203ª Seduta
Presidenza della Presidente
MATRISCIANO
Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Francesca Puglisi.
La seduta inizia alle ore 14,35.
IN SEDE CONSULTIVA
(1925) Conversione in legge del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia
(Parere alla 5a Commissione. Esame e rinvio)
Nel richiamare i contenuti del decreto-legge in esame di competenza della Commissione, la relatrice CAMPAGNA (M5S) segnala in primo luogo l’articolo 1, che prevede, con riferimento a trattamenti ordinari di integrazione salariale, assegni ordinari di integrazione salariale e trattamenti di integrazione salariale in deroga, la concessione di diciotto settimane di trattamento per il periodo intercorrente tra il 13 luglio e il 31 dicembre 2020.
Passa quindi a illustrare l’articolo 2 – il quale reca una revisione della disciplina che estende ai lavoratori dipendenti iscritti al Fondo Pensione Sportivi Professionisti l’applicabilità delle norme in materia di trattamenti di integrazione salariale in deroga – e l’articolo 3 – che prevede, in favore dei datori di lavoro del settore privato, con esclusione di quello agricolo, un esonero parziale dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, per un massimo di quattro mesi, fruibile entro il 31 dicembre 2020.
Rileva poi che l’articolo 4 integra la dotazione del Fondo Nuove Competenze con 200 milioni per il 2020 e 300 milioni per il 2021 e ne amplia l’ambito di intervento.
Dato conto delle proroghe dei trattamenti NASpI e DIS-COLL disposte dall’articolo 5, illustra l’articolo 6, che prevede in favore dei datori di lavoro, con esclusione del settore agricolo, che assumano successivamente al 15 agosto 2020 ed entro il 31 dicembre 2020 lavoratori subordinati a tempo indeterminato l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, mentre l’articolo 7 prevede il riconoscimento dell’esonero contributivo, limitatamente al periodo dei contratti stipulati e comunque sino ad un massimo di tre mesi, per le assunzioni a tempo determinato nei settori turistico e termale.
Prosegue osservando che il comma 1, lettera a), dell’articolo 8 è finalizzato a consentire che i contratti di lavoro dipendente a termine nel settore privato siano rinnovati o prorogati, per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta, mediante un atto intervenuto entro il 31 dicembre 2020, anche in assenza delle condizioni poste dall’articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, mentre la successiva lettera b) abroga una norma transitoria, la quale disponeva, per i contratti di apprendistato diverso da quello professionalizzante e i contratti di lavoro a termine, la proroga nella misura equivalente al periodo per il quale i lavoratori fossero stati sospesi dall’attività in ragione delle misure di emergenza epidemiologica.
Quanto all’articolo 9, osserva che i commi da 1 a 7 riconoscono un’indennità onnicomprensiva in favore dei lavoratori dipendenti stagionali e a tempo determinato nei settori del turismo e degli stabilimenti termali, lavoratori dipendenti stagionali negli altri settori, lavoratori intermittenti ed alcune categorie particolari di lavoratori autonomi, lavoratori dello spettacolo, mentre il comma 8 introduce un termine finale per la presentazione della domanda per alcune indennità.
Segnala poi l’articolo 10, che prevede un’indennità in favore di alcune categorie di lavoratori marittimi, quindi l’articolo 12, riguardante la concessione di un’indennità in favore di titolari di rapporti di collaborazione presso CONI, CIP, federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, società e associazioni sportive dilettantistiche, e l’articolo 13, recante la previsione di un’indennità in favore dei professionisti iscritti a forme di previdenza obbligatoria non gestite dall’INPS.
In riferimento all’articolo 14, nota che esso opera un differimento del termine finale relativo alla sospensione delle procedure di licenziamento collettivo e alle norme transitorie che escludono per i datori di lavoro la risoluzione del rapporto di lavoro per giustificato motivo oggettivo, oltre a consentire che i licenziamenti effettuati per giustificato motivo oggettivo nel corso del 2020 e prima del 17 marzo 2020 siano revocabili in ogni tempo, a condizione che sia contestualmente presentata la domanda per gli interventi di integrazione salariale.
