323ª Seduta (pomeridiana)
Presidenza del Presidente
SACCONI
Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Cassano.
La seduta inizia alle ore 15,30.
SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI
Il presidente SACCONI annuncia che la documentazione riferita all’affare assegnato n. 974 (Impatto sul mercato del lavoro della quarta rivoluzione industriale), consegnata nel corso dell’audizione informale svoltasi nella giornata odierna, in sede di Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, sarà resa disponibile sulla pagina web della Commissione.
SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
Il presidente SACCONI avverte che, vista la complessità e la delicatezza di profili riguardanti gli Atti del Governo nn. 417, 418 e 419, nella seduta odierna i relatori presenteranno i rispettivi schemi di osservazioni su cui si aprirà il dibattito. Le relative votazioni avranno luogo nella prossima settimana.
IN SEDE CONSULTIVA
Schema di decreto legislativo recante codice del Terzo settore (n. 417)
(Osservazioni alla 1a Commissione. Seguito dell’esame e rinvio)
Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 30 maggio.
Il presidente SACCONI (AP-CpE-NCD), relatore, dà conto di uno schema di osservazioni favorevoli con rilievi, pubblicato in allegato, ribadendo in particolare le criticità evidenziate nella relazione svolta nella seduta del 30 maggio scorso.
La senatrice GATTI (Art.1-MDP) richiama i rischi di confusione fra la figura dei volontari e quella dei lavoratori dipendenti del Terzo settore. Esprime altresì la propria contrarietà sulla possibilità di devolvere alla Fondazione Italia sociale i patrimoni delle organizzazioni del Terzo settore all’esito della procedura di scioglimento. Afferma infine che le retribuzioni dei lavoratori del Terzo settore devono mantenersi entro i limiti della contrattazione collettiva di riferimento, tenuto conto altresì della specificità del datore di lavoro.
Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
Schema di decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale (n. 418)
(Osservazioni alla 1a Commissione. Seguito dell’esame e rinvio)
Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 30 maggio.
Il relatore LEPRI (PD) dà conto di uno schema di osservazioni favorevoli condizionate al recepimento di rilievi (pubblicato in allegato). In particolare, lamenta l’esclusione delle cooperative sociali da alcuni campi di attività. Conferma altresì l’opportunità di escludere l’impresa unipersonale dall’ambito della impresa sociale, caratterizzata da specifici requisiti di partecipazione. Rimarca la necessità di devolvere obbligatoriamente il 3 per cento degli utili delle cooperative a fondi per la promozione del Terzo settore.
La senatrice GATTI (Art.1-MDP) ritiene eccessivamente generico l’elenco di attività cui può dedicarsi l’impresa sociale. Quest’ultima ha compiti di sussidiarietà, e non di sostituzione dei poteri pubblici o di altri tipi di impresa. L’assenza di scopo di lucro non esaurisce infatti la natura dell’impresa sociale.
Il senatore PUGLIA (M5S) paventa che incentivi e vantaggi fiscali per le imprese sociali possano alterare le dinamiche della concorrenza. Denuncia l’assenza di requisiti di solidarietà e mutualità in alcune imprese cooperative e invita pertanto il Governo a ritirare l’atto in esame.
Il senatore ANGIONI (PD) sottolinea il rischio derivante da un’equiparazione fra l’impresa sociale e l’impresa con scopo di lucro. Invita a mantenere l’obbligatorietà della devoluzione del 3 per cento degli utili delle cooperative sociali a fondi di promozione del Terzo settore. Ricorda che al momento il 30 per cento degli utili delle cooperative è destinato ad un fondo di cui la cooperativa stessa non può disporre.
Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
Schema di decreto legislativo recante disciplina dell’istituto del cinque per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (n. 419)
(Osservazioni alla 5a Commissione. Seguito dell’esame e rinvio)
Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 31 maggio.
La relatrice SPILABOTTE (PD) dà conto di uno schema di osservazioni favorevoli con rilievo, pubblicato in allegato, in cui si invita la Commissione di merito ad approfondire i meccanismi di riparto della parte del 5 per mille su cui i contribuenti non esprimono la propria preferenza.
