AUDIZIONI INFORMALI
Martedì 9 febbraio 2010.
Audizione di rappresentanti di MEFOP (Società per lo sviluppo del mercato dei fondi pensioni), di rappresentanti di ASSOPREVIDENZA (Associazione per l’attuazione della previdenza complementare) e di rappresentanti del Fondo Banca di Roma, sulle problematiche relative alla gestione e all’andamento dei fondi pensione e della previdenza complementare.
Le audizioni informali sono state svolte dalle 10.40 alle 13.
SEDE REFERENTE
Martedì 9 febbraio 2010. – Presidenza del presidente Silvano MOFFA.
La seduta comincia alle 13.
Modifiche alla composizione dei comitati consultivi provinciali presso l’INAIL.
C. 2587 Stucchi.
(Seguito dell’esame e rinvio).
La Commissione prosegue l’esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 2 febbraio 2009.
Silvano MOFFA presidente, preso atto che non vi sono ulteriori richieste di intervento, dichiara concluso l’esame preliminare.
Ricorda che – conformemente a quanto convenuto nell’ambito dell’Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi – il termine per la presentazione di emendamenti al progetto di legge in esame è fissato per le ore 16 di oggi.
Rinvia, quindi, il seguito dell’esame ad altra seduta, già prevista per la giornata di domani.
Interventi in materia di ammortizzatori sociali e tutela di determinate categorie di lavoratori.
C. 2100 Damiano, C. 2157 Miglioli, C. 2158 Miglioli, C. 2452 Bellanova, C. 2890 Letta, C. 3102 Donadi.
(Esame e rinvio).
La Commissione inizia l’esame del provvedimento in titolo.
Giuliano CAZZOLA (PdL), relatore, osserva che le sei proposte di legge in esame, tutte di iniziativa parlamentare, dettano norme in materia di ammortizzatori sociali e prevedono misure in favore dei lavoratori flessibili. Fa notare che le proposte di legge n. 2100 (Damiano ed altri) e n. 2890 (Letta ed altri) intervengono in materia di ammortizzatori sociali, prevedendo, in particolare, l’estensione di tali strumenti ai lavoratori esclusi dall’applicazione della normativa generale, nonché l’unificazione di alcuni trattamenti e l’istituzione di un’indennità unica di disoccupazione. Rileva poi che le proposte di legge n. 2452 (Bellanova ed altri) e n. 3102 (Donadi ed altri) recano disposizioni transitorie, valevoli fino al 31 dicembre 2010, volte ad estendere la durata della Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIG). Segnala, quindi, che le proposte di legge n. 2157 e n. 2158 (Miglioli e altri) dettano una serie di norme volte a promuovere le tutele dei lavoratori con rapporti di lavoro flessibile.
Passando all’esame dei singoli provvedimenti, osserva che, per quanto concerne la proposta di legge n. 2100, l’articolo 1 istituisce un apposito fondo per la tutela del reddito in caso di sospensione dal lavoro o di licenziamento, cui affluiscono tutte le risorse previste dalla normativa vigente in materia, al fine di realizzare un sistema universalistico a sostegno dei lavoratori impiegati con qualsiasi forma contrattuale e delle imprese di qualsiasi dimensione e categoria. Sottolinea che l’articolo 2 estende a tutti i lavoratori l’accesso a una serie di strumenti di sostegno al reddito attualmente previsti (CIG, CIGS, mobilità, indennità di disoccupazione). Rileva che l’articolo 3 prevede che l’erogazione dei trattamenti di sostegno al reddito è subordinata alla sottoscrizione, da parte dei lavoratori interessati, di un apposito patto di servizio presso i competenti centri per l’impiego. Mette in evidenza che l’articolo 4 prevede che i fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua possono realizzare interventi, anche in deroga alle disposizioni vigenti, per misure temporanee ed eccezionali volte alla tutela dei lavoratori a rischio di perdita del posto di lavoro, anche con contratti di apprendistato o a progetto. Osserva che l’articolo 5 dispone la copertura degli oneri quantificati dalla proposta di legge in esame e degli ulteriori eventuali oneri riconducibili agli interventi del Fondo per la tutela del reddito.
Per quanto concerne la proposta di legge n. 2890, rileva che l’articolo 1 istituisce e disciplina l’indennità unica di disoccupazione, intesa come prestazione di base universale contro il rischio di disoccupazione involontaria. Segnala che l’articolo 2 stabilisce che beneficiari della nuova indennità di disoccupazione sono i lavoratori subordinati con contratto a tempo indeterminato e determinato, i collaboratori coordinati e continuativi, gli associati in partecipazione tenuti all’iscrizione alla Gestione separata INPS e, più in generale, tutti i lavoratori con un contratto che non garantisca stabilità di impiego. Il finanziamento della nuova indennità avviene mediante un contributo del datore di lavoro pari all’1 per cento della retribuzioneimponibile per i lavoratori a tempo indeterminato e al 3 per cento negli altri casi. I contributi versati sono raccolti in una nuova gestione delle indennità di disoccupazione istituita presso l’INPS. Fa presente che l’articolo 3 stabilisce l’obbligo, da parte dell’INPS, di contabilizzare individualmente le settimane di contribuzione versate, accreditando un montante di settimane di disoccupazione pari a un terzo delle settimane di contribuzione versate. Fa notare che l’articolo 4 disciplina i casi di fruizione e decadenza dell’indennità. In particolare, i lavoratori beneficiari dell’indennità hanno diritto a fruire dell’indennità nei limiti del montante di settimane accreditato. Sottolinea che l’articolo 5 stabilisce che l’indennità unica di disoccupazione è pari all’80 per cento della retribuzione imponibile, nei limiti dell’80 per cento della retribuzione media dei lavoratori assicurati presso la nuova gestione INPS; in ogni caso, l’importo dell’indennità viene diminuito, in misura pari al 10 per cento, ogni ventisei settimane di fruizione della medesima indennità. Segnala che l’articolo 6 prevede che l’indennità unica di disoccupazione decorre dal trentunesimo giorno successivo alla data di licenziamento. Evidenzia che l’articolo 7 prevede uno sgravio dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti nella misura del 50 per cento per 24 mesi a favore dei datori di lavoro che assumano a tempo pieno e indeterminato lavoratori disoccupati di lunga durata. Rileva, poi, che l’articolo 8, oltre a dispone una serie di abrogazioni normative, estende l’ambito applicativo dell’articolo 8 della legge n.407 del 1990, il quale prevede uno sgravio contributivo del 50 per cento (100 per cento nel Mezzogiorno), per un periodo di 36 mesi, a favore di determinate categorie di datori di lavoro che assumono lavoratori beneficiari di trattamenti di integrazione salariale.
Sottolinea, quindi, che la proposta di legge n. 2157 reca disposizioni in materia di tutele sociali e di politiche attive per i lavoratori titolari di rapporti di lavoro non subordinato iscritti alla gestione separata INPS. Fa notare che l’articolo 1 prevede una serie di interventi per il sostegno del reddito, la formazione professionale, la previdenza e l’accesso al credito. In particolare, si prevede l’istituzione di un nuovo Fondo, destinato ad interventi in favore degli iscritti alla gestione separata INPS, alimentato con un contributo aggiuntivo a carico del datore del lavoro dello 0,5 per cento (commi 1-6, 8, 9 e 12); l’introduzione di una detrazione IRPEF per la previdenza integrativa (comma 7); nuove politiche attive in materia di formazione e orientamento professionale, certificazione delle competenze e banche dati per l’incontro tra domanda e offerta di lavoro (commi 10 e 11). Si sofferma poi sull’articolo 2, che prevede sgravi contributivi a favore dei datori di lavoro che assumono con contratto a tempo indeterminato lavoratori occupati nella stessa azienda, da almeno tre anni nel corso degli ultimi cinque, con contratti di lavoratori flessibili. Condizione per l’accesso ai benefici è l’aver sottoscritto appositi accordi con le organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale volti a regolare le modalità di esecuzione della prestazione, le qualifiche e mansioni, i compensi minimi applicabili e le norme di regolazione dei diritti sociali e sindacali. Osserva che l’articolo 3 contiene una misura antielusiva consistente nel riconoscere al lavoratore associato in partecipazione agli utili con apporto di lavoro i trattamenti contributivi, economici e normativi stabiliti dalla legge e dai contratti collettivi per il lavoro subordinato svolto nella posizione corrispondente del medesimo settore di attività. Evidenzia che l’articolo 4 prevede che il Presidente del comitato amministratore del Fondo della gestione separata INPS venga eletto tra i rappresentanti degli iscritti al Fondo, anche laddove nominati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. Segnala che l’articolo 5 prevede procedure di quantificazione statistica della platea degli iscritti alla gestione separata, distinguendo tra le varie categorie, anche ai fini del monitoraggio dell’andamento previdenziale. Inoltre, l’INPS provvede a garantire
l’aggiornamento trimestrale degli estratti conto relativi alla posizione dei soggetti iscritti alla gestione separata, assicurando la loro consultazione sulla rete internet da parte degli iscritti al fine di consentire la verifica dei versamenti effettuati.
