MERCOLEDÌ 15 GENNAIO 2025
264ª Seduta
Presidenza del Presidente
La seduta inizia alle ore 14,50.
IN SEDE CONSULTIVA
(1337) Conversione in legge del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi
(Parere alla 1a Commissione. Seguito e conclusione dell’esame. Parere favorevole )
Prosegue l’esame, sospeso nella seduta di ieri.
La senatrice ZAMPA (PD-IDP) lamenta la generale tendenza del Governo a trascurare il bisogno di investimento nel settore sanitario, come dimostrato, nella fase preparatoria del provvedimento in esame, dall’abbandono dei progetti relativi al rinnovo dei contratti per i medici già pensionati, oltre che dal mancato rinnovo del contratto del personale infermieristico. È dunque giustificata la preoccupazione sulla tenuta del sistema sanitario, a fronte della perdurante inerzia nei confronti dell’urgenza di serie misure per il suo rilancio.
In un contesto caratterizzato da un arretramento del tasso di adesione alle vaccinazioni, non si comprendono le ragioni dell’atteggiamento del Ministro della salute, evidentemente disponibile ad accettare misure fortemente criticabili sul piano etico, quale l’abolizione delle sanzioni per le violazioni degli obblighi vaccinali disposti durante la pandemia, nonostante la dimostrata efficacia delle campagne di vaccinazione. Attualmente, invece, la diminuita propensione del pubblico nei confronti delle vaccinazioni, assecondato dal Governo, costituisce un serio fattore di rischio sanitario sistemico.
La senatrice FURLAN (PD-IDP) rammenta la coesione e il senso di responsabilità ampiamente dimostrati dal complesso del personale sanitario, adeguatamente supportato dalle istituzioni, nella fase pandemica. Le politiche dell’attuale Governo, come dimostrato dal decreto-legge in esame, concorrono invece a minare la fiducia della collettività nei confronti delle vaccinazioni e di conseguenza comportano un arretramento preoccupante sul fronte della prevenzione.
Risulta poi fortemente criticabile la proroga in materia di contratti a tempo determinato in assenza di causali, la quale non può che alimentare l’area della precarietà. Questa costituisce a sua volta un fattore di insicurezza per numerose persone e rappresenta un fattore sfavorevole riguardo la natalità, oltretutto in assenza di reali benefici per le imprese. Altresì grave l’incertezza riguardante il regime IVA applicabile al Terzo settore, che non tiene conto del suo ruolo, ormai imprescindibile, a fronte delle lacune del settore pubblico.
È possibile accogliere favorevolmente la proroga delle graduatorie relative a procedure concorsuali di selezione del personale, mentre non vengono apportate soluzioni alle carenze di personale che limitano le possibilità di intervento degli enti locali, cagionando ritardi nell’attuazione degli interventi finanziati nell’ambito del PNRR.
Il senatore SATTA (FdI) rammenta il proprio personale impegno in qualità di medico durante la pandemia e il proprio favore rispetto alla pratica della vaccinazione. Attualmente è tuttavia opportuno tenere conto del mutamento di contesto ai fini di una più serena valutazione della questione degli obblighi vaccinali, rammentando peraltro le constatazioni degli operatori sul piano degli effetti indesiderati dei vaccini impiegati.
La senatrice CASTELLONE (M5S) pone in evidenza la scarsa entità degli interventi in materia sanitaria recati dal provvedimento, sebbene le emergenze del settore sanitario richiedano un serio impegno di investimenti. Sono tra l’altro disattese le aspettative riguardanti la stabilizzazione del personale, in un quadro di generale mancanza di programmazione.
Le misure di abolizione delle sanzioni per violazione degli obblighi vaccinali costituiscono un trattamento di favore ingiustificato verso determinati soggetti e contraddicono l’esigenza di promuovere il ricorso ai vaccini quale mezzo essenziale di tutela della salute. La mancanza di comunicazione in merito all’evoluzione del Covid-19 e alle sue conseguenze concorre a una generale mancanza di chiarezza che rende necessario interrogarsi sull’effettiva disponibilità di un piano pandemico e sull’adeguatezza del Servizio sanitario nazionale riguardo alla prevenzione. A tale riguardo suscita particolare preoccupazione l’inerzia concernente gli investimenti e le carenze di risorse umane.