La senatrice GATTI (Art.1-MDP), nel segnalare l’opportunità di un’indicazione più stringente alla Commissione di merito, invita a prendere in considerazione le ipotesi di espressione di una scelta da parte del contribuente effettuata con indicazioni non corrette del beneficiario, ovvero a favore di associazioni ormai sciolte. Auspica pertanto una riformulazione del parere, che si richiami al disposto dell’articolo 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 aprile 2010.
Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all’equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza e che abroga la direttiva 2010/18/UE del Consiglio (n. COM (2017) 253 definitivo)
(Seguito dell’esame, ai sensi dell’articolo 144 del Regolamento, dell’atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà e rinvio)
Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 23 maggio.
Il relatore ANGIONI (PD) dà conto di uno schema di parere favorevole, pubblicato in allegato.
La senatrice GATTI (Art.1-MDP), nel segnalare taluni profili discriminatori presenti nell’Atto comunitario, relativi alle tematiche della genitorialità, chiede un approfondimento della materia.
Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI
Il presidente SACCONI avverte che, in considerazione dell’andamento dei lavori, la seduta della Commissione, convocata per domani, giovedì 15 giugno, alle ore 8,30, non avrà luogo.
La Commissione prende atto.
La seduta termina alle ore 16,30.
SCHEMA DI OSSERVAZIONI PROPOSTO DAL RELATORE SULL’ATTO DEL GOVERNO N. 417
L’11a Commissione permanente, esaminato lo schema di decreto in titolo, premesso che, se il Terzo settore rappresenta la capacità di una società di esprimere energie e progetti ad alto impatto sociale, è necessario limitare il più possibile i vincoli che rischiano di confinarlo ad una dimensione limitata e localistica nel confronto con il settore pubblico e privato del nostro Paese, esprime, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli con i seguenti rilievi.
– In via preliminare, si invita il Governo a riformulare gli articoli 8 e 16 che introducono limitazioni quantitative eccessivamente rigide suscettibili di frenare l’acquisizione di professionalità, con una ingiustificata differenza rispetto agli standard retributivi riconosciuti nel settore pubblico e nel settore privato, producendo di fatto un disallineamento con il principio costituzionale previsto all’articolo 36 della Costituzione, secondo il quale “Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro.”;
– sotto il profilo dei controlli e delle sanzioni, si rileva come lo schema lasci insoluta la questione della devoluzione libera di un patrimonio alimentato in regime di favore fiscale ad un ente con finalità analoghe: in particolare, qualora la cancellazione di cui all’articolo 50 avvenga in seguito ad un accertamento di violazioni o all’esito di un procedimento sanzionatorio, si ritiene opportuno prevedere la devoluzione del patrimonio obbligatoria a uno o più enti predeterminati e non a un soggetto a piacimento, al fine di evitare che l’istituto della devoluzione sia privo di un adeguato effetto deterrente e risulti facilmente eludibile;
– in tutto il testo, ovunque ricorrano le parole “cooperative sociali”, la Commissione ritiene opportuno sostituirle con le seguenti: “cooperative sociali e loro consorzi”, al fine di evitare che la mancata estensione delle disposizioni previste per le cooperative sociale ai loro consorzi comporti il rischio di un eventuale contrasto delle previsioni con l’articolo 9, lettera m) della legge delega;
– la Commissione invita alla soppressione dell’articolo 8, comma 3, lettera b), secondo cui la corresponsione ai lavoratori di retribuzioni superiori del 20 per cento a quelle previste dai contratti collettivi di riferimento costituisce una distribuzione indiretta di utili;
– all’articolo 9, la Commissione ritiene opportuno sopprimere le parole “o dell’organo sociale competente”, formulazione equivoca e suscettibile di far luogo a prassi abusive;
