47ª Seduta
Presidenza del Presidente
ZAFFINI
Interviene, ai sensi dell’articolo 48 del Regolamento, in rappresentanza di IVASS, il dottor Stefano De Polis, segretario generale, accompagnato dal dottor Roberto Novelli, responsabile dell’Ufficio segreteria di presidenza e del consiglio, e dal dottor Andrea Venturini, dell’Ufficio segreteria di presidenza e del consiglio.
La seduta inizia alle ore 9,05.
SULLA PUBBLICITA’ DEI LAVORI
Il presidente ZAFFINI avverte che, ai sensi dell’articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l’attivazione dell’impianto audiovisivo anche sul canale satellitare e sulla web-TV e che la Presidenza ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.
La pubblicità della seduta odierna verrà inoltre assicurata attraverso la resocontazione stenografica.
Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il seguito dei lavori.
PROCEDURE INFORMATIVE
Seguito dell’indagine conoscitiva sulle forme integrative di previdenza e di assistenza sanitaria nel quadro dell’efficacia complessiva dei sistemi di welfare e di tutela della salute. Seguito dell’audizione di rappresentanti di IVASS
Prosegue l’indagine conoscitiva, sospesa nella seduta dell’8 marzo.
Il presidente ZAFFINI introduce l’audizione in titolo.
Ha la parola il dottor DE POLIS a integrazione della relazione svolta nella seduta del 16 febbraio.
Intervengono successivamente, ponendo quesiti, la senatrice CAMUSSO (PD-IDP), il presidente ZAFFINI (FdI) e il senatore MAGNI (Misto-AVS).
Interviene in risposta il dottor DE POLIS.
Ulteriori spunti di approfondimento sono quindi proposti dal presidente ZAFFINI (FdI), dalla senatrice FURLAN (PD-IDP) e dal senatore MAGNI (Misto-AVS).
Interviene quindi brevemente il dottor DE POLIS.
Il presidente ZAFFINI conclude l’odierna procedura informativa.
Il seguito dell’indagine conoscitiva è quindi rinviato.
IN SEDE CONSULTIVA
(564) Conversione in legge del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l’attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune
(Parere alla 5a Commissione. Seguito e conclusione dell’esame. Parere favorevole)
Prosegue l’esame, sospeso nella prima seduta pomeridiana del 7 marzo.
Il presidente ZAFFINI segnala l’urgenza dell’espressione del parere sul provvedimento in esame, in considerazione del termine per la presentazione degli emendamenti, posto dalla Commissione di merito a lunedì 13 marzo.
La senatrice CAMUSSO (PD-IDP) considera il bisogno di ulteriori e specifici approfondimenti prioritario rispetto alle richiamate ragioni di urgenza. In particolare, risulta non condivisibile la scelta di ricorrere ai contratti di lavoro a tempo determinato nel caso delle amministrazioni pubbliche, in contraddizione con la necessità di rafforzamento e qualificazione delle risorse umane del comparto. Ulteriori perplessità suscita la soppressione del Tavolo permanente per il partenariato economico, sociale e territoriale, specialmente riguardo la capacità di gestione dei fondi strutturali.
Il presidente ZAFFINI fa osservare che il parere della Commissione acquisisce la massima efficacia se espresso precedentemente alla presentazione degli emendamenti.
A giudizio del senatore MAGNI (Misto-AVS), l’esame del provvedimento potrebbe invece trarre giovamento dagli spunti offerti dalle proposte emendative presentate. Per quanto riguarda il merito delle disposizioni di cui al decreto-legge n. 13, appare particolarmente meritevole di attenzione e cautela la scelta di procedere a una marcata centralizzazione della governance in relazione all’attuazione del PNRR, configurata anche a scapito delle potestà delle Regioni.
Il senatore MAZZELLA (M5S) rileva l’assenza di disposizioni specifiche per i comuni interessati da provvedimenti di scioglimento per infiltrazioni mafiose, i quali possono di fatto trovarsi nell’impossibilità di procedere all’attuazione degli interventi nell’ambito del PNRR.
Il relatore ZULLO (FdI) nota che la richiamata centralizzazione della governance è in realtà funzionale al monitoraggio e al controllo del complesso degli interventi. Inoltre, la soppressione del Tavolo permanente per il partenariato economico, sociale e territoriale risponde all’esigenza di evitare duplicazioni, considerato il già disciplinato coinvolgimento di Regioni ed enti locali nell’attuazione del PNRR. Le disposizioni in materia di lavoro negli enti locali sono inoltre adeguate rispetto alla loro esigenza di disporre di professionalità di alto livello, indispensabili per l’attuazione degli interventi a livello locale.