La senatrice SBROLLINI (IV-C-RE) rileva che il decreto-legge n. 202 denota le lacune del Governo relativamente alla programmazione riguardante il settore sanitario. Piuttosto, si coglie un tentativo di avvicinamento ai settori dell’opinione pubblica contrari alle vaccinazioni attraverso misure sostanzialmente premiali.
La presenza di disposizioni valutabili positivamente in materia di lavoro non devono indurre a trascurare la gravità della scelta di non affrontare effettivamente la questione della stabilizzazione dei rapporti di lavoro, preferendo rimandare la soluzione delle questioni aperte. La valutazione del provvedimento è pertanto nel complesso nettamente negativa.
La senatrice MANCINI (FdI) osserva che le preoccupazioni espresse in ordine alla questione dei contratti di lavoro a tempo determinato è incomprensibile alla luce del riscontrato notevole aumento dei rapporti a tempo indeterminato, cagionato dalle scelte strategiche delle imprese. Il ricorso a contratti di durata annuale costituisce invece uno strumento alternativo all’uscita del mercato del lavoro, risultando pertanto preferibile.
Intervenendo in replica, il relatore ZULLO (FdI) specifica in primo luogo che la richiamata carenza di personale sanitario è dovuta principalmente agli errori di programmazione compiuti nell’ambito della gestione del sistema del numero chiuso per le facoltà di medicina e chirurgia, per cui si pone al Governo la necessità di interventi di urgenza.
Dopo aver rammentato il favore accordato in passato dallo stesso Movimento 5 Stelle ai movimenti “no vax“, fa presente le notevoli incertezze sull’impiego dei vaccini disponibili durante l’emergenza pandemica, le quali hanno inevitabilmente contribuito ad ampliare la fisiologica area di diffidenza di parte dell’opinione pubblica nei confronti della pratica vaccinale. Il Governo ha dunque inteso intervenire nel senso di una pacificazione con coloro che hanno contravvenuto agli obblighi vaccinali, allo scopo di favorire una più serena opera di informazione sui benefici dei vaccini.
Il provvedimento in esame interviene inoltre opportunamente rispetto alla finalità di potenziare le facoltà assunzionali delle amministrazioni pubbliche, permettendo loro di far fronte alle sfide di attuazione del PNRR.
La questione dell’esenzione IVA per il Terzo settore è inoltre oggetto di un atteggiamento di prudente responsabilità, teso a favorire un successivo riordino complessivo a beneficio del settore.
Presenta infine una proposta di parere favorevole.
Verificata la presenza del numero legale, la proposta di parere è infine posta in votazione.
La Commissione approva a maggioranza.
SULLA DISCUSSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1241
In riferimento alla discussione del disegno di legge n. 1241, in materia di prestazioni sanitarie, il presidente ZAFFINI dà conto della presentazione del testo 3 dell’emendamento 7.0.1, pubblicato in allegato.
La Commissione prende atto.
SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI
Il presidente ZAFFINI avverte che la seduta già convocata alle ore 9 di domani, giovedì 16 gennaio, non avrà luogo.
La Commissione prende atto.
La seduta termina alle ore 15,50.
EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE
N. 1241
Art. 7
7.0.1 (testo 3)
Romeo, Murelli, Minasi, Silvestro, Ternullo
Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 7-bis
(Nuove regole di ingaggio del sistema di regolazione contrattuale degli erogatori dei servizi sanitari)
1. Al fine di uniformare la revisione complessiva della disciplina relativa all’accreditamento istituzionale, alle procedure di individuazione dei contraenti e alla stipula degli accordi contrattuali per l’erogazione di prestazioni sanitarie in nome e per conto del Servizio sanitario nazionale a norma degli articoli 8-quater, comma 7, e 8-quinquies, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificate dall’articolo 15 della legge 5 agosto 2022, n. 118, e del decreto del Ministro della salute 19 dicembre 2022 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2022, adottato ai sensi dell’articolo 8-quater, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro della salute, sulla base degli esiti delle attività del tavolo di lavoro di cui all’articolo 36 della legge 16 dicembre 2024, n. 193, è definito con la più ampia partecipazione delle amministrazioni territoriali e delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative, il nuovo sistema di regolazione contrattuale degli erogatori dei servizi sanitari secondo i seguenti principi:
a) prevedere che tutti gli erogatori pubblici e privati a contratto siano tenuti, proporzionalmente alle risorse assegnate, alla normalizzazione dei tempi di attesa delle prestazioni e degli interventi secondo il principio di flessibilità erogativa di sistema nonché ad assicurare le prestazioni specialistiche di supporto clinico diagnostico e di seconda opinione necessarie ai medici del ruolo unico di assistenza primaria per l’appropriata e tempestiva presa in carico dei loro assistiti per i bisogni che non richiedono l’ospedalizzazione;
b) prevedere l’adesione di tutti gli erogatori pubblici e privati a contratto alle regole del sistema nazionale di governo delle liste di attesa (SINGLA) e delle strutture ospedaliere pubbliche e private al sistema di emergenza urgenza preospedaliero e ospedaliero, proporzionalmente alle risorse assegnate e secondo principio di aderenza territoriale nella gestione delle patologie tempo dipendenti;
c) stabilire che l’esatta osservanza dei princìpi a) e b) sia verificata e controllata oggettivamente, prevedendo un sistema di valutazione e monitoraggio delle regioni nell’esercizio delle forme e condizioni particolari di autonomia previste ai sensi dell’articolo 116, comma terzo, della Costituzione, ovvero in applicazione di un modello di riferimento adottato dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS) per conto del Ministero della salute;
d) introdurre un sistema volto alla premialità, il quale preveda che al 30 settembre di ogni anno le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base dell’andamento della riduzione delle liste di attesa in ragione delle evidenze dei dati dei rapporti di valutazione certificati dalle aziende sanitarie territoriali, possano autorizzare gli erogatori che hanno raggiunto gli obiettivi negoziali di prevenzione e appropriatezza tecnologica e procedurale ad un aumento della produzione fino al 20 per cento, da calcolare sulla base della spesa storica degli ultimi cinque anni, fino alle disponibilità residue di ogni singola regione;
e) prevedere che i princìpi di cui alle lettere a) e b) costituiscano la base per la valutazione prestazionale di ogni singolo erogatore ai fini della definizione delle risorse per l’anno successivo e costituiscano altresì le regole generali per la contrattazione regionale degli erogatori;
f) prevedere che le regioni possano mettere a contratto nuove strutture private accreditate previa procedura di individuazione meritocratica fondata su criteri oggettivi e trasparenti di valutazione comparativa, nel rispetto della programmazione sanitaria regionale degli standard di offerta previsti dalle norme vigenti e dell’equilibrio di bilancio, fatta salva la possibilità di utilizzo di risorse proprie. La procedura di individuazione, da svolgere con periodicità non inferiore ai tre anni, valuta contestualmente la qualità, l’efficienza e l’efficacia in rapporto all’appropriatezza e all’innovazione delle tecnologie e procedure impiegate nelle aree cliniche di pertinenza delle prestazioni sanitarie da erogare rispetto agli standard e alle specifiche quanti qualitative a budget e conseguentemente esclude sole valutazioni comparative dei costi, ivi compresi ribassi tariffari. La procedura di cui al precedente periodo tiene inoltre conto dell’assegnazione di punteggi preferenziali per le aziende già operanti nell’ambito territoriale di riferimento, in ragione dei livelli occupazionali esistenti e degli investimenti effettuati per il miglioramento della qualità delle prestazioni e dei servizi sanitari, che abbiano positivamente performato a norma delle lettere precedenti e che siano disposte ad aderire a sistemi di valutazione della soddisfazione dell’utenza.
2. Le disposizioni di cui all’articolo 8-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, valgono anche per le strutture e le attività sociosanitarie, mentre l’applicazione degli articoli 8-quater e 8-quinquies del medesimo decreto legislativo, per la sola componente riferita al nuovo sistema di regolazione contrattuale di cui al comma 1 del presente articolo, è limitata alle strutture sanitarie, nelle more della completa attuazione della delega legislativa di cui alla legge 23 marzo 2023, n. 33.»
MERCOLEDÌ 15 GENNAIO 2025
13ª Seduta
Presidenza del Presidente della 10ª Commissione
Interviene il sottosegretario di Stato per l’istruzione e il merito Paola Frassinetti.
La seduta inizia alle ore 9,15.
