MERCOLEDÌ 4 GIUGNO 2025
306ª Seduta (pomeridiana)
Presidenza del Presidente
La seduta inizia alle ore 14,05.
IN SEDE REFERENTE
(1179) ZAFFINI e altri. – Disposizioni in materia di tutela della salute mentale
(734) SENSI e BAZOLI. – Disposizioni in materia di tutela della salute mentale volte all’attuazione e allo sviluppo dei princìpi di cui alla legge 13 maggio 1978, n. 180
(938) MAGNI e altri. – Disposizioni in materia di tutela della sanità mentale
(1171) Maria Cristina CANTU’ e altri. – Disposizioni per lo sviluppo evolutivo del sistema di prevenzione, protezione e tutela della salute mentale dalla preadolescenza all’età geriatrica
– e petizioni nn. 86 e 201 ad essi attinenti
(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)
Prosegue l’esame congiunto, sospeso nell’odierna seduta antimeridiana.
Il senatore MAZZELLA (M5S) interviene sugli emendamenti 5.0.4, 5.0.5 e 5.0.6, con i quali si intende approntare servizi di assistenza e sostegno psicologico. Rivolti in particolare ai più giovani, e attivati anche in ambito scolastico, tali presidi sono mirati principalmente alla prevenzione delle forme di disagio che più frequentemente riguardano l’età evolutiva.
La senatrice GUIDOLIN (M5S) illustra il complesso degli emendamenti di cui è firmataria, specificando la finalità essenziale di riaffermare senza ambiguità la competenza esclusiva del medico in ordine al ricorso ai sistemi di contenzione, nonché di disporre di controlli efficaci.
Il senatore SENSI (PD-IDP) interviene sugli emendamenti 5.15, 5.16, 5.27 e 5.0.3, esprimendosi in primo luogo in senso sfavorevole rispetto al prolungamento della durata del trattamento sanitario obbligatorio previsto dal disegno di legge n. 1179, il cui effetto consisterebbe nel rendere ordinario il ricorso a una forma di intervento che dovrebbe essere caratterizzata da una particolare eccezionalità. Posto che i presidi posti a tutela della salute mentale hanno il compito di erogare cure, non sussiste infatti alcun riconoscimento di una maggiore efficacia di periodi prolungati di TSO. Risulta poi centrale, su un piano più generale, la questione della responsabilità individuale in rapporto all’approccio alle questioni della salute mentale.
Il senatore MAGNI (Misto-AVS) illustra l’emendamento 5.1, teso a delineare un sistema organico di interventi a livello territoriale, che prevede il coinvolgimento del volontariato e in generale il coinvolgimento delle comunità, così da fronteggiare il ricorrente problema dell’isolamento di cui soffrono le persone con disagio mentale, nonché evitare il ripristino di modalità di approccio alla sanità mentale tipiche del passato.
La senatrice ZAMPA (PD-IDP) si sofferma innanzitutto sull’emendamento 5.9, che, al pari di altri dal contenuto analogo, è basato sul riconoscimento del carattere fondamentale della partecipazione del Terzo settore alle attività di assistenza e di prevenzione. L’emendamento 5.12 pone l’obbligo della richiesta del medico del DSM per i casi trattamento sanitario obbligatorio, mentre l’emendamento 5.18 fissa a sette giorni la durata massima del TSO.
Infine, l’emendamento 5.0.3 è finalizzato a introdurre sanzioni specifiche per i casi di violenze nei confronti delle persone sottoposte a trattamento sanitario obbligatorio.
Il senatore MAGNI (Misto-AVS) aggiunge la propria firma all’emendamento 5.0.1.
Tutti i restanti emendamenti riferiti all’articolo 5 sono dati per illustrati.
Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 14,35.
MERCOLEDÌ 4 GIUGNO 2025
305ª Seduta (antimeridiana)
Presidenza del Presidente
La seduta inizia alle ore 9,05.
IN SEDE CONSULTIVA
(1412) BERGESIO e altri. – Disposizioni in materia di cerca, raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi destinati al consumo
(Parere alla 9a Commissione. Esame. Parere favorevole con osservazione)
Il presidente relatore ZAFFINI (FdI) riferisce sui profili di competenza, rilevando innanzitutto che in base all’articolo 4, con decreto del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è istituito il Tavolo tecnico del settore del tartufo, con compiti consultivi, di indirizzo tecnico-scientifico e di monitoraggio. Il comma 4 prevede la costituzione, nell’ambito del Tavolo tecnico, dell’Osservatorio economico e di mercato permanente, mentre ai sensi del comma 6 è costituito l’Osservatorio scientifico permanente sul tartufo. Ai componenti del Tavolo tecnico e degli osservatori non spettano compensi, gettoni di presenza, indennità, emolumenti, né rimborsi spese comunque denominati.
L’articolo 13 dispone l’obbligo del superamento di un esame per l’abilitazione alla cerca e alla raccolta del tartufo, finalizzato a verificare la conoscenza di diverse materie, comprendenti i principi della legislazione alimentare, ivi incluse le nozioni generali di tracciabilità e sicurezza igienico-sanitaria degli alimenti, e le norme sul benessere animale. Sono esentati dalla prova d’esame coloro che all’entrata in vigore presente legge sono già muniti del tesserino.
