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Il Diario del Lavoro

Quotidiano online del lavoro e delle relazioni industriali

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Home - Senato - Commissione Lavoro, previdenza sociale

Commissione Lavoro, previdenza sociale

22 Ottobre 2009
in Senato

(Dal Resoconto Sommario)

236a Seduta

Presidenza del Presidente
ZANOLETTI

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Brambilla.

La seduta inizia alle ore 15.


SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore MALABARBA (Misto-RC) chiede che venga ripreso al più presto l’esame in sede referente dei provvedimenti inerenti alla tematica del mobbing.

Il PRESIDENTE fa presente che la proposta del senatore Malabarba verrà esaminata nell’ambito dell’Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi politici che si terrà al termine della seduta.


IN SEDE REFERENTE

(2058) Delega al Governo in materia previdenziale, misure di sostegno alla previdenza complementare e all’ occupazione stabile e riordino degli enti di previdenza e assistenza obbligatoria, approvato dalla Camera dei deputati
(421) MAGNALBO’. – Modifiche e integrazioni all’ articolo 71 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in materia di totalizzazione dei periodi di iscrizione e contribuzione
(1393) VANZO ed altri. – Abrogazione delle disposizioni concernenti il divieto di cumulo tra redditi di pensione e redditi di lavoro autonomo
– e petizioni nn. 66, 84, 200, 255, 393, 574, 582, 583 e 634 ad essi attinenti
(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

Si riprende l’esame congiunto sospeso nella seduta dell’11 marzo scorso.

Il PRESIDENTE avverte che riprenderà l’illustrazione dei sub-emendamenti riferiti al sub-emendamento governativo 1.0.1/1000, già illustrato in una precedente seduta, a partire dal sub-emendamento 1.0.1/1000/80.

Il senatore BATTAFARANO (DS-U) illustra il sub-emendamento 1.0.1/1000/80, esprimendo un giudizio negativo in ordine alla limitazione a soli 10.000 lavoratori dell’ambito di applicabilità della disciplina transitoria prevista nell’articolo 1-quinquies del sub-emendamento governativo 1.0.1/1000 e proponendo altresì la sostituzione di tale incongrua statuizione con una disposizione volta ad estendere tale disciplina anche ai lavoratori che risultino prosecutori volontari di contribuzione previdenziale finalizzata al conseguimento della pensione di anzianità.
Il sub-emendamento 1.0.1/1000/83 è ispirato dalla finalità identica a quella sottesa al sub-emendamento precedentemente illustrato.
Il sub-emendamento 1.0.1/1000/64 – prosegue l’oratore – amplia la platea dei beneficiari della disciplina transitoria prevista all’articolo 1-quinquies, elevandola fino ad un ammontare complessivo di 25.000 lavoratori beneficiari.
Il sub-emendamento 1.0.1/1000/65 è volto a precisare che l’attività di monitoraggio delle domande di pensionamento, prevista al comma 2 dell’articolo 1-quinquies, debba essere espletata dall’INPS in maniera separata per ciascuna delle categorie di lavoratori rispettivamente indicate alla lettera a) e alla lettera b) del comma 1 dello stesso articolo.
Il sub-emendamento 1.0.1/1000/70 – prosegue l’oratore – contempla misure volte all’incentivazione del reimpiego dei lavoratori ultracinquantenni dipendenti di imprese interessate da processi di crisi.
Dà infine per illustrato il sub-emendamento 1.0.1/1000/63.

Il senatore PIZZINATO (DS-U) illustra il sub-emendamento 1.0.1/1000/66, evidenziando che lo stesso è finalizzato a fronteggiare le situazioni di disoccupazione dei lavoratori di età superiore a quarantacinque anni – conseguenti ai processi di riduzione, trasformazione o cessazione di attività ovvero di cessazione di attività di lavoro autonomo – iscritti alle liste di mobilità da più di un anno. Riguardo a tale categoria di lavoratori il tasso di disoccupazione risulta piuttosto alto, soprattutto per le figure professionali medio-alte, come emerge anche dai dati raccolti nell’ambito dell’indagine conoscitiva sui lavoratori anziani, attivata dalla Commissione.
Alla luce di tale quadro complessivo, vengono prefigurate una serie di misure, fra le quali l’introduzione di apposite forme di incentivazione all’espansione occupazionale e all’autoimpiego per i lavoratori di età superiore a quarantacinque anni, nonché l’istituzione di appositi uffici e sportelli, con il compito di favorire, attraverso la predisposizione di apposite banche dati, l’incontro di domanda e offerta di lavoro per tali categorie di lavoratori.