Per quanto riguarda la proposta di legge n. 2158, segnala che gli articoli da 1 a 5 (Capo I) sono volti ad allineare il trattamento dei lavoratori flessibili a quello dei titolari di rapporto di lavoro subordinato per quanto attiene, in particolare, alla forma dei contratti, al carico contributivo e ad una serie di prestazioni sociali. Soffermandosi sull’articolo 1, fa notare che esso definisce i contenuti essenziali dei contratti di lavoro flessibile e prevede che la forma scritta di essi è condizione di validità dei contratti medesimi. Sottolinea che l’articolo 2 detta norme per il riequilibrio contributivo. In particolare, per quanto concerne i titolari di partita IVA si prevede la progressiva riduzione delle aliquote contributive di un punto percentuale annuo a decorrere dal 2009, fino all’equiparazione, a decorrere dal 2013, alle aliquote contributive previste per i lavoratori artigiani e i commercianti. Fa notare che l’articolo 3 prevede, a favore degli iscritti alla gestione separata INPS, la sospensione della prestazione lavorativa per esigenze sanitarie o gravidanza. In tali periodi il compenso non viene erogato, l’interruzione della prestazione non costituisce in ogni caso inadempimento contrattuale e i rapporti di lavoro non possono essere estinti. Rileva che l’articolo 4 estende ai lavoratori iscritti alla gestione separata INPS (con esclusione dei lavoratori autonomi), nel caso in cui titolare dell’obbligazione contributiva sia il committente, i diritti riconosciuti dall’articolo 2116 del codice civile, in base al quale le prestazioni previdenziali e assistenziali obbligatorie sono dovute al prestatore di lavoro anche quando l’imprenditore non ha versato regolarmente i contributi dovuti, salvo diverse disposizioni delle leggi speciali. Pone in evidenza l’articolo 5, che estende a tutti gli iscritti alla gestione separata INPS che hanno versato i relativi contributi il diritto a usufruire delle prestazioni previste per gli iscritti alla medesima gestione separata in materia di maternità, malattia, assegni al nucleo familiare, congedi parentali. Segnala poi gli articoli 6-13 (Capo II), che modificano in più parti il decreto legislativo n. 276 del 2003, in materia di lavoro a progetto, al fine di ampliare le tutele per i lavoratori. Evidenzia che le modifiche sono volte, in particolare, a definire in termini più puntuali ed ampliare il campo di applicazione del lavoro a progetto (articolo 6), prevedendo in particolare: che le modalità di esecuzione della prestazione non possono essere variate unilateralmente dal datore di lavoro; che il progetto non può coincidere con l’attività principale o accessoria dell’impresa, né può ad essa sovrapporsi, ma può essere soltanto ad essa funzionalmente correlato; l’estensione dell’ambito applicativo della disciplina sul lavoro a progetto a rapporti ed attività attualmente esclusi (attività rese a fini istituzionali in favore di associazioni sportive dilettantistiche ed enti di promozione sportiva; rapporti con la P.A.; attività svolte da componenti di organi di società; attività svolte da prestatori d’opera professionali titolari di partita IVA privi di autonoma organizzazione; lavoratori che percepiscono la pensione di vecchiaia); che l’individuazione delle modalità di espletamento della prestazione e delle regole generali di riferimento su cui basare il rapporto tra committente e prestatore, la determinazione dei riferimenti minimi di compenso orario e giornaliero che costituiscono livelli di equità della prestazione, l’applicazione, ai fini del progetto o della fase di esso che costituisce l’oggetto del contratto, di proroghe, rinnovi o limitazioni, nonché la definizione dei motivi, delle modalità e dei termini per il recesso, sono demandate alla contrattazione collettiva nazionale, di settore, regionale, territoriale e aziendale, tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Sottolinea altresì che le modifiche già citate sono tese a: prevedere che gli elementi essenziali del contratto debbano risultare
in forma scritta a pena di nullità (articolo 7); prevedere che il corrispettivo non deve essere esclusivamente legato al tempo della prestazione, ma deve essere riferibile anche al risultato predeterminato nel progetto e, in ogni caso, non essere inferiore ai minimi definiti dalla contrattazione collettiva o, in mancanza, per analoghe prestazioni di lavoro subordinato (articolo 8); prevedere che nel caso di esclusività del rapporto contrattuale («monocommittenza») questa risulti da previsione contrattuale scritta collegata a un equo e reale compenso aggiuntivo (articolo 9); prevedere sgravi contributivi, per un periodo di 36 mesi, a favore dei datori di lavoro che procedono ad assunzioni di lavoratrici madri iscritte alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritte ad altra forma previdenziale obbligatoria, entro i 18 mesi successivi alla nascita del bambino (riduzione del 50 per cento se assumono con una delle forme contrattuali previste per gli iscritti alla suddetta gestione separata e sgravio totale se assumono con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato); inoltre, introduce il divieto di stipulare contratti a progetto da parte delle imprese che non hanno effettuato la valutazione dei rischi ai sensi dell’articolo 28 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (articolo 10); prevedere che il recesso unilaterale possa avvenire (oltre che nei casi e nei modi previsti dal contratto individuale) anche nei casi e nei modi stabiliti dalla contrattazione collettiva e che trovi in ogni caso applicazione l’articolo 2227 del codice civile (in base al quale il committente può recedere dal contratto ancorché sia iniziata l’esecuzione dell’opera, tenendo indenne il prestatore d’opera delle spese, del lavoro eseguito e del mancato guadagno) (articolo 11); abrogare l’articolo 68 del decreto legislativo n. 276 del 2003, il quale prevede che nella riconduzione a un rapporto di lavoro a progetto i diritti derivanti da un rapporto di lavoro già in essere possono essere oggetto di rinunzie o transazioni tra le parti in sede di certificazione del rapporto di lavoro (articolo 12); prevedere che le prestazioni lavorative non possono essere assoggettate a uno specifico e serrato controllo, né a potere disciplinare, esercitato, anche per interposta persona, dal committente, pena la trasformazione ab initio del rapporto di lavoro in rapporto a tempo indeterminato (articolo 13). Osserva poi che gli articoli 14 e 15 (Capo III) dettano norme in materia di prestazione d’opera. L’articolo 14 introduce una serie di garanzie a tutela dei prestatori d’opera monocommittenti o il cui fatturato deriva comunque per più dell’80 per cento da un solo committente, oppure che abbiano un fatturato complessivo annuo inferiore a 30.000 euro, prevedendo: l’applicazione nei loro confronti delle disposizioni di cui agli articoli da 1 a 5 della proposta di legge in esame; l’estensione nei loro confronti delle disposizioni di cui al titolo VII, capo I, del decreto legislativo n. 276 del 2003, concernenti il lavoro a progetto e il lavoro occasionale (come modificate dagli articoli 6-13 della proposta di legge in esame); l’applicazione dei benefici fiscali previsti dall’articolo 15. Inoltre, fa presente che per i soli prestatori d’opera monocommittenti o il cui fatturato deriva comunque per più dell’80 per cento da un solo committente, è prevista una norma di garanzia retributiva, in base alla quale il corrispettivo non può essere inferiore a quanto previsto da specifici accordi collettivi, stipulati dalle organizzazioni di categoria più rappresentative sul piano nazionale o, in mancanza, dai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dalle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale per analoghe mansioni e attività. Segnala che l’articolo 15 prevede l’esenzione dall’applicazione dell’IRAP in favore dei lavoratori titolari di partita IVA i cui redditi derivino esclusivamente da opera professionale, iscritti alla gestione previdenziale separata INPS, in possesso di determinati requisiti. Osserva che l’articolo 16 (Capo IV) introduce norme a tutela dei lavoratori che svolgono attività nell’ambito di tirocini, stage o borse di