L’articolo 14, comma 2, specifica che il possesso del tesserino vale quale notifica all’autorità sanitaria territorialmente competente, mentre il successivo comma 4 conferisce alle associazioni dei tartufai e tartuficoltori la facoltà di redigere e adottare manuali di corretta prassi igienica, previa validazione del Ministero della salute.
Il comma 4 dell’articolo 20 affida il controllo sulla commercializzazione dei tartufi freschi e conservati all’Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari, alle aziende sanitarie locali e alle autorità pubbliche aventi i requisiti previsti dal regolamento (UE) 2017/625.
Il senatore ZULLO (FdI) sottolinea l’opportunità di tutelare la specificità delle diverse produzioni regionali.
La senatrice CAMUSSO (PD-IDP) considera giustificato l’intervento volto a garantire la filiera di produzione e commercio del tartufo, particolarmente con riguardo alla salvaguardia della qualità del prodotto. La legislazione sul settore dovrebbe tuttavia essere integrata da disposizioni mirate alla tutela degli addetti, con particolare riferimento alle condizioni di lavoro.
La senatrice ZAMBITO (PD-IDP) richiama l’attenzione sulla rilevanza dell’aspetto della formazione professionale, rammentando gli interventi legislativi in materia delle Regioni.
Il presidente relatore ZAFFINI (FdI) richiama le disposizioni in materia recate dall’articolo 13.
Il senatore MAGNI (Misto-AVS) motiva la propria posizione di contrarietà rispetto al provvedimento in esame, richiamando il disegno di legge alternativo n. 1476, a sua volta in discussione congiunta presso la Commissione di merito.
Sottolineando il proprio giudizio positivo sull’iniziativa legislativa in esame, il presidente relatore ZAFFINI (FdI) presenta uno schema di parere favorevole con un’osservazione (pubblicato in allegato) volto a recepire il rilievo espresso dalla senatrice Camusso.
Verificata la presenza del numero legale, lo schema di parere è infine posto in votazione, risultando approvato a maggioranza.
IN SEDE REFERENTE
(1179) ZAFFINI e altri. – Disposizioni in materia di tutela della salute mentale
(734) SENSI e BAZOLI. – Disposizioni in materia di tutela della salute mentale volte all’attuazione e allo sviluppo dei princìpi di cui alla legge 13 maggio 1978, n. 180
(938) MAGNI e altri. – Disposizioni in materia di tutela della sanità mentale
(1171) Maria Cristina CANTU’ e altri. – Disposizioni per lo sviluppo evolutivo del sistema di prevenzione, protezione e tutela della salute mentale dalla preadolescenza all’età geriatrica
– e petizioni nn. 86 e 201 ad essi attinenti
(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)
Prosegue l’esame congiunto, sospeso nella seduta del 29 maggio.
Il senatore MAGNI (Misto-AVS) illustra l’emendamento 3.0.6, riguardante il budget di salute mentale, strumento utile in quanto volto alla predisposizione di progetti di vita personalizzati e idoneo a superare le disparità assistenziali presenti sui territori.
Il senatore SENSI (PD-IDP) illustra in primo luogo l’emendamento 3.32, volto all’introduzione di mezzi di presa in carico alternativi alla detenzione nelle strutture carcerarie.
L’emendamento 3.33 è mirato a consentire di disporre di strumenti efficaci di raccolta e di elaborazione dei dati, mentre l’emendamento 3.48 introduce disposizioni volte all’introduzione di percorsi di residenzialità articolati in piccoli appartamenti, case-famiglia e gruppi-appartamento.
Il presidente ZAFFINI (FdI) specifica che per i numerosi di casi di doppia diagnosi la presa in carico ha impatto, oltre che sul sistema carcerario, sulle strutture di recupero per le tossicodipendenze.
I restanti emendamenti all’articolo 3 sono dati per illustrati.
La senatrice CAMUSSO (PD-IDP) domanda chiarimenti riguardo l’emendamento 4.4.
Intervenendo sul complesso dei propri emendamenti all’articolo 4, il senatore SENSI (PD-IDP) si sofferma sulla questione della contenzione meccanica, in quanto strumento privo di finalità terapeutica e gravemente lesivo della dignità umana. Risulta particolarmente opportuno disporre di un sistema efficace di monitoraggio dei dati a essa relativi, che può di per sé costituire un fattore disincentivante. Più in generale, desta preoccupazione l’impostazione dell’articolo 4, che, nell’introdurre una disciplina dell’uso della contenzione meccanica, di fatto ne comporta la legittimazione.
Il presidente ZAFFINI (FdI) specifica che la contenzione meccanica, la quale non può essere considerata un trattamento terapeutico, deve essere circoscritta entro limiti precisi, in base alla gravità dei singoli casi. Tale sistema, il cui utilizzo deve essere considerato straordinario, deve essere riservato a casi estremi di pericolo, anche in riferimento a rischi di autolesionismo.
