• Today is: sabato, Giugno 3, 2023

Commissione Lavoro, previdenza sociali (Dai Resoconti Sommari)

redazione
Maggio24/ 2023

MERCOLEDÌ 24 MAGGIO 2023
75ª Seduta (pomeridiana)
Presidenza della Vice Presidente
CANTU’

Interviene il vice ministro del lavoro e delle politiche sociali Maria Teresa Bellucci.

La seduta inizia alle ore 13,05.

IN SEDE REFERENTE

(685) Conversione in legge del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro

(Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

La presidente CANTU’ rivolge un particolare ringraziamento al vice ministro Maria Teresa Bellucci per la costante presenza ai lavori della Commissione. Avverte quindi che, conclusa la discussione generale nella seduta precedente, si procederà alle repliche.

La relatrice MANCINI (FdI) si associa al ringraziamento alla rappresentante del Governo. Quindi, nel replicare agli interventi svolti in discussione generale, osserva l’importanza della riforma dello strumento del Reddito di cittadinanza, in quanto conseguente al mandato elettorale. Nell’impostazione dell’intervento, risalta particolarmente l’obiettivo di conciliare il criterio dell’universalità con la distinzione tra soggetti che possono essere avviati al lavoro e soggetti non occupabili.

Altro punto qualificante del provvedimento in esame consiste nell’attenzione posta alla sicurezza nei luoghi di lavoro; inoltre, le disposizioni riguardanti il rapporto di lavoro sono intese, anziché ad estendere la precarietà, a valorizzare la flessibilità, a vantaggio dei lavoratori. Le misure in materia di benefit destinati ai lavoratori dipendenti rivestono inoltre particolare importanza nell’attuale fase di rialzo dell’inflazione e, operando a supporto del potere d’acquisto, costituiscono un intervento di sostegno dell’economia a carattere sistemico.

Il vice ministro Maria Teresa BELLUCCI esprime il proprio ringraziamento per i contributi offerti dal dibattito in Commissione, che costituiscono importanti spunti di riflessione.

Chiarisce inoltre che le disposizioni di maggiore rilevanza derivano dall’accoglimento di indicazioni provenienti dal confronto con le parti sociali e con il terzo settore.

Il taglio del cuneo fiscale è finalizzato a porre rimedio agli eccessivi livelli di pressione fiscale e contributiva. La misura è stata individuata quale prioritaria a fronte dell’individuazione di risorse disponibili. Nel complesso, gli interventi recati dal decreto-legge n. 48 non esauriscono l’impegno del Governo, che proseguirà nel corso dell’intera legislatura per ottemperare al mandato ricevuto dagli elettori.

Sono un risultato del confronto con le parti sociali anche le previsioni finalizzate ad aumentare la sicurezza sul lavoro e, a tale riguardo, è particolarmente opportuna la disposizione volta a garantire ristori per le famiglie degli studenti deceduti a causa di incidenti in fase di formazione al lavoro.

L’intervento relativo al Reddito di cittadinanza è a sua volta conseguenziale agli impegni con l’elettorato ed è motivato dall’inefficacia della misura. L’istituzione dell’Assegno di inclusione è accompagnata dal Supporto per la formazione e il lavoro, che costituisce uno strumento di sostegno cumulabile con gli altri istituti di inclusione sociale e sostegno alle famiglie mirato all’accompagnamento al lavoro e modulato in ragione della sussistenza di particolari situazioni di fragilità.

In conclusione, pone in evidenza l’importanza del Parlamento quale idonea sede di confronto in ordine alla possibilità di apportare miglioramenti al provvedimento in esame.

La presidente CANTU’ segnala l’importanza delle riflessioni della rappresentante del Governo ai fini del prosieguo dell’esame.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 13,30.

MERCOLEDÌ 24 MAGGIO 2023
74ª Seduta (antimeridiana)
Presidenza della Vice Presidente
CANTU’

Interviene il vice ministro del lavoro e delle politiche sociali Maria Teresa Bellucci.

La seduta inizia alle ore 8,35.

IN SEDE REFERENTE

(685) Conversione in legge del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro

(Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame sospeso nella seconda seduta pomeridiana di ieri.

La senatrice CAMUSSO (PD-IDP) rileva preliminarmente l’eterogeneità delle materie oggetto del decreto-legge in esame. Giudica quindi negativamente l’intervento sul reddito di cittadinanza, basato su un’impostazione tesa a negare l’universalità degli interventi volti all’inclusione, con il risultato di scaricare su soggetti deboli le carenze nelle politiche attive del lavoro, oltretutto in un quadro caratterizzato da retribuzioni basse.

L’intervento sul cuneo fiscale, pur condivisibile, è insufficiente in quanto temporaneo, mentre la riduzione delle diseguaglianze postulerebbe il reperimento di risorse attraverso un’adeguata imposizione sugli extra profitti.

Risultano invece opportune le disposizioni relative all’assicurazione sugli infortuni per gli studenti impegnati in attività di formazione al lavoro, che dovrebbero essere completate da ulteriori misure in materia di assicurazione e prevenzione antinfortunistica.

Le previsioni concernenti l’utilizzo della documentazione sanitaria precedente ai fini delle verifiche di idoneità medica sono inopportune, in quanto comportano il rischio di discriminazioni. Inoltre, non è condivisibile la scelta di agevolare il ricorso ai contratti di lavoro a tempo determinato e ai voucher, posto che la diffusa precarizzazione ha ricadute negative sui livelli di professionalità e sulla qualità del lavoro. Risulta inoltra di scarsa utilità ai fini dell’incremento dell’occupazione la previsione di incentivi relativi alla contribuzione, mentre sarebbe auspicabile una politica per il lavoro basata su effettivi investimenti.

Il senatore ZULLO (FdI) fa presente che l’universalità degli interventi per l’inclusione deve essere contemperata con la disponibilità effettiva di risorse, in base a ineludibili scelte sulle priorità. Dopo aver rilevato l’intenzione di rendere strutturale la riduzione del cuneo fiscale, pone in evidenza l’opportunità di considerare la potenzialità all’avviamento al lavoro dei figli maggiorenni presenti nei nuclei familiari. Inoltre, ricorda l’importanza della responsabilità individuale in ordine al concorso al progresso dell’economia nazionale e a tale riguardo lo strumento dell’Assegno di inclusione appare più adeguato rispetto al reddito di cittadinanza, in quanto idoneo a incentivare l’impegno alla ricerca dell’impiego.

Lo strumento del voucher risulta essenziale per determinate attività economiche, favorendo anche il miglioramento della qualità del lavoro. Giudica inoltre opportuna la previsione relativa agli accertamenti medici, pur ritenendo utile un correttivo per i casi di mancanza di documentazione precedente. Valuta positivamente, infine, le disposizioni in merito alla sicurezza nel contesto dell’alternanza scuola lavoro, che costituisce un aspetto particolarmente importante anche ai fini della formazione di figure professionale attualmente carenti rispetto al fabbisogno del sistema produttivo.

Il senatore MAZZELLA (M5S) pone alcuni interrogativi circa la disponibilità ad accogliere proposte emendative delle forze di opposizione in merito a temi qualificanti quali la sicurezza e l’igiene nei luoghi di lavoro.

A suo giudizio, risultano inoltre particolarmente penalizzanti le disposizioni restrittive recate dal decreto-legge in esame riguardo alla possibilità di fruizione dell’Assegno di inclusione, a partire dalle modalità di accesso al beneficio.

Ulteriori dubbi riguardano il concetto di congruità dell’offerta di lavoro, alla luce dei costi inevitabilmente contemplati da eventuali trasferimenti.

Infine, la misura in materia di cuneo fiscale ha carattere transitorio e dovrebbe pertanto essere resa strutturale.

La presidente CANTU’ rammenta i tempi a disposizione per il completamento della discussione generale, che risentono dell’andamento dei lavori nelle sedute di ieri.

La senatrice PIRRO (M5S) fa presente l’importanza della presenza alla commemorazione delle vittime della strage di Capaci, svolta nella seduta di ieri dell’Assemblea.

La presidente CANTU’ specifica che il suo precedente intervento era riferito in particolare alla seduta antimeridiana della Commissione.

La senatrice PIRRO (M5S) osserva che il limitato intervento sul cuneo fiscale è accompagnato da un taglio radicale alle misure di sostegno ai soggetti maggiormente svantaggiati. Le disposizioni in esame sembrano peraltro non contemplare la possibilità di un impegno nello studio dei figli maggiorenni a carico presenti nei nuclei familiari. Ricorda quindi, anche richiamando il dettato costituzionale, il criterio irrinunciabile dell’adeguatezza delle retribuzioni, contraddetto dalla disciplina sull’assegno di inclusione, tesa a determinare forzature a danno delle persone in cerca di adeguato inserimento lavorativo.

Sono inoltre criticabili le scelte volte a un’estensione dell’area della precarietà, oltretutto contraddittorie rispetto agli obiettivi di contrasto alla denatalità.

Il senatore BERRINO (FdI) nota che il disegno di legge in esame non comporta alcuna riduzione dei diritti e delle tutele. E’ invece da sottolineare la necessità di diversi settori economici di disporre di strumenti quali i voucher, anche allo scopo di garantire la qualità dei servizi e il contrasto al sommerso. Gli stessi strumenti di flessibilità sono di fatto ineliminabili, tenuto conto delle reali esigenze dell’apparato produttivo.

La presidente CANTU’ dichiara conclusa la discussione generale.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,40.

Riunione n. 16
MERCOLEDÌ 24 MAGGIO 2023
Presidenza del Presidente
ZAFFINI

Orario: dalle ore 19,10 alle ore 19,20

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI SUL DDL N. 685 (DL 48/2023 – LAVORO)

MERCOLEDÌ 24 MAGGIO 2023
3ª Seduta
Presidenza del Presidente della 6ª Commissione
GARAVAGLIA

Interviene il sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze Freni.

La seduta inizia alle ore 9,55.

IN SEDE REFERENTE

(714) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, recante misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell’esame)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta notturna di ieri.

Il presidente GARAVAGLIA informa che è disponibile il fascicolo degli ordini del giorno e degli emendamenti (pubblicato in allegato). Rende quindi nota l’improponibilità per estraneità della materia degli emendamenti 6.0.1, 6.0.6, 6.0.8, 7.2, 7.0.1, 15.0.1, 15.0.2, 15.0.3, 16.0.8 e 24.4.

Il senatore CROATTI (M5S) interviene brevemente, chiedendo ragguagli relativamente al prosieguo dell’esame.

Il presidente GARAVAGLIA fa presente che l’esame degli emendamenti e degli ordini del giorno, nonché la loro valutazione da parte del rappresentante del Governo, non può svolgersi in ragione del tempo ormai esaurito per l’esame da parte delle Commissioni riunite.

Apprezzate le circostanze, toglie quindi la seduta, precisando che si farà carico di riferire in Assemblea sui lavori svolti dalle Commissioni riunite.

La seduta termina alle ore 10.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)

  1. 714

G/714/1/6 e 10

TurcoCroattiBarbara Floridia

Il Senato,

            in sede di esame del disegno di legge recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, recante misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali” (AS 714),

        premesso che:

        il Capo I del provvedimento contiene misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale;

            l’incremento dei prezzi dell’energia unitamente al forte rialzo dell’inflazione, ai tassi di interesse, sta colpendo le famiglie riducendo il relativo potere di acquisto e rendendo sempre più difficile arrivare «a fine mese»;

            espressione di tale sofferenza è il crescente disagio abitativo;

            secondo gli ultimi dati pubblicati dal Ministero dell’interno, a seguito della cessazione della moratoria disposta durante l’emergenza sanitaria, nel 2021 è avanzata la crescita degli sfratti per morosità;

            nel solo 2021 ci sono state 8.163 nuove sentenze di sfratto (quasi il 20 per cento in più rispetto al 2020), di cui 32.083 per morosità (circa l’85 per cento del totale), 33.208 richieste di esecuzione forzata (-45,39 per cento) e 9.537 sfratti eseguiti con la forza pubblica (+ 80,97 per cento);

            il fenomeno è diffuso su tutto il territorio nazionale, con le città del sud che presentano la maggiore crescita percentuale del numero di richieste di esecuzione forzata e di sfratti eseguiti: Napoli (+197,94 per cento e -58,77 per cento); Bari (+128 per cento e +100 per cento); Potenza (+233,33 per cento e -383,33 per cento); Catanzaro (+110 per cento e -216,67 per cento);

            il rincaro dei prezzi alimentari ed energetici, unitamente all’aumento dei tassi di interesse e le difficoltà di accesso al credito, rischiano di aggravare ulteriormente l’emergenza abitativa;

        ritenuto che:

        il provvedimento non contiene misure di contrasto al disagio abitativo;

            nell’ultima legge di bilancio non sono stati rifinanziati per l’anno 2023 i fondi per l’accesso alle locazioni e il contrasto delle morosità incolpevoli;

            è necessario intervenire con urgenza per sostenere le famiglie economicamente più deboli,

        impegna il Governo:

        quale ulteriore misura volta a recare sostegno alle famiglie e in linea con gli obiettivi di contenimento dell’inflazione e di conservazione di cui al provvedimento in esame, ad assumere con urgenza ulteriori iniziative al fine di contrastare il disagio abitativo e tutelare il diritto all’abitazione, come riconosciuto dalla Costituzione e dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, a partire dal rifinanziamento dei fondi per l’accesso alle locazioni e il contrasto delle morosità incolpevoli.

G/714/2/6 e 10

TurcoCroattiBarbara Floridia

Il Senato,

            in sede di esame del disegno di legge recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, recante misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali” (AS 714),

        premesso che:

        il Capo I del provvedimento contiene misure urgenti per il contenimento degli effetti conseguenti agli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale;

            l’incremento dei prezzi dei prodotti energetici costituisce la principale causa dell’inflazione che sta colpendo milioni di famiglie e imprese;

            allo scopo di ricondurre la crescente inflazione nella soglia del 2 per cento, a partire da luglio dello scorso anno la Bce ha avviato una politica monetaria orientata all’aumento dei tassi di interesse;

            l’aumento dei tassi di interesse previsto dalla Bce ha comportato una vertiginosa e rapida crescita dei tassi di interesse applicati a mutui e finanziamenti: l’ultimo bollettino mensile dell’Abi, evidenzia come il tasso medio sulle nuove operazioni per acquisto di abitazioni è stato del 4 per cento nel mese di marzo 2023, mentre il tasso medio sulle nuove operazioni di finanziamento alle imprese è stato del 3,9 per cento;

            tale incremento si traduce a sua volta in centinaia di euro in più che gravano sui bilanci mensili di famiglie e imprese, oltre al peso dell’inflazione;

        ritenuto che:

        il settore bancario sta registrando una crescita dei ricavi record in conseguenza del margine di interesse favorevole, a fronte di maggiori costi per la clientela;

            è opportuno introdurre, come avvenuto per il settore energetico, misure perequative al fine di contenere gli effetti del rincaro dei prodotti finanziari in linea con le iniziative assunte in altri paesi europei;

è necessario intervenire con urgenza individuando soluzioni mirate finalizzate a compensare i maggiori ricavi del settore bancario con le maggiori spese per la clientela e neutralizzare gli aumenti conseguenti ai maggiori interessi applicati sui prestiti, preservando la capacità di spesa delle famiglie e delle imprese,

impegna il Governo

quale ulteriore misura a sostegno delle famiglie e delle imprese e in linea con la finalità di contenere gli effetti dell’inflazione di cui al provvedimento in esame, ad adottare ulteriori iniziative normative finalizzate a neutralizzare gli effetti negativi degli aumenti dei tassi di interesse sui mutui e prestiti alla clientela, anche attraverso la previsione di forme di prelievo sui maggiori ricavi da margine di interesse e commissioni conseguiti dal settore bancario.

G/714/3/6 e 10

LosaccoBocciaCottarelliMancaMisianiLorenzinNicita

Il Senato,

        premesso che:

        l’articolo 2, comma 1, proroga la riduzione dell’aliquota IVA al 5 per cento (in deroga all’aliquota del 10 o 22 per cento prevista a seconda dei casi dalla normativa vigente) alle somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di aprile, maggio e giugno 2023;

            il comma 2 prevede la riduzione al 5 per cento dell’aliquota IVA anche in relazione alle forniture di servizi di teleriscaldamento nonché somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano in esecuzione di un contratto servizio energia;

            l’articolo 4 riconosce, abbassandone le percentuali, anche nel secondo trimestre 2023 alcuni crediti di imposta già concessi nel 2022 dai decreti-legge n. 4, n. 17, n. 21, n. 50, n. 115, n. 144 e n. 176 del 2022 e, per il primo trimestre 2023, dalla legge di bilancio 2023 (articolo 1, commi 2-9) per contrastare l’aumento dei costi dell’energia elettrica e del gas in capo alle imprese;

            dalle suddette norme risulta assente il riferimento agli impianti sportivi e natatori;

            diversi nei nostri interventi chiedono di porre maggiore attenzione al mondo dello sport che ha sofferto una crisi devastante negli ultimi anni con la pandemia e adesso è in forte affanno a causa dei pesanti rincari energetici;

            questa condizione, che sta diventando insostenibile per tutte le PMI energivore e le famiglie a basso reddito, sta aggravando anche la situazione finanziaria dei gestori degli impianti natatori, sui quali già pesano i mesi di chiusura forzata a causa della pandemia;

            le piscine e le strutture per l’attività motoria sono anche importanti spazi di aggregazione sociale e la loro chiusura avrebbe preoccupanti risvolti negativi sulla salute fisica e sul benessere mentale, oltretutto in un momento storico già delicato sotto questo punto di vista,

        impegna il Governo

            ad estendere e riconoscere le agevolazioni, sia sotto forma di credito di imposta che quelle relative alla riduzione al 5 per cento dell’aliquota IVA, agli impianti sportivi e natatori, oggi in difficoltà a causa dei pesanti rincari energetici.

G/714/4/6 e 10

CroattiTurco

Il Senato,

            in sede di esame del disegno di legge recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, recante misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali” (AS 714),

premesso che:

l’articolo 3 del provvedimento in esame prevede, a decorrere dal 1° ottobre e fino al 31 dicembre 2023, che ai clienti domestici residenti diversi da quelli titolari di bonus sociale sia riconosciuto un contributo, erogato in quota fissa e differenziato in base alle zone climatiche, qualora la media dei prezzi giornalieri del gas naturale sul mercato all’ingrosso superi la soglia di 45 euro/MWh;

ritenuto che:

        nel corso del dibattito parlamentare e del ciclo di audizioni, sono state evidenziate le potenziali criticità operative derivanti dall’applicazione della disposizione in quanto l’informazione relativa alle aree climatiche, tipicamente presente nei sistemi di fatturazione del gas, non è presente nei sistemi di fatturazione della commodity elettrica, veicolo per il riconoscimento del bonus in quanto l’utilizzo dell’utenza elettrica permette di identificare l’abitazione di residenza (informazione non disponibile per le utenze gas);

            sarebbero pertanto necessari importanti aggiustamenti dei sistemi informativi dei venditori, come evidenziato anche da ARERA, con tempi e costi attualmente non noti e per di più ai fini dell’erogazione di un contributo solo eventuale (in quanto legato al verificarsi di scenari di prezzo) e la cui durata al momento è prevista per soli tre mesi,

        impegna il Governo:

        a valutare gli effetti applicativi della disposizione richiamata in premessa e ad adottare ogni misura utile ai fini della corretta ed efficace applicazione, tra cui anche la possibilità di introdurre una gestione centralizzata da parte di Acquirente unico Spa, così garantendo l’erogazione uniforme del contributo alla clientela, analogamente a quanto previsto per il bonus sociale.

G/714/5/6 e 10

TurcoCroattiBarbara Floridia

Il Senato,

            in sede di esame del disegno di legge recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, recante misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali” (AS 714),

        premesso che:

        il provvedimento interviene con misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale;

            con particolare, l’articolo 4 riconosce, abbassandone le percentuali, anche nel secondo trimestre 2023 alcune agevolazioni concesse, in forma di credito d’imposta, nel 2022 dal decreto-legge 27 gennaio 2021, dal decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, dal decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, dal decreto-legge 17 maggio 2022. n. 50, dal decreto-legge 9 agosto 115, dal decreto-legge 23 settembre 20220 n. 144 e dal decreto-legge 18 novembre 2022. n. 176, nonché dalla legge 29 dicembre 2022, n. 196, al fine di contrastare l’aumento dei costi dell’energia elettrica e del gas in capo alle imprese;

            a riguardo, va sottolineato come tra le imprese che maggiormente hanno sofferto l’aumento dei costi energetici risultano le piccole medie imprese, in particolare quelle operanti in comuni con una popolazione inferiore ai quindicimila abitanti. Infatti, questa particolare categoria di imprese, oltre che affrontare dei costi infrastrutturali maggiori, risente anche di un mercato di riferimento relativamente piccolo, aggravato, inoltre, dall’aumento dei costi logistici;

            l’aumento dei costi energetici, oltre che impattare sui costi di produzione delle imprese, ha avuto un importante effetto inflazionistico anche sui costi del trasporto di merci e, in generale, sulla logistica, penalizzando in maniera ancora più marcata le imprese operanti nei piccoli comuni che, rientrando in aree interne o aree rurali, vedono nella logistica un elemento imprescindibile;

        ritenuto che:

        il tema del caro energia va affrontato con un approccio sistemico che tenga in considerazione, oltre che i fabbisogni delle imprese, anche le ricadute socioeconomiche delle medesime con particolare riferimento, nel caso di imprese operanti nei comuni sotto i quindicimila abitanti, al ruolo svolto da esse per contrastare il fenomeno di spopolamento delle aree interne;

            è necessario garantire iniziative sostanziali che, mediante l’aiuto alle imprese in difficoltà a seguito all’aumento dei costi energetici, assicurino ai territori afflitti dal fenomeno da un punto di vista demografico dei meccanismi di resilienza per le attività economiche ivi stanziate,

        impegna il Governo:

        nell’ambito dello stanziamento di risorse volte al finanziamento di meccanismi di agevolazione per far fronte al caro energie delle imprese, ad adottare ulteriori iniziative normative volte a individuare linee di agevolazione esclusive per le imprese con sede in comuni con una popolazione inferiore ai quindicimila abitanti.

G/714/6/6 e 10

LosaccoBocciaCottarelliMancaMisianiLorenzinNicita

Il Senato,

        premesso che:

        nel decreto-legge in esame sono presenti norme per ristorare i costi energetici. Tali norme riguardano contributi straordinari, sotto forma di credito d’imposta, fino comunque al 30 giugno 2023;

            l’articolo 5 del provvedimento in esame «Disposizioni in materia di contributo di solidarietà temporaneo» ridetermina la base imponibile ai fini del calcolo del contributo di solidarietà temporaneo, per il 2023, di cui ai commi da 115 a 121 della legge di Bilancio 2023 (legge numero 197 del 2022) scontando di fatto 404 milioni di euro ai soggetti che producono, importano, distribuiscono o vendono energia elettrica, gas naturale o prodotti petroliferi;

            secondo il presidente dell’Authority per l’energia Stefano Besseghini, in audizione in Commissione Finanze alla Camera, sono previsti nuovi rialzi in vista per i prezzi dell’elettricità e gas sui mercati, con conseguenti rischi di rincari in bolletta: i prezzi del gas sono attesi in salita del 5 per cento da luglio a settembre e di un altro 15 per cento da ottobre e dicembre. Per la luce, invece, è previsto un rialzo del 10 per cento nel terzo trimestre e del 25 per cento nel quarto;

            in una fase come quella attuale, caratterizzata da una forte incertezza sugli scenari economici futuri e nella quale sono ancora evidenti gli effetti di due anni di crisi profondissima, i limiti strutturali delle nostre Pmi appaiono quanto mai evidenti e rischiosi per la tenuta del sistema di fronte alle nuove criticità generate dai recenti eventi bellici e dalla crisi degli approvvigionamenti di materie prime, in particolare energetiche. Criticità strutturali e congiunturali definiscono un quadro in cui è quindi necessario agire con interventi rapidi ed efficaci;

            tale scenario è aggravato inevitabilmente dall’aumento dei tassi di interesse da parte della Banca Centrale Europea (Bce) che ha portato il tasso di deposito al 3,75 per cento;

            secondo gli ultimi dati sono presenti in Italia circa 160mila piccole e medie imprese (Pmi): questa rete territoriale di aziende costituisce il fulcro del sistema produttivo nazionale contribuendo in modo fondamentale allo sviluppo della nostra economia; il valore aggiunto complessivo generato dalle Pmi è pari a 204 miliardi di euro;

            le Pmi rappresentano circa un quarto delle imprese che hanno depositato un bilancio valido e occupano oltre 4 milioni di addetti, di cui 2,2 milioni lavorano in aziende piccole e 1,9 milioni in aziende di medie dimensioni;

            nel 2021, dopo le perdite subite a causa della pandemia, le stime sui conti economici delle piccole e medie imprese hanno fanno emergere i primi segnali di ripresa, certificati anche dalla tenuta complessiva degli indicatori di stabilità finanziaria;

            sulla base di tale stime il fatturato delle Pmi italiane era previsto in crescita dell’8,1 per cento su base annua; tali cifre sono state però messe in discussione dalla guerra in Ucraina e dalla conseguente crisi energetica;

            le misure presenti nel decreto in esame per contenere i costi energetici delle imprese sono palesemente insufficienti e limitate nel tempo, soprattutto in relazione all’aumento dell’energia e del costo del denaro;

            si tratta inoltre di risorse spesso insufficienti per contrastare gli aumenti, erogati sotto forma di credito di imposta e finalizzati in particolar modo alle imprese particolarmente energivore;

            in questa fase, invece di aumentare la tassazione degli extra profitti, è stato deciso di optare per scelte diametralmente opposte, riducendo le imposte per le imprese che negli ultimi mesi hanno aumentato esponenzialmente i ricavi con la vendita dell’energia;

            sarebbe quindi auspicabile che una ulteriore parte di tali extraprofitti venga prelevata ed utilizzata per istituire un apposito fondo per l’anno 2023 finalizzato alla riduzione delle tariffe per la fornitura di energia elettrica e per la fornitura di gas naturale a favore delle piccole e medie imprese;

            nel corso della discussione parlamentare del provvedimento in esame sono stati presentati emendamenti specifici con tali obiettivi senza però essere approvati,

        impegna il Governo

            ad incrementare, già a partire dal prossimo provvedimento utile ed in relazione a quanto espresso in premessa, il contributo straordinario sugli extraprofitti delle società ed utilizzare conseguentemente tali risorse aggiuntive per istituire un fondo finalizzato alla riduzione delle tariffe per la fornitura di energia elettrica e per la fornitura di gas naturale a favore delle piccole e medie imprese.

G/714/7/6 e 10

TurcoCroattiBarbara Floridia

Il Senato,

            in sede di esame del disegno di legge recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, recante misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali” (AS 714),

        premesso che:

        nel provvedimento in esame non si rinvengono misure adeguate volte a sostenere famiglie ed imprese contro il caro energia che non appare arrestarsi;

            in conseguenza della crescente inflazione, la Banca Centrale Europea (Bce) ha avviato un piano di incremento dei tassi di interesse con l’obiettivo di contrastare l’aumento dei prezzi e riportare l’inflazione sotto la soglia del 2 per cento;

            l’aumento dei tassi di interesse sta incidendo immancabilmente sulle spese delle famiglie e delle imprese;

            secondo i dati diffusi da Bankitalia, a marzo 2023, a seguito dei rialzi della Bce, il tasso medio sul totale dei prestiti è stato del 3,81 per cento contro il 3,65 per cento del mese precedente: nello specifico, il tasso medio sulle nuove operazioni per acquisto di abitazioni è stato il 4 per cento rispetto al 3,76 per cento del mese precedente e al 5,72 per cento a fine 2007; il tasso medio sulle nuove operazioni di finanziamento alle imprese è stato del 3,9 per cento contro il 3,55 per cento del mese precedente;

            stante il citato rialzo dei tassi di interesse, le rate dei mutui saranno più elevate, e potrebbe altresì aumentare la difficoltà di accesso ai finanziamenti per imprese e famiglie. Inoltre, si registra un calo nell’erogazione di mutui: i recenti dati diffusi da Istat, già confermano il calo dei mutui sulle abitazioni nel terzo trimestre 2022, che segnano un -7,4 per cento rispetto al precedente anno; secondo l’ultimo studio di Crif, nel primo trimestre del 2023 le richieste di istruttoria per mutui immobiliari da parte delle famiglie italiane hanno registrato una contrazione del 23,8 per cento rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente;

peggiora anche il numero degli sfratti secondo i dati pubblicati dal Ministero dell’interno, di cui oltre l’80 per cento per morosità;

            gli istituti di ricerca concordano nel confermare che i prezzi delle case in Italia continueranno ad aumentare nei prossimi tre anni, specialmente nelle grandi città. La società di consulenza Nomisma parla di una crescita del 12 per cento a Milano e del 9 per cento a Roma. La domanda abitativa ha toccato i massimi storici: quasi il 4 per cento dei nuclei familiari sta attualmente cercando una casa da acquistare e circa il 10 per cento dichiara di voler iniziare la ricerca entro l’anno. Anche gli immobili di impresa costeranno di più;

            così il mercato immobiliare italiano continuerà a risentire della recessione e dell’inflazione e a vivere le ripercussioni della crisi globale, e la carenza di alloggi a prezzi accessibili – problema non recente – sarà certamente inasprito dalle nuove tendenze;

        considerato che:

        secondo i dati emersi da un sondaggio condotto da Swg per Greenpeace, tra l’11 e il 16 gennaio 2023, la maggioranza degli italiani è nettamente contraria all’aumento della spesa militare, mentre più dei due terzi vorrebbero addirittura estendere la tassazione al 100 per cento degli extra profitti anche all’industria bellica;

            la direzione che i cittadini vorrebbero seguire è piuttosto chiara, tenuto conto che il 53 per cento degli intervistati pensa che sarebbe meglio investire «esclusivamente» (27 per cento), o «in gran parte» (26 per cento), nella transizione energetica. Soltanto poco più di un quinto ritiene che si debba puntare «in egual misura su fonti fossili e transizione energetica» ed è assolutamente marginale la percentuale di chi vorrebbe investire «in gran parte» (6 per cento), o «esclusivamente» (3 per cento), nelle fonti fossili,

        impegna il Governo:

        quale misura volta a recare sostegno alle famiglie, a individuare con urgenza risorse adeguate da destinare al rifinanziamento del Fondo per il sostegno all’affitto e del Fondo per la morosità incolpevole, nonché al finanziamento di un Piano di edilizia residenziale pubblica e misure specifiche contro il rincaro degli affitti per studenti universitari, eventualmente anche istituendo a tal fine un contributo solidaristico sui cosiddetti extra profitti netti da interessi conseguiti, nei mesi più recenti, dal settore produttivo di armi e munizioni.

G/714/8/6 e 10

TurcoCroattiBarbara Floridia

Il Senato,

            in sede di esame del disegno di legge recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, recante misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali” (AS 714),

        premesso che:

        il Capo I del provvedimento contiene misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale;

            l’incremento dei prezzi dell’energia unitamente al forte rialzo dell’inflazione, ai tassi di interesse, sta colpendo in maniera significativa il settore immobiliare, soprattutto con riferimento alle locazioni di immobili;

            con particolare riferimento ai costi delle utenze, occorre considerare che, nella maggior parte dei casi, gli alloggi affittati risultano essere seconde case e ciò determina, a parità di consumi, che la spesa per l’energia elettrica risulti anche del 30 per cento più alta rispetto a quella di un’utenza domestica residente, a causa di costi fissi più elevati;

            inoltre, è un dato acquisito che, oggi, i proprietari di case trovino più conveniente e meno rischioso, optare per affitti a turisti, mediante piattaforme online, piuttosto che destinare i propri immobili a locazione di lunga durata, anche in ragione di una normativa fiscale di favore per gli affitti brevi;

        ritenuto che:

        il caro affitti penalizza ancora una volta le famiglie a reddito medio o medio basso, soprattutto nei casi di lavoratori e studenti fuori sede;

            l’allarmante situazione denunciata dagli studenti universitari negli ultimi giorni, rende evidente l’esigenza di rafforzare le forme di sostegno abitativo, anche attraverso la leva fiscale, in attesa della realizzazione di interventi strutturali nell’ambito delle politiche abitative finalizzate allo sviluppo di un’edilizia residenziale,

        impegna il Governo:

        quale ulteriore intervento volto a recare sostegni alle famiglie, al fine di contenere gli effetti dell’inflazione nel settore delle locazioni immobiliari e in attesa della realizzazione di politiche abitative per lo sviluppo dell’edilizia residenziale pubblica e privata, a introdurre misure fiscali finalizzate a incentivare la disponibilità di immobili e alloggi destinati a studenti e lavoratori fuori sede con redditi medio bassi, e al contenimento delle spese connesse alla locazione e al relativo godimento, valutando di:

        – potenziare lo strumento della cedolare secca e le garanzie per l’affittuario in termini di riduzione del canone di locazione;

            – esentare dall’imposta di registro e di bollo i contratti di locazione stipulati da studenti e lavoratori fuori sede;

– sostenere i costi connessi al godimento di immobili e alloggi per studenti e lavoratori fuori sede incrementando il limite di spesa massima ammessa a detrazione e la percentuale di detrazione riconosciuta in relazione al pagamento di canoni di locazione o canoni relativi a contratti di ospitalità, estendendo altresì l’ambito applicativo dell’incentivo anche al deposito cauzionale, alle spese condominiali e alle spese comunque connesse al godimento dell’immobile (es. utenze);

– introdurre un contributo, in forma di detrazione o credito d’imposta, anche attraverso la previsione di rimborso diretto (cash back), ai compensi, comunque denominati, pagati a soggetti di intermediazione immobiliare in dipendenza della stipula di contratti di locazione per studenti e lavoratori fuori sede;

            – introdurre un contributo, in forma di detrazione o credito d’imposta, anche attraverso la previsione di rimborso diretto (cash back) ove sostenute dallo studente, in relazione alle spese per la ristrutturazione, a partire dalle spese per l’eliminazione delle barriere architettoniche, o l’acquisto di mobili destinati ad immobili adibiti ad alloggi per studenti o lavoratori fuori sede.

G/714/9/6 e 10

TurcoCroattiBarbara Floridia

Il Senato,

            in sede di esame del disegno di legge recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, recante misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali” (AS 714),

        premesso che:

        il provvedimento in esame si pone in parziale continuità con i precedenti decreti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale, senza tuttavia introdurre azioni strutturali capaci di stabilizzare nel lungo periodo i costi e il potere d’acquisto delle famiglie, soprattutto quelle a basso reddito;

            l’incremento dei prezzi dell’energia unitamente al forte rialzo dell’inflazione, ai tassi di interesse, nonché alla richiesta di alloggi notevolmente superiore alla disponibilità nella maggior parte delle città italiane, sta, da tempo, peggiorando lo squilibrio tra domanda e offerta al punto che l’accesso ad alloggi a prezzi accessibili è un problema sempre più urgente per gli studenti fuori sede, legato all’aumento dei canoni di locazione e a una crisi abitativa senza precedenti, soprattutto nelle aree a forte vocazione universitaria e turistica;

            con particolare riferimento ai costi delle utenze, occorre altresì considerare che, nella maggior parte dei casi, gli alloggi affittati dagli studenti risultano essere seconde case e ciò determina, a parità di consumi, che la spesa per l’energia elettrica risulti anche del 30 per cento più alta rispetto a quella di un’utenza domestica residente, a causa di costi fissi più elevati;

            quanto sopra non fa che aggravare la difficile situazione in cui versano numerosi studenti che risiedono in una provincia diversa da quella della sede universitaria, sostenendo annualmente costi ingenti per far fronte ai crescenti canoni di locazione e alle spese accessorie (condominio, tassa sui rifiuti e utenze varie) e che hanno promosso, in questi giorni, una mobilitazione a livello nazionale per denunciare la crisi abitativa legata al caro affitti e chiedere risposte concrete al Governo,

        considerato che:

        secondo quanto emerso dal Rapporto «Lo student housing tra Pnrr e mercato», presentato nell’ambito del convegno «Il Pnrr e l’investimento nello student housing» dello scorso 13 aprile, allo stato attuale, la copertura dei posti letto offerti agli studenti universitari fuori sede, pari al 40 per cento degli iscritti, si attesta intorno ai 10,5 per cento e deriva da enti specifici che però coprono solo l’8,1 per cento del totale. Considerando che il fabbisogno stimato dell’offerta strutturata di posti letto deve essere pari ad almeno il 20 per cento degli studenti fuori sede (tasso di copertura medio europeo), sarebbero necessari almeno 130mila posti letto;

            il citato rapporto inoltre sottolinea come il numero di studenti universitari fuori sede si è mantenuto in crescita nell’ultimo anno, sulla scia di un incremento che prosegue in modo costante dal 2015;

            tale incremento è alla base dell’alterazione della tipologia di offerta presente sul mercato immobiliare universitario. I dati Istat, infatti, evidenziano come i prezzi delle camere singole risultino aumentati di ben 11 punti percentuali rispetto al 2021, e di 13 punti rispetto al 2022 fino a raggiungere un costo medio mensile di 539 euro, con picchi massimi nelle grandi città come Milano, Padova, Roma, Firenze e Bologna, che hanno toccato affitti mensili anche di 700 euro al mese; città dove peraltro si concentra circa un quarto del totale dei fuori sede italiani,

        impegna il Governo:

        ad adottare con sollecitudine iniziative, anche di carattere normativo, tese all’introduzione di un complesso organico di misure – economiche, sociali e fiscali – idonee a contrastare il consistente aumento del costo degli affitti per gli studenti cosiddetti fuori sede, così da dare piena ed effettiva attuazione al diritto all’accesso ai livelli più alti dell’istruzione riconosciuto dall’articolo 34 della Costituzione.

G/714/10/6 e 10

TurcoCroattiBarbara Floridia

Il Senato,

            in sede di esame del disegno di legge recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, recante misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali” (AS 714),

        premesso che:

        il provvedimento in esame si limita, nella sostanza, a prorogare parte delle misure già adottate, con precedenti decreti, a sostegno di famiglie e imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale, senza tuttavia introdurre azioni strutturali capaci di stabilizzare nel lungo periodo i costi e il potere d’acquisto dei predetti soggetti;

            come noto, la crisi energetica determinata dall’invasione russa dell’Ucraina ha messo il nostro Paese di fronte al problema della mancata autosufficienza energetica e dell’impennata delle quotazioni di gas che, de facto, si è tradotto in un incremento vertiginoso del prezzo dell’energia elettrica per le nostre imprese;

        considerato che:

        l’articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, di recepimento della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2018, reca disposizioni in materia di energia da fonti rinnovabili e definisce gli strumenti, i meccanismi, gli incentivi e il quadro istituzionale, finanziario e giuridico necessari per il raggiungimento degli obiettivi di incremento della quota di energia da fonti rinnovabili al 2030;

            in particolare, il citato decreto legislativo, nella prospettiva di contribuire alla crescita sostenibile del Paese, alla decarbonizzazione del sistema energetico e al perseguimento della resilienza energetica nazionale, prevede che le regioni individuino «con legge», sulla scorta dei principi e dei criteri stabiliti con appositi decreti interministeriali, le aree «idonee» all’installazione degli impianti a fonti rinnovabili, nel rispetto delle esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e forestali. In difetto, subentrano i poteri sostitutivi dello Stato di cui all’articolo 41 della legge 24 dicembre 2012, n. 234;

            il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 (cosiddetto decreto-legge PNRR-ter) ha, successivamente, modificato l’articolo 20 del citato decreto legislativo 199 del 2021 e introdotto una disciplina transitoria-imperniata su decreti ministeriali non ancora adottati- per la quale sono considerate idonee determinate aree elencate dalle lettere a) e seguenti del comma 8 del medesimo articolo 20; disciplina applicabile solo «nelle more dell’individuazione delle aree idonee sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti dai decreti di cui al comma 1»;

        considerato altresì che:

        la diffusione di impianti a fonti rinnovabili consente di limitare l’esposizione della tariffa elettrica alla volatilità dei prezzi delle commodity;

            nonostante i ripetuti interventi sulla normativa vigente per dare attuazione alla disciplina eurounitaria in materia di transizione ecologica attraverso la predisposizione di precise linee guida per le aree idonee per la costruzione di impianti FER, l’individuazione di tali superfici nel nostro Paese appare paralizzata dall’inerzia dei Ministeri competenti;

            i summenzionati decreti ministeriali avrebbero dovuto, infatti, essere emanati entro centottanta giorni dall’entrata in vigore del decreto legislativo di recepimento della RED 2 ma, ad oltre un anno di distanza, il Ministero dell’ambiente continua a temporeggiare e del decreto ministeriale non vi è ancora traccia, malgrado i ripetuti annunci,

        impegna il Governo:

        ad emanare tempestivamente i decreti attuativi di cui all’articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, al fine di procedere con la definizione delle aree idonee per la realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e, in tal modo, scongiurare ulteriori aggravi sui bilanci delle imprese, in particolare di quelle intenzionate ad effettuare ingenti investimenti in questo settore.

