(Dal Resoconto Sommario)
LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)
Presidenza del Presidente
ZANOLETTI
Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Sacconi.
IN SEDE REFERENTE
(848) Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro
(357) STIFFONI ed altri. – Norme per la tutela dei lavori atipici
(629) RIPAMONTI. – Norme a tutela dei lavori atipici e delega al Governo in materia di previdenza, di formazione, di coordinamento con la disciplina comunitaria e di riduzione del contenzioso in relazione alla qualificazione dei rapporti di lavoro atipici
(869) MONTAGNINO ed altri. – Norme di tutela dei lavori “atipici”
(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)
Si riprende l’esame congiunto dei provvedimenti in titolo, sospeso nella seduta di ieri.
Il PRESIDENTE ricorda che nella seduta di ieri si è conclusa la votazione degli emendamenti riferiti all’articolo 8 del disegno di legge n. 848, assunto quale testo-base.
Interviene quindi per dichiarazione di voto il senatore VIVIANI, il quale osserva preliminarmente che l’articolo 8 aggiunge e tipizza cinque nuove fattispecie di rapporto di lavoro di tipo flessibile, con una scelta che contrasta con l’esigenza, più volte richiamata anche da autorevoli esponenti del Governo, di semplificare questa parte dell’ordinamento lavoristico. La moltiplicazione delle tipologie contrattuali indotta dall’articolo 8, invece, determina una complicazione sul piano normativo, che non mancherà di produrre anche notevoli intralci alle procedure di assunzione dei lavoratori interessati dalla delega all’esame. Occorre peraltro ricordare che recenti indagini confermano che, per il tasso di turn over e per la mobilità in entrata ed in uscita, il mercato del lavoro italiano presenta, in Europa, caratteristiche di flessibilità seconde soltanto a quelle riscontrate in Gran Bretagna.
Va inoltre sottolineato un uso improprio e generico dello strumento della delega legislativa, carente, in particolare, per quanto riguarda la definizione del lavoro a chiamata e delle collaborazioni coordinate e continuative. In ordine all’individuazione di tale ultima tipologia contrattuale, sussistono peraltro indiscutibili elementi di complessità che sono emersi con chiarezza, nella passata legislatura, durante la discussione del provvedimento che venne allora varato dal Senato. L’articolo 8 elude tale complessità e si limita a dettare principi talmente generici da tradursi in una vera e propria delega in bianco. Per altri aspetti, inoltre, le fattispecie di cui all’articolo 8 avrebbero potuto essere disciplinate direttamente, senza il ricorso alla delega, ad esempio per quel che concerne il cosiddetto job sharing. In relazione a tali considerazioni, anche il termine di un anno previsto per l’adozione dei decreti legislativi appare eccessivo.
In conclusione, il senatore Viviani osserva che anche con l’articolo 8 il Governo pone in essere scelte tali da limitare le prerogative del Parlamento, quanto alla possibilità di esercitare il proprio controllo sugli atti di esercizio della delega, stante la genericità dei principi e criteri direttivi di essa; inoltre, la moltiplicazione delle fattispecie contrattuali è indice di una concezione fideistica della flessibilità, considerata come un bene in sé ed a prescindere dalle sue concrete applicazioni. E’ invece molto probabile che l’attuazione dell’articolo 8, introducendo ulteriori elementi di complicazione della normativa in materia di rapporti di lavoro, si risolva in un danno sia per le imprese sia per i lavoratori. Un ulteriore elemento di perplessità deriva poi dal limitato ruolo attribuito al dialogo sociale, che, invece, ove adeguatamente valorizzato, avrebbe potuto indicare soluzioni e proposte che avrebbero meglio orientato le scelte del legislatore.
Per tali motivi, il gruppo Democratici di sinistra-l’Ulivo voterà contro l’articolo 8, come modificato dalla Commissione.
Il senatore MONTAGNINO rileva che, malgrado i miglioramenti apportati all’articolo 8 con l’accoglimento di alcuni emendamenti presentati dai gruppi dell’opposizione, nel complesso si è persa l’occasione di dare vita ad un testo normativo chiaro ed equilibrato sulle nuove tipologie di lavoro, in grado di coniugare flessibilità e tutele essenziali per i prestatori di lavoro. In particolare, è del tutto insoddisfacente la definizione sia del rapporto di lavoro di collaborazione coordinata e continuativa sia del lavoro occasionale. Anche sul lavoro a chiamata permangono notevoli perplessità, per l’introduzione di una tipologia lavorativa che appare sguarnita sul versante delle tutele.