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studio. Fa presente che l’articolo 18 (Capo V) interviene sul personale precario alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni e sulle relative procedure di stabilizzazione. In particolare si prevede: che le procedure di stabilizzazione previste dalla legge finanziaria per il 2008 (articolo 3, commi 94, 95, 96, 97 e 106 della legge n. 244 del 2007) siano fatte salve; che le amministrazioni pubbliche, nel rispetto dei vincoli finanziari e di bilancio previsti dalla legislazione vigente, possono continuare ad avvalersi del personale assunto con contratti di lavoro flessibile sino al termine delle procedure triennali di stabilizzazione programmabili entro il 30 giugno 2012 (i bandi di concorso per le assunzioni a tempo indeterminato nelle pubbliche amministrazioni contengono il riconoscimento, in termini di punteggio, dell’intero servizio prestato presso le pubbliche amministrazioni con il limite minimo di almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio antecedente, in virtù di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, in somministrazione e di prestazione d’opera ai sensi dell’articolo 2222 del codice civile); che le università e gli enti di ricerca, nel rispetto dei vincoli finanziari e di bilancio previsti dalla legislazione vigente e sentito il parere della Conferenza dei rettori delle università italiane e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, possono programmare l’assunzione di personale nel periodo 2009/2012 e indire bandi di concorso per assunzioni a tempo indeterminato (i bandi contengono il riconoscimento, in termini di punteggio, dell’intero servizio prestato presso le pubbliche amministrazioni con il limite minimo di almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio antecedente, in virtù di contratti a termine, assegni di ricerca, contratti di collaborazione coordinata e continuativa, in somministrazione e di prestazione d’opera ai sensi dell’articolo 2222 del codice civile); che le università e gli enti di ricerca possono avvalersi di contratti di lavoro flessibile per lo svolgimento di progetti formativi, di ricerca e di innovazione tecnologica i cui oneri non sono posti a carico dei bilanci di funzionamento degli enti o del fondo di finanziamento degli enti o del fondo di finanziamento ordinario delle università. Segnala che, in base al provvedimento, gli incarichi di docenza a contratto, attribuiti tramite concorso pubblico per titoli, danno luogo a contratti annuali di lavoro dipendente a tempo determinato, con retribuzione almeno pari a quella di professore associato con dieci anni di anzianità; al fine di facilitare il raccordo tra mondo del lavoro e università, è istituita la figura del professore di chiara fama. Rileva poi che gli incarichi di professore di chiara fama non danno luogo a retribuzione e possono essere stipulati esclusivamente con personalità di comprovata esperienza e competenza scientifica, professionale o manageriale nei diversi settori disciplinari. Sottolinea, infine, che l’articolo 19 (Capo VI) attribuisce una delega al Governo per la riforma degli istituti a sostegno del reddito (ammortizzatori sociali).
Osserva, poi, che la proposta di legge n. 2452 prevede che il trattamento di cassa integrazione ordinaria possa essere corrisposto, fino al 31 dicembre 2010, per un periodo massimo complessivo di 24 mesi, mentre la proposta di legge n. 3102 prevede che il trattamento ordinario di integrazione salariale possa essere concesso, fino al 31 dicembre 2010, per un periodo non superiore a 104 settimane consecutive, ovvero per più periodi non consecutivi la durata complessiva dei quali non può superare 104 settimane in un triennio; in tale ultimo provvedimento, si prevede, altresì, che ai fini del computo dei periodi massimi di godimento del trattamento, una settimana si considera trascorsa quando la riduzione di orario è stata almeno pari al 10 per cento dell’orario settimanale relativo ai lavoratori occupati nell’unità produttiva; infine, i periodi di integrazione salariale ordinaria concessi fino al 31 dicembre 2010 non vengono computati ai fini della durata massima dei trattamenti ordinari e straordinari.
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Per quanto concerne il prosieguo dell’esame in Commissione, propone che, al termine del dibattito di carattere generale, previsto per giovedì 11 febbraio, si proceda alla costituzione di un Comitato ristretto, nel cui ambito esaminare nel dettaglio il contenuto delle proposte di legge, al fine di valutare la possibilità di pervenire alla stesura di un testo unificato. Al riguardo intende osservare, peraltro, che in quella sede sarà necessario, in particolare, approfondire gli aspetti relativi alla copertura finanziaria degli oneri recati dai provvedimenti abbinati, in quanto talune disposizioni contenute nelle proposte di legge in esame sembrano presentare profili problematici, come evidenziato dettagliatamente anche nella documentazione prodotta dagli Uffici. In particolare, fa notare che appaiono prive di idonea copertura degli oneri la proposta di legge n. 2452, l’articolo 2 della proposta di legge n. 2157 e gli articoli 4, 10 e 15 della proposta di legge n. 2158. Quanto alla proposta di legge n. 2100, che pure reca (all’articolo 5) un’articolata disposizione di quantificazione e copertura degli oneri, ritiene che occorra valutare con attenzione l’idoneità degli strumenti di copertura indicati, soprattutto alla luce del fatto che talune delle modalità di copertura utilizzate presentano un carattere innovativo e speciale (anche dal punto di vista procedurale); inoltre, fa presente che alcune delle norme richiamate risultano ormai abrogate, mentre l’emissione di titoli del debito, che non rientra tra le modalità di copertura tipizzate dall’articolo 17, comma 1, della nuova legge di contabilità e di finanza pubblica (legge n. 196 del 2009), incide sull’andamento della spesa per interessi e sulle previsioni relative al debito pubblico in rapporto al PIL, ossia su parametri rilevanti ai fini del rispetto del Patto di stabilità e crescita europeo.
In conclusione, ritiene evidente che le necessarie verifiche che andranno effettuate, anche in sede tecnica, incideranno inevitabilmente sull’iter legislativo di provvedimenti tanto articolati e complessi; auspica tuttavia che il seguito dell’attività istruttoria, per quanto certamente da prevedere in termini temporali sufficientemente congrui, possa consentire di approfondire le diverse questioni segnalate.
Silvano MOFFA presidente, considerata l’articolata relazione svolta, giudica opportuno che i gruppi possano approfondirne adeguatamente i contenuti e che, pertanto, il dibattito di carattere generale sulle proposte di legge abbinate prosegua nelle ulteriori sedute, già previste nel calendario della corrente settimana.
Rinvia, quindi, il seguito dell’esame ad altra seduta.
Interventi per agevolare la libera imprenditorialità e per il sostegno del reddito.
C. 2424 Antonino Foti.
(Seguito dell’esame e rinvio – Nomina di un Comitato ristretto).
La Commissione prosegue l’esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 21 ottobre 2009.
Silvano MOFFA presidente, ricorda che, nella seduta del 21 ottobre 2009, la Commissione ha concluso l’esame degli emendamenti riferiti al provvedimento in titolo; il testo risultante dagli emendamenti approvati è stato, quindi, trasmesso alle competenti Commissioni parlamentari per l’espressione del prescritto parere. In proposito, comunica che – pur essendo nel frattempo pervenuti i pareri di numerose Commissioni – permangono taluni profili problematici soprattutto in relazione agli aspetti di natura finanziaria, atteso che la V Commissione ha richiesto al Governo la predisposizione della relazione tecnica per la quantificazione degli oneri recati dal provvedimento, mentre la VI Commissione non è tuttora nelle condizioni di esprimere il parere di competenza, anche alla luce di alcune questioni sollevate, nel corso dell’esame in sede consultiva, dal rappresentante del dicastero dell’economia e delle finanze.
Per tali ragioni, prima ancora di acquisire i pareri mancanti, prospetta l’opportunità
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– acquisito anche l’avviso del relatore – di tornare ad approfondire le predette questioni in una sede informale, valutando l’eventuale esigenza di modifiche e integrazioni al testo in esame, che siano in grado di superare con celerità i possibili aspetti critici.
Nessuno chiedendo di intervenire, propone quindi che la Commissione proceda alla nomina di un Comitato ristretto per il seguito dell’istruttoria legislativa sulla proposta di legge n. 2424.