G/714/11/6 e 10

TurcoCroattiBarbara Floridia

Il Senato,

            in sede di esame del disegno di legge recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, recante misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali” (AS 714),

        premesso che:

        il provvedimento interviene con misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale con una spesa di circa 5 miliardi di euro. Nonostante l’impegno di importanti risorse, le disposizioni introdotte sono prive di azioni strutturali capaci di incidere nella riduzione dei prezzi dell’energia, lasciando i prezzi su livelli elevati ed insostenibili per le utenze di famiglie con reddito basso e delle piccole imprese;

            nell’anno in corso, tra il mese di gennaio ed aprile, il PUN (Prezzo Unico Nazionale), prezzo di riferimento all’ingrosso dell’energia elettrica acquistata sul mercato della Borsa, ha avuto un prezzo medio superiore ai 150 euro al megawattora, molto più alto rispetto ai livelli di prezzo del 2020, (40 euro megawattora);

            oltre all’elevato prezzo dell’energia elettrica bisogna tener conto che, tra le componenti della bolletta, si aggiungeranno anche i costi degli oneri generali di sistema che il Governo ha deciso di ripristinare a partire dal 31 marzo per le utenze domestiche e non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16.5 kW;

            rispetto a tale scelta, le Associazioni rappresentanti delle imprese e degli artigiani avevano già evidenziato come il mancato azzeramento degli oneri generali per tale tipologia di utenze, costituisse un danno per il comparto della piccola manifattura artigiana, composto da migliaia di piccole imprese operanti nei settori di eccellenza del Made in Italy;

            circa 1/3 del valore dell’ammontare dei predetti oneri, pari a 5 miliardi, viene, infatti, sostenuto dalle micro e piccole imprese, sulla base di un sistema di contribuzione sperequato e del tutto slegato dai dati effettivi di prelievo di energia dalla rete. Sulle piccole imprese infatti ricadono i costi di maggiori oneri, pur consumando meno energia rispetto ad altri comparti produttivi;

        considerato che:

        gli scenari di rischio del Documento Economia e Finanza del 2023. rispetto alla dinamica dei prezzi delle materie prime energetiche ritengono che oltre ai rischi legati al prezzo del petrolio, condizioni climatiche meno favorevoli (quali ad esempio la siccità nei mesi estivi e un prossimo inverno più rigido) potrebbero far aumentare nuovamente il prezzo del gas e dell’elettricità. Per tali valutazioni, si è ipotizzato quindi che rispetto alla previsione base i prezzi del gas, dell’energia elettrica e del petrolio risulteranno più elevati del 20 per cento nel secondo semestre del 2023 e nel 2024, declinando negli anni successivi ma rimanendo più elevati dell’ipotesi base;

 di nuovi rialzi in vista per i prezzi dell’elettricità e gas sui mercati, con conseguenti rischi di rincari in bolletta, ha parlato anche il Presidente ARERA, Stefano Besseghini, in audizione in commissione Finanze alla Camera per l’esame del provvedimento di cui in premessa. Secondo il Presidente dell’Authority per l’energia, i prezzi del gas sono attesi in salita del 5 per cento da luglio a settembre e di un altro 15 per cento da ottobre e dicembre. Per la luce, invece, è previsto un rialzo del 10 per cento nel terzo trimestre e del 25 per cento nel quarto. Diversamente dalle aspettative enunciate al Parlamento, il 3 maggio, l’ARERA ha comunicato l’incremento della bolletta gas per la famiglia tipo in tutela, per i consumi di aprile, del 22,4 per cento rispetto a marzo. L’incremento, pur in presenza di un prezzo medio all’ingrosso nello scorso mese in leggero calo, è dovuto principalmente alla riduzione, prevista proprio dal provvedimento in esame di cui in premessa, della componente di sconto UG2, utilizzata nell’ultimo anno a beneficio dei consumatori per compensare gli aumenti;

        tenuto conto che:

        nel Documento Economia e Finanza del 2023, il costo del pacchetto energia per il 2022 viene quantificato in circa 53,8 miliardi, pari al 2,8 per cento del PIL. Per il 2023, considerando le misure approvate fino a gennaio 2023, la stima ammonterebbe a 26,4 miliardi, un livello corrispondente all’1,3 per cento del PIL;

            nonostante il poderoso impiego di risorse pubbliche per la riduzione dei costi della bolletta dell’energia, gli elevati livelli dei prezzi dell’elettricità e del gas hanno contribuito prevalentemente alla crescita dell’inflazione. Secondo i dati ISTAT pubblicati nel mese di aprile abbiamo avuto un aumento dello 0,5 per cento su base mensile e dell’8.3 per cento su base annua, da -7,6 per cento del mese precedente. L’accelerazione del tasso si deve soprattutto all’aumento su base tendenziale dei prezzi dei beni energetici non regolamentati (da -18,9 per cento a +26.7 per cento);

            considerato, altresì, che:

        in questo scenario, le piccole imprese rischiano di non riuscire ad essere in grado di garantire la continuità produttiva delle attività. Si rendono pertanto necessari interventi strutturali che aiutino le piccole imprese a ridurre i costi di energia elettrica. Tra le azioni da compiere per affrontare concretamente tali aspetti è necessario perseguire con maggiore convinzione uno sviluppo delle fonti rinnovabili più deciso di quanto fatto finora;

            è opportuno introdurre stimoli immediati e concreti per sostenere le imprese nell’autoproduzione dell’energia da fonti rinnovabili, che rappresenta il modo più rapido ed efficace per aggredire il problema in modo strutturale e per consentire di non subire gli effetti della attuale volatilità dei costi energetici;

            secondo lo studio del CNA «Il sole è di Tutti», la produzione fotovoltaica nazionale può essere incrementata in tempi molto rapidi attraverso la valorizzazione del patrimonio nazionale degli immobili «ad uso produttivo» che sfiora le 800 mila unita ed è detenuto, per circa il 70 per cento dalle PMI (si scende al 44 per cento considerando le sole imprese sotto i 10 addetti). Considerando una dimensione media del patrimonio (in gran parte «capannoni» industriali o artigianali) di circa 500 mq ad immobile, si può stimare una superficie complessiva di 400 milioni di mq, un «campo fotovoltaico diffuso» con una potenza stimabile in circa 50.000 MW, capaci di produrre 57.600 GWh, equivalenti ad un consumo di 4,9 milioni di TEP (Tonnellate Equivalenti di Petrolio) o a 5,3 miliardi di metri cubi di gas;

dalla realizzazione degli impianti si otterrebbero vantaggi evidenti per le imprese, che ricaverebbero dall’autoproduzione in media il 50 per cento del loro fabbisogno di energia, ma anche la collettività nel suo complesso, grazie ad una riduzione della dipendenza dalle fonti fossili, della vulnerabilità degli approvvigionamenti, delle emissioni climalteranti. In particolare, sul fronte delle emissioni di gas serra, si determinerebbe un abbattimento complessivo di 23,4 milioni di tonnellate di CO2 (il 31.7 per cento di tutta la CO2 immessa attualmente dalla produzione termoelettrica nazionale e il 20.5 per cento di quella proveniente dalle sole centrali a gas),

        impegna il Governo:

        a introdurre, nel primo provvedimento utile, l’istituzione triennale di un credito d’imposta per le Piccole e Medie Imprese, con percentuali da applicare in modo inversamente proporzionale alla dimensione della potenza dell’impianto, fino ad un massimo del 50 per cento per le spese sostenute per l’installazione di impianti di auto-produzione da fonti rinnovabili fino a 200 kW e l’eventuale sistema di accumulo.

G/714/12/6 e 10

LosaccoBocciaCottarelliMancaMisianiLorenzinNicita

Il Senato,

        premesso che:

        il decreto all’esame interviene in una delicatissima e complicata fase economica e sociale per l’Italia: la crisi energetica non è risolta, l’inflazione è ai massimi da trenta anni, e in risposta agli aumenti dei prezzi la Banca centrale europea sta innalzando i tassi di riferimento per bloccare la spirale inflazionistica con i noti effetti sui mutui e sui prestiti e con l’allargamento delle diseguaglianze, perché l’inflazione origina da spese sostanzialmente incomprimibili quali l’energia e gli alimentari che, proporzionalmente, pesano di più sui cittadini finanziariamente più fragili;

            per limitare l’impatto in bolletta degli straordinari rialzi dei prezzi dei prodotti energetici, si sono susseguiti diversi provvedimenti che hanno cercato, di trimestre in trimestre, per tutto il 2022, e per questo inizio del 2023 di mitigare il costo dell’energia elettrica per tutte le utenze elettriche (domestiche e non domestiche), principalmente attraverso la sterilizzazione degli oneri generali di sistema in bolletta per l’energia elettrica e il riconoscimento di crediti d’imposta alle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale: in questo provvedimento la sterilizzazione degli oneri di sistema non ha avuto proroga, il credito d’imposta per l’acquisto del gas è stato prorogato (con valori però decisamente inferiori) solo fino al 30 giugno 2023;

            l’inverno particolarmente mite, la bassa domanda sia industriale sia domestica e l’offerta eccedente hanno determinato una diminuzione del prezzo del gas di circa il 50 per cento nel primo trimestre dell’anno in corso rispetto ai picchi raggiunti dopo marzo 2022. Anche il Pun (il prezzo di riferimento dell’energia elettrica rilevato sulla borsa elettrica italiana), influenzato dalla riduzione del prezzo dal gas e dalla ridotta domanda industriale, ha visto un trend in diminuzione: a marzo, infatti, ha raggiunto i 136,3 C/MWh rispetto ai 308,7 euro per MWh dello stesso mese nel 2022, con un calo di oltre il 55 per cento;

            alla luce di questi dati è necessario continuare a intervenire per ridurre il costo delle bollette per famiglie e imprese anche perché i prossimi mesi il trend di discesa dei prezzi dei prodotti energetici potrebbe interrompersi: ARERA ha evidenziato come «le quotazioni dei mercati all’ingrosso dell’energia elettrica per i prossimi mesi hanno recentemente di nuovo mostrato volatilità crescente e quotazioni per il terzo e quarto trimestre in rialzo, con aumenti di circa il 10 per cento nel terzo trimestre e del 25 per cento nel quarto trimestre rispetto alle quotazioni del secondo trimestre» e che «le quotazioni dei mercati all’ingrosso del gas naturale per i prossimi mesi hanno recentemente nuovamente mostrato volatilità crescente e quotazioni per il terzo e quarto trimestre in rialzo (rispettivamente di più del 5 per cento e del 15 per cento rispetto alle quotazioni per il secondo trimestre)»;

            si prefigurano quindi nuovi aumenti del costo della componente energia a partire dalla prossima estate: la mancata proroga delle misure riguardo agli oneri di sistema e, da giugno 2023 delle misure relative al credito d’imposta comporta di nuovo un forte rischio, per gran parte del settore economico e produttivo del nostro Paese, di ridimensionamento dell’attività se non di chiusura di centinaia di migliaia di imprese, oltre a impattare di nuovo pesantemente sui costi delle famiglie, già sotto pressione dal tasso di inflazione così sostenuto che ne erode la capacità d’acquisto;

            assolutamente iniqua e incomprensibile appare infine la scelta del governo di ridurre la tassazione sugli extra profitti per le aziende dell’energia che nei mesi scorsi hanno ottenuto utili miliardari,

        impegna il Governo

            ad intervenire con il primo provvedimento utile per limitare l’impatto dei costi di energia e gas per le imprese e le famiglie anche per il secondo semestre del 2023.

G/714/13/6 e 10

CroattiTurco

Il Senato,

            in sede di esame del disegno di legge recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, recante misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali” (AS 714),

        premesso che:

        al fine di contenere gli effetti dei rincari dei prodotti energetici, il provvedimento reca disposizioni in materia di acquisto di energia elettrica e gas al fine di sostenere la spesa in bolletta per le imprese maggiormente esposte all’aumento dei prezzi nonché introduce disposizioni fiscali per semplificare gli adempimenti a carico delle imprese;

        considerato che:

        in tema di acquisto di energia elettrica, recenti pronunce giurisprudenziali, di merito e di legittimità, hanno ribadito il diritto al rimborso delle addizionali provinciali e regionali applicate all’accisa sull’energia elettrica, negli anni abrogate dal legislatore in quanto in contrasto con la normativa comunitaria;

            la Corte di cassazione ha in più occasioni dichiarato l’incompatibilità dell’addizionale provinciale e regionale all’accisa sull’energia elettrica (Cassazione Civile 15198/2019; Cassazione Civile 27099/2019) sottolineando l’incoerenza tra il tributo addizionale e l’articolo I, paragrafo 2, della direttiva 2008/118/CE del Consiglio. In particolare, la norma europea permette agli Stati membri dell’UE di applicare ai prodotti sottoposti ad accisa altre imposte indirette ma solo a condizione che le stesse abbiano «finalità specifiche» e siano rispettati vincoli particolari in relazione alla determinazione della base imponibile, del calcolo, dell’esigibilità e del controllo dell’imposta;

            nei casi di addebito delle accise in bolletta, i consumatori, per ottenere il rimborso, devono presentare la richiesta unicamente nei confronti dei fornitori di elettricità che a loro volta possono avanzare istanza di rimborso all’Amministrazione finanziaria ma solo successivamente a una sentenza del giudice ordinario civile che accerti l’ammontare del rimborso;

            il fornitore di energia elettrica, infatti, è obbligato a difendersi e costituirsi in giudizio ottenendo una sentenza di condanna a proprio carico passata in giudicato al fine di poter richiedere, all’Erario o alle province, il rimborso di quanto corrisposto ai consumatori;

            è di tutta evidenza che il processo civile sia particolarmente oneroso tanto per i fornitori di energia elettrica quanto per gli stessi consumatori;

            inoltre, con riferimento al contenzioso tributario, nel caso di clienti che presentano più pod, è necessario precisare che deve essere incardinato di fronte alla Corte di giustizia Tributaria della provincia competente e quindi nella provincia dove sono localizzati i pod. Ciò potrebbe comportare che, per un’unica richiesta di rimborso attuata in sede civilistica da parte di clienti multipod, si possano instaurare molteplici contenziosi in sede tributaria;

            infine si segnala che in caso di addizionale provinciale versata direttamente alle province per utenze inferiori a 200 KW, attualmente, l’Agenzia delle Dogane si sta dichiarando incompetente in quanto il tributo è stato incamerato direttamente alle province. Le province a loro volta stanno negando il diritto al rimborso per carenza di legittimazione passiva sulla base della considerazione che l’addizionale provinciale ha natura erariale in quanto tributo gestito e amministrato dallo stato;

        ritenuto che:

        è necessario introdurre semplificazioni finalizzate a favorire il recupero di quanto indebitamente versato da parte di migliaia di imprese, riducendo gli adempimenti a loro carico e i tempi di recupero di quanto dovuto;

            le stime riportano un ammontare di circa 3 miliardi di euro da restituire alle imprese fornitrici e ai consumatori finali;

            l’accelerazione delle procedure di rimborso, oltre che a restituire alle imprese quanto indebitamente versato, rappresenta un ulteriore e importante sostegno finanziario alla liquidità delle imprese nell’attuale difficile contesto economico,

        impegna il Governo:

        a monitorare l’andamento delle pratiche di rimborso di cui in premessa e ad assumere ogni iniziativa utile al fine di poter semplificare le procedure di rimborso a favore delle imprese, evitando i costi e le lungaggini dell’accertamento giudiziario.

G/714/14/6 e 10

Fregolent

Il Senato,

            in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, recante misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali”;

        premesso che:

        il provvedimento in esame reitera importanti misure a supporto degli utenti di forniture di energia elettrica, al fine di contemperare il forte rincaro dei costi dell’energia verificatesi nel corso dell’ultimo anno;

            in linea con gli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Missione 2, componente 1.7), il 10 gennaio 2024 si realizzerà il completamento del processo di liberalizzazione del mercato dell’energia elettrica avviato con la legge 4 agosto 2017, n. 124, «attraverso l’adozione di regole finalizzate ad assicurare un passaggio consapevole e trasparente al mercato libero da parte della clientela domestica e delle microimprese, anche seguendo il modello già adottato per il servizio a tutele graduali, fissando tetti alla quota di mercato, e potenziando la trasparenza delle bollette per garantire maggiore certezza ai consumatori»;

            l’articolo 1, comma 60, della predetta legge ha infatti previsto la cessazione – più volte rinviata – dell’efficacia del regime dei prezzi regolati per i clienti finali civili e le imprese connesse in bassa tensione con meno di 50 dipendenti e un fatturato annuo non superiore ai 10 milioni di euro che non scelgano un fornitore sul mercato libero;

            a gennaio di quest’anno il 68,3 per cento dei clienti finali era già passato al mercato libero, mentre il 31,7 per cento delle utenze domestiche (pari a circa 9,5 milioni di clienti, di cui la metà secondo le stime definibili “vulnerabili”) si trovava ancora in regime di maggior tutela;

            sempre l’articolo 1, comma 60, ha demandato all’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) la realizzazione di un servizio a tutele graduali, volto ad accompagnare il passaggio al mercato libero per i clienti finali rimasti nel mercato tutelato al termine di cessazione dello stesso;

            tale servizio sarà erogato da venditori selezionati attraverso specifiche procedure concorsuali dall’Acquirente Unico.;

            lo scorso 19 aprile il Governo ha trasmesso alle Camere lo Schema di decreto ministeriale concernente disciplina dei criteri e delle modalità per l’ingresso consapevole dei clienti domestici nel mercato libero dell’energia elettrica, che prevede un limite massimo di aree territoriali aggiudicabili allo stesso fornitore, pari al 35 per cento, e prevede che, al termine del servizio di tutele graduali, ai clienti che non abbiano scelto ancora un operatore sul mercato libero l’energia elettrica sia fornita dal medesimo esercente il servizio a tutele graduali sulla base della propria offerta di mercato libero più favorevole;

            in vista del termine del mercato tutelato del prossimo 10 gennaio e delle aste per il servizio di tutele graduali che dovranno essere bandite da Acquirente Unico, nonché per un liberalizzazione sostanziale, ordinata ed efficace del mercato dell’energia elettrica, si rende necessario assicurare il rispetto, da parte degli operatori, di standard qualitativi volti a garantire clienti finali ed efficienza del mercato;

        impegna il Governo

            ad adottare le iniziative necessarie volte a introdurre criteri qualitativi per l’iscrizione e il mantenimento all’elenco venditori energia elettrica, unitamente a meccanismi di controllo che possano garantire un mercato dell’energia ordinato ed efficiente;

            a prevedere che l’elaborazione dei predetti criteri venga elaborata da ARERA, sentito il GSE e di concerto con l’Autorità garante della concorrenza e del mercato.

G/714/15/6 e 10

LosaccoBocciaCottarelliMancaMisianiLorenzinNicita

Il Senato,

        premesso che:

        l’attuale crisi economica colpisce particolarmente i soggetti che, oltre all’enorme aumento delle bollette per l’energia e il caro prezzi, devono affrontare anche i costi per l’affitto di una casa;

            il costo degli affitti è attualmente insostenibile per molte famiglie, soprattutto quelle monoreddito, quelle numerose, con persone disabili o malate, che a causa dell’inflazione non riescono più ad arrivare a fine mese;

            il fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione e il fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli, strumenti fondamentali per l’attuazione delle politiche di sostegno al diritto alla casa, non sono stati rifinanziati dalla legge di bilancio per il 2023, né con successivi provvedimenti da parte del Governo;

            il mancato rifinanziamento non consente alle amministrazioni locali di intervenire per affrontare la precarietà abitativa, il caro affitti e gli sfratti per morosità che, come noto, sono ripresi a partire dal 1° gennaio 2022, dopo il blocco stabilito durante il periodo pandemico, determinando così un aumento drammatico delle persone senza casa e ciò costituisce una vera e propria emergenza nel Paese;

            l’importo attualmente riconosciuto della detrazione spettante per le spese sostenute per l’affitto è ampiamente inferiore alla analoga detrazione prevista sulla rata di mutuo per gli acquirenti della prima casa;

            è necessario colmare questo divario incomprensibile che penalizza chi, impossibilitato all’acquisto, in particolare a causa del precariato, il basso livello dei salari e l’elevata disoccupazione, affronta e risolve il bisogno abitativo con la locazione,

        impegna il Governo:

        quali ulteriori misure volte a recare sostegno alle famiglie:

        a rifinanziare, con il primo provvedimento utile, i fondi di sostegno all’affitto e per la morosità incolpevole a partire dall’anno in corso, prevedendo modalità di coordinamento e unificazione dei due fondi e destinando una quota specifica al sostegno della graduazione programmata degli sfratti per morosità;

            a raddoppiare l’importo attuale della detrazione sul reddito di cui possono beneficiare i conduttori in locazione abitativa.

G/714/16/6 e 10

LosaccoBocciaCottarelliMancaMisianiLorenzinNicita

Il Senato,

        premesso che:

        la Portovesme Srl, azienda di proprietà della multinazionale svizzera Glencore, ha annunciato sin dallo scorso gennaio e poi ha interrotto dal mese di aprile l’attività industriale di produzione di zinco presso i due siti in Sardegna, limitando l’attività nella sede di Portovesme e bloccandola in quella di San Gavino, fonderia la cui attività risale agli anni ’30;

            il sito presente in Sardegna tra Portovesme e la fonderia di San Gavino Monreale è l’unico in Italia per la produzione di zinco e piombo;

            la Portovesme Srl ha comunicato di aver sospeso le attività a causa degli alti prezzi dell’energia e, contemporaneamente, la società proprietaria ha annunciato l’avvio di uno studio per la sperimentazione di un sito di interesse europeo per la rigenerazione delle batterie al Litio;

            le istituzioni locali e i rappresentanti dei lavoratori hanno chiesto di mantenere attivo il sito, dove lavorano oltre 1500 lavoratori tra diretti e indotto nelle more della definizione del progetto di riconversione, ottenendo il rifiuto della compagnia per gli alti costi attuali dell’energia che non sono tornati ai livelli precedenti la pandemia;

            altre società industriali del Sulcis, su intervento del Governo, hanno ottenuto contratti bilaterali per l’acquisto di energia a prezzi calmierati;

            in Sardegna i costi dell’energia sono più elevati nel resto del Paese anche per l’assenza di una rete di fornitura del metano la cui costruzione non sarà terminata nei prossimi 5 anni; l’obiettivo di bloccare entro il 2025 la produzione di energia da centrali a carbone in Sardegna non sarà raggiunto per l’assenza di una rete di fornitura a metano che potrebbe essere utilizzata per la conversione delle centrali a carbone esistenti e per l’impossibilità di completare entro tale data l’elettrodotto progettato da Terna tra Sicilia e Sardegna,

        impegna il Governo:

        a operare, analogamente a quanto fatto negli anni scorsi, per la definizione di un contratto bilaterale di fornitura di energia necessario e giustificato dalla particolare condizione della Sardegna;

            a intervenire presso la multinazionale svizzera Glencore, proprietaria della Portovesme Srl, ai massimi livelli manageriali internazionali per ottenere il riavvio delle attività industriali nelle more della definizione del progetto di riconversione, a tutela dei 1500 lavoratori, alcuni dei quali privi anche di cassa integrazione.

G/714/17/6 e 10

LosaccoBocciaCottarelliMancaMisianiLorenzinNicita

Il Senato,

        premesso che:

        nel provvedimento in esame «Conversione in legge del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, recante misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali» sono presenti norme per ristorare i costi energetici. Tali norme riguardano contributi straordinari, sotto forma di credito d’imposta, fino comunque al 30 giugno 2023;

            quella «geotermica» è una forma di energia naturale che trova origine dal calore della terra e, tra le energie rinnovabili, ha un valore aggiunto che condivide soltanto con l’idroelettrico: la continuità della produzione;

            nella regione Toscana la geotermia conta 34 centrali per una potenza installata di 761 megawatt. La produzione annua è di circa 5,9 miliardi di chilowattora che, complessivamente, soddisfa quasi il 30 per cento del fabbisogno energetico della regione e permette un risparmio di oltre 1 milione e 400 mila Tep e 4,1 tonnellate metriche di emissioni CO2 evitate. In questi territori la geotermia garantisce 650 occupati diretti e circa 2.000 nell’indotto e ha promosso lo sviluppo di numerose piccole e medie imprese in diversificati settori produttivi;

            i comuni geotermici producono quindi una fonte pulita e rinnovabile utilizzata anche da vasti bacini di utenza contigui e hanno quindi diritto a compensazioni adeguate;

            a tal fine l’articolo 6 del decreto-legge n. 50 del 2022 (cosiddetto «Decreto Aiuti», convertito in legge n. 91 del 15 luglio 2022) interviene sulla geotermia, prevedendo per i titolari di concessioni di impianti di fonti energetiche geotermiche di corrispondere annualmente 0,05 centesimi di euro per ogni chilowattora di energia elettrica prodotta dal campo geotermico della coltivazione a favore dello sviluppo sociale, economico e produttivo dei comuni sui cui territori insistono le concessioni;

            al tal fine il comma 2-quinquies del medesimo provvedimento prevede che «con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro della transizione ecologica, d’intesa con i presidenti delle regioni interessate e sentiti i comuni coinvolti, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di erogazione, ripartizione e utilizzo delle risorse di cui al comma 2-quater»;

            ad oggi, dopo oltre 9 mesi dalla pubblicazione della legge n. 91 del 2022, il decreto interministeriale non è stato ancora emanato;

            tali ritardi sulla corretta erogazione di risorse già stanziate stanno di fatto penalizzando ulteriormente i territori interessati;

            già in data 29 agosto 2022 il Presidente dell’Anci Antonio Decaro sollecitava l’emanazione, in una lettera ai Ministri interessati, del decreto disposto dall’articolo 6 del decreto-legge n. 50 del 2022 proponendo, per individuare i criteri di riparto ed erogazione, «un percorso coerente e più semplice, che può fondarsi su un riparto di risorse basato sui criteri del decreto legislativo n. 22 del 2010, articolo 16 ovvero ai comuni in cui è compreso il campo geotermico coltivato, proporzionalmente all’area delimitata dal titolo o dall’insieme dei titoli di coltivazione, assicurando comunque ai comuni, sede di impianti, una quota non inferiore al 60 per cento»;

        impegna il Governo

            ad emanare il decreto citato in premessa, previsto dall’articolo 6 del decreto-legge n. 50 del 2022, eventualmente utilizzando, per la definizione dei parametri di riparto, i criteri previsti dall’articolo 16 del decreto legislativo n. 22 del 2010.

G/714/18/6 e 10

LosaccoBocciaCottarelliMancaMisianiLorenzinNicita

Il Senato,

        premesso che:

        nel provvedimento in esame «Conversione in legge del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, recante misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali» sono presenti norme per ristorare i costi energetici. Tali norme riguardano contributi straordinari, sotto forma di credito d’imposta, fino comunque al 30 giugno 2023;

            secondo il presidente dell’Authority per l’energia Stefano Besseghini, in audizione in commissione Finanze alla Camera, sono previsti nuovi rialzi in vista per i prezzi dell’elettricità e gas sui mercati, con conseguenti rischi di rincari in bolletta: i prezzi del gas sono attesi in salita del 5 per cento da luglio a settembre e di un altro 15 per cento da ottobre e dicembre. Per la luce, invece, è previsto un rialzo del 10 per cento nel terzo trimestre e del 25 per cento nel quarto;

            tale scenario è aggravato inevitabilmente dall’aumento dei tassi di interesse da parte della Banca Centrale Europea (Bce) che ha portato il tasso di deposito al 3,75 per cento;

            gli esercizi di vicinato non sono soltanto garanzia di sviluppo economico ed occupazionale ma rappresentano un presidio sociale irrinunciabile soprattutto per i residenti dei centri storici ed in particolare dei piccoli comuni;

            in questi ultimi anni numerose attività commerciali di questa tipologia hanno chiuso a causa della concorrenza della grande distribuzione organizzata e dell’e-commerce. La crisi energetica ha purtroppo peggiorato la situazione e senza interventi strutturali queste attività rischiano di estinguersi;

            un recente studio condotto da Confesercenti e Ipsos, intitolato «Il Commercio oggi e domani» ha infatti certificato come, dal 2019 al 2023 oltre 52 mila commercianti italiani, abbiano chiuso la propria attività;

            ristori delle spese energetiche a carico di questa tipologia di imprese presenti ed in particolare per quelle ricadenti nei Centri commerciali naturali, come individuati dalle rispettive norme regionali e costituiti in

            le misure presenti nel provvedimento in esame per contenere i costi energetici di tali esercizi di vicinato e sono palesemente insufficienti e limitate nel tempo, soprattutto in relazione all’aumento dell’energia e del costo del denaro;

            si tratta inoltre di risorse spesso insufficienti per contrastare gli aumenti, erogati sotto forma di credito di imposta e finalizzati in particolar modo alle imprese particolarmente energivore;

            nel corso della discussione parlamentare del provvedimento in esame sono stati presentati emendamenti specifici con tali obiettivi senza però essere approvati,

        impegna il Governo

            a prevedere, già a partire dal prossimo provvedimento utile e in relazione a quanto espresso in premessa, risorse e norme aggiuntive finalizzate alla riduzione delle tariffe per la fornitura di energia elettrica e per la fornitura di gas naturale a favore di esercizi di vicinato di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, numero 114, che ricadono nei Centri commerciali naturali, come individuati dalle rispettive norme regionali e costituiti in forma di associazioni, rete di impresa o consorzi.

G/714/19/6 e 10

TurcoCroattiMazzellaPirroGuidolin

Il Senato,

            in sede di esame del disegno di legge recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, recante misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali” (AS 714),

        premesso che:

        l’articolo 8 del provvedimento in esame istituisce un fondo con dotazione pari a 1.085 milioni di euro per l’anno 2023 le cui risorse sono assegnate in quota parte alle regioni in proporzione agli importi complessivamente spettanti alle medesime regioni e province autonome per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 sulla base della certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale effettuata con decreto ministeriale 6 luglio 2022 che ha individuato la quota complessiva di ripiano posta a carico delle aziende fornitrici dei dispositivi medici;

            il decreto ministeriale 6 luglio 2022 ha certificato il superamento dei tetti di spesa per gli anni 2015. 2016, 2017 e 2018, ponendo a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici un onere complessivo pari a circa 2.086 milioni di euro. Successivamente, ciascuna regione e provincia autonoma ha emanato il provvedimento diretto a ripartire l’onere complessivo tra le singole aziende fornitrici di dispositivi medici, le quali avrebbero dovuto versare gli importi dovuti in favore delle regioni entro il 14 gennaio 2023, termine poi prorogato dal decreto-legge n. 4 del 2023 al 30 aprile 2023;

            le aziende di dispositivi medici che non hanno attivato alcun contenzioso o che vi rinunciano sono tenute a versare l’importo a titolo di ripiano residuale (pari al 48 per cento della quota originariamente prevista) entro il 30 giugno 2023: per le aziende che non rinunciano al contenzioso attivato, resta fermo l’obbligo del versamento della quota integrale;

            in sostanza con questa disposizione il Governo si fa carico della quota che le aziende produttrici di dispositivi medici, a norma di legge (norma inserita già dal 2015 ma rinviata nella sua applicazione), avrebbero dovuto restituire alle regioni per il superamento del tetto (pari al 4,4 per cento) sulla spesa per i dispositivi medici;

            la disposizione all’esame avvantaggia indistintamente tutte le aziende produttrici di dispositivi medici: dalle mi ero, piccole e medie imprese fino alle multinazionali;

            sulla base della Raccomandazione UH, le microimprese sono definite come imprese con meno di 10 occupati e che realizzano un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro; le piccole imprese sono definite come imprese con meno di 50 occupati e che realizzano un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro;

            le medie imprese sono definite come imprese con meno di 250 occupati e che realizzano un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro;

            da un esame condotto sulla regione con lo sforamento del Letto di spesa più elevato, la Toscana, con un payback pari a e 394.735.841,27, (vedi decreto regionale 24681 del 14/12/2022 con il quale è stato approvato l’elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici e la quantificazione degli importi dovuti (cosiddetto «Payback») per gli anni 2015, 2016, 2017), è emerso che il payback per gli anni 2015-2018 è relativo per il 35,82 per cento alle prime 10 aziende su circa 1350 aziende; le prime 10 aziende corrispondono allo 0,74 per cento di tutte le imprese di dispositivi medici che hanno venduto alla Toscana dal 2015 al 2018 e sono per la maggior parte multinazionali con sede all’estero; il 58,35 per cento del payback da restituire per il 201 5-18 appartiene alle prime 30 aziende su circa 1350 che corrispondono al 2.22 per cento delle imprese fornitrici della toscana: il 68.86 per cento del payback, pari a 271.814.248,00 e da restituire per il 2015-18, appartiene alle prime 50 aziende su circa 1350 che corrispondono al 3,70 per cento delle imprese fornitrici della Toscana,

        impegna il Governo:

        a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa, al fine di adottare le iniziative, anche legislative, necessarie a ripensare il sistema del payback affinché le micro e piccole imprese siano esonerate dalla compartecipazione allo sforamento dei tetti di spesa per i dispositivi medici e affinché le medie imprese non siano penalizzate alla stessa stregua delle multinazionali di dispositivi medici.

G/714/20/6 e 10

MazzellaGuidolinPirro

Il Senato,

            in sede di esame del disegno di legge recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, recante misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali” (AS 714),

        premesso che:

        con l’articolo 8 del provvedimento in esame, in sostanza, il Governo si fa carico della quota che le aziende produttrici di dispositivi medici, a norma di legge (norma inserita già dal 2015 ma rinviata nella sua applicazione), avrebbero dovuto restituire alle regioni per il superamento del tetto (pari al 4,4 per cento) sulla spesa per i dispositivi medici;

            la disposizione all’esame ribadisce inoltre talune disposizioni sulla tracciabilità, richiamando la vigenza dell’obbligo di indicare nella fattura elettronica, in modo separato, il costo del bene e il costo del servizio e il codice di repertorio, con l’onere per le regioni e le province autonome di verificarne la corretta compilazione e di relazionare in merito;

            indubbiamente sull’economicità della spesa sanitaria ha un ruolo predominante proprio la trasparenza della filiera produttiva di beni e servizi;

            l’articolo 1, comma 412, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018), ha introdotto alcune misure concernenti l’informatizzazione dell’ordinazione e dell’esecuzione degli acquisti di beni e servizi nel Servizio sanitario nazionale e, al fine di incentivare l’efficienza e la trasparenza del sistema di approvvigionamento della pubblica amministrazione, ha disposto che l’emissione, la trasmissione, la conservazione e l’archiviazione dei documenti attestanti l’ordinazione e l’esecuzione degli acquisti di beni e servizi dovrà essere effettuata in forma elettronica;

            la citata legge di bilancio 2018 dispone inoltre che per gli enti del Servizio sanitario nazionale, ai fini del potenziamento del monitoraggio della spesa sanitaria, anche in relazione al perseguimento dell’efficienza e dell’appropriatezza delle prestazioni sanitarie, la trasmissione dei documenti attestanti l’ordinazione e l’esecuzione degli acquisti di beni e servizi avviene per mezzo del sistema di gestione messo a disposizione dal Ministero dell’economia e delle finanze e da questo gestito anche avvalendosi delle proprie strutture societarie,

        impegna il Governo:

        al fine di garantire la trasparenza e l’economicità della spesa sanitaria, ad individuare le più opportune misure per implementare il Sistema di gestione previsto dalla legge di bilancio citata in premessa, al fine di consentire di rilevare in tempo reale l’intera filiera di un centro di costo, la completa tracciabilità di ogni prodotto sanitario o farmaceutico, le fasi dell’esecuzione dei contratti, inclusi i contratti di convenzionamento o accreditamento con le strutture sanitarie private.

G/714/21/6 e 10

LosaccoBocciaCottarelliMancaMisianiLorenzinNicita

Il Senato,

        premesso che:

        il decreto-legge all’esame all’articolo 8 istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, un fondo da ripartire tra le regioni e le province autonome, quale contributo statale al ripiano del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici relativo agli anni da 2015 a 2018;

            numerose imprese del settore farmaceutico versano oggi in condizione di difficoltà a causa del meccanismo del cosiddetto payback farmaceutico, disciplinato dal decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 trovandosi costrette a fronteggiare una forte imprevedibilità che ne danneggia le capacità d’investimento,

        impegna il Governo

            a valutare l’opportunità di prevedere, con successivi provvedimenti normativi, un incremento del Fondo di cui all’articolo 8, al fine di coniugare le esigenze di equilibrio finanziario delle regioni con quelle delle imprese, fornitrici dei dispositivi medici.

G/714/22/6 e 10

MazzellaGuidolinPirroTurco

Il Senato,

            in sede di esame del disegno di legge recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, recante misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali” (AS 714),

        premesso che:

        l’articolo 9-ter, comma 9, del decreto-legge n. 78 del 2015, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, nell’ottica di razionalizzazione della spesa pubblica, ha imposto alle aziende fornitrici di dispositivi medici alle strutture sanitarie pubbliche di concorrere al ripianamento dell’eventuale superamento del tetto di spesa regionale per gli acquisti di dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018;

            successivamente, l’articolo 18, comma 1, del decreto-legge n. 115 del 2022 (cosiddetto decreto «Aiuti-bis»), convertito con modificazioni dalla legge n. 142 del 2022, ha introdotto all’interno del citato articolo un nuovo 9-bis, prevedendo una deroga «alle disposizioni di cui all’ultimo periodo del comma 9 e limitatamente al ripiano dell’eventuale superamento del tetto di spesa regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 dichiarato con il decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze di cui al comma 8» assegnando, al contempo, alle regioni e alle province autonome il compito di definire «con proprio provvedimento, da adottare entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del predetto decreto ministeriale, l’elenco delle aziende fornitrici soggette al ripiano per ciascun anno, previa verifica della documentazione contabile anche per il tramite degli enti del servizio sanitario regionale»;

            in altri termini, per mezzo del meccanismo appena descritto, cosiddetto anche «payback sanitario» il legislatore ha previsto una forma di controllo della spesa pubblica sanitaria per i dispositivi medici imponendo la compartecipazione da parte delle imprese produttrici al ripiano del superamento dei limiti di spesa delle strutture sanitarie;

            in ragione dell’incombenza del termine scadenzale entro cui le aziende fornitrici avrebbero dovuto assolvere ai propri adempimenti in ordine ai versamenti in favore delle singole regioni e province autonome, il governo ha introdotto l’articolo 4, comma 8-bis del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198 (cosiddetto milleproroghe) con il quale è stata disposta una breve proroga con nuova scadenza fissata al 30 aprile 2023;

            spirato tale termine, numerose aziende fornitrici, a fronte di un onere economico ingente, insostenibile e ritenuto ingiusto, si sono trovate costrette a ricorrere alle vie legali innanzi agli organi giudiziari competenti;

            a fondamento della pretesa giudiziaria, si è sostenuta l’illegittimità sostanziale del sistema posto a fondamento del cosiddetto payback sanitario. Segnatamente, i dispositivi medici, a differenza dei farmaci, sono soggetti a una gara a evidenza pubblica per l’espletamento della quale viene fissata dalla committente una base d’asta, ossia un tetto di spesa stabilito ex ante. Vieppiù, per effetto di tale sistema, lo sfioramento dei tetti di bilancio, già assoggettato al vaglio amministrativo-contabile della Corte dei conti, produce l’effetto di generare un’ulteriore e ultronea responsabilità in capo ad operatori economici privati, estranei alle determine poste a fondamento delle spese pubbliche;

            consapevole del rischio gravante sull’Erario in virtù dei ricorsi pendenti, il decreto-legge in esame ha introdotto alcune disposizioni volte ad attenuare le criticità connesse al payback sanitario;

            la novella, tramite l’istituzione di un fondo da ripartire tra regioni e province autonome, introduce un contributo statale per mezzo del quale viene dimezzata la somma dovuta dalle aziende fornitrici a titolo di ripiano del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a condizione che le stesse imprese non abbiano attivato un contenzioso legale o che rinuncino allo stesso;

        considerato che:

        nonostante il regime di favor introdotto dal legislatore, le suesposte criticità sono destinate a rimanere irrisolte. Decine di micro e piccole imprese, infatti, entro il 30 giugno 2023 dovranno far fronte a un ingente onere finanziario, esponendosi al rischio di fallimento;

            inoltre, la norma si rivelerebbe inidonea a perseguire l’obiettivo di ridurre l’impatto del contenzioso giudiziario pendente con il rischio per l’erario di dover far fronte a una spesa non indifferente in caso di soccombenza in giudizio,

        impegna il Governo:

        a valutare l’opportunità di abrogare definitivamente il meccanismo del cosiddetto payback sanitario previsto dal decreto-legge n. 78 del 2015 destinato, così come congegnato, a fare ricadere sulle imprese il costo delle inefficienze della pubblica amministrazione, ovvero, in via subordinata, di esonerare dal pagamento tutte le micro e piccole imprese;

            ad istituire un tavolo di concertazione destinato a valutare l’impegno delle aziende fornitrici a versare alle regioni una percentuale sul fatturato dei dispositivi medici forniti a partire dalle gare che verranno esperite dal 2024 o da altra data compatibile con le reciproche esigenze finanziarie.

