5ª Seduta
Presidenza del Presidente della 2ª Commissione
OSTELLARI
Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Anna Macina.
La seduta inizia alle ore 9,10.
IN SEDE REFERENTE
(655) Valeria FEDELI ed altri. – Disposizioni per la tutela della dignità e della libertà della persona contro le molestie sessuali nei luoghi di lavoro
(1597) Valeria VALENTE ed altri. – Disposizioni volte al contrasto delle molestie sessuali e delle molestie sessuali sui luoghi di lavoro. Deleghe al Governo in materia di riordino dei comitati di parità e pari opportunità e per il contrasto delle molestie sul lavoro
(1628) Maria RIZZOTTI ed altri. – Disposizioni per il contrasto delle molestie sessuali e degli atti vessatori in ambito lavorativo
(Esame congiunto e rinvio)
Non facendosi osservazioni, si procede congiuntamente su tutti i disegni di legge in titolo, assegnati alle Commissioni riunite 2a e 11a e recanti disposizioni per il contrasto delle molestie sessuali nei luoghi di lavoro.
La relatrice per l’11a Commissione, senatrice FEDELI (PD), illustra il disegno di legge n. 655, che – ai fini delle nozioni di molestie e di molestie sessuali nell’ambito lavorativo – richiama l’articolo 26, commi 1 e 2, del codice delle pari opportunità; il comma 2 dell’articolo 1 del disegno di legge, inoltre, qualifica come molestia sessuale aggravata i casi in cui il rifiuto o l’accettazione delle medesime molestie sessuali costituisca motivo di discriminazione nell’accesso al lavoro, alla formazione, al mantenimento del posto di lavoro, alla promozione o alla retribuzione o comunque motivo di intimidazione nell’ambiente stesso di lavoro.
Il successivo articolo 2 concerne gli obblighi a carico del datore di lavoro, richiedendo che assicuri condizioni di lavoro tali da garantire l’integrità fisica e morale e la dignità dei lavoratori, anche concordando con le organizzazioni sindacali dei lavoratori; le pubbliche amministrazioni si avvarranno altresì dei comitati unici di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni. È poi sancito il principio del mantenimento nei luoghi di lavoro di un ambiente in cui sia rispettata la dignità di ognuno e siano favorite le relazioni interpersonali, nonché l’obbligo di porre in atto procedure tempestive e imparziali, relative alla contestazione e al conseguente accertamento dei fatti; a carico del datore di lavoro scatta l’obbligo di denunciare il fatto entro quarantotto ore dall’accertamento.
Per le denunce delle molestie, all’articolo 3, si esclude che la lavoratrice o il lavoratore possa essere a causa della denuncia sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro. L’articolo 4 estende alle donne – che abbiano denunciato una molestia sessuale subita sul luogo di lavoro – la disciplina che attribuisce il diritto al congedo per motivi connessi al percorso di protezione (debitamente certificato) relativo alla violenza di genere. La vittima di molestie sessuali potrà poi richiedere la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale (verticale od orizzontale), ove ne sussista la disponibilità nell’organico. I consiglieri di parità svolgano anche funzioni di assistenza e di consulenza, potendo altresì promuovere il tentativo di conciliazione: come per i loro ruoli e recapiti l’informativa ai dipendenti è a carico del datore (articolo 5), così per quelli dei comitati unici di garanzia l’informativa è a carico delle relative pubbliche amministrazioni, che predispongono piani formativi e adottano codici deontologici (articolo 6). Seguono previsioni in ordine alle funzioni di vigilanza dell’Ispettorato nazionale del lavoro (articolo 7).
L’articolo 8, comma 1, lettera a) modifica il codice penale introducendo, all’articolo 610-bis, la fattispecie specifica di “molestie sessuali”. Il nuovo articolo 610-bis del codice penale punirà, con la reclusione da 5 a 10 anni, chiunque compia atti indesiderati a connotazione sessuale, espressi in forma fisica, verbale o non verbale, aventi lo scopo o l’effetto di violare la dignità di una lavoratrice o di un lavoratore e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo. Il reato si prescriverebbe in dieci anni dalla condotta. La lettera b) del comma 1 inserisce, nel codice penale, l’articolo 124-bis, in base al quale la vittima di molestie sessuali potrà esercitare il diritto di querela entro dodici mesi dal giorno della notizia del fatto che costituisce il reato.
