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Home - Senato - Commissione Lavoro, previdenza sociale

Commissione Lavoro, previdenza sociale

22 Ottobre 2009
in Senato

(Dal Resoconto Sommario)

220
a Seduta

Presidenza del Presidente
ZANOLETTI
Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Viespoli.


La seduta inizia alle ore 14,40.
PROCEDURE INFORMATIVE
Interrogazioni

Il sottosegretario VIESPOLI risponde all’interrogazione n. 3-01043, presentata dal senatore Peterlini, osservando che la problematica sollevata concerne l’intervenuta riduzione, ad opera del decreto legislativo n. 297 del 2002, del termine di comunicazione dell’assunzione dei lavoratori ai Centri per l’impiego: la citata normativa, infatti, prevede la contestualità nella comunicazione dell’assunzione a fronte dei cinque giorni originariamente previsti. Al riguardo, occorre poi notare che le circolari n. 12 del 7 aprile 2003 e n. 37 del 24 novembre 2003 non contengono alcuna interpretazione restrittiva del suddetto obbligo, riportando fedelmente il contenuto del citato decreto legislativo.
Tale soluzione è frutto di una scelta politica scaturita da un lungo confronto fra le parti sociali e risponde ad una logica di semplificazione delle procedure di comunicazione dell’assunzione dei lavoratori ai vari enti competenti, prima regolamentate secondo tempi e modalità differenti ed ora razionalizzate in un unico e contestuale adempimento.
Occorre tuttavia precisare che tale obbligo di comunicazione contestuale non può trovare immediata applicazione, in quanto entra in vigore ai sensi dell’articolo 7, comma 1, lettera b), del decreto legislativo citato, a decorrere dalla data stabilita nel decreto interministeriale con il quale verranno definiti i moduli unificati per le comunicazioni obbligatorie e le modalità di trasferimento dei dati.
Anche la presunta disparità di trattamento tra i datori di lavoro pubblici e privati e le agenzie di lavoro temporaneo, abilitate ad effettuare la comunicazione entro il giorno 20 del mese successivo a quello delle assunzioni, non sembra sussistere. Le due situazioni di riferimento appaiono, infatti, notevolmente differenti, sia in relazione agli aspetti quantitativi delle comunicazioni di assunzione effettuate dalle agenzie di lavoro temporaneo, sia perché non è del tutto esatta la circostanza secondo la quale queste ultime non sarebbero assoggettate a sanzioni per eventuali inadempimenti degli obblighi di comunicazione, in quanto il recente decreto legislativo n. 276 del 2003 parifica le agenzie di lavoro temporaneo ai datori di lavoro per quanto attiene i profili sanzionatori.

Il senatore PETERLINI (Aut) dopo aver ringraziato il rappresentante del Governo per la sollecitudine con cui ha dato risposta all’interrogazione 3-01043, osserva che, in linea generale, la disposizione del decreto legislativo n. 297 del 2002, che prevede la contestualità nella comunicazione dell’assunzione dei lavoratori ai Centri per l’impiego, si propone obiettivi apprezzabili in termini di razionalizzazione e di trasparenza. Tuttavia, tale procedura da un punto di vista pratico va incontro ad alcuni inconvenienti, soprattutto per quanto riguarda la piccola e media impresa e l’artigianato. In particolare, rifacendosi alla sua personale esperienza, il senatore Peterlini fa presente che nel Trentino Alto Adige molti piccoli imprenditori adempiono all’obbligo di comunicazione non direttamente, ma attraverso le associazioni di categoria. Queste ultime, soprattutto nei settori dell’agricoltura e del turismo, caratterizzati da un forte presenza del lavoro stagionale, sono periodicamente gravate da migliaia di pratiche, il cui espletamento, ancorché sollecito, rende impossibile la contestualità della comunicazione.
Pertanto, se non si vuole derogare rispetto alla normativa vigente, occorrerebbe però assimilare le associazioni di categoria e i liberi professionisti che adempiono all’obbligo di comunicazione per conto terzi alle agenzie di lavoro temporaneo, che già oggi dispongono di un termine più ampio per la predetta comunicazione. Con un provvedimento normativo relativamente semplice, pertanto, si potrebbe dare una risposta in positivo ad un’esigenza molto sentita. Si dichiara pertanto soddisfatto per la risposta del rappresentante del Governo.

