(Dal Resoconto Sommario)
Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Sacconi.
IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO
Schema di decreto legislativo recante «Recepimento della direttiva 2001/45/CE relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l’uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori durante il lavoro » (n. 239)
(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell’articolo 1 della legge 1° marzo 2002, n. 39. Esame e rinvio)
Introduce l’esame il senatore FABBRI, relatore, il quale ricorda preliminarmente che lo schema di decreto legislativo in esame rappresenta una seconda versione rispetto a quello già presentato alle Camere il 18 marzo 2003: le modifiche derivano in buona parte, come ricorda la relazione illustrativa che accompagna il provvedimento, da approfondimenti tecnici svolti con i rappresentati delle regioni, approfondimenti a cui rinviava il parere espresso dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
Lo schema in oggetto riguarda la disciplina sui requisiti minimi di sicurezza e di salute per l’uso delle attrezzature di lavoro, e recepisce la direttiva 2001/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001. Quest’ultima integra l’Allegato II della direttiva 89/655/CEE del Consiglio, del 30 novembre 1989, inserendovi disposizioni specifiche sull’impiego delle attrezzature per l’esecuzione dei lavori in quota.
Le modifiche che il nuovo schema presenta – rispetto alla precedente versione – sono sostanzialmente le seguenti: all’articolo 1, comma 1, lettera a), si chiarisce che le violazioni della disciplina di cui all’articolo 36-ter del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 sono punite con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da lire tre milioni a lire otto milioni. L’articolo 36-ter, che pone norme sull’utilizzo delle scale a pioli, è stato introdotto dall’articolo 5 dello schema all’esame. Il testo originario, probabilmente per un errore materiale, faceva riferimento sia a tali sanzioni sia ad altre incompatibili, costituite dall’arresto fino a tre mesi ovvero dall’ammenda da euro 258 ad euro 1.032. Alla medesima lettera a) dell’articolo 1, comma 1, si specifica che la violazione degli obblighi di cui al comma 5 e di quelli di cui al comma 6 dell’articolo 36-quater del decreto legislativo n. 626 – articolo anch’esso introdotto dal già citato articolo 5 e che pone norme specifiche sull’impiego dei ponteggi – è anch’essa punita con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da lire tre milioni a lire otto milioni. La precedente versione non stabiliva, probabilmente per dimenticanza, alcuna sanzione.
Nel nuovo testo in esame, prosegue il relatore, sono stati riformulati i commi da 8 a 10 dello stesso articolo 36-quater, concernenti la formazione necessaria ai fini dello svolgimento delle attività di montaggio, smontaggio o trasformazione dei ponteggi e ai fini della preposizione alla relativa sorveglianza. L’individuazione dei soggetti formatori, della durata, degli indirizzi e dei requisiti minimi di validità dei corsi è ora demandata – anziché alle regioni, come nello schema originario – alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Viene peraltro soppressa, al comma 7, la norma sulla durata minima della formazione, pari a 20 ore nella prima formulazione.
Non è ben chiaro – anche alla luce dell’articolo 6 dello schema, articolo introdotto nella presente versione e che riproduce la cosiddetta clausola di cedevolezza – se il rinvio alla Conferenza valga anche a regime ovvero se le regioni possano in ogni caso adottare, sul punto, un’autonoma disciplina di recepimento. Appare inoltre opportuno che si faccia specifico riferimento alla tipologia delle intese di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, anche in considerazione della circostanza, che per tale istituto, è prevista una procedura suppletiva – di deliberazione da parte del Consiglio dei Ministri – nell’ipotesi di mancato raggiungimento dell’intesa in sede di Conferenza. Questo meccanismo di chiusura può garantire che venga in ogni caso attuato tale profilo della disciplina comunitaria.
