302ª Seduta
Presidenza del Presidente
Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Franca Biondelli.
La seduta inizia alle ore 14,30.
AFFARI ASSEGNATI
Canali di ingresso dei giovani nel mondo del lavoro: tirocini e apprendistato (n. 789)
(Seguito e conclusione dell’esame, ai sensi dell’articolo 34, comma 1, e per gli effetti di cui all’articolo 50, comma 2, del Regolamento. Approvazione della risoluzione Doc. XXIV, n. 74)
Prosegue l’esame, sospeso nella seduta di ieri.
Il presidente relatore SACCONI (AP (Ncd-CpE)) dopo aver ricordato i principali passaggi del dibattito finora svoltosi, ribadisce l’auspicio che la Commissione pervenga all’approvazione di una risoluzione ampiamente condivisa. A questo fine, non ritiene possibile accedere alle richieste precedentemente avanzate rispettivamente dal senatore Barozzino e dal senatore Berger, le cui sollecitazioni rendono complessa l’individuazione di un comune denominatore, rappresentato essenzialmente dalla finalità di contenere gli abusi dei tirocini e di promuovere forme di apprendistato duale. Sottopone pertanto alla Commissione una proposta di risoluzione, il cui testo, allegato al resoconto della seduta, è strutturato proprio nell’ottica del conseguimento di quel comune denominatore. Prega i commissari di focalizzare la propria attenzione su quanto in essa è contenuto piuttosto che su quanto non vi riscontrino e tenendo presente l’utilità concreta di conseguire i suddetti due obbiettivi primari.
Il senatore BAROZZINO (Misto-SI-SEL) dà atto che sul tema, di grandissimo rilievo, la Commissione ha svolto un dibattito ampio ed approfondito, a dimostrazione della reale volontà di individuare soluzioni comuni. Il testo della risoluzione proposto, tuttavia, non soddisfa istanze a suo avviso fondamentali. In particolare, egli ritiene essenziale che si impegni il Governo ad escludere l’intervento delle agenzie di intermediazione nel campo della formazione professionale, affidando ai servizi pubblici per l’impiego tutte le misure di politiche attive e formative. Giudica inoltre importante prevedere modalità certe per garantire i rimborsi ai tirocinanti ed estendere alle aziende con più di cinque dipendenti l’obbligo di assumere almeno il cinquanta per cento di apprendisti che hanno svolto la formazione in azienda. Infine, quanto all’introduzione dell’apprendistato nel settore pubblico, riterrebbe che l’individuazione delle modalità allo scopo più idonee vada ricondotta al confronto in atto con le organizzazioni sindacali e le Regioni.
Il senatore BERGER (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) fa osservare che le sue proposte facevano seguito all’apertura – manifestata nel corso di una recente audizione in Commissione dal ministro Poletti – ad esaminare la possibilità di accordi su base territoriale relativamente ai contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale. Il tema è stato inoltre approfondito in occasione della visita di un’ampia delegazione della Commissione nella provincia di Bolzano. Pur dichiarandosi disponibile ad evitare riferimenti alla possibilità di sperimentazioni riguardanti il lavoro notturno nel quadro dei contratti di apprendistato, rileva che una reale volontà di promuovere l’apprendistato di tipo duale non può che rifarsi alle realtà territoriali nelle quali determinate forme sono già in essere e tener conto dei problemi che ivi si riscontrano. La promozione di una maggiore occupazione dei giovani necessita di maggiore flessibilità ed è di per sé incompatibile con l’apposizione di ostacoli.
Il senatore PUGLIA (M5S) pur concordando in linea di massima con le osservazioni del senatore Berger, dissente tuttavia dal richiamo a più ampia flessibilità, a maggior ragione quando si parla di contratti di apprendistato.
La senatrice PARENTE (PD) evidenzia il grande valore del documento in esame, che ha coagulato le diverse visioni del mercato del lavoro esistenti tra i commissari. Proprio per preservare questo risultato, dichiara che il suo Gruppo voterà a favore del testo testé illustrato dal Presidente. Nel riconoscere la particolare importanza del tema dei canali di ingresso dei giovani nel mondo del lavoro, ritiene tuttavia non percorribile l’inclusione nel testo di temi delicatissimi, quali il lavoro dei fanciulli, l’orario delle loro prestazioni e il lavoro notturno. Invita a non rimarcare le differenze ed a tutelare il lavoro dei minorenni, proseguendo successivamente l’analisi del tema dei tirocini e dell’apprendistato attraverso i più idonei strumenti regolamentari a disposizione della Commissione, a cominciare dalla deliberazione di un’indagine conoscitiva su queste problematiche.
Il senatore BERGER (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) fa osservare che il tema del rapporto tra apprendistato e sistema duale ricomprende necessariamente i profili dell’orario di lavoro.
La senatrice PARENTE (PD) insiste nel sottolineare l’esigenza di non toccare in questa sede profili di particolare delicatezza, rilevando che anche la normativa europea consente lo svolgimento del lavoro notturno unicamente ai maggiorenni.