Tutti i restanti sub-emendamenti riferiti al sub-emendamento governativo 1.0.1/1000 – già illustrato in una precedente seduta – vengono dati per illustrati.

Si passa all’illustrazione dei sub-emendamenti riferiti all’emendamento governativo 1.1000.

Il PRESIDENTE invita il senatore Malabarba al ritiro del sub-emendamento 1.1000/1, in cui ravvisa un profilo di inammissibilità.

Il senatore MALABARBA (Misto-RC) aderisce all’invito del Presidente dichiarando di ritirare il sub-emendamento 1.1000/1.
Dà inoltre per illustrati i sub-emendamenti 1.1000/2 e 1.1000/3.

Il senatore BATTAFARANO (DS-U) dopo aver dato per illustrato il sub-emendamento 1.1000/39, si sofferma sul sub-emendamento 1.1000/40, evidenziando che lo stesso prospetta una disposizione normativa formulata in maniera più chiara e più precisa rispetto a quella prefigurata nell’ambito dell’emendamento governativo 1.1000.
Il sub-emendamento 1.1000/55 estende l’ambito di applicabilità della disciplina di cui al numero 1) dell’emendamento governativo 1.1000 anche ai dipendenti pubblici.
Il sub-emendamento 1.1000/53 – prosegue l’oratore – è volto a garantire che l’informazione al lavoratore, prevista nell’ambito della proposta emendativa governativa, venga estesa in modo da ricomprendere anche gli aspetti inerenti alla tipologia, alle condizioni per il recesso anticipato, e ai rendimenti stimati dei fondi di previdenza complementare.
Il sub-emendamento 1.1000/48 prefigura la possibilità di trasferimento della posizione individuale, trascorso il periodo minimo di permanenza di tre anni, a tutti i fondi pensionistici complementari di cui al decreto legislativo n. 124 del 1993, garantendo un’effettiva equiparazione tra i diversi fondi, sia sotto il profilo delle regole di funzionamento che delle misure di trasparenza.
Il sub-emendamento 1.1000/52 è finalizzato ad ampliare a sei mesi il termine massimo per l’espressione da parte del lavoratore della volontà di non aderire ad alcuna forma pensionistica complementare, e altresì a fissare l’inizio della decorrenza di tale periodo a partire dall’entrata in vigore del decreto legislativo attuativo della delega – anziché dalla data di entrata in vigore della legge delega, come erroneamente indicato nella proposta emendativa governativa -.
Dà infine per illustrati i sub-emendamenti 1.1000/42, 1.1000/45, 1.1000/46, 1.1000/50 e 1.1000/49.

