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Home - Senato - Commissione Lavoro, previdenza sociale

Commissione Lavoro, previdenza sociale

22 Ottobre 2009
in Senato

(Dal Resoconto Sommario)
238a Seduta


Presidenza del Presidente
ZANOLETTI
Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Brambilla.

La seduta inizia alle ore 14,20.

IN SEDE REFERENTE
(2058) Delega al Governo in materia previdenziale, misure di sostegno alla previdenza complementare e all’ occupazione stabile e riordino degli enti di previdenza e assistenza obbligatoria, approvato dalla Camera dei deputati
(421) MAGNALBO’. – Modifiche e integrazioni all’ articolo 71 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in materia di totalizzazione dei periodi di iscrizione e contribuzione
(1393) VANZO ed altri. – Abrogazione delle disposizioni concernenti il divieto di cumulo tra redditi di pensione e redditi di lavoro autonomo
– e petizioni nn. 66, 84, 200, 255, 393, 574, 582, 583 e 634 ad essi attinenti
(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

Si riprende l’esame congiunto sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE fa presente che nell’odierna seduta l’iter del disegno di legge in titolo riprenderà con l’espressione dei pareri del relatore e del rappresentante del Governo sugli emendamenti riferiti all’articolo 4.

Il relatore MORRA (FI) esprime parere favorevole sull’emendamento 4.2, limitatamente alla parte volta ad aggiungere al comma 5 dell’articolo 4 la lettera b-bis), formulando poi parere contrario sulle restanti parti della proposta emendativa in questione.
Dopo aver raccomandato l’accoglimento dell’emendamento 4.3, a propria firma, esprime parere contrario sull’emendamento 4.1, che risulta eccessivamente restrittivo rispetto alla disciplina contenuta nel testo normativo in esame.

Il rappresentante del GOVERNO dichiara di conformarsi al parere espresso dal relatore su tutti gli emendamenti riferiti all’articolo 4.

Il PRESIDENTE, dopo aver fatto proprio la proposta emendativa 4.2, al fine di consentirne la votazione, stante l’assenza del proponente, pone ai voti la stessa, limitatamente alla parte di tale emendamento volta ad aggiungere al comma 5 dell’articolo 4 la lettera c).

La Commissione accoglie l’emendamento 4.2, limitatamente alla parte posta in votazione.

Il PRESIDENTE pone quindi in votazione le restanti parti dell’emendamento 4.2, che vengono respinte.

Successivamente con apposita votazione viene accolta la proposta emendativa 4.3.

Infine viene posto ai voti l’emendamento 4.1, che viene respinto.

La Commissione accoglie quindi l’articolo 4, nel testo risultante dalle modifiche apportate.

Si passa all’espressione dei pareri del relatore e del rappresentante del Governo sugli emendamenti riferiti all’articolo 5.

Il RELATORE (FI), dopo aver raccomandato l’accoglimento della proposta emendativa 5.8, a propria firma, formula parere contrario sugli emendamenti 5.2, 5.6, 5.4, 5.5, nonché sull’emendamento aggiuntivo 5.0.1, precisando riguardo a quest’ultimo che sarebbe preferibile procedere al riordino della disciplina sull’assicurazione degli infortuni sul lavoro con un apposito e distinto disegno di legge -.
In riferimento all’emendamento 5.7, il relatore invita i proponenti al ritiro dello stesso, al fine di trasformarlo in ordine del giorno ai sensi dell’articolo 95 comma 7 del Regolamento del Senato, sul quale esprimerebbe parere favorevole, qualora venisse soppresso il riferimento al termine di dieci anni – contenuto invece nell’emendamento – e si invitasse il Governo a valutare l’opportunità di procedere gradualmente alla costituzione di un solo ente previdenziale pubblico e di un solo ente assicurativo contro gli infortuni e le malattie professionali, successivamente alla verifica degli effetti dei decreti legislativi di attuazione della delega in esame. Fa presente poi che qualora il presentatore non accolga il sopracitato invito, il parere sull’emendamento 5.7, deve considerarsi contrario.

Il senatore BATTAFARANO (DS-U), aderendo all’invito del relatore, ritira l’emendamento 5.7, trasformandolo nell’ordine del giorno n. 2.

Il rappresentante del GOVERNO, dopo aver accolto come raccomandazione l’ordine del giorno n. 2, dichiara di conformarsi al parere espresso dal relatore su tutte le proposte emendative riferite all’articolo 5, compresa quella aggiuntiva.

Il PRESIDENTE avverte che si passerà alle votazioni degli emendamenti inerenti all’articolo 5.

Dopo che il senatore RIPAMONTI (Verdi-U) ha fatto proprio l’emendamento 5.2, lo stesso viene posto ai voti e respinto.

