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Commissione Lavoro, previdenza sociale (Dai Resoconti Sommari)

redazione
Agosto02/ 2023

GIOVEDÌ 3 AGOSTO 2023
108ª Seduta (2ª pomeridiana)
Presidenza del Presidente
ZAFFINI

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Durigon.

La seduta inizia alle ore 17,10.

IN SEDE REFERENTE

(826) Conversione in legge del decreto-legge 28 luglio 2023, n. 98, recante misure urgenti in materia di tutela dei lavoratori in caso di emergenza climatica e di termini di versamento

(Seguito e conclusione dell’esame)

Prosegue l’esame, sospeso nella prima seduta pomeridiana di oggi.

Il presidente ZAFFINI comunica che le Commissioni 1a e 5a hanno espresso parere non ostativo sugli emendamenti approvati e che la relatrice Minasi ha presentato una proposta di coordinamento (pubblicata in allegato).

Previa verifica della presenza del numero legale, la proposta Coord. 1 è posta in votazione e approvata.

La Commissione, a maggioranza, conferisce infine mandato alla relatrice a riferire favorevolmente all’Assemblea sul provvedimento in titolo, con le modifiche apportate, autorizzandola a richiedere lo svolgimento della relazione orale e ad apportare le modifiche di coordinamento e formali eventualmente necessarie.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

In considerazione dell’andamento dei lavori, il presidente ZAFFINI avverte che la seduta già convocata alle ore 9 di domani, venerdì 4 agosto, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 17,15.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)

N. 826

Coord. 1

La Relatrice

Al fine di rettificare sotto il profilo formale alcune disposizioni non correttamente formulate, apportare al testo del decreto-legge 28 luglio 2023, n. 98, le seguenti modificazioni.

All’articolo 1:

al comma 1, le parole: «articolo 10, lettere m)n), e o)» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 10, comma 1, lettere m)n) e o)».

All’articolo 2:

al comma 2, le parole: «al citato articolo 8» sono sostituite dalle seguenti: «all’articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457»;

al comma 3, le parole: «sede INPS» sono sostituite dalle seguenti: «sede dell’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)».

All’articolo 4:

al comma 1, dopo le parole: «legge n. 197 del 2022» il segno di interpunzione «,» è soppresso.

GIOVEDÌ 3 AGOSTO 2023
107ª Seduta (1ª pomeridiana)
Presidenza del Presidente
ZAFFINI

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Durigon.

La seduta inizia alle ore 13,40.

IN SEDE REFERENTE

(826) Conversione in legge del decreto-legge 28 luglio 2023, n. 98, recante misure urgenti in materia di tutela dei lavoratori in caso di emergenza climatica e di termini di versamento

(Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente ZAFFINI comunica che sono stati ritirati gli emendamenti 1.1, 2.26, 2.30, 2.0.29, 3.1, 4.0.18, 4.0.19, 4.0.20 e 4.0.21, mentre gli emendamenti 2.7 e 2.19 sono stati ritirati e trasformati rispettivamente negli ordini del giorno G/826/3/10 e G/826/4/10 (pubblicati in allegato). Sono stati inoltre ritirati tutti gli emendamenti presentati dai senatori del Gruppo MoVimento 5 Stelle, eccettuati i seguenti: 1.19, 1.20, 1.0.1, 1.0.3, 1.0.26, 2.6, 2.21, 2.0.2, 2.0.21, 2.0.30, 3.3, 3.10, 3.16, 4.1 e 4.23.

Ai sensi dell’articolo 97, comma 1, del Regolamento, dichiara improponibili per estraneità della materia gli emendamenti 2.0.30, 3.0.28, 3.0.30 e 4.25.

Su proposta del sottosegretario DURIGON è disposto l’accantonamento dell’emendamento 1.12.

In accoglimento di una richiesta del senatore DURNWALDER (Aut (SVP-Patt, Cb, SCN)) sono successivamente accantonati gli emendamenti 1.15 e 1.16.

La relatrice MINASI (LSP-PSd’Az) esprime parere contrario sull’emendamento 1.17.

Il sottosegretario DURIGON esprime parere conforme.

Previa verifica della presenza del numero legale, l’emendamento 1.17 è posto in votazione, risultando respinto.

La relatrice MINASI (LSP-PSd’Az) e il rappresentante del GOVERNO esprimono parere contrario sull’emendamento 1.18.

La senatrice CAMUSSO (PD-IDP) e il senatore MAGNI (Misto-AVS) sollecitano l’esplicitazione delle ragioni alla base del parere espresso.

Il sottosegretario DURIGON rileva il carattere pleonastico della disposizione proposta, in ragione della normativa vigente riguardo la sospensione dell’attività lavorativa a causa di eventi climatici.

Posto in votazione, l’emendamento 1.18 è respinto.

Con il parere contrario della relatrice MINASI (LSP-PSd’Az) e del GOVERNO è posto in votazione e respinto l’emendamento 1.19.

Il parere della relatrice MINASI (LSP-PSd’Az) e del sottosegretario DURIGON sull’emendamento 1.20 è contrario.

Il senatore MAZZELLA (M5S) interviene per dichiarazione di voto favorevole sull’emendamento 1.20, in quano recante, per mezzo del lavoro agile, un ulteriore strumento di tutela dei lavoratori fragili.

L’emendamento 1.20 è infine posto in votazione e respinto.

La relatrice MINASI (LSP-PSd’Az) e il rappresentante del GOVERNO si esprimono in senso contrario all’emendamento 1.21, quindi ritirato dalla senatrice MURELLI (LSP-PSd’Az).

L’emendamento 1.0.1, sul quale è contrario il parere della relatrice MINASI (LSP-PSd’Az) e del GOVERNO, è successivamente respinto dalla Commissione.

Su richiesta del sottosegretario DURIGON è accantonato l’emendamento 1.0.3.

La relatrice MINASI (LSP-PSd’Az) esprime parere contrario sull’emendamento 1.0.26.

Il parere del sottosegretario DURIGON è conforme.

Il senatore MAZZELLA (M5S) richiama l’attenzione sulla finalità della proposta, consistente nella protezione completa dei lavoratori dallo stress termico.

Il sottosegretario DURIGON ammette la validità delle ragioni alla base dell’emendamento. Avverte tuttavia che la medesima materia sarà oggetto di una circolare di imminente pubblicazione, tesa tra l’altro a valorizzare le intese fra le parti sociali. Suggerisce quindi il ritiro dell’emendamento, al fine della presentazione in Assemblea di uno specifico ordine del giorno.

Il senatore MAZZELLA (M5S) ritira conseguentemente l’emendamento 1.0.26.

Con il parere contrario della relatrice MINASI (LSP-PSd’Az) e del GOVERNO, posto in votazione, l’emendamento 2.6 è respinto.

Per assenza della proponente è dichiarato decaduto l’emendamento 2.8.

Sull’emendamento 2.12 esprimono contrarietà la relatrice MINASI (LSP-PSd’Az) e il sottosegretario DURIGON.

Il senatore MAGNI (Misto-AVS) ritira l’emendamento 2.12, riservandosi la presentazione di un ordine del giorno all’Assemblea.

In esito a successive e distinte votazioni, con i pareri contrari della relatrice MINASI (LSP-PSd’Az) e del GOVERNO, risultano respinti gli emendamenti 2.13 e 2.14.

Il parere della relatrice MINASI (LSP-PSd’Az) e del sottosegretario DURIGON sull’emendamento 2.15 è contrario.

La senatrice FURLAN (PD-IDP) ritira l’emendamento 2.15 ai fini della presentazione in Assemblea di uno specifico ordine del giorno.

La relatrice MINASI (LSP-PSd’Az) e il sottosegretario DURIGON invitano al ritiro dell’emendamento 2.16, che quindi è ritirato dalla senatrice MURELLI (LSP-PSd’Az).

L’emendamento 2.17, sul quale è contrario il parere della relatrice MINASI (LSP-PSd’Az) e del GOVERNO, è posto in votazione e respinto.

La relatrice MINASI (LSP-PSd’Az) esprime parere contrario sull’emendamento 2.21.

La senatrice GUIDOLIN (M5S) ritira l’emendamento 2.21, ai fini della presentazione in Assemblea di un ordine del giorno con analogo oggetto.

Il senatore ZULLO (FdI) sottoscrive e ritira l’emendamento 2.23, sottoscritto altresì dal senatore BERRINO (FdI).

In assenza della proponente, è dichiarato decaduto l’emendamento 2.24.

La relatrice MINASI (LSP-PSd’Az) esprime parere contrario sull’emendamento 2.31.

Il parere del rappresentante del GOVERNO è conforme.

Il senatore MAGNI (Misto-AVS) ritira l’emendamento 2.31, riservandosi di presentare all’Assemblea un ordine del giorno derivante dalla proposta emendativa.

Su proposta del sottosegretario DURIGON, l’emendamento 2.0.2 è accantonato.

La relatrice MINASI (LSP-PSd’Az) e il GOVERNO si esprimono in senso contrario all’emendamento 2.0.21, che, messo ai voti, è respinto.

In accoglimento di una proposta del sottosegretario DURIGON sono accantonati gli emendamenti 3.3 e gli identici 3.6 e 3.7.

Con il parere contrario della relatrice MINASI (LSP-PSd’Az) e del GOVERNO, è posto in votazione e respinto l’emendamento 3.9.

La relatrice MINASI (LSP-PSd’Az) esprime parere contrario sull’emendamento 3.10.

Il sottosegretario DURIGON si esprime conformemente, sottolineando l’inopportunità di un intervento legislativo in una materia che può essere più propriamente oggetto di accordo fra le parti sociali.

La senatrice GUIDOLIN (M5S) interviene per dichiarazione di voto favorevole sostenendo la necessità di una specifica tutela per determinate categorie di addetti al settore agricolo.

Posto in votazione, l’emendamento 3.10 è respinto.

Accogliendo una proposta del sottosegretario DURIGON, la senatrice GUIDOLIN (M5S) ritira l’emendamento 3.16 nella prospettiva di una successiva presentazione di un ordine del giorno all’Assemblea.

La relatrice MINASI (LSP-PSd’Az) e il GOVERNO esprimono parere contrario sull’emendamento 3.19, che la senatrice MURELLI (LSP-PSd’Az) ritira.

Il senatore ZULLO (FdI) aggiunge la firma all’emendamento 3.0.1 e lo ritira.

La relatrice MINASI (LSP-PSd’Az) esprime parere contrario sull’emendamento 3.0.29.

Il sottosegretario DURIGON esprime parere conforme.

La Commissione respinge quindi l’emendamento 3.0.29.

Successivamente è posto in votazione l’emendamento 3.0.31, che è respinto.

Gli emendamenti identici 4.1, 4.2 e 4.3 sono posti congiuntamente in votazione, con il parere contrario della relatrice MINASI (LSP-PSd’Az) e del GOVERNO, e risultano respinti.

Su proposta del sottosegretario DURIGON, l’emendamento 4.23 è accantonato.

Il senatore DURNWALDER (Aut (SVP-Patt, Cb, SCN)) ritira l’emendamento 4.26.

La relatrice MINASI (LSP-PSd’Az) esprime parere favorevole sull’emendamento 4.69.

Il parere del rappresentante del GOVERNO è conforme.

Posto in votazione, l’emendamento 4.69 è approvato.

La seduta, sospesa alle ore 14,20, riprende alle ore 14,45.

Il presidente ZAFFINI avverte che si procederà alla trattazione degli emendamenti precedentemente accantonati.

La relatrice MINASI (LSP-PSd’Az) e il sottosegretario DURIGON esprimono parere contrario sull’emendamento 1.12, che, posto in votazione, è respinto.

La relatrice MINASI (LSP-PSd’Az) e il sottosegretario DURIGON esprimono parere contrario sull’emendamento 1.15.

Il senatore DURNWALDER (Aut (SVP-Patt, Cb, SCN)) ritira gli emendamenti 1.15 e 1.16.

La relatrice MINASI (LSP-PSd’Az) esprime parere contrario sull’emendamento 1.0.3.

È conforme il parere del rappresentante del GOVERNO, il quale fa riferimento alla preferenza da accordare alla contrattazione in luogo dell’intervento del legislatore.

Posto in votazione, l’emendamento 1.0.3 è respinto.

La relatrice MINASI (LSP-PSd’Az) esprime parere contrario sull’emendamento 2.0.2.

Il sottosegretario DURIGON si esprime conformemente, richiamando l’opportunità di valorizzare il ruolo della contrattazione fra le parti.

La senatrice GUIDOLIN (M5S) ritira l’emendamento 2.0.2, riservandosi di presentare uno specifico ordine del giorno all’Assemblea.

Il sottosegretario DURIGON propone una riformulazione dell’emendamento 3.3, che viene accolta dal senatore MAZZELLA (M5S).

L’emendamento 3.3 (testo 2) – pubblicato in allegato – è posto in votazione e approvato.

Il rappresentante del GOVERNO presenta una proposta di riformulazione degli identici emendamenti 3.6 e 3.7, accolta dal senatore MAGNI (Misto-AVS) e dalla senatrice CAMUSSO (PD-IDP).

Gli emendamenti identici 3.6 (testo 2) e 3.7 (testo 2) – pubblicati in allegato – sono messi ai voti congiuntamente, risultando approvati.

Con il parere contrario della relatrice MINASI (LSP-PSd’Az) e del GOVERNO è posto in votazione e respinto l’emendamento 4.23.

Si passa quindi alla trattazione degli ordini del giorno.

L’ordine del giorno G/826/1/10 è accolto dal GOVERNO.

Il sottosegretario DURIGON propone una riformulazione dell’ordine del giorno G/826/2/10, accettata dal senatore ROSSO (FI-BP-PPE).

Il rappresentante del GOVERNO suggerisce una specifica riformulazione degli ordini del giorno G/826/3/10 e G/826/4/10.

La senatrice MURELLI (LSP-PSd’Az) accetta di riformulare gli ordini del giorno nel senso proposto.

Gli ordini del giorno G/826/2/10 (testo 2), G/826/3/10 (testo 2) e G/826/4/10 (testo 2) – pubblicati in allegato – sono pertanto accolti dal GOVERNO.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il presidente ZAFFINI avverte che è convocata un’ulteriore seduta della Commissione alle ore 17 di oggi, per il seguito dell’esame del disegno di legge n. 826.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)

N. 826

G/826/2/10 (testo 2)

ParoliRosso

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge AS 826 di conversione in legge del decreto-legge 28 luglio 2023, n. 98, recante misure urgenti in materia di tutela dei lavoratori in caso di emergenza climatica e di termini di versamento,

premesso che:

i danni cagionati dagli eventi atmosferici del mese di luglio u.s., risultano ingenti e in molti casi ancora inquantificabili, soprattutto per i loro effetti sul medio-lungo periodo;

a seguito di tali eventi numerosi comuni sono stati colpiti con ingenti danni a infrastrutture, immobili privati e imprese;

in tale contesto di difficoltà, occorre sostenere quelle imprese e le aziende del settore agricolo che hanno subìto in misura maggiore gli effetti economici dell’alluvione, soprattutto per garantire loro un concreto sostegno nella fase della ricostruzione nel breve periodo, per il ripristino degli immobili ad uso agricolo e zootecnico, compresi gli impianti e le attrezzature, compresi gli interventi di rimozione di sostanze tossiche e inquinanti, impegna il Governo a valutare le iniziative necessarie volte a finanziare con risorse umane, finanziarie e strumentali il processo di ricostruzione degli enti locali interessati e, in particolare, affinché la manodopera attualmente impegnata per i lavori di ristrutturazione in corso che usufruiscono del bonus 110% di cui all’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2002, n.34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77, possa essere nella fase di emergenza attuale destinata ai lavori di ristrutturazione degli edifici e delle aziende colpiti dagli eventi atmosferici straordinari verificatisi nel mese di luglio 2023.

G/826/3/10 (ex 2.7) testo 2

BergesioMurelliCantù

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 826, di conversione in legge del decreto-legge 28 luglio 2023, n. 98, recante misure urgenti in materia di tutela dei lavoratori in caso di emergenza climatica e di termini di versamento, premesso che l’articolo 2 del decreto-legge in esame prevede che, al fine di fronteggiare eccezionali situazioni climatiche, comprese quelle relative a straordinarie ondate di calore, in caso di sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa effettuate nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del decreto, 29 luglio 2023, e il 31 dicembre 2023, il trattamento di integrazione salariale previsto per gli operai agricoli a tempo indeterminato nei casi di intemperie stagionali sia riconosciuto a tali lavoratori anche in caso di riduzione dell’attività lavorativa pari alla metà dell’orario giornaliero contrattualmente previsto;

l’articolo 1, invece, nel prevedere un ampliamento della sfera di efficacia dei trattamenti di integrazione salariale destinati ai lavoratori delle imprese dei settori edile, lapideo e delle escavazioni, sempre al fine di fronteggiare eccezionali situazioni climatiche, comprese quelle relative a straordinarie ondate di calore, si applica alle sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa effettuate nel periodo che intercorre dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023;

l’articolo 2 determina una disparità di trattamento tra gli operai agricoli e quelli degli altri settori produttivi in relazione alle misure di integrazione salariale per le intense ondate di calore avvenute nel mese di luglio 2023;

impegna il Governo a valutare le iniziative di propria competenza finalizzate a prevedere che il trattamento di integrazione salariale, previsto per gli operai agricoli a tempo indeterminato nei casi di intemperie stagionali, ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge in esame, sia riconosciuto per le sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa effettuate in tutto il periodo compreso tra il 1° luglio 2023 e il 31 dicembre 2023.

G/826/3/10 (ex 2.7)

BergesioMurelliCantù

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 826, di conversione in legge del decreto-legge 28 luglio 2023, n. 98, recante misure urgenti in materia di tutela dei lavoratori in caso di emergenza climatica e di termini di versamento, premesso che l’articolo 2 del decreto-legge in esame prevede che, al fine di fronteggiare eccezionali situazioni climatiche, comprese quelle relative a straordinarie ondate di calore, in caso di sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa effettuate nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del decreto, 29 luglio 2023, e il 31 dicembre 2023, il trattamento di integrazione salariale previsto per gli operai agricoli a tempo indeterminato nei casi di intemperie stagionali sia riconosciuto a tali lavoratori anche in caso di riduzione dell’attività lavorativa pari alla metà dell’orario giornaliero contrattualmente previsto;

l’articolo 1, invece, nel prevedere un ampliamento della sfera di efficacia dei trattamenti di integrazione salariale destinati ai lavoratori delle imprese dei settori edile, lapideo e delle escavazioni, sempre al fine di fronteggiare eccezionali situazioni climatiche, comprese quelle relative a straordinarie ondate di calore, si applica alle sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa effettuate nel periodo che intercorre dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023;

l’articolo 2 determina una disparità di trattamento tra gli operai agricoli e quelli degli altri settori produttivi in relazione alle misure di integrazione salariale per le intense ondate di calore avvenute nel mese di luglio 2023;

impegna il governo ad adottare tutte le iniziative di propria competenza finalizzate a prevedere che il trattamento di integrazione salariale, previsto per gli operai agricoli a tempo indeterminato nei casi di intemperie stagionali, ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge in esame, sia riconosciuto per le sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa effettuate in tutto il periodo compreso tra il 1° luglio 2023 e il 31 dicembre 2023.

G/826/4/10 (ex 2.19) testo 2

BergesioMurelliCantù

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 826, di conversione in legge del decreto-legge 28 luglio 2023, n. 98, recante misure urgenti in materia di tutela dei lavoratori in caso di emergenza climatica e di termini di versamento, premesso che l’articolo 2 del decreto-legge in esame prevede che, al fine di fronteggiare eccezionali situazioni climatiche, comprese quelle relative a straordinarie ondate di calore, in caso di sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa effettuate nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del decreto, 29 luglio 2023, e il 31 dicembre 2023, il trattamento di integrazione salariale previsto per gli operai agricoli a tempo indeterminato nei casi di intemperie stagionali sia riconosciuto a tali lavoratori anche in caso di riduzione dell’attività lavorativa pari alla metà dell’orario giornaliero contrattualmente previsto;

l’articolo 2 non prevede alcuna forma di integrazione salariale per gli operai agricoli assunti a tempo determinato, i quali rappresentano la stragrande maggioranza dei lavoratori del settore agricolo;

impegna il Governo a valutare le iniziative di propria competenza finalizzate ad estendere il trattamento di integrazione salariale, previsto per gli operai agricoli a tempo indeterminato nei casi di intemperie stagionali, ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge in esame, anche agli operai agricoli a tempo determinato in forza al 1° luglio 2023 che, alla data di entrata in vigore del medesimo decreto, abbiano svolto almeno 10 giornate di effettivo lavoro.

G/826/4/10 (ex 2.19)

BergesioMurelliCantù

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 826, di conversione in legge del decreto-legge 28 luglio 2023, n. 98, recante misure urgenti in materia di tutela dei lavoratori in caso di emergenza climatica e di termini di versamento, premesso che l’articolo 2 del decreto-legge in esame prevede che, al fine di fronteggiare eccezionali situazioni climatiche, comprese quelle relative a straordinarie ondate di calore, in caso di sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa effettuate nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del decreto, 29 luglio 2023, e il 31 dicembre 2023, il trattamento di integrazione salariale previsto per gli operai agricoli a tempo indeterminato nei casi di intemperie stagionali sia riconosciuto a tali lavoratori anche in caso di riduzione dell’attività lavorativa pari alla metà dell’orario giornaliero contrattualmente previsto;

l’articolo 2 non prevede alcuna forma di integrazione salariale per gli operai agricoli assunti a tempo determinato, i quali rappresentano la stragrande maggioranza dei lavoratori del settore agricolo;

impegna il governo ad adottare tutte le iniziative di propria competenza finalizzate ad estendere il trattamento di integrazione salariale, previsto per gli operai agricoli a tempo indeterminato nei casi di intemperie stagionali, ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge in esame, anche agli operai agricoli a tempo determinato in forza al 1° luglio 2023 che, alla data di entrata in vigore del medesimo decreto, abbiano svolto almeno 10 giornate di effettivo lavoro.

Art. 3

3.3 (testo 2)

MazzellaGuidolinPirro

 Al comma 1, dopo le parole «9 aprile 2008, n. 81» inserire le seguenti: «valutando anche la correlazione tra l’umidità relativa, la temperatura e la ventilazione».

3.6 (testo 2)

MagniDe CristofaroCucchiAurora Floridia

Sostituire il comma 1 con il seguente: «1. I Ministeri del lavoro e delle politiche sociali e della salute favoriscono e assicurano la convocazione delle parti sociali al fine di sottoscrivere apposite intese tra organizzazioni datoriali e sindacali per l’adozione di linee guida e procedure concordate per l’attuazione delle previsioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori che sono esposti alle emergenze climatiche.».

3.7 (testo 2)

CamussoZampaFurlanZambito

Sostituire il comma 1 con il seguente: «1. I Ministeri del lavoro e delle politiche sociali e della salute favoriscono e assicurano la convocazione delle parti sociali al fine di sottoscrivere apposite intese tra organizzazioni datoriali e sindacali per l’adozione di linee guida e procedure concordate per l’attuazione delle previsioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori che sono esposti alle emergenze climatiche.».

 

MERCOLEDÌ 2 AGOSTO 2023
106ª Seduta
Presidenza della Vice Presidente
CANTU’

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Durigon.

La seduta inizia alle ore 18,50

IN SEDE REFERENTE

(826) Conversione in legge del decreto-legge 28 luglio 2023, n. 98, recante misure urgenti in materia di tutela dei lavoratori in caso di emergenza climatica e di termini di versamento

(Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta antimeridiana di ieri.

La presidente CANTU’ dà conto della presentazione degli ordini del giorno e degli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo (pubblicati in allegato). Avverte quindi che si procederà all’illustrazione degli emendamenti.

Intervenendo in merito agli emendamenti riferiti all’articolo 1 del decreto-legge n. 98, il senatore MAZZELLA (M5S) ne richiama le finalità fondamentali. Essi sono innanzitutto tesi a conferire carattere permanente alle disposizioni relative agli operai agricoli nei casi di emergenza climatica e a prevedere la sospensione delle attività lavorative in determinati settori in presenza di temperature elevate. Si sofferma quindi sull’emendamento 1.0.3, volto alla rimodulazione dell’orario di lavoro e sull’emendamento 1.0.6, relativo alla tutela dei lavoratori dell’industria estrattiva. Richiama infine l’attenzione sull’emendamento 1.14, il quale contempla uno specifico riferimento al fattore dell’umidità ambientale.

La senatrice PIRRO (M5S) fa particolare riferimento alle proposte emendative di cui è prima firmataria, ponendo in evidenza lo scopo di rendere strutturali le misure recate dall’articolo 1, nonché di estendere le tutele previste al lavoro nel settore siderurgico e di prevedere la sospensione delle attività in caso di temperature pari o superiori a 35 gradi.

La senatrice GUIDOLIN (M5S) illustra gli emendamenti mirati alla tutela dei lavoratori affetti da patologie asbesto-correlate e dei lavoratori esposti all’amianto.

In risposta a una richiesta di chiarimento della senatrice CAMUSSO (PD-IDP), la presidente CANTU’ specifica che la presente seduta è dedicata all’illustrazione degli emendamenti, mentre a partire da domani la Presidenza potrà pronunciarsi relativamente all’ammissibilità delle proposte presentate e il Governo potrà esprimere la propria posizione rispetto alle medesime.

Per l’illustrazione degli emendamenti all’articolo 2 ha la parola il senatore MAZZELLA (M5S), il quale si sofferma sulle proposte volte alla promozione del lavoro agile e a prevedere il divieto del lavoro nei settori agricolo e della pesca nelle situazioni maggiormente disagiate.

La senatrice PIRRO (M5S) richiama l’attenzione sulla finalità di garantire una specifica indennità a favore delle lavoratrici in stato di gravidanza. Specifici emendamenti sono inoltre volti a promuovere gli studi sugli aspetti sanitari del lavoro in condizioni di caldo elevato, nonché a promuovere l’adozione di protocolli per il miglioramento delle condizioni di lavoro.

La senatrice GUIDOLIN (M5S) richiama l’attenzione sulla finalità dell’integrazione salariale a favore dei lavoratori agricoli stagionali e a estendere le misure di cui all’articolo 2 a beneficio degli addetti del settore della pesca. Segnala inoltre l’emendamento 2.0.30, recante disposizioni per l’istituzione del salario minimo.

La senatrice FURLAN (PD-IDP) interviene sull’emendamento 2.15, con il quale si intende determinare parità di condizioni tra i lavoratori agricoli, posto che solamente un decimo di questi ha un contratto a tempo indeterminato, mentre prevalgono i rapporti di lavoro stagionali e a tempo determinato.

Si passa quindi all’illustrazione degli emendamenti riferiti all’articolo 3.

Il senatore MAZZELLA (M5S) illustra l’emendamento 3.0.3, recante una proroga del lavoro agile per i lavoratori fragili dipendenti da amministrazioni pubbliche. Si sofferma poi sugli emendamenti 3.0.20 e seguenti, tesi a introdurre la figura di reato dell’omicidio sul lavoro.

La senatrice PIRRO (M5S) interviene in merito alle proposte volte al monitoraggio e al controllo dei luoghi di lavoro nei casi di ondate di calore, nonché a incentivare l’impiego di materiali e ausili idonei a ridurre l’impatto delle alte temperature. È inoltre proposto uno stanziamento di risorse da destinare alla prevenzione dei rischi da esposizione prolungata al caldo.

La senatrice GUIDOLIN (M5S) si sofferma sulla finalità dell’istituzione di un tavolo tecnico per la sicurezza del lavoro in condizioni di emergenza climatica e alla realizzazione di un piano nazionale di prevenzione.

La senatrice FURLAN (PD-IDP) illustra l’emendamento 3.1, finalizzato a incentivare il ricorso al lavoro agile per mezzo dell’intesa fra le parti sociali.

In merito agli emendamenti riferiti all’articolo 4 il senatore MAZZELLA (M5S) segnala le proposte volte al riordino della questione della proroga dei termini di versamento, che hanno carattere costruttivo e non certo ostruzionistico. Ricorda a tale proposito il proprio disegno di legge delega in materia di pay-back.

La senatrice PIRRO (M5S) si sofferma sugli emendamenti finalizzati a garantire il versamento del contributo di solidarietà a valere sugli extraprofitti di taluni settori industriali, con la finalità specifica di finanziare le misure, da rendere strutturali, a tutela della vita e della salute dei lavoratori esposti alle ondate di calore.

La senatrice GUIDOLIN (M5S) si sofferma sulla finalità dell’istituzione di un fondo dedicato alla copertura delle misure finalizzate alla sicurezza sul lavoro nei casi di emergenza climatica.

La presidente CANTU’ dichiara conclusa la fase dell’illustrazione degli emendamenti.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DI SEDUTE

In considerazione dell’andamento dei lavori, la presidente CANTU’ avverte che le sedute già convocate alle ore 18,45 di oggi e alle ore 9 di domani, giovedì 3 agosto, non avranno luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 19,30

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)

  1. 826

 

G/826/1/10

NaturaleMazzellaPirroGuidolin

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge recante “Conversione in legge del decreto-legge 28 luglio 2023, n. 98, recante misure urgenti in materia di tutela dei lavoratori in caso di emergenza climatica e di termini di versamento” (A.S. 826),

premesso che:

il comma 1 dell’articolo 2 estende, in via transitoria, l’applicabilità del trattamento di integrazione salariale per i lavoratori dipendenti agricoli a tempo indeterminato (CISOA) ai casi in cui l’attività degli operai agricoli a tempo indeterminato sia ridotta, in ragione di intemperie stagionali, in misura pari alla metà dell’orario giornaliero contrattualmente previsto;

la detta disposizione non include i lavoratori stagionali, una categoria particolarmente attiva nel settore agricolo parimenti meritevole di tutela;

considerato che:

con l’arrivo della stagione estiva, sul territorio nazionale sono esponenzialmente aumentati i casi di morti sul lavoro, specie nel settore agricolo, a causa delle alte temperature e dell’esposizione prolungata al sole nello svolgimento delle attività all’aperto. Si tratta di eventi drammatici che evidenziano inadeguate misure a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, in un ambito che, per vero, necessita di concrete politiche di contrasto ai fenomeni di sfruttamento e di lesione della dignità umana;

nella provincia di Foggia, da anni, ormai, desta particolare allarme la presenza di veri e propri ghetti che puntualmente si ripopolano dove i braccianti agricoli vivono in situazioni disumane soffrendo di condizioni igienico-sanitarie estreme. Allo stesso modo, nell’area dell’Agro Pontino, l’economia a forte vocazione agricola sembra avvalersi, senza arresto, di lavoratori stranieri in condizioni irregolari. Di recente, secondo quanto diffuso dagli organi di stampa, nella menzionata area, un lavoratore agricolo di 55 anni di nazionalità indiana si è sentito male nel suo alloggio dopo nove ore trascorse in un campo a raccogliere melanzane;

la diffusa irregolarità dei rapporti di lavoro, in particolare l’assenza di effettive misure di prevenzione in materia di sicurezza, di reale sorveglianza sanitaria, di formazione e informazione, tuttavia, lungi da essere localizzata, interessa tantissimi territori del Paese in cui il comparto primario ha valore trainante a livello produttivo;

valutato che:

è prassi nota inoltre, soprattutto in agricoltura, la regolarizzazione parziale, e quindi fittizia, del lavoratore, in modo da far apparire, all’esito di controlli, la conformità della posizione del lavoratore stesso alla disciplina vigente, salvo poi retribuirlo brevi manu del tutto sproporzionatamente rispetto all’attività effettivamente prestata;

vi è la necessità di controlli incrociati e strategici, con interventi operativi nelle aziende e con il contestuale controllo del territorio;

impegna il Governo a:

con particolare riferimento al settore agricolo, rafforzare – mediante un efficace coordinamento tra gli enti e le autorità competenti – i controlli interforze, potenziando le forme di presidio dei territori interessati in modo da evitare, in un’ottica preventiva, il verificarsi di fenomeni altamente lesivi, anche sotto il profilo del rischio, della salute dei lavoratori;

favorire l’attuazione di politiche volte a migliorare le condizioni dei lavoratori agricoli, sia stagionali che stanziali, con l’intento di scongiurare la segregazione spaziale e sociale in cui vivono e di prevenire il rischio di caduta nelle reti dello sfruttamento, oltre che della criminalità organizzata.

G/826/2/10

ParoliRosso

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge AS 826 di conversione in legge del decreto-legge 28 luglio 2023, n. 98, recante misure urgenti in materia di tutela dei lavoratori in caso di emergenza climatica e di termini di versamento,

premesso che:

i danni cagionati dagli eventi atmosferici del mese di luglio u.s., risultano ingenti e in molti casi ancora inquantificabili, soprattutto per i loro effetti sul medio-lungo periodo;

a seguito di tali eventi numerosi comuni sono stati colpiti con ingenti danni a infrastrutture, immobili privati e imprese;

in tale contesto di difficoltà, occorre sostenere quelle imprese e le aziende del settore agricolo che hanno subìto in misura maggiore gli effetti economici dell’alluvione, soprattutto per garantire loro un concreto sostegno nella fase della ricostruzione nel breve periodo, per il ripristino degli immobili ad uso agricolo e zootecnico, compresi gli impianti e le attrezzature, compresi gli interventi di rimozione di sostanze tossiche e inquinanti,

impegna il Governo

ad adottare tutte le iniziative necessarie volte a finanziare con risorse umane, finanziarie e strumentali il processo di ricostruzione degli enti locali interessati e, in particolare, affinché la manodopera attualmente impegnata per i lavori di ristrutturazione in corso che usufruiscono del bonus 110% di cui all’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2002, n.34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77, possa essere nella fase di emergenza attuale destinata ai lavori di ristrutturazione degli edifici e delle aziende colpiti dagli eventi atmosferici straordinari verificatisi nel mese di luglio 2023.

Art. X1

X1.1

Di GirolamoMazzellaGuidolinPirro

All’articolo 1 del disegno di legge di conversione, dopo il comma 1, inserire i seguenti:

“1-bis. Al fine di tutelare nonché facilitare e incentivare il libero esercizio degli artisti di strada, sono stabiliti i diritti minimi inalienabili di questi ultimi che intendono utilizzare spazi pubblici anche in ottemperanza ai doveri derivanti dall’articolo 4 della Costituzione. Il Governo, è delegato ad adottare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, uno o più decreti legislativi al fine di stabilire un codice nazionale degli artisti di strada che valorizzi le diverse modalità con le quali l’arte di strada può manifestarsi, anche attraverso accordi di collaborazione, partenariato culturale e gemellaggio tra enti locali o altre istituzioni pubbliche senza scopo di lucro, secondo i seguenti criteri e princìpi direttivi:

  1. a)prevedere procedure amministrative unitarie per la richiesta e la concessione dei permessi finalizzati allo svolgimento dell’attività;
  2. b)prevedere specifiche tutele legali per gli artisti di strada, anche modificando la disciplina vigente in merito alla tutela del diritto d’autore;
  3. c)disciplinare le modalità di svolgimento delle prestazioni artistiche nel rispetto delle norme di igiene, sicurezza e decoro urbano, ovvero delle norme relative all’inquinamento acustico e ambientale e allo smaltimento dei rifiuti prodotti nel corso della realizzazione delle opere;
  4. d)stabilire le caratteristiche dei materiali, degli strumenti e delle attrezzature mobili necessari per svolgere le attività, nonché delle modalità e dei parametri di esibizione e di espressione artistica;
  5. e)prevedere uno specifico apparato sanzionatorio per il mancato rispetto delle modalità e delle regole di cui alla lettera c);
  6. f)prevedere l’emanazione di bandi per l’attivazione di percorsi culturali nelle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e nei comuni che promuovono l’arte di strada, attraverso incontri, seminari e convegni;
  7. g)istituire borse di studio per giovani artisti di strada che si sono segnalati nelle manifestazioni comunali e regionali;
  8. h)predisporre un bando annuale per la selezione della capitale italiana degli artisti di strada.

          1-ter. Il codice nazionale di cui al comma 1-bis deve altresì prevedere:

  1. a)l’istituzione di un albo professionale degli artisti di strada;
  2. b)la definizione di modelli e tipologie contrattuali per le prestazioni rese dagli artisti di strada, nonché le autorizzazioni necessarie e le norme per l’assegnazione degli spazi urbani;
  3. c)l’istituzione di un reddito di formazione artistica, per coloro che svolgono con continuità l’attività di artisti di strada, insieme con la previsione dei criteri e del limite minimo di ore lavorative documentate necessarie per poterne fare richiesta, che in ogni caso non deve essere inferiore a 100;
  4. d)il finanziamento di progetti nel settore dell’arte di strada, promuovendo la creazione di spazi e laboratori attrezzati per l’elaborazione creativa e le attività di formazione e aggiornamento;
  5. e)l’assegnazione di contributi annuali a soggetti pubblici e privati che promuovono, attraverso manifestazioni, rassegne e festival, le espressioni artistiche di strada quale momento di aggregazione sociale della collettività, di integrazione con il patrimonio architettonico e monumentale, di rivitalizzazione delle aree urbane centrali e periferiche.

1-quater. I decreti legislativi di cui al comma 1-bis sono adottati su proposta del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con gli altri Ministri competenti. Sugli schemi di decreti legislativi sono acquisiti il parere della Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Gli schemi sono trasmessi alle Camere per l’espressione dei pareri della Commissione parlamentare per la semplificazione e delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque adottati. Se il termine previsto per l’espressione del parere delle Commissioni parlamentari cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto per l’esercizio della delega o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati.

1-quinquies. Entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1-bis, il Governo può adottare uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive, nel rispetto della procedura e dei princìpi e criteri direttivi di cui ai commi precedenti.

1-sexies. I comuni, entro due mesi dalla data di entrata in vigore del codice nazionale degli artisti di strada adottato ai sensi dei commi 1-bis e 1-ter, definiscono orari e spazi per le esibizioni degli artisti di strada, redigono un dettagliato elenco degli spazi urbani messi a disposizione per l’arte di strada, corredato di apposite mappe e fotografie, individuano i locali inutilizzati da più di due mesi e ne dispongono l’affitto temporaneo.

 1-septies. In linea con le iniziative partecipative ispirate dal piano d’azione della Convenzione di Faro, al fine di tutelare e valorizzare lo spazio urbano e promuovere le iniziative ritenute più adatte alle peculiarità del territorio e alle proprie tradizioni culturali, i comuni istituiscono una Commissione patrimoniale artistica per la tutela e la valorizzazione dello spazio urbano e, entro due mesi dalla data di entrata in vigore del codice nazionale degli artisti di strada, adottano il regolamento della Commissione medesima.

1-octies. La Commissione patrimoniale artistica ha durata triennale ed è costituita dal sindaco o da un suo delegato, dall’assessore alla cultura, da una rappresentanza di artisti di strada, nonché da un numero variabile di cittadini stabilito dal consiglio comunale sulla base del numero degli abitanti, e ha fra i suoi compiti:

  1. a)segnalare gli spazi di degrado urbano;
  2. b)elaborare un programma triennale di educazione artistica al territorio e alla sua valorizzazione da attuare in collaborazione con la cittadinanza;
  3. c)salvaguardare e tutelare le opere di particolare pregio realizzate nel territorio dai giovani artisti di strada.

          1-novies. Le amministrazioni comunali possono richiedere ai proprietari di immobili sui quali intendono eseguire lavori di demolizione, rifacimento o pitturazione delle pareti esterne di indicare, nella comunicazione di inizio lavori asseverata, nella segnalazione certificata di inizio attività, nella denuncia di inizio attività o nella richiesta di permesso di costruire, la presenza sul muro di un’opera di graffitismo o Street Art.

1-decies. Le amministrazioni comunali provvedono alla stipula di convenzioni con il Ministero della cultura e con le regioni per il finanziamento delle iniziative di cui ai commi da 1-bis a 1-novies.

1-undecies. Il Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, è incrementato con un finanziamento pari a 1 milione di euro annui a decorrere dall’anno 2023, con la finalità di tutelare, valorizzare e promuovere l’attività la funzione svolta dall’arte di strada.

1-duodecies. Agli oneri derivanti dall’attuazione dei commi da 1-bis e 1-undecies, pari a 1 milione di euro annui dal 2023 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

X1.0.1

Mazzella

Dopo l’articolo 1 del disegno di legge di conversione, aggiungere i seguenti:

Art. 1-bis

(Delega al Governo per la revisione delle disposizioni vigenti in materia di payback dei dispositivi medici)

  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui all’articolo 1-ter, uno o più decreti legislativi per la revisione delle disposizioni vigenti in materia di spesa sanitaria pubblica e per il superamento delle problematiche connesse al meccanismo di ripiano del superamento del tetto della spesa per l’acquisto di dispositivi medici e del payback, di cui all’articolo 9-terdel decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125.
  2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, con il Ministro della salute e con gli altri Ministri eventualmente competenti nelle materie oggetto di tali decreti. Gli schemi dei decreti legislativi, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono trasmessi al Consiglio di Stato per l’espressione del parere, che è reso nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il Governo può comunque procedere. I medesimi schemi sono quindi trasmessi alle Camere, perché su di essi sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili di finanziari, da rendere entro il termine di quaranta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti possono essere comunque adottati. In mancanza dell’intesa, il Consiglio dei ministri delibera, approvando una relazione, che è trasmessa alle Camere, nella quale sono indicati gli specifici motivi per cui l’intesa non è stata raggiunta. Qualora il termine per l’espressione del parere delle Commissioni parlamentari scada nei trenta giorni che precedono il termine finale per l’esercizio della delega o successivamente, quest’ultimo è prorogato di novanta giorni. Il Governo, qualora, a seguito dell’espressione dei pareri parlamentari, non intenda conformarsi all’intesa raggiunta nella Conferenza unificata, trasmette alle Camere e alla stessa Conferenza unificata una relazione nella quale sono indicate le specifiche motivazioni della difformità dall’intesa. La Conferenza unificata assume le conseguenti determinazioni entro il termine di quindici giorni dalla data di trasmissione della relazione, decorso il quale i decreti possono essere comunque adottati. Il Governo, qualora, a seguito delle determinazioni della Conferenza unificata di cui al periodo precedente, non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari si esprimono entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati.
  3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, possono essere adottati decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi previsti dall’articolo 1-tere con la procedura di cui al comma 2 del presente articolo.

Art. 1-ter

(Princìpi e criteri direttivi della delega)

  1. Nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1-bis,il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
  2. a)individuare, per le problematiche connesse al meccanismo del ripiano del superamento del tetto della spesa per l’acquisto di dispositivi medici e del payback, di cui all’articolo 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, soluzioni sostenibili al fine di tutelare il fabbisogno di salute dei cittadini ed evitare una profonda crisi occupazionale del settore di fornitura dei dispositivi medici;
  3. b)semplificare e rivalutare il sistema dei tetti di spesa, includendovi anche la spesa sostenuta per rimborsare le strutture private accreditate dei dispositivi medici erogati per conto del Servizio sanitario nazionale (SSN), secondo modalità omogenee e valide per tutto il territorio nazionale e considerando le peculiarità regionali e le intrinseche differenze esistenti;
  4. c)sopprimere gli effetti di cui al comma 9 dell’articolo 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, nei confronti delle piccole e medie imprese di cui al decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 238 del 12 ottobre 2005, la cui incidenza del fatturato sul totale della spesa per l’acquisto di dispositivi medici a carico del servizio sanitario regionale sia inferiore a 2 milioni di euro;
  5. d)avviare una più efficacie comparazione degli esiti di salute sulla base di una scala confrontabile, al fine di ridurre le differenze regionali e rafforzare il principio secondo il quale dispositivi medici uguali, o con lo stesso valore terapeutico, debbano avere prezzi a carico del SSN uguali;
  6. e)potenziare il monitoraggio della spesa sostenuta dal SSN per l’acquisto, tramite procedure competitive, di tutte le categorie di dispositivi medici, anche quelli considerati tecnologicamente innovativi e più sofisticati;
  7. f)garantire una rigorosa attuazione dell’approccio multidimensionale e multidisciplinare Health Technology Assessment (HTA) per l’analisi delle implicazioni medico-cliniche, sociali, organizzative, economiche e legali dei dispositivi medici da certificare, secondo un adeguato rapporto costo-beneficio, al fine di ridurre la spesa sanitaria pubblica;
  8. g)predisporre dei sistemi di monitoraggio differenziati e più efficienti per le procedure di acquisto, vigilando più efficacemente sulla sottrazione dell’approvvigionamento dei dispositivi dal confronto concorrenziale assicurato dalle procedure ad evidenza pubblica e agevolando l’impiego di strumenti contrattuali quali l’accordo quadro multi-fornitore;
  9. h)favorire interventi volti a ottimizzare la programmazione di spesa, così da rendere sostenibile gli investimenti delle regioni;
  10. i)prevedere, nell’ambito del Sistema di gestione di cui all’articolo 1, comma 412, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, strumenti idonei a garantire la trasparenza e l’economicità della spesa sanitaria e che consentano di:

1) rilevare il numero degli affidamenti diretti sul totale degli acquisti, il numero delle procedure in deroga al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, nonché il numero di proroghe e rinnovi sul totale degli affidamenti;

2) rendere tracciabile e uniforme nel territorio nazionale l’intero processo di acquisizione di beni e servizi, dalla definizione del fabbisogno e dalla programmazione dei beni da acquistare e dei servizi da appaltare fino alla logistica e alle giacenze di magazzino;

  1. l)potenziare la vigilanza e le azioni propedeutiche al riconoscimento, alla valutazione e alla certificazione dei dispositivi medici, in particolar modo di quelli ad alto contenuto innovativo al fine di ottimizzarne la governance;
  2. m)stabilire che l’eventuale superamento del tetto di spesa regionale per l’acquisto di dispositivi medici, posto a carico delle grandi aziende, sia ripianato tenendo conto dell’assenza di una gara d’appalto o di procedure competitive nonché del fatturato elevato conseguente alla produzione di dispositivi unici sul mercato e in regime di monopolio.

Conseguentemente, al titolo del disegno di legge, aggiungere, in fine, il seguente periodo “e delega al Governo per la revisione delle disposizioni vigenti in materia di payback dei dispositivi medici”

Art. 1

1.1

MurelliCantù

Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: «Al fine di fronteggiare eccezionali situazioni climatiche, comprese quelle relative a straordinarie ondate di calore, nelle more della definizione di nuove misure emergenziali, per le sospensioni, riduzioni o variazioni di orario dell’attività lavorativa effettuate nel periodo dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023, le disposizioni dell’articolo 12, commi 2 e 3, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, non trovano applicazione relativamente agli interventi determinati da eventi naturali nocivi alla salute fisica e mentale del lavoratore richiesti anche dalle imprese di cui all’articolo 10, lettere m), n), e o), del medesimo decreto.».

1.2

PirroGuidolinMazzella

Apportare le seguenti modificazioni:

  1. a) al comma 1, sopprimere le parole da: «nelle more» fino a: «31 dicembre 2023»;
  2. b) al comma 4, dopo le parole: «per l’anno 2023» inserire le seguenti: «e 17,2 milioni di euro a decorrere dall’anno 2024».

1.3

MazzellaPirroGuidolin

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «, nelle more della definizione di nuove misure emergenziali»

1.4

PirroGuidolinMazzella

Al comma 1, sostituire le parole: «nuove misure emergenziali» con le seguenti: «misure di carattere strutturale».

1.5

MazzellaGuidolinPirroCastellone

Apportare le seguenti modificazioni:

  1. a) al comma 1, sostituire le parole:«1° luglio 2023» con le seguenti: «1° aprile 2023»;
  2. c) al comma 2, sostituire le parole:«8,6 milioni» con le seguenti: «12,8 milioni».

1.6

MazzellaGuidolinPirroCastellone

Apportare le seguenti modificazioni:

  1. a) al comma 1, sostituire le parole:«1° luglio 2023» con le seguenti: «1° maggio 2023»;
  2. b) al comma 2, sostituire le parole:«8,6 milioni» con le seguenti: «11,5 milioni».

1.7

MazzellaGuidolinPirroCastellone

Apportare le seguenti modificazioni:

  1. a) al comma 1, sostituire le parole:«1° luglio 2023» con le seguenti: «1° giugno 2023»;
  2. b) al comma 2, sostituire le parole:«8,6 milioni» con le seguenti: «10 milioni».

1.8

PirroMazzellaGuidolin

Apportare le seguenti modificazioni:

  1. a) sostituire la rubrica con la seguente: «Disposizioni in materia di integrazioni salariali ordinarie in caso di eccezionale emergenza climatica»;
  2. b) al comma 1, primo periodo, dopo la parola: «lettere» inserire le seguenti: «a), c), f), i)»;
  3. c) al comma 2, sostituire le parole«8,6 milioni» con le seguenti: «20 milioni».

1.9

PirroMazzellaGuidolin

Apportare le seguenti modificazioni:

  1. a) sostituire la rubrica con la seguente: «Disposizioni in materia di integrazioni salariali ordinarie in caso di eccezionale emergenza climatica»;
  2. b) al comma 1, primo periodo, dopo la parola «lettere» inserire le seguenti: «a), c),»;
  3. c) al comma 2, sostituire le parole «8,6 milioni» con le seguenti: «15 milioni».

1.10

PirroMazzellaGuidolin

Apportare le seguenti modificazioni:

  1. a) sostituire la rubrica con la seguente:«Disposizioni in materia di integrazioni salariali ordinarie in caso di eccezionale emergenza climatica»;
  2. b) al comma 1, primo periodo, dopo la parola:«lettere» inserire le seguenti: «f), i)»;
  3. c) al comma 2, sostituire le parole:«8,6 milioni» con le seguenti: «15 milioni».

1.11

TurcoMazzellaPirroGuidolin

Apportare le seguenti modificazioni:

  1. a) alla rubrica, dopo le parole:«settore edile», inserire la seguente: «siderurgico»;
  2. b) al comma 1, primo periodo, dopo le parole:«m), n), e o)» inserire le seguenti: «e settore siderurgico»;
  3. c) al comma 2, sostituire le parole: «8,6 milioni di euro» con le seguenti:«9,6 milioni di euro.

1.12

CamussoZampaFurlanZambito

All’articolo 1, apportare le seguenti modificazioni:

  1. a) al comma 1, alla fine del primo periodo, aggiungere le seguenti parole:«, nonché alle imprese che svolgono attività lavorative all’aperto caratterizzate da un intenso lavoro fisico, quali la movimentazione di merci, la manutenzione di parchi e giardini, la cantieristica stradale con riferimento a lavori di idraulica e di manutenzione della rete elettrica e del gas»;
  2. b) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

          «1-bis. Ai lavoratori autonomi che svolgono attività di consegna di beni per conto altrui, in ambito urbano e con l’ausilio di velocipedi o veicoli a motore, attraverso piattaforme anche digitali, è riconosciuta una indennità integrativa, ai sensi dell’articolo 47-quater, comma 3, del decreto legislativo 81 del 2015, pari al 90 per cento della retribuzione minima prevista dal contratto.»;

  1. c) al comma 2, sostituire le parole:«comma 1» con le seguenti «commi 1 e 1-bis» e sostituire le parole: «8,6 milioni» con le seguenti: «17 milioni».

1.13

PirroGuidolinMazzella

Apportare le seguenti modificazioni:

  1. a) dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Alle lavoratrici delle imprese di cui al comma 1 in stato di gravidanza, in caso di eccezionali situazioni climatiche, è riconosciuta un’indennità di maternità aggiuntiva per tutto il periodo del perdurare delle condizioni climatiche non compatibili con l’attività lavorativa.»;

  1. b) al comma 2 sostituire le parole: «Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 8,6 milioni» con le seguenti: «Agli oneri derivanti dai commi 1 e 1-bis, valutati in 10 milioni».

1.14

MazzellaPirroGuidolin

Apportare le seguenti modificazioni:

  1. a) dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Al fine di ridurre i rischi derivanti da stress termico negli ambienti di lavoro nonché di tutelare la salute dei lavoratori, in caso di superamento della temperatura dei 35 gradi centigradi con umidità all’80%, è vietato lo svolgimento delle attività lavorative di cui al presente articolo.»;

  1. b) al comma 2, sostituire le parole:«8,6 milioni» con le seguenti: «15 milioni».

1.15

Durnwalder

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. Alle imprese di cui al comma 1 che per intemperie stagionali sono costrette a sospendere o a ridurre l’attività di cantiere per periodi continuativi non superiori a tre mesi è riconosciuta la possibilità di ricorrere ai trattamenti ordinari di integrazione salariale per i propri dipendenti per l’intero periodo programmato di sospensione o di riduzione.

1-ter. Ai fini della concessione dell’integrazione salariale ordinaria di cui al comma 1bis, la relazione tecnica di cui all’articolo 2, comma 1 del D.M. 15 aprile 2016, n.95442 è integrata con le seguenti indicazioni:

  1. a)l’attività e la fase lavorativa in atto al verificarsi della sospensione dell’attività lavorativa;
  2. b)l’ubicazione del cantiere e l’altitudine alla quale è situato;
  3. c)gli eventi che hanno reso impossibile la prosecuzione dell’attività lavorativa o tali da impedire il rispetto delle norme a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori;
  4. d)la non imputabilità della sospensione dell’attività lavorativa all’impresa, ai lavoratori o al committente.

Alla relazione tecnica è allegato il verbale del direttore dei lavori o del responsabile della sicurezza che dispone la chiusura del cantiere per le cause di cui al comma 1-ter, lettera c) e riporta espressamente la data di sospensione dell’attività lavorativa e la data di ripresa dell’attività medesima.».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal comma 1-bis, valutati in 50 milioni di euro a decorrere dall’anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a) del decreto-legge 29 novembre 2008, n.185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

1.16

Durnwalder

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. Integra le causali di cui al comma 1, lettera a) e b) del D.M. 15 aprile 2016, n. 95442 la fattispecie: “chiusura temporanea cantiere” il periodo di sospensione dell’attività lavorativa, anche continuativa e non superiore a tre mesi, per eventi che determinano la chiusura temporanea del cantiere non imputabili all’impresa, ai dipendenti o al committente.

1-ter. Ai fini dell’integrabilità della fattispecie di cui al comma 1-bis, la relazione tecnica di cui all’articolo 2, comma 1, del D.M. 15 aprile 2016, n. 95442, indica:

  1. a) l’attività e la fase lavorativa in atto al verificarsi della sospensione dell’attività lavorativa;
  2. b) l’ubicazione del cantiere e l’altitudine alla quale è situato;
  3. c) gli eventi che hanno reso impossibile la prosecuzione dell’attività lavorativa o tali da impedire il rispetto delle norme a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori;
  4. d) la non imputabilità della sospensione dell’attività lavorativa all’impresa, ai lavoratori o al committente.

1-quater. Alla relazione tecnica di cui al comma 1-ter è allegato il verbale del direttore dei lavori o del responsabile della sicurezza che dispone la chiusura del cantiere per le cause di cui al comma 1-ter, lett. c) e riporta espressamente la data di sospensione dell’attività lavorativa e la data di ripresa dell’attività medesima.».

1.17

MagniDe CristofaroCucchiAurora Floridia

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Le sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa per eventi meteo, di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono riconosciute come causa di forza maggiore, ai sensi degli articoli 107 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e dell’articolo 121 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, nonché per i lavori privati, ai sensi dell’articolo 1467 del codice civile.»

1.18

CamussoZampaFurlanZambito

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Le sospensioni o le riduzioni dell’attività lavorativa per eventi meteo di cui al decreto legislativo n. 148 del 2015 sono riconosciute come causa di forza maggiore ai sensi maggiore ai sensi dell’articolo 107 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e dell’articolo 121 del decreto legislativo n. 36 del 2023 e in ogni caso di sospensione dell’attività in regime di appalto, nonché per i lavori privati ai sensi dell’articolo 1467 del codice civile.»

1.19

PirroGuidolinMazzella

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. I lavoratori di cui al comma 1 hanno diritto a sospendere l’attività lavorativa se soggetti ad esposizione prolungata al sole con temperature pari o superiori ai 35 gradi centigradi.»

1.20

MazzellaPirroGuidolin

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Al fine di fronteggiare eccezionali situazioni climatiche, tutti i lavoratori di cui al comma 1, a condizione che l’attività lavorativa sia compatibile con la modalità agile, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile per tutto il monte ore settimanale da rendere, anche in assenza degli accordi individuali, fermo restando il rispetto degli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81.»

1.21

MurelliCantù

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Il ricorso alle integrazioni salariali ordinarie determinate dagli eventi oggettivamente non evitabili, di cui al comma 1, è sempre valutato ai fini dell’esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 del codice civile, della responsabilità del debitore, anche relativamente all’applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti.».

1.0.1

MazzellaPirroGuidolin

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Misure in favore del lavoro agile)

  1. Al fine di fronteggiare eccezionali situazioni climatiche, tutti i lavoratori, a condizione che l’attività lavorativa sia compatibile con la modalità agile, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile per tutto il monte ore settimanale da rendere, anche in assenza degli accordi individuali, fermo restando il rispetto degli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81.»

1.0.2

GuidolinMazzellaPirroCastellone

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Disposizioni sul rischio derivante da stress termico)

  1. Al fine di ridurre i rischi derivanti da stress termico negli ambienti di lavoro nonché di tutelare la salute dei lavoratori, nel caso di superamento della temperatura dei 35 gradi centigradi e in condizioni di esposizione prolungata al sole, è vietato lo svolgimento di ogni attività lavorativa.».

1.0.3

GuidolinPirroMazzellaCastellone

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Disposizioni sulla rimodulazione dell’orario di lavoro)

  1. Dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e fino al 30 settembre 2023, al fine di contenere i rischi derivanti da stress termico negli ambienti di lavoro nonché di tutelare la salute dei lavoratori soggetti ad esposizione prolungata al sole con temperature pari o superiori ai 35 gradi centigradi, sul territorio nazionale è vietato lo svolgimento dell’attività lavorativa dalle ore 12:00 alle ore 16:00.»

1.0.4

GuidolinMazzellaPirro

Dopo l’articolo inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Disposizioni sulla rimodulazione dell’orario di lavoro)

  1. Dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e fino al 30 settembre 2023, al fine di contenere i rischi derivanti da stress termico negli ambienti di lavoro nonché di tutelare la salute dei lavoratori soggetti ad esposizione prolungata al sole con temperature pari o superiori ai 35 gradi centigradi, sul territorio nazionale è vietato lo svolgimento dell’attività lavorativa dalle ore 11:30 alle ore 16:00.»

1.0.5

GuidolinMazzellaPirro

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Disposizioni sulla rimodulazione dell’orario di lavoro)

  1. Dalla data di entrata in vigore del presente articolo fino al 30 settembre 2023, al fine di contenere i rischi derivanti da stress termico negli ambienti di lavoro nonché di tutelare la salute dei lavoratori soggetti ad esposizione prolungata al sole con temperature pari o superiori ai 35 gradi centigradi, sul territorio nazionale è vietato lo svolgimento dell’attività lavorativa dalle ore 12:30 alle ore 16:30.»

1.0.6

MazzellaGuidolinPirro

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis

(Disposizioni per la tutela dei lavoratori dipendenti in cave, miniere e torbiere)

  1. E’ istituito, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un fondo finalizzato alla tutela della sicurezza e integrità fisica dei lavoratori in miniere, cave e torbiere, con una dotazione pari a 5 milioni di euro per l’anno 2023 e 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 5 milioni di euro per l’anno 2023 e 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

1.0.7

TurcoMazzellaGuidolinPirro

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Disposizioni in materia di obbligo di bonifica nei luoghi di lavoro)

  1. Al fine di fronteggiare eccezionali situazioni climatiche e di garantire il diritto alla tutela della salute dei lavoratori, nei luoghi di lavoro dove esiste il rischio di esposizione all’amianto il datore di lavoro, indipendentemente dalla concentrazione di amianto in sospensione e dal periodo di esposizione del lavoratore, deve provvedere, entro quarantotto ore dal rinvenimento dell’amianto, alla comunicazione all’ASL competente per territorio, entro dodici mesi dal medesimo rinvenimento, si provvede alla bonifica del luogo dall’amianto, dopo aver inibito l’accesso, l’utilizzo e messo in sicurezza i luoghi contaminati.
  2. Nei luoghi di lavoro dove i lavoratori sono o possono essere esposti alla polvere proveniente da amianto o da materiali contenenti amianto, deve essere evidenziato, entro quarantotto ore dal rinvenimento dell’amianto, il relativo pericolo di esposizione attraverso l’apposizione di un’etichetta chiara e visibile, contraddistinta dal simbolo del teschio raffigurante la morte.
  3. La violazione degli obblighi di cui ai commi 1 e 2 è punita, se il fatto non costituisce più grave reato, con la pena della reclusione da cinque a sette anni.