Il presidente relatore SACCONI (AP (Ncd-CpE)) riterrebbe di inserire nella risoluzione un riferimento alla possibilità di favorire sperimentazioni territoriali sulla base di accordi tra le organizzazioni maggiormente rappresentative, relativamente ai contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, senza fare riferimento alle materie oggetto della sperimentazione. Venendo incontro a quanto chiesto dal senatore Barozzino, propone inoltre di specificare che l’utilizzo dell’apprendistato nel settore pubblico avvenga altresì sulla base di intese con le Regioni.
Il senatore BAROZZINO (Misto-SI-SEL), pur prendendo atto dello sforzo del Presidente, che ringrazia per la disponibilità, ritiene che anche il testo così modificato non gli consenta di superare le perplessità già manifestate. Preannuncia pertanto voto di astensione.
Anche il senatore SERAFINI (FI-PdL XVII) dichiara il voto di astensione del suo Gruppo.
Il presidente relatore SACCONI, presente il prescritto numero di senatori, mette quindi ai voti una proposta di risoluzione integrata sulla base di quanto eemerso dal dibattito (testo allegato al resoconto della seduta).
La Commissione, a maggioranza, approva.
Il presidente relatore SACCONI (AP (Ncd-CpE)) ringrazia la Commissione per l’approfondito esame svolto e per l’ampio e franco dibattito e invita a considerare con attenzione l’importanza del testo approvato, anche con riferimento ad iniziative legislative del Governo finalizzate ad incentivare l’assunzione dei giovani attraverso riduzioni della pressione fiscale. Da esse, infatti, conseguirebbe la vanificazione di quel percorso ideale di ingresso dei giovani nel mercato del lavoro che è rappresentato appunto dall’apprendistato.
IN SEDE CONSULTIVA
(2208) Deputati Francesca BUSINAROLO ed altri. – Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 1a Commissione. Seguito e conclusione dell’esame. Parere favorevole con osservazioni)
Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 16 novembre.
Il senatore ICHINO (PD) dà conto di una proposta di segno favorevole con osservazioni (testo allegato al resoconto della seduta).
Il presidente SACCONI (AP (Ncd-CpE)) preannuncia il proprio voto convintamente contrario. Le sue preoccupazioni sul disegno di legge riguardano non tanto il settore privato, che resta libero di adottare o meno procedure di garanzia per quanti dovessero segnalare irregolarità o reati di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito del rapporto e nella cui dimensione esistono modalità idonee ad evitare, o almeno ridurre, il danno di denunce temerarie, quanto piuttosto le situazioni che dovessero ricorrere nella pubblica amministrazione, ambiente viziato dall’assenza di un “buon” datore di lavoro. Le recenti campagne, anche mediatiche, che prendono a riferimento irregolarità e abusi nelle timbrature dei cartellini di presenza sono infatti lo specchio di una situazione della pubblica amministrazione che è ben lontana dal perseguire gli obbiettivi di efficienza e di qualità complessiva nell’organizzazione e nella produzione dei servizi. Nelle amministrazioni pubbliche sono inoltre ricorrenti comportamenti deteriori indotti da gelosie e da assenza di trasparenza nei processi decisionali. In questo contesto, egli ritiene facile immaginare denunce temerarie che avrebbero l’effetto di sospendere eventuali promozioni: le segnalazioni potrebbero così dar luogo ad un danno certo ed immediato per taluni, a fronte di esiti incerti, e comunque rinviati nel tempo. Pur nel convincimento dell’esigenza di contrastare ogni comportamento illecito o improprio da parte di responsabili di atti o procedimenti e di contrastare la corruzione, sottolinea che allo scopo le nuove tecnologie offrono strumenti straordinari, con la piena tracciabilità di atti e comportamenti. Viceversa, l’iniziativa legislativa in esame potrebbe dar luogo ad ulteriori processi degenerativi e rigidità nella vita della pubblica amministrazione, con il rischio di una vera e propria eterogenesi dei fini. Da ciò la sua contrarietà al disegno di legge e alla proposta di parere del relatore.
Il senatore BAROZZINO (Misto-SI-SEL) giudica il disegno di legge un’arma a doppio taglio. Sottolinea che il divario tra lavoratore e datore di lavoro, privato o dirigente pubblico, ha oggi raggiunto un’eccezionale ampiezza e ritiene che l’iniziativa legislativa rischi di causare forti difficoltà ai danni delle fasce più deboli, in particolare a quelle più precarie. Preannuncia pertanto il proprio voto di astensione, auspicando che il provvedimento non giunga a completare il proprio iter.
La senatrice D’ADDA (PD) prende atto delle preoccupazioni espresse e conviene in ordine alla forte precarietà dominante nel mondo del lavoro; fa tuttavia osservare che il disegno di legge non stabilisce tuttavia alcun obbligo per il lavoratore di segnalare reati o irregolarità e che infatti non prevede sanzioni. Pur non giudicando lo strumento proposto ideale al conseguimento dello scopo, ritiene che esso possa comunque risultare utile e necessario in determinati contesti.
La senatrice PAGLINI (M5S) sottolinea che il disegno di legge, già approvato dalla Camera, è di iniziativa del suo Gruppo e ne evidenzia la positiva finalità, notando che esso fornisce tutele a quei lavoratori che intendano denunciare reati o condotte improprie riscontrate nei luoghi di lavoro. Si tratta di un’iniziativa che, come è costume della sua parte, è richiesta direttamente dai cittadini; le sanzioni pecuniarie ivi previste per le false denunce e il divieto di rivelare l’identità delle persone che segnalino reati o irregolarità rappresentano a suo avviso mezzi idonei ad impedire ogni strumentalizzazione delle fattispecie qui previste ed ogni torsione negativa.
