319ª Seduta
Presidenza del Presidente
SACCONI
La seduta inizia alle ore 9,15.
SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI
Il presidente SACCONI annuncia che la documentazione riferita all’affare assegnato n. 974 (Impatto sul mercato del lavoro della quarta rivoluzione industriale), consegnata nel corso delle audizioni informali svoltesi nella settimana corrente, in sede di Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, sarà resa disponibile sulla pagina web della Commissione.
IN SEDE CONSULTIVA
Schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 20 giugno 2016, n. 116, recante modifiche all’articolo 55-quater del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di licenziamento disciplinare (n. 412)
(Osservazioni alla 1a Commissione. Seguito e conclusione dell’esame. Osservazioni favorevoli con rilievi)
Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 23 maggio.
Il senatore PUGLIA (M5S) dà conto di uno schema di osservazioni favorevoli con rilievi, pubblicato in allegato.
Il relatore ICHINO (PD) puntualizza che lo schema di decreto legislativo in esame reca disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 20 giugno 2016, n. 116 e non introduce una nuova disciplina in materia di licenziamento disciplinare.
La senatrice GATTI (Art.1-MDP) espone i rilievi critici del Consiglio di Stato sull’atto del Governo in titolo.
Il presidente SACCONI propone conseguentemente al relatore di modificare la proposta di osservazioni non ostative, inserendo i rilievi, tenuto conto delle sollecitazioni emerse dal dibattito.
Il relatore ICHINO (PD) accoglie la proposta del Presidente e riformula lo schema di osservazioni.
Presente il prescritto numero di senatori, lo schema di osservazioni favorevoli con rilievi, pubblicato in allegato, posto ai voti, è approvato, e risulta preclusa la proposta di osservazioni avanzata dal senatore Puglia.
La seduta termina alle ore 9,30.
OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL’ATTO DEL GOVERNO N. 412
L’11a Commissione permanente, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo,
esprime, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli, invitando la Commissione di merito ad approfondire i rilievi espressi nel parere del Consiglio di Stato sotto richiamati.
Anzitutto, nel parere n. 891 del 2017 della Commissione speciale del Consiglio di Stato viene ribadita la necessità di “un approfondimento in relazione all’articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 116 del 2016, e, in particolare, al relativo inserimento nell’articolo 55-quater del decreto legislativo n. 165 del 2001 del comma 3-quater, il quale prevede l’introduzione dell’azione di responsabilità per danni all’immagine della pubblica amministrazione nel caso previsto dal precedente comma 3-bis.”
A tal proposito, si ricorda che la Commissione speciale del Consiglio di Stato, nel parere n. 864 del 2016, aveva evidenziato come si riscontrino “seri dubbi” sotto il profilo del rispetto della delega e del criterio direttivo fissato dall’articolo 17, comma 1, lettera s), della legge n. 124 del 2015. Nel citato parere, in merito alla disciplina di delega viene affermato che essa “si limita a prevedere l’introduzione di norme in materia di responsabilità disciplinare dei pubblici dipendenti, nulla prevedendo in ordine alla possibilità di introdurre nuove disposizioni nelle diverse materie della responsabilità erariale ovvero penale”. Pertanto “appare evidente che una puntuale procedura concernente l’azione di responsabilità per danno d’immagine alla pubblica amministrazione è estranea alla materia della responsabilità disciplinare e al procedimento disciplinare, trattandosi di responsabilità dì diversa natura. Né è possibile indirettamente ricondurre l’istituto alla materia della responsabilità disciplinare mediante riferimento ad una ipotetica contestualità delle azioni nei confronti del pubblico dipendente, atteso che neppure questa sussiste. Invero, la