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Commissione Lavoro, previdenza sociale (Dai Resoconti Sommari)

redazione
Maggio17/ 2023

GIOVEDÌ 18 MAGGIO 2023
70ª Seduta
Presidenza del Presidente

ZAFFINI

La seduta inizia alle ore 11,55

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente ZAFFINI dà conto di quanto stabilito in sede di Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi in ordine all’esame del disegno di legge n. 685, di conversione del decreto-legge n. 48, in materia di lavoro, sulla base dei tempi a disposizione per la trattazione in Senato e per quella successiva presso la Camera dei deputati.

In particolare, si è convenuto di stabilire a mercoledì 24 maggio, alle ore 18, il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno. La discussione generale si svolgerà nelle giornate di martedì 23 e mercoledì 24, eventualmente anche in seduta notturna.

In caso di presentazione di un numero elevato di emendamenti, i Gruppi procederanno alla segnalazione delle proposte di maggiore rilevanza ai fini della successiva trattazione.

L’ordine del giorno della prossima settimana recherà inoltre l’esame in sede consultiva del disegno di legge n. 705, di conversione del decreto-legge 31 marzo 2023, n. 35, riguardante la realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria.

Ove trasmesso e assegnato, presumibilmente in sede di Commissioni riunite, nella prossima settimana sarà altresì trattato il disegno di legge di conversione del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, recante misure su energia, salute e fisco.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 12.

Riunione n. 15
GIOVEDÌ 18 MAGGIO 2023
Presidenza del Presidente

ZAFFINI

Orario: dalle ore 11,25 alle ore 11,55

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI SUL DDL N. 685 (DL 48/2023 – LAVORO)

Riunione n. 14
GIOVEDÌ 18 MAGGIO 2023
Presidenza del Presidente

ZAFFINI

Orario: dalle ore 9,15 alle ore 11,20

AUDIZIONI DI RAPPRESENTANTI DI ASSOCIAZIONE ITALIANA WELFARE AZIENDALE (AIWA), INPS, INAIL, AGENZIA NAZIONALE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO (ANPAL) SUL DDL N. 685 (DL 48/2023 – LAVORO)

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 12.10.

Riunione n. 13
MERCOLEDÌ 17 MAGGIO 2023
Presidenza del Presidente
ZAFFINI

indi della Vice Presidente

SBROLLINI

Orario: dalle ore 13,10 alle ore 15,15

AUDIZIONI DI RAPPRESENTANTI DI ASSOCIAZIONE NAZIONALE BUS TURISTICI ITALIANI (AN.BTI), ASSODIMI ASSONOLO, ASSOPROFESSIONI, CONFPROFESSIONI, PROFESSIONI ITALIANE (CHIMICI, ASSISTENTI SOCIALI, CONSULENTI DEL LAVORO), CONFASSOCIAZIONI E ASSOCIAZIONE NAZIONALE FRA LAVORATORI MUTILATI E INVALIDI DEL LAVORO (ANMIL) SUL DDL N. 685 (DL 48/2023 – LAVORO)

Riunione n. 12
MERCOLEDÌ 17 MAGGIO 2023
Presidenza del Presidente

ZAFFINI

Orario: dalle ore 8,55 alle ore 9,30

AUDIZIONE DI RAPPRESENTANTI DI COLDIRETTI, CIA – AGRICOLTORI ITALIANI, CONFAGRICOLTURA E ALLEANZA COOPERATIVE ITALIANE SUL DDL N. 685 (DL 48/2023 – LAVORO)

MARTEDÌ 16 MAGGIO 2023
69ª Seduta
Presidenza del Presidente
ZAFFINI

Interviene il vice ministro del lavoro e delle politiche sociali Maria Teresa Bellucci.

La seduta inizia alle ore 14,35.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante approvazione delle modifiche allo statuto dell’Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (n. 43)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e dell’articolo 4, comma 18, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150. Seguito e conclusione dell’esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 3 maggio.

La relatrice MANCINI (FdI) presenta uno schema di parere favorevole con osservazioni (pubblicato in allegato).

Il PRESIDENTE informa che è stato inoltre presentato uno schema di parere alternativo, favorevole con condizioni (pubblicato in allegato), sottoscritto dalle rappresentanti in Commissione del Gruppo PD-IP.

