321ª Seduta
Presidenza della Presidente
MATRISCIANO
Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Tiziana Nisini.
La seduta inizia alle ore 8,50.
SINDACATO ISPETTIVO
Interrogazioni
Ha la parola per la risposta all’interrogazione 3-03044 il sottosegretario Tiziana NISINI, che in primo luogo richiama gli aspetti fondamentali della disciplina relativa all’assegno unico e universale per i figli a carico. Specifica quindi che il tema sollevato dall’interrogante, inerente l’applicabilità alla platea dei figli non residenti nel territorio nazionale, è oggetto di analisi e approfondimento da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dell’INPS, con particolare riferimento alla necessità di risolvere urgentemente alcune questioni pregiudiziali, di cui dà dettagliatamente conto. Puntualizza che la risoluzione delle stesse dovrà essere definita in tempi certi, al fine di garantire prestazioni essenziali per il sostegno dei figli e dei nuclei familiari interessati. A tale riguardo segnala che sono in corso di elaborazione da parte dell’INPS proposte risolutive, anche con riguardo alla semplificazione dell’iter di approvazione dell’assegno, che saranno a breve sottoposte al vaglio del Ministero. Informa inoltre che l’INPS ha manifestato la disponibilità ad avviare un confronto per l’approfondimento delle questioni poste e per l’eventuale aggiornamento degli accordi amministrativi riguardo i casi oggetto di convenzioni bilaterali.
Assicura infine la disponibilità del Ministero del lavoro e delle politiche sociali a individuare la soluzione migliore per la questione oggetto dell’interrogazione
Interviene in replica il senatore ALFIERI (PD), il quale prende atto delle informazioni relative alle attività avviate. Rileva tuttavia che per un periodo ormai lungo la mancanza di adeguamenti relativi all’attuazione della disciplina sull’assegno unico e universale, particolarmente in ragione della perdurante mancanza di flussi informativi dall’INPS, ha penalizzato le famiglie dei lavoratori frontalieri, sommandosi alla decurtazione degli assegni percepiti da enti stranieri. Esprime quindi l’auspicio di una soluzione in tempi rapidi e conclude dichiarandosi insoddisfatto della risposta fornita.
In risposta all’interrogazione 3-03278, il sottosegretario Tiziana NISINI riferisce in primo luogo sul verbale di accordo sottoscritto da Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Regione Puglia, società Cemitaly e rappresentanze sindacali dei lavoratori, avente ad oggetto il ricorso al trattamento straordinario di integrazione salariale per cessazione di attività in favore dei 51 lavoratori occupati nel sito di Taranto. Segnala altresì che le parti hanno concordato l’attivazione di strumenti di politica attiva da parte della Regione. Puntualizza che il programma di cassa integrazione straordinaria è stato autorizzato per 12 mesi, fino al 15 settembre 2022 e che l’accordo prevede il licenziamento collettivo sulla base del criterio della non opposizione del lavoratore, la ricollocazione del personale in altre sedi del gruppo, l’eventuale trasferimento dell’azienda o di ramo di azienda e l’attivazione di distacchi, oltre a un piano di gestione degli esuberi, che prevede l’impegno della società rispetto al reimpiego del personale in caso di cessione del sito produttivo o di subentro di altre iniziative imprenditoriali nell’area dello stabilimento.
Dopo aver ricordato l’accordo volto alla riconversione e alla riqualificazione industriale dell’area di crisi industriale complessa di Taranto, riferisce che il Ministero dello sviluppo economico non è attualmente coinvolto in progetti di riqualificazione e reimpiego del personale della società Cemitaly in attività di bonifica o di riconversione del sito, mentre il Ministero della transizione ecologica ha fatto presente che l’intera area Cementir è ricompresa nel sito di bonifica di interesse nazionale di Taranto, suddiviso in distinte aree di intervento. Si sofferma quindi sullo stato di attuazione dei progetti di bonifica, rilevando la specifica competenza del Commissario straordinario per gli interventi urgenti di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione di Taranto in riferimento all'”Area Banchina”.
Successivamente rende noto che l’Ispettorato del lavoro di Taranto avvierà gli accertamenti finalizzati alla verifica degli impegni aziendali nei tre mesi antecedenti la conclusione dell’intervento di integrazione salariale, ai sensi della disciplina vigente.
Conclude assicurando l’attenzione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali sull’andamento della crisi aziendale e la disponibilità, per quanto di competenza, a sostenere le iniziative volte alla tutela occupazionale e all’eventuale ricollocazione dei lavoratori.
Il senatore TURCO (M5S) dichiara la propria insoddisfazione, segnalando la mancanza di indicazioni circa le possibilità di una soluzione riguardo la tutela dei posti di lavoro dei 51 dipendenti coinvolti. Sottolinea inoltre l’inerzia del Ministero dello sviluppo economico relativamente ai progetti di riqualificazione e reindustrializzazione dell’area interessata, mentre il Ministero della transizione ecologica non ha provveduto a individuare le risorse necessarie alle attività di bonifica e messa in sicurezza, in un quadro di insufficiente chiarezza riguardo l’attribuzione delle responsabilità delle opere di bonifica con riguardo all'”Area Banchina”. In conclusione esprime la propria preoccupazione circa il destino occupazionale dei dipendenti della Cemitaly S.p.A. e auspica una pronta attivazione, relativamente alle rispettive competenze, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministero della transizione ecologica.
La PRESIDENTE dichiara quindi concluso lo svolgimento delle interrogazioni all’ordine del giorno.
La seduta termina alle ore 9,10.
320ª Seduta (pomeridiana)
Presidenza della Presidente
MATRISCIANO
Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Tiziana Nisini.
La seduta inizia alle ore 14,05.
IN SEDE CONSULTIVA
(2598) Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)
(Parere alle Commissioni 1a e 7a riunite. Seguito dell’esame e rinvio)
Prosegue l’esame, sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.
Constatato che non ci sono richieste di intervento in discussione generale, la presidente MATRISCIANO propone di fissare alle ore 10 del 19 maggio il termine entro il quale trasmettere al relatore eventuali proposte di osservazione ai fini della redazione dello schema di parere.
La Commissione conviene.
Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
(2597) Disposizioni di revisione del modello di Forze armate interamente professionali, di proroga del termine per la riduzione delle dotazioni dell’Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell’Aeronautica militare, nonché in materia di avanzamento degli ufficiali. Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall’unificazione dei disegni di legge d’iniziativa dei deputati Ferrari e altri; Deidda e altri; Giovanni Russo e altri; Del Monaco e altri; Del Monaco e altri; Ferrari e altri
(Parere alla 4a Commissione. Seguito e conclusione dell’esame. Parere favorevole con osservazione)
Prosegue l’esame, sospeso nella seduta di ieri.
La PRESIDENTE ricorda che nella seduta di ieri il relatore ha anticipato l’intenzione di proporre un parere non ostativo.
Rettificando quanto precedentemente prospettato, il relatore ROMANO (M5S) presenta una schema di parere favorevole con osservazione (il cui testo è pubblicato in allegato), che viene posto in votazione.
Il senatore MAFFONI (FdI) dichiara il voto di astensione del proprio Gruppo.
Interviene quindi per dichiarazione di voto di astensione il senatore DE VECCHIS (Misto-IpI-PVU).
Previa verifica della presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva lo schema di parere.
(2495) Disciplina dell’attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall’unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Silvia Fregolent; Maria Anna Madia e Francesco Silvestri
(Parere alla 1a Commissione. Seguito e conclusione dell’esame. Parere favorevole)
Prosegue l’esame, sospeso nella seduta di ieri.
