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Home - Senato - Commissione Lavoro, previdenza sociale

Commissione Lavoro, previdenza sociale

22 Ottobre 2009
in Senato

(Dal Resoconto Sommario)

307ª Seduta 

IN SEDE CONSULTIVA 


(3344) Conversione in legge del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, recante disposizioni urgenti nell’ ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale


(Parere alla 5a Commissione. Seguito e conclusione dell’esame: parere favorevole con osservazioni )


Riprende l’esame del provvedimento in titolo, sospeso nella seduta di ieri.


Il PRESIDENTE ricorda che nella seduta di ieri è iniziato il dibattito in ordine al provvedimento in titolo. Avverte altresì che sostituirà il relatore Tofani, impossibilitato a prendere parte alla seduta odierna.


La senatrice PILONI (DS-U) dopo aver preliminarmente precisato di condividere i rilievi critici prospettati dal senatore Battafarano e dal senatore Viviani nel corso dei rispettivi interventi, osserva che il contenuto degli emendamenti governativi in materia di lavoro – di cui ha dato conto nella seduta di ieri il sottosegretario Sacconi  – desta nuove ed ulteriori perplessità rispetto alla già discutibile impostazione del decreto legge in conversione. Pertanto, anche ai fini di una più puntuale formulazione del parere che la Commissione si accinge ad esprimere,  ritiene opportuno soffermarsi su tali proposte di modifica: in particolare, non sembra condivisibile la disposizione soppressiva del comma 6 dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 276 del 2003, che, ove accolta, farebbe prevalere un punto di vista centralista, atto a sminuire il già ridotto ruolo delle regioni e delle autonomie locali in tema di raccordo tra pubblico e privato nel comparto della mediazione tra domanda ed offerta di lavoro. Altrettanto discutibile appare l’ipotizzato ampliamento dell’ambito soggettivo di applicazione della disciplina del rapporto di lavoro intermittente, che potrebbe risolversi un ulteriore allargamento dell’area della precarietà, mentre l’unico emendamento governativo che appare condivisibile risulta quello attinente all’eliminazione del sottoinquadramento delle lavoratrici, relativamente ai rapporti contrattuali di inserimento. Risulta invece contraddittoria e scarsamente comprensibile l’ipotesi di applicare il regime contributivo e assicurativo del lavoro subordinato al lavoro accessorio utilizzato dalle imprese familiari, ed analoga perplessità suscita la ventilata soppressione dell’aggettivo “metropolitane” riferito alle aree nelle quali il Ministero del lavoro può avviare una prima fase di sperimentazione della disciplina relativa alle prestazioni di lavoro accessorie.


Il senatore  MONTAGNINO (Mar-DL-U) fa preliminarmente presente che il Gruppo Margherita-DL-l’Ulivo ritiene che il decreto legge all’esame sia un provvedimento molto carente sul piano dei contenuti, adottato inoltre tardivamente rispetto all’aggravarsi della situazione economica e sociale del Paese. Con il decreto legge n. 35, infatti, il Governo, invece di promuovere una politica organica di crescita e di incremento dell’occupazione, si limita ad una serie di interventi scoordinati e basati sull’errata convinzione che la perdita di competitività che affligge il sistema produttivo italiano dipenda esclusivamente dalla compressione della domanda interna dovuta alla pressione fiscale troppo elevata.  Pertanto, si agisce sul versante dell’offerta, invece di adottare misure strutturali idonee a colmare la distanza che separa l’Italia dagli altri Stati membri dell’Unione europea: emblematica, a questo proposito, è l’assenza di qualsiasi riferimento ad interventi finalizzati alla valorizzazione del capitale umano, coerentemente con uno degli assi portanti della strategia europea di Lisbona; quest’ultima è invece ignorata dal Governo, pur nell’ambito di un piano d’azione nazionale che, per sua natura, dovrebbe fare costantemente riferimento agli indirizzi e agli orientamenti dell’Unione europea.


