(Dai Resoconti Sommari)
335ª Seduta
Presidenza del Presidente
Intervengono il ministro del lavoro e delle politiche sociali Maroni e il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Brambilla.
La seduta inizia alle ore 15,15.
IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO
Schema di decreto legislativo recante disciplina delle forme pensionistiche complementari (n. 522)
(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell’articolo 1, commi 1, 2, lettere e), h), i), l), v) e 44, della legge 23 agosto 2004, n. 243. Seguito dell’esame e rinvio)
Riprende l’esame del provvedimento in titolo, sospeso nella seduta del 28 luglio 2005.
Il senatore VIVIANI (DS-U) interviene sull’ordine dei lavori, sottolineando l’opportunità, nella seduta odierna, di limitarsi ad acquisire le informazioni che il Ministro ed il Sottosegretario forniranno in ordine all’andamento del confronto con le parti sociali per la messa a punto del testo definitivo del decreto legislativo sulla previdenza complementare, rinviando ad altra seduta il successivo svolgimento della discussione.
Il presidente ZANOLETTI fa presente al senatore Viviani che non vi sono difficoltà ad accogliere la sua richiesta, poiché un ragguaglio sullo stato del confronto tra il Governo e le parti sociali costituisce una condizione imprescindibile per consentire alla Commissione di disporre di tutti gli elementi informativi necessari a predisporre il parere. Avverte altresì che il ministro Maroni, tuttora impegnato presso la Commissione lavoro pubblico e privato della Camera dei deputati, ha fatto sapere che giungerà con alcuni minuti di ritardo. Dà quindi la parola al sottosegretario Brambilla.
Il sottosegretario BRAMBILLA ricorda preliminarmente che sullo schema di decreto legislativo in titolo, di riordino dell’intero comparto della previdenza complementare, ventidue organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro hanno siglato e trasmesso al Governo, il 1° agosto, un avviso comune, nel quale vengono proposte modifiche ed integrazioni attinenti, essenzialmente, ai profili ordinamentali – sui quali si concentra soprattutto l’attenzione dei sindacati dei lavoratori – e alla questione delle compensazioni per la perdita dei flussi di finanziamento dovuta all’eventuale conferimento ai fondi pensione del trattamento di fine rapporto (TFR) maturando, nonché delle facilitazioni per l’accesso al credito, di interesse prevalente per le imprese.
Occorre considerare, a questo proposito, che la riforma predisposta dal Governo contempla innovazioni molto rilevanti, che incidono soprattutto sul sistema di finanziamento delle imprese: dal punto di vista dei datori di lavoro, occorre pertanto compensare la perdita della quota del TFR maturando devoluta ai fondi pensione, e contestualmente, si rende necessario creare un meccanismo che incentivi i lavoratori, e soprattutto i più giovani, a trasferire alla previdenza complementare il proprio TFR.
Per quel che concerne i profili ordinamentali, l’avviso comune insiste soprattutto sull’esigenza di dare priorità ai fondi pensione di natura contrattuale, in particolare nella fase del conferimento del TFR attivata attraverso il meccanismo del silenzio-assenso da parte del lavoratore. Anche su questo tema, peraltro, si sono dovute individuare soluzioni aderenti ai principi di delega enunciati nella legge n. 243 del 2004 e idonee a bilanciare l’esigenza di garantire pienamente la competizione di mercato tra i vari operatori – segnalata in particolare dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato – con le richieste delle parti sociali. Il Governo ritiene di avere trovato una soluzione che recepisce gran parte di tali richieste, nel rispetto del principio della libera scelta della forma di previdenza complementare a cui aderire da parte del lavoratore. Su questo punto, peraltro, non mancano elementi obiettivi di criticità: ad esempio, è evidente che il contributo del datore di lavoro derivante da un accordo collettivo è condizionato, quanto alla destinazione, dalle intese raggiunte tra le parti; pertanto, qualora il lavoratore volesse indirizzarsi su un fondo diverso da quello indicato nell’accordo collettivo, dovrebbe rinunciare al predetto contributo.