Il relatore CARBONE (IV-PSI) specifica che la proposta di osservazione avanzata ieri dalla senatrice Drago in ordine alla procedura di designazione dei componenti del Comitato di vigilanza di cui all’articolo 7 risulta non necessaria, alla luce della formulazione del testo in esame.
Propone quindi di esprimere un parere favorevole.
Verificata la presenza del numero legale, la proposta di parere è infine posta ai voti e approvata a maggioranza.
IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/1152 relativa a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell’Unione europea (n. 377)
(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell’articolo 1 della legge 22 aprile 2021, n. 53. Seguito dell’esame e rinvio)
Prosegue l’esame, sospeso nella seduta di ieri.
Il relatore SERAFINI (FIBP-UDC) presenta uno schema di parere favorevole con condizioni, pubblicato in allegato.
Il senatore RUFA (L-SP-PSd’Az) chiede che la Commissione possa disporre del tempo necessario per la valutazione di un testo di notevole complessità.
La presidente MATRISCIANO fa presente che oggi stesso scade il termine per l’espressione del parere.
Il sottosegretario Tiziana NISINI manifesta la disponibilità del Governo ad attendere l’approvazione del parere entro il 17 maggio, analogamente a quanto già dichiarato presso la Commissione competente dell’altro ramo del Parlamento.
Il senatore ROMANO (M5S), pur riservandosi eventuali ulteriori valutazioni in merito allo schema di parere, manifesta perplessità relativamente alla condizione di cui al numero 1), osservando che il contratto di collaborazione coordinata e continuativa non è assimilabile al lavoro autonomo in senso stretto, nonché rispetto al numero 11), specificando l’opportunità che sulla parte datoriale ricada l’onere della prova circa l’assenza di motivazioni ritorsive per i licenziamenti.
Preso atto delle richieste del senatore Rufa e della dichiarazione della rappresentante del Governo, la PRESIDENTE dispone quindi il rinvio del seguito dell’esame dell’Atto ad altra seduta.
Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 14,35.
PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2597
L’11a Commissione permanente,
esaminato il disegno di legge in titolo,
esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con la seguente osservazione.
Si segnala l’opportunità di consentire agli ufficiali delle forze di completamento delle Forze armate e dell’Arma dei carabinieri la partecipazione ai concorsi per il reclutamento degli ufficiali dei ruoli normali di cui all’articolo 652 del C.o.m. e dei ruoli speciali di cui all’articolo 655 del C.o.m., indipendentemente dal fatto che essi siano ufficiali superiori o inferiori e senza limiti d’età, nonché di prevedere una riserva di posti per gli ufficiali delle forze di completamento nei concorsi per il reclutamento degli ufficiali dei ruoli speciali, con equivalente riduzione dei posti riservati ad altre categorie di personale.
SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SULL’ATTO DEL GOVERNO N. 377
L’11a Commissione permanente,
esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo,
premesso che:
nel procedimento di recepimento della direttiva (UE) 2019/1152 non è stato tenuto in alcun conto quanto previsto dall’articolo 21, comma 4, della direttiva medesima, che prevede un’”effettiva partecipazione delle parti sociali” e un rafforzamento del dialogo sociale in vista dell’attuazione stessa;
a conferma di quanto sopra rilevato si sottolinea la mancata attuazione dell’articolo 14 della direttiva stessa, che lascia agli Stati membri la scelta di consentire un intervento in materia da parte della contrattazione collettiva, come anche espresso, più ampiamente, al considerando 38 della direttiva;
rilevato che, nell’ambito dell’Unione europea, l’Italia è certamente dotata di uno dei più ampi e affidabili sistemi di contrattazione collettiva, ciò che non rende comprensibile perché non si sia proceduto all’attuazione dell’articolo 14, che, peraltro, avrebbe consentito di adattare le disposizioni della direttiva – in gran parte già attuate e vigenti nel nostro ordinamento – alle specificità di singoli settori, preferendo invece adottare norme di legge che non possono, per definizione, avere lo stesso grado di adattabilità delle norme contrattuali,
esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, con le seguenti condizioni.
1) Relativamente al Capo I, articolo 1, comma 1, lettera e), dello schema di decreto legislativo, attuativo dell’articolo 1 della direttiva, si evidenzia che non sembrerebbe conforme al dettato della stessa ricomprendere nell’ambito di applicazione dello schema di decreto il contratto dì collaborazione coordinata e continuativa ex articolo 409, primo comma, n. 3, del codice di procedura civile.
Con riferimento alla medesima disposizione, nonché al successivo articolo 4, comma 1, lettera c), che introduce il nuovo articolo 2 nel decreto legislativo 26 maggio 1997, n.152, si segnala l’esigenza di valutare l’esenzione del personale della pubblica amministrazione con riferimento al solo comma 1 del citato articolo 2, e non anche al comma 2, che prevede la comunicazione per iscritto prima della missione all’estero di durata superiore alle quattro settimane, delle informazioni circa le diverse condizioni di lavoro, considerato che la direttiva non prevede per tali disposizioni la possibilità di non applicazione al personale del settore pubblico.
2) Al Capo I, articolo 3, attuativo dell’articolo 3 della direttiva, si disciplinano le modalità di comunicazione delle informazioni dovute al lavoratore.
La dizione adottata nello schema in esame – “in modo trasparente, chiaro, completo” – non ha però riscontro nel testo della direttiva che, utilizza la medesima espressione (cfr. articolo 5, comma 3) per riferirla all’obbligo dello Stato membro di provvedere affinché le informazioni che devono essere comunicate dai datori di lavoro (relative alle disposizioni legislative, regolamentari, amministrative o statutarie o ai contratti collettivi di applicazione generale che costituiscono il quadro giuridico applicabile) siano rese disponibili a tutti gratuitamente.
Peraltro, l’improprio utilizzo dell’espressione richiamata può determinare effetti di incertezza giuridica. Infatti, per la riformulazione dell’articolo 4 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152 (prevista dall’articolo 4, comma 1, lettera e) del testo in esame), che detta la disciplina delle sanzioni previste a carico del datore in caso di “mancato, ritardato, incompleto o inesatto assolvimento” degli obblighi informativi, è adottata un’espressione significativamente diversa, che coincide con la precedente solo sul punto della “completezza” delle informazioni.
Ai fini di certezza giuridica, oltre che di aderenza al testo della direttiva, si segnala pertanto l’esigenza di sostituire l’espressione richiamata con la seguente: “in modo completo ed esatto”.
3) Al Capo II, articolo 4, comma 1, lettera a), lo schema di decreto riformula l’articolo 1 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152, per dare attuazione all’articolo 4 della direttiva. Alla lettera f) si chiede che tra le informazioni da dare al lavoratore, in caso di rapporti a termine, sia inclusa “la data di conclusione o la durata dello stesso”. Viceversa, in modo più congruo, il testo della direttiva prevede (cfr. articolo 4, comma 2, lettera e)) che sia comunicata “la durata prevista dello stesso” richiedendo, pertanto, che il decreto legislativo di recepimento si uniformi a tale formulazione.
4) Il Capo II, articolo 4, comma 1, lettera b), introduce un articolo 1-bis nel testo del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152, con la rubrica “Ulteriori obblighi informativi nel caso di utilizzo di sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzati”. Va tuttavia evidenziato che la direttiva non accenna minimamente all’adozione di tali “ulteriori obblighi”; inoltre, l’articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, ai commi 24-bis e 24-ter detta criteri atti a evitare che nel recepimento di direttive comunitarie si introducano livelli di regolazione superiore a quelli minimi richiesti dalla direttiva stessa.
Posto che ai sensi del comma 24-ter costituiscono livelli di regolazione superiore l’introduzione di procedure o meccanismi operativi più gravosi e complessi di quelli strettamente necessari per l’attuazione della direttiva, risulta che il livello di regolazione introdotto è ampiamente più gravoso e complesso di quanto non richieda la direttiva 2019/1152.
