GIOVEDÌ 11 GIUGNO 2026
413ª Seduta (2ª pomeridiana)
Presidenza del Presidente
La seduta inizia alle ore 14,15.
IN SEDE REFERENTE
(1786) Delega al Governo per la riforma e il riordino della legislazione farmaceutica in materia di accesso al farmaco, monitoraggio e controllo della spesa farmaceutica, prestazione di servizi sanitari sul territorio da parte delle farmacie e rafforzamento della rete assistenziale farmaceutica
(Seguito dell’esame e rinvio)
Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 9 giugno.
Il presidente ZAFFINI dichiara inammissibili per estraneità di materia gli emendamenti 3.62, 3.151, 3.152, 3.153, 3.0.4, 3.63 (Testo 2), 3.63, 3.64, 3.65, 3.66, 3.67, 3.68, 3.69, 3.70, 3.71, 3.72, 3.73, 3.74, 3.76, 3.182, 3.183. Si riserva inoltre di dichiarare le ulteriori inammissibilità eventualmente derivanti dal parere della Commissione bilancio sugli emendamenti.
La Commissione prende atto.
Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
(1933) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 62, recante disposizioni urgenti in materia di salario giusto, di incentivi all’occupazione e di contrasto del caporalato digitale, approvato dalla Camera dei deputati
(Esame e rinvio)
La relatrice MANCINI (FdI) nota innanzitutto che gli articoli da 1 a 3 del decreto-legge in esame prevedono, in favore dei datori di lavoro privato, esoneri contributivi in relazione ad assunzioni a tempo indeterminato, nell’anno 2026, comportanti un incremento occupazionale netto, qualora esse riguardino donne disoccupate da determinati periodi di tempo o svantaggiate o soggetti di età inferiore a 35 anni e rientranti in determinate fattispecie o qualora esse soddisfino specifiche condizioni e siano relative all’ambito territoriale della Zona economica speciale per il Mezzogiorno-ZES unica. Il successivo articolo 5 reca novelle di coordinamento in relazione ai suddetti articoli.
L’articolo 4 riconosce, a determinate condizioni, un esonero contributivo, in favore dei datori di lavoro privato, per le trasformazioni a tempo indeterminato, intervenute nel periodo 1° agosto 2026-31 dicembre 2026, dei rapporti di lavoro a termine instaurati entro il 30 aprile 2026.
L’articolo 4-bis stabilisce in 12 mesi, con riferimento, in via unitaria, a ciascun gruppo di imprese, la durata massima dei tirocini extracurriculari, fermi restando i limiti previsti dalle legislazioni regionali.
I commi da 1 a 5 dell’articolo 6 prevedono, in via transitoria, uno sgravio contributivo in favore delle aziende in possesso di certificazione dell’adozione di misure di sostegno alla natalità e alle esigenze di cura.
Il successivo comma 5-bis prevede la comunicazione all’INPS, da parte degli enti locali, degli elementi identificativi delle strutture che svolgono servizi educativi per l’infanzia.
L’articolo 6-bis prevede la possibilità di istituzione, mediante le risorse dei programmi operativi, nazionali o regionali, cofinanziati con fondi strutturali europei, della figura del “tutor per la sostenibilità economica”, svolgente funzioni di accompagnamento, orientamento e assistenza, intese alla riorganizzazione della sostenibilità economica della persona che abbia subìto la perdita del lavoro o una significativa riduzione del reddito di lavoro.
L’articolo 6-ter prevede che i lavoratori con disabilità mantengano la posizione nella graduatoria del cosiddetto collocamento obbligatorio quando siano assunti con contratto di apprendistato o con contratto di lavoro a tempo determinato, fino alla trasformazione del rapporto o alla stipulazione di un contratto di lavoro a tempo indeterminato.
I commi da 1 a 4 dell’articolo 7 prevedono che nel settore privato il trattamento economico complessivo del lavoratore dipendente non possa essere inferiore a quello definito dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale; al fine dell’applicazione di tale parametro, si fa riferimento, per l’individuazione delle suddette organizzazioni comparativamente più rappresentative, al settore e alla categoria produttivi di riferimento, in rapporto all’attività principale o prevalente esercitata dal datore di lavoro e alla dimensione e alla natura giuridica di quest’ultimo, e, per i settori non coperti da contrattazione collettiva, al settore (coperto da contratto collettivo) maggiormente connesso all’attività effettivamente esercitata dal datore di lavoro, tenuto conto della dimensione e della natura giuridica del medesimo. Il comma 4-bis individua, ai fini dell’applicazione dei commi precedenti, le tipologie di emolumenti rientranti nella nozione di trattamento economico complessivo, dalla quale restano escluse le voci retributive discrezionali e variabili riconosciute ai singoli lavoratori.
Il successivo comma 5 stabilisce che l’accesso ai benefici previsti dal presente decreto è subordinato alla condizione che il trattamento economico individuale corrisposto non sia inferiore a quello determinato in base ai criteri suddetti.
Il comma 6 prevede che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le posizioni di lavoro disponibili pubblicate sul Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa-SIISL rechino anche alcuni dati inerenti al contratto collettivo applicato e alla retribuzione.
L’articolo 7-bis reca integrazioni alla disciplina dei cosiddetti contratti di prossimità, prevedendo sia la raccolta degli stessi sia ulteriori disposizioni di garanzia per l’ipotesi in cui essi prevedano trattamenti peggiorativi; riguardo a quest’ultima ipotesi, si dispone che il datore di lavoro informi, successivamente all’intesa, i lavoratori interessati e si prevede che, in alcuni casi, le intese siano sottoscritte presso l’ispettorato territoriale del lavoro.
Gli articoli 8 e 9 recano varie norme su attività di raccolta, monitoraggio, analisi ed elaborazione, con riferimento (sempre nell’ambito del settore privato) ai dati in materia retributiva, ai contratti collettivi di lavoro e agli indicatori del costo della vita.
L’articolo 10 concerne i rinnovi dei contratti collettivi nazionali di lavoro nel settore privato. Il comma 1 demanda alla contrattazione collettiva la determinazione sia delle procedure idonee a garantire regolarità nei rinnovi sia dei criteri di adeguamento da applicare nel periodo temporale intercorrente tra la scadenza di un contratto e la sottoscrizione del nuovo. Il comma 2 prevede che gli acconti relativi all’eventuale frazione del suddetto periodo successiva ai primi nove mesi siano pari al 50 per cento della variazione dell’indice dei prezzi al consumo armonizzato (IPCA), indice che viene assunto nella versione al netto dei prezzi energetici importati; è fatta salva l’ipotesi di diverse pattuizioni contrattuali. Tale forma di adeguamento ex lege è esclusa dal successivo comma 3 per i settori caratterizzati da elevata stagionalità e variabilità dei ricavi nonché per i settori in cui rientrano i soggetti che erogano prestazioni sanitarie e socio-sanitarie per conto e a carico del Servizio sanitario nazionale. Per l’eventuale frazione eccedente i primi dodici mesi, il comma 4 esclude il riconoscimento del contributo di assistenza contrattuale; tale esclusione opera fino al rinnovo del contratto collettivo. Il comma 5 prevede che le disposizioni del presente articolo si applichino a decorrere dal 1° gennaio 2027 per i contratti scaduti prima della data di entrata in vigore del presente decreto.
I commi 1 e 2 dell’articolo 11 prevedono che l’indicazione del codice alfanumerico unico del contratto collettivo nazionale di lavoro rientri tra le informazioni obbligatorie che il datore di lavoro privato è tenuto a rendere al lavoratore e che la medesima indicazione debba essere presente nei prospetti di paga dei lavoratori dipendenti privati diversi dai dirigenti. In base ai successivi commi 3 e 4, il codice alfanumerico unico costituisce un riferimento per le attività di monitoraggio dell’effettiva applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro.
Gli articoli da 11-bis a 14 e il comma 1 dell’articolo 15 recano norme integrative della disciplina specifica vigente relativa ai lavoratori autonomi che svolgono attività di consegna di beni per conto altrui, in ambito urbano e con l’ausilio di velocipedi o veicoli a motore, attraverso piattaforme anche digitali.
Il comma 2, con riferimento alle somme corrisposte dagli utenti a titolo di liberalità, estende ai lavoratori che prestano la propria attività di natura subordinata mediante piattaforme digitali le norme fiscali e previdenziali vigenti per le omologhe somme percepite dai lavoratori dipendenti delle strutture ricettive e degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.
L’articolo 16 reca una norma transitoria, concernente gli accantonamenti per i trattamenti di fine rapporto presso il relativo fondo dell’INPS.