Verificata la presenza del numero legale, lo schema di parere presentato dalla relatrice è posto in votazione.

La Commissione approva a maggioranza. Risulta di conseguenza precluso lo schema di parere alternativo.

IN SEDE REDIGENTE

(444) ROSA e altri.  Istituzione della Giornata nazionale della consapevolezza sulla morte perinatale

(498) Elisa PIRRO e altri.  Istituzione della Giornata nazionale della consapevolezza sulla morte perinatale e infantile

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 3 maggio.

Il presidente ZAFFINI dà conto della presentazione di sette emendamenti riferiti al disegno di legge n. 444 (pubblicati in allegato), già adottato quale testo base.

Tutte le proposte emendative sono quindi date per illustrate.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(488) DE CARLO e Vita Maria NOCCO.  Disposizioni in materia di emissione deliberata nell’ambiente di organismi prodotti con tecniche di mutagenesi sito-diretta e cisgenesi, a fini sperimentali e scientifici

(Parere alla 9a Commissione. Seguito e conclusione dell’esame. Parere favorevole)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 2 maggio.

Il relatore SATTA (FdI) presenta una proposta di parere favorevole.

Previa verifica della presenza del numero legale, la proposta di parere è posta in votazione, risultando approvata a maggioranza.

(571) Delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese, nonché disposizioni di semplificazione delle relative procedure

(607) CATALDI e altri.  Delega al Governo per la definizione di una disciplina organica in materia di misure agevolative e incentivi agli investimenti delle imprese

(Parere alla 9a Commissione. Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

Prosegue l’esame congiunto, sospeso nella seduta del 2 maggio.

La senatrice FURLAN (PD-IDP) riconosce l’attuale esigenza di una revisione della normativa in materia di aiuti alle imprese, in particolare al fine di snellire le procedure, e approntare strumenti idonei alla valutazione delle ricadute occupazionali, con specifico riguardo alle donne e ai giovani. In considerazione di tali obiettivi è necessario disporre delle informazioni fornite dai soggetti auditi dalla Commissione di merito. Risulta pertanto opportuno un conseguente rinvio del seguito dell’esame congiunto.

Il senatore MAZZELLA (M5S) si associa.

Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente ZAFFINI pone in evidenza la necessità di un andamento celere dell’esame dei provvedimenti assegnati in sede consultiva, in ragione della necessità di garantire alla Commissione la possibilità di concludere l’esame del disegno di legge n. 685, di conversione del decreto-legge n. 48, in tempi congrui con l’esigenza di consentire l’effettività della trattazione anche da parte dell’altro ramo del Parlamento.

La senatrice CAMUSSO (PD-IDP), riconoscendo la valenza delle considerazioni del Presidente, auspica un’organizzazione oculata dei lavori, basata in particolare sulla programmazione dell’Assemblea.

La senatrice GUIDOLIN (M5S) suggerisce la possibilità di un impiego proficuo delle giornate di giovedì e venerdì ai fini dell’esame del summenzionato decreto-legge.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTAZIONE ACQUISITA NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il PRESIDENTE comunica che, nel corso delle audizioni svolte in sede di Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, nell’ambito dell’esame del disegno di legge n. 685 (dl 48/2023 – lavoro) è stata consegnata documentazione che sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina web della Commissione, al pari dell’ulteriore documentazione consegnata riguardante tale argomento o richiesta dalla Segreteria della Commissione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 14,55.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL’ATTO DEL GOVERNO N. 43

La 10a Commissione permanente, Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale,

esaminato lo schema di decreto del Presidente della Repubblica in esame, concernente il Regolamento recante approvazione delle modifiche allo Statuto dell’Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL);

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

– con riguardo all’articolo 1, comma 2, dello schema di decreto, si valuti l’opportunità di modificare i termini dell’entrata in vigore del provvedimento, atteso che in assenza di una disposizione di rango primario che autorizzi la deroga alla ordinaria vacatio legis, si integrerebbe una violazione dell’articolo 10 delle preleggi;

