Riunione n. 18
MARTEDÌ 27 MAGGIO 2014
Presidenza del Presidente
Orario: dalle ore 15 alle ore 15,45
AUDIZIONE INFORMALE SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 1428 E CONNESSI (DELEGA LAVORO)
76ª Seduta
Presidenza del Presidente
indi della Vice Presidente
La seduta inizia alle ore 15,45.
SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
Il presidente SACCONI annuncia che la documentazione riferita ai disegni di legge nn. 1428 e connessi (delega lavoro), consegnata nel corso delle odierne audizioni informali, svoltesi in sede di Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, sarà resa disponibile sulla pagina web della Commissione. Con l’occasione sottolinea l’importanza di esaminare a ritmi sostenuti il disegno di legge, in modo da pervenire in tempi rapidi all’approvazione da parte dell’Assemblea. A tale scopo, sottopone alla Commissione un programma di lavori che prevede di dedicare l’intera settimana ventura all’esaurimento delle audizioni programmate, integrate da talune richieste pervenute dai Gruppi, e la seconda e terza settimana di giugno all’esame e alla conclusione dell’iter in Commissione. Al fine di garantire comunque la massima possibilità di partecipazione alle valutazioni sul provvedimento anche di soggetti non chiamati personalmente ad esprimersi dinanzi all’Ufficio di Presidenza, preannuncia la creazione di una specifica sezione del sito web della Commissione, che consenta sia l’acquisizione di tali rilievi che l’interlocuzione da parte dei senatori.
Dissente il senatore BAROZZINO (Misto-SEL), che giudica la tempistica disegnata dal Presidente eccessivamente ristretta rispetto all’importanza e alla complessità dell’argomento, lamentando che dall’elenco dei soggetti da audire vengano esclusi i rappresentanti delle categorie interessate.
La senatrice CATALFO (M5S) appoggia tale opinione, ritenendo essenziale anche l’audizione di esperti di settore.
In considerazione dell’imminente inizio della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari e dell’esigenza di allontanarsi dai lavori della Commissione, il PRESIDENTE rinvia ogni decisione al riguardo alla seduta prevista per domani alle ore 15.
ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA
Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all’istituzione di una piattaforma europea per il rafforzamento della cooperazione volta a prevenire e scoraggiare il lavoro sommerso (n. COM (2014) 221 definitivo)
(Esame, ai sensi dell’articolo 144 del Regolamento, dell’atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà e rinvio)
Il relatore LEPRI (PD) illustra l’atto, che contiene una proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio finalizzata alla creazione di una piattaforma in cui Stati membri e Commissione europea collaborino per prevenire e scoraggiare il lavoro sommerso in tutte le sue forme, ivi inclusi il falso lavoro autonomo e quello sommerso nell’ambito del subappalto.
Per quanto attiene ai profili concernenti la sussidiarietà e la proporzionalità, sottolinea preliminarmente che l’articolo 153, paragrafo 1, del TFUE prevede che l’Unione sostenga e completi l’azione degli Stati membri in settori quali le condizioni di lavoro (lettera b), l’integrazione delle persone escluse dal mercato del lavoro (lettera h) e la lotta contro l’esclusione sociale (lettera j), nei quali le competenti istituzioni europee possono adottare misure destinate a incoraggiare la cooperazione tra Stati membri attraverso iniziative volte a migliorare la conoscenza, a sviluppare gli scambi di informazioni e di migliori prassi, a promuovere approcci innovativi e a valutare le esperienze fatte, ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri. Con riferimento al principio di sussidiarietà, la proposta è stata valutata dal Ministero del lavoro, che ha ritenuto il coordinamento necessario considerata la mancanza di uniformità a livello europeo nella registrazione di esso e che la mancata osservazione in modo puntuale del fenomeno può indebolire le strategie messe a punto per contrastarlo.
Segnala comunque che il carattere obbligatorio della partecipazione alla piattaforma è stato ritenuto lesivo del principio di sussidiarietà dal competente organo della House of Commons britannica.
Al riguardo, nota che il citato articolo 152, paragrafo 2, lettera a), del TFUE si esprime in termini di incoraggiamento alla cooperazione tra Stati membri e di promozione di approcci innovativi, senza prefigurare alcun obbligo giuridico.
