giovedì, 16 Gennaio 2025

Quotidiano online del lavoro e delle relazioni industriali

Il Diario del Lavoro

Direttore responsabile: Massimo Mascini
Vicedirettrice: Nunzia Penelope
Comitato dei Garanti: Mimmo Carrieri, Innocenzo Cipolletta, Irene Tinagli, Tiziano Treu

Commissione Lavoro, previdenza sociale (Dai Resoconti Sommari)

MERCOLEDÌ 31 MAGGIO 2023
77ª Seduta
Presidenza del Presidente
ZAFFINI

indi della Vice Presidente

CANTU’

Interviene il vice ministro del lavoro e delle politiche sociali Maria Teresa Bellucci.

La seduta inizia alle ore 13,15.

IN SEDE REFERENTE

(685) Conversione in legge del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro

(Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente ZAFFINI dichiara proponibili, in esito a ulteriori approfondimenti, gli emendamenti 26.0.4 e 42.0.3, già segnalati dai proponenti.

Comunica che, in base alle indicazioni dei Gruppi, le proposte emendative segnalate dichiarate improponibili nella precedente seduta sono sostituite dagli emendamenti 2.24, 4.5, 4.24, 4.26, 4.28, 5.8, 6.27, 9.11, 12.13, 13.2, 14.0.10, 17.1 (testo 2) – pubblicato in allegato -, 17.20, 19.4, 24.20, 24.27, 24.0.9, 28.3, 28.0.1, 28.0.3, 30.0.9, 32.0.2, 36.4, 36.5, 37.14, 38.0.22, 39.12 (testo 2) – pubblicato in allegato -, 39.0.21, 40.5, 40.8 e 42.0.1. Tutti tali emendamenti risultano proponibili, ad eccezione dell’emendamento 42.0.1, improponibile per estraneità della materia, ai sensi dell’articolo 97, comma 1, del Regolamento.

Comunica altresì che gli emendamenti 22.2 e 42.6 sono stati ritirati; gli emendamenti 38.0.15 e 38.0.37 sono stati ritirati e trasformati negli ordini del giorno G/685/15/10 e G/685/16/10 (pubblicati in allegato). Inoltre, sono stati presentati i testi 2 degli emendamenti, già precedentemente segnalati, 6.11, 24.10 e 40.22 (pubblicati in allegato).

Avverte infine che nella seduta odierna si procederà all’illustrazione degli emendamenti segnalati.

Il senatore MAZZELLA (M5S) analizza anzitutto l’emendamento 12.0.7, finalizzato all’istituzione di un fondo per le competenze digitali. Dà poi conto dell’emendamento 26.0.4, nonché degli emendamenti 28.0.2 e 28.0.3, volti rispettivamente all’istituzione di un’indennità per le lavoratrici autonome, relativamente ai casi di violenza di genere e alla tutela dei lavoratori fragili.

La senatrice CAMUSSO (PD-IDP) si sofferma sul complesso delle proposte emendative presentate dal proprio Gruppo in riferimento alle disposizioni concernenti l’assegno di inclusione, segnalando in primo luogo la finalità di estendere le possibilità di accesso alla misura, in ragione della sussistenza di un’elevata quota di lavoratori con reddito insufficiente, nonché dell’esigenza di correggere l’impostazione sostanzialmente punitiva del provvedimento riguardo le condizioni per il diritto all’assegno di inclusione. Ulteriori emendamenti hanno lo scopo di potenziare le capacità di intervento degli enti locali nel contesto della disciplina dello strumento dell’assegno di inclusione.

La senatrice UNTERBERGER (Aut (SVP-Patt, Cb, SCN)) sottolinea le finalità essenziali degli emendamenti presentati dalla sua parte politica, volti alla salvaguardia delle competenze di Regioni a Statuto speciale e Province autonome, oltre a garantire la compatibilità dell’assegno di inclusione con le erogazioni a carattere sociale già previste da tali soggetti in favore di persone in condizioni di fragilità.

Il senatore MAGNI (Misto-AVS) fa presente che le proposte di modifica di cui è firmatario hanno in primo luogo lo scopo di salvaguardare il carattere universalistico delle misure per l’inclusione, particolarmente nel senso di rimuovere le disposizioni di carattere vessatorio riguardanti la definizione della congruità delle offerte di lavoro. Un altro tema oggetto di emendamenti consiste nella materia dei contratti di lavoro a tempo determinato, con l’obiettivo di limitare l’ambito dell’occupazione scarsamente retribuita e di creare le condizioni per le giovani generazioni di programmare in modo adeguato il futuro.

Ritiene infine che il Governo avrebbe più opportunamente dovuto sottoporre la normativa in esame al confronto con le parti sociali, particolarmente riguardo a materie quali la formazione continua dei lavoratori, da rendere adeguata all’evoluzione dei settori produttivi.

La senatrice PIRRO (M5S) richiama innanzitutto l’attenzione sull’emendamento 1.1, sostitutivo dell’articolo 1 del decreto legge n. 48, in base all’esigenza di garantire l’universalità delle misure per l’inclusione, già alla base dell’istituzione del reddito di cittadinanza. Illustra quindi l’emendamento 2.5, il quale è teso a una maggiore equità riguardo al sostegno alle famiglie, mentre l’emendamento 2.11 è finalizzato a comprendere nell’ambito di intervento dell’assegno di inclusione i nuclei familiari con figli maggiorenni impegnati in percorsi di studio.

Dà poi conto delle proposte volte all’adeguamento del criterio di congruità dell’offerta di lavoro alle reali esigenze di vita dei fruitori del sostegno, nonché a garantire il coinvolgimento del medico competente nella valutazione dei rischi per la salute nei luoghi di lavoro. Sono inoltre oggetto di specifici emendamenti le tutele per il personale in regime di part time ciclico verticale e la soppressione delle disposizioni onerose concernenti il settore della difesa, oltre al taglio del cuneo retributivo, che occorre rendere strutturale.

Esprime infine rammarico in relazione alla dichiarazione di improponibilità dell’emendamento 24.0.14, in materia di salario minimo.

La senatrice GUIDOLIN (M5S) illustra in primo luogo i propri emendamenti riferiti agli articoli 1 e 2, tesi in particolare a conferire carattere universalistico all’assegno di inclusione.

L’emendamento 5.7 è stato presentato al fine di vincolare l’utilizzo dei fondi per la formazione alla realtà dell’offerta di lavoro nei territori, mentre il 6.3 reca una disposizione di potenziamento dell’organico degli assistenti sociali, in riferimento all’impegno di tale categoria professionale nell’ambito della disciplina dell’assegno di inclusione. Questa dovrebbe inoltre essere modificata anche nel senso di agevolare l’accesso in modalità telematiche.

L’emendamento 24.3 ha la finalità di limitare la precarietà lavorativa, a vantaggio dei giovani.

Infine, esprime dubbi circa la congruità delle differenti determinazioni della Presidenza sugli emendamenti 24.0.14 e 39.0.2, in riferimento alla questione dell’improponibilità.

Interviene per illustrare gli emendamenti presentati dal proprio Gruppo la senatrice MURELLI (LSP-PSd’Az), la quale segnala specificamente le proposte riguardanti il miglioramento della disciplina in materia di assegno di inclusione, la reinclusione nel mondo del lavoro delle lavoratrici madri, l’incentivazione della certificazione delle competenze e la facilitazione del ricambio generazionale nel lavoro. Ulteriori finalità consistono nell’agevolare le forme di welfare aziendale, specialmente a beneficio delle famiglie con figli e monogenitoriali, nonché nell’adeguamento della normativa in materia di somministrazione di lavoro.

La senatrice FURLAN (PD-IDP) illustra gli emendamenti volti a una maggiore equità del trattamento fiscale dei fringe benefit per i lavoratori del settore bancario. Segnala inoltre l’esigenza di agevolare l’assunzione di personale extracomunitario qualificato, in periodi di particolare carenza, per i servizi di ristorazione sulle navi commerciali.

Il senatore ZULLO (FdI), intervenendo in riferimento al complesso delle proposte emendative della propria parte politica, pone in evidenza i temi della tutela delle donne vittime di violenza, della formazione delle lavoratrici madri, dell’erogazione di fringe benefit, della sicurezza e salute sul lavoro, nonché di un migliore trattamento fiscale dei redditi da lavoro.

Nessun altro chiedendo la parola, il presidente ZAFFINI dichiara conclusa la fase dell’illustrazione degli emendamenti.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

In considerazione dell’andamento dei lavori, il PRESIDENTE avverte che la seduta già convocata alle ore 9 di domani, giovedì 1° giugno, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 14,25.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)

N. 685

G/685/15/10 (già em. 38.0.15)

Silvestro

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge AS 685 di conversione in legge del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro,

premesso che:
l’articolo 27 del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, prevede, al di fuori degli ingressi per lavoro di cui agli articoli precedenti, autorizzati nell’ambito delle quote massime previste, che il regolamento di attuazione disciplina le particolari modalità e termini per il rilascio delle autorizzazioni al lavoro, dei visti di ingresso e dei permessi di soggiorno per lavoro subordinato, per una serie di categorie di lavoratori stranieri;

occorre favorire con le procedure semplificate di ingresso previste dal regolamento di attuazione del TU Immigrazione, i fabbisogni di manodopera rilevati dai settori, quale ad esempio quello dell’edilizia, con la garanzia della loro occupabilità nelle imprese italiane, tenuto conto che, per i suddetti lavoratori, è stata già testata competenza lavorativa e affidabilità,

impegna il Governo:

ad introdurre, tra i casi particolari di ingresso al di fuori delle quote massime previste (flussi), anche l’ipotesi di ingresso di lavoratori dipendenti di imprese, aventi sede in Italia, ovvero di società da queste partecipate, così come rinvenienti dall’ultimo bilancio consolidato, operanti in paesi extracomunitari, al fine dello svolgimento della prestazione lavorativa di tali lavoratori presso le sedi delle suddette imprese o società presenti in Italia o in altro Stato membro dell’Unione Europea.

G/685/16/10 (già em. 38.0.37)

RonzulliTernulloSilvestro

 Il Senato, in sede di esame del disegno di legge AS 685 di conversione in legge del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro,

premesso che:

l’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, recante “Accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, a norma dell’articolo 1 della legge 4 novembre 2010, n. 183”, prevede la possibilità, in deroga a quanto previsto all’articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 243, come modificato dall’articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247, di esercitare, a domanda, il diritto per l’accesso al trattamento pensionistico anticipato, fermi restando il requisito di anzianità contributiva non inferiore a trentacinque anni e il regime di decorrenza del pensionamento vigente al momento della maturazione dei requisiti agevolati, alcune tipologie di lavoratori dipendenti impegnati in mansioni considerate usuranti;

la categoria professionale del ceramista, riconosciuta come “gravosa” merita anch’essa di essere inserita tra i lavori usuranti con particolare riferimento ai lavoratori che entrano in contatto con la silice cristallina, di cui al codice ATECO 23.42.00 – Fabbricazione di articoli sanitari in ceramica,

impegna il Governo:

a prevedere nella Riforma organica del riordino complessivo del sistema pensionistico, misure volte ad inserire la citata categoria professionale dei ceramisti nell’elenco dei lavori considerati particolarmente usuranti.

Art. 6

6.11 (testo 2)

RussoLeonardiZulloSattaBerrino

Al comma 5 aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«d-bis) le donne vittime di violenza, con o senza figli, prese in carico da centri antiviolenza riconosciuti dalle regioni o dai servizi sociali nei percorsi di fuoriuscita dalla violenza.».

Art. 17

17.1 (testo 2)

Marti

All’articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

 1) sostituire le parole: «scuole o istituti di istruzione di ogni ordine e grado, anche private» con le seguenti: «istituzioni scolastiche del primo e del secondo ciclo del sistema nazionale di istruzione e formazione, anche private,»;

 2) dopo le parole: «percorsi di istruzione e formazione professionale» aggiungere le seguenti: «, dei percorsi di formazione terziaria professionalizzante e della formazione superiore nonché della formazione dei Centri provinciali per l’istruzione degli adulti»;

b) al comma 2 sostituire le parole: «cumulabile con l’assegno una tantum corrisposto dall’INAIL per gli assicurati, ai sensi dell’articolo 85, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124» con le seguenti: «cumulabile con le prestazioni corrisposte dall’INAIL per gli assicurati ai sensi dell’articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124»;

 c) al comma 4 apportare le seguenti modificazioni:

1) al capoverso «784-ter» aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, realizzato avvalendosi dell’Istituto nazionale di documentazione per l’innovazione e la ricerca educativa (INDIRE).»;

 2) al capoverso «784-quater» sostituire le parole: «Le imprese iscritte» con le seguenti: «A decorrere dall’anno scolastico 2023/2024, le imprese o gli enti iscritti»;

3) dopo il capoverso «784-quater» aggiungere il seguente: «784-quinquies. Gli adempimenti di cui al comma 784 quater gravano anche sulle imprese e gli enti non iscritti al registro dell’alternanza scuola lavoro secondo modalità definite dal Ministero dell’istruzione e del merito.».

Art. 24

24.10 (testo 2)

LeonardiSattaBerrinoRussoZullo

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Articolo 24

(Disciplina del contratto di lavoro a termine)

1. Al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 19:

  1. al comma 1, al primo periodo, la parola: “dodici” è sostituita con la seguente: “ventiquattro”;
  2. al comma 1, il secondo periodo è soppresso;
  3. al comma 1-bis, la parola: “dodici” ovunque ricorra, è sostituita con la seguente: “ventiquattro”;
  4. il comma 3, è sostituito dal seguente: «3. Fermo quanto disposto al comma 2, un ulteriore contratto a tempo determinato fra gli stessi soggetti, della durata massima di dodici mesi, può essere stipulato in virtù di specifici accordi sindacali a livello nazionale, territoriale o aziendale, sottoscritti ai sensi delle disposizioni di cui all’articolo 51. In caso di mancato rispetto della descritta procedura, nonché di superamento del termine stabilito nel medesimo contratto, lo stesso si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data della stipulazione.»;
  5. il comma 4, è sostituito dal seguente: «4. Con l’eccezione dei rapporti di lavoro di durata non superiore a dodici giorni, l’apposizione del termine al contratto è priva di effetto se non risulta da atto scritto, una copia del quale deve essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore entro cinque giorni lavorativi dall’inizio della prestazione.».

b) all’articolo 21:

  1. il comma 01 è abrogato;
  2. dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. Il contratto a tempo determinato puo` essere rinnovato solo quando la durata iniziale del contratto, comprese le eventuali proroghe, sia inferiore a ventiquattro mesi, e, comunque, per un massimo di quattro volte nel rispetto della durata complessiva di 24 mesi. In caso di violazione di quanto disposto dal presente articolo, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato.».

c) all’articolo 34, il comma 2, è sostituito dal seguente: «2. In caso di assunzione a tempo determinato il rapporto di lavoro tra somministratore e lavoratore è soggetto alla disciplina di cui al capo III per quanto compatibile, con esclusione delle disposizioni di cui agli articoli 19, commi 1, 2 e 3, 21, 23 e 24. Il termine inizialmente posto al contratto di lavoro può in ogni caso essere prorogato, con il consenso del lavoratore e per atto scritto, nei casi e per la durata previsti dal contratto collettivo applicato dal somministratore.».».

Art. 39

39.12 (testo 2)

CamussoZampaFurlanZambitoManca

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Per i periodi di paga dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023, senza ulteriori effetti sul rateo di tredicesima, è previsto un esonero sulla quota dei contributi previdenziali nel caso in cui la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, sia compresa tra i 2.692 euro e i 3.153 euro. La quota di tale esonero è calcolata moltiplicando l’aliquota del 6 per cento per la differenza tra 3.153 e la retribuzione parametrata su base mensile per tredici mensilità divisa per 461 applicando la formula E = 6% x [(3.153-r)/461], ove E è l’aliquota dell’esonero dalla contribuzione e r è la retribuzione mensile parametrata.

1-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, valutati nel limite massimo di 1 miliardo di euro per l’anno 2023, si provvede, quanto a 500 milioni, mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e quanto a 500 milioni, mediante corrispondente riduzione del  Fondo per il sostegno alla povertà e per l’inclusione attiva di cui all’articolo 1, comma 321, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.»

Art. 40

40.22 (testo 2)

RussoSattaZulloBerrinoLeonardi

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis) All’articolo 51, comma 4, lettera b) del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, al primo periodo:

  • la parola «sconto» è sostituita con la seguente «riferimento»;
  • le parole: «al termine di ciascun anno e l’importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi al momento della stipula stessa» sono sostituite dalle seguenti: «al momento della stipula o della rinegoziazione del prestito o, se minore, alla fine del mese precedente a quello di pagamento delle singole rate e l’importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi al momento della stipula stessa».
  • Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a partire dal 1° gennaio 2023. Con riguardo ai contratti stipulati prima del 1° gennaio 2023, le nuove misure si applicano alle rate in scadenza da tale data.»

MARTEDÌ 30 MAGGIO 2023
76ª Seduta
Presidenza del Presidente
ZAFFINI

La seduta inizia alle ore 15,35.

IN SEDE REFERENTE

(685) Conversione in legge del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro

(Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 24 maggio.

Il presidente ZAFFINI comunica che sono stati presentati 774 emendamenti, 14 ordini del giorno e una proposta di coordinamento riferiti al decreto-legge in esame (pubblicati in allegato). Specifica quindi che ciascun Gruppo ha provveduto a notificare alla Presidenza gli emendamenti segnalati, secondo le quote precedentemente concordate. Le proposte emendative segnalate sono le seguenti: 1.1, 1.3, 1.5, 1.6, 2.1, 2.3, 2.5, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.19, 2.22, 2.25, 2.32, 2.33, 2.46 (già 1.8), 2.34, 2.35, 2.39, 2.43, 2.44, 3.5, 3.11, 3.20, 3.0.1, 4.10, 4.14, 4.25, 5.7, 6.3, 6.4, 6.10, 6.11, 6.12, 6.14, 6.15, 6.16, 6.20, 6.21, 6.25, 6.28, 7.1, 8.1, 8.2, 8.3, 9.4, 9.6, 9.7, 9.10, 9.14, 9.15, 10.9, 12.3, 12.6, 12.14, 12.15, 12.17, 12.19, 12.0.1, 12.0.2, 12.0.3, 12.0.5, 12.0.6, 12.0.7, 12.0.8, 12.0.9, 13.3, 13.4, 13.0.1 (già 13.14), 14.1, 14.5, 14.6, 14.10, 14.13, 14.15, 14.21, 14.25, 14.27, 14.29, 14.33, 14.34, 14.38, 14.41, 14.0.7, 16.0.1, 17.1, 17.2, 17.10, 17.14, 18.0.2, 18.0.4, 19.2, 19.0.4, 19.0.7, 22.1, 22.2, 22.0.2, 23.2, 23.0.4, 23.0.5, 24.1, 24.3, 24.4, 24.5, 24.10, 24.11, 24.13, 24.21, 24.25, 24.26, 24.30, 24.31, 24.0.2, 24.0.4, 24.0.5, 24.0.8, 24.0.14, 26.3, 26.14, 26.28, 26.33, 26.0.2, 26.0.4, 26.0.5, 27.4, 27.8, 27.9, 27.0.1, 27.0.3, 28.0.2, 28.0.5, 28.0.9, 29.1, 29.4, 30.1, 30.0.1, 30.0.4, 30.0.5, 33.1, 33.3, 33.4, 33.0.1, 34.3, 36.6 (già 35.3), 36.0.1, 37.2, 37.5, 37.7, 37.8, 37.13, 37.15, 37.16, 37.19, 37.20, 37.21, 37.26, 37.30, 38.0.4, 38.0.5, 38.0.9, 38.0.10, 38.0.11, 38.0.12, 38.0.15, 38.0.16, 38.0.18, 38.0.19, 38.0.32, 38.0.34, 38.0.37, 38.0.38, 39.1, 39.4, 39.10, 39.0.2, 39.0.4, 39.0.6, 39.0.14, 39.0.20, 39.0.24, 40.2, 40.6, 40.18, 40.20, 40.21, 40.22, 40.23, 40.0.7, 42.6, 42.7, 42.0.3, 43.1, 43.0.2, 43.0.3, 43.0.6, 43.0.9, 44.2 e 44.3.

In riferimento agli emendamenti segnalati, avverte che sono improponibili per estraneità della materia, ai sensi dell’articolo 97, comma 1, del Regolamento, le proposte 1.6, 12.0.3, 13.0.1 (già 13.14), 14.38, 14.0.7, 16.0.1, 17.1 – limitatamente alla lettera d) -, 19.0.4, 22.0.2, 23.2 – limitatamente alla lettera b) -, 23.0.4, 24.25, 24.0.14, 26.33, 26.0.2, 26.0.4, 26.0.5, 27.0.1, 28.0.5, 28.0.9, 33.3, 33.0.1, 38.0.5, 38.0.9, 38.0.15, 38.0.16, 38.0.18, 38.0.19, 38.0.34, 38.0.37, 38.0.38, 39.0.14, 39.0.24, 42.0.3, 43.1, 43.0.2 e 43.0.3.

Fa presente che i Gruppi potranno segnalare ulteriori emendamenti, in luogo di quelli dichiarati improponibili, entro le ore 17 di oggi.

In assenza di obiezioni, così resta stabilito.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(571) Delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese, nonché disposizioni di semplificazione delle relative procedure

(607) CATALDI e altri.  Delega al Governo per la definizione di una disciplina organica in materia di misure agevolative e incentivi agli investimenti delle imprese

(Parere alla 9a Commissione. Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

Prosegue l’esame congiunto, sospeso nella seduta del 16 maggio.

Ha la parola il relatore RUSSO (FdI), il quale presenta una proposta di parere favorevole sui disegni di legge in esame.

Ai fini di una trattazione adeguatamente approfondita, la senatrice FURLAN (PD-IDP) sostiene la necessità di attendere la conclusione del ciclo di audizioni presso la Commissione di merito.

Il senatore ZULLO (FdI) considera fondata la richiesta della senatrice Furlan, in ordine alla quale il relatore RUSSO (FdI) non ritiene di esprimere obiezioni.

Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Comunicazioni del Presidente sulla missione svolta a Bruxelles dal 22 al 24 maggio 2023

Il presidente ZAFFINI riferisce sulla missione svolta a Bruxelles nei giorni 22, 23 e 24 maggio scorsi, finalizzata ad approfondire i dossier più rilevanti in materia di lavoro, salute e affari sociali, in un’ottica di rafforzamento del ruolo del Parlamento nella fase ascendente delle proposte legislative europee. A questo scopo hanno avuto luogo incontri ai massimi livelli presso la Rappresentanza permanente italiana e le competenti direzioni generali della Commissione europea. Ulteriori incontri istituzionali sono avvenuti con componenti della Commissione ambiente, salute pubblica e sicurezza alimentare del Parlamento europeo.

Sono stati affrontati in modo particolare il tema della proposta europea sui lavoratori operanti sulle piattaforme digitali, i contenuti di due proposte di direttiva in materia di salute e sicurezza sul lavoro, lo schema di proposta di Regolamento sulla Carta europea per la disabilità e i progetti relativi a una nuova proposta sui tirocini “rafforzati” per i giovani, nonché la proposta europea sul farmaco, sulla quale anticipa l’intendimento di organizzare a Roma, nelle prossime settimane, una specifica iniziativa di confronto pubblico.

SULLA QUESTIONE DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Richiamando il recente ripetuto verificarsi di gravi incidenti sul lavoro, la senatrice CAMUSSO (PD-IDP) segnala la necessità della costituzione in tempi rapidi della Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.

Il PRESIDENTE riconosce l’urgenza della questione posta e assicura che si farà parte diligente a tale scopo.

La seduta termina alle ore 16,05.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)

N. 685

G/685/1/10

MagniDe CristofaroCucchiAurora Floridia

Il Senato,

in sede di discussione della conversione in legge del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro,

premesso che:

il decreto introduce il supporto per la formazione e il lavoro quale misura di attivazione al lavoro, mediante la partecipazione a progetti di formazione, qualificazione e riqualificazione professionale, orientamento, accompagnamento al lavoro e politiche attive del lavoro;

un modello che parte dall’idea che, per le persone considerate occupabili, non serva un sussidio generale ma solo un trasferimento economico connesso ad una specifica attività che ne confermi l’attivazione, e da qui la forma dell’indennità di partecipazione di cui all’articolo 3;

considerato che:

il riferimento al sistema digitale e alla piattaforma è certamente altrettanto ambizioso in riferimento ai tempi di realizzazione e all’obiettivo di multi-operatività e di confluenza di altri sistemi digitali;

in Italia, pur avendo fatto progressi negli ultimi anni, rimane fanalino di coda per il digital device e per il gap digitale soprattutto dei giovani adulti. Il rapporto BES 2021 evidenzia che il divario digitale tende a sommarsi alle disuguaglianze socio-culturali ed economiche e ad acutizzare ulteriormente la vulnerabilità e la fragilità di soggetti già in condizione di povertà educativa e dobbiamo ricordare anche che il livello di istruzione si associa significativamente con differenze nell’accesso alle tecnologie e nell’utilizzo delle tecnologie stesse;

ritenuto che:

in questo senso, potrebbe rivelarsi controproducente il disposto di cui all’articolo 5, secondo cui la piattaforma dovrebbe agevolare la ricerca di lavoro tenendo conto delle esperienze educative, formative, delle competenze professionali pregresse dei beneficiari che potranno autonomamente accedervi e scegliere percorsi e/o occasioni professionali;

impegna il Governo

a valutare l’opportunità di garantire una formazione obbligatoria per tutti gli operatori che accederanno al servizio dedicata a temi fondamentali e trasversali quali la sicurezza sul lavoro, l’imprenditività e la costruzione del progetto di sviluppo professionale e l’utilizzo della piattaforma, oltre che a definire il ruolo della scuola, degli ITS e delle Università.

a introdurre una misura che preveda che si possano presentare domande anche pressi i CAF al fine di facilitare le persone richiedenti, già chiamati a recarsi presso i centri per l’ISEE.

G/685/2/10

MurelliMinasiCantù

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 685, di conversione in legge del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro,

premesso che:

l’articolo 13, comma 1, prevede che i percettori del Reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, mantengano il relativo beneficio sino alla sua naturale scadenza e comunque non oltre il 31 dicembre 2023;

il Reddito di cittadinanza viene erogato previa verifica di tutta una serie di requisiti, previsti ai sensi dell’articolo 2 decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4;

impegna il Governo

ad adottare tutte le iniziative di propria competenza al fine di prevedere che, ai fini dell’esame delle richieste di Reddito di cittadinanza, di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, presentate mediante modalità telematiche, l’INPS possa avvalersi, anche rivolgendosi a soggetti esterni alle amministrazioni pubbliche, di sistemi informatici avanzati anche dotati di intelligenza artificiale, per svolgere attività di fast check ID in relazione alla veridicità della documentazione sui requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), del citato decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4.

G/685/3/10

PirroMazzellaGuidolin

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge “Conversione in legge del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro” (A.S. 685),

premesso che:

il provvedimento in titolo reca disposizioni urgenti per l’inclusione sociale;

l’articolo 39 prevede misure finalizzate all’esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti;

considerato che:

il gender gap nell’accesso al sistema pensionistico e nel quantum di prestazione assistenziale risulta in crescita costante: il divario tra i generi inevitabilmente riflette la minore e più complicata partecipazione delle donne nel mercato del lavoro, i cui elementi principali attengono a differenze salariali, discriminazioni e ostacoli nella carriera, storie contributive brevi e frammentate, nonché variabili ulteriori quali quelle legate ai percorsi lavorativi individuali e alle situazioni personali e familiari;

le più recenti elaborazioni statistiche diffuse da Inps e Istat certificano che le pensionate sono più numerose dei coetanei a riposo (8,8 contro 7,2), ma in media percepiscono cifre inferiori, mentre più profondo è il solco tra gli importi destinati alle ex lavoratrici e quelli erogati agli ex lavoratori;

nel primo semestre 2021, il gender gap pensionistico è salito a 498 euro al mese e gli assegni sono diventati più leggeri, per tutte e tutti. L’importo tipo delle 389.924 nuove pensioni con decorrenza gennaio-giugno è di 1.155 euro, con 931 euro in media per le donne (215.124 le new entry), 1.429 per gli uomini (174.800 posizioni) e 498 euro di differenza (pari al -34,8 per cento, oltre un terzo in meno);

si attendeva quantomeno un ulteriore intervento normativo volto a prorogare la disciplina dell’uscita pensionistica per il tramite della cosiddetta «opzione donna», secondo le regole di cui all’articolo 16, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, nel testo vigente al 31 dicembre 2022, ossia le regole previgenti la manovra economica;

la fruizione dell’opzione, infatti, come a suo tempo introdotta dall’allora Ministro Maroni (articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243), è sempre stata prorogata da tutti i Governi che si sono succeduti a decorrere da quella data, e consentiva, su domanda, di accedere all’assegno pensionistico con requisiti anagrafici più favorevoli rispetto a quelli in vigore, optando per il sistema di calcolo contributivo dell’intero trattamento pensionistico, senza ulteriori penalizzazioni o condizioni aggiuntive come invece introdotte da ultimo con la legge di bilancio 2023 (articolo 1, comma 227, della legge 29 dicembre 2022, n. 197);

rilevato che:

con i più recenti interventi normativi da parte del Governo, tra l’altro, per la prima volta l’età della pensione è stata collegata alla presenza o meno di figli: una novità che, anche se declinabile quale riconoscimento del lavoro di cura più spesso svolto dalle donne, presenta non pochi problemi dal punto di vista dell’equità e della razionalità del sistema previdenziale, e non affronta il problema del gap di genere nelle pensioni. La differenza nei livelli retributivi delle pensioni delle donne rispetto agli uomini, infatti, è maggiore di quella salariale, e questo deriva dal fatto che le donne non solo hanno stipendi più bassi, ma hanno spesso carriere discontinue, con interruzioni e periodi senza contributi, oltre ad essere maggiormente presenti nei lavori precari e dunque con contribuzione bassa o nulla;

sebbene in definitiva la misura sia suscettibile di migliorie volte a limitarne il conseguente effetto di ostacolo alla chiusura del divario pensionistico di genere, sta di fatto che il Governo ha invero ridotto così drasticamente la platea delle lavoratrici che teoricamente avrebbero potuto accedere a tale forma di uscita flessibile, e che di fatto ha trasformato questa disciplina, pure costruita come favor per le donne in uscita dal mercato del lavoro, in una «opzione cassa» volta a finanziare misure altre di cui non si ha ancora contezza;

risale al 13 febbraio 2023 lo svolgimento più recente del cosiddetto tavolo tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e le parti sociali, condotto dal Sottosegretario leghista Claudio Durigon e alla presenza dei segretari generali di Cgil, Cisl e Uil;

mentre in quell’occasione è stato esplicitamente chiesto al Governo di avere una risposta sul tema, tra gli altri, della flessibilità in uscita, entro il 12 aprile 2023, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, Giancarlo Giorgetti, martedì 11 aprile 2023 ha approvato il Documento di economia e finanza (DEF) 2023, da cui parrebbe non derivare alcuna prospettiva di risoluzione della questione,

impegna il Governo:

a prevedere iniziative mirate a ridurre il gap pensionistico, a partire dal ripristino dell’istituto della cosiddetta «opzione donna» nei termini previgenti la legge di bilancio 2023.

G/685/4/10

RonzulliSilvestro

Il Senato, n sede di esame del disegno di legge AS 685 di conversione in legge del decreto-legge 4 maggio 2023, n.48, recante misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro,

premesso che:

l’articolo 39 del decreto-legge in esame incrementa la percentuale di esonero stabilita dalla legge di bilancio per il 2023 di 4 punti percentuali per il periodo 1° luglio 2023 – 31 dicembre 2023, senza ulteriori effetti sui ratei di tredicesima erogati;

tenendo conto anche della pregressa normativa l’esonero complessivo sarà pertanto pari a: a) sei punti percentuali rispetto al limite retributivo mensile di 2.692 euro, b) sette punti percentuali per le retribuzioni pari o inferiori a 1.923 euro mensili;

l’agevolazione si applica sulla quota dei contributi IVS a carico dei lavoratori in relazione a tutti i rapporti di lavoro subordinato, sia instaurati che instaurandi, diversi dal lavoro domestico, per i periodi di paga dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023;

sono interessati tutti i datori di lavoro, pubblici e privati, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore (esclusi i domestici);

resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche;

considerato che:

la condizione legittimante per l’applicazione dell’esonero deve essere individuata nella retribuzione imponibile ai fini previdenziali, che non deve eccedere l’importo mensile di 2.692 euro (per l’esonero pari a sei punti percentuali) ovvero 1.923 euro (per l’esonero pari a sette punti percentuali), importi entrambi maggiorati, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima;

l’agevolazione non assume la natura di incentivo all’assunzione e, conseguentemente, non è soggetta all’applicazione dei principi generali in materia di incentivi all’occupazione stabiliti dall’articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150;

inoltre, il diritto alla fruizione dell’agevolazione, sostanziandosi in una riduzione contributiva per il lavoratore, che non comporta benefici in capo al datore di lavoro, non è subordinato al possesso del Documento unico di regolarità contributiva da parte del datore di lavoro;

infine l’esonero, per sua specifica natura, sulla quota IVS a carico dei lavoratori, è cumulabile, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, e nei limiti della contribuzione dovuta, con gli esoneri contributivi previsti a legislazione vigente;

questo taglio del costo del lavoro lascia potenzialmente fuori tutti coloro che sono sopra i 35 mila euro, che peraltro corrispondono nella maggioranza dei casi ai “ceti produttivi”,

impegna il Governo:

ad adottare misure volte ad estendere progressivamente l’abbattimento contributivo anche ai lavoratori con più di 35 mila euro lordi di reddito.

G/685/5/10

DamianiSilvestro

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge AS 685 di conversione in legge del decreto-legge 4 maggio 2023, n.48, recante misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro,

premesso che:

l’articolo 40 del decreto-legge in esame prevede, limitatamente al periodo d’imposta 2023, per i soli lavoratori dipendenti con figli a carico, l’innalzamento a 3.000 euro del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori medesimi, escludendolo dal computo del reddito imponibile di lavoro dipendente di cui all’articolo 51, comma 3, del TUIR;

per i lavoratori dipendenti che non rientrano nella particolare “categoria” prevista, resta confermato il limite di esenzione ordinario di 258,23 euro;

tale regime di esenzione generale è disciplinato dall’articolo 51, comma 3, terzo periodo del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 17, in base al quale non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se complessivamente di importo non superiore nel periodo d’imposta a lire 500.000; se il predetto valore è superiore al citato limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito;

tale limite è stato più volte aumentato: è stato raddoppiato per i periodi d’imposta 2020 e 2021, elevato a euro 600 e successivamente a euro 3.000 per il periodo di imposta 2022, anche per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale;

giova ricordare che ai sensi l’articolo 1 del decreto-legge 14 gennaio 2023, n. 5 – cosiddetto decreto Trasparenza prezzo carburanti – convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 23, dispone che “Fermo restando quanto previsto dall’articolo 51, comma 3, terzo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il valore dei buoni benzina o di analoghi titoli per l’acquisto di carburanti ceduti dai datori di lavoro privati ai lavoratori dipendenti, nel periodo dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, non concorre alla formazione del reddito del lavoratore, se di importo non superiore a euro 200 per lavoratore”;

secondo l’Associazione Italiana Welfare Aziendale (Aiwa), nel 2022, nonostante l’ulteriore innalzamento del limite dei fringe benefit a 3.000 euro (ai sensi dell’articolo 12 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142) a usufruire di tale regime specifico è stata una platea di circa 3.2 milioni di persone, un numero basso visto che avrebbero aderito all’iniziativa solamente il 30 per cento delle aziende che ne hanno diritto;

occorrerebbe effettuare una ricognizione sugli effetti prodotti da tali misure e il numero di soggetti che ne hanno beneficiato in relazione alle risorse stanziate, per capire le motivazioni di una adesione così bassa da parte delle aziende,

impegna il Governo:

fermo restando l’aumento previsto dal decreto per i lavoratori con figli a carico, ad adottare ogni intervento necessario volto ad estendere l’aumento della misura di cui all’articolo 40 del decreto-legge a tutti i dipendenti;

a valutare gli effetti applicativi della disciplina del fringe benefit e la possibilità di riassegnare eventuali risorse residue per estendere a tutti i dipendenti le disposizioni richiamate in premessa;

ad accertare le cause di un’adesione di appena il 30 per cento da parte delle aziende che ne hanno diritto, al fine di rimuovere eventuali ostacoli che impediscono un’ampia applicazione della norma e i relativi effetti positivi.

G/685/6/10

DamianiSilvestro

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge AS 685 di conversione in legge del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro,

premesso che:

l’articolo 40 del decreto-legge in esame prevede, limitatamente al periodo d’imposta 2023, per i soli lavoratori dipendenti con figli a carico, l’innalzamento a 3.000 euro del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori medesimi, escludendolo dal computo del reddito imponibile di lavoro dipendente di cui all’articolo 51, comma 3, del TUIR;

la norma subordina l’accesso al bonus potenziato al fatto che il lavoratore dichiari al proprio datore di lavoro il diritto, indicando il codice fiscale dei figli a carico;

ai sensi dell’articolo 12 del TUIR la detrazione per carichi di famiglia è ripartita nella misura del 50 per cento tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati ovvero, previo accordo tra gli stessi, spetta al genitore che possiede un reddito complessivo di ammontare più elevato. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario. Nel caso di affidamento congiunto o condiviso la detrazione è ripartita, in mancanza di accordo, nella misura del 50 per cento tra i genitori. Ove il genitore affidatario ovvero, in caso di affidamento congiunto, uno dei genitori affidatari non possa usufruire in tutto o in parte della detrazione, per limiti di reddito, la detrazione è assegnata per intero al secondo genitore,

impegna il Governo:

a fornire chiarimenti se il beneficio spetti per intero o se sarà da riproporzionare qualora i figli siano a carico al 50 per cento.

G/685/7/10

AmbrogioRusso

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge maggio 2023, n. 48, recante misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro (A.S. 685);

premesso che:

l’articolo 1, comma 537, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 ha stabilito che: “Al fine di garantire la continuità  e  la  funzionalità  dei servizi  sanitari  nonché   di   conseguire   risparmi   di   spesa, coloro  che  svolgono  o  abbiano svolto un’attività  professionale in regime di  lavoro  dipendente o autonomo,  per  un  periodo  minimo  di  trentasei  mesi,  anche  non continuativi, negli ultimi dieci anni, possono continuare a  svolgere le attività professionali previste dal  profilo  della  professione sanitaria di riferimento, purché si iscrivano, entro il 31  dicembre 2019, negli elenchi speciali  ad  esaurimento  istituiti  presso  gli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica (TSRM) e delle  professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione (PSTRP)”;

considerato che:

la citata legge ha quindi sancito che, in via eccezionale, i massofisioterapisti, che alla data di entrata in vigore della legge n. 145 del 2018 avevano già conseguito una esperienza almeno triennale, potevano continuare a svolgere la professione sanitaria di riabilitazione, potendo ritenersi tale professionalità equipollente alla laurea triennale in fisioterapia, in applicazione dell’articolo 14 della direttiva 2005/36 relativa al reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali;

quanto riportato aveva una valenza garantista, essendo che “chi possiede l’anzianità lavorativa di 36 mesi può dirsi parte di quel personale inevitabilmente più qualificato ed idoneo a garantire cure efficaci ed appropriate alla collettività. E, inoltre, sotto diverso profilo, solo i massofisioterapisti già da tempo inseriti nel mercato del lavoro svolgendo un’attività con autonomia professionale e dignità propria di professione sanitaria possono vantare un affidamento qualificato a vedersi riconosciuta in ottica conservativa una posizione già acquisita” (Cons. Stato, sez. III, n. 4513 del 1° giugno 2022) e aveva una valenza compensativa essendo che, in via eccezionale e solo in presenza del requisito di esperienza triennale, i massofisioterapisti potevano continuare a svolgere la professione sanitaria di riabilitazione, ritenendosi tale professionalità equipollente alla laurea triennale in fisioterapia, in applicazione dell’articolo 14 della direttiva 2005/36;

evidenziato che:

quanto riportato sembra determinare la presenza di un arco temporale e professionale definito e chiuso, non derogabile se non derubricando le competenze nel tempo acquisite dalla categoria rientrante negli elenchi ad esaurimento di cui al DM 9 agosto 2019;

impegna il Governo:

a valutare opportuni approfondimenti in ordine alla necessità di tutelare le professionalità in parola, storicamente e concretamente impegnate in ambito sanitario a garantire un lavoro di indubbia valenza sociale, considerando altresì la possibilità di confermare lo status di “professionisti sanitari” agli operatori ricompresi all’interno dell’elenco ad esaurimento di cui al DM 9 agosto 2019.

G/685/8/10

MagniDe CristofaroCucchiAurora Floridia

Il Senato, in sede di discussione della conversione in legge del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro,

premesso che:

il decreto individua il nuovo assegno per l’inclusione; una misura di contrasto alla povertà, alla fragilità e all’esclusione sociale delle fasce deboli attraverso percorsi di inserimento sociale, nonché di formazione, di lavoro e di politica attiva del lavoro. Una misura di sostegno economico e di inclusione sociale e professionale, condizionata alla prova dei mezzi e all’adesione a un percorso personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa;

considerato che:

il progetto appare debole senza una comunicazione interistituzionale di altissimo livello, visto che la lotta alla povertà è una condizione riferita a molteplici indicatori e alle molteplici istituzioni che concorrono ad arginarla;

appare altresì poco chiara la formazione degli operatori che devono provvedere alla valutazione multidimensionale di cui all’articolo 4, comma 5, non tanto e solo rispetto alla loro pertinenza specifica quanto al funzionamento del processo, all’utilizzo di un linguaggio comune, alla conoscenza per esempio della piattaforma e alla comunicazione interistituzionale, al fine di non favorire delle differenze, delle sperequazioni territoriali che spesso hanno caratterizzato per esempio l’azione dei servizi per il lavoro e per l’orientamento;

non si contemplano figure specifiche nell’équipe multidisciplinare, quali lo psicologo, il pedagogista, l’educatore e il sociologo;

ritenuto che:

la presa in carico multidimensionale prima, il sistema informativo e il supporto alla formazione e al lavoro dopo, dovrebbero diventare prima di tutto un laboratorio interistituzionale e interprofessionale. Non si tratta solo di una comunicazione tra operatori ma tra sistemi: servizi sociali-centri per l’impiego-mondo dell’istruzione e mondo delle imprese e del lavoro;

 impegna il Governo,

a valutare l’opportunità di adottare ulteriori provvedimenti e individuare le opportune risorse finanziarie per introdurre uno specifico coinvolgimento di specifiche professionalità che possano favorire la progettazione di interventi di individualizzati e personalizzati di orientamento, formazione, analisi dei bisogni e progettazione di azioni di inclusione comunitaria e sociale.

G/685/9/10

Nicita

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro (A.S. 685),

premesso che:

numerose aziende sanitarie locali e aziende ospedaliere hanno evidenziato dubbi interpretativi riguardanti il trattamento economico del proprio personale togato, con riferimento alla misura degli onorari e dei compensi;

tali dubbi interpretativi riguardano, in particolare, la formulazione dell’articolo 66, lettera h) del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dell’area delle funzioni locali, sottoscritto il 17 dicembre 2020; tale disposizione, riservando alla contrattazione integrativa i criteri per l’attribuzione dei compensi professionali degli avvocati prevede che ciò avvenga “nel rispetto delle modalità e delle misure previste dall’articolo 9 del decreto-legge n. 90 del 2014 come convertito in legge con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, della legge n. 114 del 2014 e delle disposizioni contrattuali previste in materia dai precedenti CCNL della pre-esistente Area III che, pertanto, sono confermate”;

orbene, l’articolo 9 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, richiamato dalla previsione contrattuale riportata prevede, al comma 6, che “in tutti i casi di pronunciata compensazione integrale delle spese […] ai dipendenti sono corrisposti compensi professionali in base alle norme regolamentari o contrattuali vigenti”;

la formulazione del predetto articolo 66 ha dato luogo a una non uniforme applicazione sul territorio nazionale e potrebbe pertanto determinare l’insorgere di un rilevante volume di contenzioso, destinato a gravare in maniera rilevante sulla finanza pubblica;

considerato che:

al fine di chiarire i suddetti dubbi interpretativi, appare indispensabile chiarire che l’articolo 9 del richiamato decreto-legge n. 90 del 2014 si applica agli avvocati di tutti gli enti pubblici; infatti, dal momento che le aziende sanitarie sono ricomprese nell’elenco di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 165, il diritto di cui all’articolo 9, comma 6, del decreto legge n. 90 del 2014 va riconosciuto anche al personale delle aziende sanitarie, anche al fine di evitare condotte discriminatorie nell’ambito del medesimo comparto di contrattazione collettiva delle Funzioni Locali e dare attuazione al principio di armonizzazione dei trattamenti economici, considerato altresì che gli onorari, come chiarito dalla giurisprudenza contabile ed amministrativa, non hanno natura incentivante ma retributiva;

pertanto, risulta indispensabile chiarire che agli avvocati dipendenti di aziende sanitarie locali e ospedaliere sono dovuti sia i compensi per le cause vinte con la condanna di controparte, riscosse secondo i termini e le modalità di cui all’articolo 64 del contratto collettivo nazionale di lavoro del 5 dicembre 1996, sia i compensi per le cause vinte con compensazione, ai sensi dell’articolo 9, comma 6, del decreto-legge n. 90 del 2014: entrambe le disposizioni sono infatti espressamente richiamate dal contratto collettivo nazionale di lavoro del 20 dicembre 2020;

considerato altresì che:

la copertura delle suddette somme potrà essere imputata non già ai fondi relativi alla contrattazione bensì al fondo rischi, atteso che le somme destinate a coprire le spese legali risultano già appostate sui singoli bilanci delle aziende sanitarie locali e ospedaliere;

impegna il Governo a chiarire, tramite il Dipartimento della Funzione Pubblica, che l’articolo 9, comma 6, del decreto-legge n. 90 del 2014 si applica anche agli avvocati dipendenti delle aziende sanitarie locali e ospedaliere e che le relative somme sono da imputare al fondo rischi di ciascuna azienda sanitaria.