Il disegno di legge n. 1597 reca anch’esso, nel codice penale, il reato di molestie sessuali. La disposizione dell’articolo 609-ter.1 punisce con la reclusione da due a quattro anni chiunque, con minacce, atti o comportamenti indesiderati a connotazione sessuale, in forma verbale o gestuale, reca a taluno molestie o disturbo violando la dignità della persona. La fattispecie si applica “salvo che il fatto costituisca più grave reato”. La disposizione contempla poi una serie di aggravanti. La pena è aumentata fino alla metà se dal fatto, commesso nell’ambito di un rapporto di educazione, istruzione o formazione ovvero nell’ambito di un rapporto di lavoro, di tirocinio o di apprendistato, anche di reclutamento o selezione, con abuso di autorità o di relazioni di ufficio, deriva un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo. Il reato è procedibile a querela, da proporsi entro 12 mesi dai fatti di reato ed è irrevocabile. La disposizione richiama espressamente l’applicazione delle circostanze aggravanti comuni di cui all’articolo 61 del codice penale.
L’articolo 2 del disegno di legge n. 1597 reca disposizioni analoghe ad alcune di quelle di cui agli articoli 2 e 6 del disegno di legge n. 655; anche l’articolo 3 reca norma analoga a quella di cui all’articolo 7 del disegno di legge n. 655. Il successivo articolo 4 prevede che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali promuova la realizzazione di campagne di comunicazione, dirette ad informare e sensibilizzare sul fenomeno delle molestie sui luoghi di lavoro e sugli strumenti di tutela esistenti nei casi di denuncia. Gli articoli 5 e 6 recano delega al Governo rispettivamente per il riordino dei vari organismi e comitati di parità e pari opportunità, operanti a livello nazionale e per il contrasto di ogni forma di violenza o molestia nei luoghi di lavoro. L’articolo 7 provvede alla copertura degli oneri.
Il disegno di legge n. 1628 reca disposizioni per il contrasto delle molestie sessuali e degli atti vessatori in ambito lavorativo. L’articolo 1 introduce – similmente al disegno di legge n. 1597 – nel codice penale, all’articolo 609-ter.1, il reato di molestie sessuali. La disposizione punirà con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque, con atti o comportamenti indesiderati a connotazione sessuale, anche in forma verbale, reca a taluno molestie o disturbo violando la dignità ovvero la libertà sessuale della persona. La fattispecie si applicherebbe “salvo che il fatto costituisca più grave reato”. La disposizione contempla poi una serie di aggravanti ed il reato sarebbe procedibile a querela. L’articolo 2 introduce nel codice penale l’articolo 612-bis.1, con il quale si puniranno gli atti vessatori in ambito lavorativo con la reclusione da sei mesi a cinque anni. La pena si applicherebbe al datore di lavoro, al dirigente o al lavoratore che nel luogo o nell’ambito di lavoro, reiteratamente, compie atti, omissioni o comportamenti di vessazione o di persecuzione psicologica tali da compromettere la salute o la professionalità o la dignità del lavoratore; anche tale fattispecie reca clausola di salvaguardia della perseguibilità del più grave reato. La disposizione contempla poi una serie di aggravanti. Il reato è procedibile a querela, ma nelle ipotesi aggravate si procede d’ufficio. L’articolo 3prevede infine misure di prevenzione e informazione, impegnando le amministrazioni dello Stato a promuovere campagne di informazione e comunicazione, che devono essere svolte con le risorse finanziarie, materiali e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Condivisi i contenuti testé esposti, il relatore per la 2a Commissione, senatore CUCCA (IV-PSI), d’intesa con la correlatrice propone lo svolgimento di un breve ciclo di audizioni da parte degli Uffici di Presidenza integrati delle due Commissioni riunite.
Il presidente OSTELLARI, d’intesa con la Presidente dell’11a Commissione, propone che i Gruppi facciano pervenire alla segreteria della 2a Commissione i nominativi dei soggetti, di cui si richiede d’audizione, entro le ore 15 del prossimo martedì 13 aprile.