La senatrice ZAMPA (PD-IDP) suggerisce di giovarsi dell’apporto fornito in sede di audizione presso la Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani, tenendo presente il grave rischio insito nella legittimazione della contenzione meccanica. La questione, oggetto di un ricorso all’esame della Corte europea per i diritti dell’uomo, pone una questione di tutela della dignità della persona e non può prescindere dalla consapevolezza della disponibilità di sistemi alternativi, come del resto dimostrato dalle Regioni che hanno ormai abbandonato la contenzione meccanica. E’ inoltre auspicabile che il lessico impiegato nella formulazione del disegno di legge venga rivisto, adeguandolo alle preoccupazioni espresse.
La senatrice SBROLLINI (IV-C-RE) pone in evidenza l’attuale disponibilità di mezzi alternativi alla contenzione e realmente utili in termini di prevenzione e di tutela della salute e del benessere della persona. La questione fondamentale della salvaguardia della dignità umana suggerisce inoltre di porre adeguata attenzione agli aspetti lessicali nella formulazione del testo legislativo.
Il senatore MAGNI (Misto-AVS) manifesta condivisione rispetto all’intervento del senatore Sensi. Fa quindi presente che i propri emendamenti riferiti all’articolo 4 hanno l’obiettivo di rendere più agevole il ricorso a metodi terapeutici adeguati, così da estendere sul territorio le possibilità virtuose derivanti dalla riforma dell’assistenza psichiatrica.
Il relatore RUSSO (FdI) fa presente che l’emendamento 4.4 reca un adeguamento del testo agli attuali percorsi di studio per le professioni infermieristiche. Riconosce quindi che il tema della contenzione meccanica è meritevole di professione specifica, nella prospettiva di mettere a punto una disciplina equilibrata.
Il senatore ZULLO (FdI) auspica che nel prosieguo della fase dell’illustrazione degli emendamenti gli interventi siano maggiormente aderenti al contenuto delle proposte emendative presentate.
Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.
ANTICIPAZIONE DELL’ODIERNA SEDUTA POMERIDIANA
In considerazione dell’andamento dei lavori, il PRESIDENTE avverte che l’odierna seduta pomeridiana, già convocata alle ore 14,30, è anticipata alle ore 14.
La Commissione prende atto.
La seduta termina alle ore 10,05.
PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1412
La 10a Commissione permanente,
esaminato il disegno di legge in titolo,
esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, sollecitando adeguata attenzione alle condizioni complessive dei lavoratori del settore.
MARTEDÌ 3 GIUGNO 2025
304ª Seduta
Presidenza del Presidente
Intervengono i sottosegretari di Stato per il lavoro e le politiche sociali Durigon e per la salute Gemmato.
La seduta inizia alle ore 15,10.
IN SEDE CONSULTIVA
(1509) Conversione in legge del decreto-legge 11 aprile 2025, n. 48, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell’usura e di ordinamento penitenziario, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alle Commissioni 1a e 2a riunite. Esame)
Per quanto riguarda i profili di competenza del decreto-legge n. 48 il relatore BERRINO (FdI) segnala in primo luogo l’articolo 17, il quale estende l’autorizzazione ad assumere 100 vigili urbani a ciascun Comune capoluogo di città metropolitana della Regione siciliana in procedura di riequilibrio finanziario pluriennale che abbia sottoscritto l’accordo per il ripiano del disavanzo e il rilancio degli investimenti.
L’articolo 18 interviene sulla disciplina relativa alla filiera agroindustriale della canapa, di cui alla legge n. 242 del 2016. Le modifiche introdotte comprendono in particolare il divieto di importazione, cessione, lavorazione, distribuzione, commercio, trasporto, invio, spedizione e consegna delle infiorescenze, anche in forma semilavorata, essiccata o triturata, nonché di prodotti contenenti tali infiorescenze, compresi gli estratti, le resine e gli olii da esse derivati.
Gli articoli 22 e 23 recano disposizioni concernenti il riconoscimento di un beneficio economico a fronte delle spese legali sostenute da ufficiali o agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria, vigili del fuoco e personale delle Forze armate indagati o imputati nei procedimenti riguardanti fatti inerenti al servizio svolto.
L’articolo 35 consente la concessione dei benefici previsti dalla legge n. 193 del 2000 a favore delle aziende che impieghino detenuti anche per il lavoro svolto all’esterno degli istituti penitenziari.
Il successivo articolo 36 consente di assumere in apprendistato professionalizzante i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e i detenuti assegnati al lavoro all’esterno.
L’articolo 37 autorizza il Governo ad apportare modifiche al regolamento sull’ordinamento penitenziario, in materia di organizzazione del lavoro dei soggetti sottoposti al trattamento penitenziario, sulla di criteri specifici.
La senatrice CAMUSSO (PD-IDP) lamenta che l’eccessiva rapidità dei tempi a disposizione è incompatibile con il rispetto delle prerogative parlamentari. Nel merito, le disposizioni introdotte sono da valutare in maniera fortemente negativa, in quanto limitative della libertà di espressione delle opinioni.