Propone pertanto di esprimere un parere favorevole.
La senatrice FURLAN (PD-IDP) esprime timore in relazione alla soppressione del Tavolo permanente per il partenariato, sociale e territoriale, vista la pregnanza del suo ruolo, delineato dalla normativa previgente.
La senatrice CAMUSSO (PD-IDP) ribadisce a tale riguardo le preoccupazioni in ordine al ricorso ai fondi strutturali.
Il presidente ZAFFINI mette in evidenza la congruità dell’insieme delle disposizioni in esame rispetto all’obiettivo prioritario dell’attuazione del PNRR.
Pone infine in votazione la proposta di parere formulata dal relatore.
Previa verifica della presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva a maggioranza.
(314) Erika STEFANI. – Disposizioni in materia di compartecipazione dello Stato alle spese sostenute dagli enti locali per i minori collocati in comunità di tipo familiare o in istituti di assistenza
(Parere alla 1a Commissione. Seguito e conclusione dell’esame. Parere favorevole con osservazione)
Prosegue l’esame, sospeso nella prima seduta pomeridiana del 7 marzo.
Ha la parola per la replica agli interventi svolti in discussione generale la relatrice LEONARDI (FdI), la quale pone in risalto la specificità del fondo istituito ai sensi dell’articolo 1 del disegno di legge in esame, distinto quindi dal fondo per i minori stranieri non accompagnati. L’importanza della famiglia come sede privilegiata per la crescita dei minori è un presupposto essenziale del disegno di legge n. 314, mentre l’assegnazione a istituti non può che essere motivata da ragioni straordinarie. Presenta quindi uno schema di parere (pubblicato in allegato) favorevole con un’osservazione relativa alla questione, segnalata nel dibattito, dell’incidenza degli oneri finanziari nel caso dei piccoli comuni.
La senatrice CAMUSSO (PD-IDP) apprezza lo sforzo compiuto dalla relatrice nella redazione dello schema di parere. Giudica tuttavia negativamente l’istituzione di un ulteriore fondo stabilita dal disegno di legge in esame, in quanto possibile elemento di confusione relativamente al già previsto fondo per minori stranieri non accompagnati.
Dichiara infine il voto di astensione del proprio gruppo.
Verificata la presenza del numero legale per deliberare, lo schema di parere è posto in votazione.
Con il voto favorevole della senatrice MUSOLINO (Aut (SVP-Patt, Cb, SCN)), la Commissione approva a maggioranza.
La seduta termina alle ore 10,05.
PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 314
La 10a Commissione permanente, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, segnalando alla Commissione di merito l’opportunità di considerare, ai fini della ripartizione del fondo di cui all’articolo 1 del disegno di legge, le dimensioni dei comuni, allo scopo di evitare possibili penalizzazioni nell’applicazione delle disposizioni ai danni dei comuni di piccole dimensioni.
GIOVEDÌ 9 MARZO 2023
1ª Seduta
Presidenza del Presidente della 4ª Commissione del Senato
Interviene la Commissaria europea per l’uguaglianza, Helena Dalli.
La seduta inizia alle ore 14,10.
SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI
Il presidente TERZI DI SANT’AGATA avverte che, ai sensi dell’articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata chiesta l’attivazione dell’impianto audiovisivo a circuito interno e la trasmissione sul canale satellitare del Senato e diretta sulla web-tv, e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.
Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.
Avverte, inoltre, che della procedura informativa sarà redatto il resoconto stenografico.
Le Commissioni congiunte prendono atto.
PROCEDURE INFORMATIVE
Audizione della Commissaria europea per l’uguaglianza, Helena Dalli
Il presidente TERZI DI SANT’AGATA introduce quindi l’audizione e nel ringraziare la Commissaria europea Dalli per la sua disponibilità, anche a nome degli altri Presidenti delle Commissioni oggi presenti, le cede la parola per lo svolgimento della relazione.
La Commissaria europea DALLI svolge una relazione sui temi oggetto dell’audizione.
Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, il deputato CAPPELLACCI (FI-PPE), Presidente della XII Commissione della Camera dei deputati, al quale replica la Commissaria europea DALLI, i senatori LOMBARDO (Az-IV-RE) e SCURRIA (FdI), la senatrice ROJC (PD-IDP), la deputata BONETTI (A-IV-RE), la senatrice MUSOLINO (Aut (SVP-Patt, Cb, SCN)), le deputate BARZOTTI (M5S) e GRIBAUDO (PD-IDP), il deputato GIRELLI (PD-IDP).
La Commissaria europea DALLI risponde ai quesiti posti e rende ulteriori precisazioni.