G/714/23/6 e 10

PirroMazzellaGuidolin

Il Senato,

            in sede di esame del disegno di legge recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, recante misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali” (AS 714),

        premesso che:

        l’articolo 10 del provvedimento all’esame, al fine di fronteggiare la carenza di personale sanitario, consente alle aziende del SSN di affidare a terzi i servizi medici ed infermieristici solo in caso di necessità e urgenza, in un’unica occasione e senza possibilità di proroga, a seguito della verificata impossibilità di ricorrere a personale già in servizio o a personale assumibile per concorso o in quanto idoneo in graduatorie concorsuali in vigore;

            i predetti servizi possono essere affidati esclusivamente nei servizi di emergenza-urgenza ospedalieri, per un periodo non superiore a dodici mesi, ad operatori economici che si avvalgono di personale medico ed infermieristico in possesso dei requisiti di professionalità contemplati e che dimostrano il rispetto delle disposizioni in materia d’orario di lavoro;

            si demanda quindi ad un successivo decreto, sentita l’Anac, l’elaborazione di linee guida recanti le specifiche tecniche, i prezzi di riferimento e gli standard di qualità dei servizi medici ed infermieristici degli affidamenti e si obbliga la stazione appaltante a esplicitare l’osservanza delle predette condizioni requisiti precisando che l’inosservanza è valutata anche ai fini della responsabilità dirigenziale per danno erariale;

            la disposizione in esame, quantunque sembrerebbe voler circoscrivere il fenomeno dei cosiddetti «medici a gettone», di fatto finisce per legittimarlo; tale fenomeno consiste nel reclutare medici liberi professionisti o altri sanitari, a chiamata, tramite società private o cooperative, per coprire turni e servizi scoperti; il fenomeno dei cosiddetti «medici a gettone», era iniziato già qualche anno prima della pandemia, ma con l’emergenza sanitaria è diventato sempre più diffuso e riguarda soprattutto i medici d’urgenza che operano nei pronto soccorso, ma anche i pediatri, i ginecologi e gli anestesisti,

        impegna il Governo:

        a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa, al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a:

        – vietare l’impiego di sanitari a chiamata e consentire piuttosto le procedure straordinarie di reclutamento del personale delle professioni sanitarie e degli operatori socio-sanitari, già impiegate per tamponare l’emergenza Covid, disponendo l’obbligo per le strutture sanitarie di indire contestuali procedure concorsuali a tempo determinato e indeterminato (a seconda della tipologia di carenza), così da far fronte allo stato di grave carenza di organico del personale sanitario nei servizi di emergenza-urgenza ospedalieri e a garantire i livelli essenziali di assistenza;

            – disciplinare il divieto di affidare a terzi i servizi professionali (medici a gettone) per tutte le professioni sanitarie, disponendo anche l’annullamento delle procedure d’appalto per le quali non sia stata deliberata l’aggiudicazione provvisoria e le proroghe degli appalti già conclusi.

G/714/24/6 e 10

MazzellaGuidolinPirro

Il Senato,

            in sede di esame del disegno di legge recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, recante misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali” (AS 714),

        premesso che:

        l’articolo 11 del provvedimento in esame per ovviare alla carenza di personale sanitario nei servizi dell’emergenza-urgenza consente, per l’anno 2023, alle aziende del Servizio sanitario nazionale di ricorrere, per il personale medico, alle prestazioni aggiuntive in libera professione intramoenia e di aumentarne la tariffa fino a 100 euro lordi omnicomprensivi, e per il personale infermieristico, alle prestazioni aggiuntive concordante a livello regionale e di aumentarne la tariffa fino a 50 euro lordi;

            le predette prestazioni aggiuntive mediche e infermieristiche sono finalizzate ad affrontare la carenza di personale medico e infermieristico presso i servizi di emergenza-urgenza ospedalieri e ridurre l’utilizzo delle esternalizzazioni, e comunque possono essere impiegate nel limite di complessivi 50 milioni di euro per il personale medico e a complessivi 20 milioni di euro per il personale infermieristico;

        considerato che:

        la possibilità di ricorrere a prestazioni aggiuntive in libera professione intramoenia non dovrebbe essere impiegata per ovviare alla carenza strutturale di organico nel pronto soccorso;

            lo strumento delle prestazioni aggiuntive ad integrazione delle attività istituzionali, infatti, dovrebbe rispondere ad esigenze assolutamente momentanee ed eccezionali (come poteva essere ad esempio l’emergenza covid): la disposizione all’esame utilizza invece questo strumento eccezionale in via sistematica per un intero anno e in ragione di una carenza strutturale nell’organico (tutt’altro che momentanea), determinando il sovraccarico lavorativo sui medici dipendenti del Servizio sanitario nazionale;

            la tariffa oraria proposta e la possibilità perdurante data alle regioni di ricorrere a questo strumento, fanno emergere rilevanti dubbi di economicità per le strutture del Servizio sanitario nazionale rispetto alla possibilità di assumere nuovo personale,

        impegna il Governo:

        al fine di evitare che il personale sanitario sia sottoposto a turni massacranti che rischiano di incidere sulla qualità delle prestazioni, a circoscrivere l’impiego delle prestazioni aggiuntive di cui in premessa solo a carenze in organico che siano temporanee, per un periodo orientativamente non superiore ad una settimana, consentendo invece procedure semplificate e in deroga alle disposizioni vigenti per il tempestivo reclutamento del personale delle professioni sanitarie.

G/714/25/6 e 10

PirroMazzellaGuidolinCastellone

Il Senato,

            in sede di esame del disegno di legge recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, recante misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali” (AS 714),

        premesso che:

        l’articolo 12 al fine di ovviare alla carenza di personale sanitario nei servizi dell’emergenza- urgenza, consente, fino al 31 dicembre 2025, al personale medico senza specializzazione di partecipare ai concorsi per l’accesso alla dirigenza medica del SSN nella disciplina di Medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza;

            il requisito richiesto è l’aver maturato tra il 1° gennaio 2013 ed il 30 giugno 2023, presso i servizi di emergenza-urgenza del SSN, almeno tre anni di servizio, anche non continuativo, con contratti a tempo determinato, con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, con contratti di convenzione o altre forme di lavoro flessibile, ovvero abbia svolto un documentato numero di ore di attività, equivalente ad almeno tre anni di servizio del personale medico del SSN a tempo pieno, anche non continuative, presso i predetti servizi;

            l’attività di emergenza territoriale (118) è in gran parte svolto da medici convenzionati di medicina generale, che, soprattutto in questa fase di grave pandemia, ed anche a seguito della decurtazione dello stipendio della indennità regionale, tali medici stanno abbandonando il servizio per transitare in altri meglio remunerati e meno rischiosi;

            al fine di migliorare il servizio e garantire la continuità nell’erogazione dei livelli essenziali di assistenza nell’ambito del sistema di emergenza-urgenza extraospedaliera sarebbe auspicabile l’inquadramento nel ruolo sanitario dei medici convenzionati di Emergenza Territoriale, al fine di scongiurare il rischio che transitino in altri servizi,

        impegna il Governo:

        a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa, al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte ad autorizzare le strutture sanitarie a bandire procedure concorsuali straordinarie finalizzate ad inquadrare nel ruolo della dirigenza medica i medici convenzionati dell’Emergenza Territoriale che abbiano maturato, anche in forma non continuativa, almeno 5 anni di anzianità di servizio, così da assicurare continuità operativa delle unità mediche, migliorare il servizio e garantire la continuità nell’erogazione dei livelli essenziali di assistenza nell’ambito del sistema di emergenza- urgenza extraospedaliera.

G/714/26/6 e 10

PirroMazzellaGuidolinCroattiTurco

Il Senato,

            in sede di esame del disegno di legge recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, recante misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali” (AS 714),

        premesso che:

        l’articolo 12 consente, fino al 31 dicembre 2025, ai medici specializzandi, fermo restando il tetto di spesa per l’assunzione di personale, di esercitare la libera professione o avere rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, su base volontaria e al di fuori dall’orario dedicato alla formazione, presso i servizi di emergenza-urgenza del Servizio sanitario nazionale e per un massimo di 8 ore settimanali;

            la predetta attività deve essere coerente con la formazione acquisita e il compenso orario, che integra la remunerazione prevista per la formazione specialistica, è pari a 40 euro lordi;

            l’attività svolta è valutabile nell’ambito nei concorsi per dirigente medico del Servizio sanitario nazionale e costituisce requisito utile per partecipare alle procedure di stabilizzazione con riserva nelle procedure concorsuali;

            per le medesime prestazioni aggiuntive i medici specializzati hanno una tariffa che, ai sensi dell’articolo II del provvedimento in esame, può arrivare anche a 100 euro, al netto degli oneri, mentre lo specializzando per la stessa prestazione avrà un compenso orario pari a 40 euro lordi comprensivi i di tutti gli oneri fiscali, previdenziali e ogni altro onere eventualmente previsto a carico dell’azienda o dell’ente che ha conferito l’incarico,

        impegna il Governo:

        a valutare gli effetti applicativi delle norme richiamate in premessa, al fine di rimuovere la differenza di trattamento retributivo dell’attività svolta in regime libero professionale tra i medici specializzati e gli specializzandi, così da evitare forme ingiuste e improprie nell’impiego di personale da assegnare allo svolgimento della medesima attività.

G/714/27/6 e 10

LosaccoBocciaCottarelliMancaMisianiLorenzinNicita

Il Senato,

        premesso che:

        il decreto legge in esame in diversi articoli, dal 12 al 16 in particolare, tratta questioni afferenti al personale sanitario;

            in Basilicata si registra una evidente e grave criticità che riguarda il Servizio sanitario pubblico;

            i presìdi ospedalieri così come gli ospedali distrettuali evidenziano una situazione di precarietà e destrutturazione organizzativa che sta mortificando il personale in servizio e rendendo difficile l’erogazione delle prestazioni per i cittadini;

            per quanto riguarda il personale in servizio, sulla base di quanto riportato dalle organizzazioni sindacali di settore, le piante organiche, tra pensionamenti, trasferimenti e mancato turn over, presenterebbe vuoti pari quasi al 40 per cento del totale;

            difficoltà si riscontrano anche per quel che riguarda la presenza dei medici di base con molti comuni scoperti di presidio, anche pediatrico;

            ad aggravare la situazione vi è una condizione di precariato che incide in maniera rilevante sulle criticità di presa in carico dei bisogni dei cittadini;

            l’aumento delle liste di attesa accentua le difficoltà delle persone in particolar modo quelle più fragili non solo sanitario ma anche dal punto di vista economico e sociale alimentando diseguaglianze;

            questo accentua il fenomeno dei cosiddetti viaggi della speranza da parte di molti pazienti costretti ad emigrare per potersi curare;

            le organizzazioni sindacali di categoria e territoriali da tempo denunciano questo stato di estrema difficoltà e hanno dato vita ad importanti e partecipate manifestazioni di protesta cui non sono seguite risposte da parte delle istituzioni tutte;

            l’obiettivo è quello di garantire anche ai cittadini lucani il pieno accesso alle cure previsto dalla nostra Carta Costituzionale,

        impegna il Governo

            ad attivare entro 30 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge di conversione del presente decreto un tavolo in sede ministeriale per affrontare le criticità più rilevanti del sistema sanitario regionale lucano al fine di garantire un progressivo potenziamento del personale sanitario nelle strutture pubbliche e di rendere fruibili prestazioni e cure per i cittadini.

G/714/28/6 e 10

PirroGuidolinMazzella

Il Senato,

            in sede di esame del disegno di legge recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, recante misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali” (AS 714),

        premesso che:

        l’articolo 15-bis è volto è a fare fronte alla grave carenza di operatori di interesse sanitario in tutto il territorio nazionale sia in ambito pubblico sia in ambito privato, con particolare riferimento al settore della medicina sportiva. Viene prevista una nuova possibilità di inserimento nell’elenco speciale ad esaurimento dei massofisioterapisti, riservata a quanti abbiano conseguito il titolo di massofisioterapista sulla base di corsi triennali attivati entro il 31 dicembre 2018. L’iscrizione, da effettuare entro il 30 giugno 2023, avviene con riserva e diviene definitiva solo a seguito del comprovato svolgimento di un’attività professionale per un periodo minimo di 36 mesi, anche non continuativi, da completare entro il 30 giugno 2026;

        considerato che:

        le misure previste dall’articolo 15-bis non sono eque in quanto riapre i termini di iscrizione all’elenco speciale per i soli Massofisioterapisti di cui all’articolo 5 del decreto del Ministro della salute 9 agosto 2019 precludendo la stessa opportunità ai professionisti sanitari di cui all’articolo 1 del medesimo decreto, quali i tecnici  sanitari  di  radiologia  medica  e  delle professioni  sanitarie  tecniche,  della  riabilitazione  e   della  prevenzione dei quali il sistema salute ha necessità ancora maggiori,

        impegna il Governo:

        a valutare di inserire nella disposizione in premessa anche i professionisti sanitari iscritti negli elenchi speciali ad esaurimento  istituiti  presso gli Ordini dei  tecnici  sanitari  di  radiologia  medica  e  delle professioni  sanitarie  tecniche,  della  riabilitazione  e   della prevenzione di cui all’articolo 1 del decreto del Ministro della salute 9 agosto 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 212 del 10 settembre 2019, al fine di fronteggiare la carenza di operatori di interesse sanitario ed evitare l’esclusione di  migliaia di professionisti sanitari.

G/714/29/6 e 10

PirroGuidolinMazzella

Il Senato,

            in sede di esame del disegno di legge recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, recante misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali” (AS 714),

        premesso che:

        l’articolo 15-bis è volto è a fare fronte alla grave carenza di operatori di interesse sanitario in tutto il territorio nazionale sia in ambito pubblico sia in ambito privato, con particolare riferimento al settore della medicina sportiva. Viene prevista una nuova possibilità di inserimento nell’elenco speciale ad esaurimento dei massofisioterapisti, riservata a quanti abbiano conseguito il titolo di massofisioterapista sulla base di corsi triennali attivati entro il 31 dicembre 2018. L’iscrizione, da effettuare entro il 30 giugno 2023, avviene con riserva e diviene definitiva solo a seguito del comprovato svolgimento di un’attività professionale per un periodo minimo di 36 mesi, anche non continuativi, da completare entro il 30 giugno 2026;

        considerato che:

        l’attività svolta dai massofisioterapisti fino al 31.12.2018 era qualificabile come professione sanitaria in quanto l’articolo 1 della legge n. 403/71configurava i massofisioterapisti come esercenti una«professione sanitaria»;

            il comma 542 dell’articolo 1 della successiva legge n. 145/2018 ha peraltro sancito che “A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l’articolo 1 della legge 19 maggio 1971, n. 403 è abrogato“;

            il Consiglio di Stato ha pertanto sottolineato che solo i massofisioterapisti che hanno svolto la professione di massofisioterapista entro il 31.12.2018 possono continuare a svolgere la professione sanitaria, attesa «l’attitudine del diploma in questione, conseguito ai sensi della Legge n. 403 del 1971 a reggere, in via eccezionale e ad esaurimento, l’esercizio di attività già ricadenti nel distinto ambito delle professioni sanitarie e che, però, da tempo richiedevano una formazione diversa di livello universitario. 8.6. L’effetto innovativo che si riconnette alle previsioni normative qui in rilievo, e sempreché sussistano le condizioni previste dall’art. 5 del D.M. del 9.8.2019, si risolve, dunque, nell’ampliamento dell’ordinaria attitudine abilitativa del diploma di massofisioterapista siccome implementata, rispetto alle possibilità connesse allo status di operatore di interesse sanitario, nella sua capacità di intercettare ancora, e in via eccezionale, gli sbocchi professionali già garantitinel previgente ordinamento a tale figura professionale.» (così: Consiglio di Stato, III Sez., sentenza n. 4513 del 1° giugno 2022);

            in seguito all’abrogazione dell’articolo 1 della legge n. 403/71 i massofisioterapisti, non iscritti elenco speciale ad esaurimento di cui all’art. 5 del D.M. 9 agosto 2019 (in cui sono attualmente inseriti in base alla disciplina derogatoria introdotta dalla l. n. 145/18 solo i massofisioterapisti che avevano maturato almeno 36 mesi di esperienza professionale prima dell’abrogazione dell’articolo 1 della legge n. 403/71), invece possono ora svolgere solo mansioni di «operatori di interesse sanitario» (cfr. Cons. Stato, sez. III, 17/06/2013, n. 3325);

            le esigenze di tutela della salute non consentono pertanto di implementare l’elenco ad esaurimento di cui al citato art. 5 del D.M. 9 agosto 2019, in quanto i massofisioterapisti non iscritti elenco speciale ad esaurimento di cui all’art. 5 del D.M. 9 agosto 2019 non potranno più svolgere la professione sanitaria e quindi acquisire sul campoquella «vasta esperienza lavorativa, conseguente all’esercizio di un’attività professionale svolta in piena autonomia . (per) salvaguardare la professionalità maturata, contemperando tale esigenza con l’interesse alla tutela della salute degli utenti, comunque garantiti dal possesso, in via compensativa, di un congruo requisito esperienziale ragionevolmente ritenuto idoneo a garantire l’erogazione di un appropriato trattamento sanitario.» (così: Consiglio di Stato, III Sez., sentenza n. 4513 del 1° giugno 2022, che sottolinea inoltre come «la scelta compiuta, in primis, dal legislatore di fissare in 36 mesi la soglia di giuridica rilevanza del dato esperienziale . (presenta una) sostanziale coerenza con il torno di tempo in cui si completa l’ordinario percorso formativo oggi previsto per il conseguimento della laurea in fisioterapia, vale a dire l’ambito professionale più vicino, in passato, a quello dei massofisioterapisti»);

            i massofisioterapisti che non hanno maturato almeno 36 mesi di esperienza professionale come massofisioterapisti prima dell’1.1.2019, non potendo più esercitare la professione sanitaria di massofisioterapista, non possono quindi più ottenere l’inserimento nell’elenco speciale ad esaurimento, di cui all’art. 5 del D.M. 9 agosto 2019, atteso che «il requisito esperienziale, si rivela una forma di compensazione necessaria, . il legislatore nazionale ha applicato un principio che si dispiega in coerenza con l’impianto regolatorio della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, la quale, infatti, prevede espressamente che “È assimilato a un titolo di formazione ogni titolo di formazione rilasciato in un paese terzo se il suo possessore ha, nella professione in questione, un’esperienza professionale di tre anni sul territorio dello Stato membro che ha riconosciuto tale titolo” (art. 3 comma 3) . Opinare diversamente significherebbe derogare al livello minimo di qualificazione necessaria fissato dal legislatore per garantire, in un ambito così delicato quale quello della tutela della salute, la qualità delle prestazioni fornite sul loro territorio. I requisiti di definizione delle professioni sanitarie e legittimanti il loro esercizio rispondono, invero, ad un interesse di ordine generale di tutelare la collettività contro il rischio di un non appropriato trattamento sanitario di guisa che è tutt’altro che irragionevole la scelta del legislatore di demarcare con nettezza, presidiandole con la formazione di albi e di requisiti formativi ovvero esperienziali chiari, le professioni sanitarie dagli altri operatori di interesse sanitario in vista di una consapevole scelta di cura da parte dell’utente» (così: Consiglio di Stato, III Sez., sentenza n. 4513 del 1° giugno 2022);

        impegna il Governo:

        a valutare, fermo restando quanto previsto dall’articolo 4 della legge 26 febbraio 1999, n. 42, e fatta salva la qualifica di professionisti sanitari dei massofisioterapisti già iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo 5 del decreto del Ministro della salute 9 agosto 2019 , coloro che, sulla base di corsi triennali attivati entro il 31 dicembre 2018, abbiano conseguito il titolo di massofisioterapista, senza svolgere l’attività professionale per un periodo inferiore a trentasei mesi prima dell’abrogazione dell’articolo 1 della legge n. 403/71, da parte del comma 542 dell’articolo 1 della legge n. 145/2018, la possibilità di iscriversi in un ulteriore separato elenco speciale, destinato agli operatori di interesse sanitario ad esaurimento.

G/714/30/6 e 10

BergesioMurelliGaravagliaBorghesi

Il Senato,

            in sede di esame della legge di conversione del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, recante misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali;

        Premesso che:

        con l’articolo 15bis, vengono riaperti i termini di iscrizione all’elenco speciale ad esaurimento (ESE) dei Massofisioterapisti (MFT) di cui all’art. 5 del DM 9 agosto 2019 e, dall’altro, vengono previsti requisiti per l’iscrizione meno stringenti rispetto a quelli previsti sino ad oggi;

        Considerato che:

        L’attività svolta dai massofisioterapisti fino al 31.12.2018 era qualificabile come professione sanitaria in quanto l’articolo 1 della legge 19 maggio 1971, n. 403,  configurava i massofisioterapisti come esercenti una «professione sanitaria»;

            il comma 542 dell’articolo 1 della successiva legge 30 dicembre 2018, n. 145,  ha peraltro sancito l’abrogazione  dell’articolo 1 della legge 19 maggio 1971, n. 403;

            il Consiglio di Stato ha pertanto sottolineato che solo i massofisioterapisti che hanno svolto la professione di massofisioterapista entro il 31.12.2018 possono continuare a svolgere la professione sanitaria, attesa l’attitudine del diploma in questione, conseguito ai sensi della Legge n. 403 del 1971 a reggere, in via eccezionale e ad esaurimento, l’esercizio di attività già ricadenti nel distinto ambito delle professioni sanitarie e che, però, da tempo richiedevano una formazione diversa di livello universitario;

            in seguito all’abrogazione dell’articolo 1 della supra citata legge n. 403 i massofisioterapisti, non iscritti all’elenco speciale ad esaurimento di cui all’art. 5 del D.M. 9 agosto 2019 (in cui sono attualmente inseriti in base alla disciplina derogatoria introdotta dalla l. n. 145/18 solo i massofisioterapisti che avevano maturato almeno 36 mesi di esperienza professionale prima dell’abrogazione dell’articolo 1 della legge n. 403/71), invece possono ora svolgere solo mansioni di «operatori di interesse sanitario»;

            le esigenze di tutela della salute non consentono pertanto di implementare l’elenco ad esaurimento di cui al citato art. 5 del D.M. 9 agosto 2019, in quanto i massofisioterapisti non iscritti elenco speciale ad esaurimento di cui all’art. 5 del D.M. 9 agosto 2019 non potranno più svolgere la professione sanitaria e quindi acquisire sul campo quella vasta esperienza lavorativa, conseguente all’esercizio di un’attività professionale e quindi non porteranno acquisire il congruo requisito esperienziale ragionevolmente ritenuto idoneo a garantire l’erogazione di un appropriato trattamento sanitario;

            i massofisioterapisti che non hanno maturato almeno 36 mesi di esperienza professionale come massofisioterapisti prima dell’1.1.2019, non potendo più esercitare la professione sanitaria di massofisioterapista, non possono quindi più ottenere l’inserimento nell’elenco speciale ad esaurimento, di cui all’art. 5 del D.M. 9 agosto 2019, atteso che il requisito esperienziale, si rivela una forma di compensazione necessaria;

            il legislatore nazionale ha applicato un principio che si dispiega in coerenza con l’impianto regolatorio della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, la quale, infatti, prevede espressamente che “È assimilato a un titolo di formazione ogni titolo di formazione rilasciato in un paese terzo se il suo possessore ha, nella professione in questione, un’esperienza professionale di tre anni sul territorio dello Stato membro che ha riconosciuto tale titolo”;

            prevedere un diverso sistema di riconoscimento della qualifica professionale significherebbe derogare al livello minimo di qualificazione necessario previsto al fine di garantire, in un ambito così delicato quale quello della tutela della salute, la qualità delle prestazioni fornite sul territorio. I requisiti di definizione delle professioni sanitarie legittimanti il loro esercizio rispondono, invero, ad un interesse di ordine generale di tutelare la collettività contro il rischio di un non appropriato trattamento sanitario, e dunque  è necessario prevedere delle precipue regole in ordine all’espletamento di percorsi formativi e all’iscrizione presso albi al fine della verifica del possesso dei necessari requisiti formativi ovvero esperienziali necessari.

        Impegna il governo

            ad adottare le opportune iniziative di competenza al fine di prevedere che coloro che, sulla base di corsi triennali attivati entro il 31 dicembre 2018, abbiano conseguito il titolo di massofisioterapista, senza svolgere l’attività professionale per un periodo inferiore a trentasei mesi prima dell’abrogazione dell’articolo 1 della legge n. 403/71, da parte del comma 542 dell’articolo 1 della legge n. 145/2018, possono iscriversi in un ulteriore separato elenco speciale, destinato agli operatori di interesse sanitario ad esaurimento. L’iscrizione, da effettuare entro il 30 giugno 2023, avviene con riserva e diviene definitiva solo a seguito del comprovato svolgimento dell’attività di operatore di interesse sanitario per un periodo minimo di trentasei mesi, anche non continuativi, da completare entro il 30 giugno 2026.

G/714/31/6 e 10

PirroMazzellaGuidolinTurcoCroatti

Il Senato,

            in sede di esame del disegno di legge recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, recante misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali” (AS 714),

        premesso che:

        nel corso dell’esame in sede referente è stato introdotto l’articolo aggiuntivo 15-ter recante disposizioni in materia di accesso ai concorsi pubblici per dirigente medico odontoiatra e alle funzioni di specialista odontoiatra ambulatoriale del Servizio sanitario nazionale nonché di attività di medicina estetica;

            ai commi da 1 a 3 del predetto articolo aggiuntivo dispongono, per i laureati in odontoiatria e protesi dentaria e per i laureati in medicina e chirurgia abilitati all’esercizio della professione di odontoiatra, l’abolizione del requisito della specializzazione ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici per dirigente medico odontoiatra e ai fini dell’accesso alle funzioni di specialista odontoiatra ambulatoriale del Servizio sanitario nazionale e stabiliscono quindi che il requisito della specializzazione non è richiesto per l’accesso alle funzioni di specialista odontoiatra ambulatoriale del Servizio sanitario nazionale;

            il successivo comma 4, invece, in totale disarmonia e disomogeneità con i precedenti commi e con l’articolo nel suo complesso, consente agli odontoiatri di esercitare le attività di medicina estetica non invasiva o mininvasiva al terzo superiore, terzo medio e terzo inferiore del viso;

            il Collegio delle Società Scientifiche Italiane di Medicina Estetica – composto da Agorà, SIES e SIME – ha portato all’attenzione delle istituzioni la problematica connessa alla disposizione succitata che, a quanto risulta, è stata inserita anche nel disegno di legge cd. «Semplificazioni», evidenziando che la predetta estensione di una facoltà ad oggi riservata ai soli medici «è priva di un vero razionale tecnico», e rappresenta dunque un «provvedimento politico che appare come una concessione alla categoria degli odontoiatri che si troverebbero legittimati a svolgere attività completamente al di fuori della loro area anatomica di competenza»;

            tale attività, si legge in una nota, «vede purtroppo il ripetersi di questo tentativo come avvenuto a dicembre 2020, 2021 e 2022, quando il Collegio è intervenuto con l’adesione delle altre società scientifiche del settore riuscendo a portare una adeguata informazione alle istituzioni, elemento che ha senza meno concorso alla mancata approvazione degli emendamenti proposti»;

            il Presidente di Agorà Società Scientifica Italiana di Medicina ad indirizzo Estetico ha rappresentato come sia «doveroso allertare le istituzioni a tutela della salute pubblica dei pazienti e del rispetto delle differenti competenze cliniche del Medico Chirurgo rispetto ai laureato in Odontoiatria privo di una formazione adeguata al di fuori delle proprie aree di competenza, segnalando altresì le ulteriori importanti criticità tecnico-legali che l’approvazione dell’emendamento potrebbe comportare. Non di meno però, da anni il Collegio di Medicina Estetica lavora per una reale e idonea sinergia fra Medicina Estetica ed Odontoiatria. Una sinergia che in realtà è ben rodata e consolidata tra i professionisti che rispettano il proprio ambito di competenza: il Medico Estetico effettua prestazioni e trattamenti di Medicina Estetica mentre l’Odontoiatra quelle di cura e riabilitazione odontoiatrica ottenendo così il miglior risultato, anche in termini di sicurezza per i pazienti»;

            il Consiglio Superiore di Sanità, nel 2019, ribadendo quanto già espresso nel 2014, ha espresso «parere favorevole sulla liceità delle terapie con finalità estetica da parte dell’odontoiatra solo dove queste siano destinate, ai sensi della legge 24 luglio 1985 n. 409, alla terapia delle malattie ed anomalie congenite ed acquisite dei denti, della bocca, delle mascelle e dei relativi tessuti – dove per “relativi tessuti” si intendono le zone perilabiali e dei mascellari inferiore e superiore, fino all’area sottozigomatica – e solo ove contemplate in un protocollo di cura odontoiatrica ampio e completo proposto al paziente, tale da rendere la cura estetica correlata, e non esclusiva, all’intero iter terapeutico odontoiatrico proposto al paziente»;

            inoltre, nel predetto parere, è stato sottolineato che «le terapie attuate non potranno, tuttavia, essere eseguite con l’impiego di dispositivi medici e farmaci immessi in commercio per finalità terapeutiche diverse dalla cura di zone anatomiche che sfuggono alle previsioni dell’articolo 2 della legge 409 del 1985» e che «la professione di odontoiatra è professione specifica distinta da quella di medico, specializzato o no in odontostomatologia e che la professione di odontoiatra si basa sulla formazione odontoiatrica differente dalla formazione prevista per il laureato in medicina e chirurgia»;

        considerato che:

        qualsiasi ampliamento di competenza in capo ad una professione sanitaria richiede solide evidenze scientifiche e razionali tecnici adeguati e deve discendere dal corpus definito dal percorso formativo e dal profilo professionale specifico;

            la tutela della salute per le persone che usufruiscono delle prestazioni sanitarie discende necessariamente dal predetto corpus che, ove carente, espone i cittadini a pericolosi rischi di salute e i professionisti stessi a gravi conseguenze di natura medico-legale,

        impegna il Governo:

        a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa, al fine di:

        – rivedere, con estrema urgenza, la disposizione che consente agli odontoiatri di effettuare interventi di medicina estetica, sopprimendo l’estensione di competenze poiché non supportata da alcuna ratio tecnica o evidenza scientifica;

            – ripristinare senza alcun indugio la tutela della salute per tutti i cittadini.

G/714/32/6 e 10

Malan

Il Senato,

        premesso che:

        l’articolo 15-ter, comma 4, del decreto-legge, inserito nel corso dell’esame presso l’altro ramo del Parlamento, modifica gli articoli 2 e 4 della legge 24 luglio 1985, n. 409, recante «Istituzione della professione sanitaria di odontoiatria e disposizioni relative al diritto di stabilimento ed alla libera prestazione di servizi da parte dei dentisti cittadini di Stati membri delle Comunità europee»;

            le modifiche apportate dalla citata disposizione prevedono un ampliamento delle attività che formano attualmente oggetto della professione di odontoiatria, ricomprendendo tra le medesime anche le «attività di medicina estetica non invasiva o mininvasiva al terzo superiore, terzo medio e terzo inferiore del viso»;

            appare opportuno che il Governo intervenga per disciplinare la materia in maniera organica, costituendo l’intervento normativo sopra citato soltanto il primo tassello di tale disciplina;

            in particolare, nel quadro di tale complessivo intervento normativo, appare opportuno prevedere percorsi di formazione e di aggiornamento specialistici post lauream, nell’ambito delle scuole di specializzazione in chirurgia plastica e dermatologia, o master universitari di Il livello in medicina estetica ovvero ancora corsi di aggiornamento, nell’ambito di programmi di formazione continua in medicina (Ecm), diretti ai laureati in odontoiatria o ai professionisti odontoiatri che intendano svolgere anche le attività di medicina estetica, consentite dal provvedimento in esame;

        impegna il Governo:

        a valutare l’opportunità di dare seguito a quanto previsto nell’ultimo capoverso delle premesse.

G/714/33/6 e 10

PirroMazzellaGuidolinCroattiTurcoBarbara Floridia

Il Senato,

            in sede di esame del disegno di legge recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, recante misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali” (AS 714),

        premesso che:

        nel corso dell’esame in sede referente era stato introdotto l’articolo aggiuntivo 16-ter recante disposizioni in materia di ricerca sanitaria di IRCCS pubblici e IZS: l’articolo prevede che gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) pubblici e gli Istituti zooprofilattici sperimentali (IZS), dal 1° luglio 2023 e al 31 dicembre 2025, assumano a tempo indeterminato personale della ricerca sanitaria e delle attività di supporto alla ricerca sanitaria, già reclutato a tempo determinato con le procedure introdotte dalla legge di bilancio 2018;

            il predetto personale, per conseguire la stabilizzazione, deve aver maturato al 30 giugno 2023 alle dipendenze di un ente del SSN almeno 3 anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi 8 anni, a seguito di procedura selettiva pubblica;

            la disposizione inoltre prevedeva, per gli anni dal 2023 al 2025, che l’assunzione a tempo indeterminato avvenisse in deroga ai limiti di spesa consentiti per il personale degli enti del SSN e dagli altri vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di personale;

            per la predetta stabilizzazione veniva quindi istituito un Fondo utilizzando gli stanziamenti già previsti dalla legge di bilancio 2018, da ripartire con apposito decreto;

        considerato che:

        il Governo ha richiesto successivamente la soppressione della predetta disposizione in quanto, come rilevato dalla Ragioneria Generale dello Stato, la disposizione era carente di copertura;

            sarebbe stato auspicabile invece che, vista la rilevanza dell’intervento, il Governo si adoperasse al fine di reperire le coperture adeguate;

            è inaccettabile che i precari della ricerca da oltre 13 anni, debbano essere gli unici a non essere stabilizzati;

            la ricerca sanitaria rappresenta il futuro del nostro Servizio sanitario nazionale e della salute degli individui,

        impegna il Governo:

        a prevedere le misure economiche e normative volte alla stabilizzazione delle centinaia di lavoratori e lavoratrici precari impiegati negli IRCSS e negli IZS, d’intesa con le regioni nei prossimi strumenti normativi utili.

G/714/34/6 e 10

LosaccoBocciaCottarelliMancaMisianiLorenzinNicita

Il Senato,

        premesso che:

        il disegno di legge di conversione del decreto-legge 30 marzo 2023 n. 34, il cosiddetto «decreto bollette» comprende anche alcuni interventi in materia sanitaria per lo più di ordine normativo, rigorosamente senza impegni economici, che lasciano privo di soluzione e di prospettive il grande problema del destino del SSN e dei professionisti che lavorano al suo interno;

            il decreto-legge oggetto della discussione dispone alcune novità per rafforzare la tutela del personale socio-sanitario in servizio presso le strutture sanitarie, attraverso l’estensione del perimetro applicativo e inasprendo la cornice edittale del reato di cui all’articolo 583-quater del codice penale;

            le aggressioni al personale sanitario sono una vera e propria emergenza nazionale, solo negli ultimi 5 anni sono stati più di 12 mila i casi di infortunio in occasione di lavoro accertati positivamente dall’INAIL e codificati come violenze, aggressioni, minacce e similari, con una media di circa 2.500 l’anno dei quali il 75 per cento a danno di donne;

            appare opportuno intervenire anche sulla prevenzione degli episodi di violenza e di aggressioni al personale, non solo nell’ambito dell’impianto sanzionatorio delle fattispecie di reato, ma ponendo il personale in una condizione lavorativa sicura anche attraverso la maggiore assunzione delle responsabilità di adeguata prevenzione da parte delle strutture presso cui è impiegato,

        impegna il Governo

            a individuare le modalità più opportune per rendere cogenti e direttamente applicabili in tutte le strutture presso cui opera il personale socio-sanitario le linee guida di cui alla raccomandazione n. 8 del Ministero della salute, anche prevedendo l’istituzione obbligatoria di un apposito registro delle mancate aggressioni dove vengano registrati tutti gli episodi di tentata violenza commessi ai danni dei propri dipendenti nell’esercizio delle loro funzioni, nonché gli eventi sentinella che possano dare luogo a fatti commessi con minacce e violenza ai danni dei propri dipendenti.

G/714/35/6 e 10

MazzellaGuidolinPirro

Il Senato,

            in sede di esame del disegno di legge recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, recante misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali” (AS 714),

        premesso che:

        il provvedimento all’esame interviene su diverse questioni inerenti alla salute;

            il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, dispone che il Ministero della salute, previa istruttoria dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas) da concludere entro il 30 dicembre 2021, effettui una ricognizione delle attività svolte dalle singole regioni e province autonome ed elabori un programma triennale per l’attuazione della legge 15 marzo 2010, n. 38, al fine di assicurare, entro il 31 dicembre 2025, l’uniforme erogazione dei livelli di assistenza in riferimento alle cure palliative;

            l’attuazione del predetto programma triennale da parte delle regioni e delle province autonome costituisce adempimento ai fini dell’accesso al finanziamento integrativo del Servizio sanitario nazionale;

            le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, invece, presentano periodicamente una relazione sullo stato di attuazione del citato programma triennale al Comitato permanente per l’erogazione dei predetti livelli essenziali di assistenza;

            successivamente, la legge di bilancio 2023 ha previsto che siano le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano a presentare, entro il 30 gennaio di ciascun anno, un piano di potenziamento delle cure palliative al fine di raggiungere, entro l’anno 2028, il 90 per cento della popolazione interessata, affidando il monitoraggio dell’attuazione all’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, che lo realizza a cadenza semestrale;

            in sintesi, com’è evidente dalle norme sopra richiamate, si è determinato un conflitto tra due norme per cui emerge una divergenza rispetto i soggetti attuatori dei piani di potenziamento delle stesse reti che era stato approvato nella precedente legislatura: la legge di bilancio 2023 prevede infatti che i piani di attuazione delle Reti di cure palliative siano elaborati dalle regioni e monitorati da Agenas mentre la legge n. 106 del 2021 (decreto sostegni bis) aveva attribuito tale funzione al Ministero affidando il monitoraggio al comitato LEA;

            peraltro, nella norma inserita nella legge di bilancio 2023 non vi è riferimento all’applicazione della procedura per l’esercizio del potere sostitutivo dello Stato, quale aspetto fondamentale ed innovativo per dare reale impulso alle reti di cure palliative;

            il predetto conflitto tra norme, sta di fatto bloccando le procedure e le regioni non riescono a procedere nel consolidamento delle Reti di cure palliative,

        impegna il Governo:

        ad adottare iniziative volte a risolvere quanto prima il conflitto interpretativo, al fine di consentire l’avvio delle procedure necessarie per la costituzione e il potenziamento delle reti delle cure palliative.

G/714/36/6 e 10

LosaccoBocciaCottarelliMancaMisianiLorenzinNicita

Il Senato,

        premesso che:

        il disegno di legge di conversione del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, il cosiddetto «decreto bollette» comprende anche alcuni interventi in materia sanitaria per lo più di ordine normativo, rigorosamente senza impegni economici, che lasciano privo di soluzione e di prospettive il grande problema del destino del Ssn e dei professionisti che lavorano al suo interno;

            nonostante la mancanza di risposte strutturali alla carenza di personale, in un primo momento, con un emendamento approvato all’unanimità in sede referente, sembrava si fosse data almeno una risposta alle centinaia di lavoratori e lavoratrici altamente qualificati e specializzati nella ricerca sanitaria impiegati presso gli IRCCS e IZS pubblici autorizzando gli Istituti a stabilizzare il personale a tempo determinato con più di 3 anni di servizio;

            per la prima volta si concretizzava un risultato positivo ponendo fine alla precarizzazione sistematica adottata per decenni nei confronti di questa particolare categoria di lavoratori della sanità pubblica per la prima volta, biologi, chimici, fisici, farmacisti, statistici, ingegneri, data managergrant officer, infermieri, tecnici e tanti altri lavoratori della ricerca sanitaria pubblica precari ormai da decenni e precari al 100 per cento delle unità con una anzianità media di contratti atipici (borse di studio, partita Iva e CoCoCo etc.) di 12 anni e con picchi di oltre 30 anni vedevano una luce in fondo al tunnel;

            si tratta di numeri altissimi di persone che si sono viste negare fino ad ora contributi pensionistici, ferie, congedi parentali, maternità, TFR, e che si scontrano col paradosso di quanto sia indispensabile il loro lavoro per diagnosi e terapie innovative di malattie gravi e invalidanti, di speranza di cure future per malattie oggi ancora incurabili;

            successivamente la maggioranza ha sollevato profili di criticità riguardo la definizione delle modalità di quantificazione e di copertura degli oneri per le stabilizzazioni e anziché trovare le coperture necessarie, tale stabilizzazione è saltata lasciando ancora una volta nel limbo queste professionalità;

            ancora una volta questi professionisti, dopo anni di precariato, vedono negato il loro diritto alla stabilizzazione,

        impegna il Governo

            a prevedere nel primo provvedimento utile misure economiche e normative volte alla stabilizzazione delle centinaia di lavoratori e lavoratrici precari impiegati presso gli IRCCS e IZS.