Occorrerà comunque approfondire il profilo relativo agli accordi aziendali, in particolare per le piccole e piccolissime imprese: si sta valutando, a tale proposito, la possibilità di esplicitare che le intese stipulate in ambito aziendale abbiano efficacia limitatamente ai soggetti che le sottoscrivono.
Vi sono poi i problemi legati ai modelli di governance delle forme previdenziali complementari collettive: i fondi di natura negoziale chiedono che l’incarico di responsabile del fondo possa essere attribuito dal Consiglio di amministrazione ad uno dei componenti del Consiglio stesso, ovvero al direttore generale, mentre per i fondi aperti lo stesso incarico verrebbe conferito ad un soggetto esterno in possesso di determinati requisiti di autonomia, professionalità ed onorabilità. In linea generale, come avviene anche in altri paesi, resta fermo il principio della partecipazione paritetica delle rappresentanze dei datori di lavoro e dei lavoratori alla gestione, ma occorre considerare anche il diverso assetto della vigilanza. Se, infatti, i fondi pensione contrattuali sono vigilati soltanto dalla Covip, i fondi aperti sono sottoposti al controllo di una pluralità di soggetti, dalla Banca d’Italia, alla Consob, alla Covip e all’ISVAP, a seconda delle specifiche competenze di ciascuno di tali organismi.
Su questi temi, peraltro, all’inizio della prossima settimana, le parti sociali firmatarie del citato avviso comune dovrebbero far conoscere al Governo il proprio parere definitivo.
Il conferimento del TFR alle forme pensionistiche complementari da parte dei lavoratori – prosegue il Sottosegretario – è assistito anche da un regime fiscale particolarmente favorevole, se si considera che sulle prestazioni erogate è operata una ritenuta a titolo d’imposta con l’aliquota del 15 per cento, ridotta di 0,5 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari, con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali. Una tassazione così favorevole concorre a rendere più elevato, e quindi più appetibile, il tasso di sostituzione assicurato dalla previdenza complementare, soprattutto per i redditi medio-bassi.
Anche sul tema delle anticipazioni si è cercato di individuare soluzioni flessibili e funzionali: le anticipazioni sulla posizione individuale maturata sono concesse nel limite del 75 per cento per spese sanitarie, a condizioni fiscali agevolate, analoghe a quelle disposte per le prestazioni erogate, mentre il limite generale del 50 per cento, posto dal comma 8 dell’articolo 11, tiene conto da un lato delle esigenze dei singoli lavoratori, che non dispongono più del TFR per far fronte ad esigenze di carattere personale o familiare, e al tempo stesso è un vincolo coerente con le finalità della normativa, che si propone di far decollare l’intero sistema della previdenza complementare, e non di promuovere piani di risparmio agevolati. Alla stessa logica e alle medesime esigenze rispondono le disposizioni riguardanti i riscatti: da parte di molti fondi chiusi pervengono segnalazioni circa l’intensificarsi di richieste in tal senso. I vincoli posti dallo schema all’esame – connessi, essenzialmente al carattere definitivo o transitorio della cessazione dell’attività lavorativa e alla durata del periodo di inoccupazione – traggono la loro motivazione non da una volontà di irrigidire le regole, ma dall’esigenza di assicurare che il sistema della previdenza complementare disponga delle risorse economiche necessarie per conseguire le proprie specifiche finalità.
Le misure compensative per le imprese, di cui all’articolo 10 dello schema all’esame, prevedono, come è noto, l’istituzione di un Fondo di garanzia per facilitare l’accesso al credito, che dovrebbe operare nel senso di compensare il differenziale di costo tra la remunerazione del TFR e le richieste degli istituti di credito. I requisiti richiesti alle imprese per accedere al Fondo dovrebbero avere carattere formale, tale da escludere solo pochissimi soggetti, e le relative risorse saranno individuate in un apposito decreto che dovrà essere adottato contestualmente all’emanazione del decreto legislativo in discussione. A tale agevolazione si aggiunge l’esonero dal versamento del contributo al fondo di garanzia previsto dall’articolo 2 della legge n. 297 del 1982, nella stessa percentuale di TFR maturando conferito alle forme pensionistiche complementari, e sono allo studio misure di abbattimento parziale dei cosiddetti oneri impropri gravanti sul costo del lavoro, sempre in misura proporzionale al TFR maturando conferito.
