324ª Seduta
Presidenza del Presidente
SACCONI
Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Cassano.
La seduta inizia alle ore 15.
IN SEDE CONSULTIVA
Schema di decreto legislativo recante codice del Terzo settore (n. 417)
(Osservazioni alla 1a Commissione. Seguito e conclusione dell’esame. Osservazioni favorevoli con rilievi)
Prosegue l’esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 14 giugno.
Il presidente relatore SACCONI (AP-CpE-NCD) dà conto di un nuovo schema di osservazioni favorevoli con rilievi, pubblicato in allegato, che recepisce le indicazioni che gli sono pervenute dai senatori, anche per le vie brevi.
Il senatore LEPRI (PD) invita a valutare l’opportunità di abolire l’Organismo nazionale di coordinamento, previsto dall’articolo 64, ritenendo che tale profilo integri un eccesso di delega e risulti incoerente con il disegno complessivo del Terzo settore contenuto nel testo. Suggerisce altresì, con riferimento all’articolo 71, comma 5, di eliminare la clausola generale di esclusione delle imprese sociali. Da ultimo, ritiene che nella nuova disciplina del Terzo settore debba essere abrogato il riferimento all’istituto della ONLUS.
Il senatore BERGER (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) chiede di includere le cooperative sociali nelle reti associative di cui all’articolo 41.
Il senatore PUGLIA (M5S), pur apprezzando il lavoro di mediazione del relatore, dichiara il voto contrario del proprio Gruppo.
La senatrice GATTI (Art.1-MDP), dopo aver ringraziato il Presidente per aver recepito le sue indicazioni, conferma tuttavia le proprie perplessità di fondo relative alle attività di interesse generale degli enti del Terzo settore, disciplinate a suo avviso in misura troppo generica dall’articolo 5. Manifesta altresì contrarietà sulla scelta di aumentare la forbice retributiva tra i dipendenti delle organizzazioni del Terzo settore. Per queste ragioni, dichiara che non parteciperà al voto.
Il presidente relatore SACCONI (AP-CpE-NCD) riformula lo schema di osservazioni sulla base delle indicazioni emerse nel corso del dibattito (testo allegato al resoconto).
Presente il prescritto numero di senatori, posto ai voti, il nuovo schema di osservazioni favorevoli con rilievi è approvato a maggiioranza.
Schema di decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale (n. 418)
(Osservazioni alla 1a Commissione. Seguito e conclusione dell’esame. Osservazioni favorevoli con condizioni)
Prosegue l’esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 14 giugno.
Il PRESIDENTE ricorda che il relatore Lepri ha dato conto di uno schema di osservazioni favorevoli condizionate al recepimento di rilievi, pubblicato in allegato alla seduta pomeridiana del 14 giugno.
Il senatore PUGLIA (M5S) dà conto di uno schema di osservazioni di segno contrario, pubblicato in allegato.
Nessuno chiedendo la parola, presente il prescritto numero di senatori, posto ai voti, lo schema di osservazioni del relatore Lepri è approvato a maggioranza. Risulta pertanto preclusa la votazione sullo schema di osservazioni del senatore Puglia.
Schema di decreto legislativo recante disciplina dell’istituto del cinque per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (n. 419)
(Osservazioni alla 5a Commissione. Seguito e conclusione dell’esame. Osservazioni favorevoli con rilievo)
Prosegue l’esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 14 giugno.
Il PRESIDENTE ricorda che la relatrice Spilabotte ha dato conto di uno schema di osservazioni favorevoli con rilievo, pubblicato in allegato alla seduta pomeridiana del 14 giugno.
Invita quindi la relatrice a considerare con maggior puntualità le modalità di destinazione delle somme del 5 per mille per cui siano stati indicati i beneficiari in modo impreciso o generico.
La relatrice SPILABOTTE (PD) riformula di conseguenza lo schema di osservazioni, precisando che, in caso di generica indicazione della categoria di beneficiari, le somme dovrebbero essere assegnate ai beneficiari della medesima categoria in proporzione alla quota parte di opzione (firma). Ove ci sia stata indicazione incompleta dell’ente, si ritiene che le somme debbano rientrare nella fiscalità generale.
Presente il prescritto numero di senatori, posto ai voti, lo schema di osservazioni favorevoli con rilievo, come modificato dalla relatrice e pubblicato in allegato, è approvato.
(2834) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea – Legge di delegazione europea 2016
(Doc. LXXXVII, n. 5) Relazione consuntiva sulla partecipazione dell’Italia all’Unione europea, relativa all’anno 2016
(Relazione alla 14a Commissione sul disegno di legge n. 2834. Parere alla 14a Commissione sul documento LXXXVII, n. 5. Esame congiunto e rinvio)
Il presidente SACCONI ricorda che, ai sensi dell’articolo 144-bis del Regolamento del Senato, sia il disegno di legge sia la relazione sono assegnati alla 14aCommissione per l’esame generale in sede referente, mentre, per l’esame delle parti di relativa competenza, sono assegnati alle Commissioni competenti per materia. L’esame del disegno di legge da parte delle Commissioni si conclude con l’approvazione di una relazione. Contemporaneamente, deve concludersi anche l’esame della Relazione con l’espressione di un parere.
Propone quindi che l’esame, per le parti di competenza, dei provvedimenti in titolo proceda congiuntamente, fermo restando che esso darà comunque luogo ad esiti separati, con l’approvazione di distinti atti.
Non facendosi osservazioni, così resta stabilito.
Il relatore BERGER (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) illustra anzitutto, per le parti di competenza, il disegno di legge n. 2834, che contiene una delega legislativa per il recepimento di direttive e di altri atti dell’Unione europea. Si sofferma anzitutto sull’articolo 5, che reca una disciplina di delega per l’adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) n. 2016/425, sui dispositivi di protezione individuale, al fine di migliorare l’armonizzazione delle misure esistenti. Al comma 3 del medesimo articolo sono individuati i princìpi e criteri direttivi specifici per l’esercizio della delega. Le successive lettere a) e b) intervengono sull’armonizzazione delle disposizioni vigenti in materia, mentre lalettera d) definisce le procedure necessarie per il controllo degli organismi che verificano la conformità dei dispositivi di protezione individuale ai requisiti essenziali di sicurezza posti dal regolamento (UE). Lalettera f) contiene le sanzioni penali o amministrative pecuniarie, da comminarsi a seguito delle violazioni degli obblighi derivanti dal regolamento (UE).
