(Dal Resoconto Sommario)
323ª Seduta
Presidenza del Presidente
Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Brambilla.
IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO
Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2000/79/CE del Consiglio, relativa all’accordo europeo sull’organizzazione dell’orario di lavoro del personale di volo nell’aviazione civile concluso da Association of European Airlines (AEA), European Transport Workers’ Federation (ETF), European Cockpit Association (ECA), European Regions Airline Association (ERA) e International Air Carrier Association (IACA) (n. 489)
(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 31 ottobre 2003, n. 306. Seguito e conclusione dell’esame. Parere favorevole con osservazioni)
Riprende l’esame dello schema di decreto legislativo in titolo, sospeso nella seduta di ieri.
Il relatore VANZO (LP) illustra uno schema di parere favorevole con osservazioni sullo schema di decreto legislativo in titolo.
Poiché nessuno chiede di parlare per dichiarazione di voto, dopo che il presidente ZANOLETTI ha accertato la sussistenza del numero legale, la Commissione approva all’unanimità il parere favorevole con osservazioni nel testo illustrato dal relatore.
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2001/86/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che completa lo statuto della società europea per quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori (n. 490)
(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 31 ottobre 2003, n. 306. Seguito e conclusione dell’esame. Parere favorevole con osservazioni e condizione)
Riprende l’esame dello schema di decreto legislativo in titolo, sospeso nella seduta di ieri.
Il presidente ZANOLETTI (UDC) avverte che sostituirà il relatore Morra, impossibilitato a prendere parte alla seduta odierna per improrogabili impegni politici precedentemente assunti. Illustra quindi una proposta di parere favorevole con osservazioni sullo schema di decreto legislativo in titolo. Avverte altresì che le osservazioni espresse dalla 2a, dalla 5a e dalla 14a Commissione permanente e, in particolare, la condizione espressa dalla 5a Commissione permanente, vengono esplicitamente considerate parte integrante del parere che la Commissione si accinge ad esprimere.
Il senatore VIVIANI (DS-U) suggerisce di inserire una osservazione, volta a chiarire espressamente, riguardo all’articolo 12, comma 2, dello schema di decreto legislativo all’esame, che la Commissione di conciliazione ivi prevista è la stessa di quella contemplata all’articolo 8.
Il presidente ZANOLETTI (UDC) concorda con il senatore Viviani e integra conseguentemente lo schema di parere.
Poiché nessuno chiede di parlare per dichiarazione di voto, dopo che il PRESIDENTE ha accertato la sussistenza del numero legale, la Commissione approva all’unanimità il parere favorevole con osservazioni e condizione nel testo illustrato dal Presidente medesimo integrato con la proposta avanzata dal senatore Viviani.
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2002/74/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 80/987/CEE del Consiglio concernente il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro (n. 493)
(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 31 ottobre 2003, n. 306. Seguito e conclusione dell’esame. Parere favorevole con osservazioni)
Riprende l’esame dello schema di decreto legislativo in titolo, sospeso nella seduta di ieri.
Il presidente ZANOLETTI (UDC), in qualità di relatore, illustra uno schema di parere favorevole con osservazioni sullo schema di decreto legislativo in titolo.
Poiché nessuno chiede di parlare per dichiarazione di voto, dopo che il PRESIDENTE ha accertato la sussistenza del numero legale, la Commissione approva all’unanimità il parere favorevole con osservazioni nel testo illustrato.
DIFFERIMENTO DEL TERMINE DI PRESENTAZIONE DEGLI EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO DEI DISEGNI DI LEGGE N. 122 E CONNESSI DI TUTELA DEI LAVORATORI DAL MOBBING
Aderendo ad una richiesta del senatore TREU (Mar-DL-U), sulla quale si pronuncia favorevolmente il relatore alla Commissione TOFANI (AN), il presidente ZANOLETTI avverte che il termine per la presentazione degli emendamenti allo schema di testo unificato dei disegni di legge in materia di mobbing, già fissato per lunedì 4 luglio, è differito alle ore 17 di lunedì 11 luglio.
SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
Il senatore BATTAFARANO (DS-U) propone che la Commissione ascolti in sede informale, presso l’Ufficio di Presidenza, il Presidente di Italia lavoro s.p.a., per affrontare alcune problematiche inerenti a tale società.
Il presidente ZANOLETTI conviene con la proposta del senatore Battafarano e avverte che procederà a prendere contatti con il Presidente di Italia lavoro s.p.a. per fissare la data di un’audizione informale presso l’Ufficio di Presidenza.
La seduta termina alle ore 15,40.
PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO N. 489
La 11a Commissione permanente, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:
a) nell’articolo 2, comma 2, dello schema, occorrerebbe chiarire se si faccia riferimento, come sembra, solo alla sede principale (la quale peraltro può differire, in base alla disciplina interna ed alla giurisprudenza, dalla sede legale).
Si rileva che il riferimento anche alle sedi secondarie potrebbe determinare una sovrapposizione della normativa interna alla disciplina degli altri Stati, dal momento che il personale in oggetto, per il tipo di mansioni svolte, non appare riconducibile ad una sede stabile;
b) nell’articolo 3, comma 1, e nell’articolo 5, comma 1, sarebbe forse preferibile usare, in luogo della locuzione “legislazione vigente”, un’espressione più chiara, come quella di “normativa vigente”, dal momento che si intende far riferimento, in concreto, anche ad atti di rango secondario – quali i regolamenti dell’Ente nazionale per l’aviazione civile (ENAC) -;
c) il comma 2 dell’articolo 3 prevede che il limite annuo di 2.000 ore sia ripartito in maniera uniforme nell’arco dell’anno, fatte salve “motivate esigenze di carattere tecnico-operative” nonché le clausole stabilite dai contratti collettivi di lavoro applicati.
Riguardo a queste ultime clausole, appare opportuno che la norma di salvezza non sia formulata in termini assoluti, poiché, secondo la disciplina comunitaria (articolo 8, paragrafo 3, dell’accordo allegato alla direttiva 2000/79/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000), l’uniformità del riparto deve essere sempre applicata, “per quanto possibile”. Si potrebbe, quindi, limitare il riferimento alle clausole che attengano alle suddette “motivate esigenze di carattere tecnico-operative”;
d) la formulazione dell’articolo 4, comma 1, dello schema, anche alla luce della norma sanzionatoria di cui al successivo articolo 8, comma 1, sembrerebbe richiedere che le quattro settimane di ferie siano godute interamente nell’anno solare di riferimento. Appare in ogni caso preferibile una definizione più chiara di tale profilo;
e) nel comma 2 del medesimo articolo 4, sembra opportuno esplicitare che il divieto di sostituzione delle ferie con un’indennità concerne solo il periodo minimo di ferie di cui al precedente comma 1. Tale limitazione è conforme sia alla normativa comunitaria oggetto di recepimento(articolo 3, paragrafo 2, del citato accordo allegato alla direttiva 2000/79/CE) sia alla disciplina interna generale in materia di ferie (articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66);
f) riguardo all’articolo 5, comma 1, dello schema, si rileva che la qualificazione dei giorni liberi come “locali” (e, quindi, consistenti ciascuno in un periodo di 24 ore che inizi alle ore 00.00 locali) è posta, almeno letteralmente, solo per il numero minimo mensile di giorni liberi. Occorrerebbe porre in termini espliciti la condizione anche per il minimo annuo, in conformità alla disciplina comunitaria (articolo 9, primo paragrafo, lettera b), del citato accordo allegato alla direttiva 2000/79/CE). Sarebbe inoltre opportuno che lo schema, all’articolo 2, rechi una definizione di “giorni locali”;
g) nel successivo comma 2 dell’articolo 5, appare preferibile chiarire se si faccia riferimento esclusivamente ai contratti nazionali – e quindi solo alle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale – ovvero anche ad altre tipologie.
Sembra opportuno altresì specificare se, come forse è prospettato dalla locuzione “stipulati con le organizzazioni”, il requisito suddetto di rappresentatività sia posto solo con riguardo alle organizzazioni dei lavoratori;
h) riguardo alla disciplina sulla valutazione dello stato di salute, iniziale e periodica, di cui ai commi 1 e 3 dell’articolo 7, occorrerebbe chiarire a quali norme si faccia riferimento per il personale addetto ai servizi complementari di bordo.
Tale categoria, infatti, non rientra nell’ambito di applicazione degli articoli 237 e seguenti del regolamento per la navigazione aerea, di cui al Regio Decreto 11 gennaio 1925, n. 356, e successive modificazioni. Si rileva altresì che non sarebbe possibile ampliare l’ambito di quest’ultima disciplina mediante un semplice richiamo, in quanto essa, in buona parte, si articola per singole categorie di lavoratori specificamente individuate.
Nella definizione del profilo in esame, in ogni caso, si dovrà tener conto che il personale addetto ai servizi complementari di bordo svolge spesso anche lavoro notturno;
i) in merito al comma 2 dello stesso articolo 7, appare opportuno chiarire se, come sembra, ai fini della nozione di lavoro notturno, si faccia riferimento alle norme di cui all’articolo 1, comma 2, lettere d) ed e), del decreto legislativo n. 66 del 2003.
