64ª Seduta
Presidenza della Vice Presidente
CANTU’
Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Gemmato.
Intervengono, ai sensi dell’articolo 48 del Regolamento, in rappresentanza dell’Associazione bancaria italiana (ABI), il dottor Stefano Bottino, direttore centrale responsabile della Direzione sindacale e del lavoro, accompagnato dal dottor Vittorio Cianchi, responsabile dell’Ufficio relazioni sindacali e welfare, e dalla dottoressa Maria Carla Gallotti, responsabile dell’Ufficio rapporti istituzionali italiani.
La seduta inizia alle ore 9,05.
SULLA PUBBLICITA’ DEI LAVORI
La presidente CANTU’ avverte che, ai sensi dell’articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l’attivazione dell’impianto audiovisivo anche sul canale satellitare e sulla web-TV e che la Presidenza ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.
La pubblicità della seduta odierna verrà inoltre assicurata attraverso la resocontazione stenografica.
Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il seguito dei lavori.
PROCEDURE INFORMATIVE
Seguito dell’indagine conoscitiva sulle forme integrative di previdenza e di assistenza sanitaria nel quadro dell’efficacia complessiva dei sistemi di welfare e di tutela della salute. Audizione di rappresentanti dell’Associazione bancaria italiana (ABI)
Prosegue l’indagine conoscitiva, sospesa nella seduta del 20 aprile.
La presidente CANTU’ introduce la procedura informativa in titolo.
Ha quindi la parola il dottor BOTTINO.
La presidente CANTU’ esprime alcune considerazioni.
Ha successivamente la parola per porre quesiti la senatrice CAMUSSO (PD-IDP).
Il dottor BOTTINO interviene in risposta.
La presidente CANTU’ ringrazia quindi gli intervenuti e dichiara concluso lo svolgimento dell’audizione in titolo.
Il seguito dell’indagine conoscitiva è quindi rinviato.
IN SEDE CONSULTIVA
(552) PARRINI e GIORGIS. – Modifica alla legge 6 luglio 2012, n. 96, in materia di disciplina della Commissione per la verifica degli statuti e il controllo dei rendiconti dei partiti politici
(Parere alla 1a Commissione. Esame. Parere favorevole)
Il relatore SILVESTRO (FI-BP-PPE) riferisce sugli aspetti di competenza del disegno di legge n. 552, che mira al rafforzamento della Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici, ridenominata «Commissione per la verifica degli statuti e il controllo dei rendiconti dei partiti politici».
L’articolo 2 riguarda la composizione della Commissione, della quale fanno parte magistrati collocati fuori ruolo, stabilendo l’incompatibilità con l’esercizio di qualsiasi attività professionale o di consulenza e con altri uffici pubblici di qualsiasi natura. Contestualmente è previsto il collocamento fuori ruolo dalle magistrature di appartenenza. Ai componenti della Commissione è riconosciuta una specifica indennità di funzione.
Il personale della Commissione è composto da: personale assunto mediante concorso pubblico, con contratto di lavoro a tempo indeterminato; personale già in servizio presso la Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza ed il controllo dei rendiconti dei partiti politici, personale delle amministrazioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, di amministrazioni pubbliche o di diritto pubblico, collocato fuori ruolo o in posizione di comando; personale selezionato attraverso procedure comparative pubbliche, per lo svolgimento di incarichi a tempo determinato.
La Commissione ha facoltà di restituire alle amministrazioni di appartenenza il personale proveniente dalle Camere e dalle amministrazioni pubbliche o di diritto pubblico. Inoltre, la cessazione del collocamento fuori ruolo o del comando del personale delle amministrazioni delle Camere è subordinata all’assenso dell’ufficio di appartenenza.
La dotazione massima di personale è posta a ventisette unità, con la ripartizione nelle aree funzionali di cui alla tabella A allegata. Il trattamento giuridico ed economico del personale sarà disciplinato con uno o più regolamenti della Commissione.
La disposizione transitoria di cui al comma 1 dell’articolo 3 prevede per il personale già in servizio presso la Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza ed il controllo dei rendiconti dei partiti politici la facoltà di transitare nei ruoli della nuova Commissione, con l’inquadramento economico e giuridico stabilito da apposito regolamento della Commissione e con riconoscimento, ai fini della progressione economica, del periodo di servizio precedentemente prestato.
