(Dal Resoconto Sommario)
286ª Seduta
Presidenza del Presidente
ZANOLETTI
Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Viespoli.
La seduta inizia alle ore 20,30.
IN SEDE REFERENTE
(3135-B) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, recante interventi urgenti in materia di politiche del lavoro e sociali, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Esame)
Il relatore alla Commissione VANZO (LP) riferisce sulle modifiche apportate dalla Camera dei deputati al decreto-legge n. 249, in conversione, rispetto al testo approvato in prima lettura dal Senato.
Una prima modifica concerne l’articolo 1-bis, comma 5, del decreto-legge.
Quest’ultimo comma esclude, per i lavoratori dipendenti da imprese ammesse al trattamento di integrazione salariale straordinaria, l’applicazione della disciplina degli incentivi al posticipo del pensionamento – cosiddetto bonus previdenziale – prevista dall’articolo 1, commi da 12 a 17, della legge 23 agosto 2004, n. 243. L’esclusione opera limitatamente al periodo di ammissione dell’impresa al trattamento di integrazione salariale straordinaria.
Si ricorda che, secondo la disciplina di incentivo summenzionata, per il periodo 2004-2007, i lavoratori dipendenti del settore privato, che abbiano maturato i requisiti per ottenere la pensione di anzianità, hanno facoltà di rinunciare ai versamenti contributivi e di percepire direttamente ed integralmente la somma corrispondente ai medesimi.
La Camera dei deputati ha precisato altresì che l’esclusione in esame non concerne le istanze presentate anteriormente all’entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge.
E’ stato altresì riformulato l’articolo 1-quinquies, comma 1, relativo alla disciplina sulla decadenza dal diritto agli ammortizzatori sociali.
In primo luogo, dalle fattispecie che determinano la perdita del trattamento è stata espunta l’ipotesi di rifiuto di impiego in opere o servizi di pubblica utilità; in secondo luogo, si è specificato che la disciplina sulla decadenza comprende, per quanto riguarda i trattamenti di mobilità, solo quelli intesi esclusivamente al reimpiego del lavoratore, con esclusione, quindi, della cosiddetta mobilità lunga. E’ stato inoltre soppresso il principio della perdita – in caso di decadenza dal trattamento di integrazione salariale straordinaria – del diritto a qualsiasi erogazione a carattere retributivo o previdenziale a carico del datore.
La Camera ha infine modificato la norma di copertura finanziaria dell’articolo 2 del decreto-legge – articolo che dispone alcuni stanziamenti per l’anno 2004, pari complessivamente a 25 milioni di euro, in favore di interventi del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di rilevanza statale – sostituendo, ai fini della copertura, la riduzione – per la suddetta misura – del Fondo speciale per l’incentivazione della partecipazione dei lavoratori nelle imprese con un’equivalente diminuzione del Fondo di riserva per eventuali esigenze connesse con la proroga delle missioni internazionali di pace. Si ricorda che entrambi questi fondi sono stati istituiti dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350.
Si apre il dibattito.
Il senatore BATTAFARANO (DS-U) osserva che le modifiche introdotte dall’altro ramo del Parlamento rappresentano un miglioramento del testo a suo tempo licenziato dal Senato, non tale, però, da indurlo a modificare il giudizio negativo già espresso, a nome della sua parte politica, durante l’esame in prima lettura del provvedimento in titolo.
Il senatore MONTAGNINO (Mar-DL-U) ritiene che nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati non sono ravvisabili elementi tali da giustificare una modifica dell’avviso contrario sul decreto-legge in conversione espresso dal Gruppo Margherita-DL-l’Ulivo durante l’esame in prima lettura dello stesso.
Peraltro, le modifiche introdotte dall’altro ramo del Parlamento hanno senz’altro migliorato il testo varato in prima lettura dal Senato: in particolare, la modifica concernente l’articolo 1-bis, comma 5, del decreto-legge n. 249, riduce in modo apprezzabile, anche se non annulla del tutto, l’originaria discriminazione, in ordine alla facoltà di rinuncia all’accredito contributivo ai sensi dell’articolo 1, comma 12, della legge n. 243 del 2004, nei confronti dei lavoratori dipendenti da imprese ammesse al trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria, salvaguardando almeno la posizione di coloro che hanno presentato le relative istanze prima della entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge all’esame.
Poiché nessun altro chiede di intervenire nella discussione generale, il PRESIDENTE la dichiara conclusa.
Poiché nessuno chiede di intervenire per dichiarazione di voto, dopo che il PRESIDENTE ha accertato la sussistenza del numero legale, la Commissione conferisce al relatore il mandato di riferire all’Assemblea in senso favorevole alla conversione del decreto-legge n. 249, nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati.
Quotidiano online del lavoro e delle relazioni industriali
Direttore responsabile: Massimo Mascini
Vicedirettrice: Nunzia Penelope
Comitato dei Garanti: Mimmo Carrieri,
Innocenzo Cipolletta, Irene Tinagli, Tiziano Treu
