IN SEDE REFERENTE
(186) Maria Domenica CASTELLONE e altri. – Modifiche al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, in materia di formazione specialistica dei medici
(509) Sandra ZAMPA. – Modifiche al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e altre disposizioni in materia di formazione medica
(823) Maria Cristina CANTU’ e altri. – Disposizioni in materia di innovazione ed evoluzione dei contratti di formazione medico-specialistica e per la valorizzazione dei ricercatori sanitari
(890) CRISANTI e altri. – Istituzione del corso di specializzazione universitario post laurea in medicina generale e di prossimità
(963) ZULLO e altri. – Delega al Governo in materia di riordino della disciplina della formazione specifica in medicina generale
(1260) Carmela BUCALO e altri. – Modifiche al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, recanti disposizioni in materia di formazione specialistica dei medici
– e della petizione n. 938 ad essi attinente
(Seguito dell’esame congiunto e rinvio. Costituzione di un Comitato ristretto)
Prosegue l’esame congiunto, sospeso nella seduta del 3 dicembre 2024.
Il presidente ZAFFINI pone in evidenza la complessità della materia oggetto dei disegni di legge in titolo, caratterizzati peraltro da notevoli differenze di approccio. Segnala inoltre l’opportunità di un ampliamento di prospettiva, stante per esempio l’opportunità che l’intervento legislativo riguardi anche il settore della medicina veterinaria. Propone pertanto di procedere alla costituzione di un Comitato ristretto per la redazione di un testo unificato.
Propone inoltre le ore 12 di domani, giovedì 16 gennaio, quale termine per la designazione dei componenti del Comitato, nel limite di uno per Gruppo per ciascuna Commissione, inteso che il relatore Marti ne farà comunque parte.
Il senatore CRISANTI (PD-IDP) condivide la proposta di costituzione di un Comitato ristretto ai fini della redazione di un testo in grado di valorizzare gli elementi comuni alle proposte legislative in titolo, con particolare riguardo ai temi del ruolo e della formazione. Propone tuttavia che dell’organo ristretto possano far parte anche i primi firmatari dei disegni di legge in esame.
Il presidente ZAFFINI fa presente l’opportunità di evitare una composizione pletorica dell’organo, ferma restando la possibilità per i senatori interessati di contribuire con il loro apporto ai lavori.
Il presidente della 7a Commissione MARTI (LSP-PSd’Az), relatore, esprime la sua piena condivisione delle indicazioni del presidente Zaffini.
In risposta al senatore Crisanti fa presente – anche sulla base dell’esperienza di lavoro maturata in occasione della discussione dei disegni di legge aventi ad oggetto la soppressione del numero chiuso nella facoltà di medicina – che circoscrivere la composizione dei comitati ristretti costituisce condizione imprescindibile per una efficiente espletazione del mandato ad essi affidato. D’altra parte la mancata istituzionalizzazione della presenza dei firmatari in seno all’organo non impedisce loro di prendere parte alle riunioni, che restano altresì aperte anche al contributo del personale tecnico.
La senatrice CANTU’ (LSP-PSd’Az) condivide l’impostazione della Presidenza e valuta favorevolmente la possibilità di un ampliamento relativo ai temi del rafforzamento della sanità veterinaria, già oggetto del disegno di legge n. 225, di cui è prima firmataria.
Non essendovi obiezioni, le proposte precedentemente formulate dal presidente Zaffini si intendono accolte.
Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.
IN SEDE REDIGENTE
(236) Carmela BUCALO e altri. – Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, concernenti l’introduzione del profilo professionale dell’assistente per l’autonomia e la comunicazione nei ruoli del personale scolastico
(793) Cecilia D’ELIA e altri. – Istituzione del profilo professionale dell’assistente per l’autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità
(1141) MARTI. – Modifiche all’articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, in materia di inclusione scolastica
(Seguito della discussione congiunta e rinvio)
Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 3 dicembre 2024.
In assenza di richieste di intervento in discussione generale, il senatore RUSSO (FdI), relatore per la 10ª Commissione, intervenendo anche a nome del correlatore Occhiuto, presenta un testo unificato dei disegni di legge in titolo (pubblicato in allegato). Specifica che la proposta è stata redatta tenendo conto della priorità da accordare al riconoscimento della figura dell’assistente alla comunicazione e al relativo inquadramento, particolarmente per mezzo della contrattazione collettiva a livello nazionale, nonché dell’esigenza di tutelare i diritti degli operatori già impegnati ai fini dell’inclusione scolastica. Il testo si caratterizza inoltre per la facoltà accordata alle Regioni e ai Comuni di scegliere di procedere all’assunzione degli assistenti alla comunicazione attraverso concorsi pubblici o di ricorrere a forme di esternalizzazione.
