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Il Diario del Lavoro

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Home - Senato - Commissione Lavoro, previdenza sociale

Commissione Lavoro, previdenza sociale

22 Ottobre 2009
in Senato

(Dal Resoconto Sommario)

IN SEDE REFERENTE

(848-bis) Delega al Governo in materia di incentivi alla occupazione, di ammortizzatori sociali, di misure sperimentali a sostegno dell’occupazione regolare e delle assunzioni a tempo indeterminato nonché di arbitrato nelle controversie individuali di lavoro, risultante dallo stralcio deliberato dall’Assemblea il 13 giugno 2002 degli articoli 2, 3, 10 e 12 del disegno di legge di iniziativa governativa
(514) MANZIONE. – Modifica all’articolo 4 della legge 11 maggio 1990, n. 108, in materia di licenziamenti individuali
(1202) RIPAMONTI. – Modifiche ed integrazioni alla legge 11 maggio 1990, n. 108, in materia di licenziamenti senza giusta causa operati nei confronti dei dipendenti di organizzazioni politiche e sindacali
(2008) DI SIENA ed altri. – Misure per l’estensione dei diritti dei lavoratori

– e petizione n. 449 ad essi attinente
(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

Si riprende l’esame congiunto sospeso nella seduta del 18 giugno scorso.

Il PRESIDENTE avverte che si proseguirà nell’illustrazione degli emendamenti riferiti all’articolo 3 del disegno di legge n. 848-bis, già adottato dalla Commissione come testo base.

Il senatore BATTAFARANO, dopo aver dato conto del contenuto del sub-emendamento 3.1/15, mirante a cancellare le modifiche all’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori proposte dal Governo, si sofferma sul sub-emendamento 3.1/17, volto a chiarire che il principio del non computo nel numero dei dipendenti occupati ai fini della individuazione dell’ambito di applicazione del già citato articolo 18 si applica per il solo periodo di durata triennale della sperimentazione. In tal modo si intende ovviare ad una pericolosa ambiguità nella formulazione dell’emendamento 3.1 del Governo.

Intervenendo su tale ultimo rilievo del senatore Battafarano, il relatore TOFANI rileva che nel testo dell’emendamento 3.1 il riferimento al periodo di tre anni, a partire dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi, è esplicitato in modo tale da fugare qualsiasi dubbio in ordine alla durata della sperimentazione.

Riprendendo la sua esposizione, il senatore BATTAFARANO, dopo aver dato per illustrati i sub-emendamenti 3.1/16, 3.1/19 e 3.1/18, fa presente che il sub-emendamento 3.1/20 trae origine dall’esigenza di separare la fattispecie della nuova assunzione da quella del subentro di un datore di lavoro all’altro nei trasferimenti di impresa o di un ramo di essa, con maggiore nettezza rispetto alla formulazione adottata nell’emendamento governativo, ed è finalizzato ad evitare che la genericità della delega dia luogo ad operazioni poco trasparenti, fermo restando il giudizio fortemente negativo che la sua parte politica dà sull’impianto complessivo dell’emendamento 3.1.
Il sub-emendamento 3.1/21 – prosegue il senatore Battafarano – intende assicurare che le misure di monitoraggio indicate alla lettera d) del comma 1 dell’emendamento 3.1 vengano attuate secondo criteri di imparzialità e in base a dati certi. Il sub-emendamento 3.1/22 mira a conseguire l’obiettivo della crescita dimensionale delle imprese che occupano fino a quindici prestatori di lavoro attraverso una strada del tutto diversa da quella, destinata a rivelarsi scarsamente efficace, delle modifiche all’articolo 18 della legge n. 300 del 1970 prospettate dal Governo: la proposta emendativa in questione punta infatti ad attivare la leva fiscale, attraverso una riduzione dell’IRAP gravante sul costo del lavoro.

Il senatore TREU aggiunge la sua firma al sub-emendamento 3.1/22, osservando che, con riferimento all’obiettivo della crescita dimensionale delle aziende, gli interventi volti a ridurre il costo del lavoro sono di certo maggiormente incisivi e suscettibili di produrre effetti più certi, anche sul piano congiunturale, di quelli proposti dal Governo relativamente all’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori.