– considerato che l’articolo 7, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo n. 150 del 2015 – come modificato dall’articolo 46 del decreto-legge 25 maggio 2012, n. 73, convertito con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2012, n. 106 – attribuisce al consiglio di amministrazione dell’ANPAL la competenza a deliberare i piani di spesa e di investimento a prescindere dal loro importo, si valuti l’opportunità di espungere il riferimento – contenuto nelle novelle agli articoli 6, comma 1, lettera b) e 7, comma 1, lettera b) dello Statuto, di cui agli articoli 2 e 3 dell’Allegato allo schema di decreto – a un ammontare di spesa superiore a 1 milione di euro, previsto con riguardo rispettivamente alle attribuzioni e ai compiti del direttore e del consiglio di amministrazione.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLE SENATRICI CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN E ZAMBITO SULL’ATTO DEL GOVERNO N. 43

La 10ª Commissione permanente,

esaminato lo schema di decreto del Presidente della Repubblica in esame concernente il Regolamento di approvazione delle modifiche allo Statuto dell’Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL);

premesso che il provvedimento è adottato ai sensi dell’articolo 4, comma 18, del decreto legislativo n. 150 del 2015 che prevede che lo Statuto dell’ANPAL sia adottato con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988;

in attuazione della summenzionata disposizione è stato emanato il decreto del Presidente della Repubblica n. 108 del 2016 che, all’articolo 16, a sua volta, demanda ad un decreto del Presidente della Repubblica, da adottare con le medesime summenzionate modalità, l’approvazione delle modifiche allo Statuto dell’Agenzia,

esprime parere favorevole con le seguenti condizioni:

  1. a) reintrodurre la rappresentanza delle Regioni nella composizione del nuovo Consiglio di Amministrazione poiché la mancata previsione delle stesse appare una scelta incoerente con le funzioni di ANPAL e potrebbe rivelarsi dannosa in virtù della natura concorrente delle politiche attive;
  2. b) definire il confine del rispetto della contrattazione nazionale e di secondo livello nelle attribuzioni di poteri e compiti alla nuova figura del direttore al fine di evitare che il regolamento aziendale possa “sconfinare” su materie regolate dalla contrattazione;
  3. c) sempre con riferimento alla figura del direttore, sopprimere la possibilità di autorizzare la spesa fino a 1 milione di euro, in quanto questa previsione appare in contraddizione con la norma prevista dal decreto legislativo n. 150 del 2015, come confermato dal Consiglio di Stato;
  4. d) rivedere la norma di cui all’articolo 6 che disciplina un Comitato scientifico, la cui previsione organizzativa e di organico che prefigura un “dipartimento di ricerca” o una funzione anche di “ente di ricerca”, al netto della denominazione ed in assenza di illustrazione nella relazione, è poco chiara e desta perplessità, peraltro già sollevate dalle organizzazioni sindacali e dal Consiglio di Stato.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

  1. 444

Art. 1

1.1

PirroGuidolinMazzella

Al comma 1, dopo le parole «e dopo il parto» inserire le seguenti: «nonché una maggiore conoscenza dei fattori di rischio su cui intervenire per ridurre le morti perinatali evitabili».

1.2

PirroGuidolinMazzella

Al comma 2, dopo le parole «sono previste iniziative» inserire le seguenti: «di formazione, aggiornamento e sensibilizzazione».

1.3

PirroGuidolinMazzella

Al comma 2, dopo le parole «Servizio sanitario nazionale.» inserire il seguente periodo: «Sono altresì organizzate, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, iniziative di formazione, aggiornamento e sensibilizzazione presso biblioteche, musei e teatri, con iniziative di tipo artistico-culturale, conferenze, dibattiti e incontri aperti alla cittadinanza, per migliorare le pratiche ospedaliere di assistenza medica e psicologica alle donne colpite, ai relativi partner e alle loro famiglie, nonché al fine di ridurre le disparità assistenziali presenti sul territorio nazionale, diffondere l’importanza di cure antenatali personalizzate e migliorare l’accesso ai servizi territoriali di diagnosi e cura, medica e psicologica, dopo la perdita».

1.4

ZampaCamussoFurlanZambito

Al comma 3, dopo le parole: «rispettive competenze,» inserire le seguenti: «in collaborazione con associazioni di volontariato e enti del Terzo Settore, operanti a livello nazionale o territoriale,».