La Commissione delibera di nominare un Comitato ristretto, riservandosi la presidenza di indicarne i componenti sulla base delle designazioni dei gruppi.
Silvano MOFFA presidente, nel fare presente che le determinazioni testé assunte saranno comunicate, per le vie brevi, alle Commissioni che non hanno ancora espresso il parere di competenza sul provvedimento risultante dagli emendamenti approvati, avverte che la prima riunione del Comitato ristretto, appena nominato, sarà fissata per la giornata di domani, mercoledì 10 febbraio.
Rinvia, quindi, il seguito dell’esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 13.25.
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
Mercoledì 10 febbraio 2010.
L’ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.20 alle 14.30.
COMITATO RISTRETTO
Mercoledì 10 febbraio 2010.
Interventi per agevolare la libera imprenditorialità e per il sostegno del reddito.
C. 2424 Antonino Foti.
Il comitato ristretto si è riunito dalle 14.30 alle 14.40.
SEDE REFERENTE
Mercoledì 10 febbraio 2010. – Presidenza del presidente Silvano MOFFA.
La seduta comincia alle 14.40.
Modifiche alla composizione dei comitati consultivi provinciali presso l’INAIL.
C. 2587 Stucchi.
(Seguito dell’esame e rinvio).
La Commissione prosegue l’esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta di ieri.
Silvano MOFFA, presidente, comunica che sul provvedimento in esame è stato presentato unicamente l’emendamento 1.1
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del relatore (vedi allegato 1), che si pone l’obiettivo di individuare una soluzione formale alle questioni poste nella seduta introduttiva.
Massimiliano FEDRIGA (LNP), relatore, illustrando il suo emendamento 1.1, fa notare che esso mira ad andare incontro alle esigenze prospettate nel corso del dibattito, rendendo più generale e astratto il riferimento all’associazione nazionale, contenuto nel provvedimento.
Amalia SCHIRRU (PD) dichiara di condividere lo spirito dell’emendamento testé illustrato dal relatore, rispetto al quale preannuncia il voto favorevole del suo gruppo.
La Commissione approva l’emendamento 1.1 del relatore.
Silvano MOFFA, presidente, avverte che il provvedimento in esame, come risultante dall’emendamento testé approvato, sarà inviato alle competenti Commissioni parlamentari per l’espressione del prescritto parere.
Rinvia, quindi, il seguito dell’esame ad altra seduta.
Interventi per agevolare la libera imprenditorialità e per il sostegno del reddito.
C. 2100 Damiano, C. 2157 Miglioli, C. 2158 Miglioli, C. 2452 Bellanova, C. 2890 Letta, C. 3102 Donadi.
(Seguito dell’esame e rinvio).
La Commissione prosegue l’esame dei provvedimenti in titolo, rinviato nella seduta di ieri.
Cesare DAMIANO (PD), illustrando il significato complessivo dei provvedimenti presentati dal suo gruppo, osserva che, in un momento di crisi economica come quello attuale, l’intervento posto in essere dall’Esecutivo, limitato alla sola previsione di strumenti di sostegno al reddito, peraltro prevalentemente disposti in deroga alla legislazione vigente e inadeguati a offrire una tutela nei confronti di tutti i lavoratori atipici, non appare sufficiente a promuovere in modo serio un rilancio dei livelli produttivi e occupazionali del Paese. Ritiene, pertanto, che il Governo debba assumersi la responsabilità di intraprendere a breve – evitando inutili rinvii al periodo successivo alle elezioni amministrative – una nuova politica industriale e occupazionale, sulla base della quale promuovere lo sviluppo dei settori strategici del mercato produttivo e sostenere produzioni innovative, di migliore qualità e ad alto tasso tecnologico, anche attraverso l’individuazione delle risorse finanziarie necessarie per l’adozione di tali misure. Ritiene, infatti, che la vera causa della crisi strutturale del sistema economico italiano vada individuata, non tanto nel costo del lavoro, quanto nella mancata crescita di determinati fattori di sviluppo e di competitività, legati all’implementazione della rete infrastrutturale del Paese, alla promozione di una seria politica di sicurezza, alla creazione di un mercato realmente concorrenziale. Fa anche notare che, in attesa della predisposizione di un piano di sviluppo economico di tale portata e nelle more della definizione di un ampio programma di riforma del sistema degli ammortizzatori sociali a sostegno del versante occupazionale, da attuare sulla scia delle indicazioni già contenute nei provvedimenti di delega elaborati nella passata legislatura, è necessario intervenire da subito per far fronte alle questioni occupazionali e imprenditoriali di carattere emergenziale poste dalla crisi in atto.
Osserva, quindi, che le proposte di legge all’esame della Commissione si muovono proprio nel senso di garantire un effetto immediato, teso ad arginare le nefaste conseguenze prodotte da tale crisi economica, ponendosi su un piano di coerenza rispetto ad un eventuale futuro programma, più complessivo, di riforma del sistema economico e del mercato del lavoro. Nel riconoscere la complessità delle questioni affrontate dalle numerose proposte di legge presentate, dichiara sin d’ora la disponibilità del suo gruppo a confrontarsi lealmente con la maggioranza in sede di Comitato ristretto – come prospettato dal relatore
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nella seduta introduttiva – e ad individuare un nucleo di argomenti fondamentali sui quali concentrare l’attenzione. Si riferisce, in particolar modo, all’esigenza di garantire a tutte le categorie di lavoratori – a prescindere dalla dimensione delle imprese presso le quali sono impiegati e dalla forma contrattuale utilizzata – interventi di sostegno al reddito di tipo universale (eventualmente revocabili in caso di rifiuto di incarichi), il cui importo sia calcolato in termini percentuali maggiori rispetto a quelli attualmente previsti, in modo da far fronte a periodi di disoccupazione del lavoratore e di salvaguardare la possibilità di una sua riqualificazione professionale. Tra le altre questioni, sulle quali ritiene prioritario svolgere un’approfondita riflessione, cita poi l’allungamento dei termini della Cassa integrazione guadagni ordinaria, prospettando altresì la necessità di affrontare le problematiche di quei lavoratori che, pur non essendo stati licenziati, non percepiscono alcuno stipendio né beneficiano di trattamenti di integrazione salariale (tematica affrontata da talune proposte di legge già elaborate dal suo gruppo).
Auspica, in conclusione, che i gruppi di maggioranza e di opposizione – chiamati, in un momento di grande delicatezza e di indubbia tensione sociale, ad uno sforzo di sintesi rilevante da produrre nell’interesse esclusivo del Paese – sappiano confrontarsi eludendo condizionamenti ideologici e al di fuori delle logiche proprie degli schieramenti, al fine di elaborare un testo condiviso, che rappresenti un contributo importante lungo il percorso delle riforme economiche e sociali.
Giulio SANTAGATA (PD) giudica non più eludibile un confronto di merito in Commissione sugli interventi strutturali di stampo economico e sociale che garantiscano un rilancio dell’apparato produttivo, sulla cui capacità di reazione interna non nutre alcun dubbio, anche in rapporto alla competizione in atto con altre realtà emergenti nel mercato internazionale. Considerato che, a suo avviso, sarà ancora possibile in Italia «fare impresa» e in attesa di una ripresa della produzione industriale, soprattutto di quella manifatturiera, che ritiene si verificherà quasi fisiologicamente, giudica comunque necessario predisporre interventi urgenti per i soggetti più in difficoltà del mercato del lavoro e del sistema imprenditoriale, per i quali ritiene non si possa aspettare la risoluzione naturale della crisi in corso. Nell’auspicare, quindi, un’azione dell’Esecutivo che dia avvio ad un percorso di riforma di più ampio respiro, dichiara la disponibilità del suo gruppo a confrontarsi con la maggioranza sulle proposte di legge in esame, al fine di circoscrivere l’ambito della discussione e di limitare l’analisi a talune fondamentali tematiche, in relazione alle quali occorrerà individuare misure certe di intervento a tutela dei livelli occupazionali e produttivi, che siano sorrette da adeguate risorse finanziarie.