– all’articolo 11, la Commissione ritiene opportuno prevedere che per gli enti di cui all’articolo 5, comma 1, lettera d) il riconoscimento dello status di scuole paritarie ai sensi della legge n. 62 del 2000 soddisfi il requisito dell’iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore;
– all’articolo 16, la Commissione ritiene opportuno aumentare da 1:6 ad 1:8 la forbice retributiva tra lavoratori dipendenti al fine di garantire alle organizzazioni di potersi avvalere delle migliori professionalità, anche a livello internazionale, per l’espletamento della propria missione ed in coerenza con quanto disposto dall’articolo 13 dello schema di decreto n. 418 sull’Impresa Sociale, la cui differenza non è giustificabile sotto nessun punto di vista;
– allo stesso articolo 16, si invita il Governo a disporre una clausola che conferisca la necessaria flessibilità agli enti che decidono di avvalersi delle competenze manageriali e tecniche migliori tra quelle disponibili, escludendo al contempo, nel corpo dell’articolo, ogni riferimento a specifici ambiti professionali;
– all’articolo 22 nonché agli articoli 47 e 101, comma 3, si rende opportuno riconoscere rispettivamente che gli enti di cui all’articolo 5, comma 1, lettera d), acquisiscono la personalità giuridica e risultano iscritti, al momento del riconoscimento dello status di scuola paritaria;
– all’articolo 53, si suggerisce la soppressione del comma 2;
– all’articolo 56, la Commissione invita a prevedere che le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 che cofinanziano enti accreditati del Terzo settore di cui all’articolo 5, comma 1, lettera d), possano nel quadro delle funzioni a loro attribuite per legge, stipulare convenzioni atte a regolare in maniera onnicomprensiva i rapporti con i predetti soggetti;
– all’articolo 59, comma 1, si invita il Governo ad inserire tra i soggetti elencati anche tre rappresentanti degli enti associativi riconosciuti e delle associazioni di cui all’articolo 15, comma 3, del decreto legislativo di cui all’articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
– all’articolo 61, commi 2 e 3, si rende opportuno che il sistema dei Centri di Servizio per il Volontariato si adegui, quanto alla programmazione ed all’accreditamento, alla particolare conformazione dei territori ed alle esigenze delle popolazioni colpite dal sisma e dalla ripetitività di fenomeni meteorici straordinari, prevedendo che nei predetti territori, al pari di quelli montani e confinanti con Paesi esteri, sia abbassata la soglia di abitanti per l’accreditamento nella stessa previsione legislativa, o comunque come criterio orientativo vincolante per l’Organismo Nazionale di Controllo;
– all’articolo 71, comma 2, si suggerisce di inserire la possibilità da parte dell’Ente pubblico di concedere la proroga della concessione del comodato d’uso agli enti del Terzo settore per i locali adibiti alle attività di cui all’articolo 5, comma 1, lettera d), che siano già attive alla pubblicazione del presente decreto, mediante l’adeguamento della convenzione di cui al comma 56, comma 1-bis;
– all’articolo 81, la Commissione ritiene opportuno aggiungere tra i soggetti beneficiari delle erogazioni liberali costituenti il presupposto del credito d’imposta (il cosiddetto “social bonus“) anche le cooperative sociali e i loro consorzi;
– all’articolo 87, comma 4, si suggerisce di prevedere per gli enti del Terzo settore interessati, l’esenzione dell’obbligo di certificazione dei corrispettivi, oltre che mediante ricevuta o scontrino fiscale, anche mediante fattura;
– all’articolo 94, comma 1, si invita il Governo ad eliminare il riferimento del controllo all’Amministrazione finanziaria solo ad alcune nominate disposizioni del codice, estendendolo a tutte le norme dello stesso e della disciplina specifica che costituiscono il presupposto per l’acquisizione dello status e per il godimento di un regime fiscale speciale;
– infine all’articolo 99, ove si prevedono modifiche normative di coordinamento, la Commissione invita il Governo a prevedere, con una modifica dell’articolo 8 della legge 8 novembre 1991, n. 381, la possibilità di conteggiare nel 70 per cento della base sociale dei consorzi sociali anche una quota, non maggioritaria, di imprese sociali diverse dalle cooperative sociali.