Successivamente, con separate votazioni, vengo respinti gli emendamenti 5.6, 5.4 e 5.5.

Posto ai voti, viene quindi accolto l’emendamento 5.8.

Il PRESIDENTE pone quindi ai voti l’articolo 5, nel testo risultante dalle modifiche accolte dalla Commissione, che viene approvato.

Successivamente, viene posto ai voti e respinto l’emendamento aggiuntivo 5.0.1.

Si passa quindi all’espressione dei pareri del relatore e del rappresentante del Governo sugli emendamenti riferiti all’articolo 6.

Il RELATORE (FI), dopo aver raccomandato l’accoglimento dell’emendamento 6.26, a propria firma, esprime parere favorevole sugli emendamenti 6.34, 6.17, 6.3, 6.7, 6.13 e 6.6, che peraltro risulterebbero tutti assorbiti qualora venisse accolta la proposta emendativa 6.26.
Esprime poi parere favorevole sull’emendamento 6.18, osservando che l’ultima parte, relativa all’articolo 1, dovrebbe essere accantonata e posta ai voti congiuntamente con gli analoghi emendamenti riferiti alla stessa parte dell’articolo 1, nonché sugli emendamenti 6.5, 6.27, 6.8 e 6.14, tutti sostanzialmente analoghi alla proposta emendativa 6.18.
Esprime inoltre parere favorevole sugli emendamenti 6.23 e 6.0.10, limitatamente alla parte che non è stata dichiarata inammissibile, conseguentemente al parere contrario espresso sul secondo paragrafo dei predetti emendamenti dalla Commissione bilancio, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione. Esprime poi parere favorevole in ordine agli emendamenti 6.24 e 6.36, a condizione che gli stessi vengano riformulati in modo tale da sopprimere la dizione “specifica”, in essi contenuta, conformemente alla condizione posta nel parere della Commissione bilancio, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione.
Il parere risulta favorevole anche in ordine all’emendamento 6.25, purché venga riformulato inserendo al posto della dizione “tale aliquota” la seguente: “l’aliquota contributiva a fini previdenziali”.
Dopo aver raccomandato l’accoglimento dell’emendamento 6.37, a propria firma, formula parere contrario in ordine alle proposte emendative 6.1, 6.29, 6.31, 6.2, 6.32, 6.12, 6.33, 6.4, 6.11, 6.28 e 6.30.
Invita quindi i proponenti a ritirare gli emendamenti 6.9 e 6.35, avvertendo che, ove essi non accolgano tale invito, il parere dovrà intendersi contrario.
Esprime poi parere contrario sugli emendamenti 6.0.1 e 6.0.7.

Il rappresentante del GOVERNO dichiara di conformarsi al parere espresso dal relatore in ordine ai sopracitati emendamenti.

Il PRESIDENTE avverte che si passerà alle votazioni degli emendamenti inerenti all’articolo 6.

Il senatore MONTAGNINO (Mar-DL-U) interviene a nome del Gruppo parlamentare di appartenenza per dichiarazione di voto favorevole sull’emendamento 6.31, atteso che l’attribuzione agli enti previdenziali privatizzati della facoltà di istituire forme di tutela sanitaria integrativa inerisce ad una materia estranea e disomogenea rispetto a quella oggetto del disegno di legge in titolo. Le forze politiche di maggioranza in più occasioni hanno mostrato una scarsa attenzione nei confronti del sistema sanitario pubblico, ed in tale circostanza, attraverso la disposizione normativa di cui all’articolo 6 comma 1, introducono forme surrettizie di privatizzazione della sanità.

Il senatore BATTAFARANO (DS-U) preannuncia, anche a nome del Gruppo parlamentare di appartenenza, il voto favorevole sugli emendamenti 6.1, 6.29, 6.31, 6.2 e 6.32, sia per la estraneità della materia trattata nell’articolo 6 rispetto a quella oggetto del disegno di legge in titolo, e sia per l’incongruità della disciplina prevista al comma 1 dello stesso articolo, che prefigura l’istituzione di forme di assistenza sanitaria integrativa gestite direttamente dalle casse previdenziali, con la conseguenza che, qualora si verifichino squilibri economici, sarà inevitabile l’effettuazione di interventi di sostegno, con oneri presumibilmente non lievi a carico della finanza pubblica.

Il relatore MORRA (FI) interviene per una precisazione, facendo presente di aver prefigurato nell’ambito dell’emendamento 6.26, a propria firma, l’eliminazione della dizione “assistenziali”, contenuta nel comma 1 dell’articolo 6.
La disposizione di cui al comma 2 dello stesso articolo si configura quale interpretazione autentica di norme attualmente vigenti, nella prospettiva di risolvere l’ampio contenzioso giurisdizionale insorto in relazione ai profili in questione.