A titolo di esempio, richiedere al datore di esplicitare al lavoratore “la logica ed il funzionamento “dei sistemi di cui si tratta oltre ad altre cinque informazioni (tra cui le “metriche” per misurare il livello di accuratezza, robustezza e cybersicurezza di tali sistemi) sembra essere sufficiente ad evidenziare come il legislatore delegato rischi di superare i limiti posti dalla legge nel recepimento della direttiva de quo.
Il legislatore ordinario potrebbe prevedere l’introduzione di simili obblighi, ma non può ritenersi ammissibile che l’introduzione di una regolamentazione così pervasiva e complessa avvenga per mezzo di un decreto legislativo di recepimento di una direttiva che nulla prevede al proposito.
Inoltre, è attualmente all’esame del Parlamento la proposta di direttiva relativa al miglioramento delle condizioni di lavoro nel lavoro mediante piattaforme digitali, il cui Capo III reca disposizioni che ricalcano i contenuti del richiamato articolo 1-bis.
La Commissione ritiene dunque non ammissibile anticipare, nell’ambito del recepimento della direttiva 2019/1152, la trasposizione di norme neppure approvate a livello europeo e stante il contrasto con le disposizioni di cui all’articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246.
5) In riferimento al Capo II, articolo 4, comma 1, lettera c), si rileva che lo schema di decreto legislativo non si avvale della facoltà, riservata agli Stati membri dall’articolo 7, comma 4, della direttiva 2019/1152, di semplificare notevolmente l’obbligo di fornire informazioni supplementari per i lavoratori in missione in un altro Stato membro o in un Paese terzo, “se la durata di ciascun periodo di lavoro al di fuori dello Stato membro in cui il lavoratore lavora abitualmente è uguale o inferiore a quattro settimane”. Questa opportunità andrebbe invece accolta nel caso di quelle che, nell’ordinamento italiano, vengono definite “trasferte”, ossia brevi periodi di soggiorno all’estero, per lo più motivati da ragioni di rappresentanza commerciale o di assistenza tecnica in senso lato. Esonerare in questi casi dall’osservanza di obblighi non inderogabili le imprese italiane ne favorirebbe l’internazionalizzazione, incentivando la crescita del Paese.
6) In relazione all’articolo 5 dello schema di decreto legislativo, si richiamano anzitutto le considerazioni già esposte, in quanto viene proposta l’introduzione di modifiche a un’ampia gamma di contratti del nostro ordinamento, che solo latamente attengono all’oggetto della direttiva e che senz’altro, ai sensi del comma 24-ter dell’articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, costituiscono “livelli di regolazione superiore”, in quanto introducono “sanzioni o procedure o meccanismi operativi più gravosi e complessi di quelli strettamente necessari per l’attuazione della direttiva”.
7) Riguardo al Capo III, articolo 8 (cfr. articolo 9 della direttiva), si rileva che anche la disposizione in tema di cumulo di impieghi deve far salve le previsioni di legge speciale.
8) Quanto al Capo III, articolo 9 (cfr. articolo 10 della direttiva), si nota che l’applicazione dell’articolo 10 è prevista “qualora l’organizzazione del lavoro di un lavoratore sia interamente o in gran parte imprevedibile”, mentre lo schema si riferisce al rapporto di lavoro di cui “non sia predeterminato l’orario e la sua collocazione temporale”. Il testo dello schema potrebbe far sorgere il dubbio che esso si applichi anche ai dirigenti o al personale di cui all’articolo 17, comma 5, del decreto legislativo n. 66 del 2003 (di recepimento della direttiva 93/104/CE sull’orario di lavoro), mentre adottando correttamente la formulazione della direttiva, il dubbio interpretativo non si porrebbe affatto.
Inoltre tali disposizioni si sovrappongono alle vigenti disposizioni dei contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative. Le disposizioni dei commi 3 e 4 dello schema di decreto, pertanto, costituiscono un inutile e non richiesto aggravio burocratico per le imprese e non determinano alcun maggior grado di tutela per il lavoratore.
I contenuti dell’articolo 10 della direttiva potrebbero piuttosto essere trasposti nel nostro ordinamento attraverso il rinvio alla contrattazione collettiva, ai sensi dell’articolo 14 della direttiva medesima.
9) Ancor più critica risulta la formulazione dell’articolo 10 dello schema di decreto legislativo, che, nel dare attuazione all’articolo 12 della direttiva 2019/1152, risulta molto più vincolante della direttiva stessa.
Ad esempio, la direttiva prevede la possibilità, per le medie, piccole e micro imprese, di una risposta orale, a certe condizioni: ipotesi non prevista nello schema in esame.
La disciplina prevista ai commi 3, 4 e 5 dello schema introduce un diritto generalizzato di precedenza nelle progressioni di carriera che non ha riscontro nel testo della direttiva ed è talmente limitativa del diritto dell’impresa di selezionare i propri collaboratori da dare luogo vincolo alla libertà d’impresa.
10) Gli articoli 12 e 13 dello schema di decreto danno attuazione ai contenuti degli articoli 15, 16 e 17 della direttiva. Dal momento che la finalità di tali disposizioni è garantire adeguate e tempestive forme di tutela al lavoratore che ritenesse lesi i suoi diritti, è altamente opportuno che nell’articolo 12 si preveda che il meccanismo di risoluzione rapida venga avviato entro un termine massimo dal (presunto) evento lesivo (ad esempio sei mesi), anche al fine di garantire la migliore attuazione del principio della certezza del diritto per entrambe le parti. Un termine perentorio di scadenza per avviare le procedure non potrebbe peraltro compostare rischi per il lavoratore che fosse ancora parte del rapporto, viste le disposizioni “antiritorsive” a tutela del medesimo poste dagli articoli 13 (che dà attuazione all’articolo 17 della direttiva) e 14 (protezione contro il licenziamento e onere della prova).
11) Il regime probatorio previsto dall’articolo 14, comma 3, non è conforme ai principi che regolano la cosiddetta “inversione dell’onere della prova”, accolti anche dalla giurisprudenza comunitaria. Infatti il corretto bilanciamento dei diritti processuali delle parti è quello previsto dal comma 3 della direttiva, che onera il lavoratore di presentare fatti in base ai quali si possa presumere che il licenziamento (o altre misure equivalenti) è stato basato su intenti ritorsivi. Di qui deriva l’obbligo del datore di dimostrare che, viceversa, il licenziamento è stato basato su motivi diversi e legittimi.
Il comma 4 dell’articolo 18 della direttiva consente agli Stati membri di adottare un regime più favorevole ai lavoratori, ma il successivo comma 5 afferma che tale adozione non è obbligatoria quando i procedimenti riguardanti eventuali comportamenti ritorsivi siano istruiti innanzi a un organo giurisdizionale.
Non v’è dubbio, pertanto, che lo schema di decreto legislativo risenta di un’impostazione sbilanciata, nettamente sfavorevole alla parte datoriale.
Peraltro, il regime probatorio più favorevole al lavoratore, previsto dal comma 4 dell’articolo 18 della direttiva, ben si può realizzare, in un’ottica di effettivo e corretto bilanciamento degli interessi contrapposti, anche solo sfumando l’onere di allegazione iniziale del lavoratore, non facendolo sussumere nella fattispecie della vera e propria presunzione, come disciplinata dal codice civile all’articolo 2727, ma in quella della presunzione semplice, prevista dall’articolo 2729, o anche, a voler tutto ammettere, in un onere più attenuato, purché si mantenga il principio (fondamentale) dell’onere di iniziale “allegazione” del lavoratore che ritenga di essere stato oggetto di un comportamento “ritorsivo” posto in essere dal datore di lavoro.