formulazione della norma porta a ritenere che tale azione di responsabilità per danno di immagine si svolga e si esaurisca successivamente alla conclusione della procedura di licenziamento. Va inoltre considerato che la stessa non concerne direttamente la disciplina del lavoro con la pubblica amministrazione né i relativi profili di organizzazione amministrativa, attenendo piuttosto agli effetti che la violazione degli obblighi del lavoratore produce, in relazione alla tutela di interessi e beni che non riguardano direttamente il rapporto di lavoro.” Inoltre: “Il mantenimento della disposizione, stante il contrasto con la delega, potrebbe condurre ad azioni in sede giurisdizionale con esito favorevole proprio per gli eventuali dipendenti infedeli, così vanificando il giusto principio di tutela dell’immagine che le Amministrazioni devono perseguire.” Da ultimo, sebbene “la previsione di una responsabilità per danno di immagine oltre a quanto già osservato in via generale non costituisce di per sé una novità in materia, considerando che essa è già contenuta nell’articolo 55-quinquies del decreto legislativo n. 165 del 2001″ e dunque “il comma 3-quater in esame costituisce […] una specificazione ed una integrazione, […] ciò non giustifica l’adozione della relativa disciplina senza adeguato supporto di delega legislativa, considerandosi pure che essa non attiene alla materia disciplinare e al procedimento disciplinare […] e che la stessa contiene indubitabili profili di specificità e novità rispetto alla ordinaria regolamentazione di essa.”
Si segnala inoltre che la norma pone un limite minimo inderogabile all’ammontare del risarcimento conseguente all’eventuale condanna: sei mensilità dell’ultimo stipendio in godimento, oltre interessi e spese di giustizia. A tal proposito, il Consiglio di Stato ha rilevato che: “in tal modo vi è una predeterminazione ex lege del danno, che incide, in senso limitativo, sul potere di determinazione equitativa riconosciuto al giudicante, precludendogli nel contempo di ritenere che il licenziamento disciplinare, se intervenuto tempestivamente, possa esso stesso assolvere ad una funzione riparatoria del danno all’immagine dell’amministrazione pubblica secondo i principi del risarcimento in forma specifica.”
SCHEMA DI OSSERVAZIONI PROPOSTO DAI SENATORI PUGLIA, Sara PAGLINI E Nunzia CATALFO SULL’ATTO DEL GOVERNO N. 412
La Commissione 11a del Senato, esaminato lo schema di decreto legislativo recante modifiche all’articolo 55-quater del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sul licenziamento disciplinare (AG n. 412);
esprime osservazioni favorevoli con i rilievi di seguito riportati:
nel parere n. 891/2017 la Commissione speciale del Consiglio di Stato osserva che, fermo restando la positività delle disposizioni di cui allo schema di decreto in oggetto, relativamente allo schema di articolato poi divenuto il decreto legislativo n. 116 del 2016, oggetto del presente correttivo, erano state da essa rilevate varie criticità (peraltro al tempo segnalate nel corso del dibattito presso questa Commissione), di cui tuttavia la stesura finale del decreto legislativo n. 116 del 2016 si è fatta carico solo in parte.
In particolare viene ribadita la necessità di “un approfondimento in relazione all’articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 116 del 2016, e in particolare al relativo inserimento nell’articolo 55-quater del decreto legislativo n. 165 del 2001 del comma 3-quater, il quale prevede l’introduzione dell’azione di responsabilità per danni all’immagine della pubblica amministrazione nel caso previsto dal precedente comma 3-bis.“
A proposito della disposizione di cui sopra, si ricorda che la Commissione speciale del Consiglio di Stato, nel parere n. 864/2016, aveva evidenziato come si riscontrino “seri dubbi” sotto il profilo del rispetto della delega e del criterio direttivo fissato dall’articolo 17, comma 1, lett. s), della legge n. 124 del 2015.