Nel definire il contesto normativo dell’atto, ricorda che la Commissione europea si è occupata di lavoro sommerso in tre documenti non legislativi: la Comunicazione della Commissione sul lavoro sommerso (COM (98) 219), che proponeva un’analisi del mercato del lavoro sommerso e del suo impatto e passava in rassegna le opzioni politiche aperte agli Stati membri; il documento dedicato al rafforzamento della lotta al lavoro sommerso (COM (2007) 628), in cui gli Stati membri sono stati esortati a superare l’attuale frammentarietà di intervento, e il documento “Verso una ripresa fonte di occupazione” (COM (2012) 173), con cui si è avviata una riflessione sulle modalità per innalzare il tasso di occupazione nell’Unione europea in modo da conseguire gli obiettivi fissati dalla strategia “Europa 2020”.
Ricorda inoltre che la lotta contro il lavoro non dichiarato ha, tra l’altro, formato oggetto delle raccomandazioni specifiche per Paese rivolte all’Italia nel corso sia del 2012 che del 2013, e che il Parlamento europeo ha adottato sulla materia due risoluzioni, una sul rafforzamento della lotta al lavoro sommerso del 9 ottobre 2008 (2008/2035(INI) e l’altra il 14 gennaio scorso, sulle ispezioni sul lavoro efficaci come strategia per migliorare le condizioni di lavoro in Europa (2013/2112(INI) .
Quanto al contenuto del testo, l’articolo 1 istituisce una piattaforma con adesione obbligatoria, composta dalla Commissione europea e dalle autorità nazionali di contrasto designate dagli Stati membri (paragrafo 2), al cui interno status di osservatore (paragrafo 3) è riconosciuto a un massimo di otto rappresentanti delle parti sociali intersettoriali al livello dell’UE ed un massimo di dieci rappresentanti delle parti sociali nei settori con alta incidenza di lavoro sommerso, equamente suddivisi tra organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori (articolo 6, paragrafo 2); un rappresentante della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro (Eurofound) ed uno dell’Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro, un rappresentante dell’OIL e altri rappresentanti degli Stati aderenti allo spazio economico europeo.
L’articolo 2, lettera a) e c), attribuisce alla piattaforma gli obiettivi di migliorare la cooperazione tra le diverse autorità di contrasto degli Stati membri, la loro capacità tecnica di affrontare aspetti transfrontalieri, nonché di sensibilizzare l’opinione pubblica, obiettivi da perseguire mediante lo scambio di migliori pratiche ed informazioni, lo sviluppo di competenze ed analisi ma anche azioni operative transnazionali coordinate (articolo 3).
I compiti specifici sono elencati, peraltro in modo non esaustivo, nell’articolo 4, paragrafo 1; la gran parte di essi risulta coerente con i compiti di studio, sensibilizzazione ed informazione attribuiti alla piattaforma: la creazione di strumenti di conoscenza delle misure poste in essere al livello nazionale, o concordate a livello bilaterale e lo sviluppo di forme di cooperazione che aumentino la capacità tecnica di affrontare gli aspetti transfrontalieri del lavoro sommerso. Di profilo più immediatamente operativo sembra essere, invece, la letterad), che abilita la piattaforma all’adozione di orientamenti, per quanto non vincolanti, per gli ispettori, nonché di principi ispettivi comuni volti a contrastare il lavoro sommerso.
Dal punto di vista operativo, l’articolo 5 prevede che ogni Stato membro nomini un punto di contatto unico quale membro della piattaforma e, eventualmente, un membro supplente, che dovrebbe disporre dell’autorità necessaria a mantenere i contatti con le autorità nazionali che si occupano dei molteplici aspetti del lavoro sommerso.
Infine il relatore ribadisce che il Governo italiano si è espresso positivamente sull’atto, in quanto complessivamente conforme all’interesse nazionale con particolare apprezzamento per alcuni elementi, quali l’assimilazione del lavoro autonomo fittizio al lavoro “nero”, il carattere obbligatorio dell’adesione alla piattaforma per tutti gli Stati membri, l’individuazione, tra gli obiettivi della proposta, di un’azione di sensibilizzazione dell’opinione pubblica. Viceversa, ribadisce che la House of Commons ha segnalato che la propria Commissione per le questioni europee ha raccomandato l’adozione di un parere contrario per violazione del principio di sussidiarietà, nell’opinione che la partecipazione obbligatoria alla piattaforma violi il principio di sussidiarietà e che non vengano forniti sufficienti dati quantitativi a sostegno della necessità della proposta di decisione e della sua capacità di raggiungere gli obiettivi prefissati.
Si riserva conclusivamente di formulare una bozza di parere all’esito della discussione generale.
Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle attività e alla vigilanza degli enti pensionistici aziendali o professionali (n. COM (2014) 167 definitivo)
(Seguito e conclusione dell’esame, ai sensi dell’articolo 144 del Regolamento, dell’atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà. Approvazione della risoluzione: Doc. XVIII, n. 64)
Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 13 maggio.
Nessuno chiedendo la parola, la relatrice Rita GHEDINI (PD) dà lettura di una proposta di risoluzione da lei predisposta, pubblicata in allegato al resoconto.
Il senatore PUGLIA (M5S), pur condividendo le osservazioni predisposte dalla relatrice, reputa tuttavia importante l’inserimento di talune osservazioni. Illustra pertanto un testo di risoluzione alternativo, di segno favorevole con osservazioni, pubblicato in allegato al resoconto.
La relatrice Rita GHEDINI (PD) comprende il senso della proposta di risoluzione illustrata dal senatore Puglia, specificando tuttavia che la prima osservazione, pur facendo riferimento ad una previsione già esistente, può tuttavia essere accolta nella premessa della bozza de lei predisposta.
Reputa invece pleonastica la seconda delle osservazioni proposte, segnalando che l’ordinamento italiano già assoggetta gli enti preposti alla gestione della previdenza complementare alla medesima vigilanza riguardante quelli che gestiscono risparmio o capitale assicurativo.
Il senatore PUGLIA (M5S) insiste per l’accoglimento anche della seconda osservazione, specificando che la dizione relativa all’individuazione di un organo cui demandare le funzioni di controllo sulla gestione finanziaria degli enti e sulla giurisdizione in materia di contabilità era intesa ad assoggettare detti enti al controllo della Corte dei conti.
Dissente la relatrice Rita GHEDINI (PD), segnalando la diversità della funzioni attribuite alla Corte dei conti, non competente in materia di enti chiamati a gestire risparmi privati.
In risposta ad alcuni chiarimenti richiesti dal senatore BAROZZINO (Misto-SEL), precisa altresì che la direttiva non si interessa delle forme di gestione degli enti, ma riguarda piuttosto la funzione di tutela. Dà quindi lettura di una nuova proposta di risoluzione, che raccoglie in premessa i contenuti della prima osservazione posta nel parere alternativo a firma dei senatori Puglia ed altri, pubblicata in allegato al resoconto.
Presente il prescritto numero dei senatori, con il voto contrario del senatore BAROZZINO (Misto-SEL) e l’astensione dei senatoriPUGLIA (M5S), CATALFO (M5S) e PAGLINI (M5S), la Commissione approva.
La seduta termina alle ore 16,30.
RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE
SULL’ATTO COMUNITARIO N. (COM (2014) 167 definitivo)
(Doc. XVIII, n. 64)
La Commissione lavoro, previdenza sociale,
esaminata ai sensi dell’articolo 144, comma 1, del Regolamento, la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle attività e alla vigilanza degli enti pensionistici aziendali o professionali,
premesso che la proposta di direttiva è finalizzata in via generale a facilitare il risparmio pensionistico di natura aziendale o professionale assicurando pensioni più efficienti e garantendo la sostenibilità del sistema;
considerato che il testo in oggetto costituisce la rifusione di varie direttive vigenti sull’argomento, la più importante tra le quali è la direttiva 2003/41/CE, di cui si è manifestata la necessità di una revisione in esito a un prolungato dibattito in seno alle istituzioni dell’Unione, anche in relazione a una sua complessa fase di attuazione;
rilevato che la proposta di direttiva in esame ha una prevalente finalità regolatoria, al fine di costruire un sistema omogeneo di principi che assistano le carriere dei lavoratori europei, assicurando un maggiore risparmio previdenziale, anche in riferimento agli effetti della crisi e nell’ottica del consolidamento del pilastro della previdenza integrativa;
valutato che, in relazione al principio di sussidiarietà, il documento arreca un valore aggiunto per l’Unione europea, nell’ottica sia dell’auspicata sostenibilità del sistema pensionistico, sia del rafforzamento del contributo che il risparmio per le pensioni complementari apporta al reddito da pensione, sia di una maggiore capacità dell’economia europea di convogliare il risparmio in investimenti che stimolino la crescita;
preso atto pertanto che essa è conforme ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità;
valutato che la base giuridica è correttamente individuata agli articoli 53, 62 e 114 del TFUE,
valutato il giusto rilievo attribuito a norme e procedure che inducano gli enti ad un’adeguata gestione del rischio, rispondente ai principi di prudenza e trasparenza;
valutati positivamente i vincoli in materia di direzione degli Enti, requisiti della dirigenza e di politiche di remunerazione dei dirigenti;
valutate le previsioni in materia di obblighi di informazione finalizzate a permettere agli aderenti, ai potenziali aderenti e beneficiari di compiere scelte informate e consapevoli;
valutata la necessità della previsione posta in capo agli Stati membri di istituire sistemi di vigilanza prudenziale con l’obiettivo di tutelare aderenti e beneficiari, prendendo in esame anche i potenziali impatti dell’attività degli Enti sulla stabilità dei sistemi finanziari dell’Unione;
considerata l’opportunità di inserire una specifica disposizione finalizzata a favorire il coinvolgimento degli aderenti e dei beneficiari negli organismi di vigilanza;
si esprime in senso favorevole.