SCHEMA DI OSSERVAZIONI PROPOSTO DAL RELATORE SULL’ATTO DEL GOVERNO N. 418
L’11a Commissione permanente, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, premesso che le presenti osservazioni, pur contenendo rilievi su diverse questioni, esprimono una complessiva valutazione positiva del provvedimento, in quanto esso porta a compimento la volontà del legislatore di dare sviluppo all’impresa sociale in Italia;
considerato anzitutto che il decreto conferma l’orientamento del legislatore di collocare con chiarezza le imprese sociali entro il perimetro del terzo settore;
valutato che vengono introdotti incentivi e vantaggi fiscali, a condizione che sia garantita la finalità solidaristica, civica e di utilità sociale, che risultano rispettati i vincoli alle remunerazioni dei fattori produttivi, così da far ricadere i vantaggi sulla collettività e che tali vincoli sono ben precisati, pur se necessitano ancora di alcuni correttivi;
osservato che si prevede un regime fiscale simile a quello delle cooperative in materia di tassazione degli utili o avanzi di gestione (non costituiscono reddito imponibile ai fini delle imposte dirette qualora vengano destinati ad apposita riserva indivisibile; è possibile la rivalutazione del capitale entro l’indice Istat; sono riconosciute detrazioni per le persone fisiche e le organizzazioni che investono nelle imprese sociali; è facilitata la raccolta di capitali, estendendo la possibilità di avvalersi di portali telematici; tra gli incentivi si ricorda il fondo rotativo per le imprese sociali);
considerato che all’interno dei rispettivi organi direttivi le imprese sociali potranno avere anche rappresentanti di amministrazioni pubbliche e di imprese a fini di lucro, senza tuttavia che esse, né singolarmente né congiuntamente, possano assumere il controllo dell’impresa sociale e che è specificato che le pubbliche amministrazioni non possono essere imprese sociali;
ribadito che su questi e altri aspetti il giudizio è comunque positivo;
esprime, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli condizionate al recepimento dei seguenti rilievi.
La principale questione è relativa alla previsione per cui “alle cooperative sociali e ai loro consorzi, di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, si applicano esclusivamente le disposizioni di cui agli articoli 14, 15, 16, 17 e 18 del presente decreto, nel rispetto della normativa specifica delle cooperative ed in quanto compatibili”. Tale indicazione sarebbe in coerenza con il fatto che “le cooperative sociali e i loro consorzi, di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, acquisiscono di diritto la qualifica di imprese sociali” e in applicazione della stessa legge, che non viene abrogata, diversamente da quanto previsto per le leggi sul volontariato organizzato e le associazioni di promozione sociale. Se le cooperative sociali assumono di diritto la qualifica, non si comprende perché ad esse non si possano applicare tutte le misure contenute nel presente Atto, cosa che invece sarà consentita a ogni altra forma societaria e ai soggetti del libro primo del Codice Civile. In questo modo verrebbe infatti meno quel principio di neutralità delle forme giuridiche rispetto all’adozione della qualifica di impresa sociale, che il legislatore ha inteso sancire. Il risultato di questa scelta sarebbe che le cooperative sociali vedrebbero limitare il loro campo di azione alle sole attività previste nella legge n. 381 del 1991, con un’evidente discriminazione competitiva rispetto alle altre forme giuridiche. Si tenga conto che tale limitazione dei campi di attività non è prevista nel decreto legislativo n. 155 del 2006, ancora in vigore fino all’approvazione dei decreti. Un secondo esito sarebbe quello di non consentire a una cooperativa sociale di realizzare forme miste di impresa sociale con soggetti pubblici e privati. Senza contare altri esiti penalizzanti, poco spiegabili anche se si tiene conto che la cooperativa sociale è stata, finora, la forma giuridica prevalentemente adottata in Italia per svolgere attività d’impresa sociale. Ad esempio, per quanto riguarda le categorie di svantaggio a favore delle quali svolgere attività di inserimento lavorativo, ci si troverebbe di fronte ad un effetto di spiazzamento della cooperazione sociale, pur attenuato dal fatto che gli altri soggetti non possono fiscalizzare gli oneri sociali. Il combinato disposto di settori di attività e categorie di svantaggio porterebbe a delineare una visione “anni ’90” della cooperazione sociale, che ne delimiterebbe il campo all’assistenza e all’inserimento lavorativo di persone con handicap o tossicodipendenti. Nella sostanza, la norma finisce per incoraggiare lo sviluppo di impresa sociale in tutte le forme, salvo la cooperazione sociale. La Commissione ritiene quindi irragionevole sul piano delle politiche pubbliche, oltre che su quello squisitamente giuridico, adottare una legislazione che, preoccupata forse di un eccesso di delega, rischia invece di esercitarla nel momento in cui sceglie un’interpretazione molto restrittiva.
Si registra in secondo luogo una mancata armonizzazione della normativa sui consorzi di cooperative sociali, che impedirebbe a tali realtà di includere nella propria base sociale le imprese sociali che non sono cooperative sociali.