Amalia SCHIRRU (PD) osserva che le proposte di legge in esame garantiscono una forma di sostegno soprattutto nei confronti dei soggetti più in difficoltà del sistema economico, ovvero i lavoratori cosiddetti «flessibili» – oggi non coperti da adeguate misure di tutela del reddito – e le piccole e medie imprese. Ritiene, tuttavia, che tali misure possano rappresentare solo l’inizio di un processo di riforma più complessivo, che dovrà riguardare l’assetto del sistema della competizione sul mercato, da rivalutare soprattutto alla luce di nuovi rapporti con l’Unione europea, nonché le procedure di accesso al credito da parte delle piccole aziende, oggi troppe penalizzate, e l’individuazione di nuove forme di copertura finanziaria delle misure di volta in volta adottate.
Teresa BELLANOVA (PD), dopo aver manifestato apprezzamento per l’avvenuta assegnazione al vicepresidente, che rappresenta la maggioranza, dell’incarico di relatore sulle proposte di legge presentate dai gruppi di opposizione, auspica che sulle tematiche di grande impatto sociale da esse trattate possa essere avviata una proficua collaborazione tra i gruppi, che conduca ad un testo capace di fornire
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risposte efficaci ed immediate ai soggetti più esposti alla crisi economica, in attesa della predisposizione di più ampie misure di riforma. Come già illustrato dai deputati del suo gruppo nei precedenti interventi, ritiene opportuno concentrare l’esame soprattutto su talune importanti tematiche, quali l’allungamento dell’efficacia temporanea della CIGO (che, peraltro, consente di mantenere un forte legame produttivo per i lavoratori interessati) e l’aumento in percentuale dell’importo delle misure di sostegno al reddito in favore dei lavoratori flessibili, nonché di quei lavoratori che, seppur non licenziati né sottoposti a procedure di mobilità, non percepiscono dai propri datori di lavoro alcun emolumento, a causa delle condizioni di estrema difficoltà sotto il profilo finanziario. Giudica essenziale, pertanto – in un momento di grande tensione sociale come quello attuale – mettere da parte le divisioni politiche ed avviare un lavoro comune, nell’interesse esclusivo del Paese.
Silvano MOFFA, presidente, ritiene che le questioni poste nel corso del dibattito abbiano posto in evidenza la necessità di svolgere un’adeguata attività di approfondimento dei testi, nell’ambito della quale auspica che i gruppi sappiano dimostrare capacità di ascolto e di dialogo, in una logica di condivisione che sappia guardare al bene del Paese, anche in vista dell’avvio di un serio percorso di riforma. A tal fine, auspica che il relatore possa fornire nella seduta di domani, in cui si concluderà il dibattito di carattere generale, utili elementi sull’argomento.
Rinvia, quindi, il seguito dell’esame ad altra seduta.
Disposizioni per la tutela dei lavoratori dello spettacolo, dell’intrattenimento e dello svago.
Testo unificato C. 762 Bellanova, C. 1550 Ceccacci Rubino, C. 2112 Borghesi, C. 2654 Delfino.
(Seguito dell’esame e rinvio).
La Commissione prosegue l’esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 3 febbraio 2010.
Silvano MOFFA, presidente, ricorda che, nelle precedenti sedute, sono stati presentati diversi emendamenti riferiti al testo unificato delle proposte di legge in titolo, dei quali si è convenuto di rinviare l’esame alla corrente settimana (vedi Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 278 del 3 febbraio 2010). Comunica, peraltro, che il relatore ha nel frattempo predisposto ulteriori nuovi emendamenti (vedi allegato 2), diretti in particolare a prevedere una più idonea formulazione di alcune delle disposizioni contenute nel predetto testo unificato.
Fa presente, al riguardo, che – a seguito di accordi informali intercorsi tra i gruppi – sembrerebbe emergere l’opportunità di deferire al Comitato ristretto l’esame degli emendamenti presentati, al fine di valutare in modo complessivo le diverse questioni esistenti, ivi incluse quelle di carattere finanziario.
Giuliano CAZZOLA (PdL) ricorda di avere presentato un proprio emendamento, che ha suscitato talune perplessità tra diversi componenti della Commissione, con il quale ha tuttavia inteso farsi carico di individuare una soluzione ai problemi di copertura finanziaria, problemi peraltro comuni a numerosi provvedimenti all’esame della Commissione stessa. In tal senso rileva che, con il citato emendamento, ha ritenuto opportuno legare l’entrata in vigore delle disposizioni del testo unificato alla data di effettiva disponibilità dei fondi, atteso che la copertura degli oneri attualmente prevista non risulta più idonea.
Rivolge, pertanto, un appello alla Commissione affinché siano considerate le buone intenzioni sottese al suo emendamento, che consentirebbe di far approvare un provvedimento suscettibile di non presentare particolari problemi nel seguito dell’iter e, in particolare, nella fase di esame in sede consultiva presso la V Commissione. Al riguardo, peraltro, si dichiara disponibile a ritirare l’emendamento stesso, qualora si individuassero più appropriate forme di copertura degli
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oneri, anche anticipando all’anno 2011 l’entrata in vigore delle relative disposizioni.
Silvano MOFFA, presidente, intende ringraziare il deputato Cazzola per il contributo fornito, rilevando l’opportunità che anche le questioni di natura finanziaria costituiscano oggetto di esame in sede di Comitato ristretto, al quale potrebbe essere, pertanto, deferito l’esame degli emendamenti presentati.
Giulio SANTAGATA (PD), collegandosi ai problemi di natura finanziaria sollevati dal deputato Cazzola, ricorda che il Parlamento ha appena approvato una riforma del sistema di contabilità, che – introducendo criteri di estrema flessibilità – ha di fatto attribuito al Governo una ampia facoltà di gestione delle voci di bilancio; al riguardo, tuttavia, si dichiara costretto a rilevare che tale presunta flessibilità si è trasformata in una sorta di «blocco integrale» dei provvedimenti di iniziativa parlamentare, che non riescono a procedere in assenza di adeguate soluzioni sotto il profilo finanziario. Ritiene, quindi, essenziale riflettere in maniera seria sull’argomento, per definire modalità di lavoro che consentano al Parlamento di svolgere appieno la propria funzione legislativa.
Silvano MOFFA, presidente, osserva che il problema segnalato dal deputato Santagata è ben presente alla presidenza, che in più sedi è impegnata ad affrontare la questione della disponibilità di risorse per le proposte di iniziativa parlamentare.
Preso atto, quindi, degli orientamenti sinora emersi, propone alla Commissione di deferire al Comitato ristretto l’esame degli emendamenti presentati, anche al fine di valutare nel suo complesso l’insieme delle questioni ad essi sottese.
La Commissione conviene.
Silvano MOFFA, presidente, rinvia, quindi, il seguito dell’esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 15.40.
SEDE REFERENTE
Giovedì 11 febbraio 2010. – Presidenza del presidente Silvano MOFFA.
La seduta comincia alle 12.25.
Istituzione dell’Ente sociale italiano della navigazione.
C. 2863 Moffa.
(Esame e rinvio).
La Commissione inizia l’esame del provvedimento in titolo.
Aldo DI BIAGIO (PdL), relatore, fa presente che la proposta di legge in esame istituisce un nuovo ente, denominato Ente sociale italiano della navigazione (ESIN), risultante dell’accorpamento di diversi uffici ed enti pubblici attualmente operanti nel settore marittimo, che vengono conseguentemente soppressi. Saluta positivamente l’approdo a questo provvedimento, che bene si inserisce – a suo avviso – nella logica dell’attuazione del Protocollo tra Governo e parti sociali nell’ambito del riordino degli enti previdenziali pubblici. Ritiene, infatti, che esso risponda ad un’esigenza di razionalizzazione e di ottimizzazione condivisa dalle istituzioni competenti e dalle stesse realtà imprenditoriali, a cui si è chiamati a dare seguito e riscontro al fine di approdare quanto prima ad un riferimento normativo chiaro ed efficace. Nella sua veste di relatore, condivide in pieno questo orientamento ad una riforma razionale, che ha anche l’ambizione di rappresentare un valore aggiunto per il Paese.
Pur consapevole delle potenziali criticità che potrebbero sorgere nell’ambito della trattazione del provvedimento, formula dunque l’auspicio – che si augura sia da tutti condiviso – di approdare ad un risultato importante per il comparto marittimo, che sia in grado di semplificare l’organizzazione stessa della pubblica amministrazione. Osserva che nel panorama
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organizzativo della P.A., infatti, il nuovo ente costituisce un unicum, in quanto, per la specialità dell’ordinamento in cui si inserisce, accorpando in sé tendenzialmente tutte le competenze in materia di welfare, offre un valore aggiunto in termini di governo efficace delle politiche di settore.
