(Dal Resoconto Sommario)
292ª Seduta
Presidenza del Presidente
ZANOLETTI
La seduta inizia alle ore 15.
IN SEDE REFERENTE
SALVI ed altri – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sugli infortuni sul lavoro, con particolare riguardo alle cosiddette “morti bianche” (Doc. XXII, n. 28)
(Seguito e conclusione dell’esame)
Si riprende l’esame sospeso nella seduta del 19 gennaio scorso.
Il PRESIDENTE ricorda che nella precedente seduta si è conclusa la discussione generale e avverte che non sono stati presentati emendamenti al documento in titolo.
I senatori BATTAFARANO(DS-U), MONTAGNINO(Mar-DL-U), TOFANI(AN), VANZO(LP) e MORRA(FI), ciascuno a nome dei rispettivi Gruppi parlamentari di appartenenza, annunciano il voto favorevole sul documento in titolo.
Dopo che il Presidente ha accertato la sussistenza del numero legale, la Commissione, all’unanimità, gli conferisce il mandato di riferire all’Assemblea in senso favorevole sul documento in titolo.
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IN SEDE CONSULTIVA
(2742-B) Disposizioni per l’ adempimento di obblighi derivanti dall’ appartenenza dell’ Italia alle Comunita’ europee. Legge comunitaria 2004, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Relazione alla 14a Commissione. Esame. Relazione favorevole.)
Il relatore MORRA (FI) introduce l’esame del disegno di legge in titolo ricordando preliminarmente che esso investe profili di competenza della Commissione lavoro sia per quel che concerne alcune direttive inserite nell’allegato B – il cui procedimento di attuazione comporta, ai sensi dell’articolo 1 comma 3, l’espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari sui relativi schemi di decreto legislativo- sia in relazione all’articolo 29. Precisa altresì che le direttive in questione erano già contemplate nel testo approvato in prima lettura e conseguentemente non sono oggetto del presente procedimento in sede consultiva, che riguarda solo le modifiche apportate dalla Camera dei Deputati. Ai soli fini informativi e per completezza dell’esposizione, il relatore ricorda quindi che le direttive relative a materie di pertinenza della Commissione – tutte contenute nell’ambito dell’allegato B – sono le seguenti: la Direttiva 2002/15/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2002 relativa all’organizzazione dell’orario di lavoro dei lavoratori mobili svolgenti attività di trasporto su strada; la Direttiva 2003/10/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 febbraio 2003, concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (rumore); la Direttiva 2003/18/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 marzo 2003, concernente misure di protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con l’esposizione all’amianto durante il lavoro; la Direttiva 2003/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 giugno 2003, relativa alle attività e alla supervisione degli enti pensionistici aziendali o professionali; la Direttiva 2003/72/CE del Consiglio, del 22 luglio 2003, concernente la disciplina della società cooperativa europea, per quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori; la Direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro.
L’articolo 29, introdotto dalla Camera dei deputati, recepisce alcune norme comunitarie in materia di sicurezza nell’uso di attrezzature di lavoro, norme che, secondo la sentenza di condanna della Corte di giustizia delle Comunità europee del 10 aprile 2003 – causa C-65/01 – non sono attualmente presenti nell’ordinamento interno.
Tali disposizioni sono stabilite – come ricordato nella sentenza – dall’allegato I, punti 2.1, sesta frase, 2.2, seconda frase, 2.3, terza e quarta frase, e 2.8, seconda frase, dal secondo al quinto trattino, della direttiva 89/655/CEE del Consiglio, del 30 novembre 1989, e successive modificazioni.
Il comma 1 dell’articolo 29 in esame novella l’articolo 36 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, ai fini dell’applicazione delle norme tecniche in oggetto; queste ultime vengono trasposte – ai sensi del successivo comma 2 – nel nuovo paragrafo 2-bis dell’allegato XV dello stesso decreto legislativo n. 626.
Il comma 1 prevede, in particolare, che il datore adegui alle suddette disposizioni tecniche le attrezzature di lavoro non soggette a norme nazionali di attuazione di direttive comunitarie concernenti requisiti di sicurezza di carattere costruttivo. Viene poi stabilito che le conseguenti modifiche apportate alle attrezzature non configurino in ogni caso “immissione sul mercato”, di cui all’articolo 1, comma 3, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica n. 459 del 24 luglio 1996, configurazione che determinerebbe l’applicazione del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 459, recante disposizioni regolamentari per l’attuazione delle direttive 89/392/CEE, 91/368/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE concernenti il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine. Si prevede inoltre che fino al completo adeguamento delle attrezzature in questione, debbano essere adottate misure alternative che garantiscano un livello di sicurezza equivalente.
Il comma 4 dispone infine che agli oneri derivanti alle amministrazioni pubbliche, in qualità di datori, per gli adeguamenti in esame si provveda a carico del fondo di rotazione per l’attuazione delle politiche comunitarie, di cui all’art. 5 della legge n. 183 del 16 aprile 1987, fermo restando il rispetto del limite complessivo, pari a 50 milioni di euro, stabilito dal precedente articolo 2, comma 1, lettera d), per la copertura, a valere sul citato fondo, di eventuali oneri derivanti dall’attuazione delle direttive oggetto del disegno di legge all’esame.
Poiché nessuno chiede di intervenire nella discussione, dopo che il Presidente ha accertato la sussistenza del numero legale, la Commissione conferisce al relatore il mandato di predisporre una relazione favorevole sul disegno di legge in titolo, ai sensi dell’articolo 144-bis, comma 2, del Regolamento.
La seduta termina alle ore 15,15.
- Sottocommissione per i pareri
MERCOLEDI’ 26 GENNAIO 2005
43ª Seduta
La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Zanoletti, ha adottato la seguente deliberazione per il disegno di legge deferito:
alla 10a Commissione:
(3271) Conversione in legge del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 281, recante modifiche alla disciplina della ristrutturazione delle grandi imprese in stato di insolvenza, approvato dalla Camera dei deputati: parere di nulla osta.

























