(Dal Resoconto Sommario)
LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)
ZANOLETTI
Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Sacconi.
IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO
Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, concernente disposizioni per agevolare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro (n. 127)
(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell’articolo 45, commi 4 e 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144. Seguito dell’esame e rinvio)
Riprende l’esame sospeso nella seduta di ieri.
Il PRESIDENTE ricorda che nella seduta di ieri il senatore Tofani, relatore, ha svolto l’illustrazione preliminare del provvedimento in titolo e dichiara aperta la discussione.
Il senatore VIVIANI osserva che lo schema di decreto legislativo all’esame aggiorna il decreto legislativo n. 181 in relazione alle modifiche introdotte al titolo V della Costituzione dalla legge costituzionale n. 3 del 2001 e ridefinisce alcuni aspetti della disciplina relativa all’incontro tra domanda ed offerta di lavoro. Rispetto alle disposizioni di riordino del sistema del collocamento contenute all’articolo 1 del disegno di legge n. 848 – poi soppresse nel corso dell’esame in Commissione – tendenti a rilegificare l’intera materia, con una scelta assai discutibile, il testo all’esame appare opportunamente più limitato, ma anche più preciso negli obiettivi che si propone.
Entrando nel merito del provvedimento, all’articolo 1, comma 2, lettera a), sarebbe opportuno chiarire che gli adolescenti, pur non più soggetti all’obbligo scolastico, sono ancora assoggettati all’obbligo formativo, come definito dalla legislazione vigente. Sarebbe poi opportuno estendere l’obbligo di comunicazione ai servizi per l’impiego anche per l’avvenuta instaurazione del contratto di apprendistato, che, in prospettiva, dovrebbe interessare gran parte dei lavoratori più giovani.
Con gli articoli 2 e 6 vengono inseriti, nel testo del decreto legislativo n. 181 del 2000, gli articoli 1-bis e 4-bis, nei quali si fa riferimento, rispettivamente, alla predisposizione di schede anagrafiche e schede professionali dei lavoratori e alla predisposizione di moduli per le comunicazioni obbligatorie dei datori di lavoro: in entrambi i casi è prevista l’intesa con la Conferenza unificata che, però, dovrebbe essere integrata anche con la previsione della consultazione delle parti sociali.
L’articolo 4 – prosegue il senatore Viviani – provvede all’integrale sostituzione dell’articolo 3 del citato decreto legislativo n. 181: al capoverso 1 lettera b) sarebbe preferibile adottare una formulazione che non ponga in alternativa le iniziative di formazione professionale con le altre misure volte a promuovere l’integrazione lavorativa: a tal fine si potrebbe sostituire l’espressione “od altra misura” con l’altra “ed eventuale altra misura”.
La perdita dello stato di disoccupazione è disciplinata all’articolo 5: il problema della distanza dal domicilio e dei tempi di trasporto con mezzi pubblici, affrontato nel capoverso 1, lettera c), dovrebbe tenere conto delle condizioni morfologiche del territorio e dell’assetto del relativo sistema di trasporti, per cui, per questo aspetto, sembrerebbe opportuno non porre eccessivi vincoli all’autonomia decisionale delle regioni. La lettera d) del capoverso 1 del nuovo testo dell’articolo 4 del decreto legislativo 181, così come riscritto dall’articolo 5 dello schema di decreto legislativo in titolo, dovrebbe poi essere integrata con l’esplicita previsione del ripristino dello stato di disoccupazione, al termine dei periodi di sospensione indicati dalla norma. All’articolo 6, comma 5, infine, il termine assegnato alle imprese fornitrici di lavoro temporaneo per la comunicazione dell’assunzione, della proroga e della cessazione dei lavoratori interinali, dovrebbe poi essere fissato entro e non oltre un mese.
Il senatore LAURO osserva che all’articolo 1-bis del decreto legislativo n. 181, quale verrebbe introdotto dall’articolo 2 del provvedimento in titolo, al capoverso 3, si prevede, tra l’altro, il mantenimento del collocamento speciale per i lavoratori marittimi di cui al regio decreto n. 327 del 1942. Si tratta di un sistema anacronistico, basato sul monopolio delle capitanerie di porto: sarebbe pertanto opportuno sopprimere, nella disposizione predetta del testo all’esame, il riferimento alla normativa del 1942 e alle relative norme di attuazione, per consentire che i lavoratori marittimi siano reinseriti nel circuito del sistema ordinario del collocamento, quale viene definito anche con lo schema di decreto legislativo in titolo, al fine di liberalizzare il mercato e moltiplicare le occasioni di lavoro, anche in una prospettiva europea, per una categoria la cui professionalità è indiscutibile.