A completare il pacchetto delle misure compensative, vi sono poi le agevolazioni fiscali, consistenti nella deducibilità dal reddito d’impresa di un importo pari al 4 per cento del TFR annualmente destinato alla previdenza complementare, elevato al 6 per cento per le imprese con meno di 50 dipendenti.
In tempi brevi, il Governo si incontrerà con l’Associazione bancaria italiana (ABI) per mettere a punto un protocollo d’intesa relativa all’istituzione del Fondo di garanzia, che dovrà poi essere dotato di un proprio regolamento.
Se, come è previsto, nella giornata di lunedì 18 settembre, le organizzazioni sindacali e datoriali firmatarie del citato avviso comune si pronunceranno sulle proposte di integrazione e modifica allo schema di decreto legislativo all’esame predisposto dal Governo, per quella stessa data sarà possibile disporre di tutti gli elementi utili per l’espressione del parere delle Commissioni parlamentari e per avviare la conclusione, auspicabilmente favorevole, dell’iter del testo all’esame.
Il senatore VIVIANI (DS-U) dopo aver evidenziato che, in base al percorso ipotizzato dal sottosegretario Brambilla, l’acquisizione dell’orientamento delle parti sociali in ordine a taluni profili problematici emersi nel corso del confronto con l’Esecutivo sarà possibile solamente nella giornata di lunedì, prospetta l’opportunità di rinviare le ulteriori fasi procedurali relative al provvedimento in titolo a martedì 20 settembre, in modo tale che il dibattito parlamentare possa svolgersi in un quadro complessivo completo e definito.
Il PRESIDENTE dichiara di condividere la considerazione testè espressa dal senatore Viviani.
Il senatore TREU (Mar-DL-U) prende brevemente la parola, sottolineando la necessità di approfondire adeguatamente, nel prosieguo dell’esame, i profili inerenti alla copertura finanziaria degli oneri conseguenti all’istituzione del fondo di garanzia per la facilitazione dell’accesso al credito delle imprese.
Il ministro MARONI precisa preliminarmente che non è in preparazione un nuovo testo dello schema all’esame, essendo stato predisposto dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali esclusivamente un documento interno di lavoro, recante alcune ipotesi di modifica ed integrazione che verranno sottoposte al vaglio delle parti sociali.
Riguardo ai contenuti di quest’ultimo, va rilevato che sono condivisibili la maggior parte delle proposte ivi formulate relativamente alla portabilità del contributo a carico del datore di lavoro, ai meccanismi di vigilanza sui fondi aperti e ad altri profili ordinamentali, mentre non sono ovviamente accoglibili le proposte che si pongano in contraddizione con i principi e criteri di delega di cui alla legge n. 243 del 2004.
Le misure a favore delle imprese, già illustrate dal sottosegretario Brambilla, non rivestono una valenza meramente compensativa, connotandosi al contrario quali veri e propri incentivi a favore delle aziende, finalizzati a creare le condizioni concrete favorevoli all’incremento dei flussi di TFR destinati alle forme pensionistiche complementari. Inoltre, poiché la riduzione del costo del lavoro verrebbe effettuata in misura pari alla differenza tra la rivalutazione del TFR ed il costo del finanziamento sostitutivo, essa potrebbe tradursi in un guadagno netto per le imprese che, avendo conferito il TFR, si trovassero comunque nella condizione di non dover accedere a forme di finanziamento sostitutivo, ovvero intendessero accedere ad esso in misura inferiore al TFR conferito.
Relativamente al contributo a carico del datore di lavoro previsto dalla contrattazione collettiva a favore dei fondi chiusi, va precisato che lo stesso riveste natura negoziale e che, conseguentemente, i profili connessi alla sua portabilità dovranno necessariamente essere assoggettati alla disciplina definita in sede contrattuale.
Il senatore PETERLINI (Aut) chiede chiarimenti in ordine alle concrete possibilità di adesione a fondi aperti, nel contesto complessivo testè descritto dal ministro Maroni.