G/685/10/10

MurelliMinasi

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 685, di conversione in legge del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro,

premesso che:

il settore del trasporto collettivo di persone mediante noleggio con conducente di cui alla legge 11 agosto 2003, n. 218, conta nel suo complesso un totale di circa 3.800 imprese, 22 mila posti di lavoro, altrettanti bus che viaggiano sulle strade e autostrade italiane ed estere, che genera 2,5 miliardi annui di fatturato, 1,7 miliardi di chilometri percorsi ogni anno, 450 milioni di litri di carburante consumato nonché 100 milioni di euro di ticket bus versati direttamente ai Comuni;

considerato che:

il volume dell’attività del settore nell’ultimo periodo è cresciuto sensibilmente ma la pesantissima carenza di personale viaggiante che colpisce tale categoria, stimata nell’ordine delle 6700 unità, non permette alle aziende di offrire per qualità e quantità il servizio che vorrebbero;

le imprese di bus turistici oggi si ritrovano a vivere il paradosso di non riuscire a garantire tutti i servizi di cui l’utenza avrebbe necessità ed al contempo di dover lasciare parcheggiati i propri mezzi nelle rimesse per la mancanza di autisti;

molti dei servizi svolti dalle imprese del settore hanno altresì una grande valenza sociale, basti pensare al turismo religioso ed a quello scolastico che sono serviti totalmente da questa categoria;

impegna il Governo:

a valutare l’opportunità di prevedere interventi, nei prossimi provvedimenti normativi utili, volti a contrastare la carenza di autisti di bus turistici delle imprese operanti nel settore del trasporto collettivo di persone mediante noleggio con conducente di cui alla legge 11 agosto 2003, n. 218.

G/685/11/10

Silvestro

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge AS 685 di conversione in legge del decreto-legge 4 maggio 2023, n.48, recante misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro,

premesso che:

il settore del trasporto collettivo di persone mediante noleggio con conducente di cui alla legge 11 agosto 2003, n. 218, conta nel suo complesso un totale di circa 3.800 imprese, 22 mila posti di lavoro, altrettanti bus che viaggiano sulle strade e autostrade italiane ed estere, che genera 2.5 miliardi annui di fatturato, 1.7 miliardi di chilometri percorsi ogni anno, 450 milioni di litri di carburante consumato nonché 100 milioni di euro di ticket bus versati direttamente ai Comuni;

considerato che:

il volume dell’attività del settore nell’ultimo periodo è cresciuto sensibilmente ma la pesantissima carenza di personale viaggiante che colpisce tale categoria, stimata nell’ordine delle 6700 unità, non permette alle aziende di offrire per qualità e quantità il servizio che vorrebbero;

le imprese di bus turistici oggi si ritrovano a vivere il paradosso di non riuscire a garantire tutti i servizi di cui l’utenza avrebbe necessità ed al contempo di dover lasciare parcheggiati i propri mezzi nelle rimesse per la mancanza di autisti;

molti dei servizi svolti dalle imprese del settore hanno altresì una grande valenza sociale, basti pensare al turismo religioso ed a quello scolastico che sono serviti totalmente da questa categoria,

impegna il Governo:

a valutare l’opportunità di prevedere interventi, nei prossimi provvedimenti normativi utili, volti a contrastare la carenza di autisti di bus turistici delle imprese operanti nel settore del trasporto collettivo di persone mediante noleggio con conducente di cui alla legge 11 agosto 2003, n. 218.

G/685/12/10

Salvitti

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 4 maggio 2023,n.48, recante misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro,

premesso che:

la realtà virtuale può essere un’ottima soluzione per lo svolgimento dei corsi di formazione in quanto consente di creare ambienti di apprendimento immersivi e interattivi. Gli utenti possono vivere esperienze realistiche, simulate in modo da poter apprendere in un ambiente controllato e sicuro. Inoltre, la realtà virtuale consente di accedere a informazioni e contenuti in modo innovativo e coinvolgente, rendendo l’apprendimento più efficace e stimolante;

LEARN BY LIVING è una metodologia di formazione, tramite metodologie di realtà virtuale, che incorpora la capacità di commettere errori e di imparare dalle conseguenze. La realtà virtuale è la chiave per implementarla nei corsi di sicurezza. I formatori possono incorporare esercizi che nella vita reale sarebbero troppo pericolosi e costosi. Inoltre, il sistema di valutazione consente al formatore di dimostrare che gli studenti hanno effettivamente imparato la lezione;

utilizzando una piattaforma di formazione HSE realistica con realtà virtuale (VR) si può arrivare a migliorare e digitalizzare la formazione sulla prevenzione dei rischi professionali. Il lavoratore affronta in prima persona situazioni di rischio. La possibilità di subire infortuni virtuali o di commettere errori e di imparare da essi è uno dei grandi punti di forza di questo strumento. Questa tecnologia dà un valore aggiunto alla formazione. Oltre a realizzare una formazione più coinvolgente e dinamica, la piattaforma citata permette di identificare le aree di rischio e le situazioni in cui si commettono più errori;

i citati strumenti permettono altresì di raccogliere dati sulle attività degli utenti, come il completamento dei corsi, il tempo trascorso su ciascuna attività o il punteggio ottenuto. Questi dati possono poi essere utilizzati per personalizzare l’esperienza di apprendimento degli utenti e migliorare gli aspetti meno efficaci dei corsi di formazione;

la REALTA’ VIRTUALE VR (dall’inglese Virtual Reality), è una realtà simulata, un mondo digitale dove si viene immersi indossando un apposito visore. Una realtà che avvolge totalmente l’utente, andando a mascherare del tutto la percezione (quantomeno visiva) del mondo fisico intorno a lui. La Realtà Virtuale è una tecnologia immersiva che proietta l’utente in un qualsiasi luogo 3D mediante l’utilizzo di apposito device nascondendo il mondo reale. La realtà virtuale quindi proietta l’utente in qualsiasi luogo, consentendogli di vivere avventure ed esperienze in prima persona, abbattendo le barriere geografiche e simulando qualsiasi ambientazione. Le esperienze VR sono in grado di immergere completamente l’utente in un nuovo mondo, in un nuovo spazio, in un nuovo tempo;

considerato che:

il DM 15 luglio 2003, n. 388, reca il Regolamento sul pronto soccorso aziendale, in attuazione dell’articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni. (GU Serie Generale n. 27 del 03-02-2004). Trattandosi di un testo molto datato non prevede nulla in merito alle tecniche che utilizzano la realtà virtuale nelle prove pratiche, in particolare in riferimento agli Allegati 3 e 4 (Allegato 3: obbiettivi didattici e contenuti minimi della formazione dei lavoratori designati al pronto soccorso per le aziende di gruppo a; Allegato 4 obbiettivi didattici e contenuti minimi della formazione dei lavoratori designati al pronto soccorso per le aziende di gruppo b e c);

il ricorso alla realtà virtuale, oltre ad utilizzare comunque il manichino (little Anne) ha la possibilità di verificare i parametri vitali e può sperimentare l’attività di primo soccorso in ambienti con variabili diverse impostate dal docente;

il Testo Unico Salute e Sicurezza Lavoro (TUSSL) decreto legislativo n. 81 del 2008, all’artiolo 37 – Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti –  al comma 2 così recita:  “La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione di cui al comma 1 sono definiti mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano “

impegna il Governo:

ad inserire all’interno di tutti gli Accordi Stato Regione, adottati ai sensi del citato articolo 37, la possibilità di utilizzare in parte la modalità di formazione con la realtà virtuale (ciò interessa i lavoratori -formazione generale e specifica- i datori di lavoro, i dirigenti, gli RSPP e gli RLSE)

a prevedere la validità delle simulazioni delle prove pratiche all’interno degli spazi confinati o soggetti ad inquinamento tramite modalità di realtà virtuale – con la quale è possibile effettuare simulazioni più coerenti con la realtà – in attuazione di quanto stabilito dal decreto legislativo n.81 del 2008, in riferimento agli obblighi di formazione e addestramento,

a prevedere la possibilità di utilizzare la realtà virtuale in merito alla prova pratica dei Corsi di formazione e aggiornamento e antincendio. A tal fine si impegna il governo a prevedere di validare la prova pratica tramite l’utilizzo della VR nelle metodologie innovative in quanto l’utilizzo permette di simulare situazioni varie con tipologie di combustibile diverso, con presidi antincendio diversi e ambienti operativi diversi, inserendo anche ad esempio variabili legate all’ambiente.

G/685/13/10

Giacobbe

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro (A.S. 685),

premesso che:

il  provvedimento dispone, tra le altre cose, interventi urgenti in materia di politiche sociali e di lavoro;

tenuto conto che:

la legge n. 104 del 1992, legge-quadro in materia di assistenza, integrazione sociale e i diritti delle persone con handicap, detta i principi dell’ordinamento in materia  di diritti,   integrazione   sociale   e   assistenza   della    persona con handicap, anche in ossequio al dettato costituzionale di cui all’articolo 32 della Costituzione che sancisce che la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti;

malgrado le predette premesse, il vincolo della residenza in Italia rappresenta un palese limite alla piena e legittima tutela dei diritti delle persone con disabilità che sono residenti oltre confine, ma assicurati con l’INPS in Italia in ragione di specifici contratti di lavoro che pur essendo disciplinati dalla legge del Paese in cui sono residenti, richiamano taluni istituti normativi sanciti dall’ordinamento italiano, come nel caso del personale a contratto del MAECI di cui all’articolo 152 del DPR n. 18 del 1967;

considerato che:

in occasione di una recente interrogazione a risposta immediata in commissione lavoro alla Camera dei deputati, il Ministero del lavoro ha affermato che il problema della residenza risulta noto  e sarà oggetto di una nuova valutazione che vedrà la compartecipazione del Ministero del Lavoro, del MAECI, delle strutture sanitarie nazionali e dell’INPS volta alla valutazione della legittimità della documentazione medico-sanitaria prodotta all’estero dal lavoratore ivi residente affinché possa essere titolo valido per la fruizione dei benefici di cui alla legge n. 104 del 1992;

impegna il Governo:

a predisporre tutte le iniziative necessarie volte a garantire la piena e legittima tutela dei diritti delle persone con disabilità che sono residenti oltre confine, consentendo anche il superamento di ogni impedimento al legittimo riconoscimento della documentazione medica, prodotta all’estero, attestante la patologia, nella prospettiva di dare piena attuazione alla ratio originaria di una norma che è caposaldo del diritto alla tutela della salute, costituzionalmente sancito.

G/685/14/10

RonzulliDamianiSilvestro

Il Senato, in sede di discussione del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro,

premesso che:

le pensioni invalidità, vecchiaia e superstiti dichiarate dall’Inps nel mese di ottobre 2022 sono 17,7 milioni e oltre il 30 per cento delle pensioni erogate è di importo inferiore a mille euro;

il Governo Berlusconi II, con l’articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Legge finanziaria 2002) ha disposto l’incremento della misura delle maggiorazioni sociali dei trattamenti pensionistici in favore dei soggetti di età pari o superiore a sessanta anni, fino a garantire un reddito proprio pari a 516,46 euro al mese per tredici mensilità, estendendo i benefici incrementativi ai soggetti di età pari o superiore a sessanta anni, che risultino invalidi civili totali o sordomuti o ciechi civili assoluti titolari di pensione o che siano titolari di pensione di inabilità di cui all’articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222;

ai sensi dell’articolo 15 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 (recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia), convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, che ha modificato il citato articolo 38, comma 4, della legge n. 448 del 2001, al fine di dare compiutamente seguito alla sentenza di illegittimità dichiarata dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 152/2020, in base alla quale l’incremento dell’assegno mensile previsto dal suddetto articolo 38 in favore degli invalidi civili totali deve essere riconosciuto a tutti i soggetti che abbiano compiuto i 18 anni (anziché 60 anni, come previsto dalla disposizione dichiarata illegittima), ha modificato la norma in tal senso;

ai sensi del comma 310 dell’articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, (legge di bilancio 2023) per il 2023 e per i titolari di pensione minima di età pari o superiore a 75 anni, sempre grazie ad una richiesta di Forza Italia, è stato previsto l’ulteriore aumento rispetto alla rivalutazione dovuta all’inflazione, portando l’importo delle pensioni di importo pari o inferiore al trattamento minimo INPS a 600 euro;

con la Circolare n. 135 del 22 dicembre 2022 l’INPS ha reso noti gli importi per il 2023 delle pensioni e delle prestazioni a cui hanno diritto gli invalidi civili, rivalutati su parametri relativi al costo della vita; per effetto della rivalutazione, la pensione degli invalidi civili totali al 100 per cento è incrementata fino a un massimo di maggiorazione di 386,27 euro mensili, con importo variabile in base al reddito;

i  pensionati sono particolarmente esposti agli effetti dell’inflazione in quanto si tratta di soggetti fuori dal mercato del lavoro e senza potere contrattuale;

impegna il Governo:

a individuare risorse per la prossima legge di bilancio per un ulteriore aumento dell’importo delle pensioni minime e delle pensioni di invalidità e di inabilità.

Art. 1

1.1

PirroMazzellaGuidolinBevilacqua

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 1.

(Reddito di cittadinanza)

1. Nelle more di una organica riforma delle misure di sostegno alla povertà e di inclusione attiva, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2024, la misura del reddito di cittadinanza di cui agli articoli da 1 a 13 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni, dalla legge del 28 marzo 2019, n. 26, è riconosciuta nel limite massimo di 18 mensilità.

2. All’articolo 1, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 318, le parole: «1° gennaio 2024» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2025»;

b) al comma 319, le parole: «per l’anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni 2023 e 2024».

 3. Agli oneri derivanti del presente articolo, si provvede ai sensi degli articoli 44-bis e 44-ter

 Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:

 1) sopprimere gli articoli da 2 a 13;

 2) dopo l’articolo 44, inserire i seguenti:

«Art. 44-bis

(Contributo di solidarietà)

1. All’articolo 1, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 115, primo periodo, le parole: “per l’anno 2023” sono sostituite dalle seguenti: “per gli anni 2023 e 2024”;

b) al comma 116, le parole: “50 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “65 per cento”.»

Art. 44-ter

(Interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica)

1. Entro il 31 dicembre 2025, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 2.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2030. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 31 marzo 2024, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.».

1.2

MazzellaGuidolinPirro

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 1

(Disposizioni in materia di contrasto alla povertà).

1. All’articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, i commi da 313 a 321 sono abrogati.».

Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:

3) sopprimere gli articoli da 2 a 13;

4) dopo l’articolo 44, inserire i seguenti:

«Art. 44-bis

(Contributo di solidarietà)

1. All’articolo 1, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 115, primo periodo, le parole: “per l’anno 2023” sono sostituite dalle seguenti: “per gli anni 2023 e 2024”;

b) al comma 116, le parole: “50 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “65 per cento”.»

Art. 44-ter

(Interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica)

1. Entro il 31 dicembre 2025, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 2.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2030. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 31 marzo 2024, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.».

1.3

MagniDe CristofaroCucchiAurora Floridia

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 1

(Misure di contrasto alla povertà universale)

All’articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, i commi dal 313 al 321 sono abrogati.»

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 dopo l’articolo 44, aggiungere il seguente:

«Art. 44-bis

(Rimodulazione di agevolazioni fiscali a tutela dell’ambiente)

1. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A – Impieghi dei prodotti energetici che comportano l’esenzione dall’accisa o l’applicazione di un’aliquota ridotta -, l’aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l’esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, è progressivamente aumentata del 10 per cento annuo fino ad ottenere la parificazione con il trattamento fiscale della benzina.

2. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte II, «Beni e servizi soggetti all’aliquota del 4 per cento» al numero 19, la voce: “fertilizzanti di cui alla legge 19 ottobre 1984, n. 748” è soppressa.

3. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte III, «Beni e servizi soggetti all’aliquota del 10 per cento», i numeri 81 (acqua, acque minerali) con l’esclusione dell’acqua e 110 (prodotti i fitosanitari) sono soppressi.

4. Con uno o più provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1,2 e 3 del presente articolo.

5. Le maggiori risorse annue derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 del presente articolo incrementano le risorse al fine di ripristinare la misura di contrasto alla povertà universale.»

1.4

CamussoZampaFurlanZambitoManca

Sostituire l’articolo 1 con il seguente:

«Art. 1.

1. All’articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, i commi dal 313 al 321 sono abrogati.»

Conseguentemente,

a) sopprimere gli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13;

b) all’articolo 44, dopo il comma 6, inserire i seguenti:

«6-bis. Entro il 31 dicembre 2023 sono adottate misure di razionalizzazione della spesa pubblica, con esclusione delle spese connesse a: salute; welfare; stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse; enti territoriali; istruzione; università; ricerca; formazione; 5 per mille delle imposte sui redditi delle persone fisiche; ambiente, che assicurino minori spese pari a 4 miliardi di euro. A tal fine, il Governo, sulla base della proposta del Ministero dell’economia e delle finanze, sentiti i Ministeri interessati, presenta al Parlamento entro il 30 settembre 2023 un programma per la riorganizzazione della spesa pubblica nel quale sono specificati i singoli interventi e le misure adottate o in via di adozione per il conseguimento degli obiettivi di riduzione della spesa pubblica a decorrere dal 2024, nonché le forme di monitoraggio sullo stato di attuazione degli stessi al fine di valutarne l’efficacia. Al programma è associata l’indicazione dei risparmi di spesa per ogni singolo intervento di riorganizzazione della spesa pubblica. Nell’ambito della risoluzione parlamentare approvativa della Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza 2023, sono indicati i disegni di legge collegati alla manovra finanziaria per il triennio 2024-2026, mediante i quali attuare le riorganizzazioni della spesa pubblica di cui al presente comma.

6-ter. Entro il 30 settembre 2023, il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell’economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all’articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione da inserire nella legge di bilancio per gli anni 2024-2026, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a  1.000 milioni di euro per l’anno 2024 e a 3.000 milioni di euro a decorrere dall’anno 2025 a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall’eliminazione dei sussidi dannosi per l’ambiente (SAD) di cui all’articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221.»

1.5

ZampaCamussoFurlanZambitoMancaMagni

Al comma 1, dopo le parole: «misura nazionale» inserire le seguenti: «a carattere universale».

Conseguentemente,

 a) all’articolo 2, apportare le seguenti modificazioni:

 1) sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. L’Assegno di inclusione è riconosciuto, a richiesta di uno dei componenti del nucleo familiare, a garanzia delle necessità di inclusione dei componenti di nuclei familiari in stato di povertà, come definita, ai fini dell’accesso all’Assegno di inclusione, al comma 2, lettera b).»;

 2) al comma 4, sostituire le lettere b) e c) con la seguente:

 «b) di 0,4 per ciascun altro componente maggiorenne»;

 b) all’articolo 4, comma 5, sopprimere le parole: «di età compresa tra 18 e 59 anni»;

 c) all’articolo 12, apportare le seguenti modificazioni:

1) al comma 2, sostituire i periodi primo e secondo con i seguenti: «Il Supporto per la formazione e il lavoro è utilizzabile dai componenti dei nuclei familiari, con un valore dell’ISEE familiare, in corso di validità, non superiore a euro 9.360 annui che non hanno i requisiti per accedere all’Assegno di inclusione, nonché dai componenti dei nuclei che percepiscono l’Assegno di inclusione che seguano il percorso di attivazione di cui al presente articolo in alternativa agli obblighi di cui all’articolo 6, comma 4.»;

2) al comma 11, sopprimere le parole: «di età compresa tra 18 e 59 anni».

Conseguentemente, all’articolo 13, dopo il comma 14, inserire i seguenti:

«14-bis.  Il Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è ridotto di 500 milioni di euro a decorrere dall’anno 2023.

 14-ter. Il Fondo per il sostegno alla povertà e per l’inclusione attiva di cui all’articolo 1, comma 321, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è ridotto di 500 milioni di euro a decorrere dall’anno 2023.

14-quater. L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, è ridotta di 500 milioni di euro a decorrere dall’anno 2023.

14-quinquies. Entro il 31 dicembre 2023 sono adottate misure di razionalizzazione della spesa pubblica, con esclusione delle spese connesse a: salute; welfare; stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse; enti territoriali; istruzione; università; ricerca; formazione; 5 per mille delle imposte sui redditi delle persone fisiche; ambiente, che assicurino minori spese pari a 4 miliardi di euro. A tal fine, il Governo, sulla base della proposta del Ministero dell’economia e delle finanze, sentiti i Ministeri interessati, presenta al Parlamento entro il 30 settembre 2023 un programma per la riorganizzazione della spesa pubblica nel quale sono specificati i singoli interventi e le misure adottate o in via di adozione per il conseguimento degli obiettivi di riduzione della spesa pubblica a decorrere dal 2024, nonché le forme di monitoraggio sullo stato di attuazione degli stessi al fine di valutarne l’efficacia. Al programma è associata l’indicazione dei risparmi di spesa per ogni singolo intervento di riorganizzazione della spesa pubblica. Nell’ambito della risoluzione parlamentare approvativa della Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza 2023, sono indicati i disegni di legge collegati alla manovra finanziaria per il triennio 2024-2026, mediante i quali attuare le riorganizzazioni della spesa pubblica di cui al presente comma.

14-sexsies. Entro il 30 settembre 2023, il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell’economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all’articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione da inserire nella legge di bilancio per gli anni 2024-2026, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a  2.000 milioni di euro per l’anno 2024 e a 3.000 milioni di euro a decorrere dall’anno 2025 a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall’eliminazione dei sussidi dannosi per l’ambiente (SAD) di cui all’articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221.»

1.6

Irto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al fine di valorizzare la professionalità acquisita dal personale assunto con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi dell’articolo 13, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, le amministrazioni assegnatarie del suddetto personale possono procedere, a decorrere dal 1° marzo 2024, nei limiti dei posti disponibili della vigente dotazione organica e prima dell’eventuale espletamento di ulteriori e nuove procedure concorsuali, alla stabilizzazione nei propri ruoli del medesimo personale, che abbia prestato servizio continuativo per almeno quindici mesi nella qualifica ricoperta, previo colloquio selettivo e all’esito della valutazione positiva dell’attività lavorativa svolta. Le assunzioni di personale di cui al presente articolo sono effettuate a valere sulle facoltà assunzionali di ciascuna amministrazione disponibili a legislazione vigente».

1.7

ZampaCamussoFurlanZambitoManca

Dopo il comma 2 inserire i seguenti:

“2-bis. L’Assegno di inclusione costituisce livello essenziale delle prestazioni, ai sensi dell’articolo 117 secondo comma, lettera m), della Costituzione.

2-ter. Secondo quanto disposto dal comma 792 e 795 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, la Cabina di regia predispone uno schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con cui è determinato il LEP “assegno di inclusione di cui al comma 1 ed i correlati costi e fabbisogni standard.”

Art. 2

2.46 (già 1.8)

CamussoZampaFurlanZambitoMancaMagni

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e le dimissioni volontarie di cui all’articolo 55 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.»

2.1

GuidolinPirroMazzella

Apportare le seguenti modificazioni:

1) sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. L’Assegno di inclusione è riconosciuto a richiesta di uno dei componenti del nucleo familiare, a garanzia delle necessità di inclusione sociale dei soggetti a rischio di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro.»;

2) al comma 2, lettera b), numero 2), dopo le parole: «Se il nucleo familiare è composto», inserire le seguenti: «da una o più»;

3) al comma 3, sostituire le parole: «il nucleo familiare in cui un componente, con gli obblighi indicati all’articolo 6, comma 4, risulta», con le seguenti: «il componente di un nucleo familiare, con gli obblighi indicati all’articolo 6, comma 4, che risulta».

Conseguentemente:

a) all’articolo 3, comma 1, dopo le parole: «se il nucleo familiare è composto da», inserire, ovunque ricorrano, le seguenti: «da una o»;

b) all’articolo 6, comma 4, dopo le parole: «progetto di inclusione sociale e lavorativa di cui al presente articolo,», inserire le seguenti: «, il componente o»;

c) all’articolo 8, comma 6, sostituire l’alinea con la seguente: «Il componente del nucleo familiare che percepisce l’Assegno di inclusione, tenuto agli obblighi di cui all’articolo 6, decade dal beneficio se:»;

d) all’articolo 12, comma 2, sostituire le parole: «che non hanno i requisiti per accedere all’Assegno di inclusione», con le seguenti: «quale alternativa alla fruizione dell’Assegno di inclusione»;

e) all’articolo 13, dopo il comma 14, inserire i seguenti:

«14-bis. All’articolo 1, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 115, primo periodo, le parole: “per l’anno 2023” sono sostituite dalle seguenti: “per gli anni 2023 e 2024”;

b) al comma 116, le parole: “50 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “65 per cento”.

14-ter. Entro il 31 dicembre 2025, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 1.500 milioni di euro per ciascuno degli anni a decorrere dall’anno 2025. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 31 marzo 2024, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.».

2.2

GuidolinPirroMazzella

Apportare le seguenti modificazioni:

1) sostituire il comma 1 con il seguente: «1. L’Assegno di inclusione è riconosciuto a richiesta di uno dei componenti del nucleo familiare, a garanzia delle necessità di inclusione sociale dei soggetti a rischio di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro.»;

2) al comma 2, lettera b), numero 2), dopo le parole: «Se il nucleo familiare è composto», inserire le seguenti: «da una o»;

3) al comma 3, sostituire le parole: «il nucleo familiare in cui un componente, con gli obblighi indicati all’articolo 6, comma 4, risulta», con le seguenti: «il componente di un nucleo familiare, con gli obblighi indicati all’articolo 6, comma 4, che risulta».

Conseguentemente:

a) all’articolo 3, comma 1, dopo le parole: «se il nucleo familiare è composto da», inserire, ovunque ricorrano, le seguenti: «da una o»;

b) all’articolo 6 apportare le seguenti modificazioni:

1) al comma 4, dopo le parole: «progetto di inclusione sociale e lavorativa di cui al presente articolo,», inserire le seguenti: «, il componente o»;

2) dopo il comma 6, inserire il seguente: «6-bis. Ai fini della realizzazione del percorso personalizzato di inclusione sociale e lavorativa, di cui al presente articolo, rientra il servizio civile universale di cui al decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, per lo svolgimento del quale gli enti preposti possono riservare quote supplementari in deroga ai requisiti di partecipazione di cui all’articolo 14, comma 1, e alla previsione di cui all’articolo 16, comma 8, del citato decreto legislativo n. 40 del 2017. Sempre ai fini della realizzazione del percorso personalizzato rientrano anche i progetti utili alla collettività.»;

c) all’articolo 8, comma 6, sostituire l’alinea con la seguente: «Il componente del nucleo familiare che percepisce l’Assegno di inclusione, tenuto agli obblighi di cui all’articolo 6, decade dal beneficio se:»;

d) sopprimere l’articolo 12;

e) all’articolo 13, apportare le seguenti modifiche:

1) sostituire il comma 9 con il seguente: «9. Ai fini dell’erogazione del beneficio economico degli incentivi di cui all’articolo 10 è autorizzata la spesa complessiva di 100,7 milioni di euro per l’anno 2024, 104,2 milioni di euro per l’anno 2025, 44,6 milioni di euro per l’anno 2026, 45,1 milioni di euro per l’anno 2027, 45,5 milioni di euro per l’anno 2028, 46 milioni di euro per l’anno 2029, 46,4 milioni di euro per l’anno 2030, 46,9 milioni di euro per l’anno 2031, 47,4 milioni di euro per l’anno 2032 e 47,8 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2033.»;

2) dopo il comma 14, inserire il seguente: «14-ter. Entro il 31 dicembre 2025, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni a decorrere dall’anno 2025. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 31 marzo 2024, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.».

2.3

MagniDe CristofaroCucchiAurora Floridia

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sopprimere le parole da: «, a garanzia delle necessità» fino a: «sessant’anni di età».

Conseguentemente, sopprimere l’articolo 12;

b) dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

«1-bis. All’articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 sono soppressi i commi 313 e 314 e al comma 315, le parole: “Fermo restando quanto previsto dai commi 313 e 314,” sono soppresse; al comma 316, le parole: “Fermo restando quanto previsto dai commi 313, 314 e 315,” sono sostituite da: “Fermo restando quanto previsto dal comma 315”;

1-ter. L’assegno di inclusione è riconosciuto altresì, a richiesta di uno dei componenti del nucleo familiare, ai nuclei ed ai singoli in condizione fragilità e di grave disagio psicosociale, anche per transitori problemi di salute fisica e mentale, inseriti in programmi di cura, protezione e assistenza dei servizi sociali, sanitari e sociosanitari, anche in collaborazione con le strutture del Terzo settore, a seguito di una valutazione multidimensionale dei servizi sociali o sociosanitari e da essi certificati secondo le procedure e le modalità da definirsi con decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali emanato entro 90 giorni dall’approvazione della presente legge. Il decreto, previo accordo in Conferenza unificata, definisce le responsabilità e le modalità di presa in carico delle persone in condizione di fragilità e grave disagio.

Conseguentemente al comma 2, dopo le parole: «comma 1» aggiungere le seguenti: «e comma 1-bis».

c) al comma 2, lettera a), numero 1), dopo le parole: «n. 251», aggiungere le seguenti: «o sia titolare di permesso unico di lavoro autorizzato a svolgere un’attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi o sia titolare di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzato a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi»;

d) al comma 2, lettera a), numero 2), sostituire la parola: «cinque» con la parola: «due»;

e) al comma 2, sopprimere la lettera d);

f) sostituire il comma 4 con il seguente: «4. Il parametro della scala di equivalenza di cui al comma 2, lettera b), numero 2) è quello definito ai fini ISEE, così come indicato nell’allegato 1 al DPCM n. 159 del 2013 con successive modifiche»;

g) al comma 6, dopo la lettera b) aggiungere la seguente: «b-bis) i coniugi che hanno medesima residenza anagrafica costituiscono nucleo familiare distinto in presenza di coniuge, sola o con minori, presa in carico da un centro antiviolenza o temporaneamente accolta in una casa-rifugio o struttura di accoglienza riconosciuta dalle Regioni ai sensi dell’art. 5-bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119.».

h) sopprimere il comma 10;

Conseguentemente, sopprimere il secondo periodo del comma 5;

Conseguentemente, all’articolo 13 sopprimere i commi 5 e 6;

Conseguentemente, dopo l’articolo 44, aggiungere il seguente:

«Art. 44 bis

(Rimodulazione di agevolazioni fiscali a tutela dell’ambiente)

1. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A – Impieghi dei prodotti energetici che comportano l’esenzione dall’accisa o l’applicazione di un’aliquota ridotta -, l’aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l’esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, è progressivamente aumentata del 10 per cento annuo fino ad ottenere la parificazione con il trattamento fiscale della benzina.

 2. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte II, «Beni e servizi soggetti all’aliquota del 4 per cento» al numero 19, la voce: “fertilizzanti di cui alla legge 19 ottobre 1984, n. 748” è soppressa.

3. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte III, «Beni e servizi soggetti all’aliquota del 10 per cento», i numeri 81 (acqua, acque minerali) con l’esclusione dell’acqua e 110 (prodotti i fitosanitari) sono soppressi.

4. Con uno o più provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1,2 e 3 del presente articolo.

5. Le maggiori risorse annue derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 del presente articolo incrementano le risorse al fine di ripristinare la misura di contrasto alla povertà universale.».

2.4

CamussoZampaFurlanZambitoManca

Al comma 1, sopprimere le parole da “, a garanzia delle necessità” fino a “sessant’anni di età”.

Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:

a) l’articolo 12 è soppresso;

b) all’articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, i commi 313 e 314 sono soppressi;

c) all’articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, al comma 315, le parole “Fermo restando quanto previsto dai commi 313 e 314,” sono soppresse;

d) all’articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, al comma 316, le parole “Fermo restando quanto previsto dai commi 313, 314 e 315,” sono sostituite da “Fermo restando quanto previsto dal comma 315”;

e) all’articolo 13 del presente decreto legge i commi 5, 6 e 9 sono soppressi; conseguentemente, l’autorizzazione di spesa di cui al comma 8 è incrementata degli importi previsti dal comma 9;

 f) al comma 14, le parole “dai commi 8 e 9” sono sostituite da “dal comma 8”.

2.5

PirroGuidolinMazzellaMagni

 Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «con disabilità, come definita ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, nonché dei componenti minorenni o con almeno sessant’anni di età.»;

b) sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Il parametro della scala di equivalenza, di cui al comma 2, è pari a 1 per il primo componente del nucleo familiare ed è incrementato di 0,4 per ogni ulteriore componente di età maggiore di anni 18 e di 0,2 per ogni ulteriore componente di minore età, fino ad un massimo di 2,1, ovvero fino ad un massimo di 2,2 nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, come definite ai fini dell’ISEE.».

Conseguentemente, all’articolo 13, dopo il comma 14, inserire i seguenti:

 «14-bis. All’articolo 1, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

 a) al comma 115, primo periodo, le parole: “per l’anno 2023” sono sostituite dalle seguenti: “per gli anni 2023 e 2024”;

b) al comma 116, le parole: “50 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “65 per cento”.

14-ter. Entro il 31 dicembre 2025, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 2.500 milioni di euro per ciascuno degli anni a decorrere dall’anno 2025. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 31 marzo 2024, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.».

2.6

DamantePirroGuidolinMazzella

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «con disabilità, come definita ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, nonché dei componenti minorenni o con almeno sessant’anni di età.».

Conseguentemente, all’articolo 13, dopo il comma 14, inserire il seguente: «14-bis.Entro il 31 dicembre 2023, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 2.500 milioni di euro per ciascuno degli anni a decorrere dal 2024. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 30 luglio 2023, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.».

2.7

MagniDe CristofaroCucchiAurora Floridia

Al comma 1, dopo le parole “come definita ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159” sono aggiunte le seguenti: “e ai sensi dell’articolo 3, comma 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 104”.

Conseguentemente

Dopo l’articolo 44, aggiungere il seguente

Art. 44 bis (Rimodulazione di agevolazioni fiscali a tutela dell’ambiente)

1. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A – Impieghi dei prodotti energetici che comportano l’esenzione dall’accisa o l’applicazione di un’aliquota ridotta -, l’aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l’esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, è progressivamente aumentata del 10 per cento annuo fino ad ottenere la parificazione con il trattamento fiscale della benzina.

2. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte II, «Beni e servizi soggetti all’aliquota del 4 per cento» al numero 19, la voce: “fertilizzanti di cui alla legge 19 ottobre 1984, n. 748” è soppressa.

3. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte III, «Beni e servizi soggetti all’aliquota del 10 per cento», i numeri 81 (acqua, acque minerali) con l’esclusione dell’acqua e 110 (prodotti i fitosanitari) sono soppressi.

4. Con uno o più provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1,2 e 3 del presente articolo.

5. Le maggiori risorse annue derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 del presente articolo incrementano le risorse al fine di ripristinare la misura di contrasto alla povertà universale.

2.8

CamussoZampaFurlanZambitoMancaMisiani

Al comma 1, dopo le parole “come definita ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159” inserire le seguenti: “e ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104”.

2.9

Sbrollini

Al comma 1, dopo le parole “come definita ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159” aggiungere le seguenti: “e ai sensi dell’articolo 3, comma 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 104”

2.10

BerrinoLeonardiRussoSattaZullo

Al comma 1, dopo le parole: «decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159», aggiungere le seguenti: «e ai sensi dell’articolo 3, comma 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.»

2.11

PirroMazzellaGuidolinMagni

Al comma 1, dopo le parole: «componenti minorenni» inserire le seguenti: «o maggiorenni che frequentano un percorso di studi, in ogni caso fino al compimento del ventiseiesimo anno di età»

Conseguentemente all’articolo 13, dopo il comma 14, inserire i seguenti:

«14-bis. All’articolo 1, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 115, primo periodo, le parole: “per l’anno 2023” sono sostituite dalle seguenti: “per gli anni 2023 e 2024”;

b) al comma 116, le parole: “50 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “55 per cento”.

14-ter. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le aliquote dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all’elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui all’articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con eccezione delle detrazioni per lavoro dipendente ed assistenza, sono modificati, soppressi o ridotti, a decorrere dal 1º gennaio 2025 al fine di assicurare maggiori entrate pari a 750 milioni di euro a decorrere dall’anno 2025. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile a diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell’economia e delle finanze sono stabilite le modalità tecniche per l’attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.».

2.12

BerrinoLeonardiRussoSattaZullo

Al comma 1, dopo le parole: «sessant’anni di età» aggiungere le seguenti: «dei componenti in condizione di svantaggio e inseriti in programmi di cura e assistenza dei servizi socio sanitari territoriali certificati dalla pubblica amministrazione».

2.13

GuidolinPirroMazzellaZampaMagniCamussoFurlanZambitoMusolino

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis.L’Assegno di inclusione, nel limite delle risorse destinate dalla presente norma alla misura di contrasto alla povertà, è altresì riconosciuto su richiesta:

a) alle donne vittime di violenza sole o anche in presenza di figli maggiorenni sino all’età di 25 anni;

b) ai neomaggiorenni che fuoriescono da percorsi di tutela disposti dall’autorità giudiziaria per la durata del proseguo amministrativo;

c) alle persone senza dimora che aderiscano a percorsi di fuoriuscita dall’emarginazione estrema, certificati dai servizi sociali o sociosanitari competenti.

1-ter. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali con proprio decreto, da emanarsi entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, regolamenta le modalità di accesso e di erogazione dell’Assegno di Inclusione per quanto disposto dal comma 1-bis

2.14

FurlanZampaCamussoZambitoManca

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

“1-bis. L’Assegno di inclusione è riconosciuto altresì ai nuclei ed ai singoli in condizione fragilità e di grave disagio psicosociale, anche per transitori problemi di salute fisica e mentale, inseriti in programmi di cura, protezione e assistenza dei servizi sociali, sanitari e sociosanitari, anche in collaborazione con le strutture del Terzo settore, a seguito di una valutazione multidimensionale dei servizi sociali o sociosanitari e da essi certificati secondo le procedure e le modalità da definirsi con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro novanta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il decreto, previo accordo in Conferenza unificata, definisce le responsabilità e le modalità di presa in carico dei soggetti di cui al presente comma.”

Conseguentemente,

a) al comma 2 del medesimo articolo, alinea, sostituire le parole “al comma 1” con le seguenti “ai commi 1 e 2”;

b) all’articolo 13, apportare le seguenti modificazioni:

1) al comma 8, sostituire l’alinea con seguente: “Ai fini dell’erogazione del beneficio economico dell’Assegno di inclusione di cui agli articoli da 1 a 4 e dei relativi incentivi di cui all’articolo 10 è autorizzata la spesa complessiva di 6.615,2 milioni di euro per l’anno 2024, 6.835,3 milioni di euro per l’anno 2025, 6.715,8 milioni di euro per l’anno 2026, 6.883,6 milioni di euro per l’anno 2027, 6.933,9 milioni di euro per l’anno 2028, 6.996,0 milioni di euro per l’anno 2029, 7.050,6 milioni di euro per l’anno 2030, 7.117,6 milioni di euro per l’anno 2031, 7.186,7 milioni di euro per l’anno 2032 e 7.258,1 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2033, ripartita nei seguenti limiti di spesa:

2) al comma 8, sostituire la lettera a) con la seguente:

“per il beneficio economico dell’Assegno di inclusione di cui agli articoli da 1 a 4 e articolo 10, comma 6: 6.528,2 milioni di euro per l’anno 2024, 6.685,4 milioni di euro per l’anno 2025, 6.563,1 milioni di euro per l’anno 2026, 6.729,5 milioni di euro per l’anno 2027, 6.778,1 milioni di euro per l’anno 2028, 6.838,8 milioni di euro per l’anno 2029, 6.891,8 milioni di euro per l’anno 2030, 6.957 milioni di euro per l’anno 2031, 7.024,5 milioni di euro per l’anno 2032 e 7.094,4 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2033;

3) al comma 14, sostituire l’alinea con seguente: “Agli oneri derivanti dai commi 8 e 9, pari a 122,5 milioni di euro per l’anno 2023, 8.076,1 milioni di euro per l’anno 2024, 8.136,1 milioni di euro per l’anno 2025, 7.697,5 milioni di euro per l’anno 2026, 7.487,4 milioni di euro per l’anno 2027, 7.538,1 milioni di euro per l’anno 2028, 7.600,7 milioni di euro per l’anno 2029, 7.655,8 milioni di euro per l’anno 2030, 7.723,3 milioni di euro per l’anno 2031, 7.792,9 milioni di euro per l’anno 2032 e 7.864,7 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2033, si provvede:”.

Conseguentemente, all’articolo 13, dopo il comma 14, inserire i seguenti:

“14-bis. Entro il 31 dicembre 2023 sono adottate misure di razionalizzazione della spesa pubblica, con esclusione delle spese connesse a: salute; welfare; stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse; enti territoriali; istruzione; università; ricerca; formazione; 5 per mille delle imposte sui redditi delle persone fisiche; ambiente, che assicurino minori spese pari a 4 miliardi di euro. A tal fine, il Governo, sulla base della proposta del Ministero dell’economia e delle finanze, sentiti i Ministeri interessati, presenta al Parlamento entro il 30 settembre 2023 un programma per la riorganizzazione della spesa pubblica nel quale sono specificati i singoli interventi e le misure adottate o in via di adozione per il conseguimento degli obiettivi di riduzione della spesa pubblica a decorrere dal 2024, nonché le forme di monitoraggio sullo stato di attuazione degli stessi al fine di valutarne l’efficacia. Al programma è associata l’indicazione dei risparmi di spesa per ogni singolo intervento di riorganizzazione della spesa pubblica. Nell’ambito della risoluzione parlamentare approvativa della Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza 2023, sono indicati i disegni di legge collegati alla manovra finanziaria per il triennio 2024-2026, mediante i quali attuare le riorganizzazioni della spesa pubblica di cui al presente comma.”

2.15

MagniDe CristofaroCucchiAurora Floridia

Dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

“1 – bis L’assegno di inclusione è riconosciuto altresì, a richiesta di uno dei componenti del nucleo familiare, ai nuclei ed ai singoli in condizione fragilità e di grave disagio psicosociale, anche per transitori problemi di salute fisica e mentale, inseriti in programmi di cura, protezione e assistenza dei servizi sociali, sanitari e sociosanitari, anche in collaborazione con le strutture del Terzo settore, a seguito di una valutazione multidimensionale dei servizi sociali o sociosanitari e da essi certificati secondo  le procedure e le modalità da definirsi con decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali emanato entro 90 giorni dall’approvazione della presente legge. Il decreto, previo accordo in Conferenza unificata, definisce le responsabilità e le modalità di presa in carico delle persone in condizione di fragilità e grave disagio.

Conseguentemente al comma 2, dopo le parole “comma 1” aggiungere le seguenti: “e comma 1 bis”.

Conseguentemente

Dopo l’articolo 44, aggiungere il seguente

Art. 44 bis (Rimodulazione di agevolazioni fiscali a tutela dell’ambiente)

1. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A – Impieghi dei prodotti energetici che comportano l’esenzione dall’accisa o l’applicazione di un’aliquota ridotta -, l’aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l’esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, è progressivamente aumentata del 10 per cento annuo fino ad ottenere la parificazione con il trattamento fiscale della benzina.

2. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte II, «Beni e servizi soggetti all’aliquota del 4 per cento» al numero 19, la voce: “fertilizzanti di cui alla legge 19 ottobre 1984, n. 748” è soppressa.

3. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte III, «Beni e servizi soggetti all’aliquota del 10 per cento», i numeri 81 (acqua, acque minerali) con l’esclusione dell’acqua e 110 (prodotti i fitosanitari) sono soppressi.

4. Con uno o più provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1,2 e 3 del presente articolo.

5. Le maggiori risorse annue derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 del presente articolo incrementano le risorse al fine di ripristinare la misura di contrasto alla povertà universale.