Il pacchetto di misure contenute nel decreto legge in conversione e nel disegno di legge presentato alla Camera dei deputati investe inoltre una pluralità eccessiva di argomenti, al di fuori di una chiara indicazione di priorità e con una previsione di spesa estremamente ridotta: si tratta pertanto dell’ennesima occasione persa per definire una strategia volta a contrastare il declino economico e sociale del Paese.


L’assenza di interventi significativi per il Mezzogiorno – prosegue il senatore Montagnino – desta forti preoccupazioni e fornisce un’ulteriore prova dell’intento dell’Esecutivo di penalizzare le aree meno sviluppate, al di là di alcuni interventi infrastrutturali del tutto inadeguati a produrre effetti positivi, per la loro scarsa qualità  e per l’esiguità delle risorse ad essi destinate. A tale proposito, occorre poi rilevare come il Governo persista nell’errore di considerare il Mezzogiorno come un territorio socialmente ed economicamente omogeneo, senza tenere presente che, attualmente, aree in condizioni di effettiva arretratezza convivono con zone in cui si registrano tassi di sviluppo piuttosto marcati e vicini se non uguali a quelle di altre e più avanzate regioni del paese. Per fare fronte in modo proficuo a tale realtà, sarebbe stato opportuno definire, avvalendosi anche dell’ausilio dell’Istat, parametri ed indicatori – come ad esempio il tasso di disoccupazione, la dotazione infrastrutturale o il reddito medio pro capite – in base ai quali orientare l’allocazione delle risorse, ai fini di una loro razionale ed efficace utilizzazione sul territorio, per assicurare un adeguato sostegno allo sviluppo nelle aree dove esso è effettivamente necessario.


La riforma del sistema degli incentivi, nel perseguire pervicacemente l’obiettivo di svuotare di contenuti la legge n. 488 del 1992 – che, invece, si era rivelata uno strumento valido ai fini della promozione dello sviluppo produttivo -, delinea un sistema di incentivi in conto interessi  di scarsa efficacia, e soprattutto, prospetta, nel breve termine, una situazione di transizione in cui le imprese non potranno né avvalersi del vecchio sistema, né attingere al nuovo, con effetti facilmente prevedibili sulla loro capacità competitiva.


Le frammentarie misure previste dal decreto legge n. 35 in materia di lavoro e previdenza segnano poi, da parte del Governo, un vistoso arretramento rispetto a quanto era stato convenuto con le parti sociali nell’ambito del Patto per l’Italia, e anche, probabilmente, la  rinuncia a qualsiasi progetto di riforma complessiva degli ammortizzatori sociali e del sistema degli incentivi all’occupazione, quale era stato delineato nel disegno di legge n. 848-bis, il cui iter parlamentare di approvazione sembra destinato a restare incompiuto, anche per effetto della mancanza di risorse finanziarie adeguate.


Sarebbe pertanto opportuno che l’Esecutivo riconsiderasse l’insieme delle misura contenute nei due provvedimenti in materia di competitività e, accogliendo i numerosi rilievi che provengono da organi di stampa non certo noti per il loro favore nei confronti delle forse politiche di centro-sinistra, si adoperasse per formulare proposte più adeguate ad assicurare un effettivo sostengo allo sviluppo sociale ed economico del paese.


Il senatore VANZO (LP) rileva preliminarmente che le finalità sottese al decreto-legge in questione sono orientate nella direzione del rilancio dell’economia, precisando altresì che il mercato del lavoro italiano risulta regolato da una serie di disposizioni, finalizzate alla tutela dei lavoratori e dell’ambiente, che risultano invece del tutto assenti nei contesti ordinamentali di numerosi Paesi asiatici, i quali attualmente minacciano, a livello economico, la sopravvivenza stessa dell’industria manifatturiera nazionale.


L’atteggiamento di indifferenza rispetto al fenomeno in questione, assunto dall’Unione europea, risulta del tutto inadeguato ed incongruo, mentre sarebbe opportuno fronteggiare tale grave situazione attraverso l’adozione di idonee misure di politica economica, quali i dazi doganali.


Un’altra difficoltà che grava sull’economia italiana si sostanzia nel perdurare di una certa mentalità assistenzialistica, frutto di errori commessi nel passato, che ancora oggi impediscono l’elaborazione di un’efficace politica per il Mezzogiorno orientata nella direzione di un effettivo rilancio di tali aree territoriali, che non può essere incentrato su moduli di assistenzialismo indiscriminato.