Occorre, inoltre, valutare se le disposizioni di garanzia, di cui al comma 2 in esame, debbano esplicitamente riguardare – oltre alla fattispecie ivi individuata, di sussistenza di problemi di salute connessi con la prestazione anche di lavoro notturno – l’ipotesi (non necessariamente ricompresa nella fattispecie suddetta) di sopravvenuta inidoneità al lavoro notturno. Si ricorda che quest’ultima ipotesi è contemplata nella disciplina generale in materia di orario di lavoro (articolo 15 del citato decreto legislativo n. 66);
j) nella norma sanzionatoria di cui all’articolo 8, comma 1, dello schema, appare errato il richiamo del comma 2 del precedente articolo 3; andrebbe, in suo luogo, fatto riferimento al comma 1 (del medesimo articolo 3);
k) per l’ipotesi di contravvenzione penale di cui al successivo comma 4 dell’articolo 8, si dovrebbe ritenere che non trovi più applicazione la sanzione amministrativa pecuniaria, prevista dall’articolo 1178 del codice della navigazione per alcune fattispecie (tra cui quella in oggetto). Appare opportuna una formulazione esplicita al riguardo.
PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO N. 490
La 11a Commissione permanente, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:
1) valuti il Governo l’opportunità di inserire dopo la dizione “lavoratori impiegati”, contenuta all’articolo 3, comma 2, lettera a) numero 1 dello schema di decreto, le parole “con contratto di lavoro subordinato”, alla luce di quanto previsto nell’articolo 3, comma 2, lettera a), numero 1 dell’avviso comune siglato dalle parti sociali in data 2 marzo 2005, nonché in coerenza con quanto previsto nell’ambito della sopracitata disposizione dello schema di decreto in questione (che in particolare all’articolo 3 comma 2 lettera a) numero 1 recita: “numero dei lavoratori con contratto di lavoro subordinato”);
2) all’articolo 3, comma 9, dello schema di decreto legislativo occorrerebbe sostituire le parole “il presente paragrafo non si applica ” con la dizione “i commi 7 e 8 non si applicano”;
3) all’articolo 7, comma 3, sarebbe opportuno al secondo periodo sostituire la dizione “ai sensi del comma precedente” con la seguente: “ai sensi del comma 2 e del presente comma”;
4) all’articolo 8, comma 1, dello schema di decreto legislativo, coerentemente con quanto prefigurato dall’avviso comune del 2 marzo 2005, si prevede che il divieto per i membri della delegazione di negoziazione e dell’organo di rappresentanza e per gli esperti che li assistono di rivelare notizie riservate permanga per un lasso temporale di tre anni. Occorre valutare se quest’ultimo termine sia compatibile con quanto previsto all’articolo 8, paragrafo 1, terzo comma, della sopracitata direttiva, il quale stabilisce che tale divieto si applichi ai predetti soggetti anche al termine del mandato;
5) in riferimento all’articolo 8, comma 2, dello schema di decreto, occorrerebbe valutare l’opportunità di subordinare, secondo la facoltà prevista all’articolo 8, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva, l’esonero dall’obbligo di comunicare informazioni, riconosciuto all’organo di vigilanza o di amministrazione della società europea o della società partecipante, ad apposita autorizzazione amministrativa o giudiziaria, in una prospettiva di garanzia e al fine di evitare eventuali abusi in merito a tale profilo;
6) la procedura conciliativa prevista all’articolo 8 comma 3 dello schema di decreto legislativo -riguardo alle contestazioni inerenti alla connotazione di riservatezza di una determinata notizia o alla individuazione preventiva dei criteri per delineare tali fattispecie – appare non pienamente compatibile con il riferimento alle procedure amministrative o giudiziarie , contenuto all’articolo 8 paragrafo 4 della direttiva 2001/86/CE. In particolare, anche qualora si voglia conservare tale modulo procedurale conciliativo, occorrerebbe tuttavia chiarire che è comunque fatta salva la possibilità di adire l’organo amministrativo o giurisdizionale competente, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione (che, con le dovute garanzie, potrebbe anche essere reso obbligatorio). Peraltro anche l’avviso comune sottoscritto dalle parti sociali in data 2 marzo 2005, all’articolo 8, comma 4, prefigura moduli procedurali amministrativi o giudiziari. Si segnala altresì che nello schema di decreto non viene contemplata un’apposita disciplina per i casi in cui le parti non si accordino sulla designazione del terzo membro della Commissione di conciliazione;
7) all’articolo 8, comma 5, aggiungere dopo le parole “di cui alla lettera a)” le seguenti : “del comma 4”;
8) occorre chiarire espressamente, riguardo all’articolo 12, comma 2, che la Commissione di conciliazione ivi prevista è la stessa di quella contemplata all’articolo 8;
9) all’Allegato I , parte prima, lettera b) dello schema di decreto sarebbe opportuno precisare che tale disposizione riguarda esclusivamente l’elezione o la designazione dei membri “nazionali” dell’organo di rappresentanza.