Il senatore MAGNI (Misto-AVS) fa presente a sua volta l’insussistenza delle condizioni necessarie allo svolgimento effettivo della trattazione del provvedimento. Il decreto legge n. 48 risente di un’impostazione autoritaria, come reso evidente dal ricorso allo strumento penale allo scopo di limitare la libertà di manifestazione.
Il presidente ZAFFINI riconosce la fondatezza dei rilievi espressi relativamente alle modalità di svolgimento dell’iter. Considerato inoltre che è ormai scaduto il termine per la presentazione degli emendamenti presso le Commissioni di merito, ritiene di non procedere all’espressione del parere.
Prende atto la Commissione.
IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO
Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18, recante attuazione della direttiva (UE) 2020/2184, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (n. 260)
(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell’articolo 31, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e degli articoli 1 e 21 della legge 4 agosto 2022, n. 127. Seguito e conclusione dell’esame. Parere favorevole)
Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 6 maggio.
Il presidente ZAFFINI avverte che, essendo stato espresso il prescritto parere sul provvedimento della Conferenza Stato-Regioni, è stata sciolta la riserva precedentemente posta.
Ha quindi la parola il relatore ZULLO (FdI), il quale presenta uno schema di parere favorevole (pubblicato in allegato).
Accertata la presenza del prescritto numero dei senatori, lo schema di parere è posto in votazione, risultando approvato all’unanimità.
Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo (n. 267)
(Parere al ministro per i Rapporti con il Parlamento, ai sensi dell’articolo 3 della legge 17 maggio 2024, n. 70. Seguito e conclusione dell’esame. Parere favorevole)
Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 20 maggio.
Il relatore BERRINO (FdI) presenta una proposta di parere favorevole.
Previa verifica del numero legale, la proposta di parere è posta in votazione.
La Commissione approva all’unanimità.
IN SEDE REDIGENTE
(1483) Deputato PELLA. – Disposizioni per la prevenzione e la cura dell’obesità, approvato dalla Camera dei deputati
(1074) ZULLO e altri. – Disposizioni per il riconoscimento dell’obesità come malattia cronica e strategie di prevenzione, contrasto e presa in carico del paziente
(Seguito della discussione congiunta e rinvio)
Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 28 maggio.
Il relatore SATTA (FdI) ha la parola in relazione alle sollecitazioni espresse nella precedente seduta nel corso del dibattito. Osserva in particolare che la mancanza di una stretta connessione della materia sconsiglia la congiunzione dei disegni di legge in titolo con le proposte legislative riguardanti i disturbi del comportamento alimentare (disegni di legge nn. 990 e abbinati). Vi è peraltro la più ampia disponibilità a valutare la possibilità di modifiche e integrazioni al testo del disegno di legge n. 1483, che propone di adottare quale testo base per il prosieguo della discussione congiunta.
La Commissione conviene circa la proposta del relatore.
La senatrice ZAMPA (PD-IDP) segnala la questione specifica dell’obesità monogenica, classificata tra le patologie rare, allo scopo di garantire la necessaria omogeneità sul territorio nazionale dei trattamenti farmacologici.
Il relatore SATTA (FdI) ribadisce al riguardo la propria disponibilità nei confronti della possibilità di apportare miglioramenti al testo trasmesso dall’altro ramo del Parlamento.
Il presidente ZAFFINI propone – con l’avviso favorevole del relatore SATTA (FdI) – di fissare il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno a mercoledì 18 giugno, ore 12.
La Commissione conviene.
La senatrice ZAMBITO (PD-IDP) esprime rammarico relativamente al rallentamento dell’iter dei disegni di legge in materia di disturbi del comportamento alimentare, conseguente in gran parte al ritardo nella predisposizione della relazione tecnica.
Il presidente ZAFFINI osserva che vi è l’intenzione di riprendere al più presto la discussione congiunta dei disegni di legge nn. 990 e connessi. Rispetto a questa, la procedura riguardante i disegni di legge in titolo non costituisce peraltro in alcun modo un impedimento.
Ricorda infine il proprio impegno nel sollecitare la summenzionata relazione tecnica.
La senatrice ZAMBITO (PD-IDP) ritiene che il ritardo nella predisposizione della relazione tecnica sia riconducibile a volontà politica.
Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.
(1430) Disposizioni concernenti la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall’unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Debora Serracchiani e altri; Silvana Andreina Comaroli e altri; Gatta; Valentina Barzotti; Rizzetto e Ylenja Lucaselli; Chiara Tenerini
(Seguito e conclusione della discussione)
Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 6 maggio.
Il presidente ZAFFINI dà conto del parere non ostativo sul testo espresso dalla Commissione bilancio, successivamente alla trasmissione della richiesta relazione tecnica.
Avverte quindi che si procederà alla trattazione dell’unico emendamento, quindi degli ordini del giorno.
La relatrice MURELLI (LSP-PSd’Az) e il sottosegretario DURIGON esprimono parere favorevole sull’emendamento 1.1.
La senatrice CAMUSSO (PD-IDP) esprime perplessità riguardo la prospettiva di modificare il testo in esame, che comporterebbe un ritardo nell’introduzione di disposizioni volte ad apportare miglioramenti alla condizione di lavoratori fortemente penalizzati.