Il comma 1 dell’articolo 16-bis introduce limiti di durata e di rinnovo dei mandati consecutivi per gli organi di amministrazione e di controllo delle forme pensionistiche complementari. Il comma 2 dello stesso articolo prevede che il presidente e il vicepresidente di una forma pensionistica complementare siano eletti dall’organo di amministrazione all’interno dei componenti del medesimo organo.
Il comma 1 dell’articolo 16-ter sopprime una modifica che troverebbe applicazione dal 1° luglio 2026, relativa alla possibilità di liquidazione in forma di capitale di una quota di prestazione previdenziale complementare.
Il successivo comma 2 differisce dal 1° luglio 2026 al 31 ottobre 2026 il termine di decorrenza della possibilità di liquidazione della prestazione di previdenza complementare in una specifica forma di rendita, costituita dall’erogazione frazionata, per un periodo non inferiore a cinque anni, del montante accumulato.
L’articolo 16-quater introduce in via sperimentale, fino al 31 dicembre 2029 e demandando a un decreto ministeriale la definizione delle disposizioni attuative, la possibilità di distacco di uno o più lavoratori, previo accordo sindacale, anche in assenza dell’interesse proprio del datore di lavoro distaccante; la possibilità viene ammessa quando il distacco sia finalizzato alla salvaguardia dei livelli occupazionali o della continuità produttiva, alla conservazione delle competenze professionali ovvero a evitare o a limitare sospensioni dell’attività lavorativa, riduzioni dell’orario di lavoro, ricorsi agli ammortizzatori sociali o situazioni di esubero di personale.
Il comma 1 dell’articolo 16-quinquies stabilisce una nuova disciplina del limite di durata complessiva delle missioni a tempo determinato di un lavoratore assunto a tempo indeterminato dal somministratore; la disciplina trova applicazione secondo la decorrenza di cui al comma 2. La novella operata dal comma 1 prevede, fatte salve le diverse previsioni del contratto collettivo di lavoro applicato dall’utilizzatore, un limite di 36 mesi, nel cui computo rientrano esclusivamente le suddette missioni; tale limite viene dunque distinto rispetto al limite, già vigente, di 24 mesi, il quale resta valido con riferimento, in via unitaria, sia alla durata di missioni a termine (presso lo stesso utilizzatore) nell’ambito di precedenti contratti a termine tra somministratore e lavoratore somministrato sia a contratti di lavoro a termine intercorsi tra lavoratore somministrato e utilizzatore. Il successivo comma 3 prevede che sia nulla ogni clausola diretta a limitare, anche indirettamente, la facoltà dell’utilizzatore di assumere il lavoratore in costanza o al termine del periodo di missione.
L’articolo 16-sexies reca uno stanziamento, pari a 130.000 euro per l’anno 2027 e a 260.000 euro annui a decorrere dal 2028, in favore della Federazione nazionale Maestri del lavoro, per lo svolgimento delle attività di interesse sociale e formativo previste dal suo statuto.
L’articolo 16-septies reca alcune modifiche alla disciplina temporanea che consente, fino al 31 dicembre 2029, ai professionisti sanitari e agli operatori di interesse sanitario l’esercizio dell’attività professionale – presso strutture sanitarie o socio-sanitarie, anche con incarico inquadrato come lavoro autonomo – sulla base di un riconoscimento regionale (o della provincia autonoma) e in deroga alla disciplina sul riconoscimento delle qualifiche conseguite all’estero.
L’articolo 17 provvede alla copertura degli oneri finanziari derivanti dai precedenti articoli 2, 3, 4 e 6.
I commi 1 e 2 dell’articolo 18 definiscono l’ambito generale di applicazione delle norme di cui al presente decreto, stabilendo che esse si applicano ai rapporti di lavoro subordinato privato, con conseguente esclusione – esplicitata dal comma 2 – dei rapporti di lavoro e dei contratti inerenti alle pubbliche amministrazioni. Il successivo comma 3 reca la clausola di salvaguardia per le autonomie speciali territoriali. Il comma 4 specifica, infine, che restano salve le prerogative costituzionalmente garantite alle parti sociali.
Il presidente ZAFFINI, in considerazione del calendario dell’Assemblea, propone di fissare sin da ora il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno alle ore 12 di lunedì 15 giugno.
La senatrice FURLAN (IV-C-RE) considera ineludibile lo svolgimento di un ciclo di audizioni.
Il presidente ZAFFINI osserva che i tempi a disposizione della Commissione, derivanti dalla calendarizzazione del provvedimento in Assemblea, non sembrano consentire lo svolgimento di audizioni. Segnala che i commissari possono peraltro acquisire la documentazione fornita dai soggetti auditi nell’ambito della trattazione presso l’altro ramo del Parlamento.
La senatrice CAMUSSO (PD-IDP) dissente, richiamando il pieno diritto della Commissione di procedere alle audizioni, indipendentemente dall’andamento dei lavori svolti presso la Camera dei deputati. Pone quindi in evidenza l’opportunità di sentire il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, considerato che il testo in esame differisce in maniera considerevole dalla versione originaria.
Il presidente ZAFFINI si riserva di avviare l’interlocuzione con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali necessaria alla definizione delle modalità della sua partecipazione ai lavori della Commissione.
Interviene nuovamente la senatrice FURLAN (IV-C-RE), ribadendo la necessità di svolgere audizioni relativamente a un testo diverso rispetto a quello inizialmente presentato all’altro ramo del Parlamento.
Il senatore ZULLO (FdI) ritiene che l’esigenza segnalata sia attenuata dalla sussistenza di consolidate forme di interazione e coordinamento fra i Gruppi presenti nei due rami del Parlamento. Riconosce inoltre la fondatezza di quanto rilevato dal presidente Zaffini in ordine ai tempi effettivamente a disposizione della Commissione. Dichiara pertanto che il proprio Gruppo non concorda sulla proposta di svolgimento di audizioni.
La relatrice MANCINI (FdI) si esprime a favore della posizione assunta dalla Presidenza, rilevando come il provvedimento in esame non sia stato oggetto di stravolgimenti rispetto alla versione originaria, risultando piuttosto positivamente integrato.
Constatata la mancanza di unanimità, il presidente ZAFFINI pone in votazione la proposta di procedere allo svolgimento di audizioni, che risulta respinta.
Il PRESIDENTE prende poi atto dell’assenza di ulteriori obiezioni relativamente alla proposta da lui avanzata sul termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno.
La senatrice CAMUSSO (PD-IDP) fa presente che, alla luce delle determinazioni assunte, la propria parte politica si riserva di contribuire con un ampio apporto alla fase emendativa, nonché di giovarsi pienamente dei diritti garantiti dal Regolamento in ordine all’illustrazione degli emendamenti.
La senatrice FURLAN (IV-C-RE) considera grave la determinazione di non procedere alle audizioni e annuncia che i contenuti del provvedimento in esame saranno oggetto di attenta trattazione anche in sede di discussione in Assemblea.
Il presidente ZAFFINI assicura che garantirà il corretto esercizio delle prerogative conferite dal Regolamento ai Gruppi e ai singoli senatori.
Ciò posto, dichiara aperta la discussione generale.
Non essendovi richieste di intervento, il seguito dell’esame è quindi rinviato.
IN SEDE CONSULTIVA
(1837) Disposizioni per la valorizzazione delle isole minori marine, lagunari e lacustri
(Parere alla 8ª Commissione. Seguito e conclusione dell’esame. Parere favorevole)
Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 9 giugno.
Il presidente ZAFFINI rileva che non ci sono richieste di intervento. Dichiara pertanto chiusa la discussione generale.
Quindi, in qualità di relatore facente funzioni, presenta una proposta di parere favorevole, che viene posta in votazione.
Le senatrici CAMUSSO (PD-IDP) e FURLAN (IV-C-RE) intervengono per dichiarazione di voto di astensione a nome dei rispettivi Gruppi.
Verificata la presenza del numero legale, la Commissione approva infine la proposta di parere.
SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
La senatrice CAMUSSO (PD-IDP) sollecita l’audizione del Ministro della salute in ordine alle notizie concernenti la predisposizione e il successivo ritiro di un progetto di riforma della disciplina riguardante i medici di medicina generale.
La senatrice FURLAN (IV-C-RE) si associa, osservando che la richiamata diffusione di notizie è prevalentemente riconducibile all’area del Governo e della maggioranza.
Il presidente ZAFFINI fa presente la scarsa accuratezza della rappresentazione giornalistica della questione richiamata, specie in assenza di un disegno di riforma con i crismi dell’ufficialità. Si riserva di concordare con il Ministro della salute l’intervento in Commissione, tenuto conto che è già prevista in tempi brevi la sua audizione nell’ambito dell’indagine conoscitiva sulle forme integrative di previdenza e di assistenza sanitaria.