Il senatore RIPAMONTI illustra il sub-emendamento 3.1/29 osservando che la soppressione della lettera a) del comma 1 dell’emendamento 3.1 può contrastare il tentativo di ridimensionare la portata dell’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori, tentativo che, nelle intenzioni di molti, costituisce la premessa di interventi di ben più ampio respiro, volti tutti a conseguire l’obiettivo di comprimere i diritti e le tutele dei lavoratori. Non è inoltre chiaro quale situazione si produrrà al termine della sperimentazione triennale che, peraltro, proprio per la condizione di incertezza che indurrà, potrebbe rivelarsi inefficace a perseguire gli obiettivi enunciati dal Governo in termini di crescita dimensionale delle imprese e di stabilizzazione dell’occupazione. Il sub-emendamento 3.1/48 intende estendere l’applicazione dell’articolo 18 della legge n. 300 del 1970 a tutti i lavoratori subordinati, come si sarebbe verificato nel caso di un diverso esito del referendum del 15 giugno. Il sub-emendamento 3.1/34 intende anch’esso contrastare l’introduzione del principio del non computo, di cui alla lettera a) del comma 1 dell’emendamento 3.1, mentre il sub-emendamento 3.1/62 esclude l’applicazione del predetto principio per i lavoratori a tempo parziale.
Il sub-emendamento 3.1/35 – prosegue il senatore Ripamonti – portando da tre a due anni il periodo di sperimentazione, intende consentire che, considerati anche i tempi di esercizio della delega, esso possa svolgersi nell’ambito della corrente legislatura, dando luogo, in tal modo, ad una più congrua verifica sulla realizzazione degli obiettivi enunciati dal Governo.
L’emendamento 3.22 introduce, dopo la lettera a), un principio di delega aggiuntivo, volto ad applicare le disposizioni di cui all’articolo 18 della legge n. 300 del 1970 ai datori di lavoro, anche non imprenditori, che, nell’ambito dello stesso comune, occupano meno di quindici dipendenti, e alle imprese agricole che, nel medesimo ambito territoriale, occupano meno di cinque dipendenti. Il sub-emendamento 3.1/51 intende contrastare la tendenza alla precarizzazione, estendendo ai lavoratori con contratto a tempo determinato, a tempo parziale, a chiamata, temporaneo, nonché ai collaboratori coordinati e continuativi, le tutele di cui al più volte citato articolo 18 dello Statuto dei lavoratori. La soppressione della lettera b), di cui al sub-emendamento 3.1/30, intende eliminare un principio di delega che si presta in vario modo a dare luogo ad operazioni poco trasparenti di riduzione del numero dei dipendenti ovvero di scorporo di rami d’azienda per rientrare nell’ambito di applicazione delle disposizioni di cui alla lettera a) del comma 1 dell’emendamento 3.1. Con il sub-emendamento 3.1/64 si vuole invece esplicitare che il principio di delega di cui alla lettera b) trova applicazione esclusivamente per il periodo di sperimentazione, richiamato alla citata lettera a) del comma 1 dell’emendamento 3.1.
Anche la proposta di sopprimere la lettera c), di cui al sub-emendamento 3.1/31, intende evidenziare la genericità della delega che, tra l’altro, non contempla le ipotesi di subentro di un datore di lavoro non imprenditore, limitandosi a prevedere il subentro di un’impresa ad un’altra nella esecuzione di un appalto. Il sub-emendamento 3.1/68 intende invece conferire una portata più generale al principio di delega introdotto con la lettera c) del comma 1 dell’emendamento 3.1, e nella medesima logica si muove anche il sub-emendamento 3.1/66.
Proseguendo nella sua esposizione, il senatore Ripamonti si sofferma sul sub-emendamento 3.1/52, che disciplina casi specifici nei quali il datore di lavoro può proporre istanza al giudice che ha pronunciato una sentenza di condanna alla reintegra nel posto di lavoro, per chiedere, in alternativa, il pagamento di una somma costituente risarcimento del danno prodotto dalla perdita del posto di lavoro. Il sub-emendamento 3.1/47 intende estendere la tutela dell’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori ai dipendenti di organizzazioni politiche o sindacali.
Con il sub-emendamento 3.1/32 si propone la soppressione della lettera d) del comma 1 dell’emendamento 3.1, non tanto perché non si condivida il principio del monitoraggio, enunciato in tale disposizione, quanto perché esso risulta troppo generico, anche per quanto concerne il riferimento alla natura sperimentale del provvedimento. Il sub-emendamento 3.1/38 mira invece a rendere più chiaro il principio di delega di cui alla predetta lettera d) e, conseguentemente, più efficace l’opera di monitoraggio da questa prevista. Nella medesima prospettiva, il sub-emendamento 3.1/69 integra il concetto di monitoraggio con quello, più stringente, di controllo, mentre il sub-emendamento 3.1/39 precisa che quest’ultimo viene effettuato dall’ispettorato del lavoro. Il sub-emendamento 3.1/33 propone invece la soppressione della lettera e) del comma 1 dell’emendamento 3.1.
Il senatore Ripamonti auspica quindi l’accoglimento del sub-emendamento 3.1/74, che introduce una precisazione, relativa alla stabilità dei livelli di occupazione oggetto della verifica di cui alla citata lettera e), che dovrebbe essere condivisa dal Governo, in quanto coerente con gli obiettivi enunciati in rapporto alle modificazioni introdotte all’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori. Anche il sub-emendamento 3.1/49 intende rendere più stringente l’attività di verifica, introducendo una distinzione fra il lavoro stabile e il lavoro precario prodotti dalla citata modifica dell’articolo 18, mentre il sub-emendamento 3.1/50 intende distinguere tra le ricadute occupazionali derivanti dalla ridefinizione dell’ambito di applicazione della tutela in caso di licenziamento illegittimo e quelle dovute ad altri interventi, legati in particolare alla programmazione negoziata, ai finanziamenti del quadro comunitario di sostegno e ad altre forme di incentivazione dell’occupazione. Il sub-emendamento 3.1/41 contempla la possibilità di interrompere la sperimentazione di cui all’emendamento 3.1, mentre il sub-emendamento 3.1/75 intende assicurare un efficace controllo parlamentare sugli atti di esercizio della delega di cui all’emendamento 3.1.
Dà quindi per illustrati i sub-emendamenti 3.1/61, 3.1/63, 3.1/65, 3.1/37, 3.1/36, 3.1/44, 3.1/45, 3.1/67, 3.1/46, 3.1/70, 3.1/42, 3.1/40, 3.1/71, 3.1/72 e 3.1/73.