1.0.8

TurcoMazzellaPirroGuidolin

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Disposizioni in materia di messa in sicurezza per gli interventi di rimozione di coperture, tettoie e altri rivestimenti di immobili o parti tecnologiche funzionali all’immobile)

  1. Al fine di fronteggiare eccezionali situazioni climatiche e di garantire il diritto alla tutela della salute dei lavoratori, nell’ambito delle operazioni di bonifica dell’amianto o dei materiali contenenti amianto, gli interventi di rimozione di coperture, tettoie e altri rivestimenti di immobili o parti tecnologiche funzionali all’immobile in edifici esistenti sono eseguiti in modo che le successive azioni di verifica, manutenzione e riparazione delle opere stesse e delle loro pertinenze, comprese le componenti tecnologiche e funzionali, avvengano in condizioni di sicurezza per i lavoratori che effettuano le opere ivi indicate e per le persone presenti nell’edificio e nelle immediate vicinanze, ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
  2. Per le coperture installate a seguito di sostituzione di opere contenenti amianto sono utilizzati materiali idonei al loro recupero e al loro riuso in caso di successiva rimozione atti a garantire il minore impatto ambientale.»

1.0.9

TurcoMazzellaPirroGuidolin

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Disposizioni in materia di compiti delle regioni in materia dei processi di bonifica)

1 Al fine di tutelare i lavoratori dal rischio di esposizione all’amianto, con decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri per l’emanazione di linee guida regionali concernenti l’informatizzazione dei processi di bonifica dall’amianto, di georeferenziazione dell’amianto e di individuazione di siti idonei allo stoccaggio dell’amianto.

  1. Gli enti regionali realizzano un sistema di tracciabilità dell’amianto.
  2. Per la realizzazione di siti di smaltimento o di impianti di inertizzazione dell’amianto, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, un fondo con dotazione pari a 10 milioni di euro per ciascun anno dal 2023 al 2026. Il ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica stabilisce, con proprio decreto, da emanare entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente disposizione, le modalità di riparto delle risorse.
  3. Ogni regione ha l’obbligo di individuare, entro il 1° gennaio 2024, siti idonei allo stoccaggio dell’amianto in un’ottica di filiera corta di gestione, di riduzione del rischio e dei costi di smaltimento.
  4. Le regioni, d’intesa con il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, emanano linee guida per determinare la sicurezza delle diverse tipologie dei siti di stoccaggio dell’amianto proposti, prevedendo, in particolare, il contenimento di qualunque effetto dispersivo di qualsiasi elemento aereo.
  5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

1.0.10

TurcoMazzellaGuidolinPirro

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Disposizioni in materia di benefìci previdenziali in favore dei lavoratori esposti all’amianto)

  1. Al fine di fronteggiare eccezionali situazioni climatiche e di garantire il diritto alla tutela della salute di tutti i lavoratori, i lavoratori che sono o sono stati esposti all’amianto che intendono ottenere il riconoscimento dei benefìci di cui al comma 1 dell’articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, devono presentare domanda agli enti previdenziali presso i quali sono iscritti entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Per gli addetti alle bonifiche dall’amianto e per coloro che lavorano in ambienti nei quali sono presenti fibre di amianto, al fine del riconoscimento dei benefìci di cui al citato comma 1 dell’articolo 47 del decreto-legge n. 269 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 2003, non è fissato alcun termine per la presentazione della relativa domanda.
  2. Il comma 5 dell’articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è abrogato.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l’anno 2023 e a 10 milioni di euro a decorrere dall’anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

1.0.11

TurcoMazzellaGuidolinPirro

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis

(Disposizioni in materia di collocazione in pensione dei lavoratori affetti da patologie asbesto-correlate)

  1. Al fine di fronteggiare eccezionali situazioni climatiche e di garantire il diritto alla tutela della salute di tutti i lavoratori, i lavoratori affetti da patologie asbesto-correlate di origine professionale, qualora non abbiano ancora raggiunto i requisiti per la maturazione del diritto alla pensione, anche dopo la rivalutazione del periodo contributivo ai sensi dell’articolo 13, comma 7, della legge 27 marzo 1992, n. 257, possono comunque accedere al pensionamento anticipato, con il sistema contributivo, senza rinunciare alle altre provvidenze vigenti.
  2. Restano fermi i benefìci previsti dagli articoli 140 e seguenti del testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e ogni altra disposizione vigente in favore dei lavoratori affetti da patologie asbesto-correlate.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2 milioni di euro per l’anno 2023 e 20 milioni di euro a decorrere dall’anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

1.0.12

TurcoMazzellaGuidolinPirro

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Disposizioni in materia di equiparazione degli atti ministeriali di indirizzo agli atti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano)

  1. Al fine di fronteggiare eccezionali situazioni climatiche e di garantire il diritto alla tutela della salute di tutti i lavoratori, ai fini del conseguimento del beneficio previdenziale di cui all’articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, sono valide le certificazioni rilasciate dall’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (INAIL) ai lavoratori che hanno presentato domanda al predetto Istituto entro il 15 giugno 2005, per periodi di attività lavorativa svolta con esposizione all’amianto fino all’avvio dell’azione di bonifica e, comunque, entro il 2 ottobre 2003, nelle aziende interessate dagli atti di indirizzo emanati in materia, nel citato periodo, dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale o nelle aziende interessate dagli atti equipollenti emanati in materia dai presidenti e dagli assessori competenti per il lavoro delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
  2. L’articolo 1, comma 20, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, è abrogato.»

1.0.13

TurcoMazzellaGuidolinPirro

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Disposizioni in materia di maggiorazioni contributive per il personale militare e siderurgico)

  1. Gli appartenenti alle Forze armate e alle Forze di polizia, compresi l’Arma dei carabinieri e il Corpo della guardia di finanza, che nel corso dell’attività di servizio prestata nelle installazioni o a bordo di naviglio dello Stato, nonché i lavoratori siderurgici degli impianti ex ILVA sono stati esposti all’amianto per oltre dieci anni hanno diritto alle maggiorazioni contributive con un coefficiente pari all’1,5 del periodo di esposizione, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall’anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

1.0.14

TurcoMazzellaGuidolinPirro

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 1 bis.

(Maggiorazioni contributive per il personale militare affetto da patologie asbesto-correlate)

  1. Al personale per il quale è stata accertata da parte del competente Dipartimento militare di medicina legale, di cui all’articolo 195, comma 1, lettera c), del codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, per i lavoratori siderurgici ex ILVA una malattia professionale asbesto-correlata, si applica d’ufficio, senza limiti di tempo e in deroga all’articolo 12-bisdel decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, ai fini del diritto alla pensione e della misura della pensione, il coefficiente moltiplicatore di cui all’articolo 13, comma 7, della legge 27 marzo 1992, n. 257, nella misura dell’1,5 per cento del periodo di esposizione all’amianto, accertato dal curriculum ovvero dall’estratto del foglio matricolare dell’interessato.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro a decorrere dall’anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

1.0.15

TurcoMazzellaGuidolinPirro

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Disposizioni in materia di prestazioni sanitarie per i lavoratori esposti all’amianto)

  1. I lavoratori che sono o sono stati esposti all’amianto hanno diritto a fruire gratuitamente dei necessari controlli sanitari ai fini della diagnosi precoce e, in caso di patologia, ai fini dei trattamenti sanitari specifici.
  2. L’attività di sorveglianza e di assistenza sanitaria di cui al comma 1 è affidata ai dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie locali e i relativi oneri sono posti a carico dell’INAIL.
  3. I dati e le informazioni acquisiti dall’INAIL nell’attività di accertamento e di certificazione dell’esposizione all’amianto di cui al comma 4 dell’articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, nonché nell’attività di sorveglianza e di assistenza sanitaria di cui al comma 1 del presente articolo, sono trasmessi al registro di esposizione di cui all’articolo 243 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e al registro nazionale dei casi di mesotelioma asbesto-correlati, istituito dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 dicembre 2002, n. 308, nonché ai centri regionali di raccolta dei dati, ove esistenti.
  4. I dati di cui al comma 3 del presente articolo sono iscritti nel libretto sanitario personale di cui all’articolo 27 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e nella cartella sanitaria e di rischio di cui all’articolo 25, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, tenuta e aggiornata dal medico competente e consegnata in copia all’interessato.
  5. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di svolgimento e di fruizione delle attività di sorveglianza e di assistenza sanitaria di cui al comma 1.
  6. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2023.
  7. La decadenza dall’azione giudiziaria per il conseguimento dei benefìci per l’esposizione all’amianto, ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, e dell’articolo 6 del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 166, determina solo l’inammissibilità della domanda e la perdita dei ratei pregressi, fermo restando il diritto al conseguimento dei medesimi benefìci per il futuro.
  8. Le domande per il conseguimento dei benefìci per l’esposizione all’amianto per le quali sono decorsi tre anni e trecento giorni, anche in seguito a rigetto dell’azione giudiziaria per decadenza di cui al comma 7, possono essere ripresentate entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
  9. Il lavoratore può agire in giudizio per l’accertamento dei benefìci per l’esposizione all’amianto anche in costanza di rapporto di lavoro.
  10. Ai lavoratori che sono stati esposti all’amianto, compresi i militari, collocati in trattamento di quiescenza prima della data di entrata in vigore della legge 27 marzo 1992, n. 257, che si ammalano di una patologia asbesto-correlata successivamente al pensionamento è riconosciuto il beneficio previsto dall’articolo 13, comma 7, della medesima legge n. 257 del 1992.
  11. In caso di decesso per malattia professionale di un lavoratore che è stato esposto all’amianto, il diritto alla rendita del suddetto superstite decorre, ai fini della prescrizione, da quando i titolari del diritto hanno avuto conoscenza del diritto medesimo.
  12. Il diritto ai benefìci contributivi è riconosciuto anche ai lavoratori che sono o sono stati esposti all’amianto che sono stati collocati in pensione prima della data di entrata in vigore della legge 27 marzo 1992, n. 257.
  13. Al comma 3 dell’articolo 8 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “L’INAIL è altresì tenuto a trasmettere alle Camere una relazione semestrale contenente i dati di cui al presente comma.”.
  14. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, pari a 20 milioni di euro a decorrere dall’anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

1.0.16

PirroMazzellaGuidolin

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Disposizioni in materia di pubblicizzazione e coordinamento dei piani nazionali, regionali e locali per la prevenzione del rischio stress da calore in tutti luoghi di lavoro)

  1. È autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l’anno 2023 e di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 per la messa in rete pubblicizzazione e coordinamento dei piani nazionali, regionali e locali e revisione dei piani aziendali per la prevenzione del rischio stress da calore in tutti luoghi di lavoro.
  2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, pari a 2 milioni di euro per l’anno 2023 e di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

1.0.17

PirroMazzellaGuidolin

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Disposizione in materia di interventi urgenti per ridurre le fonti artificiali di calore)

  1. È autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l’anno 2023 e di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, per definire un cronoprogramma di interventi urgenti finalizzati a ridurre le fonti artificiali di calore, raddoppiare le aree verdi urbane nei centri con oltre 800.000 abitanti e studiare le aree microclimatiche nei territori.
  2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, pari a 1 milione di euro per l’anno 2023 e di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

1.0.18

PirroMazzellaGuidolin

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Disposizione in materia di interventi di mitigazione urgenti dell’impatto dell’edificazione sul calore)

  1. È autorizzata la spesa di 2 milioni di euro annui a decorre dal 2023 per studiare l’impatto dell’edificazione sul calore diurno e notturno, gli effetti sulle fasce di popolazione e sui lavoratori e adottare le conseguenti misure di mitigazione urgenti.
  2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, pari a 2 milioni di euro a decorre dall’anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

1.0.19

PirroMazzellaGuidolin

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Disposizioni in materia di interventi urgenti per ridurre il disagio da calore sui lavoratori esposti)

  1. È autorizzata la spesa di 6 milioni di euro annui a decorre dall’anno 2023 al fine di sviluppare spazi ed aree verdi in ambiente urbano, utilizzare specifici materiali che abbattano il disagio da calore e realizzare infrastrutture verdi nelle zone con maggior presenza di lavoratori esposti.
  2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, pari a 6 milioni di euro a decorre dall’anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

1.0.20

PirroMazzellaGuidolin

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Disposizioni in materia di interventi urgenti per far fronte alle ondate di calore)

  1. È autorizzata la spesa di 9 milioni di euro annui a decorre dall’anno 2023 al fine di sviluppare e promuovere tecniche di risparmio e utilizzo eco sostenibile delle risorse idriche per far fronte alle ondate di calore, anche mediante la riduzione dell’impermeabilizzazione delle superfici che impedisca l’evaporazione dell’acqua, l’abbattimento della dispersione idrica, la raccolta e il riuso dell’acqua per irrigare maggiori superficie arboree, anche con riferimento all’impatto e l’integrazione del calore dell’inquinamento atmosferico.
  2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, pari a 9 milioni di euro annui a decorre dall’anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

1.0.21

PirroMazzellaGuidolin

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Disposizioni in materia di interventi urgenti per l’aggiornamentodei piani di tutela dei lavoratori esposti alle ondate di calore)

  1. È riconosciuta la spesa di 3 milioni di euro annui a decorrere dal 2023 per l’aggiornamento costante, alla luce del cambiamento climatico, dei piani di tutela dei lavoratori, con particolare attenzione all’attività lavorative che prevedono prolungati disposizione al caldo o più intensa attività fisica all’aperto, diffondendo ed implementando le buone prassi esistenti.
  2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, pari a 3 milioni di euro a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

1.0.22

PirroMazzellaGuidolin

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Disposizioni in materia di rilevazione dei dati termometrici ed atmosferici e dei sistemi di previsione ed allarmi in situazioni di eccezionale emergenza climatica)

  1. È deliberata la spesa di 2 milioni di euro per l’anno 2023 e di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, per il potenziamento della rete di rilevazione dei dati termometrici ed atmosferici e dei sistemi di previsione ed allarmi, dei piani di intervento e della relativa modulazione dell’aggiornamento delle analisi e degli interventi urgenti di pianificazione del territorio e dell’edilizia urbana alla luce del riscaldamento globale e delle condizioni territoriali più a rischio.
  2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, pari a 2 milioni di euro per l’anno 2023 e di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

1.0.23

TurcoMazzellaGuidolinPirro

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 1- bis.

(Politiche attive di sostegno all’occupazione)

  1. Al fine di favorire il mutamento ed il rinnovamento delle professionalità e realizzare politiche attive di sostegno dell’occupazione, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 per il finanziamento di specifici percorsi finalizzati alla riqualificazione e al reinserimento nel mondo del lavoro dei lavoratori di cui all’articolo 1-bisdel decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, nonché per affrontare gli interventi di bonifica dall’amianto. Le procedure e le modalità di erogazione sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

1.0.24

TurcoMazzellaGuidolinPirro

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis

(Disposizioni in materia di modifiche all’articolo 29-quater del decreto legislativo 152 del 2006)

  1. All’articolo 29-quaterdel decreto legislativo 152 del 2006, dopo il comma 6, è aggiunto il seguente: «6-bis. Il rilascio dell’autorizzazione di cui al presente titolo, tiene conto dell’incidenza che l’impiego di amianto ha prodotto sulla salute dei lavoratori».»

1.0.25

TurcoPirroMazzellaGuidolin

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Disposizioni di modifica al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)

1.All’articolo 108, comma 7, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al fine di migliorare la qualità dei lavoratori, le stazioni appaltanti prevedono nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti, il maggior punteggio da attribuire alle imprese per l’applicazione della tariffa oraria più alta in relazione ai contratti nazionali di riferimento.»

1.0.26

MazzellaPirroGuidolin

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Disposizioni sul rischio derivante da stress termico)

  1. Al fine di ridurre i rischi derivanti da stress termico negli ambienti di lavoro nonché di tutelare la salute dei lavoratori, nel caso di abbassamento delle temperature tra i – 6 gradi centigradi e di superamento della temperatura dei 39 gradi centigradi, è vietato lo svolgimento di ogni attività lavorativa.».

1.0.27

PirroMazzellaGuidolin

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Indennità di maternità)

  1. Al fine di fronteggiare straordinarie ondate di calore, alle lavoratrici in stato di gravidanza, in caso di eccezionali situazioni climatiche, è riconosciuta un’indennità di maternità aggiuntiva per tutto il periodo del perdurare delle condizioni climatiche non compatibili con l’attività lavorativa indicato al comma 1 dell’articolo 1. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità attuative della presente disposizione.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1 milione di euro per l’anno 2023, si provvede mediante corrispondete riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014.»

Art. 2

2.1

NaturaleMazzellaPirroGuidolin

Apportare le seguenti modificazioni:

  1. a) al comma 1, sopprimere le parole da:«nelle more» fino a: «31 dicembre 2023»;
  2. b) al comma 4, dopo le parole:«per l’anno 2023» inserire le seguenti: «e 2,8 milioni di euro a decorrere dall’anno 2024».

2.2

NaturaleMazzellaPirroGuidolin

Al comma 1, sostituire le parole: «nuove misure emergenziali» con le seguenti: «misure di carattere strutturale».

2.3

NaturaleMazzellaPirroGuidolin

Apportare le seguenti modificazioni:

  1. a) al comma 1, sostituire le parole:«compreso tra la data di entrata in vigore del presente decreto e il» con le seguenti: «dal 1° aprile 2023 al»;
  2. b) al comma 4, sostituire le parole:«1,4 milioni» con le seguenti: «2,6 milioni».

2.4

NaturaleMazzellaPirroGuidolin

Apportare le seguenti modificazioni:

  1. a) al comma 1, sostituire le parole:«compreso tra la data di entrata in vigore del presente decreto e il» con le seguenti: «dal 1° maggio 2023 al»;
  2. b) al comma 4, sostituire le parole:«1,4 milioni» con le seguenti: «2,3 milioni».

2.5

NaturaleMazzellaPirroGuidolin

Apportare le seguenti modificazioni:

  1. a) al comma 1, sostituire le parole: «compreso tra la data di entrata in vigore del presente decreto e il» con le seguenti: «dal 1° giugno 2023 al»;
  2. b) al comma 4, sostituire le parole:«1,4 milioni» con le seguenti: «2 milioni».

2.6

NaturaleMazzellaPirroGuidolin

Apportare le seguenti modificazioni:

  1. a) al comma 1, sostituire le parole:«compreso tra la data di entrata in vigore del presente decreto e il» con le seguenti: «dal 1° luglio 2023 al»;
  2. b) al comma 4, sostituire le parole:«1,4 milioni» con le seguenti: «1,7 milioni».

2.7

BergesioMurelliCantù

Al comma 1, sostituire le parole: «la data di entrata in vigore del presente decreto» con le seguenti: «il 1° luglio 2023».

2.8

Sbrollini

Al comma 1, sostituire le parole: «la data di entrata in vigore del presente decreto» con le seguenti: «il 1° luglio 2023».

2.9

De CarloNocco

Al comma 1, sostituire le parole: «la data di entrata in vigore del presente decreto» con le seguenti: «il 1° luglio 2023».

2.10

TurcoMazzellaGuidolinPirro

Apportare le seguenti modificazioni:

  1. a) al comma 1, dopo le parole«operai agricoli», inserire le seguenti: «, della pesca e della mitilicoltura»;
  2. b) al comma 4, sostituire le parole«1,4 milioni» con le seguenti: «2,4 milioni».

2.11

NaturaleMazzellaPirroGuidolin

Apportare le seguenti modificazioni:

  1. a) al comma 1, dopo le parole: «operai agricoli», inserire le seguenti: «e della pesca»;
  2. b) al comma 4, sostituire le parole:«1,4 milioni» con le seguenti: «2 milioni».

2.12

MagniDe CristofaroCucchiAurora Floridia

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

1) dopo le parole: «agricoli a tempo», inserire le seguenti: «determinato e»;

2) dopo le parole: «indeterminato», inserire le seguenti: «ed ai lavoratori autonomi che svolgono attività di consegna di beni per conto altrui, in ambito urbano, e con l’ausilio di velocipidi o veicoli a motore, di cui all’articolo 47, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, anche attraverso il ricorso a sistemi digitali.».

Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: «1,4 milioni», con le seguenti: «4,5 milioni».

2.13

MagniDe CristofaroCucchiAurora Floridia

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

1) dopo le parole: «agricoli a tempo», inserire le seguenti: «determinato e»;

2) dopo le parole: «indeterminato», inserire le seguenti: «ed ai lavoratori e preposti addetti all’allestimento di ponteggi e impalcature».

Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: «1,4 milioni«, con le seguenti: «4,5 milioni».

2.14

MagniDe CristofaroCucchiAurora Floridia

Al comma 1, dopo le parole: «agricoli a tempo», inserire le seguenti: «determinato e»;

Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: «1,4 milioni», con le seguenti:

«4,5 milioni».

2.15

FurlanCamussoZampaZambito

Al comma 1, dopo le parole: «a tempo indeterminato» inserire la seguente: «determinato» e al comma 2 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e dei requisiti per l’accesso alla prestazione di disoccupazione agricola. I periodi di cassa integrazione fruiti sono equiparati a lavoro ai fini del requisito contributivo richiesto per accedere alla prestazione della disoccupazione agricola.»

Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: «1,4 milioni» con le seguenti «2,8 milioni».

2.16

MurelliCantù

Al comma 1, sostituire le parole: «pari alla metà dell’orario giornaliero contrattualmente previsto» con le seguenti: «in relazione all’entità dell’emergenza climatica».

Conseguentemente, al comma 4 sostituire le parole: «1,4 milioni di euro per l’anno 2023» con le seguenti: «2 milioni di euro per l’anno 2023».

2.17

MagniDe CristofaroCucchiAurora Floridia

Al comma 1, sostituire le parole: «pari alla metà», con le seguenti: «fino alla metà».

Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: «1,4 milioni», con le seguenti: «3 milioni».

2.18

NaturaleMazzellaPirroGuidolin

Apportare le seguenti modificazioni:

  1. a) al comma 1, sostituire le parole: «pari alla metà» con le seguenti: «superiore alla metà»;
  2. b) al comma 4, sostituire le parole:«1,4 milioni» con le seguenti: «2 milioni».

2.19

BergesioMurelliCantù

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Il trattamento di integrazione salariale di cui al comma 1 è esteso anche agli operai agricoli a tempo determinato in forza al 1° luglio 2023 che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbiano svolto almeno 10 giornate di effettivo lavoro.».

Conseguentemente, al comma 4 sostituire le parole: «1,4 milioni di euro per l’anno 2023» con le seguenti: «4,2 milioni di euro per l’anno 2023».

2.20

Turco

Apportare le seguenti modificazioni:

  1. a) dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Il trattamento di cui al comma 1 è altresì riconosciuto ai lavoratori stagionali del settore agricolo, della pesca e della mitilicoltura.»;

  1. b) al comma 4, sostituire le parole«1,4 milioni» con le seguenti: «2,4 milioni».

2.21

NaturaleMazzellaPirroGuidolin

Apportare le seguenti modificazioni:

  1. a) dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Il trattamento di cui al comma 1 è altresì riconosciuto ai lavoratori stagionali del settore agricolo e della pesca.»;

  1. b) al comma 4, sostituire le parole:«1,4 milioni» con le seguenti: «3 milioni».

2.22

NaturaleMazzellaPirroGuidolin

Apportare le seguenti modificazioni:

  1. a) dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Il trattamento di cui al comma 1 è altresì riconosciuto ai lavoratori stagionali del settore agricolo.»;

  1. b) al comma 4, sostituire le parole:«1,4 milioni» con le seguenti: «2,4 milioni».

2.23

De CarloNocco

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Il trattamento di integrazione salariale di cui al comma 1 è esteso anche agli operai agricoli a tempo determinato in forza al 1° luglio 2023 che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbiano svolto almeno 10 giornate di effettivo lavoro.».

2.24

Sbrollini

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

 “1-bis. Il trattamento di integrazione salariale di cui al comma 1 è esteso anche agli operai agricoli a tempo determinato in forza al 1° luglio 2023 che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, abbiano svolto almeno 10 giornate di effettivo lavoro”.

2.25

NaturaleMazzellaPirroGuidolin

Apportare le seguenti modificazioni:

  1. a) dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Il trattamento di cui al comma 1 si applica anche nel caso di riduzione dell’attività lavorativa di durata compresa tra la metà e l’intera durata dell’orario giornaliero contrattualmente previsto.»;

  1. b) al comma 4, sostituire le parole:«1,4 milioni» con le seguenti: «2,4 milioni».

2.26

FurlanCamussoZampaZambito

Al comma 2, sostituire le parole: «possono essere recepite» con le seguenti: «sono recepite».

2.27

MazzellaGuidolinPirro

Apportare le seguenti modificazioni:

  1. a) dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis.Al fine di ridurre i rischi derivanti da stress termico negli ambienti di lavoro nonché di tutelare la salute dei lavoratori, in caso di superamento della temperatura dei 35 gradi centigradi con umidità all’80%, è vietato lo svolgimento delle attività lavorative nel settore agricolo»;

  1. b) al comma 4, sostituire le parole:«1,4 milioni» con le seguenti: «3 milioni».

2.28

PirroMazzellaGuidolin

Apportare le seguenti modificazioni:

  1. a) dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Alle lavoratrici agricole in stato di gravidanza, in caso di eccezionali situazioni climatiche, è riconosciuta un’indennità di maternità aggiuntiva per tutto il periodo del perdurare delle condizioni climatiche non compatibili con l’attività lavorativa.»;

  1. b) al comma 4, sostituire le parole: «Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 3, valutati in 1,4 milioni» con le seguenti: «Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 3-bis, valutati in 2 milioni».

2.29

TurcoPirroMazzellaGuidolin

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Il complessivo trattamento economico che gli amministratori investiti di particolari cariche, ai sensi dell’articolo 2389, terzo comma, del codice civile, nelle società non quotate a totale o prevalente partecipazione pubblica, in cui azionista sia il Ministero dell’economia e delle finanze, ricevono a carico della finanza pubblica, è stabilito dall’assemblea societaria cui prendono parte anche i rappresentanti dei lavoratori aziendali. Il rapporto tra il complessivo trattamento economico degli amministratori di cui al precedente periodo e il salario aziendale minimo non superiore a 1 su 50.».

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché disposizioni relative al salario minimo aziendale»

2.30

CamussoZampaFurlanZambito

All’articolo 2, apportare le seguenti modificazioni:

  1. a) dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. All’articolo 21, della legge 23 luglio 1991, n. 223, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. a) al comma 6-bis, le parole da “e che abbiano” a “n. 102,” sono soppresse;
  2. b) dopo il comma 6-bis, sono aggiunti i seguenti commi:

“6-ter. Ai lavoratori agricoli a tempo determinato che sono stati per almeno cinque giornate, come risultanti dalle iscrizioni degli elenchi anagrafici, alle dipendenze di imprese agricole di cui all’articolo 2135 del codice civile, nelle zone colpite da eccezionali situazioni climatiche, comprese quelle relative a straordinarie ondate di calore e altri eventi distruttivi per la produzione e l’occupazione ovvero da malattie epidemiche a uomini, animali e vegetali, dichiarati con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, ovvero con altro provvedimento in via di urgenza, sono riconosciuti i benefici di cui al comma 6.

6-quater. I lavoratori agricoli di cui ai commi 6-bis e 6-ter trasmettono per via cartacea o telematica, direttamente o per il tramite degli intermediari autorizzati, una dichiarazione attestante la presenza dei requisiti richiesti, entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello del verificarsi della calamità o del decreto dichiarativo dell’evento distruttivo. Se le conseguenze perdurano nell’anno successivo, la dichiarazione è reiterata negli stessi termini e contenuti, ai fini del riconoscimento del numero di giornate accreditate nell’anno precedente. La dichiarazione del lavoratore contiene l’indicazione dell’impresa agricola e la motivazione impeditiva allo svolgimento delle giornate lavorative.”.»

2.31

MagniDe CristofaroCucchiAurora Floridia

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. All’articolo 21 della legge 23 luglio 1991, n. 223, sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 6-bis, sopprimere le parole da: “e che abbiano” alle parole: “n. 102,”;

2) dopo il comma 6-bis, aggiungere i seguenti:

“6-ter. Ai lavoratori agricoli a tempo determinato che sono stati per almeno cinque giornate, come risultanti dalle iscrizioni degli elenchi anagrafici, alle dipendenze di imprese agricole di cui all’articolo 2135 del codice civile, nelle zone colpite da eccezionali situazioni climatiche, comprese quelle relative a straordinarie ondate di calore e altri eventi distruttivi per la produzione e l’occupazione ovvero da malattie epidemiche a uomini, animali e vegetali, dichiarati con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, ovvero con altro provvedimento in via di urgenza, sono riconosciuti i benefici di cui al comma 6.

6-quater. I lavoratori agricoli di cui ai commi 6-bis e 6-ter trasmettono per via cartacea o telematica, direttamente o per il tramite degli intermediari autorizzati, una dichiarazione attestante la presenza dei requisiti richiesti, entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello del verificarsi della calamità o del decreto dichiarativo dell’evento distruttivo. Se le conseguenze perdurano nell’anno successivo, la dichiarazione è reiterata negli stessi termini e contenuti, ai fini del riconoscimento del numero di giornate accreditate nell’anno precedente. La dichiarazione del lavoratore contiene l’indicazione dell’impresa agricola e la motivazione impeditiva allo svolgimento delle giornate lavorative.”».

2.0.1

NaturaleMazzellaPirroGuidolin

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Misure sul rischio derivante da stress termico nel settore agricolo e della pesca)

  1. Al fine di contenere i rischi derivanti da stress termico negli ambienti di lavoro nonché di tutelare, mediante azioni preventive, la salute dei lavoratori del settore agricolo e della pesca, ivi compresi i lavoratori stagionali, impegnati nelle attività di raccolta e di movimentazione di frutta e ortaggi, di pesca nonché di allevamento e manutenzione del verde, sul territorio nazionale è vietato lo svolgimento delle predette attività dalle ore 11:30 alle ore 16:00 in condizioni di esposizione prolungata al sole, conformemente alle indicazioni diramate ai sensi del comma 2.
  2. L’Ispettorato nazionale del lavoro (INL), di concerto con l’Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e l’Istituto nazionale della previdenza sociale (INAIL), diramano giornalmente sui propri siti web le informazioni riguardanti i territori interessati dal divieto di cui al comma 1 maggiormente esposti ai rischi derivanti da stress termico in ragione delle elevate temperature registrate, in ossequio ai sistemi di allerta meteo-climatica, alle metodologie di misurazione e di controllo del microclima individuati dalla nota dell’Ispettorato nazionale del lavoro n. 5056 del 13 luglio 2023, nonché ai criteri e alle modalità ivi contenuti.».

2.0.2

NaturaleMazzellaPirroGuidolin

Dopo l’articolo inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Misure sul rischio derivante da stress termico nel settore agricolo e della pesca)

  1. Al fine di contenere i rischi derivanti da stress termico negli ambienti di lavoro nonché di tutelare, mediante azioni preventive, la salute dei lavoratori del settore agricolo e della pesca, ivi compresi i lavoratori stagionali, impegnati nelle attività di raccolta e di movimentazione di frutta e ortaggi, di pesca nonché di allevamento e manutenzione del verde, sul territorio nazionale è vietato lo svolgimento delle predette attività dalle ore 12:00 alle ore 16:30 in condizioni di esposizione prolungata al sole, conformemente alle indicazioni diramate ai sensi del comma 2.
  2. L’Ispettorato nazionale del lavoro (INL), di concerto con l’Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e l’Istituto nazionale della previdenza sociale (INAIL), diramano giornalmente sui propri siti web le informazioni riguardanti i territori interessati dal divieto di cui al comma 1 maggiormente esposti ai rischi derivanti da stress termico in ragione delle elevate temperature registrate, in ossequio ai sistemi di allerta meteo-climatica, alle metodologie di misurazione e di controllo del microclima individuati dalla nota dell’Ispettorato nazionale del lavoro n. 5056 del 13 luglio 2023 nonché ai criteri e alle modalità ivi contenuti.».

2.0.3

NaturaleMazzellaPirroGuidolin

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Misure sul rischio derivante da stress termico nel settore agricolo e della pesca)

  1. Al fine di contenere i rischi derivanti da stress termico negli ambienti di lavoro nonché di tutelare, mediante azioni preventive, la salute dei lavoratori del settore agricolo e della pesca, ivi compresi i lavoratori stagionali, impegnati nelle attività di raccolta e di movimentazione di frutta e ortaggi, di pesca nonché di allevamento e manutenzione del verde, sul territorio nazionale è vietato lo svolgimento delle predette attività dalle ore 12:30 alle ore 16:30 in condizioni di esposizione prolungata al sole, conformemente alle indicazioni diramate ai sensi del comma 2.
  2. L’Ispettorato nazionale del lavoro (INL), di concerto con l’Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e l’Istituto nazionale della previdenza sociale (INAIL), diramano giornalmente sui propri siti web le informazioni riguardanti i territori interessati dal divieto di cui al comma 1 maggiormente esposti ai rischi derivanti da stress termico in ragione delle elevate temperature registrate, in ossequio ai sistemi di allerta meteo-climatica, alle metodologie di misurazione e di controllo del microclima individuati dalla nota dell’Ispettorato nazionale del lavoro n. 5056 del 13 luglio 2023 nonché ai criteri e alle modalità ivi contenuti.».

2.0.4

NaturaleMazzellaPirroGuidolin

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Misure sul rischio derivante da stress termico nel settore agricolo e della pesca)

  1. Al fine di contenere i rischi derivanti da stress termico negli ambienti di lavoro nonché di tutelare, mediante azioni preventive, la salute dei lavoratori del settore agricolo e della pesca, ivi compresi i lavoratori stagionali, impegnati nelle attività di raccolta e di movimentazione di frutta e ortaggi, di pesca nonché di allevamento e manutenzione del verde, sul territorio nazionale è vietato lo svolgimento delle predette attività dalle ore 12:00 alle ore 16:00 in condizioni di esposizione prolungata al sole, conformemente alle indicazioni diramate ai sensi del comma 2.
  2. L’Ispettorato nazionale del lavoro (INL), di concerto con l’Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e l’Istituto nazionale della previdenza sociale (INAIL), diramano giornalmente sui propri siti web le informazioni riguardanti i territori interessati dal divieto di cui al comma 1 maggiormente esposti ai rischi derivanti da stress termico in ragione delle elevate temperature registrate, in ossequio ai sistemi di allerta meteo-climatica, alle metodologie di misurazione e di controllo del microclima individuati dalla nota dell’Ispettorato nazionale del lavoro n. 5056 del 13 luglio 2023 nonché ai criteri e alle modalità ivi contenuti.»

2.0.5

NaturaleMazzellaPirroGuidolin

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Misure sul rischio derivante da stress termico nel settore agricolo e della pesca)

  1. Al fine di contenere i rischi derivanti da stress termico negli ambienti di lavoro nonché di tutelare, mediante azioni preventive, la salute dei lavoratori del settore agricolo e della pesca, ivi compresi i lavoratori stagionali, impegnati nelle attività di raccolta e di movimentazione di frutta e ortaggi, di pesca nonché di allevamento e manutenzione del verde, sul territorio nazionale è vietato lo svolgimento delle predette attività dalle ore 12:30 alle ore 16:00 in condizioni di esposizione prolungata al sole, conformemente alle indicazioni diramate ai sensi del comma 2.
  2. L’Ispettorato nazionale del lavoro (INL), di concerto con l’Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e l’Istituto nazionale della previdenza sociale (INAIL), diramano giornalmente sui propri siti web le informazioni riguardanti i territori interessati dal divieto di cui al comma 1 maggiormente esposti ai rischi derivanti da stress termico in ragione delle elevate temperature registrate, in ossequio ai sistemi di allerta meteo-climatica, alle metodologie di misurazione e di controllo del microclima individuati dalla nota dell’Ispettorato nazionale del lavoro n. 5056 del 13 luglio 2023 nonché ai criteri e alle modalità ivi contenuti.».

2.0.6

Turco

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Misure sul rischio derivante da stress termico)

  1. Al fine di contenere i rischi derivanti da stress termico negli ambienti di lavoro nonché di tutelare, mediante azioni preventive, la salute dei lavoratori del settore agricolo, della pesca e della mitilicoltura, ivi compresi i lavoratori stagionali, impegnati nelle attività di raccolta e di movimentazione di frutta e ortaggi, di pesca, di mitilicoltura nonché di allevamento e manutenzione del verde, sul territorio nazionale è vietato lo svolgimento delle predette attività dalle ore 12:30 alle ore 16:00 in condizioni di esposizione prolungata al sole, conformemente alle indicazioni diramate ai sensi del comma 2.
  2. L’Ispettorato nazionale del lavoro (INL), di concerto con l’Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e l’Istituto nazionale della previdenza sociale (INAIL), diramano giornalmente sui propri siti web le informazioni riguardanti i territori interessati dal divieto di cui al comma 1 maggiormente esposti ai rischi derivanti da stress termico in ragione delle elevate temperature registrate, in ossequio ai sistemi di allerta meteo-climatica, alle metodologie di misurazione e di controllo del microclima individuati dalla nota dell’Ispettorato nazionale del lavoro n. 5056 del 13 luglio 2023 nonché ai criteri e alle modalità ivi contenuti.»

2.0.7

NaturaleMazzellaPirroGuidolin

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Distribuzione dell’orario di lavoro giornaliero)

  1. Al fine di contenere i rischi derivanti da stress termico negli ambienti di lavoro nonché di tutelare, mediante azioni preventive, la salute dei lavoratori del comparto agricolo e della pesca, ivi compresi i lavoratori stagionali, impegnati nelle attività di raccolta e di movimentazione di frutta e ortaggi, di pesca nonché di allevamento e manutenzione del verde, è prevista una deroga ai contratti collettivi di settore per quanto concerne la distribuzione dell’orario di lavoro giornaliero, mediante una anticipazione, prima delle ore 6:00, e una posticipazione, dopo le ore 22:00, rispettivamente dell’inizio e del termine della prestazione lavorativa.
  2. La deroga è stabilita mediante accordo fra istituzioni centrali e territoriali e organizzazioni sindacali datoriali e sindacali maggiormente rappresentative del settore.».

2.0.8

NaturaleMazzellaPirroGuidolin

Dopo l’articolo inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Misure sul rischio derivante da stress termico nel settore agricolo e della pesca)

  1. Al fine di contenere i rischi derivanti da stress termico negli ambienti di lavoro nonché di tutelare, mediante azioni preventive, la salute dei lavoratori del settore agricolo e della pesca, ivi compresi i lavoratori stagionali, impegnati nelle attività di raccolta e di movimentazione di frutta e ortaggi, di pesca nonché di allevamento e manutenzione del verde, è vietato lo svolgimento delle predette attività nel caso di superamento della temperatura dei 32 gradi centigradi, in condizioni di esposizione prolungata al sole.».

2.0.9

NaturaleMazzellaPirroGuidolin

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Misure sul rischio derivante da stress termico nel settore agricolo e della pesca)

  1. Al fine di contenere i rischi derivanti da stress termico negli ambienti di lavoro nonché di tutelare, mediante azioni preventive, la salute dei lavoratori del settore agricolo e della pesca, ivi compresi i lavoratori stagionali, impegnati nelle attività di raccolta e di movimentazione di frutta e ortaggi, di pesca nonché di allevamento e manutenzione del verde, è vietato lo svolgimento delle predette attività nel caso di superamento della temperatura dei 35 gradi centigradi, in condizioni di esposizione prolungata al sole.».

2.0.10

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Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Disposizioni urgenti per lo studio dell’impatto delle condizioni climatiche sugli ambienti lavorativi)

  1. È autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l’anno 2023 e 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 finalizzata allo studio dell’impatto delle condizioni climatiche sugli ambienti lavorativi, specialmente nelle aree urbane, e conseguenti strumenti di mitigazione e adattamento.
  2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, pari a 1 milione di euro per l’anno 2023 e 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025,si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

2.0.11

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Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Interventi urgenti per lo studio dell’impatto delle anomalie di temperature sul lavoro)

  1. È autorizzata la spesa di 4 milioni di euro annui a decorre dal 2023 per studiare gli impatti sul lavoro, suddiviso per tipologia e categoria, delle anomalie di temperature derivanti dall’emergenza climatica nei singoli territori e negli ambienti urbani a maggior densità di attività lavorativa esposte.
  2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, pari a 4 milioni di euro a decorre dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

2.0.12

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Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Interventi urgenti perle attività di formazione di lavoratori e cittadini esposti a condizioni climatiche rischiose)

  1. È riconosciuta la spesa di 2 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2023 per misure di formazione per i cittadini e i lavoratori esposti da ambienti con condizioni microclimatiche severe, potenzialmente rischiose per la salute.
  2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, pari a 2 milioni di euro a decorrere dall’anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

2.0.13

PirroMazzellaGuidolin

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Interventi urgenti perle attività di prevenzione aziendale in caso di eccezionale emergenza climatica)

  1. È autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l’anno 2023 e di 5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2024 al fine di deliberare impegni e crediti da investire nei sistemi di prevenzione aziendale e per l’adozione immediate obbligatoria di strategie mitigatrici sul territorio.
  2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, pari a 2 milioni di euro per il 2023 e di 5 milioni di euro a decorrere dal 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

2.0.14

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Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Disposizioni urgenti in materia di rilevazione bioclimatica negli ambienti di lavoro)

  1. È autorizzata la spesa di 1 milione di euro per il 2023 e di 3 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2024 per il potenziamento degli interventi di rilevazione bioclimatica negli ambienti di lavoro sulla base delle attività svolte dal lavoratore, la durata dell’esposizione al rischio e la valutazione specifica di disconfort e stress lavorativi dal caldo.
  2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, pari a 1 milione di euro per l’anno 2023 e di 3 milioni di euro a decorrere dall’anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

2.0.15

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Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Interventi urgenti per la realizzazione di uno studio nazionale sulle condizioni lavorative in casi di eccezionale emergenza climatica)

  1. È autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 per attuare lo Studio nazionale sulle condizioni lavorative degli ambienti vincolati, con particolare riferimento alle lavorazioni indoor condizionate da temperature a cui deve svolgersi il processo produttivo.
  2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

2.0.16

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Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Interventi urgenti per lo studio degli aspetti sanitari dell’esposizione al caldo)

  1. È autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l’anno 2023 e di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 per il finanziamento di studi medici sugli aspetti sanitari dell’esposizione al caldo.
  2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, pari a 2 milioni di euro per l’anno 2023 e di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025,si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

2.0.17

PirroMazzellaGuidolin

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Interventi urgenti per la pianificazione di strategie ecosostenibili di riduzione delle temperature nei settori produttivi esposti)

  1. È autorizzata la spesa di 4 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2023 per incentivi all’adozione di strategie ecosostenibili di riduzione delle temperature e la prevenzione del rischio connesso all’aumento delle stesse, in particolare in ambienti cittadini e nei settori produttivi e nei settori più esposti.
  2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, pari a 4 milioni di euro a decorrere dall’anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

2.0.18

PirroMazzellaGuidolin

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Disposizioni per l’adozione di protocolli volti al raffrescamento delle isole di calore e al miglioramento dellaqualità dell’aria negli ambienti di lavoro)

  1. È autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l’anno 2023 e 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025,per la redazione e adozione dell’aggiornamento dei protocolli, per l’impiego obbligatorio di materiali e tecniche per il raffrescamento nelle isole di calore e per il confort termico e la qualità dell’aria negli ambienti di lavoro.
  2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, pari a 2 milioni di euro per l’anno 2023 e 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025,si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

2.0.19

MazzellaGuidolinPirro

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Disposizioni per la promozione del lavoro agile)

  1. Al fine di fronteggiare eccezionali situazioni climatiche, comprese quelle relative a straordinarie ondate di calore, e favorire l’organizzazione delle prestazioni lavorative in modalità agile, ai sensi dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito il Fondo per la promozione del lavoro agile, con una dotazione pari a 80 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2023.
  2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 1, pari a 80 milioni di euro annui a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

2.0.20

MazzellaGuidolinPirro

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Disposizioni per la promozione del lavoro agile)

  1. Al fine di fronteggiare eccezionali situazioni climatiche, comprese quelle relative a straordinarie ondate di calore, a decorrere dal 1° gennaio 2024, ai rapporti di lavoro eseguiti in modalità agile, ai sensi dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, si applica la riduzione pari al 1 per cento sui premi assicurativi a carico del datore di lavoro, dovuti all’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).
  2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 1, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

2.0.21

MazzellaPirroGuidolin

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Disposizioni per la promozione del lavoro agile) –

  1. Al fine di fronteggiare eccezionali situazioni climatiche, comprese quelle relative a straordinarie ondate di calore, i contratti stipulati dalle organizzazioni sindacali e imprenditoriali dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale, nonché le loro relative articolazioni territoriali o aziendali, promuovono il diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalita` agile ai sensi dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, e stabiliscono procedure per consentire, per le attività che possono essere svolte in modalità agile, che fino ad un massimo del trenta per cento dei dipendenti possa avvalersene.»

2.0.22

NaturaleMazzellaPirroGuidolin

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Numero telefonico nazionale anti-sfruttamento)

  1. Al fine di consentire ai lavoratori del comparto agricolo di segnalare eventuali fenomeni di sfruttamento, maltrattamento, condizioni di vita disumane o altre vessazioni durante il lavoro o la conduzione dell’azienda e fornire ai lavoratori medesimi informazioni circa i loro diritti ed i servizi loro dedicati è istituito il numero telefonico unico nazionale anti-sfruttamento.
  2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.
  3. Le amministrazioni interessate provvedono all’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

2.0.23

NaturaleMazzellaPirroGuidolin

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Campagne informative)

  1. Ai sensi dell’articolo 3 della legge 7 giugno 2000, n. 150, la Presidenza del Consiglio dei ministri, nell’ambito delle risorse disponibili nel proprio bilancio, avvia, con cadenza periodica, una campagna di messaggi di utilità sociale e di pubblico interesse volta a sensibilizzare i cittadini sul fenomeno dello sfruttamento del lavoro nel settore agricolo e sugli strumenti di denuncia e contrasto dello stesso. Per le medesime finalità le pubbliche amministrazioni interessate prevedono appositi spazi nei propri siti informatici e sui social networkdi riferimento. Alle campagne di cui al presente comma si applicano gli articoli 13 e seguenti della legge 7 giugno 2000, n. 150. Le regioni concorrono all’attuazione del presente articolo per quanto di propria competenza.».

2.0.24

NaturaleMazzellaPirroGuidolin

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Misure a sostegno delle imprese agricole e della pesca)

  1. Al fine di fronteggiare le perdite di raccolto derivanti dalle eccezionali situazioni climatiche, comprese quelle relative alle straordinarie ondate di calore, è riconosciuto, a favore delle imprese agricole e della pesca, un contributo destinato alla copertura, totale o parziale, dei costi sostenuti per gli interessi dovuti per l’anno 2023 sui mutui bancari contratti dalle medesime imprese entro la data del 31 dicembre 2022.
  2. Per gli interventi di cui al presente articolo, il contributo è concesso nel limite complessivo di spesa di 20 milioni di euro per l’anno 2023, nel rispetto delle disposizioni di cui ai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti de minimis.
  3. Agli oneri previsti per l’assegnazione dei contributi di cui al presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l’anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
  4. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le modalità per la concessione del contributo di cui al comma 1, la disciplina dell’istruttoria delle relative richieste, nonché i relativi casi di revoca e decadenza.».

2.0.25

NaturaleMazzellaPirroGuidolin

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Interventi per la ripresa economica e produttiva delle imprese agricole danneggiate)

  1. Le imprese agricole che hanno subito danni a seguito degli eccezionali eventi meteorologici del mese di luglio 2023 che hanno colpito i territori delle regioni Lombardia, Sicilia, Puglia e Veneto e che, al verificarsi di tali eventi, non beneficiavano della copertura disposta da polizze assicurative, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell’attività economica e produttiva di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.
  2. Le regioni di cui al comma 1, anche in deroga ai termini stabiliti all’articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, possono deliberare la proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi di cui al comma 1 entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  3. Per gli interventi di cui al comma 1, la dotazione finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale interventi indennizzatori di cui all’articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è incrementata di 50 milioni di euro per l’anno 2023.
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l’anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

2.0.26

NaturaleMazzellaPirroGuidolin

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Sospensione dei mutui e finanziamenti per le imprese agricole e della pesca)

  1. Al fine di fronteggiare le perdite di raccolto derivanti dalle eccezionali situazioni climatiche, comprese quelle relative alle straordinarie ondate di calore, le imprese agricole e della pesca titolari di mutui o di finanziamenti erogati dalle banche, nonché dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo all’articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, possono richiedere, per il periodo che intercorre fra il 1° giugno 2023 e il 31 ottobre 2023 e senza oneri aggiuntivi, la sospensione delle rate dei mutui o dei finanziamenti medesimi, optando per la sospensione dell’intera rata ovvero per la sospensione della sola quota capitale. La sospensione di cui al primo periodo può essere richiesta anche in relazione ai pagamenti dei canoni per contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto beni mobili o immobili strumentali allo svolgimento delle attività delle imprese agricole.
  2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le banche e gli intermediari finanziari comunicano alle imprese di cui al comma 1 la possibilità di chiedere la sospensione delle rate, indicando i tempi di effettuazione dei pagamenti sospesi nonché il termine, comunque non inferiore a trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, per l’esercizio della facoltà di sospensione. Qualora la banca o l’intermediario finanziario non adempiano ai predetti obblighi informativi, le rate in scadenza nel periodo di cui al comma 1, primo periodo, sono sospese fino al 31 ottobre 2023, senza oneri aggiuntivi.».

2.0.27

NaturaleMazzellaPirroGuidolin

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Fondo per il raccolto di prodotti deperibili)

  1. Al fine di fronteggiare le perdite di raccolto di prodotti deperibili derivanti dalle eccezionali situazioni climatiche, comprese quelle relative alle straordinarie ondate di calore e le difficoltà economiche subite dalle imprese agricole operanti nel settore, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, un fondo denominato «Fondo per il raccolto di prodotti deperibili», con una dotazione pari a 10 milioni di euro per l’anno 2023.
  2. Con decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore dalla legge di conversione di cui al presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità per l’assegnazione delle risorse del fondo di cui al comma 1.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l’anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

2.0.28

NaturaleMazzellaPirroGuidolin

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Fondo per le produzioni da allevamento)

  1. Al fine di fronteggiare le perdite nella produzione di uova, latte e miele derivanti dalle eccezionali situazioni climatiche, comprese quelle relative alle straordinarie ondate di calore e le difficoltà economiche subite dalle imprese agricole operanti nel settore, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, un fondo denominato «Fondo per le produzioni da allevamento», con una dotazione pari a 10 milioni di euro per l’anno 2023.
  2. Con decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore dalla legge di conversione di cui al presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità per l’assegnazione delle risorse del fondo di cui al comma 1.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l’anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

2.0.29

SilvestroTernullo

Dopo l’articolo inserire il seguente:

«Art. 2-bis

(Disposizioni in materia di lavoratori addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti)

  1. All’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n.67 dopo la lettera d) è aggiunta la seguente: “e) lavoratori che entrano in contatto con la silice cristallina, di cui al codice ATECO 23.42.00 – Fabbricazione di articoli sanitari in ceramica.”
  2. All’articolo 1 del decreto legislativo 21 aprile 2011, n.67, le parole “a), b), c) e d), ovunque ricorrano, sono sostituite con le seguenti: “a), b), c), d) ed e)”.
  3. Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 1, valutati in 7.600.000,00 euro per il 2023, 11.400.000,00 euro per il 2024, 5.700.000,00 per il 2025 e 1.900.000,00 euro per il 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

2.0.30

PatuanelliMazzellaGuidolinPirroTurco

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Disposizioni per l’istituzione del salario minimo)

  1. Al fine di fronteggiare eccezionali situazioni climatiche, comprese quelle relative a straordinarie ondate di calore, e in attuazione dell’articolo 36, primo comma, della Costituzione, fermo restando quanto previsto dall’articolo 36 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e da ogni altra disposizione di legge compatibile con il presente articolo, i datori di lavoro, imprenditori e non imprenditori, sono tenuti a corrispondere ai lavoratori di cui all’articolo 2094 del codice civile, una retribuzione complessiva sufficiente e proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro prestato.
  2. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai rapporti di collaborazione di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, a eccezione di quelli previsti alle lettere b) e c) del comma 2 del medesimo articolo 2 del decreto legislativo n. 81 del 2015.
  3. In attuazione degli articoli 35, primo comma, e 36, primo comma, della Costituzione, ai lavoratori che prestano la propria attività lavorativa in forza di un contratto di agenzia o di rappresentanza commerciale o di un contratto di collaborazione che si concreti in una prestazione di opera coordinata e continuativa, prevalentemente personale, a carattere non subordinato, o effettuino prestazioni d’opera intellettuale o manuale di cui all’articolo 2222 del codice civile, il committente è tenuto a corrispondere un compenso proporzionato al risultato ottenuto, avuto riguardo al tempo normalmente necessario per conseguirlo.
  4. Per «retribuzione complessiva sufficiente e proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro prestato» di cui al comma 1, si intende il trattamento economico complessivo, comprensivo del trattamento economico minimo, degli scatti di anzianità, delle mensilità aggiuntive e delle indennità contrattuali fisse e continuative dovute in relazione all’ordinario svolgimento dell’attività lavorativa, non inferiore, ferme restando le pattuizioni di miglior favore, a quello previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) in vigore per il settore in cui il datore di lavoro opera e svolge effettivamente la sua attività, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Il trattamento economico minimo orario stabilito dal CCNL, non può comunque essere inferiore a 9 euro lordi.
  5. Il trattamento economico minimo orario per il lavoro domestico è stabilito con regolamento adottato mediante decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, tenuto conto dei princìpi e delle finalità del presente articolo.
  6. In presenza di una pluralità di contratti collettivi nazionali applicabili ai sensi del comma 4, la retribuzione complessiva sufficiente e proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro prestato non può essere inferiore a quella prevista per la prestazione di lavoro dedotta in obbligazione dal CCNL stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale nella categoria merceologico-produttiva interessata.
  7. Il trattamento economico minimo orario stabilito dal CCNL non può essere in ogni caso inferiore all’importo previsto al comma 4.
  8. In mancanza di contratti collettivi nazionali per il settore di riferimento stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale, la retribuzione di cui al comma 1 non può essere complessivamente inferiore a quella stabilita dal CCNL che disciplina, nel medesimo settore, mansioni equiparabili.
  9. In mancanza di contratti collettivi nazionali specifici per il settore di riferimento la retribuzione di cui al comma 6 non può essere complessivamente inferiore a quella stabilita dal CCNL per il settore maggiormente affine a quello di riferimento e che disciplina mansioni equiparabili a quelle svolte nel settore privo di contratti collettivi nazionali specifici.
  10. Per i lavoratori di cui al comma 3, che prestano la propria attività lavorativa in forza di un contratto di agenzia o di rappresentanza commerciale o di un contratto di collaborazione, in mancanza di accordi collettivi nazionali specifici per il settore di riferimento stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale, la retribuzione dovuta non può essere complessivamente inferiore a quella stabilita dal CCNL che disciplina, nel medesimo settore, mansioni equiparabili svolte dai lavoratori subordinati, avuto riguardo al tempo normalmente necessario per fornire la stessa prestazione.
  11. All’articolo 2225 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Il corrispettivo per la prestazione d’opera intellettuale o manuale non può essere comunque inferiore a quello stabilito dai contratti collettivi stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale per mansioni equiparabili svolte dai lavoratori subordinati».
  12. Qualora, per scadenza o disdetta, manchi un contratto collettivo applicabile cui fare riferimento ai sensi dei commi dal 4 all’11, il trattamento economico complessivo di riferimento è quello previsto dal previgente contratto collettivo prevalente fino al suo rinnovo.
  13. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituita la Commissione per l’aggiornamento del valore soglia del trattamento economico minimo orario di cui al comma 4, di seguito denominata «Commissione». Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono nominati i membri della Commissione.
  14. La Commissione è presieduta dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, o da un suo delegato, ed è composta da:
  15. a) un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
  16. b) un rappresentante dell’Istituto nazionale della previdenza sociale;
  17. c) un rappresentante dell’Istituto nazionale di statistica;
  18. d) un rappresentante dell’Ispettorato nazionale del lavoro;
  19. e) un numero pari di rappresentanti delle associazioni dei datori lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale.
  20. La Commissione:
  21. a) con cadenza annuale, valuta e determina l’aggiornamento dell’importo del trattamento economico minimo orario di cui al comma 4;
  22. b) monitora il rispetto della retribuzione complessiva sufficiente e proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro prestato, come definita ai commi 4 e 5;
  23. c) raccoglie informazioni e cura l’elaborazione di specifici rapporti o studi periodici sull’applicazione dei contratti collettivi nei vari settori.
  24. L’aggiornamento su base annuale dell’importo del trattamento economico minimo orario di cui al comma 4 è disposto con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, su proposta della Commissione.
  25. Ai componenti della Commissione non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso di spese o altro emolumento comunque denominato.
  26. Dall’attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e l’amministrazione interessata vi provvede con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.
  27. Fermi restando gli ulteriori strumenti di tutela previsti dall’ordinamento, compresa l’adozione della diffida accertativa di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, qualora il datore di lavoro ponga in essere comportamenti diretti a impedire o a limitare l’applicazione delle disposizioni del presente articolo, su ricorso degli organismi locali delle associazioni sindacali nazionali che vi abbiano interesse, il giudice del lavoro del luogo ove è posto in essere il comportamento denunziato, convocate le parti e assunte sommarie informazioni, qualora ritenga sussistente la violazione di cui al presente comma, ordina al datore di lavoro, con decreto motivato e immediatamente esecutivo, la corresponsione ai lavoratori del trattamento economico complessivo e di tutti gli oneri conseguenti.
  28. L’efficacia esecutiva del decreto di cui al comma 19 non può essere revocata fino alla sentenza con cui il giudice del lavoro definisce il giudizio instaurato ai sensi del medesimo comma 19. Contro il decreto che decide sul ricorso è ammessa, entro trenta giorni dalla comunicazione del decreto alle parti, opposizione davanti al giudice del lavoro che decide con sentenza immediatamente esecutiva. Si osservano le disposizioni degli articoli 413 e seguenti del codice di procedura civile.
  29. La legge di bilancio per il 2024 definisce un beneficio in favore dei datori di lavoro, per un periodo di tempo definito e in misura progressivamente decrescente, proporzionale agli incrementi retributivi corrisposti ai prestatori di lavoro al fine di adeguare il trattamento economico minimo orario all’importo di 9 euro di cui al comma 4.
  30. Le disposizioni del presente articolo, ad eccezione del comma 21, acquistano efficacia dal 15 novembre 2024″.

Art. 3

3.1

FurlanCamussoZampaZambito

Sostituire il comma 1 con il seguente:

“1. I Ministeri del lavoro e delle politiche sociali e della salute favoriscono la sottoscrizione, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, di intese tra organizzazioni datoriali e sindacali per l’adozione di linee-guida e procedure concordate per l’attuazione delle previsioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori che sono esposti alle emergenze climatiche, favorendo l’attivazione delle procedure di lavoro agile e di smartworking e tenendo conto dell’applicazione del protocollo Worklimate del Cnr.”

3.2

Guidolin

Apportare le seguenti modificazioni:

  1. a) al comma 1, sostituire le parole:«favoriscono la sottoscrizione di intese» con le seguenti: «promuovono, entro trenta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la sottoscrizione di intese»;
  2. b) al comma 2, sostituire le parole:«possono essere recepite» con le seguenti: «sono recepite».

3.3

MazzellaGuidolinPirro

Apportare le seguenti modificazioni:

  1. a) sostituire la parola«favoriscono» con la seguente: «garantiscono»;
  2. b) al comma 1, dopo le parole «9 aprile 2008, n. 81» inserire le seguenti: «valutando anche la correlazione tra l’umidità e la temperatura»;

3.4

PirroGuidolinMazzella

Apportare le seguenti modificazioni:

  1. a) al comma 1, sostituire la parola“favoriscono” con la seguente: “garantiscono”;
  2. b) al comma 2, sostituire la parola“possono essere” con la seguente: “sono”

3.5

GuidolinPirroMazzella

Al comma 1, sostituire le parole: «favoriscono la sottoscrizione di intese» con le seguenti: «promuovono, entro trenta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la sottoscrizione di intese»

3.6

MagniDe CristofaroCucchiAurora Floridia

Al comma 1, sostituire le parole: “favoriscono la sottoscrizione», con le seguenti: «si impegnano a favorire, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la sottoscrizione».