La senatrice D’ELIA (PD-IDP), premesso il suo orientamento favorevole rispetto alla proposta di testo unificato formulata dai relatori, ricorda che le Commissioni riunite hanno svolto specifiche audizioni con riferimento al disegno di legge n. 236, d’iniziativa della senatrice Bucalo.
Anche sulla base dei contributi dei soggetti auditi, richiama l’attenzione sulla delicatezza di alcuni profili del tema in discussione, a partire dall’eventuale, a suo giudizio discutibile, inquadramento nel Ministero dell’istruzione di una figura, quale l’assistente per l’autonomia e la comunicazione, chiamata ad operare al confine tra l’ambito del diritto allo studio e il più generale ambito del diritto all’inclusione.
Ulteriore elemento di delicatezza è a suo avviso rappresentato dalla circostanza che l’avvio dell’iter parlamentare del suddetto provvedimento ha ingenerato negli operatori del settore aspettative di stabilizzazione.
Accenna poi alla complessità discendente dalla presenza di molteplici esperienze territoriali, anche a livello di legislazione regionale, in merito alla figura in discussione. Al riguardo, nel dichiararsi d’accordo con la proposta di consentire alle regioni e agli enti locali di assumere a tempo indeterminato personale che ha maturato esperienza nello svolgimento delle funzioni di assistenza per l’autonomia e la comunicazione, solleva il problema di rendere effettiva tale possibilità stanziando idonei finanziamenti a favore degli enti territoriali.
Alla luce di tali considerazioni, chiede che siano assicurati tempi congrui per l’elaborazione delle proposte emendative.
La senatrice BUCALO (FdI), espresso apprezzamento per le riflessioni della senatrice D’Elia, dichiara di condividere la proposta di testo unificato formulata dai relatori, nella quale, tramite l’istituzione della figura professionale dell’assistente per l’autonomia e la comunicazione, si riconosce la validità del servizio prestato dagli operatori del settore e si persegue l’obiettivo della piena integrazione degli studenti con disabilità.
Nel reputare fondamentale il superamento delle difformità presenti negli ordinamenti regionali in materia di definizione della figura in discussione e di disciplina delle sue funzioni, concorda con le disposizioni del testo unificato intese ad introdurre nell’ordinamento nazionale una definizione dell’assistente per l’autonomia e la comunicazione, nonché a garantirne pienamente i diritti prevedendo l’applicazione alla figura dei contratti collettivi di categoria.
Esprime, infine, apprezzamento per la disponibilità dei relatori a considerare i contributi che perverranno in fase emendativa, anche con riguardo ad eventuali proposte di stanziamento di risorse destinate a supportare gli enti territoriali nella stabilizzazione degli operatori del settore.
Constatato l’orientamento delle Commissioni riunite, favorevole all’adozione del testo unificato, il presidente ZAFFINI propone di fissare il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno a esso riferiti alle ore 12 di martedì 28 gennaio.
Le Commissioni riunite convengono.
Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 9,35.
TESTO UNIFICATO PER I DISEGNI DI LEGGE NN. 236, 793 E 1141 (Assistente autonomia e comunicazione nei ruoli personale scuola)
NT1
I Relatori
Modifiche al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, in materia di promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità
Art. 1
1. All’articolo 3 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 4 è sostituito dai seguenti:
«4. Per le finalità di cui al comma 1 del presente articolo e in attuazione dell’articolo 13, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è istituita la figura professionale dell’assistente per l’autonomia e la comunicazione, nel rispetto del riparto di competenze di cui all’articolo 117, comma terzo, della Costituzione. L’assistente per l’autonomia e la comunicazione è un professionista socio-educativo che svolge funzioni di mediazione e assistenza alla comunicazione, di supporto all’acquisizione delle autonomie e alle relazioni rispetto ai contesti educativi, didattici e formativi, tenuto conto delle diverse condizioni di disabilità. I contratti collettivi nazionali di lavoro definiscono la declaratoria dei profili professionali dell’assistente per l’autonomia e la comunicazione, comprensiva di specifiche e contenuti professionali, il trattamento economico e ogni istituto contrattuale.