La seduta termina alle ore 14,45.
GIOVEDÌ 11 GIUGNO 2026
412ª Seduta (1ª pomeridiana)
Presidenza del Presidente
La seduta inizia alle ore 14,10.
SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
Il presidente ZAFFINI avverte che è stato assegnato alla Commissione, in sede referente, il disegno di legge n. 1933, recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge n. 62 del 2026, in materia di salario giusto, incentivi all’occupazione e contrasto del caporalato digitale. Fa presente che l’ordine del giorno è conseguentemente integrato, a partire dalla prossima seduta.
La Commissione prende atto.
CONVOCAZIONE DI UN’ULTERIORE SEDUTA DELLA COMMISSIONE
Il presidente ZAFFINI avverte che la Commissione tornerà a riunirsi immediatamente al termine della presente seduta.
La Commissione prende atto.
La seduta termina alle ore 14,15.
MERCOLEDÌ 10 GIUGNO 2026
411ª Seduta
Presidenza del Presidente
La seduta inizia alle ore 9,40.
IN SEDE REFERENTE
(1179) ZAFFINI e altri. – Disposizioni in materia di tutela della salute mentale
(734) SENSI e BAZOLI. – Disposizioni in materia di tutela della salute mentale volte all’attuazione e allo sviluppo dei princìpi di cui alla legge 13 maggio 1978, n. 180
(938) MAGNI e altri. – Disposizioni in materia di tutela della sanità mentale
(1171) Maria Cristina CANTU’ e altri. – Disposizioni per lo sviluppo evolutivo del sistema di prevenzione, protezione e tutela della salute mentale dalla preadolescenza all’età geriatrica
– e petizioni nn. 86, 201 e 1344 ad essi attinenti
(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)
Prosegue l’esame congiunto, sospeso nella seduta del 3 giugno.
Il PRESIDENTE dà conto della presentazione dei subemendamenti (pubblicati in allegato) riferiti agli emendamenti presentati dal relatore nella seduta del 3 giugno.
Ricorda quindi che deve essere ancora acquisito il prescritto parere della 5ª Commissione sul testo base, disegno di legge n. 1179.
Ponendo in evidenza la delicatezza della materia, la senatrice ZAMPA (PD-IDP) propone di procedere all’illustrazione degli emendamenti predetti e dei relativi subemendamenti in una seduta successiva, così da disporre di tempi adeguati per la loro trattazione.
Non essendovi obiezioni, il PRESIDENTE ritiene di accogliere la proposta della senatrice Zampa.
Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.
ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL’UNIONE EUROPEA
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) 2017/745 e (UE) 2017/746 per quanto riguarda la semplificazione e la riduzione dell’onere delle norme relative ai dispositivi medici e ai dispositivi medico-diagnostici in vitro e che modifica il regolamento (UE) 2022/123 per quanto riguarda il sostegno dell’Agenzia europea per i medicinali ai gruppi di esperti sui dispositivi medici e il regolamento (UE) 2024/1689 per quanto riguarda l’elenco della normativa di armonizzazione dell’Unione di cui al suo allegato I (COM(2025) 1023 definitivo)
(Seguito dell’esame, ai sensi dell’articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, e rinvio)
Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 19 maggio.
Il presidente ZAFFINI ricapitola brevemente lo svolgimento dell’iter, rammentando che la proposta di regolamento in titolo è tuttora anche all’esame della 4ª Commissione.
Preso atto che nessuno chiede di intervenire, dichiara chiusa la discussione generale.
Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 9,45.
SUBEMENDAMENTI AGLI EMENDAMENTI DEL RELATORE AL DISEGNO DI LEGGE
Art. 1
1.200/1
Mazzella, Castellone, Guidolin, Pirro
All’emendamento 1.200, dopo le parole «dei disturbi del neurosviluppo e di salute mentale» aggiungere le seguenti: «, ivi compresi quelli associati a malattie rare».
Art. 2
2.200/1
All’emendamento 2.200, sostituire le parole: «è effettuata» con le parole: «deve essere garantita».
2.200/2
All’emendamento 2.200, dopo le parole: «mediante la collaborazione stabile» inserire le seguenti: «, avvalendosi anche di strumenti digitali di raccordo,».
2.200/3
All’emendamento 2.200, dopo le parole: «psichiatrici e delle dipendenze» inserire le seguenti: «nonché della dietetica e della nutrizione».
Conseguentemente all’articolo 4, comma 1, dopo la lettera l) aggiungere la seguente:
« l-bis) dietista o biologo nutrizionista;».
2.200/4
Mazzella, Castellone, Guidolin, Pirro
All’emendamento 2.200, dopo le parole «delle dipendenze» inserire le seguenti: «, nonché con i presìdi della Rete nazionale per le malattie rare,».
2.200/5
All’emendamento 2.200, sostituire le parole: «in integrazione con» con le parole: «in modo integrato con tutte le altre attività distrettuali, con l’assistenza primaria e con tutti i servizi sanitari e sociosanitari territoriali e ospedalieri, in integrazione con».
2.200/6
All’emendamento 2.200, sostituire le parole: «case di comunità» con le parole: «case della comunità».
2.300/1
All’emendamento 2.300, sostituire le parole: «i DSM» con le seguenti: «i servizi di neuropsichiatria dell’infanzia e adolescenza e i DSM».
Art. 3
3.100/1
All’emendamento 3.100, sostituire il capoverso «4-bis» con il seguente:
«4-bis. Le aziende sanitarie garantiscono il coinvolgimento della persona con disturbo mentale, anche per il tramite del suo rappresentante legale, nella formulazione del programma terapeutico-riabilitativo individuale assicurando il rispetto della libertà di scelta del medico, del professionista sanitario e del luogo di cura.».
Art. 5
5.100/1
All’emendamento 5.100, capoverso «10-bis», lettera b), dopo le parole: «sentita la persona interessata», inserire le seguenti: «se possibile mediante contatto diretto nel luogo di cura e in presenza».
5.100/2
All’emendamento 5.100, capoverso «10-bis», dopo la lettera d), inserire la seguente:
«d-bis) dopo il comma 5, è inserito il seguente: “5-bis. La persona sottoposta al trattamento sanitario obbligatorio, al momento della convalida, può nominare un curatore speciale”.».
Art. 10
10.100/1
Mazzella, Castellone, Guidolin, Pirro
All’emendamento 10.100, dopo le parole: «affrontare efficacemente i disturbi correlati» inserire le seguenti: «, ivi comprese le manifestazioni neuropsichiatriche associate a malattie rare,».
10.100/2
Pirro, Castellone, Guidolin, Mazzella
All’emendamento 10.100, dopo le parole: «i disturbi correlati» inserire le seguenti: «e rimuovere qualsiasi forma di discriminazione, stigmatizzazione, ed esclusione nei confronti delle persone con disturbo della salute mentale,»
MERCOLEDÌ 10 GIUGNO 2026
28ª Seduta
Presidenza del Presidente della 10ª Commissione
Interviene il vice ministro della giustizia Sisto.
La seduta inizia alle ore 14,10.
IN SEDE REFERENTE
(65) PARRINI e FINA. – Disposizioni in materia di terapia del dolore e dignità nella fase finale della vita, nonché modifiche all’articolo 580 del codice penale
(104) BAZOLI e altri. – Disposizioni in materia di morte volontaria medicalmente assistita
(124) Elisa PIRRO e altri. – Disposizioni in materia di suicidio medicalmente assistito e di trattamento eutanasico
(570) DE CRISTOFARO e altri. – Disposizioni in materia di morte volontaria medicalmente assistita
(1083) PAROLI e altri. – Modifiche all’articolo 580 del codice penale e modifiche alla legge 22 dicembre 2017, n. 219, in materia di disposizioni anticipate di trattamento e prestazione delle cure palliative
(1408) Mariastella GELMINI e Giuseppina VERSACE. – Disposizioni in materia di morte medicalmente assistita
(1597) DISEGNO DI LEGGE D’INIZIATIVA POPOLARE- Disposizioni in materia di aiuto medico alla morte volontaria
– e petizioni nn. 198, 667, 1028 e 1413 ad essi attinenti
(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)
Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 26 maggio.
Il presidente ZAFFINI fa presente che non è ancora pervenuto il parere della 5ª Commissione sul testo unificato dei disegni di legge in titolo.
Dà inoltre conto delle ulteriori proposte emendative (pubblicate in allegato) presentate entro il termine da ultimo posto, scaduto ieri. Avverte pertanto che si potrà procedere all’illustrazione di tali proposte.