3.7

CamussoZampaFurlanZambito

Al comma 1, sostituire le parole “favoriscono la sottoscrizione” con le seguenti “convocano le parti sociali, entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, al fine di procedere alla sottoscrizione”.

3.8

Pirro

Al comma 1, sostituire la parola: «favoriscono» con la seguente: «garantiscono».

3.9

MagniDe CristofaroCucchiAurora Floridia

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Le linee-guida, di cui al comma precedente, devono assicurare le seguenti misure:

1) sorveglianza sanitaria ed individuazione dei lavoratori considerabili come “fragili” rispetto al rischio da stress termico;

2) informazione e formazione adeguata ai lavoratori sul tema e in una lingua che gli stessi comprendano;

3) idratazione: deve esser resa disponibile acqua potabile da bere ed acqua per rinfrescarsi. I lavoratori devono avere la possibilità di bere più bicchieri d’acqua, più volte all’ora;

4) abbigliamento: devono essere forniti ai lavoratori abiti leggeri in fibre naturali, traspiranti e di colore chiaro e, se necessario, un copricapo con visiera o a tesa larga e occhiali da sole con filtri UV;

5) organizzazione del lavoro: deve essere possibile modificare l’orario di lavoro (per permettere l’attività in orari meno caldi), con connessa riduzione dei ritmi di lavoro e introduzione di pause aggiuntive;

6) realizzazione del “sistema del compagno”: organizzare il reciproco controllo dei lavoratori soprattutto in momenti della giornata caratterizzati da temperature particolarmente elevate o, in generale, durante le ondate di calore. In caso di insorgenza di segni e sintomi di patologie da calore, un compagno vicino potrà chiamare e prestare il primo soccorso;

7) pianificazione e risposta alle emergenze: sviluppare con la collaborazione del medico competente e del responsabile della sicurezza un piano di sorveglianza per il monitoraggio dei segni e dei sintomi delle patologie da calore e di risposta alle emergenze, per favorire precocemente la diagnosi ed il trattamento. Il piano deve includere informazioni su cosa fare quando qualcuno mostra i segni delle patologie da calore, come contattare i soccorsi e quali misure di primo soccorso attuare in attesa dell’arrivo dei soccorsi. Tutti i lavoratori devono essere messi a conoscenza del piano e devono essere in grado di riconoscere i sintomi legati allo stress termico. I lavoratori che presentino l’insorgenza di patologie da calore devono cessare immediatamente di svolgere le attività che stavano svolgendo, rinfrescarsi bagnandosi con acqua fresca e bere acqua potabile, nonché ricevere prontamente l’assistenza necessaria.».

3.10

NaturaleMazzellaPirroGuidolin

Dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-bis. Le intese di cui al comma 1 prevedono, per i lavoratori del comparto agricolo, ivi compresi i lavoratori stagionali, la deroga ai contratti collettivi di settore per quanto concerne la distribuzione dell’orario di lavoro giornaliero, mediante una anticipazione, prima delle ore 6:00, e una posticipazione, dopo le ore 22:00, rispettivamente dell’inizio e del termine della prestazione lavorativa.».

3.11

PirondiniMazzellaPirroGuidolin

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Le linee-guida, di cui al comma 1, sentito il Ministero della Cultura – al fine di non penalizzare il comparto turistico, nonché offrire l’opportunità in continuità e sicurezza di usufruire dei luoghi della cultura – possono prevederne la fruibilità attraverso l’abbattimento delle barriere architettoniche e, in particolare, con la rimodulazione, anche parziale e a seconda delle esigenze, delle fasce orarie predisposte per la visita di spazi museali, siti storici e parchi archeologici».

3.12

NaturaleMazzellaPirroGuidolin

Dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-bis. Le intese di cui al comma 1 prevedono, per i lavoratori del comparto agricolo e della pesca, ivi compresi i lavoratori stagionali, i criteri e le modalità attinenti al divieto di svolgimento delle attività di raccolta e di movimentazione di frutta e ortaggi, di pesca nonché di allevamento e manutenzione del verde dalle ore 12:30 alle ore 16:00 in condizioni di esposizione prolungata al sole nonché la deroga ai contratti collettivi di settore per quanto concerne la distribuzione dell’orario di lavoro giornaliero, mediante una anticipazione, prima delle ore 6:00, e una posticipazione, dopo le ore 22:00, rispettivamente dell’inizio e del termine della prestazione lavorativa.».

3.13

NaturaleMazzellaPirroGuidolin

Dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-bis. Le intese di cui al comma 1 prevedono, per i lavoratori del comparto agricolo e della pesca, ivi compresi i lavoratori stagionali, i criteri e le modalità attinenti al divieto di svolgimento delle attività di raccolta e di movimentazione di frutta e ortaggi, di pesca nonché di allevamento e manutenzione del verde dalle ore 12:30 alle ore 16:00 in condizioni di esposizione prolungata al sole.».

3.14

NaturaleMazzellaPirroGuidolin

Dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-bis. Al fine di adeguare le condizioni e le modalità di svolgimento del lavoro alle emergenze climatiche in atto, le intese di cui al comma 1 prevedono la rimodulazione degli orari, delle pause, delle rotazioni, dell’adeguatezza del vestiario e dei dispositivi di protezione individuale nonché l’utilizzo del lavoro agile, se compatibile con la tipologia di attività da svolgere.».

3.15

Pirro

Al comma 2, sostituire la parola “possono essere” con la seguente: “sono”.

3.16

GuidolinPirroMazzella

Dopo il comma 2, aggiungere, in fine il seguente:

«2-bis. Nelle more della definizione di nuove misure emergenziali, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un tavolo tecnico con compiti consultivi e di indirizzo in materia di salute e sicurezza dei lavoratori esposti alle emergenze climatiche. Il tavolo è composto da rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero della salute, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministero dell’agricoltura e della sovranità alimentare e delle foreste, da un rappresentante delle regioni e da un rappresentante per ogni associazione di categoria maggiormente rappresentativa dei settori coinvolti dalle misure emergenziali per la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa causata da eccezionali situazioni climatiche. Ai componenti del tavolo non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.»

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Linee guida e tavolo tecnico in materia di salute e sicurezza dei lavoratori esposti alle emergenze climatiche»

3.17

GuidolinMazzellaPirro

Dopo il comma 2, aggiungere, in fine il seguente:

«2-bis. All’articolo 67 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. a) al comma 1, alinea, dopo le parole: “di quelli esistenti,” sono inserite le seguenti: “o in caso di attività agricole,”;
  2. b) al comma 1, dopo la lettera b) è aggiunta, in fine, la seguente:

“b-bis) descrizione dei prodotti adoperati e macchine utilizzate”.»

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Disposizioni in materia di salute e sicurezza dei lavoratori»

3.18

GuidolinMazzellaPirro

Dopo il comma 2, aggiungere, in fine il seguente:

«2-bis. All’articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dopo le parole: “lavoratori esposti a rischi particolari” sono inserite le seguenti: “ovvero ad emergenze climatiche”.»

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Disposizioni in materia di salute e sicurezza dei lavoratori esposti alle emergenze climatiche»

3.19

MurelliCantù

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. a) all’articolo 272, dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2-bis. Ferme restando le norme e gli indirizzi tecnici di livello nazionale e regionale in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, l’autorità competente può autorizzare la reimmissione dell’aria aspirata nell’ambiente di lavoro, previo trattamento con filtro a bordo macchina, qualora siano rispettate tutte le seguenti condizioni tecnico-gestionali:
  2. a) il sistema di abbattimento delle polveri e nebbie oleose preveda uno stadio di pre-trattamento quali, a titolo meramente esemplificativo ma non esaustivo, metallico, sintetico, elettrostatico, e filtro finale ad alta efficienza HEPA rispondente alla norma UNI EN 1822: 2010 e UNI 11304-3;
  3. b) il sistema di abbattimento preveda un dispositivo per il controllo della funzionalità quali, a titolo meramente esemplificativo ma non esaustivo, pressostato differenziale o allarme;
  4. c) il gestore dell’impianto segua la procedura di controllo e manutenzione dell’impianto di abbattimento secondo le tempistiche e le tipologie di filtri previste dal manuale del fabbricante, garantendo, in ogni caso, una manutenzione almeno annuale di cui dovrà essere tenuta la registrazione. Alla parte II-bisdell’allegato IV alla parte quinta sono elencate le fasi lavorative per l’attività di pulizia meccanica o asportazione di materiale effettuate su metalli e leghe metalliche.»;
  5. b) all’allegato IV alla parte quinta, dopo la parte II è inserita la seguente:

«Parte II-bis

Attività di lavorazioni meccaniche ed asportazione di materiale effettuate su metalli e leghe metalliche di cui all’articolo 272, comma 2-bis

Fasi lavorative

  1. Lavorazioni meccaniche

          A.1 Tornitura

          A.2 Fresatura

          A.3 Trafilatura

          A.4 Rettifica

          A.5 Bobinatura

          A.6 Incisione

          A.7 Taglio

          A.8 Foratura

          A.9 Alesatura

          A.10 Tranciatura/Cesoiatura

          A.11 Filettatura/ Maschiatura

          A.12 Deformazione plastica a freddo dei metalli

          A.13 Fustellatura

          A.14 Aggraffatura

          A.15 Multifunzione con più di una delle fasi sopraindicate

          Materie prime

  1. Metalli e leghe metalliche
  2. Lubrificanti:

          2.1. Grafite

          2.2. Oli emulsionati

          2.3. Oli lubrificanti utilizzati nel ciclo

          2.4. Oli lubro-refrigeranti

          2.5. Stearati ed assimilabili».».

3.20

Guidolin

Sostituire la rubrica con la seguente: «Linee guida in materia di salute e sicurezza dei lavoratori esposti alle emergenze climatiche».

3.0.1

Gelmetti

Dopo l’articolo 3, inserire il seguente:

«Articolo 3-bis.

(Proroga dei termini per la revisione delle autovetture danneggiate dagli eventi naturali calamitosi)

  1. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, all’articolo 80, dopo il comma 3, è inserito il seguente: «3-bis. L’obbligo di cui al comma 3 è prorogato di novanta giorni, dalla data di scadenza della revisione, per le autovetture danneggiate a seguito di eventi naturali calamitosi, la cui revisione scade entro trenta giorni dalla data di verificazione dell’evento stesso. La disposizione di cui al precedente periodo si applica alle autovetture il cui intestatario è residente oppure domiciliato nel territorio colpito dall’evento naturale calamitoso.».

3.0.2

Liris

Dopo l’articolo inserire il seguente:

“Art. 3-bis.
(Personale non dirigenziale in posizione di comando o distacco)

  1. Al fine di non pregiudicare la propria funzionalità, in deroga all’articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, nell’ambito della dotazione organica e alle vigenti facoltà assunzionali, il personale non dirigenziale in posizione di comando o distacco alla data del 30 giugno 2023 , già in servizio a tempo indeterminato presso le amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001, le autorità amministrative indipendenti ed i soggetti di cui all’articolo 70, comma 4, del medesimo decreto legislativo, fatta eccezione per il personale appartenente al Servizio sanitario nazionale e per il personale di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, può essere inquadrato nei ruoli dell’amministrazione comandataria, previa accettazione dell’interessato e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  2. Per la finalità di cui al comma 2 non è richiesto il nulla osta dell’amministrazione di provenienza.”

3.0.3

MazzellaGuidolinPirro

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis

(Lavoro agile per i lavoratori dipendenti pubblici e privati affetti dalle patologie e condizioni individuate dal decreto del Ministro della salute 4 febbraio 2022)

  1. Al comma 306 dell’articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: “30 settembre 2023” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2023”.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 541.839 per l’anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell’ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.»

3.0.4

GuidolinPirroMazzella

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis

(Piano nazionale per la sicurezza dei lavoratori esposti alle emergenze climatiche)

  1. Il Comitato per l’indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro, di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, d’intesa con la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro di cui all’articolo 6 del medesimo decreto legislativo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, elabora un Piano nazionale per la sicurezza dei lavoratori esposti alle emergenze climatiche. Ai fini della realizzazione degli obiettivi del Piano è autorizzata una spesa di 1 milione di euro per l’anno 2023 e 2 milioni di euro per l’anno 2024
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1 milione di euro per l’anno 2023 e 2 milioni di euro per l’anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

3.0.5

PirroMazzellaGuidolin

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

“Art. 3-bis.

(Disposizioni per il potenziamento dei controlli sull’efficacia protettiva degli ambienti di lavoro)

  1. È autorizzata la spesa di 2 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2023 per il potenziamento dei controlli sull’efficacia protettiva degli ambienti di lavoro e la verifica a campione degli effetti legati all’esposizione alle alte temperature, con particolare riferimento all’adozione di idonee misure di prevenzione e primo intervento.
  2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, pari a 2 milioni di euro a decorrere dall’anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.”.

3.0.6

PirroMazzellaGuidolin

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

“Art. 3-bis.

(Disposizioni per il monitoraggio delle ondate di calore)

  1. È autorizzata la spesa di 2 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2023 per il potenziamento della previsione ufficiale e del monitoraggio delle ondate di calore per prevenire fonti di rischio per la popolazione in presenza di forte irraggiamento solare, elevati tassi di umidità e assenza di ventilazione.
  2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, pari a di 2 milioni di euro a decorrere dall’anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.”.

3.0.7

PirroMazzellaGuidolin

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

“Art. 3-bis.

(Disposizioni per la ventilazione del luogo di lavoro)

  1. È autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l’anno 2023 e 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 per la ventilazione del luogo di lavoro, e adozione di sistemi che non ostacolino la dispersione del calore corporeo per eliminare ogni rischio di reazioni acute determinate dal calore.
  2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, pari a 1 milione di euro per l’anno 2023 e 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.”.

3.0.8

PirroMazzellaGuidolin

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

“Art. 3-bis.

(Detrazioni fiscali per l’acquisto di materiali per la riduzione delle temperature sui lavoratori)

  1. Presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze è istituito un fondo finalizzato al finanziamento delle detrazioni per l’acquisto di materiali e l’utilizzo di tecniche ambientalistiche sostenibili, già disponibili sul mercato, per la riduzione delle temperature e dei loro effetti sui cittadini e i lavoratori più esposti. Il fondo ha una dotazione di 15 milioni di euro per gli anni 2023 e 2024.
  2. La detrazione è riconosciuta in misura pari al 60 per cento della spesa sostenuta dal contribuente entro il 31 dicembre 2024, nel limite dell’autorizzazione di spesa di cui al comma 1.
  3. Con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono individuate le modalità applicative del presente decreto.
  4. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, pari a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.”.

3.0.9

PirroMazzellaGuidolin

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

“Art. 3-bis.

(Incentivi all’impiego di prodotti che riducano la sensazione di calore intenso)

  1. È autorizzata la spesa di 2 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2023, per incentivi all’impiego di prodotti che riducano la sensazione di calore intenso e che abbiano la capacità di drenaggio dell’acqua in caso di precipitazione intensa e ridurne i costi di manutenzione.
  2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, pari a 2 milioni di euro a decorrere dall’anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.”.

3.0.10

PirroMazzellaGuidolin

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

“Art. 3-bis.

(Disposizioni in materia di interventi volti a prevenire gli effetti derivanti dal fattore di rischio)

  1. È autorizzata la spesa di 2 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2023 per interventi volti a prevenire gli effetti derivanti dal fattore di rischio per i lavoratori rappresentati da condizioni di caldo intenso o prolungato.
  2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, pari a 2 milioni di euro a decorrere dall’anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.”.

3.0.11

PirondiniMazzellaPirroGuidolin

Dopo l’articolo inserire il seguente:

«Art. 3-bis

(Sicurezza sui luoghi dello spettacolo)

  1. Al fine di fronteggiare eccezionali situazioni climatiche, nonché garantire la salubrità dell’ambiente e la sicurezza sui luoghi dello spettacolo, è istituito presso il Ministero della cultura il fondo ”Sicurezza sui luoghi dello spettacolo” con una dotazione inziale di 300.000 euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024. Con decreto del Ministero della Cultura, d’intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministero della salute, da adottare entro trenta giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto-legge, sono definite e adottate le disposizioni attuative del presente comma nel rispetto del criterio prioritario di assegnazione delle risorse per attività di monitoraggio, ricognizione e diagnosi delle condizioni di sicurezza.
  2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 300.000 euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

3.0.12

Barbara FloridiaMazzellaGuidolinPirro

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis

(Piano «RiGenerazione Scuola»)

  1. Al fine di favorire l’implementazione nelle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di attività e progetti concernenti l’educazione ambientale, lo sviluppo sostenibile nonché i pericoli derivanti da eccezionali situazioni climatiche, è istituito, presso il Ministero dell’Istruzione e del merito, un fondo, denominato Fondo «RiGenerazione Scuola», con una dotazione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024.
  2. Per promuovere e incentivare, nel pieno rispetto dell’autonomia amministrativa, organizzativa, didattica, di ricerca e progettazione educativa, attività formative o comportamentali associate al piano «RiGenerazione Scuola», all’educazione ambientale e allo sviluppo sostenibile, alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado è riconosciuto un contributo, a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1.
  3. Con decreto del Ministro dell’Istruzione e del merito, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di utilizzo delle risorse di cui al comma 1, nonché il piano di riparto e la tipologia di spese finanziabili.
  4. All’onere derivante dall’attuazione della presente disposizione, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

3.0.13

Barbara FloridiaMazzellaPirroGuidolin

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis

           (Edilizia scolastica)

  1. Al fine di fronteggiare eccezionali situazioni climatiche, con particolare riferimento a quelle relative a straordinarie ondate di calore, ovvero accelerare e promuovere l’esecuzione degli interventi di riparazione, ristrutturazione ed efficientamento, per garantire salubrità, sicurezza e una adeguata climatizzazione e sanificazione degli ambienti relativi alle istituzioni scolastiche d’ogni ordine e grado, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024.
  2. Con decreto del Ministro dell’Istruzione e del merito, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione di cui al presente decreto, sono definite le modalità di utilizzo delle risorse di cui al comma 1, nonché il piano di riparto e la tipologia di spese finanziabili.
  3. All’onere derivante dall’attuazione della presente disposizione, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190»

3.0.14

PirondiniMazzellaPirroGuidolin

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis

(Fondo per la tutela dagli impatti dei cambiamenti climatici)

  1. Ai fini di preservare il patrimonio culturale dai rischi di cui ai cambiamenti climatici, è istituito presso il Ministero della Cultura il ”Fondo per la tutela dagli impatti dei cambiamenti climatici” con una dotazione iniziale di 10.000.000 euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024.
  2. Con decreto del Ministero della cultura, di concerto con il Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono adottate le disposizioni attuative di cui al comma 1, nel rispetto dei principî di sussidiarietà e trasparenza, tenuto conto delle esigenze prioritarie di tutela, prevenzione, conservazione, manutenzione preventiva programmata, ordinaria e straordinaria, e recupero.
  3. Il Ministero della cultura effettua un monitoraggio periodico sullo stato di attuazione degli interventi e trasmette una relazione alle competenti Commissioni parlamentari
  4. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

3.0.15

PirondiniMazzellaPirroGuidolin

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis

(«Carta del rischio del patrimonio culturale»)

  1. Il Ministero della cultura, di concerto con il Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica provvede alla identificazione e classificazione dei beni e dei siti di rilevanza culturale messi a rischio dai possibili effetti dei cambiamenti climatici.
  2. I dati, di cui al comma 1, confluiscono presso il Ministero della cultura, nella «Carta del rischio del patrimonio culturale», ovvero in un’infrastruttura digitale, unica e open, di materiali afferenti il patrimonio culturale, razionalizzando le informazioni già disponibili e acquisendone di nuove attraverso l’impiego delle più recenti tecnologie informatiche e satellitari, garantendo al tempo stesso l’interoperabilità, la condivisione delle informazioni, la fruibilità pubblica e l’accesso.
  3. L’identificazione e la classificazione, di cui al comma 1, è finalizzata, oltre che alla salvaguardia e alla tutela dei beni e dei siti di rilevanza culturale, anche ad agevolare la pianificazione paesaggistica, ovvero uno scenario entro cui attuare le politiche di transizione energetica affinché, da parte di tutte le Regioni, si giunga tempestivamente all’approvazione, d’intesa con lo Stato, dei piani paesaggistici regionali, dando così seguito alle intese intercorse e ai conseguenti lavori di co-pianificazione intrapresi tra le Regioni e gli uffici ministeriali anche per dare maggiore rilevanza al patrimonio culturale e del paesaggio nella pianificazione della gestione dei rischi e nei piani di adattamento ai cambiamenti climatici.
  4. All’onere derivante dall’attuazione della presente disposizione, per l’istituzione e il funzionamento presso il Ministero della cultura della «Carta del rischio del patrimonio culturale» di cui al comma 2, valutata in 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

3.0.16

PirondiniMazzellaPirroGuidolin

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis

(Luoghi della cultura)

  1. Al fine di fronteggiare eccezionali situazioni climatiche, con particolare riferimento a quelle relative a straordinarie ondate di calore, ovvero proseguire con le politiche di miglioramento dell’efficienza energetica e antisismica, nonché di ristrutturazione e sanificazione degli edifici che ospitano archivi, musei, enti ed istituzioni culturali pubbliche o a cui è riconosciuto interesse pubblico, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024.
  2. Con decreto del Ministro della Cultura, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di utilizzo delle risorse di cui al comma 1, nonché il piano di riparto e la tipologia di spese finanziabili.
  3. All’onere derivante dall’attuazione della presente disposizione, pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190»

3.0.17

PirondiniMazzellaPirroGuidolin

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis

(Tavolo interministeriale sui rischi e gli effetti derivanti dai cambiamenti climatici)

  1. Ai fini di preservare i beni e i siti culturali dagli effetti derivanti dai cambiamenti climatici e valutarne i rischi, è istituito presso il Ministero della Cultura, di concerto col Ministero del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, un tavolo di confronto con finalità, in particolare, di:
  2. a) rafforzare la capacità di dialogo e di scambio delle informazioni e dei dati tra il Ministero della cultura e i diversi Ministeri competenti per materia, al fine di mettere a punto modelli per la valutazione dell’impatto su scenari complessi (centri storici, paesaggi montani/balneari, aree archeologiche) esposti a situazioni di rischio multiplo;
  3. b) valutare le modalità per dare maggiore rilevanza al patrimonio culturale e del paesaggio nella pianificazione della gestione dei rischi e nei piani di adattamento ai cambiamenti climatici;
  4. c) valorizzare il contributo che la cultura può fornire alle scienze e alla tecnologia al fine di realizzare una transizione ecologica giusta, equa e inclusiva;
  5. d) promuovere, nelle attività di cooperazione internazionale, la realizzazione di strategie per la riduzione del rischio di disastri che includano il patrimonio culturale tra i settori a rischio, indicando le opportune azioni di mitigazione e adattamento;
  6. e) valutare l’opportunità di finanziare adeguatamente le attività di monitoraggio dei beni culturali e delle componenti paesaggistiche, anche al fine di prevedere azioni di mitigazione degli impatti e verificare l’efficacia e l’efficienza delle soluzioni individuate;
  7. f) implementare soluzioni improntate al ripristino e al risanamento degli ecosistemi tese a garantire la resilienza ambientale (Nature based Solutions-Ecosystem based Solutions);
  8. g) garantire la formazione dei lavoratori impiegati a diverso titolo nella tutela dei beni culturali, del paesaggio e delle componenti ambientali;
  9. h) formulare proposte vòlte a valorizzare i professionisti della tutela, della conservazione, della promozione, della divulgazione e della ricerca nel settore dei beni culturali, riconoscendone qualifiche, competenze e status;
  10. i) rafforzare le sinergie tra cultura ed educazione per sviluppare competenze creative, fondamentali per migliorare l’innovazione e rispondere alle esigenze di competenze in rapida evoluzione nel mercato del lavoro.».

3.0.18

PirroMazzellaGuidolin

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis

(Disposizioni in materia di trasparenza dei datirelativi ai ricoveri ospedalieri e agli accessi al pronto soccorso)

  1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i dati relativi ai ricoveri ospedalieri e agli accessi al pronto soccorso da parte di lavoratori dipendenti pubblici e privati con particolare riguardo quelli affetti dalle patologie e condizioni individuate dal decreto del Ministro della salute 4 febbraio 2022, sono resi disponibili dalle Pubbliche amministrazioni coinvolte, con cadenza almeno trimestrale.
  2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, viene definito il dettaglio delle informazioni e le modalità di condivisione delle stesse.
  3. Gli elementi contenuti nella banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui al comma 1, costituiscono la base di riferimento ufficiale per la divulgazione delle informazioni sulla tutela dei lavoratori e il relativo rischio da stress termico, per le attività di valutazione degli investimenti da realizzare in materia.»

3.0.19

TurcoMazzellaGuidolinPirro

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis

(Aliquota IRES agevolata)

  1. In deroga a quanto previsto dall’articolo 77, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, a decorrere dal 1 gennaio 2024, con effetto per i periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2023, le grandi imprese che stabiliscano un rapporto tra il complessivo trattamento economico degli amministratori investiti di particolari cariche, ai sensi dell’articolo 2389, terzo comma, del codice civile e il salario aziendale minimo non superiore a 1 su 50, sono soggette ad un’imposta sul reddito delle società con l’aliquota pari al 15 per cento.
  2. Il rapporto di cui al comma 1 stabilisce una correlazione che lega, per l’intero mandato dell’organo amministrativo, la variazione in aumento del compenso massimo, comprensivo di ogni attribuzione, a quello dell’intero monte salari aziendale.
  3. Con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro delle imprese e del Made in Italy e del Ministro del Lavoro delle Politiche sociali, sentiti i rappresentanti dell’organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentativi a livello nazionale sono adottate le disposizioni applicative del presente articolo, avuto riguardo alle modalità di controllo della permanenza del requisito di cui al comma 1.
  4. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, pari a 15 milioni di euro a decorrere dall’anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

3.0.20

PirondiniMazzellaPirroGuidolin

Dopo l’articolo, inserire i seguenti:

«Art. 3-bis

(Omicidio sul lavoro)

  1. Dopo l’articolo 589-ter del codice penale, sono inseriti i seguenti: «Art.589-quater (Omicidio sul lavoro). Chiunque cagioni per colpa la morte di una persona con violazione delle norme sugli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali è punito con la reclusione da tre a otto anni.

Nell’ipotesi di cui al primo comma, nei casi in cui il datore di lavoro non abbia predisposto il documento di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile, 2008, n. 81, ovvero non abbia designato il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dei rischi, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni.

Se il fatto è commesso nell’esecuzione di un rapporto di lavoro irregolare sul piano contrattuale o contributivo, la pena è della reclusione da cinque a undici anni.

La stessa pena di cui al secondo comma si applica a chiunque, in violazione del Titolo VIII capo I e IV, Titolo IX capo I, II, e III, titolo X capo I, II e III del decreto legislativo 9 aprile, 2008, n. 81, mette a disposizione dei lavoratori attrezzature non conformi a quanto disposto dall’articolo 70, comma 1, del citato decreto, cagiona per colpa la morte di un lavoratore.

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, a chiunque cagioni la morte di più persone, ovvero la morte di uno o più persone e lesioni a una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni diciotto.

Quando ricorrono le circostanze aggravanti di cui ai commi secondo, terzo, quarto e quinto le concorrenti circostanze attenuanti non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto alle predette circostanze aggravanti.

Art. 3-ter

(Lesioni personali sul lavoro gravi o gravissime)

Dopo l’articolo 590-sexies del codice penale, è inserito il seguente:«Art. 590-septies (Lesioni personali sul lavoro gravi o gravissime) Chiunque cagioni per colpa a un lavoratore una lesione personale con violazione delle norme sugli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali è punito con la reclusione da sei mesi a due anni per le lesioni gravi e da due a quattro anni per le lesioni gravissime.

Nell’ipotesi di cui al primo comma, nei casi in cui il datore di lavoro non abbia predisposto il documento di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, ovvero non abbia designato il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dei rischi, è punito con la reclusione da due a cinque anni per le lesioni gravi e da tre a sette anni per le lesioni gravissime.

Se il fatto è commesso nell’esecuzione di un rapporto di lavoro irregolare sul piano contrattuale o contributivo, la pena è della reclusione da tre a sette per le lesioni gravi e da quattro a otto per le lesioni gravissime.

La stessa pena di cui al secondo comma si applica a chiunque in violazione del Titolo VIII capo I e IV, Titolo IX capo I, II, e III, titolo X capo I, II e III del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, mette a disposizione dei lavoratori attrezzature non conformi a quanto disposto dall’articolo 70, comma 1, del citato decreto, cagioni per colpa a un lavoratore lesioni personali gravi o gravissime.

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, a chiunque cagioni lesioni a più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.

Quando ricorrono le circostanze aggravanti di cui ai commi secondo, terzo, quarto e quinto le concorrenti circostanze attenuanti non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto alle predette circostanze aggravanti.

Art. 3-quater

(Modifiche al Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro)

Al Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. a) all’articolo 2, comma 1, lett. dd), le parole:«idoneo a prevenire i reati di cui agli articoli 589 e 590, terzo comma, del codice penale, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute sul lavoro;» sono sostituite dalle seguenti: «idoneo a prevenire i reati di cui agli articoli 589-quater, e 590-septies, del codice penale»;
  2. b)  dopo l’articolo 20 è inserito il seguente:«Art.20-bis: (Procedura d’urgenza verifica rispetto prescrizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro) In caso di preventiva verifica di mancata attuazione da parte del datore di lavoro degli adempimenti a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori i singoli RLS, gli organismi territoriali delle organizzazioni sindacali nazionali, le rappresentanze sindacali aziendali e le Rsu possono ricorrere al giudice del lavoro, con la procedura d’urgenza di cui all’articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n.300, perché ne ordini l’immediato rispetto.
  3. Laddove il giudice riconosca la fondatezza della denuncia proposta intima al datore di lavoro l’immediata rimozione del pericolo o l’attuazione immediata degli adempimenti non rispettati e decide la sanzione in caso di mancata ottemperanza entro sessanta giorni dalla sentenza. I rappresentanti sindacali di cui al comma 1, non incorrono in alcun caso ad azioni ritorsive da parte del datore di lavoro, sono tutelati dal licenziamento, dal demansionamento e da qualsiasi altra forma di discriminazione.
  4. In caso di infortunio sul lavoro a seguito di mancato adempimento, la pena prevista è aumentata da un terzo alla metà.»;
  5. c) all’articolo 28, comma 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l’attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa; criteri che devono essere conformi alle norme tecniche di riferimento per le differenti tipologie di rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori. Il datore di lavoro deve adottare, sulla base della valutazione dei rischi, le misure di prevenzione-protezione secondo il seguente schema per priorità:

1) eliminare il rischio alla fonte;

2) adottare misure di protezione collettive;

3) fornire ai lavoratori i Dpi solo se, nonostante l’adozione delle prime due tipologie di misure, rimane del rischio residuo.»;

  1. d) all’articolo 302, comma 3, le parole: «ovvero i reati di cui agli articoli 589, secondo comma, e 590, terzo comma, del codice penale, limitatamente all’ipotesi di violazione delle norme relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero i reati di cui agli articoli 589-quatere 590-septies, del codice penale».».

3.0.21

PirondiniMazzellaPirroGuidolin

Dopo l’articolo, inserire i seguenti:

«Art. 3-bis

(Omicidio sul lavoro)

  1. Dopo l’articolo 589-ter del codice penale, sono inseriti i seguenti: «Art.589-quater (Omicidio sul lavoro). Chiunque cagioni per colpa la morte di una persona con violazione delle norme sugli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali è punito con la reclusione da tre a otto anni.

Nell’ipotesi di cui al primo comma, nei casi in cui il datore di lavoro non abbia predisposto il documento di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile, 2008, n. 81, ovvero non abbia designato il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dei rischi, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni.

Se il fatto è commesso nell’esecuzione di un rapporto di lavoro irregolare sul piano contrattuale o contributivo, la pena è della reclusione da cinque a undici anni.

La stessa pena di cui al secondo comma si applica a chiunque, in violazione del Titolo VIII capo I e IV, Titolo IX capo I, II, e III, titolo X capo I, II e III del decreto legislativo 9 aprile, 2008, n. 81, mette a disposizione dei lavoratori attrezzature non conformi a quanto disposto dall’articolo 70, comma 1, del citato decreto, cagiona per colpa la morte di un lavoratore.

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, a chiunque cagioni la morte di più persone, ovvero la morte di uno o più persone e lesioni a una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni diciotto.

Quando ricorrono le circostanze aggravanti di cui ai commi secondo, terzo, quarto e quinto le concorrenti circostanze attenuanti non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto alle predette circostanze aggravanti.

Art. 3-ter

(Lesioni personali sul lavoro gravi o gravissime)

Dopo l’articolo 590-sexies del codice penale, è inserito il seguente:«Art. 590-septies (Lesioni personali sul lavoro gravi o gravissime) Chiunque cagioni per colpa a un lavoratore una lesione personale con violazione delle norme sugli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali è punito con la reclusione da sei mesi a due anni per le lesioni gravi e da due a quattro anni per le lesioni gravissime.

Nell’ipotesi di cui al primo comma, nei casi in cui il datore di lavoro non abbia predisposto il documento di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, ovvero non abbia designato il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dei rischi, è punito con la reclusione da due a cinque anni per le lesioni gravi e da tre a sette anni per le lesioni gravissime.

Se il fatto è commesso nell’esecuzione di un rapporto di lavoro irregolare sul piano contrattuale o contributivo, la pena è della reclusione da tre a sette per le lesioni gravi e da quattro a otto per le lesioni gravissime.

La stessa pena di cui al secondo comma si applica a chiunque in violazione del Titolo VIII capo I e IV, Titolo IX capo I, II, e III, titolo X capo I, II e III del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, mette a disposizione dei lavoratori attrezzature non conformi a quanto disposto dall’articolo 70, comma 1, del citato decreto, cagioni per colpa a un lavoratore lesioni personali gravi o gravissime.

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, a chiunque cagioni lesioni a più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.

Quando ricorrono le circostanze aggravanti di cui ai commi secondo, terzo, quarto e quinto le concorrenti circostanze attenuanti non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto alle predette circostanze aggravanti.

Art. 3-quater

(Modifiche al Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro)

Al Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. a) all’articolo 2, comma 1, lett. dd), le parole:«idoneo a prevenire i reati di cui agli articoli 589 e 590, terzo comma, del codice penale, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute sul lavoro;» sono sostituite dalle seguenti: «idoneo a prevenire i reati di cui agli articoli 589-quater, e 590-septies, del codice penale»;
  2. b)  dopo l’articolo 20 è inserito il seguente:«Art.20-bis: (Procedura d’urgenza verifica rispetto prescrizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro) In caso di preventiva verifica di mancata attuazione da parte del datore di lavoro degli adempimenti a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori i singoli RLS, gli organismi territoriali delle organizzazioni sindacali nazionali, le rappresentanze sindacali aziendali e le Rsu possono ricorrere al giudice del lavoro, con la procedura d’urgenza di cui all’articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n.300, perché ne ordini l’immediato rispetto.
  3. Laddove il giudice riconosca la fondatezza della denuncia proposta intima al datore di lavoro l’immediata rimozione del pericolo o l’attuazione immediata degli adempimenti non rispettati e decide la sanzione in caso di mancata ottemperanza entro sessanta giorni dalla sentenza. I rappresentanti sindacali di cui al comma 1, non incorrono in alcun caso ad azioni ritorsive da parte del datore di lavoro, sono tutelati dal licenziamento, dal demansionamento e da qualsiasi altra forma di discriminazione.
  4. In caso di infortunio sul lavoro a seguito di mancato adempimento, la pena prevista è aumentata da un terzo alla metà.»;
  5. c) all’articolo 28, comma 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l’attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa; criteri che devono essere conformi alle norme tecniche di riferimento per le differenti tipologie di rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori. Il datore di lavoro deve adottare, sulla base della valutazione dei rischi, le misure di prevenzione-protezione secondo il seguente schema per priorità:

1) eliminare il rischio alla fonte;

2) adottare misure di protezione collettive;

3) fornire ai lavoratori i Dpi solo se, nonostante l’adozione delle prime due tipologie di misure, rimane del rischio residuo.»;

  1. d) all’articolo 302, comma 3, le parole: «ovvero i reati di cui agli articoli 589, secondo comma, e 590, terzo comma, del codice penale, limitatamente all’ipotesi di violazione delle norme relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero i reati di cui agli articoli 589-quatere 590-septies, del codice penale».

Art. 3-quinquies

(Modifiche al codice penale in materia di prescrizione e di omicidio colposo)

1.Al codice penale, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. a) all’articolo 157, sesto comma, le parole: «589, secondo e terzo comma, e 589-bis» sono sostituite dalle seguenti: «589, terzo comma, 589-bise 589-quater»;
  2. b) all’articolo 589, il secondo comma è abrogato;
  3. c) all’articolo 590, il terzo comma è abrogato.».».

3.0.22

PirondiniMazzellaPirroGuidolin

Dopo l’articolo, inserire i seguenti:

«Art. 3-bis

(Omicidio sul lavoro)

  1. Dopo l’articolo 589-ter del codice penale, sono inseriti i seguenti: «Art.589-quater (Omicidio sul lavoro). Chiunque cagioni per colpa la morte di una persona con violazione delle norme sugli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali è punito con la reclusione da tre a otto anni.

Nell’ipotesi di cui al primo comma, nei casi in cui il datore di lavoro non abbia predisposto il documento di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile, 2008, n. 81, ovvero non abbia designato il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dei rischi, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni.

Se il fatto è commesso nell’esecuzione di un rapporto di lavoro irregolare sul piano contrattuale o contributivo, la pena è della reclusione da cinque a undici anni.

La stessa pena di cui al secondo comma si applica a chiunque, in violazione del Titolo VIII capo I e IV, Titolo IX capo I, II, e III, titolo X capo I, II e III del decreto legislativo 9 aprile, 2008, n. 81, mette a disposizione dei lavoratori attrezzature non conformi a quanto disposto dall’articolo 70, comma 1, del citato decreto, cagiona per colpa la morte di un lavoratore.

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, a chiunque cagioni la morte di più persone, ovvero la morte di uno o più persone e lesioni a una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni diciotto.

Quando ricorrono le circostanze aggravanti di cui ai commi secondo, terzo, quarto e quinto le concorrenti circostanze attenuanti non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto alle predette circostanze aggravanti.

Art. 3-ter

(Lesioni personali sul lavoro gravi o gravissime)

Dopo l’articolo 590-sexies del codice penale, è inserito il seguente:«Art. 590-septies (Lesioni personali sul lavoro gravi o gravissime) Chiunque cagioni per colpa a un lavoratore una lesione personale con violazione delle norme sugli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali è punito con la reclusione da sei mesi a due anni per le lesioni gravi e da due a quattro anni per le lesioni gravissime.

Nell’ipotesi di cui al primo comma, nei casi in cui il datore di lavoro non abbia predisposto il documento di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, ovvero non abbia designato il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dei rischi, è punito con la reclusione da due a cinque anni per le lesioni gravi e da tre a sette anni per le lesioni gravissime.

Se il fatto è commesso nell’esecuzione di un rapporto di lavoro irregolare sul piano contrattuale o contributivo, la pena è della reclusione da tre a sette per le lesioni gravi e da quattro a otto per le lesioni gravissime.

La stessa pena di cui al secondo comma si applica a chiunque in violazione del Titolo VIII capo I e IV, Titolo IX capo I, II, e III, titolo X capo I, II e III del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, mette a disposizione dei lavoratori attrezzature non conformi a quanto disposto dall’articolo 70, comma 1, del citato decreto, cagioni per colpa a un lavoratore lesioni personali gravi o gravissime.

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, a chiunque cagioni lesioni a più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.

Quando ricorrono le circostanze aggravanti di cui ai commi secondo, terzo, quarto e quinto le concorrenti circostanze attenuanti non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto alle predette circostanze aggravanti.

Art. 3-quater

(Modifiche al Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro)

Al Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. a) all’articolo 2, comma 1, lett. dd), le parole:«idoneo a prevenire i reati di cui agli articoli 589 e 590, terzo comma, del codice penale, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute sul lavoro;» sono sostituite dalle seguenti: «idoneo a prevenire i reati di cui agli articoli 589-quater, e 590-septies, del codice penale»;
  2. b)  dopo l’articolo 20 è inserito il seguente:«Art.20-bis: (Procedura d’urgenza verifica rispetto prescrizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro) In caso di preventiva verifica di mancata attuazione da parte del datore di lavoro degli adempimenti a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori i singoli RLS, gli organismi territoriali delle organizzazioni sindacali nazionali, le rappresentanze sindacali aziendali e le Rsu possono ricorrere al giudice del lavoro, con la procedura d’urgenza di cui all’articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n.300, perché ne ordini l’immediato rispetto.
  3. Laddove il giudice riconosca la fondatezza della denuncia proposta intima al datore di lavoro l’immediata rimozione del pericolo o l’attuazione immediata degli adempimenti non rispettati e decide la sanzione in caso di mancata ottemperanza entro sessanta giorni dalla sentenza. I rappresentanti sindacali di cui al comma 1, non incorrono in alcun caso ad azioni ritorsive da parte del datore di lavoro, sono tutelati dal licenziamento, dal demansionamento e da qualsiasi altra forma di discriminazione.
  4. In caso di infortunio sul lavoro a seguito di mancato adempimento, la pena prevista è aumentata da un terzo alla metà.»;
  5. c) all’articolo 28, comma 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l’attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa; criteri che devono essere conformi alle norme tecniche di riferimento per le differenti tipologie di rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori. Il datore di lavoro deve adottare, sulla base della valutazione dei rischi, le misure di prevenzione-protezione secondo il seguente schema per priorità:

1) eliminare il rischio alla fonte;

2) adottare misure di protezione collettive;

3) fornire ai lavoratori i Dpi solo se, nonostante l’adozione delle prime due tipologie di misure, rimane del rischio residuo.»;

  1. d) all’articolo 302, comma 3, le parole: «ovvero i reati di cui agli articoli 589, secondo comma, e 590, terzo comma, del codice penale, limitatamente all’ipotesi di violazione delle norme relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero i reati di cui agli articoli 589-quatere 590-septies, del codice penale».

Art. 3-quinquies

(Modifiche al codice di procedura penale)

  1. Al codice di procedura penale, sono apportate le seguenti modificazioni:
  2. a) all’articolo 380, comma 2, dopo la lettera m-quater) è inserita la seguente: «m-quater.1) delitto di omicidio sul lavoro previsto dall’articolo 589-quater, secondo, terzo e quarto comma, del codice penale»;
  3. b) all’articolo 381, comma 2, dopo la lettera m-quinquies) è aggiunta, in fine, la seguente: «m-sexies) delitto di lesioni colpose sul lavoro gravi o gravissime previsto dall’articolo 590-septies, secondo, terzo, quarto comma e quinto del codice penale»;
  4. c) all’articolo 429, comma 3-bis, le parole: «per i reati di cui agli articoli 589, secondo comma, e 589-bisdel codice penale» sono sostituite dalle seguenti: «per i reati di cui agli articoli 589-bis e 589-quater del codice penale»;
  5. f) all’articolo 550, comma 2, dopo le parole: «590-bis,» sono inserite le seguenti: «590-septies,»;
  6. g) all’articolo 552, il comma 1-ter), è sostituito dal seguente: «1-ter) Qualora si proceda per taluni dei reati previsti dall’art. 590-bise 590-septies del codice penale, la data di comparizione di cui al comma 1, lettera d), è fissata non oltre novanta giorni dalla emissione del decreto.».».

3.0.23

PirondiniMazzellaPirroGuidolin

Dopo l’articolo, inserire i seguenti:

«Art. 3-bis

(Omicidio sul lavoro)

  1. Dopo l’articolo 589-ter del codice penale, sono inseriti i seguenti: «Art.589-quater (Omicidio sul lavoro). Chiunque cagioni per colpa la morte di una persona con violazione delle norme sugli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali è punito con la reclusione da tre a otto anni.

Nell’ipotesi di cui al primo comma, nei casi in cui il datore di lavoro non abbia predisposto il documento di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile, 2008, n. 81, ovvero non abbia designato il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dei rischi, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni.

Se il fatto è commesso nell’esecuzione di un rapporto di lavoro irregolare sul piano contrattuale o contributivo, la pena è della reclusione da cinque a undici anni.

La stessa pena di cui al secondo comma si applica a chiunque, in violazione del Titolo VIII capo I e IV, Titolo IX capo I, II, e III, titolo X capo I, II e III del decreto legislativo 9 aprile, 2008, n. 81, mette a disposizione dei lavoratori attrezzature non conformi a quanto disposto dall’articolo 70, comma 1, del citato decreto, cagiona per colpa la morte di un lavoratore.

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, a chiunque cagioni la morte di più persone, ovvero la morte di uno o più persone e lesioni a una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni diciotto.

Quando ricorrono le circostanze aggravanti di cui ai commi secondo, terzo, quarto e quinto le concorrenti circostanze attenuanti non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto alle predette circostanze aggravanti.

Art. 3-ter

(Lesioni personali sul lavoro gravi o gravissime)

Dopo l’articolo 590-sexies del codice penale, è inserito il seguente:«Art. 590-septies (Lesioni personali sul lavoro gravi o gravissime) Chiunque cagioni per colpa a un lavoratore una lesione personale con violazione delle norme sugli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali è punito con la reclusione da sei mesi a due anni per le lesioni gravi e da due a quattro anni per le lesioni gravissime.

Nell’ipotesi di cui al primo comma, nei casi in cui il datore di lavoro non abbia predisposto il documento di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, ovvero non abbia designato il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dei rischi, è punito con la reclusione da due a cinque anni per le lesioni gravi e da tre a sette anni per le lesioni gravissime.

Se il fatto è commesso nell’esecuzione di un rapporto di lavoro irregolare sul piano contrattuale o contributivo, la pena è della reclusione da tre a sette per le lesioni gravi e da quattro a otto per le lesioni gravissime.

La stessa pena di cui al secondo comma si applica a chiunque in violazione del Titolo VIII capo I e IV, Titolo IX capo I, II, e III, titolo X capo I, II e III del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, mette a disposizione dei lavoratori attrezzature non conformi a quanto disposto dall’articolo 70, comma 1, del citato decreto, cagioni per colpa a un lavoratore lesioni personali gravi o gravissime.

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, a chiunque cagioni lesioni a più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.

Quando ricorrono le circostanze aggravanti di cui ai commi secondo, terzo, quarto e quinto le concorrenti circostanze attenuanti non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto alle predette circostanze aggravanti.

Art. 3-quater

(Modifiche al Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro)

 Al Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. a) all’articolo 2, comma 1, lett. dd), le parole:«idoneo a prevenire i reati di cui agli articoli 589 e 590, terzo comma, del codice penale, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute sul lavoro;» sono sostituite dalle seguenti: «idoneo a prevenire i reati di cui agli articoli 589-quater, e 590-septies, del codice penale»;
  2. b)  dopo l’articolo 20 è inserito il seguente:«Art.20-bis: (Procedura d’urgenza verifica rispetto prescrizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro) In caso di preventiva verifica di mancata attuazione da parte del datore di lavoro degli adempimenti a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori i singoli RLS, gli organismi territoriali delle organizzazioni sindacali nazionali, le rappresentanze sindacali aziendali e le Rsu possono ricorrere al giudice del lavoro, con la procedura d’urgenza di cui all’articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n.300, perché ne ordini l’immediato rispetto.
  3. Laddove il giudice riconosca la fondatezza della denuncia proposta intima al datore di lavoro l’immediata rimozione del pericolo o l’attuazione immediata degli adempimenti non rispettati e decide la sanzione in caso di mancata ottemperanza entro sessanta giorni dalla sentenza. I rappresentanti sindacali di cui al comma 1, non incorrono in alcun caso ad azioni ritorsive da parte del datore di lavoro, sono tutelati dal licenziamento, dal demansionamento e da qualsiasi altra forma di discriminazione.
  4. In caso di infortunio sul lavoro a seguito di mancato adempimento, la pena prevista è aumentata da un terzo alla metà.»;
  5. c) all’articolo 28, comma 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l’attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa; criteri che devono essere conformi alle norme tecniche di riferimento per le differenti tipologie di rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori. Il datore di lavoro deve adottare, sulla base della valutazione dei rischi, le misure di prevenzione-protezione secondo il seguente schema per priorità:

1) eliminare il rischio alla fonte;

2) adottare misure di protezione collettive;

3) fornire ai lavoratori i Dpi solo se, nonostante l’adozione delle prime due tipologie di misure, rimane del rischio residuo.»;

  1. d) all’articolo 302, comma 3, le parole: «ovvero i reati di cui agli articoli 589, secondo comma, e 590, terzo comma, del codice penale, limitatamente all’ipotesi di violazione delle norme relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero i reati di cui agli articoli 589-quatere 590-septies, del codice penale».

Art. 3-quinquies

(Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche)

      1.Al D.lgs. n. 231/2001, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 25-septies primo comma, le parole «In relazione al delitto di cui all’articolo 589 del codice penale,» sono sostituite dalle seguenti «In relazione al delitto di cui all’articolo 589-quater del codice penale,»; b) all’articolo 25-septies secondo comma le parole «in relazione al delitto di cui all’articolo 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro,» sono sostituite dalle seguenti «In relazione al delitto di cui all’articolo 589-quater del codice penale,»; c) all’articolo 25-septies terzo comma, le parole «in relazione al delitto di cui all’articolo 590, terzo comma, del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro,» sono sostituite dalle seguenti «In relazione al delitto di cui all’articolo 590-septies del codice penale,».».

3.0.24

PirondiniMazzellaPirroGuidolin

Dopo l’articolo, inserire i seguenti:

«Art. 3-bis

(Omicidio sul lavoro)

  1. Dopo l’articolo 589-ter del codice penale, sono inseriti i seguenti: «Art.589-quater (Omicidio sul lavoro). Chiunque cagioni per colpa la morte di una persona con violazione delle norme sugli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali è punito con la reclusione da tre a otto anni.

Nell’ipotesi di cui al primo comma, nei casi in cui il datore di lavoro non abbia predisposto il documento di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile, 2008, n. 81, ovvero non abbia designato il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dei rischi, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni.

Se il fatto è commesso nell’esecuzione di un rapporto di lavoro irregolare sul piano contrattuale o contributivo, la pena è della reclusione da cinque a undici anni.

La stessa pena di cui al secondo comma si applica a chiunque, in violazione del Titolo VIII capo I e IV, Titolo IX capo I, II, e III, titolo X capo I, II e III del decreto legislativo 9 aprile, 2008, n. 81, mette a disposizione dei lavoratori attrezzature non conformi a quanto disposto dall’articolo 70, comma 1, del citato decreto, cagiona per colpa la morte di un lavoratore.

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, a chiunque cagioni la morte di più persone, ovvero la morte di uno o più persone e lesioni a una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni diciotto.

Quando ricorrono le circostanze aggravanti di cui ai commi secondo, terzo, quarto e quinto le concorrenti circostanze attenuanti non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto alle predette circostanze aggravanti.

Art. 3-ter

(Lesioni personali sul lavoro gravi o gravissime)

Dopo l’articolo 590-sexies del codice penale, è inserito il seguente:«Art. 590-septies (Lesioni personali sul lavoro gravi o gravissime) Chiunque cagioni per colpa a un lavoratore una lesione personale con violazione delle norme sugli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali è punito con la reclusione da sei mesi a due anni per le lesioni gravi e da due a quattro anni per le lesioni gravissime.

Nell’ipotesi di cui al primo comma, nei casi in cui il datore di lavoro non abbia predisposto il documento di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, ovvero non abbia designato il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dei rischi, è punito con la reclusione da due a cinque anni per le lesioni gravi e da tre a sette anni per le lesioni gravissime.

Se il fatto è commesso nell’esecuzione di un rapporto di lavoro irregolare sul piano contrattuale o contributivo, la pena è della reclusione da tre a sette per le lesioni gravi e da quattro a otto per le lesioni gravissime.

La stessa pena di cui al secondo comma si applica a chiunque in violazione del Titolo VIII capo I e IV, Titolo IX capo I, II, e III, titolo X capo I, II e III del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, mette a disposizione dei lavoratori attrezzature non conformi a quanto disposto dall’articolo 70, comma 1, del citato decreto, cagioni per colpa a un lavoratore lesioni personali gravi o gravissime.

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, a chiunque cagioni lesioni a più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.

Quando ricorrono le circostanze aggravanti di cui ai commi secondo, terzo, quarto e quinto le concorrenti circostanze attenuanti non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto alle predette circostanze aggravanti.

Art. 3-quater

(Modifiche al Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro)

Al Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. a) all’articolo 2, comma 1, lett. dd), le parole:«idoneo a prevenire i reati di cui agli articoli 589 e 590, terzo comma, del codice penale, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute sul lavoro;» sono sostituite dalle seguenti: «idoneo a prevenire i reati di cui agli articoli 589-quater, e 590-septies, del codice penale»;
  2. b)  dopo l’articolo 20 è inserito il seguente:«Art.20-bis: (Procedura d’urgenza verifica rispetto prescrizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro) In caso di preventiva verifica di mancata attuazione da parte del datore di lavoro degli adempimenti a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori i singoli RLS, gli organismi territoriali delle organizzazioni sindacali nazionali, le rappresentanze sindacali aziendali e le Rsu possono ricorrere al giudice del lavoro, con la procedura d’urgenza di cui all’articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n.300, perché ne ordini l’immediato rispetto.
  3. Laddove il giudice riconosca la fondatezza della denuncia proposta intima al datore di lavoro l’immediata rimozione del pericolo o l’attuazione immediata degli adempimenti non rispettati e decide la sanzione in caso di mancata ottemperanza entro sessanta giorni dalla sentenza. I rappresentanti sindacali di cui al comma 1, non incorrono in alcun caso ad azioni ritorsive da parte del datore di lavoro, sono tutelati dal licenziamento, dal demansionamento e da qualsiasi altra forma di discriminazione.
  4. In caso di infortunio sul lavoro a seguito di mancato adempimento, la pena prevista è aumentata da un terzo alla metà.»;
  5. c) all’articolo 28, comma 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l’attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa; criteri che devono essere conformi alle norme tecniche di riferimento per le differenti tipologie di rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori. Il datore di lavoro deve adottare, sulla base della valutazione dei rischi, le misure di prevenzione-protezione secondo il seguente schema per priorità:

1) eliminare il rischio alla fonte;

2) adottare misure di protezione collettive;

3) fornire ai lavoratori i Dpi solo se, nonostante l’adozione delle prime due tipologie di misure, rimane del rischio residuo.»;

  1. d) all’articolo 302, comma 3, le parole: «ovvero i reati di cui agli articoli 589, secondo comma, e 590, terzo comma, del codice penale, limitatamente all’ipotesi di violazione delle norme relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero i reati di cui agli articoli 589-quatere 590-septies, del codice penale».

Art. 3-quinquies

(Applicabilità dell’istituto di cui all’articolo 168-bis del codice penale)

  1. La concessione della messa alla prova è subordinata al risarcimento integrale del danno e all’estinzione, ai sensi dell’articolo 24 del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n.758, delle violazioni costituenti i presupposti della colpa.».

3.0.25

PirondiniMazzellaPirroGuidolin

Dopo l’articolo, inserire i seguenti:

«Art. 3-bis

(Omicidio sul lavoro)

  1. Dopo l’articolo 589-ter del codice penale, sono inseriti i seguenti: «Art.589-quater (Omicidio sul lavoro). Chiunque cagioni per colpa la morte di una persona con violazione delle norme sugli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali è punito con la reclusione da tre a otto anni.

Nell’ipotesi di cui al primo comma, nei casi in cui il datore di lavoro non abbia predisposto il documento di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile, 2008, n. 81, ovvero non abbia designato il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dei rischi, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni.

Se il fatto è commesso nell’esecuzione di un rapporto di lavoro irregolare sul piano contrattuale o contributivo, la pena è della reclusione da cinque a undici anni.

La stessa pena di cui al secondo comma si applica a chiunque, in violazione del Titolo VIII capo I e IV, Titolo IX capo I, II, e III, titolo X capo I, II e III del decreto legislativo 9 aprile, 2008, n. 81, mette a disposizione dei lavoratori attrezzature non conformi a quanto disposto dall’articolo 70, comma 1, del citato decreto, cagiona per colpa la morte di un lavoratore.

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, a chiunque cagioni la morte di più persone, ovvero la morte di uno o più persone e lesioni a una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni diciotto.

Quando ricorrono le circostanze aggravanti di cui ai commi secondo, terzo, quarto e quinto le concorrenti circostanze attenuanti non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto alle predette circostanze aggravanti.

Art. 3-ter

(Lesioni personali sul lavoro gravi o gravissime)

Dopo l’articolo 590-sexies del codice penale, è inserito il seguente:«Art. 590-septies (Lesioni personali sul lavoro gravi o gravissime) Chiunque cagioni per colpa a un lavoratore una lesione personale con violazione delle norme sugli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali è punito con la reclusione da sei mesi a due anni per le lesioni gravi e da due a quattro anni per le lesioni gravissime.

Nell’ipotesi di cui al primo comma, nei casi in cui il datore di lavoro non abbia predisposto il documento di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, ovvero non abbia designato il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dei rischi, è punito con la reclusione da due a cinque anni per le lesioni gravi e da tre a sette anni per le lesioni gravissime.

Se il fatto è commesso nell’esecuzione di un rapporto di lavoro irregolare sul piano contrattuale o contributivo, la pena è della reclusione da tre a sette per le lesioni gravi e da quattro a otto per le lesioni gravissime.

La stessa pena di cui al secondo comma si applica a chiunque in violazione del Titolo VIII capo I e IV, Titolo IX capo I, II, e III, titolo X capo I, II e III del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, mette a disposizione dei lavoratori attrezzature non conformi a quanto disposto dall’articolo 70, comma 1, del citato decreto, cagioni per colpa a un lavoratore lesioni personali gravi o gravissime.

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, a chiunque cagioni lesioni a più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.

Quando ricorrono le circostanze aggravanti di cui ai commi secondo, terzo, quarto e quinto le concorrenti circostanze attenuanti non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto alle predette circostanze aggravanti.

Art. 3-quater

(Modifiche al Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro)

Al Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. a) all’articolo 2, comma 1, lett. dd), le parole:«idoneo a prevenire i reati di cui agli articoli 589 e 590, terzo comma, del codice penale, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute sul lavoro;» sono sostituite dalle seguenti: «idoneo a prevenire i reati di cui agli articoli 589-quater, e 590-septies, del codice penale»;
  2. b)  dopo l’articolo 20 è inserito il seguente:«Art.20-bis: (Procedura d’urgenza verifica rispetto prescrizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro) In caso di preventiva verifica di mancata attuazione da parte del datore di lavoro degli adempimenti a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori i singoli RLS, gli organismi territoriali delle organizzazioni sindacali nazionali, le rappresentanze sindacali aziendali e le Rsu possono ricorrere al giudice del lavoro, con la procedura d’urgenza di cui all’articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n.300, perché ne ordini l’immediato rispetto.
  3. Laddove il giudice riconosca la fondatezza della denuncia proposta intima al datore di lavoro l’immediata rimozione del pericolo o l’attuazione immediata degli adempimenti non rispettati e decide la sanzione in caso di mancata ottemperanza entro sessanta giorni dalla sentenza. I rappresentanti sindacali di cui al comma 1, non incorrono in alcun caso ad azioni ritorsive da parte del datore di lavoro, sono tutelati dal licenziamento, dal demansionamento e da qualsiasi altra forma di discriminazione.
  4. In caso di infortunio sul lavoro a seguito di mancato adempimento, la pena prevista è aumentata da un terzo alla metà.»;
  5. c) all’articolo 28, comma 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l’attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa; criteri che devono essere conformi alle norme tecniche di riferimento per le differenti tipologie di rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori. Il datore di lavoro deve adottare, sulla base della valutazione dei rischi, le misure di prevenzione-protezione secondo il seguente schema per priorità:

1) eliminare il rischio alla fonte;

2) adottare misure di protezione collettive;

3) fornire ai lavoratori i Dpi solo se, nonostante l’adozione delle prime due tipologie di misure, rimane del rischio residuo.»;

  1. d) all’articolo 302, comma 3, le parole: «ovvero i reati di cui agli articoli 589, secondo comma, e 590, terzo comma, del codice penale, limitatamente all’ipotesi di violazione delle norme relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero i reati di cui agli articoli 589-quatere 590-septies, del codice penale».