Il senatore RIPAMONTI (Verdi-U) illustra il sub-emendamento 1.1000/15, evidenziando che lo stesso è volto ad estendere anche ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche la disposizione normativa di cui al numero 2) dell’emendamento governativo 1.1000.
Il sub-emendamento 1.1000/26 è finalizzato a sopprimere il riferimento ai fondi pensione aperti, di cui all’articolo 9 comma 2 del decreto legislativo n. 124 del 1993, contenuto al numero 2) dell’emendamento governativo in questione.
Il sub-emendamento 1.1000/19 – prosegue l’oratore – prefigura forme specifiche di incentivazione fiscale per il volontario conferimento del trattamento di fine rapporto alle forme pensionistiche complementari negoziali, nonché un adeguato ampliamento del massimale deducibile di cui all’articolo 10 comma 1 lettera e-bis) del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986.
Il sub-emendamento 1.1000/18 è finalizzato a garantire l’automatico trasferimento del diritto al conferimento del trattamento di fine rapporto al fondo pensione di destinazione, nelle ipotesi di trasferimento presso altro fondo pensionistico complementare – a cui il lavoratore acceda in relazione a nuova attività -. Tale automatico trasferimento viene inoltre esteso anche alle situazioni prefigurate all’articolo 10 comma 2 del decreto legislativo n. 124 del 1993.
Il sub-emendamento 1.1000/20 estende ai fondi pensione aperti il principio di partecipazione negli organi di amministrazione e di controllo, contemplato all’articolo 5 del decreto legislativo n. 124 del 1993.
Il sub-emendamento 1.1000/21 – prosegue l’oratore – prefigura l’introduzione di disposizioni normative atte a garantire la trasparenza dei rapporti tra fondi pensionistici complementari non negoziali e i sottoscrittori degli stessi.
Il sub-emendamento 1.1000/23 prospetta l’individuazione di criteri direttivi per gli interventi regionali in materia di previdenza integrativa individuale, al fine di armonizzare gli stessi con gli scopi contemplati all’articolo 38, secondo e quarto comma della Costituzione.
Il sub-emendamento 1.1000/28 è volto ad assicurare al lavoratore che opti per il conferimento del trattamento di fine rapporto, secondo le modalità di cui all’emendamento governativo 1.1000, la garanzia di un rendimento minimo pari a quello che si sarebbe realizzato mantenendo il trattamento stesso presso il proprio datore di lavoro.
L’oratore dà infine per illustrati i sub-emendamenti 1.1000/4, 1.1000/5, 1.1000/6, 1.1000/7, 1.1000/8, 1.1000/10, 1.1000/9, 1.1000/11, 1.1000/12, 1.1000/27, 1.1000/25, 1.1000/13, 1.1000/24, 1.1000/16, 1.1000/17, 1.1000/14, 1.1000/22 e 1.1000/29.

Il senatore BATTAFARANO (DS-U) dichiara di aggiungere la propria firma al sub-emendamento 1.1000/19.

Il senatore TREU (Mar-DL-U) dichiara di aggiungere la propria firma al sub-emendamento 1.1000/21, nonché al sub-emendamento 1.1000/23, evidenziando, riguardo a quest’ultimo, che l’individuazione di principi fondamentali per gli interventi regionali nella fattispecie in questione è necessaria, atteso che la previdenza complementare rientra fra le materie a competenza legislativa concorrente, ai sensi dell’articolo 117 della Costituzione.

Il senatore VANZO (LP) illustra il sub-emendamento 1.1000/37, evidenziando che lo stesso è volto a formulare in maniera più chiara la disposizione normativa contenuta nell’ambito dell’emendamento 1.1000.
Il sub-emendamento 1.1000/38 prefigura l’eliminazione degli ostacoli che si frappongo alla libera circolazione dei lavoratori all’interno del sistema di previdenza complementare, anche al fine di consentire l’afflusso di trattamenti di fine rapporto a forme di previdenza complementare diverse dai fondi istituiti in base a contratti e ad accordi collettivi, di cui alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 3 e di cui al comma 2 dell’articolo 9 del decreto legislativo n. 124 del 1993.
Il sub-emendamento 1.1000/35 è volto ad ampliare i termini trimestrali di cui al numero 2) dell’emendamento governativo, elevandoli a sei mesi.
Il sub-emendamento 1.1000/36 dispone che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali promuova un’opportuna campagna di informazione sulle finalità del trattamento di fine rapporto, entro un mese dall’approvazione della presente legge.

La senatrice PILONI (DS-U), dopo avere evidenziato che l’Unione europea raccomanda lo svolgimento di un’adeguata attività di informazione in relazione alle forme pensionistiche complementari, dichiara di aggiungere la propria firma al sub-emendamento 1.1000/36.

