83ª Seduta
Presidenza del Presidente
Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e per la previdenza sociale Rosa Rinaldi.
La seduta inizia alle ore 15.
IN SEDE REFERENTE
(1695) Deputati NICCHI ed altri. – Disposizioni in materia di modalità per la risoluzione del contratto di lavoro per dimissioni volontarie della lavoratrice, del lavoratore, nonché del prestatore d’opera e della prestatrice d’opera, approvato dalla Camera dei deputati
(1248) PISA ed altri. – Disposizioni in materia di modalita’ per la risoluzione del contratto di lavoro per dimissioni volontarie del prestatore d’ opera
(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)
Riprende l’esame congiunto dei provvedimenti in titolo sospeso nella seduta del 18 luglio scorso.
Il presidente TREU ricorda che nella precedente seduta la relatrice Mongiello ha riferito sui due disegni di legge in titolo. Dichiara quindi aperta la discussione generale.
La sottosegretaria RINALDI fa presente che il Governo valuta con favore la disciplina contenuta nei due disegni di legge e che si è già espresso in tal senso durante la discussione, alla Camera dei deputati, della proposta di legge d’iniziativa dell’onorevole Necchi e di altri deputati. Peraltro, il testo licenziato dall’altro ramo del Parlamento si differenzia dal disegno di legge n. 1248, d’iniziativa della senatrice Pisa e di altri senatori, oltre che per alcuni particolari di scarso rilievo, soltanto per la disposizione di copertura finanziaria. Infatti, il disegno di legge n. 1248 dispone una spesa di 500 mila euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, mentre il disegno di legge n. 1695 prevede che agli oneri derivanti dalla stampa dei moduli di cui al comma 1 dell’articolo unico si faccia fronte nell’ambito delle risorse finanziarie già previste a legislazione vigente, e comunque senza nuovi e maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
Il senatore SACCONI (FI) esprime un avviso fortemente contrario sui disegni di legge in titolo, poiché si desume da essi l’introduzione di un principio di obbligatorietà della forma scritta per le dimissioni volontarie dei lavoratori che potrebbe assoggettare il datore di lavoro a un onere probatorio particolarmente complesso. Infatti, nei casi, molto frequenti nella pratica, di dimissioni non date in forma scritta, l’assenza della sottoscrizione del modulo appositamente predisposto – di cui all’articolo unico dei due disegni di legge all’esame congiunto – renderebbe estremamente difficile per il datore di lavoro provare il carattere volontario del recesso. Pertanto, i due disegni di legge intervengono a rendere ancora più complicato un sistema normativo che su questi profili si presenta già estremamente rigido.
E’ poi insostenibile – prosegue il senatore Sacconi – l’equiparazione del lavoro subordinato alle collaborazioni a progetto, al lavoro occasionale ed alle associazioni in partecipazione, effettuata da entrambi i disegni di legge: quando il rapporto di lavoro è funzionale al conseguimento di un risultato, appare alquanto problematica e irrealistica la stessa previsione delle dimissioni, specialmente laddove si fa riferimento al lavoro occasionale, che, per sua natura è di durata estremamente limitata.
Il senatore ZUCCHERINI (RC-SE) evidenzia preliminarmente che durante l’iter parlamentare presso la Camera dei deputati si è registrata una larga convergenza sulla disciplina all’esame, da parte dei Gruppi politici di maggioranza e di opposizione, dovuta, a suo avviso, alla comune consapevolezza circa la notevole diffusione del deprecabile uso di richiedere dimissioni firmate “in bianco” al momento dell’assunzione, soprattutto alle lavoratrici, per poi licenziarle illegalmente, in caso di gravidanza.
I rilievi formulati dal senatore Sacconi riguardano una casistica del tutto diversa rispetto a quella disciplinata dai provvedimenti in esame, facendo riferimento in particolare alle situazioni in cui il lavoratore cessi di espletare le proprie prestazioni, senza presentare alcun atto scritto di recesso. Tali fattispecie costituiscono un mero inadempimento degli obblighi da parte del prestatore, che, qualora ingiustificato potrebbe legittimare il licenziamento dello stesso, mentre le dimissioni “in bianco” costituiscono inaccettabili atti di illegalità, perpetrati dal datore di lavoro ai danni del lavoratore o della lavoratrice, che vanno arginati in maniera decisa e con misure efficaci.
Nell’esprimere pertanto un giudizio favorevole sui disegni di legge in titolo, l’oratore manifesta, anche a nome della sua parte politica, l’intenzione di non presentare alcun emendamento, al fine di non frapporre ulteriori ostacoli ad una rapida approvazione di tale importante disciplina.
Il senatore LIVI BACCI (Ulivo) osserva che la disciplina in discussione è volta a fronteggiare il fenomeno delle dimissioni “in bianco”, che costituisce un vero e proprio atto di inciviltà, rivolto soprattutto contro le lavoratrici in gravidanza. In quanto tale, essa assume anche una rilevante valenza simbolica, che rafforza la valutazione pienamente positiva sui disegni di legge in titolo, dei quali, pertanto, è auspicabile una sollecita approvazione.
Il PRESIDENTE, riguardo ai rilievi formulati dal senatore Sacconi, rileva che la fattispecie contemplata nei provvedimenti in esame si riferisce alle situazioni nelle quali il lavoratore o della lavoratrice manifesti per iscritto la propria volontà di recedere dal contratto, fermo restando che in taluni casi la volontà del lavoratore in tal senso può essere manifestata anche tacitamente, mediante fatti concludenti, quale può essere ad esempio l’abbandono definitivo del posto di lavoro.
La normativa in questione regolamenta anche le fattispecie, in realtà non molto diffuse, di dimissioni volontarie del prestatore assunto con contratti di collaborazione di natura occasionale, o anche con contratti di collaborazione a progetto, poiché anche in questi casi si tratta di contratti di durata e non di risultato, per i quali è quindi sempre teoricamente possibile la risoluzione del rapporto per recesso del prestatore.
Il Presidente propone quindi di assumere quale testo base per la presentazione degli emendamenti il disegno di legge n. 1695, approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati, nonché di fissare il termine di presentazione degli emendamenti, riferiti al predetto disegno di legge n. 1695, per giovedì 26 luglio alle ore 13.
Conviene la Commissione su entrambe le proposte.
Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.

