Il relatore passa quindi ad illustrare le ulteriori discipline di delega, concernenti il recepimento di direttive europee indicate nell’allegato A del provvedimento in esame. Anzitutto, richiama la direttiva (UE) 2015/1794, in materia di lavoratori marittimi, che novella diverse direttive relative a tutele lavoristiche, riguardanti l’applicazione delle norme in materia di comitato aziendale europeo e di informazione dei lavoratori, i licenziamenti collettivi e il mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese. Si sofferma altresì sulla direttiva (UE) 2016/2341, relativa alle attività e alla vigilanza degli enti pensionistici aziendali o professionali (EPAP), che intende rafforzare il sistema di governance e di gestione del rischio e la trasparenza e l’informazione agli iscritti e ai pensionati.
Da ultimo, il relatore segnala la direttiva (UE) 2016/801, relativa alle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di Paesi terzi per motivi di ricerca, studio, tirocinio o volontariato.
Passando alla Relazione consuntiva, il relatore ricorda che essa costituisce il principale strumento per l’esercizio della funzione di controllo ex post del Parlamento sulla condotta del Governo nelle sedi decisionali dell’Unione europea.
In tema di politiche attive per l’occupazione, il relatore segnala la prosecuzione delle attività di attuazione dell’Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL), la significativa adesione alle attività legate a “Garanzia per i giovani” e la partecipazione del Governo alle fasi di consultazione e negoziato sulla nuova agenda per le competenze in Europa(COM(2016) 381).
Per quel che concerne la salute e sicurezza sul lavoro, il relatore evidenzia altresì il contributo fornito dal Governo al rafforzamento della prevenzione e il contrasto al lavoro non dichiarato, ricordando che, a livello nazionale, il decreto legislativo n. 149 del 2015 ha previsto l’istituzione dell’Ispettorato nazionale del lavoro (INL), con l’obiettivo di semplificare l’attività ispettiva.
Segnala inoltre il recepimento della direttiva 2014/67/UE per la comunicazione preventiva di distacco a carico del datore di lavoro straniero.
In tema di politiche di integrazione, la Relazione elenca i principali progetti in corso per l’integrazione socio-lavorativa nella società italiana dei migranti, mentre con riferimento alle politiche sociali, lotta alla povertà e all’esclusione sociale, sono indicate tutte le iniziative intraprese per ridurre entro dieci anni il numero delle persone in condizione di povertà o esclusione sociale posto dalla Strategia Europa 2020.
Il relatore passa poi ad illustrare alcuni progetti, gruppi di lavoro e programmi seguiti nel corso dell’anno in tema di inclusione sociale, terzo settore ed imprenditoria sociale, soffermandosi in particolare sulla proposta di “pilastro dei diritti sociali” (COM(2016) 127).
Da ultimo, indica le attività sviluppate per promuovere l’integrazione delle popolazioni di rom, sinti e camminanti, in attuazione della Comunicazione della Commissione europea COM(2011) 173.
Tanto premesso, si riserva di avanzare le proprie proposte di relazione e di parere al termine del dibattito.
Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.
(2849) Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo di partenariato strategico tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Canada, dall’altra, fatto a Bruxelles il 30 ottobre 2016; b) Accordo economico e commerciale globale tra il Canada, da una parte, e l’Unione europea e i suoi Stati membri, dall’altra, con Allegati, fatto a Bruxelles il 30 ottobre 2016, e relativo strumento interpretativo comune
(Parere alla 3a Commissione. Esame e rinvio)
Il relatore ICHINO (PD) illustra, per le parti di competenza, il disegno di legge, concernente la ratifica di due Accordi stipulati dall’Unione europea e dal Canada, uno di partenariato strategico e uno economico e commerciale.
Anzitutto dà conto dell’Accordo di partenariato strategico, i cui primi tre titoli contengono in prevalenza dichiarazioni congiunte su valori condivisi, come la difesa dei diritti umani e la promozione dei principi democratici e dello Stato di diritto; illustra poi il Titolo IV, sullo sviluppo sostenibile e cambiamenti climatici, e il Titolo V, che rafforza la collaborazione in varie materie, quali migrazione, gestione delle frontiere, lotta alla criminalità organizzata.
Riferisce poi sull’Accordo sul libero scambio (CETA), composto di 365 articoli e 17 allegati, che rafforza le relazioni bilaterali in materia economica e commerciale tra Unione europea e Canada. Dopo aver ricordato le fasi negoziali che hanno portato alla stipula del CETA e le vicende che hanno determinato invece la mancata ratifica del TTIP (Accordo di partenariato economico e commerciale con gli Stati Uniti), sottolinea che l’iter per l’entrata in vigore dell’accordo in esame non è ancora completato. Richiama l’importanza di creare aree di libero scambio considerate opportunità di crescita economica.
Si sofferma quindi su alcuni aspetti che evidenziano maggiori criticità quali la tutela della salute, in relazione alle importazioni dal Canada di prodotti geneticamente modificati, e gli strumenti per la soluzione delle controversie in materia di commercio e investimenti. Fa comunque osservare che le economie italiana e canadese sono complementari e quindi suscettibili di trarre entrambe giovamento dall’abbattimento delle barriere commerciali. Al contrario, lamenta che il CETA non sancisca il principio della libera circolazione delle persone tra gli Stati firmatari.
Puntualizza che il CETA è uno strumento di garanzia per i prodotti italiani di qualità che saranno oggetto di esportazione in Canada.
In conclusione, preannuncia l’espressione di un parere positivo alla ratifica degli accordi in titolo.
Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all’equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza e che abroga la direttiva 2010/18/UE del Consiglio (n. COM (2017) 253 definitivo)
(Seguito e conclusione dell’esame, ai sensi dell’articolo 144 del Regolamento, dell’atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà. Approvazione della risoluzione Doc. XVIII, n. 209)
Prosegue l’esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 14 giugno.
Il PRESIDENTE ricorda che nella scorsa seduta il relatore Angioni ha presentato uno schema di risoluzione favorevole.
Il relatore ANGIONI (PD), facendo riferimento a perplessità sollevate da alcuni Gruppi, precisa che l’atto in esame non avrà effetti negativi sulla normativa italiana di settore.
Presente il prescritto numero di senatori, posto ai voti, lo schema di risoluzione, pubblicato in allegato alla seduta pomeridiana del 14 giugno, è approvato.
SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI
Il presidente SACCONI avverte che, in considerazione dell’andamento dei lavori, la seduta della Commissione convocata per domani, mercoledì 21 giugno, alle ore 8,30, non avrà luogo.
La seduta termina alle ore 16,20.
OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL’ATTO DEL GOVERNO N. 417
L’11a Commissione permanente, esaminato lo schema di decreto in titolo, premesso che, se il Terzo settore rappresenta la capacità di una società di esprimere energie e progetti ad alto impatto sociale, è necessario limitare il più possibile i vincoli che rischiano di confinarlo ad una dimensione limitata e localistica nel confronto con il settore pubblico e privato del nostro Paese, esprime, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli con i seguenti rilievi:
– all’articolo 7, comma 2, si invita a sopprimere le seguenti parole “impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti,”;
– si invita il Governo a riformulare gli articoli 8 e 16 che introducono limitazioni quantitative eccessivamente rigide suscettibili di frenare l’acquisizione di professionalità, con una ingiustificata differenza rispetto agli standard retributivi riconosciuti nel settore pubblico e nel settore privato, producendo di fatto un disallineamento con il principio costituzionale previsto all’articolo 36 della Costituzione, secondo il quale “Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro.”;
– sotto il profilo dei controlli e delle sanzioni, si rileva come lo schema lasci insoluta la questione della devoluzione libera di un patrimonio alimentato in regime di favore fiscale ad un ente con finalità analoghe: in particolare, qualora la cancellazione di cui all’articolo 50 avvenga in seguito ad un accertamento di violazioni o all’esito di un procedimento sanzionatorio, si ritiene opportuno prevedere la devoluzione del patrimonio obbligatoria a uno o più enti predeterminati e non a un soggetto a piacimento, al fine di evitare che l’istituto della devoluzione sia privo di un adeguato effetto deterrente e risulti facilmente eludibile;
– in tutto il testo, ovunque ricorrano le parole “cooperative sociali”, la Commissione ritiene opportuno sostituirle con le seguenti: “cooperative sociali e loro consorzi”, al fine di evitare che la mancata estensione delle disposizioni previste per le cooperative sociale ai loro consorzi comporti il rischio di un eventuale contrasto delle previsioni con l’articolo 9, lettera m) della legge delega;
– la Commissione invita alla soppressione dell’articolo 8, comma 3, lettera b), secondo cui la corresponsione ai lavoratori di retribuzioni superiori del 20 per cento a quelle previste dai contratti collettivi di riferimento costituisce una distribuzione indiretta di utili;
– all’articolo 9, la Commissione ritiene opportuno sopprimere le parole “o dell’organo sociale competente”, formulazione equivoca e suscettibile di far luogo a prassi abusive;
– al medesimo articolo 9 si suggerisce di sostituire le parole “o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale” con le seguenti “o, in mancanza, al Fondo per il finanziamento dei progetti e di attività di interesse generale nel Terzo settore”,
– all’articolo 11, la Commissione ritiene opportuno prevedere che per gli enti di cui all’articolo 5, comma 1, lettera d) il riconoscimento dello status di scuole paritarie ai sensi della legge n. 62 del 2000 soddisfi il requisito dell’iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore;
– all’articolo 16, la Commissione ritiene opportuno aumentare da 1:6 ad 1:8 la forbice retributiva tra lavoratori dipendenti al fine di garantire alle organizzazioni di potersi avvalere delle migliori professionalità, anche a livello internazionale, per l’espletamento della propria missione ed in coerenza con quanto disposto dall’articolo 13 dello schema di decreto n. 418 sull’Impresa Sociale, la cui differenza non è giustificabile sotto nessun punto di vista;
– allo stesso articolo 16, si invita il Governo a disporre una clausola che conferisca la necessaria flessibilità agli enti che decidono di avvalersi delle competenze manageriali e tecniche migliori tra quelle disponibili, escludendo al contempo, nel corpo dell’articolo, ogni riferimento a specifici ambiti professionali;
– all’articolo 17, comma 4, si invita a valutare attentamente i possibili effetti distorsivi che il sistema dell’autocertificazione potrebbe generare andando così a snaturare la natura stessa del volontariato;
– allo stesso articolo 17, comma 6, si ritiene opportuno rivedere la ratio secondo cui non si considera volontario l’associato che eserciti gratuitamente una carica sociale o che occasionalmente coadiuvi l’attività degli organi sociali;
– all’articolo 21, comma 1, dopo le parole “secondo criteri non discriminatori” si invita ad aggiungere le seguenti”rispetto alla natura, lo scopo, le funzioni e le finalità dell’ente”;
– all’articolo 22 nonché agli articoli 47 e 101, comma 3, si rende opportuno riconoscere rispettivamente che gli enti di cui all’articolo 5, comma 1, lettera d), acquisiscono la personalità giuridica e risultano iscritti, al momento del riconoscimento dello status di scuola paritaria;
– all’articolo 41, comma 1, dopo le parole “non riconosciuta” aggiungere le seguenti “ovvero in forma di società cooperativa”;
– allo stesso articolo 41, comma 1, lettera a), si propone di ridurre il numero di enti del Terzo settore necessari a costituire una rete associativa a 250 sul territorio nazionale o, in alternativa, a 100 in cinque regioni, in quanto il requisito numerico previsto risulta assolutamente irraggiungibile per le organizzazioni operanti nel settore socio-sanitario;
– all’articolo 53, si suggerisce la soppressione del comma 2;
– all’articolo 56, la Commissione invita a prevedere che le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 che cofinanziano enti accreditati del Terzo settore di cui all’articolo 5, comma 1, lettera d), possano nel quadro delle funzioni a loro attribuite per legge, stipulare convenzioni atte a regolare in maniera onnicomprensiva i rapporti con i predetti soggetti;
– all’articolo 57, comma 1, si suggerisce la soppressione dell’inciso “, in via prioritaria,”;
– all’articolo 59, comma 1, si invita il Governo ad inserire tra i soggetti elencati anche tre rappresentanti degli enti associativi riconosciuti e delle associazioni di cui all’articolo 15, comma 3, del decreto legislativo di cui all’articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
– all’articolo 61, commi 2 e 3, si rende opportuno che il sistema dei Centri di Servizio per il Volontariato si adegui, quanto alla programmazione ed all’accreditamento, alla particolare conformazione dei territori ed alle esigenze delle popolazioni colpite dal sisma e dalla ripetitività di fenomeni meteorici straordinari, prevedendo che nei predetti territori, al pari di quelli montani e confinanti con Paesi esteri, sia abbassata la soglia di abitanti per l’accreditamento nella stessa previsione legislativa, o comunque come criterio orientativo vincolante per l’Organismo Nazionale di Controllo;
– all’articolo 64 si invita a valutare l’opportunità di eliminare l’Organismo nazionale di controllo ivi previsto;
– all’articolo 71, comma 2, si suggerisce di inserire la possibilità da parte dell’Ente pubblico di concedere la proroga della concessione del comodato d’uso agli enti del Terzo settore per i locali adibiti alle attività di cui all’articolo 5, comma 1, lettera d), che siano già attive alla pubblicazione del presente decreto, mediante l’adeguamento della convenzione di cui al comma 56, comma 1-bis;
– allo stesso articolo 71, al comma 5, si invita ad eliminare la clausola generale di esclusione delle imprese sociali;
– all’articolo 81, la Commissione ritiene opportuno aggiungere tra i soggetti beneficiari delle erogazioni liberali costituenti il presupposto del credito d’imposta (il cosiddetto “social bonus“) anche le cooperative sociali e i loro consorzi;
– all’articolo 87, comma 4, si suggerisce di prevedere per gli enti del Terzo settore interessati, l’esenzione dell’obbligo di certificazione dei corrispettivi, oltre che mediante ricevuta o scontrino fiscale, anche mediante fattura;
– all’articolo 99, ove si prevedono modifiche normative di coordinamento, la Commissione invita il Governo a prevedere, con una modifica dell’articolo 8 della legge 8 novembre 1991, n. 381, la possibilità di conteggiare nel 70 per cento della base sociale dei consorzi sociali anche una quota, non maggioritaria, di imprese sociali diverse dalle cooperative sociali.