Si avanza contrarietà sulla proposta di introduzione della società unipersonale tra le forme di impresa che possono acquisire la qualifica di impresa sociale. Secondo lo schema possono infatti essere imprese sociali “tutte le organizzazioni private, incluse quelle costituite nelle forme di cui al libro V del codice civile”. Il libro V include le società unipersonali (articolo 2362 del codice civile), da distinguersi dalla libera professione. Visto che nessuna disposizione esclude le società unipersonali, si evince che anch’esse possono essere imprese sociali. Tale indicazione è, in particolare, in contrasto con il carattere partecipativo e plurale dell’impresa sociale, laddove essa si caratterizza per il fatto di favorire il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alle loro attività. Risulta quindi opportuno formulare in maniera espressa il divieto dell’impresa sociale composta da un’unica persona fisica, sia integrando l’articolo 1, comma 2, ove si disciplina la tipologia di enti che non possono acquisire lo status, sia integrando l’articolo 4, comma 3, ove si sancisce il principio del divieto di controllo di un’impresa sociale da parte di un ente con scopo di lucro o di un’amministrazione pubblica.
In riferimento alla possibilità di realizzare imprese sociali miste, si suggerisce di prevedere che anche le società a partecipazione pubblica non possano esercitare attività di direzione e coordinamento e che esse siano sotto tale profilo considerate al pari degli enti pubblici e delle imprese private a scopo di lucro.
Quanto ai settori di attività, appaiono poco comprensibili alcune limitazioni, come escludere la possibilità di fare protezione civile come impresa sociale o precludere alle imprese sociali la gestione di beni confiscati o le attività di accoglienza dei migranti. Inoltre, l’indicazione delle sole attività sanitarie indicate nei Livelli Essenziali di Assistenza escluderebbe chi fa cure in essi non ricomprese: ad esempio di indigenti o di migranti irregolari. Si suggerisce inoltre alla Commissione di merito di valutare, sul tema delle attività di interesse generale, le proposte emendative avanzate dal Forum nazionale del terzo settore nel corso delle audizioni.
La previsione per cui la corresponsione di retribuzioni o compensi superiori del venti per cento rispetto a quelli previsti dai contratti collettivi di lavoro configurerebbe una distribuzione indiretta di utili – pur mitigata dal riconoscimento dell’esigenza di acquisire specifiche competenze e, in ogni caso, con un incremento massimo del quaranta per cento – rischia di compromettere la possibilità di avvalersi di professionisti, ricercatori, studiosi con elevata o elevatissima competenza. Inoltre la legge delega già richiama alle esigenze di pubblicità e proporzionalità. Si invita pertanto a considerare una riformulazione che consenta di potersi avvalere in modo esplicito di alcune, pur limitate nel numero, alte e accertate professionalità.
L’Atto del Governo prevede una scelta opzionale (non obbligatoria come accade oggi per le cooperative) rispetto alla decisione di devoluzione del 3 per cento degli utili a fondi dedicati, con il rischio che la misura risulti priva di efficacia reale. La devoluzione obbligatoria a fondi dedicati potrebbe invece generare una potente leva di moltiplicazione delle imprese sociali. Risulta quindi opportuno, con riferimento alla disciplina del contributo del 3 per cento al Fondo di promozione di cui all’articolo 16, stabilire la non applicabilità dell’istituto alle imprese sociali in forma cooperativa, già assoggettate all’obbligo di cui all’articolo 11, comma 4, della legge n. 59 del 1992; in secondo luogo, stabilire l’obbligatorietà – e non la facoltatività – del versamento per tutte le imprese sociali di una quota pari al tre per cento degli utili netti annuali ai fondi per la promozione e lo sviluppo delle imprese sociali.
In riferimento alla devoluzione dei patrimoni in caso di scioglimento, onde evitare comportamenti opportunistici o speculativi, si ritiene che debbano essere rafforzati gli elementi di garanzia, soprattutto in caso di liquidazione coatta o di perdita della qualifica di impresa sociale. In questi casi risulta quindi opportuno stabilire che la devoluzione avvenga sempre a beneficio di uno o più enti predeterminati e non venga liberamente assegnata ad altri enti del terzo settore. In via alternativa, risulterebbe opportuno quanto meno prevedere che la devoluzione libera ad altro ente del terzo settore avvenga in ogni caso sentita l’autorità di vigilanza, e unicamente a beneficio di enti costituiti da almeno tre anni.
