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Commissione Lavoro, previdenza sociale (Dai Resoconti Sommari)

redazione
Gennaio12/ 2023

16ª Seduta
Presidenza del Presidente
ZAFFINI

La seduta inizia alle ore 12,45.

IN SEDE CONSULTIVA

(452) Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi

(Parere alle Commissioni 1a e 5a riunite. Esame e rinvio)

La relatrice LEONARDI (FdI) introduce l’esame delle parti di competenza del decreto-legge n. 198, richiamando in primo luogo l’articolo 1, recante un complesso di proroghe inerenti, tra l’altro, alla possibilità di assunzioni da parte di pubbliche amministrazioni, alle norme transitorie in materia di assunzioni di soggetti già impegnati in lavori socialmente utili o di pubblica utilità e in materia di convenzioni concernenti lavoratori socialmente utili, nonché alla possibilità di stabilizzazione di assistenti sociali.

Passa quindi all’articolo 2, che consente l’utilizzo nel 2023 delle risorse relative al contributo economico per i familiari del personale delle Forze di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e delle Forze armate, impegnato nelle azioni inerenti all’emergenza epidemiologica da COVID-19, nonché uno stanziamento destinato a rimborsi in favore dei comuni che accolgono minori non accompagnati provenienti dall’Ucraina o che sostengono gli oneri connessi all’affidamento familiare dei medesimi minori.

I commi 5 e 6 dell’articolo 5 prorogano il termine di adeguamento alla normativa antincendio per edifici scolastici e asili nido, mentre il successivo comma 11 proroga per l’anno scolastico 2022-23 l’applicazione della deroga al requisito dello svolgimento dei percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento, al fine dell’ammissione agli esami di Stato del secondo ciclo di istruzione.

Il comma 1 dell’articolo 9 modifica alcune norme transitorie in materia di prescrizione dei contributi previdenziali relativi ai lavoratori delle pubbliche amministrazioni, mentre il comma 2 concerne gli ingressi rientranti nelle quote massime di stranieri da ammettere nel 2023 nel territorio dello Stato per lavoro subordinato e autonomo.

Il successivo comma 3 modifica alcuni termini temporali concernenti l’adeguamento delle regolamentazioni interne dei fondi di solidarietà bilaterali e dei due fondi istituiti presso le province autonome di Trento e Bolzano. Il comma 4 proroga la possibilità per le ONLUS di essere destinatarie del cinque per mille a prescindere dall’iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore. Il comma 5 concerne la prestazione integrativa del trattamento straordinario di integrazione salariale, prevista per i lavoratori delle aziende rientranti nel campo di applicazione del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale.

Il comma 1 dell’articolo 16 differisce il termine iniziale di applicazione di un complesso di norme in materia di enti sportivi e di lavoro sportivo. Il comma 2 modifica il termine di decorrenza dell’abolizione del vincolo sportivo degli atleti.

L’articolo 4, comma 1, di tale articolo estende al 2023 la quota premiale, calcolata sulle risorse ordinarie per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale, per le regioni che adottino misure idonee a garantire l’equilibrio di bilancio.

Il successivo comma 2 proroga il Commissario liquidatore e il Comitato di sorveglianza dell’Ente Strumentale alla Croce Rossa italiana. Il comma 3 stabilisce un’ulteriore proroga delle disposizioni che consentono alle aziende e agli enti del Servizio sanitario nazionale di procedere al reclutamento a tempo determinato di medici. Il comma 4 prevede che l’AIFA possa rinnovare o prorogare i contratti di collaborazione coordinata e continuativa e i contratti di prestazione di lavoro flessibile con scadenza entro il 31 luglio 2022. Il comma 5 estende di un anno il regime di maturazione automatica dei crediti formativi per ECM, in ragione di un terzo, a beneficio dei professionisti sanitari che hanno continuato a svolgere la propria attività professionale nel periodo dell’emergenza pandemica. Il comma 6 proroga le modalità di utilizzo di strumenti alternativi al promemoria cartaceo della ricetta elettronica e quelle di utilizzo presso le farmacie del promemoria dematerializzato della ricetta elettronica. I commi 7 e 8 estendono l’accantonamento di risorse a valere sul Fondo sanitario nazionale in favore di strutture riconosciute quali IRCCS o centri di riferimento nazionali, relativamente a determinate prestazioni.

L’articolo 6, comma 5, proroga il termine per l’emanazione del decreto interministeriale di definizione dell’ordinamento didattico della formazione universitaria in osteopatia e in chiropratica.

Il successivo comma 6 dispone la proroga di alcuni termini concernenti autorizzazioni ad assumere personale, relative all’attivazione e al funzionamento di una tecnostruttura del Ministero dell’università e della ricerca finalizzata al rafforzamento della qualità della formazione universitaria specialistica nel settore sanitario.

Il comma 1 dell’articolo 18 introduce alcune modifiche alla normativa riguardante il nuovo complesso ospedaliero della città di Siracusa.