Scrivevano infatti i giudici amministrativi che la disciplina di delega “si limita a prevedere l’introduzione di norme in materia di responsabilità disciplinare dei pubblici dipendenti, nulla prevedendo in ordine alla possibilità di introdurre nuove disposizioni nelle diverse materie della responsabilità erariale ovvero penale”. Quindi “appare evidente che una puntuale procedura concernente l’azione di responsabilità per danno d’immagine alla pubblica amministrazione è estranea alla materia della responsabilìtà disciplinare e al procedimento disciplinare, trattandosi di responsabilità dì diversa natura. Né è possibile indirettamente ricondurre l’istituto alla materia della responsabilità disciplinare mediante riferimento ad una ipotetica contestualità delle azioni nei confronti del pubblico dipendente, atteso che neppure questa sussiste. Invero, la formulazione della norma porta a ritenere che tale azione di responsabilità per danno di immagine si svolga e si esaurisca successivamente alla conclusione della procedura di licenziamento. Va inoltre considerato che la stessa non concerne direttamente la disciplina del lavoro con la pubblica amministrazione né i relativi profili di organizzazione amministrativa, attenendo piuttosto agli effetti che la violazione degli obblighi del lavoratore produce, in relazione alla tutela di interessi e beni che non riguardano direttamente il rapporto di lavoro.” E concludevano avvertendo: “Il mantenimento della disposizione, stante il contrasto con la delega, potrebbe condurre ad azioni in sede giurisdizionale con esito favorevole proprio per gli eventuali dipendenti infedeli, così vanificando il giusto principio di tutela dell’immagine che le Amministrazioni devono perseguire.” Inoltre, sebbene “la previsione di una responsabilità per danno di immagine oltre a quanto già osservato in via generale non costituisce di per sé una novità in materia, considerando che essa è già contenuta nell’articolo 55-quinquies del decreto legislativo n. 165 del 2001″ e dunque “il comma 3-quater in esame costituisce […] una specificazione ed una integrazione, […] ciò non giustifica l’adozione della relativa disciplina senza adeguato supporto di delega legislativa, considerandosi pure che essa non attiene alla materia disciplinare e al procedimento disciplinare […] e che la stessa contiene indubitabili profili di specificità e novità rispetto alla ordinaria regolamentazione di essa.”
Va inoltre nuovamente evidenziato come la norma ponga un limite minimo inderogabile all’ammontare del risarcimento conseguente all’eventuale condanna: sei mensilità dell’ultimo stipendio in godimento, oltre interessi e spese dì giustizia. A tal proposito, il Consiglio di Stato ha rilevato: “in tal modo vi è una predeterminazione ex lege del danno, che incide, in senso limitativo, sul potere di determinazione equitativa riconosciuto al giudicante, precludendogli nel contempo di ritenere che il licenziamento disciplinare, se intervenuto tempestivamente, possa esso stesso assolvere ad una funzione riparatoria del danno all’immagine dell’amministrazione pubblica secondo i principi del risarcimento in forma specifica.“
Riunione n. 97
GIOVEDÌ 25 MAGGIO 2017
Presidenza del Presidente
SACCONI
Orario: dalle ore 8,30 alle ore 9,15
AUDIZIONE INFORMALE IN MERITO ALL’ESAME DELL’AFFARE ASSEGNATO SULL’IMPATTO SUL MERCATO DEL LAVORO DELLA QUARTA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE (N. 974)
Riunione n. 96
MERCOLEDÌ 24 MAGGIO 2017
Presidenza del Presidente
SACCONI
Orario: dalle ore 14,15 alle ore 16,30
AUDIZIONE INFORMALE IN MERITO ALL’ESAME DELL’AFFARE ASSEGNATO SULL’IMPATTO SUL MERCATO DEL LAVORO DELLA QUARTA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE (N. 974)
318ª Seduta
Presidenza del Presidente
SACCONI
Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Cassano.
La seduta inizia alle ore 15,30.
SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI
Il presidente SACCONI annuncia che la documentazione riferita all’affare assegnato n. 974 (lavoro 4.0), consegnata nel corso delle audizioni informali svoltesi nella scorsa settimana, in sede di Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, sarà resa disponibile sulla pagina web della Commissione.