Si suggerisce di valutare la possibilità di escludere la devoluzione del patrimonio residuo ad altre imprese sociali. Ciò in coerenza con l’articolo 3, comma 3, lettera b), laddove si prevede la possibilità, in caso di parziale distribuzione di utili, di erogazioni gratuite solo in favore di enti del terzo settore diversi dalle imprese sociali.
Si osserva il rischio di un differente trattamento nell’accesso al credito agevolato tra le imprese sociali partecipate da un ente pubblico, che sarebbero avvantaggiate, e le imprese sociali non partecipate.
Si considera incomprensibile e non coerente con la delega la previsione contenuta nello schema di decreto relativo al Codice del terzo settore (Atto del Governo n. 417) all’articolo 71 (Locali utilizzati), per cui le imprese sociali verrebbero escluse dalla possibilità di avere in comodato beni mobili ed immobili di proprietà pubblica e non utilizzati per lo svolgimento delle loro attività istituzionali, nonché dalla possibilità di recuperare beni culturali immobiliari di proprietà pubblica che richiedono interventi di restauro. Il confronto comparato con il citato Atto del Governo n. 417 evidenzia una non puntuale e dirimente definizione dei requisiti di non commercialità per le associazioni; tale situazione genera incertezza normativa e prefigura rischi di contenziosi e ricorsi in fase attuativa.
Infine, in riferimento ai soggetti del Libro I del Codice Civile, si fa notare che la previsione del divieto di ripartire eventuali avanzi di gestione per gli enti per i quali tale possibilità è esclusa per legge, anche qualora assumano la qualifica di impresa sociale, contenuta nella legge n. 106 del 2016, non ha trovato nel presente Atto del Governo le conseguenti precisazioni.
SCHEMA DI OSSERVAZIONI PROPOSTO DALLA RELATRICE SULL’ATTO DEL GOVERNO N. 419
L’11a Commissione permanente, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, premesso che esso si propone il completamento della riforma strutturale dell’istituto del cinque per mille, mediante la revisione dei criteri di accreditamento dei soggetti beneficiari e dei requisiti per l’accesso al beneficio, nonché la semplificazione delle procedure per il calcolo e l’erogazione dei contributi spettanti;
valutato che le modifiche all’istituto sono coerenti con il nuovo assetto normativo discendente dalla legge n. 106 del 2016, che presenta una nozione di ente del Terzo settore onnicomprensiva, prevedendo la riorganizzazione del sistema di registrazione degli enti del settore medesimo;
osservato che lo schema in esame introduce maggiori obblighi di trasparenza e informazione, a carico dei beneficiari e dell’amministrazione erogatrice,
esprime, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli con il seguente rilievo.
Si invita la Commissione di merito ad approfondire i meccanismi di riparto della parte del cinque per mille su cui i contribuenti non esprimono la propria preferenza, tenuto conto della genericità dell’Atto del Governo.
SCHEMA DI RISOLUZIONE PROPOSTO DAL RELATORE SULL’ATTO COMUNITARIO N. COM (2017) 253 definitivo SOTTOPOSTO AL PARERE MOTIVATO SULLA SUSSIDIARIETA’
La Commissione lavoro, previdenza sociale, esaminata, ai sensi dell’articolo 144, comma 1, del Regolamento, la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all’equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza e che abroga la direttiva 2010/18/UE del Consiglio;
premesso che la proposta di direttiva in esame fa parte di un pacchetto di misure tese a porre rimedio alla sottorappresentanza delle donne nel mondo del lavoro e a sostenere la loro carriera grazie a migliori condizioni per conciliare impegni di lavoro e privati;
valutato che la proposta, da un lato, è coerente con le disposizioni già vigenti nel settore interessato e, dall’altro, introduce sviluppi legislativi dove si è ritenuto che la legislazione in vigore non fosse sufficiente e dovesse evolvere in funzione dei cambiamenti sociali;
valutato che la direttiva in esame contribuisce al raggiungimento degli obiettivi del trattato relativi alla parità tra uomini e donne per quanto riguarda le opportunità sul mercato del lavoro, contribuendo altresì alle priorità della Commissione Juncker in materia di crescita e occupazione;
valutato che la proposta è conforme ai principi di proporzionalità e sussidiarietà,
si esprime in senso favorevole.