Art. 2

2.1

ZampaCamussoFurlanZambito

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

        «1-bis. Il Ministro della salute, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, promuove corsi di formazione e aggiornamento per il personale sanitario dedicato alla tutela delle donne in stato di gravidanza. I corsi sono volti a fornire le conoscenze e le competenze necessarie al fine di garantire supporto psicologico alla donna e alla famiglia che hanno subito il lutto perinatale nei casi in cui i medesimi ne facciano richiesta.»

2.0.1

ZampaCamussoFurlanZambito

Dopo l’articolo 2 inserire il seguente:

«Art. 2-bis

(Fondo per la ricerca in ambito di morte perinatale)

  1. Al fine di promuovere attività di ricerca in materia di morte perinatale è istituito presso il Ministero della salute il “Fondo per la ricerca in ambito di morte perinatale” con una dotazione pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2023.
  2. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.
  3. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»

2.0.2

ZampaCamussoFurlanZambito

Dopo l’articolo 2 inserire il seguente:

«Art. 2-bis

(Disposizioni in materia di compilazione della cartella clinica)

  1. Nei casi di morte perinatale, nella cartella clinica sono indicati:
  2. a) i dati socio anagrafici della madre;
  3. b) i fattori di rischio materni;
  4. c) l’anamnesi ostetrica;
  5. d) le patologie insorte in corso di gravidanza e andamento del parto;
  6. e) la documentazione diagnostica prenatale del feto;
  7. f) gli esami clinici e strumentali, le indagini effettuate, nonché le terapie somministrate al neonato.»

Riunione n. 11
MARTEDÌ 16 MAGGIO 2023
Presidenza del Presidente
ZAFFINI

Orario: dalle ore 18,50 alle ore 19,50

AUDIZIONI DI RAPPRESENTANTI DI CONFCOMMERCIO, CONFESERCENTI, ANCE, CASARTIGIANI, CNA, CONFARTIGIANATO, CONFAPI, CONFLAVORO E CONFIMI INDUSTRIA SUL DDL N. 685 (DL 48/2023 – LAVORO)

Riunione n. 10
MARTEDÌ 16 MAGGIO 2023
Presidenza del Presidente
ZAFFINI

Orario: dalle ore 15,05 alle ore 16

AUDIZIONE DI RAPPRESENTANTI DI FORUM TERZO SETTORE E FISH, CARITAS, ALLEANZA CONTRO LA POVERTA’ E CILAP SUL DDL N. 685 (DL 48/2023 – LAVORO)

Riunione n. 9
MARTEDÌ 16 MAGGIO 2023
Presidenza del Presidente
ZAFFINI

Orario: dalle ore 12,15 alle ore 14

AUDIZIONE DI RAPPRESENTANTI DI CGIL, CISL, UIL, UGL, CIDA, CISAL, CODIRP E CONFSAL SUL DDL N. 685 (DL 48/2023 – LAVORO)

MARTEDÌ 16 MAGGIO 2023
6ª Seduta
Presidenza del Presidente della 10ª Commissione
ZAFFINI

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Giuseppina Castiello.

La seduta inizia alle ore 16,10.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di modifica al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e la modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi (n. 42)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e dell’articolo 3, comma 6, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79. Seguito e conclusione dell’esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 2 maggio.

Intervenendo anche a nome della senatrice Murelli, relatrice per la 10a Commissione, il relatore per la 1a Commissione LISEI (FdI) presenta uno schema di parere favorevole con osservazioni (pubblicato in allegato).

Nessuno chiedendo di intervenire, lo schema di parere è posto in votazione.

Previa verifica della presenza del prescritto numero legale, le Commissioni riunite approvano a maggioranza.

La seduta termina alle ore 16,20.