G/714/37/6 e 10

LosaccoBocciaCottarelliMancaMisianiLorenzinNicita

Il Senato,

        premesso che:

        il disegno di legge di conversione del decreto-legge 30 marzo 2023 n. 34, il cosiddetto «decreto bollette» comprende anche alcuni interventi in materia sanitaria per lo più di ordine normativo, rigorosamente senza impegni economici, che lasciano privo di soluzione e di prospettive il grande problema del destino del SSN e dei professionisti che lavorano al suo interno;

            al di là dell’anticipo del finanziamento già previsto nell’ultima legge di bilancio per il personale dei pronto soccorso non c’è molto e, tanto meno, di strutturale per colmare la grave carenza di personale medico e sanitario che affligge il nostro sistema sanitario nazionale;

            niente risorse extracontrattuali per il CCNL 2019-2021, i cui incrementi previsti sono un terzo del tasso inflattivo, niente fiscalità di vantaggio, concessa a privati e altri settori del pubblico impiego, neppure per attività di valore sociale come l’abbattimento delle liste di attesa;

            niente anticipo a gennaio 2023, come più volte promesso, dell’indennità di pronto soccorso già prevista dall’articolo 1 comma 526 della legge 197 del 2022 a partire da gennaio 2024 e in questo decreto, dopo non poche sollecitazioni, anticipata solo a giugno 2023;

            un decreto che fallisce l’obiettivo di sollevare un Servizio sanitario nazionale in ginocchio e arrestare la fuga di medici, dirigenti sanitari e veterinari, delusi e insoddisfatti, dal Ssn che non saranno di certo incentivati a rimanere nella sanità pubblica da una sanatoria per l’accesso ai ruoli della «area critica» senza specializzazione, o da un incremento minimo della retribuzione oraria delle prestazioni aggiuntive in PS oppure da incarichi libero-professionali per gli specializzandi;

            anche il fenomeno del reclutamento dei medici cosiddetti a gettone, fenomeno sempre più rilevante è preoccupante di medici che vengono inseriti nei diversi reparti per tamponare la carenza di personale o più semplicemente per coprire i buchi negli organici, in particolare nelle Terapie intensive, in medicina di Emergenza e Urgenza, ma anche in Pronto Soccorso, in Ginecologia, Pediatria viene regolamentato e legittimato;

            l’uso distorto delle esternalizzazioni non soltanto genera un sempre più gravoso onere in capo alle strutture, ma comporta gravi criticità in termini di sicurezza delle cure, sia perché non sempre offre adeguate garanzie sulle competenze dei professionisti coinvolti, sia perché riduce la fidelizzazione di questi ultimi alle strutture pubbliche, derivanti da ingaggi professionali distribuiti contemporaneamente su più sedi, con conseguente mancanza di conoscenza da parte dei turnisti dell’organizzazione delle unità operative in cui svolgono le loro prestazioni,

        impegna il Governo

            a prevedere un intervento legislativo urgente volto a riconoscere al personale medico e sanitario che svolge la propria attività per almeno un quinquennio continuativo presso le aziende ospedaliere del SSN situate in zone territoriali disagiate quali territori montani, isole minori e aree interne un ulteriore trattamento accessorio della retribuzione a titolo di indennità correlato e proporzionato alle particolari condizioni di lavoro.

G/714/38/6 e 10

LosaccoBocciaCottarelliMancaMisianiLorenzinNicita

Il Senato,

        premesso che:

        il disegno di legge di conversione del decreto-legge 30 marzo 2023 n. 34, il cosiddetto «decreto bollette» comprende anche alcuni interventi in materia sanitaria per lo più di ordine normativo, rigorosamente senza impegni economici, che lasciano privo di soluzione e di prospettive il grande problema del destino del SSN e dei professionisti che lavorano al suo interno;

            al di là dell’anticipo del finanziamento già previsto nell’ultima legge di bilancio per il personale dei pronto soccorso non c’è molto e, tanto meno, di strutturale per colmare la grave carenza di personale medico e sanitario che affligge il nostro sistema sanitario nazionale;

            niente risorse extracontrattuali per il CCNL 2019-2021, i cui incrementi previsti sono un terzo del tasso inflattivo, niente fiscalità di vantaggio, concessa a privati e altri settori del pubblico impiego, neppure per attività di valore sociale come l’abbattimento delle liste di attesa;

            niente anticipo a gennaio 2023, come più volte promesso, dell’indennità di pronto soccorso già prevista dall’articolo 1 comma 526 della legge 197 del 2022 a partire da gennaio 2024 e in questo decreto, dopo non poche sollecitazioni, anticipata solo a giugno 2023;

            un decreto che fallisce l’obiettivo di sollevare un Servizio sanitario nazionale in ginocchio e arrestare la fuga di medici, dirigenti sanitari e veterinari, delusi e insoddisfatti, dal Ssn che non saranno di certo incentivati a rimanere nella sanità pubblica da una sanatoria per l’accesso ai ruoli della «area critica» senza specializzazione, o da un incremento minimo della retribuzione oraria delle prestazioni aggiuntive in PS oppure da incarichi libero-professionali per gli specializzandi;

            anche il fenomeno del reclutamento dei medici cosiddetti a gettone, fenomeno sempre più rilevante è preoccupante di medici che vengono inseriti nei diversi reparti per tamponare la carenza di personale o più semplicemente per coprire i buchi negli organici, in particolare nelle Terapie intensive, in medicina di Emergenza e Urgenza, ma anche in Pronto Soccorso, in Ginecologia, Pediatria viene regolamentato e legittimato;

            l’uso distorto delle esternalizzazioni non soltanto genera un sempre più gravoso onere in capo alle strutture, ma comporta gravi criticità in termini di sicurezza delle cure, sia perché non sempre offre adeguate garanzie sulle competenze dei professionisti coinvolti, sia perché riduce la fidelizzazione di questi ultimi alle strutture pubbliche, derivanti da ingaggi professionali distribuiti contemporaneamente su più sedi, con conseguente mancanza di conoscenza da parte dei turnisti dell’organizzazione delle unità operative in cui svolgono le loro prestazioni,

        impegna il Governo

            a prevedere un intervento legislativo urgente volto a riconoscere al personale medico e sanitario che svolge la propria attività all’interno di aziende ospedaliere collocate in zone territoriali disagiate quali territori montani, isole minori e aree interne un anno di anzianità di servizio aggiuntivo per ogni anno di servizio svolto a condizione che il servizio sia svolto per almeno un quinquennio continuativo.

G/714/39/6 e 10

LosaccoBocciaCottarelliMancaMisianiLorenzinNicita

Il Senato,

        premesso che:

        il disegno di legge di conversione del decreto-legge 30 marzo 2023 n. 34, il cosiddetto «decreto bollette» comprende anche alcuni interventi in materia sanitaria per lo più di ordine normativo, rigorosamente senza impegni economici, che lasciano privo di soluzione e di prospettive il grande problema del destino del SSN e dei professionisti che lavorano al suo interno;

            al di là dell’anticipo del finanziamento già previsto nell’ultima legge di bilancio per il personale dei pronto soccorso non c’è molto e, tanto meno, di strutturale per colmare la grave carenza di personale medico e sanitario che affligge il nostro sistema sanitario nazionale;

            pochi giorni fa si è chiuso il primo G7 salute in Giappone dopo il Covid ove è stato ribadito, nel documento finale approvato da tutti i rappresentanti dei Paesi presenti, la necessità d’investire nella sanità;

            il documento finale diviso in tre parti pone altrettanti obiettivi:

        sviluppare e rafforzare l’architettura sanitaria globale per affrontare al meglio le emergenze di sanità pubblica;

            contribuire a raggiungere una copertura sanitaria universale più resiliente, equa e sostenibile attraverso il rafforzamento dei sistemi sanitari;

            promuovere l’innovazione sanitaria per affrontare le varie sfide sanitarie;

            nella dichiarazione finale che introduce il documento i ministri del G7 Salute hanno convenuto sulla necessità di assumersi la «responsabilità collettiva di rafforzare l’architettura sanitaria globale (GHA) traendo lezione da quanto accaduto durante la pandemia Covid per impegnarsi nuovamente a raggiungere la copertura sanitaria universale (UHC) e a sfruttare le innovazioni per migliorare la salute globale»;

            sulla base delle esperienze della pandemia COVID-19 e di tutte le iniziative correlate» – si legge ancora nel documento – è necessario «che la salute globale debba continuare a rimanere in cima all’agenda globale» ed evitare che man mano che le attività economiche e sociali riprendono gradualmente abbandonare gli sforzi intrapresi;

            il G7 ha condiviso, quindi, una visione comune sulla necessità di un sistema in grado di favorire un rapido aumento dei finanziamenti per fornire tempestivamente nuovi fondi in previsione dell’impatto finanziario di future crisi sanitarie nonché ha concordato sulla necessità di creare un meccanismo ad hoc per consentire a tutte le persone in tutto il mondo, comprese quelle nei paesi a basso e medio reddito, di avere accesso ai vaccini, ai medicinali a prezzi accessibili;

            particolare attenzione è stata poi data alla salute degli anziani per i quali è stata ribadita la necessità di un approccio basato sulla salute di comunità con forte incentivo all’assistenza domiciliare,

        impegna il Governo

            a dare attuazione al documento sottoscritto e approvato al G7 salute stanziando le risorse necessarie affinché si possa arrivare a dedicare alla salute almeno il 7 per cento del PIL, così da rendere il nostro Sistema sanitario nazionale pronto ad affrontare le sfide future.

G/714/40/6 e 10

LosaccoBocciaCottarelliMancaMisianiLorenzinNicita

Il Senato,

        premesso che:

        il disegno di legge di conversione del decreto-legge 30 marzo 2023 n. 34, il cosiddetto «decreto bollette» comprende anche alcuni interventi in materia sanitaria per lo più di ordine normativo, rigorosamente senza impegni economici, che lasciano privo di soluzione e di prospettive il grande problema del destino del SSN e dei professionisti che lavorano al suo interno;

            il sistema sanitario nazionale è allo stremo e rischia di implodere in particolare per quanto riguarda i servizi dell’emergenza urgenza;

            la cronicità della carenza di personale sanitario soprattutto nei reparti di emergenza/urgenza, e lo scarso indice di gradimento che riscontrano le scuole di specializzazione del settore ha spinto le aziende sanitarie a forme di ingaggio atipiche, attraverso affidamenti di appalti esterni, talvolta di interi reparti, con costi crescenti, contabilizzati non più tra i costi del personale, ma tra quelli di beni e servizi;

            la carenza di personale sanitario può stimarsi in circa 25.000 medici e 63.000 infermieri, a fronte di un sistema sanitario che, in ragione della crisi della natalità, sarà chiamato a rispondere a una popolazione che nel 2050 sarà costituita, per circa 1’8 per cento, da persone con più di 85 anni, a fronte di pensionamenti che, per il prossimo quinquennio, sono stimati in 21.050 unità per gli infermieri e 29.331 unità per i medici;

            detta cronica carenza di personale, destinata pure ad aggravarsi pregiudica la possibilità di offrire risposte globali e tempestive a tutti i pazienti, acuendo richiamati (e drammatici) fenomeni sanitari e sociali della rinuncia alle cure, dell’aumento delle liste d’attesa e della mobilità passiva non fisiologica;

            le tempistiche per ricevere assistenza sanitaria sono sempre più lunghe e aumentano il rischio di pregiudicare le più elementari esigenze di prevenzione, che si pongono alla base di qualsivoglia sistema di tutela sanitaria: tempi d’attesa spesso superiore a un anno e che spesso non riguardano solo le tempistiche relative alla diagnosi, ma anche quelle relative agli interventi terapeutici e assistenziali-riabilitativi, che vengono posti in essere con ritardi che finiscono inesorabilmente per aggravare il quadro clinico del paziente;

            per far fronte alle criticità sopradescritte è necessario superare gli attuali limiti legislativi relativi alle spese di personale ponendo fine ai tetti di spesa che vincolano le regioni alle assunzioni;

            senza lo sblocco (anche per le regioni in piano di rientro) dei limiti alle assunzioni ora presenti nel nostro ordinamento non si potrà procedere al turn over funzionale, né all’attuazione di modelli organizzativi appropriati per la sanità territoriale, né offrire prospettive concrete di stabilizzazione ai precari,

        impegna il Governo

            al fine di garantire risposte globali e tempestive a tutti i pazienti, migliori condizioni di lavoro al personale sanitario e medico nonché il loro turn over, la fine di forme contrattuale atipiche con costi crescenti e minore sicurezza a predisporre quanto prima, misure economiche e normative volte a superare in via definitiva la politica dei tetti di spesa per l’assunzione di personale sanitario da parte di tutte le regioni.

G/714/41/6 e 10

LosaccoBocciaCottarelliMancaMisianiLorenzinNicita

Il Senato,

        premesso che:

        il disegno di legge di conversione del decreto-legge 30 marzo 2023 n. 34, il cosiddetto «decreto bollette» comprende anche alcuni interventi in materia sanitaria per lo più di ordine normativo, rigorosamente senza impegni economici, che lasciano privo di soluzione e di prospettive il grande problema del destino del SSN e dei professionisti che lavorano al suo interno;

            il Servizio sanitario nazionale si trova in una diffusa condizione di grave carenza di organico del personale sanitario che nei prossimi anni potrà solo peggiorare se non vengono accantonate adeguate risorse per garantire assunzioni di personale, stabilizzazione dei precari e in generale tutte quelle azioni volte a rendere la cura nuovamente un diritto esigibile per tutti i cittadini;

            negli anni recenti per far fronte alle gravi carenze di organico le aziende e le strutture del SSN hanno fatto ricorso ad appalti di servizi, evitando l’applicazione puntuale delle norme relative ai tetti di spesa del personale di cui da ultimo al decreto-legge n. 35 del 2019, acuendo le disparità di trattamento con il personale dipendente interno e nei fatti aprendo un mercato secondario completamente incontrollato dove alcune specializzazioni mediche vengono pagate anche 200 euro l’ora o più;

            il decreto-legge interviene per circoscrivere le condizioni che legittimano gli affidamenti e la loro durata, anche se non più solo nell’ambito dei servizi di emergenza-urgenza come invece positivamente proposto inizialmente dal Governo;

            la positiva reinternalizzazione dei servizi affidati all’esterno può avvenire solo con un massiccio investimento pubblico nel Servizio sanitario nazionale, altrimenti le limitazioni poste dal decreto-legge rischiano una decisa accelerazione alla privatizzazione, sia per le proroghe già disposte attraverso gli emendamenti approvati all’articolo 10 nelle commissioni in sede referente VI e XII, sia per la mancata previsione di adeguate risorse economiche;

            in particolare il tema delle risorse necessarie per la reinternalizzazione dei servizi e il rafforzamento del SSN non appare sufficientemente trattato nel decreto-legge, oltre ad essere al momento incompatibile con i saldi di finanza pubblica individuati nel DEF 2023,

        impegna il Governo

            a reperire tutte le risorse necessarie alla completa reinternalizzazione dei servizi medici ed infermieristici dati in appalto dalle aziende e strutture del Servizio sanitario nazionale, e al rafforzamento di quest’ultimo, per garantire a pieno titolo l’accesso alle cure come bene costituzionalmente garantito per tutti i cittadini, superando l’ostacolo normativo del tetto di spesa del personale.

G/714/42/6 e 10

LosaccoBocciaCottarelliMancaMisianiLorenzinNicita

Il Senato,

        premesso che:

        l’articolo 23 del presente decreto, che introduce la causa speciale di non punibilità dei reati tributari, amplifica l’effetto sanante dell’adesione alla cosiddetta Tregua Fiscale introdotta dall’attuale Governo nella legge di bilancio 2023. La norma si presta a diverse valutazioni sul piano tecnico giuridico e su quello sostanziale;

            occorre rammentare che la nuova normativa non modifica la norma dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 74 del 2000 che prevede la non punibilità dell’omesso versamento o della indebita compensazione ma, più modestamente, prevede che soltanto per coloro che hanno aderito ad uno degli istituti della Tregua Fiscale il termine ultimo del versamento – capace di farne derivare la non punibilità penale – si sposta in avanti fino alla pronuncia del giudice di appello. Per tutti gli altri, dunque, – cioè per coloro che non hanno potuto o voluto aderire alla Tregua Fiscale – il termine ultimo del versamento con effetti esonerativi resta fissato nella data di apertura del giudizio di primo grado;

            il fenomeno degli omessi versamenti si è tradotto negli ultimi anni in una fonte incontrollata di disponibilità liquide senza che alcuna valutazione di merito creditizio venisse ad accompagnarlo. Alcuni contribuenti hanno verificato che, dovendo reperire risorse finanziarie, era più facile reperirle non pagando i tributi dovuti piuttosto che passare per le ordinarie procedure, ristrettezze, garanzie e valutazioni, di ordine creditizio. Sono, conseguentemente, divenute frequenti le gestioni di finanza aziendale che – fra le diverse possibili opzioni – considera anche quella di non pagare le imposte per un certo periodo di tempo dandosi come scadenza ultima, per il possibile rimborso, la data di apertura dell’udienza di primo grado nel procedimento penale che ne consegue ai sensi del citato articolo 13; la disposizione dell’articolo 23 dilata il già ampio tempo medio di finanziamento senza garanzia che è valutabile nell’ordine di 4 anni spostando la non punibilità penale in avanti fino alla pronuncia del giudice di appello e i provvedimenti di sanatoria ripetuti che consentono una sostanziosa riduzione dell’importo complessivamente dovuto rendono appetibile questa forma di finanziamento rispetto ai tradizionali canali;

            il comportamento volutamente omissivo dovrebbe essere scoraggiato tanto più se non è frutto di una temporanea situazione di difficoltà economica ma di calcoli di convenienza che a fronte del mancato versamento delle imposte permette agli imprenditori di partecipare ad esempio a gare pubbliche che richiedono un certo grado di solidità patrimoniale, pagare regolarmente i compensi degli amministratori e distribuire dividendi ai soci;

            concedere di pagare il debito tributario fino all’appello significa consentire calcoli strumentali all’imputato; significa disincentivare il patteggiamento o altre forme di definizione anticipata del procedimento perché l’imputato potrà difendersi nel merito in primo grado (e magari anche confidare nella prescrizione del reato) e, se condannato, potrà accedere alle procedure tributarie e avvalersi della causa di non punibilità;

            ciò produce effetti negativi sui tempi del processo, in contrasto con gli obiettivi del PNRR che prevedono come è noto, entro il 2026, la riduzione del 25 per cento dei tempi medi dei processi penali nei diversi gradi di giudizio;

            infine si rappresenta che la causa speciale di non punibilità dei reati tributari non fa alcun riferimento alla sospensione del termine di prescrizione del reato e nemmeno alla sospensione del termine di improcedibilità dell’azione penale per superamento della durata massima del giudizio di impugnazione, di cui all’articolo 344-bis codice di procedura penale; tuttavia disponendo l’articolo 23, al comma 3, una sospensione obbligatoria del processo penale sembra doversi ritenere che, in base all’articolo 159, comma 1 codice penale, richiamato dall’articolo 344-bis, comma 6

            codice di procedura penale, durante tale sospensione siano sospesi anche i termini di prescrizione del reato e di improcedibilità dell’azione penale;

            sarebbe tuttavia opportuno chiarire in questa sede, per evitare possibili dubbi interpretativi, che durante il periodo di sospensione del processo di merito è altresì sospeso il termine di prescrizione del reato e il termine di improcedibilità dell’azione penale,

        impegna il Governo:

        a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni riguardanti la causa speciale di non punibilità dei reati tributari introdotta dal presente provvedimento al fine di prevedere correttivi volti ad escludere la possibilità durante il periodo di sospensione del processo di merito di distribuire utili, dividendi o riserve nonché di partecipare a procedure ad evidenza pubblica, circoscrivendo quindi l’applicazione ai soli casi di obiettiva difficoltà in cui versa il contribuente per l’omesso versamento dell’IVA a fronte del mancato incasso delle fatture emesse;

            a chiarire, per evitare possibili dubbi interpretativi, che durante il periodo di sospensione del processo di merito è altresì sospeso il termine di prescrizione del reato e il termine di improcedibilità dell’azione penale.

G/714/43/6 e 10

TurcoCroattiBarbara Floridia

Il Senato,

            in sede di esame del disegno di legge recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, recante misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali” (AS 714),

        premesso che:

        l’articolo 23 introduce, nell’ambito delle procedure agevolate di regolarizzazione fiscale previste dalla legge di bilancio 2023, una causa di non punibilità per taluni reati tributari qualora le violazioni sottese a tali reati siano state definite e vi sia stato l’integrale pagamento delle somme dovute prima della pronuncia della sentenza di appello;

            in particolare, l’articolo 23, comma 1, prevede che non siano punibili i contribuenti che si avvalgano delle procedure di definizione agevolata introdotte dall’articolo 1, commi da 153 a 158 e da 166 a 252, della legge n. 197 del 2022 (legge di bilancio 2023) per regolarizzare la propria posizione contributiva;

            si tratta di contribuenti per i quali sono in corso procedimenti penali per l’accertamento di alcuni reati tributari previsti dal decreto legislativo n. 74 del 2000 (recante la nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto);

            la causa di non punibilità è applicabile ai seguenti reati: omesso versamento di ritenute certificate (articolo 10-bis), omesso versamento di IVA (articolo 10-ter), indebita compensazione di crediti non spettanti (articolo 10-quater comma 1);

            la causa di non punibilità così come delineata dall’articolo 23 del decreto-legge n. 34 del 2023 non appare idonea a contemperare l’esigenza di massimizzazione della riscossione del tributo con quella di salvaguardia delle istanze general-preventive, considerando che il costo dell’evasione si attesta stabilmente su valori superiori ai 10 miliardi euro annui e che, per gran parte, non corrisponde affatto alla fenomenologia della pretesa «evasione di necessità»;

            la distinzione tra crediti non spettanti e quelli inesistenti non è del tutto limpida, al netto degli interventi chiarificatori della giurisprudenza,

        impegna il Governo:

        a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa, al fine di intervenire con il primo provvedimento utile per eliminare il reato di indebita compensazione ex articolo 10-quater decreto legislativo 74/2000 da quelli per i quali l’articolo 23 del decreto in conversione consente l’applicazione della causa di non punibilità.

G/714/44/6 e 10

TurcoCroattiBarbara Floridia

Il Senato,

            in sede di esame del disegno di legge recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, recante misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali” (AS 714),

        premesso che:

        l’articolo 23 introduce, nell’ambito delle procedure agevolate di regolarizzazione fiscale previste dalla legge di bilancio 2023, una causa di non punibilità per taluni reati tributari qualora le violazioni sottese a tali reati siano state definite e vi sia stato l’integrale pagamento delle somme dovute prima della pronuncia della sentenza di appello;

            in particolare, l’articolo 23, comma 1, prevede che non siano punibili i contribuenti che si avvalgano delle procedure di definizione agevolata introdotte dall’articolo 1, commi da 153 a 158 e da 166 a 252, della legge n. 197 del 2022 (legge di bilancio 2023) per regolarizzare la propria posizione contributiva;

            si tratta di contribuenti per i quali sono in corso procedimenti penali per l’accertamento di alcuni reati tributari previsti dal decreto legislativo n. 74 del 2000 (recante la nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto);

            la causa di non punibilità è applicabile ai seguenti reati: omesso versamento di ritenute certificate (articolo 10-bis), omesso versamento di IVA (articolo 10-ter), indebita compensazione di crediti non spettanti (articolo 10-quater comma 1);

            la causa di non punibilità così come delineata dall’articolo 23 del decreto-legge n. 34 del 2023 non appare idonea a contemperare l’esigenza di massimizzazione della riscossione del tributo con quella di salvaguardia delle istanze general-preventive, considerando che il costo dell’evasione si attesta stabilmente su valori superiori ai 10 miliardi euro annui e che, per gran parte, non corrisponde affatto alla fenomenologia della pretesa «evasione di necessità»;

            l’articolo 23 del decreto-legge n. 34 del 2023 non contempla in maniera esplicita la sospensione della prescrizione sostanziale, né della improcedibilità per superamento dei termini di fase ex articolo 344-bis del codice di procedura penale, in caso di sospensione del processo di merito, a differenza di quanto previsto dall’articolo 13 comma 3 del decreto legislativo n. 74 del 2000;

            ciò può generare problemi connessi al carattere strumentale dell’accesso a soluzioni di dilazione e rateizzazione, con effetti estintivi anche sulle confische dichiarate in primo grado,

        impegna il Governo

            ad intervenire normativamente con il primo provvedimento utile al fine di esplicitare l’intervenuta sospensione della prescrizione in caso di sospensione del processo.

G/714/45/6 e 10

CroattiTurcoBarbara Floridia

Il Senato,

            in sede di esame del disegno di legge recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, recante misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali” (AS 714),

        premesso che:

        l’articolo 23 introduce, nell’ambito delle procedure agevolate di regolarizzazione fiscale previste dalla legge di bilancio 2023. una causa di non punibilità per taluni reati tributari qualora le violazioni sottese a tali reati siano state definite e vi sta stato l’integrale pagamento delle somme dovute prima della pronuncia della sentenza di appello;

            in particolare, l’articolo 23, comma 1, prevede che non siano punibili i contribuenti che si avvalgano delle procedure di definizione agevolata introdotte dall’articolo 1, commi da 153 a 158 e da 166 a 252, della legge n. 197 del 2022 (legge di bilancio 2023) per regolarizzare la propria posizione contributiva;

            si tratta di contribuenti per i quali sono in corso procedimenti penali per l’accertamento di alcuni reati tributari previsti dal decreto legislativo n. 74 del 2000 (recante la nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto);

            la causa di non punibilità è applicabile ai seguenti reati: omesso versamento di ritenute certificate (articolo 10-bis), omesso versamento di IVA (articolo 10-ter), indebita compensazione di crediti non spettanti (articolo 10-quater comma 1);

            la causa di non punibilità così come delineata dall’art. 23 del decreto-legge n. 34 del 2023 non appare idonea a contemperare l’esigenza di massimizzazione della riscossione del tributo con quella di salvaguardia delle istanze general-preventive, considerando che il costo dell’evasione si attesta stabilmente su valori superiori ai 10 miliardi euro annui e che, per gran parte, non corrisponde affatto alla fenomenologia della pretesa «evasione di necessità»;

            la previsione di un termine molto ampio entro il quale poter aderire alla tregua fiscale per accedere alla non punibilità, ovvero la pronuncia di appello, determinerebbe il rischio di dispersione dell’attività processuale (che sarebbe protratta anche dopo la celebrazione del giudizio di primo grado e l’intervenuta – eventuale – pronuncia di una sentenza di condanna, per altro, ampiamente dopo il termine ultimo per l’accesso ai riti alternativi della messa alla prova, del patteggiamento o del giudizio abbreviato), oltre a vanificare le risorse già spese per svolgere indagini e celebrare processi penali, favorendo strategie opportunistiche dell’imputato, con rilevanti limitazioni delle future prospettive di adempimento tempestivo e spontaneo,

        impegna il Governo:

        a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa, al fine di intervenire con il primo provvedimento per limitare l’arco temporale concesso all’imputato per valutare se accedere alla causa di non punibilità, anticipandolo alla dichiarazione di apertura del dibattimento.

G/714/46/6 e 10

TurcoCroattiBarbara Floridia

Il Senato,

            in sede di esame del disegno di legge recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, recante misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali” (AS 714),

        premesso che:

        l’articolo 23 introduce, nell’ambito delle procedure agevolate di regolarizzazione fiscale previste dalla legge di bilancio 2023. una causa di non punibilità per taluni reati tributari qualora le violazioni sottese a tali reati siano state definite e vi sia stato l’integrale pagamento delle somme dovute prima della pronuncia della sentenza di appello;

            l’articolo 23, comma 1, prevede che non siano punibili i contribuenti che si avvalgano delle procedure di definizione agevolata introdotte dall’articolo 1, commi da 153 a 158 e da 166 a 252, della legge n. 197 del 2022 (legge di bilancio 2023) per regolarizzare la propria posizione contributiva;

            si tratta di contribuenti per i quali sono in corso procedimenti penali per l’accertamento di alcuni reati tributari previsti dal decreto legislativo n. 74 del 2000 (recante la nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto);

            la causa di non punibilità è applicabile ai seguenti reati: omesso versamento di ritenute certificate (articolo 10-bis), omesso versamento di IVA (articolo 10-ter), indebita compensazione di crediti non spettanti (art. 10-quater comma 1);

            la causa di non punibilità così come delineata dall’art. 23 del decreto-legge n. 34 del 2023 non appare idonea a contemperare l’esigenza di massimizzazione della riscossione del tributo con quella di salvaguardia delle istanze general-preventive, considerando che il costo dell’evasione si attesta stabilmente su valori superiori ai 10 miliardi euro annui e che, per gran pane, non corrisponde affatto alla fenomenologia della pretesa «evasione di necessità»;

            il trattamento di maggior favore che deriva dall’applicazione dell’articolo 23 del decreto in conversione dovrebbe essere ancorato all’adempimento per intero del dovuto, pertanto in un’unica soluzione,

        impegna il Governo:

        a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa, al fine di intervenire normativamente con il primo provvedimento utile allo scopo di escludere l’applicazione della causa di non punibilità in caso di pagamento rateale del debito.

G/714/47/6 e 10

LosaccoBocciaCottarelliMancaMisianiLorenzinNicita

Il Senato,

        premesso che:

        in piena coerenza con le sanatorie e i condoni contenuti nella legge di bilancio 2023 e con l’impianto culturale del disegno di legge delega per la riforma fiscale, il provvedimento all’esame introduce proroghe dei termini previsti dalle disposizioni di legge di bilancio per l’accesso alle misure agevolative e dispone un presunto condono penale con l’esclusione di punibilità per i reati tributari di omesso versamento di ritenute per importo superiore a 150.000 euro, omesso versamento IVA di importo superiore a 250.000 euro e indebita compensazione di crediti non spettanti superiore a 50.000 euro;

            mentre nel Documento di Economia e Finanza – DEF – il Governo assume impegni a perseguire gli ambiziosi obiettivi di riduzione del tax gap previsti dal PNRR (che prevedono la riduzione della propensione al gap almeno al 17,7 per cento entro il 2023 e al 15,8 per cento entro il 2024), dall’altro introduce misure, a partire dalla legge di bilancio 2023 e a seguire nel decreto all’esame, che allentano le maglie dei controlli sull’evasione riducendo l’onere tributario per i contribuenti non in regola, in netto contrasto con la spinta alla modernizzazione del Paese che anima il PNRR e con l’esigenza di continuare a ridurre l’evasione fiscale;

            il Governo e la maggioranza sembrano non considerare l’evasione fiscale come una fonte di iniquità e un mancato rispetto dell’obbligo costituzionale di contribuire alle spese pubbliche secondo la propria capacità contributiva, ma piuttosto come una presunta difesa nei confronti di una amministrazione finanziaria considerata troppo aggressiva,

        impegna il Governo:

        a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni riguardanti la causa speciale di non punibilità dei reati tributari introdotta dal presente provvedimento allo scopo di adottare, in tempi rapidi, le opportune iniziative normative volte a ripristinare la completa efficacia del dettato normativo previsto dall’articolo 13 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74;

            a perseguire riforme orientate al conseguimento di obiettivi di equità sociale e miglioramento della competitività del sistema produttivo attraverso il sistema della riscossione in particolare:

  1. a)prevedendo che il discarico per inesigibilità da parte degli Agenti della riscossione avvenga qualora sia verificata l’assenza di beni e di crediti del debitore con controlli effettuati in una data di accesso non anteriore a tre mesi dalla comunicazione e sia verificata anche l’assenza di disponibilità finanziarie;
  2. b)attuando un nuovo processo di cooperazione informatica con gli operatori finanziari che preveda uno scambio di flussi e l’obbligo, per i medesimi operatori, di rendere disponibile agli agenti della riscossione la situazione contabile dei rapporti finanziari.

G/714/48/6 e 10

LosaccoBocciaCottarelliMancaMisianiLorenzinNicita

Il Senato,

        premesso che:

        il provvedimento all’esame reca tra l’altro misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese e misure in materia di adempimenti fiscali;

            è fondamentale in questo contesto intervenire a sanare una problematica impellente riguardante il regime di imposizione fiscale previsto per i cosiddetti fringe benefit, ossia l’insieme dei beni e servizi messi a disposizione dal datore di lavoro ai propri dipendenti come forma di remunerazione non monetaria in aggiunta alla normale retribuzione;

            nella categoria dei fringe benefit rientrano tra l’altro anche i finanziamenti concessi ai dipendenti a tassi agevolati rispetto a quelli di mercato in relazione ai quali l’articolo 51, comma 4, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, stabilisce che concorre a formare il reddito di lavoro dipendente il 50 per cento della differenza tra l’importo degli interessi calcolato al tasso ufficiale di sconto (attualmente tasso di riferimento della BCE) vigente al termine di ciascun anno e l’importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi;

            tale metodo di calcolo risulta adeguato in relazione ai finanziamenti a tasso variabile ma non per i finanziamenti a tasso fisso atteso che, per quest’ultima tipologia di prestiti, il vero beneficio è rappresentato dalla differenza tra il tasso fisso al momento della contrazione del prestito e il tasso fisso agevolato rispetto a quello di mercato alla stessa data;

            con gli attuali tassi della BCE in salita, molti dipendenti, in particolare del settore bancario, che hanno ricevuto il beneficio del tasso fisso agevolato oggi si trovano a dover corrispondere di fatto un tasso variabile;

            il comparto bancario evidenzia che l’ancoraggio del beneficio al TUR (Tasso Ufficiale di Riferimento) calcolato anno per anno in costanza di contratto introduce, nei mutui a tasso fisso, un elemento di non giustificata aleatorietà rispetto a detto calcolo che dovrebbe essere determinato, semplicemente, dallo spread tra il tasso agevolato e quello di mercato al momento della stipula del contratto,

        impegna il Governo

            ad intervenire con urgenza per correggere il criterio di determinazione forfetaria del reddito in caso di concessione di finanziamenti a tasso fisso ai dipendenti, in conseguenza dell’aumento del tasso ufficiale di riferimento della BCE.

G/714/49/6 e 10

LosaccoBocciaCottarelliMancaMisianiLorenzinNicita

Il Senato,

        premesso che:

        l’articolo 24 istituisce per il 2023, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Fondo per le vittime dell’amianto in favore dei lavoratori di società a partecipazione pubblica che hanno contratto patologie asbesto correlate durante l’attività lavorativa prestata presso cantieri navali. Tale Fondo, che ha una dotazione di 20 milioni di euro;

            ad oggi risultano, purtroppo, esclusi dall’accesso al beneficio previdenziale ancora molti lavoratori che nel corso della loro carriera sono stati esposti a fibra di amianto;

            uno dei casi più rilevanti è sicuramente quello che riguarda gli ex lavoratori MonteFibre di Acerra;

            suddetti lavoratori sono stati esposti per anni inconsapevolmente alla pericolosità dell’amianto e purtroppo oggi risultano non essere nelle condizioni di poter accedere alla normativa vigente per poter accedere ai benefici previdenziali;

            un numero sempre crescente di lavoratori e anche di familiari degli stessi presenta malattie da esposizione e purtroppo con decessi che si registrano progressivamente nel corso del tempo,

        impegna il Governo

            sulla base della richiamata norma prevista nel presente provvedimento ad attivare, entro trenta giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del testo di conversione in legge, un tavolo tecnico istituzionale con la partecipazione delle organizzazioni sindacali al fine di individuare soluzione normativa, da inserire in uno dei prossimi provvedimenti, in grado di consentire anche ai lavoratori Montefibre di Acerra di poter accedere ai benefici previdenziali da esposizione.

G/714/50/6 e 10

LosaccoBocciaCottarelliMancaMisianiLorenzinNicita

Il Senato,

        premesso che:

        l’articolo 24 reca ai commi 6 e 7 le disposizioni per la copertura degli oneri recati dal provvedimento in esame riducendo di 5 milioni di euro per l’anno 2023, l’autorizzazione di spesa (di cui all’articolo 1, comma 131, della legge n. 178 del 2020, legge di bilancio 2021) relativa al credito d’imposta del 40 per cento in favore delle reti di imprese agricole e agroalimentari, anche costituite in forma cooperativa o riunite in consorzi o parte delle strade del vino, per la realizzazione e l’ampliamento di infrastrutture informatiche finalizzate al potenziamento del commercio elettronico;

            obiettivo del credito di imposta è quello di sviluppare e potenziare le attività commerciali in ambito agricolo e agroalimentare e favorire nuove opportunità in particolare per quanto riguarda il commercio extranazionale e implementare la logistica,

        impegna il Governo

            ad adottare, sin dal primo provvedimento utile, le opportune iniziative volte a ripristinare per l’anno 2023 il credito d’imposta del 40 per cento in favore delle reti di imprese agricole e agroalimentari nei termini previsti dalla legge di bilancio 2021.

Art. 1

1.1

MagniDe CristofaroCucchiAurora Floridia

Al comma 1, le parole: “di cui all’articolo 1, comma 17, della legge 29 dicembre 2022, n. 197” sono

        sostituite dalle seguenti: “stabilito ai sensi del regolamento di cui al DPCM 5 dicembre 2013, n. 159,

            inferiore a euro 20.000 annui.”, e le parole: “tenendo conto di quanto stabilito dalla medesima Autorità

            in attuazione dell’articolo 1, comma 18, della medesima legge 29 dicembre 2022, n. 197, nel limite di

            400 milioni di euro.” sono sostituite dalle seguenti: “nel limite di 580 milioni di euro”.

        Conseguentemente al comma 3 le parole: “pari a 405 milioni di euro per l’anno 2023” sono sostituite

            dalle seguenti: “pari a 585 milioni di euro per l’anno 2023”

1.0.1

TurcoCroattiBarbara Floridia

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Disposizioni per la partecipazione attiva dei consumatori ai mercati di energia elettrica e gas naturale)

  1. Allo scopo di ridurre il costo della bolletta dell’energia elettrica e del gas naturale, nonché di promuovere la partecipazione attiva dei consumatori ai predetti mercati, i soggetti associativi di cui al comma 3 possono accedere ai servizi di cui al comma 2 al fine di individuare i venditori di energia elettrica e/o gas naturale dei clienti finali aderenti a un gruppo di acquisto dotato di imparzialità e indipendenza rispetto ai venditori medesimi o a soggetti a essi collegati, conformemente alle linee guida di cui all’articolo 1, comma 65, della legge 4 agosto 2017, n. 124.
  2. I soggetti associativi di cui al comma 3 possono richiedere ad Acquirente Unico S.p.A. la fornitura di un servizio di messa a disposizione di informazioni aggregate relative ai clienti finali aderenti al gruppo di acquisto, non riconducibili al singolo individuo né ai dati personali del medesimo, individuate mediante il Sistema Informativo Integrato di cui all’articolo 1-bisdel decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 agosto 2010, n. 129.
  3. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1, i soggetti associativi, previo conferimento di mandato speciale con rappresentanza da parte dei clienti finali che aderiscono per iscritto a un gruppo di acquisto, provvedono alla conclusione di contratti con i venditori di energia elettrica e gas naturale.
  4. L’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, con propri provvedimenti, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, definisce le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, del presente articolo.
  5. Dall’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La fornitura del servizio di messa a disposizione di informazioni aggregate di cui al comma 2 è attuata con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»

1.0.2

LosaccoBocciaCottarelliMancaMisianiLorenzinNicita

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

        «Art. 1-bis.
(Sostegno alle comunità energetiche nei quartieri a maggiore disagio socio-economico)

  1. Le risorse finanziarie per l’attuazione della linea progettuale M1C2.1, investimento 1,2 nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, pari a 2,2 miliardi di euro, sono utilizzabili anche per il sostegno alla creazione di comunità energetiche da parte dei comuni con più di 5.000 abitanti e delle città metropolitane, nei quartieri a maggiore disagio socio-economico.
  2. Le risorse a fondo perduto saranno ripartite fra i comuni e le città metropolitane con successivo decreto del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica. Gli Enti Locali individueranno i quartieri a maggior disagio socio-economico in cui creare le comunità energetiche e promuoveranno l’adesione dei cittadini.»

Art. 2

2.1

LosaccoBocciaCottarelliMancaMisianiLorenzinNicita

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: “e si applica, altresì, alle forniture acquistate dagli impianti sportivi e natatori”

2.2

LosaccoBocciaCottarelliMancaMisianiLorenzinNicita

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

        “5.1. Per ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, l’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) provvede ad annullare, per il secondo trimestre 2023, le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW, nonché le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, anche connesse in media e alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico.

        5.2. Agli oneri derivanti dal comma 5.1., valutati in 2.017 milioni di euro per l’anno 2023, si provvede con quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all’articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, che sono versati mensilmente dal Gestore dei servizi energetici (GSE) sull’apposito conto aperto presso la tesoreria dello Stato da reimputare alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA).”

        Conseguentemente, alla rubrica, dopo la parola: “gas” aggiungere le seguenti: “e dell’energia elettrica”

2.0.1

TurcoCroattiBarbara Floridia

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

Art. 2-bis.

(Annullamento degli oneri di sistema per le infrastrutture di ricarica elettrica)

  1. Al fine di ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico per l’anno 2023, l’ARERA provvede ad annullare, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, anche connesse in media e alta/altissima tensione, per usi di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 4 milioni di euro per l’anno 2023, si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all’articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47.”