Sottolinea che la proposta di legge in esame mira a realizzare, oltre a significativi risparmi di gestione, un miglioramento dei servizi all’utenza, una razionalizzazione delle competenze assicurative, un potenziamento delle attività in materia di prevenzione e di salute nonché una valorizzazione della specificità del settore marittimo, risolvendo inoltre problematiche connesse al versante occupazionale. La missione attribuita alla nuova struttura amministrativa – derivante dalla confluenza delle competenze e delle attività attualmente assegnate all’IPSEMA, ai SASN, all’USMAF, al CIRM e all’INAIL – supera quella settoriale oggi affidata alle singole realtà che in essa confluiscono, per assumere quella generale della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori addetti alla navigazione, ovviando alla frammentazione delle competenze delle molteplici strutture pubbliche che intervengono oggi nell’azione amministrativa.
Fa notare che la proposta di legge, composta da quattordici articoli, disciplina la successione dell’ESIN nelle funzioni, nei rapporti attivi e passivi e nei patrimoni degli enti disciolti, nonché la natura dell’ente e la vigilanza del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali. Inoltre, si trasferiscono le competenze degli enti soppressi all’ESIN, mentre viene disciplinata l’organizzazione e la distribuzione delle competenze tra i vari organi dell’ente istituendo.
Rileva che viene regolato altresì il trasferimento del personale degli enti e degli uffici soppressi all’ESIN, con previsioni relative alla pianta organica provvisoria, alla dotazione organica e al trasferimento del numero dei dipendenti, e al mantenimento dei diritti relativi al trattamento giuridico ed economico, alle qualifiche e alla professionalità maturata. Infine, fa presente che viene fissato il principio della separatezza dei patrimoni e della gestione autonoma ai fini dell’equilibrio tecnico-finanziario delle relative gestioni assicurative.
Passando ad esaminare il testo nel dettaglio, segnala, innanzitutto, gli articoli 1 e 2, che sono dedicati all’istituzione del nuovo ente denominato, in relazione alla missione affidatagli, «Ente sociale italiano della navigazione», e alla contemporanea soppressione degli enti e degli uffici che in esso confluiscono (IPSEMA, SANS e CIRM). Rileva poi che gli articoli 3 e 4 disegnano le competenze dell’ESIN. Segnala che l’articolo 3, in particolare, oltre a disporre l’attribuzione integrale all’ESIN delle competenze degli enti e degli uffici soppressi e di quelle degli USMAF, limitatamente alle competenze medico-legali relative al lavoro marittimo e di verifica delle condizioni di igiene, abitabilità e sicurezza nei luoghi di lavoro, assegna ad esso l’erogazione delle prestazioni legate agli ammortizzatori sociali del settore, in regime di convenzione con l’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), e la possibilità di svolgere attività assicurativa, in regime di libera concorrenza, per i soggetti per i quali non vige l’obbligatorietà dell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Tra le competenze dell’ente è prevista altresì l’erogazione di prestazioni creditizie e sociali ai propri assistiti e ai loro familiari. Si sofferma poi sull’articolo 4, che definisce le competenze dell’ESIN in materia assicurativa rispetto a quelle dell’INAIL, trasferendo da quest’ultimo allo stesso Ente quei settori produttivi che presentano, dal punto di vista dei fattori del rischio assicurativo, più attinenza al lavoro marittimo che a quello terrestre.
Fa presente che la norma è volta ad attribuire all’ESIN la competenza generale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali per tutte le attività lavorative comunque svolte in mare. Le disposizioni modificano, pertanto, l’attuale riparto delle attribuzioni
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tra INAIL e IPSEMA, caratterizzato per la presenza, in capo al primo istituto, della competenza assicurativa su alcuni soggetti, quantitativamente marginali, che vengono ora più organicamente riportati nell’ambito dell’ente specifico della navigazione.
Osserva che gli articoli 5, 6 e 7, dedicati all’ordinamento dell’ESIN e alle competenze degli organi individuati per il suo funzionamento (organi dell’ente sono il presidente, il consiglio di gestione e il collegio dei sindaci), contribuiscono al ridisegno della governance degli enti previdenziali, sulla base di principi quali la riduzione del numero degli organi e dei relativi costi, il potenziamento della capacità decisionale e l’ attribuzione di un ruolo più incisivo alle parti sociali.
Si sofferma, quindi, sull’articolo 8, che prevede il controllo continuativo della Corte dei conti sulla gestione tramite la presenza costante del magistrato della Corte dei conti, nominato dal Presidente della Corte stessa, che assiste alle sedute degli organi di amministrazione e di revisione, mentre la gestione finanziaria è soggetta alla disciplina della tesoreria unica. Segnala poi l’articolo 9, che contiene le disposizioni che regolano il trasferimento del personale degli enti e degli uffici soppressi all’ESIN nonché la pianta organica provvisoria. Fa notare che la dotazione organica dell’ESIN viene provvisoriamente determinata nella misura pari alla somma dei posti della dotazione organica dell’IPSEMA (al 30 novembre 2008), del numero dei dipendenti in servizio presso i SASN, di quelli adibiti alle funzioni svolte presso gli USMAF, nonché di quelli con contratto a tempo indeterminato presso la Fondazione CIRM. Il contingente del personale dei SASN e in servizio presso gli USMAF, da trasferire all’ESIN, viene individuato con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali. Osserva che il personale viene inquadrato nel comparto degli enti pubblici e conserva il regime di previdenza vigente al momento del trasferimento, il trattamento giuridico ed economico in godimento, l’anzianità di servizio maturata e la qualifica acquisita, valorizzandone la professionalità maturata. Infine, il personale trasferito, entro sessanta giorni dal trasferimento, ai fini del trattamento pensionistico, può optare per l’iscrizione all’INPDAP.
Fa notare che disposizioni particolari sono dettate per il personale del CIRM, per il quale è prevista una procedura concorsuale riservata, data la natura di fondazione dell’ente di appartenenza, per il personale medico convenzionato. Per quest’ultimo è prevista la successione dell’ESIN nei rapporti convenzionali.
Rileva che l’articolo 10 fissa le linee fondamentali dell’organizzazione dell’ESIN, che verrà disciplinata successivamente dal regolamento di organizzazione e funzionamento, da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Nell’articolo è prevista, inoltre, la figura del direttore generale, al quale sono demandati la funzione di attuazione di quanto deliberato dagli organi e il compito di assicurare l’unità operativa e di indirizzo tecnico-amministrativo dell’Ente.
Evidenzia che l’articolo 11, tenendo conto della mancanza di professionalità nel settore informatico negli enti oggetto di accorpamento, prevede la possibilità per l’ESIN di avvalersi direttamente di specifiche e comprovate figure professionali per la gestione del sistema informativo. Sottolinea, inoltre, che l’articolo 12, in relazione alle molteplici funzioni assegnate all’ESIN, prescrive che le gestioni assicurative devono avere patrimonio separato e gestione autonoma al fine di garantirne l’equilibrio tecnico-finanziario; principio analogo viene espresso per la gestione legata alle attività creditizie e sociali dell’ente.
Fa presente, infine, che gli articoli 13 e 14 sono dedicati alle disposizioni transitorie e finali.
Elisabetta RAMPI (PD) evidenzia che la proposta di legge in titolo, il cui esame si avvia presso la Commissione a seguito di una positiva iniziativa del presidente Moffa, mira a rafforzare le garanzie nei
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confronti dei lavoratori marittimi, accorpando in sé tutte le competenze in materia di welfare, soprattutto per quanto concerne la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori addetti alla navigazione. Nell’osservare che tale operazione di sinergia amministrativa potrà consentire rilevanti risparmi di gestione, sottolinea l’importanza di valorizzare la specificità del comparto in questione, attraverso un provvedimento sul quale si registra la quasi completa condivisione degli stessi enti destinati a confluire nell’ESIN, fatta eccezione per il CIRM. Fa notare, infatti, che quest’ultimo soggetto sembra abbia sollevato talune perplessità in ordine a tale operazione di riorganizzazione, dal momento che la natura di fondazione privata di tale organismo mal si concilierebbe con il suo accorpamento in un ente pubblico.