322ª Seduta (antimeridiana)
Presidenza del Presidente
SACCONI
Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Bobba.
La seduta inizia alle ore 8,30.
IN SEDE CONSULTIVA
(2853) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 5a Commissione. Esame. Parere favorevole)
Il presidente SACCONI informa che la Commissione di merito ha concluso nella serata di ieri l’esame del provvedimento, senza proporre modifiche al testo, che sarà tra poco all’esame dell’Aula. In ragione però dei suoi delicati contenuti, ritiene necessario non sottrarlo al dibattito e alla valutazione della Commissione.
Introduce l’esame la relatrice FAVERO (PD) richiamando i profili di competenza della Commissione. In primo luogo si riferisce ai commi 4-ter e 4-quater dell’articolo 3, che recano norme in favore delle vittime del terrorismo e dei loro familiari. Prende poi in esame l’articolo 38 che introduce una disciplina di natura contabile relativa ai rapporti tra la finanza statale e l’INPS. In particolare i commi 2 e 3 stabiliscono modalità di dismissione del patrimonio immobiliare da reddito dell’Istituto. L’articolo 53 reca norme sull’anticipazione pensionistica APE e APE sociale, mentre l’articolo 53-bis prevede stanziamenti per la liquidazione anticipata della pensione di vecchiaia di giornalisti coinvolti in piani di ristrutturazione aziendale. L’articolo 53-ter consente la destinazione, da parte delle Regioni, di risorse finanziarie per la corresponsione dei trattamenti di mobilità in deroga, mentre l’articolo 54 modifica la disciplina del documento unico di regolarità contributiva (DURC).
La relatrice si diffonde in particolare sull’articolo 54-bis, inserito nel disegno di legge durante il dibattito alla Camera dei deputati, che introduce una nuova disciplina sullo svolgimento di prestazioni lavorative occasionali. Precisa i limiti di ammissibilità del ricorso a tali prestazioni e dei compensi che non devono essere superiori a determinati tetti. Puntualizza altresì le categorie di prestatori di lavori occasionali, soffermandosi sull’applicazione nei loro confronti delle disposizioni vigenti in materia di riposi e di sicurezza sul lavoro. Prende in considerazione la possibilità per le persone fisiche di ricorrere a prestazioni occasionali utilizzando il “libretto famiglia” per attività da svolgersi in ambito domestico. Per i casi in cui non sia possibile ricorrere alla soluzione del “libretto famiglia”, sarà necessario stipulare uno specifico contratto di prestazione occasionale. Prende poi in esame il ricorso al contratto di prestazione occasionale da parte delle pubbliche amministrazioni e la specifica disciplina del lavoro occasionale in agricoltura.
Sintetizza le modalità di comunicazione dell’inizio della prestazione o di mancato svolgimento della stessa. Da ultimo prende in considerazione gli articoli 55-bis, 55-ter e 55-quater dedicati rispettivamente alla dotazione del fondo per il diritto al lavoro dei disabili, all’interpretazione autentica degli interventi del fondo bilaterale costituito dalla parti stipulanti il contratto collettivo nazionale delle imprese di somministrazione di lavoro, e ai termini di conguaglio o di richiesta di rimborso con riferimento a trattamenti di integrazione salariale in deroga corrisposti ai lavoratori.
Propone conclusivamente di esprimere un parere favorevole.
La senatrice GATTI (Art.1-MDP) preannuncia il proprio voto contrario, pur giudicando necessarie alcune disposizioni del provvedimento. Denuncia in particolare che, a seguito di un emendamento in materia di lavoro occasionale, introdotto nel corso dell’esame alla Camera dei deputati, si reintroduce sostanzialmente l’istituto dei cosiddetti voucher, vanificando surrettiziamente la richiesta referendaria. Ritiene inoltre pericoloso che si consenta al datore di lavoro di comunicare con tre giorni di ritardo il mancato svolgimento della prestazione lavorativa. Segnala infine che la disciplina del lavoro occasionale in agricoltura introduce inammissibili disparità fra questi lavoratori e quelli di altri settori.