Il senatore TREU (Mar-DL-U), il senatore MONTAGNINO (Mar-DL-U), il senatore RIPAMONTI (Verdi-U), il PRESIDENTE, il senatore RAGNO (AN), il relatore alla Commissione MORRA (FI) , il senatore BATTAFARANO (DS-U) e il senatore FABBRI (FI) dichiarano di aggiungere la propria firma al sub-emendamento 1.1000/36.

Il senatore VIVIANI (DS-U) illustra il sub-emendamento 1.1000/41, evidenziando che lo stesso è volto a incentrare la facoltà di scelta del lavoratore sulle forme pensionistiche complementari a gestione collettiva, al fine di evitare un’eccessiva frammentarietà del secondo pilastro della previdenza.
Dà inoltre per illustrato il sub-emendamento 1.1000/44.

Il senatore TREU (Mar-DL-U) dichiara di aggiungere la propria firma al sub-emendamento 1.1000/41.

Il senatore PETERLINI (Aut) illustra il sub-emendamento 1.1000/70, evidenziando preliminarmente che il conferimento tacito del trattamento di fine rapporto ai fondi pensione necessita di una disciplina che tenga conto della pluralità di forme previdenziali, nonché dei diversi livelli – nazionale, territoriale o aziendale – nei quali possono articolarsi i fondi pensione. Il sub-emendamento in questione, alla luce di tali considerazioni, propone di attribuire valenza prioritaria al conferimento del trattamento di fine rapporto al fondo pensione al quale siano iscritti la maggioranza di aderenti dell’unità produttiva o, nel caso in cui nessun lavoratore aderisca ad un determinato fondo pensione, a quello prevalente a livello regionale nel settore contrattuale del lavoratore. Viene demandata alla Giunta regionale competente, sentite le parti sociali territoriali, l’individuazione di tale fondo.
Il sub-emendamento 1.1000/71 propone che il conferimento del trattamento di fine rapporto sia rivolto alla forma pensionistica complementare nella quale siano iscritti la maggior parte dei lavoratori dipendenti da uno stesso datore di lavoro oppure, in mancanza, ad altra individuata dal datore medesimo.
Il sub-emendamento 1.1000/63 prevede che il conferimento del trattamento di fine rapporto, circoscritto dall’emendamento governativo ai soli fondi istituiti in base ai contratti e accordi collettivi di cui alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 3 del decreto legislativo n. 124 del 1993 – nonché a quelli di cui all’articolo 9 di tale decreto – venga esteso anche alle forme pensionistiche complementari derivanti da regolamenti di enti o di aziende i cui rapporti di lavoro non siano disciplinati da contratti o accordi collettivi, nonché ai fondi pensione istituiti mediante accordi fra i soci lavoratori di cooperative di produzione di lavoro. La disposizione in questione è finalizzata a riconoscere un effettivo potere di scelta ai lavoratori, configurando tutti i fondi pensione istituiti per i lavoratori dipendenti quali potenziali destinatari del trattamento di fine rapporto, qualora il titolare dello stesso non abbia esercitato il proprio diritto di scelta.
Il sub-emendamento 1.1000/72 – al fine di fugare i dubbi interpretativi – prevede espressamente la possibilità per il lavoratore di trasferire la propria posizione, decorsi tre anni di iscrizione, ad altre forme pensionistiche, alle quali confluiranno anche i contributi del datore di lavoro e le quote di fine rapporto.
Il sub-emendamento 1.1000/64 prevede che nel caso in cui il conferimento tacito riguardi un fondo pensione con più linee di investimento, il conferimento stesso spetti alla linea garantita o, in mancanza, alla linea più prudente prevista all’interno del fondo stesso. Tale disposizione normativa è essenziale nella prospettiva di un eventuale futura impostazione dei fondi pensione secondo più comparti, afferenti a diverse linee di investimento.
Il sub-emendamento 1.1000/65 prefigura la promozione di forme di garanzia nel lungo periodo, volte alla protezione del capitale degli aderenti ai fondi pensione e alle forme pensionistiche individuali, anche tramite l’intervento delle regioni.
Il sub-emendamento 1.1000/66 – prosegue l’oratore – prevede il versamento alle forme pensionistiche complementari con garanzia di capitale o di un rendimento minimo – e prioritariamente a quelle istituite o promosse dalle regioni – del contributo destinato al fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto, di cui all’articolo 2 della legge n. 287 del 1982.
Il sub-emendamento 1.1000/67 prefigura una disciplina, relativa al conferimento tacito del trattamento di fine rapporto ai fondi pensione, ispirata dalla finalità di tener conto della competenza legislativa concorrente in materia di previdenza complementare, prevista dall’articolo 117 della Costituzione, nella nuova versione conseguente alla modifica del Titolo V della Costituzione. Il sub-emendamento in questione precisa che il conferimento in questione viene effettuato ai fondi istituiti e promossi dalle regioni tramite proprie strutture pubbliche o a partecipazione esclusivamente pubblica, recependo in tal modo un’osservazione espressa in una precedente seduta dal ministro Maroni in ordine a tale profilo.
Il sub-emendamento 1.1000/69 ha una finalità simile a quella del sopracitato sub-emendamento 1.1000/67, prefigurando in particolare un conferimento tacito nei riguardi dei fondi pensioni negoziali di carattere territoriale.
Il sub-emendamento 1.1000/68 prevede che il conferimento di cui al numero 2 dell’emendamento governativo 1.1000 venga effettuato anche in relazione ai fondi istituiti o promossi dalle regioni a Statuto speciale Trentino Alto Adige e Valle d’Aosta, atteso che nelle stesse sono già stati attivati progetti territoriali di previdenza complementare.
Dà infine per illustrati tutti i restanti sub-emendamenti riferiti all’emendamento governativo 1.1000 di cui è primo firmatario.