La nuova versione dei commi da 8 a 10 dell’articolo 36-quater sopprime inoltre qualsiasi esclusione dall’obbligo formativo. Tuttavia, per le medesime categorie che nel testo originario erano interessate dall’esenzione – cioè, i lavoratori che, al 19 luglio 2005, data di entrata in vigore del decreto legislativo, avessero svolto per almeno due anni attività di montaggio, smontaggio o trasformazione di ponteggi, ovvero tre anni, ai fini della successiva preposizione alla sorveglianza – è prevista ora una deroga temporanea, fino al 19 luglio 2007. Non è ben chiaro se tale termine si riferisca all’inizio della frequenza o al completamento del corso, ma, sotto il profilo della compatibilità con la normativa comunitaria, sarebbe forse più congruo attenersi al termine del 19 luglio 2006, che costituisce la scadenza ultima per l’applicazione della direttiva 2001/45/CE.
Nell’articolo 36-quinquies – anch’esso inserito dall’articolo 5 dello schema e recante norme specifiche sull’utilizzo dei sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi – sono state introdotte le stesse modifiche, relative alla formazione professionale, esaminate con riferimento articolo 36-quater, nonché la previsione che il relativo programma di lavoro sia disponibile presso i siti interessati, ai fini delle verifiche da parte dell’organo di vigilanza.
In particolare, la categoria interessata dalla norma di deroga transitoria agli obblighi di formazione è costituita in questo caso dai soggetti che, alla data del 19 luglio 2005, abbiano svolto per almeno due anni attività con impiego dei sistemi suddetti.
In conclusione, il relatore osserva che nello schema di decreto legislativo all’esame è stata recepita la maggior parte delle osservazioni formulate nel parere espresso nella seduta del 16 aprile 2003 sullo schema di decreto legislativo n. 192, recante la prima stesura dell’articolato; le altre osservazioni, non recepite o recepite solo in parte nell’ambito dello schema in titolo, potranno comunque essere riprese nella proposta di parere che verrà presentata alla Commissione.
Poiché non vi sono richieste di intervenire nella discussione, il PRESIDENTE propone di conferire al relatore il mandato di predisporre uno schema di parere.
Conviene la Commissione.
Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
IN SEDE REFERENTE
(848-bis) Delega al Governo in materia di incentivi alla occupazione, di ammortizzatori sociali, di misure sperimentali a sostegno dell’occupazione regolare e delle assunzioni a tempo indeterminato nonché di arbitrato nelle controversie individuali di lavoro, risultante dallo stralcio deliberato dall’Assemblea il 13 giugno 2002 degli articoli 2, 3, 10 e 12 del disegno di legge di iniziativa governativa
(514) MANZIONE. – Modifica all’articolo 4 della legge 11 maggio 1990, n. 108, in materia di licenziamenti individuali
(1202) RIPAMONTI. – Modifiche ed integrazioni alla legge 11 maggio 1990, n. 108, in materia di licenziamenti senza giusta causa operati nei confronti dei dipendenti di organizzazioni politiche e sindacali
(2008) DI SIENA ed altri. – Misure per l’estensione dei diritti dei lavoratori
– e petizione n. 449 ad essi attinente
(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)
Si riprende l’esame congiunto sospeso nella seduta dell’11 giugno scorso.
In apertura di seduta il PRESIDENTE avverte che la Commissione bilancio, in data 11 giugno 2003, ha espresso il parere sul testo del disegno di legge n. 848-bis e sugli emendamenti 1.1 e 2.1 del Governo. Il parere, il cui testo è a disposizione dei senatori, è non ostativo, con una serie di condizioni, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione. La prima condizione riguarda l’introduzione di una clausola di invarianza della spesa all’articolo 4, comma 1, alinea: essa peraltro si pone di fatto in via subordinata rispetto all’emendamento soppressivo dell’articolo 4, presentato dal Governo. Una seconda condizione riguarda la sostituzione dell’espressione “senza oneri per il bilancio dello Stato” con l’altra “senza oneri per la finanza pubblica”, al comma 1 dell’emendamento 1.1 e al comma 1 dell’emendamento 2.1. La Commissione bilancio chiede poi l’introduzione di una specifica norma, che preveda una procedura rinforzata per l’espressione del parere da parte delle Commissioni permanenti competenti per le conseguenze di carattere finanziario, sugli atti di esercizio della delega di cui agli articoli 1 e 2, i cui schemi devono in ogni caso pervenire alle Camere corredati della relazione tecnica.