Il presidente TERZI DI SANT’AGATA ringrazia la Commissaria europea Dalli e dichiara conclusa l’audizione.
La seduta termina alle ore 15,45.
46ª Seduta
Presidenza del Presidente
ZAFFINI
Intervengono, ai sensi dell’articolo 48 del Regolamento, in rappresentanza di ISTAT, la dottoressa Cristina Freguja, direttore della Direzione centrale per le statistiche sociali e il welfare, accompagnata dal dottor Paolo Consolini, Servizio sistema integrato sulle condizioni economiche e i prezzi al consumo, e dal dottor Alessandro Solipaca, Servizio sistema integrato salute, assistenza e previdenza.
La seduta inizia alle ore 9,10.
SULLA PUBBLICITA’ DEI LAVORI
Il presidente ZAFFINI avverte che, ai sensi dell’articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l’attivazione dell’impianto audiovisivo anche sul canale satellitare e sulla web-TV e che la Presidenza ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.
La pubblicità della seduta odierna verrà inoltre assicurata attraverso la resocontazione stenografica.
Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il seguito dei lavori.
PROCEDURE INFORMATIVE
Seguito dell’indagine conoscitiva sulle forme integrative di previdenza e di assistenza sanitaria nel quadro dell’efficacia complessiva dei sistemi di welfare e di tutela della salute. Audizione di rappresentanti di ISTAT
Prosegue l’indagine conoscitiva, sospesa nella seduta antimeridiana del 1° marzo.
Il presidente ZAFFINI introduce l’audizione in titolo.
Ha la parola la dottoressa FREGUJA.
Successivamente il presidente ZAFFINI rinvia ad altra seduta il seguito dell’audizione dei rappresentanti dell’ISTAT.
Il seguito dell’indagine conoscitiva è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 9,25.
45ª Seduta (2ª pomeridiana)
Presidenza del Presidente
ZAFFINI
Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Durigon.
La seduta inizia alle ore 15,20.
IN SEDE REDIGENTE
(Doc. XXII, n. 5) Susanna Lina Giulia CAMUSSO e altri – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di lavoro e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro in Italia
(Doc. XXII, n. 6) LOMBARDO e altri – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro pubblici e privati
(Doc. XXII, n. 9) DE CRISTOFARO e altri – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro
(Discussione congiunta e rinvio)
Il relatore MAGNI (Misto-AVS) ricorda che l’istituzione di Commissioni parlamentari di inchiesta sulle questioni della sicurezza e delle condizioni di lavoro nelle precedenti legislature e sottolinea l’attuale sforzo congiunto dei Gruppi sulla medesima materia. Osserva quindi che ciascuno dei tre documenti in titolo prevede l’istituzione di una Commissione monocamerale di inchiesta del Senato sulle condizioni di lavoro e sulla sicurezza del lavoro in Italia e che i documenti n. 6 e n. 9 fanno inoltre esplicito riferimento a situazioni di sfruttamento e prevedono, oltre alla relazione conclusiva al Senato, la presentazione di una relazione con cadenza annua.
I documenti in discussione dispongono quindi in ordine alla composizione della Commissione, alla costituzione dell’Ufficio di Presidenza, all’adozione del Regolamento interno e al regime di pubblicità dei lavori. Per l’adempimento delle proprie funzioni, è previsto che la Commissione fruisca di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dal Presidente del Senato. Il documento n. 6 prevede che la Commissione possa avvalersi dell’opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria, nonché di tutte le collaborazioni ritenute necessarie di soggetti interni ed esterni all’amministrazione dello Stato, autorizzati, ove occorra, dagli organi a ciò deputati e dai Ministri competenti.
In ciascuno dei tre documenti, l’articolo 3 è volto alla definizione dei compiti della Commissione, con talune differenze. In particolare, i documenti n. 6 e n. 9 contengono un riferimento all’accertamento dell’entità dello sfruttamento del lavoro, all’entità della presenza dei minori, all’incidenza del fenomeno delle imprese controllate dalla criminalità organizzata, nonché del rispetto della normativa in caso di appalti e subappalti. Inoltre, il solo documento n. 5 fa riferimento all’accertamento dell’utilizzo delle nuove tecnologie al fine della prevenzione degli infortuni e all’incidenza della digitalizzazione e delle nuove tecnologie sulla salute e sulla sicurezza sul lavoro. Infine, il solo documento n. 6 menziona l’accertamento della presenza delle cooperative spurie sul territorio nazionale, ovvero di quelle che operano in violazione della normativa vigente ed esercitano concorrenza sleale.