Il senatore MAGNI (Misto-AVS) rammenta l’impegno delle diverse forze politiche al fine di evitare il ritorno del provvedimento all’altro ramo del Parlamento.
Il presidente ZAFFINI dà atto della fondatezza delle obiezioni sollevate. Invita quindi a procedere a un’attenta valutazione degli aspetti di merito dell’emendamento.
La relatrice MURELLI (LSP-PSd’Az) ricapitola le ragioni alla base dell’emendamento 1.1, volto a consentire lo svolgimento dell’attività lavorativa compatibilmente con lo stato di salute.
Il PRESIDENTE invita a considerare l’opportunità del ritiro della proposta emendativa. Dispone quindi una breve sospensione della seduta.
La seduta, sospesa alle ore 15,40, riprende alle ore 15,45.
La senatrice GUIDOLIN (M5S) si esprime a favore di un supplemento di riflessione riguardo le implicazioni dell’emendamento 1.1.
Ha quindi la parola la relatrice MURELLI (LSP-PSd’Az), che, sulla base di un ulteriore approfondimento, invita al ritiro dell’emendamento 1.1.
L’emendamento 1.1 è ritirato dalla senatrice MINASI (LSP-PSd’Az).
Il sottosegretario DURIGON propone una riformulazione dell’ordine del giorno G/1430/1/10, accolta dal senatore MAGNI (Misto-AVS).
L’ordine del giorno G/1430/1/10 (testo 2) – pubblicato in allegato – è quindi accolto dal GOVERNO.
Il PRESIDENTE avverte che, in caso di accoglimento, gli ordini del giorno non verranno pertanto posti in votazione.
Il parere della relatrice MURELLI (LSP-PSd’Az) e del rappresentante del GOVERNO sull’ordine del giorno G/1430/2/10 è contrario.
Verificata la presenza del numero legale, posto in votazione l’ordine del giorno G/1430/2/10 è respinto.
Con il parere contrario della relatrice MURELLI (LSP-PSd’Az) e del sottosegretario DURIGON, è messo ai voti l’ordine del giorno G/1430/3/10, che la Commissione respinge.
Sull’ordine del giorno G/1430/4/10 la relatrice MURELLI (LSP-PSd’Az) e il sottosegretario DURIGON si esprimono in senso contrario.
La senatrice GUIDOLIN (M5S) giudica scarsamente comprensibili le motivazioni alla base del parere di contrarietà, richiamando l’attività in corso presso la Camera dei deputati relativamente alla questione del cargiver del familiare.
L’ordine del giorno G/1430/4/10 è quindi posto in votazione e respinto.
Il rappresentante del GOVERNO propone una riformulazione dell’ordine del giorno G/1430/5/10, accolta dalla senatrice CAMUSSO (PD-IDP).
L’ordine del giorno G/1430/5/10 (testo 2) – pubblicato in allegato – è accolto dal GOVERNO.
Le riformulazioni proposte dal sottosegretario DURIGON relativamente agli ordini del giorno G/1430/6/10 e G/1430/7/10 sono accettate dalla senatrice FURLAN (IV-C-RE).
Gli ordini del giorno G/1430/6/10 (testo 2) e G/1430/7/10 (testo 2) – pubblicati in allegato – sono accolti dal GOVERNO.
L’ordine del giorno G/1430/8/10 è accolto dal rappresentante del GOVERNO.
La senatrice FURLAN (IV-C-RE) accetta di riformulare gli ordini del giorno G/1430/9/10, G/1430/10/10, G/1430/11/10 e G/1430/12/10 nel senso proposto dal sottosegretario DURIGON.
Gli ordini del giorno /1430/9/10 (testo 2), G/1430/10/10 (testo 2), G/1430/11/10 (testo 2) e G/1430/12/10 (testo 2) – pubblicati in allegato – sono accolti dal GOVERNO.
Gli ordini del giorno G/1430/13/10, G/1430/14/10, G/1430/15/10 e G/1430/16/10 – sui quali il parere della relatrice MURELLI (LSP-PSd’Az) e del sottosegretario DURIGON è contrario – sono ritirati dalla senatrice FURLAN (IV-C-RE).
Il rappresentante del GOVERNO propone una riformulazione dell’ordine del giorno G/1430/17/10.
La senatrice FURLAN (IV-C-RE) riformula di conseguenza l’ordine del giorno G/1430/17/10 in un testo 2 (pubblicato in allegato), che è accolto dal sottosegretario DURIGON.
Il sottosegretario DURIGON esprime parere contrario sull’ordine del giorno G/1430/18/10.
La senatrice FURLAN (IV-C-RE) fa presente la finalità della proposta, relativamente alle attività di prevenzione per il tumore al seno.
Il sottosegretario DURIGON propone quindi una specifica riformulazione del dispositivo.
La senatrice FURLAN (IV-C-RE) riformula quindi l’ordine del giorno G/1430/18/10 in un testo 2 – pubblicato in allegato -, il quale è accolto dal GOVERNO.