Tale ultima condizione, osserva il Presidente, deve comunque essere coordinata con l’esigenza di predisporre una disposizione finale di carattere procedurale, che preveda in primo luogo il parere delle Commissioni parlamentari su tutti gli atti di esercizio della delega, comprese anche lo schema di decreto legislativo di attuazione della delega di cui all’articolo 3.
Il relatore TOFANI, avendo già preso visione del parere formulato dalla Commissione bilancio, con riferimento alla condizione da ultimo illustrata dal Presidente, deposita l’emendamento 4.0.100 che introduce un articolo aggiuntivo, dopo l’articolo 4, recante appunto disposizioni di carattere procedurale e volto a recepire integralmente la condizione posta della 5a Commissione permanente.
Il PRESIDENTE avverte che l’emendamento testé depositato dal relatore verrà immediatamente trasmesso, per il parere, alle Commissioni permanenti 1a e 5a.
Il sottosegretario SACCONI, nel prendere atto del parere espresso dalla Commissione bilancio, riformula, secondo le indicazioni in esso contenute, il comma 1 dell’emendamento 1.1 e il comma 1 dell’emendamento 2.1.
Il PRESIDENTE avverte che si proseguirà nell’illustrazione degli emendamenti riferiti al disegno di legge n. 848-bis, a suo tempo adottato dalla Commissione come testo base. Ricorda altresì che nella precedente seduta si è conclusa l’illustrazione degli emendamenti riferiti all’articolo 1 e che gli emendamenti riferiti all’articolo 2 e i sub-emendamenti riferiti all’emendamento 2.1 del Governo – interamente sostitutivo dello stesso articolo 2 – verranno illustrati secondo l’ordine stabilito sulla base dei criteri da lui esposti nella seduta del 10 giugno.
Viene dato per illustrato l’emendamento 2.5.
Il senatore RIPAMONTI, dopo avere dato per illustrati gli emendamenti 2.8, 2.91, 2.9 e 2.95, illustra l’emendamento 2.10, finalizzato a dimezzare il termine assegnato al Governo per l’esercizio della delega. L’emendamento 2.11 si propone invece di sopprimere, al comma 1, il riferimento agli strumenti di sostegno al reddito a base assicurativa e a totale carico delle imprese, poiché a suo avviso essi possono tradursi in fattori di divisione dei lavoratori e accentuare il processo di individualizzazione del rapporto di lavoro, con conseguente ulteriore indebolimento della posizione del prestatore di lavoro nel rapporto contrattuale. Alla medesima impostazione si ispira anche il sub-emendamento 2.1/67, anch’esso soppressivo del riferimento al sistema degli ammortizzatori sociali e degli strumenti di sostegno al reddito a base assicurativa e a totale carico delle imprese.
Gli emendamenti 2.12 e 2.97, prosegue il senatore Ripamonti, riprendono, prospettando ciascuno una differente modalità di copertura finanziaria, un tema più volte affrontato nel corso della discussione generale, relativo all’improponibilità della previsione di un intervento di riordino degli ammortizzatori sociali senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica. Per conseguire le finalità più volte enunciate, di rafforzamento delle tutele, di sostegno alla mobilità del lavoro e di promozione della formazione professionale, in un contesto di flessibilità contrattata e gestita dalle parti sociali, è infatti indispensabile disporre di risorse aggiuntive in misura adeguata.
