(Dal Resoconto Sommario)
247a Seduta
Presidenza del Presidente
ZANOLETTI
Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Brambilla.
La seduta inizia alle ore 15,15.
IN SEDE REFERENTE
(2058) Delega al Governo in materia previdenziale, misure di sostegno alla previdenza complementare e all’ occupazione stabile e riordino degli enti di previdenza e assistenza obbligatoria
(421) MAGNALBO’. – Modifiche e integrazioni all’ articolo 71 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in materia di totalizzazione dei periodi di iscrizione e contribuzione
(1393) VANZO ed altri. – Abrogazione delle disposizioni concernenti il divieto di cumulo tra redditi di pensione e redditi di lavoro autonomo
– e petizioni nn. 66, 84, 200, 255, 393, 427, 574, 582, 583 e 634 ad essi attinenti
(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)
Si riprende l’esame congiunto sospeso nella seduta del 6 aprile scorso.
Il PRESIDENTE avverte che riprenderà la votazione degli emendamenti riferiti all’articolo 1 del disegno di legge n. 2058, a suo tempo adottato dalla Commissione come testo base. Dichiara inammissibile, ai sensi dell’articolo 126-bis, comma 2-ter del Regolamento, l’emendamento 1.153 (testo 2).
Avverte infine che si procederà preliminarmente alla votazione degli emendamenti, accantonati in precedenti sedute, a partire dall’emendamento 1.114-A, sul quale la Commissione bilancio ha espresso parere di nulla osta.
L’emendamento 1.114-A, posto ai voti, viene quindi accolto dalla Commissione.
La senatrice PILONI (DS-U) preannuncia, a nome del gruppo parlamentare di appartenenza, il voto contrario sull’emendamento 1.377, evidenziando che l’intendimento – più volte espresso da vari esponenti delle forze politiche di maggioranza – di tutelare attraverso l’intervento di riforma in discussione le posizioni previdenziali delle giovani generazioni, risulterebbe in concreto disatteso dalla soppressione della lettera g) del comma 2 dell’articolo 1, che, malgrado i passi indietro più volte compiuti dal Governo su questi temi, avrebbe comunque consentito di individuare una serie di garanzie e prestazioni sociali spettanti ai lavoratori – in larga parte giovani – iscritti alla gestione di cui all’articolo 2, comma 26 della legge n. 335.
Posto ai voti, l’emendamento 1.377 viene accolto dalla Commissione, dopo che il RELATORE ha ricordato che esso recepisce una condizione posta nel parere espresso dalla Commissione bilancio sul testo del disegno di legge n. 2058.
Il PRESIDENTE avverte che, a seguito dell’accoglimento dell’emendamento 1.377, risultano preclusi gli emendamenti 1.155, 1.269, 1.120, 1.144 e 1.145.
Il sottosegretario BRAMBILLA nel ribadire il parere contrario già espresso sull’emendamento 1.98, non esclude la possibilità che alcune delle questioni in esso sollevate possano essere riprese ed approfondite nella successiva fase della discussione in Assemblea.
Posto ai voti, l’emendamento 1.98 viene quindi respinto.
Il PRESIDENTE ricorda che il relatore ed il rappresentante del Governo si erano riservati in una precedente seduta di far conoscere il loro parere sull’emendamento 1.164 (testo 2). Su di esso, peraltro, è pervenuto il nulla osta da parte della Commissione bilancio.
Dopo che il relatore e il rappresentante del Governo si sono espressi in senso favorevole sulla proposta emendativa 1.164 (testo 2), la stessa, posta ai voti, viene accolta.
Viene altresì accolto l’emendamento 1.378, risultando conseguentemente assorbito l’emendamento 1.81 e preclusi gli emendamenti 1.121, 1.122, 1.187, 1.124, 1.181, 1.182, 1.295, 1.183, 1.184, 1.296, 1.123, 1.185, 1.297, 1.188 e 1.299.
Il PRESIDENTE fa presente che essendo stato completato l’esame degli emendamenti accantonati in precedenti sedute, la votazione riprenderà a partire dall’emendamento 1.273.
