Presidenza della Vice Presidente
Orario: dalle ore 8,40 alle ore 9,30
AUDIZIONE INFORMALE SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 1148, 1670 E 1697 (REDDITO DI CITTADINANZA E SALARIO MINIMO ORARIO)
Sottocommissione esodati
Riunione n. 2
MERCOLEDÌ 11 MARZO 2015
Presidenza della Presidente
Orario: dalle ore 14 alle ore 15,30
INCONTRO SULLA PROBLEMATICA DEI COSIDDETTI ESODATI
139ª Seduta
Presidenza del Presidente
Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Teresa Bellanova.
La seduta inizia alle ore 15,30.
SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DI INCONTRI
Il presidente SACCONI (AP (NCD-UDC)) comunica che la documentazione consegnata dalla Rete dei Comitati degli Esodati nel corso dell’incontro con la Sottocommissione sulla problematica dei cosiddetti esodati appena avvenuto sarà disponibile sulla pagina web della Commissione.
IN SEDE REFERENTE
(1051) SACCONI ed altri. – Delega al Governo in materia di informazione e consultazione dei lavoratori, nonché per la definizione di misure per la democrazia economica
(Seguito dell’esame e rinvio. Adozione di un nuovo testo)
Prosegue l’esame, sospeso nella seduta dell’11 febbraio 2014.
Il presidente relatore SACCONI (AP (NCD-UDC)) illustra una nuova proposta di testo per il disegno di legge in titolo, elaborata dal Comitato ristretto, pubblicata in allegato, proponendone l’adozione come testo base. Precisa che, anche in considerazione delle diversità di impianto rispetto al testo originario, trattandosi di un testo immediatamente dispositivo rispetto all’originario disegno di legge delega, ove la Commissione convenga sull’adozione del testo base, dovrà senz’altro procedersi ad audizioni dei soggetti già convocati con riferimento al testo originario.
Il senatore SERAFINI (FI-PdL XVII) condivide il percorso operativo tracciato dal Presidente relatore, annunciando il favore del suo Gruppo all’adozione del nuovo testo base.
La senatrice CATALFO (M5S) avanza perplessità in ordine all’opportunità stessa di normare sulla partecipazione dei lavoratori, in assenza di una disciplina in materia di rappresentanza e rappresentatività sindacale.
Analoghe perplessità nutre il senatore BAROZZINO (Misto-SEL), che giudica inopportuna la proposta.
Il presidente relatore SACCONI (AP (NCD-UDC)) precisa che in questa fase la Commissione è chiamata unicamente a decidere in ordine all’adozione di un testo base, sul quale si svolgerà un’ampia discussione generale e al quale andrà successivamente riferita l’attività emendativa.
Concorda con la proposta, a nome del suo Gruppo, il senatore PAGANO (AP (NCD-UDC)), ribadendo la possibilità di eventualmente proporre modifiche al testo per i punti che nel merito non dovessero essere condivisi.
La senatrice PARENTE (PD) ricorda che nella sede informale del Comitato ristretto si è svolto un lavoro intenso nei contenuti, che ha portato al recepimento nel testo oggi illustrato dal Presidente relatore anche di alcune istanze dei Gruppi di opposizione. Appoggia pertanto l’adozione di tale testo come testo base.
Presente il prescritto numero di senatori, la proposta di adozione del nuovo testo è dunque approvata, con il voto contrario delle senatrici CATALFO (M5S), PAGLINI (M5S) e MUNERATO (LN-Aut) e del senatore BAROZZINO (Misto-SEL), e l’astensione della senatriceBENCINI (Misto).
Il presidente relatore SACCONI (AP (NCD-UDC)) ringrazia la Commissione, sottolineando che si tratta di un provvedimento da molti anni all’attenzione del Parlamento, e che, per motivi diversi, non è mai giunto in porto, auspicando una sorte più felice per quello in esame.
Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
IN SEDE CONSULTIVA
(1758) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea – Legge di delegazione europea 2014
(Relazione alla 14a Commissione. Seguito e conclusione dell’esame. Relazione favorevole)
Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 4 marzo.
Il relatore BERGER (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) dà lettura di una proposta di relazione favorevole, pubblicata in allegato.
Nessuno chiedendo la parola, presente il prescritto numero di senatori, con l’astensione del senatore PUGLIA (M5S) e delle senatrici PAGLINI (M5S), BENCINI (Misto) e MUNERATO (LN-Aut), la Commissione approva.
ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo, per quanto riguarda un aumento del prefinanziamento iniziale versato a programmi operativi sostenuti dall’Iniziativa a favore dell’occupazione giovanile (n. COM (2015) 46 definitivo)
(Seguito e conclusione dell’esame, ai sensi dell’articolo 144 del Regolamento, dell’atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà. Approvazione della risoluzione: Doc. XVIII, n. 88)
Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 4 marzo.
La relatrice SPILABOTTE (PD) dà conto di una proposta di risoluzione favorevole, pubblicata in allegato.
Nessuno chiedendo la parola, presente il prescritto numero di senatori, con l’astensione delle senatrici MUNERATO (LN-Aut) ePAGLINI (M5S) e del senatore PUGLIA (M5S), la Commissione approva.
La seduta termina alle ore 16.
RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1758
La Commissione lavoro, previdenza sociale, esaminato il disegno di legge n. 1758 (legge di delegazione europea 2014), premesso che il provvedimento in esame reca le discipline di delega legislativa per il recepimento delle direttive e degli altri atti dell’Unione europea;
preso atto che l’articolo 10 contiene i principi e criteri direttivi specifici per l’esercizio della delega inerente al recepimento della direttiva 2013/59/Euratom, avente ad oggetto norme fondamentali di protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti, la quale ha aggiornato e raccolto in un quadro unitario le disposizioni di cinque precedenti direttive introducendo ulteriori tematiche, in precedenza trattate solo in raccomandazioni europee o non considerate;
valutato che l’articolo 1 conferisce delega al Governo per l’attuazione delle direttive contenute negli allegati A e B, in base ai princìpi e criteri direttivi stabiliti dalla legislazione vigente;
considerato che il provvedimento in esame elenca una pluralità di direttive, contenute nell’allegato B, di particolare interesse per la Commissione e sulle quali la Commissione stessa è stata chiamata nella fase ascendente ad esprimersi attraverso risoluzioni;
osservata, in particolare, la direttiva 2014/54/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa alle misure intese ad agevolare l’esercizio dei diritti conferiti ai lavoratori nel quadro della libera circolazione degli stessi, che è intesa a facilitare l’applicazione della legislazione dell’Unione sul diritto di lavorare in un altro Stato membro, rendendo così più agevole la fruizione dei diritti derivanti ai lavoratori nel contesto della libertà di movimento;
considerata, inoltre, la direttiva 2014/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle condizioni di ingresso e di soggiorno dei cittadini di Paesi terzi per motivi di impiego in qualità di lavoratori stagionali, che regola per tali lavoratori i periodi di soggiorni superiori a 90 giorni, definendone sia le condizioni di ammissione e di soggiorno nel territorio sia i criteri e i requisiti per l’accesso all’occupazione negli Stati membri;
valutata positivamente, in tema di sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro, la direttiva 2013/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sulle disposizioni minime di sicurezza e di salute relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dai campi elettromagnetici, che è volta a stabilire prescrizioni minime di protezione per i lavoratori sottoposti ad esposizione ai campi elettromagnetici e concerne i rischi riguardanti gli effetti biofisici diretti e gli effetti indiretti noti, provocati nel breve termine,
esprime, per quanto di competenza, una relazione favorevole, facendo rilevare pertanto l’importanza della legislazione europea in tema di circolazione e soggiorno dei lavoratori all’interno degli Stati membri, nonché di coloro che provengono da Paesi terzi, nell’ottica di una regolamentazione definita che permetta di evitare abusi e garantisca i principi fondamentali su cui si poggia l’Unione europea.
RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SULL’ATTO COMUNITARIO N. COM (2015) 46 definitivo SOTTOPOSTO AL PARERE MOTIVATO SULLA SUSSIDIARIETA’ (Doc. XVIII, n. 88)
La Commissione lavoro, previdenza sociale,
esaminata ai sensi dell’articolo 144, comma 1, del Regolamento, la Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo, per quanto riguarda un aumento del prefinanziamento iniziale versato a programmi operativi sostenuti dall’Iniziativa a favore dell’occupazione giovanile;
premesso che nel primo semestre del 2014 circa 5,2 milioni di giovani, con di meno di 25 anni, erano disoccupati nell’UE, di cui circa 700 000 solo in Italia e che più di un milione di italiani tra i 15 e i 24 anni è escluso dal mondo del lavoro, dell’istruzione o della formazione (i cosiddetti NEET);
valutato che l’Iniziativa a favore dell’occupazione giovanile (IOG) è stata adottata in risposta all’invito politico del Consiglio europeo di febbraio 2013 ad affrontare gli alti livelli di disoccupazione giovanile in alcune regioni dell’Unione europea che si trovano ad affrontare una situazione particolarmente difficile: scopo dell’IOG è offrire finanziamenti supplementari per promuovere l’occupazione giovanile;
preso atto che, ad un anno dall’adozione del regolamento FSE (Fondo sociale europeo) e dell’IOG, i risultati non hanno soddisfatto le aspettative iniziali e che si è ravvisata la necessità di modificare il regolamento stesso nella parte riguardante il prefinanzimento iniziale;
osservato che la proposta rientra a pieno titolo tra le priorità che si è data la Commissione Junker di lotta alla disoccupazione giovanile;
valutato che la proposta è conforme ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità;
si esprime in senso favorevole, notando con soddisfazione che il Governo italiano potrebbe così disporre di anticipi pari a circa 170 milioni di euro e che, per effetto di tale incremento, la platea dei beneficiari in grado di attingere ai finanziamenti passerebbe da 20 mila a 650 mila unità.