Invita infine il Governo a valutare l’opportunità di superare nel nuovo contesto regolatorio disposto dal presente provvedimento l’istituto della ONLUS.
NUOVO SCHEMA DI OSSERVAZIONI PROPOSTO DAL RELATORE SULL’ATTO DEL GOVERNO N. 417
L’11a Commissione permanente, esaminato lo schema di decreto in titolo,
premesso che, se il Terzo settore rappresenta la capacità di una società di esprimere energie e progetti ad alto impatto sociale, è necessario limitare il più possibile i vincoli che rischiano di confinarlo ad una dimensione limitata e localistica nel confronto con il settore pubblico e privato del nostro Paese,
esprime, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli con i seguenti rilievi:
– all’articolo 7, comma 2, si invita a sopprimere le seguenti parole “impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti,”;
– si invita il Governo a riformulare gli articoli 8 e 16 che introducono limitazioni quantitative eccessivamente rigide suscettibili di frenare l’acquisizione di professionalità, con una ingiustificata differenza rispetto agli standard retributivi riconosciuti nel settore pubblico e nel settore privato, producendo di fatto un disallineamento con il principio costituzionale previsto all’articolo 36 della Costituzione, secondo il quale “Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro.”;
– sotto il profilo dei controlli e delle sanzioni, si rileva come lo schema lasci insoluta la questione della devoluzione libera di un patrimonio alimentato in regime di favore fiscale ad un ente con finalità analoghe: in particolare, qualora la cancellazione di cui all’articolo 50 avvenga in seguito ad un accertamento di violazioni o all’esito di un procedimento sanzionatorio, si ritiene opportuno prevedere la devoluzione del patrimonio obbligatoria a uno o più enti predeterminati e non a un soggetto a piacimento, al fine di evitare che l’istituto della devoluzione sia privo di un adeguato effetto deterrente e risulti facilmente eludibile;
– in tutto il testo, ovunque ricorrano le parole “cooperative sociali”, la Commissione ritiene opportuno sostituirle con le seguenti: “cooperative sociali e loro consorzi”, al fine di evitare che la mancata estensione delle disposizioni previste per le cooperative sociale ai loro consorzi comporti il rischio di un eventuale contrasto delle previsioni con l’articolo 9, lettera m) della legge delega;
– la Commissione invita alla soppressione dell’articolo 8, comma 3, lettera b), secondo cui la corresponsione ai lavoratori di retribuzioni superiori del 20 per cento a quelle previste dai contratti collettivi di riferimento costituisce una distribuzione indiretta di utili;
– all’articolo 9, la Commissione ritiene opportuno sopprimere le parole “o dell’organo sociale competente”, formulazione equivoca e suscettibile di far luogo a prassi abusive;
– al medesimo articolo 9 si suggerisce di sostituire le parole “o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale” con le seguenti “o, in mancanza, al Fondo per il finanziamento dei progetti e di attività di interesse generale nel Terzo settore”,
– all’articolo 11, la Commissione ritiene opportuno prevedere che per gli enti di cui all’articolo 5, comma 1, lettera d) il riconoscimento dello status di scuole paritarie ai sensi della legge n. 62 del 2000 soddisfi il requisito dell’iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore;
– all’articolo 16, la Commissione ritiene opportuno aumentare da 1:6 ad 1:8 la forbice retributiva tra lavoratori dipendenti al fine di garantire alle organizzazioni di potersi avvalere delle migliori professionalità, anche a livello internazionale, per l’espletamento della propria missione ed in coerenza con quanto disposto dall’articolo 13 dello schema di decreto n. 418 sull’Impresa Sociale, la cui differenza non è giustificabile sotto nessun punto di vista;
– allo stesso articolo 16, si invita il Governo a disporre una clausola che conferisca la necessaria flessibilità agli enti che decidono di avvalersi delle competenze manageriali e tecniche migliori tra quelle disponibili, escludendo al contempo, nel corpo dell’articolo, ogni riferimento a specifici ambiti professionali;
– all’articolo 17, comma 4, si invita a valutare attentamente i possibili effetti distorsivi che il sistema dell’autocertificazione potrebbe generare andando così a snaturare la natura stessa del volontariato;
– allo stesso articolo 17, comma 6, si ritiene opportuno rivedere la ratio secondo cui non si considera volontario l’associato che eserciti gratuitamente una carica sociale o che occasionalmente coadiuvi l’attività degli organi sociali;
– all’articolo 21, comma 1, dopo le parole “secondo criteri non discriminatori” si invita ad aggiungere le seguenti”rispetto alla natura, lo scopo, le funzioni e le finalità dell’ente”;
– all’articolo 22 nonché agli articoli 47 e 101, comma 3, si rende opportuno riconoscere rispettivamente che gli enti di cui all’articolo 5, comma 1, lettera d), acquisiscono la personalità giuridica e risultano iscritti, al momento del riconoscimento dello status di scuola paritaria;
– all’articolo 41, comma 1, lettera a), si propone di ridurre il numero di enti del Terzo settore necessari a costituire una rete associativa a 250 sul territorio nazionale o, in alternativa, a 100 in cinque regioni, in quanto il requisito numerico previsto risulta assolutamente irraggiungibile per le organizzazioni operanti nel settore socio-sanitario;
– all’articolo 53, si suggerisce la soppressione del comma 2;
– all’articolo 56, la Commissione invita a prevedere che le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 che cofinanziano enti accreditati del Terzo settore di cui all’articolo 5, comma 1, lettera d), possano nel quadro delle funzioni a loro attribuite per legge, stipulare convenzioni atte a regolare in maniera onnicomprensiva i rapporti con i predetti soggetti;
– all’articolo 57, comma 1, si suggerisce la soppressione dell’inciso “, in via prioritaria,”;
– all’articolo 59, comma 1, si invita il Governo ad inserire tra i soggetti elencati anche tre rappresentanti degli enti associativi riconosciuti e delle associazioni di cui all’articolo 15, comma 3, del decreto legislativo di cui all’articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