Il senatore BATTAFARANO, dopo aver dichiarato di condividere le osservazioni del senatore Viviani, osserva che lo schema di decreto legislativo all’esame non affronta la questione delle assunzioni pubbliche, sulle quali, peraltro, di recente il Ministro della funzione pubblica ha rivendicato la propria competenza. A suo avviso, nel testo del parere che la Commissione si accinge a licenziare dovrebbe essere rivolto un invito al Governo a regolamentare questa materia, superando l’attuale situazione che costringe gli uffici di collocamento a mantenere in vita l’anacronistica istituzione delle liste.
Il sottosegretario SACCONI dichiara di rimettersi alla Commissione per quel che riguarda la proposta da ultimo formulata dal senatore Battafarano. Le osservazioni del senatori Viviani intendono introdurre dei correttivi che, però, non incidono sul contenuto sostanziale del testo all’esame: in proposito, sottolinea la rilevanza di un intervento normativo volto a definire i diritti e i doveri dei disoccupati e a stabilire termini certi per quel che riguarda il colloquio di orientamento e la proposta di adesione ad iniziative di inserimento lavorativo. Nelle disposizioni di cui all’articolo 4, pertanto, non si è certamente inteso sminuire le attività formative o considerarle alternative alle altre iniziative volte a favorire l’integrazione professionale, quale potrebbe ad esempio essere il tirocinio.
Per quel che riguarda la decadenza dalla condizione di disoccupazione involontaria, occorre sempre tenere presente il difficile equilibrio tra le competenze statali e quelle delle regioni, il cui esercizio può comunque condizionare l’uso delle risorse finalizzate all’integrazione del reddito, erogate dagli enti previdenziali. Il testo all’esame della Commissione si propone poi di riconoscere alle regioni la competenza in merito alla definizione dei profili di sostenibilità della proposta di lavoro dal punto di vista spaziale e temporale.
Sulla proposta del senatore Lauro, il rappresentante del Governo dichiara di rimettersi alla valutazione che esprimerà la Commissione, pur osservando che il mantenimento di un regime speciale del collocamento per i lavoratori marittimi non comporta affatto l’esclusione di questa categoria dal sistema ordinario del collocamento, e si giustifica solo in considerazione della specialità della categoria medesima.
In sede di discussione del parere, sarà comunque possibile recuperare gli spunti ed i suggerimenti emersi nel corso della discussione.
Il relatore TOFANI dichiara di condividere alcune delle osservazioni emerse nella discussione, ivi compresa quella prospettata dal senatore Battafarano: di tali contributi terrà adeguatamente conto nell’ambito dello schema di parere che si appresta a predisporre. In esso, egli intende porre in rilievo anche altri punti: all’articolo 1, capoverso 2, la formulazione “ad ogni effetto” appare poco congrua per la categoria degli adolescenti, in quanto la soppressione del limite minimo anagrafico dovrebbe direttamente richiamare la disciplina sulla tutela del lavoro minorile, di cui alla legge 17 ottobre 1967, n.977 e successive modificazioni; all’articolo 3, capoverso 4, lettera a), il rinvio all’articolo 6 è errato. Deve invece richiamarsi l’articolo 4-bis, come introdotto dall’articolo 6 dello schema di decreto al nostro esame; all’articolo 3, capoverso 3, e all’articolo 5, capoverso 1, non è chiaro, inoltre, se, ai fini dell’applicazione della normativa in esame, per “servizi competenti” si intendano solo i soggetti pubblici o anche quelli privati; l’articolo 5, al capoverso 1, lettera a), introduce, fra gli altri, il principio di conservazione dello stato di disoccupazione in caso di conseguimento, dall’attività lavorativa, di un reddito annuo non superiore a quello minimo personale escluso da imposizione. Tale disposizione comporta lo svolgimento di un’attività di valutazione della situazione concreta del soggetto.
All’articolo 6, il capoverso 6 non sembrerebbe far riferimento, a differenza del precedente capoverso 4, ai rapporti di lavoro autonomo coordinato e continuativo; sempre all’articolo 6, al capoverso 7, non appare chiaro se anche l’obbligo in esame – come quello della comunicazione iniziale di cui al capoverso 4 – s’intenda esteso alle tipologie diverse dal contratto di lavoro subordinato; al capoverso 10, non è chiaro se la disciplina delle sanzioni amministrative trovi applicazione anche per le fattispecie di cui ai capoversi 5 e 6; all’articolo 7, infine, al capoverso 2-bis, che reca alcune norme di abrogazione, l’effetto soppressivo sembra, per errore, decorrere, almeno letteralmente, dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo n.181 del 2000 e non da quella del decreto correttivo all’esame della Commissione.
Il PRESIDENTE, preso atto che il relatore presenterà nella prossima seduta uno schema di parere, rinvia il seguito dell’esame.

