NUOVO TESTO PROPOSTO DAL RELATORE E ADOTTATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE
N. 1051
NT1
IL RELATORE
Attuazione dell’articolo 46 della Costituzione in materia di partecipazione dei lavoratori
Articolo 1
(Contenuto del contratto istitutivo)
1. Le imprese possono stipulare contratti collettivi aziendali ovvero aderire ad accordi territoriali di cui al successivo comma 2 volti a istituire una o più delle seguenti modalità di coinvolgimento dei lavoratori:
a) procedure di informazione e consultazione preventiva a carico dell’impresa nei confronti delle organizzazioni sindacali, dei lavoratori, o di appositi organi individuati dal contratto medesimo, nel rispetto dei livelli minimi fissati dal decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 25, di recepimento della direttiva europea 2002/14/CE sull’informazione e consultazione dei lavoratori; rimane ferma la normativa di legge vigente in materia di informazione, consultazione e coinvolgimento dei lavoratori prevista dal decreto legislativo 2 aprile 2002, n. 74, per le imprese e i gruppi di dimensioni comunitarie, dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 188, per le società europee, dal decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 48, per le società cooperative europee, dal decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 108, per la fusione transfrontaliera di società; sono fatte, altresì, salve le procedure di informazione e di consultazione in materia di trasferimento d’impresa di cui alla legge 29 dicembre 1990, n. 428, e in materia di licenziamenti collettivi di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223, nonché gli altri diritti riconosciuti dalla normativa vigente in materia di coinvolgimento dei lavoratori;
b) procedure di verifica e controllo della applicazione e degli esiti di piani di gestione aziendale, strategie industriali e decisioni concordate attraverso l’istituzione di organismi congiunti, paritetici o comunque misti, dotati delle prerogative, conoscenze e competenze adeguate anche mediante formazione dei rappresentanti dei lavoratori coinvolti negli organismi da parte di soggetti indipendenti, con eventuali spese a carico dell’impresa;
c) organismi congiunti, paritetici o comunque misti, dotati di competenze e poteri di indirizzo, controllo o decisionali in materie quali la sicurezza dei luoghi di lavoro e la salute dei lavoratori, l’organizzazione del lavoro, la formazione professionale, l’inquadramento, la promozione e l’attuazione di una situazione effettiva di pari opportunità, le forme di remunerazione collegata al risultato, i servizi sociali destinati ai lavoratori e alle loro famiglie, forme di welfare aziendale, ogni altra materia attinente alla responsabilità sociale dell’impresa;
d) modalità di partecipazione dei lavoratori dipendenti agli utili dell’impresa, nel rispetto dell’articolo 36 della Costituzione e della normativa vigente in materia di salario minimo legale;
e) modalità di partecipazione dei lavoratori all’attuazione e al risultato di piani industriali, con istituzione di forme di accesso dei rappresentanti sindacali alle informazioni sull’andamento dei piani medesimi;
f) modalità di partecipazione di rappresentanti dei lavoratori al consiglio di sorveglianza, a norma dell’articolo 3, o al collegio sindacale, a norma dell’articolo 4;
g) modalità di accesso privilegiato dei lavoratori dipendenti al possesso di azioni, quote del capitale dell’impresa, o diritti di opzione sulle stesse, direttamente o mediante la costituzione di fondazioni, di enti appositamente costituiti in forma di società di investimento a capitale variabile, oppure di associazioni di lavoratori, i quali abbiano tra i propri scopi un utilizzo non speculativo delle partecipazioni e l’esercizio della rappresentanza collettiva nel governo della impresa, ovvero la istituzione di un fondo fiduciario in favore dei propri dipendenti, anche allo scopo di consentire il finanziamento di piani di successione aziendale;
h) modalità funzionali ad un percorso di subentro nella attività di impresa anche mediante l’impiego degli incentivi nazionali o regionali per l’autoimpiego in caso di percettori di sussidi e ammortizzatori sociali.