PARERE APPROVATO DALLE COMMISSIONI RIUNITE SULL’ATTO DEL GOVERNO N. 42

Le Commissioni riunite 1ª e 10ª, esaminato lo schema di decreto in titolo,

premesso che:

– lo schema di regolamento in esame opera una revisione della normativa del regolamento “recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi”, di cui al d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487;

– tale revisione è richiesta dall’articolo 3, comma 6, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79. Quest’ultimo ha previsto l’adozione, entro il termine (non perentorio) del 31 dicembre 2022, di un regolamento recante modifiche alla suddetta disciplina regolamentare;

– il predetto comma 6 dell’articolo 3 prevede che la revisione regolamentare sia operata nel rispetto delle norme poste dagli altri commi dello stesso articolo 3 del decreto-legge n. 36, nonché nel rispetto dei seguenti criteri: a) raccolta organica delle disposizioni regolamentari, con l’adeguamento della normativa alla nuova disciplina di livello primario sopravvenuta; b) semplificazione e coordinamento, sotto il profilo formale e sostanziale, del testo delle disposizioni vigenti, assicurando l’unicità, la contestualità, la completezza, la chiarezza e la semplicità della disciplina; c) indicazione espressa delle disposizioni da abrogare;

– la disciplina regolamentare di cui al citato d.P.R. n. 487 del 1994, ora oggetto di revisione, ha carattere generale, essendo relativo alla generalità delle pubbliche amministrazioni e del relativo personale, fatte salve alcune esclusioni o alcune modalità specifiche di applicazione; per l’accesso alle qualifiche dirigenziali, tuttavia, esistono atti regolamentari specifici;

– il presente decreto integra gli elementi costitutivi della milestone M1C1-56 del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

– lo schema di decreto modifica, dunque, il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, al fine di adeguarlo alle esigenze di riforma del pubblico impiego e di efficientamento, digitalizzazione, velocizzazione e razionalizzazione nello svolgimento delle procedure concorsuali;

rilevato, altresì, che:

– l’articolo 1, comma 1, lettere g) e h), novellando gli articoli 7 e 8 del regolamento di cui al d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, ridefinisce la disciplina regolamentare sulle modalità di svolgimento – ivi comprese quelle speciali – delle prove concorsuali e sulla fase di valutazione dei titoli;

– la novella di cui all’articolo 1, comma 1, lettera h), prevede che, nei casi di concorsi per titoli ed esami, la valutazione dei titoli dei candidati sia effettuata dopo lo svolgimento delle prove orali, ferma restando la previa determinazione dei criteri di valutazione (mentre la normativa vigente prevede che essa sia effettuata dopo lo svolgimento delle prove scritte e prima della correzione di queste ultime),