Dopo aver dato per illustrato l’emendamento 2.13 – peraltro riproduttivo della condizione formulata dalla 5a Commissione bilancio e già recepita dal rappresentante del Governo -, il senatore Ripamonti si sofferma sull’emendamento 2.14, inteso a garantire la continuità degli strumenti vigenti adottati in base ad accordi contrattuali, per evitare che il riordino introdotto con la delega vanifichi condizioni più favorevoli per i lavoratori. Con la soppressione della lettera a), di cui all’emendamento 2.15, si intende eliminare una disposizione eccessivamente generica e suscettibile di tradursi in una riduzione delle tutele per i lavoratori; con il sub-emendamento 2.1/68 si provvede invece ad una integrale riformulazione della stessa lettera a), volta a sancire l’obbligo della iscrizione all’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria per tutte le persone titolari di un rapporto di lavoro alle dipendenze altrui.
Il senatore Ripamonti dà quindi per illustrati gli emendamenti 2.16, 2.17, 2.18, 2.20, 2.21, 2.22 e si sofferma brevemente sull’emendamento 2.19 che, nel sopprimere il riferimento alle condizioni di ammissibilità al trattamento di disoccupazione, intende riproporre, in altra forma, l’obbligo di iscrizione all’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria nei termini già illustrati per il sub-emendamento 2.1/68.
Dopo aver dato per illustrati i sub-emendamenti 2.1/54, 2.1/80, 2.1/55, 2.1/58, 2.1/59, 2.1/73, 2.1/60, 2.1/72 e 2.1/62, nonché gli emendamenti 2.28 – inteso, quest’ultimo, a pervenire ad una migliore formulazione del testo -, 2.29, 2.30, 2.31, 2.39, 2.40, 2.41, 2.42, 2.44, 2.48, 2.49, 2.50, 2.51, 2.64, 2.65, 2.68, 2.69, 2.70, 2.71, 2.72, 2.73, 2.74, 2.75, 2.76, 2.77 2.78, 2.79, 2.80, 2.81, 2.85, 2.86, 2.87 e 2.88, il senatore Ripamonti illustra il sub-emendamento 2.1/74, a norma del quale tutti i lavoratori, inclusi i collaboratori, possono fruire della cassa integrazione guadagni. I successivi sub-emendamenti 2.1/75, 2.1/76, 2.1/77, 2.1/78 e 2.1/79 si ispirano alla medesima finalità del sub-emendamento 2.1/74, rispetto al quale formulano delle ipotesi subordinate. Dà conto quindi dell’emendamento 2.27, soppressivo della lettera b), recante principi di delega che, a suo parere, soprattutto nella seconda parte, tendono a ridurre le tutele per i lavoratori disoccupati. Il sub-emendamento 2.1/69 reca, sempre con riferimento alla lettera b), una più puntuale disciplina dei casi di sospensione dell’erogazione del trattamento di disoccupazione e di decadenza dal diritto allo stesso, prevedendo altresì misure intese a favorire la possibilità di intraprendere un’attività autonoma o associata in cooperativa da parte del lavoratore disoccupato.
Il sub-emendamento 2.1/56 parte invece dal presupposto che l’orientamento formativo non possa essere sperimentato a livello locale e con il concorso di forme di bilateralità, prescindendo da orientamenti ed indirizzi espressi in modo uniforme sul piano nazionale, al di fuori dei quali il sistema della formazione professionale tende a perdere la sua connotazione di opportunità offerta ai lavoratori e al sistema produttivo nel suo complesso, e si pone in posizione subalterna rispetto alle esigenze delle singole imprese. Il sub-emendamento 2.1/63 esprime un’ipotesi subordinata rispetto al sub-emendamento testé illustrato e si muove nella stessa logica di esso. Con il sub-emendamento 2.1/57 si intende sottolineare la scarsa incisività delle iniziative adottate fino ad oggi dal Governo per contrastare il lavoro irregolare, e, al tempo stesso, richiamare l’attenzione sull’esigenza di adeguate misure di controllo e repressione del fenomeno. La lettera aggiuntiva di cui all’emendamento 2.37 intende invece garantire una forma di mobilità nell’ambito del mercato del lavoro europeo idonea ad aumentare le opportunità per i lavoratori e la competitività del sistema produttivo. La soppressione della lettera c) – di cui all’emendamento 2.38 – appare invece necessaria per evitare che la possibilità di scegliere differenti basi imponibili per il calcolo dei contributi possa determinare una irragionevole frammentazione dei livelli minimi di garanzia offerti dal sistema. Nella stessa lettera, è poi del tutto incomprensibile che cosa si voglia intendere con l’introduzione di disincentivi e penalizzazioni.