2. Le imprese che non praticano la contrattazione collettiva aziendale, possono istituire una delle modalità di coinvolgimento dei lavoratori indicate al comma 1 sulla base di contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello territoriale da associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale.
3. Le modalità di partecipazione di cui ai commi precedenti sono agevolate nei limiti della dotazione del Fondo istituito a norma dell’articolo 1, comma 180 della legge n. 147 del 2013, secondo le modalità di accesso e di attribuzione delle risorse stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro dello sviluppo economico.
Articolo 2
(Requisiti per la stipulazione del contratto istitutivo)
1. Il contratto aziendale istitutivo di cui all’articolo 1, comma 1, può essere stipulato con effetti estesi a tutti i dipendenti dell’impresa o della unità produttiva a cui il contratto stesso si riferisca alle condizioni e con i requisiti stabiliti da un accordo interconfederale stipulato da confederazioni comparativamente maggiormente rappresentative, applicabile nella unità produttiva. In difetto di un accordo interconfederale applicabile, ai sensi del periodo precedente, si applicheranno i criteri stabiliti dagli accordi interconfederali vigenti.
2. L’accordo territoriale istitutivo delle modalità di partecipazione di cui all’articolo 1, comma 2, può applicarsi a tutti i lavoratori dipendenti da datori di lavoro associati alle parti firmatarie.
3. Il contratto istitutivo deve essere depositato entro trenta giorni presso la direzione provinciale del lavoro ovvero presso la direzione regionale del lavoro, nel caso di imprese a plurimo insediamento provinciale.
Articolo 3
(Consigli di sorveglianza)
1. Nelle imprese esercitate in forma di società per azioni o di società europea, a norma del regolamento n. 2157/2001 del Consiglio, dell’8 ottobre 2001, che occupino complessivamente non meno di 300 lavoratori e nelle quali lo statuto prevede che l’amministrazione e il controllo siano esercitati da un consiglio di gestione e da un consiglio di sorveglianza, in conformità agli articoli da 2409-octies a 2409-quaterdecies del codice civile, mediante contratto aziendale stipulato a norma dell’articolo 2, può essere prevista la partecipazione di rappresentanti dei lavoratori nel consiglio di sorveglianza.
2. La ripartizione dei posti spettanti ai rappresentanti dei lavoratori nel consiglio di sorveglianza, le modalità di designazione degli stessi e i requisiti in capo ai lavoratori da eleggere a rappresentanti sono determinati mediante lo stesso accordo aziendale, qualora non diversamente individuati dal legislatore con apposito provvedimento. Qualora nell’impresa sia stato attivato un piano di azionariato dei lavoratori di cui all’articolo 6, almeno un posto nel consiglio di sorveglianza deve essere riservato a un rappresentante dei dipendenti che aderiscano al detto piano. In ogni caso, i rappresentanti dei lavoratori nel consiglio di sorveglianza dovranno esprimere un numero di voti inferiore alla metà del totale in ogni tipo di deliberazione.
3. Le disposizioni del presente articolo non si applicano qualora nella società europea sia già in atto una forma di partecipazione dei lavoratori nel consiglio di sorveglianza, istituita a norma del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 188.
4. I rappresentanti dei lavoratori nel consiglio di sorveglianza sono membri a pieno titolo di tale organo, con gli stessi diritti e gli stessi obblighi dei membri che rappresentano gli azionisti, compreso il diritto di voto.
5. Non può essere eletto rappresentante dei lavoratori nel consiglio di sorveglianza, e se eletto decade dal suo ufficio, l’interdetto, l’inabilitato, il fallito o chi è stato condannato a una pena che importa l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità a esercitare uffici direttivi.
Articolo 4
(Collegio sindacale)
1. Nelle imprese esercitate in forma di società per azioni o di società europea, a norma del regolamento n. 2157/2001 del Consiglio, dell’8 ottobre 2001, che occupino complessivamente non meno di 300 lavoratori e nelle quali lo statuto prevede che l’amministrazione e il controllo siano esercitati da un organo amministrativo e da un collegio sindacale, in conformità agli articoli da 2380 a 2409 del codice civile, mediante accordo aziendale stipulato a norma dell’articolo 2 può essere prevista la partecipazione di rappresentanti dei lavoratori nel collegio sindacale.