IN SEDE CONSULTIVA
(2272) Disposizioni per la promozione e la disciplina del commercio equo e solidale, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall’unificazione dei disegni di legge d’iniziativa dei deputati Realacci ed altri; Simonetta Rubinato ed altri; Baretta; Da Villa ed altri
(Parere alla 10a Commissione. Esame. Parere favorevole con osservazioni)
Larelatrice BENCINI (Misto-Idv) illustra, per le parti di competenza, il disegno di legge n. 2272, che interviene sulla promozione e diffusione del commercio equo e solidale. Dopo aver ricordato l’impegno del Governo preso a seguito dell’approvazione di 2 mozioni, nel biennio 2002-2003, per favorire la promozione e la diffusione di tale tipo di commercio, fa presente che gli aspetti di competenza della Commissione lavoro sono ravvisabili all’articolo 2. In particolare, la relatrice si sofferma sulla definizione di commercio equo e solidale, che rappresenta un rapporto commerciale con un produttore finalizzato all’equità nelle relazioni commerciali, e sull’accordo di commercio equo e solidale, che impegna un produttore all’obbligo di garantire condizioni di lavoro sicure, di remunerare in maniera adeguata i lavoratori, di rispettare i diritti sindacali e di impegnarsi per il contrasto del lavoro minorile.
Lamenta incidentalmente le condizioni di lavoro e di remunerazione di alcune parti del settore della produzione agro alimentare del nostro Paese. In considerazione della finalità del provvedimento in esame, propone conclusivamente di esprimere un parere favorevole alla 10a Commissione.
Il senatore BAROZZINO (Misto-SI-SEL) chiede un impegno più incisivo sul contrasto al lavoro minorile e una maggiore precisione nella definizione di compenso equo.
Il senatore PUGLIA (M5S), dopo aver ricordato la diffusione negli ultimi anni del commercio equo e solidale, ritiene che questo settore debba essere disciplinato con maggiore chiarezza al fine anche di dare le opportune garanzie al consumatore. Si associa all’auspicio del senatore Barozzino di impegni incisivi nella lotta al lavoro minorile.
Il presidente SACCONI rammenta che la Commissione deve esprimere un parere solo sulle parti di competenza dell’atto in titolo. Concordando con il senatore Barozzino, invita la relatrice a introdurre nello schema di parere un riferimento alla convenzione dell’Organizzazione internazionale del lavoro in materia di lavoro minorile. Propone altresì di suggerire alla Commissione di merito un richiamo all’attività di controllo delle filiere del commercio equo e solidale, come previsto dall’articolo 5, al fine di garantire effettivamente la conformità agli standard richiesti.
La relatrice BENCINI (Misto-Idv) riformula conseguentemente uno schema di parere di segno favorevole con osservazioni, pubblicato in allegato.
Presente il prescritto numero di senatori lo schema di parere della relatrice, posto ai voti, è approvato. Il PRESIDENTE registra l’unanimità dei consensi.
Schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 20 giugno 2016, n. 116, recante modifiche all’articolo 55-quater del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di licenziamento disciplinare (n. 412)
(Osservazioni alla 1a Commissione. Esame e rinvio)
Il relatore ICHINO (PD) illustra lo schema di decreto legislativo in esame contenente disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo n. 116 del 2016, in materia di licenziamento disciplinare dei pubblici dipendenti. Dopo aver ricordato le motivazioni che hanno dato luogo all’emanazione del decreto in titolo, in particolare la sentenza della Corte costituzionale n. 251 del 2016 e il parere n. 83 del 2017 del Consiglio di Stato, passa ad illustrare l’articolo 1, che definisce l’oggetto del provvedimento, e l’articolo 2, cheaggiunge, nella sezione delle premesse, il riferimento all’acquisizione dell’intesa della Conferenza Stato-Regioni. Si sofferma poi sull’articolo 3, contenente la modifica dei termini per la denuncia al Pubblico Ministero e per la segnalazione alla competente Procura regionale della Corte dei Conti sull’avvio del procedimento disciplinare nei casi di falsa attestazione della presenza in servizio di un dipendente pubblico. Con l’articolo 4 si modifica in parte l’articolo 55-quater del decreto legislativo n. 165 del 2001, prevedendo la comunicazione dei procedimenti disciplinari all’Ispettorato per la funzione pubblica entro 20 giorni dall’adozione degli stessi, in modo da garantire un monitoraggio continuo dei casi di esercizio del potere disciplinare da parte delle Amministrazioni.