Non facendosi osservazioni, così resta stabilito.
Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 9,20.
236ª Seduta (pomeridiana)
Presidenza della Presidente
MATRISCIANO
La seduta inizia alle ore 17,15.
SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
Il senatore DE VECCHIS (L-SP-PSd’Az), facendo riferimento all’organizzazione dei lavori di altre Commissioni, propone di rimandare alla prossima settimana la votazione dello schema di parere sul disegno di legge n. 2144, di conversione del decreto-legge n. 41 del 2021, in materia di sostegni.
La PRESIDENTE ricorda che la Commissione ha sempre programmato i propri lavori in sede consultiva tenendo conto dell’opportunità di approvare il proprio parere prima dello scadere del termine per gli emendamenti, che nel caso spedifico è stato fissato dalle Commissioni di merito per le 18 di venerdì 9 aprile.
Il senatore LAUS (PD) ricorda il confronto che ha avuto luogo nella seduta antimeridiana di oggi in ordine allo schema di parere presentato dal relatore, dal quale è emerso un accordo tra le forze politiche volto a una conclusione in tempi rapidi dell’esame. Propone quindi di riprendere la trattazione dello schema di parere successivamente alla conclusione dei lavori dell’Assemblea.
Il senatore ROMANO (M5S), rammentato il sostanziale accordo manifestatosi nella precedente seduta, osserva che non sussiste alcuna motivazione valida per disporre il rinvio della votazione alla prossima settimana.
Il senatore FLORIS (FIBP-UDC) ritiene che, tenuto conto dell’andamento dell’esame, non vi siano elementi sufficienti a rendere preferibile il rinvio della votazione richiesto.
Il senatore LAFORGIA (Misto-LeU), fatto presente il carattere fondamentale di una programmazione dei lavori armonica e razionale, sottolinea la necessità del rispetto reciproco tra le forze di maggioranza, in base al quale non è giustificabile un rinvio della votazione dello schema di parere.
Il senatore MAFFONI (FdI) rileva le difficoltà della maggioranza, incapace di trovare un’intesa relativamente alla questione della votazione dello schema di parere. Fa quindi presente di non avere obiezioni rispetto alla scelta di terminare oggi l’esame del disegno di legge n. 2144.
La presidente MATRISCIANO dispone quindi la sospensione della seduta e avverte che la stessa riprenderà al termine della seduta dell’Assemblea.
La seduta sospesa, alle ore 17,25, è ripresa alle ore 20,05.
IN SEDE CONSULTIVA
(2144) Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19
(Parere alle Commissioni 5a e 6a riunite. Seguito e conclusione dell’esame. Parere favorevole con osservazioni)
Prosegue l’esame, sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.
Il relatore DI PIAZZA (M5S) presenta una nuova formulazione dello schema di parere favorevole con osservazioni (il cui testo è pubblicato in allegato) già presentato nella seduta antimeridiana di oggi, che la presidente MATRISCIANO pone in votazione.
Dopo la dichiarazione di voto contrario del senatore MAFFONI (FdI) e verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva lo schema di parere.
La seduta termina alle ore 20,10.
PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2144
L’11a Commissione permanente, esaminato, per quanto di competenza, il decreto-legge in titolo, considerato che l’articolo 3, disponendo per il 2021 un incremento del fondo relativo all’esonero contributivo temporaneo per i lavoratori autonomi, nonché per il personale sanitario o sociosanitario già in quiescenza ed assunto in relazione all’emergenza epidemiologica da COVID-19, costituisce una misura idonea allo scopo di limitare il rischio di fuoriuscita di migliaia di persone dal mondo del lavoro provocato dalla crisi sanitaria e che tale beneficio è subordinato all’autorizzazione della Commissione europea, così da garantire la necessaria coerenza con i principi dell’Unione europea in materia di stabilità;
preso atto che sulla materia dei trattamenti ordinari di integrazione salariale, degli assegni ordinari di integrazione salariale e dei trattamenti di integrazione salariale in deroga, già oggetto di disciplina transitoria, posta in relazione all’emergenza epidemiologica, interviene l’articolo 8, il quale prevede la concessione di ulteriori periodi di trattamento per i casi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, riconoscendo la necessità di tenere conto delle analisi condotte dall’INPS e di garantire la compatibilità dell’intervento con il principio di sostenibilità, posto che è obiettivo essenziale garantire l’armonizzazione degli interessi di tutte le parti coinvolte nel mercato del lavoro, al fine di evitare un’ulteriore crescita della disoccupazione;
riconosciuto che l’incremento del Fondo sociale per occupazione e formazione professionale disposto dall’articolo 9 costituisce un fattore positivo sul piano della tutela dei lavoratori, in quanto volto al complessivo potenziamento delle politiche passive e attive per il lavoro, necessaria premessa all’avvio di un incisivo percorso di riforme;
apprezzato particolarmente il riconoscimento di un’indennità una tantum a beneficio di categorie particolari, già a rischio di rimanere escluse dall’ambito degli interventi di sostegno, quali i lavoratori stagionali, in regime di somministrazione, intermittenti, del turismo, del settore termale e dello spettacolo, di cui all’articolo 10;
osservato che l’articolo 10 reca altresì misure a favore dei lavoratori del settore dello sport, già oggetto di attività normativa recentissima, e rispetto al quale si sottolinea la finalità della massima armonizzazione con la generalità dei settori che compongono il mercato del lavoro;
ritenuta apprezzabile la continuità del sostegno garantita dall’articolo 14 al Terzo settore, tenuto conto dell’opportunità del riconoscimento della sua rilevanza economica oltre che sociale, specie in fase di definizione della relativa riforma;
rilevata, in riferimento ai commi da 1 a 3 dell’articolo 15, la necessità di un’attenzione costante alla completa inclusione dei lavoratori fragili, anche alla luce dei rischi di ulteriori sofferenze a loro danno insiti in ogni intervento normativo;
osservato che l’articolo 16 – il quale esclude per i trattamenti di disoccupazione NASpI da riconoscere nel periodo compreso tra l’entrata in vigore del decreto e il 31 dicembre 2021 l’applicazione del requisito del possesso di trenta giornate di lavoro effettivo nei dodici mesi precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione – e l’articolo 17 – recante un intervento sulla disciplina transitoria in materia di proroghe o rinnovi dei contratti di lavoro a termine nel settore privato – costituiscono misure volte alla maggior tutela dei lavoratori;
preso atto della proroga della durata degli incarichi di collaborazione conferiti ai navigators da ANPAL Servizi S.p.A. recata dall’articolo 18;
apprezzata particolarmente l’attenzione specifica rivolta ai settori agricolo, della pesca e dell’acquacoltura, oggetto delle misure in materia di contribuzione recate dall’articolo 19, esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni.
In primo luogo si segnala l’opportunità di integrare il decreto-legge in esame, nel senso di prevedere l’esonero totale dal pagamento dei contributi dovuti per gli anni 2020 e 2021 per lavoratori autonomi e professionisti con reddito netto per il 2020 non superiore a 20.000 euro.
Ai fini di consentire la continuità dell’azione amministrativa dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro nel triennio 2021-2023, con particolare riguardo alle sedi nelle regioni settentrionali, si suggerisce di prevedere la possibilità per tale ente di ricorrere alla somministrazione di lavoro.
Si invita a porre attenzione alle misure relative ai lavoratori del comparto agricolo in tutti i suoi segmenti, con particolare riguardo ai lavoratori fragili. In particolare, occorrerebbe prevedere che le giornate di assenza per malattia o ricovero causate dal contagio da COVID-19 dovrebbero essere computate ai fini del raggiungimento delle giornate necessarie alla richiesta dell’indennità di disoccupazione.
Si segnala inoltre la necessità di porre attenzione alla tutela dei liberi professionisti che a causa del contagio da COVID-19 non sono in grado di ottemperare alle scadenze previste.
Relativamente al beneficio del Reddito di cittadinanza si invita a valutare l’opportunità di applicare le disposizioni del primo comma dell’articolo 545 del codice di procedura civile, onde evitare interpretazioni giurisprudenziali non uniformi.