Il rappresentante del GOVERNO rileva che la materia trattata dall’articolo 6 risulta omogenea rispetto a quella oggetto del disegno di legge in titolo, in quanto le casse previdenziali, a cui fa riferimento l’articolo in questione, rientrano nell’ambito del sistema pensionistico.
Inoltre, la stessa denominazione delle casse – ossia casse di assistenza e previdenza – richiama i compiti assistenziali attribuiti alle stesse, analogamente a quanto avviene, peraltro, in relazione agli enti previdenziali di diritto pubblico.
Già alcune casse hanno utilizzato, in virtù di tale funzione di tipo assistenziale, moduli inquadrabili nell’ambito dell’assistenza sanitaria integrativa.
La disposizione di cui al comma 2 dell’articolo 6 pone rimedio a un contenzioso insorto, prospettando un’interpretazione autentica di talune disposizioni normative.

Il senatore MONTAGNINO (Mar-DL-U), anche alla luce delle considerazioni testè espresse dal sottosegretario Brambilla, che qualora l’istituzione dell’assistenza sanitaria integrativa da parte delle casse fosse già possibile, alla stregua della normativa attualmente vigente, sarebbe allora opportuno introdurre una specifica disposizione normativa, atta a precludere la facoltà in questione.

Il senatore RIPAMONTI (Verdi-U) preannuncia il proprio voto favorevole in ordine all’emendamento 6.32, rilevando che la tematica inerente all’assistenza sanitaria integrativa risulta estranea rispetto alla materia trattata con il provvedimento in esame.
La disciplina contenuta al comma 2 dell’articolo 6, inoltre, risulta pregiudizievole per gli interessi degli inquilini degli immobili di proprietà delle casse previdenziali interessate da tale disposizione, precludendo agli stessi la possibilità di riscattare la proprietà dell’immobile a prezzi più favorevoli.

La senatrice PILONI (DS-U) interviene per integrare la dichiarazione di voto effettuata dal senatore Battafarano, precisando che nonostante le affermazioni di taluni esponenti delle forze politiche di maggioranza, orientate nella prospettiva della tutela dei diritti degli inquilini delle case di proprietà degli enti previdenziali, il Governo introduce con l’articolo 6 comma 2 una disciplina che risulta pregiudizievole per tale categoria di cittadini.

Il senatore MONTAGNINO (Mar-DL-U) aggiunge la propria firma agli emendamenti 6.1 e 6.2, precisando che la disposizione volta al ripristino dell’imposta di successione sui grandi patrimoni, riveste un’alta valenza sul piano etico.

La senatrice DATO (Mar-DL-U) dichiara di aggiungere la propria firma all’emendamento 6.2.

Il PRESIDENTE, dopo che il senatore PETERLINI (Aut) ha sottoscritto l’emendamento 6.1, pone congiuntamente ai voti gli emendamenti 6.1, 6.29 e 6.31, limitatamente alla parte degli stessi soppressiva dell’articolo 6.

La Commissione, con votazione congiunta, respinge gli emendamenti 6.1, 6.29 e 6.31, con conseguente preclusione della seconda parte di ciascuno dei suddetti emendamenti.

Sono quindi posti congiuntamente ai voti e respinti l’emendamento 6.2, limitatamente alla parte soppressiva del comma 1 dell’articolo 6, e l’emendamento 6.32, di identico contenuto, risultando conseguentemente preclusa la seconda parte dell’emendamento 6.2.

Successivamente, il PRESIDENTE pone ai voti la proposta emendativa 6.26, che viene accolta dalla Commissione, con conseguente assorbimento degli emendamenti 6.34, 6.17, 6.3, 6.7, 6.13, 6.6 e della parte dell’emendamento 6.18 volta a sostituire la rubrica dell’articolo 6.

Il PRESIDENTE avverte che l’emendamento 6.18 verrà posto ai voti, ad esclusione della parte assorbita a seguito della precedente votazione, e della parte relativa all’articolo 1 comma 2 lettera g), che viene temporaneamente accantonata per essere esaminata contestualmente agli altri emendamenti relativi a tale disposizione normativa. Precisa inoltre che lo stesso emendamento verrà posto ai voti congiuntamente agli emendamenti 6.5 e 6.27, di identico tenore.

La Commissione, con votazione congiunta, accoglie gli emendamenti 6.18, limitatamente alla parte posta i voti, 6.5, fatto proprio dal Presidente, e 6.27, con conseguente assorbimento degli emendamenti 1.105 e 1.365, limitatamente alla parte che modifica il comma 1 dell’articolo 6, nonché degli emendamenti 6.8 e 6.14.