Dopo aver osservato che l’emendamento 2.43 intende assicurare, alla lettera c), l’osservanza di un principio di trasparenza nella ripartizione del carico contributivo tra datori di lavoro, lavoratori e Stato, il senatore Ripamonti passa quindi ad illustrare il sub-emendamento 2.1/64, con il quale si intende evitare la legittimazione di organizzazioni sindacali di comodo o comunque di scarsa rappresentatività e, al tempo stesso, favorire modalità omogenee di finanziamento degli ammortizzatori sociali. L’emendamento 2.47 ha il fine di sventare il rischio che forme differenziate di contribuzione e di finanziamento del sistema degli ammortizzatori sociali pongano a repentaglio la tenuta dello stesso e finiscano con lo scardinare il principio solidaristico che ne è alla base. Ad analoga impostazione si ispira il successivo emendamento 2.46, e anche il sub-emendamento 2.1/70 persegue l’obiettivo dell’uniformità della contribuzione all’assicurazione contro la disoccupazione involontaria, prevedendo altresì che la misura del contributo sia incrementata con riferimento ai rapporti di lavoro a tempo determinato.
Il senatore Ripamonti dà quindi conto dell’emendamento 2.52, soppressivo della lettera d), osservando che l’estensione delle tutele a settori e situazioni attualmente non coperti necessita del confronto tra le parti sociali, ma non deve comportare un ridimensionamento delle protezioni già esistenti. Il sub-emendamento 2.1/71 intende precisare il ruolo dei fondi mutualistici, mentre il sub-emendamento 2.1/65 si propone di evitare il proliferare di accordi non sostenuti da un’adeguata rappresentatività delle parti contraenti ovvero l’istituzione di fondi bilaterali di comodo, sottolineando al tempo stesso che il sistema degli strumenti di sostegno al reddito deve avere caratteristiche di universalità, obbligatorietà ed uniformità. L’emendamento 2.66 punta ad aumentare le garanzie per i settori più svantaggiati del mercato del lavoro, mentre con l’emendamento 2.67 si intende sopprimere la lettera f), che reca un principio di delega formulato in modo eccessivamente generico per quanto riguarda le modalità di gestione delle crisi e i riferimenti agli interventi di delegificazione ed alla flessibilità.
Proseguendo nella sua esposizione il senatore Ripamonti si sofferma sul sub-emendamento 2.1/66, che, alla lettera g), intende estendere le possibilità di accesso agli interventi formativi e ad evitare che essi derivino da accordi stipulati da organizzazioni sindacali scarsamente rappresentative, e dà quindi conto del sub-emendamento 2.1/61, che si propone di limitare agli organismi pubblici, escludendo quindi gli enti bilaterali, la competenza a certificare gli interventi formativi adottati in favore dei lavoratori interessati da processi di riorganizzazione o ristrutturazione aziendale. Con l’emendamento 2.83 si intende favorire l’interscambio tra il mondo della formazione e il mondo dell’istruzione superiore e universitaria, mentre l’emendamento 2.84 modifica in parte la lettera h), al fine di consentire che l’attività di monitoraggio dell’offerta formativa svolta dalle regioni non sia limitata ai soli soggetti in condizione di temporanea disoccupazione, ma sia estesa ai disoccupati ed agli inoccupati di lungo periodo, nonché a coloro che sono in cerca di occupazione.