Dopo aver menzionato l’articolo 15, che in attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 152 del 2020 sopprime il limite minimo di sessanta anni di età, previsto ai fini del riconoscimento di una maggiorazione per i trattamenti pensionistici relativi agli inabili e invalidi civili totali, ai sordomuti e ai ciechi civili assoluti, richiama l’attenzione sull’articolo 16, che per gli assegni ordinari di integrazione salariale reca un ulteriore stanziamento, pari a 500 milioni di euro, sull’articolo 17, che incrementa di 20 milioni di euro per il 2020 le risorse destinate all’erogazione dei compensi spettanti ai centri di assistenza fiscale e ai professionisti abilitati e sull’articolo 18, che incrementa di 20 milioni di euro annui, a decorrere dal 2020, le risorse destinate al finanziamento statale degli istituti di patronato e di assistenza sociale.
Si sofferma poi sull’articolo 19, il quale riconosce la possibilità di accedere alle misure di integrazione salariale in favore dei datori di lavoro operanti in Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto che, nel periodo tra il 23 febbraio e il 30 aprile 2020, abbiano sospeso l’attività lavorativa a causa dell’impossibilità da parte di lavoratori alle proprie dipendenze di raggiungere il luogo di lavoro.
Successivamente illustra l’articolo 20, recante norme specifiche per il riconoscimento del trattamento straordinario di integrazione salariale per le aziende del settore aereo che abbiano cessato o cessino l’attività produttiva nel corso del 2020, nonché l’articolo 21, volto a incrementare le risorse per il bonus transitorio per l’acquisto di alcuni servizi da parte di lavoratori dipendenti del settore sanitario e appartenenti al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegato per le esigenze connesse all’emergenza epidemiologica, nonché a ridurre le risorse stanziate per il riconoscimento di un’indennità in favore di alcuni lavoratori domestici.
Dopo essersi soffermata sull’articolo 22, istitutivo del Fondo per la formazione personale delle casalinghe, rileva che l’articolo 23 prevede un ampliamento dell’ambito di applicazione del sussidio straordinario in favore di alcuni nuclei familiari, denominato Reddito di emergenza, e riguardo all’articolo 24 segnala che il comma 4 prevede il rifinanziamento del Fondo giovani per la cultura.
Passa quindi a illustrare l’articolo 25, recante alcune novelle alla disciplina sullo svolgimento delle prove dei concorsi per assunzioni in pubbliche amministrazioni in modalità decentrata e attraverso l’utilizzo di tecnologia digitale, ponendo le relative possibilità di svolgimento a regime e non più in via transitoria, mentre l’articolo 26 reca alcune modifiche alla disciplina in materia di trattamento dei periodi trascorsi dai lavoratori in quarantena o in permanenza domiciliare obbligatoria e in materia di assenze dal servizio in relazione ad alcune condizioni di disabilità o di rischio per la salute.
Si sofferma anche sull’articolo 27, il quale prevede per il periodo dal 1° ottobre 2020 al 31 dicembre 2020 un esonero contributivo parziale in favore dei datori di lavoro del settore privato operanti in alcune regioni e reca una norma procedurale relativa all’eventuale riconoscimento di sgravi contributivi in alcune aree territoriali nel periodo 2021-2029, quindi segnala che il comma 4 dell’articolo 32 esclude per l’anno scolastico 2020-2021 il personale scolastico e il personale coinvolto nei servizi erogati dalle istituzioni scolastiche dall’ambito delle norme relative al lavoro agile nelle pubbliche amministrazioni.
Riguardo agli interventi a sostegno delle imprese di cui all’articolo 60, fa presente che il comma 3 reca alcune modifiche alla disciplina del Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell’attività d’impresa, ampliandone l’ambito di applicazione ed elevandone la dotazione, mentre il successivo articolo 83 incrementa di 20 milioni per il 2020 la dotazione del Fondo nazionale per il servizio civile.