In conclusione, il relatore propone di esprimere delle osservazioni non ostative alla Commissione affari costituzionali.
Il senatore PUGLIA (M5S) chiede che l’espressione di osservazioni da parte della Commissione sia rinviata a una prossima seduta, in modo da poter compiere le opportune valutazioni.
Il relatore ICHINO (PD), dopo aver specificato le modalità di comunicazione dell’avvio del procedimento disciplinare alla Procura della Repubblica, alla Procura regionale della Corte dei Conti e all’Ispettorato per la Funzione Pubblica, precisa che lo schema di decreto legislativo non innova la materia rispetto a quanto già definito con il decreto legislativo del 20 giugno 2016, n. 216.
Il PRESIDENTE propone quindi di convocare una nuova seduta della Commissione, per l’espressione delle osservazione sull’atto in titolo, per giovedì 25 maggio alle ore 9,15.
La Commissione conviene.
Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all’equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza e che abroga la direttiva 2010/18/UE del Consiglio (n. COM (2017) 253 definitivo)
(Esame, ai sensi dell’articolo 144 del Regolamento, dell’atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà e rinvio)
Il relatore ANGIONI (PD) introduce la proposta di direttiva in esame, ricordando che essa fa parte di un pacchetto di misure tese a porre rimedio alla sottorappresentanza delle donne nel mondo del lavoro. Dopo aver ricordato le basse percentuali del tasso di occupazione femminile, fa presente che una delle cause principali è rappresentata dall’inadeguatezza delle politiche a favore dell’equilibrio tra attività professionale e vita familiare. Ricorda inoltre che, tra novembre 2015 e febbraio 2016, è stata effettuata una consultazione pubblicaaperta per raccogliere i pareri dei cittadini sul tema, i cui risultati hanno confermato la convergenza di opinioni sulla necessità di migliorare gli incentivi per i genitori ad assumersi responsabilità di assistenza e sulle misure a favore dell’equilibrio tra attività professionale e vita familiare.
La direttiva in esame contribuisce altresì al raggiungimento degli obiettivi del TFUE relativi alla parità tra uomini e donne nel mondo del lavoro, contribuendo alle priorità della Commissione Juncker in materia di occupazione. La base giuridica della proposta in esame si fonda sull’articolo 153 del TFUE ed è in linea con il principio di sussidiarietà e di proporzionalità.
Passando all’esame del testo, il relatore osserva che l’articolo 1 indica l’oggetto della direttiva, mentre l’articolo 2 definisce la platea dei beneficiari. Con l’articolo 4 si rinvia agli Stati membri l’adozione di misure affinché i padri abbiano il diritto di avvalersi del congedo di paternità, mentre con l’articolo 5si ridefiniscono i parametri per la fruizione del congedo parentale, già oggetto della direttiva 2010/18/UE, di almeno quattro mesi in seguito alla nascita o adozione di un figlio per prendersene cura.
Il relatore si sofferma poi sull’articolo 6, che stabilisce il diritto di usufruire di un periodo di congedo dal lavoro in caso di malattia grave di un familiare, mentre con l’articolo 7si salvaguarda il diritto dei lavoratori all’assenza dal lavoro in caso di forza maggiore e il diritto di percepire un’indennità adeguata durante il periodo di congedo.