12) In riferimento al Capo IV, articolo 16 (cfr. articolo 18 della direttiva), si rileva ancora una volta che lo schema di decreto detta disposizioni assai più rigide di quanto previsto nella direttiva, la quale, al comma 2 dell’articolo 17, non dispone alcun limite temporale all’obbligo del datore di rispondere alla richiesta del lavoratore già assunto al momento dell’entrata in vigore della nuova normativa.
Si segnala pertanto l’esigenza di ampliare il termine troppo breve (30 giorni), attualmente previsto dallo schema, portandolo quanto meno a 60 giorni, con applicazione di una sanzione amministrativa in caso di inadempimento, e unque anche in caso di ritardata comunicazione, attesa la perentorietà del termine stesso.
319ª Seduta (antimeridiana)
Presidenza della Presidente
MATRISCIANO
Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Tiziana Nisini.
La seduta inizia alle ore 8,55.
IN SEDE CONSULTIVA
(2598) Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)
(Parere alle Commissioni 1a e 7a riunite. Esame e rinvio)
Riguardo agli aspetti di competenza, il relatore ROMAGNOLI (M5S) segnala in primo luogo l’articolo 1, volto a integrare la disciplina sulle linee di indirizzo per le pubbliche amministrazioni relative alla predisposizione dei piani triennali dei fabbisogni di personale, nonché l’articolo 2, recante una nuova disciplina per il portale unico del reclutamento delle pubbliche amministrazioni.
Passa quindi all’articolo 3, i cui commi da 1 a 3 operano una revisione della disciplina dei criteri e delle modalità di svolgimento dei concorsi per il reclutamento del personale pubblico non dirigenziale, mentre il comma 4 specifica che ai concorsi banditi prima dell’entrata in vigore del decreto-legge in esame continua ad applicarsi la disciplina vigente al momento di pubblicazione del bando.
Dà inoltre conto dei successivi commi 5 – in materia di procedura per l’adozione di linee guida per l’attuazione, da parte degli enti territoriali, di alcune norme sul reclutamento di dirigenti pubblici -, 6 – che prevede un aggiornamento della disciplina di rango regolamentare in materia di accesso agli impieghi pubblici – e 7 – relativo all’aggiornamento dei protocolli per lo svolgimento in sicurezza dei concorsi.
Passa poi all’articolo 4, il quale integra la disciplina dei codici di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni con riferimento all’utilizzo delle tecnologie informatiche.
Dopo aver notato che l’articolo 5 prevede l’adozione da parte delle pubbliche amministrazioni di misure per favorire l’equilibrio di genere nelle carriere, si sofferma sulle disposizioni recate dall’articolo 6, volto a modificare la disciplina concernente le procedure di mobilità volontaria nelle pubbliche amministrazioni e a limitare la possibilità di ricorso a comandi o distacchi, oltre a modificare la norma sull’applicazione anche al personale non di ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri della disciplina del trattamento economico accessorio.
Osserva inoltre che il comma 5 introduce la possibilità di un’indennità di soggiorno per i dipendenti di pubbliche amministrazioni italiane operanti presso l’Unione europea, che il comma 7 prevede, in via transitoria, la possibilità di conferimento di incarichi dirigenziali, presso pubbliche amministrazioni italiane, a funzionari di cittadinanza italiana di organizzazioni internazionali o dell’Unione europea e che il comma 8 proroga il termine entro il quale i soggetti già impegnati in lavori socialmente utili o in attività di pubblica utilità possono essere assunti dalle pubbliche amministrazioni in posizione di lavoratori sovrannumerari.
Fa presente che il comma 3 dell’articolo 9 autorizza la Presidenza del Consiglio dei ministri a incrementare la propria dotazione organica di posizioni dirigenziali e a indire una o più procedure per il reclutamento di personale non dirigenziale, mentre l’articolo 15 è finalizzato a consentire l’incremento della dotazione organica dell’ANPAL.
Dopo aver segnalato lo stanziamento per il 2022 destinato a FormezPA dall’articolo 8, dà conto dell’articolo 10, il quale consente il conferimento, da parte di amministrazioni titolari di interventi previsti nel PNRR, di incarichi retribuiti di lavoro autonomo e amplia le possibilità di applicazione delle modalità di selezione già previste da norme transitorie per le assunzioni a tempo determinato e per il conferimento di incarichi professionali.
Illustrate le misure relative al potenziamento della dotazione organica della Scuola nazionale dell’amministrazione disposte dall’articolo 12, segnala che l’articolo 14 prevede la possibilità di svolgere già dal terzo anno di corso della scuola secondaria di secondo grado i percorsi di orientamento finalizzati alla scelta dei corsi di laurea universitari e dei corsi dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica.
Osserva quindi che l’articolo 19 dispone l’istituzione del Portale nazionale del sommerso e che l’articolo 20 prevede la promozione da parte dell’INAIL di protocolli d’intesa, relativi alla sicurezza sul lavoro, con le imprese impegnate nell’esecuzione di interventi oggetto del PNRR.
Fatto presente che l’articolo 28 autorizza la costituzione della società 3-I S.p.A., ai fini dello sviluppo, della manutenzione e della gestione di soluzioni software e di servizi informatici in favore degli enti pubblici previdenziali, specifica che l’articolo 34 modifica il codice dei contratti pubblici relativamente alla materia della certificazione della parità di genere.
In conclusione, richiama l’attenzione sull’articolo 44, recante disposizioni in materia di reclutamento dei docenti nella scuola di primo e secondo grado.
Intervenendo in discussione generale, il senatore ROMANO (M5S) segnala, ai fini della predisposizione del parere, la questione del mancato riconoscimento dell’indennità di amministrazione a favore del personale appartenente alle aree professionali e dirigenziali delle agenzie pubbliche, cui si applica il contratto del comparto ministeriale, ma al quale non sono ancora state destinate le risorse disponibili sullo specifico fondo previsto dalla legge di bilancio per il 2020.
Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
(2604) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, recante disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alle Commissioni 1a e 12a riunite. Esame. Parere favorevole con raccomandazione ) Il relatore LAFORGIA (Misto-LeU-Eco) introduce l’esame dei profili di competenza del decreto-legge n. 24, richiamando l’attenzione innanzitutto sull’articolo 2, volto alla costituzione dell’Unità per il completamento della campagna vaccinale e per l’adozione di altre misure di contrasto della pandemia e all’autorizzazione all’assunzione di un contingente di personale da parte del Ministero della salute, nonché sull’articolo 2-bis, teso all’incremento della dotazione organica della Lega italiana per la lotta contro i tumori.
Riguardo all’articolo 3, segnala la possibilità per il Ministro della salute di definire o aggiornare linee guida e protocolli per lo svolgimento in sicurezza dei servizi e delle attività economiche, produttive e sociali.
Successivamente segnala la nuova disciplina relativa all’obbligo di isolamento in caso di positività al virus SARS-CoV-2 e all’obbligo di autosorveglianza in caso di contatto stretto con soggetti positivi recata dell’articolo 4, mentre l’articolo 5 concerne l’impiego di dispositivi di protezione delle vie respiratore in alcuni ambiti.
Segnalate le modifiche apportate dagli articoli 6, 7 e 8, commi 6 e 8, alla disciplina transitoria sulla condizione del possesso di un certificato verde COVID-19, osserva che i commi da 1 a 3 dell’articolo 8 recano modifiche alle norme transitorie sull’obbligo di vaccinazione contro il COVID-19 per i lavoratori dei settori sanitario, socio-sanitario e socio-assistenziale e si sofferma sulle modifiche alle norme transitorie sull’obbligo di vaccinazione contro il COVID-19 per alcune categorie di lavoratori recate dal successivo comma 4.