Al fine di sostenere l’occupazione, il necessario riallineamento di competenze e il supporto alla ricollocazione nel mercato del lavoro dei disoccupati, si segnala la necessità di inserire misure di politica attiva del lavoro che investano sul capitale umano, affinché sia colmato il divario di competenze necessarie a soddisfare l’effettivo bisogno occupazionale delle aziende.
Riguardo all’articolo 8 si rileva, in continuità con le norme precedenti e allo scopo di riportare i lavoratori verso misure di politica attiva del lavoro e piena retribuzione, l’importanza di inserire, in alternativa agli interventi di integrazione salariale previsti dal medesimo articolo, un esonero parziale dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro del settore privato, per un periodo dai tre ai sei mesi, fruibile entro il 31 ottobre 2021.
In riferimento al richiamato obiettivo di armonizzazione degli interessi delle diverse parti coinvolte nel mercato del lavoro e di contenimento della crescita della disoccupazione, si segnala l’opportunità di consentire ai soli datori di lavoro che abbiano usufruito delle 12 settimane di trattamenti l’utilizzo dei nuovi trattamenti di cui all’articolo 8, commi 1 e 2, in continuità con i summenzionati periodi di integrazione salariale.
Posto che l’articolo 8 disciplina i trattamenti di integrazione salariale, si invita altresì, al fine di tutelare i lavoratori – per il solo periodo di emergenza epidemiologica -, a prevedere che non vengano computati i giorni di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa nella determinazione dei termini di durata massima dei contratti a termine.
Al fine di garantire le necessarie risorse a copertura dei maggiori oneri di funzionamento in capo ai centri per l’impiego per l’incremento delle relative dotazioni organiche previste dalle norme vigenti, si suggerisce di prevedere l’incremento del Fondo di cui all’articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
235ª Seduta (antimeridiana)
Presidenza della Presidente
MATRISCIANO
Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Rossella Accoto.
La seduta inizia alle ore 9,05.
IN SEDE CONSULTIVA
(2144) Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19
(Parere alle Commissioni 5a e 6a riunite. Seguito dell’esame e rinvio)
Prosegue l’esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 30 marzo.
Il relatore DI PIAZZA (M5S) presenta uno schema di parere favorevole con osservazioni specificando di aver tenuto conto, in fase di redazione, dei suggerimenti pervenuti dai Gruppi.
La senatrice FEDELI (PD) sottolinea la rilevanza del parere della Commissione anche ai fini dell’attività emendativa riguardo il decreto-legge in esame, mettendo altresì in evidenza l’opportunità di approfondimenti specifici relativamente a materie fondamentali nella fase attuale, quali le politiche attive del lavoro e gli strumenti a queste finalizzati, con particolare riferimento all’ANPAL, che richiedono un complessivo recupero di credibilità.
Il senatore DE VECCHIS (L-SP-PSd’Az) giudica condivisibile il richiamo alla necessità di ulteriori approfondimenti, anche in relazione alla questione dei lavoratori fragili.
Il senatore LAUS (PD) richiama le responsabilità della politica nell’attuale momento storico su scelte ineludibili riguardo l’ANPAL e le politiche attive del lavoro, meritevoli di un intervento complessivo di riforma. A tale proposito auspica che il necessario approfondimento consenta di pervenire a soluzioni ampiamente condivise, garantendo l’apporto costruttivo del proprio Gruppo.
Il senatore FLORIS (FIBP-UDC), richiamata a sua volta l’opportunità di disporre di tempi adeguati per approfondimenti in merito allo schema di parere presentato, fa presente in particolare che le conseguenze dell’attuale pandemia sono tali da rendere obsoleti gli strumenti per le politiche attive cui si è finora fatto ricorso e rileva che le riflessioni in merito alla proposta del relatore, peraltro apprezzabile, devono essere integrate dalla consapevolezza dell’obiettivo di individuare soluzioni adeguate alle numerose situazioni di emergenza economica e occupazionale sorte a livello locale. Al fine di consentire gli approfondimenti sollecitati suggerisce quindi la sconvocazione dell’odierna seduta pomeridiana, rimanendo possibile concludere l’esame del provvedimento in titolo nella seduta di domani.