Constatata l’assenza di richieste di intervento, la presidente CANTU’ dichiara chiusa la discussione generale.
Ha nuovamente la parola il relatore SILVESTRO (FI-BP-PPE), che presenta una proposta di parere favorevole.
Verificata la presenza del numero legale, la proposta di parere è messa ai voti.
La Commissione unanime approva.
(660) Conversione in legge del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, recante disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l’adeguamento delle infrastrutture idriche
(Parere alle Commissioni 8a e 9a riunite. Esame e rinvio)
Il relatore SILVESTRO (FI-BP-PPE) ricapitola le finalità del decreto-legge n. 39, recante disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l’adeguamento delle infrastrutture idriche.
Passando agli aspetti di competenza, richiama l’attenzione sul comma 1 dell’articolo 7, volto a consentire il riutilizzo a scopi irrigui delle acque reflue depurate prodotte dagli impianti di depurazione già in esercizio alla data di entrata in vigore del decreto, nel rispetto delle prescrizioni minime di cui alla Parte A dell’Allegato A. Il comma 2 specifica che l’autorizzazione è rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano l’agenzia regionale per la protezione ambientale e l’azienda sanitaria territorialmente competenti, nonché ciascuna amministrazione interessata. Il termine per la conclusione del procedimento unico è di quarantacinque giorni dalla data di ricezione dell’istanza, decorso il quale il Commissario straordinario nazionale per l’adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica esercita il potere sostitutivo e conclude il procedimento entro trenta giorni. Ai fini del rilascio dell’autorizzazione, il comma 3 disciplina il piano di gestione dei rischi connessi al riutilizzo dell’acqua.
L’Allegato A, Parte A, definisce gli utilizzi e le prescrizioni minime per le acque affinate. La parte B è relativa al piano di gestione dei rischi connessi al riutilizzo dell’acqua.
L’articolo 10, alla lettera d) del comma 1, integra il comma 4 dell’articolo 12 della legge n. 60 del 2022, che prevede l’emanazione di un apposito decreto ministeriale volto alla definizione di criteri di indirizzo nazionali sull’analisi dei rischi ambientali e sanitari correlati agli impianti di desalinizzazione. Pertanto, si stabilisce che il decreto ministeriale in questione debba essere adottato previa intesa in sede di Conferenza unificata e debba provvedere solo alla definizione di criteri di indirizzo nazionali sull’analisi dei rischi ambientali e sanitari correlati agli impianti di desalinizzazione, e non anche della soglia di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale degli impianti medesimi.
Il senatore MAZZELLA (M5S), nel ricordare la situazione in cui versa l’area del fiume Sarno e le vicende ad essa connesse, suggerisce di porre particolare attenzione al tema dell’utilizzo delle acque reflue in ambito agricolo, in considerazione dell’accertata presenza, in aree fortemente industrializzate, di sostanze altamente inquinanti e cancerogene. A tale riguardo è particolarmente opportuno procedere all’audizione delle autorità di bacino.
La presidente CANTU’ rammenta la competenza delle Commissioni di merito riguardo lo svolgimento di audizioni.
Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
IN SEDE REDIGENTE
(226) Maria Cristina CANTU’ e altri. – Istituzione della Giornata nazionale per la prevenzione veterinaria
(Seguito della discussione e rinvio)
Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 5 aprile.
La presidente CANTU’ rende noto che sono stati presentati tre emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, pubblicati in allegato. Ragguaglia inoltre in ordine alla richiesta di predisposizione della relazione tecnica sul medesimo provvedimento da parte della 5a Commissione.
Gli emendamenti sono quindi dati per illustrati.
Il sottosegretario GEMMATO informa che concomitanti e improrogabili impegni istituzionali impediscono di protrarre la sua presenza in Commissione.
Il seguito della discussione è quindi rinviato.
IN SEDE CONSULTIVA
(360) CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA – Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, recante nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero, a norma dell’articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148
(477) CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA – Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, recante nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero
(Parere alla 2a Commissione. Seguito dell’esame congiunto e rinvio)
Prosegue l’esame congiunto, sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.