Osserva poi che il comma 1 dell’articolo 9 modifica la disciplina relativa allo svolgimento delle attività nell’ambito dei servizi educativi per l’infanzia e delle scuole dell’infanzia, nelle scuole primarie, nelle scuole secondarie di primo e secondo grado e nel sistema di istruzione e formazione professionale con riferimento alle ipotesi di positività all’infezione da COVID-19 fra gli alunni o i bambini e che l’articolo 9-bis definisce i casi in cui la formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro può essere svolta a distanza.
Passa quindi al comma 1 dell’articolo 10, recante proroga delle disposizioni transitorie richiamate nell’allegato A, e al successivo comma 1-bis, il quale proroga la norma temporanea che riconosce il trattamento di malattia inerente al ricovero ospedaliero per il periodo prescritto di assenza dal servizio dei lavoratori dipendenti rientranti nelle condizioni di cui al decreto ministeriale 4 febbraio 2022.
Dà inoltre conto del comma 1-ter, che reca una norma transitoria in materia di lavoro agile.
Dopo aver precisato che l’articolo 10, comma 2 e allegato B, reca proroga delle norme temporanee sulla sorveglianza sanitaria eccezionale di alcune categorie di lavoratori, dà conto del comma 4 dell’articolo 10, volto a prorogare l’applicazione di procedure semplificate per alcuni concorsi e corsi di formazione.
Prosegue illustrando le disposizioni di proroga recate dai successivi commi 5-bis, 5-ter e 5-quater, relativeal conferimento di incarichi di lavoro autonomo nel comparto sanità, al riconoscimento di professioni sanitarie o socio-sanitarie e all’ammissibilità di assunzioni di cittadini extracomunitari alle dipendenze di pubbliche amministrazioni per l’esercizio di professioni sanitarie e per la qualifica di operatore socio-sanitario.
Dopo aver segnalato l’articolo 11, il quale reca un aggiornamento delle norme sanzionatorie relative ad alcune misure di emergenza epidemiologica da COVID-19, fa presente che il comma 3-bis dell’articolo 12 modifica la disciplina transitoria che consente l’assegnazione degli incarichi di medicina generale ai medici iscritti al relativo corso di formazione specifica, mentre il successivo comma 3-quater differisce l’applicabilità della disciplina transitoria relativa all’assunzione di professionisti sanitari in corso di specializzazione e utilmente collocati in specifiche graduatorie concorsuali separate.
Osservato che l’articolo 14 stabilisce l’abrogazione di un complesso di norme, si sofferma sull’articolo 14-bis, recante modifiche della procedura e i criteri per la definizione delle misure attuative relative al Fondo per la cura dei soggetti con disturbo dello spettro autistico.
Conclude rilevando che l’articolo 14-ter reca la clausola di salvaguardia delle autonomie speciali territoriali.
Il senatore RUFA (L-SP-PSd’Az) propone al relatore di includere nel parere una specifica raccomandazione riguardo la necessità di mantenere alto il livello di attenzione circa le misure di sostegno e tutela a favore dei lavoratori fragili.
Intervengono successivamente il senatore SERAFINI (FIBP-UDC), il senatore DE VECCHIS (Misto-IpI-PVU) e la senatrice FEDELI (PD), dichiarando la disponibilità dei rispettivi Gruppi a procedere alla votazione del parere nel corso della seduta.
La senatrice GUIDOLIN (M5S) segnala al relatore l’opportunità di un riferimento alla necessità di ristori specifici per i lavoratori del settore delle RSA, resa di particolare attualità dalla preoccupante contrazione degli organici.
La senatrice CATALFO (M5S) conviene riguardo l’opportunità di includere nel parere i richiami alle questioni poste.
Il relatore LAFORGIA (Misto-LeU-Eco) ritiene di accogliere quanto suggerito nel corso del dibattito e predispone conseguentemente uno schema di parere favorevole con raccomandazione, il cui testo è pubblicato in allegato.
Previa verifica della presenza del prescritto numero legale, lo schema di parere è quindi posto in votazione.
Dopo le dichiarazioni di voto contrario del senatore DE VECCHIS (Misto-IpI-PVU) e di voto di astensione del senatore MAFFONI (FdI), la Commissione approva.
IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/1158 relativa all’equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza e che abroga la direttiva 2010/18/UE (n. 378)
(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell’articolo 1 della legge 22 aprile
2021, n. 53. Seguito dell’esame e rinvio)
Prosegue l’esame, sospeso nella seduta di ieri.
Il sottosegretario Tiziana NISINI manifesta la disponibilità del Governo, impegnato in ulteriori approfondimenti in merito al provvedimento in esame, ad attendere il parere della Commissione fino a martedì 17 maggio.
La relatrice CATALFO (M5S) prende atto della disponibilità del Governo e propone di fissare un nuovo termine per la trasmissione di eventuali proposte di osservazione alle ore 12 di venerdì 13 maggio.
La Commissione conviene.
Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
IN SEDE CONSULTIVA
(2331) Emanuele PELLEGRINI ed altri. – Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla protezione internazionale degli adulti, fatta all’Aja il 13 gennaio 2000, nonché norme di adeguamento dell’ordinamento interno
(Parere alle Commissioni 2a e 3a riunite. Seguito e conclusione dell’esame. Parere favorevole)
Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 27 aprile.
La relatrice FEDELI (PD) propone l’espressione di un parere favorevole.
Verificata la presenza del numero legale per deliberare, la proposta di parere è posta in votazione, risultando approvata a maggioranza.
(1650) FENU ed altri. – Disposizioni in materia di imprese sociali di comunità
(Parere alla 1a Commissione. Seguito e conclusione dell’esame. Parere favorevole)
Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 4 maggio.
Ha la parola la relatrice GUIDOLIN (M5S), la quale propone di esprimere un parere favorevole.
Verificata la presenza del numero legale per deliberare, la proposta di parere è posta in votazione, risultando approvata a maggioranza.
ANTICIPAZIONE DELL’ODIERNA SEDUTA POMERIDIANA
La presidente MATRISCIANO avverte che l’odierna seduta pomeridiana, già convocata alle ore 13,30, è anticipata alle ore 13.
La Commissione prende atto.
La seduta termina alle ore 9,20.
PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2604
L’11a Commissione permanente,
esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge in titolo,
esprime parere favorevole, raccomandando di tenere sempre alta l’attenzione sulla necessità di misure di sostegno e tutela a favore dei lavoratori fragili.
La Commissione coglie altresì l’occasione per auspicare che in un prossimo provvedimento vengano disposti ristori destinati al settore dei lavoratori delle RSA, in considerazione del particolare impegno aggiuntivo profuso nel corso della epidemia pandemica da Covid-19.
318ª Seduta
Presidenza della Presidente
MATRISCIANO
Intervengono i sottosegretari di Stato per il lavoro e le politiche sociali Rossella Accoto e Tiziana Nisini.
La seduta inizia alle ore 14,35.
IN SEDE REFERENTE
(658) Nunzia CATALFO ed altri. – Disposizioni per l’istituzione del salario minimo orario
(310) LAUS ed altri. – Istituzione del salario minimo orario
(1132) NANNICINI ed altri. – Norme in materia di giusta retribuzione, salario minimo e rappresentanza sindacale
(1232) C.N.E.L. – Codice unico dei contratti collettivi nazionali di lavoro
(1259) LAFORGIA. – Salario minimo e validità erga omnes dei contratti collettivi nazionali di lavoro
(2187) Nunzia CATALFO ed altri. – Disposizioni in materia di salario minimo e rappresentanza delle parti sociali nella contrattazione collettiva
(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)
Prosegue l’esame congiunto, sospeso nella seduta pomeridiana del 12 gennaio scorso.