Per tali motivi, i senatori del gruppo Margherita-l’Ulivo voteranno contro l’articolo 8, nel testo modificato, con l’auspicio che alcuni dei temi sollevati nel corso della discussione possano essere meglio rimeditati dal Governo e dalla maggioranza parlamentare che lo sostiene, in vista della discussione in Assemblea.
Il senatore RIPAMONTI annuncia il voto contrario del gruppo Verdi-l’Ulivo sull’articolo 8, che, malgrado alcuni limitati aggiustamenti introdotti con l’accoglimento degli emendamenti ricordati dal senatore Montagnino, tende ad incrementare in modo spropositato la flessibilità del lavoro riducendo al tempo stesso le tutele per i lavoratori.
L’articolo 8, nel testo emendato, è quindi accolto.
Il PRESIDENTE avverte che si passerà all’illustrazione degli emendamenti riferiti all’articolo 9 del disegno di legge n. 848. Avverte altresì che, a seguito dell’accoglimento dell’emendamento 1.80, che ha sostituito in tutto il testo del disegno di legge all’esame le parole “comparativamente rappresentative” con le altre “comparativamente più rappresentative”, con riferimento alle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori, è preclusa la votazione dell’emendamento 9.10 e sono assorbiti gli emendamenti 9.21 e 9.34.
Il senatore RIPAMONTI illustra l’emendamento 9.11, soppressivo dell’articolo 9, congiuntamente con l’emendamento 9.39, identico, che fa proprio, stante l’assenza dei proponenti. Osserva che con il prevedibile incremento delle forme di lavoro atipico aumenterà corrispettivamente anche il contenzioso, soprattutto per quanto attiene alle collaborazioni coordinate e continuative che, molto spesso, celano veri e propri rapporti di lavoro subordinato. L’articolo 9 insiste sul carattere volontario e sperimentale delle procedure di certificazione dei rapporti di lavoro in esse regolate, ma non fornisce sufficienti garanzie per il lavoratore, che si trova in una posizione di oggettiva debolezza nel rapporto contrattuale. D’altro lato, ove non venga precisato con chiarezza che resta ferma la diversa ed autonoma valutazione dell’autorità giudiziaria eventualmente adita – come previsto dall’emendamento 9.16 – vi è la possibilità che i datori di lavoro possano esigere prestazioni aggiuntive, al di là di quelle indicate in sede di certificazione. Fa propri e dà per illustrati gli emendamenti 9.40, 9.41, 9.42 e 9.43. Si sofferma quindi sull’emendamento 9.14, soppressivo della lettera a) che, come ha già affermato, non offre garanzie sufficienti per quanto attiene al sostegno della posizione contrattuale del prestatore di lavoro. Con l’emendamento 9.19, soppressivo della lettera b), si intende sottolineare l’esigenza, posta anche dall’emendamento 9.33, di affidare esclusivamente ad un organismo pubblico le competenze in materia di certificazione. La soppressione della lettera c), di cui all’emendamento 9.23, si motiva per la genericità del principio di delega ivi contenuto, così come la soppressione della lettera d) di cui all’emendamento 9.24. In via subordinata alla soppressione, l’emendamento 9.26 riformula la lettera d) al fine di produrre un principio di delega meglio definito. Con l’emendamento 9.27 si propone infine la soppressione della lettera e): tale disposizione, infatti, non assicura che in caso di controversia sulla natura del rapporto di lavoro, il giudizio verta sulla effettiva rispondenza della mansioni e delle prestazioni effettivamente svolte con quelle dichiarate. Dà quindi per illustrati tutti gli altri emendamenti riferiti all’articolo 9 di cui è primo firmatario.
Il senatore BATTAFARANO, nell’illustrare l’emendamento 9.33, interamente sostitutivo dell’articolo 9, richiama l’attenzione sulla lettera a), che, contrariamente a quanto previsto nel testo del disegno di legge n. 848, individua nella Direzione provinciale del lavoro – con previsione della presenza paritetica delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative – l’organo preposto alla certificazione, escludendo pertanto che tale attività possa essere svolta da enti bilaterali. L’affidamento delle competenze di cui all’articolo 9 ad un soggetto pubblico mira a fornire un ulteriore elemento di garanzia per i prestatori di lavoro. Un’altra parte dell’emendamento 9.33 meritevole di particolare attenzione è costituito dal meccanismo di verifica previsto al comma 3.