Il senatore ICHINO (PD) ritiene che la proposta in materia di lavoro occasionale non contraddica il dettato costituzionale in materia di referendum: è legittimo infatti che le Camere intervengano con una disciplina organica e innovativa su materie sottoposte a consultazione referendaria. Lamenta piuttosto che il provvedimento in esame non abbia introdotto una nuova disciplina sul lavoro intermittente per le imprese con più di cinque dipendenti.
A giudizio del senatore BAROZZINO (Misto-SI-SEL) il testo non solo vanifica una importante campagna di mobilitazione sociale, ma introduce una disciplina persino più pericolosa di quella previgente. In particolare, i termini di comunicazione di mancato svolgimento della prestazione si prestano ad eludere le attività di controllo da parte degli organi ispettivi. Preannuncia pertanto il suo voto contrario.
La senatrice D’ADDA (PD) stigmatizza le modalità con cui è stata introdotta la disciplina del lavoro occasionale, sottolineando che una fetta consistente ed economicamente importante del settore produttivo, rappresentata dalle imprese manifatturiere con più di cinque dipendenti, non è interessata a ricorrere ai voucher e che, più in generale, il mondo dell’impresa richiede strumenti diversi per il lavoro intermittente. Lamenta infine che la Commissione debba affrontare il provvedimento in esame solo in sede consultiva, nonostante gli argomenti di grande importanza, e di sua stretta competenza, che esso contiene.
Il senatore BERGER (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE), dopo aver ripercorso le discipline di altri paesi sul lavoro occasionale e intermittente, ricorda che i voucher hanno comunque fatto emergere segmenti importanti del mercato del lavoro. In particolare, si richiama ai 50 mila giovani lavoratori impegnati in agricoltura e remunerati attraverso i voucher, sottolineando che la richiesta di referendum sia stata sostenuta da chi ha già un’occupazione stabile e non da chi è ancora in cerca di lavoro. Pur non giudicando il provvedimento in esame una soluzione ai problemi dell’occupazione, annuncia il proprio voto favorevole.
Il presidente SACCONI, premesso che sarebbe stato preferibile assegnare in sede primaria il disegno di legge in titolo alla Commissione lavoro, denuncia una fuga dal referendum da parte del Governo e della maggioranza, mentre sarebbe stato più opportuno approvare una disciplina organica del lavoro occasionale e intermittente o, in alternativa, affrontare la consultazione referendaria. In particolare contesta l’individuazione del tetto dei cinque dipendenti sopra il quale non è possibile ricorrere agli strumenti del lavoro occasionale, in quanto lo ritiene privo di valide motivazioni. Invita altresì a rivedere profondamente i tetti delle remunerazioni del lavoratore e del datore di lavoro, se si intendono prevenire efficacemente abusi. Condivide le perplessità sul termine dei tre giorni fissato per la comunicazione del mancato svolgimento della prestazione lavorativa. Ritiene necessario ricorrere a forme di semplificazione nell’uso degli strumenti di lavoro occasionale, al fine di conseguire un reale coinvolgimento delle famiglie. Esprime altresì le proprie perplessità per la disciplina del lavoro occasionale in agricoltura e lamenta soprattutto l’assenza di una valida proposta normativa sul lavoro intermittente. Preannuncia pertanto il proprio voto contrario.
Presente il prescritto numero di senatori, la proposta di parere favorevole, avanzata dalla relatrice, posta ai voti, risulta infine approvata a maggioranza.
La seduta termina alle ore 9,30.
Riunione n. 101
MERCOLEDÌ 14 GIUGNO 2017
Presidenza del Presidente
SACCONI
Orario: dalle ore 14 alle ore 15
AUDIZIONE INFORMALE IN MERITO ALL’ESAME DELL’AFFARE ASSEGNATO SULL’IMPATTO SUL MERCATO DEL LAVORO DELLA QUARTA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE (N. 974)
Riunione n. 100
MARTEDÌ 13 GIUGNO 2017
Presidenza del Presidente
SACCONI
Orario: dalle ore 15 alle ore 16,20
AUDIZIONE INFORMALE IN MERITO ALL’ESAME DELL’AFFARE ASSEGNATO SULL’IMPATTO SUL MERCATO DEL LAVORO DELLA QUARTA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE (N. 974)