Art. 3-quinquies

(Applicabilità della sospensione condizionale della pena)

  1. Per il delitto di cui all’articolo 590-septies l’applicabilità dell’istituto di cui all’articolo 163 del codice penale è subordinata al risarcimento integrale del danno e all’estinzione, ai sensi dell’articolo 24 del decreto legislativo 19 dicembre 1994m n.758, delle violazioni costituenti presupposto della colpa.».».

3.0.26

PirondiniMazzellaPirroGuidolin

Dopo l’articolo, inserire i seguenti:

«Art. 3-bis

(Omicidio sul lavoro)

  1. Dopo l’articolo 589-ter del codice penale, sono inseriti i seguenti: «Art.589-quater (Omicidio sul lavoro). Chiunque cagioni per colpa la morte di una persona con violazione delle norme sugli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali è punito con la reclusione da tre a otto anni.

Nell’ipotesi di cui al primo comma, nei casi in cui il datore di lavoro non abbia predisposto il documento di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile, 2008, n. 81, ovvero non abbia designato il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dei rischi, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni.

Se il fatto è commesso nell’esecuzione di un rapporto di lavoro irregolare sul piano contrattuale o contributivo, la pena è della reclusione da cinque a undici anni.

La stessa pena di cui al secondo comma si applica a chiunque, in violazione del Titolo VIII capo I e IV, Titolo IX capo I, II, e III, titolo X capo I, II e III del decreto legislativo 9 aprile, 2008, n. 81, mette a disposizione dei lavoratori attrezzature non conformi a quanto disposto dall’articolo 70, comma 1, del citato decreto, cagiona per colpa la morte di un lavoratore.

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, a chiunque cagioni la morte di più persone, ovvero la morte di uno o più persone e lesioni a una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni diciotto.

Quando ricorrono le circostanze aggravanti di cui ai commi secondo, terzo, quarto e quinto le concorrenti circostanze attenuanti non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto alle predette circostanze aggravanti.

Art. 3-ter

(Lesioni personali sul lavoro gravi o gravissime)

Dopo l’articolo 590-sexies del codice penale, è inserito il seguente:«Art. 590-septies (Lesioni personali sul lavoro gravi o gravissime) Chiunque cagioni per colpa a un lavoratore una lesione personale con violazione delle norme sugli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali è punito con la reclusione da sei mesi a due anni per le lesioni gravi e da due a quattro anni per le lesioni gravissime.

Nell’ipotesi di cui al primo comma, nei casi in cui il datore di lavoro non abbia predisposto il documento di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, ovvero non abbia designato il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dei rischi, è punito con la reclusione da due a cinque anni per le lesioni gravi e da tre a sette anni per le lesioni gravissime.

Se il fatto è commesso nell’esecuzione di un rapporto di lavoro irregolare sul piano contrattuale o contributivo, la pena è della reclusione da tre a sette per le lesioni gravi e da quattro a otto per le lesioni gravissime.

La stessa pena di cui al secondo comma si applica a chiunque in violazione del Titolo VIII capo I e IV, Titolo IX capo I, II, e III, titolo X capo I, II e III del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, mette a disposizione dei lavoratori attrezzature non conformi a quanto disposto dall’articolo 70, comma 1, del citato decreto, cagioni per colpa a un lavoratore lesioni personali gravi o gravissime.

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, a chiunque cagioni lesioni a più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.

Quando ricorrono le circostanze aggravanti di cui ai commi secondo, terzo, quarto e quinto le concorrenti circostanze attenuanti non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto alle predette circostanze aggravanti.

Art. 3-quater

(Modifiche al Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro)

 Al Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. a) all’articolo 2, comma 1, lett. dd), le parole:«idoneo a prevenire i reati di cui agli articoli 589 e 590, terzo comma, del codice penale, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute sul lavoro;» sono sostituite dalle seguenti: «idoneo a prevenire i reati di cui agli articoli 589-quater, e 590-septies, del codice penale»;
  2. b)  dopo l’articolo 20 è inserito il seguente:«Art.20-bis: (Procedura d’urgenza verifica rispetto prescrizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro) In caso di preventiva verifica di mancata attuazione da parte del datore di lavoro degli adempimenti a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori i singoli RLS, gli organismi territoriali delle organizzazioni sindacali nazionali, le rappresentanze sindacali aziendali e le Rsu possono ricorrere al giudice del lavoro, con la procedura d’urgenza di cui all’articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n.300, perché ne ordini l’immediato rispetto.
  3. Laddove il giudice riconosca la fondatezza della denuncia proposta intima al datore di lavoro l’immediata rimozione del pericolo o l’attuazione immediata degli adempimenti non rispettati e decide la sanzione in caso di mancata ottemperanza entro sessanta giorni dalla sentenza. I rappresentanti sindacali di cui al comma 1, non incorrono in alcun caso ad azioni ritorsive da parte del datore di lavoro, sono tutelati dal licenziamento, dal demansionamento e da qualsiasi altra forma di discriminazione.
  4. In caso di infortunio sul lavoro a seguito di mancato adempimento, la pena prevista è aumentata da un terzo alla metà.»;
  5. c) all’articolo 28, comma 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l’attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa; criteri che devono essere conformi alle norme tecniche di riferimento per le differenti tipologie di rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori. Il datore di lavoro deve adottare, sulla base della valutazione dei rischi, le misure di prevenzione-protezione secondo il seguente schema per priorità:

1) eliminare il rischio alla fonte;

2) adottare misure di protezione collettive;

3) fornire ai lavoratori i Dpi solo se, nonostante l’adozione delle prime due tipologie di misure, rimane del rischio residuo.»;

  1. d) all’articolo 302, comma 3, le parole: «ovvero i reati di cui agli articoli 589, secondo comma, e 590, terzo comma, del codice penale, limitatamente all’ipotesi di violazione delle norme relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero i reati di cui agli articoli 589-quatere 590-septies, del codice penale».

Art. 3-quinquies

(Confisca obbligatoria in caso di omicidio sul lavoro)

  1. All’articolo 240, primo comma, del codice penale, dopo il numero 1-bis)è aggiunto, in fine, il seguente: «1-ter) dell’azienda nella quale si è consumato il delitto di cui all’articolo 589-quater terzo comma.»».

3.0.27

PirondiniMazzellaPirroGuidolin

Dopo l’articolo, inserire i seguenti:

«Art. 3-bis

(Omicidio sul lavoro)

  1. Dopo l’articolo 589-ter del codice penale, sono inseriti i seguenti: «Art.589-quater (Omicidio sul lavoro). Chiunque cagioni per colpa la morte di una persona con violazione delle norme sugli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali è punito con la reclusione da tre a otto anni.

Nell’ipotesi di cui al primo comma, nei casi in cui il datore di lavoro non abbia predisposto il documento di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile, 2008, n. 81, ovvero non abbia designato il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dei rischi, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni.

Se il fatto è commesso nell’esecuzione di un rapporto di lavoro irregolare sul piano contrattuale o contributivo, la pena è della reclusione da cinque a undici anni.

La stessa pena di cui al secondo comma si applica a chiunque, in violazione del Titolo VIII capo I e IV, Titolo IX capo I, II, e III, titolo X capo I, II e III del decreto legislativo 9 aprile, 2008, n. 81, mette a disposizione dei lavoratori attrezzature non conformi a quanto disposto dall’articolo 70, comma 1, del citato decreto, cagiona per colpa la morte di un lavoratore.

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, a chiunque cagioni la morte di più persone, ovvero la morte di uno o più persone e lesioni a una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni diciotto.

Quando ricorrono le circostanze aggravanti di cui ai commi secondo, terzo, quarto e quinto le concorrenti circostanze attenuanti non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto alle predette circostanze aggravanti.

Art. 3-ter

(Lesioni personali sul lavoro gravi o gravissime)

Dopo l’articolo 590-sexies del codice penale, è inserito il seguente:«Art. 590-septies (Lesioni personali sul lavoro gravi o gravissime) Chiunque cagioni per colpa a un lavoratore una lesione personale con violazione delle norme sugli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali è punito con la reclusione da sei mesi a due anni per le lesioni gravi e da due a quattro anni per le lesioni gravissime.

Nell’ipotesi di cui al primo comma, nei casi in cui il datore di lavoro non abbia predisposto il documento di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, ovvero non abbia designato il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dei rischi, è punito con la reclusione da due a cinque anni per le lesioni gravi e da tre a sette anni per le lesioni gravissime.

Se il fatto è commesso nell’esecuzione di un rapporto di lavoro irregolare sul piano contrattuale o contributivo, la pena è della reclusione da tre a sette per le lesioni gravi e da quattro a otto per le lesioni gravissime.

La stessa pena di cui al secondo comma si applica a chiunque in violazione del Titolo VIII capo I e IV, Titolo IX capo I, II, e III, titolo X capo I, II e III del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, mette a disposizione dei lavoratori attrezzature non conformi a quanto disposto dall’articolo 70, comma 1, del citato decreto, cagioni per colpa a un lavoratore lesioni personali gravi o gravissime.

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, a chiunque cagioni lesioni a più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.

Quando ricorrono le circostanze aggravanti di cui ai commi secondo, terzo, quarto e quinto le concorrenti circostanze attenuanti non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto alle predette circostanze aggravanti.

Art. 3-quater

(Modifiche al Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro)

Al Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. a) all’articolo 2, comma 1, lett. dd), le parole:«idoneo a prevenire i reati di cui agli articoli 589 e 590, terzo comma, del codice penale, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute sul lavoro;» sono sostituite dalle seguenti: «idoneo a prevenire i reati di cui agli articoli 589-quater, e 590-septies, del codice penale»;
  2. b)  dopo l’articolo 20 è inserito il seguente:«Art.20-bis: (Procedura d’urgenza verifica rispetto prescrizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro) In caso di preventiva verifica di mancata attuazione da parte del datore di lavoro degli adempimenti a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori i singoli RLS, gli organismi territoriali delle organizzazioni sindacali nazionali, le rappresentanze sindacali aziendali e le Rsu possono ricorrere al giudice del lavoro, con la procedura d’urgenza di cui all’articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n.300, perché ne ordini l’immediato rispetto.
  3. Laddove il giudice riconosca la fondatezza della denuncia proposta intima al datore di lavoro l’immediata rimozione del pericolo o l’attuazione immediata degli adempimenti non rispettati e decide la sanzione in caso di mancata ottemperanza entro sessanta giorni dalla sentenza. I rappresentanti sindacali di cui al comma 1, non incorrono in alcun caso ad azioni ritorsive da parte del datore di lavoro, sono tutelati dal licenziamento, dal demansionamento e da qualsiasi altra forma di discriminazione.
  4. In caso di infortunio sul lavoro a seguito di mancato adempimento, la pena prevista è aumentata da un terzo alla metà.»;
  5. c) all’articolo 28, comma 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l’attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa; criteri che devono essere conformi alle norme tecniche di riferimento per le differenti tipologie di rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori. Il datore di lavoro deve adottare, sulla base della valutazione dei rischi, le misure di prevenzione-protezione secondo il seguente schema per priorità:

1) eliminare il rischio alla fonte;

2) adottare misure di protezione collettive;

3) fornire ai lavoratori i Dpi solo se, nonostante l’adozione delle prime due tipologie di misure, rimane del rischio residuo.»;

  1. d) all’articolo 302, comma 3, le parole: «ovvero i reati di cui agli articoli 589, secondo comma, e 590, terzo comma, del codice penale, limitatamente all’ipotesi di violazione delle norme relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero i reati di cui agli articoli 589-quatere 590-septies, del codice penale».

Art. 3-quinquies

(Norme di coordinamento)

          1.In tutte le disposizioni, legislative, regolamentari e amministrative, ove si faccia richiamo ai precedenti reati di cui agli articoli 589, secondo comma e 590, terzo comma, del codice penale, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute sul lavoro, dovrà ora intendersi il richiamo ai reati di cui agli articoli 589-quater e 590-septies del codice penale come introdotti dagli articoli 3-bis e 3-ter del presente decreto.».

3.0.28

BocciaZampaCamussoZambito

Dopo l’articolo 3, inserire il seguente:

“Art. 3-bis

(Disposizioni per l’istituzione del salario minimo)

  1. In attuazione dell’articolo 36, primo comma, della Costituzione e fermo restando quanto previsto dall’articolo 36 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e da ogni altra disposizione di legge compatibile con il presente articolo, i datori di lavoro, imprenditori e non imprenditori, sono tenuti a corrispondere ai lavoratori di cui all’articolo 2094 del codice civile una retribuzione complessiva sufficiente e proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro prestato.
  2. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai rapporti di collaborazione di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, a eccezione di quelli previsti alle lettere b)c) del comma 2 del medesimo articolo 2 del decreto legislativo n. 81 del 2015.
  3. In attuazione degli articoli 35, primo comma, e 36, primo comma, della Costituzione, ai lavoratori che prestano la propria attività lavorativa in forza di un contratto di agenzia o di rappresentanza commerciale o di un contratto di collaborazione che si concreti in una prestazione di opera coordinata e continuativa, prevalentemente personale, a carattere non subordinato, o effettuino prestazioni d’opera intellettuale o manuale di cui all’articolo 2222 del codice civile, il committente è tenuto a corrispondere un compenso proporzionato al risultato ottenuto, avuto riguardo al tempo normalmente necessario per conseguirlo.
  4. Per «retribuzione complessiva sufficiente e proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro prestato» si intende il trattamento economico complessivo, comprensivo del trattamento economico minimo, degli scatti di anzianità, delle mensilità aggiuntive e delle indennità contrattuali fisse e continuative dovute in relazione all’ordinario svolgimento dell’attività lavorativa, non inferiore, ferme restando le pattuizioni di miglior favore, a quello previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) in vigore per il settore in cui il datore di lavoro opera e svolge effettivamente la sua attività, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Il trattamento economico minimo orario stabilito dal CCNL, non può comunque essere inferiore a 9 euro lordi.
  5. Il trattamento economico minimo orario per il lavoro domestico è stabilito con regolamento adottato mediante decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, tenuto conto dei princìpi e delle finalità del presente articolo.
  6. In presenza di una pluralità di contratti collettivi nazionali applicabili ai sensi dei commi 4 e 5, la retribuzione complessiva sufficiente e proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro prestato non può essere inferiore a quella prevista per la prestazione di lavoro dedotta in obbligazione dal CCNL stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale nella categoria merceologico-produttiva interessata.
  7. Il trattamento economico minimo orario stabilito dal CCNL non può essere in ogni caso inferiore all’importo previsto al comma 4.
  8. In mancanza di contratti collettivi nazionali per il settore di riferimento stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale, la retribuzione di cui al comma 6 non può essere complessivamente inferiore a quella stabilita dal CCNL che disciplina, nel medesimo settore, mansioni equiparabili.
  9. In mancanza di contratti collettivi nazionali specifici per il settore di riferimento la retribuzione di cui al comma 1 non può essere complessivamente inferiore a quella stabilita dal CCNL per il settore maggiormente affine a quello di riferimento e che disciplina mansioni equiparabili a quelle svolte nel settore privo di contratti collettivi nazionali specifici.
  10. Per i lavoratori di cui al comma 3, che prestano la propria attività lavorativa in forza di un contratto di agenzia o di rappresentanza commerciale o di un contratto di collaborazione, in mancanza di accordi collettivi nazionali specifici per il settore di riferimento stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale, la retribuzione dovuta non può essere complessivamente inferiore a quella stabilita dal CCNL che disciplina, nel medesimo settore, mansioni equiparabili svolte dai lavoratori subordinati, avuto riguardo al tempo normalmente necessario per fornire la stessa prestazione.
  11. All’articolo 2225 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Il corrispettivo per la prestazione d’opera intellettuale o manuale non può essere comunque inferiore a quello stabilito dai contratti collettivi stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale per mansioni equiparabili svolte dai lavoratori subordinati».

  1. Qualora, per scadenza o disdetta, manchi un contratto collettivo applicabile cui fare riferimento ai sensi dei commi 1, 2, 3, 4 e 5 il trattamento economico complessivo di riferimento è quello previsto dal previgente contratto collettivo prevalente fino al suo rinnovo.
  2. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituita la Commissione per l’aggiornamento del valore soglia del trattamento economico minimo orario di cui al comma 4, di seguito denominata «Commissione». Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono nominati i membri della Commissione.
  3. La Commissione è presieduta dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, o da un suo delegato, ed è composta da:
  4. a)un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
  5. b)un rappresentante dell’Istituto nazionale della previdenza sociale;
  6. c)un rappresentante dell’Istituto nazionale di statistica;
  7. d)un rappresentante dell’Ispettorato nazionale del lavoro;
  8. e)un numero pari di rappresentanti delle associazioni dei datori lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale.
  9. La Commissione:
  10. a)con cadenza annuale, valuta e determina l’aggiornamento dell’importo del trattamento economico minimo orario di cui al comma 4;
  11. b)monitora il rispetto della retribuzione complessiva sufficiente e proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro prestato, come definita dai commi 4 e 5;
  12. c)raccoglie informazioni e cura l’elaborazione di specifici rapporti o studi periodici sull’applicazione dei contratti collettivi nei vari settori.
  13. L’aggiornamento su base annuale dell’importo del trattamento economico minimo orario di cui al comma 4 è disposto con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, su proposta della Commissione.
  14. Ai componenti della Commissione non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso di spese o altro emolumento comunque denominato.
  15. Dall’attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e l’amministrazione interessata vi provvede con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.
  16. Fermi restando gli ulteriori strumenti di tutela previsti dall’ordinamento, compresa l’adozione della diffida accertativa di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, qualora il datore di lavoro ponga in essere comportamenti diretti a impedire o a limitare l’applicazione delle disposizioni del presente articolo, su ricorso degli organismi locali delle associazioni sindacali nazionali che vi abbiano interesse, il giudice del lavoro del luogo ove è posto in essere il comportamento denunziato, convocate le parti e assunte sommarie informazioni, qualora ritenga sussistente la violazione di cui al presente comma, ordina al datore di lavoro, con decreto motivato e immediatamente esecutivo, la corresponsione ai lavoratori del trattamento economico complessivo e di tutti gli oneri conseguenti.
  17. L’efficacia esecutiva del decreto di cui al comma 1 non può essere revocata fino alla sentenza con cui il giudice del lavoro definisce il giudizio instaurato ai sensi del medesimo comma 19. Contro il decreto che decide sul ricorso è ammessa, entro trenta giorni dalla comunicazione del decreto alle parti, opposizione davanti al giudice del lavoro che decide con sentenza immediatamente esecutiva. Si osservano le disposizioni degli articoli 413 e seguenti del codice di procedura civile.
  18. La legge di bilancio per il 2024 definisce un beneficio in favore dei datori di lavoro, per un periodo di tempo definito e in misura progressivamente decrescente, proporzionale agli incrementi retributivi corrisposti ai prestatori di lavoro al fine di adeguare il trattamento economico minimo orario all’importo di 9 euro di cui al comma 4.
  19. Le disposizioni di cui al presente articolo, ad eccezione del comma 21, acquistano efficacia dal 15 novembre 2024.”

3.0.29

CamussoZampaFurlanZambito

Dopo l’articolo 3, aggiungere il seguente:

“Art. 3-bis

(Obblighi del datore di lavoro)

  1. Il datore di lavoro deve procedere alla redazione e all’aggiornamento del Documento di valutazione del rischio prevedendo i rischi derivanti dall’esposizione ad alte temperature e individuando le misure di sicurezza da adottare per prevenire infortuni e malattie professionali correlate.”

3.0.30

CamussoZampaFurlanZambito

Dopo l’articolo 3, inserire il seguente:

“Art. 3-bis

(Riconoscimento del Reddito di cittadinanza fino al 31 dicembre 2023)

  1. All’articolo 13 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, sono apportate le seguenti modificazioni:
  2. a) al comma 1, le parole “sino alla sua naturale scadenza e comunque non oltre il 31 dicembre 2023” sono sostituite dalle seguenti “fino al 31 dicembre 2023”;
  3. b) al comma 5, capoverso “313” sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al primo periodo, le parole “nel limite massimo di sette mensilità e comunque non oltre il 31 dicembre 2023” sono sostituite dalle seguenti “fino al 31 dicembre 2023”;

2) al secondo periodo, le parole “, prima della scadenza dei sette mesi,” sono soppresse;

3) al terzo periodo, le parole “, entro il suddetto termine di sette mesi e comunque non oltre il 31 ottobre 2023,” sono sostituite dalle seguenti “entro il 31 ottobre 2023”;

  1. c) il comma 6 è soppresso;
  2. d) dopo il comma 14, è inserito il seguente:
    “14-bis.  Il Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è ridotto di 422.500.000 per l’anno 2023.”.”

3.0.31

MagniDe CristofaroCucchiAurora Floridia

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis

(Obblighi del datore di lavoro)

  1. Il datore di lavoro è tenuto a redigere ed aggiornare il Documento di Valutazione dei Rischi (Dvr), prevedendo i rischi derivanti dall’esposizione ad alte temperature ed individuando le misure di sicurezza da adottare per prevenire infortuni e malattie professionali correlate.».

Art. 4

4.1

TurcoPatuanelliGuidolinMazzellaPirro

Sopprimere il comma 1.

4.2

CamussoZampaFurlanZambito

Sopprimere il comma 1.

4.3

MagniDe CristofaroCucchiAurora Floridia

Sopprimere il comma 1.

4.4

TurcoPirroMazzellaGuidolin

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All’articolo 1, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. a) al comma 115, primo periodo, le parole: “per l’anno 2023” sono sostituite dalle seguenti: “per gli anni 2023 e 2024”;
  2. b) al comma 116, le parole: “50 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “65 per cento”.»

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Disposizioni in materia di contributo di solidarietà e proroga dei termini di versamento»

4.5

TurcoPirroMazzellaGuidolin

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All’articolo 1, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. a) al comma 115, primo periodo, le parole: “per l’anno 2023” sono sostituite dalle seguenti: “per gli anni 2023 e 2024”;
  2. b) al comma 116, le parole: “50 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “60 per cento”.»

     Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Disposizioni in materia di contributo di solidarietà e proroga dei termini di versamento»

4.6

TurcoPirroMazzellaGuidolin

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All’articolo 1, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. a) al comma 115, primo periodo, le parole: “per l’anno 2023” sono sostituite dalle seguenti: “per gli anni 2023 e 2024”;
  2. b) al comma 116, le parole: “50 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “55 per cento”.»

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Disposizioni in materia di contributo di solidarietà e proroga dei termini di versamento»

4.7

TurcoPirroMazzellaGuidolin

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All’articolo 1, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. a) al comma 115, primo periodo, le parole: “per l’anno 2023” sono sostituite dalle seguenti: “per gli anni 2023 e 2024”;
  2. b) al comma 116, le parole: “50 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “54 per cento”.»

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Disposizioni in materia di contributo di solidarietà e proroga dei termini di versamento»

4.8

TurcoPirroMazzellaGuidolin

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All’articolo 1, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. a) al comma 115, primo periodo, le parole: “per l’anno 2023” sono sostituite dalle seguenti: “per gli anni 2023 e 2024”;
  2. b) al comma 116, le parole: “50 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “52 per cento”.»

     Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Disposizioni in materia di contributo di solidarietà e proroga dei termini di versamento»

4.9

TurcoPirroMazzellaGuidolin

Sostituire il comma 1 con il seguente:

“1. All’articolo 1, comma 115, primo periodo, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: «per l’anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2023 e 2024».”

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Disposizioni in materia di contributo di solidarietà e proroga dei termini di versamento»

4.10

TurcoPirroMazzellaGuidolin

Sostituire il comma 1 con il seguente:

          «1. All’articolo 1, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. a) al comma 115, primo periodo, le parole: “per l’anno 2023” sono sostituite dalle seguenti: “per gli anni 2023 e 2024”;
  2. b) il comma 116, è sostituito dal seguente: “116. Il contributo è dovuto a fronte di un incremento medio del margine operativo lordo nei tre periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2024, almeno pari al 50 per cento. Il contributo di solidarietà è determinato applicando un’aliquota pari al 25 per cento sull’ammontare della quota del reddito complessivo determinato ai fini dell’imposta sul reddito delle società relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025, che eccede per almeno il 10 per cento la media dei redditi complessivi determinati ai sensi dell’imposta sul reddito delle società conseguiti nei quattro periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2024; nel caso in cui la media dei redditi complessivi sia negativa si assume un valore pari a zero.”

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Disposizioni in materia di contributo di solidarietà e proroga dei termini di versamento»

4.11

CroattiTurcoPirroMazzellaGuidolin

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

«1. All’articolo 1, comma 7, del decreto legge 1° giugno 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n, 100, le parole: “20 novembre 2023” sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: “15 dicembre 2023”.

1-bis. All’articolo 1, comma 116, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: “50 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “65 per cento”.»

4.12

TurcoPirroMazzellaGuidolin

Al comma 1, sostituire le parole da: «può essere versato» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «è istituito anche per l’anno 2024, al fine di fronteggiare eccezionali situazioni climatiche, comprese quelle relative a straordinarie ondate di calore, a carico delle grandi imprese che realizzino un incremento medio del margine operativo lordo nei tre periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2024, almeno pari al 52 per cento. Il contributo di solidarietà è determinato applicando un’aliquota pari al 25 per cento sull’ammontare della quota del reddito complessivo determinato ai fini dell’imposta sul reddito delle società relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025, che eccede per almeno il 10 per cento la media dei redditi complessivi determinati ai sensi dell’imposta sul reddito delle società conseguiti nei quattro periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2024; nel caso in cui la media dei redditi complessivi sia negativa si assume un valore pari a zero.»

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Disposizioni in materia di contributo di solidarietà e proroga dei termini di versamento»

4.13

TurcoPirroMazzellaGuidolin

Al comma 1, sostituire le parole da: «può essere versato» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «è istituito anche per l’anno 2024, al fine di fronteggiare eccezionali situazioni climatiche, comprese quelle relative a straordinarie ondate di calore, a carico delle grandi imprese che realizzino un incremento medio del margine operativo lordo nei tre periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2024, almeno pari al 50 per cento. Il contributo di solidarietà è determinato applicando un’aliquota pari al 25 per cento sull’ammontare della quota del reddito complessivo determinato ai fini dell’imposta sul reddito delle società relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025, che eccede per almeno il 10 per cento la media dei redditi complessivi determinati ai sensi dell’imposta sul reddito delle società conseguiti nei quattro periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2024; nel caso in cui la media dei redditi complessivi sia negativa si assume un valore pari a zero.»

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Disposizioni in materia di contributo di solidarietà e proroga dei termini di versamento»

4.14

TurcoPirroMazzellaGuidolin

Al comma 1, sostituire le parole da: «può essere versato» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «è istituito anche per l’anno 2024, al fine di fronteggiare eccezionali situazioni climatiche, comprese quelle relative a straordinarie ondate di calore, a carico delle grandi imprese che realizzino un incremento medio del margine operativo lordo nei tre periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2024, almeno pari al 55 per cento. Il contributo di solidarietà è determinato applicando un’aliquota pari al 25 per cento sull’ammontare della quota del reddito complessivo determinato ai fini dell’imposta sul reddito delle società relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025, che eccede per almeno il 10 per cento la media dei redditi complessivi determinati ai sensi dell’imposta sul reddito delle società conseguiti nei quattro periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2024; nel caso in cui la media dei redditi complessivi sia negativa si assume un valore pari a zero.»

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Disposizioni in materia di contributo di solidarietà e proroga dei termini di versamento»

4.15

TurcoPirroMazzellaGuidolin

Al comma 1, sostituire le parole: «30 novembre» con le seguenti: «30 ottobre».

4.16

TurcoPirroMazzellaGuidolin

Al comma 1, sostituire le parole: «30 novembre» con le seguenti: «15 ottobre».

4.17

TurcoPirroMazzellaGuidolin

Al comma 1, sostituire le parole: «30 novembre» con le seguenti: «30 settembre».

4.18

TurcoPirroMazzellaGuidolin

Al comma 1, sostituire le parole: «30 novembre» con le seguenti: «15 settembre».

4.19

TurcoPirroMazzellaGuidolin

Al comma 1, sostituire le parole: «30 novembre» con le seguenti: «31 agosto».

4.20

TurcoPirroMazzellaGuidolin

Al comma 1, sostituire le parole: «30 novembre» con le seguenti: «16 agosto».

4.21

GuidolinMazzellaPirro

Apportare le seguenti modifiche:

  1. a) al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:«All’articolo 1, comma 116, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: “50 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “55 per cento”.»;
  2. b) dopo il comma 1, inserire il seguente:«1-bis. Al fine di garantire una graduale presa in carico della popolazione in condizione di bisogno da parte dei servizi sociali comunali, provvedendo ad una progressiva sospensione della misura del reddito di cittadinanza di cui agli articoli da 1 a 3 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, all’articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:
  3. a) al comma 313:

1) al primo periodo, le parole: “nel limite massimo di sette mensilità” sono sostituite dalle seguenti: “nel limite massimo di otto mensilità”;

2) al secondo periodo, le parole: “dei sette mesi” sono sostituite dalle seguenti: “degli otto mesi”;

3) al terzo periodo, le parole: “sette mesi” sono sostituite dalle seguenti: “otto mesi”;

  1. b) al comma 314, la parola: “sette” è soppressa.»

4.22

GuidolinMazzellaPirro

Apportare le seguenti modifiche:

  1. a) al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:«All’articolo 1, comma 116, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: “50 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “60 per cento”.»;
  2. b) dopo il comma 1, inserire il seguente:«1-bis. Al fine di garantire una graduale presa in carico della popolazione in condizione di bisogno da parte dei servizi sociali comunali, provvedendo ad una progressiva sospensione della misura del reddito di cittadinanza di cui agli articoli da 1 a 3 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, all’articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:
  3. a) al comma 313:

1) al primo periodo, le parole: “sette mensilità” sono sostituite dalle seguenti: “nove mensilità”;

2) al secondo periodo, le parole: “sette mesi” sono sostituite dalle seguenti: “nove mesi”;

3) al terzo periodo, le parole: “sette mesi” sono sostituite dalle seguenti: “nove mesi”;

  1. b) al comma 314, la parola: “sette” è soppressa.»

4.23

GuidolinMazzellaPirro

Apportare le seguenti modifiche:

  1. a) al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:«All’articolo 1, comma 116, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: “50 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “63 per cento”.»;
  2. b) dopo il comma 1, inserire il seguente:«1-bis. Al fine di garantire una graduale presa in carico della popolazione in condizione di bisogno da parte dei servizi sociali comunali, provvedendo ad una progressiva sospensione della misura del reddito di cittadinanza di cui agli articoli da 1 a 3 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, all’articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:
  3. a) al comma 313:

1) al primo periodo, le parole: “sette mensilità” sono sostituite dalle seguenti: “dieci mensilità”;

2) al secondo periodo, le parole: “sette mesi” sono sostituite dalle seguenti: “dieci mesi”;

3) al terzo periodo, le parole: “sette mesi” sono sostituite dalle seguenti: “dieci mesi” e le parole: “31 ottobre 2023” con le seguenti: “30 novembre 2023”;

4) al quarto periodo, le parole: “31 ottobre 2023” sono sostituite dalle seguenti: “30 novembre 2023”;

  1. b) al comma 314, la parola: “sette” è soppressa.»

4.24

GuidolinMazzellaPirro

Apportare le seguenti modifiche:

  1. a) al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:«All’articolo 1, comma 116, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: “50 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “65 per cento”.»;
  2. b) dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Al fine di garantire una graduale presa in carico della popolazione in condizione di bisogno da parte dei servizi sociali comunali, provvedendo ad una progressiva sospensione della misura del reddito di cittadinanza di cui agli articoli da 1 a 3 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, all’articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. a) al comma 313:

1) al primo periodo, le parole: “sette mensilità” sono sostituite dalle seguenti: “undici mensilità”;

2) al secondo periodo, le parole: “sette mesi” sono sostituite dalle seguenti: “undici mesi”;

3) al terzo periodo, le parole: “sette mesi” sono sostituite dalle seguenti: “undici mesi” e le parole: “e comunque non oltre il 31 ottobre 2023” sono soppresse;

4) l’ultimo periodo è soppresso;

  1. b) al comma 314, la parola: “sette” è soppressa.»

4.25

Durnwalder

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. All’articolo 15-bis, comma 7, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n.25, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: ”Le disposizioni richiamate dal precedente periodo non si applicano agli impianti, di qualsiasi tipologia e potenza, i cui intestatari siano pubbliche amministrazioni centrali e locali, enti territoriali, enti pubblici economici e soggetti partecipati al cento per cento da amministrazioni e enti pubblici. Sono da considerarsi non dovute eventuali somme richieste dal GSE a tali soggetti”.

1-ter. Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 1-bis, pari a 100 milioni di euro a decorrere dall’anno 2023, si provvede mediante la riduzione di euro 50 milioni, rispettivamente dei Fondi di cui all’articolo 1, comma 199 e comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

4.26

Durnwalder

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. All’articolo 1, comma 115 della legge 29 dicembre 2022, n.197, al terzo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: “nonché dalle imprese che esercitano l’attività prevalente di commercio di energia elettrica con meno di 10 dipendenti.”.

1-ter. Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 1-bis, pari a 20 milioni di euro a decorrere dall’anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

4.27

GuidolinPirroMazzella

Sostituire il comma 2, con il seguente:

“2. All’articolo 8, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. a) al comma 3, primo periodo, le parole: “31 luglio 2023” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2023”;
  2. b) dopo il comma 3, inserire il seguente:

“3-bis. Per le micro e le piccole imprese come definite dalla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione europea del 6 maggio 2003, il termine di cui al comma 3, primo periodo, è differito al 30 aprile 2024″.

4.28

GuidolinPirroMazzella

Sostituire il comma 2, con il seguente:

“2. All’articolo 8, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. c) al comma 3, primo periodo, le parole: “31 luglio 2023?” sono sostituite dalle seguenti: «?1 gennaio 2024?»;
  2. d) dopo il comma 3, inserire il seguente:

“3-bis. Per le micro e le piccole imprese come definite dalla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione europea del 6 maggio 2003, il termine di cui al comma 3, primo periodo, è differito al 30 aprile 2024″.

4.29

GuidolinPirroMazzella

Sostituire il comma 2, con il seguente:

“2. All’articolo 8, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. a) al comma 3, primo periodo, le parole: “31 luglio 2023?” sono sostituite dalle seguenti: “31 gennaio 2024?”;
  2. b) dopo il comma 3, inserire il seguente:

“3-bis. Per le micro e le piccole imprese come definite dalla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione europea del 6 maggio 2003, il termine di cui al comma 3, primo periodo, è differito al 31 maggio 2024″.

4.30

GuidolinPirroMazzella

Sostituire il comma 2, con il seguente:

“2. All’articolo 8, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. c) al comma 3, primo periodo, le parole: “31 luglio 2023” sono sostituite dalle seguenti: “1 marzo 2024?”;
  2. d) dopo il comma 3, inserire il seguente:

“3-bis. Per le micro e le piccole imprese come definite dalla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione europea del 6 maggio 2003, il termine di cui al comma 3, primo periodo, è differito al 30 aprile 2024″.

4.31

GuidolinPirroMazzella

Sostituire il comma 2, con il seguente:

“2. All’articolo 8, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. a) al comma 3, primo periodo, le parole: “?31 luglio 2023?” sono sostituite dalle seguenti: “30 aprile 2024?”;
  2. b) dopo il comma 3, inserire il seguente:”3-bis. Per le micro e le piccole imprese come definite dalla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione europea del 6 maggio 2003, il termine di cui al comma 3, primo periodo, è differito al 30 giugno 2024″.

4.32

GuidolinPirroMazzella

Sostituire il comma 2, con il seguente:

“2. All’articolo 8, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. a) al comma 3, primo periodo, dopo le parole “le aziende fornitrici” inserire le seguenti “ad eccezione delle micro e le piccole imprese come definite dalla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione europea del 6 maggio 2003”;
  2. b) al comma 3, primo periodo, le parole: “31 luglio 2023?” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2023?”;

4.33

GuidolinPirroMazzella

Sostituire il comma 2, con il seguente:

“2. All’articolo 8, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. a) al comma 3, primo periodo, dopo le parole “le aziende fornitrici” inserire le seguenti “ad eccezione delle micro e le piccole imprese come definite dalla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione europea del 6 maggio 2003”;
  2. b) al comma 3, primo periodo, le parole: “31 luglio 2023?” sono sostituite dalle seguenti: «?1 gennaio 2024?»;

4.34

GuidolinPirroMazzella

Sostituire il comma 2, con il seguente:

“2. All’articolo 8, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. a) al comma 3, primo periodo, dopo le parole “le aziende fornitrici” inserire le seguenti “ad eccezione delle micro e le piccole imprese come definite dalla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione europea del 6 maggio 2003”
  2. b) al comma 3, primo periodo, le parole: “31 luglio 2023?” sono sostituite dalle seguenti: “31 gennaio 2024”

4.35

GuidolinPirroMazzella

Sostituire il comma 2, con il seguente:

“2. All’articolo 8, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. a) al comma 3, primo periodo, dopo le parole “le aziende fornitrici” inserire le seguenti “ad eccezione delle micro e le piccole imprese come definite dalla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione europea del 6 maggio 2003”;
  2. b) al comma 3, primo periodo, le parole: “31 luglio 2023” sono sostituite dalle seguenti: “1 marzo 2024”

4.36

GuidolinPirroMazzella

Sostituire il comma 2, con il seguente:

“2. All’articolo 8, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. a) al comma 3, primo periodo, dopo le parole “le aziende fornitrici” inserire le seguenti “ad eccezione delle micro e le piccole imprese come definite dalla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione europea del 6 maggio 2003”;
  2. b) al comma 3, primo periodo, le parole: “31 luglio 2023” sono sostituite dalle seguenti: “30 aprile 2024”

4.37

GuidolinPirroMazzella

Sostituireil comma 2, con il seguente:

“2. All’articolo 8, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. c) al comma 3, primo periodo, dopo le parole “le aziende fornitrici” inserire le seguenti “ad eccezione delle micro e le piccole imprese come definite dalla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione europea del 6 maggio 2003”
  2. d) al comma 3, primo periodo, le parole: “31 luglio 2023” sono sostituite dalle seguenti: “30 giugno 2024”

4.38

PirroMazzellaGuidolin

Al comma 2, sostituire le parole “30 ottobre 2023” con le seguenti: “31 dicembre 2023 e entro il 30 aprile 2024 per le micro e le piccole imprese come definite dalla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione europea del 6 maggio 2003”.

4.39

PirroMazzellaGuidolin

Al comma 2, sostituire le parole “30 ottobre 2023” con le seguenti: “1 gennaio 2024 e entro il 30 aprile 2024 per le micro e le piccole imprese come definite dalla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione europea del 6 maggio 2003”.

4.40

PirroMazzellaGuidolin

Al comma 2, sostituire le parole “30 ottobre 2023” con le seguenti: “31 gennaio 2024 e entro il 31 maggio 2024 per le micro e le piccole imprese come definite dalla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione europea del 6 maggio 2003”.

4.41

PirroMazzellaGuidolin

Al comma 2, sostituire le parole “30 ottobre 2023” con le seguenti: “30 aprile 2024 e 30 giugno 2024 per le micro e le piccole imprese come definite dalla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione europea del 6 maggio 2003,”.

4.42

PirroMazzellaGuidolin

Al comma 2, sostituire le parole “30 ottobre 2023” con le seguenti: “1 marzo 2024  e entro il 30 aprile per le micro e le piccole imprese come definite dalla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione europea del 6 maggio 2003,”.

4.43

PirroMazzellaGuidolin

Al comma 2 sostituire le parole “30 ottobre 2023” con le seguenti: “30 aprile 2024”

4.44

PirroMazzellaGuidolin

Al comma 2 sostituire le parole “30 ottobre 2023” con le seguenti: “1 marzo 2024”

4.45

PirroMazzellaGuidolin

Al comma 2, sostituire le parole “30 ottobre 2023” con le seguenti: “31 dicembre 2023”

4.46

PirroMazzellaGuidolin

Al comma 2, sostituire le parole “30 ottobre 2023” con le seguenti: “1 gennaio 2024”

4.47

PirroMazzellaGuidolin

Al comma 2 sostituire le parole “30 ottobre 2023” con le seguenti: “31 gennaio 2024”

4.48

GuidolinPirroMazzella

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

“2-bis. Alla luce dell’eccezionalità della situazione pandemica e della crescita esponenziale correlata alle spese diagnostiche per il COVID-19, per gli anni 2020 e 2021, i dispositivi medici prodotti dalle microimprese, nonché dalle piccole e medie imprese come definite nella Raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione europea del 6 maggio 2003 acquistati dalle regioni, non sono considerati ai fini del computo del tetto di spesa di cui all’articolo 9-ter, comma 9-bis, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125.

2-ter. Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze provvede a definire:

  1. a)un tetto della spesa sanitaria dei dispositivi medici che tenga conto delle peculiarità e dei fabbisogni regionali nonché delle evoluzioni tecnologiche e dell’innovazione del settore dei dispositivi medici;
  2. b)un processo uniforme sull’intero territorio nazionale per la programmazione del fabbisogno di dispositivi medici nonché una piattaforma per il monitoraggio in tempo reale del predetto fabbisogno e del soddisfacimento dello stesso al fine di rilevare per tempo l’eventuale superamento del tetto di spesa e le ragioni che lo hanno determinato nonché le azioni per contenerlo;
  3. c)l’obbligo per le regioni della rendicontazione mensile e della pubblicazione di un avviso pubblico in caso di superamento del tetto di spesa annuale con possibilità, per le imprese che forniscono dispositivi medici al SSN, di ricontrattare la fornitura se questa diventa antieconomica;
  4. d)l’efficientamento della governance dei dispositivi medici e dei diagnostici in vitro in capo ad un organismo centrale nazionale dedicato;
  5. e)ad assicurare l’impiego delle procedure diagnostico-terapeutiche che utilizzino i device più innovativi e in linea con le valutazioni di HTA.”

4.49

GuidolinPirroMazzella

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

“2-bis. Al fine di garantire la continuità della fornitura di dispositivi medici, all’articolo 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. a)al comma 9:

1) primo periodo, dopo le parole: «aziende fornitrici di dispositivi medici» sono aggiunte le seguenti: «esentando dal pagamento le micro e le piccole imprese come definite dalla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione europea del 6 maggio 2003»;

2) il secondo periodo è soppresso;

  1. b) dopo il comma 9-bis, è aggiunto il seguente: «9-ter. Le disposizioni di cui al comma 9-bissono sospese fino al 31 dicembre 2023, e comunque fino all’emanazione del decreto di cui al secondo periodo del presente comma, con riguardo alla quota di ripiano riferita alle micro, piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione europea del 6 maggio 2003. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e con le associazioni più rappresentative delle aziende fornitrici di dispositivi medici, sono stabiliti, anche in deroga alle disposizioni di cui ai commi 8, 9 e 9-bis, nuovi criteri di riparto dell’eventuale superamento del tetto di spesa regionale a partire dall’anno 2015 tra le aziende fornitrici di dispositivi medici esentando dal pagamento le micro e piccole imprese come definite dalla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione europea del 6 maggio 2003».

4.50

GuidolinPirroMazzella

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

“2-bis. Alla luce dell’eccezionalità della situazione pandemica e della crescita esponenziale correlata alle spese diagnostiche per il COVID-19, per gli anni 2020 e 2021, i dispositivi medici prodotti dalle microimprese, nonché dalle piccole e medie imprese come definite nella Raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione europea del 6 maggio 2003 acquistati dalle regioni, non sono considerati ai fini del computo del tetto di spesa di cui all’articolo 9-ter, comma 9-bis, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125.”

4.51

GuidolinPirroMazzella

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

“2-bis. A decorrere dall’anno 2024, ai fini del ripiano della spesa per l’acquisto di dispositivi medici di cui all’articolo 9-ter, comma 9-bis, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le regioni e le province autonome sono tenute ad includervi anche la spesa sostenuta per rimborsare le strutture private accreditate e convenzionate dei dispositivi medici erogati per conto del SSN e a tal fine le strutture sanitarie sono tenute ad adeguarsi alle medesime disposizioni già previste per le strutture sanitarie pubbliche ai fini della tracciabilità e trasparenza dei dispositivi medici e della fatturazione elettronica.”

4.52

MazzellaGuidolinPirro

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

“2-bis.  Al fine di tutelare il fabbisogno di salute dei cittadini ed evitare una profonda crisi occupazionale del settore di fornitura dei dispositivi medici, entro trenta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze provvede a individuare, per le problematiche connesse al meccanismo del ripiano del superamento del tetto della spesa per l’acquisto di dispositivi medici e del payback, di cui all’articolo 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, nuovi criteri di riparto dell’eventuale superamento del tetto di spesa regionale

4.53

MazzellaGuidolinPirro

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

“2-bis.  Al fine di tutelare il fabbisogno di salute dei cittadini ed evitare una profonda crisi occupazionale del settore di fornitura dei dispositivi medici, entro trenta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze provvede a individuare, per le problematiche connesse al meccanismo del ripiano del superamento del tetto della spesa per l’acquisto di dispositivi medici e del payback, di cui all’articolo 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, nuovi criteri di riparto esentando dal pagamento pagamento le micro e le piccole imprese come definite dalla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione europea del 6 maggio 2003.

4.54

MazzellaGuidolinPirro

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

“2-bis.  Entro trenta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze provvede a individuare, per le problematiche connesse al meccanismo del ripiano del superamento del tetto della spesa per l’acquisto di dispositivi medici e del payback, di cui all’articolo 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, nuovi criteri di riparto e, in particolare,  semplificare e rivalutare il sistema dei tetti includendovi anche la spesa sostenuta per rimborsare le strutture private accreditate dei dispositivi medici erogati per conto del Servizio sanitario nazionale (SSN), secondo modalità omogenee e valide per tutto il territorio nazionale e considerando le peculiarità regionali e le intrinseche differenze esistenti”

4.55

Mazzella

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

“2-bis. Al comma 9, primo periodo, dell’articolo 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, dopo le parole: “aziende fornitrici di dispositivi medici” sono aggiunte le seguenti “ad eccezione delle piccole e medie imprese di cui al decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005, la cui incidenza del fatturato sul totale della spesa per l’acquisto di dispositivi medici a carico del servizio sanitario regionale sia inferiore a 2 milioni di euro”

4.56

MazzellaGuidolinPirroCastellone

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

“2-bis.  Al fine di tutelare il fabbisogno di salute dei cittadini ed evitare una profonda crisi occupazionale del settore di fornitura dei dispositivi medici, entro trenta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze provvede a:

  1. a)individuare, per le problematiche connesse al meccanismo del ripiano del superamento del tetto della spesa per l’acquisto di dispositivi medici e del payback, di cui all’articolo 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, soluzioni sostenibili al fine di tutelare il fabbisogno di salute dei cittadini ed evitare una profonda crisi occupazionale del settore di fornitura dei dispositivi medici;
  2. b)semplificare e rivalutare il sistema dei tetti di spesa, includendovi anche la spesa sostenuta per rimborsare le strutture private accreditate dei dispositivi medici erogati per conto del Servizio sanitario nazionale (SSN), secondo modalità omogenee e valide per tutto il territorio nazionale e considerando le peculiarità regionali e le intrinseche differenze esistenti;
  3. c)sopprimere gli effetti di cui al comma 9 dell’articolo 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, nei confronti delle piccole e medie imprese di cui al decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 238 del 12 ottobre 2005, la cui incidenza del fatturato sul totale della spesa per l’acquisto di dispositivi medici a carico del servizio sanitario regionale sia inferiore a 2 milioni di euro;

4.57

MazzellaGuidolinPirroCastellone

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

“2-bis.  Al fine di tutelare il fabbisogno di salute dei cittadini ed evitare una profonda crisi occupazionale del settore di fornitura dei dispositivi medici, entro trenta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze provvede a:

  1. a)individuare, per le problematiche connesse al meccanismo del ripiano del superamento del tetto della spesa per l’acquisto di dispositivi medici e del payback, di cui all’articolo 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, soluzioni sostenibili al fine di tutelare il fabbisogno di salute dei cittadini ed evitare una profonda crisi occupazionale del settore di fornitura dei dispositivi medici;
  2. b)semplificare e rivalutare il sistema dei tetti di spesa, includendovi anche la spesa sostenuta per rimborsare le strutture private accreditate dei dispositivi medici erogati per conto del Servizio sanitario nazionale (SSN), secondo modalità omogenee e valide per tutto il territorio nazionale e considerando le peculiarità regionali e le intrinseche differenze esistenti;
  3. c)sopprimere gli effetti di cui al comma 9 dell’articolo 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, nei confronti delle piccole e medie imprese di cui al decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 238 del 12 ottobre 2005, la cui incidenza del fatturato sul totale della spesa per l’acquisto di dispositivi medici a carico del servizio sanitario regionale sia inferiore a 2 milioni di euro;
  4. d)una comparazione degli esiti di salute sulla base di una scala confrontabile, al fine di ridurre le differenze regionali e rafforzare il principio secondo il quale dispositivi medici uguali, o con lo stesso valore terapeutico, debbano avere prezzi a carico del SSN uguali;

4.58

MazzellaGuidolinPirroCastellone

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

 “2-bis.  Al fine di tutelare il fabbisogno di salute dei cittadini ed evitare una profonda crisi occupazionale del settore di fornitura dei dispositivi medici, entro trenta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze provvede a individuare, per le problematiche connesse al meccanismo del ripiano del superamento del tetto della spesa per l’acquisto di dispositivi medici e del payback, di cui all’articolo 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, provvede a definire:

  1. a) una comparazione degli esiti di salute sulla base di una scala confrontabile, al fine di ridurre le differenze regionali e rafforzare il principio secondo il quale dispositivi medici uguali, o con lo stesso valore terapeutico, debbano avere prezzi a carico del SSN uguali;
  2. b) il monitoraggio della spesa sostenuta dal SSN per l’acquisto, tramite procedure competitive, di tutte le categorie di dispositivi medici, anche quelli considerati tecnologicamente innovativi e più sofisticati;
  3. c) una rigorosa attuazione dell’approccio multidimensionale e multidisciplinare Health Technology Assessment(HTA) per l’analisi delle implicazioni medico-cliniche, sociali, organizzative, economiche e legali dei dispositivi medici da certificare, secondo un adeguato rapporto costo-beneficio, al fine di ridurre la spesa sanitaria pubblica.

4.59

MazzellaGuidolinPirroCastellone

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

“2-bis.  Al fine di tutelare il fabbisogno di salute dei cittadini ed evitare una profonda crisi occupazionale del settore di fornitura dei dispositivi medici, entro trenta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze provvede a:

  1. a)individuare, per le problematiche connesse al meccanismo del ripiano del superamento del tetto della spesa per l’acquisto di dispositivi medici e del payback, di cui all’articolo 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, soluzioni sostenibili al fine di tutelare il fabbisogno di salute dei cittadini ed evitare una profonda crisi occupazionale del settore di fornitura dei dispositivi medici;
  2. b)semplificare e rivalutare il sistema dei tetti di spesa, includendovi anche la spesa sostenuta per rimborsare le strutture private accreditate dei dispositivi medici erogati per conto del Servizio sanitario nazionale (SSN), secondo modalità omogenee e valide per tutto il territorio nazionale e considerando le peculiarità regionali e le intrinseche differenze esistenti;
  3. c)sopprimere gli effetti di cui al comma 9 dell’articolo 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, nei confronti delle piccole e medie imprese di cui al decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 238 del 12 ottobre 2005, la cui incidenza del fatturato sul totale della spesa per l’acquisto di dispositivi medici a carico del servizio sanitario regionale sia inferiore a 2 milioni di euro;
  4. d)una comparazione degli esiti di salute sulla base di una scala confrontabile, al fine di ridurre le differenze regionali e rafforzare il principio secondo il quale dispositivi medici uguali, o con lo stesso valore terapeutico, debbano avere prezzi a carico del SSN uguali;
  5. e)il monitoraggio della spesa sostenuta dal SSN per l’acquisto, tramite procedure competitive, di tutte le categorie di dispositivi medici, anche quelli considerati tecnologicamente innovativi e più sofisticati;”

4.60

MazzellaGuidolinPirroCastellone

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

“2-bis.  Al fine di tutelare il fabbisogno di salute dei cittadini ed evitare una profonda crisi occupazionale del settore di fornitura dei dispositivi medici, entro trenta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze provvede a:

  1. a)individuare, per le problematiche connesse al meccanismo del ripiano del superamento del tetto della spesa per l’acquisto di dispositivi medici e del payback, di cui all’articolo 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, soluzioni sostenibili al fine di tutelare il fabbisogno di salute dei cittadini ed evitare una profonda crisi occupazionale del settore di fornitura dei dispositivi medici;
  2. b)semplificare e rivalutare il sistema dei tetti di spesa, includendovi anche la spesa sostenuta per rimborsare le strutture private accreditate dei dispositivi medici erogati per conto del Servizio sanitario nazionale (SSN), secondo modalità omogenee e valide per tutto il territorio nazionale e considerando le peculiarità regionali e le intrinseche differenze esistenti;
  3. c)sopprimere gli effetti di cui al comma 9 dell’articolo 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, nei confronti delle piccole e medie imprese di cui al decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 238 del 12 ottobre 2005, la cui incidenza del fatturato sul totale della spesa per l’acquisto di dispositivi medici a carico del servizio sanitario regionale sia inferiore a 2 milioni di euro;
  4. d)una comparazione degli esiti di salute sulla base di una scala confrontabile, al fine di ridurre le differenze regionali e rafforzare il principio secondo il quale dispositivi medici uguali, o con lo stesso valore terapeutico, debbano avere prezzi a carico del SSN uguali;
  5. e)il monitoraggio della spesa sostenuta dal SSN per l’acquisto, tramite procedure competitive, di tutte le categorie di dispositivi medici, anche quelli considerati tecnologicamente innovativi e più sofisticati;
  6. f)una rigorosa attuazione dell’approccio multidimensionale e multidisciplinare Health Technology Assessment (HTA) per l’analisi delle implicazioni medico-cliniche, sociali, organizzative, economiche e legali dei dispositivi medici da certificare, secondo un adeguato rapporto costo-beneficio, al fine di ridurre la spesa sanitaria pubblica”

4.61

MazzellaGuidolinPirroCastellone

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

“2-bis.  Entro trenta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze provvede a individuare, per le problematiche connesse al meccanismo del ripiano del superamento del tetto della spesa per l’acquisto di dispositivi medici e del payback, di cui all’articolo 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, soluzioni sostenibili al fine di tutelare il fabbisogno di salute dei cittadini e provvede a:

  1. a)predisporre dei sistemi di monitoraggio differenziati e più efficienti per le procedure di acquisto, vigilando più efficacemente sulla sottrazione dell’approvvigionamento dei dispositivi dal confronto concorrenziale assicurato dalle procedure ad evidenza pubblica e agevolando l’impiego di strumenti contrattuali quali l’accordo quadro multi-fornitore;
  2. b)favorire interventi volti a ottimizzare la programmazione di spesa, così da rendere sostenibile gli investimenti delle regioni;

4.62

MazzellaGuidolinPirroCastellone

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

“2-bis.  Al fine di tutelare il fabbisogno di salute dei cittadini ed evitare una profonda crisi occupazionale del settore di fornitura dei dispositivi medici, entro trenta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze provvede a:

  1. a)individuare, per le problematiche connesse al meccanismo del ripiano del superamento del tetto della spesa per l’acquisto di dispositivi medici e del payback, di cui all’articolo 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, soluzioni sostenibili al fine di tutelare il fabbisogno di salute dei cittadini ed evitare una profonda crisi occupazionale del settore di fornitura dei dispositivi medici;
  2. b)semplificare e rivalutare il sistema dei tetti di spesa, includendovi anche la spesa sostenuta per rimborsare le strutture private accreditate dei dispositivi medici erogati per conto del Servizio sanitario nazionale (SSN), secondo modalità omogenee e valide per tutto il territorio nazionale e considerando le peculiarità regionali e le intrinseche differenze esistenti;
  3. c)sopprimere gli effetti di cui al comma 9 dell’articolo 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, nei confronti delle piccole e medie imprese di cui al decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 238 del 12 ottobre 2005, la cui incidenza del fatturato sul totale della spesa per l’acquisto di dispositivi medici a carico del servizio sanitario regionale sia inferiore a 2 milioni di euro;
  4. d)una comparazione degli esiti di salute sulla base di una scala confrontabile, al fine di ridurre le differenze regionali e rafforzare il principio secondo il quale dispositivi medici uguali, o con lo stesso valore terapeutico, debbano avere prezzi a carico del SSN uguali;
  5. e)il monitoraggio della spesa sostenuta dal SSN per l’acquisto, tramite procedure competitive, di tutte le categorie di dispositivi medici, anche quelli considerati tecnologicamente innovativi e più sofisticati;
  6. f)una rigorosa attuazione dell’approccio multidimensionale e multidisciplinare Health Technology Assessment (HTA) per l’analisi delle implicazioni medico-cliniche, sociali, organizzative, economiche e legali dei dispositivi medici da certificare, secondo un adeguato rapporto costo-beneficio, al fine di ridurre la spesa sanitaria pubblica;
  7. g)predisporre dei sistemi di monitoraggio differenziati e più efficienti per le procedure di acquisto, vigilando più efficacemente sulla sottrazione dell’approvvigionamento dei dispositivi dal confronto concorrenziale assicurato dalle procedure ad evidenza pubblica e agevolando l’impiego di strumenti contrattuali quali l’accordo quadro multi-fornitore;

4.63

MazzellaGuidolinPirroCastellone

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

“2-bis.  Al fine di tutelare il fabbisogno di salute dei cittadini ed evitare una profonda crisi occupazionale del settore di fornitura dei dispositivi medici, entro trenta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze provvede a:

  1. a)individuare, per le problematiche connesse al meccanismo del ripiano del superamento del tetto della spesa per l’acquisto di dispositivi medici e del payback, di cui all’articolo 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, soluzioni sostenibili al fine di tutelare il fabbisogno di salute dei cittadini ed evitare una profonda crisi occupazionale del settore di fornitura dei dispositivi medici;
  2. b)semplificare e rivalutare il sistema dei tetti di spesa, includendovi anche la spesa sostenuta per rimborsare le strutture private accreditate dei dispositivi medici erogati per conto del Servizio sanitario nazionale (SSN), secondo modalità omogenee e valide per tutto il territorio nazionale e considerando le peculiarità regionali e le intrinseche differenze esistenti;
  3. c)sopprimere gli effetti di cui al comma 9 dell’articolo 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, nei confronti delle piccole e medie imprese di cui al decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 238 del 12 ottobre 2005, la cui incidenza del fatturato sul totale della spesa per l’acquisto di dispositivi medici a carico del servizio sanitario regionale sia inferiore a 2 milioni di euro;
  4. d)una comparazione degli esiti di salute sulla base di una scala confrontabile, al fine di ridurre le differenze regionali e rafforzare il principio secondo il quale dispositivi medici uguali, o con lo stesso valore terapeutico, debbano avere prezzi a carico del SSN uguali;
  5. e)il monitoraggio della spesa sostenuta dal SSN per l’acquisto, tramite procedure competitive, di tutte le categorie di dispositivi medici, anche quelli considerati tecnologicamente innovativi e più sofisticati;
  6. f)una rigorosa attuazione dell’approccio multidimensionale e multidisciplinare Health Technology Assessment (HTA) per l’analisi delle implicazioni medico-cliniche, sociali, organizzative, economiche e legali dei dispositivi medici da certificare, secondo un adeguato rapporto costo-beneficio, al fine di ridurre la spesa sanitaria pubblica;
  7. g)predisporre dei sistemi di monitoraggio differenziati e più efficienti per le procedure di acquisto, vigilando più efficacemente sulla sottrazione dell’approvvigionamento dei dispositivi dal confronto concorrenziale assicurato dalle procedure ad evidenza pubblica e agevolando l’impiego di strumenti contrattuali quali l’accordo quadro multi-fornitore;
  8. h)favorire interventi volti a ottimizzare la programmazione di spesa, così da rendere sostenibile gli investimenti delle regioni;

4.64

MazzellaGuidolinPirroCastellone

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

“2-bis.  Entro trenta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze provvede a individuare, per le problematiche connesse al meccanismo del ripiano del superamento del tetto della spesa per l’acquisto di dispositivi medici e del payback, di cui all’articolo 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 , soluzioni sostenibili al fine di tutelare il fabbisogno di salute dei cittadini e provvede a:

  1. a)favorire interventi volti a ottimizzare la programmazione di spesa, così da rendere sostenibile gli investimenti delle regioni;
  2. b)prevedere, nell’ambito del Sistema di gestione di cui all’articolo 1, comma 412, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, strumenti idonei a garantire la trasparenza e l’economicità della spesa sanitaria e che consentano di:

1) rilevare il numero degli affidamenti diretti sul totale degli acquisti, il numero delle procedure in deroga al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, nonché il numero di proroghe e rinnovi sul totale degli affidamenti;

2) rendere tracciabile e uniforme nel territorio nazionale l’intero processo di acquisizione di beni e servizi, dalla definizione del fabbisogno e dalla programmazione dei beni da acquistare e dei servizi da appaltare fino alla logistica e alle giacenze di magazzino.