Sono poi disciplinati, in termini sostanzialmente identici, i poteri e i limiti della Commissione, le modalità di acquisizione di atti e documenti e il regime di segretezza degli stessi e l’obbligo generale del segreto sugli atti d’inchiesta.
Il sottosegretario DURIGON riconosce l’alta importanza della materia oggetto delle proposte in discussione, in ragione dell’ancora troppo elevato numero di infortuni sul lavoro. Sottolinea la particolare attenzione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali alla questione ed esprime la volontà del Governo di interagire utilmente con la Commissione d’inchiesta.
La senatrice GUIDOLIN (M5S) invita la Presidenza a sollecitare l’assegnazione di un disegno di legge istitutivo di una Commissione d’inchiesta sugli stessi temi presentato dalla propria parte politica, al fine dell’abbinamento con i testi già illustrati.
Il presidente ZAFFINI fa osservare che il Doc. XXII, n. 9 è istitutivo di una Commissione d’inchiesta monocamerale ed è sottoscritto dai Presidenti di tutti i Gruppi parlamentari, e dunque è oggetto della più ampia condivisione.
La senatrice GUIDOLIN (M5S) ribadisce la necessità della congiunzione dell’ulteriore proposta di inchiesta parlamentare a quelle in discussione.
La senatrice MURELLI (LSP-PSd’Az) sostiene l’esigenza dell’istituzione della Commissione parlamentare d’inchiesta, anche in coerenza con gli sforzi in tal senso già compiuti nella scorsa legislatura.
La senatrice CAMUSSO (PD-IDP) esprime apprezzamento nei confronti di quanto dichiarato dal rappresentante del Governo. A suo giudizio il Doc. XXII, n. 9 costituisce un’adeguata base politica, anche tenuto conto della possibilità di disporre di tempi rapidi garantita dalla scelta di procedere all’istituzione di una Commissione monocamerale. Le differenze tra le diverse proposte in discussione, inoltre, non costituiscono contraddizioni, risultando possibile procedere a integrazioni tra i testi.
La senatrice SBROLLINI (Az-IV-RE) riconosce l’importanza dell’istituzione di una Commissione parlamentare d’inchiesta e rileva con favore la convergenza in tal senso delle diverse forze politiche.
Il senatore ZULLO (FdI) condivide le considerazioni espresse dalla senatrice Camusso e segnala l’importanza dell’unità di intenti dimostrata dai Gruppi.
Il PRESIDENTE propone di assumere il Doc. XXII, n. 9 quale testo base per il prosieguo della discussione congiunta.
La Commissione conviene.
La Commissione conviene altresì di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 12 di lunedì 13 marzo.
Il relatore MAGNI (Misto-AVS) assicura il suo impegno per pervenire a una soluzione di sintesi tra le diverse proposte presentate in materia.
Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.
IN SEDE DELIBERANTE
(383) Maria Cristina CANTU’ e altri. – Interventi finalizzati a garantire un giusto ristoro in favore dei familiari dei medici deceduti o dei medici che hanno riportato lesioni o infermità di tipo irreversibile a causa dell’infezione da SARS-CoV-2
(Seguito della discussione e rinvio)
Prosegue la discussione, sospesa nella seduta pomeridiana del 14 febbraio.
Il presidente ZAFFINI dà conto della presentazione di emendamenti e di un ordine del giorno riferiti al disegno di legge in titolo (pubblicati in allegato).
La senatrice CANTU’ (LSP-PSd’Az) auspica che le istituzioni sappiano cogliere l’occasione di approvare una proposta finalizzata al riconoscimento di una misura tangibile di sostegno ai medici vittime dell’infezione da Covid-19 e alle famiglie dei medici deceduti. In particolare, il ristoro di cui al disegno di legge è una risposta alla dedizione con cui i medici hanno prestato cure in una fase nella quale non erano disponibili in misura sufficiente gli strumenti di protezione e posto che le compagnie di assicurazione si sono potute giovare di specifiche clausole contrattuali al fine di non riconoscere indennizzi alle vittime. Il modello delineato nella proposta legislativa è inoltre tale da poter essere esteso ai casi delle vittime appartenenti alle diverse professioni sanitarie.
Esprime conclusivamente l’augurio della massima celerità dell’iter di approvazione del provvedimento.
Il seguito della discussione è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 15,50.
ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
G/383/1/10
Il Senato,
premesso che:
il disegno di legge in esame reca disposizioni volte a prevedere misure di ristoro di tipo economico per i medici che, privi di tutela assicurativa diretta, sono deceduti o hanno riportato lesioni o infermità di tipo irreversibile a causa dell’infezione da SARS-Cov-2;
considerato che:
numerose categorie di lavoratori dipendenti e lavoratori parasubordinati non strettamente rientranti nella definizione di esercenti attività che la legge individua come rischiose, e quindi obbligate all’assicurazione contro i danni fisici ed economici derivanti da infortuni professionali, si trovano nella condizione di essere costretti a pagare da sé le cure e i presidi sanitari indispensabili a seguito di ricorrenti infortuni professionali, nonché, nella malaugurata ipotesi di menomazioni permanenti, lesioni o decesso, non possono neppure ricevere forme di sostegno alle famiglie o ristori a causa dell’assenza di una norma che prescriva l’estensione dell’obbligo di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;
con la legge finanziaria 2007 è stato istituito il Fondo di sostegno per i familiari delle vittime di gravi infortuni sul lavoro, poi regolamentato dal decreto ministeriale 19 novembre 2008; l’utilizzo di tale Fondo è stato esteso anche ai casi di risarcimento dei familiari di categorie non coperte da assicurazione obbligatoria tra le quali i Vigili del Fuoco e i liberi professionisti;
le disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di cui al D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, sono da considerarsi ormai inadeguate rispetto al mondo del lavoro attuale, tanto da essere state più volte oggetto di numerose sentenze della Corte Costituzionale e di interventi normativi integrativi, quali ad esempio quello relativo alla legge 3 dicembre 1999, n. 493, recante norme per la tutela della salute nelle abitazioni e istituzione dell’assicurazione contro gli infortuni domestici e il decreto legislativo n. 38 del 2000 che ha integrato e riordinato le categorie professionali soggette ad assicurazione obbligatoria;
a causa di gravissimi fatti di cronaca si è urgentemente posto il problema di riconoscere alle famiglie coinvolte nella grave perdita di un figlio/a, una somma di denaro adeguata a risarcire il danno occorso durante un’attività di affiancamento e di apprendistato nel caso di alternanza scuola lavoro, risarcimento al momento non riconoscibile poiché al momento, nel caso di attività in alternanza scuola lavoro, gli studenti non sono riconosciuti come «capofamiglia», non sono considerati «lavoratori», né praticanti o apprendisti, e nemmeno «stagisti», ma bensì «osservatori» dei processi di lavoro;
nel corso dell’audizione, in questa Commissione, sulle linee programmatiche del suo Dicastero, la Ministra del lavoro e delle politiche sociali ha annunciato tra le sue priorità quella di migliorare le condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori, obiettivo più volte ribadito, anche in occasione della prima riunione del Tavolo sulla sicurezza sul lavoro con le parti sociali nello scorso mese di gennaio;
il disegno di legge in oggetto riconosce forme di indennizzo per motivi di solidarietà sociale a favore dei medici non in regime di rapporto di lavoro dipendente e quindi privi di tutela assicurativa diretta, deceduti o danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa dell’infezione da SARS-CoV-2;
l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di cui al D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, va estesa a tutte le tipologie di lavoratori, ivi compresi gli agenti di commercio e i liberi professionisti senza dipendenti;
impegna il Governo:
a dare seguito alle dichiarazioni rese nel corso dell’audizione sulle linee programmatiche del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, valutando l’opportunità di estendere l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ai lavoratori fino a questo momento esclusi.
Art. 1
1.1
Pirro, Guidolin, Mazzella, Castellone
Apportare le seguenti modificazioni:
- a) al comma 1, sostituire le parole:«Chiunque svolga una professione medica non in regime di rapporto di lavoro dipendente» con le seguenti: «I soggetti esercenti la professione medica e sanitaria non in regime di rapporto di lavoro dipendente»;
- b) al comma 1, sostituire le parole:«ha diritto» con le seguenti:«hanno diritto»;
Conseguentemente:
- a) nella Rubrica dopo le parole:«dei medici» inserire le seguenti: «e dei sanitari»
- b) all’articolo 3:
1) al comma 1, inserire, infine, le seguenti parole: «e degli enti nazionali di previdenza ed assistenza delle professioni sanitarie»;
2) al comma 2, dopo la parola: «all’ENPAM» inserire le seguenti: «e agli enti di cui al comma 1»;
3) al comma 2, sostituire le parole: «50 milioni» con le seguenti: «100 milioni»
- c) all’articolo 5, sostituire le parole: «50 milioni» con le seguenti: «100 milioni».