In merito all’articolo 88, osserva che esso estende in via transitoria alcuni sgravi contributivi alle imprese armatoriali delle unità o navi iscritte nei registri nazionali e preposte ad attività di cabotaggio, rifornimento dei prodotti petroliferi necessari alla propulsione ed ai consumi di bordo delle navi, deposito e assistenza alle piattaforme petrolifere nazionali.
Riguardo alle misure di cui all’articolo 93 segnala che il comma 1 estende ai porti non sede di Autorità di sistema portuale l’ambito di applicazione di un beneficio transitorio pari ad euro 90 per ogni lavoratore, in relazione a ciascuna giornata di lavoro prestata in meno rispetto al corrispondente mese dell’anno 2019; i successivi commi 3 e 4 ampliano l’ambito dei lavoratori che confluiscono nelle agenzie per la somministrazione del lavoro in porto e per la riqualificazione professionale.
Rileva infine che l’articolo 112 prevede il raddoppio, per il periodo di imposta 2020, del limite di esenzione dall’IRPEF per i beni ceduti e i servizi prestati al lavoratore.
La senatrice FEDELI (PD) ritiene meritevole di approfondimento, in relazione alle modalità e alle motivazioni, la questione delle autorizzazioni della Commissione europea cui è subordinata l’attuazione di alcuni interventi previsti dal decreto-legge in esame. Esprime quindi contrarietà rispetto all’articolo 22, relativo al Fondo per la formazione nazionale delle casalinghe, giudicandolo inadeguato e rilevando che sarebbe piuttosto opportuno puntare su politiche mirate per l’incremento dell’occupazione femminile. Segnala infine la necessità di ulteriori valutazioni riguardo la disciplina dell’attività del personale docente, anche in relazione al ricorso a modalità di insegnamento da remoto.
La senatrice PIZZOL (L-SP-PSd’Az) giudica negativamente le previsioni di cui all’articolo 27, recanti benefici all’attività imprenditoriale delle sole Regioni meridionali, con il conseguente rischio di depauperamento del sistema produttivo delle altre Regioni, con ricadute gravi sull’occupazione, come già verificato in passato in conseguenza dell’adozione di misure di tenore analogo. Dichiara infine di condividere i rilievi critici della senatrice Fedeli sull’articolo 22.
Il senatore FLORIS (FIBP-UDC) segnala l’opportunità di un chiarimento in ordine alle stime del Governo relativa alla determinazione dei limiti di spesa previsti da numerose disposizioni, rammentando come, nel recente passato, l’insufficienza delle risorse disponibili abbia frustrato le aspettative di numerosi potenziali beneficiari.
Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
(1912) Rendiconto generale dell’Amministrazione dello Stato per l’esercizio finanziario 2019, approvato dalla Camera dei deputati
(1913) Disposizioni per l’assestamento del bilancio dello Stato per l’anno finanziario 2020, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 5a Commissione. Esame congiunto con esiti distinti. Pareri favorevoli)
Il relatore CARBONE (IV-PSI) segnala le variazioni allo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali recate dal disegno di legge di assestamento per l’anno finanziario 2020, consistenti in un incremento della spesa pari a 88,6 milioni in termini di competenza, relativo alla parte in conto corrente, mentre in termini di autorizzazione di cassa l’incremento della spesa è pari a 148,1 milioni, relativo alla parte in conto corrente.
Specifica quindi che un altro complesso di variazioni è costituito da quelle intervenute da gennaio a maggio in dipendenza di atti amministrativi, consistenti in un incremento pari a 35.561,8 milioni.
Prosegue rilevando che la dotazione di residui passivi riferita allo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di cui al disegno di legge di rendiconto generale relativo all’esercizio finanziario 2019 è pari a 16.732 milioni.