Il senatore SCALFAROTTO (IV-C-RE) interviene sull’ordine dei lavori richiamando l’audizione dell’Istituto Superiore di Sanità svolta nell’Ufficio di Presidenza delle Commissioni riunite del 3 giugno, in occasione della quale la Presidenza aveva dato lettura di una lettera del Consiglio Nazionale delle Ricerche relativa alla disponibilità di dispositivi autorizzati per l’autosomministrazione della sostanza letale impiegabili nella procedura di morte volontaria medicalmente assistita. Chiede pertanto alla Presidenza di procedere all’audizione del Presidente del CNR sul punto, dal momento che i contenuti della lettera citata sembrano in contraddizione con quanto accaduto invece nel caso della paziente “Libera”.
Il PRESIDENTE specifica che si riserva di programmare l’audizione del presidente del CNR già per la prossima settimana.
La senatrice CASTELLONE (M5S) si associa, riconoscendo l’importanza di un chiarimento da parte del CNR, particolarmente in ragione delle informazioni disponibili circa il contributo del medesimo organismo alla messa a punto della strumentazione già impiegata per l’autosomministrazione del farmaco in un caso di suicidio assistito.
Aggiunge infine la propria firma all’emendamento 1.20.
Il senatore SCALFAROTTO (IV-C-RE) ribadisce che, a suo parere, la lettera inviata dal CNR è omissiva in quanto, se è vero che non è disponibile un dispositivo con marchio CE, è altrettanto vero che in casi riportati dalla stampa è stato lo stesso CNR a mettere a disposizione un dispositivo per l’autosomministrazione della sostanza letale a seguito della sentenza della Corte costituzionale, ad esempio nel caso di “Libera”, affetta da una patologia che le impediva qualsiasi movimento.
Il senatore MAGNI (Misto-AVS) sostiene a sua volta la necessità di un chiarimento da parte della Presidenza del CNR.
Il senatore SCALFAROTTO (IV-C-RE) procede quindi ad illustrare il suo emendamento 1.20, diretto a sostituire il testo unificato dei relatori con i contenuti del disegno di legge di iniziativa popolare Atto Senato n. 1597. Proprio con riferimento al disegno di legge di iniziativa popolare sottolinea come vi sia un tema politico, regolamentare e istituzionale, non eludibile, in quanto il provvedimento sarebbe dovuto essere calendarizzato ed esaminato dall’Assemblea in tempi molto rapidi a norma dell’articolo 74, comma 3, del Regolamento del Senato, introdotto dalla riforma organica del Regolamento del 2017. Questa riforma, che ambiva a garantire tempi celeri e certi ai disegni di legge di iniziativa popolare, non ha avuto effetto ed anzi i ritardi nella calendarizzazione hanno comportato una violazione di tutti i termini regolamentari previsti, senza considerare che in questo caso era la stessa Corte costituzionale a richiedere un intervento del legislatore sul fine vita. Questo atteggiamento segnala una grave mancanza di rispetto nei confronti di tutti i sottoscrittori di questo disegno di legge, e non deve stupire la sempre crescente disaffezione alla partecipazione del corpo elettorale, se questo è l’esito che hanno iniziative su temi che interessano profondamente tutti i cittadini. Il suo emendamento 1.20, pertanto, rappresenta un invito a ripartire proprio dai contenuti del disegno di legge 1597, che esprime la richiesta di chi vive la vita reale di poter disporre di uno strumento per poter scegliere come affrontare il fine vita. Peraltro, i cittadini già usufruiscono di questo diritto all’esito delle pronunce della Corte costituzionale e pertanto non è ammissibile qualsiasi tentativo di restringere il perimetro di quanto già affermato dalla Consulta.
Il presidente ZAFFINI rammenta la competenza della Conferenza dei Capigruppo ai fini della programmazione dell’attività dell’Assemblea.
Il senatore MAGNI (Misto-AVS), nonché le senatrici CAMUSSO (PD-IDP) e CUCCHI (Misto-AVS) aggiungono le rispettive firme all’emendamento 1.20.
La senatrice GELMINI (Cd’I-UDC-NM (NcI, CI, IaC)-MAIE-CP) illustra l’emendamento 1.0.2 a sua prima firma, che introduce il diritto ad un percorso preliminare di cura e accompagnamento per l’accesso alla procedura di suicidio medicalmente assistito. La proposta assicura il diritto del paziente ad avere un’offerta effettiva e completamente accessibile ed un percorso integrato di cure palliative e di accompagnamento multidisciplinare, che comprende non solo il trattamento del dolore e degli altri sintomi correlati alla patologia, ma anche un supporto psicologico adeguato e costante ed un percorso di accompagnamento esistenziale finalizzato all’individuazione delle motivazioni sottese alla richiesta di suicidio medicalmente assistito e delle eventuali condizioni di sofferenza esistenziale. Il percorso introdotto, inoltre, si avvale di ulteriori professionalità come i bioeticisti clinici, che possono verificare che processo decisionale si sia sviluppato in condizioni di adeguata informazione, riflessione e libertà. La garanzia di questo percorso deve essere effettiva e, ai sensi del comma 4, il rifiuto da parte del paziente di avvalersi degli interventi previsti non può costituire in ogni caso una causa di inammissibilità della richiesta di suicidio medicalmente assistito laddove gli interventi siano stati offerti in modo completo e concretamente accessibile.
La senatrice TERNULLO (FI-BP-PPE) illustra in primo luogo l’emendamento 1.21, volto a chiarire la competenza del Servizio sanitario nazionale in ordine alle cure palliative, alla terapia del dolore e all’assistenza domiciliare nell’ambito della proposta di disciplina in esame, nonché a specificare che l’assistenza al suicidio non può rientrare nei livelli di assistenza.
L’emendamento 2.31 è finalizzato all’adeguamento del testo alle pronunce della Corte costituzionale, in quanto reca l’inserimento della sussistenza di trattamenti sanitari di sostegno vitale – anziché di trattamenti sanitari sostitutivi di funzioni vitali – quale criterio per la non punibilità delle condotte di cui all’articolo 580 del codice penale.
Illustra quindi il subemendamento 4.100/63, volto a rimodulare i termini per l’espressione dei previsti pareri del Comitato etico territoriale e del Centro di coordinamento, fissandoli entrambi in 45 giorni.
Dà conto infine dell’emendamento 4.0.5, con il quale viene disciplinata l’obiezione di coscienza da parte degli esercenti la professione sanitaria.
In sede di discussione sui nuovi emendamenti ha quindi la parola la senatrice CASTELLONE (M5S) che, in riferimento all’emendamento 1.20, fa presente l’esigenza del rispetto rigoroso delle disposizioni di cui all’articolo 74 del Regolamento riguardo i disegni di legge di iniziativa popolare. Fa presente a tale proposito l’ampio sostegno di cui gode il disegno di legge n. 1597, testimoniato dall’elevato numero di firme raccolte.
Esprime poi una valutazione positiva su parte delle proposte emendative illustrate dalla senatrice Ternullo, che tengono conto dei rilievi emersi nel corso del dibattito specialmente in relazione al superamento del criterio della sussistenza di trattamenti sanitari di sostegno vitale. Manifesta invece perplessità per l’ipotesi di esclusione dai LEA dell’assistenza al suicidio, in quanto incompatibile con i principi di gratuità e universalità dell’accesso.
Si esprime poi criticamente in merito all’emendamento 1.0.2, poiché le previsioni in esso contenute contemplano meccanismi indebiti di valutazione persino dei valori personali dei richiedenti l’accesso alla procedura di suicidio medicalmente assistito.
Auspica infine lo svolgimento celere del prosieguo dell’iter.