4.65

MazzellaGuidolinPirroCastellone

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

“2-bis.  Entro trenta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze provvede a individuare, per le problematiche connesse al meccanismo del ripiano del superamento del tetto della spesa per l’acquisto di dispositivi medici e del payback, di cui all’articolo 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, soluzioni sostenibili al fine di tutelare il fabbisogno di salute dei cittadini e provvede a:

  1. a)potenziare la vigilanza e le azioni propedeutiche al riconoscimento, alla valutazione e alla certificazione dei dispositivi medici, in particolar modo di quelli ad alto contenuto innovativo al fine di ottimizzarne la governance;
  2. b)stabilire che l’eventuale superamento del tetto di spesa regionale per l’acquisto di dispositivi medici, posto a carico delle grandi aziende, sia ripianato tenendo conto dell’assenza di una gara d’appalto o di procedure competitive nonché del fatturato elevato conseguente alla produzione di dispositivi unici sul mercato e in regime di monopolio.

4.66

MazzellaGuidolinPirroCastellone

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

“2-bis.  Entro trenta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze provvede a individuare, per le problematiche connesse al meccanismo del ripiano del superamento del tetto della spesa per l’acquisto di dispositivi medici e del payback, di cui all’articolo 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, soluzioni sostenibili al fine di tutelare il fabbisogno di salute dei cittadini e provvede a:

  1. a)favorire interventi volti a ottimizzare la programmazione di spesa, così da rendere sostenibile gli investimenti delle regioni;
  2. b)prevedere, nell’ambito del Sistema di gestione di cui all’articolo 1, comma 412, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, strumenti idonei a garantire la trasparenza e l’economicità della spesa sanitaria e che consentano di:

1) rilevare il numero degli affidamenti diretti sul totale degli acquisti, il numero delle procedure in deroga al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, nonché il numero di proroghe e rinnovi sul totale degli affidamenti;

2) rendere tracciabile e uniforme nel territorio nazionale l’intero processo di acquisizione di beni e servizi, dalla definizione del fabbisogno e dalla programmazione dei beni da acquistare e dei servizi da appaltare fino alla logistica e alle giacenze di magazzino;

  1. c)potenziare la vigilanza e le azioni propedeutiche al riconoscimento, alla valutazione e alla certificazione dei dispositivi medici, in particolar modo di quelli ad alto contenuto innovativo al fine di ottimizzarne la governance;

4.67

MazzellaGuidolinPirroCastellone

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

“2-bis.  Entro trenta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze provvede a individuare, per le problematiche connesse al meccanismo del ripiano del superamento del tetto della spesa per l’acquisto di dispositivi medici e del payback, di cui all’articolo 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, soluzioni sostenibili al fine di tutelare il fabbisogno di salute dei cittadini e provvede a:

  1. a)favorire interventi volti a ottimizzare la programmazione di spesa, così da rendere sostenibile gli investimenti delle regioni;
  2. b)prevedere, nell’ambito del Sistema di gestione di cui all’articolo 1, comma 412, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, strumenti idonei a garantire la trasparenza e l’economicità della spesa sanitaria e che consentano di:

1) rilevare il numero degli affidamenti diretti sul totale degli acquisti, il numero delle procedure in deroga al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, nonché il numero di proroghe e rinnovi sul totale degli affidamenti;

2) rendere tracciabile e uniforme nel territorio nazionale l’intero processo di acquisizione di beni e servizi, dalla definizione del fabbisogno e dalla programmazione dei beni da acquistare e dei servizi da appaltare fino alla logistica e alle giacenze di magazzino;

  1. c)potenziare la vigilanza e le azioni propedeutiche al riconoscimento, alla valutazione e alla certificazione dei dispositivi medici, in particolar modo di quelli ad alto contenuto innovativo al fine di ottimizzarne la governance;

d)stabilire che l’eventuale superamento del tetto di spesa regionale per l’acquisto di dispositivi medici, posto a carico delle grandi aziende, sia ripianato tenendo conto dell’assenza di una gara d’appalto o di procedure competitive nonché del fatturato elevato conseguente alla produzione di dispositivi unici sul mercato e in regime di monopolio”.

4.68

GuidolinPirroMazzella

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

“2-bis. Al fine di garantire la continuità della fornitura di dispositivi medici, al comma 9, dell’articolo 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, primo periodo, dopo le parole: «aziende fornitrici di dispositivi medici» sono aggiunte le seguenti: «esentando dal pagamento le micro e le piccole imprese come definite dalla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione europea del 6 maggio 2003»;

4.69

MurelliCantù

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

“2-bis. Il termine per il trasferimento delle somme di cui all’articolo 3, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, è differito al 30 settembre 2023.”.

4.0.1

PirroMazzellaGuidolin

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

“Art. 4-bis.

  1. È autorizzata la spesa di 1 milione di euro annui a decorrere dall’anno 2023 per campagne informative di sensibilizzazione per la riduzione dell’esposizione a condizioni di scambio termico sfavorevoli per l’organismo umano, in particolare per i lavoratori che svolgono la propria mansione in ambienti surriscaldati, sia interni che esterni.
  2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, pari a 1 milione di euro a decorrere dall’anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.”.

4.0.2

PirroMazzellaGuidolin

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

“Art. 4-bis.

  1. È autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l’anno 2023 e 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 per il potenziamento del servizio meteorologico nazionale con centri di rilevazione ufficiale delle temperature in aree urbane a maggiore densità e tempestiva informazione alla popolazione sulla base di dati scientifici e tecnici validati.
  2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, pari a 2 milioni di euro per l’anno 2023 e 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.”.

4.0.3

PirroMazzellaGuidolin

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

“Art. 4-bis.

  1. È autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per l’anno 2023 al fine di potenziare il finanziamento di piani operativi di allerta e prevenzione a tutti i livelli per attivare tempestivamente gli interventi di prevenzione a livello globale.
  2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, pari a 4 milioni di euro per l’anno 202, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.”.

4.0.4

PirroMazzellaGuidolin

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

“Art. 4-bis.

  1. È autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l’anno 2023 e 3 milioni di euro per gli anni 2024 e 2025 per la messa in rete e pubblicizzazione di tutti i dati raccolti localmente da istituzioni ed enti pubblici relativi a temperature, precipitazioni, umidità e ventilazione con aggiornamento in tempo reale, accesso libero e indicazione della soglia di disagio bioclimatico.
  2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, pari 1 milione di euro per l’anno 2023 e 3 milioni di euro per gli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.”.

4.0.5

PirroMazzellaGuidolin

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

“Art. 4-bis.

  1. È autorizzata la spesa di 3 milioni di euro annui a decorrere dal 2023 per investimenti nella sorveglianza sanitaria e nell’attuazione delle disposizioni previste dalla legge.
  2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, pari a 3 milioni di euro a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.”.

4.0.6

PirroMazzellaGuidolin

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

“Art. 4-bis.

  1. È autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l’anno 2023 e di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 per la formazione degli addetti al pronto soccorso con riferimento agli aspetti legali alle prime misure di intervento in caso di patologie da calore.
  2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, pari a 1 milione di euro per l’anno 2023 e di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.”.

4.0.7

PirroMazzellaGuidolin

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

“Art. 4-bis.

  1. È autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l’anno 2023 e di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 per finanziare una campagna di visite mediche in condizioni climatiche avverse, con priorità dei lavoratori più esposti e vulnerabili.
  2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, pari a 1 milione di euro per l’anno 2023 e di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.”.

4.0.8

PirroMazzellaGuidolin

Dopo l’articolo inserire il seguente:

“Art. 4-bis.

  1. È autorizzata la spesa di 6 milioni di euro annui a decorre dal 2023 al fine di incentivare l’innovazione tecnologica e la ricerca degli interventi di prevenzione degli effetti del caldo sulla salute sulla base delle patologie associate al caldo, le evidenze gli interventi di prevenzione locale.
  2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, pari a 6 milioni di euro a decorre dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.”.

4.0.9

PirroMazzellaGuidolin

Dopo l’articolo inserire il seguente:

“Art. 4-bis.

  1. È deliberata la spesa di 5 milioni di euro annui a decorre dal 2023 per rafforzare il ruolo dei medici di medicina generale nella sorveglianza attiva sui lavoratori ed anziani e migliorare l’efficienza e l’impatto dei piani locali di prevenzione e allerta.
  2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.”.

4.0.10

PirroMazzellaGuidolin

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

“Art. 4-bis.

  1. È autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l’anno 2023 e di 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 per l’attuazione di uno studio epidemiologico sugli effetti delle ondate di calore sui lavoratori, con riferimento agli effetti a breve termine, fattori di rischio individuali e territoriali, altri fattori ambientali concomitanti all’individuazione di sottogruppi a rischio.
  2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, pari a 3 milioni di euro per l’anno 2023 e di 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.”.

4.0.11

MazzellaGuidolinPirro

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Istituzione «Fondo emergenza climatica»)

  1. Nello stato di previsione del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali è istituito un fondo a sostegno delle attività di ricerca finalizzate a fronteggiare le eccezionali situazioni climatiche, comprese quelle relative a straordinarie ondate di calore, e alle relative ripercussioni sulla salute dei lavoratori. Il fondo ha una dotazione di 5 milioni di euro per l’anno 2023.
  2. Con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate le modalità applicative delle disposizioni di cui al comma 1.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l’anno 2023, si provvede mediante corrispondete riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014.

4.0.12

MazzellaGuidolinPirro

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Disposizioni in materia di tutela dei lavoratori in caso di eccezionale emergenza climatica)

  1. Al fine di fronteggiare le eccezionali situazioni climatiche, comprese quelle relative a straordinarie ondate di calore, e alle relative ripercussioni sulla salute dei lavoratori, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l’anno 2023 e 2 milioni di euro per l’anno 2024. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e finanze e del Ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità applicative.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1 milione di euro per l’anno 2023 e 2 milioni di euro per l’anno 2024, si provvede mediante corrispondete riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014.»

4.0.13

MazzellaGuidolinPirro

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Disposizioni in materia di tutela dei lavoratori in caso di eccezionale emergenza climatica)

  1. Al fine di fronteggiare le eccezionali situazioni climatiche, comprese quelle relative a straordinarie ondate di calore, e alle relative ripercussioni sulla salute dei lavoratori, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un fondo con una dotazione di 1 milione di euro per l’anno 2023 e 2 milioni di euro per l’anno 2024. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e finanze e del Ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità applicative.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1 milione di euro per l’anno 2023 e 2 milioni di euro per l’anno 2024, si provvede mediante corrispondete riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014.»

4.0.14

MazzellaGuidolinPirro

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Disposizioni in materia di ricerca e monitoraggio delle reazioni avverse da calore)

  1. Al fine di finanziare la ricerca, il monitoraggio e lo studio delle reazioni avverse da calore è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l’anno 2023 e 2 milioni di euro per l’anno 2024. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità applicative.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1 milione di euro per l’anno 2023 e 2 milioni di euro per l’anno 2024, si provvede mediante corrispondete riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014.»

4.0.15

MazzellaGuidolinPirro

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Disposizioni in materia di danni alla salute di tipo diretto e indiretto)

  1. Al fine di finanziare lo studio relativo ai danni alla salute di tipo diretto e indiretto è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l’anno 2023 e 1 milione di euro per l’anno 2024. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità applicative.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 500.000 euro per l’anno 2023 e 1 milione di euro per l’anno 2024, si provvede mediante corrispondete riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014.»

4.0.16

MazzellaGuidolinPirro

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Finanziamento studio “rischi infortuni da stress termico”)

  1. Al fine di finanziare lo studio relativo ai danni derivanti da stress termico dovuto a isola di calore urbana per i lavoratori che operano in aree cittadine più esposte ad alte temperature è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l’anno 2023 e 1 milione di euro per l’anno 2024. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità applicative.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 500.000 euro per l’anno 2023 e 1 milione di euro per l’anno 2024, si provvede mediante corrispondete riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014.»

4.0.17

MazzellaGuidolinPirro

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Istituzione tavolo emergenza climatica)

  1. Al fine di fronteggiare le eccezionali situazioni climatiche, comprese quelle relative a straordinarie ondate di calore, e alle relative ripercussioni sulla salute dei lavoratori è istituito un tavolo permanente.
  2. Al tavolo partecipano il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica, le associazioni sindacali e datoriali maggiormente rappresentative.
  3. Ai componenti del tavolo permanente di cui al primo periodo non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.»

4.0.18

ParoliRosso

Dopo l’articolo inserire il seguente:

«Art. 4-bis

  1. In considerazione della situazione di emergenza dovuta ai recenti eventi atmosferici straordinari verificatisi nel corso del mese di luglio 2023, il termine per la rendicontazione dei lavori effettuati sulle unità immobiliari sono prorogati al 15 ottobre 2023, conservando l’aliquota della detrazione al 110%.»

4.0.19

ParoliRosso

Dopo l’articolo inserire il seguente:

«Art. 4-bis

  1. In considerazione dei danni riscontrati dalle imprese agricole e dalle industrie nei territori colpiti dai recenti eventi atmosferici straordinari verificatisi nel corso del mese di luglio 2023, al fine di assegnare ai soggetti titolari delle stesse di un contributo per lo smaltimento di materiali e opere contenenti l’amianto a seguito del crollo delle coperture in eternit, è autorizzata la spesa nell’anno 2023 di 10 milioni di euro.
  2. Il contributo di cui al comma 1 è erogato secondo criteri e modalità stabiliti con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
  3. Il contributo di cui al comma 1 non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi.
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per il 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

4.0.20

ParoliRosso

Dopo l’articolo inserire il seguente:

«Art. 4-bis

  1. Al fine di sostenere le imprese agricole che hanno subito gravi danni a seguito dei recenti eventi atmosferici straordinari verificatisi nel corso del mese di luglio 2023, la quota di contributo, sotto forma di credito di imposta, per l’acquisto di carburante loro spettante e già utilizzata è rinnovata e nuovamente assegnata alle stesse.
  2. I criteri e le modalità per l’individuazione dei soggetti interessati e per il riconoscimento del contributo sono determinati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 10 milioni di euro per il 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

4.0.21

ParoliRosso

Dopo l’articolo inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

  1. In considerazione dei recenti eventi atmosferici straordinari verificatisi nel corso del mese di luglio 2023, per far fronte alla carenza di manodopera nella fase emergenziale e al fine di consentire e incentivare le imprese del settore dell’edilizia impegnate in attività legate al superbonus 110%, di cui all’articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, a  destinare la manodopera ivi impegnata ai lavori di ristrutturazione degli edifici e delle aziende colpiti dai suddetti eventi atmosferici, sono prorogati fino al 15 ottobre 2023 tutti i termini previsti per il mantenimento della detrazione già stabilita.»


MERCOLEDÌ 2 AGOSTO 2023
10ª Seduta (pomeridiana)
Presidenza del Presidente della 10ª Commissione
ZAFFINI

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Matilde Siracusano.

La seduta inizia alle ore 14.

IN SEDE REFERENTE

(829) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, recante disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l’organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l’anno 2025

(Seguito dell’esame)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Il presidente ZAFFINI, in considerazione del numero elevato di emendamenti e ordini del giorno presentati (pubblicati in allegato) e della calendarizzazione in Aula per questo pomeriggio del disegno di legge in titolo, ritiene non sussistano le condizioni per l’ulteriore trattazione da parte delle Commissione riunite, sui lavori delle quali provvederà a riferire in Assemblea.

Le Commissioni riunite prendono atto.

La seduta termina alle ore 14,05.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)

  1. 829

 

G/829/1/1 e 10

MaiorinoMazzellaCataldiGuidolinPirro

Il Senato,

in sede di esame del provvedimento recante Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l’organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l’anno 2025;

premesso che:

L’art. 2 dell’atto in esame introduce modifiche normative riguardanti soggetti impegnati in lavori socialmente utili o di pubblica utilità;

in particolare, esso consente alle pubbliche amministrazioni, nei limiti delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, di assumere, tramite procedure concorsuali, i soggetti già impegnati in lavori socialmente utili o di pubblica utilità richiamati dal comma 1.

I soggetti interessati sono individuati mediante il richiamo di diverse disposizioni legislative statali e di una disposizione di una legge della Regione Siciliana;

il Presidente della Regione Veneto ha di recente sottoscritto insieme al Ministro della Giustizia un protocollo d’intesa volto a condividere le graduatorie dei concorsi regionali, così da cedere al ministero della Giustizia una lista già formata di candidati a ruoli amministrativi, dalla quale, da subito, quest’ultimo potrà attingere per incrementare il personale dipendente presso i tribunali e rendere più efficiente l’intera macchina della giustizia;

allo scopo di affrontare in modo efficace e concreto la problematica relativa alla carenza di personale nel settore pubblico, specie per le peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico circa la tempestiva e proficua attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, delle agende urbane e della programmazione strategica del ciclo 2021-2027, appare opportuno consentire su tutto il territorio nazionale alle articolazioni periferiche delle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonchè agli enti locali, di attingere dalle graduatorie vigenti dei concorsi regionali, delle categorie C e D, ai fini del potenziamento della capacità amministrativa e organizzativa delle strutture periferiche delle predette amministrazioni e degli enti locali;

impegna il Governo

ad intervenire per promuovere sull’intero territorio nazionale in maniera omogenea la stipula di convenzioni tra le Regioni e le articolazioni periferiche delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché degli enti locali per attingere risorse umane dalle graduatorie di concorsi regionali vigenti, così da porre rimedio alla carenza di personale, sulla scorta dell’esperienza che sta vedendo già interessati il ministero della Giustizia e la Regione Veneto.

G/829/2/1 e 10

D’EliaGiorgisCntiMeloniParriniRandoValenteVerducci

Il Senato, premesso che:

l’articolo 20, comma 3, modifica la disciplina relativa al percorso di formazione iniziale e abilitazione all’insegnamento per le scuole secondarie;

al riguardo l’articolo 44, comma 1, lettera d), del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, ha introdotto nel decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, un nuovo Capo I-bis, riguardante «Percorso universitario e accademico di formazione iniziale e abilitazione all’insegnamento per le scuole secondarie», composto dagli articoli 2-bis e 2-ter;

l’articolo 2-ter, del suddetto decreto-legge, disciplina l’abilitazione all’insegnamento nelle scuole secondarie di primo e secondo grado. L’abilitazione, ai sensi del comma 1, è conseguita a seguito dello svolgimento del richiamato percorso universitario e accademico di formazione iniziale, come detto pari ad almeno 60 crediti formativi, e il comma 5 dispone che, con il decreto di cui all’articolo 2-bis, comma 4, siano definiti, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, i costi massimi di iscrizione ai percorsi universitari e accademici di formazione iniziale, nonché di svolgimento delle prove finali che portano al conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento e che tali oneri siano posti a carico dei partecipanti;

la bozza del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che dovrà, appunto, stabilire il contenuto, la struttura dei percorsi di abilitazione per l’insegnamento e indicarne i costi massimi di iscrizione, sembrerebbe prevedere un costo, a carico dei corsisti di circa 2.000 euro;

come Gruppo Pd, abbiamo più volte avanzato la proposta, in fase di conversione del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, attraverso atti di sindacato ispettivo e con un emendamento depositato al provvedimento in esame alla Camera dei deputati, di introdurre, relativamente al costo dei percorsi di abilitazione, una norma volta a sottoporre la contribuzione al regime della no tax area, riprendendo un principio già previsto per i corsi di studio e come accadeva, anche, per il conseguimento dei 24 CFU;

con l’approvazione di tale norma si potrebbe contenere l’eventuale impatto negativo sulla regolarità degli studi e quindi sui requisiti per ottenere le provvidenze del diritto allo studio,

impegna il Governo:

in fase di emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con il quale verranno indicati i costi massimi di iscrizione ai percorsi universitari e accademici di formazione iniziale, al fine di contenere l’eventuale impatto negativo sulla regolarità degli studi e quindi sui requisiti per ottenere le provvidenze del diritto allo studio, a riprendere il principio, già previsto per i corsi di studio e per il conseguimento dei 24 CFU, volto a sottoporre la contribuzione al regime della no tax area.

G/829/3/1 e 10

D’EliaGiorgisCrisantiMeloniParriniRandoValenteVerducci

Il Senato,

premesso che:

l’articolo 20, comma 3, modifica la disciplina relativa al percorso di formazione iniziale e abilitazione all’insegnamento per le scuole secondarie;

con un emendamento approvato alla Camera dei deputati, è istituito un fondo di 50 milioni, presso il ministero dell’istruzione e del merito, destinato ad attivare incarichi temporanei di personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) a tempo determinato fino alla data del 31 dicembre 2023, per lo svolgimento di attività di supporto tecnico, finalizzate alla realizzazione dei progetti finanziati dal PNRR di cui, le istituzioni scolastiche, hanno la diretta responsabilità in qualità di soggetti attuatori;

agli oneri derivanti dall’attuazione della suddetta disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 2-bis, comma 7, terzo periodo, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, destinati ai docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado preposti alle attività di tutoraggio del percorso di formazione iniziale;

è chiara la deduzione che in assenza di risorse, per i corsi di formazione abilitanti attivati per il 2023 non ci saranno tutor,

impegna il Governo:

a ripristinare – in fase di approvazione del primo provvedimento utile – l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 2-bis, comma 7, terzo periodo, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, destinata ai docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado preposti alle attività di tutoraggio del percorso di formazione iniziale.

G/829/4/1 e 10

BucaloSpinelliDella PortaDe PriamoLiseiLeonardiBerrinoManciniRussoSattaZullo

Il Senato, in sede di esame della legge di conversione del decreto-legge 22 giugno 2023, n.  75, recante “Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l’organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l’anno 2025“;

premesso che:

l’articolo 20, comma 6-ter, introdotto nel corso dell’esame alla Camera dei deputati in sede referente, reca disposizioni concernenti i dirigenti scolastici del concorso del 2017, destinatari di provvedimenti giurisdizionali cautelari;

considerato che:

per analogia, la medesima previsione può essere estesa ai: docenti assunti in ruolo con riserva che hanno superato l’anno di prova di cui ai commi 116 e seguenti dell’articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107; soggetti destinatari di provvedimenti di revoca della nomina o di risoluzione del contratto di docente di scuola secondaria di primo e secondo grado, adottati in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali, che hanno superato le prove scritte e orali dei concorsi banditi con D.D.G. nn. 105 e 106 del 23 febbraio 2016; docenti già inseriti con riserva nelle graduatorie ad esaurimento, assunti a tempo indeterminato con riserva dal Ministero dell’Istruzione e del Merito;

tale estensione normativa risponderebbe al principio di economicità, interesse dell’azione amministrativa, nonché all’esigenza di garantire la continuità didattica alle studentesse e agli studenti delle scuole statali;

impegna il Governo a:

valutare l’opportunità di istituire, presso il Ministero dell’Istruzione e del Merito, un tavolo tecnico, anche con il coinvolgimento delle organizzazioni sindacali di settore, volto ad individuare la soluzione più idonea che risponda alle legittime aspettative delle categorie di cui in premessa, attesa anche la complessità dei contenziosi in essere.

G/829/5/1 e 10

MaiorinoMazzellaCataldiGuidolinPirro

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, recante disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l’organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l’anno 2025″ (1239),

premesso che:

il provvedimento in titolo, tra i diversi temi che disciplina, reca, all’articolo 23, l’istituzione dell’ispettorato assistenza, attività sociali, sportive e di supporto logistico, teso ad assicurare lo svolgimento in forma coordinata dei compiti assegnati nonché la loro gestione unitaria, rendendola più efficace ed efficiente. nei confronti del personale della Polizia di Stato;

allo scopo di assicurare una gestione efficace di tutte le posizioni degli appartenenti alla Polizia di Stato, per un puntuale monitoraggio dei pensionamenti del personale tutto, al fine di evitare eventuali criticità nei pagamenti e nelle determinazioni delle proprie documentazioni pensionistiche, di migliorare l’offerta di servizio dell’Istituto ai propri iscritti nonché conseguire un risparmio nei costi di gestione,

impegna il Governo

ad adottare le iniziative, anche legislative, volte a prevedere la costituzione di un “polo unico pensionistico”, vale a dire un ufficio unico che assicuri la gestione delle informazioni e delle posizioni, in ordine alle prestazioni pensionistiche e previdenziali, del personale della Polizia di Stato come già previsto e adottato presso altri comparti

G/829/6/1 e 10

Enrico Borghi

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge di ratifica ed esecuzione degli accordi dell’Accordo sottoscritto nel dicembre 2020 tra l’Italia e la Confederazione svizzera in materia di imposizione dei lavoratori frontalieri, nonché del Protocollo, firmato sempre nel dicembre 2020 dai due Paesi, di modifica della Convenzione bilaterale per evitare le doppie imposizioni, risalente al 1976 e più volte modificata;

premesso che:

il comma 5-ter dell’articolo 24, introdotto nel corso dell’esame alla Camera, estende al 31 dicembre 2023 e limitatamente “ai soli lavoratori frontalieri che alla data del 31 marzo 2022 svolgevano la loro attività lavorativa in modalità di telelavoro” le disposizioni di cui al comma 1 dell’articolo 12 della legge n. 83 del 2023 di ratifica di alcuni accordi tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera, in relazione al regime delle imposizioni fiscali del reddito maturato dai lavoratori frontalieri e altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio;

il comma 1 dell’articolo 12 della legge n. 83 del 2023 stabilisce che nelle more dell’adozione di una disciplina stabile che trovi la sua cornice giuridica nell’ambito dell’Accordo bilaterale del 23 dicembre 2020 e del relativo Protocollo, in via transitoria e comunque non oltre il 30 giugno 2023, i giorni di lavoro svolti nello Stato di residenza in modalità smart working fino ad un massimo del quaranta per cento del tempo di lavoro dai lavoratori frontalieri rientranti nel campo di applicazione dell’Accordo tra la Svizzera e l’Italia del 1974, si considerano effettuati nell’altro Stato;

limitare l’applicazione delle richiamate disposizioni ai soli lavoratori frontalieri che svolgevano la propria attività lavorativa in smartworking alla data del 31 marzo 2022 appare una previsione discriminatoria e non giustificata da alcuna ragione sostanziale, creando disparità fra lavoratori che versano in condizioni del tutto eguali;

impegna il Governo

ad adottare le iniziative necessarie a garantire a tutti i lavoratori transfrontalieri sia garantita l’applicazione del regime giuridico previsto dall’articolo 12, comma 1, della legge n. 83 del 2023 in relazione allo smartworking.

G/829/7/1 e 10

MazzellaMaiorinoCataldiGuidolinPirro

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, recante disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l’organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l’anno 2025″ (1239),

premesso che:

il provvedimento in titolo, tra i diversi temi che disciplina, reca, all’articolo 26, Riorganizzazione del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell’interno e disposizioni concernenti il Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

impegna il Governo

in occasione dell’adozione di provvedimenti idonei allo scopo, a prevedere, per il tramite di procedimenti negoziali, l’allineamento, anche progressivo, della misura delle retribuzioni per i servizi resi dagli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco negli orari notturni, festivi e durante le particolari festività, alle medesime indennità corrisposte agli appartenenti alle Forze di Polizia

G/829/8/1 e 10

MazzellaMaiorinoCataldiGuidolinPirro

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge di “Conversione in legge del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, recante disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l’organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l’anno 2025”,

premesso che:

l’articolo 28, comma 1, del provvedimento in esame, modificando gli articoli 3 (comma 3-bis) e 3-ter del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, e recante disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche (c.d. DL PA 1), mira a precisare che, nelle norme relative alle procedure di assunzioni e reclutamento, le pubbliche amministrazioni garantiscono il previsto svolgimento di procedure concorsuali;

in particolare, con la modifica all’articolo 3, comma 3-bis, del DL n. 44/2023, l’originaria modalità – superamento di una prova selettiva – attraverso la quale le amministrazioni comunali della regione Calabria possono inquadrare, nelle relative piante organiche, tirocinanti rientranti in percorsi di inclusione sociale (c.d. TIS) rivolti a disoccupati già percettori di trattamenti di mobilità in deroga, viene sostituita dalla previsione del superamento di una procedura concorsuale con una riserva del 50 per cento dei posti banditi a favore dei predetti tirocinanti;

con la modifica all’articolo 3-ter del DL n. 44/2023, si specifica che la definizione dei criteri e delle modalità delle procedure di reclutamento di giovani laureati con contratto di apprendistato o, attraverso apposite convenzioni, di studenti di età inferiore a 24 anni con contratto di formazione e lavoro – che è demandata ad apposito decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell’università e della ricerca, previa intesa in Conferenza unificata – deve avvenire nel rispetto dell’articolo 35 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

considerato che:

stante le modifiche richiamate, non paiono esserci arretramenti o battute d’arresto rispetto al grande risultato ottenuto, vale a dire il riconoscimento dell’attività di lavoratori che da anni prestano servizio presso varie amministrazioni calabresi, e la possibilità di avere accesso ad un contratto di pubblico impiego, attraverso una quota specifica e riservata che esula dalle regole vigenti in materia di nuove assunzioni;

al fine di proseguire il percorso intrapreso, e quindi contrattualizzare e offrire piena dignità e tutela all’intero bacino di tirocinanti della Regione Calabria, è necessario compiere un ulteriore passo verso la stabilizzazione di questo personale da troppo tempo a servizio dello Stato senza alcun tipo di riconoscimento e senza contributi. In tal senso, l’obiettivo è permettere agli oltre 4000 TIS di continuare a lavorare, garantendo la piena funzionalità delle amministrazioni in cui svolgono la loro preziosissima attività;

in particolare, per garantire maggiore efficienza ed efficacia della capacità amministrativa delle amministrazioni centrali e promuovere la rinascita occupazionale delle regioni comprese nell’obiettivo europeo «Convergenza» (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) e migliorare la qualità degli investimenti in capitale umano, sarebbe auspicabile consentire procedure selettive per l’accesso a forme contrattuali a tempo determinato e a tempo parziale di diciotto ore settimanali, della durata di diciotto mesi, alle quali siano prioritariamente ammessi i soggetti già inquadrati come TIS nell’ambito dei percorsi di formazione e lavoro presso il Ministero della cultura, il Ministero della giustizia e il Ministero dell’istruzione. Le procedure di tipo concorsuale potrebbero altresì essere svolte mediante una sola prova orale, in parziale deroga alle disposizioni in materia, e organizzate, per figure professionali omogenee, dal Dipartimento della funzione pubblica tramite l’Associazione Formez PA;

impegna il Governo:

ad intraprendere ogni azione possibile volta a consentire procedure selettive per l’accesso a forme contrattuali a tempo determinato e parziale alle quali siano prioritariamente ammessi i soggetti già inquadrati come TIS presso i diversi Dicasteri, nonché accelerare il percorso di approvazione del decreto di attuazione delle disposizioni citate in premessa, anche stanziando ulteriori e importanti risorse volte a finanziare questa operazione, fondamentale per il tessuto occupazionale della Calabria, e per garantire un futuro a migliaia di lavoratori, dopo anni di lavoro in una condizione di precarietà assoluta.

G/829/9/1 e 10

SironiPirro

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75 recante disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l’organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l’anno 2025,

premesso che:

all’articolo 38, nell’ambito delle misure urgenti per la corretta realizzazione dei Giochi di Milano-Cortina 2026, viene disposto che alle assunzioni a tempo determinato effettuate dalla Fondazione per lo svolgimento delle attività di cui al comma 2, non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto- legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96.

all’articolo 39, nell’ambito delle misure straordinarie sul personale del Comune di Cortina d’Ampezzo in ordine ai XXV Giochi olimpici invernali Milano Cortina 2026, viene disposto che al fine di consentire l’organizzazione e la realizzazione delle attività connesse ai XXV Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026, a decorrere dall’esercizio finanziario 2023 e fino al 31 dicembre 2026, ai comuni di Anterselva, Bormio, Cortina d’Ampezzo, Livigno, Predazzo, Tesero e Valdisotto, non si applicano i limiti di spesa per lavoro flessibile di cui all’articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per la quota di spesa finalizzata alla realizzazione delle relative attività;

considerato che:

le citate modifiche a leggi in materia di contratti di lavoro flessibile, approvate dal Parlamento nelle legislature precedenti, hanno l’obiettivo di sopperire a carenze di organico presenti nella Fondazione Milano-Cortina 2026 e nei comuni interessati dallo svolgimento dei Giochi Olimpici Milano Cortina 2026;

con la stessa motivazione, durante lo svolgimento di rilevanti manifestazioni negli anni passati, come il caso dell’Expo di Milano 2015, si è fatto ricorso all’utilizzo a strumenti quali stage, tirocini e apprendistati non retribuiti, suscitando forti critiche nell’opinione pubblica;

recentemente anche il Parlamento Europeo ha approvato una Risoluzione sulla “garanzia per i giovani”, attraverso cui l’organo legislativo dell’UE condanna esplicitamente “la pratica degli stage, dei tirocini e degli apprendistati non retribuiti”, specificando che la gratuità “costituisce una forma di sfruttamento del lavoro dei giovani e una violazione dei loro diritti”;

l’utilizzo di tali pratiche risulta lesivo della dignità del lavoratore, con particolare riferimento al lavoro dei giovani, che vedono ulteriormente ridotte la possibilità di inserimento nel mondo del lavoro retribuito, aumentando allo stesso tempo le possibilità di sfruttamento;

impegna il Governo a:

– intraprendere urgenti iniziative per verificare e scongiurare l’ipotesi che la pratica degli stage, dei tirocini e degli apprendistati non retribuiti venga utilizzata durante l’organizzazione e la realizzazione dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026

– effettuare un monitoraggio su scala nazionale relativo alla diffusione dell’utilizzo della pratica degli stage, dei tirocini e degli apprendistati non retribuiti;

– valutare l’opportunità di arginare con un intervento normativo l’utilizzo di questa tipologia di contratto disincentivante per i giovani che si apprestano ad entrare nel mondo del lavoro.

G/829/10/1 e 10

SironiPirro

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75 recante disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l’organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l’anno 2025,

premesso che:

all’articolo 38, nell’ambito delle misure urgenti per la corretta realizzazione dei Giochi di Milano-Cortina 2026, viene disposto che alle assunzioni a tempo determinato effettuate dalla Fondazione per lo svolgimento delle attività di cui al comma 2, non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto- legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96.

all’articolo 39, nell’ambito delle misure straordinarie sul personale del Comune di Cortina d’Ampezzo in ordine ai XXV Giochi olimpici invernali Milano Cortina 2026, viene disposto che al fine di consentire l’organizzazione e la realizzazione delle attività connesse ai XXV Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026, a decorrere dall’esercizio finanziario 2023 e fino al 31 dicembre 2026, ai comuni di Anterselva, Bormio, Cortina d’Ampezzo, Livigno, Predazzo, Tesero e Valdisotto, non si applicano i limiti di spesa per lavoro flessibile di cui all’articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per la quota di spesa finalizzata alla realizzazione delle relative attività;

considerato che:

le citate modifiche a leggi in materia di contratti di lavoro flessibile, approvate dal Parlamento nelle legislature precedenti, hanno l’obiettivo di sopperire a carenze di organico presenti nella Fondazione Milano-Cortina 2026 e nei comuni interessati dallo svolgimento dei Giochi Olimpici Milano Cortina 2026;

i Giochi Olimpici Milano Cortina 2026 avranno rilevante impatto in materia di sostenibilità ambientale, sia in riferimento alle nuove strutture che verranno realizzate, sia in merito al necessario adeguamento della rete viaria e comunque dei necessari interventi in materia di viabilità;

i territori interessati, per la loro particolare natura e conformazione, necessitano della massima attenzione da parte delle amministrazioni interessate, proprio in riferimento a tutti gli interventi strutturali e di viabilità che potrebbero causare serie ripercussioni sull’ecosistema;

per tali motivi si ritiene che gli enti e i comuni interessati debbano prevedere all’interno del proprio organico le nuove figure professionali quali Green Manager e Mobility Manager;

il Green Manager è uno specialista di sostenibilità ambientale fornendo supporto tecnico e organizzativo verso un approccio più sostenibile degli interventi programmati;

la figura professionale del Mobility Manager ha la funzione di sviluppare ed implementa strategie volte ad assicurare il trasporto delle persone e delle merci in modo efficiente, con riguardo a scopi sociali, ambientali e di risparmio energetico;

impegna il Governo a:

intraprendere urgenti iniziative per verificare la possibilità che Fondazione Milano-Cortina 2026 e i Comuni interessati all’organizzazione e realizzazione delle attività connesse ai XXV Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026, prevedano, all’interno delle assunzioni a tempo determinato, le figure professionali del Green Manager e del Mobility Manager.

G/829/11/1 e 10

MaiorinoMazzellaCataldiGuidolinPirro

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, recante disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l’organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l’anno 2025″ (1239),

premesso che

l’articolo 42 reca disposizioni in materia di cassa integrazione straordinaria in deroga per le imprese di interesse strategico nazionale;

più in particolar, il predetto articolo riconosce un ulteriore periodo di trattamento straordinario di integrazione salariale per una durata massima di quaranta settimane, fruibili fino al 31 dicembre 2023, alle imprese di interesse strategico nazionale con un numero di lavoratori dipendenti non inferiore a mille e che hanno in corso piani di riorganizzazione aziendale non ancora completati; tale ulteriore periodo è riconosciuto in continuità con le tutele già autorizzate, e quindi anche con effetto retroattivo, in deroga ai limiti di durata posti dalla normativa generale e nel limite di spesa di 46,1 milioni di euro per il 2023;

nell’ultimo mese sono stati segnalati sull’intero territorio nazionale diversi decessi riconducibili allo stato di ipertermia conseguente alle elevate temperature che ormai caratterizzano il clima del nostro paese quale inevitabile effetto del cambiamento climatico;

le organizzazioni sindacali hanno rappresentato il moltiplicarsi di segnalazioni riferite a centinaia di persone che hanno accusato malori nei luoghi di lavoro tanto da avvertire l’esigenza di far partire con immediatezza una campagna di informazione e sensibilizzazione volta a tutelare e salvaguardare tutti i lavoratori e soprattutto coloro che, per condizioni lavorative, sono particolarmente esposti, come ad esempio coloro che lavorano nei cantieri o nel settore agricolo;

la circolare n. 139 del 1° agosto 2016 dell’INPS fornisce importanti istruzioni operative riguardo la concessione della Cassa Integrazione e al paragrafo 6.4 disciplina le sospensioni dell’attività lavorativa dovute ad eventi meteorologici;

più in particolare si prevede che l’azienda documenti le ragioni che hanno determinato la contrazione dell’attività lavorativa specificando nella relazione tecnica dettagliata l’attività e/o la fase lavorativa in atto al verificarsi dell’evento nonché descrivendo sommariamente le conseguenze che l’evento stesso ha determinato;

alla relazione tecnica vanno allegati i bollettini meteo rilasciati da organi accreditati e al fine di agevolare le Aziende nell’espletamento di questo nuovo onere e di rendere coerenti le eventuali verifiche da parte delle Sedi, le Direzioni regionali potranno fornire indicazioni sugli enti o organismi usualmente consultati dalle Sedi territoriali per la verifica della sussistenza degli eventi meteo;

nell’ipotesi in cui le domande per eventi meteo siano presentate da imprese industriali svolgenti attività di impiantistica non al coperto, le stesse sono tenute a provare che l’attività aziendale espletata è, nei casi di specie, tale che – per le sue concrete modalità di svolgimento – in presenza di detti eventi non è possibile la normale prosecuzione dell’attività stessa, senza un aumento dei costi, prolungamento dei tempi di lavoro, pregiudizio per la qualità dei prodotti o dei servizi resi; tale onere probatorio, che recepisce gli orientamenti in materia della Corte di Cassazione (6415/2002; 4299/2001; 2506/1993), consente, come si preciserà meglio successivamente, di qualificare gli eventi meteo anche in questi casi come oggettivamente non evitabili;

i criteri interpretativi generali per stabilire in modo uniforme quali eventi meteo possono essere considerati rilevanti ai fini della concessione delle integrazioni salariali sono quelli già stabiliti dall’INPS, con messaggio n. 28336 del 28.7.1998 e che la circolare del 2016 riepiloga in rapporto alla stagione nonché all’orario in cui si è verificato l’evento e in riferimento alla pioggia, alla neve, alla nebbia, alla foschia ecc.;

anche in riferimento alle temperature eccezionalmente elevate, di norma superiori ai 35/40 gradi, si prevede che costituiscono un motivo che dà titolo all’intervento di CIG, tenuto conto del tipo di lavoro e della fase lavorativa in atto; tuttavia la procedura lascia eccessiva discrezionalità al datore di lavoro mentre invece dovrebbe esserci una o più misure più rigide e tutelanti per tutti i lavoratori e che tenga conto dell’esposizione al calore anche nel tragitto casa/lavoro e nelle ore più calde;

anche il Segretario nazionale della GGIL, vista l’ondata di calore estremo, ha chiesto due provvedimenti urgenti: mettere a disposizioni di tutti i lavoratori la cassa integrazione e stabilire il livello di temperatura da cui deve scattare lo stop del lavoro e la CIG;

impegna il Governo

a reperire le risorse necessarie per attivare l’automatico ricorso alla cassa integrazione in caso di temperature elevate, anche al di sotto dei 35 gradi se la tipologia di attività lo richiede, nei settori in cui i lavoratori e le lavoratrici svolgono mansioni all’aperto e non ci sono dunque le condizioni per lavorare in sicurezza non mettendo a rischio la vita delle persone;

ad attivare misure idonee che tutelino tutti i lavoratori e le lavoratrici quando si superano 35 gradi, anche percepiti, affinché non vengano messe a rischio la salute e la sicurezza delle persone.

G/829/12/1 e 10

MazzellaMaiorinoCataldiGuidolinPirro

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, recante disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l’organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l’anno 2025″ (1239),

premesso che:

il provvedimento in titolo, tra i diversi temi che disciplina, reca disposizioni in materia di lavoro e di prestazioni destinate ai lavoratori;

preme ai firmatari segnalare una questione concernente il trattamento di fine servizio, oggetto di una recentissima sentenza della Corte costituzionale (n. 130 del 23 giugno u.s.);

il Trattamento di fine servizio (Tfs) è un’indennità, omologa al trattamento di fine rapporto (Tfr), corrisposta ai dipendenti pubblici statali assunti a tempo indeterminato prima del 1° gennaio 2001 e viene erogato, a differenza di quanto avviene per i lavoratori del settore privato, dove il trattamento di fine rapporto viene erogato generalmente entro 45 giorni dalla fine del rapporto di lavoro, secondo tempistiche che variano in base alle diverse cause di cessazione dal servizio e quindi dal rapporto di lavoro;

nei casi di cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti di età o di servizio previsti dagli ordinamenti di appartenenza, per collocamento a riposo d’ufficio a causa del raggiungimento dell’anzianità massima di servizio prevista dalle norme di legge o di regolamento applicabili nell’amministrazione, il Tfs verrà erogato non prima di 12 mesi a partire dalla data della cessazione del rapporto di lavoro.

la disciplina vigente prevede, altresì, che l’erogazione del Tfs sia corrisposta in una unica soluzione se l’ammontare complessivo è pari o inferiori a ? 50.000 lordi; in due rate annuali se l’ammontare è compreso tra ? 50.001 e ? 100.000 lordi; in tre rate annuali se è pari o superiore a ? 100.001 lordi. Ai sensi delle disposizioni vigenti, le amministrazioni d’appartenenza dei lavoratori interessati, possono sommare, ai predetti termini, tempi ulteriori, necessari ai fini dell’istruttoria e del completamente dell’iter interno.

con succitata sentenza la Corte ribadisce che la legittimità delle norme dalle quali possa scaturire una restrizione dei diritti patrimoniali del lavoratore è condizionata alla rigorosa delimitazione temporale dei sacrifici imposti (sentenza n. 178 del 2015), i quali devono essere “eccezionali, transeunti, non arbitrari e consentanei allo scopo prefisso” (ordinanza n. 299 del 1999) e il termine dilatorio (minimo) di dodici mesi, riferito alla erogazione del Tfs, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del decreto legge n. 79 del 1997, oggi non rispetta più né il requisito della temporaneità, né i limiti posti dai principi di ragionevolezza e di proporzionalità, in quanto la previsione ha “smarrito un orizzonte temporale definito» (sentenza n. 159 del 2019) e, “pur tenendo conto che il trattamento di fine servizio costituisce un rilevante aggregato della spesa di parte corrente e, per tale ragione, incide significativamente sull’equilibrio del bilancio statale”, si è trasformato da intervento urgente volto, pro tempore, “al contenimento della dinamica della spesa corrente e al riequilibrio della finanza pubblica in misura a carattere strutturale, che ha gradualmente perso la sua originaria ragionevolezza”;

occorre, altresì, salvaguardare il valore reale della retribuzione, anche differita, posto che il rapporto di proporzionalità, garantito dall’art. 36 Cost., tra retribuzione e quantità e qualità del lavoro, richiede di essere riferito «ai valori reali di entrambi i suoi termini» (sentenza n. 243 del 1993);

di conseguenza, il predetto termine dilatorio, non essendo neppure controbilanciato dal riconoscimento della rivalutazione monetaria, finisce per incidere sulla stessa consistenza economica delle prestazioni,

impegna il Governo

allo scopo di adeguare la disciplina vigente alla sentenza citata in premessa, ad adottare tempestivamente iniziative, anche legislative, ai fini di una consistente riduzione dei termini per la liquidazione del trattamento di fine servizio dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche e della rivalutazione, secondo l’indice Istat maggio 2010-maggio 2023, delle soglie relative agli importi di 50 mila euro e 100 mila euro di cui alle fasce di erogazione, per l’erogazione del medesimo trattamento nel caso di diritto al Tfs per raggiungimento dei limiti di età.

G/829/13/1 e 10

MalpezziD’EliaCrisantiRandoVerducci

Il Senato, premesso che:

come noto, l’ultimo concorso per dirigenti scolastici bandito nel 2017 è stato organizzato a livello nazionale, con la conseguenza che i vincitori, via via che sono arrivati in turno di nomina, molto spesso non hanno trovato posto nella regione di residenza. A meno di rinuncia al ruolo, quindi, hanno accettato incarichi fuori dalla propria regione, con l’obbligo di permanervi almeno per il primo triennio;

terminato l’incarico triennale sono comunque ancora moltissimi i dirigenti che non riescono ad ottenere la mobilità interregionale, specie se espresse per rientrare nelle regioni del Centro-sud, dove i posti disponibili sono notoriamente pochi se non addirittura nulli;

a questa criticità si aggiunge che il prossimo reclutamento sarà, invece, organizzato su base regionale, rendendo di fatto ancora più remota la possibilità di rientro poiché i posti disponibili nei diversi territori saranno messi a bando,

impegna il Governo

ad applicare con precedenza le disposizioni in materia di mobilità straordinaria dei dirigenti scolastici, di cui all’articolo 19-quater del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, come modificato dall’articolo 5, comma 20-bis, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, ai vincitori del concorso indetto con decreto del direttore generale del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca n. 1259 del 23 novembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 90 del 24 novembre 2017, per i quali risulta già terminato l’incarico triennale.

G/829/14/1 e 10

D’EliaGiorgisCrisantiMeloniParriniRandoValenteVerducci

Il Senato, premesso che:

il decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, reca disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l’organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l’anno 2025;

nel contrasto alla violenza sulle donne è emerso chiaramente negli anni, non ultimo dai lavori della Commissione femminicidio della scorsa legislatura, che tra le priorità di intervento, vi è l’esigenza di una necessaria formazione e specializzazione di tutto il personale che interviene con donne e minori vittime di violenza, a partire da tutti gli operatori della giustizia;

per far sì che le vittime di violenza contro le donne e di violenza domestica siano immediatamente individuate e ricevano un’assistenza adeguata, lo Stato deve garantire che gli operatori e i professionisti che possono entrare in contatto con le vittime – polizia e carabinieri, magistrati, personale della giustizia, personale socio-sanitario, insegnanti, polizia municipale – siano coinvolti in un’apposita azione di formazione, di aggiornamento e di riqualificazione, con natura continua e permanente, al fine di mettere in atto una corretta gestione del fenomeno, nonché di permetterne una corretta lettura, necessaria a consentire un’efficace e tempestiva azione di contrasto della violenza di genere e domestica, affinché anche le organizzazioni responsabili possano coordinare efficacemente le loro azioni, anche operando in sinergia con gli ordini professionali, con la Conferenza delle regioni, con l’A.N.C.I., l’U.P.I., l’U.N.C.E.M., con la Conferenza dei rettori delle università italiane, con la Scuola nazionale dell’amministrazione, con il Formez PA. e con le associazioni attive nel contrasto al fenomeno e con i centri antiviolenza,

impegna il Governo:

a colmare, sin dal primo provvedimento utile, la gravissima assenza di misure, sia finanziarie sia organizzative, necessarie a cogliere gli obiettivi sopra richiamati per il contrasto alla violenza sulle donne e domestica, adottando i necessari interventi volti a garantire un’apposita azione di formazione, di aggiornamento e di riqualificazione, con natura continua e permanente, del personale che può entrare in contatto con le vittime – polizia e carabinieri, magistrati, personale della giustizia, personale socio-sanitario, insegnanti, polizia municipale, e di garantire che la stessa sia inserita al centro dei processi di pianificazione e programmazione delle amministrazioni pubbliche, anche con riguardo al rischio di intimidazione e di vittimizzazione ripetuta e secondaria e ai mezzi per prevenirlo, alle misure di protezione e assistenza a disposizione delle vittime, e che la stessa sia coordinata e integrata con gli obiettivi programmatici e strategici di performance dell’amministrazione, trovando una piena integrazione nel ciclo della performance e con le politiche di reclutamento, valorizzazione e sviluppo delle risorse umane, all’interno di un piano organico di prevenzione e informazione sul fenomeno della violenza contro le donne, anche attraverso iniziative culturali e percorsi formativi, con particolare riguardo alla formazione scolastica.

G/829/15/1 e 10

StefaniPirovanoTosatoSpelgatti

Premesso che:

nell’attuale contesto economico, particolarmente difficile a causa della recente emergenza pandemica, del conflitto bellico in Ucraina e della crisi energetica senza precedenti, appare necessario un profondo e generale processo di riforma e modernizzazione dell’intero sistema Paese, che può e deve necessariamente passare attraverso il coinvolgimento di tutti i livelli di governo;

un simile processo di rinnovamento, per tradursi nel rafforzamento e consolidamento dei diversi livelli di governance, deve necessariamente passare attraverso una maggiore conoscenza della realtà socio-economica, attraverso un’attività strutturata di studio, ricerca ed approfondimento scientifico, a supporto dei percorsi di riforma e in collaborazione con le amministrazioni pubbliche;

sembra fondamentale consentire la promozione delle necessarie azioni di riforma ed innovazione delle Istituzioni, anche mediante l’istituzione di un apposito fondo finalizzato alla riforma strategica della PA, destinato a sostenere le iniziative volte al miglioramento dell’efficacia, dell’efficienza e della competitività della Pubblica Amministrazione nel suo insieme, e a contribuire alla modernizzazione della stessa, in linea con quanto auspicato dalla Commissione europea e declinato, fra le altre, nelle diverse misure del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza;

la Fondazione Gazzetta Amministrativa della Repubblica Italiana è un organismo di diritto pubblico che da diversi anni svolge un’attività strutturata di rating su dati oggettivi dei bilanci delle pubbliche amministrazioni ed una qualificata attività di formazione e aggiornamento gratuito su temi di carattere amministrativo, tecnico e contabile a favore di migliaia di dipendenti ed amministratori pubblici, che hanno contribuito a comportamenti virtuosi e consapevoli da parte di tecnici ed amministratori pubblici;

impegna il Governo:

al fine di promuovere le necessarie azioni di riforma delle istituzioni pubbliche, finalizzate a massimizzare l’efficacia, l’efficienza e la competitività della pubblica amministrazione, a valutare l’opportunità di istituire un apposito fondo per la riforma strategica delle Istituzioni Pubbliche da assegnare quale contributo in favore della Fondazione Gazzetta Amministrativa della Repubblica Italiana, per il perseguimento delle finalità istituzionali, con particolare riferimento alle attività di studio, ricerca e approfondimento scientifico, a supporto dei percorsi di riforma e in collaborazione con le amministrazioni pubbliche, nel campo della pubblica amministrazione, delle istituzioni pubbliche e del regionalismo.

G/829/16/1 e 10

RomeoMurelliPirovanoTosatoSpelgatti

Il Senato, premesso che:

gli interventi normativi adottati negli ultimi anni hanno prodotto delle disparità di trattamento all’interno della categoria professionale dei restauratori, pregiudicando i restauratori qualificati ai sensi dell’articolo 182 del D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio);

molti appartenenti alla categoria stanno vivendo una drammatica situazione, poiché si sono visti estromessi dal mondo del lavoro. Tra questi ci sono, ad esempio, i restauratori di organi a canne, settore che conta decine di addetti altamente specializzati, con grave discapito della conservazione stessa degli strumenti musicali storici;

alcune associazioni del settore restauro hanno più volte manifestato al Ministero della cultura la necessità di trovare soluzioni a tale problema, ma fino ad oggi non vi sono stati provvedimenti risolutivi in tal senso;

è necessario assicurare a tutti i componenti della categoria anche con percorsi scolastico/accademici diversi la possibilità di rimanere nel circuito lavorativo, specie a persone che vantano anni e anni di preziosa esperienza professionale, in ossequio del principio di eguaglianza sancito dalla Costituzione, dando loro la possibilità, senza discriminazione alcuna, di partecipare a qualsiasi selezione o bando per l’affidamento di incarichi professionali siano essi pubblici o privati,

impegna il Governo:

a mettere in atto interventi volti a permettere ai restauratori in possesso della qualifica di restauratori dei beni culturali ai sensi dell’articolo 182 delD.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), inseriti nell’elenco di cui decreto del Ministero della Cultura n. 183 del 21 dicembre 2018, possessori dei seguenti titoli:

  1. a) Diploma delle Scuole Universitarie dirette a fini speciali in Operatori Tecnico-Scientifici per i Beni Culturali e Ambientali-settore Archeologico;
  2. b) Diploma rilasciato, ante D.M. 26 maggio 2009 n. 87, dalle scuole specializzanti e sperimentali in restauro beni culturali sezione legno, dipinti su tela, tavola e affreschi, istituiti ai sensi del Decreto Presidente della Repubblica 31 maggio 1974 n. 419, regolamentati dal decreto 14 ottobre 1982 del Ministro della Pubblica Istruzione e dall’articolo 278 del D.Lgs 16 aprile 1994 n. 297,

di vedersi riconosciute tutte le competenze professionali di cui all’art. 182 del D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 comma 1 quater, lettera a) e dell’Allegato B tabella 3 del medesimo decreto legislativo, attivando il procedimento per il riconoscimento dell’equipollenza dei suddetti titoli alla Laurea magistrale classe LMR02.

G/829/17/1 e 10

MaiorinoMazzellaCataldiGuidolinPirro

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge recante “Conversione in legge del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, recante disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l’organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l’anno 2025“;

premesso che:

secondo gli ultimi dati pubblicati sul portale dell’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR) sul totale di oltre 65 milioni di cittadini italiani, 5.989.234 risultano essere residenti all’estero (AIRE);

come sottolineato dal Rapporto Italiani nel Mondo 2022 della Fondazione Migrantes, mentre l’Italia ha perso in un anno lo 0,5 per cento di popolazione residente (- 1,1 per cento dal 2020), all’estero è cresciuta negli ultimi 12 mesi del 2,7 per cento che diventa il 5,8 per cento dal 2020. In valore assoluto si tratta di quasi 154 mila nuove iscrizioni all’estero contro gli oltre 274 mila residenti «persi» in Italia. La presenza italiana nel mondo, dunque, risulta in continua crescita;

a fronte di questa realtà così importante sotto molteplici aspetti, non ultimo in termini di promozione della lingua e cultura italiana nel mondo, si avverte la necessità di una maggiore attenzione nei confronti delle esigenze dei cittadini italiani residenti oltreconfine attraverso un maggiore coordinamento tra questi ultimi e l’amministrazione competente;

considerato che:

nel corso della scorsa legislatura, in Commissione affari esteri della Camera dei deputati, su iniziativa del Movimento 5 Stelle, è stata approvata all’unanimità la risoluzione in Commissione conclusiva di dibattito 8/00081 che impegnava il Governo: « ad adottare iniziative affinché la Farnesina possa istituire un portale unico nel quale inserire tutte le informazioni utili per gli italiani nel mondo e in particolare per quelli che intendano trasferire la loro residenza all’estero, per coloro che siano già residenti all’estero, nonché per i connazionali rimpatriati, e che comprenda univoche indicazioni sui servizi consolari erogati online dalla rete di ambasciate e consolati, con l’obiettivo di omogeneizzare gli standard comunicativi, coordinare i flussi informativi, armonizzare il funzionamento della rete dei terminali dello Stato all’estero e migliorare la capacità di interazione con i cittadini»;

tale strumento presenterebbe notevoli vantaggi in termini di fruibilità dei dati di interesse, in quanto racchiuderebbe in un unico contenitore virtualetuttele informazioni di fondamentale utilità per gli italiani all’estero, quali le informazioni relative alla disciplina in materia di agevolazioni e di partecipazione alle elezioni, gli aggiornamenti della normativa di riferimento, nonché quelle concernenti i servizi consolari disponibili online;

considerato, altresì, che:

il decreto-legge oggetto di conversione reca misure volte al rafforzamento della capacità amministrativa e dell’organizzazione delle pubbliche amministrazioni;

impegna il Governo:

ad intraprendere e sostenere le opportune iniziative volte ad istituire il Portale unico telematico per gli italiani all’estero, in linea con il principio del buon andamento della pubblica amministrazione di cui all’articolo 97 della Costituzione, al fine di facilitare l’accesso ai servizi offerti ai cittadini residenti all’estero e ai cittadini rimpatriati.

G/829/18/1 e 10

D’EliaGiorgisCrisantiMeloniParriniRandoValenteVerducci

Il Senato, premesso che:

l’articolo 20, comma 3, modifica la disciplina relativa al percorso di formazione iniziale e abilitazione all’insegnamento per le scuole secondarie;

in materia di reclutamento del personale docente delle scuole la proposta emendativa presentata dal Gruppo PD alla Camera dei deputati intendeva abrogare le modifiche apportate dal testo in esame, per le quali è previsto che per i concorsi banditi per tutto il periodo di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, vengano attuati mediante l’ausilio di mezzi informatizzati, con prova scritta con più quesiti a risposta multipla volta all’accertamento delle conoscenze e competenze del candidato in ambito pedagogico, psico-pedagogico e didattico-metodologico, nonché sull’informatica e sulla lingua inglese; inoltre, abbiamo proposto di ripristinare la disposizione secondo la quale i vincitori del concorso inclusi nella graduatoria rimangano immessi in ruolo con precedenza rispetto ai vincitori inclusi nelle precedenti graduatorie immessi in servizio ove, nel limite delle assunzioni annuali autorizzate, residuavano posti vacanti e disponibili; abbiamo proposto di abrogare la disposizione che elimina il riferimento al fatto che, in generale o su specifiche classi di concorso, il sistema di formazione iniziale dei docenti non deve determinare una consistenza numerica di abilitati tale che il sistema nazionale di istruzione non sia in grado di assorbirla;

tra le modifiche risulta una norma che prevede l’abilitazione all’insegnamento attraverso l’acquisizione di 30 CFU o CFA per coloro che hanno svolto servizio presso le istituzioni scolastiche statali o presso le scuole paritarie per almeno tre anni, anche non continuativi;

tale norma non include i docenti che hanno svolto servizio presso il sistema di istruzione e formazione professionale (IeFP),

impegna il Governo:

ad adottare ulteriori iniziative normative volte ad includere, al fine del raggiungimento dell’abilitazione all’insegnamento attraverso l’acquisizione di 30 CFU o CFA, oltre a coloro che hanno svolto servizio presso le istituzioni scolastiche statali o presso le scuole paritarie per almeno tre anni, anche non continuativi, i docenti che hanno svolto servizio presso il sistema di istruzione e formazione professionale (IeFP).