2. La ripartizione dei posti spettanti ai rappresentanti dei lavoratori nel collegio sindacale, le modalità di designazione degli stessi e i requisiti in capo ai lavoratori da eleggere a rappresentanti possono essere determinati mediante lo stesso accordo aziendale, qualora non diversamente individuati dal Legislatore con apposito provvedimento. Qualora nell’impresa sia stato attivato un piano di azionariato dei lavoratori di cui all’articolo 4, almeno un posto nel collegio sindacale deve essere riservato a un rappresentante dei dipendenti che aderiscano al detto piano. In ogni caso, i rappresentanti dei lavoratori nel collegio sindacale dovranno esprimere un numero di voti inferiore alla metà del totale in ogni tipo di deliberazione.
3. Le disposizioni del presente articolo non si applicano qualora nella società europea sia già in atto una forma di partecipazione dei lavoratori nel consiglio di sorveglianza, istituita a norma del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 188.
4. I rappresentanti dei lavoratori nel collegio sindacale sono membri a pieno titolo di tale organo.
5. Non può essere eletto rappresentante dei lavoratori nel consiglio di sorveglianza, e se eletto decade dal suo ufficio, l’interdetto, l’inabilitato, il fallito o chi è stato condannato a una pena che importa l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità a esercitare uffici direttivi.
Articolo 5
(Imprese con meno di 300 lavoratori)
1. La partecipazione di rappresentanti dei lavoratori nei propri organi di amministrazione e controllo può essere prevista anche nelle imprese non aventi i requisiti dimensionali previsti dai due precedenti articoli e comunque in quelle che occupino complessivamente meno di 300 lavoratori, mediante contratto aziendale stipulato a norma dell’articolo 2.
2. La ripartizione dei posti spettanti ai rappresentanti dei lavoratori, le modalità di designazione degli stessi e i requisiti in capo ai lavoratori da eleggere a rappresentanti possono essere determinati mediante lo stesso accordo aziendale qualora non diversamente individuati dal Legislatore con apposito provvedimento.
3. In ogni caso, il numero di rappresentanti dei lavoratori negli organi societari dovrà essere inferiore al numero di rappresentanti degli azionisti dotati di diritto di voto in ogni tipo di deliberazione.
Articolo 6
(Partecipazione azionaria dei lavoratori)
1. I contratti aziendali possono disporre l’accesso privilegiato dei dipendenti dell’impresa al possesso di azioni o quote di capitale dell’impresa stessa, direttamente o mediante la costituzione di apposite società di investimento, o fondazioni, o associazioni alle quali i dipendenti possano partecipare.
2. Un contratto aziendale stipulato a norma dell’articolo 2 può disporre che una quota non superiore al 20 per cento della retribuzione futura di ciascun dipendente, nel rispetto dell’articolo 36 della Costituzione e della normativa vigente in materia di salario minimo legale, sia costituita da partecipazioni azionarie o quote di capitale, o diritti di opzione sulle stesse, attribuite ad una fondazione o ad una società di investimento cui tutti i dipendenti abbiano diritto di partecipare, salvo quanto previsto nel comma 6.
3. Alle deliberazioni di aumento di capitale finalizzate a consentire la partecipazione dei dipendenti al capitale dell’impresa, secondo quanto previsto dai due commi precedenti, non si applicano le disposizioni contenute nell’articolo 2441 del codice civile.
4. I contratti aziendali, o anche interaziendali nel caso delle piccole e medie imprese, possono prevedere che parte degli importi dei premi di produzione attribuiti alla generalità dei dipendenti dell’azienda o a particolari categorie di essi siano convertiti in azioni o quote della società, da assegnare consensualmente ai lavoratori, salvo quanto previsto nel comma 6.
5. Possono essere destinatari del trattamento di cui al presente articolo anche i lavoratori assunti, nei due anni precedenti, con contratto di lavoro a tempo parziale, con contratto a tempo determinato, gli apprendisti, i dipendenti a riposo da almeno 3 anni. Possono essere esclusi i lavoratori in prova e quelli a domicilio.
6. L’adesione ai piani, da parte dei singoli lavoratori, è su base volontaria. Gli aderenti non possono chiedere il rimborso delle azioni prima che sia decorso un termine che il piano stesso deve fissare e che non può essere inferiore a tre anni.
7. L’adesione al piano non deve essere fonte di discriminazioni e in ogni caso deve garantire ai singoli lavoratori la parità di trattamento a pari condizioni in relazione alla categoria, al livello di inquadramento e all’anzianità di servizio.