Infine, il comma 10 dell’articolo 3, in relazione alla Fondazione Enea Tech e Biomedical, differisce l’applicazione di alcune disposizioni in materia di contenimento della spesa pubblica.

La senatrice CAMUSSO (PD-IDP) chiede di differire la discussione generale successivamente allo svolgimento delle audizioni presso le Commissioni di merito, previste nella giornata di lunedì 16 gennaio.

Il senatore MAGNI (Misto-AVS) fornisce ulteriori ragguagli circa il previsto andamento della trattazione di merito del provvedimento.

Il presidente ZAFFINI aderisce alla richiesta di rinviare alla prossima settimana il seguito dell’esame, richiamando peraltro l’esigenza di approvare il parere in tempo utile.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali (n. 10)

(Osservazioni alla 2a Commissione. Seguito e conclusione dell’esame. Osservazioni favorevoli con rilievi)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 20 dicembre 2022.

Intervenendo in discussione generale, la senatrice CAMUSSO (PD-IDP) si esprime favorevolmente riguardo l’impianto generale dello schema di decreto legislativo in esame. Esprime tuttavia preoccupazione in merito all’effettiva possibilità per il complesso delle amministrazioni pubbliche di garantire l’applicazione della disciplina in esame, in mancanza di risorse dedicate e chiede al relatore di tenere conto di tale aspetto nelle osservazioni.

Il relatore BERRINO (FdI) presenta quindi uno schema di osservazioni favorevoli con rilievi (pubblicato in allegato), suggerendo la possibilità della nomina di un responsabile in ogni amministrazione.

Il senatore ZULLO (FdI) considera prioritario porre in rilievo gli aspetti del monitoraggio e della valutazione degli effetti della normativa proposta.

Il senatore MAGNI (Misto-AVS) giudica corretta l’impostazione della senatrice Camusso, compatibile con l’insieme delle disposizioni in esame.

Nell’intervenire nuovamente la senatrice CAMUSSO (PD-IDP), a supporto anche di quanto osservato dal senatore Zullo, giudica opportuno che la Commissione esprima preoccupazione riguardo l’effettiva applicazione delle disposizioni in esame nelle diverse amministrazioni, che spesso risentono di carenze sul piano dei mezzi e delle strutture.

Il senatore MAZZELLA (M5S) condivide i richiami del senatore Zullo e della senatrice Camusso in ordine all’importanza del monitoraggio.

Al fine di consentire una riflessione sul punto, il presidente ZAFFINI dispone la sospensione della seduta.

La seduta, sospesa alle ore 13,15, riprende alle ore 13,20.

Il relatore BERRINO (FdI) fa presente di aver integrato il proprio schema di osservazioni con una raccomandazione concernente il monitoraggio dell’efficacia della normativa dopo un semestre di applicazione.

La senatrice GUIDOLIN (M5S) sollecita la massima tempestività nella distribuzione del testo.

La senatrice CAMUSSO (PD-IDP) chiede un chiarimento in merito al rilievo concernente l’impiego dell’espressione “rapporto giuridico” in luogo di “rapporto di lavoro”, riferito all’articolo 3, comma 4, lettera c).

Il relatore BERRINO (FdI) osserva che tale rilievo è funzionale a una più estesa tutela, a beneficio in particolare dei soggetti non alle dirette dipendendenze delle amministrazioni pubbliche.

Il PRESIDENTE, verificata la presenza del numero legale per deliberare, pone in votazione lo schema di osservazioni, così come modificato (pubblicato in allegato).

La Commissione approva a maggioranza.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che il 17 gennaio, alle ore 12, gli Uffici di Presidenza delle Commissioni riunite 6a e 10a incontreranno una delegazione della Grande Assemblea Nazionale Turca, sul tema delle cooperative sociali, caldeggiando un’ampia partecipazione dei senatori. Nella stessa giornata è inoltre previsto il seguito delle comunicazioni sulle linee programmatiche dei rispettivi dicasteri del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, alle ore 14, e del Ministro della salute, alle ore 17. Si svolgeranno inoltre, ai fini dell’esame dell’Atto del Governo n. 15, le audizioni informali dei rappresentanti dell’Istituto di ricerca sulle acque del CNR, dell’Associazione AQUA ITALIA e dell’Associazione italiana medici per l’ambiente.

Le comunicazioni sulle linee programmatiche del Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità si svolgeranno il 24 gennaio, alle ore 12, innanzi alle Commissioni 1a e 10a riunite.

La Commissione prende atto.

SCONVOCAZIONE DI SEDUTE

In considerazione dell’andamento dei lavori, il presidente ZAFFINI avverte che le sedute già convocate alle ore 9 e alle ore 14 di domani, giovedì 12 gennaio, non avranno luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 13,30.

OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL’ATTO DEL GOVERNO N. 10

La 10a Commissione permanente,

esaminato per le parti di competenza lo schema di decreto in titolo,

considerato che esso, in attuazione dei principi e criteri direttivi indicati nell’articolo 13 della legge 4 agosto 2022, n. 127 (legge di delegazione europea 2021), recepisce la direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione dei soggetti (cosiddetti whistleblowers) che segnalano violazioni del diritto dell’Unione europea delle quali siano venuti a conoscenza nell’ambito di un contesto lavorativo;

valutato con favore l’ampliamento dell’ambito di protezione riconosciuto ai whistleblowers – consentito dall’articolo 25, paragrafo 1, della citata direttiva, che ammette l’introduzione o il mantenimento di disposizioni di protezione e tutela più favorevoli – ricomprendendo fra le violazioni oggetto di possibile segnalazione non solo le violazioni del diritto dell’Unione indicate nell’articolo 2, paragrafo 1 della direttiva, ma anche quelle del diritto nazionale,

esprime, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli con i seguenti rilievi.

Si segnala anzitutto al Governo la possibile estensione della tutela prevista all’articolo 16, comma 4, del decreto anche al caso di denuncia anonima all’autorità giudiziaria o contabile.

Si suggerisce l’opportunità di riformulare l’articolo 17, comma 3, che pone il divieto di ogni forma di ritorsione a danno del segnalante, esplicitando che il danno possa essere conseguenza anche della denuncia, e non solo, come attualmente previsto, della segnalazione o della divulgazione.

Si invita inoltre il Governo a valutare l’opportunità di estendere anche agli autori di denunce all’autorità giudiziaria o contabile le misure di sostegno in favore della persona segnalante, di cui all’articolo 18.

Con riferimento all’articolo 3, comma 4, lettera c), si segnala l’opportunità di sostituire l’espressione “rapporto di lavoro”, ovunque essa ricorra nella medesima lettera c), con la locuzione “rapporto giuridico”, conformemente alla formulazione adottata nella lettera a) dello stesso comma.

Si fa infine presente la possibilità di valutare se prevedere come violazioni rilevanti ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera a), tutti gli illeciti commessi in contesti lavorativi rientranti tra le attività che costituiscono l’ambito di applicazione della direttiva (UE) 2019/1937, a prescindere dalla circostanza che essi comportino una lesione dell’interesse pubblico o dell’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato.

Si raccomanda conclusivamente al Governo di provvedere a un monitoraggio dell’efficacia della normativa dopo un semestre di applicazione.

OSSERVAZIONI PROPOSTE DAL RELATORE SULL’ATTO DEL GOVERNO N. 10

La 10a Commissione permanente,

esaminato per le parti di competenza lo schema di decreto in titolo,

considerato che esso, in attuazione dei principi e criteri direttivi indicati nell’articolo 13 della legge 4 agosto 2022, n. 127 (legge di delegazione europea 2021), recepisce la direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione dei soggetti (cosiddetti whistleblowers) che segnalano violazioni del diritto dell’Unione europea delle quali siano venuti a conoscenza nell’ambito di un contesto lavorativo;

valutato con favore l’ampliamento dell’ambito di protezione riconosciuto ai whistleblowers – consentito dall’articolo 25, paragrafo 1, della citata direttiva, che ammette l’introduzione o il mantenimento di disposizioni di protezione e tutela più favorevoli – ricomprendendo fra le violazioni oggetto di possibile segnalazione non solo le violazioni del diritto dell’Unione indicate nell’articolo 2, paragrafo 1 della direttiva, ma anche quelle del diritto nazionale,

esprime, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli con i seguenti rilievi.

Si segnala anzitutto al Governo la possibile estensione della tutela prevista all’articolo 16, comma 4, del decreto anche al caso di denuncia anonima all’autorità giudiziaria o contabile.

Si suggerisce l’opportunità di riformulare l’articolo 17, comma 3, che pone il divieto di ogni forma di ritorsione a danno del segnalante, esplicitando che il danno possa essere conseguenza anche della denuncia, e non solo, come attualmente previsto, della segnalazione o della divulgazione.

Si invita inoltre il Governo a valutare l’opportunità di estendere anche agli autori di denunce all’autorità giudiziaria o contabile le misure di sostegno in favore della persona segnalante, di cui all’articolo 18.

Con riferimento all’articolo 3, comma 4, lettera c), si segnala l’opportunità di sostituire l’espressione “rapporto di lavoro”, ovunque essa ricorra nella medesima lettera c), con la locuzione “rapporto giuridico”, conformemente alla formulazione adottata nella lettera a) dello stesso comma.

Si fa infine presente la possibilità di valutare se prevedere come violazioni rilevanti ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera a), tutti gli illeciti commessi in contesti lavorativi rientranti tra le attività che costituiscono l’ambito di applicazione della direttiva (UE) 2019/1937, a prescindere dalla circostanza che essi comportino una lesione dell’interesse pubblico o dell’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato.

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