Dopo che il PRESIDENTE ha fatto proprio l’emendamento 6.12, ai soli fini della votazione, stante l’assenza del proponente, lo stesso, posto ai voti, viene respinto dalla Commissione.

La senatrice PILONI (DS-U) chiede chiarimenti in ordine alla flessibilizzazione dei requisiti di accesso al pensionamento, prefigurata nell’ambito dell’emendamento 6.23.

Il sottosegretario BRAMBILLA precisa che la flessibilizzazione dei parametri di calcolo delle prestazioni, contemplata nell’emendamento 6.23, è opportuna in quanto consente alle casse di diritto privato una migliore gestione delle risorse, anche nella prospettiva dell’introduzione del sistema di calcolo contributivo, necessaria per garantire un equilibrio economico-finanziario di tali organismi.
Riguardo ai requisiti di accesso, va evidenziato che la flessibilizzazione degli stessi è possibile, purché i requisiti anagrafici e contributivi per il pensionamento individuati dalle casse non risultino inferiori a quelli stabiliti dal Governo nel sub-emendamento 1.0.1/1000; quest’ultimo, peraltro, contempla espressamente tale disciplina in riferimento all’articolo 1-ter comma 4.

La senatrice PILONI (DS-U) prospetta l’opportunità di procedere all’esame dell’emendamento in questione contestualmente a quello degli emendamenti e sub-emendamenti inerenti all’articolo 1.

Il senatore TOFANI (AN) sottolinea che la dichiarazione di inammissibilità parziale, adottata in precedenza a seguito del parere contrario ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione espresso dalla 5a Commissione permanente in ordine alla seconda parte dell’emendamento 6.23, ne ha alterato l’assetto complessivo originariamente prefigurato.
Propone quindi di procedere ad una bocciatura tecnica dello stesso, al fine di consentirne la ripresentazione, eventualmente integrata con i necessari correttivi, nel corso dell’iter in Assemblea.

Vengono posti quindi congiuntamente ai voti gli emendamenti 6.23 e 6.0.10 – di identico tenore – ad esclusione delle parti degli stessi dichiarate in precedenza inammissibili.

La Commissione respinge i sopracitati emendamenti 6.23 e 6.0.10.

Successivamente, viene respinto l’emendamento 6.9, dopo che il PRESIDENTE lo ha sottoscritto al solo fine di evitarne la dichiarazione di decadenza per assenza del proponente.

Il PRESIDENTE, prendendo atto dell’invito al ritiro dell’emendamento 6.35, rivoltogli dal relatore Morra nel corso dell’espressione dei pareri, prospetta l’opportunità di una bocciatura tecnica dello stesso.

Posto ai voti l’emendamento 6.35 è respinto.

Il senatore TOFANI (AN) riformula l’emendamento 6.24 secondo le indicazioni fornite dal relatore durante l’espressione dei pareri, eliminando dal testo normativo in questione la dizione “specifica”.

Il PRESIDENTE dopo aver fatto proprio l’emendamento 6.36, di identico tenore rispetto all’emendamento 6.24, riformula lo stesso eliminando la parola “specifica” contenuta in tale proposta emendativa.

Posti congiuntamente ai voti, vengono quindi accolti gli emendamenti 6.24 (testo 2) e 6.36 (testo 2).

Il senatore TOFANI (AN) riformula l’emendamento 6.25, secondo i suggerimenti prospettati dal relatore contestualmente alla formulazione dei pareri, sostituendo alla dizione “tale aliquota” la seguente: “l’aliquota contributiva a fini previdenziali”.

Posto ai voti l’emendamento 6.25 (testo 2), viene accolto.

Successivamente con separate votazioni vengono respinti gli emendamenti 6.33 e 6.4, quest’ultimo fatto proprio dal Presidente ai soli fini della votazione, per l’assenza del proponente.

Viene quindi accolto l’emendamento 6.37 e respinto l’emendamento 6.11.

Il senatore TREU (Mar-DL-U) dopo aver osservato che in fase di illustrazione autorevoli esponenti della maggioranza avevano aggiunto le proprie firme all’emendamento 6.28, ricorda che in relazione alla legge finanziaria dello scorso anno era stato approvato un ordine del giorno relativamente alla materia oggetto dell’emendamento in questione. Peraltro l’attuazione di tale disposizione normativa consentirebbe il conseguimento di significativi risparmi.

Il PRESIDENTE propone di accantonare l’esame dell’emendamento 6.28.

La Commissione conviene.

Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,20.



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