La presidente MATRISCIANO specifica che la 1a Commissione ha già espresso parere non ostativo sugli emendamenti riferiti al disegno di legge n. 658, già adottato quale testo base, mentre la Commissione bilancio non ha ancora espresso parere.
Il senatore LAUS (PD) ricorda le motivazioni dell’intervento svolto nella seduta precedente, relative alle dichiarazioni del capo politico del Movimento 5 Stelle, che sono apparse in contrasto con la volontà comune di tutti i componenti della Commissione al fine di trovare una soluzione legislativa alla questione dei numerosi lavoratori che percepiscono retribuzioni insufficienti. Si rammarica di essere stato costretto a puntualizzare la situazione nel corso della precedente seduta, all’unico scopo di ristabilire la verità dei fatti, in assenza della presidente Matrisciano, che auspica individui le forme di comunicazione più adeguate a porre in evidenza l’impegno della Commissione in ordine all’iter dei disegni di legge in titolo. Osserva inoltre che i lavori possono giovarsi di ogni possibile confronto, al fine di trarre profitto dai numerosi elementi di riflessione derivanti anche dalle numerose e qualificate audizioni svolte.
La presidente MATRISCIANO osserva che l’andamento e lo stato dell’iter sono stati costantemente al centro dell’attenzione della Presidenza. Rileva peraltro favorevolmente la condivisa intenzione di procedere speditamente con i lavori e conviene in merito alla possibilità offerta dalla fase dell’illustrazione degli emendamenti allo scopo di procedere a un’ulteriore riflessione di merito.
Avverte quindi che si procederà a illustrare gli emendamenti compresi nel fascicolo aggiornato in base alla scadenza del 13 dicembre scorso.
Il senatore NANNICINI (PD) specifica che la richiesta di rendere più spedito l’andamento dell’esame congiunto non è disgiunta dalla consapevolezza di dedicare attenzione alla qualità e alla chiarezza del processo decisionale. Indica quindi quali particolari obiettivi l’adeguamento delle retribuzioni e la valorizzazione della contrattazione collettiva, nell’ottica del rispetto del dettato dell’articolo 36 della Costituzione. Fa presente inoltre l’aumentata necessità dell’intervento del legislatore in una fase nella quale il potere di acquisto dei lavoratori è ulteriormente minacciato dalla ripresa delle spinte inflazionistiche. Soffermandosi in particolare sull’emendamento 1.1, sottolinea le finalità dell’estensione erga omnes dell’efficacia della contrattazione collettiva, necessariamente collegata con un adeguato sistema di valutazione dell’effettiva rappresentatività delle organizzazioni sindacali. Specifica inoltre che, oltre a rafforzare la centralità della contrattazione collettiva, l’emendamento prevede il ricorso a un salario minimo di garanzia, stabilito sulla base del confronto con le rappresentanze e esperti della materia. Sottolinea quindi la presenza di previsioni volte a garantire l’effettiva rappresentatività e a prevenire la sottoscrizione di contratti di comodo, nonché incentivare la partecipazione dei lavoratori nell’ambito delle aziende.
Interviene quindi brevemente la senatrice FEDELI (PD), che, dopo aver aggiunto la propria firma all’emendamento 1.1, pone la questione della centralità della rappresentatività e della partecipazione rispetto all’obiettivo di prevenire fenomeni di dumping contrattuale e abusi, come già rilevato dall’Organizzazione internazionale del lavoro.
Il senatore LAUS (PD) illustra l’emendamento 1.2, ricapitolando l’evoluzione del suo pensiero in relazione alla determinazione del salario minimo orario, a partire dalla presentazione del disegno di legge n. 310 e rammentando gli interventi delle persone esperte audite successivamente dalla Commissione. Specifica in particolare il carattere fondamentale della definizione giuridica della rappresentatività, la quale richiede un idoneo meccanismo di certificazione onde prevenire i fenomeni di dumping contrattuale. Pertanto, richiama specificamente le finalità della proposta istituzione della Commissione paritetica per l’individuazione dei criteri di maggiore rappresentatività. Fa inoltre presente l’esigenza di disporre un sistema idoneo a intervenire a garanzia del livello retributivo in assenza di contrattazione collettiva, per cui risulta necessario l’apporto di Commissioni di esperti. Il ricorso al salario minimo avrebbe inoltre effetti generali postivi in conseguenza della prevedibile estensione della sua applicazione disposta in sede giurisdizionale.
Il senatore SERAFINI (FIBP-UDC) richiama l’attenzione sulla rilevanza della contrattazione territoriale.
Intervenendo sull’ordine dei lavori, il senatore LAFORGIA (Misto-LeU-Eco) considera prioritaria una definizione del tema della retribuzione minima ai più alti livelli nelle singole forze politiche, tenuto conto delle opinioni favorevoli al riguardo espresse pubblicamente e della finalità di individuare soluzioni legislative adeguate, superando le divergenze.
La presidente MATRISCIANO sottolinea la valenza dei lavori della Commissione quale sede propria del confronto politico.
Il senatore ROMANO (M5S) osserva l’utilità dell’illustrazione degli emendamenti, che non preclude in alcun modo ulteriori eventuali momenti di confronto politico.
Il senatore DE VECCHIS (Misto-IpI-PVU) pone in evidenza la responsabilità delle forze di maggioranza al fine di individuare la necessaria sintesi, finora resa difficile dalle divisioni tra le sue componenti.
La senatrice CATALFO (M5S) fa presente che la questione della disciplina legislativa in materia di retribuzione minima è stata al centro dell’attenzione di tutte le maggioranze di Governo succedutesi dall’inizio della legislatura, mentre la sua attualità è accentuata dalla ripresa dell’inflazione. Auspica pertanto una comune ed equilibrata riflessione con la finalità di tutelare il potere d’acquisto dei salari.
La senatrice FEDELI (PD) sottoscrive l’emendamento 2.1.
La senatrice CATALFO (M5S) ha la parola per l’illustrazione dell’emendamento 2.27, soffermandosi in primo luogo sulla definizione di retribuzione complessiva proporzionata e sufficiente ivi recata, accompagnata dalla previsione secondo la quale il trattamento economico minimo orario non può essere inferiore a 9 euro lordi, e facendo presente la finalità di contrastare il fenomeno delle retribuzioni al di sotto della soglia di povertà. Tale obiettivo è altresì alla base dei casi di pluralità di contratti collettivi, sulla base di specifici criteri per la definizione della rappresentatività.
Conclude formulando l’auspicio del massimo impegno per la definizione di soluzioni condivise.
I senatori ROMANO (M5S) e CARBONE (IV-PSI), nonché la senatrice ANGRISANI (CAL-Pc-Idv), aggiungono le rispettive firme alla proposta emendativa 2.27.
Il senatore DE VECCHIS (Misto-IpI-PVU) illustra l’emendamento 2.28, volto a garantire la centralità della contrattazione collettiva nazionale.
Il senatore SERAFINI (FIBP-UDC) sottoscrive l’emendamento 2.32.
Sull’emendamento 3.0.3 interviene il senatore DE VECCHIS (Misto-IpI-PVU), specificando che la proposta mira a garantire equità nel trattamento nel settore del trasporto aereo, caratterizzato dalla pluralità di fonti contrattuali, di diverse origini nazionali.
La senatrice FEDELI (PD) sottoscrive l’emendamento 3.0.2.
Il senatore SERAFINI (FIBP-UDC) aggiunge la propria firma all’emendamento 4.18.