Il senatore BAZOLI (PD-IDP) interviene a sua volta sul complesso dei nuovi emendamenti presentati per prendere amaramente atto che, dopo mesi di discussioni e di approfondimenti, le Commissioni riunite si ritrovano ancora nella fase di illustrazione degli emendamenti, in una sorta di corsa ad ostacoli che non trova mai una sua conclusione. Occorre quindi prendere atto che una parte della maggioranza non vuole questo provvedimento, e che probabilmente in questa legislatura non si riuscirà ad approvare la legge sul fine vita, che la società invece attende e ritiene importante. Da oramai otto mesi le Commissioni riunite attendono di conoscere i pareri dei relatori e del Governo sugli emendamenti. Quanto alle nuove proposte di modifica presentate, considera gli emendamenti presentati da Forza Italia un tentativo certamente rilevante ma non ancora sufficiente per la stesura di un testo accettabile e pienamente conforme alle statuizioni della Corte costituzionale. Le proposte, infatti, affrontano i nodi problematici emersi nel dibattito in Commissione ma non sono risolutivi. Ad esempio, l’emendamento 2.31 è sicuramente apprezzabile in quanto ripristina l’indicazione, contenuta nelle pronunce della Corte costituzionale, che le persone che possono accedere al percorso di suicidio medicalmente assistito siano tenute in vita da trattamenti sanitari di sostegno vitale, anziché da trattamenti sostitutivi di funzioni vitali come invece indicato nel testo unificato dei relatori. Se è certamente condivisibile il riferimento ai trattamenti di sostegno vitale, l’inserimento dell’aggettivo “sanitari”, tuttavia, rischia di rappresentare una indicazione che potrebbe ripristinare in maniera surrettizia proprio il riferimento ai trattamenti sostitutivi di funzioni vitali; per questa ragione sull’emendamento occorrerebbe una ulteriore riflessione. Dichiara di apprezzare altresì il subemendamento 4.100/63, che riduce i tempi della richiesta di accertamento della sussistenza dei requisiti per l’accesso alla procedura di suicidio medicalmente assistito. Tuttavia, anche in questo caso, il mantenimento del doppio binario tra Centro di coordinamento nazionale e Comitato etico territoriale non corrisponde né a criteri di efficienza, né alle determinazioni della Consulta. Quanto poi al ruolo del Servizio Sanitario Nazionale, oggetto del subemendamento 4.100/65, rileva una contraddizione tra la disposizione secondo cui l’assistenza al suicidio può essere resa da un medico ospedaliero o di medicina generale su base volontaria e gratuita e la previsione – contenuta invece nell’emendamento 4.0.5 – che introduce l’obiezione di coscienza. Non ha senso, infatti, prevedere l’obiezione di coscienza se non si introduce un obbligo di assistenza al suicidio medicalmente assistito. Ancora, l’indicazione che l’assistenza al suicidio sia svolta nell’ambito dell’attività libero professionale ovvero in regime di intramoenia sembrerebbe contraddire l’assunto che l’assistenza avviene su base gratuita. Infine, ritiene condivisibile la disposizione che pone a carico del CNR il reperimento degli strumenti di eventuale supporto all’autosomministrazione: si tratta certamente di un passo avanti, ma chiede di conoscere chi sosterrà lo sforzo economico per la realizzazione di tali macchinari.
Il senatore MAGNI (Misto-AVS) ritiene che lo svolgimento della trattazione confermi la sostanziale contrarietà delle forze di maggioranza nei confronti dell’introduzione di un’adeguata disciplina legislativa del suicidio assistito. Particolarmente significativa, a suo avviso, è la volontà di non attribuire alcun ruolo specifico al Servizio sanitario nazionale, che pure costituisce l’unica garanzia nei confronti della gratuità e dell’universalità dell’accesso.
Il senatore SCALFAROTTO (IV-C-RE) interviene a nome del suo Gruppo nel dibattito sul complesso dei nuovi emendamenti presentati al testo unificato. La discussione ricalca in un certo senso il dibattito tra “pro-life” e “pro-choice” in quanto, quando lo Stato decide di dare valore alla scelta consapevole di una persona, l’accesso a questa facoltà di scelta deve permanere scevro da indebiti condizionamenti. Il legislatore, pertanto, non può introdurre limitazioni come quelle contenute negli emendamenti illustrati, ad esempio nella proposta 1.0.2: non può certo stabilire, infatti, cosa deve pensare o fare una persona che arriva ad una scelta così grave come la richiesta di suicidio medicalmente assistito. È persino offensivo chiedere da parte dello Stato a quella paziente, ad esempio, di raccontare le motivazioni sottese alla richiesta e le eventuali condizioni di sofferenza esistenziale. La Corte costituzionale, infatti, nella sua giurisprudenza ha già definito il diritto di scelta e le modalità del suo esercizio: non è possibile introdurre logiche confessionali all’interno di una legge sul fine vita che, con questi contenuti, offenderebbe la libertà di scelta e di individuazione dei valori personali e relazionali delle persone che ne fanno richiesta. Infine, occorre evitare qualsiasi arretramento rispetto alla necessità di garantire che l’accesso al suicidio medicalmente assistito dei richiedenti a cui è riconosciuto il diritto sia universale e gratuito.
Il PRESIDENTE ribadisce l’importanza dell’apporto conoscitivo dell’Istituto Superiore di Sanità e del Consiglio nazionale delle ricerche in merito all’effettiva disponibilità di strumentazione validata per l’autosomministrazione, la quale risulta essenziale alla generale effettività del diritto che il legislatore intende disciplinare. Osserva che, in mancanza di strumentazione idonea, l’accesso al suicidio medicalmente assistito risulterebbe infatti precluso proprio ai pazienti nelle condizioni di maggiore fragilità.
Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 14,50.
EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO ADOTTATO DALLE COMMISSIONI RIUNITE PER I DISEGNI DI LEGGE
Art. 1
1.20
Scalfarotto, Castellone, Camusso, Magni, Cucchi
Sostituire l’articolo 1 con i seguenti:
«Art. 1
(Princìpi generali)
- La presente legge disciplina le condizioni e le procedure attraverso le quali una persona pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli, affetta da una condizione o patologia irreversibile o da una patologia con una prognosi infausta a breve termine, fonte di sofferenze fisiche o psicologiche ritenute intollerabili, può richiedere assistenza per porre fine volontariamente alla propria vita mediante autosomministrazione o somministrazione dei farmaci per il fine vita, nel rispetto della dignità umana e dell’autodeterminazione e con le modalità previste dagli articoli 1 e 2 della legge 22 dicembre 2017, n. 219, recante norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento.
- La richiesta di ottenere la somministrazione, da parte di un medico, dei farmaci per il fine vita può essere anche contenuta nelle disposizioni anticipate di trattamento o nella pianificazione condivisa delle cure ai sensi, rispettivamente, degli articoli 4 e 5 della legge 22 dicembre 2017, n. 219. In caso sia contenuta nelle disposizioni anticipate di trattamento, la richiesta può essere presa in considerazione solo se è stata formulata o confermata entro i cinque anni dall’evento che ha determinato l’irreversibilità della situazione di incapacità.
- La scelta tra l’autosomministrazione e la somministrazione da parte del medico dei farmaci per il fine vita su richiesta della persona malata è lasciata alla volontà della persona stessa, in base alle proprie condizioni cliniche e alle preferenze personali, in accordo con il medico.
«Art. 2
(Definizioni)
- Ai fini della presente legge si intende per:
- a) « farmaci per il fine vita »: i farmaci individuati dal collegio medico multidisciplinare o dal medico curante della persona richiedente che determinano direttamente e in modo indolore il suo decesso;
- b) « morte volontaria »: autosomministrazione da parte della persona malata o somministrazione da parte del personale sanitario o medico dei farmaci per il fine vita;
- c) « autosomministrazione »: l’assunzione autonoma da parte della persona richiedente dei farmaci per il fine vita, nelle modalità accertate nella relazione finale e più idonee alle sue condizioni;
- d) « somministrazione »: la somministrazione diretta da parte del personale sanitario o medico dei farmaci per il fine vita;
- e) « patologia irreversibile »: una condizione di salute determinata da un evento infausto, da una condizione di malattia cronica, degenerativa o progressiva, diagnosticata da un medico specialista, non suscettibile di guarigione o di miglioramento mediante trattamenti sanitari validati da linee guida nazionali e internazionali.
«Art. 3
(Requisiti per l’accesso all’aiuto medico alla morte volontaria)
- Chiunque può rifiutare l’inizio o la prosecuzione di trattamenti sanitari, nonché ogni tipo di trattamento di sostegno vitale così come disposto dall’articolo 32, secondo comma, della Costituzione e dalla legge n. 219 del 2017. La persona malata può accedere all’aiuto medico alla morte volontaria se soddisfa i seguenti requisiti: a) essere maggiorenne; b) essere affetta da una patologia o condizione irreversibile o da una patologia con una prognosi infausta a breve termine, accertata da un medico, che causa sofferenze fisiche o psicologiche che la persona malata ritiene intollerabili; c) essere capace di prendere decisioni libere e consapevoli o avere espresso in precedenza le proprie decisioni libere e consapevoli attraverso le disposizioni anticipate di trattamento o la pianificazione condivisa delle cure.
- L’accertamento dei requisiti deve essere effettuato dal Servizio sanitario nazionale, secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente.