Il senatore VIVIANI (DS-U) preannuncia, a nome del gruppo parlamentare di appartenenza, il voto favorevole sull’emendamento 1.273, sottolineando la necessità di superare gli attuali rilevanti differenziali tra le aliquote contributive per le diverse categorie di lavoratori, suscettibili di creare ingiustificate disparità e di favorire indebitamente le forme di lavoro flessibili rispetto alle altre.
Posto ai voti, l’emendamento 1.273 viene respinto.
Il senatore RIPAMONTI (Verdi-U) annuncia, a nome del gruppo parlamentare di appartenenza, il voto favorevole sull’emendamento 1.300, che sottoscrive.
L’emendamento 1.300, posto ai voti, viene respinto dalla Commissione.
Dopo che il senatore BATTAFARANO (DS-U) ha fatto proprio l’emendamento 1.46, al fine di evitarne la dichiarazione di decadenza per l’assenza dei proponenti, lo stesso è posto ai voti e respinto, congiuntamente con l’emendamento 1.82, di identico tenore.
Con successiva votazione, viene respinto l’emendamento 1.190.
Dopo che il relatore alla Commissione MORRA (FI) ha raccomandato l’accoglimento dell’emendamento 1.379 (testo 2), il senatore BATTAFARANO preannuncia, a nome del gruppo parlamentare Democratici di sinistra-l’Ulivo, il voto contrario in ordine allo stesso, evidenziando che l’equiparazione tra forme di previdenza complementare collettive e forme individuali risulta del tutto incompatibile con i ragionevoli principi sui quali si basa la vigente disciplina dei fondi pensione, ed è altresì suscettibile di inasprire tensioni sociali già in essere.
Il senatore RIPAMONTI (Verdi-U) preannuncia, a nome del gruppo parlamentare di appartenenza, il voto contrario sull’emendamento 1.379 (testo 2), rilevando che lo stesso è finalizzato a trasporre in modo surrettizio il terzo pilastro previdenziale – riguardante le forme di previdenza individuali – nell’ambito del secondo pilastro, con tutte le conseguenze negative derivanti da tale inopportuna equiparazione.
Il senatore TREU (Mar-DL-U) fa presente che il gruppo parlamentare Margherita-DL-Ulivo esprimerà voto contrario in ordine all’emendamento 1.379 (testo 2), che risulta contraddittorio rispetto ad altre parti del disegno di legge n. 2058, nelle quali viene mantenuta la distinzione tra forme di previdenza collettive e forme individuali.
Il senatore MONTAGNINO (Mar-DL-U) rileva l’inopportunità di estendere anche alle forme pensionistiche individuali le forme di finanziamento destinate a rafforzare il secondo pilastro della previdenza.
Dopo che il relatore MORRA (FI) ha sottolineato brevemente la necessità di equiparare le forme pensionistiche collettive con quelle individuali, in modo tale da garantire una piena concorrenzialità nel comparto della previdenza complementare, necessaria per assicurarne lo sviluppo, il sottosegretario BRAMBILLA precisa che l’eventuale esclusione delle forme pensionistiche individuali dalle agevolazioni fiscali previste dal decreto legislativo n. 47 del 2000 produrrebbe un discutibile effetto di discriminazione rispetto a talune categorie di lavoratori, soprattutto autonomi, per le quali non sono previste forme pensionistiche complementari di tipo collettivo.
Il senatore PETERLINI (Aut) dopo aver preannunciato, a nome del gruppo parlamentare di appartenenza, il voto favorevole sull’emendamento 1.379 (testo 2), sottolinea la necessità di garantire la piena libertà del lavoratore di scegliere tra le forme pensionistiche complementari di tipo collettivo e le forme previdenziali individuali.
Il senatore BATTAFARANO (DS-U) chiede al Presidente di ammettere la presentazione fuori termine del sub-emendamento 1.379 (testo 2)/1.
Il PRESIDENTE, dopo aver ammesso la presentazione del sopracitato sub-emendamento, invita il relatore ed il rappresentante del Governo ad esprimere il parere in ordine allo stesso.
Dopo che il RELATORE (FI) ed il rappresentante del GOVERNO hanno espresso parere contrario sul sub-emendamento 1.379 (testo 2)/1, lo stesso, posto ai voti, viene respinto dalla Commissione.
Con successiva votazione viene accolto l’emendamento 1.379 (testo 2).