Il sottosegretario VIESPOLI assicura il senatore Peterlini che valuterà con attenzione le proposte da lui formulate.
Risponde quindi all’interrogazione 3-01350, di cui è primo firmatario il senatore Pizzinato, relativa alla mancata emanazione del decreto ministeriale attuativo del comma 5, articolo 75 della legge 23 dicembre 2002, n. 388. In proposito, informa l’interrogante che il decreto in argomento è stato firmato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali lo scorso 30 gennaio e trasmesso, per il previsto concerto, al Ministro dell’economia e delle finanze.
Nel decreto si prevede, per i lavoratori dipendenti del settore privato, che la facoltà di continuare l’attività lavorativa posticipando l’accesso al pensionamento di anzianità e rinunciando parzialmente all’accredito contributivo, può essere esercitata a condizione che il lavoratori stipuli con il datore di lavoro un contratto di lavoro a tempo determinato di durata di almeno due anni ovvero fino al compimento dell’età pensionabile di vecchiaia, qualora intervenga prima della scadenza del biennio. Detta facoltà può essere esercitata più volte e, dopo il primo periodo, anche per una durata inferiore ai due anni e comunque non oltre il compimento dell’età prevista per il pensionamento di vecchiaia.
Si stabilisce inoltre che nei confronti dei lavoratori che si avvalgono di detta facoltà il diritto alla pensione di anzianità decorre dal mese successivo alla scadenza del contratto a tempo determinato. Il relativo trattamento viene liquidato nella misura maturata anteriormente alla data di inizio dell’attività lavorativa a tempo determinato sulla base dei criteri di calcolo all’epoca vigenti ed è corrisposto maggiorato dagli aumenti perequativi nel frattempo intervenuti.
Dal compimento dell’età di quiescenza, peraltro, sull’importo della pensione in pagamento è attribuito l’incremento pensionistico cui concorre il 60 per cento della contribuzione, mentre il restante 40 per cento va alle regioni ai fini del finanziamento delle attività di assistenza agli anziani non autosufficienti.
I motivi del ritardo nella emanazione del decreto – prosegue il rappresentante del Governo – sono da attribuirsi ad alcune iniziali perplessità sulla esatta portata della disposizione medesima, sulla reale convenienza dei lavoratori a ricorrervi – in presenza della strada intrapresa del completo superamento del divieto di cumulo tra pensione e retribuzione – e sulla coerente collocazione nel sistema previdenziale vigente, perplessità confermate, del resto, dalla recente evoluzione del quadro di riferimento, che hanno indotto il legislatore, nell’ambito del disegno di legge delega di riordino del sistema previdenziale, a prevedere l’abrogazione dell’intero articolo 75 e a predisporre un nuovo e più incisivo intervento in tale direzione.
In conclusione, il Sottosegretario fa presente che, appena completato l’iter del decreto, l’INPS provvederà alla liquidazione della quota parte di pensione, secondo le modalità ivi indicate, a coloro che hanno presentato la domanda: questi ultimi, secondo quanto riferito dall’istituto, sarebbero circa un centinaio.

Il senatore PIZZINATO(DS-U), dopo avere ringraziato il rappresentante del Governo per la tempestività della risposta, ricorda che tutti i senatori firmatari dell’interrogazione 3-01350 hanno ripetutamente sollecitato l’adozione di un provvedimento che interviene dopo ben 37 mesi dall’entrata in vigore della legge n. 388 del 2002. Al di là di tale ritardo, occorre rilevare che il decreto attuativo distorce i contenuti della legge in quanto obbliga il lavoratore a interrompere il rapporto di lavoro in atto per instaurare un nuovo rapporto di lavoro a tempo determinato. Questa scelta, che costituisce un forte disincentivo ad avvalersi dell’opportunità offerta dalla norma in discussione, in particolare per i cosiddetti lavoratori precoci, è in contrasto con la previsione del comma 5 dell’articolo 75 della legge n. 388 del 2002 e, pertanto, dovrebbe essere rettificata, con l’adozione di norme regolamentari che siano conformi alla legge. Si dichiara pertanto insoddisfatto sul merito della risposta del Sottosegretario.

Il PRESIDENTE avverte che lo svolgimento delle interrogazioni all’ordine del giorno è concluso.


IN SEDE REFERENTE

(2058) Delega al Governo in materia previdenziale, misure di sostegno alla previdenza complementare e all’ occupazione stabile e riordino degli enti di previdenza e assistenza obbligatoria, approvato dalla Camera dei deputati
(421) MAGNALBO’. – Modifiche e integrazioni all’ articolo 71 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in materia di totalizzazione dei periodi di iscrizione e contribuzione
(1393) VANZO ed altri. – Abrogazione delle disposizioni concernenti il divieto di cumulo tra redditi di pensione e redditi di lavoro autonomo
– e delle petizioni nn. 66, 84, 200, 255, 393, 574, 582, 583 e 634 ad essi attinenti
(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

Si riprende l’esame congiunto dei provvedimenti in titolo, sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE avverte che proseguirà l’illustrazione degli emendamenti all’articolo 1 del disegno di legge n. 2058, a suo tempo adottato dalla Commissione come testo base.