Si segnala inoltre che all’articolo 2, comma 1, lettera e), le parole: “27 dicembre 1994” vanno sostituite con le altre: “27 luglio 1994”, tale essendo la data del relativo accordo interconfederale, riportato invece correttamente all’allegato “Disposizioni di riferimenti di cui all’articolo 7”, Parte prima, paragrafo 1, lettera b), dove, peraltro la data “20 dicembre 2003” va sostituita con l’altra “20 dicembre 1993”, tale essendo il corretto riferimento cronologico. Si fa inoltre presente che all’Allegato I parte prima, ricorrono due lettere d).
Si allegano quali parti integranti del presente atto le osservazioni espresse rispettivamente dalla 2a Commissione, dalla 5a Commissione e dalla 14a Commissione.
In particolare, la Commissione fa propria la condizione, contenuta nell’ambito delle osservazioni espresse dalla 5a Commissione, inerente all’articolo 14 dello schema di decreto legislativo.
PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO N. 493
La Commissione, esaminato il provvedimento in titolo,
rilevato preliminarmente che non è necessario recepire con ulteriori e specifiche disposizioni, essendo l’ordinamento interno già conforme, l’estensione del campo di applicazione della direttiva 80/987/CEE a tutti i lavoratori subordinati, senza alcuna eccezione dovuta alla particolare tipologia del rapporto o contratto di lavoro, quale risulta dal testo dell’articolo 1, comma 2 della predetta direttiva, come novellato dalla direttiva 2002/74/CE,
esprime parere favorevole, con le seguenti osservazioni:
a) all’articolo 1 erroneamente si fa riferimento nell’alinea al comma 3, invece che al comma 2, dell’articolo 2 del decreto legislativo n. 80 del 1992;
b) poiché la modifica della definizione di insolvenza di cui all’articolo 2 della direttiva 80/987/CEE, come modificata dalla direttiva 2002/74/CE, include nella nozione anche le procedure d’insolvenza diverse dalla liquidazione, si valuti l’opportunità di adeguare la legislazione interna, nel senso di estendere l’intervento del Fondo di garanzia anche all’amministrazione controllata di cui agli articoli 187 e seguenti della legge fallimentare (r.d. 16 marzo 1942, n. 267), che non compare nell’elencazione di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo n. 80 del 1992 che delimita l’ambito di applicazione della disciplina;
c) sembra opportuno recepire esplicitamente, in sede di attuazione, le disposizioni di cui all’articolo 8-ter, paragrafo 1, della direttiva 80/987/CEE, introdotto dall’articolo 1 della direttiva 2002/74/CE, relative allo scambio di informazioni tra le amministrazioni pubbliche e gli organismi di garanzia, che consentano di portare a conoscenza dell’organismo di garanzia i diritti non pagati dei lavoratori.
e con le seguenti raccomandazioni:
a) di valutare la conformità della disposizione dell’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 80 del 1992(con il quale si prevede che il Fondo di garanzia sia tenuto a corrispondere al lavoratore le spettanze dovute entro un tetto pari a tre volte la misura massima del trattamento di integrazione salariale mensile) al nuovo articolo 4 della direttiva 80/987/CEE, che stabilisce la facoltà per gli Stati membri di porre dei massimali al pagamento degli organismi nazionali di garanzia, precisando che essi non devono essere inferiori ad una soglia compatibile con l’obiettivo sociale della direttiva medesima;
b) di valutare se gli obblighi di comunicazione per gli Stati membri, di cui all’articolo 8-ter,paragrafo 2,della direttiva 80/987/CEE, introdotto dall’articolo 1 della direttiva 2002/74/CE, possano essere considerati direttamente vincolanti per le amministrazioni o gli uffici pubblici interessati e, come tali, non bisognosi, ai fini della loro operatività, di una trasposizione nello schema di decreto legislativo in titolo.
La Commissione prende altresì atto delle osservazioni espresse dalle Commissioni permanenti 1a, 5a e 14a che allega al presente parere.

























