364ª Seduta
Presidenza del Presidente
IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO
Schema di decreto legislativo recante: ‘Attuazione della direttiva 2003/10/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (rumore), nonché della direttiva 2003/18/CE recante modifica della direttiva 83/477/CEE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un’esposizione all’amianto durante il lavoro’ (n. 592)
(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell’articolo 1, commi 3 e 4, della legge 18 aprile 2005, n. 62. Seguito dell’esame e rinvio)
Riprende l’esame sospeso nella seduta del 25 gennaio scorso.
Il presidente ZANOLETTI ricorda che, nella precedente seduta, è stata svolta la relazione introduttiva sullo schema di decreto legislativo n. 592.
Il senatore VIVIANI (DS-U), intervenendo nel dibattito, dopo aver sottolineato preliminarmente il rilievo della disciplina contenuta nel provvedimento in titolo, volta ad integrare il decreto legislativo n. 626 del 1994, esprime il proprio rammarico per la tardività con cui il Governo ha trasmesso alle Camere – solo nell’imminenza della fine della legislatura – lo schema di decreto legislativo in questione, con conseguente inevitabile compressione dei tempi parlamentari di esame.
Per quel che concerne i profili attinenti all’esposizione ai rumori, va preliminarmente evidenziato che lo schema di decreto in titolo si discosta dalla finalità di fondo – incentrata essenzialmente sulla prevenzione – sottesa sia al decreto legislativo n. 626 del 1994 sia alla direttiva 2003/10/CE, in recepimento.
In particolare, l’articolo 49-bis dello schema di decreto legislativo n. 592 circoscrive il campo di applicazione della normativa in questione ai soli rischi derivanti dall’esposizione al rumore, mentre l’articolo 1, paragrafo 1 della direttiva 2003/10/CE risulta applicabile anche ai rischi che possono derivare dalla sopracitata esposizione, coerentemente con le finalità preventive precedentemente evidenziate.
L’articolo 49-quinquies, comma 7, del provvedimento in titolo prefigura una valutazione dei rischi con cadenza almeno quadriennale, mentre la direttiva in questione, all’articolo 4, paragrafo 4, prevede l’effettuazione di tale attività a intervalli idonei. Nel caso di specie, una cadenza almeno biennale di tali attività di verifica sembrerebbe più aderente allo spirito e alla lettera della disciplina comunitaria, atteso che il sistema produttivo è sottoposto a continui processi innovativi, in grado di modificare in tempi brevi le situazioni di rischio di cui trattasi.
Inoltre, nello schema di decreto legislativo n. 592 non è presente alcun riferimento ai profili attinenti alla consultazione ed alla partecipazione dei lavoratori, disciplinata invece all’articolo 9 della direttiva 2003/10/CE. In particolare, va evidenziato che, pur essendo contenuta nell’ambito del decreto legislativo n. 626 del 1994 una normativa riguardo a tali aspetti, sarebbe comunque opportuno inserire anche nello schema di decreto legislativo in esame un’apposita disposizione sulla consultazione dei lavoratori, considerata la peculiarità della materia dell’esposizione agli agenti fisici.
L’articolo 49-decies, comma 1, discostandosi dalla disciplina contenuta nell’ambito della direttiva sul controllo sanitario, circoscrive l’applicabilità degli obblighi informativi e formativi a favore dei soli lavoratori esposti a valori uguali o superiori ai valori di azione, basandosi quindi su un criterio meramente quantitativo, poco conciliabile con una impostazione di tipo preventivo.
Va inoltre sottolineato che l’articolo 49-undecies, comma 1, non delimita la facoltà del datore di lavoro di richiedere deroghe all’uso dei dispositivi di protezione individuali e al rispetto del valore limite di protezione, diversamente da quanto invece avviene nell’ambito dell’articolo 11, paragrafo 1, della direttiva in questione, che circoscrive la possibilità di deroga alle sole situazioni eccezionali.
Va infine rilevato che l’articolo 49-duodecies prefigura un termine biennale per l’elaborazione, da parte della Conferenza Stato Regioni e Province autonome, delle linee guida volte a consentire l’applicazione della disciplina in questione nei settori della musica e delle attività ricreative, termine che risulta tuttavia eccessivamente ampio e andrebbe pertanto conseguentemente ridotto.
Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
