Il senatore ROMANO (M5S), riconosciuta la delicatezza delle questioni in esame, rileva che la Commissione dispone dei tempi necessari a una ponderazione attenta.
Il senatore MAFFONI (FdI) conviene circa l’opportunità di ulteriori approfondimenti, anche finalizzati alla predisposizione di emendamenti. Fa quindi presente l’urgenza di affrontare le priorità conseguenti alla situazione emergenziale in atto, mettendo in evidenza la necessità di porre la massima attenzione ai segnali di grave sofferenza sociale provenienti dai territori, finora gravemente sottovalutati.
La presidente MATRISCIANO riconosce il clima di condivisione nel quale si sta svolgendo il dibattito. Osserva quindi che la Commissione potrà esprimere utilmente il proprio parere entro la seduta di domani già convocata, ferma restando l’importanza di un esame celere del provvedimento, che peraltro non contempla interventi di riforma delle politiche attive del lavoro e dell’ANPAL. Si riserva quindi di valutare l’eventuale sconvocazione dell’odierna seduta pomeridiana, anche in considerazione del complesso degli argomenti all’ordine del giorno da trattare.
Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 9,35.
SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORESUL DISEGNO DI LEGGE N. 2144
L’11a Commissione permanente, esaminato, per quanto di competenza, il decreto-legge in titolo, considerato che l’articolo 3, disponendo per il 2021 un incremento del fondo relativo all’esonero contributivo temporaneo per i lavoratori autonomi, nonché per il personale sanitario o sociosanitario già in quiescenza ed assunto in relazione all’emergenza epidemiologica da COVID-19, costituisce una misura idonea allo scopo di limitare il rischio di fuoriuscita di migliaia di persone dal mondo del lavoro provocato dalla crisi sanitaria e che tale beneficio è subordinato all’autorizzazione della Commissione europea, così da garantire la necessaria coerenza con i principi dell’Unione europea in materia di stabilità;
preso atto che sulla materia dei trattamenti ordinari di integrazione salariale, degli assegni ordinari di integrazione salariale e dei trattamenti di integrazione salariale in deroga, già oggetto di disciplina transitoria, posta in relazione all’emergenza epidemiologica, interviene l’articolo 8, il quale prevede la concessione di ulteriori periodi di trattamento per i casi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, riconoscendo la necessità di tenere conto delle analisi condotte dall’INPS e di garantire la compatibilità dell’intervento con il principio di sostenibilità, posto che è obiettivo essenziale garantire l’armonizzazione degli interessi di tutte le parti coinvolte nel mercato del lavoro, al fine di evitare un’ulteriore crescita della disoccupazione;
riconosciuto che l’incremento del Fondo sociale per occupazione e formazione professionale disposto dall’articolo 9 costituisce un fattore positivo sul piano della tutela dei lavoratori, in quanto volto al complessivo potenziamento delle politiche passive e attive per il lavoro, necessaria premessa all’avvio di un incisivo percorso di riforme;
apprezzato particolarmente il riconoscimento di un’indennità una tantum a beneficio di categorie particolari, già a rischio di rimanere escluse dall’ambito degli interventi di sostegno, quali i lavoratori stagionali, in regime di somministrazione, intermittenti, del turismo, del settore termale e dello spettacolo, di cui all’articolo 10;
osservato che l’articolo 10 reca altresì misure a favore dei lavoratori del settore dello sport, già oggetto di attività normativa recentissima, e rispetto al quale si sottolinea la finalità della massima armonizzazione con la generalità dei settori che compongono il mercato del lavoro;
ritenuta apprezzabile la continuità del sostegno garantita dall’articolo 14 al Terzo settore, tenuto conto dell’opportunità del riconoscimento della sua rilevanza economica oltre che sociale, specie in fase di definizione della relativa riforma;
rilevata, in riferimento ai commi da 1 a 3 dell’articolo 15, la necessità di un’attenzione costante alla completa inclusione dei lavoratori fragili, anche alla luce dei rischi di ulteriori sofferenze a loro danno insiti in ogni intervento normativo;
osservato che l’articolo 16 – il quale esclude per i trattamenti di disoccupazione NASpI da riconoscere nel periodo compreso tra l’entrata in vigore del decreto e il 31 dicembre 2021 l’applicazione del requisito del possesso di trenta giornate di lavoro effettivo nei dodici mesi precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione – e l’articolo 17 – recante un intervento sulla disciplina transitoria in materia di proroghe o rinnovi dei contratti di lavoro a termine nel settore privato – costituiscono misure volte alla maggior tutela dei lavoratori;
preso atto favorevolmente della proroga della durata degli incarichi di collaborazione conferiti ai navigators da ANPAL Servizi S.p.A. recata dall’articolo 18, in quanto funzionale al rafforzamento dell’istituto del Reddito di cittadinanza e, più in generale, di ogni strumento idoneo a integrare sostegno del reddito e ricerca di occupazione, da realizzare tramite l’incontro fra domanda e offerta di lavoro;
apprezzata particolarmente l’attenzione specifica rivolta ai settori agricolo, della pesca e dell’acquacoltura, oggetto delle misure in materia di contribuzione recate dall’articolo 19, esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni.