Posti congiuntamente ai voti, vengono poi respinti gli emendamenti 1.189 e 1.301, di identico tenore.
Con successiva votazione congiunta vengono respinti gli emendamenti 1.191, 1.84 – fatto proprio dal senatore RIPAMONTI (Verdi-U) al fine di evitarne la dichiarazione di decadenza per assenza dei proponenti – 1.274, 1.48 – fatto proprio dal senatore BATTAFARANO (DS-U) al solo fine di evitarne la dichiarazione di decadenza per assenza dei proponenti – 1.1000/39 e 1.1000/2, tutti soppressivi del numero 1 della lettera g) del comma 2.
Poste congiuntamente ai voti sono poi respinte le proposte emendative 1.1000/40 e 1.302, di identico tenore.
Con successiva votazione viene altresì respinto il sub-emendamento 1.1000/4.
Posti congiuntamente ai voti, vengono poi respinti gli emendamenti 1.194 e 1.47, di identico tenore.
Successivamente, con separate votazioni vengono respinti gli emendamenti 1.60, 1.143 – dopo che il relatore MORRA (FI) lo ha fatto proprio al solo fine di evitarne la dichiarazione di decadenza per l’assenza del proponente – e 1.272.
Posti congiuntamente ai voti, in quanto di identico contenuto, vengono poi respinte le proposte emendative 1.1000/5, 1.195 e 1.261 – quest’ultimo fatto proprio dal relatore MORRA (FI), al solo fine di evitarne la dichiarazione di decadenza per l’assenza del proponente – e 1.303.
Con votazione congiunta vengono altresì respinte le proposte emendative 1.1000/6, 1.196, 1.1000/42 e 1.304, di identico tenore.
Aderendo all’invito rivolto loro in una precedente seduta dal relatore Morra, i senatori RIPAMONTI (Verdi-U) e BATTAFARANO (DS-U) riformulano, rispettivamente, le proposte emendative 1.1000/7 e 1.197 nel sub-emendamento 1.1000/7 (testo 2) e nell’emendamento 1.197 (testo 2), e le proposte emendative 1.1000/43 e 1.305 nel sub-emendamento 1.1000/43 (testo 2) e nell’emendamento 1.305 (testo 2), sopprimendo, in ciascuna di esse, la parte riferita alla copertura finanziaria.
Sono quindi poste congiuntamente ai voti, in quanto identiche, ed accolte le proposte emendative 1.1000/7 (testo 2), 1.197 (testo 2), 1.1000/43 (testo 2), 1.305 (testo 2), 1.4, 1.105 e 1.365 – limitatamente, per tali due ultimi emendamenti, alla prima parte degli stessi, relativa all’articolo 1 – nonché 6.18, limitatamente alla parte riferita all’articolo 1.
Il PRESIDENTE avverte che sono conseguentemente precluse le proposte emendative 1.1000/57, 1.13, 1.1000/8, 1.198, 1.1000/44, 1.306, 1.1000/58, 1.14, 1.1000/59, 1.15, 1.1000/60, 1.16, 1.1000/10, 1.1000/9, 1.199, 1.1000/45, 1.307, 1.57 e 1.1000/31.
Il senatore BATTAFARANO (DS-U) preannuncia, a nome del gruppo parlamentare di appartenenza, il voto favorevole sul sub-emendamento 1.1000/11, evidenziando che l’obiettivo dello sviluppo della previdenza complementare può essere conseguito solo attraverso la garanzia di un adeguato rendimento minimo dei trattamenti, senza la quale difficilmente i lavoratori aderiranno ai fondi pensione.
Il senatore PETERLINI (Aut), dopo aver aggiunto la firma al sub-emendamento 1.1000/11, preannuncia, a nome del gruppo parlamentare di appartenenza, il voto favorevole in ordine allo stesso, sottolineando la necessità di estendere alle forme pensionistiche complementari le stesse garanzia di rendimento attualmente previste per le forme pensionistiche pubbliche, analogamente a quanto previsto in altri ordinamenti, tra i quali cita quello della Svizzera.
Il senatore MONTAGNINO (Mar-DL-U), dopo aver aggiunto la propria firma al sub-emendamento 1.1000/11, fa presente che i senatori del gruppo della Margherita-DL-Ulivo voteranno a favore dello stesso, dato che la garanzia di un rendimento minimo costituisce un’importante forma di incentivazione per il lavoratore ad aderire alle forme pensionistiche complementari.