G/829/19/1 e 10

BucaloSpinelliDella PortaDe PriamoLiseiLeonardiBerrinoManciniRussoSattaZullo

Il Senato, in sede di esame della legge di conversione del decreto-legge 22 giugno 2023, n.  75, recante “Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l’organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l’anno 2025“;

premesso che:

l’articolo 20, comma 3, modificato nel corso dell’esame, in sede referente, dalla Camera dei deputati, reca disposizioni concernenti l’accesso ai percorsi di abilitazione all’insegnamento per: i docenti in possesso di tre annualità di servizio presso le istituzioni scolastiche statali o paritarie, anche non continuativi, di cui almeno uno nella specifica classe di concorso per la quale scelgono di conseguire l’abilitazione nei cinque anni precedenti; i soggetti che hanno sostenuto la prova concorsuale relativa alla procedura straordinaria di cui all’articolo 59, comma 9-bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106; i titolari di contratti di docenza titolari di contratti di docenza nell’ambito di percorsi di istruzione e formazione professionale delle regioni;

ritenuto che:

l’articolo 1, della legge 10 marzo 2000, n. 62, stabilisce che il sistema nazionale di istruzione è costituito dalle scuole statali e delle scuole paritarie e degli enti locali;

l’articolo 1, comma 3 del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, assicura il diritto all’istruzione e alla formazione che si realizza nelle istituzioni del primo e del secondo ciclo del sistema di istruzione e di formazione, costituite dalle istituzioni scolastiche e dalle istituzioni formative (IeFP) accreditate dalle Regioni;

l’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo del 17 ottobre 2005, n. 226, stabilisce che il secondo ciclo del sistema di istruzione e formazione è costituito dal sistema dei licei, istituti tecnici e istituti professionali e dal sistema dell’istruzione e formazione professionale e che, assolto l’obbligo scolastico nel secondo ciclo, il diritto-dovere all’istruzione e alla formazione si realizza in modo unitario;

a seguito della Riforma del Titolo V della Costituzione i docenti degli IeFP sono impiegati in tali percorsi istituiti dalle Regioni, secondo Accordi Stato-Regioni;

impegna il Governo a:

valutare l’opportunità di valorizzare l’esperienza maturata dai docenti di cui alla lettera c) citati in premessa, nell’ambito dei percorsi universitari e accademici di abilitazione all’insegnamento, attivati con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) adottato ai sensi dell’articolo 2-bis, comma 4 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, di prossima pubblicazione, prevedendo per loro una specifica riserva di posti.

G/829/20/1 e 10

BergesioBizzottoCantalamessa

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto legge 22 giugno 2023, n. 75, recante “Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l’organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l’anno 2025”;

premesso che:

la PSA, rappresenta oggi una delle minacce più gravi allo sviluppo del comparto suinicolo italiano, che è uno tra i riferimenti più importanti per la promozione dell’agroalimentare “made in Italy” in tutto il mondo;

il settore suinicolo in Italia vanta un fatturato di circa 3 miliardi di euro per la fase agricola e di circa 8 miliardi di euro per quella industriale, incidendo per il 5,8 per cento sul totale agricolo e agroindustriale nazionale;

le azioni intraprese, anche a seguito dell’approvazione del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, hanno permesso di evitare che i contagi, concentrati in diverse aree del Piemonte e della Liguria, e parte del Lazio, giungessero in zone a più alta intensità di capi suini allevati e di stabilimenti produttivi di carni e salumi, aree in cui i danni sarebbero stati inimmaginabili;

il rischio di coinvolgimento delle aree geografiche storicamente vocate alla suinicoltura, nelle quali peraltro si concentrano oltre i due terzi dei suini allevati in Italia, base per la produzione dei pregiati salumi DOP, come il prosciutto di Parma e il prosciutto di San Daniele, rimane sempre alto;

è indispensabile portare avanti gli interventi fino ad oggi intrapresi per il contenimento della diffusione e il contrasto,

impegna il Governo

a portare avanti le azioni già intraprese, anche in attuazione del decreto legge 17 febbraio 2022, n.9, prevedendo interventi per l’assegnazione di risorse aggiuntive da destinare al contenimento della diffusione e al contrasto della peste suina africana.

G/829/21/1 e 10

MaiorinoMazzellaCataldiGuidolinPirro

Il Senato, in sede di esame del provvedimento recante Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l’organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l’anno 2025;

premesso che:

il provvedimento in esame introduce specifiche disposizioni in materia di amministrazione penitenziaria;

in particolare, l’art. 14 prevede la corresponsione di un’indennità aggiuntiva al personale della carriera dirigenziale penitenziaria, quale riconoscimento della specificità delle funzioni svolte, autorizzando lo scorrimento delle graduatorie dei concorsi per dirigenti banditi nel 2020 ai fini della copertura dei posti vacanti e incrementando la dotazione organica del personale dirigenziale penitenziario;

Il comma 2 autorizza il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria e il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia – al fine di assicurare il regolare espletamento delle funzioni istituzionali e di far fronte alla scopertura degli organici di livello dirigenziale non generale – ad assumere, nel triennio 2023-2025, nel limite delle vigenti facoltà assunzionali, un contingente massimo di 7 unità di personale dirigenziale non generale, per la copertura dei posti vacanti, attraverso lo scorrimento delle graduatorie dei concorsi pubblici indetti con i decreti direttoriali del 5 maggio 2020 e del 28 agosto 2020;

manca nel provvedimento in esame qualsivoglia previsione a favore del rafforzamento del personale

educatore all’interno degli istituti penitenziari. Si consideri, al riguardo, che la grave situazione di carenza di personale non riguarda esclusivamente la polizia penitenziaria, ma anche i funzionari giuridico pedagogici, che sono un numero considerevolmente inferiore rispetto a quello previsto;

è di tutta evidenza come a tale categoria di lavoratori l’ordinamento riconosca un ruolo fondamentale, in quanto il loro contributo consente di dare piena attuazione al principio costituzionale della funzione rieducativa della pena, di cui all’art. 27 della nostra Carta Fondamentale. I funzionari giuridico pedagogici, infatti, svolgono attività imprescindibili ai fini del reinserimento in società del detenuto, sia sotto il profilo della “osservazione scientifica della personalità” e dell’accesso alle misure alternative dei condannati definitivi, che in termini di progettazione delle attività dell’istituto, scolastiche, formative, sportive e ricreative, cercando di dare seguito ai molti bisogni dei ristretti.

Infine, la circolare ministeriale che ne ha modificato la denominazione in funzionari giuridico pedagogici, ha attribuito a questi ultimi anche il compito di coordinare la rete interna ed esterna al carcere in modo da garantire una relazione con il territorio;

Il XIX Rapporto Antigone sulle condizioni di detenzione fotografa una situazione all’interno delle carceri che desta notevole preoccupazione e impone di intervenire per far fronte alle evidenti carenze di personale educatore.

Il numero totale degli educatori effettivi, invero, secondo quanto si evince dalle schede trasparenza aggiornate a maggio 2023, è pari a 803 unità a fronte delle 923 previste in pianta organica. La media nazionale di persone detenute in carico a ciascun funzionario è di 71.

Tuttavia, sono 100 su 191 gli istituti che presentano un rapporto persone detenute/educatori più elevato rispetto alla media e ben distante da quello fissato dal DAP, pari a 65.

In relazione ai dati emersi nelle 97 visite effettuate nel 2022 dall’Osservatorio di Antigone il rapporto medio tra persone detenute ed educatori appare più elevato ed è pari a 87,2: peggiore rispetto a quello riscontrato nel 2021, ove erano 83 i detenuti per ciascun educatore. In alcuni istituti gli educatori che effettivamente garantiscono la loro presenza quotidiana sono un numero inferiore. Tale circostanza comporta indubbiamente una discrepanza tra quanto effettivamente garantito all’utenza e quanto riportato nelle statistiche.

In particolare, allarmante sono i dati relativi alle case circondariali di Foggia, Alessandria e Bergamo, dove il numero di persone detenute per ciascun educatore è rispettivamente 189, 175 e 176, arrivando addirittura anche a un educatore che gestisce 379 persone detenute, presso la Casa Circondariale di Trani.

nel 2022 è stato indetto un concorso che ha riguardato il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, da cui deriverà l’assunzione di 204 funzionari giuridico pedagogici (indetto per 104 figure è stato poi innalzato a 204).

Tuttavia, secondo quanto ha reso noto il DAP con Circolare 3 febbraio 2022 – Incremento pianta organica Funzionario Giuridico Pedagogico, l’obiettivo è quello di fissare il rapporto di un funzionario ogni 65 detenuti (attualmente di 71 in media nazionale);

impegna il governo

a valutare la possibilità di autorizzare e finanziare, con il primo provvedimento utile, procedure concorsuali pubbliche, in aggiunta a quelle gia` previste a legislazione vigente, al fine di procedere all’assunzione straordinaria di personale nei ruoli di funzionario giuridico-pedagagico e di funzionario mediatore culturale, per rafforzare il personale nell’ambito degli istituti penitenziari, alla luce della rilevante scopertura di organico e dell’ambizioso obiettivo di ridurre il rapporto educatori/persone detenute a 65, considerando, altresì il ruolo fondamentale che questi ultimi rivestono all’interno dell’ordinamento ai fini del reinserimento in società dei ristretti.

G/829/22/1 e 10

MaiorinoMazzellaCataldiGuidolinPirro

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge di “Conversione in legge del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, recante disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l’organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l’anno 2025”,

premesso che:

l’articolo 2, del provvedimento in esame, consente alle pubbliche amministrazioni, nei limiti delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente (comma 2), di assumere, tramite procedure concorsuali, i soggetti già impegnati in lavori socialmente utili o di pubblica utilità richiamati dal comma 1;

stante ciò, nell’intero provvedimento non ha però trovato compimento ultimo una questione già nota da tempo ed invero suscettibile di essere oggetto di un intervento di riconoscimento da parte del legislatore;

come noto, infatti, lo stato di emergenza epidemiologica da Sars-Cov-2 ha colpito duramente i lavoratori cosiddetti “fragili”, per i quali è stata introdotta la tutela prevista dal comma 2, articolo 26, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 (c.d. decreto “Cura Italia”), ovvero l’assenza dal servizio equiparata a ricovero ospedaliero da non computare ai fini del periodo di comporto, tutela i cui effetti sono scaduti il 31 marzo 2022;

i lavoratori di cui al comma 2, articolo 26, del citato DL 18/2020, ovvero affetti da immunodepressione, patologia oncologica, in terapia salvavita, con riconosciuta disabilità in gravità di cui al comma 3, articolo 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, impossibilitati al lavoro agile per mansione, non essendo più tutelati con l’assenza dal servizio equiparata al ricovero ospedaliero fuori comporto di cui al comma 2, articolo 26, DL 18/2020, in molti casi continuano ad essere dichiarati dal medico competente temporaneamente inidonei alla mansione, in rapporto alle patologie di base ed allo specifico contesto lavorativo;

tale periodo di inidoneità temporanea assoluta, qualora non coperto da vari istituti contrattuali, come ad esempio ferie o congedi non retribuiti, viene molto spesso coperto con certificazione di malattia ordinaria, la quale va ad erodere, purtroppo, il periodo di comporto;

il periodo di comporto è estremamente variabile, a seconda dei CCNL di appartenenza dei lavoratori dipendenti pubblici e privati;

impegna il Governo:

a prevedere specifiche misure strutturali a tutela dei lavoratori dipendenti pubblici e privati giudicati dal medico competente inidonei temporanei alla specifica mansione ed incompatibili con la modalità di lavoro agile, in particolare adottando misure che siano finalizzate a non intaccare il periodo di comporto previsto dal relativo CCNL di appartenenza.

G/829/23/1 e 10

MaiorinoMazzellaCataldiGuidolinPirro

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge di “Conversione in legge del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, recante disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l’organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l’anno 2025”,

premesso che:

l’articolo 3, del provvedimento in esame prevede il trasferimento al Ministero del lavoro e delle politiche sociali delle funzioni dell’ANPAL;

in particolare, il secondo periodo del nuovo comma 16-bis, introdotto per l’approvazione di un emendamento presentato dal Governo, ha autorizzato il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ad avviare procedure di reclutamento che, esigenze di speditezza, possono essere finalizzate anche al reclutamento di personale dell’area dei funzionari a valere sulle facoltà assunzionali ordinarie, per specifiche professionalità con competenze in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro, prevenzione e riduzione delle condizioni di bisogno, analisi e valutazione delle politiche del lavoro, gestione dei fondi strutturali e della capacità di investimento, digitalizzazione, gestione siti web, contrattualistica pubblica;

tale disposizione normativa evidentemente dimentica di includere anche tutte quelle specifiche professionalità relative all’analisi, gestione e promozione delle politiche attive del lavoro, nonché all’attuazione degli interventi operativi sul Programma GOL, tanto più fondamentali e strategici oggi che l’attuazione del PNRR è aggravata da pesanti ritardi e rischi di mancati pagamenti;

inoltre, l’articolo 3, comma 16-bis, al terzo periodo prevede che il bando debba prevedere “in ogni caso, una adeguata valorizzazione” della specifica professionalità maturata da soggetti di elevata specializzazione tecnica che abbiano svolto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali attività inerenti alla comunicazione istituzionale;

a riguardo, la lettera del disposto normativo appare sin d’ora suscettibile di sollevare questioni relative alla effettiva “imparzialità” (ex articolo 97 della Costituzione) della selezione ai fini del reclutamento: va da sé che l’imperatività della norma che, “in ogni caso”, impone “una adeguata valorizzazione” si configura quale ricorso a un concetto giuridico a contenuto indeterminato che per nulla descrive il fatto stesso in maniera tassativa ed esaustiva – fissandone direttamente tutti i termini mediante riferimenti determinati ed univoci – ma rinvia, per la sussunzione del fatto nell’ipotesi normativa, all’integrazione dell’interprete, mediante l’utilizzo di un concetto indeterminato che andrà necessariamente completato e specificato con elementi o criteri extragiuridici e, in una certa misura, discrezionali;

sebbene tale disposizione non sorprenda dal punto di vista delle più recenti prassi relative al c.d. drafting normativo, dalla stessa derivano ulteriori perplessità se si considera che la norma di favor è stabilita con esclusivo riferimento a soggetti che abbiano svolto presso il Ministero attività inerenti alla comunicazione istituzionale, senza invero considerare tutte le nuove e maggiori necessità che questa Pubblica Amministrazione dovrà sostenere dopo il previsto trasferimento delle funzioni dell’ANPAL, nonché il combinato disposto dell’articolo 1, comma 313 e ss. della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e dell’articolo 1 e ss. del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, che ha determinato la sostituzione della misura del RdC con il nuovo Assegno di Inclusione (AdI);

considerato che:

l’articolo 40-bis del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, autorizzava ANPAL Servizi Spa a prorogare i contratti stipulati con i c.d. Navigator, ovvero il personale che operava presso le sedi territoriali delle Regioni e delle Province autonome, al fine di consentire la continuità delle attività di assistenza tecnica, fino al 30 aprile 2022, atte a garantire l’avvio e il funzionamento del Reddito di cittadinanza (RdC), nelle more dello svolgimento delle procedure di selezione e di assunzione delle unità di personale da destinare ai centri per l’impiego di cui all’articolo 12, comma 3-bis, del decreto-legge 28 gennaio 2019 , n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26;

a decorrere dal 2021, il decreto-legge 28 gennaio 2019 , n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 (articolo 1, comma 3-bis), ha consentito sia alle società a partecipazione pubblica, sia alle agenzie, nonché agli enti regionali, alle Province e alle Città metropolitane (se delegate all’esercizio delle funzioni con legge regionale), di assumere 4.600 unità di personale, compresa la stabilizzazione delle unità di personale, nei limiti e a valere sulle risorse assegnate a ciascuna Regione e non ancora utilizzate per le assunzioni previste;

la figura professionale del c.d. Navigator costituisce oggi una comunità professionale formata da circa 1.500 persone – delle 3000 inizialmente assunte – perlopiù con esperienze di lavoro pregresse e dotati di competenze specialistiche acquisite sia attraverso una formazione specifica, sia in circa tre anni di attività sul campo. In ossequio alle finalità di contrasto alla povertà e per il reinserimento sociale ed economico dei percettori del RdC, operando come case manager, i Navigator hanno svolto un’attività di raccordo tra imprese e disoccupati di lunga durata, ricercato ed individuato offerte di lavoro ed opportunità formative, ma soprattutto hanno lavorato in contesti gravati da decennali carenze strutturali e di organico ed estremamente diversificati sul piano delle effettive opportunità occupazionali e sociali, in un periodo caratterizzato dall’emergenza sanitaria i cui effetti, sommati a quelli prodotti dalla attuale crisi internazionale, benché già` evidenti, sono ben lungi dall’essere stati realmente stimati;

valutato che:

nella terza relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) del 31 maggio u.s., alla sezione II, investimento 1.1, si specifica che l’obiettivo del potenziamento dei centri per l’impiego (CPI) è consentire un’efficace erogazione di servizi per l’impiego e la formazione, in via complementare rispetto alla riforma delle politiche attive e della formazione definita nel Programma GOL “Garanzia per l’occupabilità dei lavoratori”;

con riferimento al potenziamento dei Centri per l’impiego (CPI), entro fine 2022 era previsto il completamento per almeno 250 CPI di almeno il 50 per cento delle attività` rientranti nei Piani regionali di rafforzamento dei CPI in linea con il Piano straordinario di potenziamento dei centri per l’impiego e delle politiche attive del lavoro, adottato con D.M. 74/2019 successivamente integrato e modificato dal D.M. 59/2020 (M5C1-6);

un secondo aggiornamento dei Piani regionali e` inoltre previsto entro il primo semestre 2023 in relazione al riparto degli ulteriori 200 milioni di euro destinati dal PNRR al potenziamento dei CPI e sebbene il termine sia scaduto, non se ne ha ancora notizia alcuna;

le attività` richiamate, in linea con il Piano centrale di potenziamento e definite ulteriormente a livello regionale in base a un’analisi del fabbisogno e alle risorse assegnate, includono: I) il rinnovo e la ristrutturazione delle attuali sedi dei CPI e l’acquisto di nuove sedi; II) un ulteriore sviluppo del sistema informativo nella prospettiva di un’interoperabilità` nazionale; III) la formazione professionale del personale; IV) l’istituzione di osservatori regionali dei mercati del lavoro locali; V) la comunicazione istituzionale e la sensibilizzazione;

rilevato che:

il PNRR investe importanti risorse nel potenziamento delle politiche attive del lavoro per le quali sarà necessario assumere maggiori unità nei centri per l’impiego;

l’investimento 1.1 sviluppa le previsioni del Piano nazionale (decreto del Ministro del lavoro n. 74 del 2019 e n. 59 del 2020) e si pone l’obiettivo del rafforzamento dei servizi pubblici per l’impiego, evidentemente strumentali anche all’attuazione del nuovo AdI;

è quindi evidente la perdurante necessità di procedere ad un potenziamento dei CPI sia attraverso la crescita in forma stabile della base professionale dei servizi, per un raddoppio degli organici in linea con gli standard europei, sia con l’ammodernamento delle strutture;

a fronte della necessita` di personale qualificato all’interno della PA, legata alle riforme da attuarsi nel quadro del PNNR – ed in particolare per l’attuazione del Programma GOL – sarebbe paradossale non valorizzare risorse umane già formate, su cui si e` ampiamente investito, da impiegare immediatamente secondo utilità;

impegna il Governo:

nel prossimo provvedimento utile:

  1. a) a prevedere che nell’ambito del reclutamento previsto dal citato comma 16-bis, sia attribuito un punteggio doppio agli specialisti delle politiche attive già selezionati mediante la procedura pubblica di cui all’articolo 12, comma 3, del decreto-legge n28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26;
  2. b) ad integrare la disposizione normativa di cui al citato articolo 3, comma 16-bis, di modo che

1) al secondo periodo, si introduca il riferimento alle professionalità relative all’analisi, gestione e promozione delle politiche attive del lavoro, nonché all’attuazione degli interventi operativi sul Programma GOL;

2) al terzo periodo, sia in ogni caso prevista una adeguata valorizzazione della specifica professionalità maturata da soggetti di elevata specializzazione tecnica nell’ambito delle politiche attive del lavoro, in quanto già selezionati mediante la procedura pubblica di cui all’articolo 12, comma 3, del decreto-legge n28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26;

G/829/24/1 e 10

MazzellaMaiorinoCataldiGuidolinPirro

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge di “Conversione in legge del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, recante disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l’organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l’anno 2025”,

premesso che:

l’articolo 3, del provvedimento in esame prevede il trasferimento al Ministero del lavoro e delle politiche sociali delle funzioni dell’ANPAL, nonché la rimodulazione delle posizioni dirigenziali dell’Ispettorato nazionale del lavoro e norme procedurali relative all’organizzazione del medesimo Ispettorato;

stante ciò, nulla si prevede in merito alla urgente necessità di ampliamento delle diverse graduatorie dei concorsi pubblici già approvate con atti formali da parte del Consiglio di Amministrazione dell’INPS (come, per esempio, il concorso pubblico per titoli ed esami a 1858 posti di consulente protezione sociale ex C1; il concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di 15 professionisti dell’Area legale; il concorso pubblico, per titoli ed esami, a 189 posti di professionista medico di prima fascia funzionale);

considerato che:

il dato sulla consistenza del personale al 1° luglio 2023, unito al progressivo aumento dell’età anagrafica media del personale (55 anni), soprattutto su alcuni ambiti professionali (nell’area medica il personale inserito nella fascia di età anagrafica 61-70 è il 32% della consistenza, mentre tra gli avvocati il medesimo dato arriva al 26% per poi toccare l’apice tra gli ingegneri/architetti dove la percentuale arriva al 47% della forza), rende indifferibile l’adozione di misure specifiche volte a sopperire alla mancanza di personale;

non appare opportuno continuare a procrastinare gli atti da adottare sui nuovi concorsi da bandire, sui concorsi da chiudere rapidamente con l’approvazione delle relative graduatorie (si veda, ad esempio, il concorso per medici di II livello);

in tal senso, si deve considerare il lavoro terminato dalle relative commissioni esaminatrici, sullo scorrimento delle graduatorie già approvate dei concorsi definiti da tempo, la c.d. mobilità inter-enti, con relativa stabilizzazione dei comandati in essere, nonché i bandi sulle progressioni verticali in deroga al titolo di studio da perfezionare entro il 31 dicembre 2024;

impegna il governo:

ad adottare ogni iniziativa utile, anche di carattere normativo, affinché sia disposto lo scorrimento delle graduatorie in atto come da DPCM dell’11 maggio, pubblicato il 12 giugno 2023, e l’autorizzazione ai bandi per le progressioni verticali in deroga al titolo di studio.

G/829/25/1 e 10

MazzellaMaiorinoCataldiGuidolinPirro

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante “Conversione in legge del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, recante disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l’organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l’anno 2025“;

premesso che:

l’articolo 2, del decreto-legge oggetto di conversione, reca disposizioni volte a consentire alle pubbliche amministrazioni, nei limiti delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, di assumere, tramite procedure concorsuali, i soggetti già impegnati in lavori socialmente utili o di pubblica utilità;

la regione Basilicata con la legge regionale 18 agosto 2014, n. 26 ha istituito il Reddito minimo di inserimento (RMI) per aiutare le «fasce deboli» e affrontare in maniera strutturata ed organica il problema della povertà e del disagio sociale, nonché con delibera della giunta regionale n. 260 del 2016 i Tirocini finalizzati all’inclusione sociale (TIS);

il progetto era stato istituito per creare uno strumento in grado di offrire un sostegno economico ai soggetti maggiormente svantaggiati che vivono sul territorio regionale, ed in particolare, ai soggetti fuoriusciti dalla platea degli ammortizzatori sociali, ai disoccupati di lunga durata e agli inoccupati che vivono in una situazione di grave deprivazione materiale per l’adesione alle attività di pubblica utilità e alle iniziative di inserimento sociale ed occupazionale;

i beneficiari del Programma, che si trovano in età e capacità lavorativa, a fronte dell’indennità percepita a titolo di rimborso forfetario omnicomprensivo per la partecipazione al Programma, vengono impegnati in progetti di Pubblica Utilità proposti da soggetti pubblici e privati con sede o uffici periferici sul territorio della regione Basilicata;

in Basilicata risultano circa 1000 persone percettori del RMI e 800 persone di TIS, ricevendo un sussidio che varia tra i 400 e i 500 euro al mese;

tali soggetti sono spesso impiegati impropriamente dai Comuni e dalle Pubbliche amministrazioni, in quanto svolgono funzioni volte a sopperire le gravi carenze di organico degli enti interessati, con orari e mansioni assimilabili al lavoro dipendente pur tuttavia non essendo loro riconosciuti i principali diritti dei lavoratori;

premesso, altresì, che:

durante l’esame del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, recante misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso la mondo del lavoro, nella seduta del 28 giugno 2023, è stato accolto come raccomandazione l’ordine del giorno n. 9/1238/53 che sollevava la questione sopra descritta, impegnando il Governo “ad adottare nel prossimo provvedimento utile le opportune iniziative di carattere normativo volte a prevedere procedure di stabilizzazione tramite concorso pubblico, all’uopo prevedendo una riserva di posti per i soggetti di cui in premessa ovvero l’attribuzione di un punteggio aggiuntivo”;

la raccomandazione proposta dal Governo è stata rifiutata in quanto ritenuta discriminatoria rispetto ad analoghe disposizioni normative adottate con riferimento alla regione Calabria;

considerato che:

il decreto-legge in esame sarebbe stata la sede opportuna per apportare le modifiche normative necessarie a dare seguito all’ordine del giorno citato;

impegna il Governo:

ad adottare urgentemente iniziative di carattere normativo volte ad autorizzare le amministrazioni comunali della regione Basilicata, anche in deroga alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, ad inquadrare nelle relative piante organiche, anche in sovrannumero, previo superamento di una prova selettiva, i soggetti fuoriusciti dalla platea degli ammortizzatori sociali, i disoccupati di lunga durata e gli inoccupati che vivono in una situazione di grave deprivazione materiale per l’adesione alle attività di pubblica utilità e alle iniziative di inserimento sociale ed occupazionale, rientranti nel progetto denominato “Azioni di accompagnamento alla fuoriuscita della platea ex RMI-TIS”.

G/829/26/1 e 10

MaiorinoMazzellaCataldiGuidolinPirro

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di “Conversione in legge del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, recante disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l’organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l’anno 2025”,

premesso che:

l’articolo 3, del provvedimento in esame prevede il trasferimento al Ministero del lavoro e delle politiche sociali delle funzioni dell’ANPAL;

l’articolo 3-bis stabilisce disposizioni in materia di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy;

i commi 1-bis e 1-ter dell’articolo 1 prevedono disposizioni motivate dalla specifica ed elevata professionalità richiesta per garantire l’attuazione degli interventi di digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA previsti nell’ambito del PNRR;

ad aprile u.s., il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ha annunciato che, tra i prossimi provvedimenti cui sta lavorando l’Esecutivo, ce n’è uno dal titolo “Lavora nel mondo, vivi in Italia”, attraverso cui il Governo vorrebbe attrarre i navigatori digitali nel nostro Paese al fine di ripopolare i borghi italiani;

considerato che:

il coworking è uno stile lavorativo, ormai abbastanza consolidato, caratterizzato dalla condivisione di un ambiente di lavoro con altri professionisti, sia dello stesso settore che di settori totalmente differenti. Pur lavorando in uno spazio condiviso la particolarità del coworking è che ogni singolo individuo mantiene la sua attività indipendente. Contrariamente infatti al tipico ufficio, l’ambiente di coworking ospita soprattutto liberi professionisti o persone che per lavoro viaggiano frequentemente e che quindi non dispongono di un ufficio o di un luogo di lavoro tradizionale. L’obiettivo principale di questi spazi è quello di permettere ai liberi professionisti singolarmente o in gruppo, come nel caso delle startup, di affittare spazi di lavoro anche per poche ore e servirsi di tutti i servizi e i comfort liberamente ad un costo ridotto;

in Italia esistono numerosi spazi di coworking che, soprattutto negli ultimi anni, si sono diffusi rapidamente. Il primo spazio di coworking, in Italia, è stato inaugurato nel 2008 e ora se ne contano a migliaia, aumentando sempre di più e sempre più velocemente, anche per le crescenti necessità di nuovi liberi professionisti;

si segnala il Progetto Polis – Case dei servizi di cittadinanza digitale, promosso dal Governo, il cui obiettivo è favorire la coesione economica, sociale e territoriale del Paese e puntare al superamento del digital divide nei piccoli centri e nelle aree interne. Il Progetto Polis prevede tra le sue principali linee di intervento anche quella c.d. “Spazi per l’Italia” che consiste nella realizzazione di una rete nazionale di spazi per il co-working e la formazione con una presenza capillare sul territorio. L’obiettivo è di realizzare la rete di co-working più diffusa, digitalizzata, accessibile e immediatamente disponibile del Paese: postazioni di lavoro, spazi di riunione, servizi condivisi, aree dedicate a eventi e formazione la cui fruizione sarà aperta ai privati, alle aziende e alla pubblica amministrazione, università, centri di ricerca con i quali potranno essere definite apposite convenzioni di servizio per rispondere al meglio alle esigenze e alle vocazioni di ciascun territorio/stakeholder;

la Commissione europea ha di recente approvato, ai sensi delle norme dell’UE in materia di aiuti di Stato, tale misura disposta in favore di Poste italiane (e con oneri pari a 20 milioni di euro), volta a compensare l’azienda per la creazione di 80 spazi di co-working in città di piccole e medie dimensioni in Italia. Si noti, tra l’altro, che il regime fa parte del piano nazionale italiano per gli investimenti complementari che integrerà con risorse nazionali il Piano di ripresa e resilienza dell’Italia. In particolare, la Commissione ha ritenuto che la misura sia necessaria e appropriata per sviluppare spazi di co-working in quelle aree in cui non sarebbero stati effettuati investimenti privati in assenza del sostegno pubblico ed ha inoltre concluso che la misura è proporzionata, in quanto è limitata al minimo necessario e ha un impatto limitato sulla concorrenza e sugli scambi tra Stati membri;

impegna il Governo:

a prevedere ogni misura utile a garantire una maggiore diffusione e promozione del c.d. coworking, in particolare anche attraverso un processo di “rivitalizzazione” delle strutture pubbliche presenti nel territorio che consenta che le stesse siano utilizzate come luoghi di aggregazione sociale e svolgimento di lavoro in modalità agile e condivisa.

G/829/27/1 e 10

MaiorinoMazzellaCataldiGuidolinPirro

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, recante disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l’organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l’anno 2025″ (1239),

premesso che

all’articolo 7 si dispone circa l’Ente Strumentale alla Croce Rossa Italiana in liquidazione coatta amministrativa, prevedendo che dal 1° luglio 2023 si estingua la Siciliana Servizi di Emergenza spa (SISE), partecipata in forma totalitaria dall’Ente Strumentale alla Croce Rossa Italiana in liquidazione coatta amministrativa (ESACRI), con contestuale trasferimento delle attività, delle passività e dei giudizi pendenti, attivi e passivi, a ESACRI; il trasferimento determina l’estinzione per confusione delle obbligazioni intercorrenti tra ESACRI e la SISE;

l’Ente Croce Rossa è posto in liquidazione ai sensi del titolo V del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare), e gli organi sono stati nominati con decreto ministeriale del 28 dicembre 2017 e con decreto ministeriale dell’8 dicembre 2020 sono stati prorogati per ulteriori due anni fino al 28 dicembre 2022;

più in particolare, il decreto legislativo 178 del 2012 ha disposto che dal 1° gennaio 2016 le funzioni esercitate dalla CRI sono trasferite alla Associazione e fino alla data della sua liquidazione assume la denominazione di «Ente strumentale alla Croce Rossa italiana», che mantiene la natura di ente pubblico non economico con la finalità di concorrere temporaneamente allo sviluppo dell’Associazione;

la procedura di liquidazione della Croce rossa appare ben lontana dal concludersi e il processo di privatizzazione, al di là del merito, è di fatto fallimentare nella misura in cui continua a drenare risorse pubbliche;

la Croce Rossa con i dipendenti e oltre 150mila volontari svolge un servizio pubblico essenziale, soprattutto il trasporto di pazienti verso gli ospedali;

impegna il Governo

a rivalutare il fallimentare processo di privatizzazione della Croce Rossa considerando di restituire al predetto ente la natura di ente pubblico, tenuto conto soprattutto dell’essenziale servizio pubblico svolto.

G/829/28/1 e 10

MaiorinoMazzellaCataldiGuidolinPirro

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, recante disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l’organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l’anno 2025″ (1239),

premesso che

all’articolo 8 si dettano disposizioni in materia di Piano oncologico nazionale e per l’attuazione del Registro dei tumori;

più in particolare, al comma 1, lettera a) si introduce l’intesa Stato -Regioni per il riparto delle risorse destinate al Piano Oncologico Nazionale 2023-2027, risorse previste dal DL 198/2022; alla lettera b) si specifica che alle risorse accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative vigenti in materia di compartecipazione della spesa sanitaria, nonché alle condizioni di erogabilità delle somme ivi previste;

al comma 2 si prevede che le risorse destinate all’attuazione della legge sul registro tumori siano ripartite tra tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative vigenti che stabiliscono, per le autonomie speciali, il concorso della regione o della provincia autonoma al finanziamento sanitario corrente;

la legge 22 marzo 2019, n. 29 che ha previsto l’istituzione e la disciplina della Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza e del referto epidemiologico per il controllo sanitario della popolazione, a titolarità del Ministero della salute ed in collegamento con i sistemi di sorveglianza regionali identificati dal DPCM 3 marzo 2017 sui sistemi di sorveglianza e dei registri di mortalità, di tumori e di altre patologie;

la legge di bilancio 2020 (comma 463, art. 1, L. n. 160 del 2019) ha stanziato 1 milione di euro annui dal 2020 per l’attuazione di detta Rete e per l’istituzione del referto epidemiologico inerente alla valutazione dello stato di salute complessivo della popolazione, risorse di cui è stato successivamente disposto il riparto con decreto del DM Salute del 12 agosto 2021;

non è stato ancora emanato il decreto istitutivo del Registro, sul quale sono stati acquisiti il parere favorevole del Consiglio Superiore di Sanità (9 novembre 2021) e, con alcune modifiche, dell’Autorità garante per la protezione dei dati personali (3 maggio 2022) -:

impegna il Governo

a dare sollecita attuazione al decreto istitutivo del Registro tumori sul quale sono stati acquisiti il parere favorevole del Consiglio Superiore di Sanità e dell’Autorità garante per la protezione dei dati personali.

G/829/29/1 e 10

MazzellaMaiorinoCataldiGuidolinPirro

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, recante disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l’organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l’anno 2025″ (1239),

premesso che

all’articolo 8 si dettano disposizioni in materia di Piano oncologico nazionale e per l’attuazione del Registro dei tumori;

più in particolare, al comma 1, lettera a) si introduce l’intesa Stato -Regioni per il riparto delle risorse destinate al Piano Oncologico Nazionale 2023-2027, risorse previste dal DL 198/2022; alla lettera b) si specifica che alle risorse accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative vigenti in materia di compartecipazione della spesa sanitaria, nonché alle condizioni di erogabilità delle somme ivi previste;

al comma 2 si prevede che le risorse destinate all’attuazione della legge sul registro tumori siano ripartite tra tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative vigenti che stabiliscono, per le autonomie speciali, il concorso della regione o della provincia autonoma al finanziamento sanitario corrente;

in riferimento al riparto delle risorse del Piano oncologico nazionale sarebbe auspicabile una finalizzazione specifica che conduca le regioni a potenziare gli interventi finalizzati a:

– al contrasto dei determinanti primari dei tumori, come il fumo, l’alimentazione non salutare, l’inattività fisica, il consumo dannoso e rischioso di alcol, agenti infettivi oncogeni, oncogeni negli ambienti di vita e di lavoro, nonché a identificare precocemente i soggetti in condizioni di rischio;

– alla diagnosi precoce di tumori o delle lesioni pretumorali, mediante programmi di screening oncologico e presa in carico complessiva delle persone positive allo screening, attraverso l’organizzazione e la gestione di percorsi diagnostico-terapeutici multidisciplinari e integrati tra i servizi territoriali, strutture ospedaliere e cure primarie.

impegna il Governo

a finalizzare le risorse del Piano oncologico nazionale per potenziare gli interventi volti a:

  1. a) contrastare stili di vita nocivi e pericolosi e ad identificare precocemente i soggetti in condizioni di rischio;
  2. b)rafforzare la diagnosi precoce dei tumori attraverso la diffusione capillare degli screening oncologici;
  3. c)consolidare la gestione integrata di percorsi diagnostico-terapeutici.

G/829/30/1 e 10

MazzellaMaiorinoCataldiGuidolinPirro

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge recante “Conversione in legge del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, recante disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l’organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l’anno 2025“;

premesso che:

l’articolo 4 del decreto-legge oggetto di conversione recante “Disposizioni in materia di personale del Ministero della difesa”, prevede la separazione degli incarichi e delle attribuzioni del Segretario generale della difesa da quelli del Direttore nazionale degli armamenti, sino ad oggi riuniti nell’unica figura del Segretario generale, a tal fine operando una riorganizzazione attraverso numerose novelle al Codice dell’ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;

l’articolo descritto, nonostante la rubrica, non prevede alcuna disposizione per il personale civile del Ministero della difesa;

considerato che:

il personale civile ricopre un ruolo fondamentale all’interno dell’organizzazione del Ministero della difesa, in quanto volto a supportare tutte le aree organizzative del dicastero, al fine di garantirne la piena funzionalità;

l’articolo 1, comma 590, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha modificato l’articolo 614 del codice dell’ordinamento militare, aggiungendo il comma 2-bis che autorizza la spesa di 21 milioni di euro destinati, attraverso la contrattazione collettiva nazionale integrativa, all’incentivazione della produttività del personale civile appartenente alle aree funzionali del Ministero della difesa per il triennio 2018-2020;

la misura succitata è stata ulteriormente finanziata anche per l’anno 2021, con una modifica introdotta dall’articolo 1, comma 134, lettere a) e b), della legge 27 dicembre 2019, n. 60;

la ratio della disposizione risponde alle “prioritarie e urgenti esigenze connesse all’intensificarsi delle attività di supporto alle Forze armate impiegate nelle missioni internazionali e ai conseguenti maggiori carichi di lavoro derivanti dall’accresciuta complessità delle funzioni assegnate al personale in servizio presso il Ministero della difesa”, come specificato al comma 1 dell’articolo 614 del codice dell’ordinamento militare

considerato, altresì, che:

si ritiene necessario rinnovare la misura descritta, in quanto l’assenza di risorse da destinare all’incentivazione della produttività dei dipendenti civili, potrebbe seriamente compromettere la funzionalità delle attività connesse nonché recherebbe nocumento in termini salariali per il personale in questione;

impegna il Governo:

ad adottare iniziative di carattere normativo volte a rinnovare lo stanziamento di 21 milioni di euro, per l’anno 2023, da destinare all’incentivazione della produttività del personale civile, attraverso la contrattazione collettiva nazionale integrativa.

G/829/31/1 e 10

MazzellaMaiorinoCataldiGuidolinPirro

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, recante disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l’organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l’anno 2025,

premesso che:

gli articoli 9 e 10 recano modifiche organizzative nell’ambito del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti nonché degli enti da esso controllati;

l’autorità di sistema portuale è un ente pubblico non economico che svolge compiti di indirizzo, programmazione, coordinamento, promozione e controllo delle operazioni portuali e delle altre attività commerciali ed industriali esercitate nei porti; manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti comuni dell’ambito portuale; di affidamento e controllo delle attività dirette alla fornitura a titolo oneroso agli utenti portuali di servizi di interesse generale individuati con decreti del Ministro dei Trasporti del 14 novembre 1994 e 4 aprile 1996;

Sono organi dell’autorità di sistema portuale: il Presidente; il Comitato di gestione; il Collegio dei revisori dei conti.

Secondo quanto disciplinato dall’articolo 9 il comitato di gestione è composto: dal Presidente dell’Autorità di sistema portuale; da un componente designato dalla regione o da ciascuna regione il cui territorio è incluso, anche parzialmente, nel sistema portuale; da un componente designato dal sindaco di ciascuna delle città metropolitane, ove presente, il cui territorio è incluso, anche parzialmente, nel sistema portuale; da un componente designato dal sindaco di ciascuno dei comuni ex sede di Autorità di sistema portuale inclusi nell’Autorità di sistema portuale, esclusi i comuni capoluogo delle città metropolitane; dal direttore marittimo nella cui giurisdizione rientra il porto sede dell’Autorità di sistema portuale e, su designazione di quest’ultimo, dal rappresentante dell’autorità marittima.

Il comma 1-bis prevede inoltre che alle sedute del Comitato partecipa anche un rappresentante per ciascun porto incluso nell’Autorità di sistema portuale e ubicato in un comune capoluogo di provincia non già sede di Autorità di sistema portuale. Il rappresentante è designato dal sindaco e ha diritto di voto limitatamente alle materie di competenza del porto rappresentato.

alla luce di quanto attualmente previsto dalla norma, si ritiene che il comitato di gestione debba prevedere l’inclusione dei comuni non capoluogo di provincia e dunque di tutte le comunità cui l’Adsp si incresce, in quanto l’autorità portuale rappresenta un ente di grande rilevanza economica e strategica, che determina anche il futuro delle comunità stesse;

Impegna il Governo:

a prevede, anche con futuri provvedimenti normativi, che il comitato di gestione delle autorità portuali preveda l’inclusione di un componente per ogni ente locale il cui territorio è compreso all’interno del sistema portuale.

G/829/32/1 e 10

MazzellaMaiorinoCataldiGuidolinPirro

Il Senato, premesso che:

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, recante disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l’organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l’anno 2025;

l’articolo 9 istituisce, presso il ministero delle infrastrutture e dei trasporti, l’osservatorio nazionale sulle sanzioni da Codice della Strada volto, tra l’altro, a sovrintendere alla corretta applicazione delle disposizioni di cui gli articoli 142 e 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, con particolare riferimento alla trasparenza e all’utilizzo dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie e all’uso dei dispositivi elettronici di controllo della velocità; alla verifica le segnalazioni delle associazioni dei consumatori operanti nel settore in oggetto, analizza le segnalazioni ritenute meritevoli di approfondimento e può avvia indagini conoscitive nell’ambito delle quali può richiedere dati e informazioni alle amministrazioni pubbliche, in raccordo con il ministero dell’Interno, gli organi di polizia, l’ACI, la Motorizzazione civile e gli enti locali;

è già previsto dal 2007, l’Osservatorio nazionale sulle politiche del trasporto pubblico locale – istituito con l’articolo 1 comma 300 della legge 24 dicembre 2007, n. 244/07- con funzioni tra l’altro di studio e analisi sul settore del trasporto pubblico;

considerato che:

il trasporto pubblico non di linea assicura il trasporto collettivo o individuale di persone con funzione complementare e integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea ed è disciplinato, dalla legge 15 gennaio 1992, n. 21 “Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea”;

il regime dell’accesso al mercato nelle due tipologie di servizio, taxi e NCC, è assai differente in quanto, benché le due tipologie di servizio siano effettuati a richiesta dei trasportati, il servizio di taxi si rivolge ad un’utenza indifferenziata mentre il servizio di noleggio con conducente si rivolge all’utenza specifica che avanza, presso la sede o la rimessa, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio. Il servizio di NCC non è soggetto ad obblighi di servizio pubblico, mentre il servizio di taxi rientra tra i servizi di trasporto pubblico locale, sia pure non di linea.

considerato inoltre che:

l’esigenza di adeguare le disposizioni della legge n. 21 del 1992 ha caratterizzato le ultime legislature in considerazione sia di problematiche relative al rapporto tra i servizi di taxi e di noleggio con conducente, sia per l’esigenza di rispondere alle nuove realtà economiche che offrivano servizi non immediatamente riconducibili a quelli previsti dalla regolamentazione nazionale, nonché garantire i consumatori dei servizi in oggetto;

l’Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato è più volte intervenuta sul tema della riforma della disciplina del settore Taxi e NCC. Il 10 marzo 2017, ha inviato una segnalazione al Parlamento ed al Governo (AS 1354) in cui si sottolinea che il settore dalla mobilità non di linea richiede una riforma complessiva;

per le ragioni esposte, il Ministro Toninelli aveva avviato un percorso virtuoso volto all’aggiornamento della disciplina relativa, dapprima, attraverso la revisione delle norme riguardanti i servizi di noleggio con conducente, introducendo requisiti e caratteristiche da rispettare nello svolgimento del servizio; nonché un registro informatico pubblico nazionale delle imprese titolari di licenza per il servizio taxi effettuato con autovettura, motocarrozzetta e natante e di quelle autorizzate per il servizio di noleggio con conducente effettuato con autovettura, motocarrozzetta, quadriciclo e natante, presso il centro elaborazione dati del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, (comma 3 dall’articolo 10-bis del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12). La poca chiarezza sui dati relativi ai mezzi in circolazione nelle città rappresenta difatti uno dei problemi che il legislatore si trova ad affrontare ogniqualvolta si occupa del tema;

durante la discussione della “Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021”, l’articolo 10 recava la delega al Governo in materia di trasporto pubblico non di linea, il testo depositato in Parlamento necessitava di una serie di modifiche migliorative, volte a calmierare la necessità di aggiornare la normativa con le legittime richieste della categoria;

sul punto, con l’emendamento 10.28, a prima firma Carmela Grippa, si era deciso di affrontare questo tema seppure, si è sempre trattato di un tema divisivo e complesso, non solo per la natura giuridica del servizio ma per tutto le implicazioni lavorative, economiche, sociali che il trasporto pubblico non di linea porta con sé;

in particolare si chiedeva di prevedere finalmente l’istituzione del registro informatico pubblico nazionale così come previsto dal comma 3 dall’articolo 10-bis del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12 già citato;

ai fini della tutela del servizio si proponeva di prevedere l’adozione di targhe professionali, per l’identificazione dei veicoli e ridurre il fenomeno dell’abusivismo;

disciplinare l’attività delle piattaforme tecnologiche, così come stabilito nel rispetto delle norme vigenti in materia, differenziando tra la intermediazione e la interconnessione degli autoservizi pubblici non di linea, interconnessione attuata attraverso l’organizzazione di consorzi e cooperative, nelle forme consentite, al fine di mantenere la differenziazione tra i servizi taxi e NCC;

garantire una migliore tutela del consumatore nella fruizione del servizio, al fine di favorire una consapevole scelta nell’offerta, attraverso la promozione di strumenti che permettano di effettuare preventivi di spesa e conoscere i costi indicativi dei servizi, oltre all’istituzione di regole per la gestione di lamentele e disservizi;

le priorità elettorali della maggior parte dei partiti hanno portato allo stralcio della misura, e un vuoto normativo che si riverbera ancora oggi nei disservizi che il Governo non ha saputo gestire in questi dieci mesi e che ha prevedibilmente provocato incettabili disservizi nelle principali città italiane nel pieno della stagione turistica 2023;

Impegna il Governo:

a dare attuazione al comma 3 dall’articolo 10-bis del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, volto all’istituzione del registro nazionale e attivare le procedure atte a semplificare l’accesso ai dati del trasporto pubblico non di linea, al fine di proporre soluzioni oggettive, nel prevedere eventuali modifiche volte all’incremento del numero delle licenze, organizzazione turni e eventuali modifiche delle tariffe minime, solo dopo aver contezza dei numeri reali del fenomeno nonché comprendere le ragioni del sostanziale fallimento delle cosiddette turnazioni integrative dei taxi ovvero la circolazione della stessa vettura con due diversi autisti su più turni, anche al fine di determinare una riduzione significativa dei prezzi e un miglioramento del servizio.

G/829/33/1 e 10

MaiorinoMazzellaCataldiGuidolinPirro

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, recante disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l’organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l’anno 2025,

premesso che:

l’articolo 11 del provvedimento in esame prevede alcune misure di semplificazione delle procedure per l’attuazione delle misure di contrasto del cosiddetto “caro materiali”, con modifiche all’articolo 26 del decreto legge n. 50 del 2022, finalizzato a fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, in relazione agli appalti pubblici di lavori;

considerato che,

il processo di rigenerazione urbana avviene tramite interventi di recupero a livello di infrastrutture e servizi, limitando il consumo di territorio a tutela della sostenibilità ambientale, con l’obiettivo di contribuire a rendere le città sostenibili e contrastando il frenetico ed indiscriminato ricorso al consumo di suolo edificabile;

il nostro Paese è particolarmente vulnerabile rispetto ai pericoli naturali (sismici, idrogeologici, vulcanici, geochimici). Oltre il 90 per cento dei comuni italiani, che coprono una superficie di circa 50.000 km2 , si trova in zone a rischio di frane e alluvioni, e richiede perciò continui investimenti nella prevenzione;

è fondamentale la prevenzione del rischio sismico tramite finanziamenti per la microzonazione sismica, il sisma bonus, interventi di miglioramento e adeguamento sismico di edifici pubblici. Occorre dare continuità a tale prevenzione, con particolare riguardo all’edilizia scolastica, gravemente inadeguata rispetto al rischio sismico;

ritenuto che,

appare ormai non più rinviabile una legge finalizzata all’azzeramento del consumo di suolo e alla rigenerazione delle aree già urbanizzate mediante il recupero e riuso del patrimonio edilizio esistente;

un piano di investimenti pubblici per la tutela del territorio e dell’ambiente può essere realizzato a valere sulle maggiori entrate rivenienti dall’annuale e progressiva eliminazione dei sussidi dannosi per l’ambiente (SAD);

i sussidi ambientalmente dannosi garantiti annualmente dallo Stato italiano ammontano a 22,4 miliardi di euro, secondo il nuovo Catalogo pubblicato dal Ministero; in base alle stime prodotte dal Governo nel corso degli anni – siamo al quinto aggiornamento del Catalogo, stavolta con dati 2021 – non sono mai stati così tanti, e superano di gran lunga sia i sussidi ambientalmente favorevoli (18,6 mld di euro), sia quelli di incerta classificazione ambientale (11,5 mld di euro);

impegna il Governo

a realizzare un programma di investimenti pubblici orientati ai princìpi della sostenibilità ambientale con azioni di riqualificazione energetica e messa in sicurezza sismica degli edifici pubblici e privati, unitamente a politiche di rigenerazione urbana delle città, di tutela dei beni culturali, paesaggistici e degli ecosistemi, di contrasto al nuovo consumo di suolo e all’abusivismo edilizio, anche utilizzando le maggiori entrate rivenienti dall’annuale e progressiva eliminazione dei sussidi ambientalmente dannosi.

G/829/34/1 e 10

D’EliaGiorgisCrisantiFranceschiniMeloniParriniRandoValenteVerducci

Il Senato, premesso che:

in fase di discussione presso la Camera dei deputati è stato approvato un emendamento che interviene sulla governance del Centro sperimentale cinematografia, prevedendo la soppressione del direttore generale, a cui si aggiunge il cambio sostanziale dei compiti, della strutturazione, della nomina – che non sarebbe più diretta emanazione del presidente e del comitato scientifico ma di nomina politica. Tra l’altro, come già successo con l’Inps – gli organi in vigore cesserebbero entro trenta giorni dalla conversione del decreto;

preoccupa la linea politica definita dall’esecutivo, che dalla norma cosiddetta Fuortes, alla proposta sulla riorganizzazione del ministero, solo momentaneamente sospesa per rispettare i tempi tecnici di approvazione del decreto in discussione, al centro sperimentale cinematografico, intende sottrarre autonomia e sottoporre al controllo politico la cultura, per definizione autonoma;

è gravissimo il controllo sui luoghi di cultura,

impegna il Governo:

a verificare gli effetti applicativi delle disposizioni recate dall’articolo 12-bis, al fine di rivedere e modificare la nuova governance del Centro sperimentale cinematografia, così da rispettare gli studenti e un settore, quello cinematografico e della cultura, autonomo per definizione.

G/829/35/1 e 10

MazzellaMaiorinoCataldiGuidolinPirro

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, recante disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l’organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l’anno

2025,

premesso che

il provvedimento all’esame interviene con diffuse disposizioni, dall’articolo 13 all’articolo 18, in materia di giustizia, in particolare, in materia di personale del Ministero della giustizia, di accesso alla magistratura e in materia di personale della Scuola superiore della magistratura;

i decreti legislativi 7 settembre 2012, n. 155 e n. 156, di attuazione della legge delega 14 settembre 2011, n. 148 hanno riformato il sistema della geografia giudiziaria, in un’ottica di risparmio di spesa e incremento di efficienza, in modo da ridurre complessivamente gli uffici giudiziari nel territorio italiano. Ciò ha comportato di fatto un «taglio» dei tribunali minori e la soppressione delle sedi distaccate, a favore dell’accentramento dell’amministrazione della giustizia;

in particolare, il decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156 “Revisione delle circoscrizioni giudiziarie – Uffici dei giudici di pace ha disposto la nuova organizzazione sul territorio degli uffici del Giudice di Pace, determinando la soppressione di 664 delle 846 sedi;

lo stesso decreto prevedeva, come da delega, la particolare possibilità per i comuni, anche consorziandosi tra loro, di recuperare l’ufficio giudiziario onorario oggetto di soppressione, a patto di accollarsi le spese di funzionamento ed erogazione del servizio da parte degli uffici. Solo pochi Comuni però, in forma singola o associata, sono riusciti a farsi carico dei costi di mantenimento di tali sedi a causa dei tagli imposti dalla cosiddetta “spending review” dello scorso decennio;

il risultato primario del suindicato intervento legislativo è stato quello di privare interi territori di fondamentali e cruciali presidi di legalità, soprattutto nelle regioni del Sud dove è più forte la presenza della criminalità organizzata.

particolarmente sentita è stata la notevole riduzione degli uffici del Giudice di Pace. Si ricorda che il Giudice di Pace ha assunto nel tempo anche competenza in materia penale ed amministrativa o di volontaria giurisdizione oltre a quella civile, divenendo così un giudice sempre più vicino al cittadino capace di soddisfare in tempi relativamente brevi la domanda di giustizia in termini di risoluzione dei conflitti sociali;

i risparmi di spesa relativi agli accorpamenti, tuttavia, non sono stati quelli sperati e spesso l’efficienza è peggiorata a causa sia dell’enorme aumento dei carichi di lavoro sia per un’edilizia giudiziaria che già prima della riforma era completamente insufficiente a gestire affari e personale;

lo stesso Ministro della Giustizia, in risposta ad un’interrogazione a risposta immediata, in data 17 maggio 2023 ha dichiarato: “Noi possiamo ribadire che l’obiettivo della legge delega del 2011, che era – nell’ottica di una spending review – di allocare al meglio le risorse e di velocizzare i processi non ha avuto gli effetti sperati. Abbiamo anche ammesso che una revisione delle circoscrizioni giudiziarie è allo studio di questo governo e, in particolare, del nostro Ministero. Vi è una giustizia di prossimità che è venuta a mancare e rischiamo di avere gli esiti negativi della sanità durante il Covid, quando, per accentrare la specializzazione in alcuni settori, la sanità di prossimità vicina al cittadino è venuta meno, con effetti funesti.”

impegna il governo:

a valutare l’opportunità di adottare, nel primo provvedimento utile, tutte le iniziative di competenza volte ad una revisione della riforma della geografia giudiziaria, con particolare riguardo alla cosiddetta giustizia di prossimità garantita dai Giudici di Pace, secondo criteri e princìpi direttivi che guardino all’estensione del territorio, al numero degli abitanti, ai carichi di lavoro, all’indice delle sopravvenienze, alla specificità territoriale del bacino di utenza, tenendo conto anche della situazione infrastrutturale e della presenza di criminalità organizzata, al fine di garantire il pieno diritto di accesso alla giustizia in tutto il territorio nazionale e colmare le discrepanze ingiustificate tra i diversi distretti di Corti d’appello.

G/829/36/1 e 10

MaiorinoMazzellaCataldiGuidolinPirro

Il Senato, in sede di esame del provvedimento recante Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l’organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l’anno 2025;

 premesso che:

il provvedimento in esame, in particolare, all’art. 13 introduce specifiche disposizioni in materia di personale del Ministero della giustizia al fine di rafforzare le competenze in materia di analisi e valutazione delle politiche pubbliche e revisione della spesa;

Il comma 2, inoltre, prevede ulteriori disposizioni in materia di assunzione di personale dirigenziale di livello non generale da parte del Ministero della giustizia, in deroga alle ordinarie facoltà assunzionali, finalizzate al raggiungimento degli obiettivi di efficientamento e innovazione, in coerenza con le linee progettuali del PNRRR.

In particolare, il Ministero della giustizia è autorizzato, a parziale copertura delle vacanze della dotazione organica del personale di livello non dirigenziale, ad assumere nel biennio 2023-2024, 70 unità di personale di livello dirigenziale non generale;

siamo di fronte ad una situazione di scopertura dell’organico magistratuale senza precedenti: circa 1.500 unità su 10.900. Pur considerando l’immissione in ruolo dei magistrati ordinari in tirocinio di cui al D.M. 23.11.2022 avvenuta lo scorso mese di dicembre, questi ultimi – gli unici attualmente in tirocinio – termineranno il tirocinio generico nel novembre di quest’anno e quello mirato nel luglio del 2024 sicchè solo successivamente potranno prendere servizio nei vari uffici giudiziari;

occorre fronteggiare la grave scopertura degli organici negli uffici giudiziari, nonché garantire nel tempo gli effetti prodotti dagli interventi straordinari introdotti con il PNRR e assicurare la transizione digitale dei servizi giudiziari. Pertanto, sono indifferibili interventi volti al potenziamento di personale all’interno degli uffici giudiziari;

a tal riguardo si è espresso anche il CSM, adottando una risoluzione il 20.10.2022, con cui ha invitato il Ministro della Giustizia a far fronte a questa situazione, per porre rimedio alla scopertura degli organici determinata dall’aver riportato l’età pensionabile dei magistrati da 75 a 70 anni;

una parte non indifferente della progettualità richiesta per lo smaltimento dell’arretrato negli uffici ed il contenimento in termini fisiologici della durata media dei procedimenti passa per la disponibilità di adeguate risorse umane;

impegna il Governo

a valutare la possibilità di autorizzare e finanziare, con il primo provvedimento utile, procedure concorsuali pubbliche, in aggiunta a quelle gia` previste a legislazione vigente, al fine di procedere all’assunzione straordinaria di personale non dirigenziale a tempo indeterminato del Ministero della giustizia e di nuovi magistrati ordinari.

G/829/37/1 e 10

MazzellaMaiorinoCataldiGuidolinPirro

Il Senato, in sede di esame del provvedimento recante Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l’organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l’anno 2025;

premesso che:

il provvedimento in esame, all’art. 13 introduce specifiche disposizioni in materia di personale del Ministero della giustizia, al fine di rafforzare le competenze in materia di analisi e valutazione delle politiche pubbliche e revisione della spesa;

in particolare, il comma 1 del su citato articolo interviene sull’art. 14, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, al fine di derogare, per l’assunzione degli addetti all’ufficio per il processo e del personale a tempo determinato per il supporto alle linee progettuali per la giustizia del PNRR, al procedimento ordinario per l’assunzione del personale non dirigenziale della pubblica amministrazione previsto dall’art. 35-quater del D. Lgs. 165/2001;

tuttavia, l’atto in esame nulla dice in merito alla eventuale prosecuzione della durata dei contratti degli addetti agli uffici già in essere;

invero, l’art. 11 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 ha introdotto misure specifiche per gli addetti all’ufficio per il processo, prevedendo, al fine di supportare le linee di progetto ricomprese nel PNRR e, in particolare, per favorire la piena operatività delle loro strutture organizzative e assicurare la celere definizione dei procedimenti giudiziari – in deroga a quanto previsto dall’articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 – la facoltà per il Ministero della giustizia di richiedere alla Commissione RIPAM di avviare procedure di reclutamento per l’assunzione di un contingente di addetti all’ufficio per il processo, con contratto di lavoro a tempo determinato, non rinnovabile, della durata massima di 36 mesi e nel limite di spesa annuo di cui al comma 7, lettera a);

il Decreto-Legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonche’ per l’attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune, convertito con modificazioni dalla L. 21 aprile 2023, n. 41, ha operato una parziale modifica normativa in materia, stabilendo esclusivamente la soppressione delle parole “in due scaglioni“, senza chiarire, tuttavia, gli effetti derivanti sulla posizione lavorativa del personale gia` in servizio presso le amministrazioni;

è fondamentale intervenire per risolvere tale criticita` e consentire la prosecuzione della durata dei contratti degli addetti agli uffici già in essere, considerando lo straordinario contributo fornito da questi ultimi all’amministrazione della giustizia ordinaria e amministrativa;

la funzionalità e l’efficienza degli uffici per il processo rappresentano certamente un aspetto di quell’emancipazione del processo civile richiesta dal PNRR, messa in campo per affrontare lo storico problema dell’arretrato civile e penale e dell’eccessiva durata dei processi;

in particolare, la riforma del sistema giudiziario, incentrata sull’obiettivo della riduzione del tempo del giudizio, è inserita dal PNRR tra le c.d. riforme orizzontali che consistono in innovazioni strutturali dell’ordinamento, tali da interessare, in modo trasversale, tutti i settori di intervento del Piano. Per realizzare questa finalità, il Piano prevede, oltre a riforme ordinamentali, anche il potenziamento delle risorse umane e delle dotazioni strumentali e tecnologiche dell’intero sistema giudiziario, al quale sono destinati specifici investimenti;

inoltre, tra gli ambiziosi obiettivi ed i gravosi impegni che l’Italia si è assunta per la giustizia con il PNRR, invero, vi è la riduzione dei tempi del 40 % nel settore civile e del 25 % nel penale, eliminando il 90% dell’arretrato. Non si può prescindere, pertanto, dal rafforzamento del personale degli uffici giudiziari che affianca l’operato dei magistrati, in ottica di efficientamento dell’intero sistema giustizia;

impegna il Governo:

a valutare l’opportunità di intervenire, con il primo provvedimento utile, per consentire la prosecuzione, in deroga alla normativa vigente, della durata dei contratti in essere degli addetti agli uffici per il processo, nel rispetto degli obiettivi imposti dal PNRR e in un’ottica di reale smaltimento degli arretrati e di riconoscimento delle giuste pretese del personale già impiegato.