2.16

Sbrollini

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. L’Assegno di inclusione è altresì riconosciuto nel caso di nuclei con un componente in condizioni di fragilità e di grave disagio psicosociale, inseriti in programmi di cura, protezione e assistenza dei servizi sociali, sanitari e sociosanitari, anche in collaborazione con le strutture del Terzo settore, a seguito di valutazione multidimensionale dei servizi sociali o sociosanitari e da essi certificati secondo criteri, procedure e modalità da definirsi con decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, previo accordo in Conferenza unificata, emanato entro 90 giorni dall’approvazione della presente legge.

Conseguentemente, al comma 2 sostituire le parole “al comma 1” con le seguenti “ai commi 1 e 1-bis“.

2.17

RonzulliSilvestro

Apportare le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

“1-bis. L’Assegno di inclusione è altresì riconosciuto nel caso di nuclei con un componente in condizioni di grave disagio psico-sociale, inseriti in programmi di cura, protezione e assistenza dei servizi  sociali, sanitari e sociosanitari, anche in collaborazione con le strutture del Terzo settore, a seguito di valutazione multidimensionale dei servizi sociali o sociosanitari e da essi certificati secondo criteri, procedure e modalità da definirsi con decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, previo accordo in Conferenza unificata, emanato entro 90 giorni dall’approvazione della presente legge.”;

b) al comma 3 dopo le parole “comma 1” inserire le parole “e comma 1-bis“.

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede a valere sulle risorse del Fondo per il sostegno alla povertà e per l’inclusione attiva, di cui all’articolo 1, comma 321, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

2.18

MagniDe CristofaroCucchiAurora Floridia

All’articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) Al comma 2, lettera a), numero 1), dopo le parole “n. 251”, aggiungere le seguenti: “o sia titolare  di  permesso  unico  di  lavoro  autorizzato  a  svolgere  un’attività  lavorativa  per  un  periodo superiore  a  sei  mesi  o  sia  titolare  di  permesso  di  soggiorno  per  motivi  di  ricerca  autorizzato  a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi”;

b) Al comma 2, lettera a), numero 2), sostituire la parola “cinque” con la parola “due”;

c) Al comma 2, la lettera d) è abrogata;

d) Sostituire il comma 4 con il seguente: “4. Il parametro della scala di equivalenza di cui al comma 2, lettera b), numero 2) è quello definito ai fini ISEE, così come indicato nell’allegato 1 al Dpcm 159/2013 con successive modifiche”

e) Il comma 10 è abrogato;

Conseguentemente

Sopprimere il secondo periodo del comma 5;

comma 2, la lettera d) è abrogata

Conseguentemente

Dopo l’articolo 44, aggiungere il seguente

Art. 44 bis (Rimodulazione di agevolazioni fiscali a tutela dell’ambiente)

1. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A – Impieghi dei prodotti energetici che comportano l’esenzione dall’accisa o l’applicazione di un’aliquota ridotta -, l’aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l’esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, è progressivamente aumentata del 10 per cento annuo fino ad ottenere la parificazione con il trattamento fiscale della benzina.

2. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte II, «Beni e servizi soggetti all’aliquota del 4 per cento» al numero 19, la voce: “fertilizzanti di cui alla legge 19 ottobre 1984, n. 748” è soppressa.

3. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte III, «Beni e servizi soggetti all’aliquota del 10 per cento», i numeri 81 (acqua, acque minerali) con l’esclusione dell’acqua e 110 (prodotti i fitosanitari) sono soppressi.

4. Con uno o più provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1,2 e 3 del presente articolo.

5. Le maggiori risorse annue derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 del presente articolo incrementano le risorse al fine di ripristinare la misura di contrasto alla povertà universale.

2.19

CamussoZampaFurlanZambitoManca

All’articolo 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, lettera a), numero 1), dopo le parole: «n. 251», aggiungere le seguenti: «o sia titolare di permesso unico di lavoro autorizzato a svolgere un’attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi o sia titolare di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzato a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi»;

b) al comma 2, lettera a), numero 2), sostituire la parola: «cinque» con la seguente: «due»;

c) al comma 5, sopprimere il secondo periodo;

d) sopprimere il comma 10.

2.20

Sbrollini

Al comma 2 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Al comma 2, lettera a), numero 1), dopo le parole “n. 251” sono aggiunte le seguenti parole: “o sia titolare di permesso unico di lavoro autorizzato a svolgere un’attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi o sia titolare di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzato a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi”

b) Al comma 2, lettera a), numero 2), la parola “cinque” è sostituita con la seguente: “due”

c) sopprimere il comma 10.

Conseguentemente sopprimere il secondo periodo del comma 5.

2.21

MazzellaGuidolinPirro

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, lettera a), numero 1) aggiungere, in fine le seguenti parole: «, o sia titolare di permesso unico di lavoro autorizzato a svolgere un’attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi, o sia titolare di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzato a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi;»;

b) al comma 2, lettera a), numero 2), sostituire la parola: «cinque», con la seguente: «due»;

c) al comma 5, sopprimere il secondo periodo;

 d) sopprimere il comma 10.

Conseguentemente, all’articolo 13, dopo il comma 14, inserire il seguente: «14-bis. Entro il 31 dicembre 2023, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 1.200 milioni di euro per ciascuno degli anni a decorrere dal 2024. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 30 luglio 2023, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.».

2.22

FurlanZampaMazzellaMagniCamussoGuidolinPirroZambitoMancaMusolino

Al comma 2, lettera a), numero 2), sostituire le parole: «per almeno cinque anni, di cui gli ultimi due anni in modo continuativo;» con le seguenti: «per almeno due anni;».

Conseguentemente, all’articolo 13, dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. Agli eventuali oneri derivanti dall’articolo 2, comma 2, lettera a), numero 2), si provvede nell’ambito delle risorse di cui al comma 14.»

2.23

GuidolinPirroMazzella

Al comma 2, lettera a), n. 2), aggiungere, in fine, il seguente periodo:

«Tale requisito, non si applica ai soggetti senza fissa dimora che risultino residenti presso la Casa Comunale.»

Conseguentemente, all’articolo 13, dopo il comma 14, inserire i seguenti:

«14-bis. All’articolo 1, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 115, primo periodo, le parole: “per l’anno 2023” sono sostituite dalle seguenti: “per gli anni 2023 e 2024”;

b) al comma 116, le parole: “50 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “55 per cento”.

14-ter. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le aliquote dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all’elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui all’articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con eccezione delle detrazioni per lavoro dipendente ed assistenza, sono modificati, soppressi o ridotti, a decorrere dal 1º gennaio 2025 al fine di assicurare maggiori entrate pari a 750 milioni di euro a decorrere dall’anno 2025. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile a diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell’economia e delle finanze sono stabilite le modalità tecniche per l’attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.».

2.24

MurelliMinasiCantù

Al comma 2, lettera a), numero 3), dopo le parole: «Tale requisito è esteso» inserire le seguenti: «per tutta la durata del beneficio del richiedente».

2.25

FurlanZampaCamussoZambitoManca

Al comma 2, lettera b), numero 2), dopo il secondo periodo, inserire il seguente: «La soglia reddituale è aumentata a 9.360 euro, moltiplicata secondo la stessa scala di equivalenza, nel caso in cui il nucleo familiare si trovi in locazione con contratto regolarmente registrato.»

Conseguentemente, all’articolo 13, dopo il comma 14, inserire i seguenti:

«14-bis. Entro il 31 dicembre 2023 sono adottate misure di razionalizzazione della spesa pubblica, con esclusione delle spese connesse a: salute; welfare; stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse; enti territoriali; istruzione; università; ricerca; formazione; 5 per mille delle imposte sui redditi delle persone fisiche; ambiente, che assicurino minori spese pari a 2 miliardi di euro. A tal fine, il Governo, sulla base della proposta del Ministero dell’economia e delle finanze, sentiti i Ministeri interessati, presenta al Parlamento entro il 30 settembre 2023 un programma per la riorganizzazione della spesa pubblica nel quale sono specificati i singoli interventi e le misure adottate o in via di adozione per il conseguimento degli obiettivi di riduzione della spesa pubblica a decorrere dal 2024, nonché le forme di monitoraggio sullo stato di attuazione degli stessi al fine di valutarne l’efficacia. Al programma è associata l’indicazione dei risparmi di spesa per ogni singolo intervento di riorganizzazione della spesa pubblica. Nell’ambito della risoluzione parlamentare approvativa della Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza 2023, sono indicati i disegni di legge collegati alla manovra finanziaria per il triennio 2024-2026, mediante i quali attuare le riorganizzazioni della spesa pubblica di cui al presente comma.»

2.26

Sbrollini

Al comma 2, lettera b), numero 2) dopo il secondo periodo inserire il seguente: “La soglia reddituale di cui sopra è aumentata a 9.360 euro, moltiplicata secondo la stessa scala di equivalenza, nel caso in cui il nucleo familiare si trovi in locazione con contratto regolarmente registrato.”

2.27

MagniDe CristofaroCucchiAurora Floridia

All’articolo 2, comma 2, lettera b), n. 2), quinto periodo, dopo le parole “ovvero di altre misure nazionali o regionali di contrasto alla povertà” sono aggiunte le seguenti: “o connesse all’invalidità civile, sordità e cecità civile”.

Conseguentemente

Dopo l’articolo 44, aggiungere il seguente

Art. 44 bis (Rimodulazione di agevolazioni fiscali a tutela dell’ambiente)

1. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A – Impieghi dei prodotti energetici che comportano l’esenzione dall’accisa o l’applicazione di un’aliquota ridotta -, l’aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l’esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, è progressivamente aumentata del 10 per cento annuo fino ad ottenere la parificazione con il trattamento fiscale della benzina.

2. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte II, «Beni e servizi soggetti all’aliquota del 4 per cento» al numero 19, la voce: “fertilizzanti di cui alla legge 19 ottobre 1984, n. 748” è soppressa.

3. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte III, «Beni e servizi soggetti all’aliquota del 10 per cento», i numeri 81 (acqua, acque minerali) con l’esclusione dell’acqua e 110 (prodotti i fitosanitari) sono soppressi.

4. Con uno o più provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1,2 e 3 del presente articolo.

5. Le maggiori risorse annue derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 del presente articolo incrementano le risorse al fine di ripristinare la misura di contrasto alla povertà universale.

2.28

Sbrollini

Al comma 2, lettera b), n. 2), quinto periodo, dopo le parole “ovvero di altre misure nazionali o regionali di contrasto alla povertà” aggiungere le seguenti: “o connesse all’invalidità civile, sordità e cecità civile”.

2.29

ZampaCamussoFurlanZambitoMancaMisiani

Al comma 2, lettera b), n. 2), sesto periodo, dopo le parole “ovvero di altre misure nazionali o regionali di contrasto alla povertà” inserire le seguenti: “o connesse all’invalidità civile, sordità e cecità civile”.

2.30

CamussoZampaFurlanZambitoManca

Al comma 2, sopprimere la lettera d).

2.31

MurelliMinasiCantù

Al comma 2, lettera d), sostituire le parole: «il beneficiario» con le seguenti: «il richiedente».

2.32

CamussoZampaFurlanZambitoMancaMagni

Al comma 2, lettera d), sopprimere le parole da: «nonché la mancanza di sentenze definitive di condanna» fino alla fine della lettera.

2.33

GuidolinPirroMazzella

Al comma 3 sostituire le parole: «il nucleo familiare in cui un componente, con gli obblighi indicati all’articolo 6, comma 4, risulta disoccupato», con le seguenti: «il componente di un nucleo familiare, con gli obblighi indicati all’articolo 6, comma 4, disoccupato».

Conseguentemente, all’articolo 8, comma 6, sostituire l’alinea con la seguente: «Il componente del nucleo familiare che percepisce l’Assegno di inclusione, tenuto agli obblighi di cui all’articolo 6, decade dal beneficio se:».

2.34

ZampaCamussoFurlanZambitoMancaMagni

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Il parametro della scala di equivalenza, di cui al comma 2, lettera b), numero 2), è pari a 1 per il primo componente del nucleo familiare ed è incrementato, fino a un massimo complessivo di 2,8, ulteriormente elevato a 2,9 in presenza di componenti in condizione di disabilità grave o non autosufficienza:

a) di 0,5 per ciascun altro componente con disabilità o non autosufficiente, secondo quanto previsto dall’allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n.159 del 2013;

b) di 0,4 per ciascun altro componente.»

Conseguentemente, all’articolo 13, dopo il comma 14, inserire i seguenti:

«14-bis.  Il Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è ridotto di 500 milioni di euro a decorrere dall’anno 2024.

14-ter. Il Fondo per il sostegno alla povertà e per l’inclusione attiva di cui all’articolo 1, comma 321, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è ridotto di 500 milioni di euro a decorrere dall’anno 2024.

14-quater. L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, è ridotta di 500 milioni di euro a decorrere dall’anno 2024.

14-quinquies. Il Governo, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto, presenta alle Camere un rapporto sulla realizzazione delle strategie di contrasto all’evasione fiscale, sui risultati conseguiti nel 2022, specificati per ciascuna regione, e nell’anno in corso, nonché su quelli attesi, con riferimento sia al recupero di gettito derivante da accertamento di evasione che a quello attribuibile alla maggiore propensione all’adempimento da parte dei contribuenti. Sulla base degli indirizzi delle Camere, il Governo definisce un programma di ulteriori misure ed interventi normativi finalizzati ad implementare, anche attraverso la cooperazione internazionale ed il rafforzamento dei controlli, l’azione di prevenzione, contrasto e recupero dell’evasione fiscale allo scopo di conseguire a decorrere dall’anno 2024 un incremento di almeno 3.000 milioni di euro per l’anno 2024 e 4.000 milioni di euro a decorrere dall’anno 2025, delle entrate dalla lotta all’evasione fiscale rispetto a quelle ottenute nell’anno 2023.

14-sexsies. Entro il 30 settembre 2023, il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell’economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all’articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione da inserire nella legge di bilancio per gli anni 2024-2026, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a  2.000 milioni di euro per l’anno 2024 e a 3.000 milioni di euro a decorrere dall’anno 2025 a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall’eliminazione dei sussidi dannosi per l’ambiente (SAD) di cui all’articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221.»

2.35

BerrinoLeonardiRussoSattaZullo

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Il parametro della scala di equivalenza, di cui al comma 2, lettera b), numero 2), corrispondente a una base di garanzia di inclusione per le fragilità che caratterizzano il nucleo, è pari a 1 ed è incrementato, fino a un massimo complessivo di 2,2, ulteriormente elevato a 2,3 in presenza di componenti in condizione di disabilità grave o non autosufficienza:

a) di 0,5 per ciascun altro componente adulto con disabilità o non autosufficiente, secondo quanto previsto dall’allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013;

b) di 0,4 per ciascun altro componente con età pari o superiore a 60 anni;

c) di 0,4 per un componente maggiorenne con carichi di cura, come definiti all’articolo 6, comma 5

d) di 0,4 per ciascun altro componente adulto in condizione di grave disagio psico sociale e inserito in programmi di cura e di assistenza certificati dalla Pubblica Amministrazione;

 e) di 0,15 per ciascun minore di età, fino a due;

  f) di 0,10 per ogni ulteriore minore di età oltre il secondo.

Il parametro della scala di equivalenza è ulteriormente incrementato dello 0,10 per ciascun componente disabile o non autosufficiente riferito alla lettere b)e)f)

2.36

CamussoZampaFurlanZambitoManca

Sostituire il comma 4 con il seguente:

“4. Il parametro della scala di equivalenza di cui al comma 2, lettera b), numero 2) è quello definito ai fini ISEE, così come indicato nell’allegato 1 al Dpcm 159/2013 con successive modifiche. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede a valere a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.”.

2.37

Sbrollini

Sostituire il comma 4 con il seguente:

“4. Il parametro della scala di equivalenza di cui al comma 2, lettera b), numero 2) è quello definito ai fini ISEE, così come indicato nell’allegato 1 al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159 del 5 dicembre 2013 con successive modifiche

2.38

CamussoZampaFurlanZambitoManca

Al comma 4, dopo le parole “disabilità grave o non autosufficienza” inserire le seguenti: “certificate dall’UVM di cui all’articolo 4, comma 5:”

2.39

FurlanZampaCamussoZambitoManca

Al comma 4, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) di 0,4 per ciascun altro componente maggiorenne».

Conseguentemente,  all’articolo 13, dopo il comma 14, inserire i seguenti:

«14-bis. Il Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è ridotto di 400 milioni di euro a decorrere dall’anno 2024.

14-ter. Il Fondo per il sostegno alla povertà e per l’inclusione attiva di cui all’articolo 1, comma 321, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è ridotto di 400 milioni di euro a decorrere dall’anno 2024.

14-quater. L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, è ridotta di 500 milioni di euro a decorrere dall’anno 2024.

14-quinquies. Il Governo, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto, presenta alle Camere un rapporto sulla realizzazione delle strategie di contrasto all’evasione fiscale, sui risultati conseguiti nel 2022, specificati per ciascuna regione, e nell’anno in corso, nonché su quelli attesi, con riferimento sia al recupero di gettito derivante da accertamento di evasione che a quello attribuibile alla maggiore propensione all’adempimento da parte dei contribuenti. Sulla base degli indirizzi delle Camere, il Governo definisce un programma di ulteriori misure ed interventi normativi finalizzati ad implementare, anche attraverso la cooperazione internazionale ed il rafforzamento dei controlli, l’azione di prevenzione, contrasto e recupero dell’evasione fiscale allo scopo di conseguire a decorrere dall’anno 2024 un incremento di almeno 3.000 milioni di euro per l’anno 2024 e 4.000 milioni di euro a decorrere dall’anno 2025, delle entrate dalla lotta all’evasione fiscale rispetto a quelle ottenute nell’anno 2023.»

2.40

PirroGuidolinMazzella

Al comma 4, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire la lettera d) con la seguente: «d) 0,2 per ogni ulteriore componente di minore età, fino ad un massimo di 2,1»;

b) sopprimere la lettera e).

Conseguentemente, all’articolo 13, dopo il comma 14, inserire i seguenti:

«14-bis. All’articolo 1, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 115, primo periodo, le parole: “per l’anno 2023” sono sostituite dalle seguenti: “per gli anni 2023 e 2024”;

b) al comma 116, le parole: “50 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “55 per cento”.

14-ter. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le aliquote dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all’elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui all’articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con eccezione delle detrazioni per lavoro dipendente ed assistenza, sono modificati, soppressi o ridotti, a decorrere dal 1º gennaio 2025 al fine di assicurare maggiori entrate pari a 190 milioni di euro a decorrere dall’anno 2025. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile a diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell’economia e delle finanze sono stabilite le modalità tecniche per l’attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.».

2.41

MagniDe CristofaroCucchiAurora Floridia

Al comma 6, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

b-bis) i coniugi che hanno medesima residenza anagrafica costituiscono nucleo familiare distinto in presenza di coniuge, sola o con minori, presa in carico da un centro antiviolenza o temporaneamente accolta in una casa-rifugio o struttura di accoglienza riconosciuta dalle Regioni ai sensi dell’art. 5-bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119.

Conseguentemente

Dopo l’articolo 44, aggiungere il seguente

Art. 44 bis (Rimodulazione di agevolazioni fiscali a tutela dell’ambiente)

1. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A – Impieghi dei prodotti energetici che comportano l’esenzione dall’accisa o l’applicazione di un’aliquota ridotta -, l’aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l’esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, è progressivamente aumentata del 10 per cento annuo fino ad ottenere la parificazione con il trattamento fiscale della benzina.

2. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte II, «Beni e servizi soggetti all’aliquota del 4 per cento» al numero 19, la voce: “fertilizzanti di cui alla legge 19 ottobre 1984, n. 748” è soppressa.

3. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte III, «Beni e servizi soggetti all’aliquota del 10 per cento», i numeri 81 (acqua, acque minerali) con l’esclusione dell’acqua e 110 (prodotti i fitosanitari) sono soppressi.

4. Con uno o più provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1,2 e 3 del presente articolo.

5. Le maggiori risorse annue derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 del presente articolo incrementano le risorse al fine di ripristinare la misura di contrasto alla povertà universale.

2.42

ZampaCamussoFurlanZambitoManca

Al comma 6, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

“b-bis) i coniugi che hanno medesima residenza anagrafica costituiscono nucleo familiare distinto in presenza di coniuge, sola o con minori, presa in carico da un centro antiviolenza o temporaneamente accolta in una casa-rifugio o struttura di accoglienza riconosciuta dalle Regioni ai sensi dell’articolo 5-bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119.”

2.43

PaitaSbrollini

Al comma 6, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bisi soggetti inseriti nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere costituiscono sempre nucleo familiare a sé, anche ai fini ISEE».

Conseguentemente, all’articolo 6, comma 5, primo periodo, dopo le parole: «di età pari o superiore a sessanta anni» inserire le seguenti; «, ovvero inseriti nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere» e, al secondo periodo, dopo la lettera d), aggiungere la seguente: 

«d-bisi componenti inseriti nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere».

2.44

PirroGuidolinMazzella

Al comma 7, dopo la lettera f) aggiungere la seguente:

«f-bis) l’assegno ordinario di invalidità di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222.»

Conseguentemente, all’articolo 13, dopo il comma 14, inserire i seguenti:

«14-bis. All’articolo 1, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 115, primo periodo, le parole: “per l’anno 2023” sono sostituite dalle seguenti: “per gli anni 2023 e 2024”;

b) al comma 116, le parole: “50 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “55 per cento”.

14-ter. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le aliquote dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all’elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui all’articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con eccezione delle detrazioni per lavoro dipendente ed assistenza, sono modificati, soppressi o ridotti, a decorrere dal 1º gennaio 2025 al fine di assicurare maggiori entrate pari a 250 milioni di euro a decorrere dall’anno 2025. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile a diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell’economia e delle finanze sono stabilite le modalità tecniche per l’attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.».

2.45

MagniDe CristofaroCucchiAurora Floridia

Al comma 10 sostituire le parole “due mesi continuativi” con le seguenti “sei mesi continuativi”.

Conseguentemente

Dopo l’articolo 44, aggiungere il seguente

Art. 44 bis (Rimodulazione di agevolazioni fiscali a tutela dell’ambiente)

1. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A – Impieghi dei prodotti energetici che comportano l’esenzione dall’accisa o l’applicazione di un’aliquota ridotta -, l’aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l’esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, è progressivamente aumentata del 10 per cento annuo fino ad ottenere la parificazione con il trattamento fiscale della benzina.

2. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte II, «Beni e servizi soggetti all’aliquota del 4 per cento» al numero 19, la voce: “fertilizzanti di cui alla legge 19 ottobre 1984, n. 748” è soppressa.

3. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte III, «Beni e servizi soggetti all’aliquota del 10 per cento», i numeri 81 (acqua, acque minerali) con l’esclusione dell’acqua e 110 (prodotti i fitosanitari) sono soppressi.

4. Con uno o più provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1,2 e 3 del presente articolo.

5. Le maggiori risorse annue derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 del presente articolo incrementano le risorse al fine di ripristinare la misura di contrasto alla povertà universale.

Art. 3

3.1

Sbrollini

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: “ovvero di 1.800 euro annui se il nucleo familiare è composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni ovvero da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizione di disabilità grave e di non autosufficienza”.

3.2

FurlanZampaCamussoZambitoMancaMisiani

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: “ovvero di 1.800 euro annui se il nucleo familiare è composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni ovvero da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizione di disabilità grave e di non autosufficienza”.

3.3

ZampaCamussoFurlanZambitoManca

Al comma 1, dopo il secondo periodo inserire il seguente: “L’integrazione è concessa altresì nella misura della rata mensile del mutuo e fino ad un massimo di 1.800 euro annui ai nuclei familiari residenti in abitazione di proprietà per il cui acquisto o per la cui costruzione sia stato contratto un mutuo da parte di componenti il medesimo nucleo familiare.”.

Conseguentemente,

a)all’articolo 13, apportare le seguenti modificazioni:

1) al comma 8, alinea, incrementare ogni cifra di 200 milioni di euro;

2) al comma 8, lettere a), incrementare ogni cifra di 140 milioni di euro;

 3) al comma 9, lettere b), incrementare ogni cifra di 55 milioni di euro;

 4) al comma 9, lettere c), incrementare ogni cifra di 5 milioni di euro;

 5) al comma 14, alinea, ad eccezione delle parole “pari a 122,5 milioni di euro per l’anno 2023, e lettera a), incrementare ogni cifra di 200 milioni di euro.

3.4

MagniDe CristofaroCucchiAurora Floridia

All’articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) Al comma 1, aggiungere infine “Ai fini della definizione del beneficio economico, la soglia di cui al primo periodo è incrementata a 9.360 per i beneficiari privi di alcuna abitazione di proprietà e non residenti in abitazione in locazione, escludendo i titolari di usufrutto, diritto di abitazione e comodato d’uso”;

 b) Sostituire il comma 2, con il seguente: “2. Il beneficio è erogato mensilmente”;

 c) Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

“11 bis) Le soglie ISEE, reddituali e patrimoniali indicate all’Articolo 2, lettera b), numeri 1), 2), 3) e 4), nonché all’articolo 3, commi 1, 5, 6 e 7 sono adeguate annualmente alle variazioni dell’indice del costo della vita a decorrere dal 1° gennaio 2025.”

Conseguentemente

Dopo l’articolo 44, aggiungere il seguente

Art. 44 bis (Rimodulazione di agevolazioni fiscali a tutela dell’ambiente)

1. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A – Impieghi dei prodotti energetici che comportano l’esenzione dall’accisa o l’applicazione di un’aliquota ridotta -, l’aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l’esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, è progressivamente aumentata del 10 per cento annuo fino ad ottenere la parificazione con il trattamento fiscale della benzina.

2. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte II, «Beni e servizi soggetti all’aliquota del 4 per cento» al numero 19, la voce: “fertilizzanti di cui alla legge 19 ottobre 1984, n. 748” è soppressa.

3. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte III, «Beni e servizi soggetti all’aliquota del 10 per cento», i numeri 81 (acqua, acque minerali) con l’esclusione dell’acqua e 110 (prodotti i fitosanitari) sono soppressi.

4. Con uno o più provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1,2 e 3 del presente articolo.

5. Le maggiori risorse annue derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 del presente articolo incrementano le risorse al fine di ripristinare la misura di contrasto alla povertà universale.

3.5

MazzellaGuidolinPirroMagni

Apportare le seguenti modificazioni:

al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L’integrazione di cui al presente comma, è concessa altresì nella misura della rata mensile del mutuo e fino ad un massimo di 1.800 euro annui ai nuclei familiari residenti in abitazione di proprietà per il cui acquisto o per la cui costruzione sia stato contratto un mutuo da parte di componenti il medesimo nucleo familiare.»;

dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. La sospensione di cui al precedente comma non si applica ai beneficiari titolari di pensione diretta o comunque di età pari o superiore a 65 anni.».

Conseguentemente, all’articolo 13, dopo il comma 14, inserire i seguenti:

«14-bis. All’articolo 1, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 115, primo periodo, le parole: “per l’anno 2023” sono sostituite dalle seguenti: “per gli anni 2023 e 2024”;

b) al comma 116, le parole: “50 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “60 per cento”.

14-ter. Entro il 31 dicembre 2025, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 850 milioni di euro per ciascuno degli anni a decorrere dall’anno 2025. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 31 marzo 2024, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.».

3.6

GuidolinPirroMazzella

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per i soggetti privi di abitazione di proprietà e che non risiedono presso un’abitazione in locazione, la soglia di cui al primo periodo del presente comma è pari a euro 9.360 annui, fatta eccezione per i titolari di usufrutto, diritto di abitazione e comodato d’uso.».

3.7

Musolino

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. La componente relativa all’integrazione del reddito dei nuclei familiari residenti in abitazione concessa in locazione di cui al comma precedente, è erogata direttamente al locatore dell’immobile risultante dal contratto di locazione. A tal fine, il beneficiario comunica all’ente erogatore i dati del locatore. Il pagamento della componente di cui al comma 1, secondo periodo, è imputato dal locatore al pagamento parziale o totale del canone. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità di attuazione del presente comma.»

3.8

ZulloLeonardiRussoSattaBerrino

Dopo il comma 1 inserire il seguente: «1-bis. La componente relativa all’integrazione del reddito dei nuclei familiari residenti in abitazione concessa in locazione di cui al comma precedente, è erogata direttamente al locatore dell’immobile risultante dal contratto di locazione. A tal fine il beneficiario comunica all’ente erogatore i dati del locatore. Il pagamento della componente di cui al comma 1, secondo periodo, è imputato dal locatore al pagamento parziale o totale del canone. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate le modalità di attuazione di quanto disposto dal presente comma.».

3.9

RonzulliSilvestro

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

“1-bis. La componente relativa all’integrazione del reddito dei nuclei familiari residenti in abitazione concessa in locazione di cui al comma precedente, è erogata direttamente al locatore dell’immobile risultante dal contratto di locazione. A tal fine il beneficiario comunica all’ente erogatore i dati del locatore. Il pagamento della componente di cui al comma 1, secondo periodo, è imputato dal locatore al pagamento parziale o totale del canone. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono individuate le modalità di attuazione della presente disposizione.”

3.10

BerrinoRussoSattaZulloLeonardi

Dopo comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. La componente relativa all’integrazione del reddito dei nuclei familiari residenti in abitazione concessa in locazione di cui al comma precedente, è erogata direttamente al locatore dell’immobile risultante dal contratto di locazione. A tal fine il beneficiario comunica all’ente erogatore i dati del locatore. Il pagamento della componente di cui al comma 1, secondo periodo, è imputato dal locatore al pagamento parziale o totale del canone. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono individuate le modalità di attuazione della presente disposizione.»

3.11

MurelliMinasiCantù

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. La componente relativa all’integrazione del reddito dei nuclei familiari residenti in abitazione concessa in locazione, di cui al comma 1, è erogata direttamente al locatore dell’immobile risultante dal contratto di locazione. A tal fine, il beneficiario comunica all’ente erogatore i dati del locatore. Il pagamento della componente di cui al comma 1, secondo periodo, è imputato dal locatore al pagamento parziale o totale del canone. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono individuate le modalità di attuazione della presente disposizione.».

3.12

PirroGuidolinMazzella

Sostituire il comma 2 con il seguente: «2. Il beneficio è erogato mensilmente per un periodo continuativo non superiore a diciotto mesi e può essere rinnovato per periodi ulteriori di dodici mesi.»

Conseguentemente all’articolo 13, dopo il comma 14, inserire i seguenti:

«14-bis. All’articolo 1, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 115, primo periodo, le parole: “per l’anno 2023” sono sostituite dalle seguenti: “per gli anni 2023 e 2024”;

b) al comma 116, le parole: “50 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “55 per cento”.

14-ter. Entro il 31 dicembre 2025, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 504,4 milioni di euro per ciascuno degli anni a decorrere dall’anno 2025. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 31 marzo 2024, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.».

3.13

MagniDe CristofaroCucchiAurora Floridia

Il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. Il beneficio è erogato mensilmente per tutto il periodo necessario in cui permane la condizione di povertà del nucleo beneficiario”.Conseguentemente

Dopo l’articolo 44, aggiungere il seguente

Art. 44 bis (Rimodulazione di agevolazioni fiscali a tutela dell’ambiente)

1. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A – Impieghi dei prodotti energetici che comportano l’esenzione dall’accisa o l’applicazione di un’aliquota ridotta -, l’aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l’esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, è progressivamente aumentata del 10 per cento annuo fino ad ottenere la parificazione con il trattamento fiscale della benzina.

2. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte II, «Beni e servizi soggetti all’aliquota del 4 per cento» al numero 19, la voce: “fertilizzanti di cui alla legge 19 ottobre 1984, n. 748” è soppressa.

3. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte III, «Beni e servizi soggetti all’aliquota del 10 per cento», i numeri 81 (acqua, acque minerali) con l’esclusione dell’acqua e 110 (prodotti i fitosanitari) sono soppressi.

4. Con uno o più provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1,2 e 3 del presente articolo.

5. Le maggiori risorse annue derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 del presente articolo incrementano le risorse al fine di ripristinare la misura di contrasto alla povertà universale.

3.14

CamussoZampaFurlanZambitoManca

Sostituire il comma 2 con il seguente:

“2. Il beneficio è erogato mensilmente.”

3.15

ZambitoZampaCamussoFurlanManca

Al comma 2, sostituire le parole da “non superiore a diciotto mesi” fino alla fine del comma con le seguenti: “connesso alla durata dello stato di povertà come definita all’art. 1, comma 1 lettera a) del decreto legislativo 15 settembre 2017 n. 147, certificato dal Servizio Sociale Professionale del comune singolo o associato negli Ambiti Territoriali Sociali (di seguito ATS) secondo quanto disposto dall’art. 8 della legge 8 novembre 2000 n. 328.”

3.16

DamanteMazzellaGuidolinPirro

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) sopprimere le seguenti parole: «previa sospensione di un mese»;

b) sostituire le parole: «dodici mesi» con le seguenti: «diciotto mesi»;

c) sopprimere l’ultimo periodo.

Conseguentemente all’articolo 13, dopo il comma 14, inserire i seguenti:

«14-bis. All’articolo 1, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 115, primo periodo, le parole: “per l’anno 2023” sono sostituite dalle seguenti: “per gli anni 2023 e 2024”;

b) al comma 116, le parole: “50 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “65 per cento”.
14-ter. Entro il 31 dicembre 2025, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 3.026,4 milioni di euro per ciascuno degli anni a decorrere dall’anno 2025. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 31 marzo 2024, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.».

3.17

MagniDe CristofaroCucchiAurora Floridia

Al comma 2 eliminare le seguenti parole: “, previa sospensione di un mese,” e sopprimere il secondo capoverso.

        Conseguentemente

            Dopo l’articolo 44, aggiungere il seguente

            Art. 44 bis (Rimodulazione di agevolazioni fiscali a tutela dell’ambiente)

            1. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A – Impieghi dei prodotti energetici che comportano l’esenzione dall’accisa o l’applicazione di un’aliquota ridotta -, l’aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l’esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, è progressivamente aumentata del 10 per cento annuo fino ad ottenere la parificazione con il trattamento fiscale della benzina.

        2. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte II, «Beni e servizi soggetti all’aliquota del 4 per cento» al numero 19, la voce: “fertilizzanti di cui alla legge 19 ottobre 1984, n. 748” è soppressa.

        3. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte III, «Beni e servizi soggetti all’aliquota del 10 per cento», i numeri 81 (acqua, acque minerali) con l’esclusione dell’acqua e 110 (prodotti i fitosanitari) sono soppressi.

        4. Con uno o più provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1,2 e 3 del presente articolo.

        5. Le maggiori risorse annue derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 del presente articolo incrementano le risorse al fine di ripristinare la misura di contrasto alla povertà universale.

3.18

PirroGuidolinMazzella

Dopo il comma 2, inserire il seguente:«2-bis. La sospensione di cui al precedente comma, non si applica ai beneficiari titolari di pensione diretta o comunque di età pari o superiore a 65 anni.».

        Conseguentemente all’articolo 13, dopo il comma 14, inserire i seguenti:

        «14-bis. All’articolo 1, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) al comma 115, primo periodo, le parole: “per l’anno 2023” sono sostituite dalle seguenti: “per gli anni 2023 e 2024”;

            b) al comma 116, le parole: “50 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “55 per cento”.

        14-ter. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le aliquote dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all’elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui all’articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con eccezione delle detrazioni per lavoro dipendente ed assistenza, sono modificati, soppressi o ridotti, a decorrere dal 1º gennaio 2025 al fine di assicurare maggiori entrate pari a 750 milioni di euro a decorrere dall’anno 2025. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile a diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell’economia e delle finanze sono stabilite le modalità tecniche per l’attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.».

3.19

CamussoZampaFurlanZambitoManca

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

        “4-bis. A decorrere dall’anno 2025, gli importi del beneficio economico, le relative soglie dell’ISEE e del reddito familiare, sono adeguati annualmente alle variazioni dell’indice del costo della vita.”

        Conseguentemente, all’articolo 13, dopo il comma 14, inserire i seguenti:

        “14-bis.  Il Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è ridotto di 500 milioni di euro a decorrere dall’anno 2023.

        14-ter. Il Fondo per il sostegno alla povertà e per l’inclusione attiva di cui all’articolo 1, comma 321, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è ridotto di 500 milioni di euro a decorrere dall’anno 2023.

            14-quater. L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, è ridotta di 500 milioni di euro a decorrere dall’anno 2023.

        14-quinquies. Entro il 31 dicembre 2023 sono adottate misure di razionalizzazione della spesa pubblica, con esclusione delle spese connesse a: salute; welfare; stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse; enti territoriali; istruzione; università; ricerca; formazione; 5 per mille delle imposte sui redditi delle persone fisiche; ambiente, che assicurino minori spese pari a 4 miliardi di euro. A tal fine, il Governo, sulla base della proposta del Ministero dell’economia e delle finanze, sentiti i Ministeri interessati, presenta al Parlamento entro il 30 settembre 2023 un programma per la riorganizzazione della spesa pubblica nel quale sono specificati i singoli interventi e le misure adottate o in via di adozione per il conseguimento degli obiettivi di riduzione della spesa pubblica a decorrere dal 2024, nonché le forme di monitoraggio sullo stato di attuazione degli stessi al fine di valutarne l’efficacia. Al programma è associata l’indicazione dei risparmi di spesa per ogni singolo intervento di riorganizzazione della spesa pubblica. Nell’ambito della risoluzione parlamentare approvativa della Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza 2023, sono indicati i disegni di legge collegati alla manovra finanziaria per il triennio 2024-2026, mediante i quali attuare le riorganizzazioni della spesa pubblica di cui al presente comma.

        14-sexsies. Entro il 30 settembre 2023, il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell’economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all’articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione da inserire nella legge di bilancio per gli anni 2024-2026, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a  1.000 milioni di euro per l’anno 2024 e a 3.000 milioni di euro a decorrere dall’anno 2025 a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall’eliminazione dei sussidi dannosi per l’ambiente (SAD) di cui all’articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221.”

3.20

FurlanZampaCamussoZambitoManca

     Al comma 7, sostituire le parole: «3.000 euro» con le seguenti: «5.000 euro».

        Conseguentemente,

        all’articolo 13, dopo il comma 14, inserire i seguenti:

        «14-bis. Il Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è ridotto di 400 milioni di euro a decorrere dall’anno 2023.

        14-ter. Il Fondo per il sostegno alla povertà e per l’inclusione attiva di cui all’articolo 1, comma 321, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è ridotto di 400 milioni di euro a decorrere dall’anno 2023.

        14-quater. L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, è ridotta di 500 milioni di euro a decorrere dall’anno 2023.

        14-quinquies. Il Governo, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto, presenta alle Camere un rapporto sulla realizzazione delle strategie di contrasto all’evasione fiscale, sui risultati conseguiti nel 2022, specificati per ciascuna regione, e nell’anno in corso, nonché su quelli attesi, con riferimento sia al recupero di gettito derivante da accertamento di evasione che a quello attribuibile alla maggiore propensione all’adempimento da parte dei contribuenti. Sulla base degli indirizzi delle Camere, il Governo definisce un programma di ulteriori misure ed interventi normativi finalizzati ad implementare, anche attraverso la cooperazione internazionale ed il rafforzamento dei controlli, l’azione di prevenzione, contrasto e recupero dell’evasione fiscale allo scopo di conseguire a decorrere dall’anno 2024 un incremento di almeno 3.000 milioni di euro per l’anno 2024 e 4.000 milioni di euro a decorrere dall’anno 2025, delle entrate dalla lotta all’evasione fiscale rispetto a quelle ottenute nell’anno 2023.»

3.21

PirroMazzellaGuidolin

Apportare le seguenti modifiche:

        a) dopo il comma 10, inserire il seguente: «10-bis. Le soglie ISEE, reddituali e patrimoniali di cui al presente articolo sono rivalutate sulla base della variazione, accertata dall’ISTAT, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.»;

            b) aggiungere,in fine, il seguente comma: «11-bis. Le soglie ISEE, reddituali e patrimoniali di cui al presente articolo sono rivalutate sulla base della variazione, accertata dall’ISTAT, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.».

3.0.1

MagniZampaMazzellaCamussoFurlanGuidolinPirroZambitoMancaMusolino

       Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

        «Art. 3-bis

(Indicizzazione delle soglie reddituali e patrimoniali)

            1. Le soglie ISEE, reddituali e patrimoniali indicate all’articolo 2, lettera b), numeri 1), 2), 3) e 4), nonché all’articolo 3, commi 1, 5, 6 e 7, nonché all’articolo 12, comma 2, sono adeguate annualmente alle variazioni dell’indice del costo della vita a decorrere dal 1° gennaio 2025. Con la medesima tempistica e modalità è altresì adeguato annualmente alle variazioni dell’indice del costo della vita l’importo mensile indicato all’art. 12 comma 7.»

             Conseguentemente

             dopo l’articolo 44, aggiungere il seguente:

           «Art. 44-bis.

(Rimodulazione di agevolazioni fiscali a tutela dell’ambiente)

              1. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A – Impieghi dei prodotti energetici che comportano l’esenzione dall’accisa o l’applicazione di un’aliquota ridotta -, l’aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l’esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, è progressivamente aumentata del 10 per cento annuo fino ad ottenere la parificazione con il trattamento fiscale della benzina.

              2. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte II, «Beni e servizi soggetti all’aliquota del 4 per cento» al numero 19, la voce: “fertilizzanti di cui alla legge 19 ottobre 1984, n. 748” è soppressa.

              3. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte III, «Beni e servizi soggetti all’aliquota del 10 per cento», i numeri 81 (acqua, acque minerali) con l’esclusione dell’acqua e 110 (prodotti i fitosanitari) sono soppressi.

              4. Con uno o più provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1,2 e 3 del presente articolo.

              5. Le maggiori risorse annue derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 del presente articolo incrementano le risorse al fine di ripristinare la misura di contrasto alla povertà universale.»

3.0.2

FurlanZampaCamussoZambitoManca

Dopo l’articolo 3 aggiungere il seguente:

“Art. 3-bis

        1. Le soglie ISEE, reddituali e patrimoniali indicate all’articolo 2, lettera b), numeri 1), 2), 3) e 4), all’articolo 3, commi 1, 5, 6 e 7, nonché all’articolo 12, comma 2, sono adeguate annualmente alle variazioni dell’indice del costo della vita a decorrere dal 1° gennaio 2025. Con la medesima tempistica e modalità l’importo mensile di cui all’articolo 12, comma 7, è altresì adeguato annualmente alle variazioni dell’indice del costo della vita.”

        Conseguentemente, all’articolo 13, dopo il comma 14, inserire i seguenti:

        “14-bis. Entro il 31 dicembre 2023 sono adottate misure di razionalizzazione della spesa pubblica, con esclusione delle spese connesse a: salute; welfare; stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse; enti territoriali; istruzione; università; ricerca; formazione; 5 per mille delle imposte sui redditi delle persone fisiche; ambiente, che assicurino minori spese pari a 4 miliardi di euro. A tal fine, il Governo, sulla base della proposta del Ministero dell’economia e delle finanze, sentiti i Ministeri interessati, presenta al Parlamento entro il 30 settembre 2023 un programma per la riorganizzazione della spesa pubblica nel quale sono specificati i singoli interventi e le misure adottate o in via di adozione per il conseguimento degli obiettivi di riduzione della spesa pubblica a decorrere dal 2024, nonché le forme di monitoraggio sullo stato di attuazione degli stessi al fine di valutarne l’efficacia. Al programma è associata l’indicazione dei risparmi di spesa per ogni singolo intervento di riorganizzazione della spesa pubblica. Nell’ambito della risoluzione parlamentare approvativa della Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza 2023, sono indicati i disegni di legge collegati alla manovra finanziaria per il triennio 2024-2026, mediante i quali attuare le riorganizzazioni della spesa pubblica di cui al presente comma.

3.0.3

Sbrollini

Aggiungere il seguente articolo:

«Articolo 3-bis

        Le soglie ISEE, reddituali e patrimoniali indicate all’Articolo 2, lettera b), numeri 1), 2), 3) e 4), nonché all’articolo 3, commi 1, 5, 6 e 7 sono adeguate annualmente alle variazioni dell’indice del costo della vita a decorrere dal 1° gennaio 2025.»