Il senatore PAGLIARULO dà quindi per illustrati i sub-emendamenti 3.1/23, 3.1/24, 3.1/25, 3.1/28, 3.1/26 e 3.1/27.

Il senatore VANZO dà per illustrati i sub-emendamenti 3.1/2 e 3.1/1.

Sono quindi dati per illustrati i sub-emendamenti 3.1/7, 3.1/8, 3.1/9, 3.1/12, 3.1/13 – sul quale interviene brevemente il senatore BATTAFARANO, per sottolineare come esso sia sintomatico della effettiva volontà di settori non trascurabili della maggioranza di stabilizzare, in danno dei lavoratori, le disposizioni che il Governo definisce come sperimentali -, 3.1/10, 3.1/11 e 3.1/4.

Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante «Recepimento della direttiva 2001/45/CE relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l’uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori durante il lavoro » (n. 239)
(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell’articolo 1 della legge 1° marzo 2002, n. 39. Seguito dell’esame e rinvio)

Si riprende l’esame sospeso nella seduta del 17 giugno scorso.

Il senatore FABBRI illustra il seguente schema di parere favorevole con osservazioni e raccomandazioni:

“La Commissione, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo,

verificata la conformità dello stesso con la direttiva 2001/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001;

esprime su di esso parere favorevole, con le seguenti osservazioni, relative alle parti dello schema in titolo, modificate rispetto al testo dello schema n. 192:

a) al capoverso 8 dell’articolo 36-quater non è ben chiaro – anche alla luce dell’articolo 6 dello schema, articolo introdotto nella presente versione e che riproduce la cosiddetta clausola di cedevolezza – se il rinvio alla Conferenza Stato, regioni e province autonome valga anche a regime o viceversa sia applicabile fino a quando le regioni non abbiano adottato, sul punto, un’autonoma disciplina di recepimento. Potrebbe essere in proposito opportuno introdurre una clausola di chiusura, a garanzia dell’attuazione di tale profilo della disciplina comunitaria, nella quale si faccia specifico riferimento alla tipologia delle intese di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, anche in considerazione della circostanza, che per tale istituto, è prevista una procedura suppletiva – di deliberazione da parte del Consiglio dei Ministri – nell’ipotesi di mancato raggiungimento dell’intesa in sede di Conferenza.