Il relatore MORRA (FI) dà per illustrato i sub-emendamenti 1.1000/30 e 1.1000/75.

La senatrice PILONI (DS-U) illustra il sub-emendamento 1.1000/54, evidenziando che lo stesso è volto ad estendere il conferimento previsto al numero 2 dell’emendamento governativo in questione anche ai fondi istituiti attraverso accordi fra soci lavoratori di cooperative di produzione e lavoro, di cui alla lettera c-bis del comma 1 dell’articolo 3 del decreto legislativo n. 124 del 1993.
Dà inoltre per illustrato i sub-emendamenti 1.1000/51 e 1.1000/47.

Il senatore MONTAGNINO (Mar-DL-U) illustra il sub-emendamento 1.1000/56, atto a prevedere che la facoltà di trasferimento dell’intera posizione individuale dell’iscritto presso altro fondo pensione possa essere esercitata non prima di 5 anni di vita del fondo stesso e, successivamente a tale termine, non prima di tre anni. In tale ipotesi il diritto del lavoratore al contributo aziendale per il finanziamento del fondo prescelto permane esclusivamente in caso di esplicita previsione contenuta nell’ambito dell’accordo sindacale inerente al fondo di provenienza.

Il senatore TREU (Mar-DL-U) aggiunge la propria firma al sub-emendamento 1.1000/56.

Tutti i restanti sub-emendamenti riferiti all’emendamento governativo 1.1000 – già illustrato in una precedente seduta – vengono dati per illustrati.

Si passa quindi all’illustrazione del sub-emendamento 1.1001/1, riferito all’emendamento governativo 1.1001, già illustrato in una precedente seduta.

Il senatore PETERLINI (Aut) illustra il sopracitato sub-emendamento 1.1001/1 evidenziando che, pur non essendo condivisibile la scelta originaria del Governo volta all’introduzione di una decontribuzione integrale per i neoassunti, risulta tuttavia opportuna la riduzione graduale degli oneri contributivi per le nuove assunzioni, al fine di favorire lo sviluppo della previdenza complementare.

Si passa all’illustrazione dell’emendamento governativo 3.0.7, e dei sub-emendamenti ad esso riferiti.