2.0.2

TurcoCroattiBarbara Floridia

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

“Art. 2-bis.

(Azzeramento degli oneri generali di sistema nel settore elettrico per il secondo trimestre 2023)

  1. All’articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:
  2. a)al comma 11:

        1) dopo le parole: «primo trimestre» sono aggiunte le seguenti: «e secondo trimestre»;

            2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, l’ARERA provvede ad annullare, per il secondo trimestre del 2023, le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze con potenza disponibile superiore a 16,5 kW, anche connesse in media tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico.»;

  1. b)il comma 12 è sostituito dal seguente:

        «12. Per le finalità di cui al comma 11, un importo pari a 1.915.000 milioni di euro per l’anno 2023 è trasferito alla Cassa per i servizi energetici e ambientali entro il 30 luglio 2023»;

  1. c)al comma 116, primo periodo, le parole: «50 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «75 per cento» e, al secondo periodo, le parole: «25 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «55 per cento».”.

2.0.3

TurcoCroattiBarbara Floridia

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

“Art. 2-bis.

(Azzeramento degli oneri generali di sistema nel settore elettrico applicati alle utenze con potenza disponibile superiore a 16,5 kW, anche connesse in media tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico per il secondo trimestre 2023)

  1. All’articolo 1, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:
  2. a)al comma 11, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, l’ARERA provvede ad annullare, per il secondo trimestre 2023, le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze con potenza disponibile superiore a 16,5 kW, anche connesse in media tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico.»;
  3. b)il comma 12 è sostituito dal seguente: «Per le finalità di cui al comma 11, un importo pari a 1.200.000 milioni di euro per l’anno 2023 è trasferito alla Cassa per i servizi energetici e ambientali entro il 30 luglio 2023».
  4. c)al comma 116, primo periodo, le parole: «50 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «75 per cento» e, al secondo periodo, le parole: «25 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «55 per cento».”.

Art. 3

3.1

TurcoCroattiBarbara Floridia

Apportare le seguenti modificazioni:

  1. a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole:“di misure pluriennali” inserire le seguenti: “aventi l’obiettivo di proseguire con il processo di decarbonizzazione dei consumi domestici,”.
  2. b) al comma 2:

        1) dopo il primo periodo, inserire il seguente: “Tali criteri tengono conto del contributo alla decarbonizzazione garantito dai sistemi di riscaldamento basato su fonti energetiche rinnovabili.”;

            2) aggiungere, in fine, le seguenti parole: “, nonché dei criteri di cui al presente comma”.

3.2

LosaccoBocciaCottarelliMancaMisianiLorenzinNicita

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: “di misure pluriennali” inserire le seguenti: “aventi l’obiettivo di proseguire con il processo di decarbonizzazione dei consumi domestici,”

        Conseguentemente, al comma 2:

        – dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: “Tali criteri tengono conto del contributo alla decarbonizzazione garantito dai sistemi di riscaldamento basato su fonti energetiche rinnovabili.”;

            – aggiungere, in fine, le parole: “nonché dei criteri di cui al presente comma”

3.3

CroattiTurcoBarbara Floridia

Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: “residenti” inserire le seguenti: “, con un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) valido nel corso dell’anno 2023 fino a 40. 000 euro,”.

3.4

CroattiTurcoBarbara Floridia

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: “Acquirente Unico S.p.A. svolge le attività relative all’individuazione dei clienti e all’assegnazione del contributo.”.

3.0.1

TurcoCroattiBarbara Floridia

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Cessione del credito di imposta per il caro petrolio)

  1. A decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione e fino alla chiusura del periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2024, i soggetti che sostengono le spese di cui all’articolo 24-terdel decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 possono, in alternativa alla compensazione di cui al comma 5 del medesimo articolo 24-ter, optare per la cessione di un credito di imposta di pari ammontare alle compagnie e alle società commerciali operanti nel settore petrolifero. Le medesime compagnie e società riconoscono un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto.
  2. L’opzione di cui al comma 1 è comunicata dai soggetti di cui all’articolo 24-terin fase di presentazione della dichiarazione al competente ufficio dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, allegando, altresì, la seguente documentazione:
  3. a)le fatture di acquisto corredate dai relativi DAS e, in caso di rifornimento con cisterna di proprietà, la stampa conta litri;
  4. b)le stampe dei cronotachigrafi comprovanti i chilometri iniziali e finali del trimestre.
  5. L’Agenzia delle dogane e dei monopoli, entro cinque giorni lavorativi dall’invio della comunicazione dell’avvenuta cessione del credito, sospende, per un periodo non superiore a sessanta giorni, gli effetti delle comunicazioni delle cessioni al fine di provvedere alla verifica della documentazione di cui al comma 2. All’esito positivo delle verifiche, l’Agenzia provvede all’attribuzione di un codice unico identificativo del credito. Ogni successiva cessione del credito deve indicare i dati relativi a precedenti soggetti cedenti nonché l’indicazione del codice unico identificativo del credito.
  6. L’irregolarità contributiva e fiscale comporta l’impossibilità di procedere alla cessione del credito. Resta salva la possibilità di utilizzare il credito in compensazione. L’eventuale credito residuo può essere oggetto di successive cessioni esclusivamente al distributore del carburante.
  7. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo, comprese quelle relative all’esercizio dell’opzione, da effettuarsi in via telematica.».

3.0.2

LosaccoBocciaCottarelliMancaMisianiLorenzinNicita

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

        «Art. 3-bis.
(Fondo rotativo per efficienza energetica e energie rinnovabili ai nei quartieri a maggiore disagio socio-economico)

  1. È costituito presso il Ministero dell’economia e delle finanze un fondo rotativo a tasso agevolato, finalizzato ad assicurare garanzie e tassi agevolati per l’accesso al credito per interventi sul patrimonio edilizio esistente per efficientamento energetico e installazione di impianti elettrici e termici da fonti rinnovabili (solari, microeolico, ecc.), pompe di calore e sistemi di accumulo finalizzato ai quartieri a maggiore disagio socio-economico.
  2. Il fondo ha una dotazione iniziale di 200 milioni di euro e potrà essere integrato, a seguito di accordi, con contributi di Banca Europea degli investimenti, Cassa Depositi e Prestiti, regioni, sistema bancario e Poste Italiane.
  3. I prestiti garantiti dal fondo rotativo avranno un preammortamento di 3 anni e un tempo di restituzione almeno ventennale. Le modalità di gestione del fondo, gli enti locali destinatari, le condizioni di erogazione del credito, il coinvolgimento del sistema bancario e degli sportelli postali saranno stabiliti con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy e con il Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica.
  4. Agli oneri derivanti dal comma 2 si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, destinata al Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, versata dal Gestore dei servizi energetici (GSE) ad apposito capitolo del bilancio dello Stato, che resta acquisita definitivamente all’erario.»

3.0.3

LosaccoBocciaCottarelliManca

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

        «Art. 3-bis.
(Misure a sostegno di famiglie e imprese residenti nei comuni in cui insistono concessioni di impianti alimentati da fonti energetiche geotermiche)

  1. A sostegno delle famiglie e delle imprese residenti nel territorio dei comuni in cui insistono concessioni di impianti alimentati da fonti energetiche geotermiche, di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, e alla legge 23 luglio 2009, n. 99, è prevista una riduzione pari al cinquanta per cento delle tariffe per la fornitura di energia elettrica e per la fornitura di gas naturale determinata dall’Autorità di regolazione per l’energia, reti e ambiente (ARERA). In alternativa, al fine di promuovere lo sviluppo di impianti alimentati da fonti rinnovabili di energia, da installare su terreni ed immobili siti nei medesimi territori comunali è istituito un Fondo presso il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, con dotazione pari a 15 milioni di euro per il 2023 e 30 milioni di euro a decorrere dal 2024, per l’erogazione di contributi a favore dei medesimi soggetti di cui al primo periodo. Alla ripartizione del Fondo tra gli enti interessati si provvede con uno o più decreti del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica da adottare entro il 31 dicembre 2023.
  2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 1, determinato nella misura di 15 milioni di euro per l’anno 2023 e 30 milioni di euro a decorrere dall’anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

Art. 4

4.1

TurcoCroattiBarbara Floridia

Apportare le seguenti modificazioni:

  1. a) al comma 2, primo periodo, sostituire le parole:“20 per cento” con le seguenti: “45 per cento”;
  2. b) al comma 3, sostituire le parole:“10 per cento” con le seguenti: “35 per cento”;
  3. c) al comma 4, sostituire le parole:“20 per cento” con le seguenti: “45 per cento”;
  4. d) al comma 5, sostituire le parole:“20 per cento” con le seguenti: “45 per cento”.

4.2

CroattiTurcoBarbara Floridia

Apportare le seguenti modificazioni:

  1. a) al comma 2, primo periodo, sostituire le parole:“20 per cento” con le seguenti: “40 per cento“;
  2. b) al comma 3, sostituire le parole:“10 per cento” con le seguenti: “35 per cento”;
  3. c) al comma 4, sostituire le parole:“20 per cento” con le seguenti: “40 per cento”;
  4. d) al comma 5, sostituire le parole:“20 per cento” con le seguenti: “40 per cento”.

4.3

CroattiTurcoBarbara Floridia

Apportare le seguenti modificazioni:

  1. a) al comma 2, primo periodo, sostituire le parole:“20 per cento” con le seguenti: “35 per cento”;
  2. b) al comma 3, sostituire le parole:“10 per cento” con le seguenti: “25 per cento”;
  3. c) al comma 4, sostituire le parole:“20 per cento” con le seguenti: “35 per cento”;
  4. d) al comma 5, sostituire le parole:“20 per cento” con le seguenti: “35 per cento”.

4.4

CroattiTurcoBarbara Floridia

Apportare le seguenti modificazioni:

  1. a) al comma 2, primo periodo, sostituire le parole:“20 per cento” con le seguenti: “30 per cento”;
  2. b) al comma 3, sostituire le parole:“10 per cento” con le seguenti: “20 per cento”;
  3. c) al comma 4, sostituire le parole:“20 per cento” con le seguenti: “30 per cento”;
  4. d) al comma 5, sostituire le parole:20 per cento con le seguenti: “30 per cento”.

4.5

TurcoCroattiBarbara Floridia

Apportare le seguenti modificazioni:

  1. a) al comma 2, primo periodo, sostituire le parole:“20 per cento” con le seguenti: “25 per cento”;
  2. b) al comma 3, sostituire le parole:“10 per cento” con le seguenti: “15 per cento”;
  3. c) al comma 4, sostituire le parole:“20 per cento” con le seguenti: “25 per cento”;
  4. d) al comma 5, sostituire le parole:“20 per cento” con le seguenti: “25 per cento”.

4.6

TurcoCroattiBarbara Floridia

Apportare le seguenti modificazioni:

  1. a) al comma 3, dopo le parole:“Alle imprese” inserire le seguenti: “e ai professionisti”;
  2. b) al comma 5, dopo le parole:“di cui al comma 4” inserire le seguenti: “e ai professionisti”.

4.7

CroattiTurcoBarbara Floridia

Al comma 3, dopo le parole: “Alle imprese” inserire le seguenti: “e agli studi professionali”.

4.8

MartellaLosaccoBocciaCottarelliMancaMisianiLorenzinNicita

Al comma 3, sostituire le parole: «4,5 kW» con le seguenti: «16,5 kW»

        Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire le parole: 10 per cento con le seguenti: 20 per cento.

4.9

LosaccoBocciaCottarelliMancaMisianiLorenzinNicita

Al comma 3, sostituire le parole: “10 per cento” con le seguenti: “30 per cento”

        Conseguentemente:

        – al comma 5, sostituire le parole: “20 per cento” con le seguenti: “40 per cento”;

            – al comma 9, sostituire le parole: “1.348,66 milioni di euro” con le seguenti: “3.091 milioni di euro” e aggiungere, in fine, le parole: “e anche con quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all’articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, che sono versati mensilmente dal Gestore dei servizi energetici (GSE) sull’apposito conto aperto presso la tesoreria dello Stato da reimputare alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA).”

4.10

CroattiTurcoBarbara Floridia

Al comma 3, sostituire le parole: “10 per cento” con le seguenti: “20 per cento”.

4.11

LosaccoBocciaCottarelliMancaMisianiLorenzinNicita

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

        «3-bis. In aggiunta a quanto già disposto dal presente articolo agli esercizi di vicinato di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, che ricadono nei Centri commerciali naturali, come individuati dalle rispettive norme regionali e costituiti in forma di associazioni, rete di impresa o consorzi, è riconosciuto un ulteriore contributo:

  1. a) a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l’acquisto della componente energia un contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, in misura pari al 10 per cento della spesa sostenuta per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre dell’anno 2023, comprovata mediante le relative fatture d’acquisto, qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita al primo trimestre dell’anno 2023, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subìto un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019;
  2. b) a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l’acquisto del gas naturale, un contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato nel secondo trimestre solare dell’anno 2023, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre dell’anno 2023, dei prezzi di riferimento del mercato infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici, abbia subìto un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.»

        Conseguentemente:

        – al comma 9, sostituire le parole: “1.348,66 milioni di euro” con le seguenti: “1.398,66 milioni di euro”;

            – all’articolo 24, comma 6:

        –  all’alinea, sostituire le parole: “4.942,76 milioni di euro” con le seguenti: “4.992,76 milioni di euro”;

            – dopo la lettera a), inserire la seguente: “a-bis) quanto a 50 milioni di milioni di euro per l’anno 2023, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.”

4.12

LosaccoBocciaCottarelliMancaMisianiLorenzinNicita

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

        «5-bis. Il contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, di cui al comma 5 è altresì riconosciuto agli impianti sportivi e natatori, per l’acquisto di energia termica prodotta con gas metano in esecuzione di un contratto servizio energia di cui all’articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115.»

4.13

CroattiTurcoBarbara Floridia

Al comma 6, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: “, su sua richiesta,”.

4.14

TurcoCroattiBarbara Floridia

Al comma 7, dopo il primo periodo, inserire il seguente: “L’eventuale quota di credito non utilizzata entro la data di cui al precedente periodo può essere utilizzata entro e non oltre il 30 giugno 2024.”

4.15

CroattiTurcoBarbara Floridia

Al comma 7, aggiungere, in fine, le seguenti parole: “; in tale ultima circostanza, il costo sostenuto sarà proporzionato fino al suo raggiungimento”.

4.16

TurcoCroattiBarbara Floridia

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

        “7-bis. In alternativa a quanto previsto dal comma 7, i crediti d’imposta di cui ai commi da 2 a 5 possono essere ripartiti, su opzione del contribuente, in quote annuali di pari importo utilizzabili, secondo le modalità di cui al precedente comma 7, entro la data del 31 dicembre 2025.”.

4.17

LosaccoBocciaCottarelliManca

Dopo il comma 10, inserire i seguenti:

        “10.1. Per i soggetti che non adottano i principi contabili internazionali, nella redazione dei bilanci di esercizio in corso al 31 dicembre 2022 e al 31 dicembre 2023, il costo relativo all’acquisto della componente energetica effettivamente utilizzata rispettivamente nei periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2022 e al 31 dicembre 2023, può essere qualificato come onere pluriennale ed essere iscritto nell’attivo del bilancio di esercizio ed è ammortizzabile in dieci quote annuali di pari importo.

        10.2. La disposizione di cui al comma precedente non rileva sia ai fini delle imposte sui redditi sia ai fini della determinazione del valore della produzione netta dell’imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.”

4.0.1

TurcoCroattiBarbara Floridia

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

        «Art. 4.1.

        (Fondo energie rinnovabili per le PMI)

  1. Al fine di promuovere la produzione di energia elettrica rinnovabile e l’autoconsumo per le piccole medie imprese è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy, il «Fondo Rinnovabili PMI», con una dotazione pari a 237 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025.
  2. A valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1 sono concessi contributi in conto capitale a fondo perduto alle piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, per la realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili fino a 200 kW. Resta ferma la possibilità di accesso al servizio di ritiro dedicato e scambio sul posto dell’energia.
  3. In sede di prima applicazione, le risorse di cui al comma 1, sono erogate nei limiti e alle condizioni previste dall’articolo 41 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione europea del 17 giugno 2014. Con decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica possono essere estese e modificate le condizioni e i limiti di accesso ai contributi, previa notifica alla Commissione europea ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.
  4. L’erogazione dei contributi di cui al comma 1 è affidata al Gestore dei servizi energetici S.p.A. (GSE), il quale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente, pubblica sul proprio sito istituzionale il bando per l’accesso ai contributi secondo una procedura a sportello. Le risorse sono assegnate ai progetti valutati positivamente secondo l’ordine cronologico di presentazione e fino a esaurimento dei fondi disponibili. I costi istruttori per l’accesso ai citati contributi sono coperti secondo le modalità di cui all’articolo 25 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.
  5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 237 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, si provvede a valere sulle risorse del Fondo rotativo di cui all’articolo 1, comma 488, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono apportate le occorrenti variazioni di bilancio.»

4.0.2

LosaccoBocciaCottarelliManca

Dopo l’articolo 4, inserire il seguente:

        «Art. 4.1.
(Disposizioni urgenti in materia di trasporto)

  1. Il fondo di cui all’articolo 9, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, già incrementato ai sensi dell’articolo 6, comma 1, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, e ai sensi dell’articolo 3-bis, comma 2, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito con modificazioni dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6, è ulteriormente incrementato di 160 milioni di euro per l’anno 2023 destinati al riconoscimento di un contributo, calcolato sulla base dei costi sostenuti nell’analogo periodo dell’anno 2021, per l’incremento di costo, al netto dell’imposta sul valore aggiunto, sostenuto nel primo quadrimestre dell’anno 2023, per l’acquisto dell’energia elettrica e del carburante per l’alimentazione dei mezzi di trasporto destinati al trasporto pubblico locale e regionale su strada, lacuale, marittimo o ferroviario. Qualora l’ammontare delle richieste di accesso al fondo risulti superiore al limite di spesa previsto, la ripartizione delle risorse tra gli operatori richiedenti è effettuata in misura proporzionale e fino a concorrenza del citato limite massimo di spesa.
  2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri di riparto delle risorse tra gli enti territoriali competenti per i servizi di trasporto pubblico locali e regionali interessati e le modalità per il riconoscimento, da parte dell’ente concedente ovvero affidante il servizio di trasporto pubblico, del contributo di cui al comma 1 alle imprese di trasporto pubblico locale e regionale, alla gestione governativa della ferrovia circumetnea, alla concessionaria del servizio ferroviario Domodossola -confine svizzero e alla gestione governativa navigazione laghi, anche al fine del rispetto del limite di spesa ivi previsto, nonché le relative modalità di rendicontazione.
  3. Agli oneri derivanti dall’utilizzo della misura agevolativa di cui al precedente comma, valutati in complessivi 160 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili del Ministero dell’economia e delle finanze, di cui all’articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

4.0.3

FranceschelliLosaccoBocciaCottarelliMancaMisianiLorenzinNicita

Dopo l’articolo 4, inserire il seguente:

        «Art. 4.1.
(Modifiche alla legge 29 dicembre 2022, n. 197)

  1. All’articolo 1 della legge n. 197 del 29 dicembre 2022 sono apportate le seguenti modificazioni:
  2. a) al comma 45 le parole: «primo trimestre solare dell’anno 2023» sono sostituite con le seguenti: «primo semestre solare dell’anno 2023»;
  3. b) al comma 46 le parole: «primo trimestre solare dell’anno 2023» sono sostituite con le seguenti: «primo semestre solare dell’anno 2023».
  4. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 100 milioni di euro per l’anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

4.0.4

LosaccoBocciaCottarelliMancaMisianiLorenzinNicita

Dopo l’articolo 4, inserire il seguente:

        «Art. 4.1.

  1. Per fronteggiare le maggiori esigenze connesse al fabbisogno energetico degli istituti scolastici, anche paritari, ivi compresi quelli degli enti locali, derivanti dall’eccezionale incremento del costo dell’energia, è assegnato alle scuole un contributo aggiuntivo di 50 milioni di euro per l’anno 2023. Quota parte delle somme di cui al periodo precedente, pari integralmente a un milione di euro per l’anno 2023, è destinato, per il suo efficiente completamento, al polo didattico dedicato alle vittime di Marcinelle presso il Bacino minerario della Majella (ex SP 60). Il contributo di cui al primo periodo è ripartito tra gli uffici scolastici regionali in proporzione al numero degli alunni e gli uffici scolastici regionali provvedono al successivo riparto in favore delle istituzioni scolastiche in proporzione al numero degli alunni.»

Art. 5

5.1

TurcoCroattiBarbara Floridia

Sopprimere l’articolo.

5.2

MagniDe CristofaroCucchiAurora Floridia

Sostituire l’articolo con il seguente:

        “Articolo 5

            (Modifiche al contributo di solidarietà di cui all’articolo 37 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21)

  1. All’articolo 37, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, sono apportate le seguenti modificazioni:
  2. a) al comma 2, dopo le parole: «dall’incremento del saldo tra le operazioni attive e le operazioni passive,» sono inserite le seguenti: «al netto dell’importo delle accise versate direttamente all’erario,»; e le parole: «nella misura del 25 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 100 per cento»;
  3. b) al comma 5, le parole: «Il contributo è liquidato e versato per un importo pari al 40 per cento, a titolo di acconto, entro il 30 giugno 2022 e per la restante parte, a saldo, entro il 30 novembre 2022,» sono sostituite dalle seguenti: «Il contributo è liquidato e versato entro il 30 giugno 2023».
  4. c) dopo il comma 5-bis, aggiungere il seguente: “5-ter. Fatto salvo quanto previsto dal precedente comma 5-bis, le maggiori entrate provenienti dal contributo di cui al presente articolo, sono assegnate a un «Fondo» istituito presso il Ministero dell’economia denominato «Fondo emergenziale per i costi energetici». Con decreto del Ministero dell’economia, da emanarsi di concerto con il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, sono stabiliti i criteri di ripartizione delle risorse di cui al fondo del presente comma che dovranno essere finalizzate a incrementare, per l’anno 2023, le misure di compensazione al carovita per lavoratori e pensionati e le misure di sostegno alle fonti rinnovabili.”
  5. d) al comma 7, la parola: «non» è soppressa.

5.3

MartellaLosaccoBocciaCottarelliMancaMisianiLorenzinNicita

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 5.

  1. È istituito nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italyun fondo con una dotazione di 400 milioni di euro per l’anno 2023 finalizzato alla riduzione delle tariffe per la fornitura di energia elettrica e per la fornitura di gas naturale a favore delle piccole e medie imprese di cui al decreto ministeriale del 18 aprile 2005.
  2. Con Regolamento adottato mediante decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di assegnazione delle riduzioni di cui al comma 1.»

5.4

TurcoCroattiBarbara Floridia

Sostituire l’articolo con il seguente:

“Art. 5.

(Disposizioni in materia di contributo di solidarietà temporaneo)

  1. All’articolo 1, comma 115, della legge del 29 dicembre 2022, n. 232, le parole: «50 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «65 per cento» e le parole: «25 per cento» dalle seguenti: «35 per cento».”

5.5

TurcoCroattiBarbara Floridia

Al comma 1, sostituire le parole: “nel limite del 30 per cento” con le seguenti: “nel limite del 20 per cento“.

        Conseguentemente, dopo l’articolo 7-quater, aggiungere, in fine, il seguente:

“Art. 7-quinquies.

(Misure fiscali per il welfare aziendale)

  1. All’articolo 12, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, le parole: «al periodo d’imposta 2022» sono sostituite dalle seguenti: «ai periodi d’imposta 2022 e 2023».
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 86 milioni di euro per l’anno 2023 e 7,5 milioni di euro per l’anno 2024, si provvede:
  3. a) quanto a 86 milioni di euro per l’anno 2023 ai sensi dell’articolo 5, comma 1, all’anno 2024,
  4. b) quanto a 7,5 milioni di euro per l’anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.”

5.6

TurcoCroattiBarbara Floridia

Al comma 1, sostituire le parole: “nel limite del 30 per cento” con le seguenti: “nel limite del 15 per cento”.

Art. 6

6.1

FranceschelliLosaccoBocciaCottarelliManca

Al comma 1, dopo le parole: “relativo alla produzione di energia” inserire le seguenti: “elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche”

6.0.1

LosaccoBocciaCottarelliMancaMisianiLorenzinNicita

Dopo l’articolo 6, inserire il seguente:

        «Art. 6-bis.
(Disposizioni in materia di cessione crediti commerciali verso enti locali)

  1. I crediti commerciali certi, liquidi ed esigibili, vantati nei confronti degli enti locali, ove non certificati mediante la piattaforma elettronica di cui all’articolo 7 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, possono essere ceduti, anche ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130, solo a seguito di notificazione della cessione all’ente debitore e di espressa accettazione da parte di esso. L’ente debitore, effettuate le occorrenti verifiche, comunica al cedente e al cessionario l’accettazione o il rifiuto della cessione del credito entro quarantacinque giorni dalla data della notificazione, decorsi inutilmente i quali la cessione si intende rifiutata. In ogni caso la cessione dei crediti, anche se certificati mediante la citata piattaforma elettronica, deve essere notificata all’ente debitore con l’indicazione puntuale degli estremi delle singole partite creditorie cedute. L’ente debitore non risponde dei pagamenti effettuati al cedente prima della notificazione dell’atto di cessione.
  2. All’articolo 6, comma 2 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 dopo le parole: «un importo forfettario di 40 euro» sono aggiunte le seguenti: «, relativo a tutte le fatture concorrenti all’importo dovuto,»

6.0.2

LosaccoBocciaCottarelliMancaMisianiLorenzinNicita

Dopo l’articolo 6, inserire il seguente:

        «Art. 6-bis.
(Disposizioni in materia di autoconsumo e autoproduzione di energia rinnovabile sui territori)

  1. All’articolo 33 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: «2-bisAl fine di ottimizzare le configurazioni realizzate in attuazione del presente Capo, i gestori di servizi energetici e di gas comunicano annualmente ai Comuni i dati relativi ai consumi di energia e di gas di tutte le utenze allacciate relative al territorio di competenza di ciascuna amministrazione comunale.».
  2. L’energia prodotta e immessa in rete da impianti alimentati da fonti rinnovabili inseriti all’interno di configurazioni di autoconsumo diffuso, nei limiti della sola quota di energia che viene condivisa all’interno del perimetro della medesima cabina primaria di consegna, secondo le modalità indicate dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 e successive disposizioni di attuazione, non assume alcuna rilevanza reddituale in quanto istantaneamente autoconsumata.»

6.0.3

LosaccoBocciaCottarelliMancaMisianiLorenzinNicita

Dopo l’articolo 6, inserire il seguente:

        «Art. 6-bis.
(Incremento fondo continuità esercizio funzioni degli enti locali)

  1. Il contributo straordinario di cui all’articolo 1, comma 29, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è incrementato per l’anno 2023 di 250 milioni di euro, da destinare per 230 milioni di euro in favore dei comuni e per 20 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati si provvede con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 30 giugno 2023, in relazione alla spesa per utenze di energia elettrica e gas, rilevata tenendo anche conto dei dati risultanti dal SIOPE – Sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici.»

6.0.4

LosaccoBocciaCottarelliMancaMisianiLorenzinNicita

Dopo l’articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.
(Ampliamento utilizzo dei contributi straordinari per il caro bollette)

  1. All’articolo 1, comma 29 della legge 29 dicembre 2022 n. 197, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Per le finalità di cui al periodo precedente concorrono le risorse di cui all’articolo 27, comma 2, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34 e successivi rifinanziamenti stanziati nel corso dell’anno 2022, confluite nel risultato di amministrazione come risultante dal rendiconto approvato per l’esercizio 2022.».»

6.0.5

LosaccoBocciaCottarelliMancaMisianiLorenzinNicita

Dopo l’articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.
(Proroga esonero per la rendicontazione dei contributi per caro-bollette)

  1. All’articolo 5, comma 6-ter, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144 convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, le parole: «nello stesso anno 2022» sono sostitute dalle seguenti: «negli anni 2022 e 2023».»

6.0.6

LosaccoBocciaCottarelliMancaMisianiLorenzinNicita

Dopo l’articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.
(Integrazione risorse FSC per riequilibrare la perequazione comunale per il 2023)

  1. All’articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:
  2. a) al comma 448, le parole: «in euro 7.157.513.365 per l’anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «in euro 7.194.513.365 per l’anno 2023»;
  3. b) al comma 449, lettera d-quater), le parole: «380 milioni di euro nel 2023» sono sostituite dalle seguenti: «417 milioni nel 2023».»

6.0.7

LosaccoBocciaCottarelliMancaMisianiLorenzinNicita

Dopo l’articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.
(Gare gas)

  1. Le entrate degli enti locali derivanti dall’alienazione di infrastrutture di rete e, in particolare, quelle relative alla distribuzione del gas, maturate nel corso del quinquennio 2021-2025, possono essere utilizzate per il rimborso degli eventuali oneri contrattuali, sia di parte corrente che di parte capitale, dovuti al gestore già incaricato dell’erogazione dei servizi, in conseguenza degli esiti della gara per l’assegnazione della gestione.»

6.0.8

LosaccoBocciaCottarelliMancaMisianiLorenzinNicita

Dopo l’articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.
(Abrogazione sanzioni sulla certificazione Covid-19 per l’anno 2022)

  1. All’articolo 13 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, il comma 4 è abrogato.»

Art. 7

7.1

LosaccoBocciaCottarelliMancaMisianiLorenzinNicita

Al comma 1, aggiungere, in fine le parole: “, nonché ai contributi istituiti successivamente alla predetta data, indipendentemente dall’anno di erogazione”

7.2

MagniDe CristofaroCucchiAurora Floridia

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

“1-bis. Prevedere il rispetto dell’articolo 68, della legge 28 dicembre 2015, n. 221, che incarica il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica di predisporre, con cadenza annuale un “Catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e dei sussidi ambientalmente favorevoli” e il rispetto dell’articolo 1, comma 99, della legge 27 dicembre 2019 n. 160, riattivando la Commissione per lo studio e l’elaborazione di proposte per la transizione ecologica e per la riduzione dei sussidi ambientalmente dannosi, con l’obiettivo di eliminare gradualmente entro il 2025 tutti i sussidi ambientalmente dannosi, previo confronto con le parti sociali e percorsi di partecipazione democratica, con indicazione di utilizzare le risorse recuperate per evitare impatti sociali ed occupazionali attraverso istituzione di nuovi sussidi ambientalmente favorevoli, investimenti pubblici per la decarbonizzazione, misure di giusta transizione, sostegno all’occupazione e ai redditi, sostegni alle imprese con condizionalità climatico, ambientali ed occupazionali”.

“1-ter. Prevedere che nessun nuovo investimento pubblico, compresi gli investimenti nazionali ed

esteri, di Cassa Depositi e Prestiti e SACE S.p.A., sia destinato a progetti per le fonti fossili.”

7.3

MagniDe CristofaroCucchiAurora Floridia

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

“1-bis. Prevedere la rimodulazione della tassazione sui prodotti energetici impiegati per la produzione di energia elettrica al fine di incentivare l’utilizzo di quelli a minor impatto ambientale, previa valutazione effettuata con l’analisi del ciclo di vita e consultazione con le parti sociali, i settori coinvolti, le associazioni e i movimenti impegnati nell’azione per il clima, le università.

.”

7.0.1

LosaccoBocciaCottarelliManca

Dopo l’articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7.1.
(Disposizioni per la rimodulazione degli strumenti di programmazione e pianificazione negoziata)

  1. In considerazione delle mutate esigenze economiche e sociali e tenuto conto anche delle difficoltà derivanti dall’eccezionale rincaro delle materie prime e dell’energia, le pubbliche amministrazioni, su richiesta dei soggetti interessati, procedono ad una verifica degli obiettivi di interesse pubblico per ridefinire gli adempimenti e gli obblighi assunti con gli accordi di programma, le convenzioni urbanistiche ovvero gli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, in corso di efficacia alla data di entrata in vigore della presente disposizione.
  2. Per le finalità di cui al comma 1 e in applicazione dei principi di efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa nonché dei principi di collaborazione e buona fede nei rapporti tra privati e pubblica amministrazione di cui all’articolo 1, comma 2-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241, le amministrazioni valutano la coerenza degli impegni assunti dai soggetti sottoscrittori con l’oggettiva funzione economico-sociale e la complessiva remuneratività dell’operazione per assicurare l’equilibrata attuazione del programma negoziale con riguardo agli interessi sia del privato, sia della pubblica amministrazione.
  3. Nell’ambito degli accordi e delle convenzioni di cui al comma 1, le pubbliche amministrazioni, su richiesta dei soggetti interessati, individuano le modalità per compensare i maggiori costi sostenuti nell’ambito della realizzazione delle opere di urbanizzazione ai sensi dell’articolo 16, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, tra cui anche lo scomputo di essi dalla quota relativa al costo di costruzione di cui all’articolo 16, comma 3, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001.»

7.0.2

LosaccoBocciaCottarelliMancaMisianiLorenzinNicita

Dopo l’articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7.1.
 (Aumento detrazioni per i conduttori)

  1. All’articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
  2. a)al comma 01, lettera a), le parole: «euro 300,00» sono sostituite dalle seguenti: «euro 600,00»;
  3. b)al comma 01, lettera b), le parole: «euro 150,00» sono sostituite dalle seguenti: «euro 300,00»;
  4. c)al comma 1, lettera a), le parole: «Lire 960.000» sono sostituite dalle seguenti: «Euro 1.200,00»;
  5. d)a comma 1, la lettera b), le parole: «Lire 480.000» sono sostituite dalle seguenti: «Euro 600,00».
  6. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 150 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014 n. 190.»

Conseguentemente, alla rubrica del Capo I sostituire le parole: “nel settore elettrico e del gas naturale” con le seguenti: “e il contrasto del disagio abitativo”

7.0.3

LosaccoBocciaCottarelliManca

Dopo l’articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7.1.
(Prestiti ai dipendenti)

  1. All’articolo 51, comma 4, lettera b), primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
  2. a) la parola: «sconto» è sostituita dalla seguente: «riferimento»;
  3. b) le parole: «al termine di ciascun anno e l’importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi» sono sostituite dalle seguenti: «al momento della stipula o della rinegoziazione del prestito o, se minore, alla fine del mese precedente a quello di pagamento delle singole rate e l’importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi».
  4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a partire dal 1° gennaio 2023. Con riguardo ai contratti stipulati prima del 1° gennaio 2023, le nuove misure si applicano alle rate in scadenza da tale data.»

7.0.4

MartellaLosaccoBocciaCottarelliMancaMisianiLorenzinNicita

Dopo l’articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7.1.
(Mitigazione dei rischi delle imprese attraverso l’intervento della SACE S.p.A.)

  1. Al fine di far fronte alla carenza di liquidità delle imprese derivante dagli aumenti eccezionali dei prezzi dei carburanti e dei prodotti energetici nonché dei materiali da costruzione:
  2. a) all’articolo 6 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«24-ter. Al fine di supportare il rilascio da parte di imprese bancarie e assicurative delle garanzie richieste per l’attuazione degli interventi pubblici previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui al Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, e dal Piano nazionale per gli investimenti complementari, di cui all’articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, e per la realizzazione delle opere pubbliche infrastrutturali commissariate ai sensi dell’articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, SACE S.p.A. può ricorrere a strumenti e tecniche di mitigazione del rischio e avvalersi di riassicuratori e contro-garanti del mercato privato, anche in relazione alla quota di impegni di pertinenza dello Stato»;

  1. b) all’articolo 64 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«7-bis. Al fine di supportare il rilascio da parte di imprese bancarie e assicurative delle garanzie richieste per l’attuazione degli interventi pubblici previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui al Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, e dal Piano nazionale per gli investimenti complementari, di cui all’articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, e per la realizzazione delle opere pubbliche infrastrutturali commissariate ai sensi dell’articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, SACE S.p.A. può ricorrere a strumenti e tecniche di mitigazione del rischio e avvalersi di riassicuratori e contro-garanti del mercato privato».»

7.0.5

LosaccoBocciaCottarelliMancaMisianiLorenzinNicita

Dopo l’articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7.1.
(Disposizioni in materia di agevolazioni fiscali per l’impiego di GPL negli impianti per usi industriali)

  1. All’articolo 16 della legge 15 dicembre 1971, n. 1161, le parole: «capacità minima di 10 metri cubi» sono soppresse. Conseguentemente all’articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 6 agosto 2008, n. 165. le parole: «della capacità complessiva non inferiore a 10 mc» sono soppresse.
    2. All’onere derivante dall’attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

Art. 7-bis

7-bis.0.1

Turco

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.1.

(Credito d’imposta per i soggetti titolari di impianti azionati da fonti rinnovabili)

  1. Al fine di mitigare l’emergenza energetica, contribuire alla decarbonizzazione del sistema energetico e per il perseguimento della resilienza energetica nazionale, nonché per l’attuazione della Componente 2 (M2C2) – Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile, nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, è riconosciuto un contributo sotto forma di credito d’imposta, nella misura dell’80 per cento dei costi sostenuti, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2023, per investimenti effettuati dai soggetti titolari di impianti azionati da fonti rinnovabili con potenza superiore a 20 kW, fino all’importo massimo complessivo cumulato di 25.000 euro, nel limite di spesa complessivo di 20 milioni di euro per l’anno 2023 e 50 milioni di euro per l’anno 2024.
  2. Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dall’anno successivo a quello in cui gli interventi sono stati realizzati, senza applicazione dei limiti di cui all’articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e di cui all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. A tal fine, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici offerti dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento. Il credito d’imposta è cedibile, in tutto o in parte, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi le banche e gli altri intermediari finanziari, secondo le modalità di cui al comma 3. Il credito d’imposta è usufruito dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente. Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.
  3. In caso di esercizio dell’opzione per la cessione del credito d’imposta prevista al comma 2, i dati relativi alla predetta opzione sono comunicati esclusivamente in via telematica, secondo quanto disposto con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, sentito il GSE, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 5. Il provvedimento definisce altresì la documentazione da allegare alla predetta comunicazione. L’Agenzia delle entrate, entro cinque giorni lavorativi dall’invio della comunicazione dell’avvenuta cessione del credito, sospende, per un periodo non superiore a sessanta giorni, gli effetti delle comunicazioni delle cessioni al fine di provvedere alla verifica della documentazione. All’esito positivo delle verifiche, l’Agenzia provvede all’attribuzione di un codice unico identificativo del credito. Ogni successiva cessione del credito deve indicare i dati relativi a precedenti soggetti cedenti nonché l’indicazione del codice unico identificativo del credito.
  4. L’incentivo di cui ai commi da 1 a 3 spetta nel rispetto della vigente normativa sugli aiuti di Stato di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 e delle deroghe previste per il periodo di applicazione del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza COVID-19, di cui alla comunicazione C (2020) 1863 della Commissione europea del 19 marzo 2020, come integrata dalle successive comunicazioni della Commissione. Il Ministero dell’Ambiente e delle Sicurezza Energetica provvede agli adempimenti degli obblighi inerenti al Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all’articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  5. Con decreto del Ministero dell’Ambiente e delle Sicurezza Energetica, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate le modalità applicative dei commi i e 2, anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.
  6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l’anno 2023 e 50 milioni di euro per l’anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

Art. 8

8.1

MazzellaPirroGuidolin

Al comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole:” e relativi alle quote dovute dalle aziende fornitrici di dispositivi medici che siano microimprese e piccole imprese come definite nella Raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione europea del 6 maggio 2003.”.

Conseguentemente, sostituire il comma 3 con il seguente: “3. Le aziende fornitrici di dispositivi medici, che non siano microimprese e piccole imprese come definite nella Raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione europea del 6 maggio 2003, versano a ciascuna regione e provincia autonoma, entro il 30 giugno 2023, la quota determinata dai provvedimenti regionali e provinciali di cui all’articolo 9-ter, comma 9-bis, quarto periodo, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, nella misura dell’importo indicato nei predetti provvedimenti regionali e provinciali. In caso di inadempimento da parte delle aziende fornitrici di dispositivi medici a quanto disposto dal primo periodo e dal secondo periodo del presente comma, restano ferme le disposizioni di cui al quinto e sesto periodo del medesimo articolo 9-ter, comma 9-bis.”

8.2

MazzellaGuidolinPirro

Al comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: “limitatamente alle quote dovute dalle aziende fornitrici di dispositivi medici che siano microimprese, nonché piccole o medie imprese, come definite nella Raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione europea del 6 maggio 2003”.

8.3

MazzellaGuidolinPirroCroattiBarbara FloridiaTurco

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

“3-bis. Al fine di garantire la continuità della fornitura di dispositivi medici, all’articolo 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. a)al comma 9:

1) primo periodo, dopo le parole: «aziende fornitrici di dispositivi medici» sono aggiunte le seguenti: «esentando dal pagamento le micro e le piccole imprese come definite dalla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione europea del 6 maggio 2003»;

2) il secondo periodo è soppresso;

  1. b) dopo il comma 9-bis, è aggiunto il seguente: «9-ter. Le disposizioni di cui al comma 9-bissono sospese fino al 31 dicembre 2023, e comunque fino all’emanazione del decreto di cui al secondo periodo del presente comma, con riguardo alla quota di ripiano riferita alle micro, piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione europea del 6 maggio 2003. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e con le associazioni più rappresentative delle aziende fornitrici di dispositivi medici, sono stabiliti, anche in deroga alle disposizioni di cui ai commi 8, 9 e 9-bis, nuovi criteri di riparto dell’eventuale superamento del tetto di spesa regionale a partire dall’anno 2015 tra le aziende fornitrici di dispositivi medici esentando dal pagamento le micro e piccole imprese come definite dalla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione europea del 6 maggio 2003».