1.2
Mazzella, Guidolin, Pirro, Castellone
Apportare le seguenti modificazioni:
- a) al comma 1, sostituire le parole da:«Chiunque svolga una professione medica non in regime di rapporto di lavoro dipendente» con le seguenti: «I soggetti esercenti la professione medica e odontoiatrica non in regime di rapporto di lavoro dipendente»;
- b) al comma 1, sostituire le parole:«ha diritto» con le seguenti: «hanno diritto»;
- c) dopo il comma 3, inserire il seguente:
«3-bis. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 15 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»
Conseguentemente nella Rubrica dopo le parole: «dei medici» inserire le seguenti: «e degli odontoiatrici»
1.3
Apportare le seguenti modificazioni:
- a) nella rubrica, sostituire la parola:«medici» con le seguenti: «professionisti sanitari»;
- b) al comma 1, sostituire la parola:«medica» con la seguente:«sanitaria».
Conseguentemente:
- a) all’articolo 2, nella rubrica sostituire la parola:«medici» con le seguenti: «professionisti sanitari».
- b) all’articolo 3:
1) al comma 1, sostituire le parole: “dell’Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei medici e degli odontoiatri – Fondazione ENPAM, di seguito denominato «ENPAM»” con le seguenti: “dei rispettivi Enti nazionali di previdenza e di assistenza”.
2) al comma 2, sostituire le parole: «all’ENPAM» con le seguenti: «ai rispettivi Enti nazionali di previdenza e di assistenza» e le parole: «50 milioni di euro», con le seguenti: «90 milioni di euro»;
- c) all’articolo 4:
1) al comma 1, sostituire le parole: «all’ENPAM, che procede alla verifica dei requisiti in ragione dell’ordine cronologico delle domande, certifica la regolarità per l’attribuzione del beneficio e provvede a erogarlo all’interessato ai sensi della presente legge» con le seguenti: «ai rispettivi Enti nazionali di previdenza e di assistenza, che procedono alla verifica dei requisiti in ragione dell’ordine cronologico delle domande, certificano la regolarità per l’attribuzione del beneficio e provvedono a erogarlo all’interessato ai sensi della presente legge»;
2) al comma 2, sostituire le parole: «dall’ENPAM» con le seguenti: «dai rispettivi Enti nazionali di previdenza e di assistenza»;
- d) all’articolo 5, sostituire le parole:«50 milioni di euro», con le seguenti: «90 milioni di euro»;
- e) nella rubrica del disegno di legge, sostituire la parola:«medici» con le seguenti:«professionisti sanitari».
1.4
Mazzella, Guidolin, Pirro, Castellone
Al comma 1, sostituire le parole: «31 luglio 2021» con le seguenti: «31 marzo 2022»
Art. 2
2.1
Pirro, Guidolin, Mazzella, Castellone
Al comma 1, sostituire le parole: «figli maggiorenni inabili al lavoro» con le seguenti: «figli maggiorenni».
2.2
Mazzella, Guidolin, Pirro, Castellone
Al comma 1, sostituire le parole: «fratelli minori, fratelli maggiorenni» con le seguenti: «fratelli e sorelle minori, fratelli e sorelle maggiorenni».
Art. 3
3.0.1
Pirro, Guidolin, Mazzella, Castellone
Dopo l’articolo, inserire i seguenti:
«Articolo 3-bis
(Giusto ristoro in favore dei sanitari che hanno riportato lesioni o infermità di tipo irreversibile e assegno una tantum a favore dei familiari dei sanitari deceduti a causa dell’infezione da SARS-CoV2)
- L’indennizzo di cui all’articolo 1 e l’assegno una tantumdi cui all’articolo 2 sono corrisposti, altresì, ai soggetti esercenti la professione sanitaria non in regime di rapporto di lavoro dipendente e sono erogati a carico degli enti nazionali di previdenza ed assistenza delle professioni sanitarie.
- Per le finalità di cui al presente articolo, agli enti di cui al comma 1 è concesso un credito d’imposta in misura pari al 100 per cento degli oneri sostenuti per l’erogazione dell’indennizzo di cui all’articolo 1 e dell’assegno una tantum di cui all’articolo 2, esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro il limite massimo di spesa di 50 milioni di euro per l’anno 2023. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottate le disposizioni per l’attuazione del presente comma.
Articolo 3-ter.
(Presentazione della domanda di giusto ristoro in favore dei sanitari e procedimento di verifica dei requisiti)
- Le domande per l’ottenimento dell’indennità di cui all’articolo 1 o dell’assegno di cui all’articolo 2 sono presentate dagli aventi titolo, entro il termine perentorio del 31 dicembre 2023, agli enti nazionali di cui al comma 1 dell’articolo 3-bis, che procedono alla verifica dei requisiti in ragione dell’ordine cronologico delle domande, certificano la regolarità per l’attribuzione del beneficio e provvedono a erogarlo all’interessato ai sensi della presente legge.