Ricorda che sono previste altresì modalità di lavoro flessibili per i lavoratori con figli fino a dodici anni di età, cui vengono riconosciuti il diritto a ritornare allo stesso posto di lavoro e la protezione dal licenziamento durante il periodo in cui richiedono di fruire del congedo parentale.
L’articolo 13 autorizza gli Stati membri adintrodurre sanzioni in caso di violazione degli obblighi risultanti dalla direttiva. Sono altresì garantiti i diritti già esistenti riconosciuti dalle direttive europee in materia di parità di genere e si abroga contestualmente la precedente direttiva 2010/18/UE sul congedo parentale. La direttiva entra in vigore presso gli Stati membri entro due anni dalla sua adozione.
Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
IN SEDE DELIBERANTE
(Doc. XXII, n. 3-bis) Camilla FABBRI ed altri. – Proroga del termine di cui all’articolo 6 della deliberazione del 4 dicembre 2013, recante “Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, con particolare riguardo al sistema della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”
(Discussione e rinvio)
La relatrice FAVERO (PD) introduce il documento in esame, che mira a prorogare la durata dei lavori della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, con particolare riguardo al sistema della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Con tale proroga la Commissione d’inchiesta può continuare i propri lavori fino alla conclusione naturale della legislatura in corso, permettendo così di approfondire i problemi generali della materia e di esaminare profili specifici che presentano alcuni settori, ambiti territoriali, categorie professionali, settori produttivi specificamente a rischio. Dopo aver ricordato l’attività che la Commissione ha finora svolto, in particolare sulla dimensione del fenomeno delle cosiddette «morti bianche», sulle cause degli infortuni sul lavoro con particolare riguardo all’ambito del lavoro nero e sull’applicazione delle leggi antinfortunistiche, la relatrice propone una celere approvazione del documento in esame.
Il senatore PUGLIA (M5S) auspica un’approvazione tempestiva della proposta di proroga, considerata l’importanza dell’inchiesta.
Il PRESIDENTE ricorda che devono ancora pervenire i prescritti pareri della 1a e della 5a Commissione permanente.
Il seguito della discussione è quindi rinviato.
SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
Il senatore PUGLIA (M5S) chiede che venga ripreso al più presto l’esame dei disegni di legge nn. 2048 e connessi, relativi al caregiver.
Il PRESIDENTE assicura che tale esame sarà ripreso nelle prossime sedute.
SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DELL’UFFICIO DI PRESIDENZA DI DOMANI ALLE ORE 8,30, ANTICIPAZIONE DELL’UFFICIO DI PRESIDENZA ALLE ORE 14,15 E CONVOCAZIONE DI UNA NUOVA SEDUTA DELLA COMMISSIONE ALLE ORE 9,15 DI GIOVEDÌ
Il PRESIDENTE avverte che la seduta dell’Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, convocata per domani alle ore 8,30, non avrà luogo. La seduta dell’Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, già convocata per le ore 14,45, è anticipata alle ore 14,15.
Comunica inoltre che la Commissione è convocata per un’ulteriore seduta giovedì 25 maggio alle ore 9,15.
La Commissione prende atto.
La seduta termina alle ore 16,30.
PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2272
La Commissione lavoro, previdenza sociale, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con le seguenti osservazioni.
Con riferimento all’articolo 2, comma 1, lettera c), punto 4), si suggerisce alla Commissione di merito di prevedere che il contrasto all’impiego di lavoro minorile sia conforme alle norme previste dalla Convenzione internazionale del lavoro sul lavoro minorile, adottata dall’Italia nel 1999.
Si coglie altresì l’occasione per suggerire alla Commissione di introdurre un rafforzamento dell’attività di controllo delle filiere del commercio equo e solidale, come previsto dall’articolo 5, al fine di garantire effettivamente la conformità agli standard richiesti.