8.4

LosaccoZampaBocciaCottarelliMancaCamussoFurlanZambito

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All’articolo 9-ter, comma 9-bis, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole: «entro il 30 aprile 2023» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno 2023».»

8.5

MazzellaGuidolinPirro

Dopo il comma 6, aggiungere, in fine, i seguenti:

“6-bis. Alla luce dell’eccezionalità della situazione pandemica e della crescita esponenziale correlata alle spese diagnostiche per il COVID-19, per gli anni 2020 e 2021, i dispositivi medici prodotti dalle microimprese, nonché dalle piccole e medie imprese come definite nella Raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione europea del 6 maggio 2003 acquistati dalle regioni, non sono considerati ai fini del computo del tetto di spesa di cui all’articolo 9-ter, comma 9-bis, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125.

6-ter. Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze provvede a definire:

  1. a)un tetto della spesa sanitaria dei dispositivi medici che tenga conto delle peculiarità e dei fabbisogni regionali nonché delle evoluzioni tecnologiche e dell’innovazione del settore dei dispositivi medici;
  2. b)un processo uniforme sull’intero territorio nazionale per la programmazione del fabbisogno di dispositivi medici nonché una piattaforma per il monitoraggio in tempo reale del predetto fabbisogno e del soddisfacimento dello stesso al fine di rilevare per tempo l’eventuale superamento del tetto di spesa e le ragioni che lo hanno determinato nonché le azioni per contenerlo;
  3. c)l’obbligo per le regioni della rendicontazione mensile e della pubblicazione di un avviso pubblico in caso di superamento del tetto di spesa annuale con possibilità, per le imprese che forniscono dispositivi medici al SSN, di ricontrattare la fornitura se questa diventa antieconomica;
  4. d)l’efficientamento della governance dei dispositivi medici e dei diagnostici in vitro in capo ad un organismo centrale nazionale dedicato;
  5. e)ad assicurare l’impiego delle procedure diagnostico-terapeutiche che utilizzino i device più innovativi e in linea con le valutazioni di HTA.”

8.6

PirroMazzellaGuidolin

Dopo il comma 6, aggiungere, in fine, i seguenti:

“6-bis. A decorrere dall’anno 2024, ai fini del ripiano della spesa per l’acquisto di dispositivi medici di cui all’articolo 9-ter, comma 9-bis, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le regioni e le province autonome sono tenute ad includervi anche la spesa sostenuta per rimborsare le strutture private accreditate e convenzionate dei dispositivi medici erogati per conto del SSN e a tal fine le strutture sanitarie sono tenute ad adeguarsi alle medesime disposizioni già previste per le strutture sanitarie pubbliche ai fini della tracciabilità e trasparenza dei dispositivi medici e della fatturazione elettronica.

6-ter. All’articolo 3, comma 1, della legge 13 agosto 2010, n. 136, dopo le parole: «filiera delle imprese» sono inserite le seguenti: «, gli affidatari dei servizi sanitari e socio-sanitari in regime di accreditamento». ”

8.7

MazzellaGuidolinPirro

Dopo il comma 6, aggiungere, in fine, il seguente:

“6-bis. All’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo il comma 412 è inserito il seguente:

«412-bis. Al fine di garantire la trasparenza e l’economicità della spesa sanitaria nonché la concorrenzialità della filiera produttiva di beni e servizi in ambito sanitario, il sistema di gestione di cui al comma 412 è realizzato secondo i seguenti criteri:

  1. a)rilevare il numero degli affidamenti diretti sul totale degli acquisti, il numero delle procedure in deroga al codice dei contratti pubblici nonché il numero di proroghe e rinnovi sul totale degli affidamenti;
  2. b)rendere tracciabile e uniforme nel territorio nazionale l’intero processo di acquisizione di beni e servizi, dalla definizione del fabbisogno e dalla programmazione dei beni da acquistare e dei servizi da appaltare fino alla logistica e alle giacenze di magazzino;
  3. c)garantire l’integrazione con un programma operativo contabile e patrimoniale, unico per tutte le strutture sanitarie del territorio nazionale, che consenta ai cittadini, attraverso un’interfaccia accessibile a chiunque, di rilevare, in tempo reale, l’intera filiera di un centro di costo e di un capitolo di bilancio, attraverso un sistema di ricerca semplificato anche per singolo fornitore, per codice identificativo di gara, per singolo bene e per voce di bilancio;
  4. d)rilevare, in tempo reale, per ciascun fornitore o creditore, tutti i pagamenti e gli incassi effettuati dalle strutture sanitarie, con un collegamento attivo informatizzato ai titoli che hanno consentito il pagamento o l’incasso;
  5. e)rilevare, in tempo reale, lo stato patrimoniale delle strutture sanitarie, con evidenza dei beni di inventario e delle rimanenze di magazzino, nonché della movimentazione delle scorte, con un’associazione informatizzata ai cicli di terapia applicati a pazienti i cui dati sanitari siano stati opportunamente decodificati, così da garantire la completa tracciabilità di ogni prodotto sanitario o farmaceutico;
  6. f)rilevare, in tempo reale, tutte le fasi dell’esecuzione del contratto, opportunamente aggiornate dal responsabile o direttore dell’esecuzione del contratto, inclusi i contratti di convenzionamento o accreditamento con le strutture sanitarie private, con evidenza dei verbali ispettivi e delle verifiche condotte con periodicità prestabilita;
  7. g)accedere alla prescritta contabilità separata dell’attività di intramoenia, con la possibilità di rilevare tutti i costi imputabili all’attività medesima, ivi incluse le attrezzature o gli spazi interni o esterni utilizzati per lo svolgimento del servizio nonché la relativa autorizzazione e il volume di attività per ciascun professionista;
  8. h)assicurare che il mancato aggiornamento del Sistema di gestione non consenta alcuna operazione successiva o cumulativa;
  9. i)assicurare un sistema di segnalazione automatico in presenza di anomalie nell’acquisizione di beni e servizi tali da rappresentare un allarme di spreco, inefficienza o corruzione».”

8.8

PirroMazzellaGuidolin

Dopo il comma 6, aggiungere, in fine, il seguente:

“6-bis. A decorrere dall’anno 2024, ai fini del ripiano della spesa per l’acquisto di dispositivi medici di cui all’articolo 9-ter, comma 9-bis, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le regioni e le province autonome sono tenute ad includervi anche la spesa sostenuta per rimborsare le strutture private accreditate e convenzionate dei dispositivi medici erogati per conto del SSN e a tal fine le strutture sanitarie sono tenute ad adeguarsi alle medesime disposizioni già previste per le strutture sanitarie pubbliche ai fini della tracciabilità e trasparenza dei dispositivi medici e della fatturazione elettronica.”

8.0.1

LosaccoZampaBocciaCottarelliMancaCamussoFurlanZambito

Dopo l’articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.
(Disposizioni in materia di tetti di spesa per l’acquisto di prestazioni da privato accreditato)

  1. Il limite di spesa indicato all’articolo 15, comma 14, primo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 e modificato dall’articolo 45, comma 1-ter, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, è rideterminato nel valore della spesa consuntivata nell’anno 2011 incrementata di 6 punti percentuali per l’anno 2023 e di 10 punti percentuali a decorrere dall’anno 2024, fermo restando il rispetto dell’equilibrio economico e finanziario del Servizio sanitario regionale.»

8.0.2

LosaccoZampaBocciaCottarelliMancaCamussoFurlanZambito

Dopo l’articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.
(Disposizioni in materia di quota premiale a valere sulle risorse ordinarie per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale)

  1. A decorrere dall’anno 2023 la quota premiale a valere sulle risorse ordinarie previste dalla vigente legislazione per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale, disposta dall’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, è pari allo 0,50 per cento delle predette risorse. I criteri per il riparto della quota premiale di cui al presente comma sono annualmente indicati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome.»

Art. 9

9.1

LosaccoZampaBocciaCottarelliMancaCamussoFurlanZambito

Sopprimere il comma 1-ter.

9.0.1

LosaccoZampaBocciaCottarelliMancaCamussoFurlanZambito

Dopo l’articolo 9, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.
(Attuazione della misura di sostegno al settore termale nazionale di cui all’articolo 29-bis del decreto-legge n. 104 del 2020)

  1. Al fine di dare completa attuazione a quanto previsto dall’articolo 29-bisdel decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le economie derivanti dalla realizzazione dell’intervento di cui allo stesso articolo, sono utilizzate per attenuare gli effetti economici connessi all’incremento dei costi comunque sostenuti dalle strutture termali accreditate ai sensi del decreto ministeriale 1° luglio 2021, emanato in attuazione dell’articolo 29-bis, comma 2, del decreto-legge n. 104 del 2020, a fronte della mancata fruizione da parte dell’utenza dei servizi termali prenotati, costi ulteriormente incrementati per effetto della crisi energetica conseguente al conflitto in atto tra Russia e Ucraina.
  2. Ai fini di cui al comma precedente, le risorse finanziarie, libere da impegni alla data di entrata in vigore della presente disposizione, che residuano dall’utilizzo delle assegnazioni al sistema termale nazionale disposte ai sensi del richiamato articolo 29-bisdel decreto-legge n. 104 del 2020 e dei successivi incrementi previsti dall’articolo 6-quater del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69 e dall’articolo 26, comma 6-quater, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono utilizzate per la concessione di un indennizzo in favore delle strutture termali già accreditate ai sensi del citato decreto ministeriale 1° luglio 2021.
  3. L’indennizzo di cui al comma precedente è determinato con le seguenti modalità:
  4. a) preliminarmente, il 50 per cento delle predette economie è ripartito, in egual misura, tra tutte le strutture termali già accreditate ai sensi dell’articolo 9 del decreto ministeriale 1° luglio 2021;
  5. b) il rimanente 50 per cento è ripartito tra le strutture termali già accreditate ai sensi dell’articolo 9 del decreto ministeriale 1° luglio 2021, in funzione del rapporto tra il valore dei buoni per l’acquisto dei servizi termali prenotati da ciascuna struttura ai sensi dell’articolo 29-bis, comma 1, del decreto-legge n. 104 del 2020 e non fruiti dagli utilizzatori finali e il valore dei buoni per l’acquisto di servizi termali prenotati da tutti gli enti termali accreditati e non fruiti dagli utilizzatori finali.
  6. L’indennizzo di cui al comma 2 è riconosciuto ai sensi e nei limiti della comunicazione della Commissione europea 2022/C 131 I/01, recante il «Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia a seguito dell’aggressione della Russia contro l’Ucraina». L’efficacia delle disposizioni dei commi da 1 a 3, resta subordinata alla decisione della Commissione europea di approvazione del relativo regime di aiuto.
  7. Per l’attuazione di quanto previsto dai commi da 1 a 3, il Ministero delle imprese e del made in Italysi avvale del soggetto gestore di cui all’articolo 3 del decreto ministeriale 1° luglio 2021, a valere sulla convenzione già sottoscritta ai sensi di medesimo articolo.»

Art. 10

10.1

PirroMazzellaGuidolin

Apportare le seguenti modificazioni:

  1. a) sostituire il comma 1 con il seguente:“1. A decorrere dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale non possono stipulare nuovi contratti di affidamento a terzi dei servizi delle professioni sanitarie di cui all’articolo 1 della legge 1° febbraio 2006, n. 43, appartenenti al personale del comparto sanità. Le procedure di appalto dei predetti affidamenti cui non sia stata deliberata l’aggiudicazione provvisoria ed eventuali proroghe di contratti d’appalto conclusi sono annullate di diritto.”;
  2. b) sopprimere i commi da 2 a 6;
  3. c) al comma 7:

1) al primo periodo dopo la parola: “avviano” aggiungere le seguenti: “entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”;

2) sopprimere l’ultimo periodo.

10.2

MazzellaGuidolinPirro

Apportare le seguenti modificazioni:

  1. a) sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:
  2. Al fine di far fronte alle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dallo stato di grave carenza di organico del personale sanitario nei servizi di emergenza-urgenza ospedalieri e di garantire i livelli essenziali di assistenza, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, fino al perdurare dello stato di carenza adeguatamente documentato con un atto reso pubblico sul sito istituzionale della struttura, in deroga, limitatamente alla spesa gravante sull’esercizio 2023, ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa di personale, possono indire le procedure concorsuali necessarie, a tempo determinato e indeterminato, per risolvere la carenza in organico.
  3. A decorrere dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale non possono stipulare nuovi contratti di affidamento a terzi dei servizi delle professioni sanitarie di cui all’articolo 1 della legge 1° febbraio 2006, n. 43, appartenenti al personale del comparto sanità. Le procedure di appalto dei predetti affidamenti cui non sia stata deliberata l’aggiudicazione provvisoria ed eventuali proroghe di contratti d’appalto conclusi sono annullate di diritto.”;
  4. b) sopprimere i commi da 3 a 6;
  5. c) al comma 7:

1) al primo periodo, dopo la parola: “avviano” aggiungere le seguenti: “entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto” e sopprimere le parole: “anche attraverso una riserva di posti non superiore al 50 per cento di quelli disponibili”;

2) sopprimere l’ultimo periodo.

10.3

PirroMazzellaGuidolin

Apportare le seguenti modificazioni:

  1. a) sostituire i commi da 1 a 4 con i seguenti:

“1. Al fine di far fronte alle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dallo stato di grave carenza di organico del personale sanitario nei servizi di emergenza-urgenza ospedalieri e di garantire i livelli essenziali di assistenza, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, fino al perdurare dello stato di carenza adeguatamente documentato con un atto reso pubblico sul sito istituzionale della struttura e a seguito della verificata impossibilità di utilizzare personale già in servizio, di assumere gli idonei collocati in graduatorie concorsuali in vigore, nonché di espletare in tempi idonei le ordinarie procedure di reclutamento, in deroga, limitatamente alla spesa gravante sull’esercizio 2023, ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa di personale, possono:

  1. a)procedere al reclutamento del personale delle professioni sanitarie, come individuate dall’articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561, e dalla legge 18 febbraio 1989, n. 56, e degli operatori socio-sanitari, nonché di medici specializzandi, iscritti all’ultimo e al penultimo anno di corso delle scuole di specializzazione, anche ove non collocati nelle graduatorie di cui all’articolo 1, comma 547, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, conferendo incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, di durata non superiore a sei mesi, in deroga all’articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e all’articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I medici specializzandi restano iscritti alla scuola di specializzazione universitaria e continuano a percepire il trattamento economico previsto dal contratto di formazione medico-specialistica, integrato dagli emolumenti corrisposti per l’attività lavorativa svolta. Il periodo di attività, svolto dai medici specializzandi, è riconosciuto ai fini del ciclo di studi che conduce al conseguimento del diploma di specializzazione. Le università, ferma restando la durata legale del corso, assicurano il recupero delle attività formative, teoriche e assistenziali, necessarie al raggiungimento degli obiettivi formativi previsti. I predetti incarichi, qualora necessario, possono essere conferiti anche in deroga ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa di personale;
  2. b)procedere alle assunzioni di cui all’articolo 1, comma 548-bis, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nei limiti e con le modalità ivi previsti compreso il trattamento economico da riconoscere, anche in assenza dell’accordo quadro ivi previsto. Le assunzioni di cui alla presente lettera devono avvenire nell’ambito delle strutture accreditate della rete formativa e la relativa attività deve essere coerente con il progetto formativo deliberato dal consiglio della scuola di specializzazione.
  3. c)conferire incarichi individuali a tempo determinato, per la durata massima di sei mesi, previo avviso pubblico, al personale delle professioni sanitarie e agli operatori socio-sanitari di cui alla lettera a), previa selezione, per titoli o colloquio orale o per titoli e colloquio orale, attraverso procedure comparative che prevedono forme di pubblicità semplificata, quali la pubblicazione dell’avviso solo nel sito internet dell’azienda che lo bandisce e per una durata minima di cinque giorni.
  4. I contratti di lavoro autonomo stipulati in assenza dei presupposti di cui al comma 1 sono nulli di diritto. L’attività di lavoro prestata ai sensi del presente articolo integra, per la durata della stessa, il requisito dell’anzianità lavorativa di cui all’articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
  5. Le aziende e gli enti del servizio sanitario, contestualmente agli affidamenti di incarichi di cui al comma 1 provvedono ad indire le procedure concorsuali necessarie, a tempo determinato e indeterminato, per risolvere la carenza in organico.
  6. A decorrere dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale non possono stipulare nuovi contratti di affidamento a terzi dei servizi delle professioni sanitarie di cui all’articolo 1 della legge 1° febbraio 2006, n. 43, appartenenti al personale del comparto sanità. Le procedure di appalto dei predetti affidamenti cui non sia stata deliberata l’aggiudicazione provvisoria ed eventuali proroghe di contratti d’appalto già conclusi sono annullate di diritto.”;
  7. b) sopprimere i commi 5, 5-bis, 5-ter e 6;
  8. c) al comma 7:

1) al primo periodo, dopo la parola: “avviano” inserire le seguenti: “entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto” e sopprimere le seguenti parole: “anche attraverso una riserva di posti non superiore al 50 per cento di quelli disponibili”;

2) sopprimere l’ultimo periodo.

10.4

MagniDe CristofaroCucchiAurora Floridia

Al comma 1 sostituire il testo con il seguente: “1. Per l’anno 2023 le aziende e gli enti del Servizio Sanitario Nazionale SSN, per affrontare la carenza di personale medico e infermieristico presso i servizi di emergenza – urgenza ospedalieri del Servizio Sanitario Nazionale SSN e al fine di ridurre l’utilizzo delle esternalizzazioni, possono ricorrere, per il personale medico, alle prestazioni aggiuntive di cui all’articolo 115, comma 2, del CCNL dell’Area sanità del 19 dicembre 2019, e alle ore aggiuntive di cui all’articolo 68, comma 4, dell’Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale 2016-2018, per le quali la tariffa oraria fissata rispettivamente dall’articolo 24, comma 6, del medesimo CCNL, in deroga alla contrattazione, e a quella del citato articolo dell’Accordo collettivo nazionale per la medicina generale, può essere aumentata fino a 100 euro lordi omnicomprensivi, al netto degli oneri riflessi a carico dell’amministrazione, nonché per il personale infermieristico, alle prestazioni aggiuntive di cui all’articolo 7, comma 1, lettera d), del CCNL – triennio 2019-2021 relativo al personale del comparto sanità, per le quali la tariffa oraria può essere aumentata fino a 50 euro lordi omnicomprensivi, al netto degli oneri riflessi a carico dell’amministrazione, nel limite degli importi di cui alla tabella B allegata al presente decreto, pari a complessivi 50 milioni di euro per il personale medico e a complessivi 20 milioni di euro per il personale infermieristico per l’anno 2023. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di prestazioni aggiuntive, con particolare riferimento ai volumi di prestazioni erogabili nonché all’orario massimo di lavoro e ai prescritti riposi.”

10.5

MagniDe CristofaroCucchiAurora Floridia

All’articolo 10, apportare le seguenti modifiche:

  1. a) al comma 1:

-dopo le parole “Le aziende e gli enti del Servizio Sanitario Nazionale (SSN),” sono inserite le seguenti: “nonché le strutture sanitarie private accreditate che operano in convenzione con il SSN”;

-dopo le parole “solo in caso di necessità e urgenza,” sono inserite le seguenti: “per una sola volta,”;

  1. b) al comma 3, sostituire le parole “le specifiche tecniche, i prezzi di riferimento e gli standard di qualità dei servizi medici ed infermieristici” con le seguenti: “, per l’appalto di servizi, le specifiche tecniche e gli standard di qualità dei servizi medici ed infermieristici, nonché i prezzi di riferimento avendo a riferimento, quanto a condizioni retributive del personale utilizzato, il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto sanità pubblica periodo 2019-2021 per il personale non dirigente e il contratto collettivo nazionale di lavoro dell’area sanità pubblica periodo 2016-2018 per il personale dirigente, per l’utilizzo di modalità di lavoro flessibile di cui all’articolo 30 e seguenti del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, le modalità di utilizzo dello stesso personale secondo quanto ivi previsto, nei limiti di cui all’articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”;
  2. c) il comma 6 è soppresso;
  3. d)  al comma 7, l’ultimo periodo è soppresso.

10.6

LosaccoZampaBocciaCottarelliMancaCamussoFurlanZambito

Al comma 1, dopo le parole: “Le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale,” inserire le seguenti: “nonché le strutture sanitarie private accreditate che operano in convenzione con il SSN,” e dopo le parole: “solo in caso di necessità e urgenza”, inserire le seguenti: “per una sola volta,”

Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: “le specifiche tecniche, i prezzi di riferimento e gli standard di qualità dei servizi medici ed infermieristici” con le seguenti: “, per l’appalto di servizi, le specifiche tecniche e gli standard di qualità dei servizi medici ed infermieristici, nonché i prezzi di riferimento avendo a riferimento, quanto a condizioni retributive del personale utilizzato, il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto sanità pubblica periodo 2019-2021 per il personale non dirigente e il contratto collettivo nazionale di lavoro dell’area sanità pubblica periodo 2016-2018 per il personale dirigente, per l’utilizzo di modalità di lavoro flessibile di cui all’articolo 30 e seguenti del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, le modalità di utilizzo dello stesso personale secondo quanto ivi previsto, nei limiti di cui all’articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.”

10.7

MagniDe CristofaroCucchiAurora Floridia

Al comma 1 dopo le parole “verificata l’impossibilità” aggiungere le seguenti “oggettiva ai sensi dell’art. 7 comma 6 del decreto legislativo 165/01 e certificata dal direttore delle risorse umane”

10.8

MagniDe CristofaroCucchiAurora Floridia

Al comma 1 aggiungere il seguente periodo: “I contratti stipulati in violazione della disciplina di cui ai

commi 1, 2 e 4 sono nulli.”

10.9

LosaccoZampaBocciaCottarelliMancaCamussoFurlanZambito

Al comma 2, dopo le parole: “I servizi di cui al comma 1 possono essere affidati”, inserire le seguenti: “o prorogati in caso di contratti in essere”

Conseguentemente, al medesimo comma:

– sopprimere le parole: “anche nei casi di proroga di contratti già in corso di esecuzione”;

– dopo le parole: “possono essere affidati” inserire le seguenti: “nei servizi di emergenza-urgenza ospedalieri e nelle strutture che svolgono attività di supporto agli stessi servizi tra le quali, in particolare, quelle di anestesia e rianimazione, ostetricia e ginecologia, chirurgia, pediatria e radiologia”

10.10

LosaccoZampaBocciaCottarelliMancaCamussoFurlanZambito

Al comma 2, dopo le parole: «I servizi di cui al comma 1 possono essere affidati» inserire le seguenti: «o prorogati in caso di contratti in essere»

Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere le parole:« anche nei casi di proroga di contratti già in corso di esecuzione»

10.11

LosaccoZampaBocciaCottarelliMancaCamussoFurlanZambito

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «nonché l’applicazione dei contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale rappresentative»

10.12

MagniDe CristofaroCucchiAurora Floridia

Al comma 3 apportare le seguenti modifiche: dopo le parole “sono elaborate linee guida” aggiungere le

seguenti “vincolanti per i Direttori Generali delle AASSLL” e dopo le parole “i prezzi di riferimento”

aggiungere le seguenti “con i relativi tetti di spesa”

10.13

LosaccoZampaBocciaCottarelliMancaCamussoFurlanZambito

Al comma 4, dopo le parole: «nei commi 1 e 2», inserire le seguenti: «nonché delle linee guida di cui al comma 3»

10.14

MazzellaGuidolinPirro

Sopprimere il comma 5-ter.

10.15

MagniDe CristofaroCucchiAurora Floridia

Al comma 6 sostituire il testo con il seguente: “6. Il personale sanitario che interrompe volontariamente il rapporto di lavoro dipendente con il Servizio Sanitario Nazionale una struttura sanitaria pubblica o con

struttura convenzionata con il Servizio sanitario nazionale per prestare la propria attività presso un operatore economico privato che fornisce i servizi di cui ai commi 1, 2 e 4 in regime di esternalizzazione,

non può chiedere successivamente la ricostituzione del rapporto di lavoro con il Servizio Sanitario Nazionale.”

10.16

LosaccoZampaBocciaCottarelliMancaCamussoFurlanZambito

Al comma 6, dopo le parole: «una struttura sanitaria pubblica» inserire le seguenti: <>o con una struttura convenzionata con il Servizio sanitario nazionale»

10.17

LosaccoZampaBocciaCottarelliMancaCamussoFurlanZambito

Al comma 7, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Non possono partecipare a tali procedure selettive, ovvero non possono comunque beneficiare della valorizzazione dell’attività svolta presso un operatore economico privato che fornisce i servizi di cui ai commi 1, 2 e 4 in regime di esternalizzazione, né rientrare nella riserva di posti di cui al precedente capoverso, coloro che in precedenza, in costanza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con il Servizio sanitario nazionale, si siano dimessi dalle dipendenze dallo stesso per prestare la propria attività presso tali operatori economici privati dopo la data di entrata in vigore del presente decreto»

10.18

LosaccoZampaBocciaCottarelliMancaCamussoFurlanZambito

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7.1. All’articolo 8 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. a)comma 1, primo periodo:

1) dopo le parole: «dell’energia termica ed elettrica» sono aggiunte le seguenti: «e dei costi dei carburanti»;

2) dopo le parole: «del Terzo settore», sono aggiunte le seguenti: «, i Comitati della Croce Rossa Italiana»;

3) sono aggiunte, in fine, le parole: «nonché servizi di trasporto di emergenza-urgenza per conto del Servizio sanitario regionale o delle aziende sanitarie locali»;

  1. b)al comma 3, sostituire le parole: «e del lavoro e delle politiche sociali» con le seguenti: «, del lavoro e delle politiche sociali e della salute».»

10.0.1

LosaccoZampaBocciaCottarelliMancaCamussoFurlanZambito

Dopo l’articolo 10, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

  1. All’articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, sono apportate le seguenti modifiche:
  2. a) al comma 6-bis, primo periodo, le parole: «annualmente ai sensi dell’articolo 23, comma 16, terzo periodo, del citato codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016» sono sostituite dalle seguenti: «secondo quanto previsto all’articolo 1, comma 371, della legge 29 dicembre 2022, n. 197»;
  3. b) dopo il comma 13 sono inseriti i seguenti:

«13-bis. I maggiori importi di cui alla presente disposizione sono riconosciuti fino ad integrale soddisfazione ad opera della stazione appaltante. In ogni caso, le somme relative agli impegni contrattuali già assunti possono essere utilizzate a titolo di acconto, nelle more dell’approvazione dell’accesso ai Fondi di cui al comma 5, lettere a) e b) e al comma 6-quater. La stazione appaltante emette gli stati di avanzamento dei lavori ed i certificati di pagamento, compreso quello straordinario, di cui al comma 1, indipendentemente dalla presenza delle risorse di cui al quarto e quinto periodo, ovvero di quelle trasferite ai sensi del comma 4, del comma 6-bis e del comma 6-ter, procedendo, nei termini previsti, all’emissione dei mandati di pagamento, una volta che tali risorse si siano rese disponibili.

13-ter. La stazione appaltante emette gli stati di avanzamento dei lavori relativi ai maggiori importi derivanti dall’applicazione dei prezzari aggiornati, ai sensi del comma 2, ovvero ai sensi dell’articolo 1, comma 371 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, contestualmente all’emissione di quelli contrattuali.

13-quater. Il mancato rispetto da parte delle stazioni appaltanti dei termini di cui alla presente disposizione comporta il pagamento di interessi moratori sulle somme dovute ed è causa di responsabilità amministrativa a carico del soggetto responsabile; la responsabilità di cui al precedente periodo non scatta in caso di eventuali errori di calcolo, in difetto o in eccesso, commessi in buona fede, che saranno oggetto di appositI conguagli, o anche attraverso variazioni compensative sulle dotazioni annuali previste».»

10.0.2

LosaccoZampaBocciaCottarelliMancaCamussoFurlanZambito

Dopo l’articolo 10, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

  1. Il certificato di pagamento straordinario di cui al comma 1, sesto periodo, dell’articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, relativo alle lavorazioni effettuate tra il 1° gennaio 2022 e la data di entrata in vigore della disposizione, ove non ancora emesso, deve essere adottato dalla stazione appaltante entro dieci giorni dall’entrata in vigore del presente provvedimento, indipendentemente dalla presenza delle risorse di cui al quarto e quinto periodo, ovvero di quelle trasferite ai sensi del comma 4, del comma 6-bise del comma 6-ter, del medesimo articolo 26.
  2. Il mancato rispetto da parte delle stazioni appaltanti dei termini di cui alla presente disposizione comporta il pagamento di interessi moratori sulle somme dovute ed è causa di responsabilità amministrativa a carico del soggetto responsabile; la responsabilità di cui al precedente periodo non scatta in caso di eventuali errori di calcolo, in difetto o in eccesso, commessi in buona fede, che saranno oggetto di appositi conguagli, o anche attraverso variazioni compensative sulle dotazioni annuali previste.»

10.0.3

LosaccoZampaBocciaCottarelliMancaCamussoFurlanZambito

Dopo l’articolo 10, inserire il seguente:

»Art. 10-bis.
(Incremento fondi contrattazione integrativa ai sensi del Patto per la Salute 2019-2021)

  1. Per il triennio 2023-2025 le regioni in equilibrio economico, che hanno garantito i livelli essenziali di assistenza e avviato con atti di Consiglio regionale o di Giunta, il processo di adeguamento alle disposizioni di cui al decreto ministeriale 2 aprile 2015, n. 70, in coerenza con la metodologia per la determinazione del fabbisogno di personale del Servizio sanitario nazionale di cui all’articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, convertito dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, in deroga ai limiti della spesa per il personale determinati dallo stesso articolo 1, comma 1 e in deroga all’articolo 23, comma 2, decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, possono, al fine di perseguire la graduale perequazione del trattamento accessorio fra aziende ed enti del servizio sanitario delle predette regioni nonché per valorizzare le professionalità dei profili del ruolo sanitario e socio-sanitario, ivi compresi quelli dirigenziali, anche tenendo conto delle attività svolte in servizi disagiati e in zone disagiate, come definiti da linee di indirizzo regionali, sulla base dei dati relativi alle effettive carenze di organico registrate negli ultimi tre anni, destinare alla contrattazione integrativa risorse aggiuntive, nel limite del 2 per cento del monte salari regionale al netto degli oneri riflessi, rilevato nell’anno 2018, da definirsi nell’ambito del tavolo di verifica per gli adempimenti di cui di cui all’articolo 12, comma 1, dell’intesa 23 marzo 2005, sancita Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano. Alla copertura degli oneri di cui alla presente disposizione si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato, che a tal fine è corrispondentemente incrementato di 300.000.000 di euro per il triennio 2023-2025.»

10.0.4

LosaccoZampaBocciaCottarelliMancaCamussoFurlanZambito

Dopo l’articolo 10, inserire il seguente:

        «Art. 10-bis.
(Modifiche all’articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50)

  1. All’articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, sono apportate le seguenti modifiche:
  2. a) al comma 1, primo periodo, e al comma 3, secondo periodo, le parole: «lavorazioni eseguite e contabilizzate», sono sostituite dalle seguenti: «lavorazioni eseguite o contabilizzate»;
  3. b) al comma 1, sesto periodo, le parole: «effettuate e contabilizzate» sono sostituite dalle seguenti: «effettuate o contabilizzate».»

10.0.5

LosaccoZampaBocciaCottarelliMancaCamussoFurlanZambito

Dopo l’articolo 10, inserire il seguente:

        «Art. 10-bis.
(Valorizzazione del personale dell’Istituto superiore di sanità)

  1. In considerazione degli aumentati impegni del personale dell’Istituto superiore di sanità rispetto al Ssn e nella ricerca di settore nel Pnrr e allo scopo di valorizzare le professionalità acquisite, anche attraverso l’utilizzo delle graduatorie interne pubblicate nel 2022 o in via di pubblicazione, all’articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo il comma 310, è aggiunto il seguente: «310-bisIl fondo ordinario dell’Istituto superiore di sanità viene incrementato di 8 milioni di euro di cui 2 milioni di euro destinati alla stabilizzazione di precari ai sensi dell’articolo 20, comma 2-bis, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, 4 milioni di euro alla valorizzazione del personale di III livello e 2 milioni di euro alla valorizzazione del personale tecnico-amministrativo anche attraverso l’utilizzo delle graduatorie interne pubblicate nel 2022 o nel 2023».»

10.0.6

MazzellaPirroGuidolin

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

“Art. 10-bis.

(Disposizioni per il personale della ricerca)

  1. In considerazione dell’incremento delle attività dell’Istituto superiore di sanità rispetto alle esigenze del Ssn, nella ricerca di settore e nell’ambito delle misure previste nel Pnrr, al fine di valorizzare le professionalità acquisite, all’articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo il comma 310, è aggiunto il seguente: «310-bis.Il fondo ordinario dell’Istituto superiore di sanità è incrementato di 8 milioni di euro di cui 2 milioni di euro destinati alle procedure di stabilizzazione del personale precario ai sensi dell’articolo 20, comma 2-bis, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, 4 milioni di euro alla valorizzazione del personale di III livello e 2 milioni di euro alla valorizzazione del personale tecnico-amministrativo, anche attraverso l’utilizzo delle graduatorie interne».”

Art. 11

11.1

PirroGuidolinMazzella

Apportare le seguenti modificazioni:

  1. a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole:“di personale medico e infermieristico” inserire le seguenti: “, temporanea e non superiore a 5 giorni lavorativi,”;
  2. b) dopo il comma 1, inserire il seguente:“1.1. Per carenze che perdurano per un periodo superiore ai cinque giorni lavorativi le aziende procedono al reclutamento del personale delle professioni sanitarie, come individuate dall’articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561, e dalla legge 18 febbraio 1989, n. 56, e degli operatori socio-sanitari, nonché di medici specializzandi, iscritti all’ultimo e al penultimo anno di corso delle scuole di specializzazione, anche ove non collocati nelle graduatorie di cui all’articolo 1, comma 547, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, conferendo incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, di durata non superiore a sei mesi, in deroga all’articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e all’articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 ovvero conferendo incarichi individuali a tempo determinato, per la durata massima di sei mesi, al personale delle professioni sanitarie e agli operatori socio-sanitari, previa selezione, per titoli o colloquio orale o per titoli e colloquio orale, attraverso procedure comparative che prevedono forme di pubblicità semplificata, quali la pubblicazione dell’avviso solo nel sito internet dell’azienda che lo bandisce e per una durata minima di cinque giorni.”.

11.2

LosaccoZampaBocciaCottarelliMancaCamussoFurlanZambito

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «del contratto collettivo nazionale di lavoro dell’Area sanità del 19 dicembre 2019» inserire le seguenti: «e alle ore aggiuntive di cui all’articolo 68, comma 4, dell’Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale 2016-2018»

        Conseguentemente, al medesimo periodo, dopo le parole: «in deroga alla contrattazione», inserire le seguenti: «e quella del citato articolo dell’Accordo collettivo nazionale per la medicina generale»

11.3

MazzellaGuidolinPirro

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: “di cui alla tabella B allegata al presente decreto,”.

        Conseguentemente:

  1. a) al medesimo comma, dopo il primo periodo, inserire i seguenti:Per accedere al relativo finanziamento le regioni, entro quindici giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, trasmettono al Ministero della salute e pubblicano sul proprio sito istituzionale la documentazione idonea a comprovare la carenza di organico presso i servizi di emergenza – urgenza ospedalieri del Servizio sanitario nazionale e il fabbisogno necessario ad affrontare la predetta carenza. Entro i successivi quindici giorni, il Ministero della salute, entro il limite di cui al primo periodo, definisce il riparto del finanziamento per le regioni e province autonome che abbiano segnalato la predetta carenza.;
  2. b) sopprimere la Tabella B.

11.4

MagniDe CristofaroCucchiAurora Floridia

Al comma 3 le parole “dal 1° giugno 2023 al 31 dicembre 2023 di 100 milioni di euro complessivi di cui 30 milioni di euro per la dirigenza medica e 70 milioni di euro per il personale del comparto sanità e “sono sostituite dalle seguenti “dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 di 200 milioni di euro complessivi di cui 60 milioni di euro per la dirigenza medica e 140 milioni di euro per il personale del comparto sanità e”.

        Conseguentemente ai commi 4 e 5 del medesimo articolo le parole “170 milioni di euro” sono sostituite

            dalle seguenti: “270 milioni di euro”. L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 24, alinea, del presente

            decreto-legge è parimenti incrementata di 100 milioni di euro per l’anno 2023, cui si provvede con quanto

            recato dal comma 6, lettera e), dell’articolo 24, del presente decreto legge.

        Conseguentemente:

        All’articolo 24, comma 6 aggiungere la seguente lettera:

  1. e) quanto a 100 milioni di euro per l’anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui

            all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

11.5

LosaccoZampaBocciaCottarelliMancaCamussoFurlanZambito

Al comma 3, sostituire le parole: «dal 1° giugno 2023 al 31 dicembre 2023, di 100 milioni di euro complessivi, di cui 30 milioni di euro per la dirigenza medica e 70 milioni di euro per il personale del comparto sanità, e» con le seguenti: «dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, di 200 milioni di euro complessivi, di cui 60 milioni di euro per la dirigenza medica e 140 milioni di euro per il personale del comparto sanità, e».

        Conseguentemente:

        – al comma 4, sostituire le parole: “170 milioni di euro” con le seguenti: “270 milioni di euro”;

            – al comma 5, sostituire le parole: “170 milioni di euro” con le seguenti: “270 milioni di euro”;

            – all’articolo 24:

        – al comma 6, alinea, sostituire le parole: “4.942,76 milioni di euro” con le seguenti: “5.042,76 milioni di euro”;

            – al medesimo comma, aggiungere, in fine, la seguente lettera: «d-bis) quanto a 100 milioni di euro per l’anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

11.0.1

LosaccoZampaBocciaCottarelliMancaCamussoFurlanZambito

Dopo l’articolo 11, inserire il seguente:

        «Art. 11-bis.
(Premialità di pronto soccorso)

  1. I dirigenti sanitari operanti in altre unità operative della medesima azienda sanitaria ed inquadrati in discipline equipollenti o affini alla disciplina di medicina d’emergenza urgenza, possono svolgere, su base volontaria, una parte del proprio orario di lavoro contrattuale, non superiore al 20 per cento del monte orario annuo, nei servizi di pronto soccorso. A tale personale è corrisposta una retribuzione aggiuntiva tale da portare a 100 euro il valore economico della singola ora lavorata.
  2. Le aziende e gli enti del SSN provvedono a sostituire il personale di cui al comma 1 con altro personale dirigente di uguale profilo, per un monte orario pari a quello dedicato al pronto soccorso dal personale sostituito, mediante assunzioni, nel rispetto dei limiti di spesa per il fabbisogno del personale.
  3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano.
  4. Agli oneri derivanti dall’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede mediante l’impiego delle risorse previste e non utilizzate ai sensi dell’articolo 26, comma 3, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito in legge 23 luglio 2021, n. 106, ed ai sensi dell’articolo 1, comma 278, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.»

11.0.2

PirroMazzellaGuidolin

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

“Art. 11-bis.

(Premialità di pronto soccorso)

  1. I dirigenti sanitari operanti in altre unità operative della medesima azienda sanitaria ed inquadrati in discipline equipollenti o affini alla disciplina di medicina d’emergenza urgenza, possono svolgere, su base volontaria, una parte del proprio orario di lavoro contrattuale, non superiore al 20 per cento del monte orario annuo, nei servizi di pronto soccorso. A tale personale è corrisposta una retribuzione aggiuntiva tale da portare a 100 euro il valore economico della singola ora lavorata.
  2. Le aziende e gli enti del SSN provvedono a sostituire il personale di cui al comma 1 con altro personale dirigente di uguale profilo, per un monte orario pari a quello dedicato al pronto soccorso dal personale sostituito, mediante assunzioni, nel rispetto dei limiti di spesa per il fabbisogno del personale.
  3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano.
  4. Agli oneri derivanti dall’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede mediante l’impiego delle risorse previste e non utilizzate ai sensi dell’articolo 26, comma 3, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, ed ai sensi dell’articolo 1, comma 278, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.”