esprimono parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

  1. a) con riguardo all’articolo 1, comma 1, lettera a), laddove richiama l’articolo 35-quaterdel decreto legislativo n. 165 del 2001 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), si valuti l’opportunità di integrare il regolamento in esame, al fine di dare attuazione alle norme di rango primario che prevedono specifiche prove concorsuali relative alla conoscenza della lingua inglese o di altre lingue straniere;
  2. b) sempre con riguardo all’articolo 1, comma 1, lettera a), si valuti l’opportunità di valorizzare il principio della parità di trattamento ai fini dell’accesso ai ruoli presso le pubbliche amministrazioni, in particolare attraverso la rimozione dell’ormai ingiustificabile preclusione, operante nei confronti dei soggetti affetti da celiachia, dell’ammissione nei ruoli delle forze armate e di polizia;
  3. c) relativamente all’articolo 1, comma 1, lettera c), capoverso “Articolo 3”, comma 2, lettera g), si valuti l’opportunità di un coordinamento tra la norma in oggetto, che estende alle persone con disabilità le misure agevolative previste per persone con disturbi specifici dell’apprendimento (DSA), e il decreto ministeriale 9 novembre 2021, a sua volta attuativo dell’articolo 3, comma 4-bis, del decreto-legge n. 80 del 2021, riguardante anch’esso le modalità di partecipazione ai concorsi pubblici per i soggetti affetti da DSA;
  4. d) in merito alla medesima disposizione di cui al precedente alinea, con specifico riguardo alla summenzionata estensione alle persone disabili, si valuti l’opportunità di chiarire se i bandi di concorso possano distinguere a seconda del livello di disabilità, nonché di specificare se, anche con riferimento ai soggetti disabili, l’omissione nei bandi delle misure agevolative comporti la nullità della procedura concorsuale, come previsto per i soggetti affetti da DSA;
  5. e) sempre in relazione all’articolo 1, comma 1, lettera c), al fine di evitare e/o ridurre il contenzioso connesso all’utilizzazione di tecnologie informatiche nella fase di presentazione delle domande di partecipazione alla procedura concorsuale, si valuti l’opportunità di prevedere che, in caso di malfunzionamento parziale o totale della piattaforma digitale, che impedisca l’uso della stessa per la presentazione della domanda di partecipazione, sia disposta una proroga del termine di scadenza per la presentazione della domanda corrispondente alla durata del malfunzionamento, consentendo altresì al candidato di modificare o integrare la domanda fino alla data di scadenza del bando – anche se precedentemente inviata – stabilendo, in tal caso, che verrà presa in considerazione esclusivamente l’ultima domanda presentata in ordine di tempo;
  6. f) sempre con riferimento all’articolo 1, comma 1, lettera c), capoverso “Articolo 3”, si segnala un refuso contenuto nel comma 6, laddove si richiama erroneamente il comma 9 dell’articolo 19, mentre il riferimento corretto è al comma 8;
  7. g) con riguardo all’articolo 1, comma 1, lettera e), capoverso “Articolo 5”, comma 4, lettera o), e lettera f), capoverso “Articolo 6”, sul criterio di preferenza basato sull’appartenenza di genere, si valuti l’opportunità di chiarire i termini di applicazione di tale criterio per i bandi che riguardino la medesima qualifica in più amministrazioni, considerato che la relativa graduatoria unica è definita prima dell’indicazione delle preferenze di destinazione da parte dei candidati;
  8. h) circa l’articolo 1, comma 1, lettera g), capoverso “Articolo 7”, comma 2, si rappresenta che la norma in esame sembrerebbe fare riferimento – per il divieto di svolgimento delle prove di selezione – solo alle festività religiose definite dalle intese tra lo Stato e le singole confessioni religiose diverse da quella cattolica, senza riprodurre il divieto in oggetto per i giorni qualificati come festivi in base all’ordinamento nazionale;
  9. i) relativamente all’articolo 1, comma 1, lettera h), modificativa dell’articolo 8 del d.P.R. n. 487 del 1994, ove si prevede che, nel caso di concorsi per titoli ed esami, la valutazione dei titoli dei candidati sia effettuata dopo lo svolgimento delle prove orali, si rappresenta l’opportunità di sopprimere la novella di cui al numero 1) e di mantenere la disciplina vigente, in base alla quale la valutazione dei titoli è effettuata dopo lo svolgimento delle prove scritte e prima della correzione di queste ultime;
  10. j) in merito all’articolo 1, comma 1, lettera l), capoverso “Articolo 11”, comma 4, sugli adempimenti delle commissioni esaminatrici, si valuti l’opportunità di espungere il riferimento al concorso per titoli (e alla relativa previsione della conclusione delle procedure concorsuali ad esso riferite entro 120 giorni dalla data della prima convocazione), dal momento che l’articolo 1, comma 1, dello schema di decreto in esame, nel novellare l’articolo 1 del d.P.R. n. 487 del 1994, non annovera più il concorso per titoli tra le varie tipologie concorsuali;
  11. k) all’articolo 1, comma 1, lettera t), capoverso “Articolo 19”, comma 1, si valuti l’opportunità di inserire un rinvio anche agli articoli 28-bise 29 del decreto legislativo n. 165 del 2001, che disciplinano, rispettivamente, il reclutamento dei dirigenti di prima fascia e dei dirigenti scolastici. Altresì, si valuti di integrare il titolo della rubrica del nuovo articolo 19, anche con riferimento all’accesso alla dirigenza;
  12. l) relativamente all’articolo 1, comma 1, lettera v), recante gli adempimenti per il concorso unico, si valuti l’opportunità di un coordinamento con l’articolo 2 dello schema di decreto in esame, laddove viene disposta l’abrogazione dell’articolo 4, comma 3-quinquies, del decreto-legge n.101 del 2013, con la conseguenza che la possibilità per il Dipartimento della funzione pubblica di organizzare concorsi unici avvalendosi della Commissione per l’attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (Commissione RIPAM) sembrerebbe residuare per le sole amministrazioni diverse da quelle nazionali;
  13. m) circa le novelle di cui all’articolo 1, comma 1, lettere da z)gg), recanti adeguamenti con riferimento a norme sopravvenute in vari settori, tra cui quelle in materia di uffici pubblici per l’impiego e di inquadramenti del personale pubblico, si valuti l’opportunità di operare analoghi adeguamenti terminologici anche nel titolo del capo III e nei commi 1 degli articoli 23 e 26 del regolamento di cui al d.P.R. n. 487 del 1994;
  14. n) con riguardo all’articolo 2, si osserva che l’abrogazione del comma 5 dell’articolo 15 del regolamento di cui al d.P.R. n. 487 del 1994 richiede un intervento di coordinamento nel comma 6-bisdel medesimo articolo 15, comma che richiama il suddetto comma 5;
  15. o) infine, più in generale, si valuti l’opportunità di individuare, per ciascuna delle fasi procedimentali in cui si articolano i concorsi, una durata massima, in modo da assicurarne, attraverso il lavoro delle commissioni e delle eventuali sottocommissioni, la conclusione nell’arco di un periodo di tempo non superiore complessivamente a sei mesi.