4–bis. La professione di assistente per l’autonomia e la comunicazione di cui al comma 4 è esercitata da coloro che hanno conseguito il diploma di laurea L-19.
4-ter. La professione di assistente per l’autonomia e la comunicazione di cui al comma 4 è, altresì, esercitata da:
a) coloro che, ai sensi dell’articolo 1, commi da 594 a 599, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dell’articolo 14 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, nonché dell’articolo 4 della legge 15 aprile 2024, n. 55, e fermo restando il decreto del Ministro della sanità 8 ottobre 1998, n. 520, sono in possesso della qualifica di educatore professionale socio-pedagogico o di educatore professionale socio-sanitario;
b) coloro che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, hanno svolto, per almeno ventiquattro mesi, anche non continuativi, funzioni di assistenza per l’autonomia e la comunicazione presso le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e formazione e sono in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado.
4-quater. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con accordo in sede di Conferenza unificata, ai sensi degli articoli 4 e 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti l’ambito di attività dei profili professionali e le relative funzioni caratterizzanti, nonché la formazione professionale di ciascun profilo e il relativo ordinamento didattico»;
b) al comma 5-bis, le parole: «di cui alle lettere a), b), c)» sono sostituite dalle seguenti: «di cui alle lettere b) e c)» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli enti territoriali che forniscono l’assistenza per l’autonomia e la comunicazione personale di cui alla lettera a) del comma 5 e le società che mediante appalti o subappalti di servizi o mediante qualsiasi altra forma di affidamento forniscono la predetta assistenza riconoscono ai lavoratori coinvolti il trattamento economico più favorevole previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro di cui al comma 4 del presente articolo, ai sensi dell’articolo 11 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36»;
c) dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:
«6-bis. In sede di prima applicazione, al fine di salvaguardare e valorizzare la professionalità acquisita negli anni dal personale degli assistenti all’autonomia e alla comunicazione, le regioni e gli enti locali possono procedere ad assumere con contratto subordinato a tempo indeterminato e, a tal fine, possono indire un’apposita procedura concorsuale pubblica per titoli ed esami. Alla procedura concorsuale di cui al primo periodo, sono ammessi a partecipare coloro che, entro la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione, hanno svolto, a qualsiasi titolo, per almeno trentasei mesi, anche non continuativi, funzioni di assistenza per l’autonomia e la comunicazione presso le regioni e gli enti locali che procedono all’assunzione o presso le società di cui al comma 5-bis e che sono in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado.».
MARTEDÌ 14 GENNAIO 2025
263ª Seduta
Presidenza della Vice Presidente
CANTU’
indi del Presidente
ZAFFINI
La seduta inizia alle ore 16,05.
IN SEDE CONSULTIVA
(1337) Conversione in legge del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi
(Parere alla 1a Commissione. Seguito dell’esame e rinvio)
Prosegue l’esame, sospeso nella seduta dell’8 gennaio.
In discussione generale ha la parola il senatore MAZZELLA (M5S), il quale rileva che il provvedimento in esame interviene in materia sanitaria nel senso di prorogare misure emanate durante l’emergenza pandemica, mentre le criticità fondamentali del Servizio sanitario nazionale, quali carenza di personale, richiedono interventi di carattere strutturale, che il Governo ha finora evitato di proporre.
Risultano poi di particolare gravità le disposizioni volte all’estinzione delle sanzioni amministrative pecuniarie già previste per le violazioni degli obblighi di vaccinazione contro il SARS-CoV-2.
La senatrice ZAMBITO (PD-IDP) rileva che il Governo ha inteso affrontare la questione, particolarmente sentita dai cittadini, delle liste di attesa, attraverso strumenti di mera propaganda. Nel concreto ha invece trascurato di mettere a disposizione del Servizio sanitario nazionale le risorse necessarie e ha attribuito le responsabilità dei fallimenti, in maniera del tutto generica, alle Regioni. È pertanto auspicabile che in via emendativa vengano effettivamente introdotte le misure in materia di liste di attesa annunciate dal Governo, ma non presenti nel provvedimento.
Inoltre, la questione delle sanzioni pecuniarie relative alla violazione degli obblighi vaccinali è preoccupante in considerazione dei conseguenti danni alla collettività, tenuto conto che gli studi compiuti in materia hanno dimostrato l’efficacia delle misure introdotte durante la pandemia in termini di riduzione della mortalità.
Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
(1240) Disposizioni in materia di valorizzazione e promozione della ricerca
(Parere alla 7a Commissione. Esame. Parere favorevole)
La relatrice TERNULLO (FI-BP-PPE) nota preliminarmente che l’articolo 1, comma 1, introduce nuovi istituti contrattuali relativi alla fase pre-ruolo della carriera accademica, attivabili da parte di università, istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al dottorato di ricerca ed enti pubblici di ricerca. È pertanto disposto l’inserimento degli articoli 22-bis, 22-ter e 22-quater nella legge 30 dicembre 2010, n. 240.
Il nuovo articolo 22-bis prevede la possibilità di stipulare contratti a tempo determinato, denominati “contratti post-doc”. Il comma 2 concerne la durata del rapporto contrattuale, mentre il comma 3 determina l’ambito dei soggetti che possono concorrere alle relative selezioni.
Il successivo comma 4 disciplina le procedure selettive, mentre il comma 5 concerne l’importo del contratto post-doc.
Il comma 6 specifica le incompatibilità del contratto post-doc. Come disposto dal comma 8, i contratti post-doc non danno luogo a diritti in ordine all’accesso ai ruoli delle istituzioni da cui sono erogati, né possono essere computati ai fini di cui all’articolo 20 del decreto legislativo n. 75 del 2017.
Il nuovo articolo 22-ter prevede la facoltà di conferire borse di assistente alla ricerca junior e borse di assistente alla ricerca senior.
Ai sensi del comma 2 la titolarità delle borse di assistenza alla ricerca è incompatibile con quella delle borse di dottorato di ricerca o per la frequenza di corsi di specializzazione di area medica. La titolarità di tali borse comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per il dipendente in servizio presso amministrazioni pubbliche. Inoltre, il comma 5 preclude a determinati soggetti la possibilità di partecipare alle procedure di selezione.
Riguardo all’ambito previdenziale, il comma 8 dispone per i titolari di borsa l’iscrizione alla Gestione separata dell’INPS.
Il comma 9 riguarda la durata delle borse di assistente alla ricerca, che, in base al comma 10, non danno luogo a diritti in ordine all’accesso ai ruoli delle istituzioni da cui sono erogati, né possono essere computate ai fini di cui all’articolo 20 del decreto legislativo n. 75 del 2017.
Il nuovo articolo 22-quater, comma 1, abilita le università e le istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è equipollente al dottorato di ricerca a stipulare contratti da professore aggiunto in favore di esperti di alta qualificazione. Il comma 3 dispone in ordine alla durata di tali contratti, mentre il trattamento economico è oggetto del comma successivo.
L’articolo 3 istituisce, presso il Ministero dell’università e della ricerca, un Osservatorio per il monitoraggio dello stato di attuazione della disciplina in materia di accesso alla ricerca presso università, enti pubblici di ricerca e istituzioni AFAM.
Il comma 2 disciplina la composizione dell’Osservatorio e specifica che la partecipazione a tale organo non dà luogo alla corresponsione di compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
Presenta infine una proposta di parere favorevole.
Il senatore MAZZELLA (M5S) chiede di non procedere immediatamente alla votazione della proposta di parere, così da permettere un’adeguata ponderazione delle disposizioni in esame.
Il presidente ZAFFINI fa presente l’urgenza dell’espressione del parere, derivante dalla scadenza prossima del termine per la presentazione degli emendamenti presso la Commissione di merito.
La senatrice ZAMBITO (PD-IDP) si associa alla richiesta del senatore Mazzella, rilevando che una diversa modulazione degli orari delle convocazioni avrebbe consentito alla Commissione di disporre di tempi più congrui per lo svolgimento dell’esame.
Il presidente ZAFFINI dispone quindi la sospensione della seduta, facendo presente che l’esame del provvedimento in titolo proseguirà alla ripresa dei lavori.
La seduta, sospesa alle ore 16,40, riprende alle ore 17,35.
Il senatore MAZZELLA (M5S) preannuncia il voto contrario del proprio Gruppo sulla proposta di parere. Le misure in esame non possono infatti che estendere l’area della precarietà, con gravi conseguenze sul sistema universitario pubblico.