– all’articolo 61, commi 2 e 3, si rende opportuno che il sistema dei Centri di Servizio per il Volontariato si adegui, quanto alla programmazione ed all’accreditamento, alla particolare conformazione dei territori ed alle esigenze delle popolazioni colpite dal sisma e dalla ripetitività di fenomeni meteorici straordinari, prevedendo che nei predetti territori, al pari di quelli montani e confinanti con Paesi esteri, sia abbassata la soglia di abitanti per l’accreditamento nella stessa previsione legislativa, o comunque come criterio orientativo vincolante per l’Organismo Nazionale di Controllo;
– all’articolo 71, comma 2, si suggerisce di inserire la possibilità da parte dell’Ente pubblico di concedere la proroga della concessione del comodato d’uso agli enti del Terzo settore per i locali adibiti alle attività di cui all’articolo 5, comma 1, lettera d), che siano già attive alla pubblicazione del presente decreto, mediante l’adeguamento della convenzione di cui al comma 56, comma 1-bis;
– all’articolo 81, la Commissione ritiene opportuno aggiungere tra i soggetti beneficiari delle erogazioni liberali costituenti il presupposto del credito d’imposta (il cosiddetto “social bonus“) anche le cooperative sociali e i loro consorzi;
– all’articolo 87, comma 4, si suggerisce di prevedere per gli enti del Terzo settore interessati, l’esenzione dell’obbligo di certificazione dei corrispettivi, oltre che mediante ricevuta o scontrino fiscale, anche mediante fattura;
– all’articolo 99, ove si prevedono modifiche normative di coordinamento, la Commissione invita il Governo a prevedere, con una modifica dell’articolo 8 della legge 8 novembre 1991, n. 381, la possibilità di conteggiare nel 70 per cento della base sociale dei consorzi sociali anche una quota, non maggioritaria, di imprese sociali diverse dalle cooperative sociali.
SCHEMA DI OSSERVAZIONI PROPOSTO DAI SENATORI NUNZIA CATALFO, PUGLIA E SARA PAGLINI SULL’ATTO DEL GOVERNO N. 418
La Commissione 11a del Senato, in sede d’esame dello schema di decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale (AG n. 418);
premesso che:
appare anzitutto censurabile la tempistica adottata dal Governo per la presentazione degli schemi di decreto legislativo AG nn. 417, 418 e 419, i quali sono posti all’esame delle competenti Commissioni parlamentari nell’imminenza della scadenza della delega, di fatto pregiudicando la possibilità di svolgere un accurato lavoro parlamentare rispetto a testi complessi e di vasta portata;
con tali schemi di decreto non ci si limita ad un riordino del settore ma si procede a un radicale cambiamento del sistema di welfare italiano privilegiando, sulla base del modello dei Paesi anglosassoni, il «privato sociale»: l’impostazione adottata dal Governo rende le imprese sociali e le grandi reti associative i maggiori produttori di servizi in ambito sociale e in tal modo non vengono garantite le prestazioni essenziali, ponendo a rischio, in particolare, i bisogni più complessi;
pur riconoscendo come appaia necessario un riordino del Terzo settore, posto che l’attuale disciplina poco efficace ha consentito di renderlo permeabile ad abusi e gravi distorsioni, come dimostrato dai fatti portati alla luce da numerose inchieste giudiziarie, si deve altresì segnalare come i testi in esame non circoscrivano i compiti degli enti del Terzo settore alla sussidiarietà ma contribuiscano al disegno di superamento dello Stato sociale, complice la latitanza delle istituzioni pubbliche, attraverso la finanziarizzazione delle attività in questo campo;
considerato che:
per quanto concerne le disposizioni di cui all’articolo 1:
· la definizione di cui al comma 1, di fatto colloca l’impresa sociale a pieno titolo tra enti del Terzo settore, indipendentemente dalla sua natura giuridica. L’impresa sociale si configura dunque non già come uno status soggettivo di un particolare tipo giuridico, bensì come una qualifica normativa che tutti i tipi di enti giuridici, sia quelli di cui al Libro I sia quelli costituiti nelle forme del Libro V (società che hanno ad oggetto l’esercizio di un’attività commerciale) del codice civile, possono acquisire se presentano i requisiti essenziali contemplati nel presente decreto, ed operano in conformità alle sue disposizioni;
· al comma 2, in relazione agli enti che non possono assumere la qualifica di impresa sociale non si fa alcun riferimento alle imprese individuali o alle società unipersonali, dal che si desume che anche questo tipo di enti giuridici possa assumere la qualifica di impresa sociale. Pertanto tale disposizione non appare coerente con la vocazione sociale e solidaristica di un istituto (l’ente di Terzo settore, in generale, l’impresa sociale, in particolare) che meglio si presta alla dimensione di una iniziativa collettiva;
· il comma 4 dispone che le cooperative sociali e i loro consorzi, di cui alla legge n. 381 del 1991, acquisiscano di diritto la qualifica di imprese sociali, ma chiarisce che per esse il presente decreto si applica esclusivamente per le disposizioni di cui agli articoli 14 (procedure concorsuali), 15 (monitoraggio, ricerca e controllo), 16 (Fondo per la promozione e sviluppo delle imprese sociali), 17 (in particolare il comma 1, recante norma transitoria) e 18 (misure fiscali di sostegno economico). Quindi, le cooperative sociali, ipso iure trasformate in imprese sociali secondo lo schema in esame, divengono soggette solo ad alcune delle previsioni da esso recate mentre per il resto rimane inalterata la vigente disciplina sostanziale loro specifica. Ciò vale anche per i consorzi di cooperative sociali, costituibili se la base sociale risulti formata da almeno il settanta per cento da cooperative sociali. Ciò comporta inoltre che, mentre viene confermata la limitazione delle attività delle cooperative sociali ai quattro settori indicati dalla predetta legge, viene ulteriormente ampliato l’elenco delle possibili attività delle imprese sociali, ivi comprese quelle tipiche delle cooperative sociali. Questo determina fra imprese sociali e cooperative sociali una disparità che sembra contraddire la volontà del legislatore di equiparare tali tipologie di enti, peraltro chiaramente espressa nel criterio di delega contenuto all’articolo 6, comma 1, lettera c), della legge n. 106 del 2016. Di fatto la disposizione di cui al comma 4 non risponde ai criteri direttivi indicati all’articolo 6 della legge delega, che prevede in particolare “acquisizione di diritto della qualifica di impresa sociale da parte delle cooperative sociali e dei loro consorzi” e dunque il coordinamento della disciplina dell’impresa sociale con la disciplina degli enti del terzo settore, tra i quali appunto le cooperative sociali;