«Art. 4
(Procedura di verifica e assistenza)
- La persona malata o un suo delegato deve presentare una richiesta scritta oppure videoregistrata o con dispositivi che consentano alla persona con disabilità di comunicare al medico curante, il quale entro tre giorni informa la persona malata delle alternative terapeuti che e palliative disponibili.
- Se la persona malata conferma la volontà di procedere con l’aiuto medico alla morte volontaria, il medico curante informa tempestivamente entro il giorno successivo il direttore sanitario dell’azienda sanitaria competente. Nel termine di sette giorni è avviata ed espletata la procedura di verifica da parte di un collegio medico multidisciplinare, composto da almeno i seguenti specialisti: a) un medico specialista nella patologia di cui è affetta la persona malata; b) un medico palliativista; c) uno psichiatra o uno psicologo clinico per accertare la capacità di intendere e volere della persona malata; d) un medico legale; e) un anestesistarianimatore; f) un infermiere. Tali specialisti possono comunque richiedere la presenza di altri specialisti, ove lo ritengano opportuno. I componenti sono individuati, su base volontaria, nell’ambito del personale dipendente dell’azienda sanitaria locale. In caso di indisponibilità di personale interno, i componenti possono essere individuati fra i dipendenti di altre aziende o enti del servizio sanitario regionale.
- Il collegio medico multidisciplinare redige una relazione motivata sulla presenza dei requisiti previsti dall’articolo 3 nel termine di sette giorni, termine che può essere sospeso per gravi motivi solo una volta per altri tre giorni.
- Il collegio medico multidisciplinare richiede il parere al Comitato etico territorialmente competente che esprime parere non vincolante nel termine massimo di sei giorni.
- Se la procedura di verifica di cui ai precedenti commi ha esito positivo, entro il termine massimo dei successivi tre giorni, il collegio medico multidisciplinare individua i farmaci per il fine vita e le modalità di assunzione.
- L’intera procedura si conclude nel termine massimo complessivo di trenta giorni con rinvio da parte dell’azienda sanitaria della relazione finale contenente la verifica delle condizioni, l’individuazione dei farmaci per il fine vita e delle modalità per la morte volontaria e il parere del Comitato etico alla persona malata.
- La persona malata comunica all’azienda sanitaria, con un preavviso di almeno sette giorni, la data in cui intende procedere con la forma di morte volontaria scelta in base alle proprie condizioni e decisioni.
- L’azienda sanitaria fornisce i farmaci per il fine vita, la strumentazione necessaria e il personale medico per l’aiuto alla auto somministrazione o per la somministrazione da parte del medico dei farmaci per il fine vita, se la persona non vuole avvalersi di un medico di fiducia
«Art. 5
(Modalità e procedure per la morte volontaria)
- Se la persona malata procede con l’autosomministrazione dei farmaci per il fine vita, il medico prepara i farmaci, l’eventuale strumentazione per la loro autosomministrazione e provvede alle relative operazioni necessarie, oltre a fornire le indicazioni necessarie, ma non pratica direttamente la sommi nistrazione.
- Se la persona malata chiede la somministrazione dei farmaci per il fine vita, il medico li somministra direttamente.
- In entrambi i casi, la persona malata può revocare la propria volontà fino al momento immediatamente precedente l’avvio della procedura.
- Entrambe le procedure devono avvenire in strutture sanitarie del Servizio sanitario nazionale, pubbliche o convenzionate oppure, su richiesta della persona malata, presso il proprio domicilio, con la presenza di personale sanitario o medico.
«Art. 6
(Esclusione della punibilità e responsabilità penale)
- A chiunque abbia preso parte alle procedure medicalizzate di aiuto alla morte volontaria, nel rispetto delle condizioni previste dalla presente legge, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 50 e 51 del codice penale.
- Resta ferma la responsabilità penale di chiunque, con azioni od omissioni, violi le disposizioni della presente legge, secondo quanto previsto dal codice penale e dalle altre norme vigenti.
«Art. 7
(Assistenza medica e sanitaria)
- L’assistenza medica e sanitaria, nella forma sia della somministrazione sia dell’autosomministrazione dei farmaci per il fine vita, è fornita su base volontaria e se la persona malata ricorre all’aiuto di un medico di fiducia tale assistenza deve essere senza fini di lucro.
- Il personale sanitario non può essere obbligato a fornire l’aiuto di cui al comma 1 e, in caso di indisponibilità di personale in terno, questo può essere individuato fra i dipendenti di altre aziende o enti del servizio sanitario regionale. La persona può avvalersi anche di un medico di fiducia.
- La struttura sanitaria ha l’obbligo di garantire l’accesso alla procedura tramite altro personale disponibile, interno o esterno alla struttura stessa.
- Il collegio medico multidisciplinare con il medico o personale sanitario che ha seguito la procedura di esecuzione della volontà della persona malata deve redigere, a fini medico-legali e statistici, il verbale della procedura e inviarlo all’azienda sanitaria che lo trasmette alla regione ai fini della raccolta dei dati del Ministero della salute per la relazione di cui all’articolo 8, comma 2, della presente legge.
«Art. 8
(Disposizioni finali)
- Il Ministro della salute presenta una relazione annuale al Parlamento sull’applicazione della presente legge entro il 30 marzo di ogni anno con dati in formato aperto, non aggregato e interoperabile.
- La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.».
Conseguentemente, sopprimere gli articoli 2, 3 e 4.
1.21
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. Il servizio sanitario nazionale garantisce le cure palliative del dolore e l’assistenza domiciliare continua alle persone in condizione di grave non autosufficienza. L’assistenza al suicidio non può rientrare nei livelli essenziali di assistenza o canoni equivalenti.»
1.0.2
Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 1-bis
(Percorso preliminare di cure e accompagnamento per l’accesso alla procedura di suicidio medicalmente assistito)
Ai fini dell’ammissibilità della richiesta di suicidio medicalmente assistito:
- il paziente deve aver ricevuto l’offerta effettiva e concretamente accessibile di un percorso integrato di cure palliative e di accompagnamento multidisciplinare, proporzionato alle sue condizioni cliniche e personali, comprendente:
- a) il trattamento del dolore e degli altri sintomi correlati alla patologia mediante tutte le opzioni terapeutiche e palliative appropriate e ragionevolmente accessibili, conformi alle più avanzate conoscenze scientifiche, alle linee guida accreditate e alle migliori pratiche clinico-assistenziali disponibili al momento della valutazione della richiesta;
- b) un supporto psicologico adeguato alle condizioni cliniche e personali del paziente;
- c) un percorso di accompagnamento esistenziale finalizzato all’esplorazione dei bisogni di significato, dei valori personali, delle relazioni rilevanti, delle motivazioni sottese alla richiesta e delle eventuali condizioni di sofferenza esistenziale, demoralizzazione, isolamento, perdita di speranza o percezione di essere un peso per gli altri, indipendentemente dalle convinzioni religiose, filosofiche o spirituali del paziente;
- d) un colloquio con un bioeticista clinico o con un professionista avente specifica competenza in bioetica clinica, finalizzato a favorire la comprensione delle implicazioni etiche, esistenziali e relazionali della decisione richiesta e a verificare che il processo decisionale si sia sviluppato in condizioni di adeguata informazione, riflessione e libertà da pressioni indebite;
- e) la possibilità, ove il paziente lo desideri, di coinvolgere familiari, persone di fiducia o soggetti significativi nel percorso di accompagnamento e di chiarificazione delle scelte.
- L’équipe curante documenta nella relazione istruttoria:
- a) gli interventi offerti e quelli effettivamente svolti;
- b) le ragioni dell’eventuale rifiuto da parte del paziente;
- c) la valutazione multidimensionale della sofferenza fisica, psicologica, sociale ed esistenziale;
- d) le modalità con cui il paziente è stato informato sulle alternative terapeutiche e palliative disponibili.
- Il comitato o organismo competente alla verifica della richiesta accerta la completezza e l’effettività del percorso di cui al presente articolo.
- Il rifiuto da parte del paziente di avvalersi, in tutto o in parte, degli interventi previsti dal presente articolo non costituisce di per sé causa di inammissibilità della richiesta, purché risulti che tali interventi siano stati previamente offerti in modo completo, comprensibile e concretamente accessibile.
Art. 2
2.31
Al comma 1, capoverso, sostituire le parole «da trattamenti sostitutivi di funzioni vitali» con le seguenti: «da trattamenti sanitari di sostegno vitale».