In primo luogo si segnala l’opportunità di integrare il decreto-legge in esame, nel senso di prevedere l’esonero totale dal pagamento dei contributi dovuti per gli anni 2020 e 2021 per lavoratori autonomi e professionisti con reddito netto per il 2020 non superiore a 20.000 euro.
Ai fini di consentire la continuità dell’azione amministrativa dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro nel triennio 2021-2023, con particolare riguardo alle sedi nelle regioni settentrionali, si suggerisce di prevedere la possibilità per tale ente di ricorrere alla somministrazione di lavoro.
Si invita a porre attenzione alle misure relative ai lavoratori del comparto agricolo in tutti i suoi segmenti, con particolare riguardo ai lavoratori fragili. In particolare, occorrerebbe prevedere che le giornate di assenza per malattia o ricovero causate dal contagio da COVID-19 dovrebbero essere computate ai fini del raggiungimento delle giornate necessarie alla richiesta dell’indennità di disoccupazione.
Si segnala inoltre la necessità di porre attenzione alla tutela dei liberi professionisti che a causa del contagio da COVID-19 non sono in grado di ottemperare alle scadenze previste.
Relativamente al beneficio del Reddito di cittadinanza si invita a valutare l’opportunità di applicare le disposizioni del primo comma dell’articolo 545 del codice di procedura civile, onde evitare interpretazioni giurisprudenziali non uniformi.
Al fine di sostenere l’occupazione, il necessario riallineamento di competenze e il supporto alla ricollocazione nel mercato del lavoro dei disoccupati, si segnala la necessità di inserire misure di politica attiva del lavoro che investano sul capitale umano, quali il finanziamento dei fondi paritetici interprofessionali, modificando la normativa e consentendo di attivare percorsi di riqualificazione e riconversione delle professionalità dei lavoratori privi di occupazione e le industry academy, ossia la promozione di partenariati pubblico-privati e la creazione di una rete tra istituzioni, imprese e operatori delle filiere dell’istruzione, della formazione e del lavoro (le istituzioni formative accreditate dalle Regioni, i fondi interprofessionali, gli IeFP, gli ITS e gli atenei) che agisca in modo sinergico per colmare il cosiddetto skill-gap, ovvero il divario di competenze necessarie a soddisfare l’effettivo bisogno occupazionale delle aziende.
Riguardo all’articolo 8 si rileva, in continuità con le norme precedenti e allo scopo di riportare i lavoratori verso misure di politica attiva del lavoro e piena retribuzione, l’importanza di inserire, in alternativa agli interventi di integrazione salariale previsti dal medesimo articolo, un esonero parziale dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro del settore privato, per un periodo dai tre ai sei mesi, fruibile entro il 31 ottobre 2021.
Al fine di garantire le necessarie risorse a copertura dei maggiori oneri di funzionamento in capo ai centri per l’impiego per l’incremento delle relative dotazioni organiche previste dalle norme vigenti, si suggerisce di prevedere l’incremento del Fondo di cui all’articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.