La senatrice ZAMPA (PD-IDP) interviene per dichiarazione di voto contrario a nome del Gruppo, mettendo in evidenza il rischio di un’ulteriore precarizzazione del personale addetto alla ricerca.
Verificata la presenza del numero legale, la proposta di parere è infine posta in votazione, risultando approvata a maggioranza.
IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO
Schema di decreto ministeriale concernente il riparto del Fondo nazionale per l’infanzia e l’adolescenza a favore delle città riservatarie per l’anno 2024 (n. 243)
(Parere al Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 28 agosto 1997, n. 285. Esame e rinvio)
La relatrice LEONARDI (FdI) osserva che lo schema di decreto ministeriale in esame prevede, all’articolo 1, la conferma delle percentuali di riparto applicate a decorrere dal 2000. Rileva inoltre che la quota di risorse oggetto del riparto ammonta a circa 26,183 milioni. L’importo è stato ridotto al fine del rispetto dei valori complessivi stabiliti da alcune norme di rango legislativo che impongono riduzioni della spesa del bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri e dà conto dei criteri di riparto.
I commi 1 e 2 dell’articolo 2 dello schema prevedono che il monitoraggio sugli interventi realizzati con le risorse in esame e la rendicontazione delle relative spese siano assicurati mediante l’inserimento, da parte dei comuni, dei dati nella banca dati progetti per l’infanzia e l’adolescenza.
Il successivo comma 3 richiede che l’erogazione delle risorse spettanti a ciascun comune sia preceduta dalla rendicontazione sull’avvenuta liquidazione ai beneficiari di almeno il 75 per cento delle omologhe risorse trasferite nel secondo anno precedente il presente provvedimento. Inoltre, si fa salvo il principio secondo cui le eventuali somme non rendicontate devono comunque essere oggetto di rendiconto prima dell’erogazione relativa all’anno ancora successivo.
Il comma 4 specifica che, qualora vengano stanziate, nel settore in esame e in favore dei comuni riservatari, ulteriori risorse, esse saranno ripartite in base alle medesime percentuali e modalità.
Il comma 5 prevede che il Dipartimento per le politiche della famiglia fornisca specifiche indicazioni operative ai comuni beneficiari, volte a migliorare l’utilizzo della summenzionata banca dati.
L’articolo 3 reca alcune disposizioni sulla programmazione dell’utilizzo delle risorse oggetto di riparto e sulla loro destinazione.
La senatrice ZAMPA (PD-IDP) ritiene importante acquisire l’orientamento del vice ministro del lavoro e delle politiche sociali Bellucci riguardo i temi oggetto del provvedimento in esame.
Il PRESIDENTE si riserva di programmare la presenza del vice ministro in Commissione in una prossima seduta.
Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 17,50.
Riunione n. 65
MARTEDÌ 14 GENNAIO 2025
Presidenza della Vice Presidente
CANTU’
Orario: dalle ore 15,05 alle ore 16
AUDIZIONE DI RAPPRESENTANTI DI INCA CGIL, DI INAS CISL, DI ITAL UIL E DI UGL SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 246, 400, 485, 546, 594, 601, 603, 946 E 1023 (DISPOSIZIONI PER IL RICONOSCIMENTO DELLA FIBROMIALGIA COME MALATTIA INVALIDANTE)
Riunione n. 8
MARTEDÌ 14 GENNAIO 2025
Relatori: ZANETTIN (FI-BP-PPE) e ZULLO (FdI)
Orario: dalle ore 12,45 alle ore 13,10
(65) PARRINI e FINA. – Disposizioni in materia di terapia del dolore e dignità nella fase finale della vita, nonché modifiche all’articolo 580 del codice penale
(104) BAZOLI e altri. – Disposizioni in materia di morte volontaria medicalmente assistita
(124) Elisa PIRRO e altri. – Disposizioni in materia di suicidio medicalmente assistito e di trattamento eutanasico
(570) DE CRISTOFARO e altri. – Disposizioni in materia di morte volontaria medicalmente assistita
(1083) PAROLI e altri. – Modifiche all’articolo 580 del codice penale e modifiche alla legge 22 dicembre 2017, n. 219, in materia di disposizioni anticipate di trattamento e prestazione delle cure palliative
(Seguito dell’esame congiunto).