Art. 4

4.1

SigismondiBerrinoLeonardiSattaRussoZullo

Anteporre al comma 1 il seguente:

        “01. All’art. 2, comma 1, lettera b), della legge 30 marzo 2001, n. 152, le parole: “e che abbiano sedi di istituti di patronato in almeno quattro Paesi stranieri;” sono soppresse:

4.2

MurelliMinasiCantù

Apportare le seguenti modificazioni:

        a) sostituire il comma 1 con il seguente: «1. L’Assegno di inclusione è richiesto con modalità telematiche all’INPS, che lo riconosce, previa verifica entro quindici giorni dalla richiesta del possesso dei requisiti e delle condizioni previste dal presente Capo, sulla base delle informazioni disponibili sulle proprie banche dati o tramite quelle messe a disposizione dai comuni, dal Ministero della giustizia, dal Ministero dell’istruzione e del merito, dall’Anagrafe tributaria, dal pubblico registro automobilistico e dalle altre pubbliche amministrazioni detentrici dei dati necessari per la verifica dei requisiti, attraverso sistemi di interoperabilità, fatti salvi i controlli previsti dall’articolo 7. L’INPS comunica entro quindici giorni dalla richiesta l’esito delle verifiche e informa il richiedente che, per ricevere il beneficio economico di cui all’articolo 3, deve effettuare l’iscrizione presso il sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa (SIISL), secondo quanto previsto dall’articolo 5, al fine di sottoscrivere un patto di attivazione digitale e deve espressamente autorizzare la trasmissione dei dati relativi alla domanda ai centri per l’impiego, alle agenzie per il lavoro e agli enti autorizzati all’attività di intermediazione ai sensi degli articoli 4 e 6 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, nonché ai soggetti accreditati ai servizi per il lavoro ai sensi dell’articolo 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150. La richiesta può essere presentata presso gli istituti di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152; la verifica del possesso dei requisiti e delle condizioni per accedere al beneficio è effettuata entro quindici giorni dalla richiesta e dell’esito è data immediata comunicazione al richiedente. Dall’attuazione delle disposizioni di cui al terzo periodo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»;

            b) sostituire il comma 5 con il seguente: «5. I servizi sociali effettuano, entro il termine di quindici giorni, una valutazione multidimensionale dei bisogni del nucleo familiare, finalizzata alla sottoscrizione di un patto per l’inclusione. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 6, comma 4, nell’ambito di tale valutazione, i componenti del nucleo familiare, di età compresa tra 18 e 59 anni attivabili al lavoro, vengono avviati, entro il termine di quindici giorni dalla conclusione della valutazione multidimensionale, ai centri per l’impiego per la sottoscrizione del patto di servizio personalizzato di cui all’articolo 6. Il patto di servizio personalizzato è sottoscritto entro sessanta giorni da quando i componenti vengono avviati al centro per l’impiego. Successivamente, ogni novanta giorni, i beneficiari di cui al presente comma sono tenuti a presentarsi ai centri per l’impiego per aggiornare la propria posizione. In caso di mancata presentazione, il beneficio economico è sospeso.».

4.3

ZampaZambitoCamussoFurlanManca

Sostituire il comma 1 con il seguente:

        “1. L’Assegno di inclusione è richiesto presso il Segretariato sociale del comune o dai comuni associati negli ATS che, presta informazione, consulenza e orientamento ai richiedenti, sulla rete integrata degli interventi e dei servizi sociali alla persona ed alla comunità, secondo quanti indicato dal decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112 e dalla legge 8 novembre 2000 n. 328, presenti sul territorio, e, qualora ricorrano le condizioni, assistenza nella presentazione della richiesta, e la invia all’INPS, in quanto soggetto erogatore dell’Assegno di inclusione, tramite rete telematica, che lo riconosce previa verifica del possesso dei requisiti e delle condizioni previste dal presente Capo, sulla base delle informazioni disponibili sulle proprie banche dati o tramite quelle messe a disposizione dal comune stesso, dal Ministero della giustizia, dal Ministero dell’istruzione e del merito, dall’Anagrafe tributaria, dal pubblico registro automobilistico e dalle altre pubbliche amministrazioni detentrici dei dati necessari per la verifica dei requisiti, attraverso sistemi di interoperabilità, fatti salvi i controlli previsti dall’articolo 7. L’INPS informa il richiedente che, per ricevere il beneficio economico di cui all’articolo 3, deve effettuare l’iscrizione presso il sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa (SIISL), secondo quanto previsto dall’articolo 5, al fine di sottoscrivere un patto di attivazione digitale e deve espressamente autorizzare la trasmissione dei dati relativi alla domanda ai centri per l’impiego, alle agenzie per il lavoro e agli enti autorizzati all’attività di intermediazione ai sensi degli articoli 4 e 6 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, nonché ai soggetti accreditati ai servizi per il lavoro ai sensi dell’articolo 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150. La richiesta può essere presentata presso gli istituti di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152. Dall’attuazione delle disposizioni di cui al terzo periodo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.”

4.4

MazzellaGuidolinPirro

Al comma 1, dopo le parole: «L’Assegno di inclusione è richiesto con modalità telematiche», inserire le seguenti: «, o presso gli sportelli,».

4.5

CamussoZampaFurlanZambitoManca

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

        a) al primo periodo, dopo le parole “previa verifica” inserire le seguenti “, da effettuarsi entro trenta giorni dall’invio della richiesta,”;

            b) al secondo periodo, premettere le seguenti parole “Entro quindici giorni dalla verifica di cui al primo periodo,”.

4.6 (Comitato Legislazione)

Matera

Al comma 1, sopprimere le parole: «tramite quelle».

4.7

GuidolinPirroMazzella

Apportare le seguenti modificazioni:

        a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: “o tramite quelle messe a disposizione dai comuni,” inserire le seguenti dal Ministero dell’Interno attraverso l’ANPR,”;

            b) al comma 4, sostituireil secondo periodo con il seguente: «Successivamente, ogni 90 giorni, i beneficiari diversi dai soggetti attivabili al lavoro di cui al comma 5, sono tenuti ad aggiornare la propria posizione attraverso la piattaforma dei beneficiari del sistema SIISL, pena la sospensione del beneficio.”.

4.8

BerrinoLeonardiSattaRussoZullo

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «o tramite quelle messe a disposizione dai comuni» inserire le seguenti: «dal Ministero dell’Interno attraverso l’ANPR».

4.9

MurelliMinasiCantù

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «o tramite quelle messe a disposizione dai comuni» inserire le seguenti: «dal Ministero dell’Interno attraverso l’ANPR».

4.10

Silvestro

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «o tramite quelle messe a disposizione dai comuni» aggiungere le seguenti: «dal Ministero dell’Interno attraverso l’ANPR».

4.11

MalpezziMancaZampaCamussoFurlanZambito

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole “o tramite quelle messe a disposizione dai comuni” aggiungere le seguenti “dal Ministero dell’Interno attraverso l’ANPR”.

4.12

MazzellaGuidolinPirro

Al comma 1, terzo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché presso i centri di assistenza fiscale di cui all’articolo 32 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, previa stipula di una convenzione con l’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)».

4.13

MagniDe CristofaroCucchiAurora Floridia

All’articolo apportare le seguenti modificazioni:

        a) Al comma 1, aggiungere al termine del periodo: “La richiesta può essere presentata altresì presso i Centri di Assistenza Fiscale di cui all’articolo 32 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, previa stipula di una convenzione con l’INPS.”;

            b) Al comma 4, il secondo e terzo periodo sono soppressi;

            c) Al comma 5, il quarto e il quinto periodo sono soppressi;

            c)

4.14

ZaffiniLeonardiRussoBerrinoSattaZullo

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La richiesta può essere presentata presso i Centri di Assistenza Fiscale di cui all’articolo 32 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, previa stipula di una convenzione con l’INPS.»

4.15

Sbrollini

Al comma 1 è aggiunto il seguente periodo: “La richiesta può essere presentata presso i Centri di Assistenza Fiscale di cui all’articolo 32 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, previa stipula di una convenzione con lNPS.”

4.16

CamussoZampaFurlanZambitoManca

Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo:  “La richiesta può essere presentata presso i Centri di Assistenza Fiscale di cui all’articolo 32 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, previa stipula di una convenzione con l’INPS.”

4.17

CamussoZambitoZampaFurlanManca

Sostituire i commi 3 e 4 con i seguenti:

        “3. Il Segretariato Sociale del Comune singolo o associato negli ATS, previa prima istruttoria e valutazione, invia al Servizio Sociale Professionale del Comune singolo o associato negli ATS i dati del nucleo familiare per la presa in carico dei componenti dei bisogni complessi e il relativo piano di trattamento.

        4. Il Servizio Sociale Professionale i effettua una valutazione multidimensionale dei bisogni del nucleo familiare, finalizzata alla sottoscrizione di un patto per l’inclusione. Il Segretariato Sociale, nel contesto del percorso di attivazione della misura, invita i beneficiari dopo il primo appuntamento, a presentarsi ogni novanta giorni per aggiornare la propria situazione. In caso di mancata presentazione, il beneficio economico è sospeso, con immediata comunicazione all’INPS.”

4.18

CamussoZambitoZampaFurlanManca

Al comma 4, sopprimere il primo periodo.

4.19

GuidolinPirroMazzella

Apportare le seguenti modificazioni:

        a) al comma 4, sopprimere il secondo e il terzo periodo;

            b) al comma 5, sopprimere il quarto e il quinto periodo.

4.20

Silvestro

Al comma 4 il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Successivamente, ogni 90 giorni, i beneficiari diversi dai soggetti attivabili al lavoro di cui al comma 5, sono tenuti ad aggiornare la propria posizione attraverso la piattaforma dei beneficiari del sistema SIISL, pena la sospensione del beneficio”.

4.21

LeonardiBerrinoSattaRussoZullo

Al comma 4,sostituire il secondo periodo con il seguente: «Successivamente, ogni 90 giorni, i beneficiari diversi dai soggetti attivabili al lavoro di cui al comma 5, sono tenuti ad aggiornare la propria posizione attraverso la piattaforma dei beneficiari del sistema SIISL, pena la sospensione del beneficio».

4.22

MurelliMinasiCantù

Al comma 4, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Successivamente, ogni novanta giorni, i beneficiari diversi dai soggetti attivabili al lavoro, di cui al comma 5, sono tenuti ad aggiornare la propria posizione attraverso la piattaforma dei beneficiari del sistema SIISL, pena la sospensione del beneficio.».

4.23

MalpezziMancaZampaCamussoFurlanZambito

Al comma 4, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Successivamente, ogni novanta giorni, i beneficiari diversi dai soggetti attivabili al lavoro di cui al comma 5, sono tenuti ad aggiornare la propria posizione attraverso la piattaforma dei beneficiari del sistema SIISL, pena la sospensione del beneficio”.

4.24

GuidolinMazzellaPirro

Al comma 4, sopprimere il terzo periodo.

4.25

LeonardiZulloRussoSattaBerrino

    Al comma 5 apportare le seguenti modificazioni:

        a) al secondo periodo, dopo le parole: «centri per l’impiego» inserire le seguenti: «ovvero presso i soggetti accreditati ai servizi per il lavoro ai sensi dell’articolo 6, comma 7,»;

         b) al terzo periodo, dopo le parole: «centri per l’impiego» inserire le seguenti: «ovvero presso i soggetti accreditati ai servizi per il lavoro ai sensi dell’articolo 6, comma 7»;

         c) al quarto periodo, dopo le parole: «centri per l’impiego» inserire le seguenti: «ovvero presso i soggetti accreditati ai servizi per il lavoro presso cui sia stato sottoscritto il patto di servizio di servizio personalizzato ai sensi dell’articolo 6, comma 7,».

4.26

GuidolinPirroMazzella

Al comma 5, quarto periodo, sostituire le parole «presentarsi ai centri per l’impiego per aggiornare la propria posizione» con le seguenti: «aggiornare telematicamente la propria posizione presso il sito dei centri per l’impiego o presso indirizzi di posta elettronica dedicati»

4.27

GuidolinMazzellaPirro

Al comma 7, dopo le parole «ANPAL,» aggiungere le seguenti: «Istituto Nazionale della previdenza Sociale, di seguito INPS».

4.28

MurelliMinasiCantù

Al comma 9, aggiungere in fine le seguenti parole: «nonché per l’acquisto di sigarette, anche elettroniche, di derivati del fumo, di giochi pirotecnici e di prodotti alcolici».

Art. 5

5.1

Sbrollini

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

        a) dopo le parole “Al fine di consentire l’attivazione dei percorsi personalizzati per i beneficiari dell’Assegno di inclusione” aggiungere le seguenti: “nonché per gli eventuali familiari con disabilità in età lavorativa”

            b) dopo le parole “e per favorire percorsi autonomi di ricerca di lavoro e rafforzamento delle competenze da parte dei beneficiari” aggiungere le seguenti: “e dei loro familiari con disabilità”.

5.2

ZambitoFurlanZampaCamussoMancaMisiani

Al comma 1, primo periodo,dopo le parole “Al fine di consentire l’attivazione dei percorsi personalizzati per i beneficiari dell’Assegno di inclusione” inserire le seguenti: “, nonché per gli eventuali familiari con disabilità in età lavorativa” e dopo le parole “e per favorire percorsi autonomi di ricerca di lavoro e rafforzamento delle competenze da parte dei beneficiari” inserire le seguenti: “e dei loro familiari con disabilità”.

5.3

MurelliMinasiCantù

Al comma 1, sostituire le parole: «è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali il Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa-SIISL, realizzato dall’INPS» con le seguenti: «è istituito, sotto il controllo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa-SIISL, realizzato e gestito dall’INPS».

5.4

MagniDe CristofaroCucchiAurora Floridia

Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le seguenti parole “progetti utili alla collettività” e al terzo periodo sopprimere le seguenti parole “progetti utili alla collettività” e “di progetti utili alla collettività”

5.5

CamussoZampaFurlanZambitoManca

All’articolo 5, apportare le seguenti modificazioni:

        a) al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole “progetti utili alla collettività”;

            b) al comma 2, terzo periodo, sopprimere le parole “progetti utili alla collettività” e “di progetti utili alla collettività”.

5.6

GuidolinMazzellaPirro

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole «adeguati alle proprie caratteristiche e competenze, nonché a» con le seguenti: «adeguati al proprio percorso formativo e alle competenze maturate, nonché a percorsi di riqualificazione professionale e ad».

5.7

BevilacquaMazzellaGuidolinPirro

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I corsi di formazione, di progetti utili alla collettività, di tirocini e di altri interventi di politica attiva devono essere collegati a esigenze di impiego e di utilità effettivamente riscontrate sul territorio regionale o, comunque, entro un raggio di 80 chilometri dalla residenza dei nuclei familiari beneficiari dell’Assegno di inclusione. Le esigenze di impiego e di utilità riscontrate sul territorio devono essere chiaramente esplicitate nei singoli percorsi personalizzati di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa, di cui agli articoli 1 e 4, comma 3.».

5.8

RonzulliSilvestro

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole «delle piattaforme» inserire le seguenti: «e di tutti i sistemi informativi, gli archivi informatizzati, i dati di cui all’articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.150».

5.9

MurelliMinasiCantù

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «delle piattaforme» inserire le seguenti: «e di tutti i sistemi informativi, gli archivi informatizzati, i dati di cui all’articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150».

Art. 6

6.1

MurelliMinasiCantù

Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: «Per le finalità di cui al presente comma, si applicano, ove compatibili, le disposizioni del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 22 ottobre 2019 e sue successive modifiche ed integrazioni».

6.2

CamussoZambitoZampaFurlanManca

Al comma 2, sostituire le parole “di cui all’articolo 4, comma 5, primo periodo, è effettuata da operatori” con le seguenti ” di cui all’articolo 4, comma 5, primo periodo, è effettuata da assistenti sociali di cui alla legge 23 marzo 1993 n. 84″

6.3

GuidolinPirroMazzellaZampaMagniCamussoFurlanZambitoMusolino

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

        «2-bis. Al fine del potenziamento del Servizio sociale professionale, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 1, commi da 797 a 803, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, a decorrere dal 1° gennaio 2025, l’obiettivo di servizio di un assistente sociale ogni 4000 abitanti è nuovo livello essenziale da garantirsi in tutto il territorio nazionale. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività previste nei limiti della quota residua del Fondo di cui al comma 9.»

6.4

FurlanZampaCamussoZambitoManca

Al comma 4, sopprimere le seguenti parole: «, che esercitano la responsabilità genitoriale,».

6.5

PaitaSbrollini

Al comma 5, primo periodo, dopo le parole «di età pari o superiore a sessanta anni» inserire le seguenti «, ovvero inseriti nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere» e, al secondo periodo, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

        «d-bis) i componenti inseriti nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere».

6.6

GuidolinPirroMazzella

Al comma 5, lettera d), premettere le seguenti parole: «i componenti riconosciuti quali caregiver familiari ai sensi dell’articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, o».

6.7

GuidolinMazzellaPirro

Al comma 5, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, ovvero i componenti riconosciuti quali caregiver familiari ai sensi dell’articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205».

6.8

GuidolinMazzellaPirro

Al comma 5, dopo la lettera d), aggiungere la seguente: «d-bis) i componenti riconosciuti quali caregiver familiari ai sensi dell’articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.».

6.9

MagniDe CristofaroCucchiAurora Floridia

Al comma 5, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

        d-bis) le donne che hanno subito violenza prese in carico da centri antiviolenza o temporaneamente accolte in una casa-rifugio o struttura di accoglienza riconosciute dalle Regioni ai sensi dell’art. 5-bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119.

        Conseguentemente

            Dopo l’articolo 44, aggiungere il seguente

            Art. 44 bis (Rimodulazione di agevolazioni fiscali a tutela dell’ambiente)

            1. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A – Impieghi dei prodotti energetici che comportano l’esenzione dall’accisa o l’applicazione di un’aliquota ridotta -, l’aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l’esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, è progressivamente aumentata del 10 per cento annuo fino ad ottenere la parificazione con il trattamento fiscale della benzina.

        2. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte II, «Beni e servizi soggetti all’aliquota del 4 per cento» al numero 19, la voce: “fertilizzanti di cui alla legge 19 ottobre 1984, n. 748” è soppressa.

        3. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte III, «Beni e servizi soggetti all’aliquota del 10 per cento», i numeri 81 (acqua, acque minerali) con l’esclusione dell’acqua e 110 (prodotti i fitosanitari) sono soppressi.

        4. Con uno o più provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1,2 e 3 del presente articolo.

        5. Le maggiori risorse annue derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 del presente articolo incrementano le risorse al fine di ripristinare la misura di contrasto alla povertà universale.

6.10

ZampaCamussoFurlanZambitoManca

Al comma 5, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

    «d-bis) le donne che hanno subito violenza prese in carico da centri antiviolenza o temporaneamente accolte in una casa-rifugio o struttura di accoglienza riconosciute dalle Regioni ai sensi dell’articolo 5-bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119.»

6.11

RussoLeonardiZulloSattaBerrino

Al comma 5 aggiungere, in fine, la seguente lettera:

        «d-bis) le donne che hanno subito violenza prese in carico da centri antiviolenza o temporaneamente accolte in una casa-rifugio o struttura di accoglienza riconosciute dalle Regioni ai sensi dell’art. 5-bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119.».

6.12

FurlanZampaCamussoZambitoManca

    Sostituire il comma 6, con il seguente:

        «6. I servizi territoriali operano in stretto raccordo con gli enti del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, formando cabine di regia di cui fanno parte stabilmente, oltre agli operatori dei Comuni, anche gli operatori dei Centri per l’impiego, delle Asl, dei Sert, dei Centri Provinciali di Istruzione Adulta, enti di Terzo settore e associazioni impegnate nel contrasto alla povertà e nei processi di accompagnamento sociale di persone in disagio economico e sociale, organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. Sulla base di specifici accordi di reciproco riconoscimento a livello comunale o di ambito territoriale sociale, gli operatori del servizio sociale e delle équipe multidisciplinari includono nella progettazione personalizzata, ove opportuno, attività svolte dagli enti del Terzo settore o presso i medesimi.»

6.13

MagniDe CristofaroCucchiAurora Floridia

All’articolo apportare le seguenti modificazioni:

        a) Al comma 6, secondo periodo, aggiungere infine le seguenti parole “, nel rispetto delle procedure individuate dallo stesso Codice, ed esclusivamente per gli Enti che applichino i CCNL sottoscritti dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale”;

            b) Sopprimere il comma 7;

6.14

CamussoZampaFurlanZambitoManca

Al comma 6, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nel rispetto delle procedure individuate dallo stesso Codice ed esclusivamente per gli enti che applichino i CCNL sottoscritti dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale».

6.15

GuidolinPirroMazzellaMagni

Al comma 6, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nel rispetto delle procedure individuate dallo stesso decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 ed esclusivamente per gli Enti che applichino i CCNL sottoscritti dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale».

6.16

ZampaCamussoFurlanZambitoMancaMisiani

 Al comma 6, secondo periodo, dopo le parole: «nella progettazione personalizzata» inserire le seguenti: «, nonché nell’attività di supervisione, monitoraggio e supporto in costanza di rapporto di lavoro,».

6.17

Sbrollini

Al comma 6 dopo le parole “nella progettazione personalizzata” aggiungere le seguenti: “nonché nell’attività di supervisione, monitoraggio e supporto in costanza di rapporto di lavoro,“.

6.18

PirroGuidolinMazzella

Sopprimere il comma 7.

6.19

CamussoZampaFurlanZambitoManca

Sopprimere il comma 7.

6.20

UnterbergerDurnwalderSpagnolliPattonMusolino

Al comma 7, sopprimere le seguenti parole: «e le province autonome di Trento e di Bolzano».

    Conseguentemente:

     a) all’articolo 12, comma 12, sopprimere le seguenti parole: «e le province Autonome»;

     b) dopo l’articolo 12, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Disposizioni per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano).

       1.  Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. Le province autonome di Trento e di Bolzano possono provvedere all’erogazione di servizi destinati ai beneficiari dell’Assegno di inclusione nell’ambito della propria competenza legislativa e relativa potestà amministrativa, perseguendo le finalità del presente decreto. Le province autonome di Trento e di Bolzano possono prevedere misure aventi finalità analoghe a quelle dell’Assegno di inclusione, adottate e finanziate secondo i propri ordinamenti, comunicate al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, affinché le stesse non siano computate ai fini dell’accesso, della quantificazione e del mantenimento dell’Assegno.»;

        c) all’articolo 16, alla Rubrica, sopprimere le seguenti parole: «e nelle province autonome di Trento e di Bolzano» e al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «nonché delle Province autonome di Trento e di Bolzano».

6.21

UnterbergerDurnwalderSpagnolliPattonMusolino

    Al comma 7, sopprimere le seguenti parole: «e le province autonome di Trento e di Bolzano».

        Conseguentemente, all’articolo 12, comma 12, sopprimere le seguenti parole: «e le province Autonome» e all’articolo 16, comma 1, sopprimere le seguenti parole: «nonché delle Province autonome di Trento e di Bolzano».

6.22

Testor

Al comma 7, sopprimere le parole: «e le province autonome di Trento e di Bolzano».

6.23

ZampaCamussoFurlanZambitoManca

Al comma 8, aggiungere, in fine, le seguenti parole “, quali:

        a) il segretariato sociale, inclusi i servizi per l’informazione e l’accesso all’assegno di inclusione e supporto alla formazione e al lavoro;

            b) servizio sociale professionale per la presa in carico, inclusa la componente sociale della valutazione multidimensionale;

            c) tirocini finalizzati all’inclusione sociale, all’autonomia delle persone e alla riabilitazione, di cui alle regolamentazioni regionali in attuazione dell’accordo del 22 gennaio 2015 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;

            d) sostegno socioeducativo domiciliare o territoriale, incluso il supporto nella gestione delle spese e del bilancio familiare;

            e) assistenza domiciliare socioassistenziale e servizi di prossimità;

            f) sostegno alla genitorialità e servizio di mediazione familiare;

            g) servizio di mediazione culturale;

            h) servizio di pronto intervento sociale.”

6.24

Sbrollini

Al comma 9, premettere il seguente periodo: «La dotazione del Fondo per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale, di cui all’articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è incrementata di 500 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2023».

        Conseguentemente, all’articolo 44, dopo il comma 3, aggiungere il seguente: «3-bis. Agli oneri derivanti dall’articolo 6, comma 9, pari a 500 milioni di euro a decorrere dall’anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

6.25

Silvestro

Sostituire il comma 9 con il seguente:

    «9. Nei limiti della quota residua del Fondo per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale, di cui all’articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, attribuita agli ambiti territoriali sociali delle Regioni, sono potenziati gli interventi e i servizi, di cui all’articolo 7 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, riferibili, a decorrere dalla data di istituzione dell’Assegno di inclusione, anche ai beneficiari di tale misura e alle persone in analoghe condizioni di povertà così come certificato dai competenti servizi sociali territoriali. A tale fine, è destinata una quota del predetto Fondo, pari a 619 milioni di euro per l’anno 2023 e a 617 milioni di euro annui a decorrere dal 2024, inclusivi delle risorse riservate al contributo assistenti sociali.»

6.26

GuidolinPirroMazzella

Sostituire il comma 9 con il seguente:

        “9. Nei limiti della quota residua del Fondo per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale, di cui all’articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, attribuita agli ambiti territoriali sociali delle Regioni, sono potenziati gli interventi e i servizi, di cui all’articolo 7 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, riferibili, a decorrere dalla data di istituzione dell’Assegno di inclusione, anche ai beneficiari di tale misura e alle persone in analoghe condizioni di povertà così come certificato dai competenti servizi sociali territoriali. A tale fine, è destinata una quota del predetto Fondo, pari a 619 milioni di euro per l’anno 2023 e a 617 milioni di euro annui a decorrere dal 2024, inclusivi delle risorse riservate al contributo assistenti sociali.”

6.27

ZaffiniSattaBerrinoLeonardiRussoZullo

Sostituire il comma 9 con il seguente: «9. Nei limiti della quota residua del Fondo per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale, di cui all’articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, attribuita agli ambiti territoriali sociali delle Regioni, sono potenziati gli interventi e i servizi, di cui all’articolo 7 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, riferibili, a decorrere dalla data di istituzione dell’Assegno di inclusione, anche ai beneficiari di tale misura e alle persone in analoghe condizioni di povertà così come certificato dai competenti servizi sociali territoriali. A tale fine, è destinata una quota del predetto Fondo, pari a 619 milioni di euro per l’anno 2023 e a 617 milioni di euro annui a decorrere dal 2024, inclusivi delle risorse riservate al contributo assistenti sociali.».

6.28

MalpezziMancaZampaCamussoFurlanZambito

Sostituire il comma 9 con il seguente:

    «9. Nei limiti della quota residua del Fondo per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale, di cui all’articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, attribuita agli ambiti territoriali sociali delle Regioni, sono potenziati gli interventi e i servizi, di cui all’articolo 7 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, riferibili, a decorrere dalla data di istituzione dell’Assegno di inclusione, anche ai beneficiari di tale misura e alle persone in analoghe condizioni di povertà così come certificato dai competenti servizi sociali territoriali. A tale fine, è destinata una quota del predetto Fondo, pari a 619 milioni di euro per l’anno 2023 e a 617 milioni di euro annui a decorrere dal 2024, inclusivi delle risorse riservate al contributo assistenti sociali.»

6.29 (Comitato Legislazione)

Matera

Al comma 9, primo periodo, sostituire le parole: «dalla data di istituzione dell’Assegno di inclusione» con le seguenti: «dal 1° gennaio 2024».

6.30 (Comitato Legislazione)

Matera

Al comma 9, sopprimere il secondo periodo.

6.31

CamussoZampaFurlanZambitoManca

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

        “9-bis. Una quota del Fondo per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale, di cui all’articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, attribuita agli ambiti territoriali sociali delle Regioni, è destinata ai medesimi interventi e servizi sociali di cui al comma precedente rivolti a cittadini in stato di indigenza e povertà, anche temporaneo, verificato dai servizi sociali degli Ambiti territoriali. Tale quota è definita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.”

        Conseguentemente,

            – al comma 10, dopo le parole “Per le finalità di cui al comma 9” inserire le seguenti “e 9-bis” e sostituire le parole “sono definiti i criteri di riparto della quota residua del Fondo di cui al medesimo comma 9” con le parole “sono definiti i criteri di riparto del Fondo di cui ai medesimi comma 9 e 9 bis.”;

            – al comma 12, sostituire le parole “di cui al comma 9.” con le parole “di cui ai commi 9 e 9 bis.”

6.32

ZampaCamussoFurlanZambitoManca

Sopprimere il comma 11.

6.0.1

BerrinoLeonardiRussoSattaZullo

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Articolo 6-bis.

        1. All’articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, in materia di Terzo settore, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo periodo, dopo le parole: “Agli enti religiosi civilmente riconosciuti e alle fabbricerie di cui all’articolo 72 della legge 20 maggio 1985, n. 222,” sono inserite le seguenti: “nonché alle Associazioni d’Arma di cui agli articoli 937 e seguenti del DPR 15 marzo 2010, n. 90”; b) al quarto periodo, dopo le parole: “gli enti religiosi civilmente riconosciuti e le fabbricerie di cui all’articolo 72 della legge n. 222 del 1985” sono inserite le seguenti: “nonché le Associazioni d’Arma di cui agli articoli 937 e seguenti del DPR 15 marzo 2010, n. 90”; c) al quinto periodo, dopo le parole: “dell’ente religioso civilmente riconosciuto o della fabbriceria” sono inserite le seguenti: “o delle Associazioni d’Arma”. All’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, in materia di imprese sociali, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo periodo, dopo le parole: “Agli enti religiosi civilmente riconosciuti e alle fabbricerie di cui all’articolo 72 della legge 20 maggio 1985, n. 222” sono inserite le seguenti: “nonché alle Associazioni d’Arma di cui agli articoli 937 e seguenti del DPR 15 marzo 2010, n. 90”; b) al quarto periodo, dopo le parole: “gli enti religiosi civilmente riconosciuti e le fabbricerie di cui all’articolo 72 della legge n. 222 del 1985” sono inserite le seguenti: “nonché le Associazioni d’Arma di cui agli articoli 937 e seguenti del DPR 15 marzo 2010, n. 90”; c) al quinto periodo, dopo le parole: “dell’ente religioso civilmente riconosciuto o della fabbriceria” sono aggiunte le seguenti: “o delle Associazioni d’Arma”».

6.0.2

CamussoZampaFurlanZambitoManca

Dopo l’articolo 6, inserire il seguente:

“Art. 6-bis

(Assunzioni di assistenti sociali)

        1. Nel limite dei vincoli assunzionali di cui all’articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, i comuni possono effettuare assunzioni di assistenti sociali, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, fermo restando il rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale.

        2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati nel limite massimo di 32,6 milioni di euro a decorrere dall’anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione di spesa del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.”

Art. 7

7.1

Gasparri

    Apportare le seguenti modificazioni:

        a) al comma 1, sostituire le parole: «limitatamente all’esercizio delle funzioni di vigilanza in materia di lavoro, contribuzione e assicurazione obbligatoria, nonché legislazione sociale, compresa la materia della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, di cui al» con le seguenti: «ai sensi del»;

        b) al comma 2:

        1) al primo periodo sostituire le parole: «e la Guardia di finanza hanno» con la seguente: «ha»;

        2) al secondo periodo sostituire la parola: «INPS» con la seguente: «INL»;

        Conseguentemente, all’articolo 15, comma 1, sopprimere l’ultimo periodo.

7.2

MurelliMinasiCantù

Al comma 4, dopo le parole: «con proprio decreto» inserire le seguenti: «, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge,».

Art. 8

8.1

MagniDe CristofaroCucchiAurora Floridia

    Apportare le seguenti modificazioni:

        a) sopprimere il comma 1;

        b) al comma 2, sostituire le parole: «con la reclusione da uno a tre anni» con le seguenti: «con la revoca del beneficio e la restituzione di quanto indebitamente percepito»;

        c) al comma 6, primo periodo, sostituire le parole da: «decade dal beneficio» a: «all’articolo 6» con le seguenti: «esclude dal computo del parametro della scala di equivalenza il componente del nucleo, tenuto agli obblighi di cui all’articolo 6, che»

8.2

CamussoZampaFurlanZambitoManca

    Apportare le seguenti modificazioni:

        a) sopprimere il comma 1;

        b) al comma 2, sostituire le parole: «con la reclusione da uno a tre anni» con le seguenti: «con la revoca del beneficio e la restituzione di quanto indebitamente percepito»;

        c) al comma 6, primo periodo, sostituire le parole da: «decade dal beneficio» a: «all’articolo 6» con le seguenti: «esclude dal computo del parametro della scala di equivalenza il componente del nucleo, tenuto agli obblighi di cui all’articolo 6, che».

8.3

GuidolinMazzellaPirro

Al comma 6, sostituire l’alinea con la seguente: «Il componente del nucleo familiare che percepisce l’Assegno di inclusione, tenuto agli obblighi di cui all’articolo 6, decade dal beneficio se:».

8.4

SattaBerrinoRussoLeonardiZullo

 Al comma 6, lettera c) inserire infine le seguenti parole: «, ovvero non frequenta regolarmente un percorso di istruzione degli adulti di primo livello, previsti dall’articolo 4, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263, o comunque funzionali all’adempimento dell’obbligo di istruzione;».

Conseguentemente, all’articolo 12:

        a) al comma 3, dopo le parole: «è tenuto a» inserire le seguenti: «dimostrare l’iscrizione ai percorsi di istruzione degli adulti di primo livello, previsti dall’articolo 4, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263, o comunque funzionali all’adempimento dell’obbligo di istruzione,»;

        b) al comma 3, aggiungere infine il seguente periodo: «Le modalità di trasmissione delle informazioni concernenti la frequenza dei percorsi di cui al presente comma sono definite nell’ambito dei decreti di cui all’articolo 5, comma 3.»;

        c) al comma 9, aggiungere in fine il seguente periodo: «La mancata iscrizione a percorsi di istruzione degli adulti di primo livello, previsti dall’articolo 4, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263, o comunque funzionali all’adempimento dell’obbligo di istruzione, comporta la sospensione del beneficio fino al momento dell’iscrizione.».

8.5

MurelliMinasiCantù

Al comma 6, sopprimere la lettera f).

8.6 (Comitato Legislazione)

Matera

Al comma 7, sostituire le parole: «Gli indebiti recuperati con le modalità» con le seguenti: «Gli importi».

8.7

ZulloRussoLeonardiSattaBerrino

Al comma 11, dopo le parole: «del riconoscimento del beneficio» inserire le seguenti: «INPS comunica tempestivamente ai Comuni le posizioni che necessitano di ulteriori accertamenti sui requisiti anagrafici, mediante la piattaforma SIISL».

8.8

MurelliMinasiCantù

Al comma 11, dopo le parole: «del riconoscimento del beneficio» inserire le seguenti: «INPS comunica tempestivamente ai Comuni le posizioni che necessitano di ulteriori accertamenti sui requisiti anagrafici, mediante la piattaforma SIISL».

8.9

GuidolinPirroMazzella

Al comma 11, dopo il primo periodo, inserire il seguente:INPS comunica tempestivamente ai Comuni le posizioni che necessitano di ulteriori accertamenti sui requisiti anagrafici, mediante la piattaforma SIISL.”.

8.10

MalpezziMancaZampaCamussoFurlanZambito

Al comma 11, dopo il primo periodo inserire il seguente: “L’INPS comunica tempestivamente ai Comuni le posizioni che necessitano di ulteriori accertamenti sui requisiti anagrafici, mediante la piattaforma SIISL.”.

8.11

MurelliMinasiCantù

Al comma 14, sostituire le parole: «del beneficiario o del richiedente», ovunque ricorrano, con le seguenti: «del beneficiario dell’Assegno di inclusione o del richiedente il Supporto per la formazione e il lavoro, di cui all’articolo 12,».

8.12

SattaLeonardiRussoBerrinoZullo

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

        «20-bis. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 1, comma 247, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono altresì definibili le sanzioni amministrative, anche se accertate ed iscritte a ruolo entro il 31 marzo 2023, per violazioni derivanti da inadempimenti di natura amministrativa in materia di lavoro, per le quali non si è formato un giudicato penale definitivo.La definizione si perfeziona con il pagamento di una somma di importo pari al 10% della sanzione con un minimo di € 1.000,00.»

Art. 9

9.1

GelminiLombardoSbrollini

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

        “1. Il componente del nucleo familiare beneficiario dell’Assegno di inclusione, attivabile al lavoro ai sensi dell’articolo 6, comma 4, preso in carico dai servizi per il lavoro competenti, è tenuto ad accettare un’offerta di lavoro:

        a) nell’ambito dell’intero territorio nazionale, nel caso di un contratto a tempo indeterminato, con una retribuzione non inferiore ai minimi salariali previsti dai contratti collettivi di cui all’articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e comunque, se il luogo di lavoro disti più di 80 km dal domicilio del lavoratore, non inferiore ai 20.000 euro annui lordi.

        b) entro 80 chilometri dal domicilio del lavoratore, per ogni altro contratto di lavoro, anche in somministrazione.

9.2

PirroMazzellaGuidolin

Sostituire il comma 1, con il seguente: «1. Il componente del nucleo familiare beneficiario dell’Assegno di inclusione, attivabile al lavoro ai sensi dell’articolo 6, comma 4, preso in carico dai servizi per il lavoro competenti, è tenuto ad accettare un’offerta di lavoro ai sensi del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.».

9.3

MagniDe CristofaroCucchiAurora Floridia

Sostituire il comma 1, con il seguente:

        “1. Il componente del nucleo familiare beneficiario dell’Assegno di inclusione attivabile al lavoro ai sensi  dell’articolo  6,  comma  4,  preso  in  carico  dai  servizi  per  il  lavoro  competente  è  tenuto  ad accettare un’offerta di lavoro ai sensi del decreto legislativo 150/2015”

9.4

ZampaCamussoFurlanZambitoMancaMagni

    Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

        a) dopo le parole: «è tenuto ad accettare» inserire le seguenti: «, previa valutazione da parte dei servizi della congruità rispetto alle esperienze e competenze maturate dal soggetto e alle esigenze specifiche dell’intero nucleo familiare in termini economici, sociali e di conciliazione vita-lavoro, in particolare in presenza di figli minori e componenti con disabilità,»;

         b) dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

        «d-bis) si riferisce a modalità di esecuzione del rapporto di lavoro agile al 100 per cento ai sensi dell’articolo 18 della legge 22 maggio 2017, n. 81 al fine di agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.»

9.5

ZampaCamussoFurlanZambitoManca

Al comma 1, alinea, dopo le parole “è tenuto ad accettare” inserire le seguenti “, ad eccezione dei casi in cui, su valutazione dei Servizi Sociali o dell’equipe multidisciplinari, l’eccessiva distanza pregiudichi lo svolgimento dell’attività di cura,”

9.6

ZampaCamussoFurlanZambitoManca

    Apportare le seguenti modificazioni:

        a) al comma 1, alinea, dopo le parole: «un’offerta di lavoro» inserire le seguenti: «conforme a quanto previsto dai contratti collettivi di cui all’articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e a condizione che il luogo di lavoro non disti più di ottanta chilometri dalla residenza del beneficiario o sia comunque raggiungibile nel limite temporale massimo di cento minuti con i mezzi di trasporto pubblici,»

          b)  sostituire la lettera a) con la seguente:

          «a) si riferisce a un rapporto di lavoro a tempo indeterminato;»

           c) sopprimere la lettera c);

           d)  sostituire la lettera d) con la seguente:

           «d) si riferisce a un contratto di lavoro a tempo determinato, anche in somministrazione.»

9.7

MagniBocciaPatuanelliDe CristofaroZampaMazzellaCamussoGuidolinPirroZambitoAloisioBevilacquaBilottiCastelloneCastielloCataldiCroattiCucchiDamanteDe RosaDi GirolamoAurora FloridiaBarbara FloridiaEttore Antonio LicheriSabrina LicheriLopreiatoLoreficeMaiorinoMartonMusolinoNaturaleNavePirondiniScarpinatoSironiTrevisiTurco

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: «un’offerta di lavoro che abbia le seguenti caratteristiche» con le seguenti: «un’offerta di lavoro che preveda l’applicazione del contratto collettivo di settore sottoscritto dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative ai sensi dell’articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015 n. 81, e in ogni caso un minimo salariale non inferiore ai 9 euro lordi all’ora e che abbia le seguenti caratteristiche:».

9.8

ZampaCamussoZambitoManca

Al comma 1, alinea, aggiungere, in fine, sostituire le parole “un’offerta di lavoro che abbia le seguenti caratteristiche” con le seguenti “un’offerta di lavoro che preveda l’applicazione del contratto collettivo di settore sottoscritto dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative ai sensi dell’articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e in ogni caso un minimo salariale non inferiore a 9 euro lordi l’ora e che abbia le seguenti caratteristiche:”

        Conseguentemente, al medesimo comma 1, sopprimere la lettera c).

9.9

RussoSattaZulloBerrinoLeonardi

 Al comma 1, dopo le parole: «un’offerta di lavoro» inserire le seguenti: «, proposta sia dai servizi per il lavoro competenti che dai datori di lavoro privati,».

9.10

ZaffiniSattaLeonardiZulloRussoBerrino

Al comma 1, sostituire le parole: «le seguenti caratteristiche» con le seguenti: «almeno una delle seguenti caratteristiche».

9.11

PirroMazzellaGuidolin

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:«a) si riferisce a un rapporto di lavoro a tempo indeterminato entro ottanta chilometri di distanza dalla residenza del beneficiario o comunque raggiungibile nel limite temporale massimo di cento minuti con i mezzi di trasporto pubblici;».

9.12

MurelliMinasiCantù

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni;

        a) alla lettera b), dopo le parole: «rapporto di lavoro» inserire le seguenti: «, a tempo indeterminato o determinato,»;

            b) alla lettera c), dopo le parole: «la retribuzione» inserire le seguenti: «riferita al rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato».

9.13

PirroMazzellaGuidolin

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

        «c) il trattamento economico minimo orario come definito dal contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) non può comunque essere inferiore a 9 euro lordi;»

9.14

SattaRussoLeonardiZulloBerrino

Al comma 1, lettera d), aggiungere in fine le seguenti parole: «o non sia raggiungibile in oltre 120 minuti con i mezzi di trasporto pubblico».

9.15

PirroMazzellaGuidolinMagni

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

    «d-bis) esclusivamente nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti figli minori, anche qualora i genitori siano legalmente separati, non operano le previsioni di cui alla lettera a) e l’offerta è congrua se non eccede la distanza di ottanta chilometri di distanza dalla residenza del beneficiario o comunque raggiungibile nel limite temporale massimo di cento minuti con i mezzi di trasporto pubblici.»

9.16

PirroMazzellaGuidolin

Al comma 2, sostituire le parole: «sei mesi» con le seguenti: «dodici mesi».

9.17

BergesioMurelli

Al comma 2, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «In caso di rapporto di lavoro agricolo, se l’offerta di lavoro riguarda un rapporto di durata compresa tra ventisei e centocinquantasei giornate di effettiva prestazione, l’Assegno di inclusione è sospeso d’ufficio per un periodo corrispondente a dette giornate.»

Art. 10

10.1 (Comitato Legislazione)

Matera

Al comma 1, dopo le parole: «è riconosciuto» inserire le seguenti: «per ciascun lavoratore».

10.2

RonzulliSilvestro

Al comma 1, sostituire il terzo periodo con il seguente: “Nel caso di licenziamento del beneficiario dell’Assegno di inclusione effettuato nei ventiquattro mesi successivi all’assunzione, il datore di lavoro è tenuto alla restituzione dell’incentivo fruito, salvo che il licenziamento avvenga per giusta causa o per giustificato motivo”.

10.3 (Comitato Legislazione)

Matera

Al comma 2, dopo le parole: «è riconosciuto» inserire le seguenti: «per ciascun lavoratore».

10.4

BergesioMurelli

All’articolo apportare le seguenti modifiche:

        a) dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

        «2-bis. I datori di lavoro agricolo che assumono i beneficiari dell’Assegno di inclusione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, per un periodo massimo di dodici mesi e comunque non oltre la durata del rapporto di lavoro, effettuano all’Istituto nazionale della previdenza sociale il versamento della contribuzione unificata previdenziale e assistenziale agricola dovuta sui compensi erogati, con l’aliquota determinata ai sensi dell’articolo 1, comma 45, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, per i territori svantaggiati.»

            b) al comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L’agevolazione contributiva di cui al comma 2-bis è riconosciuta al datore di lavoro agricolo esclusivamente se i beneficiari dell’assegno di inclusione instaurano il rapporto di lavoro subordinato agricolo a tempo determinato a fronte di un’offerta inserita dal datore di lavoro nel sistema informativo SIISL.»

10.5

BerrinoLeonardiSattaRussoZullo

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché al datore di lavoro che proceda all’assunzione in virtù di accordi sindacali aziendali sottoscritti con le Organizzazioni Sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ovvero con le rappresentanze sindacali aziendali ovvero con la rappresentanza sindacale unitaria.».

10.6

PirroMazzellaGuidolin

Sopprimere il comma 4.

10.7

PirroMazzellaGuidolin

Al comma 4, sostituire le parole: «30 per cento» con le seguenti: «10 per cento».

10.8

BerrinoLeonardiRussoSattaZullo

Al comma 5, primo periodo sopprimere le parole: «ove autorizzati all’attività di intermediazione».

10.9

MurelliMinasiCantù

Al comma 5, sopprimere le parole: « , ove autorizzati all’attività di intermediazione ».

10.10

CamussoZampaFurlanZambitoMancaMisiani

 Al comma 5, primo periodo, sopprimere le parole: “ove autorizzati all’attività di intermediazione”.