Il senatore TREU illustra l’emendamento 2.89, che introduce una serie di misure volte a dettare una nuova disciplina del trattamento di disoccupazione, rimodulandone la durata e incrementandone la misura, e prevedendo altresì una rideterminazione dei requisiti per l’accesso al fine di ampliare la platea degli aventi diritto, includendo in essa i lavoratori subordinati discontinui e i lavoratori economicamente dipendenti. La qualificazione di quest’ultima categoria, peraltro, dovrà essere riesaminata alla luce dell’imminente introduzione della tipologia contrattuale del lavoro a progetto. L’emendamento – prosegue il senatore Treu – si propone altresì di introdurre disposizioni volte ad impedire abusi e a stabilire un raccordo con le altre misure di politica attiva del lavoro finalizzate ad incoraggiare la ricollocazione dei disoccupati e non limitate al solo sostegno al reddito. Una parte dell’emendamento stesso stabilisce poi l’estensione a tutti i rapporti di lavoro subordinato alle dipendenze di imprese private, della cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria, al fine di consentire alla piccola e media impresa – che ne è attualmente esclusa – la possibilità di fruire di tale istituto. E’ poi prevista l’istituzione di fondi bilaterali per il sostegno del reddito e dell’occupazione, che possono erogare prestazioni aggiuntive – ma non sostitutive, come dispone invece la proposta del Governo – rispetto al trattamento di cassa integrazione guadagni e di disoccupazione. Dà quindi per illustrati i sub-emendamento 2.1/82 e 2.1/81.
Il senatore BATTAFARANO illustra l’emendamento 2.90, che, come il precedente emendamento 2.89, testé illustrato dal senatore Treu, delinea un riordino del trattamento di disoccupazione, basato su una rimodulazione della durata del trattamento e sull’incremento della misura dello stesso. Un significativo elemento di differenziazione dell’emendamento all’esame rispetto alla proposta del Governo riguarda l’estensione dell’istituto a tutti i prestatori di lavoro subordinato. Di particolare rilievo è poi la disposizione che figura al comma 8, con la quale si incrementa dell’1 per cento il contributo a carico del datore di lavoro in caso di contratti a termine, al fine di incentivare concretamente la stabilizzazione dei rapporti di lavoro temporanei. I commi 12, 13 e 14 individuano invece una serie di misure volte ad evitare ogni possibile abuso. In considerazione degli ulteriori oneri derivanti dall’ampliamento della platea dei beneficiari, l’emendamento prevede anche una specifica disposizione di copertura finanziaria.
Il relatore TOFANI chiede al senatore Battafarano di chiarire meglio il riferimento alla disposizione di copertura finanziaria, sottolineando l’esigenza che questa si fondi su misure di riduzione della spesa o di incremento delle entrate solidamente fondate, e non ipotetiche.
Il senatore BATTAFARANO precisa che i gruppi politici che fanno capo all’Ulivo hanno elaborato una serie di proposte, relativamente alla copertura finanziaria di emendamenti proposti sul disegno di legge all’esame e su altri provvedimenti precedentemente esaminati, basate, in sostanza, e su un incremento del gettito fiscale derivante dall’imposizione sui redditi di capitale e su una finalizzazione di esso diversa da quella attualmente prevista. Ovviamente i senatori firmatari degli emendamenti presentati dai gruppi politici dell’opposizione non avrebbero obiezioni nel caso in cui il Governo e la maggioranza politica che lo sostiene intendessero individuare differenti modalità di copertura degli oneri derivanti dagli emendamenti medesimi.