La senatrice ZAMBITO (PD-IDP) riconosce l’opportunità di un riordino dell’assetto degli uffici giudiziari in rapporto alla dimensione territoriale, oggetto di una riforma legislativa ormai risalente. Tuttavia è preferibile un approccio organico alla materia, pertanto differente da quello alla base dei disegni di legge in esame, volti a configurare interventi specifici di carattere puntuale.
Il senatore MAZZELLA (M5S) rileva che la revisione dell’assetto territoriale degli uffici giudiziari ha necessariamente effetti di notevole portata in relazione al fabbisogno di personale, oltre a comportare conseguenze rilevanti in relazione alla prossimità ai cittadini della funzione giudiziaria.
Nessun altro chiedendo la parola, la presidente CANTU’ dichiara conclusa la discussione generale.
Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 9,55.
EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
Art. 1
1.1
Cantù, Murelli, Zullo, Furlan, Mazzella, Sbrollini, Silvestro
Al comma 1, dopo le parole: «al fine di promuovere» inserire le seguenti «salute e benessere animale,».
Art. 2
2.1
Cantù, Murelli, Zullo, Furlan, Mazzella, Sbrollini, Silvestro
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. In occasione della Giornata nazionale sono previste iniziative nel settore pubblico e privato, anche presso gli enti e le strutture del Servizio sanitario nazionale per sostenere l’importanza della prevenzione veterinaria con approccio integrato «One Health» per la salute delle persone, degli animali e dell’ambiente e sono organizzati incontri, dibattiti, conferenze e altri momenti di informazione e comunicazione, anche a carattere internazionale, promossi dallo Stato, dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, dalle province, dalle città metropolitane, dai comuni e dagli altri enti pubblici e privati interessati. In particolare sono valorizzate le attività professionali veterinarie e le iniziative di prevenzione veterinaria e promozione della salute umana e pubblica e degli animali, rivolte alle giovani generazioni, e di contrasto alle malattie infettive a rilevanza endemica e pandemica e a carattere zoonotico, al fine di orientare i comportamenti al benessere individuale e collettivo, alla salute e al benessere animale, tanto negli animali destinati alla produzione degli alimenti che in quelli da compagnia e al raggiungimento di una longevità sana nella popolazione.».
Art. 3
3.1
Al comma 1, sostituire le parole: «sono chiamate a dare risalto, nel quadro dei programmi didattici» con le seguenti: «possono promuovere, nel rispetto dell’autonomia scolastica e nel quadro delle Indicazioni nazionali e Linee guida specifiche per i diversi gradi di istruzione».
63ª Seduta (pomeridiana)
Presidenza della Vice Presidente
CANTU’
La seduta inizia alle ore 13,55.
IN SEDE CONSULTIVA
(360) CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA – Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, recante nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero, a norma dell’articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148
(477) CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA – Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, recante nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero
(Parere alla 2a Commissione. Esame congiunto e rinvio)
Il relatore BERRINO (FdI) si sofferma in primo luogo sul disegno di legge n. 360, richiamandone innanzitutto le finalità, esplicitate dall’articolo 1.
L’articolo 2 introduce il nuovo articolo 8-bis nel decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, recante una specifica disciplina per la riattivazione dei tribunali e delle procure soppressi, da attuare nel rispetto del principio del massimo decentramento dei servizi dello Stato di cui all’articolo 5 della Costituzione e del principio di prossimità di cui all’articolo 10 del Trattato sull’Unione Europea. In tale contesto rimangono a carico dello Stato le spese relative alla retribuzione dei magistrati, del personale amministrativo e della polizia giudiziaria.
L’articolo 3 dispone l’abrogazione di disposizioni legislative, mentre l’articolo 4 reca la clausola di invarianza finanziaria.
L’articolo 1 del disegno di legge n. 477 introduce a sua volta un nuovo articolo 8-bis nel decreto legislativo n. 15, volto al ripristino della funzione giudiziaria dei tribunali ordinari e delle procure della Repubblica soppressi, nonché all’istituzione di nuovi tribunali ordinari e delle relative procure della Repubblica, mediante convenzioni che pongano a carico delle regioni la retribuzione del personale di custodia e vigilanza delle strutture. Rimangono a carico dello Stato le spese relative alla retribuzione dei magistrati e del personale amministrativo di polizia giudiziaria. Il Ministro della giustizia provvede alla riformulazione o alla determinazione delle piante organiche dei tribunali ordinari e delle procure della Repubblica ripristinati o istituiti e alla loro copertura.
