243ª seduta: martedì 28 giugno 2016, ore 14
244ª seduta: mercoledì 29 giugno 2016, ore 15,30
245ª seduta: giovedì 30 giugno 2016, ore 8,30
ORDINE DEL GIORNO
IN SEDE REFERENTE
Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:
1. Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato
(Pareri della 1a, della 2a, della 5a, della 6a, della 7a, della 8a, della 10a, della 12a, della 14a Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni regionali)
(2233)
2. SACCONI ed altri. – Adattamento negoziale delle modalità di lavoro agile nella quarta rivoluzione industriale
(Pareri della 1a, della 2a, della 5a, della 6a, della 7a, della 10a e della 12a Commissione)
(2229)
– Relatore alla Commissione SACCONI
IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO
Esame, ai sensi dell’articolo 139-bis del Regolamento, dell’atto:
Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 15 giugno 2015, n. 81, e 14 settembre 2015, nn. 148, 149, 150 e 151 – Relatore alla CommissionePAGANO
(Previe osservazioni della 1ª Commissione)
(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell’articolo 1, commi 11 e 13, della legge 10 dicembre 2014, n. 183)
(n. 311)
PROCEDURE INFORMATIVE
Interrogazioni
INTERROGAZIONI ALL’ORDINE DEL GIORNO
PEZZOPANE – Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. –
Premesso che, per quanto risulta all’interrogante:
la signora N. Z., nata a Pescina (L’Aquila), dipendente di scuola pubblica, con circa 39 anni di contributi, ha presentato domanda di pensione all’INPS, a causa della sue gravi condizioni di salute;
il 3 marzo 2014 le viene accolta la prima domanda di pensione per “salvaguardati”, ma la graduatoria è scaduta;
il 4 dicembre 2014, sulla base della legge n. 147 del 2014, le viene accolta la seconda domanda di salvaguardia, che tuttavia rimane lettera morta;
considerato che:
il 16 settembre 2015 alla signora viene riconosciuta l’inabilità totale al lavoro, secondo la legge n. 274 del 1991 che prevede il pensionamento dei dipendenti pubblici, tuttavia il Provveditorato agli studi si è opposto, appellandosi ad un’altra legge, la n. 335 del 1995, e le ha riconosciuto solo 6 mesi di inidoneità all’attività lavorativa;
l’Inps a novembre 2015 le ha comunicato l’accoglimento della domanda di pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2016, che però ha revocato il 16 febbraio, avviando le procedure per il suo reinserimento al lavoro;
il risultato è la paralisi esistenziale per una persona che non può lavorare e non può andare in pensione, ostaggio della burocrazia,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti descritti;
quali siano le responsabilità dell’Inps di fronte ad un caso limite, in cui due amministrazioni dello Stato non solo non dialogano, ma lottano tra loro a colpi di legge;
quali provvedimenti di competenza intenda adottare per consentire l’accoglimento della domanda di pensione.
(3-02711)
ANGIONI , CUCCA , LAI , ESPOSITO Stefano , ALBANO , FRAVEZZI , VACCIANO , VATTUONE , PANIZZA , LANIECE , ORELLANA , ASTORRE , MANASSERO , ORRU’ – Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. –
Premesso che:
l’art. 24 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, ha attuato un’ampia riforma del sistema pensionistico, che ha modificato le prospettive di uscita dal mondo del lavoro di milioni di cittadini;
dall’approvazione della riforma ad oggi, numerosi sono stati gli interventi normativi apportati in materia, dai diversi governi, che si sono succeduti; in particolare, sono state introdotte 7 salvaguardie, per tutelare i cosiddetti esodati, ovvero quella categoria di lavoratori che, pur avendo concordato i termini di uscita con l’ex datore di lavoro, si è venuta a trovare senza reddito e senza lavoro, prima di percepire la pensione;
dalle salvaguardie introdotte restano, ad oggi, escluse poche categorie di lavoratori; ciò lascia ipotizzare l’adozione, a breve, di un’ottava salvaguardia, che risolva il problema in via definitiva;
considerato che a quanto risulta agli interroganti:
già prima del 31 dicembre 2011, alcune centinaia di lavoratori dipendenti di Poste Italiane SpA avevano siglato con l’azienda accordi di esodo;
si tratta prevalentemente di lavoratrici, con meno di 35 anni di contributi versati, che, secondo gli accordi, avrebbero dovuto raggiungere la pensione dopo il 2018 e che, invece, rischiano di restare disoccupate e senza reddito per un numero imprecisato di anni;
a tutt’oggi il Ministero del lavoro e delle politiche sociali non è in grado di conoscere il numero preciso di lavoratori coinvolti in tale vicenda, in quanto Poste Italiane SpA non ha reso pubblico tale dato,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti riportati in premessa e quali siano le sue valutazioni in merito;
se non ritenga di doversi attivare, con la massima urgenza, per conoscere il numero complessivo dei lavoratori che hanno stipulato accordi di esodo da Poste Italiane SpA entro la data del 31 dicembre 2011;
quali urgenti iniziative di propria competenza intenda adottare per tutelare tali lavoratori e, nel caso venga adottato un nuovo provvedimento di salvaguardia per i lavoratori esodati, se non ritenga opportuno, giusto e doveroso prevedere anche l’inserimento di tale categoria di lavoratori.
(3-02900)



