- Le domande di cui al comma 1 sono presentate secondo lo schema predisposto dagli enti nazionali di cui al comma 1 dell’articolo 3-bise corredate della documentazione comprovante la data delle diagnosi, le manifestazioni cliniche conseguenti e l’entità delle lesioni o dell’infermità da cui è derivata la menomazione permanente del soggetto ovvero il decesso.»
Conseguentemente, all’articolo 5, sostituire le parole: «50 milioni» con le seguenti: «100 milioni».
Art. 4
4.0.1
Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 4-bis
(Estensione dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali)
- L’obbligo di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali presso l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), disciplinata dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, è esteso anche ai dipendenti pubblici non rientranti nelle categorie già protette ai sensi dell’articolo 1 del citato decreto, ai lavoratori con contratto di diritto pubblico, agli agenti di commercio e i procacciatori d’affari senza dipendenti, ai liberi professionisti senza dipendenti, ai commercianti e i titolari di ditte senza società, ai lavoratori autonomi che svolgono attività di consegna di beni per conto altrui, in ambito urbano e con l’ausilio di velocipedi o veicoli a motore, attraverso piattaforme anche digitali e agli studenti delle scuole secondarie superiori nel caso di percorsi trasversali per l’orientamento.
- Agli effetti della determinazione dei premi dovuti dai datori di lavoro e degli obblighi derivanti all’istituto assicuratore, la copertura della spesa per l’assicurazione obbligatoria è determinata attraverso le seguenti modalità:
- a) contribuzione del datore di lavoro, ivi compresi gli istituti scolastici nel caso di lavoratori dipendenti;
- b) contribuzione di tipo misto, nel caso di agenti di commercio e procacciatori d’affari;
- c) sistema di contribuzione duale, nel caso di liberi professionisti, con pagamento del premio spettante per intero al libero professionista se impegnato in attività di libero esercizio e spettante per metà allo stesso e per metà al datore di lavoro nel caso in cui il libero professionista eserciti attività correlate alla salute ed alla sicurezza pubbliche;
- d) costituzione di un fondo di riserva nelle risorse dell’INAIL.
- Nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito, nella parte corrente, un fondo di riserva per le spese per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali la cui dotazione è determinata, con apposito articolo, dalla legge di bilancio. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali trasmette annualmente, al Parlamento una relazione sulle spese sostenute e sul raggiungimento degli obiettivi di copertura generalizzata.»
44ª Seduta (1ª pomeridiana)
Presidenza del Presidente
ZAFFINI
Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Durigon.
La seduta inizia alle ore 13,10.
IN SEDE CONSULTIVA
(564) Conversione in legge del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l’attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune
(Parere alla 5a Commissione. Esame e rinvio)
Sulle parti di competenza del decreto-legge in esame ha la parola il relatore ZULLO (FdI), il quale rileva in primo luogo che l’articolo 4 anticipa al 1° marzo 2023 la data a partire dalla quale le amministrazioni titolari di progetti previsti nel PNRR possono stabilizzare il personale non dirigenziale già assunto a tempo determinato.
Il successivo articolo 5 prevede l’acquisizione nei sistemi informativi gestiti dalla Ragioneria generale dello Stato di tutti i dati necessari per i controlli sulle attività finanziate nell’ambito dell’attuazione del PNRR, del PNC e nell’ambito delle politiche di coesione, con riguardo anche ai dati relativi alla salute.
I commi da 1 a 6 dell’articolo 8 recano alcune norme transitorie in materia di trattamento economico per il personale degli enti locali, di ampliamento della possibilità di conferimento degli incarichi dirigenziali o di incarichi di alta specializzazione e di deroghe a divieti in materia di personale posti per gli enti locali dissestati o strutturalmente deficitari, mentre il comma 13 consente in via transitoria il conferimento di alcuni incarichi di vertice presso enti e istituti di carattere nazionale a soggetti già titolari di un trattamento pensionistico, in deroga alla normativa vigente.
L’articolo 12 demanda a un decreto del Ministro per la pubblica amministrazione la ridefinizione della disciplina di dettaglio del Portale unico del reclutamento inPA.
Intervenendo in ordine alla semplificazione in materia di affidamento dei contratti pubblici concernenti il PNRR e il PNC e in materia di procedimenti amministrativi, l’articolo 14 prevede che le determinazioni di dissenso, anche espresse dalle amministrazioni preposte alla tutela della salute dei cittadini, non possono limitarsi a esprimere contrarietà alla realizzazione delle opere, ma devono indicare le prescrizioni e le misure mitigatrici che rendono compatibile l’opera. Inoltre, l’articolo 14, comma 8, stabilisce che le amministrazioni coinvolte nella procedura semplificata, preposte alla tutela della salute, rilascino le determinazioni di competenza entro quarantacinque giorni.