· il comma 6 pone una clausola di compatibilità, per cui le disposizioni dello schema sono da intendersi applicabili solo se non contrastanti con il decreto legislativo 175/2016 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica). In merito, come anche segnalato dal dossier del Servizio Studi, “alcune disposizioni del Testo unico richiamato, di per sé, non sono agevolmente compatibili con le vicende proprie del Terzo settore, perché ‘altro’ dallo Stato e dal mercato, pertanto la condizione (ai fini dell’applicazione delle disposizioni dello schema) della compatibilità con la disciplina della partecipazione pubblica avrebbe bisogno di più puntuale specificazione quanto ad articoli e disposizioni.” Come infatti più volte rilevato in sede di esame della legge di delega, se l’Impresa Sociale fa parte del Terzo settore non può essere una impresa nel senso civilistico e fiscale del termine, in quanto l’impresa sociale si prefigura come l’anello di congiunzione tra profit e no profit;
per quanto concerne le disposizioni di cui all’articolo 2:
· l’elencazione delle attività di interesse generale di cui al comma 1, che di fatto estende indefinitamente il novero delle attività che consentono di acquisire la qualifica di impresa sociale e i settori in cui può essere svolta l’attività di impresa, legittima definitivamente il concetto che la Impresa Sociale fa impresa a tutti gli effetti salvo poi beneficiare di trattamenti agevolati sul piano normativo. Tuttavia se la Impresa Sociale fa parte del Terzo settore appare irragionevole che essa sia considerata una impresa nel senso civilistico e fiscale del termine;
· al comma 2 si prevede che tale elenco di attività possa essere periodicamente aggiornato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, e dunque con uno strumento normativo più flessibile rispetto alla fonte di rango primario. Tale previsione, non contemplata nei principi di delega, è stata giustificata con la finalità di adeguare con maggiore rapidità il quadro normativo all’evoluzione del contesto socio-economico. In realtà si ravvisano profili problematici sia perché nella legge delega è assente un principio direttivo inteso a ‘flessibilizzare’ l’elenco delle attività di interesse generale sia per il rapporto tra fonti: una volta condotto l’aggiornamento si avrebbe infatti una convivenza tra previsioni di rango primario ed altre di rango sub-primario e tale configurazione è al di fuori del procedimento di delegificazione quale disciplinato dalla legge n. 400 del 1988. Peraltro l’opera di individuazione delle attività di interesse generale che l’articolo 4, comma 1, lettera b), della legge delega demanda al legislatore delegato, ad oggi, sulla base degli schemi di decreto disponibili, produrrebbe tre diversi elenchi di attività: quello all’articolo 5 dello schema di decreto legislativo sul Codice del Terzo settore (AG n. 417), quello all’articolo 2 del presente schema decreto legislativo e quello all’articolo 1 della legge n. 381 del 1991;
· al comma 4, in tema di inserimento di lavoratori svantaggiati, la formulazione adottata nello schema di decreto descrive una platea più ampia di soggetti svantaggiati rispetto a quella individuata per le cooperative sociali di tipo B, tenendo conto delle nuove forme di esclusione sociale e in particolare introducendo la nozione di lavoratori molto svantaggiati come individuati nell’articolo 2, numero 99) del regolamento (UE) n. 651/2014. Peraltro l’inserimento di soggetti svantaggiati nelle cooperative sociali di tipo B comporta agevolazioni contributive che non sono previste per le imprese sociali. Oltre ad equiparare le attività delle cooperative sociali a quelle dell’impresa sociale, si dovrebbero estendere alle cooperative sociali anche alcuni vincoli che in base all’attuale schema di decreto, gravano sulle imprese sociali ma non sulle cooperative sociali, come ad esempio l’obbligo del bilancio sociale di cui all’articolo 9, le norme sul coinvolgimento dei lavoratori di cui all’articolo 11 e il limite massimo di 1 a 8 nelle differenze retributive di cui all’articolo 13. Di fatto, con l’allargamento della platea dei lavoratori, si corre il rischio che l’impresa sociale ricopra un ruolo di ammortizzatore sociale e una mortificazione per i soggetti più deboli;
per quanto concerne le disposizioni di cui all’articolo 3 esse sembrano dettate, dalla supposta equazione, errata, per cui “finalità sociali” equivarrebbe a “Terzo settore”. Con le finalità sociali è possibile costruire business molto lucrosi e non si vede il motivo per cui l’erario dovrebbe agevolare o finanziarie un privato che a scopo di lucro fa attività di qualsiasi genere fossero anche di matrice sociale. La corretta equazione, è, al contrario, quella secondo cui “terzo settore” equivale a “senza fini di lucro”. Inoltre appare necessario ribadire che l’impresa sociale dovrebbe destinare gli utili unicamente al perseguimento dei fini istituzionali socialmente utili e che deve vigere per essa il divieto di distribuzione anche indiretta degli utili. Dunque sarebbe stato preferibile definire l’impresa sociale come ente senza scopo di lucro, pur riconoscendogli una struttura di tipo imprenditoriale per favorirne l’efficienza. In tal modo viene indebolito il principale requisito soggettivo distintivo degli enti del Terzo settore, ossia l’assenza di scopo di lucro diretto ed indiretto, elemento sul quale sarebbe stata legittima una più specifica e concludente volontà di indirizzo del Parlamento affinché fosse stato delegato al Governo il compito di definirne una nozione aggiornata e ben delimitata. Pertanto appare indispensabile una identificazione di tutti i comportamenti anomici da rubricare come espressione di divisione indiretta degli utili. Inoltre concedere di procedere alla distribuzione parziale di utili, fatto salvo l’accantonamento prevalente dei medesimi al perseguimento delle finalità statutarie, appare una formula ibrida e confusa che si presta al rischio di generare distorsioni di mercato e comportamenti elusivi. E’ ben noto infatti che la distribuzione di utili può essere largamente realizzata attraverso molteplici artifici in modo indiretto. Consentire ad un ente del Terzo settore una gestione di tipo imprenditoriale, non soggetta alle formalità e ai rituali della democrazia associativa, in ambiti e settori di interesse collettivo tutt’altro che marginali dal punto di vista della profittabilità, senza un’adeguata struttura di limiti e di bilanciamenti, prevedendo per giunta benefici normativi a carico della collettività, equivale a generare un «mostro giuridico» che rischia di cannibalizzare sia il mondo dell’impresa sia quello del Terzo settore autentico;