L’ordine del giorno G/1430/19/10, sul quale è contrario il parere della relatrice FURLAN (IV-C-RE) e del GOVERNO, è ritirato dalla senatrice FURLAN (IV-C-RE).
Il presidente ZAFFINI avverte che si procederà alla votazione degli articoli di cui consta il disegno di legge in discussione.
In esito a successive e distinte votazioni, sono quindi approvati all’unanimità gli articoli 1, 2, 3, 4 e 5.
La Commissione conferisce infine, all’unanimità, mandato alla relatrice a riferire favorevolmente all’Assemblea sul disegno di legge n. 1430.
(1098) SPERANZON e altri. – Modifiche al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, in materia di fondi di solidarietà bilaterali
(Discussione e rinvio)
La relatrice MANCINI (FdI) rileva che l’articolo 1 introduce la possibilità per i fondi bilaterali di solidarietà di avere la finalità di assicurare prestazioni di sostegno ai lavoratori che si trovino a non più di sessanta mesi dalla prima decorrenza utile della pensione di vecchiaia o della pensione anticipata, nell’ambito dei processi di esodo, fino a un importo massimo determinato dall’INPS e commisurato al trattamento pensionistico lordo maturato al momento della cessazione del rapporto di lavoro.
La lettera a) specifica inoltre che la possibilità di versamento all’INPS dei contributi obbligatori di previdenza sociale da parte del fondo di solidarietà bilaterale riguarda sia i casi di passaggio a tempo parziale sia i casi di mutamento di mansioni. La successiva lettera b) sopprime la previsione tassativa che la forma di copertura contributiva prestata dal fondo di solidarietà bilaterale sia finanziata mediante un contributo straordinario a carico esclusivamente del datore di lavoro.
L’articolo 2 prevede che le modifiche alla legislazione vigente di cui all’articolo 1 si applichino a prescindere dall’adozione delle relative modifiche di adeguamento della regolamentazione di ciascun fondo.
La senatrice CAMUSSO (PD-IDP) propone di procedere allo svolgimento di audizioni.
La relatrice MANCINI (FdI) esprime avviso favorevole sulla proposta.
Il presidente ZAFFINI propone di segnalare i soggetti da audire entro le ore 10 di mercoledì 11 giugno, nel limite di due soggetti per Gruppo, specificando che si procederà comunque all’audizione dei sindacati confederali
Non essendovi obiezioni, così resta stabilito.
Il seguito della discussione è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 16,10.
PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL’ATTO DEL GOVERNO N. 260
La 10a Commissione permanente, Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, valutato positivamente il ricorso ai nuovi parametri “somma di 4 PFAS” e “acido trifluoroacetico” al fine di adottare criteri più stringenti atti a garantire un monitoraggio più efficace delle sostanze emergenti e con potenziale impatto sulla salute pubblica,
esprime parere favorevole.
ORDINI DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE
G/1430/1/10 (testo 2)
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Camusso
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante “Disposizioni concernenti la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche” (A.S. 1430),
premesso che:
l’articolo 1 del provvedimento, fatti salvi i trattamenti più favorevoli previsti dalla contrattazione collettiva o dalla disciplina applicabile al rapporto di lavoro, riconosce in favore dei dipendenti di datori di lavoro pubblici e privati, affetti da malattie oncologiche, ovvero da malattie invalidanti o croniche, anche rare, che comportano un grado di invalidità pari o superiore al 74 per cento, la possibilità di richiedere un periodo di congedo, continuativo o frazionato, non superiore a ventiquattro
durante il periodo di congedo il dipendente non ha, tuttavia, diritto alla retribuzione e tale periodo non è computato nell’anzianità di servizio, né ai fini previdenziali;
la salute e il benessere dei lavoratori affetti da malattie oncologiche non può non essere una priorità per la nostra società, soprattutto in considerazione delle sfide significative che gli stessi devono sostenere non solo a livello fisico, ma anche emotivo e sociale;
è, dunque, fondamentale garantire loro le migliori condizioni di vita e di lavoro, supporto e riconoscimento, anche considerando che tali lavoratori spesso si trovano a dover affrontare difficoltà nel mantenere il proprio posto di lavoro a causa delle limitazioni fisiche e delle esigenze terapeutiche;
è necessario garantire un ambiente di lavoro inclusivo e solidale, che favorisca la reintegrazione e il supporto per i lavoratori in trattamento o in fase di recupero;
la misura introdotta dall’articolo 1 del provvedimento, assolutamente condivisibile, potrebbe avere un impatto più significativo sulla vita di tali lavoratori se durante il periodo di congedo il dipendente avesse diritto alla retribuzione e se tale periodo fosse computato nell’anzianità di servizio, ovvero ai fini previdenziali,
impegna il Governo:
a verificare gli effetti applicativi della proposta di legge al fine di valutare l’opportunità, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, di adottare ulteriori iniziative normative volte a definire e a stanziare le risorse occorrenti per rafforzare ulteriormente le tutele dei lavoratori con gravi patologie oncologiche, malattie croniche e invalidanti, anche rare, che accedono al periodo di congedo.