b) ai capoversi 9 e 10 dell’articolo 36-quater sembrerebbe più congruo, sotto il profilo della compatibilità con la normativa comunitaria, fissare al 19 luglio 2006 – che costituisce la scadenza ultima per l’applicazione della direttiva 2001/45/CE – il termine entro il quale sono tenuti a partecipare ai corsi di cui al comma 8 dello stesso articolo i lavoratori che abbiano svolto per almeno due anni attività di montaggio, smontaggio o trasformazione di ponteggi, ovvero per almeno tre anni, ai fini della successiva preposizione alla sorveglianza. Nelle medesime disposizioni occorrerebbe inoltre chiarire se tale termine si riferisca all’inizio della frequenza o al completamento del corso.

c) Le osservazioni espresse ai punti a) e b) possono essere riferite anche ai capoversi 4 e 5 dell’articolo 36-quinquies.

Si ripropongono, inoltre, alcune osservazioni formulate in riferimento allo schema 192, che non sono state recepite nell’ambito dello schema n. 239:

a) al comma 2 dell’articolo 1, l’integrazione all’articolo 1, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164, intesa a far rinvio, per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni, anche al decreto legislativo n. 626 del 1994, e successive modificazioni (comprese quelle introdotte dallo schema in titolo) dovrebbe essere riconsiderata, in quanto l’attuale formulazione, operando solo “per gli argomenti non espressamente disciplinati” dal decreto del Presidente della Repubblica n.164, introdurrebbe una limitazione tale da potere escludere l’applicazione, tra l’altro, delle disposizioni che figurano nello schema di decreto legislativo in titolo;

b) all’articolo 2, che modifica il titolo del Decreto legislativo n. 626 del 1994, e successive modificazioni, inserendovi il riferimento alla suddetta direttiva 2001/45/CE – in base alla previsione di cui all’articolo 2, paragrafo 2, della medesima, si osserva che il suddetto titolo è novellato – in modo contrastante – anche dall’articolo 1 dello schema di decreto legislativo (n. 191) “di attuazione della direttiva 1999/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 1999, relativa alle prescrizioni minime per il miglioramento della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori che possono essere esposti al rischio di atmosfere esplosive”.
Sarebbe quindi opportuno che ciascuno degli schemi si limitasse a inserire nel titolo del Decreto legislativo n. 626 la rispettiva direttiva di riferimento, senza novellare la restante parte del medesimo.

c) per quel che riguarda l’articolo 4, relativo alla nozione di lavoro in quota, si prende atto delle osservazioni della Giunta per gli affari delle comunità europee, espresse già in occasione dell’esame dello schema di decreto legislativo n. 192 e ribadite nello osservazioni allegate al presente parere, relativamente all’assenza, nella direttiva comunitaria, del riferimento esplicito al rischio di caduta da una quota posta ad altezza superiore a 2 metri rispetto ad un piano stabile. La stessa Giunta, peraltro apprezza l’introduzione di tale definizione. Sempre con riferimento alle osservazioni della Giunta, si invita il Governo a valutare la possibilità di una migliore specificazione della locuzione “piano stabile”.

d) riguardo al capoverso 1, lettera e), dell’ articolo 36-quinquies, sembra opportuno – sempre ai fini dell’integrale recepimento della disciplina comunitaria – che la locuzione “in modo adeguato” si riferisca anche alla sorveglianza.

Con riferimento all’attuazione della direttiva 2001/45/CE (e come già evidenziato nell’ambito del parere precedentemente espresso in riferimento allo schema n. 192), si raccomanda l’adozione di strumenti idonei ad assicurare livelli di formazione adeguati e differenziati a seconda delle funzioni e delle professionalità interessate all’applicazione della predetta direttiva secondo le indicazioni fornite in sede di accordo stipulato nel gennaio 2003 tra le parti sociali europee (Federazione europea dei lavoratori delle costruzioni e Federazione dell’industria europea delle costruzioni).

Si raccomanda inoltre al Governo:

a) di valutare l’eventualità di ridefinire l’ordine degli articoli dello schema di decreto legislativo in titolo, in base al contenuto dei medesimi, nonché alla numerazione degli articoli – oggetto di novella o di riferimento – del decreto legislativo n. 626 del 1994, e successive modificazioni e integrazioni;

b) di valutare l’opportunità di adottare strumenti normativi idonei ad assicurare la conversione in euro di tutte le sanzioni pecuniarie di cui al Decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, articolo 89, e successive modificazioni.