Il ministro MARONI precisa che la facoltà di adesione ai fondi aperti risulta comunque salvaguardata, in quanto la previsione in sede di contrattazione collettiva di contributi a carico del datore di lavoro, destinati ai fondi chiusi, non esclude che il datore possa invece erogare unilateralmente un contributo volontario per indurre i suoi dipendenti ad aderire ad un fondo aperto, magari al fine di conseguire condizioni più favorevoli nei propri rapporti economico-finanziari con una determinata società bancaria o assicurativa, gestore del fondo medesimo.
Va comunque evidenziato che le soluzioni prefigurate dall’Esecutivo risultano idonee a recepire le diverse esigenze emerse nel corso del confronto con le parti sociali, comportando un significativo vantaggio fiscale a favore del lavoratore che scelga di destinare il proprio TFR alle forme pensionistiche complementari, nonché un considerevole vantaggio per le imprese in conseguenza delle misure incentivanti previste e preservando altresì il ruolo delle associazioni sindacali relativamente ai fondi di natura negoziale.
Peraltro è opportuno precisare che le risorse pubbliche destinate alla copertura degli oneri finanziari connessi agli incentivi e ai benefici volti a favorire lo sviluppo della previdenza complementare non sono configurabili, a livello comunitario, come aiuti di Stato.
Il Governo auspica che le soluzioni individuate siano largamente condivise dalle parti sociali, e in ogni caso, nell’ipotesi – che, al momento, non sembrerebbe doversi verificare – in cui le stesse manifestino una totale preclusione rispetto a tali contenuti, l’Esecutivo ne prenderà atto e l’iter attuativo della delega in questione dovrà necessariamente arrestarsi, in quanto in materia di previdenza complementare l’adesione delle parti sociali costituisce un elemento imprescindibile per l’effettivo conseguimento dei risultati auspicati.
Il PRESIDENTE chiede al Ministro se il Governo è già in grado di precisare l’entità dell’onere finanziario complessivo a carico dello Stato, conseguente all’adozione delle misure incentivanti precedentemente citate.
Il ministro MARONI evidenzia che il calcolo dell’ammontare dell’onere finanziario complessivo connesso al provvedimento in titolo è desumibile dalla relazione tecnica predisposta dall’Esecutivo, precisando comunque che la determinazione puntuale dello stesso sarà possibile solo quando verrà sciolto il nodo in ordine alla durata del fondo, rilevante ai fini della determinazione degli oneri finanziari stessi.
Il senatore PETERLINI (Aut), dopo aver espresso l’auspicio che la previdenza complementare si sviluppi adeguatamente e dopo aver manifestato apprezzamento per gli sforzi compiuti dall’Esecutivo, finalizzati ad individuare soluzioni condivise dalle parti sociali – il cui consenso risulta essenziale nella materia in questione, per il conseguimento di effettivi risultati – sottolinea l’opportunità di integrare l’elenco delle fonti istitutive delle forme pensionistiche complementari, contenuto all’articolo 3, comma 1, del provvedimento in esame, con i fondi istituiti o promossi dalle Regioni, in attuazione del criterio di delega di cui all’articolo 1, comma 2, lettera e), punto 2), della legge n. 243 del 2004.
Il ministro MARONI precisa che l’integrazione dell’elenco di cui all’articolo 3 dello schema di decreto in titolo con i fondi regionali è già stata predisposta dall’Esecutivo, che provvederà quindi a formalizzare tale opzione nell’ambito del testo definitivo del decreto legislativo in questione.
Si dichiara inoltre disponibile ad intervenire nuovamente in Commissione, nella prossima settimana, insieme al sottosegretario Brambilla, per fornire ulteriori informazioni circa l’andamento del confronto con le parti sociali.
Il PRESIDENTE ringrazia il Ministro ed il Sottosegretario per la disponibilità manifestata a prendere parte alla seduta della Commissione – che verrà convocata alle ore 15 di martedì 20 settembre – ed esprime un vivo apprezzamento per la loro assidua partecipazione ai lavori.
Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI GIOVEDI’ 15 SETTEMBRE
Il presidente ZANOLETTI avverte che la seduta prevista per domani, giovedì 15 settembre alle ore 14,30, non avrà più luogo.
La seduta termina alle ore 16, 25.
