G/829/38/1 e 10

MazzellaMaiorinoCataldiGuidolinPirro

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, recante disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l’organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l’anno 2025″ (1239),

premesso che

all’articolo 8 si dettano disposizioni in materia di Piano oncologico nazionale e per l’attuazione del Registro dei tumori;

più in particolare, al comma 1, lettera a) si introduce l’intesa Stato -Regioni per il riparto delle risorse destinate al Piano Oncologico Nazionale 2023-2027, risorse previste dal DL 198/2022; alla lettera b) si specifica che alle risorse accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative vigenti in materia di compartecipazione della spesa sanitaria, nonché alle condizioni di erogabilità delle somme ivi previste;

al comma 2 si prevede che le risorse destinate all’attuazione della legge sul registro tumori siano ripartite tra tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative vigenti che stabiliscono, per le autonomie speciali, il concorso della regione o della provincia autonoma al finanziamento sanitario corrente;

con l’art. 4 della legge 29/2019 è stato istituito il referto epidemiologico, con cui si intende «il dato aggregato o macrodato corrispondente alla valutazione dello stato di salute complessivo di una comunità che si ottiene da un esame epidemiologico delle principali informazioni relative a tutti i malati e a tutti gli eventi sanitari di una popolazione in uno specifico ambito temporale e in un ambito territoriale circoscritto o a livello nazionale, attraverso la valutazione dell’incidenza delle malattie, del numero e delle cause dei decessi, come rilevabili dalle schede di dimissione ospedaliera e dalle cartelle cliniche, al fine di individuare la diffusione e l’andamento di specifiche patologie e identificare eventuali criticità di origine ambientale, professionale o sociosanitaria».

la legge citata demanda ad un decreto del Ministro della salute, da emanare entro 12 mesi dall’entrata in vigore della stessa, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali e previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, l’istituzione del referto epidemiologico, al fine di individuare i soggetti preposti alla raccolta ed all’elaborazione dei dati che confluiscono del referto e di disciplinare il trattamento, l’elaborazione, il monitoraggio, l”aggiornamento e la pubblicazione, con cadenza annuale dei dati del referto sui siti Internet delle regioni e delle province autonome – alle quali spetta il controllo dei flussi dei dati che alimentano il referto -, in particolare per quanto riguarda i dati relativi all’incidenza e alla prevalenza delle patologie che costituiscono più frequentemente causa di morte;

dall’entrata in vigore della legge l’unico atto emanato è stato quello per la ripartizione tra le regioni del finanziamento destinato alla implementazione della Rete nazionale dei registri tumori regionali e dei sistemi di sorveglianza dei sistemi sanitari regionali, che, a sua volta, presuppone la realizzazione, presso il Ministero della salute, del registro tumori nazionale e, presso le singole regioni e province autonome, dei registri tumori regionali e dei sistemi di sorveglianza, ai sensi dell’art. 12 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre2012, n. 221, e dell’art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 marzo 2017, recante «Identificazione dei sistemi di sorveglianza e dei registri di mortalità, di tumori e di altre patologie», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 109 del 12 maggio 2017.

impegna il Governo

a dare sollecita attuazione al decreto istitutivo del referto epidemiologico, al fine di consentire la valutazione dello stato di salute complessivo di una comunità, l’incidenza delle malattie, del numero e delle cause dei decessi, la diffusione e l’andamento di specifiche patologie e identificare eventuali criticità di origine ambientale, professionale o sociosanitaria.

G/829/39/1 e 10

MazzellaMaiorinoCataldiGuidolinPirro

Il Senato, in sede di esame del provvedimento recante Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l’organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l’anno 2025;

premesso che:

il provvedimento in esame introduce specifiche disposizioni in materia di amministrazione penitenziaria;

in particolare, l’art. 14 prevede la corresponsione di un’indennità aggiuntiva al personale della carriera dirigenziale penitenziaria, quale riconoscimento della specificità delle funzioni svolte, autorizzando lo scorrimento delle graduatorie dei concorsi per dirigenti banditi nel 2020 ai fini della copertura dei posti vacanti e incrementando la dotazione organica del personale dirigenziale penitenziario.

Il comma 2 autorizza il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria e il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia – al fine di assicurare il regolare espletamento delle funzioni istituzionali e di far fronte alla scopertura degli organici di livello dirigenziale non generale – ad assumere, nel triennio 2023-2025, nel limite delle vigenti facoltà assunzionali, un contingente massimo di 7 unità di personale dirigenziale non generale, per la copertura dei posti vacanti, attraverso lo scorrimento delle graduatorie dei concorsi pubblici indetti con i decreti direttoriali del 5 maggio 2020 e del 28 agosto 2020.

Occorrono specifiche ed ulteriori previsioni a favore del rafforzamento del personale della polizia penitenziaria;

la situazione del personale di Polizia penitenziaria presenta carenze a cui occorre fare fronte, considerando, altresì le gravi ripercussioni da ciò derivanti, sia in termini di condizioni di impiego dei lavoratori, che di sicurezza all’interno degli istituti penitenziari;

secondo i dati riportati nelle schede trasparenza del Ministero aggiornate al 2023, manca il 15% delle unità previste in pianta organica. In totale il personale effettivamente presente è pari a 31.546.

Il rapporto detenuti agenti attuale è pari ad 1,8, a fronte di una previsione di 1,5. Tra le regioni italiane questo rapporto varia fra l’1,2 e il 2 e suggerisce una distribuzione disomogenea del personale. Il rapporto detenuti per agente più elevato si riscontra a Rossano, dove è pari a 3, il minore invece a Lauro, con 0,3 detenuti per agente.

Il XIX Rapporto Antigone sulle condizioni di detenzione conferma quanto riportato dai dati ministeriali. Dei 97 istituti visitati, 44 presentano un rapporto tra detenuti e agenti più elevato rispetto alla media di 1,8;

la Legge 27 settembre 2021, n. 134, recante Delega al Governo per l’efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari, alla lettera g) contempla, tra i tanti, anche il coinvolgimento degli uffici per l’esecuzione

penale esterna, al fine di consentire l’applicazione delle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi nel giudizio di cognizione;

occorre incrementare l’efficienza degli istituti penitenziari, al fine di incidere positivamente sui livelli di sicurezza, operatività e di efficienza degli istituti penitenziari e di incrementare le attività di controllo dell’esecuzione penale esterna;

impegna il Governo

a valutare la possibilità di intervenire, con il primo provvedimento utile, per potenziare l’organico del Corpo di Polizia Penitenziaria, anche mediante scorrimento delle graduatorie vigenti, in deroga alle facolta` assunzionali previste a legislazione vigente, al fine di rendere maggiormente efficienti gli istituti penitenziari e garantire migliori condizioni di lavoro al personale addetto alla sicurezza all’interno delle carceri.

Art. 1

1.0.1

De CristofaroCucchiAurora FloridiaMagni

Dopo l’articolo 1, aggiungere il seguente:

“Articolo 1-bis.

(Disposizioni in materia di rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche)

  1. Nell’ambito del fondo per la contrattazione collettiva nelle amministrazioni pubbliche, iscritto allo stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, di cui all’articolo 48 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è inserito un finanziamento dedicato di risorse aggiuntive al fine di completare il processo di riqualificazione professionale del personale non dirigente di cui all’articolo 2, comma 2 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, e per finanziare il nuovo sistema di classificazione professionale introdotto con i contratti collettivi nazionali di lavoro 2019-2021, a partire dalle risorse individuate all’articolo 1, comma 612 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 e in deroga al limite dello 0,55 per cento del monte salari 2018 relativo al predetto personale. Per il corrispondente personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall’amministrazione statale, alle finalità di cui al primo periodo si provvede mediante integrazione, a carico dei rispettivi bilanci, delle risorse relative ai contratti collettivi nazionali di lavoro definite ai sensi dell’articolo 48, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, secondo gli indirizzi impartiti dai relativi comitati di settore ai sensi dell’articolo 47, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001. Il Ministero dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.”

1.0.2

De CristofaroCucchiAurora FloridiaMagni

Dopo l’articolo 1, aggiungere il seguente:

“Articolo 1-bis.

(Disposizioni in materia di rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche)

  1. Al fine di rafforzare la capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche, di garantire maggiore efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa in considerazione dei rilevanti impegni derivanti dall’attuazione dei progetti del PNRR e degli adempimenti connessi, a decorrere dall’anno 2023, le amministrazioni pubbliche, possono incrementare l’ammontare dei fondi per la contrattazione integrativa destinata al personale in servizio, anche di livello dirigenziale, in deroga al tetto di cui all’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.”

1.0.3

De CristofaroCucchiAurora FloridiaMagni

Dopo l’articolo 1, aggiungere il seguente:

“Articolo 1-bis.

(Disposizioni in materia di rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche)

  1. Al fine di rafforzare l’organizzazione della pubblica amministrazione, le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che abbiano carenze di organico, devono con priorità rispetto ad altre modalità di assunzione procedere agli scorrimenti delle graduatorie di concorsi pubblici anche banditi da altre amministrazioni pubbliche fino a completamento delle dotazioni organiche o delle assunzioni previste nell’ambito dei rispettivi Piani integrati per l’attività e l’organizzazione (PIAO), nell’ambito delle stesse aree di inquadramento giuridico per le quali si siano evidenziate le carenze di organico e nella medesima area territoriale di competenza. Per far fronte alle eccezionali esigenze di personale della pubblica amministrazione, le graduatorie dei concorsi pubblici in scadenza o già scadute entro il 31 dicembre 2023 sono prorogate al 31 dicembre 2024.
  2. All’articolo 1-bisdel decreto-legge 22 aprile 2023 n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, il numero 2) della lettera a) del comma 1 è abrogato.”

1.0.4

De CristofaroCucchiAurora FloridiaMagni

Dopo l’articolo 1, aggiungere il seguente:

“Articolo 1-bis

(Disposizioni in materia di rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche)

  1. All’articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sono apportate le seguenti modificazioni:
  2. a) al comma 1, alinea, le parole “31 dicembre 2023” sono sostituite dalle seguenti “31 dicembre 2026”;
  3. b) al comma 1, lettera c) le parole “31 dicembre 2022” sono sostituite dalle seguenti “31 dicembre 2026”;
  4. c) al comma 2, ovunque ricorrano, le parole “31 dicembre 2024” sono sostituite dalle seguenti “31 dicembre 2026″.”

1.0.5

MaiorinoMazzellaCataldiGuidolinPirro

Dopo l’articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1.1.

(Disposizioni in materia di rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche)

  1. All’articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sono apportate le seguenti modificazioni:
  2. a) al comma 1, alinea, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026»;
  3. b) al comma 1, lettera c), le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026»;
  4. c) al comma 2, ovunque ricorrono, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».

1.0.6

MazzellaMaiorinoCataldiGuidolinPirro

Dopo l’articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1.1.

(Disposizioni in materia di rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni centrali)

  1. All’articolo 18, comma 4, del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, dopo le parole: «servizio civile universale» sono inserite le seguenti: «ovvero il servizio civile nazionale di cui al decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77».

1.0.7

MaiorinoMazzellaCataldiGuidolinPirro

Dopo l’articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1.1.
(Disposizioni in materia di rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche)

  1. Nell’ambito del fondo per la contrattazione collettiva nelle amministrazioni pubbliche, iscritto allo stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, di cui all’articolo 48 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è inserito un finanziamento dedicato di risorse aggiuntive al fine di completare il processo di riqualificazione professionale del personale non dirigente di cui all’articolo 2, comma 2 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, e per finanziare il nuovo sistema di classificazione professionale introdotto con i contratti collettivi nazionali di lavoro 2019-2021, a partire dalle risorse individuate all’articolo 1, comma 612, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 e in deroga al limite dello 0,55 per cento del monte salari 2018 relativo al predetto personale. Per il corrispondente personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall’amministrazione statale, alle finalità di cui al primo periodo si provvede mediante integrazione, a carico dei rispettivi bilanci, delle risorse relative ai contratti collettivi nazionali di lavoro definite ai sensi dell’articolo 48, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, secondo gli indirizzi impartiti dai relativi comitati di settore ai sensi dell’articolo 47, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001. Il Ministero dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

1.0.8

MazzellaMaiorinoCataldiGuidolinPirro

Dopo l’articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1.1.
(Disposizioni in materia di rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche)

  1. Al fine di rafforzare la capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche, di garantire maggiore efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa in considerazione dei rilevanti impegni derivanti dall’attuazione dei progetti del PNRR e degli adempimenti connessi, a decorrere dall’anno 2023, le amministrazioni pubbliche, possono incrementare l’ammontare dei fondi per la contrattazione integrativa destinata al personale in servizio, anche di livello dirigenziale, in deroga al tetto di cui all’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

1.0.9

MaiorinoMazzellaCataldiGuidolinPirro

Dopo l’articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1.1.
(Disposizioni in materia di rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche)

  1. Al fine di rafforzare l’organizzazione della pubblica amministrazione, le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che abbiano carenze di organico, devono con priorità rispetto ad altre modalità di assunzione procedere agli scorrimenti delle graduatorie di concorsi pubblici anche banditi da altre amministrazioni pubbliche fino a completamento delle dotazioni organiche o delle assunzioni previste nell’ambito dei rispettivi Piani integrati per l’attività e l’organizzazione (PIAO), nell’ambito delle stesse aree di inquadramento giuridico per le quali si siano evidenziate le carenze di organico e nella medesima area territoriale di competenza. Per far fronte alle eccezionali esigenze di personale della pubblica amministrazione, le graduatorie dei concorsi pubblici in scadenza o già scadute entro il 31 dicembre 2023 sono prorogate al 31 dicembre 2024.

1.0.10

ValenteGiorgisZampaCamussoFurlanParriniMeloniZambito

Dopo l’articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1.1.
(Disposizioni in materia di rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche)

  1. Al fine di rafforzare l’organizzazione della pubblica amministrazione, le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che abbiano carenze di organico, devono con priorità rispetto ad altre modalità di assunzione procedere agli scorrimenti delle graduatorie di concorsi pubblici anche banditi da altre amministrazioni pubbliche fino a completamento delle dotazioni organiche o delle assunzioni previste nell’ambito dei rispettivi Piani integrati per l’attività e l’organizzazione (PIAO), nell’ambito delle stesse aree di inquadramento giuridico per le quali si siano evidenziate le carenze di organico e nella medesima area territoriale di competenza. Per far fronte alle eccezionali esigenze di personale della pubblica amministrazione, le graduatorie dei concorsi pubblici in scadenza o già scadute entro il 31 dicembre 2023 sono prorogate al 31 dicembre 2024.
  2. All’articolo 1-bisdel decreto-legge 22 aprile 2023 n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, il numero 2) della lettera a) del comma 1 è abrogato.

1.0.11

GiorgisZampaCamussoFurlanMeloniParriniValenteZambito

Dopo l’articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1.1.
(Disposizioni in materia di rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche)

  1. Nell’ambito del fondo per la contrattazione collettiva nelle amministrazioni pubbliche, iscritto allo stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, di cui all’articolo 48 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è inserito un finanziamento dedicato di risorse aggiuntive al fine di completare il processo di riqualificazione professionale del personale non dirigente di cui all’articolo 2, comma 2 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, e per finanziare il nuovo sistema di classificazione professionale introdotto con i contratti collettivi nazionali di lavoro 2019-2021, a partire dalle risorse individuate all’articolo 1, comma 612, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 e in deroga al limite dello 0,55 per cento del monte salari 2018 relativo al predetto personale. Per il corrispondente personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall’amministrazione statale, alle finalità di cui al primo periodo si provvede mediante integrazione, a carico dei rispettivi bilanci, delle risorse relative ai contratti collettivi nazionali di lavoro definite ai sensi dell’articolo 48, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, secondo gli indirizzi impartiti dai relativi comitati di settore ai sensi dell’articolo 47, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001. Il Ministero dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

1.0.12

ParriniGiorgisZampaCamussoFurlanMeloniValenteZambito

Dopo l’articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1.1.
(Disposizioni in materia di rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche)

  1. Al fine di rafforzare la capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche, di garantire maggiore efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa in considerazione dei rilevanti impegni derivanti dall’attuazione dei progetti del PNRR e degli adempimenti connessi, a decorrere dall’anno 2023, le amministrazioni pubbliche, possono incrementare l’ammontare dei fondi per la contrattazione integrativa destinata al personale in servizio, anche di livello dirigenziale, in deroga al tetto di cui all’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

1.0.13

ZampaGiorgisCamussoFurlanMeloniParriniValenteZambito

Dopo l’articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1.1.
(Disposizioni in materia di rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche)

  1. All’articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sono apportate le seguenti modificazioni:
  2. a)al comma 1, alinea, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026»;
  3. b)al comma 1, lettera c), le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026»;
  4. c)al comma 2, ovunque ricorrono, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».

1.0.14

GiorgisZampaCamussoFurlanMeloniParriniValenteZambito

Dopo l’articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1.1.
(Piano straordinario di assunzioni presso le amministrazioni dello Stato)

  1. Al fine di favorire l’attuazione di un piano pluriennale straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale presso le amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici non economici nazionali e delle agenzie, le dotazioni di cui all’articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 sono incrementate di 2 miliardi di euro a decorrere dall’anno 2023.
    2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1 valutati nel limite massimo di spesa pari a 2 miliardi di euro a decorrere dall’anno 2023, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall’anno 2023 dall’annuale e progressiva eliminazione in misura non inferiore al dieci per cento dei sussidi dannosi per l’ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.

1.0.15

ZampaGiorgisCamussoFurlanMeloniParriniValenteZambito

Dopo l’articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1.1.
(Misure per i rinnovi contrattuali 2022-2024)

  1. Ai fini di contribuire agli oneri posti a carico del bilancio statale per il rinnovo della contrattazione collettiva nazionale in applicazione dell’articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e per i miglioramenti economici del personale statale in regime di diritto pubblico, per il triennio 2022-2024, in modo da far fronte all’inflazione e determinati attraverso il confronto con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, è istituito un apposito fondo presso il Ministero dell’economia e delle finanze con una dotazione iniziale pari a 2 miliardi di euro annui, a decorrere dall’anno 2023.
  2. A valere sulle risorse del fondo di cui al comma 1, gli importi che verranno determinati ai sensi del medesimo comma 1 si darà luogo, nelle more della definizione dei citati contratti collettivi nazionali di lavoro e dei provvedimenti negoziali relativi al personale in regime di diritto pubblico, in deroga alle procedure previste dalle disposizioni vigenti in materia, all’erogazione dell’anticipazione di cui all’articolo 47-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e degli analoghi trattamenti previsti dai rispettivi ordinamenti, nella misura percentuale, rispetto agli stipendi tabellari, che verrà determinata dal confronto con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale a decorrere dal 1° marzo 2023. Tali importi, comprensivi degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concorrono a costituire l’importo complessivo massimo di cui all’articolo 21, comma 1-ter, lettera e), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
  3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1 valutati nel limite massimo di spesa pari a 2 miliardi di euro a decorrere dall’anno 2023, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall’anno 2023 dall’annuale e progressiva eliminazione in misura non inferiore al dieci per cento dei sussidi dannosi per l’ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.
  4. Per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall’amministrazione statale, gli oneri per i rinnovi contrattuali per il triennio 2022-2024, da destinare alla medesima finalità e da determinare sulla base dei medesimi criteri di cui al comma 1 nonché quelli derivanti dalla corresponsione dei miglioramenti economici al personale di cui all’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono posti a carico dei rispettivi bilanci ai sensi dell’articolo 48, comma 2, dello stesso decreto legislativo.
  5. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche al personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale.

1.0.16

CamussoZampaGiorgisFurlanMeloniParriniValenteZambito

Dopo l’articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1.1.
(Termini per la stabilizzazione del personale delle pubbliche amministrazioni)

  1. All’articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sono apportate le seguenti modificazioni:
  2. a)al comma 1:

1) all’alinea, le parole: «fino al 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2025»;

2) alla lettera c), le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite con le seguenti: «31 dicembre 2024».

  1. b)al comma 2:

1) all’alinea, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite con le seguenti: «31 dicembre 2026».

2) alla lettera b), le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite con le seguenti: «31 dicembre 2026».

  1. c)al comma 3, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite con le seguenti: «31 dicembre 2024».

Art. 1-ter

1-ter.1

FurlanCamussoZampaGiorgisMeloniParriniValenteZambito

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: Ministro per la pubblica amministrazione aggiungere le seguenti: di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e sentite le organizzazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

1-ter.2

GiorgisZampaCamussoFurlanMeloniParriniValenteZambito

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: Ministro per la pubblica amministrazione aggiungere le seguenti: di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.

1-ter.3

CamussoZampaGiorgisFurlanMeloniParriniValenteZambito

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: Ministro per la pubblica amministrazione aggiungere le seguenti: , sentite le organizzazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

1-ter.4

GiorgisZampaCamussoFurlanMeloniParriniValenteZambito

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

7-bis. Il Ministro per la pubblica amministrazione riferisce annualmente alle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari sugli esiti delle procedure di cui al presente articolo, nonché sulla congruità delle risorse di cui al comma 7.

Art. 2

2.1

LoreficeMazzellaMaiorinoCataldiGuidolinPirro

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al fine di valorizzare la professionalità acquisita dai soggetti a vario titolo utilizzati in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo alle amministrazioni e agli enti di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 nonché dai lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità, di cui all’articolo 1, comma 446, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 le amministrazioni assegnatarie del suddetto personale possono procedere, a decorrere dall’entrata in vigore del presente decreto, nei limiti dei posti disponibili della vigente dotazione organica, alla stabilizzazione nei propri ruoli del medesimo personale, che abbia prestato servizio continuativo per almeno trentasei mesi nella qualifica ricoperta, previo colloquio selettivo e all’esito della valutazione positiva dell’attività lavorativa svolta. Le assunzioni di personale di cui al presente articolo sono effettuate a valere sulle facoltà assunzionali di ciascuna amministrazione disponibili a legislazione vigente.»

2.2

MaiorinoMazzellaCataldiGuidolinPirro

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«2-quinquies. Le amministrazioni comunali della regione Basilicata sono autorizzate, anche in deroga alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, nei limiti delle risorse finanziarie di cui al comma 2-septies a loro assegnate, ad inquadrare nelle relative piante organiche, anche in sovrannumero, previo superamento di una prova selettiva, i soggetti fuoriusciti dalla platea degli ammortizzatori sociali, i disoccupati di lunga durata e gli inoccupati che vivono in una situazione di grave deprivazione materiale per l’adesione alle attività di pubblica utilità e alle iniziative di inserimento sociale ed occupazionale, rientranti nel progetto denominato «Azioni di accompagnamento alla fuoriuscita della platea ex RMI-TIS» di cui alle delibere della Giunta regionale n. 375/2020 e n. 388/2022, già utilizzati dalle predette amministrazioni comunali e in possesso dei requisiti per l’accesso al pubblico impiego.

2-sexies. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuate le modalità di attuazione di quanto disposto dal comma 2-quinquies.

2-septies. Per la copertura dell’onere sostenuto dai comuni interessati per le assunzioni previste dal comma 2-quinquies, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l’anno 2023 e di 2 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2024. Le predette risorse sono ripartite tra i comuni con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. A tale fine i comuni interessati comunicano alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica, entro il 30 settembre 2023, le esigenze di personale strettamente necessarie all’attuazione delle finalità di cui al comma 2-quinquies, il cui costo non sia sostenibile ai sensi dell’articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, a valere sulle risorse disponibili nel bilancio degli enti. Il comune beneficiario è tenuto a riversare ad apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato l’importo del contributo non utilizzato nell’esercizio finanziario. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 5 milioni di euro per l’anno 2023 e a 2 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

2.3

MazzellaMaiorinoCataldiGuidolinPirro

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

2-quinquies. Le amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, aventi articolazioni o sedi periferiche nel territorio della Regione Siciliana sono autorizzate a stipulare convenzioni con la medesima regione al fine di attingere, per il soddisfacimento del proprio fabbisogno di personale, dallo scorrimento delle graduatorie regionali relative al concorso «Categoria C – Istruttore Amministrativo Contabile e istruttore Operatore Mercato del lavoro – Posti a bando ex Delibera 361/2019 e 551/2020 – Rafforzamento Centri per l’Impiego della Regione Sicilia» in corso di validità. 2-sexies. Ai fini di cui al comma 2-quinquies, le graduatorie ivi indicate rimangono valide per un termine di quattro anni dalla data di approvazione.

2.4

MaiorinoMazzellaCataldiGuidolinPirro

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

2-quinquies. Per le peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico circa la tempestiva e proficua attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, delle agende urbane e della programmazione strategica del ciclo 2021-2027, la Regione Siciliana è autorizzata ad attingere da graduatorie vigenti, delle categorie C e D, ai fini del potenziamento della capacità amministrativa e organizzativa degli uffici regionali e delle strutture periferiche.

2-sexies. Per i medesimi obiettivi di cui al comma 2-quinquies, i comuni della Regione Siciliana sono autorizzati a stipulare accordi con la regione per l’utilizzo delle medesime graduatorie per il potenziamento dei propri uffici.

Art. 3

3.1

ParriniGiorgisZampaCamussoFurlanMeloniValenteZambito

Sopprimere i commi da 1 a 14.

3.2

GiorgisZampaCamussoFurlanMeloniParriniValenteZambito

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

3.3

MazzellaMaiorinoCataldiGuidolinPirro

Apportare le seguenti modificazioni:

  1. a) al comma 2, ottavo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: “sentite le organizzazioni sindacali più rappresentative di riferimento”;
  2. b) al comma 5, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: “previa informativa fornita alle organizzazioni sindacali più rappresentative di riferimento”;
  3. c) al comma 11, primo periodo, dopo le parole: “parti sociali” aggiungere la seguente: “comparativamente”.

3.4

De CristofaroCucchiAurora FloridiaMagni

All’articolo 3 apportare le seguenti modificazioni:

  1. a) al comma 2, al termine dell’ottavo periodo, aggiungere le seguenti parole: “, sentite le organizzazioni sindacali più rappresentative di riferimento.”;
  2. b) al comma 5, al termine del primo periodo, aggiungere le seguenti parole: “previo informativa fornita alle organizzazioni sindacali più rappresentative di riferimento.”;

3.5

CamussoZampaGiorgisFurlanMeloniParriniValenteZambito

Al comma 2, ottavo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , sentite le organizzazioni sindacali più rappresentative di riferimento.

3.6

MaiorinoMazzellaCataldiGuidolinPirro

Al comma 6-bis, capoverso b-ter), secondo periodo, dopo le parole: analisi e valutazione delle politiche del lavoro aggiungere le seguenti: «analisi, gestione e promozione delle politiche attive del lavoro, attuazione degli interventi operativi sul Programma GOL.»

3.7

MazzellaMaiorinoCataldiGuidolinPirro

Al comma 6-bis, capoverso b-ter), secondo periodo, dopo le parole: analisi e valutazione delle politiche del lavoro aggiungere le seguenti: «analisi, gestione e promozione delle politiche attive del lavoro.»

3.8

MaiorinoMazzellaCataldiGuidolinPirro

Al comma 6-bis, capoverso b-ter), secondo periodo, dopo le parole: analisi e valutazione delle politiche del lavoro aggiungere le seguenti: «attuazione degli interventi operativi sul Programma GOL.»

3.9

GiorgisZampaCamussoFurlanMeloniParriniValenteZambito

Al comma 6-bis, capoverso b-ter), terzo periodo: sopprimere le parole: doppio per il titolo di studio richiesto per l’accesso, qualora il predetto titolo sia stato conseguito non oltre cinque anni prima del termine previsto per la presentazione della domanda di partecipazione alla procedura di reclutamento e, in ogni caso,.

3.10

MazzellaMaiorinoCataldiGuidolinPirro

Al comma 6-bis, capoverso b-ter), terzo periodo, dopo le parole: punteggio doppio aggiungere le seguenti: «agli specialisti delle politiche attive già selezionati mediante la procedura pubblica di cui all’articolo 12, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e.»

3.11

ParriniGiorgisZampaCamussoFurlanMeloniValenteZambito

Al comma 6-bis, capoverso b-ter), terzo periodo, sopprimere le parole da: e, in ogni caso, una adeguata valorizzazione fino alla fine del capoverso.

3.12

MaiorinoMazzellaCataldiGuidolinPirro

Al comma 6-bis, capoverso b-ter), terzo periodo, sopprimere le parole da: «e, in ogni caso, una adeguata valorizzazione» fino alla fine del capoverso.

3.13

MazzellaMaiorinoCataldiGuidolinPirro

Al comma 6-bis, capoverso b-ter), terzo periodo, sostituire le parole da: e, in ogni caso, una adeguata valorizzazione fino alla fine del capoverso con le seguenti: «e, in ogni caso, un punteggio doppio agli specialisti delle politiche attive già selezionati mediante la procedura pubblica di cui all’articolo 12, comma 3, del decreto-legge n. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.»

3.14

MaiorinoMazzellaCataldiGuidolinPirro

Al comma 6-bis, capoverso b-ter), terzo periodo, sostituire le parole: che abbiano svolto attività presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con le seguenti: «che siano stati già selezionati mediante la procedura pubblica di cui all’articolo 12, comma 3, del decreto-legge n. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.»

3.15

CamussoZampaGiorgisFurlanMeloniParriniValenteZambito

Al comma 11, primo periodo, dopo le parole: parti sociali aggiungere la seguente: comparativamente.

3.16

De CristofaroCucchiAurora FloridiaMagni

Al comma 11, dopo le parole: “parti sociali”, aggiungere la seguente: “comparativamente”.

3.17

MazzellaMaiorinoCataldiGuidolinPirro

Dopo il comma 15, inserire i seguenti:

«15-bis. Le previsioni di cui all’articolo 1, comma 143, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, si applicano anche al personale appartenente alle aree professionali e al personale dirigenziale dell’INL, quali amministrazioni pubbliche già ricomprese dall’ambito di applicazione della contrattazione collettiva del comparto Ministeri e della contrattazione collettiva dell’Area I.

15-ter. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 15-bis, quali elementi d’incremento contrattuale, pari a 30.000.000 di euro annui a decorrere dall’anno 2021, si provvede mediante stanziamento da reperire dai Fondi di riserva e speciali del Ministero dell’economia e delle finanze. A decorrere dall’anno 2020 l’armonizzazione dei trattamenti economici del medesimo personale sarà alimentata dalla corrispondente riduzione del Fondo Bilancio INL e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, allo scopo parzialmente utilizzando il Fondo Risparmi di gestione dei medesimi enti.»

3.18

DamanteMaiorinoMazzellaCataldiGuidolinPirro

Dopo il comma 16-bis, aggiungere il seguente:

«16-ter. Nell’ambito delle previsioni finanziarie stabilite nel Piano straordinario di potenziamento dei centri per l’impiego e delle politiche attive del lavoro, previsto dall’articolo 12, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 28 giugno 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 181, 3 agosto 2019, a seguito di intesa ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, è previsto lo scorrimento integrale delle graduatorie del concorso, con la possibilità di utilizzo delle stesse anche da parte dello Stato per le Amministrazioni centrali, anche a valere sui fondi del PNRR.»

Art. 3-bis

3-bis.1

GiorgisBocciaZampaCamussoFurlanMalpezziMeloniParriniValenteZambito

Sopprimere l’articolo.

3-bis.2

GuidolinMazzellaMaiorinoCataldiPirro

Sopprimere l’articolo.

Art. 3-ter

3-ter.1

MaiorinoMazzellaCataldiGuidolinPirro

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Nell’ambito della riorganizzazione di cui al comma 1, è istituita una divisione avente competenze di studio, analisi e ricerca del settore produttivo dei content creator al fine di dare attuazione entro tre mesi alla delega di cui all’articolo 27, comma 1, lettere m) e n), della legge 5 agosto 2022, n. 118.»

Art. 4

4.1

De CristofaroCucchiAurora FloridiaMagni

Sopprimere l’articolo.

4.2

MazzellaMaiorinoCataldiGuidolinPirro

Sopprimere l’articolo

4.3

ParriniGiorgisZampaCamussoFurlanMeloniValenteZambito

Sopprimerlo.

4.4

GiorgisZampaCamussoFurlanMeloniParriniValenteZambito

Al comma 1, lettera c), numero 2), capoverso Art. 40, comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: o anche tra personale estraneo alle stesse.

4.5

ValenteGiorgisParriniMeloni

Al comma 1, lettera c), sostituire il numero 3.2.4), con il seguente:

3.2.4) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d) può delegare competenze nell’area tecnico-industriale in materia di armamenti a un funzionario civile della Difesa o delle altre amministrazioni dello Stato, previa designazione del Direttore nazionale degli armamenti medesimo;».

4.6

GiorgisParriniMeloniValente

Al comma 1, lettera c), dopo il numero 3.3, aggiungere il seguente:

3.4) dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«2-bis. Con riferimento alle funzioni di cui al comma 1, lettere a) e b), il Direttore nazionale degli armamenti riferisce annualmente alle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari.».

4.7

MaiorinoMazzellaCataldiGuidolinPirro

Dopo il comma 3-bis, aggiungere, in fine, i seguenti:

3-ter. Il Ministero della difesa è autorizzato ad inserire il personale assunto ai sensi della legge 5 aprile 1985, n. 124, nei ruoli del personale civile del Ministero della difesa. Detto personale, pari a 1221 unità, è inserito in una pianta organica dedicata, la cui strutturazione è effettuata in base alla Tabella allegata, in considerazione delle mansioni e delle qualifiche ricoperte al momento del transito.

3-quater. Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 3-ter, pari a 1 milione di euro a decorrere dall’anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Conseguentemente, al decreto-legge, aggiungere in fine la seguente tabella:

Tabella

(articolo 4, comma 3-bis)

LAVORATORE LIVELLO/AREA STIPENDIO

LORDO

MENSILE

X 14

MENSILITÀ

X 13

MENSILITÀ

STIP

LORDO

ANNUO

DIFFERENZA
OPERAIO IV LIVELLO € 1.814,00 € 25.396,00 € 25.396,00 – € 60,00
PERSONALE
CIVILE MIN
AREA 2 – F5 € 1.948,91 € 25.335,83 € 25.335,83
OPERAIO III LIVELLO € 1.700,88 € 23.812,32 € 23.812,32 € 857,26
PERSONALE
CIVILE MIN
AREA 2 – F4 € 1.897,66 € 24.669,58 € 24.669,58
OPERAIO II LIVELLO bis € 1.591,21 € 22.276,94 € 22.276,94 € 939,11
PERSONALE
CIVILE MIN
AREA 2 – F3 € 1.785,85 € 23.216,05 € 23.216,05
OPERAIO II LIVELLO € 1.535,84 € 21.501,76 € 21.501,76 € 326,15
PERSONALE
CIVILE MIN
AREA 2 – F2 € 1.679,07 € 21.827,91 € 21.827,91

4.8

ParriniGiorgisZampaCamussoFurlanMeloniValenteZambito

Dopo il comma 3-bis, aggiungere il seguente:

3-ter. All’articolo 614, comma 2-bis, del codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ovunque ricorrono, le parole: «e 2021», sono sostituite dalle seguenti: «, 2021, 2022 e 2023».

4.9

MazzellaMaiorinoCataldiGuidolinPirro

Dopo il comma 3-bis, aggiungere, in fine, il seguente:

«3-ter. All’articolo 614, comma 2-bis, del codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ovunque ricorrono, le parole: «e 2021», sono sostituite dalle seguenti: «, 2021, 2022 e 2023».

4.10

De CristofaroCucchiAurora FloridiaMagni

Dopo il comma 3-bis, aggiungere il seguente:

“3-ter. All’articolo 1, comma 134, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole « e 2021 », ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti «, 2021, 2022 e 2023 ».”

Art. 4-bis

4-bis.1

Pucciarelli

Dopo il comma ,2 aggiungere il seguente:

2-bis

All’articolo 24 della legge 30 dicembre 2010 n. 240 , dopo il comma 5-ter è aggiunto il seguente:

« 5-quater. Nel rispetto delle peculiarità organizzative degli istituti di formazione di riferimento, le attività di ricerca, di didattica e servizio agli studenti, svolte dai ricercatori organici al Ministero della difesa, di cui all’articolo 966, comma 1 lettera b del D.P.R. 15 marzo 2010 n. 90, per un periodo minimo di cinque anni anche cumulativi, concorrono alla formulazione di una valutazione di idoneità per l’accesso alle procedure pubbliche di selezione per i ruoli di professore associato organici al Ministero della difesa, di cui al citato articolo 966. Tale valutazione è espressa da una commissione composta da tre membri dei rispettivi macrosettori scientifico-disciplinari e da due supplenti, nominata dal Ministero della difesa attingendo per i commissari tra i ruoli della Difesa e del MUR. La valutazione di idoneità si considera equiparata al possesso dell’abilitazione scientifica nazionale di cui all’articolo 16 della presente legge, unicamente per l’accesso ai ruoli del ministero della Difesa citati, e resta valida per nove anni successivi al suo rilascio.»

Art. 5

5.1

De CristofaroCucchiAurora FloridiaMagni

Al comma 1, lettera b), sostituire il secondo e terzo periodo con il seguente:

“Le singole università provvedono all’assegnazione delle risorse al personale di cui al primo periodo, nel limite massimo pro capite del 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo, secondo criteri stabiliti mediante la contrattazione collettiva, destinando almeno il 50% all’integrazione delle componenti del trattamento fondamentale diverse dallo stipendio, negli importi da definirsi nell’ambito del contratto collettivo nazionale”

5.2

MaiorinoMazzellaCataldiGuidolinPirro

Al comma 1, capoverso lettera b), sostituire il secondo e terzo periodo con il seguente:

“Le singole università provvedono all’assegnazione delle risorse al personale di cui al primo periodo, nel limite massimo pro capite del 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo, secondo criteri stabiliti mediante la contrattazione collettiva integrativa nel rispetto di quanto previsto dal contratto collettivo, destinando all’integrazione dei componenti del trattamento fondamentale diverse dallo stipendio, gli importi da definirsi nell’ambito del contratto collettivo nazionale.”

5.3

MalpezziD’EliaGiorgisZampaCamussoFurlanCrisantiMeloniParriniRandoValenteVerducciZambito

Al comma 1, capoverso lettera b), secondo periodo, sopprimere le parole: del 50 per cento;

Conseguentemente:

al medesimo comma, medesimo capoverso, medesimo periodo, sostituire le parole: integrativa nel rispetto di quanto previsto dal contratto collettivo nazionale. Il restante 50 per cento è destinato con le seguenti: destinando.

5.4

De CristofaroCucchiAurora FloridiaMagni

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

“1-bis. L’articolo 1, comma 687, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, è abrogato”

Conseguentemente alla rubrica aggiungere le seguenti parole: “e del personale dei ruoli amministrativo, tecnico e professionale del servizio sanitario nazionale”.

5.5

ParriniGiorgisZampaCamussoFurlanMeloniValenteZambito

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All’articolo 1, comma 687, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Gli oneri per il rinnovo dei contratti della dirigenza amministrativa, professionale e tecnica del Servizio sanitario nazionale restano imputati al Fondo per il Servizio sanitario nazionale e non comportano ulteriori oneri a carico della finanza pubblica».

Conseguentemente: alla rubrica, aggiungere, in fine, le parole: e del personale dei ruoli amministrativo, tecnico e professionale del Servizio sanitario nazionale.

5.0.1

MazzellaMaiorinoCataldiGuidolinPirro

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

Art. 5.1

(Valorizzazione professionale degli Enti pubblici di ricerca non vigilati dal MUR)

  1. Al fine di promuovere il sistema nazionale della ricerca e implementarne l’unitarietà dello sviluppo degli Enti pubblici di ricerca e valorizzare il loro contributo alla competitività del Paese, è costituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze un apposito fondo destinato ad incrementare la dotazione finanziaria ordinaria degli Enti di cui all’articolo 1 del decreto legislativo n. 218 del 2016 non vigilati dal MUR, con uno stanziamento di 49 milioni di euro a decorrere dall’anno 2023 finalizzato, per la quota di 20 milioni di euro, alla valorizzazione del personale tecnico amministrativo e per la quota di 25 milioni di euro destinato alla valorizzazione professionale del personale ricercatore e tecnologo di ruolo di III livello in servizio alla data del 31 dicembre 2021. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge vengono ripartite le risorse di cui al presente comma tra gli enti pubblici di ricerca non vigilati dal MUR in ragione della numerosità del personale tecnico e amministrativo e del personale ricercatore e tecnologo in servizio a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre 2021. Gli Enti provvedono alla assegnazione delle risorse al personale secondo criteri stabiliti dalla contrattazione collettiva nazionale.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede a decorrere dal 2023: quanto a 0,66 milioni di euro dal contributo del Ministero del lavoro del lavoro e delle politiche sociali da trasferire all’agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro; quanto a 1,82 milioni di euro dalle somme da trasferire dal Ministero del lavoro del lavoro e delle politiche sociali all’istituto nazionale per l’analisi delle politiche pubbliche (INAPP); quanto a 7,92 milioni di euro dal contributo del Ministero della salute all’istituto superiore di sanità; quanto a 11,09 milioni di euro dal contributo del Ministero dell’ambiento e della sicurezza energetica all’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile; quanto 5,49 milioni di euro dal contributo del Ministero dell’ambiento e della sicurezza energetica all’istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale; quanto a 7,99 milioni di euro della somma del Ministero dell’economia e delle finanze da assegnare all’istituto nazionale di statistica; quanto a 1,17 milioni di euro del Fondo della presidenza del Consiglio dei Ministri per il finanziamento dell’agenzia spaziale italiana; quanto a 4,63 milioni di euro delle somme del Ministero del lavoro e delle politiche attive da trasferire all’Inail per lo svolgimento delle funzioni e delle attività svolte dal soppresso istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro; quanto a 8,27 milioni di euro dal contributo del Ministero del lavoro e delle politiche attive da assegnare al Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria.
  3. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato, con propri decreti, ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

5.0.2

MaiorinoMazzellaCataldiGuidolinPirro

Dopo l’articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5.1
(Misure correttive in materia di trattamento giuridico ed economico degli ex lettori di lingua)

  1. Alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 38 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, nella legge 3 luglio 2023 n. 85, sono inserite in fine le seguenti parole: «per la ricostruzione di carriera degli ex lettori di lingua straniera delle università italiane, dalla data di assunzione a quella di entrata in vigore della presente legge, sulla base del parametro economico del ricercatore confermato a tempo definito».
    2. Il comma 3 dell’articolo 26 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 è abrogato.

5.0.3

MazzellaMaiorinoCataldiGuidolinPirro

Dopo l’articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5.1
(Valorizzazione del personale tecnico-amministrativo degli enti pubblici di ricerca)

  1. Alla lettera c) del comma 310 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:
  2. a) il secondo periodo è abrogato;
  3. b) al terzo periodo:

1) le parole: «al personale in ragione della partecipazione dello stesso ad appositi progetti finalizzati al raggiungimento di più elevati obiettivi nell’ambito della ricerca» sono soppresse;

2) le parole; «integrativa nel rispetto di quanto previsto dal decreto di cui al secondo periodo» sono sostituite dalle seguenti «, destinando almeno il 50 per cento all’integrazione delle componenti del trattamento fondamentale diverse dallo stipendio, negli importi da definirsi nell’ambito del contratto collettivo nazionale».

5.0.4

MaiorinoMazzellaCataldiGuidolinPirro

Dopo l’articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5.1.
(Incremento Fondo di Finanziamento Ordinario per nuovi contratti di ricerca)

  1. Per consentire l’attivazione dei nuovi contratti di ricerca, di cui all’articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dall’articolo 14, comma 6-septiesdel decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, il comma 6, secondo periodo, dell’articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 è abrogato. Per le finalità delle disposizioni di cui al presente comma, il Fondo di Finanziamento Ordinario delle Università e degli Enti Pubblici di Ricerca, di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 75 milioni per l’anno 2023, 100 milioni di euro per l’anno 2024 e 150 milioni a decorrere dall’anno 2025.
    2. Agli oneri derivanti dall’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

5.0.5

MazzellaMaiorinoCataldiGuidolinPirro

Dopo l’articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5.1.
(Misure a favore della stabilizzazione dei ricercatori del CNR)

  1. All’articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, dopo il comma 568, è inserito il seguente:

«568-bis. Al fine di accelerare la stabilizzazione del proprio personale di ricerca, al CNR è attribuito un ulteriore contributo di 5 milioni di euro, a decorrere dall’anno 2023, vincolati alla copertura dei costi connessi alle procedure di cui all’articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75».

  1. Agli oneri derivanti dall’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

5.0.6

D’EliaGiorgisZampaCamussoFurlanCrisantiMeloniParriniRandoValenteVerducciZambito

Dopo l’articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5.1.
(Valorizzazione del personale tecnico-amministrativo degli enti pubblici di ricerca)

  1. All’articolo 1, comma 310, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, la lettera c)è sostituita dalla seguente:

«c) 20 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022 sono finalizzati alla valorizzazione del personale tecnico-amministrativo degli enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero dell’università e della ricerca in ragione delle specifiche attività svolte nonché del raggiungimento di più elevati obiettivi nell’ambito della ricerca pubblica. Gli enti pubblici di ricerca provvedono all’assegnazione delle risorse nel limite massimo pro capite del 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo, secondo criteri stabiliti mediante la contrattazione collettiva destinando almeno il 50 per cento all’integrazione delle componenti del trattamento fondamentale diverse dallo stipendio, negli importi da definirsi nell’ambito del contratto collettivo nazionale».

5.0.7

D’EliaGiorgisCrisantiMeloniParriniRandoValenteVerducci

Dopo l’articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5.1.
(Valorizzazione professionale degli Enti pubblici di ricerca non vigilati dal Ministero dell’università e della ricerca)

  1. Al fine di promuovere il sistema nazionale della ricerca e implementarne l’unitarietà dello sviluppo degli Enti pubblici di ricerca e valorizzare il loro contributo alla competitività del Paese, è costituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze un apposito fondo destinato ad incrementare la dotazione finanziaria ordinaria degli Enti di cui all’articolo 1 del decreto legislativo n. 218 del 2016 non vigilati dal Ministero dell’università e della ricerca, con uno stanziamento di 49 milioni di euro a decorrere dall’anno 2023 finalizzato, per la quota di 20 milioni di euro, alla valorizzazione del personale tecnico amministrativo e per la quota di 25 milioni di euro destinato alla valorizzazione professionale del personale ricercatore e tecnologo di ruolo di III livello in servizio alla data del 31 dicembre 2021. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge vengono ripartite le risorse di cui al presente comma tra gli enti pubblici di ricerca non vigilati dal Ministero dell’università e della ricerca in ragione della numerosità del personale tecnico e amministrativo e del personale ricercatore e tecnologo in servizio a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre 2021. Gli Enti provvedono alla assegnazione delle risorse al personale secondo criteri stabiliti dalla contrattazione collettiva nazionale.

Art. 5-bis

5-bis.1

MaiorinoMazzellaCataldiGuidolinPirro

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Nell’ambito delle risorse destinate dal comma 1 al funzionamento ordinario delle Istituzioni AFAM statali, a decorrere dall’anno 2024, una quota pari ad euro 500 mila è destinata alla copertura finanziari degli oneri relativi all’offerta di servizi e iniziative in favore degli studenti con disabilità, di cui all’articolo 12 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e degli studenti con invalidità superiore al 66 per cento, nonché degli studenti con certificazione di disturbo specifico dell’apprendimento, attivati per favorire l’inclusione degli studenti con disabilità ai corsi di studio avvalendosi di docenti opportunamente formati attraverso percorsi specifici post lauream universitari e AFAM come tutor accademici specializzati in didattica musicale inclusiva.»

5-bis.0.1

De CristofaroCucchiAurora FloridiaMagni

Dopo l’articolo. 5-bis, aggiungere il seguente:

“Art. 5-ter

(Misure correttive in materia di trattamento giuridico ed economico degli ex lettori di lingua)

  1. All’articolo 38 del DL 48 del 4 maggio 2023 convertito nella legge 3 luglio 2023 n. 85, aggiungere alla fine della lettera a) del comma 1 dopo le parole “atenei partecipanti”, le seguenti: “per la ricostruzione di carriera degli ex lettori di lingua straniera delle università italiane, dalla data di assunzione a quella di entrata in vigore della presente legge, sulla base del parametro economico del ricercatore confermato a tempo definito”
  2. Il comma 3 dell’articolo 26 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 è abrogato

5-bis.0.2

De CristofaroCucchiAurora FloridiaMagni

Dopo l’articolo 5- bis, aggiungere il seguente:

“Art. 5-ter

(Valorizzazione del personale tecnico-amministrativo degli enti pubblici di ricerca)

All’articolo 1, comma 310, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, alla lettera c) sono apportate è le seguenti modifiche

  1. a)         il secondo periodo è abrogato
  2. b)         al terzo periodo le parole “al personale in ragione della partecipazione dello stesso ad appositi progetti finalizzati al raggiungimento di più elevati obiettivi nell’ambito della ricerca” sono soppresse
  3. c)         le parole “integrativa nel rispetto di quanto previsto dal decreto di cui al secondo periodo.” Sono sostituite dalle seguenti “, destinando almeno il 50% all’integrazione delle componenti del trattamento fondamentale diverse dallo stipendio, negli importi da definirsi nell’ambito del contratto collettivo nazionale.”

5-bis.0.3

De CristofaroCucchiAurora FloridiaMagni

Dopo l’articolo 5-bis, aggiungere il seguente:

“Art. 5-ter.

(Valorizzazione professionale degli Enti pubblici di ricerca non vigilati dal MUR)

  1. Al fine di promuovere il sistema nazionale della ricerca e implementarne l’unitarietà dello lo sviluppo degli Enti pubblici di ricerca e valorizzare il loro contributo alla competitività del Paese, è costituito nello stato di previsione del Ministero dell’Economia e delle finanze un apposito fondo destinato ad incrementare la dotazione finanziaria ordinaria degli Enti di cui all’art.1 del Dlgs 218/16 non vigilati dal MUR, con uno stanziamento di 49 milioni di euro a decorrere dall’anno 2023 finalizzato, per la quota di 20 milioni di euro, alla valorizzazione del personale tecnico amministrativo e per la quota di 25 milioni di euro destinato al alla valorizzazione professionale del personale ricercatore e tecnologo di ruolo di III livello in servizio alla data del 31 dicembre 2021. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge vengono ripartite le risorse di cui al presente comma tra gli enti pubblici di ricerca non vigilati dal MUR in ragione della numerosità del personale tecnico e amministrativo e del personale ricercatore e tecnologo in servizio a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre 2021. Gli Enti provvedono alla assegnazione delle risorse al personale secondo criteri stabiliti dalla contrattazione collettiva nazionale.
  2. Agli oneri derivanti dall’art. 1, si provvede a decorrere dal 2023

          –           quanto a 0,66 milioni di euro dal contributo del Ministero del lavoro del lavoro e delle politiche sociali da trasferire all’agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro

          –           quanto a 1,82 milioni di euro dalle somme da trasferire dal Ministero del lavoro del lavoro e delle politiche sociali all’istituto nazionale per l’analisi delle politiche pubbliche (INAPP)

          –           quanto a 7,92 milioni di euro dal contributo del Ministero della salute all’istituto superiore di sanità

          –           quanto a 11,09 milioni di euro dal contributo del Ministero dell’ambiento e della sicurezza energetica all’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile

          –           quanto 5,49 milioni di euro dal contributo del Ministero dell’ambiento e della sicurezza energetica all’istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale

          –           quanto a 7,99 milioni di euro della somma del Ministero dell’Economia e delle Finanze da assegnare all’istituto nazionale di statistica

          –           quanto a 1,17 milioni di euro del Fondo della presidenza del Consiglio dei Ministri per il finanziamento dell’agenzia spaziale italiana

          –           quanto a 4,63 milioni di euro delle somme del Ministero del lavoro e delle politiche attive da trasferire all’Inail per lo svolgimento delle funzioni e delle attività svolte dal soppresso istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro

          –           quanto a 8,27 milioni di euro dal contributo del Ministero del lavoro e delle politiche attive da assegnare al Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria

  1. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato, con propri decreti, ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 6

6.1

De CristofaroCucchiAurora FloridiaMagni

All’articolo 6, dopo il comma 1, inserire i seguenti:

“1-bis. All’articolo 9-duodecies del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

“3. All’onere derivante dall’attuazione dei commi 1 e 2, valutato in 2.750.000 euro per il 2016, in 8.250.000 euro per il 2017, in 13.750.000 euro per il 2018 e in 16.500.000 euro a decorrere dal 2019, si provvede mediante incrementi delle tariffe e dei diritti di cui, rispettivamente, all’articolo 48, commi 8, lettera b), e 10-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e all’articolo 17, comma 10, lettera d), del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, secondo quanto indicato nella tabella B allegata al presente decreto. Tali incrementi sono integralmente devoluti al bilancio dell’Agenzia, e per la quota eccedente la copertura dell’onere derivante dall’attuazione dei commi 1 e 2, finanziano le spese di funzionamento dell’ente.”.

  1. b) il comma 4 è abrogato.

1-ter. L’articolo 17, comma 3-bis della legge 11 gennaio 2018, n. 3 è sostituito dal seguente:

“3-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili sotto il profilo giuridico ed economico-finanziario, a tutti i dirigenti dell’Agenzia Italiana del farmaco (AIFA) con professionalità sanitaria di cui all’articolo 18, comma 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e a quelli successivamente inquadrati nelle corrispondenti qualifiche. Sono salvaguardate le posizioni giuridiche ed economiche dei dirigenti con professionalità sanitaria, già inquadrati nella seconda fascia del ruolo dei dirigenti dell’AIFA alla data del 31 dicembre 2022 anche ai fini del conferimento degli incarichi di cui ai commi 4 e 5.”.

1-quater. All’articolo 21-bis, comma 1, lettera b), ultimo periodo, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25 sono soppresse le seguenti parole: “La presente disposizione non si applica al personale di cui al comma 3-bis dell’articolo 17 della legge 11 gennaio 2018, n. 3″. Agli oneri derivanti dal presente comma, quantificati in euro 2.257.773 per l’anno 2023, a decorrere dall’entrata in vigore del presente decreto, e in euro 3.386.660 annui, a decorrere dall’anno 2024, si provvede mediante le entrate che annualmente confluiscono nel bilancio dell’Agenzia ai sensi dell’art. 9-duodecies, comma 3 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125.”

Conseguentemente, alla rubrica dell’articolo 6inserire, in fine, le seguenti parole: “e disposizioni per la funzionalità dell’Agenzia italiana del farmaco”

6.2

ParriniGiorgisZampaCamussoFurlanMeloniValenteZambito

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. All’articolo 9-duodecies del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. a)il comma 3, il secondo ed il terzo periodo sono sostituiti dal seguente: «Tali incrementi sono integralmente devoluti al bilancio dell’Agenzia, e per la quota eccedente la copertura dell’onere derivante dall’attuazione dei commi 1 e 2, finanziano le spese di funzionamento dell’ente»;
  2. b)il comma 4 è abrogato.

          1-ter. Il comma 3-bis dell’articolo 17, della legge 11 gennaio 2018, n. 3 è sostituito dal seguente:

«3-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili sotto il profilo giuridico ed economico-finanziario, a tutti i dirigenti dell’Agenzia Italiana del farmaco (AIFA) con professionalità sanitaria di cui all’articolo 18, comma 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e a quelli successivamente inquadrati nelle corrispondenti qualifiche. Sono salvaguardate le posizioni giuridiche ed economiche dei dirigenti con professionalità sanitaria, già inquadrati nella seconda fascia del ruolo dei dirigenti dell’AIFA alla data del 31 dicembre 2022 anche ai fini del conferimento degli incarichi di cui ai commi 4 e 5».

1-quater. All’articolo 21-bis, comma 1, lettera b), del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, il secondo periodo è soppresso.
1-quinquies. Agli oneri derivanti dal comma 1-quater, quantificati in euro 2.257.773 per l’anno 2023, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, e in euro 3.386.660 annui, a decorrere dall’anno 2024, si provvede mediante le entrate che annualmente confluiscono nel bilancio dell’Agenzia ai sensi dell’articolo 9-duodecies, comma 3 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125.

Conseguentementealla rubrica, aggiungere, in fine, le parole: e disposizioni per la funzionalità dell’Agenzia italiana del farmaco.

6.3

ValenteGiorgisParriniMeloni

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. Al personale medico specialistico e al personale sanitario che fornisce un servizio psichiatrico di diagnosi e cura, che svolge compiti di prevenzione, cura e riabilitazione a favore di soggetti affetti da problematiche psichiatriche in esecuzione penale, attraverso i competenti dipartimenti e servizi di salute mentale delle proprie aziende sanitarie, presso gli istituti penitenziari per adulti e nelle strutture minorili, presso le residenze per l’esecuzione delle misure di sicurezza (R.E.M.S.) di cui al decreto-legge 31 marzo 2014. n. 52, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2014, n. 81, e presso gli Uffici di esecuzione penale esterna, è riconosciuto un ulteriore trattamento accessorio della retribuzione a titolo di indennità correlato e proporzionato alle particolari condizioni di lavoro.
1-ter. Il Ministero della salute di concerto con la Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, con proprio decreto entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto definisce le modalità di attuazione di cui al comma 1.

6.4

GiorgisParriniMeloniValente

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) e gli Istituti zooprofilattici, in attuazione delle disposizioni di cui al comma 428 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative in materia di contenimento delle spese di personale, nell’ambito dei posti della complessiva dotazione organica del personale destinato alle attività di assistenza o di ricerca, possono inquadrare a tempo indeterminato nei ruoli del Servizio sanitario nazionale, compresi quelli della dirigenza per il solo personale della ricerca sanitaria, previa verifica dei requisiti prescritti dalle disposizioni vigenti, il personale che abbia completato il secondo periodo contrattuale con valutazione positiva.