Il senatore TOFANI, relatore, dà quindi per illustrato l’emendamento 9.32.
Il senatore DEMASI dà per illustrato l’emendamento 9.36, nonché l’emendamento 9.35, che fa proprio, al solo fine dell’illustrazione, stante l’assenza del proponente.
Il senatore FABBRI dà per illustrato l’emendamento 9.38, nonché l’emendamento 9.37, che fa proprio, al solo fine dell’illustrazione, stante l’assenza del proponente.
Il PRESIDENTE avverte che l’illustrazione degli emendamenti all’articolo 9 è conclusa, e si procederà pertanto alla votazione su di essi. Dà quindi la parola al relatore e al rappresentante del Governo, per l’espressione dei pareri.
Il relatore TOFANI esprime parere contrario su tutti gli emendamenti all’articolo 9, raccomandando l’accoglimento dell’emendamento 9.32.
Il sottosegretario SACCONI esprime parere conforme a quello del relatore e si dichiara favorevole all’emendamento 9.32. Invita quindi il senatore Ripamonti a riformulare l’emendamento 9.30, spostando il termine in esso indicato da dodici a ventiquattro mesi. In questo caso, egli esprimerebbe parere favorevole su tale emendamento.
Dopo che il RELATORE si è associato all’invito del rappresentante del Governo, il senatore RIPAMONTI riformula l’emendamento 9.30 nel senso richiesto.
Posti congiuntamente ai voti, in quanto entrambi soppressivi dell’articolo 9, sono quindi respinti gli emendamenti 9.11 e 9.39.
Il senatore BATTAFARANO annuncia il voto favorevole del Gruppo dei Democratici di sinistra – l’Ulivo sull’emendamento 9.33, per le motivazioni già espresse nel corso dell’illustrazione dello stesso.
L’emendamento 9.33 è quindi respinto.
Posti congiuntamente ai voti, in quanto di identico contenuto, gli emendamenti 9.40 e 9.13 sono respinti.
Il senatore RIPAMONTI raccomanda quindi l’accoglimento dell’emendamento 9.16 che, posto ai voti, è respinto, dopo una dichiarazione di voto favorevole, a nome del Gruppo Democratici di sinistra – l’Ulivo, del senatore BATTAFARANO.
Posti separatamente ai voti, sono quindi respinti gli emendamenti 9.12, 9.1, 9.14, 9.15, 9.18, 9.3, 9.17 e 9.19.
Il senatore BATTAFARANO annuncia quindi il voto favorevole del Gruppo Democratici di sinistra-l’Ulivo sull’emendamento 9.22, che costituisce una ulteriore occasione per ricondurre l’attività di certificazione alla competenza di un soggetto pubblico.
Con riferimento alle osservazioni del senatore Battafarano, il sottosegretario SACCONI, nel riconfermare l’avviso contrario sull’emendamento 9.22 e sugli altri emendamenti di simile tenore, fa presente che il Governo intende valorizzare la funzione degli enti bilaterali costituiti dalle parti, anche per quanto attiene alle procedure di certificazione a carattere volontario e sperimentale. Tali enti, inoltre, non operano in regime di monopolio, in quanto sono affiancati anche dalle strutture pubbliche competenti, come viene esplicitato nella lettera b) del comma 1.
Posti separatamente ai voti, sono quindi respinti gli emendamenti 9.22, 9.20, 9.4, 9.5, 9.23, 9.6 e 9.24.
Stante l’assenza dei rispettivi proponenti il PRESIDENTE dichiara decaduti gli emendamenti 9.37 e 9.35
Il senatore BATTAFARANO, a nome del gruppo Democratici di sinistra-l’Ulivo annuncia il voto favorevole sull’emendamento 9.26, che precisa meglio i contenuti della delega relativamente al contenuto della certificazione.
Posto ai voti l’emendamento 9.26 è respinto.
Con separate votazioni sono altresì respinti gli emendamenti 9.7 e 9.8.

