per quanto concerne le disposizioni di cui all’articolo 4, come anche richiamato dal dossier del servizio studi, non si riproduce – e dunque si sopprime – l’articolo 6 del decreto legislativo n. 155 del 2006. Questo articolo recava una disciplina di favore per le imprese sociali, in materia di responsabilità patrimoniale. Esso prevede infatti che nelle organizzazioni che esercitano un’impresa sociale (il cui patrimonio sia superiore a 20.000 euro) risponda delle obbligazioni assunte soltanto l’organizzazione con il suo patrimonio (dal momento della iscrizione nella apposita sezione del registro delle imprese). Soltanto quando risulta che, in conseguenza di perdite, il patrimonio sia diminuito di oltre un terzo rispetto all’importo citato, rispondono personalmente e solidalmente delle obbligazioni assunte anche coloro che hanno agito in nome e per conto dell’impresa. Non risulta che tale intervento normativo (soppressivo) in materia di responsabilità patrimoniale rientri nell’ambito della delega quale conferita dalla legge n. 106 del 2016. Ed anche se forse si potrebbe ravvisarne il fondamento nel criterio circa il coordinamento della disciplina dell’impresa sociale con il regime delle attività d’impresa svolte dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (per le quali la normativa non prevede la limitazione della responsabilità patrimoniale sopra ricordata), si tratterebbe in ogni caso di una forzatura la quale determina un chiaro eccesso di delega;
per quanto concerne le disposizioni di cui all’articolo 5, il rinvio ad un decreto ministeriale che individui gli atti che devono essere depositati appare oltremodo limitante in relazione ai principi di pubblicità e trasparenza. Appare evidente che considerata la delicatezza delle attività che configurano l’impresa sociale e la commistione con le attività che non perseguono l’interesse generale, sarebbe stato auspicabile definire da subito tutti gli atti che devono essere depositati;
per quanto concerne le disposizioni di cui all’articolo 7:
· il comma 1 dispone che, la nomina della maggioranza dei componenti dell’organo di amministrazione sia in ogni caso riservata all’assemblea degli associati o dei soci dell’impresa sociale, qualora l’atto costitutivo o lo statuto riservino a soggetti esterni all’impresa sociale la nomina di componenti degli organi sociali. Va rilevato in proposito come la disposizione non si assicuri che la maggioranza degli amministratori sia espressione dei soci o associati e invece non escluda una direzione esterna dell’impresa;
· il comma 2 ammette che le cariche sociali – purché diverse dalla presidenza – possano essere assunte anche da soggetti nominati da enti con scopo di lucro o pubbliche amministrazioni. Attualmente vige il totale divieto di assunzione di qualsivoglia carica sociale, da parte di soggetti nominati da enti con scopo di lucro o pubbliche amministrazioni. La nuova disposizione è alquanto ambigua in quanto non si riferisce ai soggetti da questi nominati, ma direttamente agli enti con scopo di lucro a alle pubbliche amministrazioni. Inoltre appare fortemente indebolito il fondamentale requisito della democraticità degli enti del Terzo settore in quanto si attenua fortemente la nozione di sovranità e centralità delle assemblee dei soci e partecipanti e di libera eleggibilità degli amministratori, con ciò dimenticando che il carattere democratico delle istituzioni del Terzo settore è un necessario connotato distopico e alternativo rispetto alla natura prettamente imprenditoriale delle imprese commerciali, dalle quali il settore no profit deve necessariamente discostarsi per accogliere caratteristiche ed elementi delle istituzioni pubbliche democraticamente elette e dirette;
per quanto concerne le disposizioni di cui all’articolo 11, si rileva che il coinvolgimento dei lavoratori e degli utenti è trattato in modo inadeguato in quanto riguarda un aspetto essenziale in relazione alla natura stessa dell’impresa sociale, ad esempio laddove si stabilisce l’eventualità e non la obbligatorietà del coinvolgimento nell’assemblea dei rappresentanti dei lavoratori e degli utenti. Sarebbe stato auspicabile indicare meccanismi di partecipazioni più incisivi in relazione all’organizzazione del lavoro, sulle condizioni di lavoro e sulla qualità di beni e servizi. Così come andrebbe meglio definita la partecipazione dei lavoratori agli organi statutari rispetto a ruolo e poteri per tutte le Imprese sociali e non solo per quelle di grandi dimensioni. Inoltre non si comprende la ratio della esclusione del coinvolgimento dei lavoratori nelle cooperative a mutualità prevalente e negli enti ecclesiastici. Infatti, pur sancendo la legge delega la centralità dei principi di partecipazione e di democrazia, lo schema pone solo blande garanzie in tema di partecipazione;
per quanto concerne le disposizioni di cui all’articolo 12, onde evitare fenomeni elusivi, sarebbe opportuno indicare con precisione e maggiore chiarezza le modalità di restituzione ai soci del capitale versato, rivalutato o aumentato e di dividendi, così come sarebbe opportuno indicare forme di controllo e autorizzazione sulla libera devoluzione in favore di altri enti del Terzo settore, onde evitare o prevenire condotte abusive oltreché rispettare la simmetrica disposizione di cui all’articolo 9 dello schema di decreto legislativo recante il Codice del Terzo settore (AG n. 417), ove si prevede che la devoluzione del patrimonio dell’ente del Terzo settore, in caso di estinzione o scioglimento, sia necessariamente condizionata al previo parere, obbligatorio e vincolante, dell’Ufficio del registro unico nazionale del terzo settore, pena la nullità degli atti di devoluzione;
per quanto concerne le disposizioni di cui all’articolo 13, esso prevede che il trattamento economico e normativo dei lavoratori dell’impresa sociale non sia inferiore a quello previsto dai contratti collettivi nazionali e fissa nella misura di 1 a 8 il divario salariale massimo tra i lavoratori di una stessa impresa sociale. Inoltre, tranne che per gli enti ecclesiastici, nell’impresa sociale sarà consentito impiegare volontari, ma il loro numero non potrà superare quello dei lavoratori dipendenti, attualmente tale limite è dato dal 50 per cento dei lavoratori impiegati a qualsiasi titolo nell’impresa sociale. I volontari dovranno essere annotati in un apposito registro e coperti da idonea assicurazione contro gli infortuni. A tal proposito, diversamente dal decreto legislativo n. 155 del 2006 non si fa rinvio all’articolo 4 della legge n. 266 del 1991 (legge-quadro sul volontariato), così come non si fa rinvio agli articoli 2 e 17 della stessa legge, relativi rispettivamente all’attività di volontariato (e la sua assenza di fini lucro, con divieto di retribuzione) ed alla flessibilità nell’orario di lavoro. Inoltre sarebbe stato auspicabile definire più che il numero dei volontari, anche il monte ore, in quanto di norma le prestazioni dei volontari sono ridotte;