10.11

FregolentSbrollini

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

        5-bis. Al fine di favorire il ricambio generazionale e l’occupazione giovanile, all’articolo 16 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) le parole “31 dicembre 2021” sono sostituite dalle seguenti “31 dicembre 2023”;

            b) il comma 1-bis è abrogato;

            c) al comma 2, le parole “di cui ai commi 1 e 1-bis” sono sostituite dalle seguenti “di cui al comma 1”.

10.12

FregolentSbrollini

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

        5-bis. Al fine di favorire il ricambio generazionale e l’occupazione giovanile, a decorrere dall’anno 2023, in nessun caso la ricongiunzione dei periodi di contribuzione da qualsiasi gestione previdenziale può comportare il differimento del diritto al trattamento pensionistico.

10.13

FregolentSbrollini

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

        «5-bis. All’articolo 2-novies, primo comma, del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30 , convertito, con modificazioni, dalla legge 16 aprile 1974, n. 114, al secondo periodo le parole “cinquanta per cento” sono sostituite dalle seguenti “ottanta per cento”»

10.14

MurelliMinasiCantù

Al comma 6, aggiungere in fine le seguenti parole: «, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge».

10.15

Cantalamessa

Sostituire il comma 8 con il seguente:

        8. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell’acquacoltura.

10.16

Franceschelli

Sostituire il comma 8 con il seguente:« 8. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell’acquacoltura.»

Art. 11

11.1

GuidolinMazzellaPirro

Sostituire il comma 1, con il seguente: «1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è titolare e responsabile del monitoraggio sull’attuazione dell’Assegno di inclusione e predispone, annualmente, sentita l’ANPAL per gli interventi di competenza, una relazione sulla sua attuazione, che comprenda indicatori di risultato del programma, da pubblicare sul proprio sito istituzionale. Detta relazione è altresì trasmessa alle Camere entro il 31 maggio di ogni anno.».

11.2 (Comitato Legislazione)

Matera

Al comma 1, sostituire le parole: «del monitoraggio sull’attuazione dell’Assegno di inclusione» con le seguenti: «del monitoraggio sull’attuazione delle disposizioni relative all’Assegno di inclusione».

11.3 (Comitato Legislazione)

Matera

Al comma 2, sostituire le parole: «responsabile della valutazione dell’Assegno di inclusione» con le seguenti: «responsabile della valutazione dell’efficacia dell’Assegno di inclusione».

11.4

FregolentSbrollini

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

        «2-bis. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è responsabile del monitoraggio sulla qualità della formazione erogata dagli enti accreditati dalle regioni e province autonome e predispone, annualmente, sentita l’ANPAL, previa intesa in sede di Conferenza unificata, un rapporto con i dati e i risultati ottenuti per ciascuna regione e provincia autonoma per ogni singolo ente, nonché l’analisi degli standard qualitativi offerti da ciascun ente accreditato in relazione ai soggetti preposti alle attività di formazione, da pubblicare sul proprio sito istituzionale».

11.5 (Comitato Legislazione)

Matera

Al comma 4, sostituire le parole: «si intende riferita all’Assegno di inclusione» con le seguenti: «esercita le sue competenze in relazione all’attuazione dell’Assegno di inclusione».

11.6

FurlanCamussoZampaZambitoMancaMisiani

 Al comma 5, sostituire le parole “degli enti del Terzo settore” con le seguenti “dall’associazione di enti del Terzo settore piu` rappresentativa sul territorio nazionale in ragione del numero di enti ad essa aderenti”.

11.7

MurelliMinasiCantù

Al comma 5, secondo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: «, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge».

11.8 (Comitato Legislazione)

Matera

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

        «5-bis. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali trasmette alle Camere il rapporto di cui al comma 1 insieme a una valutazione dell’impatto della disciplina recata dal capo I del presente decreto».

11.0.1

GuidolinPirroMazzella

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

        «Art. 11 bis

            (Verifica Livelli essenziali di cui all’articolo 1, comma 797 e seguenti Legge 30 dicembre 2020, n. 178)

        1. Al fine di programmare il fabbisogno di professionisti Assistenti sociali necessari a implementare i livelli essenziali di cui all’articolo 1, commi da 797 a 803 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 nonché l’obiettivo di servizio indicato in un assistente sociale ogni 4000 abitanti, entro il 31 marzo 2024 è aggiornato l’Albo unico nazionale tenuto dal Consiglio nazionale dell’Ordine che, senza nuovi o ulteriori oneri per il bilancio dello Stato, predispone apposita piattaforma per l’autocertificazione dei dati anagrafici, dell’ambito di esercizio pubblico o privato, il settore di intervento e l’eventuale specializzazione riconosciuta. A decorrere dal 2025 tale aggiornamento ha cadenza annuale e viene data comunicazione, ai fini della programmazione, al Ministero vigilante e al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali. In considerazione della necessaria tutela da garantire alle persone che usufruiscono delle prestazioni professionali e l’accesso alla funzione disciplinare, l’assistente sociale che eserciti stabilmente la propria attività al di fuori della regione di iscrizione all’Albo per più di sei mesi è tenuto a trasferire l’iscrizione presso il Consiglio territoriale di competenza.

        2. Nel rispetto di quanto previsto al comma 1, gli assistenti sociali in quiescenza sono iscritti in apposito elenco speciale. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Consiglio nazionale delibera apposito regolamento delle quote dovute dai non esercenti iscritti all’elenco speciale, per la reiscrizione all’elenco degli esercenti e per l’esonero parziale dalla formazione continua.

        3. Sono istituiti inoltre, presso il Consiglio nazionale, elenchi speciali a cui si accede a seguito di specifici percorsi di formazione e di specializzazione, finalizzati all’acquisizione di ulteriori competenze professionali nell’ambito delle attività di programmazione, organizzazione, gestione, verifica e controllo dei sistemi di assistenza e politiche sociali, nonché di cura e di assistenza, della valutazione multidimensionale, del case management e dell’integrazione sociosanitaria a favore delle persone. Gli elenchi speciali sono istituiti con apposito regolamento, acquisito entro 90 giorni il parere vincolante del Ministero Vigilante. In prima applicazione, presso ciascun Consiglio dell’Ordine, entro 180 giorni dall’approvazione della presente norma, sono istituiti gli elenchi degli assistenti sociali:

        a) supervisori;

            b) esercenti nel sistema sanitario nazionale;

            c) esercenti nel sistema di tutela dei minori e delle famiglie, coordinatori genitoriali, mediatori famigliari;

            d) consulenti tecnici di parte o di ufficio.

        4. Agli iscritti che entro le scadenze di cui al comma 1 non abbiano adempiuto all’autocertificazione richiesta è inviata dal Consiglio dell’Ordine territorialmente competente diffida ad adempiere entro 30 giorni dall’invio. Qualora al termine perentorio dei 30 giorni l’iscritto non abbia adempiuto il medesimo Consiglio provvede alla sospensione amministrativa dall’Albo. La sospensione è revocata con delibera a fronte della corretta autocertificazione prevista.»

11.0.2

LirisLiseiMennuniPellegrinoBerrinoLeonardiRussoSattaZullo

Dopo l’articolo inserire il seguente:

        «Art. 11-bis

            (Sorveglianza epidemiologica e monitoraggio)

        1. Entro e non oltre il 31 dicembre 2023, l’INAIL concorre a promuovere e sviluppare l’attività di sorveglianza epidemiologica dei tumori professionali come definito all’art. 244 del decreto legislativo n.81 del 2008, secondo le modalità di attività che l’Inail già sviluppa per le attività fisioterapeutiche in convenzione con le strutture sanitari regionali.

        2. Dall’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente.»

Art. 12

12.1

PirroGuidolinBevilacqua

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

12.2

CamussoZambitoFurlanZampaMancaMisiani

 Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

12.3

MagniDe CristofaroCucchiAurora Floridia

    Effettuare le seguenti modificazioni:

        a) al comma 1 sopprimere le seguenti parole: «Nelle misure di supporto rientrano anche i progetti utili alla collettività»;

         b) al comma 7, sopprimere le seguenti parole: «e comunque per un periodo massimo di dodici mensilità,».

        Conseguentemente

        dopo l’articolo 44, aggiungere il seguente:

            «Art. 44-bis.

(Rimodulazione di agevolazioni fiscali a tutela dell’ambiente)

         1. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A – Impieghi dei prodotti energetici che comportano l’esenzione dall’accisa o l’applicazione di un’aliquota ridotta -, l’aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l’esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, è progressivamente aumentata del 10 per cento annuo fino ad ottenere la parificazione con il trattamento fiscale della benzina.

        2. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte II, «Beni e servizi soggetti all’aliquota del 4 per cento» al numero 19, la voce: “fertilizzanti di cui alla legge 19 ottobre 1984, n. 748” è soppressa.

        3. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte III, «Beni e servizi soggetti all’aliquota del 10 per cento», i numeri 81 (acqua, acque minerali) con l’esclusione dell’acqua e 110 (prodotti i fitosanitari) sono soppressi.

        4. Con uno o più provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1,2 e 3 del presente articolo.

        5. Le maggiori risorse annue derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 del presente articolo incrementano le risorse al fine di ripristinare la misura di contrasto alla povertà universale.»

12.4

RussoBerrinoLeonardiSattaZullo

Al comma 1, ultimo periodo, dopo le parole: «progetti utili alla collettività» aggiungere le seguenti: «, a titolarità di enti pubblici o Enti del Terzo settore».

12.5

MurelliMinasiCantù

Al comma 1, ultimo periodo, dopo le parole: «progetti utili alla collettività» aggiungere le seguenti: «, a titolarità di enti pubblici o Enti del Terzo settore».

12.6

Silvestro

Al comma 1, ultimo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, a titolarità di enti pubblici o Enti del Terzo settore».

12.7

GuidolinPirroMazzella

Al comma 1, ultimo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: “, a titolarità di enti pubblici o Enti del Terzo settore”

12.8

MalpezziMancaZampaCamussoFurlanZambito

Al comma 1, in fine aggiungere le seguenti parole: “, a titolarità di enti pubblici o Enti del Terzo settore.”

12.9

MurelliMinasiCantù

Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: «Per le finalità di cui al presente comma, si applicano, ove compatibili, le disposizioni del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 22 ottobre 2019 e sue successive modifiche ed integrazioni».

12.10

BerrinoSattaRussoLeonardiZullo

Sostituire il comma 2 con il seguente: «2. Il Supporto per la formazione e il lavoro è utilizzabile dai componenti dei nuclei familiari, di età compresa tra 18 e 59 anni, con un valore dell’ISEE familiare, in corso di validità, non superiore a euro 6.000 annui, che non hanno i requisiti per accedere all’Assegno di inclusione. Il Supporto per la formazione e il lavoro può essere utilizzato anche dai componenti dei nuclei che percepiscono l’Assegno di inclusione che decidono di partecipare ai percorsi di cui al comma 1 pur non essendo sottoposti agli obblighi di cui all’articolo 6, comma 4, purché non siano calcolati nella scala di equivalenza di cui all’articolo 2, comma 4. Il Supporto per la formazione e il lavoro è incompatibile con il Reddito e la Pensione di cittadinanza e con ogni altro strumento pubblico di integrazione o di sostegno al reddito per la disoccupazione.»

12.11

FurlanZampaCamussoZambitoManca

Al comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente: “Il Supporto per la formazione e il lavoro è utilizzabile dai componenti dei nuclei familiari disoccupati che hanno esaurito la Naspi o disoccupati da non oltre un anno, con un valore dell’ISEE familiare, in corso di validità, non superiore a euro 7.000 annui, che non hanno i requisiti per accedere all’Assegno di inclusione.”

        Conseguentemente, all’articolo 13, apportare le seguenti modificazioni:

        1) al comma 9, alinea, incrementare ogni cifra di 200 milioni di euro;

            2) al comma 9, lettere a), incrementare ogni cifra di 140 milioni di euro;

            3) al comma 9, lettere b), incrementare ogni cifra di 55 milioni di euro;

            4) al comma 9, lettere c), incrementare ogni cifra di 5 milioni di euro;

            5) al comma 14, alinea, lettera a) e lettera b), incrementare ogni cifra di 200 milioni di euro.

12.12

ZampaCamussoFurlanZambitoManca

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

        “2-bis. L’integrazione del reddito dei nuclei familiari residenti in abitazione concessa in locazione con contratto registrato di cui all’articolo 3, comma 1, è riconosciuta anche ai beneficiari del Supporto per la formazione e il lavoro.”

        Conseguentemente, all’articolo 13, apportare le seguenti modificazioni:

        6) al comma 9, alinea e lettera a), incrementare ogni cifra di 183 milioni di euro;

            7) al comma 14, alinea, lettera a), incrementare ogni cifra di 183 milioni di euro;

            8) al comma 14, dopo la lettera b), inserire la seguente:

        “b-bis) quanto a 183 milioni di euro a decorrere dall’anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.”

12.13

BevilacquaMazzellaPirroGuidolin

Al comma 6, dopo il primo periodo, inserire i seguenti: «I progetti di formazione devono essere collegati a esigenze di impiego effettivamente riscontrate sul territorio regionale o, comunque, entro un raggio di 80 chilometri dalla residenza dei nuclei familiari di cui al comma 2. Le esigenze di impiego riscontrate sul territorio devono essere chiaramente esplicitate nei singoli progetti di formazione.»

12.14

BerrinoLeonardiRussoSattaZullo

    Sostituire il comma 7 con il seguente:

        «7. La partecipazione alle attività previste al comma 1 per l’attivazione nel mondo del lavoro, determina l’accesso per l’interessato ad un beneficio economico, quale indennità di partecipazione alle misure di attivazione lavorativa, pari ad un importo mensile di 350 euro. tale importo è erogato per tutta la durata della misura, entro un limite massimo di dodici mensilità. Il beneficio economico è erogato mediante bonifico mensile, da parte dell’INPS».

12.15

FurlanZampaCamussoZambitoManca

     Al comma 7, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Il Supporto per la formazione e il lavoro può essere rinnovato, previa sospensione di un mese, per periodi ulteriori di dodici mesi. Allo scadere dei periodi di rinnovo di dodici mesi è sempre prevista la sospensione di un mese.»

        Conseguentemente, all’articolo 13, dopo il comma 14, inserire il seguente:

        «14-bis. Agli oneri derivanti dall’attuazione dell’articolo 12, comma 7, secondo periodo, pari a 122,5 milioni di euro per l’anno 2023, 1.460,9 milioni di euro per l’anno 2024, 1.300,8 milioni di euro per l’anno 2025, 981,7 milioni di euro per l’anno 2026, 603,8 milioni di euro per l’anno 2027, 604,2 milioni di euro per l’anno 2028, 604,7 milioni di euro per l’anno 2029, 605,2 milioni di euro per l’anno 2030, 605,7 milioni di euro per l’anno 2031, 606,2 milioni di euro per l’anno 2032 e 606,6 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2033, si provvede:

        a) quanto a 61,25 milioni di euro per l’anno 2023, 730,45 milioni di euro per l’anno 2024, 650,4 milioni di euro per l’anno 2025, 490,85 milioni di euro per l’anno 2026, 301,9 milioni di euro per l’anno 2027, 302,1 milioni di euro per l’anno 2028, 302,35 milioni di euro per l’anno 2029, 302,6 milioni di euro per l’anno 2030, 302,85 milioni di euro per l’anno 2031, 303,1 milioni di euro per l’anno 2032 e 303,3 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2033, mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;

         b) quanto a 61,25 milioni di euro per l’anno 2023, 730,45 milioni di euro per l’anno 2024, 650,4 milioni di euro per l’anno 2025, 490,85 milioni di euro per l’anno 2026, 301,9 milioni di euro per l’anno 2027, 302,1 milioni di euro per l’anno 2028, 302,35 milioni di euro per l’anno 2029, 302,6 milioni di euro per l’anno 2030, 302,85 milioni di euro per l’anno 2031, 303,1 milioni di euro per l’anno 2032 e 303,3 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2033, mediante corrispondente riduzione del Fondo per il sostegno alla povertà e per l’inclusione attiva di cui all’articolo 1, comma 321, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.»

12.16

MazzellaGuidolinPirro

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

        «7-bis. L’indennità di cui al comma 7, viene riconosciuta anche ai soggetti di età maggiore di anni 18 per tutta la frequenza del percorso di studi e in ogni caso fino al ventiseiesimo anno di età.»

        Conseguentemente, all’articolo 13, dopo il comma 14, inserire il seguente: «14-bis. Entro il 31 dicembre 2023, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 1.200 milioni di euro per ciascuno degli anni a decorrere dal 2024. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 30 luglio 2023, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.».

12.17

LeonardiSattaBerrinoRussoZullo

Al comma 10, dopo le parole: «di cui all’articolo 3, commi» inserire le seguenti: «3,».

12.18

Testor

Apportare le seguenti modificazioni:

        a) al comma 12, sopprimere le parole: «e le province Autonome».

        b) dopo il comma 13 inserire il seguente: «13-bis. Le province autonome di Trento e di Bolzano possono provvedere all’erogazione di servizi destinati ai beneficiari del Supporto per la formazione ed il lavoro nell’ambito della propria competenza legislativa e relativa potestà amministrativa, perseguendo le finalità del comma 1 ai sensi del proprio ordinamento.».

12.19

PattonDurnwalderUnterbergerMusolinoSpagnolli

Apportare le seguenti modificazioni:

    a) al comma 12, sopprimere le seguenti parole: «e le province Autonome».

    b) dopo il comma 13, inserire il seguente:

    «13-bis. Le province autonome di Trento e di Bolzano possono provvedere all’erogazione di servizi destinati ai beneficiari del Supporto per la formazione ed il lavoro nell’ambito della propria competenza legislativa e relativa potestà amministrativa, perseguendo le finalità del comma 1 ai sensi del proprio ordinamento.»

12.20

UnterbergerDurnwalderSpagnolliPattonMusolino

Al comma 12, sopprimere le seguenti parole: «e le province Autonome».

12.21

CosenzaBerrinoLeonardiRussoSattaZullo

Dopo il comma 13, inserire il seguente: «13-bis. Alle prestazioni rese alle Agenzie per il Lavoro da enti e società di formazione, finanziati attraverso il fondo di cui all’articolo 12, comma 4, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, non riconducibili alla fattispecie di cui all’articolo 10, comma 1, n. 20, del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si applica l’imposta sul valore aggiunto nella misura del 15%.».

12.22

BerrinoRussoSattaZulloLeonardi

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente: «14-bis. All’articolo 118, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo il comma 5 è inserito il seguente: «5-bis. Il contributo integrativo, versato dai datori di lavoro che applicano i Ccnl edili sottoscritti dalle associazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e che non aderiscono ai fondi interprofessionali, sarà devoluto al sistema bilaterale promanante dalle suddette parti sociali, secondo le modalità previste con Decreto del Ministero del Lavoro, di concerto con il Ministero dell’Economia, da emanarsi entro 30 giorni dall’entrata in vigore della presente disposizione.».».

12.23

BerrinoSattaZulloRussoLeonardi

All’articolo aggiungere in fine il seguente comma: «14-bis. All’articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo il comma 5 è inserito il seguente: «5-bis. Il contributo integrativo, versato dai datori di lavoro che applicano i Ccnl edili sottoscritti dalle associazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e che non aderiscono ai fondi interprofessionali, è devoluto al sistema bilaterale promanante dalle suddette parti sociali, secondo le modalità previste con Decreto del Ministero del Lavoro, di concerto con il Ministero dell’Economia, da emanarsi entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.».»

12.0.1

Guidi

     Dopo l’articolo, inserire il seguente:

        «Art. 12-bis.

            (Sostegno alla formazione del personale di esercizio ferroviario)

        1. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili è istituito un fondo, denominato “Programma per la formazione professionale dei giovani che intraprendono la carriera nell’esercizio ferroviario delle merci”, con una dotazione pari a due milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, finalizzato alla concessione, per il periodo dal 2024 al 2026, di un contributo, denominato “buono per il conseguimento delle abilitazioni all’esercizio ferroviario del trasporto merci”, di importo non superiore a duemila euro, in favore dei cittadini di età compresa fra diciotto e trentacinque anni per il conseguimento presso un Centro di Formazione Ferroviaria riconosciuto dalla ANSIFA ai sensi delle linee guida ANSF n. 7/2010 del seguente titolo: “certificato di avvenuta formazione, nel settore dei treni merci, per una o più attività di sicurezza, ad esclusione della condotta, così come definite dal Decreto ANSF n. 4/2012 Allegato C “Norme per la qualificazione del personale impiegato in attività di sicurezza” e dal Regolamento di esecuzione (UE) 2019/773 della Commissione, del 16 maggio 2019″.

        2. Il “buono per il conseguimento delle abilitazioni all’esercizio ferroviario” può essere riconosciuto per una sola volta, non costituisce reddito imponibile del beneficiario e non rileva ai fini del computo del valore dell’indicatore della situazione economica equivalente.

        3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono definiti i termini e le modalità di presentazione delle domande per la concessione del beneficio di cui al comma 1, nonché le modalità di erogazione dello stesso, anche ai fini del rispetto del limite di spesa.

        4. Una quota, fino al tre percento, dell’anno 2024, delle risorse del fondo di cui al comma 1 è destinata alla progettazione e alla realizzazione della piattaforma informatica per l’erogazione del beneficio di cui al medesimo comma 1. Per le finalità di cui al secondo periodo, il Ministero delle infrastrutture e trasporti può avvalersi, mediante stipulazione di apposite convenzioni, delle società SOGEI – Società generale d’informatica Spa e CONSAP – Concessionaria servizi assicurativi pubblici Spa, anche in conformità al comma 1 dell’articolo 43 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. Eventuali economie derivanti dall’utilizzo delle risorse previste per la realizzazione della piattaforma di cui al secondo periodo sono utilizzate per l’erogazione del beneficio di cui al comma 1.»

12.0.2

MagniDe CristofaroCucchiAurora Floridia

        Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

        (Interventi di rafforzamento dell’istruzione degli adulti)

            1. In attuazione degli obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza e con la finalità di elevare i livelli di istruzione della popolazione adulta, coerentemente con le previsioni di cui all’articolo 1, comma 316, della legge n. 197 del 2022, a partire dall’anno scolastico 2023/2024 è attivata una sperimentazione nazionale finalizzata alla costituzione di istituzioni scolastiche dedicate all’istruzione degli adulti comprendenti tutte le tipologie di percorsi formativi previste dal DPR n. 263 del 2012. La sperimentazione deve consentire la costituzione della nuova tipologia di istituzione scolastica a partire dall’anno scolastico 2025/2026. Tali istituzioni devono avere una rete territoriale di dimensione non superiore a 20 chilometri. A tal fine per il solo anno scolastico 2023/24 le soglie minime del numero di alunne e alunni per l’attribuzione dell’autonomia in base alle norme vigenti, possono essere derogate. Le modalità di applicazione sono definite con decreto del Ministro dell’istruzione e del merito sentite le organizzazioni sindacali del comparto Istruzione e Ricerca, previo parere del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione e della Conferenza Unificata.

            2. Per l’attuazione della sperimentazione di cui al comma 1 sono stanziati 25 milioni di euro per l’anno 2023 e 75 milioni di euro a decorrere dall’anno 2024

            3. Agli oneri di cui ai cui al comma 2 si provvede mediante corrispondente riduzione del «Fondo per il sostegno alla povertà e per l’inclusione attiva» di cui all’articolo 1, comma 321, della legge n. 197 del 2022.»

12.0.3

De Poli

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Articolo 12-bis.

(Disposizioni in materia di riordino del sistema elettorale e della composizione degli organi di ordini professionali)

     1. All’articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 169, recante “Regolamento per il riordino del sistema elettorale e della composizione degli organi di ordini professionali”, dopo la parola «ingegneri» sono aggiunte le parole «nonché dei periti industriali».

      2. All’articolo 2 , comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 169, dopo le parole «6 e 8», sono aggiunte le seguenti «nonché 8-bis»;

       3. All’articolo 2 , comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 169, dopo le parole: «non possono essere eletti», sono aggiunte le seguenti: «nelle cariche istituzionali»;

       4. All’articolo 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 169, dopo le parole: «procedure elettorali e», sono aggiunte le seguenti «fermo restando quanto previsto dall’art. 8-bis»;

        5. All’articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 169, dopo le parole: «sezione A dell’albo» sono aggiunte le seguenti: «ove applicabile»;

        6. All’articolo 5 , comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 169, dopo le parole: «6, 7 e 8», sono aggiunte le seguenti: «nonché 8-bis»;

         7. All’articolo 5, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 169, dopo le parole: «alla sezione A e B» sono aggiunte le seguenti: «ove prevista»;

         8. All’articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 169, dopo la parola: «eletti», sono aggiunte le seguenti: «nelle cariche istituzionali»;

          9. Dopo l’articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 169 è aggiunto il seguente articolo 8-bis: «Articolo 8-bis. (Consiglio dell’ordine e consiglio nazionale dei periti industriali.1.L’albo professionale dei periti industriali non è suddiviso in sezioni. Per l’effetto, le disposizioni contenute nella presente legge si applicano agli iscritti all’albo professionale senza la distinzione per sezioni.».

           10. All’articolo 9, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 169, dopo la parola: «procedimento», sono aggiunte le seguenti: «ove previsto».

            11. Alla data di entrata in vigore della presente disposizione, l’articolo 2, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 169 non si applica ai componenti già in carica dei Consigli degli ordini dei periti industriali e del Consiglio nazionale. Essa non ha effetto retroattivo sui Consiglieri che siano già stati eletti, quali componenti del Consiglio dell’ordine o del Consiglio nazionale ovvero che abbia ricoperto cariche istituzionali.

            12. Alle attività previste dal presente articolo si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente presso gli ordini professionali e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

12.0.4

Testor

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

“Art. 12-bis.

(Disposizioni per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano)

        1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. Le province autonome di Trento e di Bolzano possono provvedere all’erogazione di servizi destinati ai beneficiari dell’Assegno di inclusione nell’ambito della propria competenza legislativa e relativa potestà amministrativa, perseguendo le finalità del presente decreto. Le province autonome di Trento e di Bolzano possono prevedere misure aventi finalità analoghe a quelle dell’Assegno di inclusione, adottate e finanziate secondo i propri ordinamenti, comunicate al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, affinché le stesse non siano computate ai fini dell’accesso, della quantificazione e del mantenimento dell’Assegno.”.

12.0.5

UnterbergerDurnwalderSpagnolliPattonMusolino

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis

(Disposizioni per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano)

    1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. Le province autonome di Trento e di Bolzano possono provvedere all’erogazione di servizi destinati ai beneficiari dell’Assegno di inclusione nell’ambito della propria competenza legislativa e relativa potestà amministrativa, perseguendo le finalità del presente decreto. Le province autonome di Trento e di Bolzano possono prevedere misure aventi finalità analoghe a quelle dell’Assegno di inclusione, adottate e finanziate secondo i propri ordinamenti, comunicate al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, affinché le stesse non siano computate ai fini dell’accesso, della quantificazione e del mantenimento dell’Assegno.»

12.0.6

GelminiLombardoSbrollini

    Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

        «Art. 12-bis.

            (Incentivi per il ritorno al lavoro delle madri lavoratrici)

        1. Al fine di incentivare il rientro al lavoro ovvero l’inizio di attività lavorative post-maternità, alle donne che ritornano al lavoro entro i 12 mesi successivi al parto è riconosciuta una maggiorazione della durata di 36 mesi, erogata mensilmente, unitamente agli importi dell’assegno unico e universale di cui al presente decreto legislativo, pari rispettivamente al 10 per cento del reddito da lavoro annuale lordo fino a 26 mila euro, al 15 per cento fino a 15 mila euro e al 20 per cento per un reddito da lavoro annuale inferiore a 10 mila euro. Le disposizioni del presente comma si applicano alle donne prestatrici di lavoro subordinato, ovvero titolari di redditi da lavoro autonomo.

        2. Nel caso in cui entrambi i genitori siano titolari di reddito da lavoro ovvero di nuclei monoparentali, è prevista una maggiorazione per ciascun figlio minore pari a 50 euro mensili. Tale importo spetta in misura piena per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro. Per livelli di ISEE superiori, esso si riduce gradualmente fino all’importo minimo di 20 euro mensili.»

12.0.7

MazzellaPirroGuidolin

     Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis

(Istituzione «Fondo per le competenze digitali»)

        1. Al fine di combattere il divario digitale culturale, sostenere la massima inclusione e favorire l’educazione sulle tecnologie del futuro, nello stato di previsione del Ministero dell’Istruzione e del Merito è istituito un apposito fondo, denominato «Fondo per le competenze digitali», con una dotazione di 5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2023, volto a finanziare appositi corsi di formazione per incentivare e migliorare le competenze digitali.

        2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro a decorrere dall’anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 200, legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

12.0.8

GuidolinMazzellaPirroBevilacqua

    Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Disposizioni in materia di politiche attive del lavoro)

        1. Le Regioni che al 31 dicembre 2022 non hanno assunto almeno il 50 per cento delle risorse ai sensi dell’articolo 1, comma 85, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, provvedono entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Scaduto tale termine, entro i successivi 15 giorni, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è nominato un Commissario straordinario che provvede all’attivazione delle procedure selettive entro il termine di 60 giorni, prorogabili di ulteriori 30 giorni.

        2. La durata dell’incarico del Commissario straordinario di cui al comma 1 è di dodici mesi.

        3. Il Commissario straordinario, per lo svolgimento delle attività affidate, può avvalersi delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato interessate, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

12.0.9

MurelliMinasiCantù

    Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Credito d’imposta per i servizi di ricollocazione professionale)

        1. Al fine di favorire l’inclusione lavorativa dei soggetti di cui all’articolo 12, commi 1 e 2, in via sperimentale, per il biennio 2023-2024, ai datori di lavoro privati che attivino servizi di outplacement per la ricollocazione professionale di cui all’articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, è concesso un credito di imposta di importo pari al 50 per cento delle spese sostenute, nel limite complessivo di 5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2023 e 2024.

        2. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono definite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.

        3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

12.0.10

GelminiLombardoSbrollini

Dopo l’articolo 12 aggiungere il seguente

        «Articolo 12-bis

            (Modifica dei termini del congedo di paternità)

        1. All’articolo 27-bis del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) al comma 1, le parole “dieci giorni” sono sostituite dalle seguenti: “trenta giorni”;

            b) al comma 2, le parole “venti giorni” sono sostituite dalle seguenti: “quaranta giorni”.

Art. 13

13.1

GuidolinPirroMazzella

Apportare le seguenti modificazioni:

        a) al comma 5, sostituire l’ultimo periodo con i seguenti: “Nelle ipotesi di cui al secondo periodo, ai fini del prosieguo della percezione del reddito di cittadinanza fino al 31 dicembre 2023, i servizi sociali entro il suddetto termine di sette mesi, comunicano all’INPS per il tramite di Gepi l’avvenuta presa in carico. Decorso tale termine in assenza della suddetta comunicazione, l’erogazione sarà sospesa e potrà essere riattivata, ricomprendendo le mensilità sospese solo in esito all’avvenuta comunicazione.”;

            b) al comma 7, primo periodo, dopo le parole: “presente decreto” inserire le seguenti: “previa acquisizione dell’intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,”.

13.2

BerrinoLeonardiSattaRussoZullo

Al comma 5, al capoverso «313», sostituire l’ultimo periodo con il seguente: «Nelle ipotesi di cui al secondo periodo, ai fini del prosieguo della percezione del reddito di cittadinanza fino al 31 dicembre 2023, i servizi sociali entro il suddetto termine di sette mesi, comunicano all’INPS per il tramite di Gepi l’avvenuta presa in carico. Decorso tale termine in assenza della suddetta comunicazione, l’erogazione sarà sospesa e potrà essere riattivata, ricomprendendo le mensilità sospese solo in esito all’avvenuta comunicazione».

13.3

MalpezziMancaZampaCamussoFurlanZambitoMagni

    Apportare le seguenti modificazioni:

        a) al comma 5, capoverso «313.», sostituire l’ultimo periodo con il seguente: «Nelle ipotesi di cui al secondo periodo, ai fini del prosieguo della percezione del reddito di cittadinanza fino al 31 dicembre 2023, i servizi sociali entro il suddetto termine di sette mesi, comunicano all’INPS per il tramite di Gepi l’avvenuta presa in carico. Decorso tale termine in assenza della suddetta comunicazione, l’erogazione è sospesa e può essere riattivata con effetto retroattivo dalla sospensione solo in esito all’avvenuta comunicazione.»;

         b) al comma 7, primo periodo, dopo le parole: «presente decreto» aggiungere le seguenti: «previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281»;

         c) dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

         «14-bis. Ai fini del rafforzamento degli organici degli enti locali, per consentire l’attuazione delle misure di cui al presente capo, l’articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è abrogato.»

13.4

BergesioMurelli

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

    «6-bis. All’articolo 1, comma 344, lettera a), della legge 29 dicembre 2022, n. 197, dopo le parole “o del reddito di cittadinanza” sono aggiunte le seguenti: “e dell’assegno di inclusione”».

13.5

MalpezziMancaZampaCamussoFurlanZambito

Al comma 7, primo periodo, dopo le parole “presente decreto” aggiungere le seguenti: “previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all’art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281”.

13.6

LeonardiBerrinoSattaRussoZullo

Al comma 7, primo periodo, dopo le parole: «presente decreto» inserire le seguenti: «previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all’art. 8 del decreto Legislativo 28 agosto 1997 n. 281».

13.7

CamussoZampaFurlanZambitoManca

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

        “14-bis. Ai fini del rafforzamento degli organici degli enti locali, per consentire l’attuazione delle misure di cui al presente capo, l’articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è abrogato.”

13.8

MagniDe CristofaroCucchiAurora Floridia

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

        “14-bis) Ai fini del rafforzamento degli organici degli enti locali, per consentire l’attuazione  delle  misure  di  cui  al presente capo, l’articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è abrogato.”

13.9

LirisLiseiMennuniPellegrinoBerrinoLeonardiRussoSattaZullo

Dopo il comma 14 inserire il seguente: «14-bis. A far data dal 1° giugno 2023, la prestazione una tantum di cui all’articolo 1, comma 357, della legge 178 del 30 dicembre 2020, è erogata su istanza anche ai lavoratori che presentano la denuncia del riconoscimento della causa professionale della patologia del mesotelioma. Se la denuncia di mesotelioma professionale è riconosciuta dall’Inail, le competenze economiche della rendita sono trasferite al Fondo per le Vittime dell’Amianto fino a conguaglio della somma percepita con la prestazione economica di cui al periodo precedente.»

13.10

CamussoZampaFurlanZambitoManca

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

        “14-bis. Entro il 31 dicembre 2023 sono adottate misure di razionalizzazione della spesa pubblica, con esclusione delle spese connesse a: salute; welfare; stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse; enti territoriali; istruzione; università; ricerca; formazione; 5 per mille delle imposte sui redditi delle persone fisiche; ambiente, che assicurino minori spese pari a 4 miliardi di euro. A tal fine, il Governo, sulla base della proposta del Ministero dell’economia e delle finanze, sentiti i Ministeri interessati, presenta al Parlamento entro il 30 settembre 2023 un programma per la riorganizzazione della spesa pubblica nel quale sono specificati i singoli interventi e le misure adottate o in via di adozione per il conseguimento degli obiettivi di riduzione della spesa pubblica a decorrere dal 2024, nonché le forme di monitoraggio sullo stato di attuazione degli stessi al fine di valutarne l’efficacia. Al programma è associata l’indicazione dei risparmi di spesa per ogni singolo intervento di riorganizzazione della spesa pubblica. Nell’ambito della risoluzione parlamentare approvativa della Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza 2023, sono indicati i disegni di legge collegati alla manovra finanziaria per il triennio 2024-2026, mediante i quali attuare le riorganizzazioni della spesa pubblica di cui al presente comma.”

        Conseguentemente, all’articolo 22, dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

        “3-bis. Al decreto legislativo del 29 dicembre 2021, n. 230, art. 10, dopo il comma 5, è aggiunto seguente comma

            ‘5-bis). All’articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n.917, comma 1, dopo la lettera c) sono inserite le seguenti lettere:

           c-bis) Ai nuclei familiari che non rientrano tra i beneficiari dell’Assegno Unico e Universale per figli di cui al Decreto legislativo n.230 del 29 dicembre 2021, la detrazione di cui alla lettera c) spetta per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi o affidati, di qualsiasi età. La detrazione è aumentata a 1.220 euro per ciascun figlio di età inferiore a tre anni. Le predette detrazioni sono aumentate di un importo pari a 400 euro per ogni figlio portatore di handicap ai sensi dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Per i contribuenti con più di tre figli a carico la detrazione è aumentata di 200 euro per ciascun figlio a partire dal primo;

            c-ter) Ai nuclei familiari che non rientrano tra i beneficiari dell’Assegno Unico e Universale per figli di cui al Decreto legislativo n.230 del 29 dicembre 2021, in presenza di almeno quattro figli a carico, è riconosciuta un’ulteriore detrazione di importo pari a 1.200 euro. La detrazione è ripartita nella misura del 50 per cento tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta ai genitori in proporzione agli affidamenti stabiliti dal giudice. Nel caso di coniuge fiscalmente a carico dell’altro, la detrazione compete a quest’ultimo per l’intero importo. Qualora la detrazione di cui alla presente lettera sia di ammontare superiore all’imposta lorda, diminuita delle detrazioni di cui al presente comma nonché agli articoli 13, 15, 16 e 16-bis, nonché delle detrazioni previste da altre disposizioni normative, è riconosciuto un credito di ammontare pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza nella predetta imposta. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche per la famiglia, sono definite le modalità di erogazione del predetto ammontare.'”

13.11

LirisLiseiMennuniPellegrinoBerrinoLeonardiRussoSattaZullo

All’articolo, aggiungere in fine i seguenti commi: «15-bis. Entro e non oltre il 31 dicembre 2023, l’INAIL eroga ai malati di mesotelioma e i relativi familiari una prestazione assistenziale psicologica gratuita. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le tipologie dei benefìci concessi, ivi comprese anticipazioni sulle prestazioni erogate dall’INAIL, nonché i requisiti e le modalità di accesso agli stessi.

        15-ter. Le prestazioni di cui al comma 15-bis sono riconosciute nel limite massimo di 10 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2023. Ai maggiori oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro di cui all’articolo 1, comma 1187 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.».

13.12

LirisLiseiMennuniPellegrinoBerrinoLeonardiRussoSattaZullo

All’articolo, aggiungere in fine il seguente comma: «15-bis. Entro e non oltre il 31 dicembre 2023, l’INAIL concorre a promuovere e sviluppare l’attività per la ricerca clinica delle terapie efficaci per la cura del mesotelioma. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le tipologie dei benefìci concessi, ivi comprese anticipazioni sulle prestazioni erogate dall’INAIL, nonché i requisiti e le modalità di accesso agli stessi. Dall’attuazione delle disposizioni di cui al presente comma si provvede a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente».

13.13

LirisLiseiMennuniPellegrinoBerrinoLeonardiRussoSattaZullo

All’articolo, aggiungere in fine il seguente comma: «15-bis. A far data dal 1° giugno 2023, la prestazione economica di cui all’articolo 1, comma 357, della legge 178 del 30 dicembre 2020, è erogata entro 30 giorni dalla ricezione della documentazione sanitaria che attesta la diagnosi della patologia.»

13.0.1 (già 13.14)

CalendaGelminiLombardoVersace

         Dopo il Capo I, inserire il seguente:

        «Capo I-bis

            Introduzione della retribuzione minima contrattuale

Art. 13-bis

(Retribuzione minima contrattuale)

            1. In attuazione della Direttiva (UE) 2022/2041 relativa a salari minimi adeguati nell’Unione europea, la retribuzione oraria minima non può essere inferiore a 9 euro. Ai fini della presente legge per retribuzione si intende il complessivo trattamento economico annuale corrisposto dal datore di lavoro al lavoratore, comprese le somme corrisposte sotto forma di benefìci accessori e i contributi previdenziali e assistenziali integrativi versati ai sensi dell’articolo 51, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

        2. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano ai rapporti di lavoro subordinato di cui all’articolo 2094 del codice civile e ai contratti di collaborazione di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

        3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dalla data di conversione del presente decreto-legge, è istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali la «Commissione per l’aggiornamento della retribuzione oraria minima», composta da rappresentanti del Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro, dell’Istituto nazionale della previdenza sociale, dell’Istituto nazionale di statistica, dell’Ispettorato nazionale del lavoro e dai rappresentanti delle associazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Con il medesimo decreto sono stabiliti la periodicità e le modalità di aggiornamento della retribuzione oraria minima e i criteri da utilizzare a tal fine, nonché le modalità di monitoraggio e controllo sull’attuazione della presente legge.

        4. In caso di violazione delle disposizioni di cui al presente articolo, al datore di lavoro si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 10.000 per ciascun lavoratore, raddoppiata in caso di reiterazione. Il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno economico determinato dal datore di lavoro.

        5. Ai fini dell’adeguamento alle disposizioni di cui al presente articolo, le parti sociali procedono all’aggiornamento dei contratti collettivi di cui all’articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, entro diciotto mesi dalla data di conversione in legge del presente decreto legge. L’adeguamento non può comunque determinare l’applicazione di un trattamento economico complessivo deteriore rispetto a quello applicato in virtù del contratto collettivo in vigore.

        6. Le disposizioni di cui al presente articolo sono applicabili dopo sei mesi dalla data conversione in legge del presente decreto, salvo per i contratti di cui al comma 5, a cui dette disposizioni si applicano, in caso di inadempienza delle parti, dopo diciotto mesi dalla data di conversione in legge del presente decreto.»

Art. 14

14.1

ZulloBerrinoSattaRussoLeonardi

     Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 14.

(Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

        1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) all’articolo 18, comma 1, lettera a), le parole: «per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo e qualora richiesto dalla valutazione dei rischi di cui all’articolo 28.» sono sostituite dalle seguenti: «ai fini della collaborazione alla valutazione dei rischi. Nei casi previsti dal presente decreto legislativo e qualora richiesto dalla valutazione dei rischi di cui all’articolo 28, il medico competente effettuerà la sorveglianza sanitaria;»;

         a-bis) all’articolo 29, comma 1, sono soppresse le parole: «, nei casi di cui all’articolo 41»;

         b) all’articolo 21, comma 1, lettera a), dopo le parole: «titolo III» sono aggiunte le seguenti: «, nonché idonee opere provvisionali in conformità alle disposizioni di cui al titolo IV»;

         c) all’articolo 25, comma 1:

         1) dopo la lettera e), è inserita la seguente: «e-bis) in occasione delle visite preventive in fase preassuntiva, riceve dal lavoratore la copia della cartella sanitaria e di rischio eventualmente disponibile dal precedente rapporto di lavoro e tiene conto del suo contenuto ai fini della sorveglianza sanitaria. In caso di mancata consegna o indisponibilità della stessa, procede egualmente alla formulazione del giudizio di idoneità;»

          2) dopo la lettera n), è aggiunta la seguente: «n-bis) in caso di impedimento e per un periodo non superiore ai 60 giorni, comunica per iscritto al datore di lavoro il nominativo di un sostituto, in possesso dei requisiti di cui all’articolo 38, per l’adempimento degli obblighi di legge inerenti all’articolo 41 durante il relativo intervallo temporale specificato.»;

          d) all’articolo 37, comma 2, dopo la lettera b), è aggiunta la seguente: «b-bis) il monitoraggio dell’applicazione degli accordi in materia di formazione, nonché’ il controllo sulle attività formative e sul rispetto della normativa di riferimento, sia da parte dei soggetti che erogano la formazione, sia da parte dei soggetti destinatari della stessa.»;

           e) all’articolo 71, il comma 12 è sostituito dal seguente: «12. I soggetti privati abilitati acquistano la qualifica di incaricati di pubblico servizio e rispondono direttamente alla struttura pubblica titolare della funzione di vigilanza nei luoghi di lavoro territorialmente competente.»;

            f) all’articolo 72, comma 2, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Deve altresì acquisire e conservare agli atti, per tutta la durata del noleggio o della concessione dell’attrezzatura, una dichiarazione autocertificativa del soggetto che prende a noleggio, o in concessione in uso, o del datore di lavoro, che attesti l’avvenuta formazione e addestramento specifico, effettuati conformemente alle disposizioni del presente Titolo, dei soggetti individuati per l’utilizzo.»;

            g) all’articolo 73, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:  «4-bis. Il datore di lavoro che fa uso delle attrezzature che richiedono conoscenze particolari di cui all’articolo 71, comma 7, provvede alla propria formazione e al proprio addestramento specifico al fine di garantire l’utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro.»;

            h) all’articolo 87, comma 2, lettera c), sono aggiunte in fine le seguenti parole: «e dell’articolo 73, comma 4-bis».