Il senatore BATTAFARANO (DS-U) illustra il sub-emendamento 3.0.7/6 evidenziando che lo stesso è volto a ripristinare l’originaria composizione – di 15 membri – del Nucleo di valutazione, di cui al comma 1 dell’articolo 45 della legge n. 335 del 1995 ed altresì a prevedere che i componenti di tale organo vengano scelti fra soggetti con particolare competenza ed esperienza in materia previdenziale, in modo tale da garantire un elevato grado di specializzazione al Nucleo in questione.
Dà inoltre per illustrato il sub-emendamento 3.0.7/5.

Il senatore RIPAMONTI (Verdi-U) illustra il sub-emendamento 3.0.7/1 precisando che lo stesso è finalizzato a ripristinare la disciplina attualmente prevista in relazione al Nucleo di valutazione, di cui all’articolo 1, comma 45, della legge n. 335 del 1995. Analoga finalità è sottesa ai sub-emendamenti 3.0.7/2 e 3.0.7/3.
L’oratore dà infine per illustrato il sub-emendamento 3.0.7/4.

Il rappresentante del GOVERNO dà per illustrato l’emendamento 3.0.7.

Il PRESIDENTE avverte che si passerà all’illustrazione di un gruppo di emendamenti dei quali ha consentito la presentazione fuori del termine, avvalendosi della facoltà prevista dall’articolo 100, comma 5 del Regolamento del Senato, nonché degli emendamenti predisposti dal relatore al fine di recepire le condizioni poste nel parere espresso dalla Commissione bilancio nella seduta del 12 febbraio 2004.

Il senatore TOFANI (AN) illustra il sub-emendamento 1.0.1/38, che si propone di fare chiarezza sul regime previdenziale previsto per i lavoratori cosiddetti precoci, che hanno iniziato la loro attività lavorativa da giovani e che sono stati iscritti a forme pensionistiche obbligatorie per non meno di un anno, in età compresa tra i 14 ed i 19 anni. Alla stessa esigenza di chiarezza sul medesimo tema si ispira anche il successivo emendamento 1.0.1/139.
Si sofferma quindi sull’emendamento 8.0.10, che si propone di portare ai limiti vigenti nel regime generale dell’assicurazione obbligatoria l’età prevista per il pensionamento di vecchiaia del personale artistico dipendente dagli enti lirici autonomi e dalle istituzioni concertistiche assimilate, attualmente pari a 60 anni. Con tale modifica, che si pone nel solco della riforma all’esame per quanto attiene all’innalzamento dell’età pensionabile, si verrebbe anche incontro ad una specifica rivedicazione della categoria. L’emendamento 8.0.12, infine, si propone di far rientrare nell’ambito delle mansioni particolarmente usuranti, di cui all’articolo 3, comma 4, del decreto legislativo n. 374 del 1993, quelle inerenti ai marittimi imbarcati.

Dopo che è stato dato per illustrato il sub-emendamento 1.0.1/140, dei senatori Malabarba (Misto-RC) e Tommaso Sodano (Misto-RC), il relatore MORRA (FI) dà per illustrati gli emendamenti 1.379 e 6.37, nonché gli emendamenti 1.377,1.378, 2.11, 4.3, 5.8, 7.19, e 8.25, tutti finalizzati, come ha ricordato il Presidente, a recepire le condizioni poste dalla Commissione bilancio nel parere espresso nella seduta del 12 febbraio. Osserva in particolare che con l’emendamento 7.19 viene previsto un sistema di copertura delle eventuali maggiori spese derivanti dagli atti di esercizio delle deleghe contenute nel disegno di legge in titolo che si fonda su un rinvio alla legge finanziaria della quantificazione degli oneri e dell’individuazione dei relativi mezzi di copertura.

Viene quindi dato per illustrato l’emendamento 8.0.11.