MARTEDÌ 16 MAGGIO 2023
1ª Seduta
Presidenza del Presidente della 9ª Commissione
DE CARLO

Interviene il sottosegretario di Stato per l’agricoltura, la sovranità alimentare e le foreste La Pietra.

La seduta inizia alle ore 14,10.

IN SEDE REDIGENTE

(651) Disposizioni in materia di divieto di produzione e di immissione sul mercato di alimenti e mangimi sintetici

(Discussione e rinvio)

Il presidente della 9ª Commissione DE CARLO ricorda che, come convenuto nell’Ufficio di Presidenza delle Commissioni riunite della scorsa settimana, oggi avrà inizio l’illustrazione del provvedimento in titolo e sarà aperta la discussione generale. Rammenta altresì di essere relatore per i profili di competenza della 9ª Commissione.

La relatrice CANTU’ (LSP-PSd’Az), anche a nome del correlatore De Carlo, riferisce sul disegno di legge in titolo, d’iniziativa del Governo, recante disposizioni in materia di divieto di produzione e di immissione sul mercato di alimenti e mangimi sintetici. Evidenzia preliminarmente che sul provvedimento, composto da 6 articoli, la Conferenza Stato-Regioni ha espresso parere favorevole.

Nella relazione d’accompagnamento al disegno di legge, si rileva che solo poche ricerche hanno affrontato, brevemente, gli aspetti di sicurezza della carne coltivata e, più in generale, del cibo cosiddetto sintetico. Inoltre, con riferimento alla sostenibilità dei prodotti di natura artificiale, il Governo osserva che non vi sono evidenze scientifiche che dimostrino potenziali vantaggi per l’ambiente. Alla luce di ciò, e considerata l’assenza, al momento, di una normativa specifica in campo europeo, l’Esecutivo ravvisa l’opportunità di intervenire precauzionalmente, a livello nazionale, per tutelare interessi legati alla salute e al patrimonio culturale.

Passando all’articolato, dà conto dell’articolo 1 che, al comma 1, enuncia le finalità di tutela della salute umana e di preservazione del patrimonio agroalimentare. Al comma 2 si stabilisce che, ai fini del presente provvedimento, si applicano le definizioni di cui agli articoli 2 (definizione di “alimento”) e 3 (altre definizioni) del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio 28 gennaio 2002, riguardante i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare e che istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare, fissando idonee procedure in materia, oltre che le disposizioni europee e nazionali in materia di denominazione e di etichettatura degli alimenti e dei mangimi.

Osserva indi che l’articolo 2 introduce, sulla base del principio di precauzione previsto dalla normativa europea, il divieto di impiegare nella preparazione di alimenti, bevande e mangimi, di vendere, di detenere per vendere, di importare, di produrre per esportare, di somministrare o di distribuire per il consumo alimentare, alimenti o mangimi costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o da tessuti derivanti da animali vertebrati.