In conclusione, nell’esprimere un giudizio complessivamente favorevole sul provvedimento, auspica che nel prosieguo dell’esame possa essere messo a punto un testo che chiarisca anche gli aspetti connessi alle problematiche testé indicate.
Aldo DI BIAGIO (PdL), relatore, auspica che nell’ambito del Comitato ristretto, della cui costituzione prospetta sin d’ora l’opportunità, possa essere predisposto un testo condiviso, sul quale possa convergere anche il consenso di tutti gli enti interessati dal processo di riorganizzazione amministrativa in questione.
Silvano MOFFA, presidente, ritiene opportuno consentire a tutti i componenti della Commissione di disporre di un ragionevole lasso di tempo per approfondire la relazione introduttiva testé svolta e lo stesso contenuto della proposta di legge in esame, per poi proseguirne e concluderne l’esame preliminare e, successivamente, procedere ad una serie di audizioni, eventualmente in una sede informale, dalle quali acquisire utili elementi informativi per il prosieguo dell’iter.
Rinvia, quindi, il seguito dell’esame ad altra seduta.
Interventi in materia di ammortizzatori sociali e tutela di determinate categorie di lavoratori.
C. 2100 Damiano, C. 2157 Miglioli, C. 2158 Miglioli, C. 2452 Bellanova, C. 2890 Letta, C. 3102 Donadi.
(Seguito dell’esame e rinvio – Nomina di un Comitato ristretto).
La Commissione prosegue l’esame dei provvedimenti in titolo, rinviato nella seduta di ieri.
Teresio DELFINO (UdC) esprime innanzitutto apprezzamento per l’avvio dell’esame delle proposte di legge in titolo, di cui condivide lo spirito, volto a definire un nuovo sistema di tutele nei confronti dei lavoratori. Pur riconoscendo lo sforzo compiuto dal Governo in materia di utilizzo degli strumenti di sostegno al reddito già esistenti in vista del mantenimento dei livelli occupazionali, ritiene che la crisi economica in atto abbia inequivocabilmente messo in luce lo stato di difficoltà in cui versano numerosi soggetti deboli sul mercato del lavoro, come talune categorie di lavoratori flessibili, ancora privi totalmente di garanzie. Pur esprimendo piena condivisione sulle misure contenute nei provvedimenti in esame, soprattutto laddove presentano un carattere universalistico, diretto ad estendere l’efficacia degli ammortizzatori sociali a tali tipologie di lavoratori, ritiene che l’approccio all’analisi da svolgere in sede di Comitato ristretto – di cui si prospetta la nomina – debba essere di profilo ancora maggiore, ovvero teso ad analizzare nel profondo le criticità più evidenti del mercato del lavoro, riguardanti temi di assoluto rilievo che coinvolgono soprattutto il lavoro femminile, i soggetti ultraquarantacinquenni, la transizione tra scuola e lavoro, la corretta applicazione del contratto di apprendistato.
Ritiene, altresì, necessario svolgere una riflessione approfondita di più ampio respiro circa gli oneri eccessivi che gravano sul rapporto di lavoro, soprattutto in comparazione con gli altri Paesi europei, al fine di avviare un percorso di riforma che conduca ad una piena armonizzazione a
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livello comunitario su tali aspetti. Segnala, in conclusione, la necessità di valutare gli oneri finanziari recati da tali provvedimenti e di chiarire le modalità con cui si intende raccordare tale iniziativa parlamentare con le misure di provenienza governativa tese a disciplinare proprio la materia degli ammortizzatori sociali, che sono state preannunciate in questi giorni dal Ministro Sacconi e che sembra possano vedere la luce nel periodo immediatamente successivo alle elezioni regionali.
Giuliano CAZZOLA (PdL), relatore, ritiene, che a fronte di taluni quesiti posti dagli esponenti dell’opposizione nel corso del dibattito (tesi a conoscere l’orientamento della maggioranza sulle proposte di legge in esame), egli non possa far altro che replicare formulando a sua volta un ulteriore interrogativo. Giudica, infatti, opportuno sapere se l’opposizione abbia realmente l’intenzione di confrontarsi con la maggioranza in modo serio e responsabile nell’ambito del costituendo Comitato ristretto, riconoscendo lealmente la necessità di ampliare i termini temporali previsti per l’istruttoria dei provvedimenti in questione, che, trattando argomenti complessi e delicati, non meritano di essere compressi in un margine di tempo troppo limitato, come quello del 22 febbraio, attualmente previsto dal calendario dei lavori dell’Assemblea. A suo avviso, se vi fosse davvero un orientamento di collaborazione, i gruppi di minoranza non potrebbero che convenire con la necessità di verificare in modo approfondito la compatibilità finanziaria delle misure recate dai provvedimenti il titolo e di valutare con la massima attenzione i delicati risvolti politici che tali proposte presentano, dedicando al loro esame un margine di tempo maggiore.
Fa presente che, qualora l’opposizione fosse contraria a qualsiasi ipotesi di slittamento dell’esame, giudicando come vincolante il termine del 22 febbraio stabilito per l’inizio dell’esame in Assemblea e dimostrando, in tal modo, di voler sfruttare l’esame di tali provvedimenti come un’occasione di dibattito sterile, da strumentalizzare sul piano elettorale, l’iter parlamentare non potrebbe che dare un esito negativo: lo stesso relatore non avrebbe alcun interesse a contribuire alla predisposizione di un testo di legge inapplicabile e recante oneri spropositati, utile esclusivamente all’opposizione, in prospettiva, per dare al proprio elettorato la falsa rappresentazione di un Governo e di una maggioranza ostili a qualsiasi ipotesi di finanziamento di strumenti di sostegno al reddito. D’altronde, osserva che la stessa storia parlamentare recente, anche nell’ambito della medesima XI Commissione, induce a tenere una certa prudenza sugli argomenti di natura finanziaria. Fa notare che le proposte normative in oggetto – al di là dei profili politici di merito su cui occorrerà confrontarsi con serietà – contengono misure di tutela del reddito di tipo universalistico, come l’estensione a tutti i lavoratori dell’indennità di disoccupazione o il prolungamento della CIGO, significativamente onerose, che richiedono le opportune verifiche tecnico-finanziarie, sollevando altresì questioni applicative di non poco conto – come nel caso dell’ipotesi di costituire un fondo che faccia fronte ad eventuali insolvenze dei datori di lavoro, proposta che giudica innovativa e interessante, ma dai risvolti pratici problematici – da approfondire in modo serio.
Rileva, inoltre, che, sulla materia delicata degli ammortizzatori sociali, i margini di manovra dello stesso relatore appaiono ristretti, dal momento che si tratta di intervenire su tematiche che rientrano a pieno diritto nel campo di azione di un Governo in carica, pienamente legittimato a svolgere in tale contesto la sua funzione di indirizzo politico, a cui la stessa maggioranza parlamentare non potrebbe infine far altro che uniformarsi. Del resto, fa notare che non può essere casuale la mancata sottoscrizione, da parte di esponenti della maggioranza, di proposte di legge abbinabili a quelle in esame, che sono state inserite nella programmazione dei lavori parlamentari sulla base dell’applicazione di una regola di garanzia, che
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destina al calendario dell’Assemblea taluni argomenti posti in quota all’opposizione.
In conclusione, attendendosi dall’opposizione un atteggiamento di disponibilità circa i tempi di esame del provvedimento, auspica un sereno e costruttivo confronto tra i gruppi nella sede del costituendo Comitato ristretto, in vista della predisposizione di un testo efficace ed applicabile, che vada nella direzione di una vera tutela delle imprese e dei lavoratori e sia facilmente coordinabile con le misure che il Governo intenderà assumere in materia.