14.2

ZampaCamussoFurlanZambitoManca

Al comma 1, premettere la seguente lettera:

        0a) all’articolo 11, comma 1 è soppressa la lettera c) e il comma 4 è così sostituito:

        “Ai fini della promozione e divulgazione della cultura della salute e sicurezza sul lavoro gli istituti scolastici, universitari e della formazione professionale inseriscono in ogni attività scolastica ed universitaria, nelle istituzioni dell’alta formazione artistica e coreutica e nei percorsi di istruzione e formazione professionale, percorsi formativi interdisciplinari alle diverse materie scolastiche, che prevedono la presenza di un Testimonial/Formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Tali attività sono svolte tramite il finanziamento da parte del Ministero dell’istruzione e del merito, previo trasferimento delle necessarie risorse da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali”;

        Conseguentemente, all’articolo 37 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

        “5-bis. Agli oneri derivanti dai commi precedenti, quantificati in euro 10.000.000 annui a decorrere dall’anno 2023, si provvede a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

14.3

Sbrollini

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

        a) sopprimere la lett. a);

            b) alla lett. c), n. 1), capoverso lettera e-bis, sostituire le parole “rilasciata dal precedente datore di lavoro” con le seguenti: “relativa al precedente rapporto di lavoro” e sopprimere le parole “e tiene conto del suo contenuto ai fini della formulazione del giudizio di idoneità”.

14.4

FurlanZampaCamussoZambitoManca

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

        a) alla lettera a) premettere le seguenti:

        “0a) all’articolo 3, comma 2, all’ultimo capoverso, le parole: «cinquantacinque mesi» sono sostituite con le seguenti: «il 31 dicembre 2023»;

            0a-bis) all’articolo 5, comma 3, dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:

        «f-bis) esprimere pareri sul documento contenente le Proposte della Commissione consultiva permanente, di cui alla lettera e-bis dell’articolo 6, comma 8»;

            0a-ter) all’articolo 6, comma 8, dopo la lettera e) sono aggiunte le seguenti:

        «e-bis) predisporre annualmente un documento contenente le Proposte della Commissione consultiva permanente utili per la definizione di una Strategia nazionale di prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali. Le proposte di cui al documento verranno, pertanto, inoltrate – per le necessarie valutazioni – al Comitato per l’indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro, di cui all’articolo 5;

            e-ter) ricevuto il parere, di cui all’articolo 5, comma 3, lettera g) e in linea con il Quadro strategico dell’UE in materia di salute e sicurezza sul luogo e le sue tempistiche, redigere, ogni sei anni, la proposta della Strategia nazionale di prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, da inviare ai Ministri competenti.; e alla lettera g) le parole: «dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite con le seguenti: «il 31 dicembre 2023»;

            b) alla lettera c), al numero 1), premettere il seguente:

        01) alla lettera b) sono aggiunte in fine le seguenti parole: «, avendo riguardo anche differenze di genere, all’età, alla provenienza da altri Paesi, alla specifica tipologia contrattuale e ai lavoratori affetti da patologie croniche e condizioni di fragilità.»;

            c) alla lettera c), dopo il numero 1), inserire il seguente:

        “1-bis) dopo la lettera h) è aggiunta la seguente:

        «h-bis) collabora con il datore di lavoro ai fini dell’accomodamento ragionevole dei lavoratori giudicati inidonei o idonei con limitazioni o prescrizioni e dei lavoratori con disabilità».;

            d) dopo la lettera d), inserire le seguenti:

        “d-bis) all’articolo 41, comma 1, lettera a) sono aggiunte in fine le seguenti parole «e qualora richiesto dalla valutazione dei rischi di cui all’articolo 28.»;

            d-ter) all’articolo 52, comma 3, le parole: «il 30 giugno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «il 31 dicembre 2023».

14.5

ZambitoZampaCamussoFurlanManca

     Al comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

         a) alla lettera a), premettere la seguente:

         «0a) all’articolo 2, comma 1, dopo la lettera h) è inserita la seguente:

         “h-bis) “chimico”: professionista sanitario iscritto all’Albo dei Chimici, soggetto al programma di educazione continua in medicina”;»

          b) dopo la lettera h), inserire le seguenti:

          «h-bis) all’articolo 223:

           1) ove ricorrano le parole: “il datore di lavoro” aggiungere le seguenti: “, in collaborazione con un chimico”;

           2) al comma 4, dopo le parole: “è tenuto a fornire al datore di lavoro acquirente” inserire le seguenti: “e al chimico coinvolto”;

            h-ter) all’articolo 225, comma 2, sostituire le parole: “provvede ad effettuare” con le seguenti: “provvede a far effettuare ad un chimico”;

            h-quater) all’articolo 236, dopo le parole: “dell’esposizione a agenti cancerogeni o mutageni” aggiungere le seguenti: “in collaborazione con un chimico,”.»

14.6

PirroGuidolinMazzella

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

   1) alla lettera a), premettere la seguente: «oa) le parole: «ove nominato» ovunque ricorrano, sono soppresse;»

   2) sostituire la lettera a) con la seguente: «a) all’articolo 18, comma 1, lettera a), le parole: «per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo.» sono sostituite dalle seguenti: «per la valutazione dei rischi di cui all’articolo 28 e per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo e qualora richiesto all’esito della valutazione dei rischi;»

14.7

DurnwalderPattonUnterbergerSpagnolli

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

14.8

RonzulliSilvestro

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

14.9

CamussoZampaFurlanZambitoManca

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

        a) sopprimere la lettera a);

            b) alla lettera c), punto 1), in fine, inserire le seguenti parole: “in riferimento alla mansione specifica”;

            c) sopprimere la lettera e).

14.10

MurelliMinasiCantù

    Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

        a) sopprimere la lettera a);

        b) alla lettera c), numero 1), capoverso «e-bis», sostituire le parole: «rilasciata dal precedente datore di lavoro» con le seguenti: «relativa al precedente rapporto di lavoro» e sopprimere le parole: «e tiene conto del suo contenuto ai fini della formulazione del giudizio di idoneità».

14.11

RussoLeonardiBerrinoSattaZullo

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

14.12

CamussoZampaFurlanZambitoManca

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

        “a) all’articolo 18, comma 1, lettera a), le parole: «per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo.» sono sostituite dalle seguenti: «per la valutazione dei rischi di cui all’articolo 28 e per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo e qualora richiesto all’esito della valutazione dei rischi;”.

14.13

GiorgisZampaCamussoFurlanZambitoManca

    Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

        a) alla lettera a), sostituire le parole: «presente decreto legislativo» con le seguenti: «per la valutazione dei rischi di cui all’articolo 28 e per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo e qualora richiesto all’esito della valutazione dei rischi;».

        b) alla lettera c), numero 1), sostituire la lettera “e-bis)” con la seguente:

        «e-bis) in occasione della visita medica preventiva o della visita medica preventiva in fase preassuntiva di cui al successivo articolo 41, richiede al lavoratore di esibire copia della cartella sanitaria e di rischio rilasciata alla risoluzione del precedente rapporto di lavoro, se disponibile;».

         c) dopo la lettera c), aggiungere le seguenti:

         «c-bis) all’articolo 28, comma 2, le parole “, ove nominato,” sono soppresse;

            c-ter) all’articolo 35, comma 1, lettera c), le parole “, ove nominato,” sono soppresse.»

14.14

Silvestro

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:

        «a-bis) all’articolo 18, dopo il comma 3.2, è aggiunto il seguente:

        “3.3. Gli obblighi previsti dal presente decreto legislativo a carico delle amministrazioni tenute alla fornitura e manutenzione degli edifici scolastici statali s’intendono assolti con l’effettuazione della valutazione congiunta dei rischi di cui al comma 3.2 alla quale sia seguita la programmazione degli interventi necessari nel limite delle risorse disponibili e la tempestiva segnalazione al Ministero dell’Istruzione del residuo fabbisogno.”.»

14.15

BerrinoSattaLeonardiRussoZullo

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

        «a-bis) all’articolo 18, dopo il comma 3.2 è inserito il seguente: «3.2-bis. Gli obblighi previsti dal presente decreto legislativo a carico delle amministrazioni tenute alla fornitura e manutenzione degli edifici scolastici statali si intendono assolti con l’effettuazione della valutazione congiunta dei rischi di cui al comma 3.2 alla quale sia seguita la programmazione degli interventi necessari nel limite delle risorse disponibili e la tempestiva segnalazione al Ministero dell’Istruzione del residuo fabbisogno.».».

14.16

MurelliMinasiCantù

Al comma 1, dopo lettera a) inserire la seguente:

        “a-bis) l’obbligo di cui alla lettera a) sussiste anche nei casi di richiesta formulata in documenti di valutazione dei rischi anteriori all’entrata in vigore del presente decreto-legge; il relativo adempimento deve essere realizzato entro un termine di 60 giorni;“.

14.17

DurnwalderPattonUnterbergerSpagnolli

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

        “b-bis) all’articolo 21, comma 2, lettera b), le parole: “all’articolo 37, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali” sono sostituite dalle seguenti: “agli articoli 37 e 73.”.

14.18

PirroMazzellaGuidolin

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

14.19

GiorgisZampaCamussoFurlanZambitoManca

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

14.20

ZaffiniBerrinoSattaZulloRussoLeonardi

Al comma 1, lettera c), sopprimere il numero 1).

14.21

CamussoZampaFurlanZambitoManca

Al comma 1, lettera c), sopprimere il numero 1).

14.22

ZulloBerrinoSattaRussoLeonardiZaffini

Al comma 1, lettera c), numero 1), sostituire il capoverso «e-bis» con il seguente: «e-bis) con Decreto del Ministro della Salute è istituito un libretto sanitario e di rischio lavorativo elettronico, che ogni medico competente alimenta secondo le modalità indicate dal Decreto. In occasione delle visite di assunzione, il medico competente tiene conto del suo contenuto ai fini della sorveglianza sanitaria. Tale libretto è inserito nel fascicolo sanitario elettronico del lavoratore a cui il medico competente può accedere. Nelle more dell’istituzione del libretto sanitario, in occasione delle visite preventive in fase preassuntiva, il medico competente riceve dal lavoratore la copia della cartella sanitaria e di rischio eventualmente disponibile dal precedente rapporto di lavoro e tiene conto del suo contenuto ai fini della sorveglianza sanitaria;»

14.23

GiorgisZampaCamussoFurlanZambitoManca

Al comma 1, lettera c), sostituire il capoverso “e-bis) con il seguente:

        “e-bis) in occasione della visita medica preventiva o della visita medica preventiva in fase preassuntiva di cui al successivo articolo 41, richiede al lavoratore di esibire copia della cartella sanitaria e di rischio rilasciata alla risoluzione del precedente rapporto di lavoro, se disponibile;».

14.24

CamussoZampaFurlanZambitoManca

Al comma 1, lettera c), numero 1), sostituire la lettera e-bis) con la seguente:

        “e-bis) in occasione della visita medica preventiva o della visita medica preventiva in fase preassuntiva di cui all’articolo articolo 41, richiede al lavoratore di esibire copia della cartella sanitaria e di rischio rilasciata alla risoluzione del precedente rapporto di lavoro, se disponibile”;

14.25

ZaffiniLeonardiSattaBerrinoRussoZullo

Al comma 1, lettera c), numero 1, sostituire il capoverso «e-bis» con il seguente: «e-bis) ) in occasione della visita medica preventiva o della visita medica preventiva in fase preassuntiva di cui al successivo articolo 41, richiede al lavoratore di esibire copia della cartella sanitaria e di rischio rilasciata alla risoluzione del precedente rapporto di lavoro e ne valuta il contenuto ai fini della formulazione del giudizio di idoneità».

14.26

Sbrollini

Al comma 1, lettera c), dopo il numero 1) inserire il seguente: «1-bis) dopo la lettera e-bis) è inserita la seguente:

        e-ter) in occasione delle visite di assunzione, richiede al lavoratore, nelle sole ipotesi di sovrapponibilità del profilo professionale e del mansionario afferente il rapporto lavorativo di imminente avvio con quello appena cessato, la cartella sanitaria rilasciata dal precedente datore di lavoro al fine di poter effettuare una valutazione complessiva dell’eventuale evoluzione del complessivo stato psico-fisico così come accertato in occasione della visita pre-assuntiva o assuntiva rispetto alle prescrizioni e/o limitazioni precedenti, onde garantire la formulazione del giudizio di idoneità avvalendosi delle eventuali indicazioni precedenti, senza tuttavia alcun vincolo e/o obbligatorietà in termini di mantenimento e conferma delle precedenti valutazioni medico-legali;”.»

14.27

ZampaCamussoFurlanZambitoManca

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

        a) dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

        «c-bis) all’articolo 37, comma 2, dopo le parole “di cui al comma 1” inserire le seguenti “, nonché i requisiti che i fornitori di servizi di formazione devono possedere ai fini di cui al presente articolo,”»;

        b) dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

       «d-bis) all’articolo 41, comma 1, lettera a), dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

        “b-bis) qualora richiesto dalla valutazione dei rischi.”».

14.28

MurelliMinasiCantù

Al comma 1, dopo lettera c) inserire la seguente:

        “c-bis) all’articolo 37, comma 2, secondo periodo, le parole: «30 giugno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2023».”.

14.29

Sbrollini

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

        a) dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

        «d-bis) all’articolo 70, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Le attrezzature prevedono meccanismi di sicurezza volti ad assicurare il loro spegnimento automatico al rilevamento di anomalie dovute a utilizzi e contatti impropri che possano ingenerare condizioni di pericolo”.»;

        b) sostituire la lettera g) con la seguente:

        «g) all’articolo 73,

            1) dopo le parole: “ogni necessaria informazione” sono inserite le seguenti: “, protezione”;

            2) dopo il comma 4, è aggiunto il seguente: “4-bis. Il datore di lavoro che fa uso delle attrezzature che richiedono conoscenze particolari di cui all’articolo 71, comma 7, provvede alla propria formazione e al proprio addestramento specifico al fine di garantire l’utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro.”».

14.30

CamussoZampaFurlanZambitoManca

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

        “d-bis) all’articolo 41, comma 1, lettera a), dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

        “b-bis) qualora richiesto dalla valutazione dei rischi.”.

14.31

CamussoZampaFurlanZambitoManca

Al comma 1, dopo la lettera e) inserire la seguente:

        «e-bis) all’articolo 72, comma 1, le parole: “attesta, sotto la propria responsabilità,” sono sostituite dalle seguenti: “dichiara, mediante un processo di manutenzione tracciabile”»;

14.32

ZampaCamussoFurlanZambitoManca

Al comma 1, lettera f), dopo le parole: “dei soggetti individuati per l’utilizzo.” aggiungere i seguenti periodi: «E’ tenuto, inoltre, in fase contrattuale ad informare il soggetto che prende a noleggio, o in concessione in uso, ovvero il datore di lavoro, della formazione necessaria all’utilizzo in sicurezza conformemente alle disposizioni del presente Titolo, dei soggetti individuati per l’utilizzo. Per fornire tale informazione, il personale del noleggiatore o concedente in uso che effettua la commercializzazione o consegna dell’attrezzatura di lavoro deve risultare formato sull’utilizzo in sicurezza del bene.»

14.33

DurnwalderPattonUnterbergerSpagnolli

Al comma 1, sopprimere le lettere g) e h).

14.34

MurelliDreostoMinasiCantù

Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere le seguenti:

        «h-bis) all’articolo 242, dopo il comma 6 aggiungere il seguente: “6-bis. La sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti a sostanze cancerogene, che hanno cessato l’attività lavorativa, è garantita dal servizio sanitario nazionale con il concorso da parte dell’Inail, ex Ispesl, sul piano economico per gli screening di primo e secondo livello e per le informazioni riferite agli aventi diritto. Il Ministero della Salute con un accordo di collaborazione con Inail e le Regioni e le Province autonome ne determina le modalità operative.”;

         h-ter) all’articolo 244, comma 1, dopo la parola: “realizza” sono inserite le seguenti: “e concorre a finanziare”;

         h-quater) all’articolo 244, comma 5, dopo le parole: “realizzazione complessiva dei sistemi di monitoraggio di cui ai commi 1 e 3” sono inserite le seguenti: “e comprensiva anche della ripartizione degli oneri economici”.».

14.35

RojcZampaCamussoFurlanZambito

Al comma 1, dopo la lettera h) aggiungere le seguenti:

        “h-bis) all’art. 242, dopo il comma 6), aggiungere il comma 7) “La sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti a sostanze cancerogene, che hanno cessato l’attività lavorativa, è garantita dal servizio sanitario nazionale con il concorso da parte dell’Inail, ex Ispesl,  sul piano economico per gli screening di primo e secondo livello e per le informazioni riferite agli aventi diritto. Il Ministero della Salute con un accordo di collaborazione con Inail e le Regioni e le Province autonome ne determina le modalità operative”.

            h-ter) all’art. 244, comma 1 dopo la parola: realizza, aggiungere “e concorre a finanziare”;

            h-quater) all’art. 244, comma 5 dopo le parole: realizzazione complessiva dei sistemi di monitoraggio di cui ai commi 1 e 3, aggiungere ” e comprensiva anche della ripartizione degli oneri economici”;

14.36

LirisLiseiMennuniPellegrinoBerrinoLeonardiRussoSattaZullo

Al comma 1 aggiungere in fine le seguenti lettere:

        «h-bis) all’articolo 242 è aggiunto in fine il seguente comma: «6-bis. La sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti a sostanze cancerogene che hanno cessato l’attività lavorativa è garantita dal servizio sanitario nazionale con il concorso da parte dell’Inail, sul piano economico, per gli screening di primo e secondo livello e per le informazioni riferite agli aventi diritto. Il Ministero della Salute con un accordo di collaborazione con Inail e le Regioni e le Province autonome ne determina le modalità operative. Dall’attuazione delle disposizioni di cui al presente comma si provvede a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente.»;

            h-ter) all’articolo 244, sono apportate le seguenti modificazioni:

        1) al comma 1, primo periodo, dopo la parola: «realizza» sono inserite le seguenti: «e concorre a finanziare»;

            2) al comma 5, dopo le parole: «realizzazione complessiva dei sistemi di monitoraggio di cui ai commi 1 e 3» sono inserite le seguenti: «, comprensiva anche della ripartizione degli oneri economici,».».

14.37

Sbrollini

Al comma 1, dopo la lettera h), è aggiunta la seguente:

        h-bis) all’art. 242, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

        “6-bis. Il programma di sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti a sostanze cancerogene, che hanno cessato l’attività lavorativa, è garantita dal servizio sanitario nazionale con il concorso economico dell’Inail per gli screening di primo e secondo livello. Il Ministero della Salute, sentiti l’Inail, le Regioni e le Province autonome determina con proprio decreto, da adottare entro tre mesi dall’approvazione della presente legge, le modalità operative di detto programma”.

14.38

LirisLiseiMennuniPellegrinoBerrinoLeonardiRussoSattaZullo

Al comma 1 aggiungere in fine la seguente lettera: «h-bis) dopo l’articolo 244 è inserito il seguente:

«Articolo 244-bis

        1. Per i tumori di cui alle lettere a) e b) dell’articolo 244, comma 3, che hanno una forte connotazione di eziologia professionale, l’Inail, nei limiti delle ordinarie risorse di bilancio, concorre a:

        a) finanziare le attività di ricerca clinica per lo sviluppo di diagnosi precoci e terapie efficaci delle relative patologie (prevenzione secondaria);

        b) realizzare la presa in carico integrale dei pazienti;

        c) partecipare alle attività di istituti e centri specialistici di ricovero e cura a carattere scientifico per le neoplasie a maggiore connotazione professionale.».

14.39

MurelliDreostoMinasiCantù

Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

        “h-bis) dopo l’articolo 244, è inserito il seguente:

«Art. 244-bis.

(INAIL)

        1. Per i tumori indicati nell’articolo 244, comma 3, lettere a) e b), l’Inail, ex Ispesl, nei limiti delle ordinarie risorse di bilancio, concorre: a) a finanziare le attività di ricerca clinica per lo sviluppo di diagnosi precoci e terapie efficaci delle relative patologie (prevenzione secondaria); b) a realizzare la presa in carico integrale dei pazienti; c) a concorrere nelle attività di istituti e centri specialistici di ricovero e cura a carattere scientifico per le neoplasie a maggiore connotazione professionale.».”.

14.40

ZulloBerrinoSattaLeonardiRusso

Al comma 1 aggiungere in fine la seguente lettera: «h-bis) all’articolo 98, comma 1, lettera b), dopo le parole: «Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000», sono inserite le seguenti: «ovvero laurea conseguita in Tecniche della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, ai sensi del decreto del Ministro della sanità 17 gennaio 1997, n. 58, Gazzetta Ufficiale n. 61 del 14 marzo 1997.».

14.41

CantùMurelliMinasi

Al comma 1, dopo la lettera h) aggiungere la seguente: «h-bis) All’articolo 98, comma 1, lettera b), del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 dopo le parole: “Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000”, sono inserite le seguenti: “ovvero laurea conseguita in Tecniche della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, ai sensi del decreto del Ministro della sanità 17 gennaio 1997, n. 58, Gazzetta Ufficiale n. 61 del 14 marzo 1997,”.».

14.42

PirroGuidolinMazzella

Dopo la lettera h) inserire la seguente:

        «h-bis) all’articolo 98, comma 1, lettera b), dopo le parole: “Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000”, sono inserite le seguenti: “ovvero laurea conseguita in Tecniche della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, ai sensi del decreto del Ministro della sanità 17 gennaio 1997, n. 58, Gazzetta Ufficiale n. 61 del 14 marzo 1997;”»

14.43

DurnwalderPattonUnterbergerSpagnolli

Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

        “h-bis) All’Allegato VII – Verifiche di attrezzature – dopo il punto: “Ponti mobili sviluppabili su carro ad azionamento motorizzato” e “Verifica annuale”, è inserito il seguente:

        “

Attrezzatura Intervento/periodicità
Piattaforme di lavoro mobili elevabili e piattaforme di lavoro fuoristrada per operazioni in frutteto (WPO) Verifica triennale

14.44

Sbrollini

Dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

        1-bis. Dopo l’articolo 244 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 è aggiunto il seguente:

«Articolo 244-bis

        1. Per i tumori indicati nelle lettere a) e b) del comma 3 dell’art. 244, vale a dire i mesoteliomi e le neoplasie delle cavità nasali e dei seni paranasali che hanno una forte connotazione di eziologia professionale, l’Inail, ex Ispesl, nei limiti delle ordinarie risorse di bilancio, concorre:

        a) a finanziare le attività di ricerca clinica per lo sviluppo di diagnosi precoci e terapie efficaci delle relative patologie (prevenzione secondaria);

            b) a realizzare la presa in carico integrale dei pazienti;

            c) a concorrere nelle attività di istituti e centri specialistici di ricovero e cura a carattere scientifico per le neoplasie a maggiore connotazione professionale.»

14.45

BerrinoLeonardiSattaRussoZullo

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-bis. Al fine di razionalizzare gli adempimenti in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, in un’ottica di semplificazione dei controlli e in base al principio di valutazione del rischio, sono esclusi i controlli previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 per gli studi professionali che occupano mediamente meno di tre dipendenti».

14.46

LombardoSbrollini

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        “1-bis. Al fine di razionalizzare gli adempimenti in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, in un’ottica di semplificazione dei controlli e in base al principio di valutazione del rischio, sono esclusi i controlli previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 per gli studi professionali che occupano mediamente meno di tre dipendenti.”

14.47

MurelliMinasiCantù

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        “1-bis. Al fine di razionalizzare gli adempimenti in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, in un’ottica di semplificazione dei controlli e in base al principio di valutazione del rischio, le disposizioni in tema di controlli di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, non si applicano agli studi professionali che occupano mediamente meno di tre dipendenti.”.

14.48

BucaloRussoSattaZulloBerrinoLeonardi

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        «1-bis. È previsto entro il 2023 l’avvio di una nuova sessione contrattuale per la riscrittura del CCNQ del 10 luglio 1996 nella parte sul rappresentante per la sicurezza e del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del Comparto Scuola per il quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007, Capo VII.»

14.0.1

PirroMazzellaGuidolinBevilacqua

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Formazione per la sicurezza sul lavoro)

        1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) all’articolo 11:

        1) al comma 1, la lettera c) è soppressa.

        2) il comma 4 è sostituito dai seguenti:

        “4. Ai fini della promozione e divulgazione della cultura della salute e sicurezza sul lavoro è facoltà degli istituti scolastici, universitari e della formazione professionale, inserire in ogni attività scolastica e universitaria nelle istituzioni dell’alta formazione artistica e coreutica e dei percorsi di istruzione e formazione professionale, percorsi formativi interdisciplinari alle diverse materie scolastiche, che prevedono la presenza di un Formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

        4-bis. Per le finalità di cui al comma 4, sono istituiti nello stato di previsione del Ministero dell’Istruzione e Merito e nello stato di previsione del Ministero Università e ricerca, appositi fondi, con una dotazione iniziale di 1 milione di euro ciascuno, per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025. Con appositi dei decreti del Ministro dell’Istruzione e Merito e del Ministro dell’Università e Ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le disposizioni attuative del presente comma “

            b) all’articolo 37, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

        “5-bis. I programmi formativi erogati ai sensi dell’Accordo di cui al comma 2, sono integrati con la testimonianza di un formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro.”

            2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

14.0.2

PirroGuidolinMazzellaBevilacqua

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Prevenzione, informazione e formazione in materia di atti vessatori e stressogeni sui luoghi di lavoro)

        1. All’articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, sono apportate le seguenti modificazioni:

        a)         al comma 1, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: «e quelli collegati alla mancata prevenzione della violenza sui luoghi di lavoro nonché quelli relativi alle condotte generatrici di stress relativamente ai medesimi luoghi;»

            b)        al comma 2, dopo la lettera f), sono aggiunte, in fine, le seguenti:

        «f-bis) le misure adottate, anche per gruppi di lavoratori, per la prevenzione dei rischi collegati alla prevenzione della violenza sui luoghi di lavoro e delle condotte generatrici di stress sui luoghi di lavoro;

            f-ter) le politiche di gestione del personale finalizzate a evitare disfunzioni organizzative rispetto alla specifica realtà aziendale;

            f-quater) l’indicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro più idoneo al comparto e le misure di riduzione del rischio adottate in caso di adozione di un altro contratto.»;

            c)         dopo il comma 2, è inserito il seguente: «2-bis. Tra le misure di cui al comma 2, lettera f-bis), sono comprese:

        1)         l’organizzazione di corsi di prevenzione, di informazione, di formazione e di addestramento sulle condotte di cui al comma 1 ai fini dell’identificazione, della riduzione e della gestione dei rischi, nell’ambito delle attività di informazione e formazione di cui agli articoli 36 e 37 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

            2)        l’organizzazione di corsi sulla cultura del litigio e sull’autodifesa verbale;

            3)        l’adozione e l’affissione in un luogo accessibile a tutti i lavoratori di uno specifico codice di comportamento e di tutela della dignità nel luogo di lavoro;

            4)        l’adozione e, ove già esistenti, il potenziamento di meccanismi di segnalazione di illeciti da parte del lavoratore ai sensi della legge 30 novembre 2017, n. 179;

            5)         la pubblicità delle informazioni rilevanti per l’organizzazione del lavoro, con specifico riferimento alle modalità di impiego dei lavoratori, alle assegnazioni di incarichi, ai trasferimenti e alle modifiche nelle qualifiche e nelle mansioni ai sensi dell’articolo 2103 del codice civile.».

14.0.3

MazzellaPirroGuidolinBevilacqua

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Introduzione dell’insegnamento della cultura della sicurezza)

        1. Il Ministro dell’istruzione, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto, introduce l’insegnamento trasversale della cultura della sicurezza nella scuola secondaria di primo e di secondo grado, stabilendo:

        a) il monte ore dell’insegnamento della cultura della sicurezza, pari a un’ora settimanale, individuata nell’ambito dell’orario settimanale scolastico fissato ai sensi delle disposizioni vigenti;

            b) l’inserimento della conoscenza della cultura della sicurezza all’interno di ciascuna disciplina.

        2. Gli organi collegiali delle scuole secondarie di primo e di secondo grado, individuati dal testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile n. 297, nell’esercizio delle proprie funzioni di progettazione delle attività educative, stabiliscono le modalità di inserimento dell’insegnamento della cultura della sicurezza nel monte ore scolastico, eventualmente prevedendo il suo svolgimento anche nella fascia pomeridiana, al fine di garantire un’adeguata valorizzazione della disciplina nonché l’utilizzo della migliore tecnologia disponibile, anche al fine di attivare modalità di insegnamento immersive e interattive.

        3. L’insegnamento della cultura della sicurezza è affidato ai docenti delle discipline scientifiche. I docenti possono avvalersi dell’ausilio di esperti in possesso di laurea in tecniche della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro o di adeguati requisiti tecnico-professionali in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, attestati da un’idonea documentazione, scelti nelle forme e nei modi previsti da apposite deliberazioni degli organi collegiali degli istituti scolastici. A tale fine i medesimi istituti stipulano contratti di diritto privato con i citati esperti.»

14.0.4

MurelliMinasiCantù

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

“Art. 14-bis.

(Credito di imposta per interventi finalizzati alla prevenzione dei rischi professionali sul luogo di lavoro)

        1. In via sperimentale, per l’anno 2023 ai datori di lavoro privati è riconosciuto un credito d’imposta in misura pari al 50 per cento delle spese sostenute, per un massimo di 10.000 euro per ciascun datore di lavoro e nei limiti di spesa di cui al comma 3, in relazione agli interventi finalizzati alla prevenzione dei rischi professionali sul luogo di lavoro.

        2. Il credito d’imposta di cui al comma 1 è cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese, comunque nel limite dei costi sostenuti ed è utilizzabile dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge sino al 31 dicembre 2023 esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

        3. Il credito d’imposta di cui al comma 1 è concesso entro un limite di spesa massimo di 10 milioni di euro per l’anno 2023. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, adottato di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono adottate le disposizioni applicative del presente articolo.

        4. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, e successive modifiche. Le modalità, i termini di presentazione e il contenuto delle autodichiarazioni sono stabiliti con provvedimento del direttore dell’Agenzia medesima, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

        5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l’anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all’articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.”.

14.0.5

RojcZampaCamussoFurlanZambito

Dopo l’articolo 14 inserire il seguente:

        “Art. 18 bis

            (Uso efficiente ed integrale delle disponibilità finanziarie del Fondo per le Vittime dell’Amianto di cui all’articolo 1 comma 241 della legge n. 244/2007)

        1. A partire dal 1° gennaio 2023 i finanziamenti di cui al comma 359 dell’art. 1 della legge 30 dicembre 2020 affluiscono al Fondo di cui all’art.1, comma 241 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 in un’unica voce di contribuzione sommando i due distinti finanziamenti al fine di favorire il pieno utilizzo delle risorse disponibili per le prestazioni di cui ai commi 356 e 357 dell’art. 1 della legge 178/2020 come modificato dal comma 293 dell’art.1 della legge 197/ 2022.

            2. A decorrere dal 1° gennaio 2023 il comma 358 dell’art.1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 viene soppresso ad eccezione dell’ultimo periodo. Le disponibilità finanziarie residue restano nelle disponibilità del Fondo di cui al comma 241 dell’art.1 della legge 244/2007 per le prestazioni di cui al comma 1 del presente articolo.

        3. A causa dei tempi particolarmente brevi, in molti casi, tra la diagnosi di mesotelioma e il successivo  decesso, per molti lavoratori il riconoscimento e le relative indennità di indennizzo da parte dell’Inail arrivano quando appunto il diretto interessato è già defunto. Pertanto il lavoratore che avanza richiesta di riconoscimento professionale del mesotelioma può chiedere contemporaneamente la fruizione dell’una tantum del Fondo per le Vittime dell’Amianto di cui al comma 241 dell’art.1 della legge 244/2007. Qualora il lavoratore o gli eredi avranno riconosciute le indennità per il mesotelioma professionale, queste saranno trasferite dall’Inail al Fondo per le Vittime dell’Amianto, fino al conguaglio del valore economico corrispondente alla prestazione dell’una tantum erogata.

            4. La prestazione dell’una tantum del fondo di cui al comma 241 dell’art.1 della legge 24472007, come aggiornata dalla lettera b) del comma 293 dell’art.1 della legge 197 del 29 dicembre 2022, viene erogata entro 30 giorni dalla ricezione della documentazione sanitaria attestante la diagnosi della patologia.”

14.0.6

PirroGuidolinMazzellaBevilacqua

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

Art. 14-bis.

(Osservatorio nazionale sulle condotte vessatorie e generatrici di stress nei luoghi di lavoro)

        1. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito l’Osservatorio nazionale sulle condotte vessatorie e generatrici di stress nei luoghi di lavoro, di seguito denominato «Osservatorio», che si può avvalere del contributo di istituti di ricerca, anche universitari. L’Osservatorio provvede al monitoraggio e all’analisi delle condotte vessatorie e dello stress psico-sociale nei luoghi di lavoro attraverso la raccolta e l’elaborazione di dati aggregati e di segnalazioni nonché mediante il confronto con le buone prassi già in uso in altri Paesi, europei ed extra europei.

        2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per la composizione e il funzionamento dell’Osservatorio di cui al comma 1.

        3. L’Osservatorio di cui al comma 1 pubblica ogni anno, nel sito internet istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, i risultati della propria attività. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali presenta alle Camere una relazione annuale sull’attività dell’Osservatorio.

        4. All’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.”

14.0.7

PirroGuidolinMazzellaBevilacqua

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Professioni gravose)

        1. All’allegato 3, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono aggiunte le seguenti professioni:

        5.1.2.1 Commessi delle vendite all’ingrosso

            5.1.2.2 Commessi alle vendite al minuto

            5.1.2.4 Cassiere esercizi commerciali

            5.1.2.6 Addetti distributori carburanti ed assimilati

            5.2.2 Addetti alle attività di ristorazione

            5.4.7.2 Addetti alle agenzie di pompe funebri

            5.4.8.6 Guardie private per la sicurezza e servizi fiduciari

            8.2.2.1 Personale domestico

            7.1.7 Operatori di catene di montaggio automatizzate e di robot industriali

            4.4.1.3 Addetti allo smistamento e al recapito della posta

            2.5.5.5 Artisti delle forme di cultura popolare, di varietà e acrobati

            5.4.8.2 Vigili urbani

            2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 5 milioni di euro per l’anno 2023, 10 milioni di euro per l’anno 2024 e di 10 milioni per l’anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

14.0.8

MazzellaGuidolinPirroBevilacqua

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

“Art. 14-bis.

(Diritto al lavoro da remoto e diritto alla disconnessione)

        1. Laddove la mansione lavorativa possa essere svolta da remoto, il lavoratore ha diritto a svolgerla in tale modalità. Nell’ambito del rapporto di lavoro, spetta al lavoratore il diritto soggettivo alla disconnessione, definito come il diritto di estraniarsi dallo spazio digitale e di interrompere la connessione alla rete internet.

        2. Quando la prestazione lavorativa è svolta all’interno dei locali aziendali, il diritto alla disconnessione coincide con la pausa.

        3. Quando la prestazione lavorativa si svolge fuori dei locali aziendali, le modalità per rendere compatibile l’esercizio del diritto di disconnessione con l’obbligo di diligenza spettante al lavoratore sono definite mediante accordo scritto con la rappresentanza sindacale aziendale o la rappresentanza sindacale unitaria o, in mancanza, con le rappresentanze territoriali delle organizzazioni sindacali a cui il lavoratore sia iscritto. Il diritto di disconnessione è sempre opponibile al datore di lavoro durante il periodo di riposo dalla prestazione lavorativa come definito nell’articolo 1 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66.«.

14.0.9

MazzellaPirroGuidolinBevilacqua

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

“Art. 14-bis.

(Disposizioni per la promozione del lavoro agile)

        1. Al fine di promuovere il lavoro agile, a decorrere dal 1° agosto 2024, per i rapporti di lavoro organizzati ed eseguiti in modalità agile, si applica una riduzione pari all’1 per cento sui premi assicurativi a carico del datore di lavoro, dovuti all’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).

        2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.”.

14.0.10

ZulloLeonardiSattaBerrinoRusso

Dopo l’articolo inserire il seguente:

«Articolo 14-bis

(Smart Safety)

        1. Al fine di garantire l’implementazione da parte dei datori di lavoro delle migliori e più avanzate tecnologie in grado di elevare i livelli e gli standard di sicurezza sul lavoro, all’articolo 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300 sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) al comma 1, le parole: «, per la sicurezza del lavoro» sono soppresse;

            b) al comma 2, dopo le parole: «registrazione degli accessi e delle presenze» sono aggiunte le seguenti: «, nonché agli strumenti di cui al comma 1 impiegati per la sicurezza del lavoro.».

        2. È istituito un tavolo tecnico con le parti sociali, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e l’Inail per esaminare gli sviluppi di tali sistemi e la riduzione degli infortuni sul lavoro.»

14.0.11

RojcZampaCamussoFurlanZambito

Dopo l’articolo 14 inserire il seguente:

        “Art. 14 bis

            Integrazioni al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

            1. Dopo l’art. 244, inserire l’art. 244 bis : ” Per i tumori indicati nelle lettere a) e b) del comma 3 dell’art.244, vale a dire i mesoteliomi e le neoplasie delle cavità nasali e dei seni paranasali che hanno una forte connotazione di eziologia professionale, l’Inail, ex Ispesl, nei limiti delle ordinarie risorse di bilancio, concorre: a) a finanziare le attività di ricerca clinica per lo sviluppo di  diagnosi precoci e terapie efficaci delle relative patologie  (prevenzione secondaria), b) a realizzare la presa in carico integrale dei pazienti e  c) a concorrere nelle attività di istituti e centri specialistici di ricovero e cura a carattere scientifico per le neoplasie a maggiore connotazione professionale.”

14.0.12

PirroGuidolinMazzellaBevilacqua

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

“Art. 14-bis.

(Fondo per l’assistenza legale alle vittime di condotte vessatorie e generatrici di stress)

        1. Nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito il Fondo per la copertura delle spese legali, nonché per quelle relative alla fase stragiudiziale, in favore dei lavoratori vittime di condotte vessatorie e generatrici di stress, con una dotazione pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024.

        2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190«.

14.0.13

MazzellaPirroGuidolinBevilacqua

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Potenziamento della medicina del lavoro)

        1. Ogni regione provvede al potenziamento delle strutture di medicina del lavoro.

        2. Ai fini di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

Art. 15

15.1

PirroMazzella

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, infine, le seguenti parole: «e con i servizi di vigilanza delle Aziende Sanitarie Locali»

15.2

CamussoZampaFurlanZambitoManca

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: “e con i servizi di vigilanza delle Aziende Sanitarie Locali.”

15.3

MagniDe CristofaroCucchiAurora Floridia

Al comma 1, primo periodo, aggiungere infine le seguenti parole: “e con i servizi di vigilanza delle Aziende Sanitarie Locali.”

15.4

ZambitoZampaCamussoFurlanManca

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole “e con le Asl”.

15.5

FurlanZampaCamussoZambitoManca

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        «1-bis. Le informazioni, di cui al comma 1, sono condivise tramite il SINP (Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione nei Luoghi di Lavoro), di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81.».

Art. 16

16.1

UnterbergerDurnwalderSpagnolliPattonMusolino

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «nonché delle Province autonome di Trento e di Bolzano».

        Conseguentemente, alla Rubricasopprimere le seguenti parole: «e nelle province autonome di Trento e di Bolzano»;

16.2

Testor

Apportare le seguenti modificazioni:

        a) alla rubrica, le parole: «e nelle province autonome di Trento e di Bolzano» sono soppresse;

            b) al comma 1, le parole: «nonché delle Province autonome di Trento e di Bolzano» sono soppresse.

16.0.1

PirroMazzellaGuidolin

Dopo l’articolo, inserire i seguenti:

«Art. 16-bis.

(Direzione distrettuale del lavoro)

        1. Nel capo I del titolo III dell’ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, dopo l’articolo 70 è aggiunto il seguente:

        “Art. 70.1. – (Direzione distrettuale del lavoro) – 1. Per la trattazione dei procedimenti relativi ai reati in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché ai reati contro la persona commessi nel luogo di lavoro o in occasione dell’attività lavorativa e ai reati connessi ancorché di maggiore gravità, il procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto costituisce, nell’ambito del suo ufficio, una direzione distrettuale del lavoro designando i magistrati che devono farne parte per una durata non inferiore a due anni. Per la designazione, il procuratore distrettuale tiene conto delle specifiche attitudini e delle esperienze professionali. Della direzione distrettuale non possono fare parte i magistrati ordinari in tirocinio. La composizione e le variazioni della direzione sono comunicate senza ritardo al Consiglio superiore della magistratura.

        2. Il procuratore distrettuale o un suo delegato è preposto all’attività della direzione e cura, in particolare, che i magistrati addetti ottemperino all’obbligo di assicurare la completezza e la tempestività della reciproca informazione sull’andamento delle indagini ed eseguano le direttive impartite per il coordinamento delle investigazioni e l’impiego della polizia giudiziaria.

        3. Salvi casi eccezionali, il procuratore distrettuale designa per l’esercizio delle funzioni di pubblico ministero, nei procedimenti riguardanti i reati in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro, i magistrati addetti alla direzione.

        4. Salvo che nell’ipotesi di prima costituzione della direzione distrettuale del lavoro, la designazione dei magistrati avviene sentito il procuratore nazionale del lavoro. Delle eventuali variazioni nella composizione della direzione, il procuratore distrettuale informa preventivamene il procuratore nazionale del lavoro”.

Art. 16-ter.

(Procuratore nazionale del lavoro)

        1. All’articolo 77 dell’ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è premesso il seguente:

        “Art. 76-quater. – (Procuratore nazionale del lavoro) – 1. Nell’ambito della procura generale presso la Corte di cassazione è istituita la Direzione nazionale del lavoro.

        2. Alla Direzione è preposto un magistrato che abbia conseguito la settima valutazione di professionalità, scelto, anche in deroga all’ordinario periodo di legittimazione al trasferimento, tra coloro che hanno svolto anche non continuativamente, per un periodo non inferiore a otto anni, funzioni giudicanti o di pubblico ministero, sulla base di specifiche attitudini, capacità organizzative ed esperienze nella trattazione di procedimenti relativi alla normativa in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro e di tutela penale del lavoro.

        3. Alla nomina del procuratore nazionale del lavoro si provvede con la procedura prevista dall’articolo 11, terzo comma, della legge 24 marzo 1958, n. 195. L’incarico ha durata di quattro anni e può essere rinnovato una sola volta.

        4. Alla Direzione sono addetti, con funzione di sostituti, magistrati con qualifica non inferiore a quella di magistrato che abbia conseguito la quarta valutazione di professionalità, nominati sulla base di specifiche attitudini ed esperienze nella trattazione di procedimenti in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro e di tutela penale del lavoro. Alla nomina provvede il Consiglio superiore della magistratura, sentito il procuratore nazionale del lavoro.

        5. Per la nomina dei sostituti, l’anzianità nel ruolo può essere valutata solo ove risultino equivalenti i requisiti professionali.

        6. Al procuratore nazionale del lavoro sono attribuite le funzioni previste dall’articolo 371-ter del codice di procedura penale”.

Art. 16-quater.

(Funzioni del procuratore nazionale del lavoro)

        1. Dopo l’articolo 371-bis del codice di procedura penale è inserito il seguente:

        “Art. 371-ter. – (Attività di coordinamento del procuratore nazionale del lavoro) – 1. Il procuratore nazionale del lavoro esercita le sue funzioni in relazione ai procedimenti per i reati in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro nonché per i reati contro la persona commessi nel luogo di lavoro o in occasione dell’attività lavorativa e per i reati connessi, ancorché di maggiore gravità. A tal fine si avvale del supporto operativo delle Forze dell’ordine nonché degli strumenti operativi territoriali del Servizio sanitario nazionale, degli Ispettorati territoriali del lavoro e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Il procuratore nazionale può inoltre avvalersi, a fini investigativi, degli enti e organismi di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, compreso il personale ispettivo dell’Ispettorato nazionale del lavoro per le competenze in materia di vigilanza a esso attribuite dalla legislazione vigente e impartisce direttive intese a regolarne l’impiego a fini investigativi.

        2. Il procuratore nazionale del lavoro esercita funzioni di impulso e di coordinamento nei confronti dei procuratori distrettuali al fine di rendere effettivo il coordinamento delle attività di indagine, di garantire la funzionalità dell’impiego della polizia giudiziaria nelle sue diverse articolazioni e di assicurare la completezza e tempestività delle investigazioni.