Illustra l’emendamento 4.0.9 il senatore ROMANO (M5S), il quale osserva che la proposta introduce sanzioni penali specifiche per le condotte elusive della legislazione in materia di salario minimo.
La senatrice CATALFO (M5S) illustra l’emendamento 4.0.10, teso all’istituzione della Commissione per l’aggiornamento del valore soglia del trattamento economico orario, della quale specifica la composizione e i compiti.
L’emendamento 4.0.10 è quindi sottoscritto dal senatore ROMANO (M5S).
Il senatore CARBONE (IV-PSI) aggiunge la firma all’emendamento 4.0.12.
La senatrice CATALFO (M5S) ha la parola per l’illustrazione dell’emendamento 4.0.14, che prevede misure di detassazione degli incrementi retributivi determinati dai rinnovi contrattuali, ricordando il complessivo arretramento, nell’ultimo trentennio, delle retribuzioni in Italia, il quale costituisce un elemento determinante della contrazione della domanda interna e quindi di depressione del sistema imprenditoriale.
Il senatore ROMANO (M5S) aggiunge la propria firma all’emendamento 4.0.14.
La senatrice FEDELI (PD) sottoscrive gli emendamenti 4.0.4, 4.0.5, 4.0.6, 4.0.7 e 4.0.8.
Si sofferma quindi sull’emendamento 4.0.4, ponendo in evidenza l’opportunità di un intervento di riduzione del cuneo fiscale sul costo del lavoro.
Prosegue richiamando l’attenzione sull’emendamento 4.0.5, volto alla garanzia della trasparenza in materia di parità retributiva.
In relazione all’emendamento 4.0.6, sostiene l’esigenza di prevedere il divieto di stipulare contratti con la pubblica amministrazione per le imprese che attuano comportamenti in violazione della normativa sui minimi retributivi, così da ottenere il massimo effetto deterrente.
Dopo aver rilevato l’opportunità di un adeguamento in materia di tutele riguardo al lavoro tramite piattaforme digitali, oggetto della proposta emendativa 4.0.7, sottolinea il carattere innovativo delle previsioni recate dall’emendamento 4.0.8, in materia di informazione e consultazione aziendale, sul piano della cultura delle relazioni industriali.
Gli emendamenti 4.0.6, 4.0.7 e 4.0.8 sono sottoscritti dal senatore CARBONE (IV-PSI).
Il senatore SERAFINI (FIBP-UDC) aggiunge la firma agli emendamenti 5.1 e 5.0.3.
Il senatore ROMAGNOLI (M5S) aggiunge la propria firma a tutti gli emendamenti presentati da componenti del Gruppo Movimento 5 Stelle.
I senatori RUFA (L-SP-PSd’Az) e DE ANGELIS (L-SP-PSd’Az) sottoscrivono tutte le proposte emendative delle quali è firmataria la senatrice Alessandrini.
La presidente MATRISCIANO dichiara conclusa l’illustrazione degli emendamenti, avvertendo che tutte le proposte di modifica che non sono state oggetto di intervento sono date per illustrate.
In risposta a un quesito del senatore LAUS (PD), che chiede ragguagli in merito all’esame in sede consultiva della 5a Commissione, fa quindi presente che tale Commissione ha richiesto la relazione tecnica sulla quantificazione degli oneri sul disegno di legge n. 658.
Interviene nuovamente il senatore LAUS (PD), sottolineando l’utilità di una richiesta all’INPS finalizzata a disporre di dati aggiornati sui livelli retributivi.
La presidente MATRISCIANO prende atto della richiesta e si riserva di valutarla.
Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.
IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/1152 relativa a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell’Unione europea (n. 377)
(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell’articolo 1 della legge 22 aprile 2021, n.53. Esame e rinvio)
Intervenendo in sostituzione del relatore designato, senatore Floris, il senatore SERAFINI (FIBP-UDC), dopo aver fornito ragguagli in merito alla disciplina di delega alla base dello schema di decreto legislativo in esame, riferisce sul contenuto del provvedimento, a partire dall’articolo 1, volto a specificare che il complesso delle disposizioni recate concerne il diritto del lavoratore all’informazione sugli elementi essenziali del rapporto di lavoro e sulle condizioni di lavoro, nonché la tutela dei medesimi rapporti e condizioni, e che tali norme si applicano a tutti i rapporti di lavoro, ad esclusione delle fattispecie individuate dal comma 4.
Osserva poi che l’articolo 2 reca alcune definizioni, mentre l’articolo 3 disciplina le modalità di adempimento degli obblighi di informazione a carico del datore di lavoro.
Dà successivamente conto dell’articolo 4, a partire dal comma 1, lettera a), che opera una revisione della disciplina generale degli obblighi di informazione a carico del datore di lavoro. La successiva lettera b) introduce alcuni obblighi aggiuntivi di informazione preventiva in caso di utilizzo di determinati sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzati. La lettera c) modifica la disciplina degli obblighi aggiuntivi di informazione relativi alle prestazioni di lavoro all’estero. La lettera d) modifica il termine entro il quale deve essere comunicata al lavoratore la modifica degli elementi oggetto degli obblighi informativi. La lettera e) e l’articolo 5, comma 4, riformulano le disposizioni sanzionatorie relative agli obblighi informativi, mentre gli altri commi dell’articolo 5 sono volti al coordinamento con atti legislativi vigenti.
Rilevato che ai sensi dell’articolo 6 le disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 si applicano al personale in regime di diritto pubblico, compatibilmente con i rispettivi ordinamenti di settore, dà conto dell’articolo 7, riguardante la durata massima dell’eventuale periodo di prova del lavoratore, e dell’articolo 8, teso a escludere, nel settore privato, la possibilità di divieto di svolgimento, per il lavoratore, di altra attività lavorativa in orario non rientrante nell’ambito della programmazione dell’attività lavorativa concordata.
Passa quindi all’articolo 9, il quale definisce le condizioni in base alle quali, nelle tipologie di rapporto di lavoro in cui non siano predeterminati l’orario di lavoro e la sua collocazione temporale, il datore di lavoro può esigere lo svolgimento dell’attività lavorativa. Dispone altresì che, nell’ambito di tali rapporti, in caso di revoca di incarico o di prestazione senza un ragionevole periodo di preavviso, al lavoratore sia riconosciuta la retribuzione corrispondente o una somma a titolo di compensazione.
Osserva che in base all’articolo 10 il lavoratore con almeno sei mesi di servizio presso lo stesso datore di lavoro o committente e che abbia completato l’eventuale periodo di prova può chiedere che gli venga riconosciuta una forma di lavoro con condizioni più prevedibili, sicure e stabili, con obbligo di una risposta scritta motivata.
Illustra l’articolo 11, il quale dispone che le attività di formazione, relativa allo svolgimento del lavoro e prevista in via obbligatoria da norme di legge o da disposizioni di contratti collettivi di lavoro, siano considerate come ore di lavoro.
Segnala successivamente l’articolo 12, relativo alle procedure di conciliazione e arbitrato, nonché l’articolo 13, in materia di sanzione amministrativa pecuniaria relativamente a casi di discriminazione a danni dei lavoratori conseguenti alla presentazione di reclami o alla promozione di un procedimento.
Si sofferma poi sull’articolo 14, che reca il divieto di licenziamento in conseguenza dell’esercizio dei diritti contemplati dallo schema di decreto e a tale riguardo attribuisce al datore di lavoro convenuto in giudizio l’onere della prova, oltre a prevedere la possibilità per i lavoratori di richiedere motivazioni scritte nei casi di licenziamento.