L’articolo 2 prevede l’abrogazione del comma 4-bis dell’articolo 8 del decreto legislativo n. 155 del 2012 e l’articolo 3 reca la clausola di invarianza finanziaria.
Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 14.
62ª Seduta (antimeridiana)
Presidenza della Vice Presidente
CANTU’
Intervengono, ai sensi dell’articolo 48 del Regolamento, in rappresentanza della CONSIP, Roberta D’Agostino, responsabile Divisione sourcing sanità, beni e servizi, Patrizia Bramini, responsabile Divisione sourcing digitalizzazione, e Claudio Antonini, responsabile Divisione pianificazione gare.
La seduta inizia alle ore 11,20.
SULLA PUBBLICITA’ DEI LAVORI
La presidente CANTU’ avverte che, ai sensi dell’articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l’attivazione dell’impianto audiovisivo anche sul canale satellitare e sulla web-TV e che la Presidenza ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.
La pubblicità della seduta odierna verrà inoltre assicurata attraverso la resocontazione stenografica.
Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il seguito dei lavori.
PROCEDURE INFORMATIVE
Seguito dell’indagine conoscitiva sulla ristrutturazione edilizia e l’ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico, anche nel quadro della Missione 6 del PNRR. Audizione di rappresentanti della CONSIP
Prosegue l’indagine conoscitiva, sospesa nella seduta del 20 aprile.
La presidente CANTU’ introduce la procedura informativa in titolo.
Hanno successivamente la parola il dottor ANTONINI, l’ingegner BRAMINI e la dottoressa D’AGOSTINO.
La presidente CANTU’ ringrazia quindi gli intervenuti e, non essendoci quesiti da parte dei senatori, dichiara concluso lo svolgimento dell’audizione dei rappresentanti della CONSIP.
Il seguito dell’indagine conoscitiva è quindi rinviato.
IN SEDE CONSULTIVA
(571) Delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese, nonché disposizioni di semplificazione delle relative procedure
(607) CATALDI e altri. – Delega al Governo per la definizione di una disciplina organica in materia di misure agevolative e incentivi agli investimenti delle imprese
(Parere alla 9a Commissione. Esame congiunto e rinvio)
Il relatore RUSSO (FdI) nota preliminarmente che il disegno di legge n. 571 reca la delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese e che l’oggetto e le finalità del provvedimento sono definiti dall’articolo 1, mentre l’articolo 2 identifica i principi generali per le politiche pubbliche di incentivazione alle imprese.
L’articolo 3 contiene la delega ad adottare uno o più decreti legislativi per la definizione di un quadro organico degli incentivi alle imprese, secondo i principi e criteri direttivi di cui all’articolo successivo.
L’articolo 5 dispone che sia favorita la compartecipazione finanziaria delle Regioni e il coordinamento e l’integrazione con gli interventi regionali.
I principi e criteri direttivi per armonizzare la disciplina nell’ambito di un organico “Codice degli incentivi” sono recati dall’articolo 6, il quale prevede tra l’altro premialità alle imprese che assumono persone con disabilità e valorizzano la quantità e la qualità del lavoro femminile, nonché il sostegno alla natalità.
Il successivo articolo 7, che contiene norme sulla valorizzazione delle potenzialità del Registro nazionale degli aiuti di Stato e della piattaforma telematica “Incentivi.gov.it”, dispone al comma 4 che le amministrazioni competenti promuovano la stipula di protocolli per il rilascio accelerato delle certificazioni attestanti i requisiti per l’accesso agli incentivi, prevedendo inoltre l’adozione, in via sperimentale, di protocolli operativi per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
L’articolo 8 è volto ad autorizzare la spesa per lo svolgimento delle attività di studio, monitoraggio e valutazione dell’attuazione delle deleghe previste dal provvedimento, nonché per le attività di valorizzazione del Registro nazionale degli aiuti di Stato. Infine, l’articolo 9 reca la clausola di salvaguardia degli statuti e delle relative norme di attuazione delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano.