11.0.3

LosaccoZampaBocciaCottarelliMancaCamussoFurlanZambito

Dopo l’articolo 11, inserire il seguente:

        «Art. 11-bis.
(Proroga di termini in materia di rendicontazione del Servizio sanitario regionale)

  1. Per l’anno 2023, il termine del 30 aprile di cui all’articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è differito al 31 maggio e, conseguentemente, il termine del 31 maggio di cui al medesimo articolo è differito al 30 giugno.
  2. Per l’anno 2023, il termine previsto dall’articolo 31 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per l’adozione dei bilanci di esercizio per l’anno 2022 degli enti di cui all’articolo 19, comma 2, lettera b), punto i), e lettera c), del citato decreto legislativo n. 118 del 2011 è prorogato al 30 maggio 2023.
  3. I termini di cui all’articolo 32, comma 7, del decreto legislativo 23 giugno 2021, n. 118, sono così modificati per l’anno 2023:
  4. a) i bilanci di esercizio dell’anno 2022 degli enti di cui all’articolo 19, comma 2, lettera b), punto i), e lettera c), del citato decreto legislativo n. 118 del 2011 sono approvati dalla giunta regionale entro il 31 luglio 2023;
  5. b) il bilancio consolidato dell’anno 2022 del Servizio sanitario regionale è approvato dalla giunta regionale entro il 31 luglio 2023.»

11.0.4

LosaccoZampaBocciaCottarelliMancaCamussoFurlanZambito

Dopo l’articolo 11, inserire il seguente:

        «Art. 11-bis.
(Indennità per il servizio prestato in zone disagiate)

  1. Al personale medico e sanitario che svolge la propria attività per almeno un quinquennio continuativo presso le aziende ospedaliere del SSN situate in zone territoriali disagiate quali territori montani, isole minori e aree interne è riconosciuto un ulteriore trattamento accessorio della retribuzione a titolo di indennità correlato e proporzionato alle particolari condizioni di lavoro.
  2. Il Ministro della salute di concerto con la Conferenza Stato regioni e province autonome di Trento e Bolzano, con proprio decreto, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, definisce le modalità di attuazione di cui al comma 1.»

11.0.5

LosaccoZampaBocciaCottarelliMancaCamussoFurlanZambito

Dopo l’articolo 11, inserire il seguente:

        «Art. 11-bis.
(Premialità per zone disagiate)

  1. Al personale medico e sanitario che svolge la propria attività all’interno di aziende ospedaliere collocate in zone territoriali disagiate quali territori montani, isole minori e aree interne è riconosciuto un anno di anzianità di servizio aggiuntivo per ogni anno di servizio svolto. Il beneficio di cui al presente comma è riconosciuto a condizione che il servizio sia svolto per almeno un quinquennio continuativo.
  2. Il Ministro della salute di concerto con la Conferenza Stato regioni e province autonome di Trento e Bolzano, con proprio decreto, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, definisce le modalità di attuazione di cui al comma 1.»

11.0.6

LosaccoZampaBocciaCottarelliMancaCamussoFurlanZambito

Dopo l’articolo 11, inserire il seguente:

        «Art. 11-bis.
(Strutture accreditate)

  1. Le regioni che non si sono ancora adeguate agli standardprevisti dall’articolo 8-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, dall’articolo 1, comma 796, lettera o) della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dall’articolo 29 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, quali norme interposte, hanno tempo fino al 31 dicembre 2024 per garantire la soglia minima di efficienza delle 200.000 prestazioni per struttura.»

Art. 12

12.1

PirroMazzellaGuidolin

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: “ancorché non in possesso di alcun diploma di specializzazione”.

        Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire i seguenti:

        “1-bis. Il personale medico privo di diploma di formazione medico specialistica, che non risulti già iscritto ad alcuna scuola di specializzazione, in esito ai concorsi di cui al precedente comma 1, è contestualmente inserito, in deroga alle disposizioni di cui all’articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, anche in sovrannumero, nel percorso di formazione specialistica in una delle scuole di specializzazione territorialmente disponibili tra quelle equipollenti o affini a «Medicina e chirurgia d’accettazione e urgenza», con oneri a carico della regione o provincia autonoma di pertinenza. L’ingresso nella scuola di specializzazione avviene a tempo parziale, tra le scuole disponibili, con priorità in una di quelle per le quali l’azienda sanitaria d’inquadramento abbia espresso preferenza derivante da necessità organizzative interne.

        1-ter. Fermo restando quanto previsto all’articolo 1, comma 548-bis, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato dall’articolo 14 del presente decreto-legge, il personale di cui al comma 1-bis, in esito ai concorsi di cui al precedente comma 1, è inserito in graduatoria separata ed assunto dalle aziende del Servizio sanitario nazionale appartenenti alla rete formativa qualora, esaurita la graduatoria principale nonché la graduatoria di cui all’articolo 1, comma 548-bis, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, siano accertati:

  1. a)l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane già disponibili al suo interno anche in relazione al ricorso a tutti gli istituti previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dipendente;
  2. b)l’assenza di valide graduatorie di concorso pubblico o avviso pubblico di altre aziende cui attingere per eventuali assunzioni a tempo indeterminato o a tempo determinato;
  3. c)il rifiuto, pur in presenza di graduatorie di cui alla lettera b), dei soggetti utilmente collocati nelle stesse graduatorie all’assunzione.

        1-quater. Il personale di cui al comma 1-ter, in esito ai concorsi di cui al comma 1, è inquadrato in ruolo a tempo determinato e con orario parziale. Il contratto non può avere durata superiore alla durata residua del corso di formazione specialistica, fatti salvi, per i medici specializzandi, i periodi di sospensione previsti dall’articolo 24, commi 5 e 6, primo periodo, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368. L’interruzione definitiva del percorso di formazione specialistica comporta la risoluzione automatica del contratto di lavoro. Gli specializzandi, per la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato, restano iscritti alla scuola di specializzazione universitaria e la formazione specialistica è a tempo parziale in conformità a quanto previsto dall’articolo 22 della direttiva n. 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005. A decorrere dalla data del conseguimento del relativo titolo di formazione specialistica, coloro che sono assunti ai sensi del presente comma sono inquadrati a tempo indeterminato nell’ambito dei ruoli della dirigenza del Servizio sanitario nazionale, subordinatamente alle condizioni di cui all’articolo 1, comma 548-bis, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.”

12.2

PirroMazzellaGuidolin

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

        “1-bis. Fino al 31 dicembre 2025, allo scopo di garantire la continuità nell’erogazione dei livelli essenziali di assistenza, di supplire all’assenza di scuole di specializzazione e valorizzare l’esperienza professionale acquisita, i chimici iscritti all’Albo dei chimici e dei fisici, che alla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto, nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2013 ed il 30 giugno 2023, abbiano maturato presso le Agenzie per l’ambiente o presso le strutture del SSN, almeno tre anni di servizio anche non continuativo, con contratti a tempo determinato o indeterminato, con esercizio di funzioni proprie della professione sanitaria di chimico, sono ammessi a partecipare ai concorsi per l’accesso alla dirigenza chimica ancorché non in possesso di alcun diploma di specializzazione. Il servizio prestato ai sensi del presente comma è certificato, su istanza dell’interessato, dalla struttura presso la quale è stato svolto, entro 30 giorni dal ricevimento della domanda.”

12.3

MazzellaGuidolinPirro

Apportare le seguenti modificazioni:

  1. a) al comma 2, sopprimere le parole:“per un massimo di otto ore settimanali”.
  2. b) al comma 3, sostituire le parole da:“a 40 euro lordi” fino alla fine del comma con le seguenti: “alla tariffa di cui all’articolo 11 del presente decreto”.

12.4

MazzellaGuidolinPirro

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole da: “a 40 euro” fino alla fine del comma con le seguenti: “alla tariffa di cui all’articolo 11 del presente decreto”.

12.5

MagniDe CristofaroCucchiAurora Floridia

All’articolo 12, comma 6 dopo le parole “le aziende e gli enti del Servizio Sanitario Nazionale,” sono inserite le seguenti: “nonché presso le strutture sanitarie private accreditate che operano in convenzione con il SSN,”;

12.6

LosaccoZampaBocciaCottarelliMancaCamussoFurlanZambito

Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: “le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale”, inserire le seguenti: “, nonché presso le strutture sanitarie private accreditate che operano in convenzione con il Servizio sanitario nazionale,”

12.7

MazzellaGuidolinPirro

Al comma 6, secondo periodo, sostituire le parole: “di cui al medesimo primo periodo” con le seguenti: “di entrata in vigore del presente decreto-legge”.

12.8

LosaccoZampaBocciaCottarelliMancaCamussoFurlanZambito

Al comma 6, secondo periodo, sostituire le parole: “al 30 giugno 2032” con le seguenti: “al 30 giugno 2040”

        Conseguentementedopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

        “7-bis. Al fine di garantire il fabbisogno di personale nei servizi di emergenza-urgenza per il triennio 2023-2025, i bandi di concorso per dirigente medico nelle discipline equipollenti alla disciplina di Medicina d’Emergenza-urgenza comprese nella tabella B «Area medica e delle specialità mediche» dell’articolo 1 del decreto del Ministro della sanità del 30 gennaio 1998, possono prevedere la facoltà per le aziende ed enti del SSN di assegnare il personale assunto, per i primi due anni di servizio, presso i predetti servizi per una percentuale non superiore al 50 per cento dell’orario settimanale di lavoro.

        7-ter. Per il triennio 2023-2025 le aziende ed enti del SSN sulla base delle proprie esigenze organizzative, possono disporre, che i dirigenti medici di discipline equipollenti alla disciplina di Medicina d’emergenza-urgenza comprese nella tabella B «Area medica e delle specialità mediche» dell’articolo 1 del decreto del Ministro della sanità del 30 gennaio 1998, collocati in altre strutture organizzative, prestino servizio presso i servizi di emergenza-urgenza per un periodo di tempo non superiore a sei mesi per ogni anno.»

12.9

MazzellaGuidolinPirroTurcoCroattiBarbara Floridia

Dopo il comma 6, inserire i seguenti:

        “6-bis. I lavoratori che sono o sono stati esposti all’amianto che intendono ottenere il riconoscimento dei benefìci di cui al comma 1 dell’articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, devono presentare domanda agli enti previdenziali presso i quali sono iscritti entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Per gli addetti alle bonifiche dall’amianto e per coloro che lavorano in ambienti nei quali sono presenti fibre di amianto, al fine del riconoscimento dei benefìci di cui al citato comma 1 dell’articolo 47 del decreto-legge n. 269 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 2003, non è fissato alcun termine per la presentazione della relativa domanda.

        6-ter. Il comma 5 dell’articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è abrogato.

        Conseguentemente, dopo il comma 7, aggiungere, in fine, il seguente: “7-bis. Agli oneri derivanti dai commi 6-bis e 6-ter, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.”

12.10

MazzellaGuidolinPirroTurcoCroattiBarbara Floridia

Dopo il comma 6, inserire i seguenti:

        “6-bis. I lavoratori affetti da patologie asbesto-correlate di origine professionale, qualora non abbiano ancora raggiunto i requisiti per la maturazione del diritto alla pensione, anche dopo la rivalutazione del periodo contributivo ai sensi dell’articolo 13, comma 7, della legge 27 marzo 1992, n. 257, possono comunque accedere al pensionamento anticipato, con il sistema contributivo, senza rinunciare alle altre provvidenze vigenti.

        6-ter. Restano fermi i benefìci previsti dagli articoli 140 e seguenti del testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e ogni altra disposizione vigente in favore dei lavoratori affetti da patologie asbesto-correlate.”.

12.11

PirroGuidolinMazzella

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

        “6-bis. Al fine di assicurare continuità operativa delle unità mediche e migliorare il servizio e di garantire la continuità nell’erogazione dei livelli essenziali di assistenza nell’ambito del sistema di emergenza-urgenza extraospedaliera, le aziende sanitarie locali e le aziende ospedaliere sono autorizzate, nell’ambito delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, a bandire, per gli anni 2023 e 2024, procedure concorsuali straordinarie finalizzate ad inquadrare nel ruolo della dirigenza medica i medici convenzionati dell’emergenza territoriale che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, operino nel servizio sanitario di urgenza ed emergenza medica con contratto di lavoro in convenzione a tempo indeterminato e determinato e che abbiano maturato, anche in forma non continuativa, almeno 5 anni di anzianità di servizio.”

12.0.1

MagniDe CristofaroCucchiAurora Floridia

Dopo l’articolo 12 è inserito il seguente articolo 12-bis:

        “Articolo 12-bis. (Misure per la tutela pensionistica del personale dei servizi sanitari)

  1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, al personale sanitario per cui il primo accredito contributivo decorre successivamente al 1° gennaio 1996, è riconosciuto, ai fini dell’accesso alla pensione di vecchiaia e alla pensione anticipata, l’incremento dell’età anagrafica a cui applicare il coefficiente di trasformazione previsto dall’articolo 1, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, pari a un anno per ogni anno di attività effettivamente svolta presso le Aziende e gli Enti del Servizio Sanitario nazionale, nonché le strutture sanitarie private accreditate che operano in convenzione con il SSN, durante il periodo corrispondente alla vigenza dello stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, da ultimo prorogato fino al 31 marzo 2022. La disposizione di cui al primo periodo si applica esclusivamente ai pensionamenti decorrenti dalla data di cui al medesimo primo periodo fino al 30 giugno 2032.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 480.000 euro per il 2023, 1.600.000 euro per il 2024, 3.200.000 euro per il 2025, 5.600.000 euro per il 2026, 8.800.000 euro per il 2027, 13.600.000 euro per il 2028, 18.400.000 euro per il 2029, 25.600.000 euro per il 2030, 32.000.000 per il 2031, 40.800.000 euro a decorrere dal 2032, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.”

12.0.2

LosaccoZampaBocciaCottarelliMancaCamussoFurlanZambito

Dopo l’articolo 12, inserire il seguente:

        «Art. 12-bis.
(Misure per la tutela pensionistica del personale dei servizi sanitari)

  1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, al personale sanitario per cui il primo accredito contributivo decorre successivamente al 1° gennaio 1996, è riconosciuto, ai fini dell’accesso alla pensione di vecchiaia e alla pensione anticipata, l’incremento dell’età anagrafica a cui applicare il coefficiente di trasformazione previsto dall’articolo 1, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, pari a un anno per ogni anno di attività effettivamente svolta presso le Aziende e gli Enti del Servizio sanitario nazionale, nonché le strutture sanitarie private accreditate che operano in convenzione con il SSN, durante il periodo corrispondente alla vigenza dello stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, da ultimo prorogato fino al 31 marzo 2022. La disposizione di cui al primo periodo si applica esclusivamente ai pensionamenti decorrenti dalla data di cui al medesimo primo periodo fino al 30 giugno 2032.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 480.000 euro per il 2023, 1.600.000 euro per il 2024, 3.200.000 euro per il 2025, 5.600.000 euro per il 2026, 8.800.000 euro per il 2027, 13.600.000 euro per il 2028, 18.400.000 euro per il 2029, 25.600.000 euro per il 2030, 32.000.000 per il 2031, 40.800.000 euro a decorrere dal 2032, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

Art. 13

13.1

MagniDe CristofaroCucchiAurora Floridia

Sopprimere l’articolo

13.2

LosaccoZampaBocciaCottarelliMancaCamussoFurlanZambito

Sostituire l’articolo con il seguente:

        «Art. 13.
(Misure per gli operatori delle professioni sanitarie di cui all’articolo 1 della legge 1° febbraio 2006, n. 43, e per i dirigenti delle professioni sanitarie di cui alla legge 10 agosto 2000, n. 251)

  1. All’articolo 3-quaterdel decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 2021, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:
  2. a)al comma 1 le parole: «Fino al 31 dicembre 2025» sono soppresse;
  3. b)il comma 2 è sostituito dal seguente:

        «2. Per gli incarichi di cui al comma 1 trovano applicazione, ove compatibili, gli articoli 15-quater e 15-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. Il Ministero della salute effettua annualmente il monitoraggio delle autorizzazioni concesse.»;

  1. c)dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

        «2-bis. I contratti collettivi nazionali di lavoro stabiliscono il trattamento economico aggiuntivo da attribuire agli operatori di cui al comma 1 con rapporto di lavoro esclusivo.».

  1. Ai dirigenti delle professioni sanitarie di cui all’articolo 6, comma 2, della legge 10 agosto 2000, n. 251, non si applicano le incompatibilità di cui all’articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e all’articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e si applicano, ove compatibili, gli articoli 15-quatere successivi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. I contratti collettivi nazionali di lavoro stabiliscono il trattamento economico aggiuntivo da attribuire ai dirigenti delle professioni sanitarie di cui al periodo precedente con rapporto di lavoro esclusivo, armonizzato ai trattamenti economici aggiuntivi previsti all’articolo 89 del contratto collettivo nazionale di lavoro dell’area della sanità periodo 2016-2018.»

13.3

MagniDe CristofaroCucchiAurora Floridia

Sostituire il testo con il seguente:

        “Articolo 13.

        (Misure per gli operatori delle professioni sanitarie di cui all’articolo 1 della legge 1° febbraio 2006, n. 43 e per i dirigenti delle professioni sanitarie di cui alla legge 10 agosto 2000, n. 251)

  1. All’articolo 3-quaterdel decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 2021, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:
  2. a) al comma 1 le parole “Fino al 31 dicembre 2025” sono soppresse;
  3. b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

        “2. Per gli incarichi di cui al comma 1 trovano applicazione, ove compatibili, gli articoli 15-quater e 15-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. Il Ministero della salute effettua annualmente il monitoraggio delle autorizzazioni concesse.”

  1. c) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

        “2-bis. I contratti collettivi nazionali di lavoro stabiliscono il trattamento economico aggiuntivo da attribuire agli operatori di cui al comma 1 con rapporto di lavoro esclusivo.”

  1. Ai dirigenti delle professioni sanitarie di cui all’articolo 6, comma 2 della legge 10 agosto 2000, n. 251, non si applicano le incompatibilità di cui all’articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e all’articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e si applicano, ove compatibili, gli articoli 15- quater e successivi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. I contratti collettivi nazionali di lavoro stabiliscono il trattamento economico aggiuntivo da attribuire ai dirigenti delle professioni sanitarie di cui al periodo precedente con rapporto di lavoro esclusivo, armonizzato ai trattamenti economici aggiuntivi previsti all’articolo 89 del contratto collettivo nazionale di lavoro dell’area della sanità periodo 2016-2018.”

13.4

LosaccoZampaBocciaCottarelliMancaCamussoFurlanZambito

Al comma 1, sostituire il capoverso comma 1 con il seguente:

        «1. Il rapporto di lavoro dei dipendenti del Servizio sanitario nazionale esercenti le professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico sanitarie e della prevenzione della professione sociosanitaria di assistente sociale è esclusivo e comporta la totale disponibilità nello svolgimento delle funzioni professionali attribuite dalle aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale, nell’ambito della posizione ricoperta e della competenza professionale posseduta di appartenenza, con impegno orario contrattualmente definito e comporta, per i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo pieno, l’esercizio dell’attività professionale nelle tipologie previste dai commi 2, 3, 9 e 10 dell’articolo 15-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sostituendo il termine dirigente con professionista. Le Aziende sanitarie e gli altri enti del Servizio sanitario nazionale destinano una parte dei proventi dell’attività libero-professionale intramoenia, di cui ai commi precedenti, per attribuire al personale, con rapporto di lavoro a tempo pieno, di cui al presente comma una specifica indennità di esclusività da determinare in sede di contrattazione collettiva integrativa aziendale.»

        Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente:

        «1-bis. Al medesimo articolo 3-quater del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 2021, n. 165, il comma 2 è soppresso.»

13.5

PirroMazzellaGuidolin

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

        “1-bis. Fino al 31 dicembre 2025, allo scopo di garantire la continuità nell’erogazione dei livelli essenziali di assistenza e di supplire all’assenza di scuole di specializzazione, i chimici iscritti all’Albo dei chimici e dei fisici sono ammessi a partecipare ai concorsi per l’accesso alla dirigenza chimica ancorché non in possesso di alcun diploma di specializzazione.”.

        Conseguentemente, alla rubrica, sopprimere le parole: di cui all’articolo 1 della legge 1° febbraio 2006, n. 43.

Art. 14

14.1

MazzellaGuidolinPirro

Al comma 1, lettera b-bis), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Fatto salvo quanto previsto al precedente periodo, le assunzioni di cui al presente comma non sono subordinate ad alcuna forma di nulla osta da parte dell’Università di appartenenza.»

14.2

MagniDe CristofaroCucchiAurora Floridia

Al comma 1 aggiungere la seguente lettera: “b-ter. All’art. 1, comma 548-bis, della Legge 30 dicembre 2018, n.145, dopo il settimo periodo aggiungere il seguente periodo: “I suddetti accordi sono adottati entro novanta giorni dalla richiesta dei soggetti di cui al primo periodo. In mancanza, le modalità di svolgimento della formazione specialistica a tempo parziale sono definite sulla base dell’accordo quadro di cui al periodo precedente”.

14.3

LosaccoZampaBocciaCottarelliMancaCamussoFurlanZambito

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

        «1-bis. All’articolo 1, comma 687, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Gli oneri per il rinnovo dei contratti della dirigenza amministrativa, professionale e tecnica del Servizio sanitario nazionale restano imputati al Fondo per il Servizio sanitario nazionale e non comportano ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.».»

        Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: “548-bis” inserire le parole: “e 687”

Art. 15

15.0.1

LosaccoZampaBocciaCottarelliMancaCamussoFurlanZambito

Dopo l’articolo 15, inserire il seguente:

        «Art. 15-bis.
(Accertamenti diagnostici neonatali obbligatori)

  1. All’articolo 4 della legge 19 agosto 2016, n. 167, il comma 2-bisè sostituito dal seguente: «2-bisIn deroga alle previsioni di cui all’articolo 6, comma 1, nelle more dell’aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, il Ministro della salute sottopone a revisione periodica la lista delle patologie da ricercare attraverso lo screening neonatale, con decreto da adottarsi con cadenza annuale, in relazione all’evoluzione nel tempo delle evidenze scientifiche in campo diagnostico-terapeutico per le malattie genetiche ereditarie, sulla base della lista delle patologie compilata dal gruppo di lavoro screening neonatale esteso, istituito con decreto del Viceministro della salute 17 settembre 2020, sentiti l’Istituto superiore di sanità e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano. In sede di prima applicazione, la revisione di cui al presente comma è completata entro il 30 giugno 2023.».
  2. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono all’attuazione dei programmi di screeningneonatale per le patologie individuate dal decreto di revisione di cui al comma 1 entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, tenendo altresì conto dei protocolli operativi disciplinanti eventuali progetti pilota o programmi sperimentali di screening neonatale avviati o conclusi per le medesime patologie.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede a valere sulle risorse di cui all’articolo 6, comma 2, della legge 19 agosto 2016, n. 167, e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»

15.0.2

LosaccoZampaBocciaCottarelliMancaCamussoFurlanZambito

Dopo l’articolo 15, inserire il seguente:

        «Art. 15-bis.
(Vincolo del fondo destinato allo screening neonatale)

  1. Al fine di garantire la compiuta attuazione della legge 19 agosto 2016, n. 167, le risorse di cui all’articolo 6, comma 2, della legge n. 167 del 2016 sono vincolate, ai sensi dell’articolo 1, comma 34, della legge del 23 dicembre 1996, n. 662, per l’attuazione dei programmi di screeningneonatale di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 167.
  2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità per l’utilizzo delle risorse così come vincolate dal comma 1.
  3. L’Istituto superiore di sanità, in collaborazione con il Centro di coordinamento degli screeningneonatali, svolge l’attività di monitoraggio e raccolta dei dati provenienti dalle regioni relativi all’attuazione dei programmi di screening neonatali di cui alla legge 19 agosto 2016. n. 167, all’efficacia degli stessi e alla corretta gestione delle risorse. L’Istituto superiore di sanità pubblica annualmente, sul proprio sito istituzionale, i dati acquisiti dalle regioni.»

15.0.3

LosaccoZampaBocciaCottarelliMancaCamussoFurlanZambito

Dopo l’articolo 15, inserire il seguente:

        «Art. 15-bis.
(Modifiche all’articolo 1, comma 687, legge 30 dicembre 2021, n. 234)

  1. Il comma 687 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è sostituito dai seguenti:

        «687. A decorrere dalla legge di conversione del presente decreto-legge, le prestazioni relative ai disturbi dell’area della nutrizione e dell’alimentazione (DNA) attualmente inserite nell’area della salute mentale sono individuate in una specifica area dei Livelli essenziali d’assistenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo con uno specifico budget pari a 10 milioni di euro per l’anno 2023 e a 50 milioni di euro a decorrere dal 2024.

        687-bis. Con decreto del Ministro della salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sono distribuite annualmente le risorse di cui al comma precedente con priorità verso quelle regioni ove minori sono i servizi per la presa in carico delle persone con i disturbi dell’area della nutrizione e dell’alimentazione (DNA).».»

Art. 15-bis

15-bis.1

PirroGuidolinMazzella

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 15-bis

(Misure per fronteggiare la grave carenza di operatori sanitari)

  1. Per le medesime finalità di cui al comma 1 dell’articolo 15 del presente decreto e al fine di fare fronte alla grave carenza di professionisti sanitari e operatori di interesse sanitario in tutto il territorio nazionale, sia in ambito pubblico sia in ambito privato, all’articolo 4 della legge 26 febbraio 1992, n. 42, dopo il comma 4-bisè aggiunto il seguente: “4-ter. Fermo restando quanto previsto dal presente articolo e fatta salva la qualifica di professionisti sanitari dei massofisioterapisti già iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo 5 del decreto del Ministro della salute 9 agosto 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 212 del 10 settembre 2019, coloro che, sulla base di corsi triennali attivati entro il 31 dicembre 2018, abbiano conseguito il titolo di massofisioterapista, senza svolgere l’attività professionale per un periodo inferiore a trentasei mesi prima dell’abrogazione dell’articolo 1 della legge n. 403/71, da parte del comma 542 dell’articolo 1 della legge n. 145/2018, possono iscriversi in un ulteriore separato elenco speciale, destinato agli operatori di interesse sanitario ad esaurimento. L’iscrizione, da effettuare entro il 30 giugno 2023, avviene con riserva e diviene definitiva solo a seguito del comprovato svolgimento dell’attività di operatore di interesse sanitario per un periodo minimo di trentasei mesi, anche non continuativi, da completare entro il 30 giugno 2026.”.»

15-bis.2

PirroGuidolinMazzella

Sostituire l’articolo con il seguente:

“Art. 15-bis

(Misure per fronteggiare la grave carenza di operatori sanitari)

  1. Per le medesime finalità di cui al comma 1 dell’articolo 15 del presente decreto e al fine di fare fronte alla grave carenza di professionisti sanitari e operatori di interesse sanitario in tutto il territorio nazionale, sia in ambito pubblico sia in ambito privato, all’articolo 4 della legge 26 febbraio 1992, n. 42, dopo il comma 4-bisè aggiunto il seguente: «4-ter. Fermo restando quanto previsto dal presente articolo e fatta salva la posizione di coloro che sono iscritti negli elenchi speciali ad esaurimento di cui agli articoli 1 e 5 del decreto del Ministro della salute 9 agosto 2019 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 212 del 10 settembre 2019, possono iscriversi ai citati elenchi speciali ad esaurimento coloro che presenteranno l’istanza entro il 30 giugno 2023.».”.

Art. 15-ter

15-ter.1

PirroGuidolin

Sopprimere il comma 4.

15-ter.2

Mazzella

Al comma 4, lettera a), sopprimere le seguenti parole “terzo superiore, terzo medio e”.

15-ter.3

Mazzella

Al comma 4, lettera a), sopprimere le seguenti parole “terzo superiore,”.

Art. 16

16.1

MazzellaGuidolinPirro

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

        “a) nella rubrica, le parole: «manifestazioni sportive, nonché a» sono sostituite dalle seguenti: «manifestazioni sportive, nonché lesioni al»;”.

16.2

LosaccoZampaBocciaCottarelliMancaCamussoFurlanZambito

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

        “1-bis. Al fine di prevenire episodi di aggressione o di violenza, le strutture presso le quali opera il personale di cui all’articolo 1 della legge 14 agosto 2020, n. 113, provvedono, inoltre, a istituire un apposito registro nel quale vengono riportati, anche ai fini di quanto previsto all’articolo 2, comma 1, lettere a) e b), della medesima legge n. 113 del 2020, tutti gli episodi di tentata violenza commessi ai danni dei propri dipendenti nell’esercizio delle loro funzioni nonché gli eventi sentinella che possano dare luogo a fatti commessi con minacce e violenza ai danni dei propri dipendenti. Le strutture medesime, inoltre, redigono una relazione annuale che potrà essere loro richiesta dall’Osservatorio nazionale di cui all’articolo 2 della medesima legge n. 113 del 2020.

        1-ter. Per le stesse finalità di cui al comma 1-bis, con decreto del Ministro della salute, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono elaborate linee guida recanti disposizioni alle strutture presso le quali opera il personale di cui all’articolo 1 della legge 14 agosto 2020, n. 113, per prevenire e contrastare episodi di aggressione o di violenza nei confronti del medesimo personale nell’esercizio delle proprie funzioni.

        1-quater. Nei procedimenti relativi ai reati commessi nelle circostanze aggravanti previste dall’articolo 61, numero 11-octies, del codice penale, le strutture presso le quali opera il personale di cui all’articolo 1 della legge 14 agosto 2020, n. 113, istituiscono apposite forme di assistenza legale e patrocinio per il personale loro dipendente. Con decreto del Ministro della salute, da adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite le forme e le modalità di quanto al periodo precedente.”

16.3

MagniDe CristofaroCucchiAurora Floridia

Dopo il comma 1 bis aggiungere i seguenti:

        “1-ter. Al fine di prevenire episodi di aggressione o di violenza, le strutture presso le quali opera il personale di cui all’articolo 1 della legge 14 agosto 2020, n. 113, provvedono, inoltre, ad istituire un apposito registro nel quale vengano riportati, anche ai fini di quanto previsto all’articolo 2, comma 1 lettere a) e b) della medesima legge n. 113 del 2020, tutti gli episodi di tentata violenza commessi ai danni dei propri dipendenti nell’esercizio delle loro funzioni nonché gli eventi sentinella che possano dare luogo a fatti commessi con minacce e violenza ai danni dei propri dipendenti. Le strutture medesime, inoltre, redigono una relazione annuale che potrà essere loro richiesta dall’Osservatorio Nazionale di cui all’articolo 2 della medesima legge n. 113 del 2020.

        1-quater Per le stesse finalità di cui al comma 1-bis, con decreto del Ministro della salute, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono elaborate linee guida recanti disposizioni alle strutture presso le quali opera il personale di cui all’articolo 1 della legge 14 agosto 2020, n. 113, per prevenire e contrastare episodi di aggressione o di violenza nei confronti del medesimo personale nell’esercizio delle proprie funzioni.

        1-quinquies Nei procedimenti di cui ai reati commessi nelle circostanze aggravanti previste dall’articolo 61, numero 11-octies, del codice penale, le strutture presso le quali opera il personale di cui all’articolo 1 della legge 14 agosto 2020, n. 113, istituiscono apposite forme di assistenza legale e patrocinio per il personale loro dipendente. Con decreto del Ministro della salute, da adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite le forme e le modalità di quanto al periodo precedente.”

16.4

MazzellaGuidolinPirro

Aggiungere, in fine, il seguente comma: «1-bis. All’articolo 581 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma: “La pena è della reclusione da uno a due anni e si procede d’ufficio se il fatto è commesso in danno del personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria nell’esercizio delle proprie funzioni.”».

16.0.1

LosaccoZampaBocciaCottarelliMancaCamussoFurlanZambito

Dopo l’articolo 16, inserire il seguente:

        «Art. 16.1.
(Prestazioni aggiuntive del personale del comparto sanità)

  1. Al fine di far fronte ad esigenze eccezionali correlate, in particolare, al recupero delle liste di attesa, qualora non sia possibile procedere al reclutamento di personale per la mancanza di graduatorie concorsuali, le aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale possono, per il tempo strettamente necessario alla copertura dei fabbisogni individuati nel Piano integrato di attività e organizzazione di cui all’articolo 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, richiedere al personale del ruolo sanitario con orario di lavoro a tempo pieno prestazioni aggiuntive ad integrazione dell’attività istituzionale sulla base delle linee di indirizzo regionali di cui all’articolo 7 del CCNL del Comparto Sanità, stipulato il 2 novembre 2022.
  2. Il compenso orario lordo è determinato nella misura di 35 euro ed è assimilato al lavoro subordinato ai fini fiscali e contributivi ivi compresi i premi e i contributi versati all’INAIL.
  3. Il costo complessivo delle prestazioni aggiuntive non può eccedere l’ammontare annualmente fissato dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano in sede di approvazione dell’aggiornamento annuale del piano integrato di attività e organizzazione.
  4. All’attività effettuata in regime di prestazioni aggiuntive si applica in materia di riposi e di durata dell’orario di lavoro quanto stabilito dal decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66.
  5. Alla copertura degli oneri di cui al presente articolo si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato.»

16.0.2

LosaccoZampaBocciaCottarelliMancaCamussoFurlanZambito

Dopo l’articolo 16, inserire il seguente:

        «Art. 16.1.
(Proroga termini in materia di rendicontazione del Servizio sanitario regionale)

  1. Per l’anno 2023, il termine del 30 aprile di cui all’articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è differito al 31 maggio e, conseguentemente, il termine del 31 maggio, ovunque ricorra, è differito al 30 giugno.
  2. Per l’anno 2023, il termine previsto dall’articolo 31 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per l’adozione dei bilanci di esercizio per l’anno 2022 degli enti di cui all’articolo 19, comma 2, lettera b),punto i), e lettera c), del citato decreto legislativo n. 118 del 2011, è prorogato al 30 maggio 2023.
  3. I termini di cui all’articolo 32, comma 7, del decreto legislativo 23 giugno 2021, n. 118, sono, per l’anno 2023, così modificati:
  4. a) i bilanci di esercizio dell’anno 2022 degli enti di cui all’articolo 19, comma 2, lettera b), punto i), e lettera c), del citato decreto legislativo n. 118 del 2011 sono approvati dalla giunta regionale entro il 31 luglio 2023;
  5. b) il bilancio consolidato dell’anno 2022 del Servizio sanitario regionale è approvato dalla Giunta regionale entro il 31 luglio 2023.»

16.0.3

LosaccoZampaBocciaCottarelliMancaCamussoFurlanZambito

Dopo l’articolo 16, inserire il seguente:

        «Art. 16.1
(Sospensione effetti del comma 174, articolo 1, della legge n. 311 del 2004 per gli anni 2022 e 2023)

  1. Per l’esercizio 2022 e per l’anno 2023 sono sospesi gli effetti di cui alla verifica dell’articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per le regioni che presentano un disavanzo al quarto trimestre riconducibile essenzialmente alle spese sostenute dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano per la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, per effetto dell’aumento dei prezzi delle fonti energetiche, nonché per le maggiori spese sostenute causa la particolare congiuntura economica nazionale e internazionale.
  2. Al fine di garantire il perseguimento dell’equilibrio economico finanziario, le regioni predispongono un Piano operativo di efficientamento del Servizio sanitario regionale, attraverso specifica sottoscrizione di un accordo tra i Ministri della salute, dell’economia e delle finanze e il Presidente della regione interessata, della durata massima di dieci anni.
  3. Il disavanzo presentato per l’anno 2022 e 2023 dalle singole regioni deve essere imputato ad apposita voce del patrimonio netto quali Perdite portate a nuovo ed essere ripianato dalle regioni e dalle province autonome nei dieci esercizi successivi di vigenza del Piano.»

16.0.4

GuidolinMazzellaPirro

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis

(Lavoratori addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti)

  1. All’articolo 1, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, sono apportate le seguenti modificazioni:
  2. a) al comma 1, dopo la lettera d), è aggiunta la seguente:

         ”d-bis) il personale delle professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica di cui all’articolo 1 della legge 1 febbraio 2006, n. 43, e gli operatori socio-sanitari di cui all’Accordo tra il Ministro della sanità, il Ministro per la solidarietà sociale e le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, per la individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell’operatore socio-sanitario e per la definizione dell’ordinamento didattico dei corsi di formazione del 22 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 aprile 2001, n. 91, impegnati nei servizi ospedalieri e nelle strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per persone autosufficienti e non, a gestione pubblica o privata nonché quelli che esercitano la loro attività nei centri semiresidenziali, comunque siano denominati dalle normative regionali, a carattere socioassistenziale, socio-educativo, polifunzionale, socio-occupazionale, sanitario e socio-sanitario per persone con disabilità, a gestione pubblica o privata.”;

  1. b) al comma 2, alinea, le parole: ”di cui alle lettere a), b), c) e d)”, sono sostituite dalle seguenti: ”a), b), c), d) e d-bis)”;
  2. c) al comma 3, le parole: ”alle lettere a), b), c) e d)”, sono sostituite dalle seguenti: ”alle lettere a), b), c), d) e d-bis)”;
  3. d) al comma 7, le parole: ”lettere a), b), c) e d)”, ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: ”lettere a), b), c), d) e d-bis)”.
  4. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, pari a 60 milioni di euro per l’anno 2022, e a 50 milioni di euro a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 256, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.».

16.0.5

LosaccoZampaBocciaCottarelliMancaCamussoFurlanZambito

Dopo l’articolo 16, inserire il seguente:

        «Art. 16.1.
(Modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165)

  1. Al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:
  2. a) all’articolo 30, comma 1-quater, primo periodo, dopo le parole: «le amministrazioni» sono aggiunte le seguenti: «, ad eccezione delle aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale,»;
  3. b) all’articolo 30, comma 1-quinquies, secondo periodo, dopo le parole: «La disposizione di cui al primo periodo non si applica ai comandi o distacchi» sono aggiunte le seguenti: «disposti dalle aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale, anche da e verso le regioni e le province autonome e ai comandi e distacchi».
  4. All’articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 36 del 2022, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il presente comma non si applica ai comandi e distacchi disposti dalle aziende ed enti del servizio sanitario nazionale, anche da e verso le regioni e province autonome».»

16.0.6

LosaccoZampaBocciaCottarelliMancaCamussoFurlanZambito

Dopo l’articolo 16, inserire il seguente:

        «Art. 16.1.
(Stipula di contratti di somministrazione da parte delle aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale)

  1. Le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, in deroga all’articolo 36, comma 2, quinto periodo del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e all’articolo 9, comma 28 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, possono, fino al 31 dicembre 2025, qualora non dispongano di valide graduatorie concorsuali e, comunque, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure selettive per il reclutamento di personale dipendente, stipulare contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato, ai sensi degli articoli 30 e seguenti del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, per l’acquisizione di profili professionali della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria. I predetti aziende ed enti, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni, fermo rimanendo quanto previsto dall’articolo 11, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, prevedono la valorizzazione del personale somministrato che abbia garantito il servizio per almeno sei mesi, anche attraverso la riserva di posti non superiore al 50 per cento nell’ambito delle procedure avviate per il reclutamento del personale.»

16.0.7

LosaccoZampaBocciaCottarelliMancaCamussoFurlanZambito

Dopo l’articolo 16, inserire il seguente:

        «Art. 16.1.
(Conferimento incarichi di lavoro autonomo da parte delle aziende ed enti del SSN)

  1. Al fine di garantire la continuità nell’erogazione dei livelli essenziali di assistenza, le aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale in deroga all’articolo 7, commi 5-bise 6, penultimo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, all’articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e al limite di spesa di cui all’articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, possono, fino al 31 dicembre 2025, qualora non dispongano di valide graduatorie concorsuali e, comunque, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure selettive per il reclutamento di personale dipendente, conferire incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, per lo svolgimento di funzioni ordinarie in ambito sanitario.»

16.0.8

LosaccoZampaBocciaCottarelliMancaCamussoFurlanZambito

Dopo l’articolo 16, inserire il seguente:

        «Art. 16.1.

  1. All’articolo 20 del decreto-legge n. 4 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, il comma 1-bisè sostituito dal seguente:

        «1-bis. All’onere derivante dall’attuazione del comma 1, valutato in 50 milioni di euro per l’anno 2022 e in 100 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2023, si provvede ai sensi dell’articolo 32. Le risorse sono stanziate in apposito fondo nello stato di previsione del Ministero della salute che provvede ai pagamenti di propria competenza, nonché al trasferimento alle regioni e alle province autonome delle risorse nel limite del fabbisogno derivante dagli indennizzi da corrispondere da parte di queste, effettuato sulla base dei dati relativi alle richieste di accesso agli indennizzi e dei relativi esiti, comunicati dalle regioni e dalle province autonome al Ministero della salute, con le modalità definite nel decreto del Ministro della salute del 26 settembre 2022. Con uno o più decreti del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono stabilite le modalità per il monitoraggio annuale delle richieste di accesso agli indennizzi e dei relativi esiti nonché l’entità e le modalità di trasferimento del finanziamento spettante alle regioni.».

16.0.9

LosaccoZampaBocciaCottarelliMancaCamussoFurlanZambito

Dopo l’articolo 16, inserire il seguente:

        «Art. 16.1.
(Revisione regolamenti concorsuali personale del Servizio sanitario nazionale)

  1. Con decreti del Presidente della Repubblica da adottarsi ai sensi dell’articolo 17, comma 2 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, previa intesa da adottarsi in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede entro il 30 giugno 2023 all’aggiornamento delle disposizioni dei regolamenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483, e al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 2001, n. 220.»