Dopo aver richiamato l’articolo 15, volto specificare che per il personale in regime di diritto pubblico trovano applicazione le misure di tutela di cui agli ordinamenti di settore in luogo delle norme di cui agli articoli da 12 a 14, segnala che l’articolo 16 definisce modalità di applicazione dei nuovi obblighi informativi, mentre l’articolo 17 reca le clausole di invarianza degli oneri a carico della finanza pubblica.
La senatrice FEDELI (PD) suggerisce di tenere in particolare considerazione, nel prosieguo dell’esame, dei rilievi della 14a Commissione.
In considerazione dell’imminente termine per l’espressione del parere, la presidente MATRISCIANO propone di trasmettere al relatore eventuali proposte concernenti il parere entro le ore 20 di oggi.
La Commissione conviene.
Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
IN SEDE CONSULTIVA
(1785) Roberta PINOTTI ed altri. – Norme per la promozione dell’equilibrio di genere negli organi costituzionali, nelle autorità indipendenti, negli organi delle società controllate da società a controllo pubblico e nei comitati di consulenza del Governo
(Parere alla 1a Commissione. Esame e rinvio)
In riferimento ai principi alla base della disciplina posta dal disegno di legge in esame, espressi dall’articolo 1, la relatrice ALESSANDRINI (L-SP-PSd’Az) segnala, per quanto di competenza, che il comma 2 attribuisce alla Repubblica il compito di favorire l’equilibrio tra l’attività lavorativa, professionale e la vita privata e familiare per donne e uomini.
Si sofferma poi sui criteri di equilibrio di genere recati dall’articolo 3 con riguardo alla composizione del CNEL e dall’articolo 7 relativamente alla composizione della Commissione di vigilanza sui fondi pensione e della Commissione di garanzia dell’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali.
La senatrice FEDELI (PD) suggerisce una riflessione riguardo il criterio dell’equilibrio in relazione alle attribuzioni delle autorità indipendenti.
La presidente MATRISCIANO propone le ore 20 di oggi quale termine entro il quale trasmettere alla relatrice proposte relative alla redazione del parere.
La Commissione conviene.
Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/1158 relativa all’equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza e che abroga la direttiva 2010/18/UE (n. 378)
(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell’articolo 1 della legge 22 aprile 2021, n. 53. Seguito dell’esame e rinvio)
Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 26 aprile.
La presidente MATRISCIANO rammenta che non risultano trasmesse proposte relative alla redazione dello schema di parere entro il termine precedentemente fissato.
La relatrice CATALFO (M5S) ritiene che si possa utilmente procedere alla votazione del parere nella giornata di domani.
Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
IN SEDE CONSULTIVA
(2495) Disciplina dell’attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall’unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Silvia Fregolent; Maria Anna Madia e Francesco Silvestri
(Parere alla 1a Commissione. Esame e rinvio)
Nel riferire sugli aspetti di competenza, il relatore CARBONE (IV-PSI) specifica inizialmente che ai sensi dell’articolo 3, comma 2, le disposizioni recate dal disegno di legge non si applicano all’attività di rappresentanza di interessi svolta da esponenti di organizzazioni sindacali e imprenditoriali.
Rileva successivamente che l’articolo 7 istituisce il Comitato di sorveglianza sulla trasparenza dei processi decisionali pubblici presso l’Autorità garante della concorrenza e del mercato, presieduto da un membro del CNEL. Nota inoltre che per l’esercizio delle proprie funzioni il Comitato di sorveglianza si avvale di personale messo a disposizione dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato.
Si sofferma quindi sull’incremento della pianta organica dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato disposto dall’articolo 12.
Intervenendo in riferimento all’articolo 7, la senatrice DRAGO (FdI) suggerisce di includere nel parere un’osservazione volta a specificare le responsabilità relative alla designazione dei magistrati chiamati a far parte del Comitato di sorveglianza.
Il relatore CARBONE (IV-PSI) esprime la propria disponibilità ad accogliere l’osservazione proposta.
La presidente MATRISCIANO ritiene che ulteriori proposte di osservazioni possono essere trasmesse al relatore entro le ore 20 di oggi.
La Commissione conviene.
La senatrice DRAGO (FdI) specifica di non intendere fruire di tale possibilità, avendo preferito formulare la propria proposta nel corso della seduta.
Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
(2597) Disposizioni di revisione del modello di Forze armate interamente professionali, di proroga del termine per la riduzione delle dotazioni dell’Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell’Aeronautica militare, nonché in materia di avanzamento degli ufficiali. Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall’unificazione dei disegni di legge d’iniziativa dei deputati Ferrari e altri; Deidda e altri; Giovanni Russo e altri; Del Monaco e altri; Del Monaco e altri; Ferrari e altri
(Parere alla 4a Commissione. Esame e rinvio)
Il relatore ROMANO (M5S), specificato che il disegno di legge in esame reca una serie di modifiche al Codice dell’ordinamento militare in materia di adeguamento degli organici, dà conto dell’articolo 1, volto a differire il termine per il raggiungimento dell’entità complessiva delle dotazioni organiche del personale militare delle Forze armate e per l’ammissione alle rafferme dei volontari di truppa, nonché delle disposizioni in materia di reclutamento, stato giuridico, avanzamento e impiego dei volontari in ferma prefissata recate dall’articolo 3.
Dopo aver osservato che per quanto riguarda la disciplina delle riserve di posti per l’accesso alle carriere iniziali delle Forze di polizia e dei Vigili del fuoco vengono confermate le percentuali attualmente previste, illustra le previsioni concernenti il meccanismo delle rafferme.
Si sofferma quindi sulle disposizioni dell’articolo 4 relative alla retribuzione dei volontari in ferma prefissata iniziale e raffermati e dei volontari in ferma prefissata triennale, nonché, successivamente, sull’articolo 5, recante la disciplina transitoria relativa alle attuali categorie di volontari in ferma prefissata fino al loro esaurimento, mentre l’articolo 6 consente, nelle more dell’adeguamento del Codice, l’applicazione delle disposizioni vigenti alle nuove categorie di volontari in ferma prefissata.
Quanto all’articolo 9, comma 1, recante i principi e criteri direttivi della delega legislativa volta alla revisione dello strumento militare, segnala in particolare le lettere c) – che prevede un incremento organico in soprannumero di personale militare in servizio permanente ad alta specializzazione -, e) – riguardante la previsione della possibilità, per i volontari in ferma prefissata, di partecipare ai concorsi per il reclutamento nelle altre categorie di personale delle Forze armate ovvero l’introduzione o l’incremento delle riserve di posti a loro favore nei medesimi concorsi -, f) – relativa alla previsione di iniziative per ridefinire la formazione dei volontari in ferma prefissata triennale, includendo attività di studio e di qualificazione professionale volte all’acquisizione di competenze polifunzionali utilizzabili anche nel mercato del lavoro -, g) – la quale contempla al numero 2)la possibilità per i medici militari e il personale militare delle professioni sanitarie di esercitare l’attività libero-professionale intramuraria – e h) – riguardante l’istituzione di fascicoli relativi agli accertamenti sanitari effettuati nell’ambito di una procedura concorsuale di qualsiasi Forza armata.
Anticipa quindi la propria intenzione di proporre l’espressione di un parere non ostativo.
Il senatore MAFFONI (FdI) chiede di non procedere immediatamente alla votazione, al fine di poter compiere ulteriori approfondimenti.
Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
Il senatore LAUS (PD) chiede che le Commissioni possano disporre della documentazione necessaria.
Il senatore ROMANO (M5S) si associa alle considerazioni espresse.
Il senatore DE VECCHIS (Misto-IpI-PVU) segnala il rischio di numerosi licenziamenti a partire dal 2 giugno in conseguenza del subentro di altro operatore per il servizio di catering connesso alle attività di ITA Airways.
La seduta termina alle ore 16,25.