Proseguendo nella sua esposizione, il senatore Battafarano dà conto dell’emendamento 2.93, anch’esso volto ad estendere la disciplina della cassa integrazione guadagni a tutti i rapporti di lavoro subordinato alle dipendenze di imprese private. In tal modo, potranno fruire del beneficio lavoratori ed imprese che ne sono attualmente esclusi; dal punto di vista dei costi, attraverso una parziale fiscalizzazione degli oneri derivanti dall’applicazione della nuova disciplina, si evita inoltre di gravare eccessivamente sui datori di lavoro. Dà quindi per illustrati i sub- emendamenti 2.1/44, 2.1/21, 2.1/26, 2.1/27, 2.1/39, 2.1/53 e illustra il sub-emendamento 2.1/22, a suo avviso necessario per evitare che la seconda parte del principio di delega di cui alla lettera a), relativamente al rafforzamento del principio di proporzionalità tra trattamenti e periodo di contribuzione connesso ad effettiva prestazione d’opera, risulti in contrasto con la recente giurisprudenza della Corte di Cassazione, che si è pronunciata nel senso dell’attribuzione del beneficio anche con riferimento ad eventuali periodi di sospensione della prestazione per malattia o ferie. Il sub-emendamento 2.1/23 riformula, precisandola meglio, la parte della delega relativa ai criteri di accesso al trattamento di disoccupazione a requisiti ridotti. I sub-emendamenti 2.1/24 e 2.1/25 costituiscono ipotesi subordinate a quella di cui al sub-emendamento 2.1/23 del quale condividono l’impostazione. Il sub-emendamento 2.1/40 si propone invece di sopprimere, alla lettera c), le parole “disincentivi e penalizzazioni” che, peraltro, hanno costituito recentemente l’oggetto di interpretazioni contrastanti e tra loro conflittuali da parte del Presidente del Consiglio e del Ministro del lavoro.
L’emendamento 2.99, prosegue il senatore Battafarano, se accolto potrebbe consentire la riorganizzazione dell’intero sistema degli ammortizzatori sociali su base funzionale, articolata in un trattamento di base, di tipo tendenzialmente universalistico; in un trattamento aggiuntivo su base mutualistica di categoria; in misure specifiche per la soluzione delle situazioni di crisi e in presenza di eccedenze strutturali, e nella possibilità di regolare l’accesso e l’erogazione dei benefici in funzione congiunturale, come la cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria, in forme autonome, decise dagli stessi iscritti ai fondi delle categorie, sotto il vincolo della responsabilità dell’equilibrio finanziario per la gestione di ogni fondo.
Dopo che il senatore TREU ha sottolineato la razionalità del modello proposto con l’emendamento 2.99, il sottosegretario SACCONI osserva che mentre la proposta del Governo si fonda sulla previsione di un sistema rigoroso di requisiti ordinari e ridotti di accesso alle prestazioni, questi ultimi sembrano invece venire completamente meno negli emendamenti proposti dai gruppi politici dell’opposizione.
Il senatore TREU osserva che l’osservazione del rappresentante del Governo non è fondata, in quanto la previsione di un sistema di ammortizzatori sociali e di interventi di sostegno al reddito a carattere tendenzialmente universalistico, propugnato dai gruppi politici che fanno capo al centrosinistra, non comporta di certo l’eliminazione dei requisiti di accesso ai trattamenti. Negli emendamenti presentati dai senatori che fanno capo ai gruppi politici dell’opposizione, infatti, i requisiti ordinari di accesso vengono confermati, e solo i requisiti ridotti sono, in parte, ridefiniti.
Dopo che il SOTTOSEGRETARIO ha preso atto delle precisazioni del senatore Treu, il senatore BATTAFARANO, procedendo nell’illustrazione degli emendamenti di cui è proponente, si sofferma sui sub-emendamenti 2.1/29 e 2.1/30, entrambi volti a ridefinire la disciplina della cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria, prevedendo un ampliamento della platea dei beneficiari e l’introduzione di prestazioni aggiuntive a carico di fondi bilaterali istituiti su base contrattuale.
Il senatore GRUOSSO illustra l’emendamento 2.92, interamente sostitutivo dell’articolo 2, che introduce il trattamento di disoccupazione per i lavoratori coordinati e continuativi. Dà quindi per illustrati gli emendamenti 2.94, 2.98 e 2.101 e si sofferma sul sub-emendamento 2.1/48, che esclude la perdita del diritto al sostegno del reddito, nei casi indicati nell’ultima parte della lettera b), quando sussista un giustificato impedimento. Dà quindi per illustrato il sub-emendamento 2.1/33.