        3. Per lo svolgimento delle funzioni attribuitegli dalla legge, il procuratore nazionale del lavoro, in particolare:

        a) d’intesa con i procuratori distrettuali interessati, assicura il collegamento investigativo anche per mezzo dei magistrati della Direzione nazionale del lavoro;

        b) cura, mediante applicazioni temporanee dei magistrati della Direzione nazionale e delle direzioni distrettuali del lavoro, la necessaria flessibilità e mobilità che soddisfino specifiche e contingenti esigenze investigative o processuali;

        c) ai fini del coordinamento investigativo e della repressione dei reati provvede all’acquisizione e all’elaborazione di notizie, informazioni e dati utili al contrasto dello sfruttamento del lavoro;

        d) impartisce ai procuratori distrettuali specifiche direttive alle quali attenersi per prevenire o risolvere contrasti riguardanti le modalità secondo le quali realizzare il coordinamento nell’attività di indagine;

        e) riunisce i procuratori distrettuali interessati al fine di risolvere i contrasti che, malgrado le direttive specifiche impartite, sono insorti e hanno impedito di promuovere o di rendere effettivo il coordinamento;

        f) dispone con decreto motivato, reclamabile al procuratore generale presso la Corte di cassazione, l’avocazione delle indagini preliminari relative a taluno dei reati in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro quando non hanno dato esito le riunioni disposte al fine di promuovere o rendere effettivo il coordinamento e questo non è stato possibile a causa della:

        1) perdurante e ingiustificata inerzia nell’attività di indagine;

        2) ingiustificata e reiterata violazione dei doveri previsti dall’articolo 371 ai fini del coordinamento delle indagini.

        4. Il procuratore nazionale del lavoro provvede all’avocazione dopo aver assunto sul luogo le necessarie informazioni personalmente o tramite un magistrato della Direzione nazionale del lavoro all’uopo designato. Salvi casi particolari, il procuratore nazionale del lavoro o il magistrato da lui designato non può delegare per il compimento degli atti di indagine altri uffici del pubblico ministero”.

Art. 16-quinquies.

(Avocazione del procuratore generale presso la corte di appello)

        1. Dopo il comma 1-bis dell’articolo 372 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

        “1-ter. Il procuratore generale presso la corte di appello, assunte le necessarie informazioni, dispone altresì con decreto motivato l’avocazione delle indagini preliminari relative ai reati in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro nonché ai reati contro la persona commessi nel luogo di lavoro o in occasione dell’attività lavorativa e dei reati connessi, ancorché di maggiore gravità, e quando, trattandosi di indagini collegate, non risulta effettivo il coordinamento delle indagini e non hanno dato esito le riunioni per il coordinamento disposte o promosse dal procuratore generale anche d’intesa con altri procuratori generali interessati”.

Art. 16-sexies

(Attribuzioni del procuratore generale presso la Corte di cassazione)

        1. Dopo l’articolo 76-quater dell’ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, introdotto dall’articolo 2 della presente legge, è inserito il seguente:

        «Art. 76-quinquies. – (Attribuzioni del procuratore generale presso la Corte di cassazione in relazione all’attività di coordinamento investigativo) – 1. Il procuratore generale presso la Corte di cassazione esercita la sorveglianza sul procuratore nazionale del lavoro e sulla relativa Direzione nazionale.

        2. Nella relazione generale sull’amministrazione della giustizia prevista dall’articolo 86, il procuratore generale comunica l’attività svolta e i risultati conseguiti dal procuratore nazionale del lavoro e dalle Direzioni nazionale e distrettuali del lavoro.».

Art. 16-septies.

(Procedimento per l’avocazione)

        1. Il comma 6 dell’articolo 70 dell’ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è sostituito dal seguente:

        «6. Quando il procuratore nazionale antimafia, il procuratore nazionale del lavoro o il procuratore generale presso la corte di appello dispone l’avocazione delle indagini preliminari nei casi previsti dalla legge, trasmette copia del relativo decreto motivato al Consiglio superiore della magistratura e ai procuratori della Repubblica interessati».

Art. 16-octies.

(Dotazioni organiche)

        1. Il ruolo organico del personale della magistratura è aumentato complessivamente di cento unità. La dotazione organica dell’ufficio della Direzione nazionale del lavoro è determinata, previo parere del Consiglio superiore della magistratura, con decreto del Ministro della giustizia. Con uno o più decreti del Ministro della giustizia, previo parere del Consiglio superiore della magistratura, sono incrementate le piante organiche degli uffici delle procure della Repubblica aventi sede nei capoluoghi di distretto di corte di appello.

        2. Nell’ambito della procura generale presso la Corte di cassazione è istituito il posto di procuratore nazionale del lavoro con funzioni di magistrato di cassazione.

        3. Per far fronte alle straordinarie e urgenti necessità di provvista del personale amministrativo da assegnare agli uffici delle direzioni distrettuali, nonché alla Direzione nazionale del lavoro, in relazione ai maggiori e nuovi compiti connessi alla tutela dell’igiene e della sicurezza nei luoghi di lavoro, il Ministro della giustizia è autorizzato, per ciascuno dei profili professionali occorrenti, a utilizzare gli idonei dei concorsi di pari profilo banditi o espletati non anteriormente ai tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

        4. L’Ispettorato nazionale del lavoro è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, anche mediante una procedura di corso-concorso pubblico, un contingente di personale ispettivo da adibire alla vigilanza in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro pari a trecento unità per l’anno 2023.

        Art. 16-nonies.

        (Copertura finanziaria)

        1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, pari a 17.550.000 euro a decorrere dall’anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

Art. 16-decies.

(Norme transitorie)

        1. Le disposizioni previste dalla presente legge si applicano ai provvedimenti avviati successivamente alla data della sua entrata in vigore.

        2. Il Ministro della giustizia, entro quindici giorni dalla nomina del procuratore nazionale del lavoro e dei sostituti addetti alla Direzione nazionale del lavoro, fissa con proprio decreto la data, non successiva al trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore del decreto, di entrata in funzione della Direzione nazionale del lavoro.”

Art. 17

17.1

Marti

All’articolo, apportare le seguenti modificazioni:

        a) al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

        1) sostituire le parole: «scuole o istituti di istruzione di ogni ordine e grado, anche private» con le seguenti: «istituzioni scolastiche del primo e del secondo ciclo del sistema nazionale di istruzione e formazione, anche private,»;

        2) dopo le parole: «percorsi di istruzione e formazione professionale» aggiungere le seguenti: «, dei percorsi di formazione terziaria professionalizzante e della formazione superiore nonché della formazione dei Centri provinciali per l’istruzione degli adulti»;

        b) al comma 2 sostituire le parole: «cumulabile con l’assegno una tantum corrisposto dall’INAIL per gli assicurati, ai sensi dell’articolo 85, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124» con le seguenti: «cumulabile con le prestazioni corrisposte dall’INAIL per gli assicurati ai sensi dell’articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124»;

        c) al comma 4 apportare le seguenti modificazioni:

        1) al capoverso «784-ter» aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, realizzato avvalendosi dell’Istituto nazionale di documentazione per l’innovazione e la ricerca educativa (INDIRE).»;

        2) al capoverso «784-quater» sostituire le parole: «Le imprese iscritte» con le seguenti: «A decorrere dall’anno scolastico 2023/2024, le imprese o gli enti iscritti»;

        3) dopo il capoverso «784-quater» aggiungere il seguente: «784-quinquies. Gli adempimenti di cui al comma 784 quater gravano anche sulle imprese e gli enti non iscritti al registro dell’alternanza scuola lavoro secondo modalità definite dal Ministero dell’istruzione e del merito.».

        d) dopo il comma 5, inserire i seguenti:

        «5-bis. Il Ministero dell’istruzione e del merito al fine di realizzare interventi per il sostegno al diritto allo studio è autorizzato a trasferire, in sicurezza e nel rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali, i codici fiscali delle studentesse e degli studenti delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e formazione all’INPS per acquisire l’indicatore della situazione economica equivalente – ISEE anche in forma aggregata, per fasce e per ogni singola istituzione scolastica.

        5-ter. Per le finalità di cui al primo comma il Ministero dell’istruzione e del merito è ente erogatore dei contributi finanziari da assegnare anche tramite le istituzioni scolastiche di cui al comma 1.

        5-quater. I dati ISEE resi disponibili da INPS sono gestiti mediante una apposita piattaforma del Ministero dell’istruzione e del merito e possono essere consultati dalle istituzioni scolastiche di cui al comma 1 per l’erogazione del contributo ai soggetti beneficiari.».

17.2

BucaloRussoSattaZulloBerrinoLeonardi

Al comma 1, sostituire le parole: «deceduti a seguito di infortuni occorsi, successivamente al 1° gennaio 2018» con le seguenti: «deceduti o infortunati successivamente al 1° gennaio 2015».

17.3

MagniDe CristofaroCucchiAurora Floridia

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

        3 bis) All’art. 1 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, sostituire il comma 784 con il seguente: “784. I percorsi in alternanza scuola-lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, sono ridenominati «percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento» e, a decorrere dall’anno scolastico  2023/24,  sono  attuati  secondo  le  programmazioni  deliberate  autonomamente dalle istituzioni scolastiche”

17.4

MazzellaPirroGuidolin

Al comma 4, alinea, sostituire le parole: «dopo il comma 784 sono aggiunti i seguenti:» con le seguenti: «il comma 784 è sostituito dai seguenti: “784. I percorsi in alternanza scuola-lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, sono ridenominati «percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento» e, a decorrere dall’anno scolastico 2023/24, sono attuati secondo le programmazioni deliberate autonomamente dalle istituzioni scolastiche.”.»

17.5

MazzellaGuidolinPirro

Al comma 4, apportare le seguenti modifiche:

        a) al capoverso «784-bis», primo periodo, dopo le parole: «le competenze trasversali e per l’orientamento» inserire le seguenti: «, oltre alle specifiche attività e operazioni che verranno effettuate,»;

            b) dopo il capoverso «784-quater» aggiungere, infine, il seguente:

        «784-quinquies. Con decreto del Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro dell’istruzione e del merito, sono definiti i parametri minimi obbligatori per l’iscrizione da parte delle imprese al registro nazionale per l’alternanza al fine di garantire il rispetto della normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Con il medesimo decreto sono garantiti altresì, l’applicazione del CCNL sottoscritto dalle Organizzazioni sindacali rappresentative, la presenza del RLS aziendale o del RLST, oltrechédi un tutor aziendale dedicato alla gestione-organizzazione delle attività formative,l’introduzione di dispositivi che tutelino la dignità e il rispetto della persona e che impediscano l’utilizzo di studentesse e di studenti in mansioni lavorative sostitutive di specifiche posizioni professionali.»

17.6

MazzellaPirroGuidolin

Al comma 4, capoverso «784-bis», primo periodo, dopo le parole: «percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento» inserire le seguenti: «deve essere autonomamente deliberata dalle istituzioni scolastiche e»

17.7

CamussoZampaFurlanZambitoManca

Al comma 4, capoverso “784-bis“, dopo il primo periodo, inserire il seguente: “Nell’ambito dei percorsi di alternanza scuola lavoro legati all’apprendimento tecnico, le istituzioni scolastiche, di concerto con le aziende e le Parti coinvolte nella progettazione, si impegnano a promuovere percorsi strutturali di apprendimento in situazione, nell’ambito dei quali gli studenti coinvolti potranno operare esclusivamente in affiancamento o in supervisione del personale qualificato individuato allo scopo dall’azienda.”

17.8

MazzellaPirroGuidolin

Al comma 4, capoverso «784-bis», secondo periodo, sostituire le parole da: «individuano» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «definiscono, mediante le deliberazioni degli organi collegiali, il coordinamento delle funzioni strumentali, dei coordinatori di classe, dei docenti tutor interni e delle altre figure già presenti.»

17.9

RonzulliSilvestro

Al comma 4, capoverso “784-quater“, apportare le seguenti modificazioni:

        a) al primo periodo, le parole «da adottare» sono sostituite dalle seguenti: «che l’istituzione scolastica dovrà adottare, a propria cura e spese,».

        b) dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «Nelle ipotesi in cui il percorso si risolva esclusivamente in una attività di visita aziendale, lo studente non è equiparato al lavoratore ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, bensì ai comuni visitatori.».

17.10

CamussoZampaFurlanZambitoManca

Al comma 4, capoverso «784-quater», al primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e le divise appositamente dedicate, nonché ogni altro segno distintivo, come previsti dall’attività formativa».

17.11

MurelliMinasiCantù

Al comma 4, capoverso «784-quater», dopo il primo periodo inserire il seguente: «Nelle ipotesi in cui il percorso si risolva esclusivamente in una attività di visita aziendale, lo studente non è equiparato al lavoratore ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, bensì ai comuni visitatori.».

17.12

ZambitoZampaCamussoFurlanManca

Al comma 4, capoverso “784-quater“, al secondo periodo, dopo le parole “integrazione al documento di valutazione dei rischi” inserire le seguenti “, redatta con il contributo del Rappresentate dei lavoratori per la sicurezza (Rls o Rlst),”.

17.13

MinasiMurelliCantù

Apportare le seguenti modificazioni:

        a) al comma 4, dopo il capoverso «784-quater» aggiungere il seguente: “784-quinquies. La progettazione dei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento prevede, nella fase formativa e informativa degli studenti, l’intervento di un Testimonial o Formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro.”;

            b) dopo il comma 4, inserire i seguenti:

        “4-bis. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) all’articolo 11, comma 1, la lettera c) è abrogata;

            b) all’articolo 11, il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Ai fini della promozione e divulgazione della cultura della salute e sicurezza sul lavoro gli istituti scolastici, universitari e della formazione professionale inseriscono in ogni attività scolastica e universitaria, nelle istituzioni dell’alta formazione artistica e coreutica e nei percorsi di istruzione e formazione professionale, percorsi formativi interdisciplinari alle diverse materie scolastiche, che prevedono la presenza di un Testimonial o Formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Per le finalità di cui al presente comma, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2023.»

            4-ter. Agli oneri derivati dal comma 4-bis, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.”.

17.14

CamussoZampaFurlanZambitoManca

All’articolo, aggiungere al comma 4, in fine, il seguente capoverso:

        «784-quinquies. La progettazione dei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento deve prevedere, nella fase formativa e informativa degli studenti, l’intervento di un formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro.».

        Conseguentemente, dopo il comma 4, inserire il seguente:

        «4-bis. Agli oneri derivati dal comma 784-quinquies, come introdotto dal presente decreto, pari ad euro 10.000.000 annui a decorrere dall’entrata in vigore della presente disposizione, si provvede a valere sul Fondo nuove competenze di cui all’articolo 19 del presente decreto.».

        Conseguentemente, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

        «5-bis. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) all’articolo 11, comma 1, la lettera c) è soppressa;

        b) all’articolo 11, il comma 4 è sostituito dal seguente:

        “4. Ai fini della promozione e divulgazione della cultura della salute e sicurezza sul lavoro gli istituti scolastici, universitari e della formazione professionale inseriscono in ogni attività scolastica ed universitaria, nelle istituzioni dell’alta formazione artistica e coreutica e nei percorsi di istruzione e formazione professionale, percorsi formativi interdisciplinari alle diverse materie scolastiche, che prevedono la presenza di un Formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Tali attività sono svolte tramite il finanziamento da parte del Ministero dell’istruzione e del merito, previo trasferimento delle necessarie risorse da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.”».

17.15

SigismondiBerrinoLeonardiSattaRussoZullo

Al comma 4, dopo il capoverso 784-quater, aggiungere il seguente:

        “784-quinquies. La progettazione dei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento deve prevedere, nella fase formativa e informativa degli studenti, l’intervento di un formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro.”

        Conseguentemente, al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, apportare le seguenti modificazioni:

        a) all’articolo 11, del comma 1:

        1) sopprimere la lettera c);

            2) sostituire il comma 4 con il seguente: “4. Ai fini della promozione e divulgazione della cultura della salute e sicurezza sul lavoro gli istituti scolastici, universitari e della formazione professionale inseriscono in ogni attività scolastica ed universitaria, nelle istituzioni dell’alta formazione artistica e coreutica e nei percorsi di istruzione e formazione professionale, percorsi formativi interdisciplinari alle diverse materie scolastiche, che prevedono la presenza di un formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Tali attività sono svolte tramite il finanziamento da parte del Ministero dell’istruzione e del merito, previo trasferimento delle necessarie risorse da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali”.

        b) all’articolo 37, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:”3. Agli oneri derivati dai commi precedenti, pari ad euro 10.000.000 annui, si provvede nell’ambito del Fondo nuove competenze di cui all’articolo 19 del presente decreto.”

17.16

CamussoZampaFurlanZambitoManca

Al comma 4, capoverso “784-quater aggiungere il seguente:

        “784-quinquies. La progettazione dei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento deve prevedere, nella fase formativa e informativa degli studenti, l’intervento di un formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro.”

17.17

FurlanZampaCamussoZambitoManca

Al comma 5,alla lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o con gli organismi paritetici espressione delle medesime organizzazioni sindacali. Tale sezione del registro consente, altresì, la condivisione delle informazioni relative all’applicazione dei CCNL stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, l’assenza di sanzioni e la presenza obbligatoria del RLS aziendale o del RLST.».

17.18

MazzellaPirroGuidolin

Al comma 5, lettera b), capoverso «41-bis», dopo la parola: «assicurano» inserire le seguenti: «, nel rispetto delle informazioni relative alle studentesse e agli studenti,»

17.19

Sbrollini

Al comma 5 dopo le parole “assicurano” sono aggiunte le seguenti: “, nel rispetto delle informazioni relative alle studentesse e agli studenti”

17.20

Silvestro

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

        “5-bis. All’articolo 9-bis, comma 2, quarto periodo, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, dopo le parole “ad essi assimilata” sono aggiunte le seguenti: “, nonché ai percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento”.

17.21

Sbrollini

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

        “5-bis. All’articolo 9-bis, comma 2, quarto periodo, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, dopo le parole “ad essi assimilata” sono aggiunte le seguenti: “, nonché ai percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento”.

17.22

MurelliMinasiCantù

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

        “5-bis. All’articolo 9-bis, comma 2, quarto periodo, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, dopo le parole: «ad essi assimilata» sono aggiunte le seguenti: «, nonché ai percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento».”.

Art. 18

18.1

Sbrollini

Al comma 1, dopo le parole “Allo scopo di” sono soppresse le seguenti: “valutare l’impatto dell’estensione” ed inserire le parole “assicurare l’estensione” e dopo “degli insegnanti” eliminare le parole “esclusivamente per l’anno scolastico e per l’anno accademico 2023-2024,”.

18.2

MazzellaGuidolinPirro

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

        a) sostituire le parole: «valutare l’impatto dell’estensione» con le seguenti: «assicurare l’estensione»;

            b) sopprimere le parole: «esclusivamente per l’anno scolastico e per l’anno accademico 2023-2024,»

18.3

BucaloRussoSattaZulloBerrinoLeonardi

Al comma 1 sostituire le parole: «esclusivamente per l’anno scolastico e per l’anno accademico 2023-2024» con le seguenti: «a decorrere dall’anno scolastico e dall’anno accademico 2023-2024».

18.4

FurlanZampaCamussoZambitoManca

Al comma 2, lettera f), dopo le parole “gli studenti delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM),” inserire le seguenti “nonché gli alunni e gli studenti impegnati in Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento,” e, in fine, aggiungere le seguenti «, ivi compresi agli eventi avvenuti durante il normale tragitto di andata e ritorno tra l’abitazione e l’Istituto scolastico, di cui alla medesima lettera, o tra l’abitazione o l’Istituto scolastico e la sede dell’impresa nella quale vi siano alunni o studenti impegnati in Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento».

18.0.1

MaiorinoLopreiatoBilottiPirroMazzellaGuidolin

Dopo l’articolo inserire il seguente:

        «Art.18-bis.

        (Introduzione dell’articolo 609-ter.1 del codice penale in materia di molestie sessuali)

        1. Dopo l’articolo 609-ter del codice penale è inserito il seguente:

        «Art. 609-ter.1 – (Molestie sessuali) – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque con condotte a connotazione sessuale effettuate in forma verbale o gestuale, anche se verificatesi in un’unica occasione, produce un effetto destabilizzante della serenità e dell’equilibrio psicologico di un soggetto, in modo da cagionare la violazione della dignità della persona, è punito con la reclusione da 6 mesi a 2 anni.

        La pena è aumentata fino alla metà se dal fatto, commesso con abuso di autorità o di relazioni di ufficio, deriva un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo, nonché se il fatto è commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

        Il delitto è punibile a querela della persona offesa. La querela può essere proposta entro dodici mesi dal giorno della notizia del fatto che costituisce il reato. La remissione della querela può essere soltanto processuale. Si procede tuttavia d’ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d’ufficio.».

18.0.2

MurelliDreostoMinasiCantù

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

(Uso efficiente ed integrale delle disponibilità finanziarie del Fondo per le Vittime dell’Amianto)

        1. A decorrere dal 1° gennaio 2023, i finanziamenti di cui all’articolo 1, comma 359, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, affluiscono al Fondo di cui all’articolo 1, comma 241, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in un’unica voce di contribuzione sommando i due distinti finanziamenti al fine di favorire il pieno utilizzo delle risorse disponibili per le prestazioni di cui all’articolo 1, commi 356 e 357 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, come modificato dall’articolo 1, comma 293, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

        2. A decorrere dal 1° gennaio 2023, all’articolo 1, comma 358, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, i primi due periodi sono abrogati. Le disponibilità finanziarie residue restano nelle disponibilità del Fondo di cui all’articolo 1, comma 241, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per le prestazioni di cui al comma 1 del presente articolo.

        3. Il lavoratore che presenti richiesta di riconoscimento professionale del mesotelioma può chiedere di usufruire delle prestazioni di cui all’articolo 1, comma 241, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. In caso di riconoscimento del diritto a percepire le indennità di cui al precedente periodo per mesotelioma professionale, le medesime indennità sono trasferite dall’Inail al Fondo per le Vittime dell’Amianto, fino al conguaglio del valore economico corrispondente alla prestazione dell’una tantum erogata.

        4. La prestazione dell’una tantum del fondo di cui all’articolo 1, comma 241, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come modificato ai sensi dell’articolo 1, comma 293, lettera b), della legge 29 dicembre 2022, n. 197, viene erogata entro 30 giorni dalla ricezione della documentazione sanitaria attestante la diagnosi della patologia.».

18.0.3

LirisLiseiMennuniPellegrinoBerrinoLeonardiRussoSattaZullo

Dopo l’articolo inserire il seguente:

«Articolo 18-bis

(Disposizioni relative al Fondo per le Vittime dell’Amianto)

        1. A decorrere dal 1° gennaio 2023, i primi due periodi dell’articolo 1, comma 358, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono soppressi. Eventuali risorse finanziarie residue restano nella disponibilità del Fondo di cui all’articolo 1, comma 241, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per le finalità di cui all’articolo 1, commi 356 e 357, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.».

18.0.4

ZaffiniZulloBerrinoSattaLeonardiRusso

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Articolo 18-bis

(Equiparazione giuridica ed economica al SSN per i Medici Inail)

        1. Al fine di valorizzare il servizio del personale medico INAIL reso in concorso con le omologhe strutture del Servizio Sanitario Nazionale e di favorirne l’attività di prevenzione e tutela della salute dei lavoratori, ai medici dell’INAIL in rapporto esclusivo, a decorrere dal 1° gennaio 2023, la contrattazione collettiva nazionale attribuisce a titolo di trattamento economico fondamentale l’indennità di cui all’articolo 15-quater, comma 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, negli importi annui lordi comprensivi della tredicesima mensilità di cui all’articolo 1, comma 407 della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

        2. Al personale di cui al comma 1si applicano le previsioni di cui all’articolo 15 – nonies, comma 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.

        3. Agli oneri di cui al comma 1 pari ad euro 1.422.066,37, a decorrere dal 1° gennaio 2023, si provvede a valere sul bilancio dell’INAIL.».

Art. 19

19.1

TurcoMazzellaGuidolinPirro

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quota parte delle risorse del Fondo di cui al comma 1 sono altresì finalizzate ad assicurare il rilancio dei livelli occupazionali e la riqualificazione del personale, ivi compreso quello in cassa integrazione, dello stabilimento siderurgico di Taranto della Società ILVA S.p.A. ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria.».

19.2

RonzulliTernulloSilvestro

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

        «2-bis. A valere sulle risorse del Fondo nuove competenze, di cui all’articolo 88 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, possono essere finanziati programmi di aggiornamento o riqualificazione professionale destinati alle lavoratrici dipendenti madri che si siano avvalse, nei tre anni precedenti, del congedo di maternità o del congedo parentale .Per l’attuazione delle disposizioni di cui al periodo precedente ,il governo promuove la stipula di specifiche in tese tra associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operative in azienda ai sensi della normativa e degli accordi interconfederali vigenti.».

19.3

GelminiSbrollini

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

        “2-bis. A valere sulle risorse del Fondo nuove competenze, di cui all’articolo 88 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, possono essere finanziati programmi di aggiornamento o riqualificazione professionale destinati alle lavoratrici dipendenti madri che si siano avvalse, nei tre anni precedenti, del congedo di maternità o del congedo parentale. Per l’attuazione delle disposizioni di cui al periodo precedente, il governo promuove la stipula di specifiche intese tra associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operative in azienda ai sensi della normativa e degli accordi interconfederali vigenti”.

19.4

LeonardiZulloBerrinoSattaRusso

Dopo il comma 2 inserire il seguente: «2-bis. A valere sulle risorse del Fondo nuove competenze, di cui all’articolo 88 del decreto legge19 maggio 2020, n.34, possono essere finanziati programmi di aggiornamento o riqualificazione professionale destinati alle lavoratrici dipendenti madri che si siano avvalse, nei tre anni precedenti, del congedo di maternità o del congedo parentale. Per l’attuazione delle disposizioni di cui al periodo precedente, il governo promuove la stipula di specifiche intese tra associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operative in azienda ai sensi della normativa e degli accordi interconfederali vigenti.».

19.5

MurelliMinasiCantù

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

        “2-bis. A valere sulle risorse del Fondo nuove competenze, di cui all’articolo 88 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, possono essere finanziati programmi di aggiornamento o riqualificazione professionale destinati alle lavoratrici dipendenti madri che si siano avvalse, nei tre anni precedenti, del congedo di maternità o del congedo parentale. Per l’attuazione delle disposizioni di cui al periodo precedente, il governo promuove la stipula di specifiche intese tra associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operative in azienda ai sensi della normativa e degli accordi interconfederali vigenti”.

19.6

Sbrollini

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

        “2-bis. Al fine di favorire i percorsi di aggiornamento delle professionalità dei lavoratori, a decorrere dal 2023, ai fondi paritetici interprofessionali costituiti ai sensi dell’articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che partecipano all’attuazione degli interventi del Fondo Nuove Competenze mediante il finanziamento dei progetti formativi, il versamento di cui all’articolo 1, comma 722, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è annualmente rimborsato con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, previo monitoraggio da parte dei fondi stessi dell’andamento del costo dei programmi formativi realizzati in favore dei soggetti di cui al presente comma.”

19.7

Silvestro

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

        “2-bis. Al fine di favorire i percorsi di aggiornamento delle professionalità dei lavoratori, a decorrere dal 2023, ai fondi paritetici interprofessionali costituiti ai sensi dell’articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che partecipano all’attuazione degli interventi del Fondo Nuove Competenze mediante il finanziamento dei progetti formativi, il versamento di cui all’articolo 1, comma 722, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è annualmente rimborsato con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, previo monitoraggio da parte dei fondi stessi dell’andamento del costo dei programmi formativi realizzati in favore dei soggetti di cui al presente comma.”

19.8

TurcoMazzellaGuidolinPirro

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

        «2-bis. Allo scopo di favorire il mutamento e il rinnovamento delle professionalità e realizzare politiche attive di sostegno dell’occupazione, a valere sul Fondo sociale per l’occupazione e formazione, si provvede, nella misura di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, al finanziamento di specifici percorsi formativi in materia di interventi di bonifica ambientale, finalizzati alla riqualificazione e al reinserimento nel mondo del lavoro dei lavoratori di cui all’articolo 1-bis del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18. Le procedure e le modalità di erogazione sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.».

        Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: “e disposizioni in materia di aggiornamento delle professionalità dei lavoratori”

19.0.1

PattonDurnwalderUnterbergerMusolinoSpagnolli

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

        1. Per sostenere i nuclei familiari in cui siano presenti studenti iscritti a corsi per il conseguimento di laurea, master universitari e dottorati di ricerca presso università ed istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, a copertura degli oneri relativi agli alloggi locati per l’ospitalità degli stessi, è concesso un contributo straordinario una tantum’, nella misura forfettaria di 500,00 euro per ciascuno studente.

            2. Accedono a domanda al contributo straordinario di cui al comma 1 gli studenti conduttori o co-conduttori di unità immobiliari ad uso residenziale, fiscalmente a carico dei nuclei familiari di provenienza, individuati come fuorisede ai sensi dell’articolo 4, comma 8, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 aprile 2001, con contratto di locazione regolarmente registrato alla data del 28 febbraio 2020, che non risultino fruitori alla stessa data di servizi abitativi erogati dai competenti enti ed organismi per il diritto allo studio delle regioni e delle province autonome.

            3. I benefici di cui al presente articolo sono erogati dalle università e dalle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica fino a concorrenza delle risorse disponibili.

            4. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa per l’anno 2023 di 40 milioni di euro. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede mediante corrispondete riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

        5. Le predette risorse sono ripartite fra le università e le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica con decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.»

19.0.2

LoreficeMazzella

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis

(Stabilizzazione dei lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità)

        1. Al fine di valorizzare la professionalità acquisita dai soggetti a vario titolo utilizzati in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo agli e enti di cui all’articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 nonché dai lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità, di cui all’articolo 1, comma 446, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 le amministrazioni assegnatarie del suddetto personale possono procedere, a decorrere dall’entrata in vigore del presente decreto, nei limiti dei posti disponibili della vigente dotazione organica, alla stabilizzazione nei propri ruoli del medesimo personale, che abbia prestato servizio continuativo per almeno trentasei mesi nella qualifica ricoperta, previo colloquio selettivo e all’esito della valutazione positiva dell’attività lavorativa svolta. Le assunzioni di personale di cui al presente articolo sono effettuate a valere sulle facoltà assunzionali di ciascuna amministrazione disponibili a legislazione vigente.»

19.0.3

TurcoMazzellaGuidolinPirro

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Opzione per il rimborso in luogo delle detrazioni fiscali per le locazioni)

        1. I soggetti che sostengono, negli anni 2023 e 2024, le spese di cui all’articolo 15, comma lettera i-sexies), del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, possono optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione spettante, per un rimborso in denaro sulla base dei criteri individuati dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di cui al comma 2. I rimborsi attribuiti non concorrono a formare il reddito del percipiente per l’intero ammontare corrisposto nel periodo d’imposta e non sono assoggettati ad alcun prelievo erariale.

        2. Il Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana uno o più decreti al fine di stabilire le condizioni e le modalità attuative delle disposizioni di cui al comma 1, nei limiti dello stanziamento di cui al comma 4.

        3. Ai fini del controllo, si applicano, nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, le attribuzioni e i poteri previsti dagli articoli 31 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

        4. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

19.0.4

TurcoMazzellaGuidolinPirroMagni

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis

(Istituzione di unFondo per il sostegno alle spese di alloggio degli studenti fuori sede)

        1. Nelle more dell’attuazione delle misure di cui all’articolo 25 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, nello stato di previsione del Ministero dell’università e della ricerca è istituito un Fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per l’anno 2023 al fine di sostenere le spese degli studenti iscritti ad un corso di laurea presso una università statale ubicata in un comune diverso da quello di residenza, appartenenti a un nucleo familiare con un indice della situazione economica equivalente non superiore a 40.000 euro e che non usufruiscono di altri contributi pubblici per l’alloggio. Il Fondo è finalizzato a corrispondere un contributo esclusivamente per le spese relative ai canoni di locazione derivanti dai contratti di locazione stipulati o rinnovati ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431.

        2. Con decreto del Ministro dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentite la Conferenza dei rettori delle università italiane e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono disciplinati le modalità e i criteri di erogazione delle risorse del Fondo di cui al comma 1, con particolare riferimento alle procedure per la ricognizione dei fabbisogni territoriali di alloggi per studenti universitari e agli standard minimi qualitativi degli alloggi offerti.

        3. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, pari a 50 milioni per l’anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014 n. 190.»

        Conseguentemente, alla rubrica del Capo III sostituire le parole: «politiche sociali e di lavoro» con le seguenti: «politiche sociali, di contrasto del disagio abitativo e di lavoro».

19.0.5

MazzellaGuidolinPirroBevilacqua

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Credito d’imposta per l’acquisto di strumenti informatici)

        1. Alle imprese e agli studi professionali associati che effettuano, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, investimenti in strumenti informatici di ultima generazione, destinati ad agevolare le attività in modalità agile, ovvero assegnati in dotazione ai lavoratori che prestano attività lavorativa in modalità agile, è riconosciuto un credito d’imposta nella misura e alle condizioni di cui all’articolo 1, commi 188, 189 e 190, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nel limite complessivo di spesa di 30 milioni di euro per il triennio 2023-2025.

        2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al credito d’imposta di cui al comma 1.

        3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, nel limite di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

19.0.6

LeonardiZulloBerrinoSattaRusso

Dopo l’articolo inserire il seguente:

«Articolo 19-bis

(Nuove competenze lavoratrici madri)

        1. Al fine di sviluppare e rafforzare le competenze professionali delle lavoratici madri dipendenti del settore privato, favorendone il rientro nel posto di lavoro dopo la fruizione del congedo obbligatorio di maternità, è istituito presso lo stato di previsione del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali il Fondo Nuove Competenze per la Maternità, con una dotazione di 15.000.000 di euro annui per il triennio 2023-2025.

        2. Il Fondo di cui al comma 1 è finalizzato all’avviamento a percorsi formativi delle lavoratrici madri da parte delle relative aziende private, per i sei mesi successivi al rientro sul posto di lavoro, con conseguente rimodulazione dell’orario di lavoro.

        3. Gli oneri economici relativi ai percorsi formativi di cui al comma 2, dei relativi contributi previdenziali e assistenziali dell’orario di lavoro sono a carico del Fondo di cui al comma 1.

        4. Con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati criteri e modalità di applicazione della misura e di utilizzo delle risorse e per il rispetto del relativo limite di spesa.

        5. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, pari a 15.000.000 euro annui per il triennio 2023-2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014 n. 190.»

19.0.7

MurelliMinasiCantù

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Fondo nuove competenze per la maternità)

        1. Al fine di sviluppare e rafforzare le competenze professionali delle lavoratici madri dipendenti del settore privato, favorendone il rientro nel posto di lavoro dopo la fruizione del congedo obbligatorio di maternità, è istituito presso lo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali il Fondo nuove competenze per la maternità, con una dotazione di 15 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.

        2. Il Fondo di cui al comma 1 è finalizzato all’avviamento a percorsi formativi delle lavoratrici madri da parte delle relative aziende private, per i sei mesi successivi al rientro sul posto di lavoro, con conseguente rimodulazione dell’orario di lavoro.

        3. Gli oneri economici relativi ai percorsi formativi di cui al comma 2, dei relativi contributi previdenziali e assistenziali dell’orario di lavoro sono a carico del Fondo di cui al comma 1.

        4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono individuati i criteri e le modalità di applicazione della misura e di utilizzo delle risorse e per il rispetto del relativo limite di spesa.

        5. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, pari a 15 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

Art. 20

20.1

SigismondiLirisBerrinoLeonardiRussoSattaZullo

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

        «20-bis

            Disposizioni per il dimensionamento delle classi in deroga nel cratere sisma 2009

            1. Le disposizioni di cui articolo 18-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.  189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.  229, come da ultimo modificato dall’art. 3 novies del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, convertito con modificazioni dalla legge 10 marzo 2023, n. 21, si applicano anche alle istituzioni scolastiche ed educative i cui edifici siano siti nei comuni del cratere sisma 2009.».

Art. 22

22.1

Sbrollini

Al comma 1, sostituire le parole: «1° giugno 2023» con le seguenti: «1° gennaio 2023»

22.2

SattaLeonardiZulloBerrinoRusso

     Dopo il comma 2, inserire il seguente: «2-bis. All’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, dopo la lettera c) è inserita la seguente: “c-bis) cittadini italiani residenti all’estero.”».

        Conseguentemente, alla rubrica, sostituire le parole: «Maggiorazione dell’Assegno» con le seguenti: «Disposizioni in materia di Assegno».

22.3

MagniDe CristofaroCucchiAurora Floridia

Dopo il comma 3 è aggiunto il seguente comma:

        “3- bis. Al decreto legislativo del 29 dicembre 2021, n. 230, art. 5, comma 2, sono apportate le seguenti modifiche:

        a) alla lettera b), le parole da “effettiva percezione” a “nucleo familiare” sono sostituite con “riconoscimento del diritto a percepire per l’anno 2021 l’assegno al nucleo familiare”.

        Conseguentemente

            Dopo l’articolo 44, aggiungere il seguente

            Art. 44 bis (Rimodulazione di agevolazioni fiscali a tutela dell’ambiente)

            1. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A – Impieghi dei prodotti energetici che comportano l’esenzione dall’accisa o l’applicazione di un’aliquota ridotta -, l’aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l’esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, è progressivamente aumentata del 10 per cento annuo fino ad ottenere la parificazione con il trattamento fiscale della benzina.

        2. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte II, «Beni e servizi soggetti all’aliquota del 4 per cento» al numero 19, la voce: “fertilizzanti di cui alla legge 19 ottobre 1984, n. 748” è soppressa.

        3. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte III, «Beni e servizi soggetti all’aliquota del 10 per cento», i numeri 81 (acqua, acque minerali) con l’esclusione dell’acqua e 110 (prodotti i fitosanitari) sono soppressi.

        4. Con uno o più provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1,2 e 3 del presente articolo.

        5. Le maggiori risorse annue derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 del presente articolo incrementano le risorse al fine di ripristinare la misura di contrasto alla povertà universale.

22.4

Sbrollini

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

        “3-bis. Al decreto legislativo del 29 dicembre 2021, n. 230, art. 5, comma 2, sono apportate le seguenti modifiche: a) alla lettera b), le parole da “effettiva percezione” a “nucleo familiare” sono sostituite con “riconoscimento del diritto a percepire per l’anno 2021 l’assegno al nucleo familiare”;

22.5

PirroGuidolinMazzella

Dopo il comma 3, aggiungere, infine, il seguente:

        «3-bis. Al decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, articolo 5, comma 2, lettera b), le parole: “effettiva percezione, nel corso del 2021, dell’assegno per il nucleo familiare” sono sostituite dalle seguenti: “riconoscimento del diritto a percepire per l’anno 2021 l’assegno al nucleo familiare”.»

22.6

CamussoZampaFurlanZambitoManca

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

        “3-bis. Al decreto legislativo del 29 dicembre 2021, n. 230, art. 5, comma 2, sono apportate le seguenti modifiche:

        a) alla lettera b), le parole da “effettiva percezione” a “nucleo familiare” sono sostituite con “riconoscimento del diritto a percepire per l’anno 2021 l’assegno al nucleo familiare”;

22.7

MagniDe CristofaroCucchiAurora Floridia

All’art. 22 dopo il comma 3 è aggiunto il comma:

        “3 – bis. Al decreto legislativo del 29 dicembre 2021, n. 230, art. 5, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente comma:

        ‘2-bis. La maggiorazione di cui al comma 1, è riconosciuta ai soggetti aventi diritto all’assegno come

            determinato all’articolo 4 che nel 2021 hanno beneficiato della misura prevista dall’articolo 65 della legge 23 dicembre 1998, n.448′”.

        Conseguentemente

            Dopo l’articolo 44, aggiungere il seguente

            Art. 44 bis (Rimodulazione di agevolazioni fiscali a tutela dell’ambiente)

            1. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A – Impieghi dei prodotti energetici che comportano l’esenzione dall’accisa o l’applicazione di un’aliquota ridotta -, l’aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l’esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, è progressivamente aumentata del 10 per cento annuo fino ad ottenere la parificazione con il trattamento fiscale della benzina.

        2. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte II, «Beni e servizi soggetti all’aliquota del 4 per cento» al numero 19, la voce: “fertilizzanti di cui alla legge 19 ottobre 1984, n. 748” è soppressa.

        3. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte III, «Beni e servizi soggetti all’aliquota del 10 per cento», i numeri 81 (acqua, acque minerali) con l’esclusione dell’acqua e 110 (prodotti i fitosanitari) sono soppressi.

        4. Con uno o più provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1,2 e 3 del presente articolo.

        5. Le maggiori risorse annue derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 del presente articolo incrementano le risorse al fine di ripristinare la misura di contrasto alla povertà universale.

22.8

CamussoZampaFurlanZambitoManca

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente comma:

        “3-bis. Al decreto legislativo del 29 dicembre 2021, n. 230, art. 5, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente comma:

        “2-bis. La maggiorazione di cui al comma 1, è riconosciuta ai soggetti aventi diritto all’assegno come determinato all’articolo 4 che nel 2021 hanno beneficiato della misura prevista dall’articolo 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448″.”

22.9

MagniDe CristofaroCucchiAurora Floridia

All’art. 22, dopo il comma 3 è aggiunto il comma:

        “3 – bis. Al decreto legislativo del 29 dicembre 2021, n. 230, art. 10, dopo il comma 5, è aggiunto seguente comma:

        ‘5-bis). All’articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della

            Repubblica 22 dicembre 1986 n.917, comma 1, dopo la lettera c) sono inserite le seguenti lettere:

        c-bis) Ai nuclei familiari che non rientrano tra i beneficiari dell’Assegno Unico e Universale per figli di cui al Decreto legislativo n.230 del 29 dicembre 2021, la detrazione di cui alla lettera c) spetta per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi o affidati, di qualsiasi età. La detrazione è aumentata a 1.220 euro per ciascun figlio di età inferiore a tre anni. Le predette detrazioni sono aumentate di un importo pari a 400 euro per ogni figlio portatore di handicap ai sensi dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Per i contribuenti con più di tre figli a carico la detrazione è aumentata di 200 euro per ciascun figlio a partire dal primo;

            c-ter) Ai nuclei familiari che non rientrano tra i beneficiari dell’Assegno Unico e Universale per figli di cui al Decreto legislativo n.230 del 29 dicembre 2021, in presenza di almeno quattro figli a carico, è riconosciuta un’ulteriore detrazione di importo pari a 1.200 euro. La detrazione è ripartita nella misura del 50 per cento tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta ai genitori in proporzione agli affidamenti stabiliti dal giudice. Nel caso di coniuge fiscalmente a carico dell’altro, la detrazione compete a quest’ultimo per l’intero importo. Qualora la

            detrazione di cui alla presente lettera sia di ammontare superiore all’imposta lorda, diminuita delle detrazioni di cui al presente comma nonché agli articoli 13, 15, 16 e 16-bis, nonché delle detrazioni previste da altre disposizioni normative, è riconosciuto un credito di ammontare pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza nella predetta imposta. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche per la famiglia, sono definite le modalità di erogazione del predetto ammontare'”.

        Conseguentemente

            Dopo l’articolo 44, aggiungere il seguente

            Art. 44 bis (Rimodulazione di agevolazioni fiscali a tutela dell’ambiente)

            1. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A – Impieghi dei prodotti energetici che comportano l’esenzione dall’accisa o l’applicazione di un’aliquota ridotta -, l’aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l’esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, è progressivamente aumentata del 10 per cento annuo fino ad ottenere la parificazione con il trattamento fiscale della benzina.

        2. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte II, «Beni e servizi soggetti all’aliquota del 4 per cento» al numero 19, la voce: “fertilizzanti di cui alla legge 19 ottobre 1984, n. 748” è soppressa.

        3. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte III, «Beni e servizi soggetti all’aliquota del 10 per cento», i numeri 81 (acqua, acque minerali) con l’esclusione dell’acqua e 110 (prodotti i fitosanitari) sono soppressi.

        4. Con uno o più provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1,2 e 3 del presente articolo.

        5. Le maggiori risorse annue derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 del presente articolo incrementano le risorse al fine di ripristinare la misura di contrasto alla povertà universale.

22.10

Sbrollini

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

        “3-bis. Al decreto legislativo del 29 dicembre 2021, n. 230, art. 10, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

        5-bis. All’articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n.917, comma 1, dopo la lettera c) sono inserite le seguenti lettere:

        c-bis) Ai nuclei familiari che non rientrano tra i beneficiari dell’Assegno Unico e Universale per figli di cui al Decreto legislativo n.230 del 29 dicembre 2021, la detrazione di cui alla lettera c) spetta per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi o affidati, di qualsiasi età. La detrazione è aumentata a 1.220 euro per ciascun figlio di età inferiore a tre anni. Le predette detrazioni sono aumentate di un importo pari a 400 euro per ogni figlio portatore di handicap ai sensi dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Per i contribuenti con più di tre figli a carico la detrazione è aumentata di 200 euro per ciascun figlio a partire dal primo;

            c-ter) Ai nuclei familiari che non rientrano tra i beneficiari dell’Assegno Unico e Universale per figli di cui al Decreto legislativo n. 230 del 29 dicembre 2021, in presenza di almeno quattro figli a carico, è riconosciuta un’ulteriore detrazione di importo pari a 1.200 euro. La detrazione è ripartita nella misura del 50 per cento tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta ai genitori in proporzione agli affidamenti stabiliti dal giudice. Nel caso di coniuge fiscalmente a carico dell’altro, la detrazione compete a quest’ultimo per l’intero importo. Qualora la detrazione di cui alla presente lettera sia di ammontare superiore all’imposta lorda, diminuita delle detrazioni di cui al presente comma nonché agli articoli 13, 15, 16 e 16-bis, nonché delle detrazioni previste da altre disposizioni normative, è riconosciuto un credito di ammontare pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza nella predetta imposta. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche per la famiglia, sono definite le modalità di erogazione del predetto ammontare”

22.11

MagniDe CristofaroCucchiAurora Floridia

Dopo il comma 3 è aggiunto il comma:

        “3-bis. Nel decreto legislativo del 29 dicembre 2021, n. 230, art. 5, il comma 7 è abrogato”.