Il decreto legge in titolo, pur essendo nel complesso condivisibile, non affronta in maniera decisiva taluni aspetti problematici di rilievo, attinenti  ai dazi doganali relativi alle aree territoriali asiatiche, alla diminuzione del costo del lavoro e alla opportunità di una nuova configurazione delle politiche economiche per il  rilancio del Mezzogiorno, avulse da profili di tipo assistenziale.


Poiché nessun altro chiede di intervenire nella discussione, il PRESIDENTE illustra il seguente schema di parere favorevole con osservazioni:


“La 11ª Commissione, esaminato, per le parti di competenza, il provvedimento in titolo, esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:


a) all’articolo 2, comma 5, primo periodo, sembra opportuno esplicitare se l’obbligo di iscrizione all’albo (per i casi in cui l’abilitazione professionale costituisca requisito per l’instaurazione del rapporto di lavoro subordinato) si riferisca solo ai dipendenti pubblici;


b) nell’alinea del comma 2 dell’articolo 13, occorrerebbe chiarire, al fine di evitare ogni possibile contenzioso, che è in ogni caso esclusa l’applicazione delle misure di cui al medesimo comma 2 per la frazione dell’anno 2005 anteriore alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge;


c) riguardo alla norma – posta dalla lettera a), sesto periodo, del suddetto comma 2 – di esclusione del diritto all’indennità di disoccupazione, sembra opportuno specificare se essa operi solo in via transitoria (come parrebbe, almeno letteralmente, in base all’alinea del comma 2), se riguardi – oltre all’indennità di disoccupazione con requisiti normali – altri trattamenti, quali l’indennità con requisiti ridotti e i trattamenti di disoccupazione agricoli (ordinari e speciali) e in quali termini la medesima norma si coordini con la disciplina vigente sulla decadenza dal diritto agli ammortizzatori sociali, di cui all’articolo 1-quinquies del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291.


Quest’ultima esigenza di coordinamento sembra sussistere anche per la norma specifica, di cui al comma 9, secondo periodo, del citato articolo 13, di esclusione del diritto all’indennità;


d) in merito al primo periodo del comma 2, lettera c), dell’articolo 13 – il quale prevede che, fino al 31 dicembre 2006, gli incentivi in favore dei datori che assumano lavoratori collocati in mobilità spettino al soggetto il quale utilizzi, mediante un contratto di somministrazione, il lavoratore (anziché all’agenzia di somministrazione che abbia assunto il medesimo soggetto) -, occorrerebbe esplicitare se tale sostituzione del beneficiario si applichi solo con riferimento al periodo di utilizzo (e se, quindi, essa possa riguardare solo una quota dell’incentivo complessivo). Bisognerebbe inoltre chiarire se la sostituzione in esame operi anche per l’eventuale frazione del periodo di utilizzo successiva al 31 dicembre 2006;


e) riguardo alle modifiche temporanee – di cui ai successivi secondo e terzo periodo della lettera c) – della disciplina sugli incentivi in caso di assunzione di soggetti sospesi in cassa integrazione guadagni straordinaria, appare opportuno esplicitare se la data ivi posta (31 dicembre 2005) concerne il termine per l’assunzione, restando fermo – in tal caso – il dispiegamento degli effetti anche nel periodo successivo;


f) in merito al quarto periodo della stessa lettera c) – il quale specifica alcune ipotesi di esclusione dall’applicazione dei benefici di cui alla medesima lettera (ipotesi che spesso sono già previste dalla relativa disciplina ordinaria) -, occorre forse valutare la congruità della formulazione tecnica della norma, in quanto se, da un lato, essa parrebbe di tenore generale, dall’altro, risulterebbe limitata al periodo temporale di cui all’alinea del comma 2 nonché (per quanto riguarda gli interventi di integrazione salariale straordinaria) alle fattispecie specifiche di cui al secondo periodo (della lettera c) in oggetto);