Il senatore PAGANO (AP (Ncd-CpE)) ribadisce le sue forti perplessità sull’iniziativa legislativa, che giudica inutile e destinata a creare confusione, in particolare all’interno dell’amministrazione pubblica, concordando ampiamente con quanto già dichiarato dal Presidente.
Nessun altro chiedendo la parola, presente il prescritto numero di senatori, il presidente SACCONI mette quindi ai voti la proposta di parere favorevole con osservazioni, formulata dal relatore.
La Commissione, a maggioranza, approva.
IN SEDE REFERENTE
(2048) Cristina DE PIETRO ed altri. – Misure in favore di persone che forniscono assistenza a parenti o affini anziani
(2128) Laura BIGNAMI ed altri. – Norme per il riconoscimento ed il sostegno del caregiver familiare
(2266) ANGIONI ed altri. – Legge quadro nazionale per il riconoscimento e la valorizzazione del caregiver familiare
(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)
Prosegue l’esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.
Il presidente SACCONI propone di fissare al 29 marzo prossimo il termine entro il quale il relatore Pagano proporrà alla Commissione l’adozione di un testo base, per consentire la prosecuzione dell’esame; gli emendamenti a tale testo andranno presentati entro le ore 18 del 5 aprile prossimo.
La Commissione concorda.
Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.
IN SEDE CONSULTIVA
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2003/59/CE sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri e la direttiva 2006/126/CE concernente la patente di guida (n. COM (2017) 47 definitivo)
(Osservazioni all’8a Commissione. Esame e rinvio)
Il relatore ANGIONI (PD) illustra, per le parti di competenza, le modifiche alla direttiva 2003/59/CE, in tema di formazione periodica dei conducenti professionali di autocarri e autobus. La direttiva mira a ridurre i rischi per i conducenti di tali mezzi e a migliorare la sicurezza stradale. Poiché essa non è stata uniformemente applicata da tutti gli Stati membri è necessaria un’iniziativa legislativa dell’UE per fare in modo che le prassi amministrative degli Stati membri consentano il riconoscimento reciproco della formazione fruita.
Dopo aver evidenziato le iniziative contenute nel Libro bianco sul futuro della politica dei trasporti, il relatore osserva che, nel suo complesso, la direttiva 2003/59/CE ha avuto comunque un effetto positivo per il settore interessato. Passando poi all’illustrazione della proposta, fa presente che l’articolo 1apporta una serie di modifiche alla direttiva 2003/59/CE. Si definisce inoltre che la formazione periodica deve comprendere almeno una materia connessa alla sicurezza stradale e si garantisce che sulla patente di guida di tutti i titolari di un CAP (Certificato di abilitazione professionale) sia indicato il codice 95, reciprocamente riconosciuto da tutti gli Stati membri.
L’articolo 2, invece, novella l’articolo 4 della direttiva 2006/126/CE, concernente la patente di guida e le prescrizioni relative all’età minima applicabili per determinate categorie di veicoli.
Conclusivamente il relatore si riserva la formulazione di una proposta di osservazioni.
Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI
Il presidente SACCONI avverte che la seduta della Commissione convocata alle ore 9 di domani, giovedì 16 marzo, non avrà luogo.
La Commissione prende atto.
La seduta termina alle ore 15,30.
RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SULL’AFFARE ASSEGNATO N. 789
(Doc. XXIV, n. 74)
La Commissione,
premesso che:
la disoccupazione giovanile in Italia è ancora vicina al 40 per cento, tra i livelli più alti in Europa, con circa 1 milione di disoccupati tra i 15 e i 29 anni e, nella stessa fascia di età, il numero dei giovani che non lavorano e non studiano (i cosiddetti NEET) è di 2,3 milioni;
in tale contesto, l’apprendistatorappresenta lo strumento di placement ideale per aiutare le imprese a costruire i profili di cui hanno bisogno e i giovani ad acquisire professionalità che il sistema dell’istruzione spesso non riesce a dare, nonché il raccordo sistematico tra il mondo della formazione e quello dell’impresa;
dall’ultimo rapporto ISFOL (Verso il sistema duale. XVI Rapporto sull’apprendistato in Italia, 2016), emerge un trend negativo in relazione all’apprendistato che perdura ormai da diversi anni mentre non è abbastanza vigoroso, per quanto incoraggiante, il recentissimo incremento del numero dei relativi contratti;
anche alla luce della “crisi” dell’apprendistato, oggi il tirocinio sembra la modalità principale di incontro dei giovani con il mercato del lavoro, spesso a discapito della dimensione formativa per il quale è stato istituito, dal momento che, non essendo un contratto di lavoro, viene spesso utilizzato per ottenere un risparmio sui costi del personale e per evitare vincoli e tutele propri di un contratto di lavoro;
spesso si utilizza il tirocinio per profili professionali dal basso o bassissimo livello di competenze, per i quali appare più idoneo un normale contratto di lavoro con conseguenze rilevanti sui redditi dei lavoratori e quindi sui consumi: più si diffonde il tirocinio improprio più ne risente il mercato e la fiscalità generale;