L’articolo 17 reca disposizioni in materia di accordi quadro e di convenzioni delle centrali di committenza, ai fini del conseguimento degli obiettivi previsti nel PNRR in relazione al sub investimento «M6C2-1.1.1 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero – Digitalizzazione». Dispone inoltre in relazione al conseguimento degli obiettivi previsti nel PNRR riguardo agli investimenti per la digitalizzazione di cui alla Missione 6 «Salute».
Ai fini del monitoraggio delle riforme nel quadro del PNRR, l’articolo 21 prevede il riconoscimento di un’indennità in favore di alcuni esperti che integrano la composizione dell’Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità.
I commi da 1 a 4 dell’articolo 26 prevedono uno sgravio contributivo per le imprese che partecipano al finanziamento di borse di dottorato innovativo, mentre il comma 8 è volto a consentire alle università statali di destinare una quota delle risorse derivanti da progetti di ricerca alla stipula di polizze sanitarie integrative in favore di personale docente e della ricerca.
In riferimento al Giubileo della Chiesa Cattolica per il 2025, l’articolo 31, comma 6, introduce innovazioni procedurali analoghe a quelle di cui all’articolo 14.
I commi 1 e 2 dell’articolo 34 modificano la disciplina relativa agli acquisti immobiliari da parte degli enti pubblici previdenziali e ai contratti di locazione stipulati da tali enti con amministrazioni dello Stato. Inoltre, il successivo comma 3 modifica la disciplina della composizione e delle funzioni del Nucleo dell’INAIL di valutazione e verifica degli investimenti mobiliari e immobiliari.
L’articolo 48 demanda a un decreto regolamentare del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, da adottare di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e sentito il Ministro della salute, la semplificazione della disciplina vigente in materia di gestione delle terre e delle rocce da scavo.
L’istituzione dell’Agenzia italiana per la gioventù e la contestuale soppressione dell’Agenzia nazionale per i giovani sono infine oggetto delle disposizioni recate dall’articolo 55.
Su richiesta della senatrice CAMUSSO (PD-IDP), che segnala la necessità di un adeguato approfondimento dei temi oggetto del provvedimento, di particolare rilevanza, il PRESIDENTE rinvia il seguito dell’esame del disegno di legge.
Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
(314) Erika STEFANI. – Disposizioni in materia di compartecipazione dello Stato alle spese sostenute dagli enti locali per i minori collocati in comunità di tipo familiare o in istituti di assistenza
(Parere alla 1a Commissione. Esame e rinvio)
Nell’introdurre l’esame del disegno di legge in titolo, la relatrice LEONARDI (FdI) dà conto in primo luogo dell’articolo 1, comma 1, volto all’istituzione di un fondo per la compartecipazione dello Stato alle spese sostenute dagli enti locali per l’affidamento dei minori in comunità di tipo familiare o in istituti di assistenza. Inoltre, il successivo comma 2 stabilisce che le comunità di tipo familiare o gli istituti di assistenza beneficiari del contributo statale debbano presentare con cadenza annuale all’ente erogatore un rendiconto dettagliato delle spese sostenute e dei relativi giustificativi, nonché delle ulteriori sovvenzioni economiche eventualmente percepite da parte di pubbliche amministrazioni.
La senatrice ZAMPA (PD-IDP) considera il provvedimento in esame assai utile, in considerazione dell’esiguità delle risorse a disposizione dei comuni. Segnala quindi l’opportunità di acquisire elementi di approfondimento da parte dell’ANCI e di condurre un vaglio accurato riguardo il rapporto tra il fondo istituito dal disegno di legge in esame e il fondo per i minori stranieri non accompagnati.
Il presidente ZAFFINI fa presente la competenza della Commissione di merito relativamente alle audizioni e sollecita la relatrice in ordine agli approfondimenti richiesti.
Il senatore MAZZELLA (M5S), nel valutare favorevolmente la finalità del provvedimento, auspica che il parere della Commissione contempli uno specifico riferimento al sostegno economico alle famiglie, anche tenuto conto delle vigenti disposizioni internazionali, le quali sanciscono il diritto dei minori alla vita in famiglia.
Il senatore MAGNI (Misto-AVS) sottolinea l’esigenza di porre particolare attenzione all’entità dell’onere finanziario a carico dei piccoli comuni chiamati a fornire assistenza ai minori.
Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 13,35.