Art. 4
4.100/63
All’emendamento 4.100, capoverso “Art. 4”, al comma 1, sostituire il capoverso “4-quater“, con il seguente:
«4-quater. Ricevuta da parte dell’interessato la richiesta di accertamento della sussistenza dei requisiti di non punibilità dell’agevolazione al suicidio, corredata da tutta la documentazione clinica in suo possesso e del parere di un medico specialista della patologia principale di cui soffre il richiedente, il Centro di coordinamento acquisisce agli atti il parere, non vincolante, del Comitato etico territoriale del luogo di cura e assistenza del richiedente, che deve essere rilasciato entro il termine perentorio di 45 giorni dalla ricezione della richiesta dell’interessato. Entro il termine perentorio dei successivi 45 giorni, il Centro di coordinamento rilascia il parere obbligatorio di cui al comma 4-bis. Non si applicano gli articoli 2, 16 e 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, né gli articoli 4 e 5 della legge 22 dicembre 2017, n. 219.»
4.100/64
All’emendamento 4.100, capoverso “Art. 4”, dopo il comma 4-sexies, aggiungere il seguente:
«4-septies. Il Centro di coordinamento di cui al comma 4-bis predispone un protocollo standard comprensivo di indicazioni relative alle procedure, ai farmaci e ai dosaggi necessari a dare attuazione al proposito di cui all’articolo 580 del codice penale.»
4.100/65
All’emendamento 4.100, sostituire il capoverso “Art. 4-bis” con il seguente:
«Art. 4-bis
(Modifiche alla legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante istituzione del servizio sanitario nazionale)
- Alla legge 23 dicembre 1978, n. 833, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)all’articolo 1, terzo comma, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Il servizio sanitario nazionale è orientato alla prevenzione e cura dei bisogni di salute, senza limiti di età o di condizione, secondo il criterio della appropriatezza delle terapie.»;
- b)all’articolo 2, primo comma, dopo il numero 4) è inserito il seguente: «4-bis) la garanzia di cure palliative del dolore e l’assistenza domiciliare continua alle persone in condizione di grave non autosufficienza;»;
- c)all’articolo 25 è aggiunto infine il seguente comma: «L’assistenza al suicidio non rientra nei livelli essenziali di assistenza. Ferme restando le competenze del Centro di coordinamento nazionale dei comitati etici territoriali di cui all’articolo 2, comma 4-bis della legge 11 gennaio 2018, n. 3, in materia di verifica della sussistenza o meno dei requisiti di cui all’articolo 580, terzo comma, del codice penale, l’assistenza al suicidio può essere resa da un medico ospedaliero o di medicina generale, su base volontaria e gratuita, nell’ambito dell’attività libero-professionale ovvero in regime di intramoenia. Gli strumenti di eventuale supporto all’autosomministrazione devono essere reperiti dal Consiglio Nazionale delle Ricerche.».
4.0.5
Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 4-bis
(Obiezione di coscienza)
- L’esercente la professione sanitaria non è tenuto a prendere parte alle procedure per l’assistenza alla morte medicalmente assistita disciplinate dalla presente legge quando sollevi obiezione di coscienza.»
MARTEDÌ 9 GIUGNO 2026
410ª Seduta
Presidenza del Presidente
Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Gemmato.
La seduta inizia alle ore 15,10.
IN SEDE REFERENTE
(1786) Delega al Governo per la riforma e il riordino della legislazione farmaceutica in materia di accesso al farmaco, monitoraggio e controllo della spesa farmaceutica, prestazione di servizi sanitari sul territorio da parte delle farmacie e rafforzamento della rete assistenziale farmaceutica
(Seguito dell’esame e rinvio)
Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 4 giugno.
Il presidente ZAFFINI rende noto che entro il termine stabilito per le riformulazioni è stato presentato il testo 2 dell’emendamento 3.63 (pubblicato in allegato), mentre l’emendamento 3.33 è stato ritirato.
Ha quindi la parola il senatore SATTA (FdI), il quale sottoscrive e illustra in primo luogo l’emendamento 3.1. Questo prevede la revisione della disciplina riguardante la distribuzione, anche favorendo la produzione nazionale di principi attivi, articolandosi in alcune misure che contemplano in particolare il coinvolgimento dello Stabilimento chimico farmaceutico militare.
Si sofferma quindi sull’emendamento 3.6, riguardante la sicurezza delle forniture e la promozione della produzione nazionale di principi attivi, eccipienti e prodotti finiti.
Evidenzia che il successivo emendamento 3.19 reca una previsione riguardante la garanzia della disponibilità uniforme e tempestiva dei medicinali rimborsati dal Servizio sanitario nazionale, mentre l’emendamento 3.27 è volto al sostegno della produzione interna di principi attivi e intermedi per mezzo della semplificazione delle procedure autorizzative, nonché la digitalizzazione della gestione e dei processi produttivi.
Infine, sottolinea che l’emendamento 3.55 ha la finalità del riconoscimento dello Stabilimento chimico farmaceutico militare quale centro di committenza nazionale per i farmaci orfani, carenti e galenici.
In mancanza di ulteriori richieste di intervento, il PRESIDENTE dichiara chiusa la fase dell’illustrazione degli emendamenti, specificando che si danno per illustrate le proposte emendative che non sono state oggetto di intervento. Ricorda infine la competenza della Commissione bilancio a esprimere parere sugli emendamenti presentati, stante la natura di collegato alla legge di bilancio del disegno di legge in titolo.
Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO
Schema di decreto ministeriale concernente l’adozione di un programma pluriennale di screening su base nazionale, nella popolazione pediatrica, per l’individuazione degli anticorpi del diabete di tipo 1 e della celiachia (n. 403)
(Parere al ministro della Salute, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, della legge 15 settembre 2023, n. 130. Seguito e conclusione dell’esame. Parere favorevole con raccomandazione)
Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 3 giugno.
Constatata l’assenza di richieste di intervento, il PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione generale.
Ha quindi la parola la relatrice LEONARDI (FdI), la quale presenta e illustra uno schema di parere favorevole con raccomandazione (pubblicato in allegato), specificando come nella sua redazione abbia inteso tenere conto dei rilievi formulati nel corso del dibattito.
Il rappresentante del GOVERNO esprime una valutazione positiva sullo schema di parere.
Nel preannunciare il voto a favore a nome del proprio Gruppo, il senatore MAZZELLA (M5S) segnala il sostegno accordato dalla letteratura scientifica allo screening precoce.
La senatrice CANTU’ (LSP-PSd’Az) rileva la congruità dello schema di parere rispetto allo svolgimento del dibattito. Ritiene inoltre che il Governo si attiverà positivamente al fine di dare seguito alla raccomandazione contenuta nella proposta della relatrice. Dichiara quindi il voto favorevole del proprio Gruppo.
Interviene per dichiarazione di voto favorevole a nome del Gruppo la senatrice ZAMPA (PD-IDP), rilevando come lo schema di parere, in conformità al dibattito, contenga un opportuno richiamo alla necessità di ampliamento della fascia di popolazione in età pediatrica interessata allo screening.
Il senatore MAGNI (Misto-AVS) dichiara il voto favorevole della sua parte politica sullo schema di parere.
La senatrice FURLAN (IV-C-RE) preannuncia il voto favorevole a nome del proprio Gruppo.
Il senatore SATTA (FdI), nel dichiarare il voto favorevole della propria parte politica, esprime soddisfazione riguardo il livello di condivisione registrato nella Commissione.
La senatrice TERNULLO (FI-BP-PPE) interviene per dichiarare il voto favorevole del proprio Gruppo, sottolineando la positiva convergenza fra le diverse componenti politiche in merito alla valutazione dell’atto del Governo in esame.
Verificata la presenza del numero legale, lo schema di parere è infine posto in votazione.
La Commissione approva.
Il PRESIDENTE rileva che la deliberazione è stata unanime.
IN SEDE CONSULTIVA
(1837) Disposizioni per la valorizzazione delle isole minori marine, lagunari e lacustri
(Parere alla 8ª Commissione. Esame e rinvio)
Riguardo ai profili di competenza della Commissione, la relatrice TERNULLO (FI-BP-PPE) segnala in primo luogo l’articolo 1, il quale, nel definire gli obiettivi del provvedimento, sancisce che gli interventi da adottare debbano, in linea con la normativa europea, riconoscere l’esistenza dei divari geografici, infrastrutturali, amministrativi e dei servizi nelle regioni insulari. Tali interventi, in particolare, dovranno essere adottati con il coinvolgimento dei cittadini residenti, in applicazione del principio di sussidiarietà, al fine di superare le disparità nell’erogazione dei servizi pubblici fondamentali ed implementare le strategie di sviluppo locale, nonché gli investimenti territoriali integrati e di inclusione sociale.