Il relatore passa quindi ad illustrare i contenuti del disegno di legge n. 607, che delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi in materia di misure agevolative e incentivi agli investimenti delle imprese, prevedendo in particolare, per quanto di competenza, l’adozione di misure funzionali al superamento delle difficoltà delle imprese nel reperimento di personale altamente specializzato e concernenti la riqualificazione del personale interno, nonché di specifiche agevolazioni fiscali e contributive volte a favorire nuovi insediamenti produttivi nelle aree economicamente depresse del territorio nazionale o in condizioni di crisi industriale o occupazionale.
Il senatore MAZZELLA (M5S) suggerisce di porre attenzione alle esperienze negative in aree di crisi oggetto di misure consistenti in incentivi alle imprese, portando ad esempio, in particolare, l’area sita tra i comuni di Castellammare di Stabia e Torre Annunziata, in provincia di Napoli. L’assenza di un’organica politica industriale ha infatti ivi favorito i processi di delocalizzazione delle imprese già beneficiarie di incentivi. Per l’efficacia degli incentivi alle imprese è pertanto indispensabile disporre di una cabina di regia nazionale per la politica industriale nelle aree di crisi.
Il senatore MAGNI (Misto-AVS) ritiene che le politiche basate sugli incentivi alle imprese non possano prescindere dall’adozione di un adeguato sistema di controlli riguardo il loro effettivo utilizzo da parte dei soggetti che ne fruiscono.
La senatrice FURLAN (PD-IDP) giudica i 24 mesi previsti dal disegno di legge n. 571 per l’esercizio della delega un periodo eccessivamente lungo in ragione dell’attuale necessità delle imprese di confrontarsi con un quadro normativo adeguatamente chiaro. Nell’intervento legislativo sulla materia degli incentivi dovrebbe essere accordata centralità ai criteri del rispetto dei contratti di lavoro e degli esiti occupazionali, nonché della sicurezza sul lavoro, aspetti sui quali il medesimo disegno di legge è tuttavia carente.
Ai fini dell’esame dei provvedimenti in titolo è inoltre opportuno disporre degli orientamenti delle organizzazioni sindacali e imprenditoriali.
La presidente CANTU’ specifica al riguardo che risulterà utile l’apporto offerto dalle audizioni programmate presso la Commissione di merito.
Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.
(28) Simona Flavia MALPEZZI e altri. – Fondo per il sostegno e lo sviluppo della comunità educante
(Parere alla 7a Commissione. Esame e rinvio)
La relatrice LEONARDI (FdI) riferisce sui profili di competenza del disegno di legge in esame, che ha la finalità di garantire sostegno alla comunità educante in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. L’articolo unico di cui consta il provvedimento prevede l’istituzione nello stato di previsione del Ministero dell’istruzione e del merito del Fondo per il sostegno e lo sviluppo della comunità educante, con una dotazione di 30 milioni.
Ai sensi del comma 2 le risorse del Fondo sono destinate ai comuni per la promozione di patti educativi con le istituzioni scolastiche. Il medesimo comma specifica gli obiettivi dei progetti attuabili nell’ambito dei patti educativi, prevedendo il coinvolgimento, a seconda dei casi, di figure professionali quali l’educatore socio-pedagogico, il pedagogista e lo psicologo.
La realizzazione e il monitoraggio di ciascun progetto sono oggetto del successivo comma 4, mentre il comma 6 specifica che con decreto del Ministro dell’istruzione e del merito, d’intesa con il Ministro dell’interno, sono stabilite le modalità di predisposizione dei patti educativi, i criteri per la predisposizione dei progetti e le procedure per l’individuazione del pedagogista, dell’educatore professionale socio-pedagogico e dello psicologo, nonché le loro linee di intervento.
Il comma 7 prevede che il bando per la ripartizione delle risorse sia emanato dal Ministero dell’istruzione e del merito, nel limite di 15 milioni per anno scolastico. Stabilisce inoltre il finanziamento massimo destinato a ogni comune o comune capofila per anno scolastico.
Il successivo comma 8 dispone che il comune o il comune capofila provveda alle procedure di reclutamento per le figure professionali di cui al comma 2.
Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 12.