Riguardo alle parti di competenza dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze rileva infine che il disegno di legge di assestamento opera alcune variazioni nel programma 23.1, non destinate ai fondi relativi al pubblico impiego, mentre nessuna variazione è proposta per il programma 14.1 (“Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio”).
In conclusione, propone l’espressione di un parere favorevole su ciascuno dei disegni di legge in esame.
La presidente MATRISCIANO segnala la rilevanza del programma 23.1, riguardante la formazione dei lavoratori.
Constatato che non vi sono richieste di intervento in discussione generale, dichiara esperita tale fase procedurale.
Verificata la presenza del numero legale, la presidente MATRISCIANO pone ai voti la proposta di parere favorevole sul disegno di legge n. 1912, che risulta approvata.
È successivamente posta in votazione la proposta di parere sul disegno di legge n. 1913, che risulta anch’essa approvata.
IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/957 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 giugno 2018, recante modifica della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell’ambito di una prestazione di servizi (n. 187)
(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento ai sensi dell’articolo 1, comma 1, della legge 4 ottobre 2019, n. 117. Seguito e conclusione dell’esame. Parere favorevole)
Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 4 agosto.
Poiché non vi sono interventi in discussione generale, la presidente MATRISCIANO dichiara esperita tale fase procedurale.
Il relatore AUDDINO (M5S) illustra quindi lo schema di parere favorevole, pubblicato in allegato, auspicando che riguardo a tale proposta si verifichi la maggiore convergenza possibile delle forze politiche.
Previa verifica della presenza del numero legale, lo schema di parere è infine posto in votazione ed approvato.
SCONVOCAZIONE DI SEDUTE
La presidente MATRISCIANO avverte che le sedute già convocate alle ore 8,30 e 13,30 di domani, mercoledì 2 settembre, nonché alle ore 8,30 di giovedì 3 settembre non avranno luogo.
La Commissione prende atto.
La seduta termina alle ore 15,30.
PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL’ATTO DEL GOVERNO N. 187
L’11a Commissione permanente, esaminato il decreto legislativo in titolo, premesso che:
– le fattispecie di distacco transnazionale non inerenti ad una somministrazione di lavoro restano immutate rispetto alla disciplina vigente; tali fattispecie sono costituite dalle ipotesi in cui le imprese, stabilite all’estero, distacchino in Italia, nell’ambito di una prestazione di servizi, uno o più lavoratori, in favore di un’altra impresa, anche appartenente allo stesso gruppo, o di un’altra unità produttiva o di un altro destinatario;
– per quanto riguarda le fattispecie inerenti alla somministrazione di lavoro, la novella di cui al presente schema prevede ulteriori ipotesi rispetto a quella contemplata dal testo vigente del decreto legislativo n. 136 in cui un’agenzia di somministrazione, stabilita in un altro Stato membro dell’Unione europea, distacchi lavoratori presso un’impresa utilizzatrice avente la propria sede o un’unità produttiva in Italia;
– riguardo all’applicazione delle condizioni economiche e normative, per le fattispecie rientranti nelle ipotesi di somministrazione di lavoro resta operante il principio generale secondo cui, per tutta la durata della missione presso l’utilizzatore, i lavoratori del somministratore hanno diritto (a carico di quest’ultimo), a parità di mansioni svolte, a condizioni economiche e normative complessivamente non inferiori a quelle dei dipendenti di pari livello dell’utilizzatore;
– riguardo agli altri casi di distacco la tutela relativa alle condizioni economiche e normative è ridefinita dalla novella di cui al presente schema di decreto legislativo; la novella prevede che ai suddetti lavoratori si applichino, se più favorevoli, le condizioni previste dalla normativa e dai contratti collettivi italiani relativamente ad un certo complesso di materie;
– nella nozione di retribuzione vengono, altresì, incluse le indennità riconosciute al lavoratore per il distacco che non siano versate a titolo di rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio effettivamente sostenute a causa del distacco; l’ambito di applicazione del principio di parità in esame viene inoltre esteso al riconoscimento di condizioni di alloggio adeguate;
esprime parere favorevole.