Maria Anna MADIA (PD), intervenendo per una precisazione, manifestato un certo apprezzamento per l’atteggiamento leale e responsabile dimostrato dal relatore e dal presidente nel corso del dibattito e preso atto dell’intenzione dell’Esecutivo di intraprendere dopo le elezioni regionali un percorso di riforma nella materia degli ammortizzatori sociali (come si evince dalle dichiarazioni pubbliche rese dal Ministro Sacconi), osserva, tuttavia, che talune realtà imprenditoriali, a causa della crisi in atto, si trovano attualmente in uno stato finanziario gravemente compromesso – con pesanti ricadute sul versante occupazionale – che richiederebbe interventi urgenti e immediatamente operativi da parte dell’Esecutivo. Cita, in proposito, il caso di EUTELIA, società in grande difficoltà, i cui lavoratori non percepiscono emolumenti da diverso tempo e sono stati costretti ad accettare la stipula di contratti a tempo determinato. Ritiene necessario, pertanto, che il Governo intervenga sollecitamente a fornire risposte puntuali a tali problematiche attraverso misure straordinarie – non solo, quindi, con l’apertura di un tavolo sociale presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – eventualmente ricorrendo all’adozione dello strumento della decretazione d’urgenza, così largamente utilizzato dall’Esecutivo per fare fronte alle esigenze più disparate.
Silvano MOFFA, presidente, ritiene che, alla luce delle questioni emerse dal dibattito, sia quanto mai opportuno rinviare al costituendo Comitato ristretto l’esame delle delicate questioni poste dai provvedimenti in esame, anche al fine di valutare la sostenibilità finanziaria delle misure da essi recate ed eventuali ipotesi di raccordo con le iniziative che nel frattempo verranno assunte sulla materia dal Governo, al quale ritiene che il lavoro della Commissione non potrà che fornire spunti utili e puntuali elementi di conoscenza.
Alessia Maria MOSCA (PD), intervenendo per un’ulteriore precisazione, ribadisce la disponibilità del suo gruppo ad uno slittamento del termine del 22 febbraio – attualmente previsto dal calendario dei lavori dell’Assemblea – purché esso sia limitato dal punto di vista temporale, in modo da consentire l’inserimento del provvedimento nella fase iniziale del calendario di marzo. Dichiara, comunque, di riservarsi di svolgere ulteriori considerazioni sul merito dei provvedimenti in oggetto in sede di Comitato ristretto, nell’ambito del quale si augura che i gruppi possano dialogare proficuamente, pur nel rispetto della diversità dei ruoli e delle posizioni proprie della maggioranza e dell’opposizione.
Silvano MOFFA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, propone che – facendo seguito a quanto già prospettato dal relatore all’inizio dell’esame dei provvedimenti abbinati – la Commissione proceda alla nomina di un Comitato ristretto per il seguito dell’istruttoria legislativa in ordine alle proposte di legge nn. 2100, 2157, 2158, 2452, 2890 e 3102.
La Commissione delibera di nominare un Comitato ristretto, riservandosi la presidenza di indicarne i componenti sulla base delle designazioni dei gruppi.
Silvano MOFFA, presidente, anche alla luce dell’avvenuta nomina del Comitato ristretto, la cui prima riunione sarà convocata sin dall’inizio della prossima settimana di lavoro parlamentare, giudica opportuno prendere atto che – secondo quanto già informalmente concordato nell’ambito dell’Ufficio di presidenza, integrato
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dai rappresentanti dei gruppi – la Commissione necessita ancora di qualche ulteriore margine temporale per concludere l’esame in sede referente delle proposte di legge in titolo, non essendo nelle condizioni di esaurire – entro la data prevista dal calendario dei lavori dell’Assemblea, fissata per il 22 febbraio prossimo – tutte le necessarie fasi procedurali dell’attività istruttoria, ivi inclusa l’acquisizione dei pareri delle Commissioni competenti in sede consultiva.
Prospetta, pertanto, al relatore e ai gruppi l’opportunità di rappresentare al Presidente della Camera la richiesta di un rinvio dell’inizio della discussione in Assemblea delle proposte di legge in esame, anche in attesa di verificare gli esiti della predetta attività istruttoria e, in particolare, la possibile unificazione dei testi all’esame del Comitato ristretto.
La Commissione conviene.
Silvano MOFFA, presidente, rinvia, quindi, il seguito dell’esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 13.15.
SEDE CONSULTIVA
Giovedì 11 febbraio 2010. – Presidenza del presidente Silvano MOFFA.
La seduta comincia alle 13.15.
Legge comunitaria 2009.
C. 2449-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.
(Relazione alla XIV Commissione).
(Esame e rinvio).
La Commissione inizia l’esame del provvedimento in titolo.
Paola PELINO (PdL), relatore, ricorda preliminarmente che l’esame del disegno di legge comunitaria 2009, ossia di un provvedimento che è stato già approvato dalla Camera e modificato dal Senato, ha luogo ai sensi dell’articolo 70, comma 2, del Regolamento: pertanto, l’analisi del testo riguarda esclusivamente le parti modificate dall’altro ramo del Parlamento. Osserva, quindi, che – secondo quanto previsto dalle norme regolamentari che disciplinano tale disegno di legge – l’esame in sede consultiva si concentrerà soltanto sugli ambiti di competenza della XI Commissione.
Al riguardo, rileva anzitutto che il Senato ha approvato nel medesimo testo le parti di competenza della Commissione già esaminate in prima lettura; tra di esse, che non costituiscono oggetto di esame da parte della Camera, evidenzia in particolare l’articolo 11, che prevede il recepimento della direttiva comunitaria sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici, nonché la parte non modificata dell’allegato B, al cui interno è menzionato – senza alcuna variazione – il recepimento della direttiva 2008/104/CE, relativa al lavoro tramite agenzia interinale.
Rileva, dunque, che il provvedimento modificato dal Senato contiene – per quanto di competenza della Commissione – soltanto due nuove direttive comunitarie riportate nell’Allegato B, ossia l’allegato che elenca le direttive che si intende recepire mediante l’emanazione di decreti legislativi delegati da parte del Governo, previo parere da parte delle Commissioni parlamentari. Innanzitutto, segnala la direttiva 2009/104/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l’uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori durante il lavoro, che costituisce la versione codificata della direttiva 89/655/CE (seconda direttiva particolare ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE). In secondo luogo, intende menzionare la direttiva 2009/148/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un’esposizione all’amianto durante il lavoro, che a sua volta
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rappresenta la versione codificata della direttiva 83/477/CE (seconda direttiva particolare ai sensi dell’articolo 8 della direttiva 80/1107/CE).
Con riferimento alle due uniche novità di competenza della Commissione, ricorda che la necessità di recepire le richiamate direttive deriva dall’esigenza di codificare una normativa europea che ha subito, nel corso del tempo, diverse e sostanziali variazioni. Sottolinea, peraltro, che le direttive comunitarie di base – ora oggetto di modifica da parte delle nuove direttive adottate nel 2009 – già sono state attuate nell’ordinamento italiano con il decreto legislativo n. 81 del 2008, e successive modificazioni, al cui interno, in particolare, le disposizioni in materia di requisiti minimi per l’uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori e di protezione dei lavoratori dai rischi connessi all’esposizione all’amianto sono rispettivamente contenute nel Titolo III, Capo I (articoli 70-79) e nel Titolo IX, Capo III (articoli 246-265).
Giudica, pertanto, in termini complessivamente positivi il contenuto del disegno di legge, per le parti di competenza, nonché il recepimento delle direttive in precedenza menzionate, in quanto si tratta di interventi condivisibili, che peraltro non sembrano porre particolari questioni per quanto riguarda i criteri direttivi da seguire per la loro attuazione. In tal senso, preannuncia l’intenzione di esprimere – nei termini previsti – un orientamento favorevole sul disegno di legge comunitaria 2009, per le parti di competenza.
Alessia Maria MOSCA (PD), pur riservandosi di entrare nel merito del provvedimento nel prosieguo dell’esame, ritiene necessario sottolineare da subito il ritardo con cui il Governo e la maggioranza giungono ad approvare la legge comunitaria 2009, in contrasto con impegni assunti al riguardo nelle competenti sedi parlamentari. Auspica, pertanto, che vi sia un’accelerazione nell’esame del prossimo, analogo, provvedimento, affinché – con riferimento ai tempi di attuazione della normativa comunitaria – possa registrarsi finalmente una inversione di tendenza.
Silvano MOFFA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell’esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 13.25.
ERRATA CORRIGE
Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 281 del 10 febbraio 2010, a pagina 105, prima colonna, ventisettesima riga, le parole «Interventi per agevolare la libera imprenditorialità e per il sostegno del reddito» devono intendersi sostituite dalle seguenti «Interventi in materia di ammortizzatori sociali e tutela di determinate categorie di lavoratori».

