Il senatore MALABARBA (Misto-RC) illustra l’emendamento 1.92, che si propone di affrontare il problema della separazione tra assistenza e previdenza mediante l’istituzione, presso il CNEL, di una Commissione composta da rappresentanti del Ministero del lavoro e delle organizzazioni sindacali, con il compito di individuare le spese assistenziali erogate dagli enti previdenziali, ma a carico della fiscalità generale, al fine di pervenire ad una precisa definizione del bilancio previdenziale in senso stretto. Dà quindi conto dell’emendamento 1.94 che, coerentemente alla posizione di aperta contrarietà più volte espressa a nome della sua parte politica all’impostazione generale che ispira il disegno di legge n. 2058, propone la soppressione della lettera p) del comma 2 dell’articolo 1, relativa all’estensione del nuovo regime pensionistico ai dipendenti pubblici.
Dà quindi per illustrato l’emendamento 1.93, aggiunge la sua firma agli emendamenti 1.355, 1.347 e 1.0.21, e ritira l’emendamento 1.372

Il senatore BATTAFARANO (DS-U) illustra l’emendamento 1.355 che si propone di rettificare il principio di delega approvato dalla Camera dei deputati relativamente alla facoltà di totalizzazione dei periodi assicurativi, prevedendo che quest’ultima possa essere esercitata, dal lavoratore o dalla lavoratrice al compimento della rispettiva età prevista per il pensionamento di vecchiaia ovvero dal lavoratore che abbia maturato quarant’anni di anzianità contributiva, in presenza di tre anni di contributi presso ogni gestione previdenziale, e non di cinque anni, come attualmente previsto. E’ auspicabile che il Governo e il relatore prendano attentamente in considerazione tale proposta, che tiene conto dell’attuale assetto del mercato del lavoro e, in particolare, della diffusione di rapporti di lavoro discontinui o retti da regole previdenziali differenziate. Con l’emendamento 1.349, si intende proporre una formulazione di parte del primo periodo della lettera o) del comma 2, più corretta e precisa rispetto a quella adottata nel testo licenziato dalla Camera dei deputati. Alle stesse finalità di chiarezza del testo normativo si ispira anche il successivo emendamento 1.350. L’emendamento 1.357 si propone invece di definire l’impegno finanziario delle pubbliche amministrazioni datrici di lavoro per favorire l’avvio della previdenza complementare per il pubblico impiego.
Con l’emendamento 1.0.13 si aggiunge, dopo l’articolo 1, un articolo riguardante la disciplina della totalizzazione dei periodi assicurativi. L’emendamento 1.0.14 intende consentire l’aggiornamento delle informazioni relative al rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici, trasmesse dalle amministrazioni datrici di lavoro all’INPDAP.
L’emendamento 1.0.17 – prosegue il senatore Battafarano – disciplina la ricostruzione della carriera contributiva per i titolari di esattorie private, mentre con l’emendamento 1.0.18 si intende estendere l’indennità di disoccupazione involontaria a tutti i prestatori di lavoro subordinato. L’emendamento 1.0.19 mira a riconoscere il diritto pieno al trattamento di fine rapporto per il personale dipendente dell’ente ANAS, mentre con l’emendamento 1.0.20 si introduce un’ampia disciplina della previdenza integrativa in favore del personale militare delle forze armate e delle forze di polizia. L’emendamento 1.0.21 estende a tutti i soggetti interessati l’applicazione delle sentenze del TAR del Lazio espresse in favore dei funzionari dell’INPS, in merito all’applicazione dell’articolo 15, comma 1, della legge n. 88 del 1989. Con l’emendamento 1.0.22 si intende pervenire al totale superamento del divieto di cumulo tra pensioni di inabilità e assegno ordinario di invalidità e la rendita erogata dall’INAIL; l’emendamento 1.0.23 introduce una formulazione più flessibile dei requisiti previsti per l’accesso ai benefici previdenziali di cui all’articolo 38 della legge n. 448 del 2001.
Dà quindi per illustrati gli emendamenti 1.347 – che si ispira a finalità analoghe a quelle del precedente emendamento 1.355 -, 1.348, 1.352, 1.353, 1.354, 1.356, 1.0.24 e 1.0.25.