i dati disponibili sugli esiti occupazionali dei tirocinanti nell’anno 2015 ci mostrano come coloro che accedono ad un contratto di lavoro, sia nella stessa che in altra impresa al termine del periodo di stage, siano pari a circa il 30 per cento; tale percentuale supera il 47 per cento qualora si tratti di tirocinanti iscritti al programma Garanzia Giovani; tali dati da un lato rappresentano un segnale incoraggiante, dall’altro testimoniano che in non pochi casi i giovani passanoda uno stage all’altro con gravi conseguenze sulla loro occupabilità in relazione alla scarsa formazione offerta e all’aumento della precarietà;
è emblematico il caso del piano europeo Garanzia Giovani, sul cui portale vengono ancora pubblicate quotidianamente offerte di tirocinio per lavori che hanno una quasi inesistente componente formativa mentre lo stesso piano europeo prevede la presenza di offerte di tirocinio in un rapporto di uno a dieci rispetto ad offerte di apprendistato;
i recenti rapporti di monitoraggio dell’ISFOL evidenziano che nel programma Garanzia Giovani per i tirocini extracurriculari è stato stanziato il 21,3 per cento delle risorse a disposizione contro il 4,5 per cento delle risorse destinate all’apprendistato;
peraltro, l’apprendistato di tipo professionalizzantecontinua ad essere la forma contrattuale più frequente (quasi il 91 per cento dei contratti di apprendistato nel 2013) mentre gli apprendistato di primo e terzo livello, dopo aver toccato un minimo nel 2015 di 7198, hanno conosciuto un incremento pari al 32,5 per cento arrivando al termine del 2016 a più di 9500; tale ultimo incremento è anche dovuto all’avvio della sperimentazione del sistema duale (decreto legislativo n. 150 del 2015) e alla più chiara individuazione dei contratti di apprendistato di primo e terzo livello (decreto legislativo n. 81 del 2015) quali “contratti di lavoro a tempo indeterminato finalizzati alla formazione e all’occupazione dei giovani”;
nella dichiarazione congiunta sulle priorità legislative per il 2017, l’Unione Europea ha annunciato una nuova iniziativa occupazionale per i giovani nell’ambito della quale si prevede, tra l’altro, la realizzazione di un quadro di qualità per i tirocini e l’introduzione di formule di mobilità per gli apprendisti; così come è prevista una iniziativa non legislativa sulla modernizzazione dell’istruzione scolastica e superiore (Comunicazione “Migliorare e modernizzare l’istruzione” COM (2016) 941, dicembre 2016), al fine anche di rafforzare i legami tra università, imprese ed altre organizzazioni migliorando così l’interazione tra la ricerca e l’insegnamento, impegna il Governo:
a mettere in atto iniziative di intervento che permettano di rilanciare l’apprendistato come leva per contrastare la disoccupazione giovanile, essendo la vera essenza di tale contratto quella di favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro nonché l’integrazione tra istruzione, formazione, mondo produttivo;
a concordare con le Regioni un quadro normativo di riferimento semplice e certo, al duplice fine di garantire certezza giuridica per le imprese interessate e l’effettività dei percorsi formativi per i giovani in apprendistato;
a limitare il ricorso a strumenti, quali i tirocini formativi e di orientamento, non sempre correttamente utilizzati, i quali, di fatto, impediscono lo sviluppo delle potenzialità dell’apprendistato;
a prevedere modalità certe per garantire i rimborsi ai tirocinanti, evitando mediazioni non necessarie;
a svolgere una seria e capillare attività di monitoraggio sia nella valutazione dell’offerta formativa contenuta nelle proposte di tirocinio sia negli esiti occupazionali individuando a livello territoriale percorsi di studio più in linea con le necessità che si presenteranno in un futuro medio lungo;
a realizzare un maggiore coinvolgimento delle parti sociali che, per la loro rappresentanza del lavoro e delle imprese, possono dare un prezioso contributo alla costruzione di modalità di integrazione tra la formazione e le esperienze lavorative in termini più prossimi e alle esigenze del mercato del lavoro;
a stanziare, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, maggiori fondi per contrastare la dispersione scolastica agevolando l’utilizzo del contratto di apprendistato, in particolare per la qualifica, il diploma e l’alta formazione;
a implementare finalmente un sistema di politiche attive che sappiano riconoscere, codificare e valorizzare le competenze dei soggetti presi in carico e gestire le transizioni occupazionali;
a porre una particolare attenzione ai mercati informali di ingresso nello sport, nell’arte e nello spettacolo affinché i giovani siano adeguatamente tutelati;
a sostenere il valore strategico della valutazione degli interventi pubblici dotandosi di sistemi informativi capaci di rilevare dati in modo affidabile, certificato e coerente nel tempo: come chiede l’Agenda europea 2014-2020 che prevede, tra l’altro, l’obbligo per le amministrazioni centrali e regionali di dimostrare l’efficacia dei programmi e degli interventi finanziati;
a realizzare al più presto un’anagrafe dei partecipanti ai corsi di formazione professionale finanziati con risorse pubbliche, che consenta la rilevazione sistemica del tasso di coerenza tra formazione professionale impartita e sbocchi occupazionali effettivi;