L’articolo 3, al comma 1, individua come autorità competenti per i controlli il Ministero della salute, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le aziende sanitarie locali, il Comando carabinieri per la tutela della salute, il Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dei Carabinieri, il Dipartimento dell’ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il Corpo della guardia di finanza, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli nonché, per i prodotti della filiera ittica, il Corpo delle capitanerie di porto – Guardia costiera. Il successivo comma 2 attiene più strettamente alla normativa sull’accertamento delle violazioni e sull’irrogazione delle sanzioni. Al riguardo, fa notare che il comma 2 esclude la possibilità del pagamento in misura ridotta, in quanto il Governo considera le violazioni, nella materia in esame, come “lesive di interessi particolarmente delicati e importanti”. In base al comma 3 dell’articolo in commento, sono competenti a ricevere il rapporto concernente l’accertamento della violazione, secondo i rispettivi profili di competenza territoriale e per materia, i Ministeri della salute e dell’agricoltura, le Regioni, le Provincie autonome di Trento e Bolzano, le aziende sanitarie locali.

Passa ad illustrare l’articolo 4, sul trattamento sanzionatorio per la violazione dei divieti posti dall’articolo 2, secondo il quale, salvo che il fatto costituisca reato, gli operatori del settore alimentare e del settore dei mangimi che vìolino le disposizioni di cui all’articolo 2 sono soggetti a una sanzione amministrativa pecuniaria. Dopo aver richiamato l’ammontare delle citate sanzioni pecuniarie, evidenzia che la violazione del divieto di produzione e commercializzazione di alimenti e mangimi sintetici comporta, inoltre, l’applicazione congiunta delle seguenti ulteriori sanzioni: la confisca del prodotto illecito; il divieto di accesso a contributi, finanziamenti o agevolazioni o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, da altri enti pubblici o dall’Unione europea per lo svolgimento di attività imprenditoriali, per un periodo minimo di un anno e fino al massimo di tre anni; la chiusura dello stabilimento di produzione, per lo stesso periodo. È prevista la medesima sanzione per chiunque abbia finanziato, promosso, agevolato in qualunque modo le condotte vietate.

Per la determinazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, l’autorità competente è chiamata a tenere conto della gravità del fatto, della durata della violazione, dell’opera svolta dall’agente per l’eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché delle condizioni economiche dello stesso.

Dà conto altresì degli articoli 5, sempre in materia di sanzioni, e 6, sulla clausola di invarianza finanziaria.

Dopo aver rinviato alla documentazione degli Uffici per ulteriori valutazioni sugli affinamenti normativi necessari, coglie quindi l’occasione per rammentare la legislazione precedente in materia. Al riguardo, si sofferma sul binomio sicurezza e qualità alimentare, di cui il disegno di legge rappresenta, a suo avviso, la dimensione governativa, in linea con l’indirizzo politico della maggioranza.

Precisa poi che la sicurezza alimentare è connessa al tema della longevità e della sanità e afferma che il provvedimento pone alcuni paletti invalicabili. Nel richiamare ulteriori antefatti normativi, tra cui la decisione di stabilire a Parma l’Autorità europea per la sicurezza alimentare, reputa necessario tener fede alla ratio di base del disegno di legge, sottolineando che il consumatore deve essere protetto ben oltre il diritto all’informazione. Auspica altresì una maggiore consapevolezza circa il valore dell’educazione alimentare e culturale e dei sani stili di vita, invocando l’esigenza di coniugare prevenzione, appropriatezza e controlli.

Ravvisa dunque nel testo una vocazione stringente in termini di aumento della sensibilità comportamentale ed enfatizza nuovamente la centralità dei controlli nella filiera agroalimentare.

Avviandosi alla conclusione, pone l’accento sulla correlazione tra sana alimentazione ed efficiente sistema immunitario, ribadendo la strategicità del provvedimento.

Il presidente DE CARLO dichiara quindi aperta la discussione generale, ricordando che il termine per avanzare richieste di audizione da parte dei Gruppi è fissato a giovedì 18 maggio, alle ore 10, e che le eventuali audizioni potrebbero essere calendarizzate dalla settimana prossima, compatibilmente con i lavori delle due Commissioni.

Il senatore BERGESIO (LSP-PSd’Az) domanda quali siano i tempi di discussione del disegno di legge.

Il PRESIDENTE, considerata l’importanza dei temi trattati, assicura che si procederà speditamente, senza pregiudicare l’approfondimento istruttorio da parte delle Commissioni riunite. Avverte che la documentazione depositata nel corso dell’istruttoria sarà resa disponibile sulle pagine web delle Commissioni.

Prendono atto le Commissioni riunite.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,25.

redazione