SCHEMA DI RISOLUZIONE PROPOSTO DALLA RELATRICE
SULL’ATTO COMUNITARIO N. (COM (2014) 167 definitivo)
La Commissione lavoro, previdenza sociale,
esaminata ai sensi dell’articolo 144, comma 1, del Regolamento, la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle attività e alla vigilanza degli enti pensionistici aziendali o professionali,
premesso che la proposta di direttiva è finalizzata in via generale a facilitare il risparmio pensionistico di natura aziendale o professionale assicurando pensioni più efficienti e garantendo la sostenibilità del sistema;
considerato che il testo in oggetto costituisce la rifusione di varie direttive vigenti sull’argomento, la più importante tra le quali è la direttiva 2003/41/CE, di cui si è manifestata la necessità di una revisione in esito a un prolungato dibattito in seno alle istituzioni dell’Unione, anche in relazione a una sua complessa fase di attuazione;
rilevato che la proposta di direttiva in esame ha una prevalente finalità regolatoria, al fine di costruire un sistema omogeneo di principi che assistano le carriere dei lavoratori europei, assicurando un maggiore risparmio previdenziale, anche in riferimento agli effetti della crisi e nell’ottica del consolidamento del pilastro della previdenza integrativa;
valutato che, in relazione al principio di sussidiarietà, il documento arreca un valore aggiunto per l’Unione europea, nell’ottica sia dell’auspicata sostenibilità del sistema pensionistico, sia del rafforzamento del contributo che il risparmio per le pensioni complementari apporta al reddito da pensione, sia di una maggiore capacità dell’economia europea di convogliare il risparmio in investimenti che stimolino la crescita;
preso atto pertanto che essa è conforme ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità;
valutato che la base giuridica è correttamente individuata agli articoli 53, 62 e 114 del TFUE,
valutato il giusto rilievo attribuito a norme e procedure che inducano gli enti ad un’adeguata gestione del rischio, rispondente ai principi di prudenza e trasparenza;
valutati positivamente i vincoli in materia di direzione degli Enti, requisiti della dirigenza e di politiche di remunerazione dei dirigenti;
valutate le previsioni in materia di obblighi di informazione finalizzate a permettere agli aderenti, ai potenziali aderenti e beneficiari di compiere scelte informate e consapevoli;
valutata la necessità della previsione posta in capo agli Stati membri di istituire sistemi di vigilanza prudenziale con l’obiettivo di tutelare aderenti e beneficiari, prendendo in esame anche i potenziali impatti dell’attività degli Enti sulla stabilità dei sistemi finanziari dell’Unione.
si esprime in senso favorevole.
PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEI SENATORI PUGLIA, CATALFO E PAGLINI SULL’ATTO COMUNITARIO N. (COM (2014) 167 definitivo)
La commissione 11a del Senato,
in sede d’esame dell’Atto Comunitario COM(2014) 167 def. recante “Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle attività di vigilanza degli enti pensionistici aziendali o professionali (EPAP)”;
esprime, parere favorevole con le seguenti osservazioni:
in riferimento alle disposizioni di cui al Titolo III, appare opportuno inserire una specifica disposizione finalizzata a favorire la creazione di organismi di vigilanza nei quali siano coinvolti in maniera diretta gli aderenti e i beneficiari dei trattamenti gestiti dai vari EPAP;
in riferimento alle disposizioni di cui al Titolo V, prevedere che ogni stato membro individui un organo cui siano demandate le funzioni di controllo sulla gestione finanziaria degli enti e giurisdizione in materia di contabilità degli stessi.
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