G/1430/5/10 (testo 2)
Camusso, Zampa, Magni, Zambito
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante “Disposizioni concernenti la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche” (A.S. 1430),
premesso che:
il presente provvedimento rappresenta un importante avanzamento nel percorso di rafforzamento delle tutele per i lavoratori affetti da patologie oncologiche, invalidanti e croniche. Si tratta, infatti, di una proposta normativa che intende porre al centro dell’attenzione istituzionale una parte della forza lavoro spesso marginalizzata e vulnerabile;
il disegno di legge introduce una serie di disposizioni strutturalmente rilevanti, volte a garantire condizioni di maggiore equità e inclusione sul luogo di lavoro. Tra queste, assume particolare rilievo, l’art.1 che introduce l’ampliamento dei congedi per malattia, al fine di assicurare ai lavoratori colpiti da gravi patologie la possibilità di accedere a percorsi terapeutici e di cura senza compromettere la propria posizione occupazionale;
considerato che:
il comma 1 dell’articolo 2 prevede l’estensione dei permessi retribuiti per effettuare visite, esami strumentali e cure mediche, garantendo una maggiore flessibilità ai lavoratori pubblici o privati, affetti da affetti da malattie oncologiche in fase attiva o in follow-up precoce, ovvero da malattie invalidanti o croniche, anche rare, che comportino un grado di invalidità pari o superiore al 74 per cento. Il medesimo diritto è altresì riconosciuto ai lavoratori con figli minori affetti dalle stesse condizioni cliniche, valorizzando il principio di attenzione anche alla dimensione familiare della cura;
i commi 4, 5, 6 stimano gli oneri finanziari relativi alle ore di permesso aggiuntive, riconoscendo la natura concreta e strutturale di questo provvedimento, pur lasciando margine a eventuali sviluppi futuri, anche in riferimento a una possibile estensione dell’indennità economica in favore dei lavoratori e dei datori di lavoro,
impegna il Governo:
a valutare la possibilità, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, di proseguire il percorso di rafforzamento delle tutele avviato con il presente disegno di legge, monitorando le misure di protezione per i lavoratori fragili e affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche, affinché nessuna categoria risulti esclusa da adeguate forme di tutela.
G/1430/6/10 (testo 2)
Il Senato,
premesso che:
il disegno di legge all’esame reca: “Disposizioni concernenti la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche”;
l’articolo 1 del provvedimento in esame è volto ad introdurre misure finalizzate alla conservazione del posto di lavoro per i dipendenti pubblici o privati affetti da malattie oncologiche,
impegna il Governo:
a verificare gli effetti applicativi della proposta di legge al fine di valutare l’opportunità, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, di adottare ulteriori iniziative normative volte a definire e a stanziare le risorse occorrenti per rafforzare ulteriormente le tutele dei lavoratori con gravi patologie oncologiche, malattie croniche e invalidanti, anche rare, che accedono al periodo di congedo, con particolare riguardo all’applicazione della contribuzione figurativa.
G/1430/7/10 (testo 2)
Il Senato,
premesso che:
il disegno di legge all’esame reca: “Disposizioni concernenti la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche”;
il diritto alla salute e alla tutela della dignità dei lavoratori costituisce un principio cardine dell’ordinamento giuridico italiano, sancito dagli articoli 32 e 36 della Costituzione;
l’articolo 1 del provvedimento in esame è volto ad introdurre misure finalizzate alla conservazione del posto di lavoro per i dipendenti pubblici o privati affetti da malattie oncologiche,
impegna il Governo:
a verificare gli effetti applicativi della proposta di legge al fine di valutare l’opportunità, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, di adottare ulteriori iniziative normative volte a definire e a stanziare le risorse occorrenti per rafforzare ulteriormente le tutele dei lavoratori con gravi patologie oncologiche, malattie croniche e invalidanti, anche rare, che accedono al periodo di congedo, con particolare riguardo all’applicazione della contribuzione figurativa.
G/1430/9/10 (testo 2)
Il Senato,
premesso che:
il disegno di legge all’esame reca: “Disposizioni concernenti la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche”;
il diritto alla salute e alla tutela della dignità dei lavoratori costituisce un principio cardine dell’ordinamento giuridico italiano, sancito dagli articoli 32 e 36 della Costituzione;
l’articolo 1 del provvedimento in esame è volto ad introdurre misure finalizzate alla conservazione del posto di lavoro per i dipendenti pubblici o privati affetti da malattie oncologiche,
impegna il Governo:
a valutare l’opportunità di adottare misure volte a favorire il recepimento nella contrattazione collettiva di un’estensione del periodo di comporto senza retribuzione anche ai lavoratori del settore privato.