        Conseguentemente

            Dopo l’articolo 44, aggiungere il seguente

            Art. 44 bis (Rimodulazione di agevolazioni fiscali a tutela dell’ambiente)

            1. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A – Impieghi dei prodotti energetici che comportano l’esenzione dall’accisa o l’applicazione di un’aliquota ridotta -, l’aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l’esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, è progressivamente aumentata del 10 per cento annuo fino ad ottenere la parificazione con il trattamento fiscale della benzina.

        2. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte II, «Beni e servizi soggetti all’aliquota del 4 per cento» al numero 19, la voce: “fertilizzanti di cui alla legge 19 ottobre 1984, n. 748” è soppressa.

        3. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte III, «Beni e servizi soggetti all’aliquota del 10 per cento», i numeri 81 (acqua, acque minerali) con l’esclusione dell’acqua e 110 (prodotti i fitosanitari) sono soppressi.

        4. Con uno o più provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1,2 e 3 del presente articolo.

        5. Le maggiori risorse annue derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 del presente articolo incrementano le risorse al fine di ripristinare la misura di contrasto alla povertà universale.

22.12

CamussoZampaFurlanZambitoManca

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

        “3-bis. Il comma 7 dell’articolo 5, del decreto legislativo del 29 dicembre 2021, n. 230, è abrogato”.

22.13

Sbrollini

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

        “3-bis. All’articolo 5 del decreto legislativo del 29 dicembre 2021, n. 230, il comma 7 è abrogato”.

22.14

PirroMazzellaGuidolin

Dopo il comma 3, aggiungere, infine, il seguente:

        «3-bis. All’articolo 5, del decreto legislativo del 29 dicembre 2021, n. 230, il comma 7 è abrogato.»

22.15

Sbrollini

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

        “3-bis. All’art. 15 del decreto legislativo del 29 dicembre 2021, n. 230, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente comma:

        2-bis. La maggiorazione di cui al comma 1, è riconosciuta ai soggetti aventi diritto all’assegno come determinato all’articolo 4 che nel 2021 hanno beneficiato della misura prevista dall’articolo 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448″

22.0.1

TurcoMazzellaGuidolinPirro

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 22-bis

(Misure di sostegno all’accesso all’abitazione)

        1. Al fine di avviare a soluzione le più manifeste condizioni di disagio abitativo, sono assegnati ulteriori 100 milioni di euro per l’anno 2023 al Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione, istituito dalla legge 9 dicembre 1998, n. 431, e 50 milioni di euro per l’anno 2023 al Fondo di cui all’articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124.

        2. All’onere derivante dal presente articolo, pari a 150 milioni di euro per l’anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

        Conseguentemente, alla rubrica del Capo III sostituire le parole: “politiche sociali e di lavoro” con le seguenti: “politiche sociali, di contrasto del disagio abitativo e di lavoro”

22.0.2

PirroGuidolinMazzellaBevilacqua

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

(Congedo parentale)

        1. All’articolo 34 del decreto legislativo 26 marzo 2011, n. 151, sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) al comma 1, primo periodo, le parole «30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «80 per cento» e le parole “elevata, in alternativa tra i genitori, per la durata massima di un mese fino al sesto anno di vita del bambino, alla misura dell’80 per cento della retribuzione” sono soppresse;

            b) al comma 2, le parole «30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «80 per cento».

        2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in 350 milioni di euro a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

Art. 23

23.1

LeonardiBerrinoSattaRussoZullo

Al comma 1, sostituire la parola: «quattro» con la parola: «tre».

23.2

ZulloSattaLeonardiBerrinoRusso

All’articolo, apportare le seguenti modificazioni:

        a) al comma 1 aggiungere in fine il seguente periodo: «La modifica di cui al periodo precedente si applica a tutte le violazioni commesse a partire dalla vigenza del decreto legislativo del 15 gennaio 2016, n. 8, qualora più favorevole rispetto ai regimi sanzionatori amministrativi precedentemente in vigore.»;

        b) aggiungere, in fine, il seguente comma: «2-bis. All’articolo 1, comma 913, della legge del 27 dicembre 2017 n. 205, le parole: “da 1.000 euro a 5.000 euro” sono sostituite dalle seguenti: “da un decimo a tre decimi l’importo corrisposto in denaro contante a titolo di retribuzione al lavoratore”. Tale regime sanzionatorio si estende a tutte le violazioni commesse nella vigenza della legge del 27 dicembre 2017 n. 205, qualora più favorevole rispetto ai regimi sanzionatori amministrativi precedenti.».

23.3

De CarloBerrinoLeonardiRussoSattaZullo

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-bis. Le disposizioni di cui all’articolo 6, comma 10, del decreto legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, si interpretano nel senso che le stesse sono applicabili anche alle ipotesi di decadenza dalle agevolazioni contributive previste dall’articolo 20, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375.».

23.4

DurnwalderPattonUnterbergerSpagnolli

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

        “1-bis. Le disposizioni di cui all’articolo 6, comma 10, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, si interpretano nel senso che le stesse sono applicabili anche alle ipotesi di decadenza dalle agevolazioni contributive previste dall’art. 20 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375.”.

23.5

Sbrollini

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        «1-bis. Le disposizioni di cui all’articolo 6, comma 10, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, si interpretano nel senso che le stesse sono applicabili anche alle ipotesi di decadenza dalle agevolazioni contributive previste dall’articolo 20 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375.»

23.6

De CarloBerrinoLeonardiRussoSattaZullo

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-bis. Il comma 3, dell’articolo 8, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, e successive modifiche ed integrazioni, è abrogato».

23.7

Sbrollini

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        «1-bis. Il comma 3 dell’articolo 8 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, è abrogato.»

23.8 (Comitato Legislazione)

Matera

    Al comma 2 sostituire le parole: «Per le violazioni riferite ai periodi di omissione dal 1° gennaio 2023» con le seguenti: «Per le violazioni riferite agli omessi versamenti delle ritenute previdenziali e assistenziali, ai sensi dell’articolo 2, comma 1-bis, del citato decreto-legge n. 463 del 1983, come modificato dal comma 1 del presente articolo, per i periodi dal 1° gennaio 2023».

23.9

DurnwalderPattonUnterbergerSpagnolli

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

        “2-bis. All’articolo 8 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, e successive modifiche ed integrazioni, il comma 3 è soppresso.”.

23.10

Irto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:« 2-bis. I soggetti di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, e successive modificazioni, che non hanno presentato la domanda di accredito della contribuzione figurativa per i periodi anteriori al 1° gennaio 2022, secondo le modalità previste dal medesimo articolo 3 del citato decreto legislativo, possono esercitare tale facoltà entro il 31 dicembre 2023.»

23.0.1

Giacobbe

Dopo l’articolo 23 aggiungere il seguente:

“Art. 23-bis

(Accesso ai benefici di cui alla legge 5 febbraio 1992 n. 104 per i cittadini residenti all’estero)

        1. Al fine di garantire l’accesso ai benefici e alle agevolazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992 n. 104 ai cittadini residenti all’estero, il MAECI è autorizzato a stipulare apposita convenzione con INPS e Ministero della Salute, entro 12 mesi dell’entrata in vigore del presente provvedimento, al fine di definire le modalità di accertamento all’estero delle condizioni di handicap ai fini del riconoscimento dei predetti benefici.”

23.0.2

BergesioMurelli

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

“Art. 23-bis

(Disposizioni in materia variazione della classificazione aziendale in agricoltura)

        1.    Le domande di cui all’articolo 3, comma 1, lett. c), del D.P.R 7 dicembre 2001, n. 476, presentate fino al 31 dicembre 2022, nel caso siano state effettuate oltre il termine ivi previsto di 90 giorni, qualora accolte, non comportano l’obbligo del versamento di eventuali differenze contributive né l’irrogazione di sanzioni con riferimento ai periodi antecedenti alla data di presentazione delle domande.”

23.0.3

RonzulliTernulloSilvestro

Dopo l’articolo inserire il seguente:

        «Art. 23-bis. (Misure in materia previdenziale)

            1. All’Articolo 16, comma 1, del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni nella Legge 28 marzo 2019, n. 26, dopo le parole “lavoratrici autonome” sono inserite le seguenti: “, anche iscritte alla gestione separata dell’INPS“».

        Conseguentemente, il Fondo di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 è ridotto di 50 milioni di euro a decorrere dal 2023.

23.0.4

RonzulliTernulloSilvestro

Dopo l’articolo inserire il seguente:

        «Art. 23-bis.

(Misure in materia previdenziale)

  1. All’Articolo 16, comma 1-bis, lett. c), del Decreto Legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni nella Legge 28 marzo 2019, n. 26, le parole “per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi d’impresa di cui all’articolo 1, comma 852, della legge 27 dicembre 2006, n. 296” sono sostituite dalle seguenti: “in stato di crisi o di insolvenza di cui al Decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, ovvero soggette alle procedure di cui alla Legge 30 luglio 1998, n. 274.”»

        Conseguentemente, il Fondo di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 è ridotto di 50 milioni di euro a decorrere dal 2023.

23.0.5

RomeoMurelliMinasiCantù

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

        «Articolo 23-bis.

        (Disposizioni urgenti in materia di stralcio dei debiti contributivi)

        1. Al fine di tutelare le posizioni assicurative dei soggetti iscritti alle Gestioni Artigiani e Commercianti, Lavoratori autonomi agricoli e Professionisti iscritti alla Gestione Separata dell’INPS, per i quali sono stati annullati i debiti contributivi di cui all’articolo 1, comma 222, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, i predetti soggetti possono chiedere all’ente previdenziale il riconteggio dei debiti cancellati da saldare in soluzione unica o in rate mensili di pari importo da versare entro il 31 dicembre 2023.

        2. Le modalità e i tempi di presentazione della domanda di cui al comma 1 sono definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

        3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai debiti contributivi cancellati ai sensi dell’articolo 4, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136.

        4. Per l’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, in particolare per le attività di ricognizione e riconteggio dei debiti cancellati, è autorizzata una spesa di euro 300.000 per l’anno 2023, cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell’ambito del Programma “Fondi di riserva e speciali” della Missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.».

Art. 24

24.1

DamanteGuidolinMazzellaPirroZampaMagniCamussoFurlanZambitoMusolino

Sopprimere l’articolo.

24.2

ZambitoZampaCamussoFurlanManca

Sopprimere l’articolo 24.

24.3

GuidolinPirroMazzella

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 24

(Disciplina del contratto di lavoro a termine)

        1. Al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) all’articolo 19:

        1) i commi 1 e 1-bis sono sostituiti dai seguenti:

        “1. Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a dodici mesi solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:

        a) esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività, ovvero esigenze di sostituzione di altri lavoratori;

            b) esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell’attività ordinaria;

            c) specifiche esigenze previste dai contratti collettivi nazionali sottoscritti dalle Organizzazioni Sindacali comparativamente più rappresentative.

        1-bis. In caso di stipulazione di un contratto in assenza delle condizioni di cui al comma 1, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di stipulazione.”;

            2) al comma 2, le parole: “ventiquattro mesi”, ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: “dodici mesi”;

            3) al comma 4, le parole: “in caso di rinnovo” e le parole: “in caso di proroga dello stesso rapporto tale indicazione è necessaria solo quando il termine complessivo eccede i dodici mesi” sono soppresse;

            b) all’articolo 21:

        1) al comma 01, secondo periodo, le parole: “liberamente nei primi dodici mesi e, successivamente,” sono soppresse;

            2) al comma 1, le parole “ventiquattro mesi”, ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: “dodici mesi”;

            c) gli articoli da 13 a 18 sono abrogati.».

24.4

CamussoZampaFurlanZambito

Sostituire l’articolo 24 con il seguente:

«Art. 24

(Modifica della disciplina del contratto a termine)

        1. All’articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

        “1. Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a dodici mesi solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:

            a) esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività, ovvero esigenze di sostituzione di altri lavoratori;

             b) esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell’attività ordinaria;

           c) specifiche esigenze previste dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.”;

         b) al comma 1-bis, le parole “un contratto di durata superiore ai 12 mesi” sono sostituite dalle seguenti “un contratto a tempo determinato” e le parole “dalla data di superamento del termine di dodici mesi” dalle seguenti “dalla data di stipulazione”;

         c) al comma 2, ovunque ricorrano, le parole “ventiquattro mesi” sono sostituite dalle parole “dodici mesi”;

         d) al comma 4, secondo periodo, sopprimere le parole: “, in caso di rinnovo,” e sopprimere le parole: “in caso di proroga dello stesso rapporto tale indicazione è necessaria solo quando il termine complessivo eccede i dodici mesi”».

        Conseguentemente, all’articolo 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, apportare le seguenti modificazioni:

        a) al comma 01, secondo periodo, sopprimere le parole: «liberamente nei primi dodici mesi e, successivamente,»;

        b) al comma 1, sostituire ovunque ricorrano le parole: «ventiquattro mesi» con le seguenti: «dodici mesi».

24.10

LeonardiSattaBerrinoRussoZullo

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Articolo 24

(Disciplina del contratto di lavoro a termine)

            1. Al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) all’articolo 19:

        1) al comma 1, al primo periodo, la parola: “dodici” è sostituita con la seguente: “ventiquattro”;

        2) al comma 1, il secondo periodo è soppresso;

        3) al comma 1-bis, la parola: “dodici” ovunque ricorra, è sostituita con la seguente: “ventiquattro”;

        4) il comma 3, è sostituito dal seguente: “3. Fermo quanto disposto al comma 2, un ulteriore contratto a tempo determinato fra gli stessi soggetti, della durata massima di dodici mesi, puo` essere stipulato in virtù di specifici accordi sindacali a livello nazionale, territoriale o aziendale, sottoscritti ai sensi delle disposizioni di cui all’articolo 51. In caso di mancato rispetto della descritta procedura, nonche? di superamento del termine stabilito nel medesimo contratto, lo stesso si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data della stipulazione.”;

        5) il comma 4, è sostituito dal seguente: “4. Con l’eccezione dei rapporti di lavoro di durata non superiore a dodici giorni, l’apposizione del termine al contratto e` priva di effetto se non risulta da atto scritto, una copia del quale deve essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore entro cinque giorni lavorativi dall’inizio della prestazione.”.

        b) all’articolo 21:

        1) il comma 01 è abrogato;

        2) dopo il comma 1, è inserito il seguente: “1 bis. Il contratto a tempo determinato puo` essere rinnovato solo quando la durata iniziale del contratto, comprese le eventuali proroghe, sia inferiore a ventiquattro mesi, e, comunque, per un massimo di quattro volte nel rispetto della durata complessiva di 24 mesi. In caso di violazione di quanto disposto dal presente articolo, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato.”.

         c) all’articolo 34, il comma 2, è sostituito dal seguente: “2. In caso di assunzione a tempo determinato il rapporto di lavoro tra somministratore e lavoratore e` soggetto alla disciplina di cui al capo III per quanto compatibile, con esclusione delle disposizioni di cui agli articoli 19, commi 1, 2 e 3, 21, 23 e 24. Il termine inizialmente posto al contratto di lavoro puo` in ogni caso essere prorogato, con il consenso del lavoratore e per atto scritto, nei casi e per la durata previsti dal contratto collettivo applicato dal somministratore.”».

24.5

MagniDe CristofaroCucchiAurora Floridia

Sostituire l’articolo con il seguente:

        «1. I commi 1 e 1 bis dell’articolo 19 del Decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 sono sostituiti dai seguenti:

        “1. Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a dodici mesi solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:

        a) esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività, ovvero esigenze di sostituzione di altri lavoratori;

        b) esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell’attività ordinaria;

        c) specifiche esigenze previste dai contratti collettivi nazionali sottoscritti dalle Organizzazioni Sindacali comparativamente più rappresentative.

        2. In caso di stipulazione di un contratto in assenza delle condizioni di cui al comma 1, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di stipulazione;

         3. Al comma 2 dell’articolo 19 del Decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, ogni qualvolta ricorrano sostituire le parole: “ventiquattro mesi”  con le seguenti: “dodici mesi”.

        4. Al comma 4 dell’articolo 19 del Decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, nel secondo periodo sopprimere le parole: “, in caso di rinnovo,” e le parole “in caso di proroga dello stesso rapporto tale indicazione è necessaria solo quando il termine complessivo eccede i dodici mesi”;

         5. Al comma 1 dell’articolo 21 del Decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, nel secondo periodo sopprimere le parole: “liberamente nei primi dodici mesi e, successivamente,”;

         6. Al comma 1 dell’articolo 21 del Decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 sostituire ogni qualvolta ricorrano le parole: “ventiquattro mesi” con le seguenti: “dodici mesi” .

         7. Gli articoli dal 13 al 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015 n. 81 sono abrogati.».

24.6

GuidolinMazzellaPirro

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 24

(Disciplina del contratto di lavoro a termine)

        1. All’articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

        «1. Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a ventiquattro mesi solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:

        1) comprovate esigenze temporanee di natura tecnica, organizzativa o produttiva;

            2) nei casi previsti dai contratti collettivi di cui all’articolo 51;

            3) in sostituzione di altri lavoratori.»;

            b) il comma 1-bis è sostituito dal seguente:

        «1-bis. In caso di stipulazione di un contratto con apposizione del termine in assenza delle condizioni di cui al comma 1, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di inizio del rapporto lavorativo.»;

            c) al comma 2, sono soppresse le seguenti parole: “conclusi per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale e”».

24.7

GuidolinMazzellaPirro

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 24

(Disciplina del contratto di lavoro a termine)

        1. All’articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

        «1. Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a ventiquattro mesi solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:

        1) comprovate esigenze temporanee di natura tecnica, organizzativa o produttiva;

            2) in sostituzione di altri lavoratori.»;

            b) il comma 1-bis è sostituito dal seguente:

        «1-bis. In caso di stipulazione di un contratto con apposizione del termine in assenza delle condizioni di cui al comma 1, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di inizio del rapporto lavorativo.»;

            c) al comma 2, sono soppresse le seguenti parole: “conclusi per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale e”».

24.8

GuidolinMazzellaPirro

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 24

(Disciplina del contratto di lavoro a termine)

        1. All’articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

        «1. Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata complessiva non superiore a ventiquattro mesi solo in presenza di esigenze temporanee ed estranee all’ordinaria attività produttiva ovvero connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell’attività ordinaria, ovvero in sostituzione di altro lavoratore.»;

            b) il comma 1-bis è sostituito dal seguente:

        «1-bis. In caso di stipulazione di un contratto con apposizione del termine in assenza delle condizioni di cui al comma 1, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di inizio del rapporto lavorativo.»;

            c) al comma 2, sono soppresse le seguenti parole:”conclusi per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale e”».

24.9

MurelliMinasiCantù

Sostituire il comma 1 con il seguente:

        “1. Al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) all’articolo 19, comma 1, alinea, le parole: «solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni» sono sostituite dalle seguenti: «solo se stipulato entro il 30 aprile 2024 e con decorrenza del rapporto di lavoro non oltre tale data, ovvero in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:»;

            b) all’articolo 19, comma 1, la lettera b) è abrogata;

            c) all’articolo 21, il comma 01 è sostituito dal seguente: «Il contratto può essere rinnovato o prorogato liberamente nei primi dodici mesi e, successivamente, solo in presenza delle condizioni di cui all’articolo 19, comma 1. In caso di violazioni di quanto disposto dal periodo precedente, il contratto si trasforma a tempo indeterminato. I contratti per attività stagionali, di cui al comma 2 del presente articolo, possono essere rinnovati o prorogati anche in assenza delle condizioni di cui all’articolo 19, comma 1.».”.

24.11

CamussoZampaFurlanZambitoMancaMagni

Al comma 1, lettera a), sopprimere la lettera b).

24.12

FurlanZampaCamussoZambitoManca

Al comma 1, lettera a), sopprimere la lettera b).

24.13

RussoZulloSattaLeonardiBerrino

All’articolo, apportare le seguenti motivazioni:

        a) al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente: «b-bis) al comma 4, ultimo periodo, dopo le parole: “in caso di proroga” sono inserite le seguenti: “e di rinnovo”»;

        b) dopo il comma 1 aggiungere in fine i seguenti commi:

        «1-bis) all’articolo 21, sono apportate le seguenti modificazioni:

        1) al comma 01:

        a) il primo ed il secondo periodo sono sostituiti dal seguente: “Il contratto può essere prorogato e rinnovato liberamente nei primi dodici mesi e, successivamente, solo in presenza delle condizioni di cui all’articolo 19, comma 1.”;

        b) al terzo periodo, le parole: “e dal secondo” sono soppresse”.

        1-ter) Ai fini del computo dei dodici mesi previsti dai commi 1 e 1-bis del presente decreto si tiene conto dei soli contratti stipulati a far data dall’entrata in vigore del presente decreto.».

24.14

MurelliMinasiCantù

Al comma 1, lettera a), capoverso «b)», sostituire le parole: «nei contratti collettivi applicati in azienda, e comunque entro il 30 aprile 2024, per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle parti» con le seguenti: «per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva».

24.15

Silvestro

Al comma 1, lettera a), capoverso lettera b), sostituire le parole “dalle parti” con le seguenti: “dal datore di lavoro”.

24.16

MurelliMinasiCantù

Al comma 1, lettera a), capoverso «b)», sostituire le parole: «dalle parti» con le seguenti: «dal datore di lavoro».

24.17

SattaLeonardiZulloBerrinoRusso

Apportare le seguenti modifiche:

        a) Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente: «a-bis) al comma 4, ultimo periodo, dopo le parole “in caso di proroga” aggiungere “e di rinnovo”»;

        b) Dopo il comma 1, aggiungere in fine i seguenti:

        «1-bis). All’articolo 21, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) al comma 01, il primo ed il secondo periodo sono sostituiti dal seguente: “Il contratto può essere prorogato e rinnovato liberamente nei primi dodici mesi e, successivamente, solo in presenza delle condizioni di cui all’articolo 19, comma 1.”;

        b) al terzo periodo, le parole “e dal secondo” sono soppresse.

        1-ter. Ai fini del computo dei dodici mesi previsti dai commi 1 e 1-bis del presente articolo, si tiene conto dei soli contratti stipulati a far data dall’entrata in vigore del presente decreto.

        1-quater. All’articolo 34, comma 2, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, dopo il primo periodo, inserire il seguente: “Il contratto di lavoro a termine a scopo di somministrazione può essere rinnovato liberamente nei primi dodici mesi e, successivamente, solo in presenza delle condizioni di cui all’articolo 19, comma 1.”.

        1-quinquies. All’articolo 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, le parole “, e, comunque, per un massimo di quattro volte nell’arco di ventiquattro mesi a prescindere dal numero dei contratti. Qualora il numero delle proroghe sia superiore, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di decorrenza della quinta proroga” sono soppresse.

        1-sexies. All’articolo 28 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, la parola: “centottanta” è sostituita dalla seguente: “trenta”.»

24.18

Silvestro

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

        «b) il comma 1.1. è sostituito dal seguente:

        “1.1. Secondo quanto previsto dal comma 1, lettera a), le clausole dei contratti collettivi in essere, di cui all’articolo 51, stipulate ai sensi delle disposizioni, di cui al comma 1, lettera b-bis, mantengono, in via transitoria, la loro efficacia per tutta la vigenza dei suddetti contratti, salvo diverse intese.”.»

24.19

MurelliMinasiCantù

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

        “b) il comma 1.1. è sostituito dal seguente: «1.1. Secondo quanto previsto dal comma 1, lettera a), le clausole dei contratti collettivi in essere, di cui all’articolo 51, stipulate ai sensi delle disposizioni di cui al comma 1, lettera b-bis), mantengono, in via transitoria, la loro efficacia per tutta la vigenza dei suddetti contratti, salvo diverse intese.».”.

24.20

ZampaCamussoFurlanZambitoManca

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

        “b) il comma 1.1. è sostituito dal seguente:

        “1.1. Secondo quanto previsto dal comma 1, lettera a), le clausole dei contratti collettivi nazionali in essere, stipulate dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, mantengono, in via transitoria, la loro efficacia per tutta la vigenza dei suddetti contratti, salvo diverse intese.”.”

24.21

SattaBerrinoLeonardiRussoZullo

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

       «b) il comma 1.1. è sostituito dal seguente: “1.1. Secondo quanto previsto dal comma 1, lettera a), le clausole dei contratti collettivi in essere, di cui all’articolo 51, stipulate ai sensi delle disposizioni, di cui al comma 1, lettera b-bis), mantengono, in via transitoria, la loro efficacia per tutta la vigenza dei suddetti contratti, salvo diverse intese tra le parti stipulanti.”».

24.22

LeonardiRussoZulloSattaBerrino

Al comma 1, la lettera b), è sostituita dalla seguente: «b) in assenza delle previsioni di cui alla lettera a), per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva.».

24.23

MurelliMinasiCantù

Al comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «conservano efficacia le specifiche esigenze già individuate dalla contrattazione collettiva alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge;».

24.24

MurelliMinasiCantù

Apportare le seguenti modificazioni:

        a) al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:

        “b-bis) al comma 4, ultimo periodo, dopo le parole: «in caso di proroga» sono inserite le seguenti: «e di rinnovo»;”;

            b) dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

        “1-bis. All’articolo 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, il comma 01 è sostituito dal seguente: «01. Il contratto può essere prorogato e rinnovato liberamente nei primi dodici mesi e, successivamente, solo in presenza delle condizioni di cui all’articolo 19, comma 1. In caso di violazione di quanto disposto dal primo periodo, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato. I contratti per attività stagionali, di cui al comma 2 del presente articolo, possono essere rinnovati o prorogati anche in assenza delle condizioni di cui all’articolo 19, comma 1

            1-ter. Ai fini del computo dei dodici mesi previsti dai commi 1 e 1-bis del presente articolo, si tiene conto dei soli contratti stipulati a far data dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.”.

24.25

RonzulliSilvestro

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

        «1-bis. All’articolo 2, comma 2-bis, lettera a), del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, dopo le parole «o da queste organizzate» sono aggiunte le seguenti: «, ad esclusione delle istituzioni di cui all’articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, e degli enti abilitati al rilascio di titoli di Alta formazione artistica, musicale e coreutica ai sensi dell’articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212.»

24.26

ZampaCamussoFurlanZambitoManca

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        «1-bis. All’articolo 2, comma 28, della legge 28 giugno 2012, n. 92, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: “Il contributo addizionale è applicato nella misura del 2,8 per cento per i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato a cui è apposto un termine di durata non superiore a tre mesi e nella misura del 4,5 per cento per i contratti a cui è apposto un termine di durata non superiore a un mese. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.”».

24.27

RonzulliSilvestro

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        “1-bis. I commi da 28 a 30 dell’articolo 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92, sono abrogati”.

        Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 20 milioni di euro a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

24.28

Musolino

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

        «1-bis. All’articolo 2, della legge 28 giugno 2012, n. 92, i commi da 28 a 30 sono abrogati».

24.29

Sbrollini

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        “1-bis. I commi da 28 a 30 dell’articolo 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92, sono abrogati”.

24.30

MurelliMinasiCantù

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All’articolo 31,  comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, dopo le parole: “il numero dei lavoratori somministrati con contratto di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato”, sono inserite le seguenti: “, esclusi i lavoratori somministrati assunti con contratto di lavoro in apprendistato,”.».

24.31

MurelliMinasiCantù

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        «1-bis. All’articolo 31, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: “È in ogni caso esente da limiti quantitativi la somministrazione a tempo indeterminato di lavoratori di cui all’articolo 8, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, di soggetti disoccupati che godono da almeno sei mesi di trattamenti di disoccupazione non agricola o di ammortizzatori sociali e di lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati ai sensi dei numeri 4) e 99) dell’articolo 2 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, come individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.”».

24.32

MurelliMinasiCantù

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        “1-bis. All’articolo 31, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, dopo le parole: «di cui all’articolo 8, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223,» sono inserite le seguenti: «di soggetti assunti dal somministratore con contratto di lavoro a tempo indeterminato,».

24.33

MurelliMinasiCantù

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        “1-bis. All’articolo 34, comma 2, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Le condizioni di cui all’articolo 19, comma 1, così come richiamate dall’articolo 21, comma 1, e dell’articolo 19, comma 4, non operano in caso di impiego di lavoratori di cui all’articolo 8, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, di soggetti disoccupati che godono da almeno sei mesi di trattamenti di disoccupazione non agricola o di ammortizzatori sociali e di lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati ai sensi dei numeri 4) e 99) dell’articolo 2 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, come individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.».”.

24.34

MurelliMinasiCantù

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        “1-bis. All’articolo 34, comma 2, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Il contratto di lavoro a termine a scopo di somministrazione può essere rinnovato liberamente nei primi dodici mesi e, successivamente, solo in presenza delle condizioni di cui all’articolo 19, comma 1.».”.

24.0.1

BevilacquaMazzellaGuidolinPirro

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

Art. 24-bis

(Modifiche alla legge 8 marzo 2000, n. 53)

        1. Dopo l’articolo 9 della legge 8 marzo 2000, n. 53 è inserito il seguente:

«Art. 9-bis

(Turni di lavoro)

        1.Al fine di poter conciliare tempi di vita e tempi di lavoro, i datori di lavoro delle aziende con più di 15 dipendenti sono obbligati a riconoscere la priorità nella scelta del turno di lavoro alle lavoratrici o ai lavoratori con a carico figli fino a 14 anni, o fino a 15 anni in caso di affidamento o di adozione, ovvero con a carico persone disabili o non autosufficienti, ovvero persone affette da documentata grave infermità.

        2.Il lavoratore denuncia il mancato, ritardato, incompleto o inesatto assolvimento dell’obbligo di cui al presente articolo, all’Ispettorato nazionale del lavoro che, compiuti i necessari accertamenti, applica la sanzione prevista all’articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

        3.Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti i criteri di attuazione.».

24.0.2

CamussoZampaFurlanZambitoManca

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 24-bis

        “1. L’articolo 8 del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, è abrogato.”».

24.0.3

MinasiMurelliCantù

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Articolo 24-bis

(Inapplicabilità dell’incremento del contributo addizionale ai contratti di arruolamento di cui all’art. 325 del Codice della Navigazione)

        1. In ragione della specialità del lavoro marittimo, disciplinato dal Codice della Navigazione e dalle leggi speciali, l’articolo 2, comma 28, secondo periodo, della legge 28 giugno 2012, n. 92, non si applica ai contratti di arruolamento di cui all’articolo 325 del Codice della Navigazione.

        2. Agli oneri derivanti dal comma 1, stimati in 2 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

24.0.4

BerrinoRussoSattaZulloLeonardi

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Articolo 24-bis

(Contributo addizionale sui contratti a termine per lo svolgimento delle attività stagionali)

        1. All’articolo 2, comma 29, della legge 28 giugno 2012, n. 92 sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) la lettera b) è sostituita dalla seguente: “b) ai lavoratori assunti a termine per lo svolgimento delle attività stagionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, nonché di quelle definite dagli avvisi comuni e dai contratti collettivi di cui all’articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;”;

         b) la lettera b-bis) è soppressa.».

24.0.5

PirroGuidolinMazzella

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 24-bis

(Modifiche all’articolo 3 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22)

        1. All’articolo 3 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, dopo il comma 2 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

        “2-bis. La NASpI è riconosciuta inoltre alle lavoratrici e ai lavoratori titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico verticale, che preveda periodi di lavoro interamente non lavorati non superiori alle tredici settimane all’anno, per l’arco di tempo in cui la loro prestazione non sia stata utilizzata in conformità con il programma negoziale concordato con il datore di lavoro, in relazione a esigenze temporalmente predeterminate e oggettivamente inerenti all’attività produttiva aziendale.

        2-ter. Il diritto di cui al comma 2 è condizionato all’iscrizione alle liste di disoccupazione presso il Centro per l’impiego territorialmente competente, con contestuale dichiarazione di disponibilità al lavoro in relazione al periodo in cui la prestazione lavorativa non può essere erogata in esecuzione del contratto di part time ciclico verticale, e compete a domanda dell’interessata o dell’interessato, da presentarsi telematicamente all’INPS entro il termine di quindici giorni dalla sospensione dell’attività lavorativa. Lo stato di disoccupazione può essere dichiarato anche in deroga a quanto disposto dall’articolo 19 del decreto legislativo 14 aprile 2015, n. 150.

        2-quater. La NASpI di cui al comma 2 non compete a chi sia titolare di altri redditi da lavoro o di pensione, ovvero fruisca di indennità di malattia o di infortunio durante il periodo in cui la prestazione viene richiesta.”;

        2. Ai rapporti di lavoro subordinato a tempo parziale ciclico verticale si applica un contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, pari al 2,4 per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali.

        3. Agli oneri derivanti dall’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 81,3 milioni di euro per l’anno 2023, 102,9 milioni di euro per l’anno 2024, 96 milioni di euro per l’anno 2025, 97,4 milioni di euro per l’anno 2026, 98,9 milioni di euro l’anno 2027, 100,4 milioni di euro per l’anno 2028, 101,9 milioni di euro per l’anno 2029, 103,5 milioni di euro per l’anno 2030, 105 milioni di euro per l’anno 2031 e 106,6 milioni di euro a decorrere dall’anno 2032, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

24.0.6

PirroMazzellaGuidolin

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 24-bis

(Disposizioni in materia di diritti di precedenza)

        1. Al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) all’articolo 24, comma 1, aggiungere, infine, il seguente periodo: “Lo stesso diritto di precedenza si applica ai lavoratori assunti con contratto di somministrazione a tempo determinato o indeterminato in relazione alle assunzioni a tempo determinato o indeterminato effettuate direttamente dall’azienda utilizzatrice e alle assunzioni effettuate dalla stessa con nuovi contratti di somministrazione con riferimento alle mansioni già espletate.”;

            b) all’articolo 34, comma 2, primo periodo, le parole: “e 24” sono soppresse.»

24.0.7

MagniDe CristofaroCucchiAurora Floridia

Dopo l’articolo, aggiungere i seguenti:

        “Articolo 24 bis

            1. All’articolo 34, comma 2 del Dlgs 81/2015, al comma 2 eliminare: “e 24”;

            2. All’ articolo 24, comma 1 del Dlgs 81/2015, dopo “rapporti a termine” aggiungere: “Lo stesso diritto di precedenza si applica ai lavoratori assunti con contratto di somministrazione a tempo determinato o indeterminato in relazione alle assunzioni a tempo determinato o indeterminato effettuate direttamente dall’azienda utilizzatrice e alle assunzioni effettuate dalla stessa con nuovi contratti di somministrazione con riferimento alle mansioni già espletate.

        Articolo 24 ter

            1. L’articolo 8 del D.L. 13 agosto 2011, n. 138 convertito con modificazioni dalla L. 14 settembre 2011, n. 148 è abrogato.”

24.0.8

CamussoZampaFurlanZambitoManca

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 24-bis

        1. All’articolo 34, comma 2 del Dlgs 81/2015, sopprimere le parole: “e 24”;

         2. All’ articolo 24, comma 1 del Dlgs 81/2015, dopo le parole: “rapporti a termine” è aggiunto il seguente periodo: “Lo stesso diritto di precedenza si applica ai lavoratori assunti con contratto di somministrazione a tempo determinato o indeterminato in relazione alle assunzioni a tempo determinato o indeterminato effettuate direttamente dall’azienda utilizzatrice e alle assunzioni effettuate dalla stessa con nuovi contratti di somministrazione con riferimento alle mansioni già espletate.”».

24.0.9

DurnwalderPattonUnterbergerSpagnolli

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«ART. 24-bis.

(Modifiche alla disciplina dell’apprendistato professionalizzante).

        1. All’articolo 44 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

        “1-bis. Il limite di età di 29 anni di cui al comma 1 non trova applicazione ed è elevato a 36 anni per i soggetti da assumere con contratto di apprendistato professionalizzante per il conseguimento di una qualificazione professionale nei settori turistico e termale nonché per le scuole sci.

        1-ter.I soggetti di età superiore ai 40 anni possono essere assunti con contratto di apprendistato professionalizzante nei settori di cui al comma 1-bis, a condizione che siano disoccupati, ai sensi del comma 1 dell’articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.”

            b) al comma 5, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: “nonché nei settori di cui al comma 1-bis.”.».

24.0.10

RussoLeonardiBerrinoSattaZullo

Dopo l’articolo inserire il seguente:

«Articolo 24-bis

        1. All’articolo 4, comma 9-septiesdecies, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Ai soggetti di cui al presente comma è riconosciuto un punteggio aggiuntivo nelle procedure concorsuali per l’assunzione presso la pubblica amministrazione.».

24.0.11

GelminiSbrollini

Dopo l’articolo 24, inserire il seguente:

«Articolo 24-bis.

(Lavoro a tempo parziale incentivato per le lavoratrici madri)

        1. Le lavoratrici dipendenti di aziende con almeno 15 dipendenti, madri di bambini di età inferiore a 6 anni, possono richiedere al datore di lavoro la trasformazione reversibile del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale in misura non superiore al 50 per cento, per il periodo intercorrente tra la richiesta e il compimento del sesto anno di età del bambino.

        2. A seguito dell’esercizio della facoltà di cui al comma precedente, i datori di lavoro sono esonerati, per l’intera durata del rapporto di lavoro a tempo parziale, dall’obbligo del versamento dei contributi previdenziali.

        3. I periodi di attività lavorativa a tempo parziale di cui al comma 1 sono coperti da contribuzione figurativa utile ai fini della maturazione del diritto e del calcolo della misura delle prestazioni previdenziali.

        4. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, valutati in 400 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione in termini lineari delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e di cassa, nell’ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun Ministero, di cui all’articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sino al massimo del 3 per cento di ciascuno stanziamento. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato a modificare la percentuale di cui al periodo precedente al fine di garantire il raggiungimento dell’obiettivo di riduzione di spesa ivi indicato.»

24.0.12

MurelliMinasiCantù

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

“Art. 24-bis.

(Lavoro a tempo parziale incentivato per le lavoratrici madri)

        1. Le lavoratrici dipendenti di aziende con almeno 15 dipendenti, madri di bambini di età inferiore a 6 anni, possono richiedere al datore di lavoro la trasformazione reversibile del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale in misura non superiore al 50 per cento, per il periodo intercorrente tra la richiesta e il compimento del sesto anno di età del bambino.

        2. A seguito dell’esercizio della facoltà di cui al comma precedente, i datori di lavoro sono esonerati, per l’intera durata del rapporto di lavoro a tempo parziale, dall’obbligo del versamento dei contributi previdenziali.

        3. I periodi di attività lavorativa a tempo parziale di cui al comma 1 sono coperti da contribuzione figurativa utile ai fini della maturazione del diritto e del calcolo della misura delle prestazioni previdenziali.

        4. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, valutati in 400 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione in termini lineari delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e di cassa, nell’ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun Ministero, di cui all’articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sino al massimo del 3 per cento di ciascuno stanziamento. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato a modificare la percentuale di cui al periodo precedente al fine di garantire il raggiungimento dell’obiettivo di riduzione di spesa ivi indicato.

24.0.13

RonzulliTernulloSilvestro

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

        «Art.24-bis.

        (Lavoro a tempo parziale incentivato per le lavoratrici madri).

        1.Le lavoratrici dipendenti di aziende con almeno 15 dipendenti, madri di bambini di età inferiore a 6 anni, possono richiedere al datore di lavoro la trasformazione reversibile del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale in misura non superiore al 50 per cento, per il periodo intercorrente tra la richiesta e il compimento del sesto anno di età del bambino.

        2. A seguito dell’esercizio della facoltà di cui al comma precedente, i datori di lavoro sono esonerati, per l’intera durata del rapporto di lavoro a tempo parziale, dall’obbligo del versamento dei contributi previdenziali.

        3.I periodi di attività lavorati va a tempo parziale di cui al comma 1 sono coperti da contribuzione figurativa utile ai fini della maturazione del diritto e del calcolo della misura delle prestazioni previdenziali.

        4. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, valutati in 400 milioni di euro annui, a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione in termini lineari delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e di cassa, nell’ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun Ministero, di cui all’articolo 21, comma 5,lettera b),della legge 31 dicembre 2009, n.196, sino al massimo del 3 per cento di ciascuno stanziamento. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato a modificare la percentuale di cui al periodo precedente al fine di garantire il raggiungimento dell’obiettivo di riduzione di spesa ivi indicato.»

24.0.14

PatuanelliMazzellaGuidolinPirro

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 24-bis

(Disciplina in materia di salario minimo)

        1. In attuazione dell’articolo 36, primo comma, della Costituzione e fermo restando quanto previsto dall’articolo 36 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e da ogni altra disposizione di legge compatibile con le presenti, i datori di lavoro, imprenditori e non imprenditori, sono tenuti a corrispondere ai lavoratori di cui all’articolo 2094 del codice civile una retribuzione complessiva sufficiente e proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro prestato.

        2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai rapporti di collaborazione di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, ad eccezione di quelli previsti alle lettere b)c) e d) del comma 2 del medesimo articolo.

        3. Per «retribuzione complessiva proporzionata e sufficiente» si intende il trattamento economico complessivo, non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale in vigore per il settore in cui opera l’impresa, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, il cui ambito di applicazione sia maggiormente connesso e obiettivamente vicino in senso qualitativo, all’attività effettivamente esercitata dal datore di lavoro.

        4. Il trattamento economico minimo orario definito dai contratti collettivi nazionali di lavoro non può essere inferiore al cinquanta per cento del valore medio delle retribuzioni dei rapporti di lavoro a tempo pieno dei lavoratori dipendenti privati, con esclusione dei lavoratori domestici dell’anno 2022. Il trattamento economico minimo orario di cui al periodo precedente non può comunque essere inferiore a 9 euro lordi l’ora.

        5. Per le prestazioni di lavoro domestico rese a favore di persone fisiche che non esercitano attività professionali o di impresa l’importo del trattamento economico minimo orario di cui al comma 4 è definito, sulla base del trattamento economico minimo previsto dal contratto collettivo nazionale del settore, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentite le associazioni sindacali dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Fino all’adozione del decreto di cui al primo periodo l’importo di cui al comma 4 corrisponde al trattamento economico complessivo previsto dal contratto collettivo nazionale di settore comparativamente più rappresentativo.

        6. In presenza di una pluralità di contratti collettivi applicabili, il trattamento economico complessivo che costituisce retribuzione proporzionata e sufficiente non può essere inferiore a quello previsto per la prestazione di lavoro dedotta in obbligazione dal contratto collettivo nazionale stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale nella categoria merceologico-produttiva stessa. Il trattamento economico minimo orario come definito dal contratto collettivo nazionale di lavoro prevalente non può in ogni caso essere inferiore all’importo previsto al comma 4.

        7. Ai soli fini del computo comparativo di rappresentatività del contratto collettivo prevalente ai fini della presente legge, si applicano per le associazioni dei prestatori di lavoro i criteri associativi ed elettorali di cui agli accordi interconfederali sulla misurazione della rappresentatività sindacale stipulati dalle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale, e per le associazioni dei datori di lavoro i criteri ponderati del numero di imprese associate in relazione al numero delle stesse, del numero di dipendenti delle imprese medesime in relazione al numero complessivo di lavoratori impiegati nelle stesse. Nelle more dell’applicazione dei predetti criteri si assume a riferimento il contratto collettivo nazionale in vigore per il settore nel quale si eseguono le prestazioni di lavoro, come individuato ai sensi dell’articolo 2, comma 25, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

        8. Qualora, per scadenza o disdetta, manchi un contratto collettivo applicabile cui fare riferimento ai sensi dei commi precedenti, il trattamento economico complessivo di riferimento è quello previsto dal previgente contratto collettivo prevalente fino al suo rinnovo.

        9. È istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali la Commissione per l’aggiornamento del valore soglia del trattamento economico minimo orario di cui al comma 4, di seguito denominata «Commissione». Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono nominati i membri della Commissione.

        10. La Commissione è presieduta dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, o da un suo delegato, ed è composta da:

        a) un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

        b) un rappresentante dell’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS);

         c) un rappresentante dell’Istituto nazionale di statistica (ISTAT);

         d) un rappresentante dell’Ispettorato nazionale del lavoro;

          e) un numero pari di rappresentanti dalle associazioni dei prestatori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale.

        11. La Commissione:

        a) valuta l’aggiornamento dell’importo previsto al comma 4;

        b) monitora il rispetto della retribuzione complessiva proporzionata e sufficiente così come definita dal comma 4;

        c) individua i contratti collettivi nazionali di lavoro prevalenti.