8. Non concorrono a formare il reddito da lavoro dipendente i prestiti concessi ai dipendenti al fine di agevolare la loro adesione a piani di partecipazione azionaria, nei limiti delle risorse di cui al Fondo istituito a norma dell’articolo 1, comma 3, della presente legge. Si intendono per tali i prestiti erogati dai soggetti indicati nell’articolo 51, comma 2-bis, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, destinati alla sottoscrizione di azioni dell’impresa o di apposite società di investimento incaricate della sottoscrizione di azioni dell’impresa.
Articolo 7
(Fondo fiduciario)
1. Le imprese possono istituire un fondo fiduciario in favore dei propri dipendenti secondo le norme contenute nella Convenzione de l’Aja del 1° luglio 1985 e con la finalità di acquistare azioni o quote di capitale dell’impresa promotrice.
2. L’azienda si fa garante del denaro preso in prestito dal fondo fiduciario presso istituti bancari per l’acquisto di azioni o quote di capitale di cui al comma precedente.
3. I contributi versati dall’azienda al fondo fiduciario per il rimborso di denaro preso in prestito sono fiscalmente deducibili.
4. Nel caso di società per azioni, un numero di azioni corrispondente alla percentuale del prestito rimborsato l’anno precedente sarà assegnato al conto titoli dei lavoratori in maniera proporzionale alla retribuzione del lavoratore.
5. I lavoratori che decidono di aderire al fondo fiduciario vedranno attribuirsi le azioni sul proprio conto titoli non prima di aver maturato due anni di anzianità in azienda.
6. Le azioni non potranno essere liquidate ai lavoratori prima di almeno tre anni dalla loro assegnazione, ad eccezione delle causali previste dalla normativa vigente sull’anticipazione del TFR.
7. Le azioni di cui al comma 6 potranno essere acquistate dal fondo fiduciario ad un equo valore di mercato. Nel caso in cui il fondo decidesse di non acquistare le azioni queste dovranno essere riacquistate dall’impresa promotrice.
8. Le azioni hanno diritto di voto e il fondo fiduciario deve esercitare tali diritti nell’interesse dei dipendenti.
9. Le decisioni per le quali i lavoratori che partecipano al fondo fiduciario sono chiamati a votare direttamente dovranno essere previste nello statuto del fondo stesso.
10. Nel caso di società a responsabilità limitata, ai lavoratori che aderiscono al fondo fiduciario dovrà essere versata una somma proporzionale alla remunerazione del lavoratore.
11. Tale somma va altresì proporzionata alla percentuale del prestito di cui al comma 2 rimborsato l’anno precedente. Una volta rimborsato l’intero prestito la somma andrà proporzionata all’intero valore della quota di capitale di cui il fondo è titolare.
12. I lavoratori che decidono di aderire al fondo fiduciario potranno accedere alla somma di cui al comma 10 non prima di aver maturato due anni di anzianità in azienda.
13. L’ammontare della somma da versare non potrà eccedere il 10 per cento della remunerazione per i dipendenti con meno di 5 anni di anzianità, il 20 per cento della remunerazione per i dipendenti fra i 5 e 15 anni, il 30 per cento della remunerazione per i dipendenti con più di 15 anni di anzianità.
14. Alle somme di cui al comma 10 verrà applicato il regime di detassazione previsto per i salari di produttività.
15. Possono partecipare al fondo fiduciario tutti i lavoratori di cui al comma 5 dell’articolo 6.
16. Tutte le spese relative alla fase di avvio del fondo fiduciario saranno sostenute dall’azienda promotrice.
Articolo 8
(Fondo di investimento)
1. Il contratto aziendale istitutivo di cui all’articolo 1, comma 1, può prevedere l’istituzione da parte di una banca, ovvero di un istituto finanziario, di un fondo di investimento in obbligazioni emesse dall’azienda.
2. Le risorse raccolte dal fondo di cui al comma 1 possono essere costituite da contributi dei lavoratori congiuntamente, ovvero, in alternativa, da quote di salario degli stessi, così come previsto dal contratto istitutivo.
3. Può essere altresì prevista la sottoscrizione da parte dei lavoratori di certificati di deposito della banca, ovvero dell’istituto finanziario, che acquista le obbligazioni emesse dall’azienda.
4. Possono aderire al fondo di investimento tutti i lavoratori di cui al comma 5 dell’articolo 6.
5. Tutte le spese relative alla fase di avvio del fondo di investimento saranno sostenute dall’azienda.
6. Le imprese che possono prevedere l’istituzione del fondo di investimento di cui al comma 1 e così come regolato dagli articoli seguenti sono quelle di dimensioni non piccole che presentano un rating bancario corrispondente almeno al livello “investment grade“.