Si allegano al presente parere le citate osservazioni rese dalla Giunta per gli affari delle comunità europee, nonché le osservazioni rese dalla 2a Commissione permanente”.

Il senatore VIVIANI osserva che al capoverso 8 dell’articolo 36-quater e al capoverso 4 dell’articolo 36-quinquies – entrambi introdotti dall’articolo 5 dello schema di decreto legislativo in titolo, che novella il decreto legislativo n. 626 del 1994 -, sono assegnati alla Conferenza Stato, Regioni e Province autonome alcuni compiti di regolazione dell’attività di formazione riferita, rispettivamente, ai lavoratori addetti al montaggio, smontaggio o trasformazione dei ponteggi nonché alla sorveglianza delle relative operazioni, e ai lavoratori che svolgono attività con sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi. Tali compiti configurano una sorta di potere normativo che deborda dalle attuali attribuzioni della Conferenza, circoscritte essenzialmente al coordinamento tra le regioni e le province autonome e di queste con lo Stato. Desta ulteriore perplessità la scelta di introdurre tale discutibile innovazione per una materia, come la formazione, rientrante tra quelle assegnate alla competenza legislativa delle regioni dal nuovo testo dell’articolo 117 della Costituzione.
Rispetto allo svolgimento della discussione in corso, tale questione assume un carattere preliminare, e su di essa sarebbe opportuno acquisire l’avviso della Commissione affari costituzionali, che, pertanto, avrebbe dovuto essere chiamata ad esprimere le proprie osservazioni, come è avvenuto per la Giunta per gli affari delle Comunità europee e per la 2a Commissione permanente. Sarebbe quindi opportuno sospendere brevemente l’esame, al fine di verificare la possibilità che la Presidenza del Senato chiami anche la 1a Commissione permanente ad esprimere le proprie osservazioni sullo schema di decreto legislativo n. 239.

Il senatore TREU si associa alle considerazioni del senatore Viviani, aggiungendo che il carattere presumibilmente transitorio delle disposizioni citate non concorre a fare chiarezza circa le reali intenzioni del legislatore delegato. Considerato anche il nuovo assetto delle competenze normative tra Stato e regioni delineato con la legge costituzionale n. 3 del 2001, la questione sollevata dal senatore Viviani, e ripresa, sia pure in modo molto blando, anche dalla prima osservazione contenuta nello schema testé illustrato dal relatore, assume una particolare rilevanza ai fini dell’espressione del parere.

Il PRESIDENTE ritiene che il problema sollevato dai senatori Viviani e Treu sia meritevole di attenta considerazione. Accogliendo l’invito del senatore Viviani, propone pertanto di sospendere brevemente l’esame del provvedimento in titolo e si riserva di interpellare la Presidenza del Senato, affinché valuti la possibilità di chiamare la 1a Commissione permanente ad esprimere le proprie osservazioni sullo schema di decreto legislativo all’esame, compatibilmente con l’imminente scadenza del termine per l’esercizio della delega da parte del Governo, fissato per il 9 luglio 2003, in virtù della proroga di cui all’articolo 1, comma 3, ultimo periodo, della legge n. 39 del 2002.

Il relatore FABBRI conviene con la proposta del Presidente.

Poiché non si fanno obiezioni, così rimane stabilito.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.





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Diritti dei lavoratori ai minimi storici dal 2014 in Usa e Ue

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5 Giugno 2026
Banche, ABI lancia ABI-ATLAS, centro di competenza permanente sulla geopolitica

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5 Giugno 2026
Le cooperative in tempi di crisi

Anche l’economia dei servizi paga l’inverno demografico e il calo di appeal

5 Giugno 2026
Landini chiama, Meloni non risponde

Landini, con l’emendamento DL 1° maggio il governo entra a gamba tesa sulle regole sistema contrattuale 

5 Giugno 2026
Uiltec, dal 3 al 5 giugno il IV Congresso nazionale. Al Teatro Politeama di Catanzaro 600 tra delegati e ospiti per discutere di transizione energetica, salari e diritti

Uiltec, Daniela Piras rieletta segretaria generale

5 Giugno 2026
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