a definire un sistema formativo, chiaro e semplificato, collegato al contratto di apprendistato, che dia centralità al sistema scolastico nazionale e alla formazione professionale di competenza regionale al fine di garantire la certificazione delle competenze per l’ottenimento della qualifica professionale collegata al repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali istituito con il decreto legislativo. n 13 del 2013;
a favorire sperimentazioni territoriali, “sulla base di accordi tra le Organizzazioni maggiormente rappresentative”, relativamente ai contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale;
a predisporre, per l’acquisizione delle competenze di base, appositi moduli formativi fruibili in modalità on line e accessibili ai soggetti inseriti in un percorso di apprendistato professionalizzante;
a facilitare la gestione dell’apprendistato con soluzioni informatiche e banche dati innovative, in linea con quanto previsto dal decreto legislativo n. 81 del 2015, che diminuiscano i costi e il timore della burocrazia, che da sempre ostacola questo istituto, anche semplificando la predisposizione e presentazione del piano informativo individuale;
ad assicurare l’ingresso nel sistema informativo unico a tutti i soggetti obbligati alla registrazione dei dati della formazione effettuata dagli apprendisti e alla certificazione delle ore di formazione sul fascicolo elettronico del lavoratore di cui all’articolo 14 del decreto legislativo n. 150 del 2015 nonché dei soggetti che sono obbligati a registrare, certificare o convalidare i dati del libretto stesso;
al fine di armonizzare il settore pubblico con il settore privato, a rimuovere gli ostacoli che impediscono l’utilizzo dell’apprendistato anche nel settore pubblico, in linea con quanto previsto dagli articoli 16 e 17 della legge delega n. 124 del 2015 e sulla base di intese con le Regioni.
NUOVO SCHEMA DI RISOLUZIONE PROPOSTO DAL RELATORE SULL’AFFARE ASSEGNATO N. 789
La Commissione,
premesso che:
la disoccupazione giovanile in Italia è ancora vicina al 40 per cento, tra i livelli più alti in Europa, con circa 1 milione di disoccupati tra i 15 e i 29 anni e, nella stessa fascia di età, il numero dei giovani che non lavorano e non studiano (i cosiddetti NEET) è di 2,3 milioni;
in tale contesto, l’apprendistatorappresenta lo strumento di placement ideale per aiutare le imprese a costruire i profili di cui hanno bisogno e i giovani ad acquisire professionalità che il sistema dell’istruzione spesso non riesce a dare, nonché il raccordo sistematico tra il mondo della formazione e quello dell’impresa;
dall’ultimo rapporto ISFOL (Verso il sistema duale. XVI Rapporto sull’apprendistato in Italia, 2016), emerge un trend negativo in relazione all’apprendistato che perdura ormai da diversi anni mentre non è abbastanza vigoroso, per quanto incoraggiante, il recentissimo incremento del numero dei relativi contratti;
anche alla luce della “crisi” dell’apprendistato, oggi il tirocinio sembra la modalità principale di incontro dei giovani con il mercato del lavoro, spesso a discapito della dimensione formativa per il quale è stato istituito, dal momento che, non essendo un contratto di lavoro, viene spesso utilizzato per ottenere un risparmio sui costi del personale e per evitare vincoli e tutele propri di un contratto di lavoro;
spesso si utilizza il tirocinio per profili professionali dal basso o bassissimo livello di competenze, per i quali appare più idoneo un normale contratto di lavoro con conseguenze rilevanti sui redditi dei lavoratori e quindi sui consumi: più si diffonde il tirocinio improprio più ne risente il mercato e la fiscalità generale;
i dati disponibili sugli esiti occupazionali dei tirocinanti nell’anno 2015 ci mostrano come coloro che accedono ad un contratto di lavoro, sia nella stessa che in altra impresa al termine del periodo di stage, siano pari a circa il 30 per cento; tale percentuale supera il 47 per cento qualora si tratti di tirocinanti iscritti al programma Garanzia Giovani; tali dati da un lato rappresentano un segnale incoraggiante, dall’altro testimoniano che in non pochi casi i giovani passanoda uno stage all’altro con gravi conseguenze sulla loro occupabilità in relazione alla scarsa formazione offerta e all’aumento della precarietà;
è emblematico il caso del piano europeo Garanzia Giovani, sul cui portale vengono ancora pubblicate quotidianamente offerte di tirocinio per lavori che hanno una quasi inesistente componente formativa mentre lo stesso piano europeo prevede la presenza di offerte di tirocinio in un rapporto di uno a dieci rispetto ad offerte di apprendistato;
i recenti rapporti di monitoraggio dell’ISFOL evidenziano che nel programma Garanzia Giovani per i tirocini extracurriculari è stato stanziato il 21,3 per cento delle risorse a disposizione contro il 4,5 per cento delle risorse destinate all’apprendistato;
peraltro, l’apprendistato di tipo professionalizzantecontinua ad essere la forma contrattuale più frequente (quasi il 91 per cento dei contratti di apprendistato nel 2013) mentre gli apprendistato di primo e terzo livello, dopo aver toccato un minimo nel 2015 di 7198, hanno conosciuto un incremento pari al 32,5 per cento arrivando al termine del 2016 a più di 9500; tale ultimo incremento è anche dovuto all’avvio della sperimentazione del sistema duale (decreto legislativo n. 150 del 2015) e alla più chiara individuazione dei contratti di apprendistato di primo e terzo livello (decreto legislativo n. 81 del 2015) quali “contratti di lavoro a tempo indeterminato finalizzati alla formazione e all’occupazione dei giovani”;
