previsionali di base sulle quali viene attuata la riduzione dello stanziamento, né, ovviamente, la misura di esso. E, poiché le categorie economiche interessate sono costiuite da stanziamenti discrezionali non obbligatori, non esistendo un fattore legislativo sottostante, non si comprende per quali ragioni il Governo sia intervenuto attraverso il disegno di legge finanziaria e non direttamente, operando i tagli in discussione nell’ambito dello stato di previsione di ciascun Dicastero.
Le modalità di questo intervento normativo ha poi delle implicazioni precise in ordine alla possibilità, per le Commissioni permanenti chiamate a pronunciarsi in sede consultiva sui disegni di legge finanziaria e di bilancio, di esercitare in modo adeguato il controllo sul processo di formazione del bilancio e di accogliere emendamenti ai singoli stati di previsione. In proposito, il senatore Ripamonti ricorda che, ai sensi dell’articolo 128, comma 2, del Regolamento del Senato, gli emendamenti alle tabelle del disegno di legge riguardante il bilancio dello Stato possono essere proposti alla 5a Commissione permanente solo dalle Commissioni permanenti, a conclusione dell’esame in sede consultiva. In caso di reiezione, inoltre, la Commissione bilancio deve farne menzione nella relazione all’Assemblea. Il tetto del 2 per cento posto dal disegno di legge finanziaria produce tagli casuali che, in alcuni casi, sono suscettibili di compromettere le attività delle pubbliche amministrazioni: intervenendo in modo indiscriminato sulla spesa statale, senza un’indicazione delle singole unità previsionali assoggettate alla riduzione dello stanziamento, esso si traduce pertanto in una limitazione posta alla prerogativa di ciascun parlamentare, di proporre emendamenti al disegno di legge di bilancio, che, si ricorda, vanno per l’appunto riferiti alle unità previsionali di base. Ne deriva una vera e propria distorsione del rapporto tra la Commissione bilancio e le Commissioni chiamate a pronunciarsi in sede consultiva sul complesso della manovra. Su tale questione il senatore Ripamonti ritiene che sarebbe opportuno conoscere l’avviso della Presidenza della Commissione.
Occorrerebbe pertanto sopprimere l’articolo 3, eliminando in tal modo l’impropria sovrapposizione che si è venuta a determinare tra il disegno di legge finanziaria e quello di bilancio; in via subordinata, si dovrebbe articolare il già ricordato elenco 2 in unità previsionali di base, sottoponendo preliminarmente alle Commissioni di merito le parti di competenza.
Proseguendo nella sua esposizione, il senatore Ripamonti ricorda infine che nel documento originario presentato dal Ministro dell’economia nel corso delle audizioni alla Camera dei deputati erano state indicate riduzioni di autorizzazioni di spesa per 20,6 milioni di euro, non meglio precisate nell’allegato al disegno di legge finanziaria. Anche in questo caso, è opportuno ricordare che per attivare il definanziamento di una legge vigente è necessario utilizzare la tabella E allegata alla legge finanziaria.
Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 16,05.
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