Il senatore RIPAMONTI (Verdi-U) illustra l’emendamento 1.248 che si propone di adottare una formulazione più flessibile per individuare la platea dei lavoratori e delle lavoratrici che possono esercitare la facoltà di totalizzazione dei periodi assicurativi. L’emendamento 1.250 ha l’obiettivo di pervenire ad una più puntuale formulazione del primo periodo della lettera o) del comma 2, analogamente a quanto previsto dall’emendamento 1.349. Con l’emendamento 1.254 si intende invece rendere possibile la totalizzazione anche per periodi contributivi inferiori ai tre anni, quando essi siano comunque necessari ai fini del raggiungimento del diritto alla pensione. Sempre in tema di totalizzazione, l’emendamento 1.255 prevede che vi sia una pensione unica derivante dalle quote dei trattamenti liquidati dalle singole gestioni, soggetta alla rivalutazione e all’integrazione al trattamento minimo, secondo l’ordinamento e con oneri a carico della gestione che eroga la quota di importo maggiore.
Proseguendo nella sua esposizione, il senatore Ripamonti dà conto dell’emendamento 1.140, inteso a coinvolgere nel processo di armonizzazione dei regimi contributivi anche gli enti previdenziali privatizzati. L’emendamento 1.257 si propone in particolare di estendere la disciplina della previdenza complementare anche ai dipendenti pubblici, mentre con l’emendamento 1.0.11 si introduce una più puntuale disciplina della totalizzazione dei periodi assicurativi. Con l’emendamento 1.0.12 si intende regolare l’obbligo di trasmissione all’INPDAP delle informazioni giuridiche ed economiche relative al rapporto di lavoro dei dipendenti da parte delle amministrazioni dello Stato. L’emendamento 1.0.16 intende individuare le condizioni di accesso ai trattamenti di disoccupazione per i lavoratori coordinati e continuativi,
Dà quindi per illustrati gli emendamenti 1.249, 1.252, 1.251, 1.253, 1.351, 1.256, 1.259, 1.258, e sottoscrive gli emendamenti 1.92, 1.283 e 1.0.24.

Il senatore VIVIANI (DS-U) illustra l’emendamento 1.280, con il quale si intende correggere, in senso più favorevole al lavoratore, le modalità di esercizio della facoltà di totalizzazione dei periodi di contribuzione, sopprimendo il vincolo quinquennale per i versamenti contributivi. Illustra quindi l’emendamento 1.283, che intende introdurre una disposizione di garanzia per il pensionamento dei lavoratori delle pubbliche amministrazioni considerati in esubero ai sensi della legge n. 449 del 1997.

Il relatore alla Commissione MORRA (FI) dà per illustrato l’emendamento 1.101.

Il senatore FABBRI (FI) illustra l’emendamento 1.360, teso a consentire, soprattutto ai lavoratori discontinui, il riscatto, a titolo oneroso, dei periodi privi di copertura assicurativa, nella misura massima di due anni. Dà quindi per illustrati gli emendamenti 1.3, 1.1 e 1.0.2, e fa presente che l’emendamento 1.0.3 introduce una disposizione volta a rimuovere una situazione discriminatoria nei confronti di alcuni dipendenti dell’ente Poste attualmente in pensione. Ritira quindi l’emendamento 1.0.4.

Il senatore VANZO (LP) illustra l’emendamento 1.375, che intende assicurare ai soggetti che vantino versamenti contributivi per periodi superiori ai quindici anni l’erogazione di pensioni proporzionalmente superiori al trattamento minimo.

Il senatore TREU (Mar-DL-U) sottoscrive ed illustra l’emendamento 1.141 che introduce la copertura previdenziale attraverso forme di riscatto a carico dell’interessato per i soggetti impegnati nei lavori di pubblica utilità o in lavori socialmente utili, relativamente ai periodi non coperti da alcuna contribuzione. Illustra quindi l’emendamento 1.0.15 che stabilisce requisiti ridotti per l’accesso al trattamento di disoccupazione in favore dei lavoratori discontinui economicamente dipendenti.

I senatori BATTAFARANO e RIPAMONTI sottoscrivono l’emendamento 1.141

Sono dati quindi per illustrati gli emendamenti 1.66, 1.72, 1.64, 1.56, 1.67, 1.68, 1.142, 1.69, 1.109, 1.5, 1.0.5, 1.0.6, 1.0.7, 1.0.8, 1.0.10, 1.0.9.

Il PRESIDENTE avverte che è conclusa l’illustrazione degli emendamenti riferiti all’articolo 1 e degli emendamenti che introducono articoli aggiuntivi dopo di esso. Dichiara quindi inammissibile l’ordine del giorno n. 1.

Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.


PER LO SVOLGIMENTO DELL’INTERROGAZIONE 3-01353

Il senatore MALABARBA sollecita lo svolgimento dell’interrogazione 3-01353, di cui è primo firmatario, avente ad oggetto gli impegni del Governo in relazione all’assunzione di personale per i servizi ispettivi del Ministero del lavoro, già risultato idoneo ai concorsi effettuati.

Il PRESIDENTE assicura il senatore Malabarba che interpellerà le competenti sedi governative affinché la interrogazione da lui sollecitata sia iscritta quanto prima all’ordine del giorno della Commissione.

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Comitato dei Garanti: Mimmo Carrieri, Innocenzo Cipolletta, Irene Tinagli, Tiziano Treu

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