nella dichiarazione congiunta sulle priorità legislative per il 2017, l’Unione Europea ha annunciato una nuova iniziativa occupazionale per i giovani nell’ambito della quale si prevede, tra l’altro, la realizzazione di un quadro di qualità per i tirocini e l’introduzione di formule di mobilità per gli apprendisti; così come è prevista una iniziativa non legislativa sulla modernizzazione dell’istruzione scolastica e superiore (Comunicazione “Migliorare e modernizzare l’istruzione” COM (2016) 941, dicembre 2016), al fine anche di rafforzare i legami tra università, imprese ed altre organizzazioni migliorando così l’interazione tra la ricerca e l’insegnamento,
impegna il Governo:
a mettere in atto iniziative di intervento che permettano di rilanciare l’apprendistato come leva per contrastare la disoccupazione giovanile, essendo la vera essenza di tale contratto quella di favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro nonché l’integrazione tra istruzione, formazione, mondo produttivo;
a concordare con le Regioni un quadro normativo di riferimento semplice e certo, al duplice fine di garantire certezza giuridica per le imprese interessate e l’effettività dei percorsi formativi per i giovani in apprendistato;
a limitare il ricorso a strumenti, quali i tirocini formativi e di orientamento, non sempre correttamente utilizzati, i quali, di fatto, impediscono lo sviluppo delle potenzialità dell’apprendistato;
a svolgere una seria e capillare attività di monitoraggio sia nella valutazione dell’offerta formativa contenuta nelle proposte di tirocinio sia negli esiti occupazionali individuando a livello territoriale percorsi di studio più in linea con le necessità che si presenteranno in un futuro medio lungo;
a realizzare un maggiore coinvolgimento delle parti sociali che, per la loro rappresentanza del lavoro e delle imprese, possono dare un prezioso contributo alla costruzione di modalità di integrazione tra la formazione e le esperienze lavorative in termini più prossimi e alle esigenze del mercato del lavoro;
a stanziare, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, maggiori fondi per contrastare la dispersione scolastica agevolando l’utilizzo del contratto di apprendistato, in particolare per la qualifica, il diploma e l’alta formazione;
a implementare finalmente un sistema di politiche attive che sappiano riconoscere, codificare e valorizzare le competenze dei soggetti presi in carico e gestire le transizioni occupazionali;
a porre una particolare attenzione ai mercati informali di ingresso nello sport, nell’arte e nello spettacolo affinché i giovani siano adeguatamente tutelati;
a sostenere il valore strategico della valutazione degli interventi pubblici dotandosi di sistemi informativi capaci di rilevare dati in modo affidabile, certificato e coerente nel tempo: come chiede l’Agenda europea 2014-2020 che prevede, tra l’altro, l’obbligo per le amministrazioni centrali e regionali di dimostrare l’efficacia dei programmi e degli interventi finanziati;
a realizzare al più presto un’anagrafe dei partecipanti ai corsi di formazione professionale finanziati con risorse pubbliche, che consenta la rilevazione sistemica del tasso di coerenza tra formazione professionale impartita e sbocchi occupazionali effettivi;
a definire un sistema formativo, chiaro e semplificato, collegato al contratto di apprendistato, che dia centralità al sistema scolastico nazionale e alla formazione professionale di competenza regionale al fine di garantire la certificazione delle competenze per l’ottenimento della qualifica professionale collegata al repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali istituito con il decreto legislativo n. 13 del 2013;
a predisporre, per l’acquisizione delle competenze di base, appositi moduli formativi fruibili in modalità on line e accessibili ai soggetti inseriti in un percorso di apprendistato professionalizzante;
a facilitare la gestione dell’apprendistato con soluzioni informatiche e banche dati innovative, in linea con quanto previsto dal decreto legislativo n. 81 del 2015, che diminuiscano i costi e il timore della burocrazia, che da sempre ostacola questo istituto, anche semplificando la predisposizione e presentazione del piano informativo individuale;
ad assicurare l’ingresso nel sistema informativo unico a tutti i soggetti obbligati alla registrazione dei dati della formazione effettuata dagli apprendisti e alla certificazione delle ore di formazione sul fascicolo elettronico del lavoratore di cui all’articolo 14 del decreto legislativo n. 150 del 2015 nonché dei soggetti che sono obbligati a registrare, certificare o convalidare i dati del libretto stesso;
al fine di armonizzare il settore pubblico con il settore privato, a rimuovere gli ostacoli che impediscono l’utilizzo dell’apprendistato anche nel settore pubblico, in linea con quanto previsto dagli articoli 16 e 17 della legge delega n. 124 del 2015.
PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2208
La Commissione Lavoro, Previdenza sociale, esaminato il disegno di legge in titolo, premesso che il provvedimento mira – a chiarire che l’interesse pubblico alla prevenzione e punizione dei reati e irregolarità amministrative prevale sull’interesse dei soggetti privati al segreto aziendale, professionale o d’ufficio, costituendo dunque – di regola – giusta causa di rivelazione, e – a proteggere la fonte dell’informazione veritiera e utile per le suddette finalità, attivando il filtro necessario a distinguerla dalla notizia calunniosa, infondata, o comunque irrilevante,
esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con le seguenti osservazioni.
In via generale, occorre esplicitare che l’interesse pubblico alla rimozione e punizione degli illeciti costituisce giusta causa di comunicazione degli stessi e delle relative prove all’organo amministrativo o giudiziario competente, anche quando la notizia rientri nell’area soggettiva e oggettiva nella quale opera il segreto aziendale (articolo 2105 codice civile), professionale (articolo 622 codice penale e articolo 2622 codice civile) e/o il segreto d’ufficio (articolo 326 codice penale), con la sola esclusione del caso in cui la persona obbligata al segreto sull’illecito sia un avvocato, un commercialista, o un medico, per ragione della sua professione.
Sarebbe opportuno altresì precisare che, quando notizie e documenti che vengono comunicati all’organo deputato a riceverli siano oggetto di segreto professionale o d’ufficio, costituisce violazione del detto obbligo la rivelazione con modalità e contenuti eccedenti rispetto alle finalità dell’eliminazione e della punizione dell’illecito, e in particolare la rivelazione al di fuori del canale di comunicazione a ciò specificamente deputato.
Inoltre, sia nell’articolo 1, sia nell’articolo 2, si suggerisce alla Commissione di merito di uniformare le formulazioni in modo che tutte le norme si riferiscano sia alle ipotesi di denuncia all’autorità giudiziaria ordinaria o contabile, sia alle ipotesi di segnalazione all’autorità amministrativa competente.
Nell’articolo 1, comma 1 del nuovo articolo 54-bis, capoverso 5, sarebbe opportuno prevedere esplicitamente che l’ANAC stabilisca, nelle linee guida, un termine temporale per l’adozione, da parte di ogni soggetto interessato, dei nuovi strumenti e procedure ivi contemplati, considerato che la novella introduce una sanzione amministrativa pecuniaria per l’ipotesi di omissione.
Ancora all’articolo 1, comma 1 del nuovo articolo 54-bis, penultimo periodo, è opportuno chiarire che la denuncia all’ANAC delle misure discriminatorie o ritorsive adottate ai danni del segnalante o denunciante costituisce un obbligo in capo ai vertici dell’Amministrazione, ma soltanto una facoltà in capo alla persona stessa interessata e alle organizzazioni sindacali. Pare inoltre inappropriato, nella stessa disposizione, il riferimento al carattere della “maggiore rappresentatività” del sindacato: trattandosi di un sindacato che affianca il segnalante o denunciante a sua tutela, non si vede perché non ampliare il novero anche ai sindacati minori.
Al comma 2 del nuovo articolo 54-bis, come modificato dall’articolo 1, può essere opportuno chiarire che il campo di applicazione della norma si estende non soltanto alle società controllate direttamente, ma anche a quelle controllate da società controllate, sempre a norma dell’articolo 2359 codice civile.
Quanto all’articolo 2, al comma 1, capoverso 2-bis, si suggerisce di aggiungere una norma transitoria che, in fase di prima applicazione, fissi un termine temporale per l’adempimento dei nuovi requisiti.
Sempre all’articolo 2, capoverso 2-ter sarebbe opportuno fare un richiamo non solo alla discriminazione, ma anche alla ritorsioneo rappresaglia, in ogni caso conformando l’espressione usata in questa disposizione con quella che compare nei capoversi 2-bis e 2-quater.
Da ultimo, si invita la Commissione di merito a valutare l’inserimento di una disposizione che preveda l’utilizzabilità, nei casi di atti discriminatori o di rappresaglia ai danni dell’autore di una segnalazione o denuncia, del procedimento civile contro le discriminazioni di cui all’articolo 28 del decreto legislativo n. 150 del 2011.
301ª Seduta
Presidenza del Presidente
Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Franca Biondelli.
La seduta inizia alle ore 15,30.
AFFARI ASSEGNATI
Canali di ingresso dei giovani nel mondo del lavoro: tirocini e apprendistato (n. 789)
(Seguito dell’esame, ai sensi dell’articolo 34, comma 1, e per gli effetti di cui all’articolo 50, comma 2, del Regolamento e rinvio)
Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 1° marzo.
Il presidente SACCONI dà conto di un’ipotesi di risoluzione che accoglie le proposte complessive del Gruppo PD e le indicazioni del senatore Serafini relative a specifici segmenti del mercato del lavoro. Fa presente di aver preso in considerazione anche le sollecitazioni dei Gruppi Sinistra italiana e M5S e ribadisce l’auspicio che si possa pervenire all’adozione di un documento condiviso, allo scopo di poter risultare realmente incisivi.