In correlazione ai predetti obiettivi, le lettere a), b) e d) dell’articolo 3, comma 1, individuano alcune delle finalità in relazione alle quali un progetto di intervento possa rientrare nell’ambito dei criteri di priorità nella destinazione delle risorse finanziarie di cui al precedente articolo 2. La lettera a) fa riferimento alla promozione della qualità dei servizi pubblici essenziali e, in particolare, della tutela della salute e della formazione professionale, al fine di favorire l’inclusione sociale. La lettera b) evidenzia la necessità di promuovere, per le persone con disabilità, l’accessibilità e la fruibilità dell’ambiente fisico, dei servizi pubblici essenziali, delle strutture e dei luoghi sociali, economici, turistici e culturali, nonché dell’informazione e della comunicazione. La lettera d) promuove la realizzazione di servizi di telecomunicazioni su banda ultra-larga per la telemedicina, lo sviluppo economico, il telelavoro e le altre forme di lavoro agile, nonché per l’istruzione e la formazione a distanza.
In riferimento alla programmazione strategica, l’articolo 7 prevede che i comuni delle isole minori provvedano ad una ricognizione delle esigenze di adeguamento, tra l’altro, delle strutture sanitarie e di quelle assistenziali.
Il comma 1 dell’articolo 13 prevede che per ciascun anno di attività prestata dagli esercenti le professioni sanitarie e dagli operatori socio-sanitari presso strutture sanitarie e socio-sanitarie, pubbliche o private accreditate, ubicate nelle isole minori, sia attribuito un punteggio doppio nell’ambito della valutazione dei titoli di carriera nelle procedure concorsuali degli enti e aziende del Servizio sanitario nazionale. Si sancisce inoltre che la medesima attività sia valorizzata nell’ambito delle disposizioni dei contratti collettivi nazionali di settore relative al conferimento di incarichi nei suddetti enti e aziende e che l’attività prestata dai medici per almeno tre anni nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie sopra menzionate costituisca titolo preferenziale, a parità di condizioni, per il conferimento dell’incarico di direttore sanitario.
Il successivo articolo 14 contempla progetti dei comuni delle isole minori a supporto dell’inclusione, dell’accessibilità e del sostegno delle persone con disabilità. La definizione dei criteri di valutazione e delle modalità di finanziamento dei progetti stessi è demandata a un decreto interministeriale. Si prevede che i progetti in questione siano sottoposti alla valutazione e alla selezione del Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità della Presidenza del Consiglio dei ministri.
Il comma 1, lettera a), dell’articolo 17, prevede che l’Autorità politica competente in materia di politiche giovanili, per il tramite del Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale, promuova, con riferimento alle isole minori, interventi diretti a favorire la partecipazione attiva, l’aggregazione e il protagonismo giovanile anche attraverso il sostegno della creatività. A tal fine, viene consentito l’utilizzo di risorse del «Fondo per le politiche giovanili», nel limite massimo di 500.000 euro annui, previa intesa in sede di Conferenza unificata. Le risorse sono destinate alla promozione di interventi, anche con il coinvolgimento degli enti territoriali, finalizzati allo sviluppo e all’ampliamento di luoghi di aggregazione, all’interno dei quali i giovani possano essere coinvolti in attività ricreative, culturali e formative e in percorsi di orientamento e promozione dell’autoimprenditorialità, anche al fine di favorire l’inserimento lavorativo dei giovani residenti.
Intervenendo in discussione generale, la senatrice CAMUSSO (PD-IDP) giudica condivisibili le finalità del provvedimento, concernenti la fruizione di diritti sociali nelle isole minori. Rileva tuttavia che la sua efficacia è messa in dubbio dalla mancanza di risorse dedicate.
Il senatore MAZZELLA (M5S) richiama l’attenzione sull’assenza di finanziamenti destinati all’abbattimento delle barriere architettoniche nelle isole minori, rispetto al quale l’impegno progettuale dei comuni, previsto peraltro in termini facoltativi, risulta pertanto vano. Soggiunge che gli incentivi proposti riguardanti la carriera del personale sanitario sono prevedibilmente inefficaci a fronte dell’entità dei disagi reali, ragione per la quale risulterà irrisolto il problema della carenza nell’assistenza sanitaria alle popolazioni delle isole minori, analogamente a quanto accade nelle aree interne.
La senatrice FURLAN (IV-C-RE) fa presente l’esigenza di tenere conto dei contributi forniti alla Commissione di merito in sede di audizione ai fini della migliore valutazione del provvedimento. Auspica pertanto di poter intervenire nel dibattito in una successiva seduta.
Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
La senatrice CAMUSSO (PD-IDP) rammenta il grave ritardo concernente la trattazione dei disegni di legge n. 898 e abbinati, in materia di tutela delle persone affette da epilessia, dovuto alla mancanza della richiesta relazione tecnica.
La senatrice CANTU’ (LSP-PSd’Az) segnala che problema analogo concerne i disegni di legge n. 946 e abbinati, in materia di fibromialgia e servizi reumatologici, e n. 483, riguardante le patologie oculari cronico-degenerative. Confida che il Governo si attiverà prontamente al fine di consentire alla Commissione di riprendere e terminare in tempi rapidi l’iter dei provvedimenti menzionati.
Il senatore MAZZELLA (M5S) pone a sua volta in evidenza l’ostacolo all’attività della Commissione consistente nella mancanza delle relazioni tecniche richieste su numerosi disegni di legge in trattazione.
Il sottosegretario GEMMATO prende atto dei richiami espressi e assicura l’impegno del Governo per consentire la ripresa dei procedimenti relativi ai diversi disegni di legge in itinere.
La seduta termina alle ore 15,45.
PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL’ATTO DEL GOVERNO N. 403
La 10a Commissione permanente, esaminato lo schema di decreto in titolo;
considerato che lo schema è stato adottato in attuazione della previsione dell’articolo 1, comma 1, della legge 15 settembre 2023, n. 130, recante “Disposizioni concernenti la definizione di un programma diagnostico per l’individuazione del diabete di tipo 1 e della celiachia nella popolazione pediatrica”, legge emanata con lo scopo di prevenire l’insorgenza della chetoacidosi nei soggetti affetti da diabete di tipo I, di rallentare la progressione della malattia mediante le terapie disponibili e favorire la diagnosi precoce della celiachia;
preso atto che lo schema è corredato del parere favorevole del Garante per la protezione dei dati personali e del parere favorevole della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome;
rilevato che lo schema individua i soggetti da sottoporre a screening per il diabete di tipo I e a screening per la celiachia nei bambini della singola coorte di nascita appartenenti alla fascia di età 5-6 anni ovvero in coloro che hanno compiuto 5 anni e non ancora compiuto il settimo anno di età;
preso atto che tale ambito soggettivo è stato definito su proposta delle Regioni e delle Province autonome, in base a ragioni di tipo finanziario e organizzativo (uniformazione alla programmazione dell’offerta vaccinale);
rilevata l’opportunità di un ampliamento del predetto ambito soggettivo, teso ad includere nelle attività di screening – almeno con riferimento al diabete – la popolazione in età pediatrica a partire dai 2 anni;
esprime parere favorevole con la seguente raccomandazione:
si valuti l’opportunità di ampliare nei termini di cui in premessa l’ambito soggettivo delle attività di screening, se del caso anche in una successiva fase di implementazione della legge 130/2023.
EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE
Art. 3
3.63 (testo 2)
Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
1) dopo la lettera a), inserire la seguente:
«a-bis) promuovere il conseguimento dell’autosufficienza nazionale di sangue e plasma quale obiettivo strategico e di sostenibilità economica per il Servizio sanitario nazionale, riconoscendone la specificità produttiva e valorizzando la donazione volontaria, anonima, periodica, associata e non remunerata quale pilastro del sistema, anche attraverso il rafforzamento e l’efficientamento della capacità di raccolta del sangue e del plasma nella rete ospedaliera e il potenziamento della raccolta associativa, al fine di assicurare continuità di approvvigionamento e garantire ai pazienti un accesso tempestivo alle terapie;».
2) alla lettera b), dopo la parola: «payback» inserire le seguenti: «, dando priorità ai farmaci utili al sostegno del piano di autosufficienza nazionale di sangue e plasma nonché ai medicinali critici individuati ai sensi della normativa dell’Unione europea, con particolare riferimento all’atto dell’Unione europea n. COM (2025) 102, e inseriti dall’Agenzia Europea per i Medicinali (EMA) nell’elenco dei farmaci critici, ivi inclusi i plasmaderivati».
Riunione n. 122
MARTEDÌ 9 GIUGNO 2026
Presidenza del Presidente
Orario: dalle ore 14,20 alle ore 14,45
PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI




