6.0.1

MazzellaMaiorinoCataldiGuidolinPirro

Dopo l’articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6.1.
(Indennità per il personale medico e sanitario che presta servizio nelle zone disagiate)

  1. Ai fini del riconoscimento e delle valorizzazione delle competenze e delle specifiche attività svolte, al personale medico e sanitario dipendente dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario nazionale che accetta un incarico professionale in una sede situata in zone disagiate, nell’ambito della contrattazione collettiva nazionale del triennio 2023-2025 relativa al comparto sanità è riconosciuta, nei limiti dell’importo complessivo annuo lordo di 15 milioni di euro, un’indennità di specificità con decorrenza dal 1° gennaio 2024 quale parte del trattamento economico fondamentale.
  2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo pari a 15 milioni di euro a decorrere dal 1° gennaio 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

6.0.2

ZampaGiorgisCamussoFurlanMeloniParriniValenteZambito

Dopo l’articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6.1.
(Misure in favore per personale infermieristico del Servizio sanitario nazionale)

  1. Al fine di affrontare l’emergenza infermieristica, in via sperimentale fino al 31 dicembre 2028, e comunque prorogabile fino al superamento della carenza di personale infermieristico all’interno del Servizio sanitario nazionale, gli studenti iscritti al primo anno del Corso di Laurea in Infermieristica sono esonerati dal pagamento delle tasse universitarie. L’esonero è mantenuto nei successivi anni di studio a condizione che siano stati raggiunti almeno la metà dei crediti formativi previsti per ciascun anno di formazione. Le Regioni possono istituire specifiche borse di studio per gli studenti del Corso di Laurea in Infermieristica confermabili annualmente in base al superamento positivo del 70 per cento degli esami previsti per l’anno d’iscrizione e delle attività di tirocinio previste.
    2. Entro sei mesi dall’entrata in vigore dalla presente legge il Ministro dell’Università e della Ricerca di concerto con il Ministro della Salute, sentite le Regioni e le organizzazioni rappresentative, con proprio decreto rimodulando l’ordinamento didattico del Corso di Laurea in Infermieristica sia nella componente teorica che nel tirocinio allineandoli al quadro epidemiologico e agli attuali bisogni di salute e della Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche ed ostetriche, al fine di sviluppare l’esercizio della componente autonoma ed avanzata, con capacità prescrittiva, prevedendo un ulteriore livello di abilitazione professionale con specifiche modifiche al decreto ministeriale n. 739 del 15 settembre 1994.
    3. In attuazione del comma 2, all’interno del CCNL del personale del comparto sanità è istituito una specifica sezione relativa alla formazione lavoro per gli studenti iscritti al terzo anno del corso di laurea in infermieristica per ciò che riguarda la parte economica e normativa.
    4. Le Aziende sanitarie al fine di velocizzare le procedure assunzionali attivano nel limite del 50 per cento dei posti disponibili della propria dotazione organica contratti di formazione lavoro, come previsto dal CCNL del comparto sanità, per i neolaureati in infermieristica con la previsione al termine del primo triennio, se in presenza di un giudizio positivo il passaggio a tempo indeterminato.
    5. Le Regioni integrano gli obiettivi da raggiungere da parte dei Direttori Generali delle Aziende Sanitarie prevedendo:
  2. a)la piena generalizzazione del sistema degli incarichi professionali e organizzativi per il personale del SSN e in particolare degli incarichi di alta professionalità, con il conseguente pieno riconoscimento economico e normativo, da implementare nell’organizzazione del lavoro, di competenze più complesse, specialistiche ed avanzate, con livelli di abilitazione diversi da quelli del profilo di base;
  3. b)la revisione dell’organizzazione del lavoro sanitario e sociosanitario anche attraverso la digitalizzazione liberando il personale da attività che possano essere svolte altri professionisti e operatori affinché la risorsa professionale infermieristica sia utilizzata al massimo del proprio potenziale professionale.
  4. La programmazione del fabbisogno annuale di laureati in scienze infermieristiche per il triennio 2024-2026 è determinata in almeno 30.000 unità per ciascun anno da ripartire territorialmente con decreto del Ministro della salute di concerto con la conferenza stato regioni e province autonome di Trento e Bolzano.
    7. Allo scopo di facilitare il raggiungimento di tale fabbisogno, le Università e le Aziende Sanitarie devono valorizzare negli organi del corso per gli incarichi di Presidenza, Vice Presidenza e Direzione del Corso, il personale infermieristico in possesso del titolo di Dottore di ricerca o di abilitazione scientifica nazionale dello specifico settore scientifico disciplinare, anche con specifiche procedure assunzionali delle Università determinate con Decreto del Ministero dell’università e della ricerca.

6.0.3

ZampaGiorgisCamussoFurlanMeloniParriniValenteZambito

Dopo l’articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6.1.
(Trattamento normativo ed economico dei medici in formazione specialistica)

  1. Il comma 1 dell’articolo 21 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, è sostituito dal seguente:

«1. Per l’esercizio dell’attività di medico di medicina generale nell’ambito del Servizio sanitario nazionale è necessario il possesso del diploma di specializzazione in medicina generale e in cure primarie. Con decreto del Ministro dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, sentita la conferenza Stato regioni e province autonome di Trento e Bolzano, la Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri (FNOMCeO) e i sindacati maggiormente rappresentativi dei medici di medicina generale e delle cure primarie sono stabilite le modalità di attivazione e l’ordinamento del corso quadriennale in medicina generale e delle cure primarie. I diplomi già conseguiti o in corso di conseguimento se il corso è iniziato all’atto della data di entrata in vigore della presente disposizione, continuano a essere titolo per l’esercizio dell’attività di medico di medicina generale. Il diploma di specializzazione in cure primarie è equipollente al diploma di medicina generale e in cure primarie».

  1. Il comma 2 dell’articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, è sostituito dai seguenti:

«2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’università e della ricerca, del Ministro della funzione pubblica, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con la Conferenza Stato regioni e province autonome di Trento e Bolzano, previo confronto con i sindacati maggiormente rappresentativi della dirigenza medica, è disciplinato il trattamento economico, previdenziale e normativo dei medici in formazione specialistica, compresa la formazione in medicina generale, prevedendo una specifica tipologia di formazione lavoro disciplinata in un’apposita sezione contrattuale all’interno del contratto collettivo nazionale di lavoro della dirigenza medica e sanitaria del personale del Servizio sanitario nazionale, con riconoscimento di analoghi diritti e doveri, tenendo conto della precipua caratteristica di medico in formazione specialistica. La progressiva implementazione di autonome competenze specialistiche avviene in relazione al livello di autonomia raggiunto, come definito dal consiglio della scuola di specializzazione sulla scorta delle competenze specialistiche acquisite dal medico in formazione nei percorsi formativi teorico-pratici che siano stati sottoposti ad un processo di certificazione. Nel rispetto delle disposizioni di cui al comma 3 dell’articolo 38, il medico in formazione specialistica inserito nella rete formativa svolge attività professionalizzanti con l’affiancamento di tutor e supervisori qualificati e assume piena responsabilità e autonomia al termine del percorso formativo. Alla progressiva acquisizione di competenze specialistiche la contrattazione collettiva nazionale può prevedere un parallelo progressivo adeguamento del trattamento economico, ad esclusione della retribuzione di posizione che non è prevista per tale contratto di formazione-lavoro.
2-bis. La formazione specialistica post-laurea delle professioni sanitarie di farmacista, biologo, chimico fisico e psicologo, nonché delle professioni mediche di odontoiatra e veterinario, avviene nelle medesime modalità previste dal comma precedente del presente articolo, ivi compreso il trattamento economico e normativo».

6.0.4

CamussoZampaGiorgisFurlanMeloniParriniValenteZambito

Dopo l’articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6.1.
(Disposizioni urgenti per il Funzionamento dell’Ordine degli Assistenti sociali)

  1. Coerentemente con quanto disposto dal comma 8 dell’articolo 1 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, con la legge 21 giugno 2023, n. 74 e con le disposizioni del presente decreto in materia di riorganizzazione delle pubbliche amministrazioni, al fine di garantire le migliori competenze e tutele in merito all’esercizio della professione di assistente sociale, quanto previsto al comma 797 e seguenti dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dal Piano nazionale di Ripresa e Resilienza e dall’articolo 5, comma 2, lettera b), della legge 23 marzo 2023, n. 33, in materia di fabbisogno di professionisti, senza nuovi o ulteriori oneri per il bilancio dello Stato, è riformato l’Ordine degli Assistenti sociali.
    2. Al comma 1 dell’articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, le parole: «della laurea specialistica nella classe 57/S – Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali» sono sostituire dalle seguenti: «della laurea triennale della classe L39 e della laurea magistrale LM87 o della laurea specialistica nella classe 57/S».
    3. La vigilanza sull’Ordine è esercitata dal Ministero della Giustizia che, per quanto riferito alle rispettive competenze, coordina la propria attività con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e della salute.
    4. Entro il 31 dicembre 2023 è aggiornato l’Albo unico nazionale tenuto dal Consiglio nazionale dell’Ordine, che predispone apposita piattaforma telematica per l’autocertificazione da parte degli iscritti dei dati anagrafici, dell’ambito di esercizio, del settore di intervento e l’eventuale specializzazione. A decorrere dal 2025, l’Albo è aggiornato al 31 marzo di ogni anno, e il Consiglio Nazionale dell’Ordine trasmette al Ministero vigilante e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali i dati utili ai fini della programmazione delle attività e degli interventi di rispettiva competenza.
    5. Per garantire l’accesso alla funzione disciplinare da parte di tutti i soggetti titolati, l’assistente sociale che eserciti la propria attività per più di sei mesi al di fuori della regione di iscrizione all’Albo è tenuto a trasferire l’iscrizione presso il Consiglio territoriale competente per il territorio in cui esercita.
    6. Agli iscritti che, entro il 31 marzo di ogni anno, non abbiano provveduto ad autocertificare la propria posizione secondo quanto previsto dal comma 3, è inviata da parte del Consiglio territoriale dell’Ordine competente diffida ad adempiere entro il termine perentorio di 30 giorni dall’invio. Qualora, spirato il termine, l’iscritto non abbia adempiuto, il medesimo Consiglio provvede alla sospensione dall’Albo. La sospensione è revocata con delibera a fronte dell’avvenuta sottoscrizione dell’autocertificazione
    7. Coerentemente alle finalità di cui al comma 1, gli assistenti sociali in quiescenza e non esercenti sono iscritti in apposito elenco speciale. Entro 90 giorni dall’approvazione della presente norma il Consiglio Nazionale dell’Ordine delibera, con proprio regolamento, le modalità per l’iscrizione al suddetto elenco speciale, per l’esonero parziale dalla formazione continua e per la reiscrizione all’elenco degli esercenti. Il Consiglio Nazionale e i Consigli territoriali dell’Ordine, inoltre, deliberano la rispettiva quota di funzionamento dovuta dai non esercenti, unitamente a quella dovuta dagli esercenti.
    8. Il Consiglio nazionale dell’Ordine può istituire nell’Albo degli iscritti elenchi speciali, a cui si accede a seguito di specifici percorsi di formazione o di specializzazione che assicurino ulteriori competenze professionali nell’ambito delle attività di programmazione, direzione, organizzazione, gestione, verifica e controllo dei sistemi di assistenza e politiche sociali e socio sanitarie, nonché nell’ambito della cura e dell’assistenza alle persone vulnerabili o fragili, della valutazione multidimensionale dei bisogni, del case management e dell’integrazione sociosanitaria, all’interno di organizzazioni pubbliche e private. Detti elenchi speciali sono istituiti e regolamentati dal Consiglio nazionale, acquisito – entro 90 giorni – il parere vincolante del Ministero Vigilante. In prima applicazione, entro 180 giorni dall’approvazione della presente norma, sono istituiti nell’albo gli elenchi degli assistenti sociali:
  2. a)in quiescenza e non esercenti;
  3. b)supervisori;
  4. c)esperti nel sistema sanitario nazionale;
  5. d)esperti nel sistema di tutela dei minori e delle famiglie, counsellor, coordinatori genitoriali, mediatori famigliari;
  6. e)esperti nel sistema della giustizia minorile e di comunità;
  7. f)consulenti tecnici di parte o di ufficio.
  8. Agli esercenti di cui al comma 8, lettera c),si applicano, per quanto compatibili, le norme concernenti le professioni sanitarie. La definizione delle norme allo scopo applicabili è disciplinata da apposito decreto del Ministero della salute, acquisito parere positivo del Consiglio nazionale dell’Ordine e del Ministero vigilante, come previsto al comma 2.
    10. In seguito all’istituzione degli elenchi di cui al comma 8 e al termine del mandato in corso alla data di entrata in vigore della presente norma, si procede al rinnovo dei Consigli territoriali e, successivamente al loro insediamento, del Consiglio nazionale dell’Ordine. I Consigli territoriali e il Consiglio nazionale hanno durata di 5 anni, e sono eletti sulla base di un sistema elettorale uniforme. Conseguentemente, è abrogato quanto disposto in materia dagli articoli 2, 3 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 169. Entro 90 giorni dalla approvazione della presente norma, il Consiglio nazionale dell’Ordine invia al Ministero vigilante la proposta di regolamento elettorale, unico per i consigli territoriali e il consiglio nazionale, da approvarsi con decreto – entro i successivi 60 giorni – dal Ministero. Il suddetto Regolamento norma il processo elettorale, nel rispetto dei seguenti criteri:
  9. a)lo svolgimento delle operazioni elettorali mediante idoneo sistema telematico, che garantisca la segretezza e correttezza del voto;
  10. b)la rappresentanza proporzionale di entrambe le sezioni;
  11. c)la composizione dei consigli;
  12. d)l’incompatibilità tra la carica di consigliere territoriale e nazionale;
  13. e)la pari opportunità;
  14. f)l’elezione mediante il sistema delle liste concorrenti;
  15. g)l’elezione dei candidati più votati, adottando il sistema di scorrimento delle graduatorie in caso di decadenza o dimissione dei consiglieri;
  16. h)l’individuazione dei requisiti di candidabilità ed eleggibilità nonché degli organismi preposti alla loro valutazione.
  17. L’elettorato attivo per l’elezione dei Consigli territoriali spetta a tutti gli iscritti nel relativo albo, salvo quelli iscritti all’elenco di cui al comma 8, lettera a), l’elettorato attivo per l’elezione del Consiglio nazionale spetta ai Consigli territoriali, avendo riguardo al numero dei relativi iscritti. In occasione dell’entrata in vigore del Regolamento di cui al presente comma, sono eleggibili tutti gli iscritti all’Ordine, salvo quelli sospesi dall’esercizio della professione e quelli iscritti all’elenco di cui al comma 8, lettera a).

Art. 6-bis

6-bis.0.1

De CristofaroCucchiAurora FloridiaMagni

Dopo l’articolo 6-bis, aggiungere il seguente:

“Art. 6-ter.

(Aziende ospedaliere universitarie) 

1.All’articolo 25, comma 4novies del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito in legge 28 febbraio 2020, n. 8 aggiungere, in finale, il seguente capoverso: “I rapporti di lavoro del personale della dirigenza sanitaria in essere al momento della costituzione dell’Azienda ospedaliero universitaria, proseguono senza soluzione di continuità, continuando a trovare applicazione il CCNL Area Dirigenza Sanità.”

Art. 7

7.1

MaiorinoMazzellaCataldiGuidolinPirro

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«3-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2024 il decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, recante la riorganizzazione dell’Associazione italiana della Croce rossa, e successive modificazioni, è abrogato e riacquistano efficacia, nel testo vigente prima dell’entrata in vigore del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, e successive modificazioni, le seguenti disposizioni:

  1. a) il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613, recante il riordinamento della Croce rossa italiana;
  2. b) il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 maggio 2005, n. 97, recante l’approvazione dello statuto dell’Associazione italiana della Croce rossa.

3-ter. Con uno o più regolamenti del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze, dello sviluppo economico, per la pubblica amministrazione, della difesa e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, adottati, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono adottate le norme di attuazione del comma 3-bis del presente articolo. Gli schemi dei regolamenti sono trasmessi alle Camere, per l’espressione dei pareri da parte delle competenti Commissioni parlamentari.»

Art. 8

8.1

MazzellaMaiorinoCataldiGuidolinPirro

Apportare le seguenti modificazioni:

  1. a)al comma 1, sopprimere la lettera b);
  2. b)sopprimere il comma 2.

8.2

PirroMaiorinoMazzellaCataldiGuidolin

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Al fine del riparto delle risorse di cui al comma 1, le regioni e provincie autonome definiscono idonei interventi per la diagnosi precoce di tumori o delle lesioni pretumorali, mediante programmi di screening oncologico per le neoplasie per le quali c’è evidenza di efficacia (cervice uterina, mammella, colon retto) e presa in carico complessiva delle persone positive allo screening, attraverso l’organizzazione e la gestione di percorsi diagnostico-terapeutici multidisciplinari e integrati tra i servizi territoriali, strutture ospedaliere e cure primarie.

8.3

MazzellaMaiorinoCataldiGuidolinPirro

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Ai fine del riparto delle risorse di cui al comma 1, le regioni e provincie autonome definiscono idonei interventi intersettoriali finalizzati a contrastare i determinanti primari dei tumori (fumo, alimentazione non salutare, inattività fisica, consumo dannoso e rischioso di alcol, agenti infettivi oncogeni, oncogeni negli ambienti di vita e di lavoro), nonché a identificare precocemente i soggetti in condizioni di rischio.»

8.4

GiorgisZampaCamussoFurlanMeloniParriniValenteZambito

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

2-ter. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, all’articolo 10, comma 1, dopo il numero 20), è inserito il seguente:

«20-bis) gli acquisti di beni ceduti a titolo di erogazione liberale in natura ai reparti oncologici degli Enti ospedalieri, effettuati dagli Enti del terzo settore attivi in ambito sanitario».

2-quater. Agli oneri di cui al comma 2-bis, pari a 2 milioni di euro, a decorrere dal 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

8.5

PirroMaiorinoMazzellaCataldiGuidolin

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«2-ter. Ai fini del riparto delle risorse di cui al comma 2, il Ministero della salute entro novanta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto provvede all’istituzione della Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza di cui alla legge 22 marzo 2019, n. 29.»

8.6

MazzellaMaiorinoCataldiGuidolinPirro

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«2-ter. Ai fini del riparto delle risorse di cui al comma 2, il Ministero della salute entro novanta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto provvede all’istituzione del referto epidemiologico per il controllo sanitario della popolazione di cui alla legge 22 marzo 2019, n. 29.»

8.0.1

CastelloneMaiorinoMazzellaCataldiGuidolinPirro

Dopo l’articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8.1.
(Disposizioni concernenti il rafforzamento della qualità della formazione universitaria specialistica del settore sanitario)

  1. Il comma 470 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è sostituito dal seguente:

«470. Al fine di supportare le attività dell’Osservatorio nazionale per le professioni sanitarie di cui all’articolo 10 del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 19 febbraio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 119 del 25 maggio 2009, le attività dell’Osservatorio nazionale e degli Osservatori regionali di cui agli articoli 43 e 44 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, nonché le attività collegate alla programmazione dei fabbisogni formativi degli atenei per i corsi di laurea, laurea magistrale e scuole di specializzazione del settore sanitario e relativo accesso, presso il Ministero dell’università e della ricerca è istituita una apposita struttura di livello dirigenziale generale quale autonomo centro di responsabilità amministrativa, articolato al suo interno in tre uffici dirigenziali di livello non generale, aggiuntivo rispetto alla dotazione organica del medesimo Ministero. Per le finalità di cui al presente comma, la vigente dotazione organica del Ministero dell’università e della ricerca è incrementata a decorrere dall’anno 2023 di un numero complessivo di 40 unità di personale, di cui 1 dirigente di livello dirigenziale generale, 3 dirigenti di livello dirigenziale non generale e 36 unità appartenenti alla III area funzionale – posizione economica F1. Conseguentemente, il Ministero dell’università e della ricerca è autorizzato, nell’anno 2023, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali e in deroga all’articolo 30, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato il contingente di personale di cui al periodo precedente tramite l’avvio di procedure concorsuali pubbliche o anche mediante l’espletamento di apposite procedure semplificate di selezione pubblica riservate alla stabilizzazione delle professionalità che a diverso titolo collaborano con il medesimo Ministero da almeno 3 anni, con l’attribuzione in entrambi i casi di specifici punteggi aggiuntivi per le collaborazioni maturate presso il Ministero, o mediante lo scorrimento di vigenti graduatorie di procedure concorsuali relative a tali qualifiche presso il medesimo Ministero. A tal fine è autorizzata, per l’anno 2023, una spesa pari ad euro 100.000 per l’espletamento delle procedure concorsuali pubbliche e, a decorrere dall’anno 2023, una spesa pari ad euro 541.000 per il funzionamento della struttura di cui al precedente periodo. Per l’assunzione delle unità di personale ivi previste, è altresì autorizzata una spesa pari ad euro 926.346 per l’anno 2023 e ad euro 2.305.490 a decorrere dall’anno 2024. Alla copertura degli oneri di cui al presente comma si provvede mediante l’autorizzazione di spesa di cui al successivo comma 471 a tal fine incrementata, per l’anno 2023, di euro 1.567.346 e, a decorrere dal 2024, di euro 2.846.490. Le competenze dell’Osservatorio nazionale di cui all’articolo 43 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, sono estese anche alle scuole di specializzazione destinate alla formazione degli ulteriori profili professionali sanitari. Conseguentemente, la denominazione dell’Osservatorio nazionale della formazione medica specialistica di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, è modificata in “Osservatorio nazionale per la formazione sanitaria specialistica” e la sua composizione è integrata per garantire una rappresentanza degli specializzandi dei profili professionali sanitari diversi da quello di medico, in aggiunta alla rappresentanza eletta dei medici in formazione specialistica».

  1. Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 1, pari a euro 1.567.346 per l’anno 2023 e a euro 2.846.490 a decorrere dall’anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’università e della ricerca. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 8-bis

8-bis.1

ZampaCamussoFurlanZambito

Sopprimere l’articolo.

Art. 9

9.1

Di GirolamoMazzellaMaiorinoCataldiGuidolinPirro

Sopprimere i commi da “1-bis” a “1- sexies”.

9.2

ValenteGiorgisParriniMeloni

Al comma 1-bis, lettera b), sostituire la parola: verifica con la seguente: raccoglie.

9.3

Di GirolamoMaiorinoMazzellaCataldiGuidolinPirro

Apportare le seguenti modificazioni:

  1. a) al comma 1-ter, dopo le parole: «i membri dell’osservatorio» aggiungere le seguenti: «, scelti tra professionisti alle dipendenze del ministero delle infrastrutture e dei trasporti con comprovata esperienza in materia» sostituire l’ultimo periodo con il seguente: «L’Osservatorio si avvale delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente;
  2. b) sopprimere i commi 1- quater, 1- quinquies e- 1- sexies.

9.4

GiorgisParriniMeloniValente

Sostituire il comma 1-quater, con il seguente:

1-quater. Ai componenti dell’Osservatorio non spettano emolumenti, compensi, gettoni di presenza o rimborsi comunque denominati.

Art. 10

10.0.1

MazzellaMaiorinoCataldiGuidolinPirro

Dopo l’articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Disposizioni sul lavoro nell’autotrasporto)

  1. In attuazione dei regolamenti (CE) n. 561/2006, (UE) n. 165/2014 e della direttiva 2022/15/CE relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada, le disposizioni di cui all’articolo 4, della legge 20 maggio 1970, n. 300, in materia di impianti audiovisivi e altri strumenti di controllo si applicano anche al rispetto dei periodi di guida e riposo ed al corretto uso del tachigrafo nel settore dell’autotrasporto.
    2. All’articolo 3, del decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 144, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«2-bis. In attuazione dei regolamenti (CE) n. 561/2006, (UE) n. 165/2014 e della direttiva 2022/15/CE relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada, gli organi preposti al rispetto dei periodi di guida e riposo ed al corretto uso del tachigrafo nel settore dell’autotrasporto sono gli organi delle forze di polizia di cui all’articolo 16, della legge 1° aprile 1981, n. 121.»

10.0.2

MaiorinoMazzellaCataldiGuidolinPirro

Dopo l’articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Modifiche all’articolo 9 della legge 28 gennaio 1994, n. 84)

  1. All’articolo 9, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1.1. Al fine di migliorare la governance dell’autorità portuale della Sicilia occidentale di cui all’allegato A, articolo 5, numero 8, in via sperimentale, oltre ai componenti previsti dal comma 1, il comitato di gestione è integrato da un componente designato da ciascun sindaco, il cui territorio è incluso, anche parzialmente, nel sistema portuale.»

10.0.3

MazzellaMaiorinoCataldiGuidolinPirro

Dopo l’articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Modifiche all’articolo 9 della legge 28 gennaio 1994, n. 84)

  1. All’articolo 9, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, dopo la lettera e), è inserita la seguente:

«e-bis) da un componente designato da ciascun sindaco, il cui territorio è incluso, anche parzialmente, nel sistema portuale».

Art. 11

11.0.1

MaiorinoMazzellaCataldiGuidolinPirro

Dopo l’articolo 11 aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.
(Realizzazione di un programma di investimenti pubblici orientati ai princìpi della sostenibilità ambientale)

  1. Al fine di favorire la realizzazione di un programma di investimenti pubblici orientati ai princìpi della sostenibilità ambientale con azioni di riqualificazione energetica e messa in sicurezza sismica degli edifici pubblici e privati, unitamente a politiche di rigenerazione urbana delle città, di tutela dei beni culturali, paesaggistici e degli ecosistemi, di contrasto al nuovo consumo di suolo e all’abusivismo edilizio, il Fondo di cui all’articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è incrementato di ulteriori 50 milioni di euro a decorrere dal 2023 e il Fondo per gli interventi di demolizione delle opere abusive di cui all’articolo 1, comma 26, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 è incrementato di ulteriori 20 milioni di euro a decorrere dal 2023.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 70 milioni di euro a decorrere dal 2023, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall’anno 2023 dall’annuale e progressiva eliminazione in misura non inferiore al trenta per cento dei sussidi dannosi per l’ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica ai sensi dell’articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221.»

Art. 12

12.1

De CristofaroCucchiAurora FloridiaMagni

Al comma 1, dopo le parole: “di personale non dirigenziale”, aggiungere le seguenti: “nel rispetto delle disposizioni del DPR 16 giugno 2023 n. 82, con particolare riguardo alla rappresentanza di genere,”.

12.2

MalpezziD’EliaGiorgisCrisantiMeloniParriniRandoValenteVerducci

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: a tempo indeterminato, aggiungere le seguenti: previo il confronto con le organizzazioni sindacali, e sopprimere le parole: , anche senza il previo espletamento delle procedure di mobilità.

12.3

MazzellaMaiorinoCataldiGuidolinPirro

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro della cultura e con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati meccanismi incentivanti e criteri premiali nei bandi di concorso per l’assunzione a tempo determinato e indeterminato nelle pubbliche amministrazioni competenti in materia di conservazione, tutela e valorizzazione del patrimonio artistico e culturale per i candidati in possesso del diploma di laurea magistrale nelle seguenti classi di laurea:

  1. a) Lauree Magistrali in Antropologia Culturale ed Etnologia (classe LM-01);
  2. b) Lauree Magistrali in Archeologia (classe LM-02);
  3. c) Lauree Magistrali in Architettura del Paesaggio (classe LM-03);
  4. d) Lauree Magistrali in Conservazione dei Beni Architettonici e Ambientali (classe LM-10);
  5. e) Lauree Magistrali in Conservazione e Restauro dei Beni Culturali (classe LM-11);
  6. f) Lauree Magistrali in Musicologia e Beni Culturali (classe LM-45);
  7. g) Lauree Magistrali in Progettazione e Gestione dei Sistemi Turistici (classe LM-49);
  8. h) Lauree Magistrali in Storia dell’Arte (classe LM-89).»

Art. 12-bis

12-bis.1

PirondiniMaiorinoMazzellaCataldiGuidolinPirro

Sopprimere l’articolo.

12-bis.2

MazzellaMaiorinoCataldiGuidolinPirro

Al comma 1, lettera d), dopo il numero 1), aggiungere il seguente:

“1-bis) al comma 1, dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: «Fa parte del consiglio di amministrazione, a titolo gratuito, un ulteriore componente, in rappresentanza degli studenti, eletto dai medesimi tra gli studenti maggiorenni.»”

12-bis.3

MaiorinoMazzellaCataldiGuidolinPirro

Al comma 1, lettera e), numero 1), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Fa parte del comitato scientifico, a titolo gratuito, un rappresentante degli studenti, eletto dai medesimi tra gli studenti maggiorenni.»

Art. 13

13.1

De CristofaroCucchiAurora FloridiaMagni

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

“1-bis. All’articolo 11 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, le parole “non rinnovabile, della durata massima di trentasei mesi e”, ovunque ricorrano, sono soppresse.

1-ter. La Giustizia ordinaria è autorizzata a prorogare i contratti degli addetti all’ufficio per il processo di cui all’articolo 11 del medesimo decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, fino al 31 dicembre 2026 nei limiti dell’autorizzazione di spesa di cui al comma 7, lettera a, dell’articolo 11 del medesimo decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.

1-quater. La Giustizia amministrativa è autorizzata a prorogare i contratti degli addetti all’ufficio per il processo di cui all’articolo 11 del medesimo decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, fino al 31 dicembre 2026, nei limiti dell’autorizzazione di spesa di cui al comma 7, lettera b, dell’articolo 11 del medesimo decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.”

13.2

MeloniGiorgisParriniValente

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. All’articolo 11, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, le parole: «non rinnovabile, della durata massima di trentasei mesi e», ovunque ricorrano, sono soppresse.
1-ter. La Giustizia ordinaria è autorizzata a prorogare i contratti degli addetti all’ufficio per il processo di cui all’articolo 11 del medesimo decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, fino al 31 dicembre 2026 nei limiti dell’autorizzazione di spesa di cui al comma 7, lettera a, dell’articolo 11 del medesimo decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.
1-quater. La Giustizia amministrativa è autorizzata a prorogare i contratti degli addetti all’ufficio per il processo di cui all’articolo 11 del medesimo decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, fino al 31 dicembre 2026, nei limiti dell’autorizzazione di spesa di cui al comma 7, lettera b), dell’articolo 11 del medesimo decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.

13.3

MazzellaMaiorinoCataldiGuidolinPirro

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

“1-bis. All’articolo 11, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, le parole: «non rinnovabile, della durata massima di trentasei mesi e», ovunque ricorrano, sono soppresse.
1-ter. La Giustizia ordinaria è autorizzata a prorogare i contratti degli addetti all’ufficio per il processo di cui all’articolo 11 del medesimo decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, fino al 31 dicembre 2026 nei limiti dell’autorizzazione di spesa di cui al comma 7, lettera a, dell’articolo 11 del medesimo decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.
1-quater. La Giustizia amministrativa è autorizzata a prorogare i contratti degli addetti all’ufficio per il processo di cui all’articolo 11 del medesimo decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, fino al 31 dicembre 2026, nei limiti dell’autorizzazione di spesa di cui al comma 7, lettera b), dell’articolo 11 del medesimo decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.”.

13.4

MaiorinoMazzellaCataldiGuidolinPirro

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

“1-bis. All’articolo 11, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. a) le parole: «non rinnovabile», ovunque ricorrono, sono soppresse;
  2. b) le parole: «massima di», ovunque ricorrono, sono sostituite con «pari a».”.

13.5

MazzellaMaiorinoCataldiGuidolinPirro

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

“2-bis. Al fine di rafforzare l’attività e l’efficienza degli uffici giudiziari, alla luce della rilevante scopertura di organico, il Ministero della giustizia è autorizzato a bandire, nell’anno 2024, procedure concorsuali pubbliche, in aggiunta a quelle già previste a legislazione vigente, per l’assunzione straordinaria, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e nei limiti della vigente dotazione organica, di 1.000 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato per il profilo di Funzionario, da inquadrare nell’Area funzionale terza, Fascia economica F1, nei ruoli del personale del Ministero della giustizia. Le predette assunzioni sono autorizzate in deroga ai vigenti limiti sulle facoltà assunzionali del Ministero della giustizia.”.

13.6

MaiorinoMazzellaCataldiGuidolinPirro

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

“2-bis. Al fine di provvedere alle assunzioni di cui ai commi 1 e 2, il Ministero della giustizia può provvedere anche mediante la stipula di convenzioni volte a reclutare il personale necessario con lo scorrimento delle graduatorie dei concorsi pubblici svolti per il tramite della Commissione RIPAM, in corso di validità, secondo quanto disposto dall’articolo 1, comma 4, lettera b-bis) del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74,”.

13.0.1

MazzellaMaiorinoCataldiGuidolinPirro

Dopo l’articolo 13, aggiungere il seguente:

«Art. 13.1
(Assunzione di personale nei ruoli di funzionario giuridico-pedagagico e di funzionario mediatore culturale)

  1. Al fine di rafforzare l’offerta trattamentale nell’ambito degli istituti penitenziari, alla luce della rilevante scopertura di organico, il Ministero della giustizia è autorizzato a bandire, nell’anno 2024, procedure concorsuali pubbliche, in aggiunta a quelle già previste a legislazione vigente, per l’assunzione straordinaria, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e nei limiti della vigente dotazione organica, di 100 unità di personale del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, destinate ai ruoli di funzionario giuridico pedagogico e funzionario mediatore culturale. Le predette assunzioni sono autorizzate in deroga ai vigenti limiti sulle facoltà assunzionali dell’amministrazione penitenziaria.».

Art. 13-bis

13-bis.1

GiorgisParriniMeloniValente

Al comma 1, sostituire le parole: e di garantire nel tempo gli effetti derivanti dagli interventi straordinari effettuati in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza anche con le seguenti: , anche assicurando il perdurare degli effetti virtuosi determinati dagli interventi straordinari introdotti con il Piano nazionale di ripresa e resilienza.

13-bis.0.1

De CristofaroCucchiAurora FloridiaMagni

Dopo l’articolo 13-bis, inserire il seguente:

“Articolo 13-ter

(Misure finalizzate al rafforzamento dell’Ufficio per il processo)

  1. Al fine di supportare l’azione di aggressione dell’arretrato civile e delle pendenze civili e penali, la celere definizione dei procedimenti giudiziari, nonché in ausilio delle ulteriori linee di progetto in materia di digitalizzazione e di edilizia giudiziaria, anche al fine di continuare a supportare le linee di progetto ricomprese nel PNRR assicurando la piena operatività delle strutture organizzative denominate “Ufficio per il processo”, costituite ai sensi dell’articolo 16-octiesdel decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, il personale reclutato con il profilo di addetto all’Ufficio per il processo da inquadrare tra il personale del Ministero della giustizia tramite concorso pubblico al termine del contratto di lavoro di cui all’articolo 11, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021 n. 80, può accedere ad un contratto a tempo indeterminato presso l’amministrazione assegnataria previo colloquio selettivo e all’esito della valutazione positiva dell’attività svolta, nei limiti dei posti disponibili della vigente dotazione organica nell’ambito del Piano triennale dei fabbisogni dell’amministrazione giudiziaria, in deroga a quanto previsto dall’articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 20, nonché in deroga ai limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente in materia di turn over, alle previsioni di cui all’articolo 4, comma 5, del decreto-legge 31 ag osto 2013 n. 101, convertito, con modificazioni, della legge 30 ottobre 2013, n. 125, e di cui all’articolo 30, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001.”

Art. 14

14.1

De CristofaroCucchiAurora FloridiaMagni

Al comma 1, sostituire le parole: “nelle more dell’adozione del” con le seguenti: “previa definizione degli accordi sindacali che dovranno essere recepiti con”.

14.2

MazzellaMaiorinoCataldiGuidolinPirro

Al comma 1, sostituire le parole: “nelle more dell’adozione del” con le seguenti:

“previa definizione degli accordi sindacali che dovranno essere recepiti con”.

14.3

MaiorinoMazzellaCataldiGuidolinPirro

Al comma 1, sostituire le parole: “nelle more dell’adozione del” con le seguenti:

“previa definizione degli accordi sindacali che dovranno essere recepiti con”.

14.4

ParriniGiorgisMeloniValente

Al comma 1, sostituire le parole: nelle more dell’adozione del con le seguenti: previa definizione degli accordi sindacali che dovranno essere recepiti con.

14.5

MaiorinoMazzellaCataldiGuidolinPirro

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Al fine di incrementare l’efficienza degli istituti penitenziari, le attività di esecuzione penale esterna da ultimo affidate al personale di polizia penitenziaria con la legge 27 settembre 2021, n. 134, nonché per le indifferibili necessità di prevenzione e contrasto della diffusione dell’ideologia di matrice terroristica e del consumo e traffico di sostanza stupefacenti in ambito carcerario, è autorizzata, in deroga a quanto previsto dall’articolo 66, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l’assunzione nel ruolo iniziale del Corpo di Polizia Penitenziaria, a decorrere dal 1° gennaio 2024 di 1.300 unità in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.

1-ter. Alle assunzioni di cui al comma 1-bis si provvede mediante scorrimento delle graduatorie vigenti.».

14.6

MeloniGiorgisParriniValente

Al comma 2, sostituire le parole: nei limiti delle con le seguenti: anche in deroga alle e la parola: sette con la seguente: venti.

14.7

MazzellaMaiorinoCataldiGuidolinPirro

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

“Laddove la procedura di cui ai periodi precedenti non soddisfacesse il fabbisogno indicato, il Ministero di giustizia – Dipartimento della amministrazione penitenziaria e Dipartimento per la giustizia minorile di comunità possono stipulare convenzioni volte a reclutare il personale necessario con lo scorrimento delle graduatorie dei concorsi pubblici svolti per il tramite della Commissione RIPAM, in corso di validità, secondo quanto disposto dall’articolo 1, comma 4, lettera b-bis), del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74.”

Conseguentemente, al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

“Laddove la procedura di cui ai periodi precedenti non soddisfacesse il fabbisogno indicato, il Ministero di giustizia può stipulare convenzioni volte a reclutare il personale necessario con lo scorrimento delle graduatorie dei concorsi pubblici svolti per il tramite della Commissione RIPAM, in corso di validità, secondo quanto disposto dall’articolo 1, comma 4, lettera b-bis) del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74.”.

14.8

GiorgisParriniMeloniValente

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Anche fine di favorire il decremento della popolazione penitenziaria e concorrere così a determinare positivi effetti anche in termini di complessiva sicurezza sociale in ragione della conseguente riduzione della recidiva, è istituito, presso il Ministero della giustizia, un Fondo, con una dotazione pari a 90 milioni di euro per l’anno 2023 e a 100 milioni di euro per gli anni 2004 e 2025, per interventi straordinari sulle carceri e per l’architettura penitenziaria, destinato al finanziamento di progetti volti a:

  1. a)definire e proporre modelli di architettura penitenziaria coerenti con l’idea di rieducazione anche tramite forme di collaborazione e di confronto dell’Amministrazione Penitenziaria con Università, Fondazioni e Istituti di ricerca, Ordini professionali, Enti locali, Associazioni, esperti, finalizzato al raggiungimento di una dignità architettonica degli spazi dell’esecuzione penale, tramite anche il coinvolgimento delle competenze tecniche interne alla stessa Amministrazione;
  2. b)elaborare interventi puntuali di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture esistenti nonché di riorganizzazione degli spazi degli istituti carcerari anche attraverso il coinvolgimento di tutti gli attori interni e la formazione professionale dei detenuti in funzione di una loro partecipazione diretta ai lavori di manutenzione ordinari;
  3. c)elaborare criteri per la progettazione/ristrutturazione degli istituti volti a definire impianti compositivi e funzionali in grado di qualificare le unità residenziali e gli spazi per lavoro, studio, socializzazione, colloqui ed espressione degli affetti e delle diverse fedi religiose, in rapporto all’attuazione di percorsi di responsabilizzazione, autonomia e partecipazione dei detenuti e prevenzione della radicalizzazione e attuazione della funzione rieducativa della pena ex articolo 27 della Costituzione;
  4. d)studiare e proporre soluzioni operative per adeguare gli spazi detentivi, aumentarne la vivibilità e la qualità, rendendoli realmente funzionali al percorso di riabilitazione dei detenuti nonché ad orientare le scelte in materia di edilizia penitenziaria;
  5. e)potenziare le strutture a sostegno dell’esecuzione penale esterna, ridefinizione progettuale delle colonie penali, degli istituti a sicurezza attenuata, delle residenze per l’esecuzione delle misure di sicurezza, delle strutture di detenzione femminile e delle strutture e comunità per detenute madri;
  6. f)valutare, nell’ambito della dismissione carceraria di istituti detentivi, di ipotesi di riuso finalizzate ad una visione innovativa della esecuzione penale;
  7. g)prevedere forme di reclutamento di personale caratterizzato da professionalità formate per le finalità di cui al presente comma.

14.9

ParriniGiorgisMeloniValente

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Al fine di garantire e implementare la funzionalità e l’organizzazione degli uffici e delle strutture di esecuzione penale esterna e per la messa alla prova, anche al fine di favorire il decremento della popolazione penitenziaria e concorrere così a determinare positivi effetti anche in termini di complessiva sicurezza sociale in ragione della conseguente riduzione della recidiva, e per garantire la piena operatività degli uffici territoriali del Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia, la dotazione organica del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità è aumentata di 1000 unità di personale del comparto funzioni centrali, di cui 600 unità dell’Area III, posizione economica F1 e 80 unità dell’Area II, posizione economica F2. In attuazione di quanto disposto al comma 1, il Ministero della giustizia è autorizzato a bandire nell’anno 2023, in deroga a quanto previsto dall’articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le procedure concorsuali finalizzate all’assunzione, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali, anche tramite scorrimento delle graduatorie in corso di validità alla data di entrata in vigore del presente decreto.

14.10

MeloniGiorgisParriniValente

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Nell’ambito del regolare svolgimento delle attività del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, nel favorire nell’ambito dell’esecuzione della pena detentiva e delle misure penali di comunità, la responsabilizzazione, l’educazione e il pieno sviluppo psico-fisico del minorenne, la preparazione alla vita libera, l’inclusione sociale e a prevenire la commissione di ulteriori reati, anche mediante il ricorso ai percorsi di istruzione, di formazione professionale, di istruzione e formazione professionale, di educazione alla cittadinanza attiva e responsabile, e ad attività di utilità sociale, culturali, sportive di cui al decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121 e nel riconoscere, dunque, il valore dell’esperienza teatrale negli Istituti di pena minorili quale fondamentale strumento pedagogico e terapeutico essenziale per il trattamento dei detenuti minori, è autorizzata la spesa straordinaria di 2 milioni di euro per l’anno 2023 finalizzati a ripristinare l’agibilità del Teatro dell’Istituto Penale per i Minorenni di Nisida.

14.11

ValenteGiorgisParriniMeloni

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Al fine di assicurare il regolare espletamento delle funzioni istituzionali dell’Amministrazione penitenziaria e del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità è autorizzata la spesa di 9.577.000 euro per l’anno 2023, di 15.400.237 euro per l’anno 2024 e di 10.968.518 euro annui a decorrere dall’anno 2025.

14.0.1

MaiorinoMazzellaCataldiGuidolinPirro

Dopo l’articolo 14, aggiungere il seguente:

«Art. 14-bis.
(Disposizioni in materia di promozione e sostegno delle attività teatrali negli istituti penitenziari)

  1. Al fine di riconoscere il teatro in carcere come opportunità di cambiamento per i detenuti-attori e come mutamento delle modalità relazionali di chi vive l’esperienza carceraria, è istituito nello stato di previsione del Ministero della giustizia un «Fondo per la promozione e il sostegno delle attività teatrali negli istituti penitenziari», con una dotazione pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2023.
  2. Il Fondo di cui al comma 1 è destinato allo sviluppo di attività teatrali laboratoriali e produttive, alla realizzazione – anche all’esterno degli istituiti penitenziari – di spettacoli teatrali e alla partecipazione di professionisti dello spettacolo, delle imprese sociali, degli enti e delle associazioni presenti sul territorio, nonché all’erogazione di benefìci economici in favore del personale interno degli istituti penitenziari – compresi gli istituti penali per minorenni – che collabora alla realizzazione degli spettacoli. Con regolamento adottato mediante decreto del Ministro della Giustizia, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma.
  3. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

Art. 15

15.1

GiorgisParriniMeloniValente

Al comma 1, lettera g), capoverso comma 6-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In tale circostanza, si prevede che la commissione proceda preliminarmente alla valutazione di almeno venti candidati in seduta plenaria, con la partecipazione di tutti i componenti.

15.0.1

ParriniGiorgisMeloniValente

Dopo l’articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15.1
(Disposizioni per il potenziamento e la rideterminazione degli organici dei funzionari della professionalità giuridico pedagogica, di servizio sociale e mediatore culturale)

  1. Al fine di potenziare e rideterminazione gli organici dei funzionari della professionalità giuridico pedagogica, di servizio sociale e mediatore culturale, all’articolo 13, comma 1, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, le parole: «biennio 2017-2018» sono sostituite con le seguenti: «triennio 2023-2025» e le parole: «296 unità» sono sostituite dalle seguenti: «600 unità».

15.0.2

MeloniGiorgisParriniValente

Dopo l’articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15.1.
(Disposizioni per il potenziamento e la rideterminazione degli organici dei funzionari della professionalità giuridico pedagogica, di servizio sociale e mediatore culturale)

  1. All’articolo 13, comma 1, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, le parole: «biennio 2017-2018» sono sostituite dalle seguenti: «triennio 2023-2025» e le parole: «296 unità» sono sostituite dalle seguenti: «500 unità».

15.0.3

ValenteGiorgisParriniMeloni

Dopo l’articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15.1
(Disposizioni per il potenziamento e la rideterminazione degli organici dei funzionari della professionalità giuridico pedagogica, di servizio sociale e mediatore culturale)

  1. All’articolo 13, comma 1, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, le parole: «biennio 2017-2018» sono sostituite dalle seguenti: «triennio 2023-2025» e le parole: «296 unità» sono sostituite dalle seguenti: «450 unità».

15.0.4

GiorgisParriniMeloniValente

Dopo l’articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15.1
(Disposizioni volte garantire la piena operatività delle strutture organizzative denominate «Ufficio per il processo»)

  1. 1.Al fine di supportare l’azione di aggressione dell’arretrato civile e delle pendenze civili e penali, la celere definizione dei procedimenti giudiziari, nonché in ausilio delle ulteriori linee di progetto in materia di digitalizzazione e di edilizia giudiziaria, anche al fine di continuare a supportare le linee di progetto ricomprese nel PNRR assicurando la piena operatività delle strutture organizzative denominate «Ufficio per il processo», costituite ai sensi dell’articolo 16-octies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, il personale reclutato con il profilo di addetto all’Ufficio per il processo – da inquadrare tra il personale del Ministero della giustizia tramite concorso pubblico- al termine del contratto di lavoro di cui all’articolo 11, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, può accedere ad un contratto a tempo indeterminato presso l’amministrazione assegnataria previo colloquio selettivo e all’esito della valutazione positiva dell’attività lavorativa svolta, nei limiti dei posti disponibili della vigente dotazione organica nell’ambito del Piano triennale dei fabbisogni dell’amministrazione giudiziaria, in deroga a quanto previsto dall’articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n., 20, nonché in deroga ai limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente in materia di turnover, alle previsioni di cui all’articolo 4, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013 n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e di cui all’articolo 30, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

15.0.5

MazzellaMaiorinoCataldiGuidolinPirro

Dopo l’articolo 15, aggiungere il seguente:

«Art. 15.1
(Assunzione di magistrati ordinari)

  1. Al fine del raggiungimento degli obiettivi di riduzione del contenzioso pendente previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, anche tramite la celere assunzione di nuovi magistrati, alla luce della rilevante scopertura di organico, il Ministero della giustizia è autorizzato a bandire, nell’anno 2024, procedure concorsuali pubbliche, in aggiunta a quelle già previste a legislazione vigente, per l’assunzione straordinaria, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e nei limiti della vigente dotazione organica, di 400 magistrati ordinari.».

Art. 15-bis

15-bis.1

MaiorinoMazzellaCataldiGuidolinPirro

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: “sin dall’emissione del decreto ministeriale di conferma nelle funzioni”.

Art. 19

19.1

SironiMazzellaMaiorinoCataldiGuidolinPirro

Al comma 1, sostituire le lettere a) e b) con la seguente:

“a) il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, per i fini di cui al presente comma, istituisce, presso la Direzione generale competente per materia, una Segreteria tecnica composta da cinque membri e da un coordinatore nominati con decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica. Dei cinque membri, uno è designato da ISPRA, uno da ENAC, uno dal GSE, uno dalla società in house del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica avente compiti in materia di ETS e uno da Unioncamere. Il coordinatore, scelto tra persone dotate di comprovata esperienza nel settore ETS, è designato dal Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica».”.

19.2

De CristofaroCucchiAurora FloridiaMagni

Al comma 1, lettera b), capoverso “7-bis sostituire le parole: “Cinque membri” con le seguenti: “Sei Membri” e dopo le parole: “uno dall’ Unioncamere” aggiungere le seguenti: “un rappresentante delle associazioni ambientaliste riconosciute ai sensi dell’articolo 13 della legge 13 luglio 1986, n. 349.”

19.0.1

ParriniGiorgisZampaCamussoFurlanMeloniValenteZambito

Dopo l’articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19.1.
(Rafforzamento della capacità amministrativa delle agenzie regionali per la protezione dell’ambiente)

  1. Al fine di potenziare la capacità tecnico-amministrativa delle agenzie regionali per la protezione dell’ambiente (ARPA) interessate dalla progettazione e dalla realizzazione delle grandi opere, le stesse possono procedere alla stipulazione di contratti di lavoro a tempo indeterminato, in deroga alle disposizioni normative vigenti di contenimento della spesa pubblica, fermo restando il rispetto dell’equilibrio di bilancio pluriennale asseverato dall’organo di revisione.

19.0.2

MaiorinoMazzellaCataldiGuidolinPirro

Dopo l’articolo 19, aggiungere il seguente:

«Art. 19.1.
(Rafforzamento della capacità amministrativa delle agenzie regionali per la protezione dell’ambiente)

  1. Al fine di potenziare la capacità tecnico-amministrativa delle agenzie regionali per la protezione dell’ambiente (ARPA) interessate dalla progettazione e dalla realizzazione delle grandi opere, le stesse possono procedere alla stipulazione di contratti di lavoro a tempo indeterminato, in deroga alle disposizioni normative vigenti di contenimento della spesa pubblica, fermo restando il rispetto dell’equilibrio di bilancio pluriennale asseverato dall’organo di revisione.».

Art. 20

20.1

D’EliaGiorgisZampaCamussoFurlanCrisantiMeloniParriniRandoValenteVerducciZambito

Al comma 1, lettera a), sopprimere i numeri 1), 2) e 4);

Conseguentemente:

al medesimo comma:

lettera b), sopprimere le parole: e il secondo periodo è abrogato;

sopprimere la lettera c);

al comma 3:

sopprimere la lettera a);

dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

a-bis) all’articolo 2-bis, comma 7, le parole: «quanto a 19 milioni di euro per l’anno 2024 e 50 milioni di euro a decorrere dall’anno 2025, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 123, della legge 13 luglio 2015, n. 107» sono sostituite dalle seguenti: «quanto a 19 milioni di euro per l’anno 2024 e 50 milioni di euro a decorrere dall’anno 2025, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190»;

sostituire la lettera b) con la seguente:

  1. b)all’articolo 2-ter, comma 4, le parole da: «di cui 20 CFU/CFA» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «di cui 30 CFU/CFA nell’ambito delle metodologie e tecnologie didattiche applicate alla disciplina di riferimento e, nell’ipotesi di acquisizione dell’abilitazione per una classe di concorso per altro ordine o grado di istruzione, 10 CFU/CFA dei 30 CFU/CFA complessivi di tirocinio diretto. Per ogni CFU/CFA di tirocinio, l’impegno in presenza nelle classi non può essere inferiore a quanto previsto ai sensi dell’articolo 2-bis, comma 4, secondo periodo»;

dopo la lettera b) aggiungere le seguenti:

b-bis) all’articolo 2-ter, sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Con il medesimo decreto di cui al comma 4 dell’articolo 2-bis sono definiti gli eventuali costi di iscrizione, frequenza e conseguimento del certificato finale dei percorsi universitari e accademici di formazione iniziale di cui al comma 1 del presente articolo, all’articolo 13 comma 2, primo periodo e all’articolo 18-bis, comma 3, primo periodo, tenuto conto dei criteri e condizioni di cui all’articolo 1, commi da 252 a 267, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e secondo le modalità di esonero disciplinate dal decreto del Ministro dell’università e della ricerca del 3 agosto 2021, n. 1014, e fermo restando, presso le istituzioni statali, che la contribuzione è proporzionalmente ridotta in base al numero di crediti da conseguire. Il medesimo decreto di cui al comma 4 dell’articolo 2-bis dispone altresì che per gli studenti iscritti ai corsi di studio delle istituzioni universitarie o accademiche statali che accedono, contemporaneamente, ai percorsi di formazione iniziale non è dovuta alcuna contribuzione per l’acquisizione dei crediti aggiuntivi di cui all’articolo 2-bis, comma 3, terzo periodo, e la durata normale del corso di studio frequentato è aumentata di un anno ad ogni fine relativo alla posizione di studente in corso, anche con riferimento alla fruizione dei servizi di diritto allo studio.»;

b-ter) all’articolo 5, sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Per la copertura dei posti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, la partecipazione al concorso è in ogni caso consentita a coloro che, congiuntamente:

  1. a)sono in possesso della laurea o del diploma di cui ai medesimi commi 1 e 2, ivi compresa la previsione di cui all’articolo 22, comma 2 del presente decreto;
  2. b)hanno svolto, entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione al concorso stesso, un servizio presso le istituzioni scolastiche statali e paritarie nonché nell’ambito dei percorsi di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76 di almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, nei cinque anni precedenti, valutati ai sensi dell’articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124;
  3. c)hanno svolto almeno un anno di servizio, tra quelli di cui alla lettera b), nella specifica classe di concorso o nella tipologia di posto per la quale si concorre»;

dopo la lettera c) aggiungere le seguenti:

c-bis) all’articolo 16-bis, al comma 9, le parole: «a decorrere dall’anno 2027, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 123, della legge 13 luglio 2015, n. 107» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall’anno 2027, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190»;

c-ter) all’articolo 16-ter, al comma 9, lettera c) le parole: «quanto a euro 40.000.000 per l’anno 2027, a valere sulle risorse di cui all’articolo 1, comma 125, della legge 13 luglio 2015, n. 107» sono sostituite dalle seguenti: «quanto a euro 40.000.000 per l’anno 2027, a valere sulle risorse di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190»;

c-quater) all’articolo 16-ter, al comma 9, lettera e) le parole: «quanto a euro 43.856.522 annui a decorrere dall’anno 2028, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 123, della legge 13 luglio 2015, n. 107» sono sostituite dalle seguenti: «quanto a euro 43.856.522 annui a decorrere dall’anno 2028, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190»;

alla lettera d), sopprimere il numero 2);

sopprimere la lettera e);

al comma 5, sostituire le parole: non deve superare quello determinato in applicazione delle disposizioni vigenti con le seguenti: è quantificato in 5 milioni di euro.

20.2

MalpezziD’EliaGiorgisCrisantiMeloniParriniRandoValenteVerducci

Al comma 1, lettera a) sopprimere i numeri 1), 2) e 4).

Conseguentemente:

al medesimo comma:

alla lettera b) sopprimere le parole: e il secondo periodo è abrogato;

sopprimere la lettera c);

al comma 3:

sopprimere la lettera a);

sostituire la lettera b) con la seguente:

  1. b)all’articolo 2-ter, comma 4, le parole da: «di cui 20 CFU/CFA» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «di cui 30 CFU/CFA nell’ambito delle metodologie e tecnologie didattiche applicate alla disciplina di riferimento e, nell’ipotesi di acquisizione dell’abilitazione per una classe di concorso per altro ordine o grado di istruzione, 10 CFU/CFA dei 30 CFU/CFA complessivi di tirocinio diretto. Per ogni CFU/CFA di tirocinio, l’impegno in presenza nelle classi non può essere inferiore a quanto previsto ai sensi dell’articolo 2-bis, comma 4, secondo periodo»;

alla lettera d), sopprimere il numero 2);

sopprimere la lettera e).

20.3

De CristofaroCucchiAurora FloridiaMagni

Al comma 3, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) all’articolo 2-bis, comma 2, le parole: “senza che, in generale o su specifiche classi di concorso, si determini una consistenza numerica di abilitati tale che il sistema nazionale di istruzione non sia in grado di assorbirla” sono sostituite dalle seguenti: “e tale che in ogni regione si determini l’attivazione di corsi in misura sufficiente al fabbisogno di docenti abilitati di cui necessitano le scuole di quel territorio.”.

20.4

De CristofaroCucchiAurora FloridiaMagni

Al comma 3, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) all’articolo 2-bis, comma2, sono apportate le seguenti modificazioni:

          1)         Le parole “i titolari di contratti di docenza presso una scuola statale o paritaria o nell’ambito di percorsi di istruzione e formazione professionale delle regioni” sono sostituite dalle seguenti: “i docenti che abbiano partecipato alla procedura di cui al DL 73 2021, art. 59 comma 9-bis e in subordine coloro che abbiano maturato un servizio presso le istituzioni scolastiche statali o paritarie o nell’ambito di percorsi di istruzione e formazione professionale di almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, di cui almeno uno nella specifica classe di concorso nei cinque anni precedenti, valutati ai sensi dell’articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124″.

          2)         le parole “della riserva di posti indicati dal decreto di cui al comma 4” sono sostituite dalle seguenti “di una riserva pari al 60% dei posti per l’a.s. 2023/24 e al 50% per l’a.s. 2024/25”.

20.5

De CristofaroCucchiAurora FloridiaMagni

Al comma 3, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. Al fine di dare attuazione alle previsioni contenute nel presente articolo, ciascuna Università statale a decorrere dall’anno 2023 vincola le risorse necessarie per l’attivazione dei corsi di abilitazione di cui al medesimo decreto legislativo. Con apposito decreto interministeriale del MIM e del MUR, sulla base della stima del fabbisogno regionale di docenti abilitati, sono definite le risorse necessarie e i criteri di riparto alle singole università”.

20.6

MazzellaMaiorinoCataldiGuidolinPirro

Al comma 3, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) all’articolo 2-ter, comma 4, le parole da: «di cui 20 CFU/CFA» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «di cui 30 CFU/CFA nell’ambito delle metodologie e tecnologie didattiche applicate alla disciplina di riferimento e, nell’ipotesi di acquisizione dell’abilitazione per una classe di concorso per altro ordine o grado di istruzione, 10 CFU/CFA dei 30 CFU/CFA complessivi di tirocinio diretto. Per ogni CFU/CFA di tirocinio, l’impegno in presenza nelle classi non può essere inferiore a quanto previsto ai sensi dell’articolo 2-bis, comma 4, secondo periodo».».

20.7

D’EliaGiorgisCrisantiMeloniParriniRandoValenteVerducci

Al comma 3, dopo la lettera b-bisaggiungere la seguente:

b-ter) all’articolo 2-ter, il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Con il medesimo decreto di cui al comma 4 dell’articolo 2-bis sono definiti gli eventuali costi di iscrizione, frequenza e conseguimento del certificato finale dei percorsi universitari e accademici di formazione iniziale di cui al comma 1 del presente articolo, all’articolo 13 comma 2, primo periodo e all’articolo 18-bis, comma 3, primo periodo, tenuto conto dei criteri e condizioni di cui alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, articolo 1, commi da 252 a 267 e secondo le modalità di esonero disciplinate dal decreto del Ministro dell’università e della ricerca del 3 agosto 2021, n. 1014, e fermo restando, presso le istituzioni statali, che la contribuzione è proporzionalmente ridotta in base al numero di crediti da conseguire. Il medesimo decreto di cui al comma 4 dell’articolo 2-bis dispone altresì che per gli studenti iscritti ai corsi di studio delle istituzioni universitarie o accademiche statali che accedono, contemporaneamente, ai percorsi di formazione iniziale non è dovuta alcuna contribuzione per l’acquisizione dei crediti aggiuntivi di cui all’articolo 2-bis, comma 3, terzo periodo, e la durata normale del corso di studio frequentato è aumentata di un anno ad ogni fine relativo alla posizione di studente in corso, anche con riferimento alla fruizione dei servizi di diritto allo studio»;.

20.8

MalpezziD’EliaGiorgisCrisantiMeloniParriniRandoValenteVerducci

Al comma 3, dopo la lettera b-bisaggiungere la seguente:

b-ter) all’articolo 5, il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Per la copertura dei posti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, la partecipazione al concorso è in ogni caso consentita a coloro che, congiuntamente:

  1. a)sono in possesso della laurea o del diploma di cui ai medesimi commi 1 e 2, ivi compresa la previsione di cui all’articolo 22, comma 2 del presente decreto;
  2. b)hanno svolto, entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione al concorso stesso, un servizio presso le istituzioni scolastiche statali e paritarie nonché nell’ambito dei percorsi di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76 di almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, nei cinque anni precedenti, valutati ai sensi dell’articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124;
  3. c)hanno svolto almeno un anno di servizio, tra quelli di cui alla lettera b), nella specifica classe di concorso o nella tipologia di posto per la quale si concorre».

20.9

MaiorinoMazzellaCataldiGuidolinPirro

Al comma 3, lettera d), sopprimere il numero 2).

20.10

De CristofaroCucchiAurora FloridiaMagni

Al comma 3, lettera d)