Il senatore BERGER (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) ritiene opportuno che i giovani apprendisti possano essere impiegati in attività lavorative fino ad un massimo di otto ore al giorno, non escludendoli dalle turnazioni notturne. Auspica la definizione di un quadro normativo sui tirocini in cui possano essere coinvolti i giovani già al termine della scuola secondaria di primo grado.
Il presidente SACCONI, dopo aver riassunto le proposte del senatore Berger, precisa che apprendistato e tirocini non sono configurabili come attività lavorative vere e proprie, ma costituiscono percorsi di inserimento lavorativo molto vigilati, basati sul sistema duale formazione-lavoro.
La senatrice GATTI (Art.1-MDP) manifesta forti perplessità nei confronti delle richieste del senatore Berger, invitando a seguire il percorso degli accordi territoriali per disciplinare singoli aspetti dell’apprendistato rispondenti a specifiche esigenze locali. Sottolinea, in particolare, che il lavoro notturno per gli apprendisti più giovani può avere effetti negativi sui loro processi di crescita.
Il senatore BAROZZINO (Misto-SI-SEL), pur riconoscendo i passi in avanti compiuti dalla Commissione, conferma la preoccupazione che l’apprendistato non possa rappresentare un’occasione adeguata di formazione per i giovani. Invita a rivedere le quote di assunzione obbligatoria degli apprendisti, attualmente al 20 per cento, auspicandone l’elevazione al 50 per cento. In questo modo l’apprendistato potrà diventare un valido strumento per accedere al mondo del lavoro. Stigmatizza, infine, il ruolo riconosciuto alle agenzie private di formazione.
La senatrice D’ADDA (PD) conferma le perplessità sull’impiego degli apprendisti più giovani nel lavoro notturno, che comporta un cambiamento dei ritmi di vita suscettibile di incidere negativamente sullo sviluppo psicofisico della persona.
Il senatore SERAFINI (FI-PdL XVII) esprime il proprio sostegno alle indicazioni del senatore Berger e invita la Commissione ad individuare soluzioni di mediazione.
Il senatore PUGLIA (M5S) concorda sull’ipotesi di elevare il limite orario dei giovani apprendisti da 7 a 8 ore giornaliere, fatto salvo il limite settimanale delle 40 ore. Ritiene impossibile, però, l’impiego di apprendisti nel lavoro notturno e in attività di formazione senza soluzione di continuità.
Il senatore BERGER (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) puntualizza che l’impiego dei giovani apprendisti in orario notturno deve avvenire all’interno di un attento sistema di alternanza fra formazione e lavoro idoneo a garantire la personalità dei giovani lavoratori. Concorda con l’ipotesi di ricorrere ad accordi territoriali per disciplinare specifiche parti dell’istituto dell’apprendistato. Lamenta che il quadro normativo attuale non consente ai giovani al di sotto dei 15 anni di età di poter lavorare neanche occasionalmente.
La senatrice GATTI (Art.1-MDP) si riserva di avanzare una proposta di mediazione a proposito dei mercati informali in ingresso.
La senatrice PARENTE (PD) ricorda il percorso finora compiuto dalla Commissione, rimarcando le profonde differenze fra i Gruppi registrate all’inizio della discussione. Ritiene necessario, pertanto, trovare un momento di sintesi sull’abuso di tirocini e sulla necessità di potenziare il ricorso all’apprendistato. Considera le sollecitazioni del senatore Berger riferibili a singole realtà territoriali, caratterizzate da uno specifico tessuto produttivo.
Il presidente SACCONI ribadisce che il tema centrale dell’affare assegnato è rappresentato dal sistema duale di formazione e lavoro. Precisa che i settori dello sport, dell’arte e dello spettacolo sono caratterizzati da preoccupanti margini di informalità e da dualismi che privano di ogni garanzia gran parte dei lavoratori più giovani. Si tratta di un dato ineludibile, che non potrà non essere affrontato nella risoluzione. Conferma l’auspicio di una convergenza fra i Gruppi che possa consentire l’adozione di un testo il più possibile condiviso.
Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
IN SEDE REFERENTE
(2048) Cristina DE PIETRO ed altri. – Misure in favore di persone che forniscono assistenza a parenti o affini anziani
(2128) Laura BIGNAMI ed altri. – Norme per il riconoscimento ed il sostegno del caregiver familiare
(2266) ANGIONI ed altri. – Legge quadro nazionale per il riconoscimento e la valorizzazione del caregiver familiare
(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)
Prosegue l’esame congiunto, sospeso nella seduta dell’8 febbraio.
Il presidente SACCONI dà conto della consultazione che si è aperta il 10 febbraio scorso a mezzo di una piattaforma digitale interattiva e che ha consentito di invitare al confronto più di 40 soggetti fra associazioni, esperti e cittadini interessati. Si tratta di una buona pratica della Commissione, che egli stesso ha avuto modo di presentare nel corso di una iniziativa svoltasi la scorsa settimana in Senato, nell’ambito della Settimana della partecipazione, promossa dal Dipartimento della funzione pubblica per diffondere la cultura dell’Open government. La consultazione in questione ha consentito l’acquisizione di 20 documenti; il Presidente sottolinea che l’interlocuzione dei senatori con le associazioni, gli enti e gli altri soggetti a mezzo della piattaforma web resterà comunque aperta anche nel corso della discussione generale.
Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 16,20.