Il senatore VIVIANI illustra l’emendamento 2.96 che, basandosi anche sulla negativa esperienza maturata nel corso della precedente legislatura, muove dal presupposto della impraticabilità di un riordino degli ammortizzatori sociali i cui oneri gravino soltanto sulle parti sociali, senza che ad esso siano destinate risorse aggiuntive a carico dello Stato. Nello stesso emendamento viene inoltre introdotto un riferimento all’esigenza di assicurare il rispetto delle competenze affidate alle regioni in materia di tutela e sicurezza del lavoro dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. Alla necessità di assegnare comunque adeguate risorse finanziarie pubbliche per il riordino del sistema degli ammortizzatori sociali si ispirano anche i sub-emendamenti 2.1/46, 2.1/45 e 2.1/20.
Dati quindi per illustrati i sub-emendamenti 2.1/37, 2.1/38, 2.1/28, 2.1/50, 2.1/31, 2.1/36, 2.1/32, 2.1/43, 2.1/34 e 2.1/35, il senatore Viviani si sofferma sul sub-emendamento 2.1/41, volto a precisare meglio le finalità dei programmi formativi di cui alla lettera b). Alla medesima finalità si ispira anche il sub-emendamento 2.1/49, che intende sostituire una formulazione generica con un più puntuale riferimento alla definizione ed alla verifica periodica dei fabbisogni formativi dei lavoratori e delle imprese. La proposta di sopprimere, alla lettera c), il riferimento alla contribuzione di solidarietà e alla scelta di differenti basi imponibili per il calcolo dei contributi, di cui al sub-emendamento 2.1/42, è motivata dall’esigenza di evitare che, in un contesto caratterizzato da gravi squilibri sociali, una differenziazione dei trattamenti e delle modalità di finanziamento possa accentuare ulteriormente le diseguaglianze. Il sub-emendamento 2.1/52 prospetta la soppressione della lettera d): con tale principio di delega, il Governo si affida alla costituzione di fondi mutualistici bilaterali per risolvere il problema dell’estensione degli ammortizzatori sociali alle categorie che ne sono attualmente escluse. In questo modo, le parti sociali sono impropriamente investite di una funzione di tipo pubblicistico e, di conseguenza, le intese bilaterali sono rese pressoché obbligatorie, ancorché nel testo dell’emendamento 2.1 ci si limiti a parlare di misure di promozione. Il problema viene pertanto affrontato in un modo non convincente: anche se, in linea di principio, l’istituzione dei fondi bilaterali è un fatto positivo, appare del tutto spropositata la scelta di affidare esclusivamente a questi ultimi il compito di assicurare l’estensione delle tutele a chi oggi ne è sprovvisto. Per questo profilo, il testo originario del disegno di legge 848-bis appare senz’altro preferibile.
Il senatore VANZO illustra il sub-emendamento 2.1/3 che intende attribuire il dovuto riconoscimento alle organizzazioni sindacali che, pur non essendo organizzate su tutto il territorio nazionale, vantano una consistente rappresentatività in ambito locale. Dà quindi per illustrati i sub-emendamenti 2.1/83 e 2.1/1 nonché gli emendamenti 2.4 e 2.2.
Vengono quindi dati per illustrati i seguenti emendamenti e sub-emendamenti: 2.7, 2.1/18, 2.1/9, 2.1/10, 2.1/7, 2.1/6, 2.1/11, 2.1/5, 2.1/12, 2.1/13, 2.1/19, 2.100, 2.1/14, 2.1/15, 2.1/16, 2.1/17 e 2.102.
Stante l’imminente inizio dei lavori dell’Assemblea, il PRESIDENTE rinvia il seguito dell’esame congiunto.
Quotidiano online del lavoro e delle relazioni industriali
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