Successivamente con votazione congiunta vengono respinte le proposte emendative 1.1000/11 e 1.200, di identico tenore.
Il senatore TREU (Mar-DL-U) preannuncia a nome del gruppo parlamentare di appartenenza il voto favorevole sul sub-emendamento 1.1000/53, sottolineando la necessità di individuare specificamente l’oggetto dell’obbligo di adeguata informazione, previsto nell’emendamento governativo 1.1000.
Il senatore BATTAFARANO (DS-U) fa presente che i senatori del gruppo Democratici di sinistra-l’Ulivo voteranno a favore del sub-emendamento 1.1000/53, finalizzato a garantire una adeguata trasparenza, relativamente al regime inerente al conferimento del trattamento di fine rapporto ai fondi di previdenza complementare.
Posto ai voti, il sub-emendamento 1.1000/53 viene respinto.
Dopo che il relatore MORRA (FI) ha precisato che la facoltà di trattenere il trattamento di fine rapporto è implicita nel principio del silenzio-assenso che, secondo l’emendamento 1.1000 del Governo, disciplina le modalità di conferimento del trattamento di fine rapporto ai fondi pensione, il senatore VANZO (LP) dichiara di ritirare il sub-emendamento 1.1000/37.
Successivamente il senatore VIVIANI (DS-U) preannuncia a nome del gruppo politico di appartenenza, il voto favorevole sul sub-emendamento 1.1000/41, precisando preliminarmente che l’intesa con le organizzazioni sindacali, relativa al regime del conferimento del trattamento di fine rapporto ai fondi di previdenza complementare, è stata raggiunta nel presupposto che il silenzio – assenso potesse favorire le forme pensionistiche di tipo collettivo: la successiva estensione di tale meccanismo anche alle forme pensionistiche individuali si pone pertanto in contrasto, a suo avviso, con l’impostazione della predetta intesa.
Posto ai voti il sub-emendamento 1.1000/41 viene respinto.
Aderendo all’invito rivoltogli dal sottosegretario BRAMBILLA, il senatore RIPAMONTI (Verdi-U) riformula il sub-emendamento 1.1000/12, nel sub-emendamento 1.1000/12 (testo 2), eliminando il riferimento alla organizzazione ed alla regolamentazione delle forme di previdenza complementare.
Al sub-emendamento 1.1000/12 (testo 2) aggiungono la firma i senatori PETERLINI (Aut), MONTAGNINO (Mar-DL-U), BATTAFARANO (DS-U), PILONI (DS-U), TREU (Mar-DL-U) e VIVIANI (DS-U).
Con il parere favorevole del RELATORE (FI) e del sottosegretario BRAMBILLA, il sub-emendamento 1.1000/12 (testo 2) è accolto, con conseguente assorbimento delle proposte emendative 1.202, 1.1000/46 e 1.309.
Il PRESIDENTE ricorda che il rappresentante del Governo si era riservato di esprimere il parere sul sub-emendamento 1.1000/75, rispetto al quale la Commissione bilancio ha espresso un avviso contrario, non ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione.
Il sottosegretario BRAMBILLA esprime parere favorevole sulla proposta emendativa in questione precisando, su richiesta di chiarimenti della senatrice PILONI, che la disposizione normativa contenuta nell’ambito della stessa consente di derogare alla disciplina limitativa prevista attualmente per i lavoratori del settore agricolo, in modo tale da favorire anche per tale categoria lo sviluppo della previdenza complementare.
Posto ai voti, l’emendamento 1.1000/75 viene accolto.
Rispondendo ad un quesito posto dal senatore PETERLINI (Aut), il sottosegretario BRAMBILLA chiarisce che la portabilità del contributo del datore di lavoro – oltre che della quota del trattamento di fine rapporto – è già garantita dalla disposizione normativa contenuta nell’articolo 1, comma 2, lettera g), punto 4 del disegno di legge n. 2058.
Il senatore PETERLINI (Aut), prendendo atto di tale precisazione, dichiara di ritirare il sub-emendamento 1.1000/72.
Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.
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