(Dal Resoconto Sommario)
253a Seduta
Presidenza del Presidente
ZANOLETTI
Intervengono il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Saporito e il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Viespoli.
La seduta inizia alle ore 15,15.
IN SEDE REFERENTE
(2397) ZANOLETTI ed altri. – Norme in materia di restituzione delle somme indebitamente percepite dagli enti previdenziali e di semplificazione della disciplina delle prestazioni subordinate a determinati requisiti reddituali, nonché di sanatoria in materia di trattamenti previdenziali indebiti
(Esame e rinvio)
Introduce l’esame il presidente ZANOLETTI (UDC), il quale ricorda preliminarmente che la normativa attualmente vigente in materia di ripetibilità degli indebiti previdenziali è stabilita – per i trattamenti pensionistici, nonché per le pensioni e gli assegni sociali – dall’articolo 52 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e dall’articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412: in base a tali disposizioni, le predette prestazioni possono essere in ogni momento rettificate dall’INPS, in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione. Non si dà invece luogo a recupero delle somme indebitamente percepite nel caso in cui queste ultime siano state corrisposte in base a un formale e definitivo provvedimento – del quale sia stata data espressa comunicazione all’interessato – viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all’Istituto. Le somme sono in ogni caso soggette a recupero qualora l’indebita percezione sia stata dovuta a dolo dell’interessato o all’omessa od incompleta segnalazione – da parte del medesimo – di dati, che non fossero già conosciuti dall’Istituto, incidenti sul diritto o sulla misura del trattamento. Riguardo alle varie tipologie di assegni o trattamenti di famiglia – corrisposti dall’INPS – vige invece il principio assoluto della ripetibilità delle somme indebitamente percepite.
L’articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 preclude poi, limitatamente alle somme indebitamente corrisposte dall’Inps per il periodo anteriore al 1º gennaio 2001, la recuperabilità delle stesse nei confronti dei pensionati il cui reddito risulti inferiore a 8.263,31 euro, mentre per coloro che hanno percepito un reddito superiore a tale soglia, il recupero viene limitato ad un quarto dell’importo riscosso.
Va evidenziato che le sopracitate normative non espletano alcuna incidenza sui profili generali inerenti alla disciplina delle prestazioni previdenziali collegate al reddito individuale o familiare. Esse si limitano quindi ad introdurre, per alcune fattispecie di godimento indebito di trattamenti previdenziali corrisposti dall’INPS, disposizioni più favorevoli rispetto a quelle contemplate dalla normativa ordinaria, che resta quindi valida a regime.
Il quadro normativo fin qui delineato risulta quindi piuttosto complesso, postulando l’effettuazione, da parte egli enti erogatori, di operazioni di verifica particolarmente gravose dal punto di vista amministrativo e penalizzanti per gli interessati, che versano per lunghi periodi di tempo in condizione di incertezza circa la effettiva consistenza dei redditi ad essi spettanti.
Anche dalle audizioni informali dei rappresentanti degli enti previdenziali, svolte presso l’ Ufficio di Presidenza, è emersa la necessità di introdurre misure volte a semplificare e ad uniformare la legislazione vigente in tema di prestazioni previdenziali connesse al reddito – attualmente eccessivamente frammentata e suscettibile di dare vita ad ingiustificate disparità di trattamento – e, al tempo stesso, di contemperare le esigenze di certezza delle somme percepite da parte dei pensionati con quelle dell’ente erogatore, attinenti all’esercizio del potere di autotutela secondo modalità improntate a criteri equi e garantisti.
Passando all’esame dei singoli articoli del disegno di legge in titolo, il Presidente si sofferma quindi sull’articolo 1, che, per le prestazioni previdenziali subordinate a determinati requisiti di reddito personale o familiare, dispone l’esclusione dal computo dei redditi influenti ai fini del diritto e della misura delle prestazioni medesime, del reddito della casa d’abitazione e delle pertinenze, delle competenze arretrate soggette a tassazione separata, dei redditi soggetti a trattenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva di importo non superiore a 1000 euro all’anno, delle pensioni di guerra, dell’assegno vitalizio per gli ex internati nei campi di sterminio, degli assegni vitalizi di Vittorio Veneto, dei “soprassoldi” concessi a decorazioni al valor militare, delle maggiorazioni delle pensioni per gli ex combattenti, di cui alle leggi 15 aprile 1985, n. 140 e 29 dicembre 1988, n. 544, della rendita erogata dall’INAIL e della rendita per infortunio sul lavoro o malattia professionale, dell’indennità di accompagnamento, dell’indennità di comunicazione, dell’assegno per l’assistenza personale e continuativa ai titolari di pensioni di inabilità e di ogni altra indennità economica relativa a onorificenza, a rimborsi forfetari per assistenza alla persona, a risarcimento di danno alla persona a causa di lavoro o a causa di prestazioni sanitarie ovvero per fatti riconducibili a carenze dello Stato o degli enti locali.
Al comma 3 dello stesso articolo, si prevede poi che le prestazioni in argomento vengano determinate in relazione al reddito dello stesso anno cui si riferiscono e siano comunque considerate provvisorie fino a verifica definitiva del reddito influente ovvero fino a scadenza del termine previsto per tale verifica.
In relazione a tale intervento, l’articolo 2 disciplina le modalità di effettuazione della verifica definitiva del reddito influente sulle prestazioni corrisposte dagli enti previdenziali nel corso dell’anno precedente, stabilendo altresì che gli stessi provvedono, entro il 31 dicembre dell’anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza. Secondo quanto previsto dal comma 2, la determinazione delle modalità per l’effettuazione delle verifiche reddituali per via telematica, sulla base dei dati presenti negli archivi della pubblica amministrazione, viene demandata ad un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della nuova normativa.
Allo stesso decreto viene demandata l’individuazione di una disciplina, ai sensi del comma 3, relativa all’istituzione di un nuovo modello unificato di dichiarazione dei redditi, da utilizzare da parte di titolari di prestazioni subordinate al reddito, a fini fiscali e previdenziali. Per la parte inerente alle prestazioni soggette a limiti di reddito, si prevede che tale modello debba consentire l’effettuazione della dichiarazione dei redditi per l’anno in corso in via presuntiva. L’ente erogatore, sulla base delle risultanze di tale dichiarazione, eroga in via provvisoria la prestazione subordinata al reddito.
L’articolo 3 disciplina il potere di autotutela degli enti previdenziali e la ripetibilità delle somme indebitamente corrisposte, mentre l’articolo 4 reca nuove disposizioni di sanatoria in materia di trattamenti previdenziali indebiti erogati dall’INPS per periodi anteriori al 1º novembre 2001, individuando i limiti reddituali esclusi dal recupero degli indebiti e quelli per i quali il recupero medesimo avviene nella misura di metà o di un quarto della somma dovuta.
Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 15,50.
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