Articolo 9
(Osservatorio sulla partecipazione)
1. In tutte le imprese nelle quali è stato sottoscritto un contratto istitutivo di una o più modalità di coinvolgimento dei lavoratori come elencate all’articolo 1 del presente decreto, è obbligatoria l’istituzione di almeno un Osservatorio sulla partecipazione pariteticamente composto da membri nominati dall’impresa e dai rappresentanti dei lavoratori, se presenti, o dagli stessi lavoratori.
2. L’Osservatorio ha il compito di monitorare l’attuazione delle pratiche di partecipazione presenti in impresa, elaborare proposte in merito a nuove modalità di partecipazione, anche consultando direttamente i lavoratori.
3. L’Osservatorio sulla partecipazione deve riunirsi almeno due volte all’anno.
4. Il numero dei membri dell’Osservatorio deve essere proporzionato al numero dei dipendenti dell’impresa e non può essere inferiore a due per le imprese che occupino fino a 300 dipendenti e a sei per le imprese che occupino più di 300 dipendenti.
5. Tutte le spese connesse all’attività e alla gestione dell’Osservatorio sono a carico dell’impresa.
Articolo 10
(Riservatezza delle informazioni)
1. Ferma restando la legislazione vigente in materia di riservatezza e segreto aziendale, i rappresentanti dei lavoratori coinvolti in processi di partecipazione non possono rivelare a terzi notizie ricevute in via riservata e qualificate come tali dall’impresa. In caso di violazione del divieto, fatta salva la responsabilità civile e l’eventuale responsabilità penale, si applicano le sanzioni disciplinari previste dai contratti collettivi vigenti.
2. Il datore di lavoro non è obbligato a comunicare le informazioni richieste qualora la loro diffusione sia suscettibile di recare danno all’impresa nei rapporti con la concorrenza o di provocare turbativa dei mercati. Per tale fattispecie a livello aziendale i contratti possono istituire delle Commissioni tecniche di conciliazione per verificare la natura riservata delle informazioni. Tali Commissioni sono da istituirsi con modalità analoghe a quelle previste dal decreto legislativo 2 aprile 2002, n. 74, di attuazione della citata direttiva 94/45/CE relativa all’istituzione di un comitato aziendale europeo.
138ª Seduta
Presidenza della Vice Presidente
Intervengono i sottosegretari di Stato per il lavoro e le politiche sociali Franca Biondelli e Cassano.
La seduta inizia alle ore 16.
SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DI INCONTRI
La presidente SPILABOTTE comunica che la documentazione consegnata dal professor Cristiano Gori nel corso dell’incontro con la Sottocommissione sulle politiche sociali avvenuto il 5 marzo scorso, riferita alle tematiche della povertà, è stata resa disponibile sulla pagina web della Commissione.
IN SEDE REFERENTE
(1148) Nunzia CATALFO ed altri. – Istituzione del reddito di cittadinanza nonché delega al Governo per l’introduzione del salario minimo orario, fatto proprio dal Gruppo parlamentare movimento 5 Stelle, ai sensi dell’articolo 79, comma 1, del Regolamento
(1670) Loredana DE PETRIS ed altri. – Istituzione del reddito minimo garantito, fatto proprio dal Gruppo parlamentare Misto, ai sensi dell’articolo 79, comma 1, del Regolamento
(1697) Nunzia CATALFO ed altri. – Istituzione del salario minimo orario
(Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge nn. 1148 e 1670, congiunzione con l’esame del disegno di legge n. 1697 e rinvio)
Prosegue l’esame congiunto, sospeso nella seduta del 7 gennaio scorso.
La relatrice PARENTE (PD) dà conto del disegno di legge n. 1697, che prevede all’articolo 1 l’istituzione di un salario minimo orario (SMO), il cui valore è individuato (articolo 2) nella misura di 9 euro lordi per il 2015. La retribuzione è calcolata sulla base del predetto importo, da applicare alle ore di lavoro mensili previste dal contratto e nessun contratto di lavoro può essere stipulato con una retribuzione inferiore allo SMO. Tale somma è incrementata al 1º gennaio di ogni anno e per i contratti di lavoro in essere lo SMO si applica al livello retributivo inferiore e si procede altresì alla riparametrazione dei livelli superiori fino ai successivi rinnovi.