g) in merito alla novella di cui al comma 4 dell’articolo 13, relativa al Fondo per lo sviluppo, sembra opportuno un migliore coordinamento formale tra il rinvio al decreto ministeriale e la disciplina procedurale già stabilita dall’articolo 1-ter, comma 2, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, che demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri la definizione dei criteri e delle modalità di utilizzo delle risorse del Fondo;


h) riguardo alle norme, di cui ai commi da 7 a 12 dell’articolo 13, sull’indennità ordinaria di disoccupazione relativa ai dipendenti sospesi in conseguenza di situazioni aziendali dovute ad eventi transitori, si invita, in primo luogo, a valutare la possibilità di sopprimere il requisito della non imputabilità degli eventi all’imprenditore o ai lavoratori (ferma restando la definizione, con il decreto ministeriale di cui al comma 11, delle situazioni ed eventi interessati).


In merito alla norma di esclusione (dal trattamento in oggetto) di cui al comma 9, appare opportuno specificare che le sospensioni programmate rientranti in essa sono solo quelle che si basino su orari di lavoro multiperiodali annui o plurimensili.


Riguardo alla norma sul limite di durata, di cui al secondo periodo del comma 10, occorrerebbe esplicitare se il termine “prestazione”, ivi adoperato, faccia riferimento ad ogni forma di indennità di disoccupazione, con requisiti normali o ridotti e anche se liquidata per cessazione del rapporto di lavoro (anziché per i casi di sospensione in esame).


In merito agli adempimenti amministrativi di cui al medesimo comma 10, sembra opportuno prevederne una semplificazione per i casi in cui la sospensione si basi su accordi conciliativi – semplificazione che potrebbe consistere nel limitare gli obblighi a quelli di comunicazione (da parte del datore) all’INPS -;


i) in merito alla novella di cui al comma 13 dell’articolo 13, appare necessario, con riferimento ai piani formativi individuali ed alle eventuali ulteriori iniziative (propedeutiche e connesse ai medesimi), definire una forma di partecipazione delle regioni e delle province autonome o quantomeno conservare la norma (previgente alla novella in esame) sulla trasmissione dei corrispondenti progetti.


Si invita inoltre a valutare se la previsione – di cui alla lettera a) del comma 13 – del parere delle regioni e delle province autonome (sui piani formativi diversi da quelli individuali) costituisca una soluzione conforme ai rilievi della sentenza della Corte costituzionale 13-28 gennaio 2005, n. 51.”.


Il senatore BATTAFARANO (DS-U), pur esprimendo apprezzamento per lo sforzo analitico compiuto dal relatore, preannuncia tuttavia a nome del Gruppo politico di appartenenza il voto contrario sullo schema di parere in esame, evidenziando in particolare che la disciplina contenuta nel decreto-legge in titolo risulta del tutto incongrua ed inadeguata.


Propone inoltre una riformulazione della lettera a) dello schema di parere testé illustrato, finalizzata a prospettare l’eliminazione dell’obbligo di iscrizione all’albo professionale previsto al comma 5 dell’articolo 2 del decreto-legge in esame, che risulta del tutto ingiustificato nell’ipotesi di rapporto di lavoro subordinato e peraltro economicamente gravoso per il lavoratore, che dovrà sostenere i costi di tale iscrizione ad esclusivo beneficio dei bilanci degli ordini professionali.


Il sottosegretario BRAMBILLA si esprime in senso favorevole alla proposta di modifica avanzata dal senatore Battafarano.


Il PRESIDENTE, condividendo anch’egli la proposta del senatore Battafarano,  riformula lo schema di parere precedentemente illustrato, sostituendo l’originale versione del punto a) di tale documento con un nuovo testo del seguente tenore:


“a) all’articolo 2, comma 5, sembra opportuno sopprimere l’obbligo di iscrizione all’albo per i casi in cui l’abilitazione professionale costituisca requisito per l’instaurazione del rapporto di lavoro subordinato;”


Il Presidente, previa verifica del numero legale, pone quindi ai voti lo schema di parere favorevole con osservazioni, nella versione da ultimo illustrata.


La Commissione approva.


La seduta termina alle ore 15,40.

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