per quanto concerne le disposizioni di cui all’articolo 15, la previsione che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali possa avvalersi nell’esercizio dell’attività ispettiva non solo delle associazioni di cui al decreto legislativo n. 220 del 2002, ma anche di altri enti associativi riconosciuti, a cui aderiscano almeno 2.000 imprese sociali iscritte nel registro delle imprese di almeno cinque diverse regioni, appare eccessivamente restrittiva. Abbassare il requisito del numero di imprese aderenti potrebbe favorire l’impegno in tal senso anche di altre reti associative di enti del Terzo settore creando le condizioni per lo sviluppo di nuove imprese sociali. Invece il fatto che il Ministero possa avvalersi nell’attività di ispezione anche di enti associativi riconosciuti suscita qualche perplessità in tema di conflitto di interessi. Infine si segnala che per le persone giuridiche private è competente il giudice ordinario non quello amministrativo, a meno che le violazioni non lo riguardino per la specifica attività svolta;
per quanto concerne le disposizioni di cui all’articolo 18, appare evidente che esse di fatto dispensano le imprese sociali da tutta una serie di vincoli fissati da norme di carattere antielusivo e che quindi potrebbero nascondere veri e propri aiuti di Stato. Nelle intenzioni dichiarate, esse sono giustificate da profili di simmetria fiscale tra divieto di distribuire utili e non imponibilità degli stessi. Seppure l’efficacia di tali norme sia stata prudenzialmente subordinata alla autorizzazione della Commissione europea (richiesta a cura del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea), se si considera che per le misure agevolative previste si tiene conto delle risorse, già destinate alle imprese sociali, del fondo rotativo previsto con la legge finanziaria per il 2005 (articolo 1, comma 354, della legge n. 311 del 2004) istituito per le piccole e medie imprese, si corre il rischio evidente di alterare la concorrenza a danno delle piccole e medie imprese che svolgono attività commerciale. A tal proposito, sarebbe stato opportuno prevedere che l’Autorità garante della concorrenza e del mercato avesse tra i suoi compiti anche quello di verificare il raggiungimento degli impatti sociali ottenuti dalle imprese sociali, verificando altresì l’investimento degli utili per gli obiettivi sociali;
considerato infine che:
lo schema di decreto in esame conferma tutte le preoccupazioni manifestate in sede di esame della legge delega e condivise anche da molte associazioni e categorie interessate, ascoltate in sede di audizione;
per l’attuazione di diverse disposizioni contenute nello schema all’esame si rinvia a decreti ministeriali o altri atti, che potrebbero introdurre ulteriori rilevanti modifiche dell’assetto normativo, al di fuori di qualsiasi preventivo necessario controllo o confronto;
la natura originale di Impresa sociale, quale soggetto di Terzo settore che persegue finalità sociali in forma no profit attraverso attività di interesse sociale, sarebbe dovuta prevalere su ogni altro aspetto dell’impresa, prevedendo vincoli e controlli sulla remunerazione del capitale sociale e con un modello di governance fortemente partecipato dei lavoratori e degli utenti e dunque l’impresa sociale avrebbe dovuto assicurare e non semplicemente favorire la partecipazione degli stessi;
le misure fiscali e di sostegno economico previste rischiano di alterare oltremodo la natura no profit dell’Impresa sociale, aprendo a operazioni speculative e a ingerenze strumentali di soggetti profit, anche in forza del fatto che in caso di scioglimento dell’impresa sociale costituita in forma societaria, il capitale versato, eventualmente rivalutato o aumentato è rimborsato;
si ribadisce che, esattamente come la legge delega, lo schema all’esame non consegue affatto i nobili propositi e gli elevati ideali che sarebbe stato legittimo attendersi da una riforma di tale portata, introducendo al contrario una serie di distorsioni e compromessi destinati a peggiorare efficienza ed equità del sistema economico pervenendo, nel complesso, a un peggioramento del sistema normativo vigente;
esprime osservazioni contrarie.
OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL’ATTO DEL GOVERNO N. 419
L’11a Commissione permanente, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, premesso che esso si propone il completamento della riforma strutturale dell’istituto del 5 per 1000, mediante la revisione dei criteri di accreditamento dei soggetti beneficiari e dei requisiti per l’accesso al beneficio, nonché la semplificazione delle procedure per il calcolo e l’erogazione dei contributi spettanti;
valutato che le modifiche all’istituto sono coerenti con il nuovo assetto normativo discendente dalla legge n. 106 del 2016, che presenta una nozione di ente del Terzo settore onnicomprensiva, prevedendo la riorganizzazione del sistema di registrazione degli enti del settore medesimo;
osservato che lo schema in esame introduce maggiori obblighi di trasparenza e informazione, a carico dei beneficiari e dell’amministrazione erogatrice,
esprime, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli con il seguente rilievo.
Si invita la Commissione di merito ad approfondire i meccanismi di riparto della parte del cinque per mille su cui i contribuenti hanno espresso la loro disponibilità a devolvere, nel caso in cui tuttavia, per una serie di motivi ostativi – quali ad esempio la mancata o erronea indicazione del codice identificativo dei beneficiari – tali somme non possano essere attribuite. Nel caso di generica indicazione della categoria di beneficiari, si ritiene che esse dovrebbero essere assegnate ai beneficiari della medesima categoria scelti dai contribuenti in proporzione alla quota parte di opzione (firma) a favore di ciascuno. Ove ci sia stata indicazione incompleta dell’ente, si ritiene che le somme debbano rientrare nella fiscalità generale.






