L’articolo 3 precisa che le eventuali indennità non sono considerate componente del salario minimo; che non possono in alcun modo confluire nella determinazione dello SMO gli emolumenti non monetari; che lo SMO non può essere in alcun modo impiegato nell’interesse del datore di lavoro (ed ogni patto contrario è nullo) ed è impignorabile.
L’articolo 4 stabilisce l’ambito di applicazione dello SMO: esso è rivolto a tutti i lavoratori, subordinati e parasubordinati, sia nel settore privato, ivi incluso quello dell’agricoltura, sia in quello pubblico laddove si ricorra a contratti di collaborazione coordinata e continuativa. In ogni caso tali disposizioni debbono essere rispettate per tutte le categorie di lavoratori e settori produttivi in cui la retribuzione minima non sia fissata dalla contrattazione collettiva, la quale, peraltro, non può fissare minimi salariali inferiori allo SMO. Lo SMO viene anche applicato a particolari figure autonome di lavoro, come i praticanti degli studi professionali.
Per garantire l’effettività delle disposizioni è prevista all’articolo 5 una sanzione amministrativa a carico dei datori di lavoro che violino l’obbligo salariale minimo.
Conclusivamente, la relatrice propone che il disegno di legge sia trattato congiuntamente ai disegni di legge nn. 1148 e 1670, riguardanti materia analoga, e già all’esame della Commissione.
La Commissione concorda.
Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.
(8) CASSON ed altri. – Norme a tutela dei lavoratori, dei cittadini e dell’ambiente dall’amianto, nonché delega al Governo per l’adozione di un testo unico in materia di amianto
(631) SCILIPOTI ISGRO’. – Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di eliminazione dell’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni, all’amianto e alle altre sostanze dannose per la salute nei luoghi di lavoro
(1268) Ivana SIMEONI ed altri. – Disposizioni per il recepimento della direttiva 2009/148/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un’esposizione all’amianto durante il lavoro, nonché modifica all’articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, fatto proprio dal Gruppo parlamentare Movimento 5 Stelle, ai sensi dell’articolo 79, comma 1, del Regolamento
(1645) CASSON ed altri. – Misure sostanziali, processuali e previdenziali a tutela delle vittime, a qualsiasi titolo, dell’amianto
(1667) GASPARRI e SCOMA. – Disposizioni concernenti la semplificazione della modalità di bonifica nei casi di presenza dell’amianto
(1703) Maria Grazia GATTI ed altri. – Misure previdenziali a tutela dei lavoratori ex esposti all’amianto
(Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge nn. 8, 631, 1268 e 1645, congiunzione con l’esame congiunto dei disegni di legge nn. 1667 e 1703 e rinvio)
Prosegue l’esame congiunto, sospeso nella seduta del 25 novembre 2014.
La relatrice SPILABOTTE (PD) illustra i disegni di legge nn. 1667 e 1703 che, ratione materiae, propone di trattare congiuntamente alle altre iniziative legislative (nn. 8, 631, 1268 e 1645), già all’ordine del giorno della Commissione. In particolare, il disegno di legge n. 1667 interviene sulla semplificazione delle procedure per l’avvio delle bonifiche delle strutture contenenti amianto, nonché sulla valutazione delle esposizioni all’amianto dei lavoratori nelle attività pregresse e dismesse. Nella circolare del Ministero del lavoro del 25 gennaio 2011, emanata in ragione delle attività previste dall’articolo 249, commi 2 e 4, del decreto legislativo n. 81 del 2008, dove vengono valutate le esposizioni saltuarie e di debole intensità all’amianto, si individuano una serie di attività lavorative che semplificano tali tipi di esposizioni, considerate come esposizioni professionali equivalenti alle esposizioni. Ne deriva che nei ivi casi previsti si possa evitare, per la valutazione delle attività pregresse ai fini delle agevolazioni previste dall’articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, e ai fini degli accertamenti relativi alle esposizioni responsabili delle malattie professionali, un contenzioso che coinvolge sia il livello civile sia quello penale.
Il disegno di legge n. 1703 interviene invece in tema di previdenza dei lavoratori ex esposti all’amianto, siano essi dipendenti o autonomi, la cui prestazione sia stata caratterizzata da attività prevalentemente personale. L’applicazione concreta della normativa ha mostrato contraddizioni, a partire dall’esclusione dai benefici previdenziali dei lavoratori autonomi la cui prestazione sia stata caratterizzata da attività prevalentemente personale, e il disegno di legge interviene dunque a modificare alcuni aspetti della normativa, che la relatrice illustra diffusamente.
La Commissione concorda con la proposta di congiungimento dell’esame e il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 16,20.