G/1430/10/10 (testo 2)
Il Senato,
premesso che:
il disegno di legge all’esame reca: “Disposizioni concernenti la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche”;
l’articolo 1 del provvedimento in esame è volto ad introdurre misure finalizzate alla conservazione del posto di lavoro per i dipendenti pubblici o privati affetti da malattie oncologiche;
il diritto alla salute e alla tutela della dignità dei lavoratori costituisce un principio cardine dell’ordinamento giuridico italiano, sancito dagli articoli 32 e 36 della Costituzione,
impegna il Governo:
a valutare l’opportunità, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, ad adottare iniziative normative volte a prevedere che i dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati siano in ogni caso esclusi dal computo del periodo di comporto i periodi di ricovero ospedaliero o di day hospital per terapie salvavita e i giorni di assenza dovuti agli effetti collaterali di dette terapie, debitamente certificati.
G/1430/11/10 (testo 2)
Il Senato,
premesso che:
il disegno di legge all’esame reca: “Disposizioni concernenti la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche”;
l’articolo 1 del provvedimento in esame è volto ad introdurre misure finalizzate alla conservazione del posto di lavoro per i dipendenti pubblici o privati affetti da malattie oncologiche;
il diritto alla salute e alla tutela della dignità dei lavoratori costituisce un principio cardine dell’ordinamento giuridico italiano, sancito dagli articoli 32 e 36 della Costituzione,
impegna il Governo:
a valutare l’opportunità, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, ad adottare iniziative normative volte a prevedere che il periodo di congedo per i dipendenti pubblici e privati, affetti da malattie oncologiche, invalidanti, croniche, venga considerato come periodo di servizio figurativo effettivo valido ai fini della maturazione di un nuovo periodo di comporto.
G/1430/12/10 (testo 2)
Il Senato,
premesso che:
il disegno di legge all’esame reca: “Disposizioni concernenti la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche”;
l’articolo 1 del provvedimento in esame è volto ad introdurre misure finalizzate alla conservazione del posto di lavoro per i dipendenti pubblici o privati affetti da malattie oncologiche,
impegna il Governo:
ad adottare iniziative volte a vietare che il lavoratore affetto da malattia oncologica, ovvero da malattia invalidante o cronica, anche rara, che comporti un grado di invalidità pari o superiore al 74 per cento sia adibito al lavoro notturno dalle ore 24 alle ore 6.
G/1430/17/10 (testo 2)
Il Senato,
premesso che:
il disegno di legge all’esame reca: “Disposizioni concernenti la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche”;
il diritto alla salute e alla tutela della dignità dei lavoratori costituisce un principio cardine dell’ordinamento giuridico italiano, sancito dagli articoli 32 e 36 della Costituzione,
impegna il Governo:
a valutare l’opportunità, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, di adottare provvedimenti normativi che prevedano che per i dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati affetti da malattie oncologiche, nonché da malattie invalidanti o croniche, anche rare, a prescindere dal grado di invalidità civile riconosciuta, le assenze dal servizio dovute a ricovero ospedaliero, day-hospital, day-service, day-surgery e follow-up non siano computabili nel periodo di comporto.
G/1430/18/10 (testo 2)
Il Senato,
premesso che:
il disegno di legge all’esame reca: “Disposizioni concernenti la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche”;
il diritto alla salute e alla tutela della dignità dei lavoratori costituisce un principio cardine dell’ordinamento giuridico italiano, sancito dagli articoli 32 e 36 della Costituzione,
impegna il Governo:
a valutare, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, l’opportunità di stanziare 6 milioni di euro annui per il triennio 2025 – 2027, al fine di rafforzare le misure di prevenzione per il tumore al seno e di avviare progetti di rafforzamento dell’adesione e dell’estensione mediante campagne di screening regionale per le donne nelle fasce d’età 45-50 anni e 70-74 anni a carico del Servizio Sanitario Nazionale.
Riunione n. 80
MARTEDÌ 3 GIUGNO 2025
Presidenza del Presidente
Orario: dalle ore 14,10 alle ore 14,35
AUDIZIONE DI RAPPRESENTANTI DI UNIAMO-FEDERAZIONE ITALIANA MALATTIE RARE E DEL GRUPPO ITALIANO SALUTE E GENERE (GISeG) SUL DISEGNO DI LEGGE N. 989 (MEDICINA DI GENERE)
Riunione n. 14
MARTEDÌ 3 GIUGNO 2025
Relatori: ZANETTIN (FI-BP-PPE) e ZULLO (FdI)
Orario: dalle 12,05 alle 13,05
(65) PARRINI e FINA. – Disposizioni in materia di terapia del dolore e dignità nella fase finale della vita, nonché modifiche all’articolo 580 del codice penale
(104) BAZOLI e altri. – Disposizioni in materia di morte volontaria medicalmente assistita
(124) Elisa PIRRO e altri. – Disposizioni in materia di suicidio medicalmente assistito e di trattamento eutanasico
(570) DE CRISTOFARO e altri. – Disposizioni in materia di morte volontaria medicalmente assistita
(1083) PAROLI e altri. – Modifiche all’articolo 580 del codice penale e modifiche alla legge 22 dicembre 2017, n. 219, in materia di disposizioni anticipate di trattamento e prestazione delle cure palliative
– e petizioni nn. 198, 667 e 1028 ad essi attinenti
(Seguito dell’esame congiunto).


