Il PRESIDENTE avverte che l’illustrazione degli emendamenti e sub-emendamenti riferiti al disegno di legge n. 2058, a suo tempo adottato dalla Commissione come testo base, è conclusa.
Ricorda che nella seduta del 20 gennaio si era riservato di procedere alla evenntuale dichiarazione di inammissibilità degli emendamenti e sub-emendamenti presentati, dopo avere acquisito l’avviso della Commissione bilancio. Poiché tali pareri sono ormai pervenuti, dichiara inammissibili, ai sensi degli articoli 97, comma 1, 100, comma 8 e 126-bis, comma 2-ter del Regolamento del Senato, i seguenti emendamenti e sub-emendamenti: 1.0.1/14, 1.0.1/12, 1.0.1/21, 1.0.1/70, 1.0.1/6, 1.0.1/5, 1.0.1/4, 1.0.1/64 1.0.1/40, 1.0.1/45, 1.0.1/46, 1.0.1/135, 1.0.1/109, 1.0.1/112, 1.0.1/113, 1.0.1/119, 1.0.1/117, 1.0.1/68, 1.0.1/110, 1.0.1/134, 1.0.1/30, 1.263, 1.265, 1.8, 1.78, 1.6, 1.99, 1.83, 1.10, 1.370, 1.12, 1.58, 1.367, 1.35, 1.374, 1.96, 1.92, 1.56, 1.67, 1.360, 1.375, 1.3, 1.69, 1.1, 1.109, 1.5, 1.0.2, 1.0.3, 1.0.6, 1.0.7, 1.0.8, 1.21, 1.22, 1.36, 1.38, 1.37, 1.2, 1.65, 1.63, 3.2, 3.1, 3.3, 3.0.1, 3.0.2, 3.0.3, 3.0.5, 3.0.6, 4.0.1, 4.0.2, 4.0.3, 6.20, 6.10, 6.21, 6.22, 6.15, 6.19, 1.0.1/61, 1.93, 1.94, 1.0.4, 1.0.5, 1.0.10, 1.0.9, 3.11, 3.0.4, 8.0.6, 8.0.3, 5.1, 5.3, 6.23 (limitatamente alle parole da: “Nel calcolo delle prestazioni”, fino alla fine della proposta), 6.0.10 (limitatamente alle parole da: “Nel calcolo delle prestazioni”, fino alla fine della proposta), 6.0.3, 6.0.2, 6.0.4, 6.0.5, 6.0.8, 6.0.6, 6.0.9, 7.17, 7.16, 8.1, 8.7, 8.3, 8.0.2, 8.0.5, 8.0.9, 7.1, 1.0.1/1000/77, 1.0.1/1000/41, 1.1000/55, 1.1000/36, 1.0.1/138 e 8.0.11.
Ricorda altresì che la Commissione bilancio ha subordinato il nulla osta sugli emendamenti 6.24 e 6.36, sempre ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, alla soppressione, in ciascuno di essi, della parola “specifica”; ai sensi della medesima norma costituzionale, il nulla osta sull’emendamento 8.0.8 è condizionato all’inserimento dopo le parole “delegato ad emanare” delle altre “senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”.

La senatrice PILONI (DS-U) chiede al sottosegretario Brambilla se il Governo non intenda presentare nuovi emendamenti per porre rimedio alle incongruenze della normativa contenuta nel sub-emendamento 1.0.1/1000, relativamente alla disciplina delle cosiddette “finestre” di uscita, sulle quali ha già avuto occasione di soffermarsi nelle precedenti sedute. Osserva altresì che la peculiare natura del disegno di legge n. 2058, collegato alla manovra di finanza pubblica, comporta l’impossibilità di presentare nuovi emendamenti, che non siano già stati trattati in Commissione.

Il PRESIDENTE, dopo avere ricordato che in presenza di nuove eventuali proposte emendative del Governo, non esclude di poter esercitare la facoltà di consentirne la presentazione fuori dei termini, proprio in relazione alla natura di collegato del disegno di legge in titolo, con riferimento all’osservazione da ultimo formulata dalla senatrice Piloni, richiama l’attenzione sul contenuto del comma 2-quinquies dell’articolo 126-bis del Regolamento del Senato, nella parte in cui prevede la facoltà del Presidente del Senato di ammettere nuovi emendamenti quando questi si trovino in diretta correlazione con modificazioni proposte dalla Commissione o già approvate dall’Assemblea.

Il sottosegretario BRAMBILLA precisa che al momento il Governo non intende presentare nuove o ulteriori proposte emendative.

Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.

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