16.0.10

LosaccoZampaBocciaCottarelliMancaCamussoFurlanZambito

Dopo l’articolo 16, inserire il seguente:

        «Art. 16.1.
(Incremento del Fondo sanitario nazionale)

  1. Al fine di contribuire a far fronte ai maggiori costi determinati dall’aumento dei prezzi delle fonti energetiche e dal perdurare degli effetti della pandemia, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è incrementato di 5 miliardi per l’anno 2023.»

16.0.11

LosaccoZampaBocciaCottarelliMancaCamussoFurlanZambito

Dopo l’articolo 16, inserire il seguente:

        «Art. 16.1

  1. Fino al 31 dicembre 2026 i medici in possesso del diploma di medico chirurgo specialista, che hanno prestato servizio nel Servizio sanitario nazionale per almeno tre anni, possono esercitare la professione di medico di medicina generale, previo svolgimento di un corso teorico-pratico di tre mesi da tenersi con il supporto di un medico di medicina generale con funzioni di tutor

16.0.12

LosaccoZampaBocciaCottarelliMancaCamussoFurlanZambito

Dopo l’articolo 16, inserire il seguente:

        «Art. 16.1

  1. Le regioni che non si sono ancora adeguate agli standard previsti dall’articolo 1, comma 796, lettera o),della legge n. 296 del 2006, e dall’articolo 29 del decreto-legge n. 73 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 2021, quali norme interposte, hanno tempo fino al 31 dicembre 2023 per adeguarsi a garantire la soglia minima di efficienza delle 200.000 prestazioni per struttura.»

Art. 17

17.1

LosaccoBocciaCottarelliMancaMisianiLorenzinNicita

Sopprimerlo.

Art. 18

18.1

LosaccoBocciaCottarelliMancaMisianiLorenzinNicita

Sopprimerlo.

Art. 20

20.1

LosaccoBocciaCottarelliMancaMisianiLorenzinNicita

Sopprimerlo.

Art. 21

21.1

LosaccoBocciaCottarelliMancaMisianiLorenzinNicita

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

        Conseguentemente:

  1. a) al comma 2, sopprimere la letterab);
  2. b) sopprimere il comma 3.

21.2

TurcoCroattiBarbara Floridia

Al comma 2, sopprimere la lettera b).

Art. 23

23.1

LosaccoBocciaCottarelliMancaMisianiLorenzinNicita

Sopprimerlo.

23.2

TurcoCroattiBarbara FloridiaLopreiato

Sopprimere l’articolo.

23.3

LopreiatoTurcoCroattiBarbara Floridia

Al comma 1, sostituire le parole: “, 10-ter e 10-quater, comma 1,” con le seguenti: e 10-ter.

23.4

LopreiatoCroattiTurcoBarbara Floridia

Apportare le seguenti modificazioni:

  1. a) al comma 1, sostituire le parole: «da 153 a 158» con le seguenti: «153, 155, 156 157 e 158».
  2. b) al comma 2, sopprimere le seguenti parole:“o, in caso di pagamento rateale, del versamento della prima rata”.

23.5

LopreiatoTurcoCroattiBarbara Floridia

Al comma 1, sostituire le parole: “della pronuncia della sentenza di appello” con le seguenti: “della dichiarazione di apertura del dibattimento”.

23.6

LopreiatoTurcoCroattiBarbara Floridia

Al comma 1, sostituire le parole: “di appello” con le seguenti: “di primo grado”.

23.7

LopreiatoTurcoCroattiBarbara Floridia

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: “e non vi sia stata una sentenza di condanna all’esito del primo grado di giudizio”.

23.8

LopreiatoTurcoCroattiBarbara Floridia

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:” L’esclusione della punibilità di cui al presente comma non si applica nei casi in cui il contribuente abbia riportato sentenze definitive di condanna per alcuno dei reati di cui al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, anche con riferimento ad annualità non oggetto di regolarizzazione o definizione agevolata.”

23.9

LopreiatoCroattiTurcoBarbara Floridia

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

        «3-bis. Durante il periodo di sospensione del processo di cui al comma 3, il corso della prescrizione rimane sospeso. Il tempo di sospensione del processo non si computa altresì ai fini della decorrenza dei termini di cui all’articolo 344-bis del codice di procedura penale.»

23.0.1

LosaccoBocciaCottarelliMancaMisianiLorenzinNicita

Dopo l’articolo 23, inserire i seguenti:

        «Art. 23.1.
(Disposizioni in materia di comunicazioni di inesigibilità)

  1. All’articolo 1, comma 253, lettera b), capoverso «684-bis», della legge 29 dicembre 2022, n. 197, la lettera b)è sostituita con la seguente: «b) assenza di beni o crediti del debitore, risultante alla data dell’accesso al sistema informativo del Ministero dell’economia e delle finanze effettuato dall’agente della riscossione in data non anteriore a tre mesi prima della presentazione della comunicazione di inesigibilità ed esteso anche ai dati delle disponibilità finanziarie rilevabili ai sensi dell’articolo 35, comma 25, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248».

        Capo III-bis
MISURE DI POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI ANALISI DEL RISCHIO FISCALE, DI CONTROLLO E DI STIMOLO ALL’ADEMPIMENTO SPONTANEO DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE E DELLE ATTIVITÀ DELL’AGENTE DELLA RISCOSSIONE

            Art. 23.2
(Potenziamento delle attività di analisi del rischio fiscale, di controllo, e di stimolo all’adempimento spontaneo)

  1. L’Agenzia delle Entrate utilizza le informazioni disponibili in tutte le basi dati in suo possesso, anche tramite interconnessione tra loro e con quelle di archivi e registri pubblici, ovvero pubblicamente disponibili, per le attività di analisi del rischio fiscale, per le attività di controllo, per le attività di stimolo dell’adempimento spontaneo e per quelle di erogazione di servizi.
    2. Le modalità di attuazione della disposizione del comma 1 sono determinate con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze con particolare riferimento:
  2. a) alla distinzione tra database di analisi e di controllo;
  3. b) alle limitazioni, agli obblighi e ai diritti di cui agli articoli 15, 17, 18 e 21 del Regolamento UE 2016/679;
  4. c) alle misure a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati.

        Art. 23.3
(Potenziamento dell’attività dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione)

  1. All’articolo 75-bisdel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: «1-bis. La richiesta di cui al comma 1 può essere rivolta dall’agente della riscossione anche ai soggetti indicati all’articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, con riferimento alla situazione contabile dei relativi rapporti finanziari riconducibili al soggetto debitore o a soggetti a esso correlati, secondo modalità da determinare con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze e in ogni caso tali da garantire, attraverso procedure esclusivamente telematiche, la possibilità effettiva di pignoramento delle somme disponibili se capienti in tutto o in parte rispetto al debito da riscuotere».»

23.0.2

CroattiTurcoBarbara Floridia

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

“Art. 23-bis.

(Modifiche alle disposizioni concernenti la definizione dei carichi affidati all’agente della riscossione)

  1. All’articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:
  2. a)al comma 232, le parole: «entro il 31 luglio 2023», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 settembre 2023»;
  3. b)al comma 233, le parole: «a decorrere dal 1° agosto 2023» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1° ottobre 2023»;
  4. c)al comma 235, le parole: «entro il 30 aprile 2023» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno 2023»;
  5. d)al comma 237, le parole: «Entro il 30 aprile 2023» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 30 giugno 2023»;
  6. e)al comma 241, le parole: «Entro il 30 giugno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 1° settembre 2023»;
  7. f)al comma 243, alla lettera a), le parole: «alla data del 31 luglio 2023» sono sostituite dalle seguenti: «alla data del 30 settembre 2023».”

Art. 24

24.1

CroattiTurcoBarbara Floridia

Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.

24.2

CroattiTurcoBarbara Floridia

Apportare le seguenti modifiche:

  1. a) al comma 2:

        1) al primo periodo, sostituire le parole: “Per l’anno 2023 è istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con una dotazione di 20 milioni di euro” con le seguenti: “È istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con una dotazione di 20 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025,”;

            2) sostituire il secondo periodo con il seguente: “Delle risorse del predetto fondo possono avvalersi anche le società di cui al periodo precedente soccombenti in sentenze esecutive, o comunque parti debitrici in verbali di conciliazione giudiziale, aventi a oggetto risarcimenti liquidati in favore di superstiti di coloro che sono deceduti per patologie asbesto-correlate, compresi coloro che non erano dipendenti diretti delle società.”;

  1. b) dopo il comma 2, inserire il seguente:“2-bis. Agli oneri di cui al comma 2, quantificabili in complessivi 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.”

24.3

CroattiTurcoBarbara Floridia

Al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: “Delle risorse del predetto fondo possono avvalersi anche le società di cui al periodo precedente soccombenti in sentenze esecutive, o comunque parti debitrici in verbali di conciliazione giudiziale, aventi a oggetto risarcimenti liquidati in favore di superstiti di coloro che sono deceduti per patologie asbesto-correlate, compresi coloro che non erano dipendenti diretti delle società.”

24.4

BocciaLosaccoCottarelliMancaMisianiLorenzinNicita

Dopo il comma 4, inserire i seguenti:

        4-bis. Per l’anno 2023, la dotazione del Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione di cui all’articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, è incrementata di ulteriori 330 milioni di euro e quella del Fondo inquilini morosi incolpevoli di cui all’articolo 6, comma 5 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, è incrementata di 50 milioni di euro.

        4-ter. La revisione dei criteri di ripartizione delle risorse tra le Regioni e il successivo trasferimento ai Comuni come prevista dall’articolo 1, commi 8, 9 e 10, del decreto del Ministero delle infrastrutture 12 agosto 2020 è adottata entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

        4-quater. Per la ripartizione e il trasferimento dell’80 per cento delle somme di cui al comma 4-bis, sono adottate le modalità indicate dall’articolo 65, commi 2-ter e 2-quater del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, prevedendo misure di ulteriore coordinamento e unificazione dei due fondi e nuovi criteri ricavati dal monitoraggio effettuato con le modalità previste nel predetto decreto del Ministero delle infrastrutture. Il restante 20 per cento dello stanziamento è destinato e vincolato a sostenere iniziative dei Comuni e delle Prefetture per la sottoscrizione con le associazioni sindacali degli inquilini e le associazioni della proprietà edilizia di protocolli e intese per la graduazione programmata delle esecuzioni, con l’attivazione di cabine di regia, che prevedano oltre all’utilizzo delle risorse statali anche risorse aggiuntive regionali e comunali nonché piani di utilizzo di alloggi pubblici disponibili, previa attività di recupero leggero, favorendo in tal modo il passaggio a casa a casa per il conduttore obbligato al rilascio.

        4-quinquies. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’Interno, da adottare entro trenta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri di utilizzo e la ripartizione delle somme tra i comuni richiedenti ove siano stati sottoscritti protocolli di graduazione.

        4-sexies. Agli oneri di cui al comma 4-bis, pari a 380 milioni di euro per l’anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014 n. 190.»

MARTEDÌ 23 MAGGIO 2023
73ª Seduta (2ª pomeridiana)
Presidenza della Vice Presidente
CANTU’

La seduta inizia alle ore 19,50.

IN SEDE REFERENTE

(685) Conversione in legge del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro

(Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame sospeso nella prima seduta pomeridiana di oggi.

La presidente CANTU’ dà conto dei pareri formulati, sul testo del decreto-legge, dalla 1a, dalla 2a, dalla 3a, dalla 7a e dalla 9a Commissione, oltre che dal Comitato della legislazione.

Domanda quindi se vi siano altri iscritti a parlare in sede di discussione generale.

Interviene la senatrice MURELLI (LSP-PSd’Az), ponendosi criticamente sull’atteggiamento delle forze politiche di opposizione, assenti in Aula nonostante la Presidenza abbia offerto ampi spazi per un’approfondita di discussione sui contenuti del decreto-legge.

Si sofferma quindi sulla prima parte dell’articolato del decreto, a cominciare dalle misure sul cosiddetto “reddito di cittadinanza” (rammentando di averne seguito il provvedimento istitutivo in qualità di relatrice durante la scorsa legislatura).

Nel dettaglio, l’istituto sembra avere fallito i propri scopi sul piano occupazionale (anche perché non si tenne conto delle raccomandazioni espresse a suo tempo proprio dal Gruppo della Lega), in quanto si è trasformato in una misura esclusivamente assistenziale. Ciò principalmente a causa di una cattiva implementazione, avvenuta senza che la rete fosse completamente operativa e senza che i cosiddetti navigator, ossia le persone preposte ad assistere i richiedenti, fossero dotati di adeguati strumenti informatici.

Si è pertanto prodotta una grave frattura tra domanda e offerta di lavoro (segnalata con forza dal mondo imprenditoriale), con dati occupazionali ben al di sotto delle aspettative, soprattutto nel sud Italia, rendendo necessaria una revisione della normativa, limitando le forme di assistenza a chi ne ha veramente bisogno (come i disabili e le persone fragili), e cercando di valorizzare, a fini di incrementare l’occupazione, ulteriori istituti, come, ad esempio, il cosiddetto “programma Gol”.

L’oratrice si sofferma inoltre su ulteriori, positive misure recate dal decreto, quali il potenziamento dei controlli preventivi dell’INPS, il potenziamento dei servizi di controllo dell’Ispettorato generale del lavoro relativamente agli infortuni (accompagnato altresì da norme volte a responsabilizzare gli stessi datori di lavoro), la responsabilizzazione dei datori di lavoro relativamente all’istituto dell’alternanza scuola-lavoro (oltre a misure specifiche per tutelare gli studenti vittime di infortuni), gli incentivi per l’occupazione giovanile e per il potenziamento del fondo in favore delle nuove competenze, tramite misure che disciplinano i contratti di lavoro a termine e di espansione (con opportuni interventi sulla normativa di riferimento, risalente al 2018), pensate al fine di favorire un proficuo ricambio generazionale.

La presidente CANTU’, nell’esprimere parimenti il proprio rammarico per l’assenza delle forze politiche di opposizione, rinvia infine il seguito dell’esame del provvedimento in titolo.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 20.

MARTEDÌ 23 MAGGIO 2023
72ª Seduta (1a pomeridiana)
Presidenza della Vice Presidente
CANTU’

Interviene il vice ministro del lavoro e delle politiche sociali Maria Teresa Bellucci.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE REFERENTE

(685) Conversione in legge del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro

(Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta antimeridiana odierna.

La presidente CANTU’ rammenta la rinuncia a intervenire in discussione generale da parte degli iscritti nella seduta antimeridiana di oggi. Ricorda inoltre che le sedute già convocate nella giornata odierna e la seduta antimeridiana di domani sono finalizzate allo svolgimento della discussione generale, mentre nella seduta pomeridiana di domani sono previste le repliche della relatrice Mancini e del Governo.

Ha quindi la parola in sede di discussione generale il senatore MAGNI (Misto-AVS), il quale osserva in particolare la contrazione della platea dei beneficiari dell’Assegno di inclusione rispetto a quella dei beneficiari del Reddito di cittadinanza. Nota inoltre i vincoli stringenti posti alla fruizione dell’Assegno di inclusione.

Risulta poi fortemente criticabile l’adozione di disposizioni volte ad ampliare il ricorso a contratti di lavoro a tempo determinato e a prevedere forme di decontribuzione, mentre il provvedimento non contiene risposte alle categorie produttive, penalizzate dalla riduzione del potere d’acquisto.

La senatrice GUIDOLIN (M5S) rileva che mentre il Reddito di cittadinanza aveva carattere universalistico, la disciplina dell’Assegno di inclusione comporta discriminazioni anche a danno di soggetti fragili, mentre un aspetto positivo è costituito dalla possibilità di fruizione per i cittadini stranieri dopo cinque anni di residenza in Italia.

Il previsto coinvolgimento dei servizi sociali dei Comuni nella gestione dei percorsi di inclusione suscita preoccupazione in ordine alle capacità operative delle strutture dedicate. Ulteriori perplessità derivano dall’effettiva possibilità di incrocio tra domanda ed offerta di lavoro e dalla mancanza di riferimenti ai caregiver familiari. L’intervento in materia di causali nei contratti a termine dà luogo alla possibilità di ampliare l’area del lavoro sottopagato, mentre non sussistono misure idonee all’inclusione delle persone senza fissa dimora.

La senatrice FURLAN (PD-IDP) ritiene che l’introduzione dell’Assegno di inclusione depotenzi gli strumenti di contrasto alla povertà, oltre a comportare discriminazioni ingiustificate tra nuclei famigliari in situazioni simili, esclusivamente in base a criteri anagrafici che postulerebbero la sussistenza del requisito dell’occupabilità. Sono inoltre eccessivamente stringenti le previsioni in materia di decadenza del diritto alla fruizione dell’assegno di inclusione a fronte di offerte di lavoro in località lontane dal luogo di residenza. Non risulta inoltre chiaro l’impiego delle risorse derivanti dalla soppressione del Reddito di cittadinanza. Maggiore impegno doveva poi essere dedicato all’effettivo contrasto alla precarietà.

La senatrice ZAMBITO (PD-IDP) osserva che la disciplina dell’assegno di inclusione non tiene conto del necessario criterio dell’universalità del beneficio, mentre, per quanto riguarda l’attuazione, il coinvolgimento dei servizi sociali dei Comuni dà luogo a possibili disparità. Le stesse previsioni riguardanti l’età dei beneficiari sono discriminatorie e non tengono conto degli oggettivi ostacoli all’occupabilità. La distanza dalle sedi di svolgimento degli impieghi proposti costituisce un fattore eccessivamente stringente e iniquo. Il complesso delle misure recate è contraddittorio rispetto all’obiettivo dichiarato dal Governo di contrastare la natalità e determina una situazione conflittuale tra fasce sociali deboli, costituite dai disoccupati e dagli occupati a basso reddito, destinatari del beneficio, sia pur limitato nel tempo, del taglio del cuneo fiscale.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,35.

MARTEDÌ 23 MAGGIO 2023
71ª Seduta (antimeridiana)
Presidenza della Vice Presidente
CANTU’

Interviene il vice ministro del lavoro e delle politiche sociali Maria Teresa Bellucci.

La seduta inizia alle ore 10,35.

IN SEDE CONSULTIVA

(705) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 marzo 2023, n. 35, recante disposizioni urgenti per la realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 8a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il senatore RUSSO (FdI) riferisce sugli aspetti di competenza del decreto-legge n. 35. Segnala in primo luogo l’articolo 1, volto a modificare l’assetto societario della Stretto di Messina S.p.a, ridefinendo anche la composizione degli organi di amministrazione e controllo. In particolare, la remunerazione dei componenti di tali organi è determinata facendo rinvio alle norme civilistiche, derogando alla disciplina relativa agli amministratori e ai dipendenti delle società controllate da pubbliche amministrazioni. Le ulteriori disposizioni concernono l’attività di vigilanza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

L’articolo 2 ridefinisce il rapporto di concessione fra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la Stretto di Messina S.p.A. in considerazione delle modifiche apportate alla governance della società.

L’articolo 3, che disciplina il riavvio delle attività di programmazione e progettazione del Ponte sullo stretto di Messina, dispone, tra l’altro, che l’opera è inserita nell’Allegato infrastrutture del DEF.

L’articolo 3-bis detta disposizioni volte a disciplinare le procedure espropriative relative alle opere di realizzazione del Ponte.

L’articolo 4 introduce disposizioni finali e di coordinamento funzionali a consentire, in tempi rapidi, la riattivazione della società e la ridefinizione dei rapporti contrattuali dalla medesima stipulati, mentre l’articolo 5 disciplina l’entrata in vigore del provvedimento.

Il senatore MAGNI (Misto-AVS) esprime contrarietà rispetto all’opera oggetto del provvedimento in esame. Il medesimo decreto-legge difetta inoltre, a suo giudizio, dei presupposti costituzionali di necessità e urgenza.

La costruzione del ponte sullo Stretto di Messina non ha oltretutto carattere prioritario a fronte delle carenze infrastrutturali che sussistono all’interno dello stesso territorio siciliano. L’iniziativa del Governo risponde piuttosto ad una logica propagandistica.

La senatrice ZAMPA (PD-IDP) rileva i forti dubbi in merito alla realizzabilità dell’opera e alla sua compatibilità ambientale emersi dalle audizioni svolte presso l’altro ramo del Parlamento. Le stime più attendibili pongono inoltre in luce l’enorme aumento dei costi, oltretutto in assenza delle necessarie coperture finanziarie. Risulta peraltro maggiormente rilevante la necessità di investimenti mirati alla sicurezza dei territori.

Il senatore MAZZELLA (M5S) sostiene il carattere propagandistico dell’iniziativa del Governo, specie tenuto conto dell’attuale insussistenza dei mezzi a disposizione per l’effettivo avvio dell’opera, la quale assorbirebbe comunque risorse che sarebbero più utilmente destinate al settore sanitario.

Esprime quindi la contrarietà del proprio Gruppo al provvedimento in esame.

Il relatore RUSSO (FdI) pone in evidenza l’utilità strategica per lo sviluppo del ponte sullo Stretto di Messina, che, ponendo rimedio a una situazione di isolamento, comporterebbe vantaggi anche per il settore sanitario. Presenta quindi una proposta di parere favorevole.

La presidente CANTU’ avverte che si passerà alla votazione della proposta di parere.

Interviene per dichiarazione di voto contrario a nome del Gruppo la senatrice ZAMBITO (PD-IDP), la quale sottolinea la mancanza di garanzie in ordine all’impatto ambientale, nonché le lacune normative in materia di tutela dei lavoratori e di procedure di esproprio, attualmente particolarmente penalizzanti.

Il senatore ZULLO (FdI) ricorda che la costruzione del ponte sullo Stretto di Messina era contemplata nel programma elettorale della coalizione che attualmente costituisce la maggioranza parlamentare. Giudica quindi sfavorevolmente, la tendenza a opporsi all’opera con motivazioni preconcette, mentre sarebbe auspicabile un atteggiamento di critica costruttiva. Preannuncia infine il voto favorevole del proprio Gruppo.

La senatrice MURELLI (LSP-PSd’Az) ritiene che la costruzione del ponte sullo Stretto di Messina sarebbe espressione di una tendenza all’innovazione fortemente positiva per il Paese, specie nel confronto internazionale, caratterizzato dalla ricerca di soluzioni ingegneristiche di elevata complessità nel settore delle infrastrutture. Dichiara pertanto il voto favorevole del suo Gruppo.

Il senatore SILVESTRO (FI-BP-PPE) fa riferimento alla coerenza con il programma elettorale dell’attuale maggioranza e pone in evidenza i vantaggi dell’opera anche sul piano dell’immagine. L’investimento relativo alla costruzione del ponte sullo Stretto di Messina non comporterebbe peraltro sacrifici a carico delle aree non direttamente interessate dalla costruzione. Dichiara quindi il voto favorevole del proprio Gruppo.

Verificata la presenza del numero legale per deliberare, la Commissione approva infine a maggioranza la proposta di parere.

(108-376-B) Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all’imposizione dei lavoratori frontalieri, con Protocollo aggiuntivo e Scambio di lettere, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, b) Protocollo che modifica la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con Protocollo aggiuntivo, conclusa a Roma il 9 marzo 1976, così come modificata dal Protocollo del 28 aprile 1978 e dal Protocollo del 23 febbraio 2015, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, nonché norme di adeguamento dell’ordinamento interno, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 3a e 6a riunite. Esame. Parere favorevole)

Il relatore RUSSO (FdI) ricapitola preliminarmente le finalità del disegno di legge in esame e le fasi precedenti dell’iter.

Nel riferire in merito agli aspetti di competenza delle disposizioni inserite dalla Camera dei deputati fa quindi riferimento ai commi 1 e 2 del nuovo articolo 12. In particolare, è disposto che a decorrere dal 1° febbraio 2023 i giorni di lavoro svolti nello Stato di residenza in modalità di telelavoro dai lavoratori frontalieri rientranti nel campo di applicazione dell’Accordo con la Svizzera in materia di imposizione si considerano effettuati nell’altro Stato, fino al 40 per cento del tempo di lavoro.

In conclusione formula una proposta di parere favorevole.

Previa verifica della presenza del numero legale, la proposta di parere è messa ai voti, risultando approvata.

La presidente CANTU’ constata l’unanimità della Commissione.

IN SEDE REDIGENTE

(227) Maria Cristina CANTU’ e altri.  Misure per il potenziamento della medicina territoriale in prevenzione e assistenza primaria

(Discussione e rinvio)

La relatrice MURELLI (LSP-PSd’Az) illustra innanzitutto le finalità del disegno di legge in esame, recante misure per il potenziamento della medicina territoriale in prevenzione e assistenza primaria.

Passa quindi all’articolo 1, che, al comma 1, istituisce la Rete di medicina territoriale “Salute Globale” (One Health), composta dai medici del ruolo unico di assistenza primaria.

La Rete, in base al successivo comma 2, è integrata con la partecipazione dei pediatri di libera scelta, degli specialisti ambulatoriali interni e delle farmacie convenzionate con il Servizio sanitario nazionale (SSN) nonché con il Dipartimento di prevenzione per gli interventi di prevenzione primaria, secondaria e terziaria, correlati ai cambiamenti climatici e all’inquinamento atmosferico, e con il Dipartimento di salute mentale per i programmi di screening nell’età evolutiva. L’articolazione e le linee fondamentali del funzionamento della Rete, basata a livello organizzativo sulle “aggregazioni funzionali territoriali” (AFT) e sulle Case della Comunità, sono quindi specificate dal comma 3. Il successivo comma 4 dispone in ordine all’integrazione con il sistema di continuità territoriale, particolarmente al fine di ridurre gli accessi ai pronto soccorso e potenziare la gestione domiciliare.

Inoltre è previsto dal comma 5 che i medici del ruolo unico di assistenza primaria, i pediatri di libera scelta e gli specialisti ambulatoriali interni operino nell’assetto organizzativo definito dalla regione e aderiscano all’Ecosistema dei dati sanitari (EDS).

L’articolo 2 dispone in materia di rapporto tra il Servizio sanitario nazionale e medici di assistenza primaria, apportando modifiche all’articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. In primo luogo, si prevede che le regioni definiscano, nell’ambito del distretto sanitario, l’organizzazione dei servizi territoriali di assistenza primaria promuovendone l’integrazione con il settore sociale, anche con riferimento all’assistenza domiciliare, e con i servizi ospedalieri, al fine di migliorare il livello di efficienza e di capacità di presa in carico dei cittadini.

Il rapporto fra il Servizio sanitario nazionale e medici di medicina generale, pediatri di libera scelta e specialisti ambulatoriali resta demandato alla disciplina posta da apposite convenzioni conformi agli accordi collettivi nazionali, in aderenza a una serie di principi. È inoltre delineata la disciplina riguardante il medico del ruolo unico di assistenza primaria e si interviene sulla normativa concernente la scelta del medico di assistenza primaria. Si prefigura poi un trattamento sanzionatorio in relazione agli eventuali inadempimenti dei medici e, infine, è disposto che le aziende sanitarie locali, in accordo con le rappresentanze sindacali maggiormente rappresentative, sulla base della programmazione regionale e nell’ambito degli indirizzi nazionali, individuino gli obiettivi e concordino i programmi di attività delle AFT.

L’articolo 3 reca una serie di misure volte a sopperire alla carenza congiunturale di medici convenzionati.

L’articolo 4 contiene disposizioni di garanzia, coordinamento e adeguamento normativo, mentre l’articolo 5 individua le modalità di finanziamento del potenziamento della medicina territoriale.

La senatrice ZAMPA (PD-IDP) richiama l’attenzione per il prosieguo della discussione, sulla necessità di congiunzione con ulteriori disegni di legge riguardanti la medesima materia presentati dal proprio Gruppo.

La PRESIDENTE fornisce rassicurazioni al riguardo, ponendo in evidenza l’utilità dell’arricchimento del dibattito che comporterebbe la trattazione di ulteriori proposte. Sollecita inoltre una riflessione in merito all’opportunità dello svolgimento di audizioni.

Il senatore ZULLO (FdI) ritiene che successivamente all’eventuale assegnazione di nuovi disegni di legge la questione dell’organizzazione dei lavori potrà essere oggetto di valutazione da parte dell’Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, tenendo conto della finalità di una discussione approfondita e aperta alla condivisione.

La senatrice PIRRO (M5S) rileva la necessità delle audizioni in ragione della rilevanza della materia.

Il senatore MAGNI (Misto-AVS) si associa in merito all’opportunità dello svolgimento di audizioni. Suggerisce inoltre di procedere una trattazione aperta a ulteriori contributi, secondo con una visione organica della materia.

La relatrice MURELLI (LSP-PSd’Az) suggerisce di rimettere all’Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi la valutazione in ordine all’opportunità di procedere ad audizioni, alla luce di eventuali successivi abbinamenti di altre iniziative legislative.

La presidente CANTU’ richiama l’attenzione sulla coerenza dell’impostazione della materia del disegno di legge in titolo con il parere espresso dalla Commissione sul Documento di economia e finanza in relazione a medicina territoriale, emergenza urgenza e salute mentale. Rileva inoltre l’utilità di una trattazione ampia e organica della materia.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE
(685) Conversione in legge del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro

(Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta del 9 maggio.

La presidente CANTU’ invita i Gruppi a segnalare le richieste di intervento in discussione generale al fine di un’oculata e razionale organizzazione dei lavori.

La senatrice ZAMPA (PD-IDP) segnala la volontà di intervenire di tutte le rappresentanti del proprio Gruppo, nonché la congruità delle convocazioni previste ai fini di una trattazione adeguata.

La senatrice GUIDOLIN (M5S) fa a sua volta presente l’intenzione di intervenire in discussione generale da parte dell’intera rappresentanza del suo Gruppo, a partire dall’odierna seduta pomeridiana.

Constatato che non ci sono richieste di intervento nella presente seduta, la PRESIDENTE dispone il rinvio del seguito dell’esame.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 11,35.

MARTEDÌ 23 MAGGIO 2023
2ª Seduta (notturna)
Presidenza del Presidente della 6ª Commissione
GARAVAGLIA

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Matilde Siracusano.

La seduta inizia alle ore 20,10.

IN SEDE REFERENTE

(714) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, recante misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell’esame e rinvio)

Riprende l’esame, sospeso nella seduta pomeridiana di oggi.

Il presidente GARAVAGLIA comunica che sono stati presentati 50 ordini del giorno e 172 emendamenti, che saranno pubblicati non appena sarà disponibile il relativo fascicolo; domanda altresì se vi siano ulteriori iscritti a parlare in sede di discussione generale.

Il senatore ZULLO (FdI) osserva che provvedimenti come quelli iscritti all’ordine del giorno recano misure emergenziali per far fronte a problemi la cui genesi, però, non rientra nell’alveo di responsabilità del presente Governo.

È il caso, ad esempio, delle discutibili misure relative al Payback sui dispositivi medici. La normativa in questione -che ha prodotto molte disfunzionalità e numerose sperequazioni a danno delle imprese e in ordine alle quali il decreto-legge in esame reca una serie di misure tampone- era stata varata dal governo Renzi e ripresa negli ultimi mesi di vita del governo Draghi. Allo stesso modo, si è resa altresì necessaria una misura immediata per fronteggiare la carenza strutturale, del pari frutto delle politiche poste in essere dai precedenti esecutivi, di personale medico ed infermieristico, al fine di evitare la chiusura di numerose strutture ospedaliere, soprattutto nelle zone montane.

Il senatore MAZZELLA (M5S) si pone problematicamente sulla disposizione recata dall’articolo 15-ter, comma 4, lettera a). Essa, infatti, consentirebbe agli odontoiatri di esercitare attività di medicina estetica non invasiva al terzo superiore, terzo medio e terzo inferiore del viso, ponendosi però in contrasto con le prescrizioni della legge n. 409 del 1985, che limiterebbe gli interventi dell’odontoiatra alla sola parte inferiore del viso.

Preannuncia pertanto la presentazione di specifici emendamenti volti a sanare l’antinomia, espungendo il “terzo superiore” dalla disposizione in questione.

Poiché nessun altro chiede di intervenire, il presidente GARAVAGLIA dichiara chiusa la discussione generale.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 20,20.

MARTEDÌ 23 MAGGIO 2023
1ª Seduta (pomeridiana)
Presidenza del Presidente della 6ª Commissione
GARAVAGLIA

Interviene il sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze Lucia Albano.

La seduta inizia alle ore 14,15.

IN SEDE REFERENTE

(714) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, recante misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

La senatrice TUBETTI (FdI), relatrice per la 6a Commissione, riferisce sugli aspetti finanziari del decreto legge in esame, recante misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali.

L’articolo 1 disciplina il rafforzamento del bonus sociale per l’elettricità e il gas, prevedendo, al comma 1, la rideterminazione delle agevolazioni tariffarie per determinate categorie svantaggiate. Inoltre, in base al comma 2, le agevolazioni per i nuclei familiari con almeno quattro figli a carico sono rideterminate sulla base dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).

L’articolo 2, al comma 1, con riguardo alle somministrazioni di gas metano, per usi civili e industriali, reca una proroga della riduzione dell’aliquota IVA al 5 per cento. Ai successivi commi 4 e 5 si conferma, per il mese di aprile, l’applicazione agli scaglioni di consumo fino a 5.000 metri cubi l’anno delle aliquote negative della componente tariffaria UG2C, benché ridotte del 65 per cento rispetto al primo trimestre e, per tutto il secondo trimestre 2023, l’azzeramento delle altre aliquote degli oneri generali di sistema per il settore gas.

L’articolo 3 prevede l’erogazione di un contributo a parziale compensazione delle spese sostenute dalle famiglie per le spese di riscaldamento.

L’articolo 4 riconosce, abbassandone le percentuali, anche nel secondo trimestre 2023 alcuni crediti di imposta già concessi nel 2022 e per il primo trimestre 2023 per contrastare l’aumento dei costi dell’energia elettrica e del gas in capo alle imprese. Il comma 10-bis in particolare interviene sui finanziamenti concessi a PMI agricole e della pesca e destinati alla realizzazione di impianti per la produzione di energia rinnovabile, relativamente alla garanzia diretta rilasciata dall’Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA).

L’articolo 4-bis, composto di un solo comma, incrementa il «Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano».

L’articolo 5 ridetermina la base imponibile ai fini del calcolo del contributo di solidarietà temporaneo per il 2023 per i soggetti operanti nei settori dell’energia elettrica, del gas naturale o dei prodotti petroliferi.

L’articolo 6 dispone una deroga alla disciplina vigente sulla determinazione del reddito imponibile correlato alla produzione di energia, relativamente a fonti rinnovabili agroforestali e a fonti fotovoltaiche.

In materia di interventi finalizzati al risparmio energetico, l’articolo 7 autorizza il cumulo tra agevolazione fiscale e contributo regionale o delle province autonome di Trento e Bolzano.

L’articolo 7-bis interviene in materia di dichiarazione di inizio lavori asseverata nelle strutture turistiche o termali per gli impianti fotovoltaici con moduli collocati su coperture piane o falde, di potenza fino a 1 MW per l’autoconsumo.

L’articolo 7-ter rifinanzia il fondo istituito dalla legge di bilancio per il 2022 in favore dei comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della Regione Sardegna con popolazione inferiore a 5 mila abitanti e caratterizzati da criticità strutturali evidenziate da specifici indicatori.

L’articolo 7-quater riconosce un credito d’imposta alle start-up operanti nei settori dell’ambiente, delle energie rinnovabili e della sanità per le spese sostenute in attività di ricerca volte a garantire la sostenibilità ambientale e la riduzione dei consumi energetici.

L’articolo 7-quinquies prevede un contributo di 3 milioni di euro per l’anno 2023 in favore della fondazione «Istituto di Ricerche Tecnopolo Mediterraneo per lo Sviluppo Sostenibile».

In relazione ai versamenti effettuati dalle aziende produttrici di dispositivi medici alle regioni, l’articolo 9 dispone che le aziende possono portare in detrazione l’IVA determinata scorporando la medesima dall’ammontare dei versamenti effettuati.

L’articolo 17 è volto a consentire la definizione di avvisi di accertamento, avvisi di rettifica e di liquidazione e atti di recupero non impugnati e ancora impugnabili al 1° gennaio 2023, nonché a estendere l’ambito applicativo della conciliazione agevolata delle controversie, già disposta dalla legge di bilancio 2023 con riferimento alle liti pendenti al 1° gennaio 2023

L’articolo 17-bis introduce una specifica disciplina che consente agli enti territoriali, ove si avvalgano della riscossione diretta delle proprie entrate o affidino tale servizio a soggetti privati, di applicare alcuni istituti deflativi del contenzioso disciplinati dalla legge di bilancio 2023.

L’articolo 18 apporta modifiche alla disciplina della regolarizzazione di omessi o carenti versamenti di importi rateali, disciplinata dalla legge di bilancio 2023.

L’articolo 19 introduce delle modifiche ai termini previsti dalla legge di bilancio 2023 per avvalersi della regolarizzazione di violazioni formali del pagamento di alcuni tributi e del cosiddetto ravvedimento speciale.

L’articolo 20 incide sui termini di alcuni istituti di deflazione del contenzioso e di definizione agevolata della pretesa tributaria disciplinati dalla legge di bilancio 2023.

L’articolo 21, con norme di interpretazione autentica, precisa l’ambito di applicazione della disciplina del ravvedimento speciale.

L’articolo 22 estende all’Agenzia delle entrate-Riscossione l’applicazione delle disposizioni concernenti la prenotazione a debito di alcune spese processuali previste dal Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia.

L’articolo 23 introduce, nell’ambito delle procedure agevolate di regolarizzazione fiscale previste dalla legge di bilancio 2023, una causa di non punibilità, a determinate condizioni, per taluni reati tributari.

L’articolo 24, comma 1, incrementa il Fondo per il finanziamento della partecipazione italiana alle missioni internazionali.

L’articolo 24, al comma 3, rifinanzia il Fondo destinato all’attuazione della manovra di bilancio 2023-2025, istituito nello stato di previsione del MEF dal decreto-legge Aiuti-quater. Il successivo comma 4 incrementa il Fondo di parte capitale per il sostegno delle eccellenze nella gastronomia e dell’agroalimentare italiano. Il comma 5 istituisce nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy un Fondo finalizzato a sostenere le imprese elettrivore localizzate nelle Regioni insulari e per le quali è istituito un tavolo di crisi nazionale, mentre i commi 6 e 7 recano le disposizioni per la copertura degli oneri recati dal provvedimento in esame.

L’articolo 24-bis stabilisce che le disposizioni del decreto legge in esame sono applicabili nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano, solo se non in contrasto con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche in riferimento alla clausola di maggior favore introdotta dall’articolo 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001.

La relatrice per la 10a commissione MINASI (LSP-PSd’Az) segnala in primo luogo che l’articolo 8 istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, un fondo da ripartire tra le regioni e le province autonome, quale contributo statale al ripiano del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici. Prevede, inoltre, la possibilità, a determinate condizioni, per le aziende fornitrici di dispositivi medici, di versare una somma pari al 48 per cento di quanto dovuto a titolo di contributo al ripiano. L’articolo dispone altresì in ordine alle modalità di compilazione della fattura elettronica riguardante i dispositivi medici e prevede, ai fini del ripiano medesimo, la possibilità di finanziamenti assistiti dalla garanzia del Fondo già costituito presso il Mediocredito Centrale Spa.

L’articolo 10 disciplina gli affidamenti a terzi dei servizi medici ed infermieristici, effettuati per sopperire alle carenze di organico, delineandone presupposti, modalità e limiti.

L’articolo 11 dispone che le aziende e gli enti del Servizio Sanitario nazionale possano ricorrere alle prestazioni aggiuntive previste dalla contrattazione collettiva nazionale per il personale medico e infermieristico.

L’articolo 12, in relazione al personale sanitario medico dei servizi di emergenza-urgenza, stabilisce un regime temporaneo e speciale per l’ammissione ai concorsi per l’accesso alla dirigenza medica del Servizio sanitario nazionale nella disciplina di Medicina d’emergenza e urgenza. La norma è volta inoltre a consentire ai medici in formazione specialistica di assumere, su base volontaria e al di fuori dall’orario dedicato alla formazione, incarichi libero-professionali, anche di collaborazione coordinata e continuativa, presso i servizi di emergenza-urgenza ospedalieri del Servizio sanitario nazionale, nonché presso enti e associazioni che, senza scopo di lucro, svolgono attività di raccolta di sangue ed emocomponenti. Viene anche ammessa la trasformazione del rapporto di lavoro da orario pieno a orario ridotto o parziale per il personale operante nei servizi di emergenza-urgenza degli enti del Servizio sanitario nazionale in possesso dei requisiti per il pensionamento anticipato previsti dall’ordinamento vigente. Infine, al personale sanitario per cui il primo accredito contributivo decorre successivamente al 1° gennaio 1996, è riconosciuto, ai fini dell’accesso alla pensione di vecchiaia ed alla pensione anticipata, l’incremento dell’età anagrafica con un coefficiente di trasformazione specifico per l’attività svolta nei servizi di urgenza ed emergenza presso aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale.

Il comma 1 dell’articolo 13 modifica la normativa transitoria che consente lo svolgimento da parte del personale rientrante nelle professioni infermieristiche od ostetrica ovvero nelle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione ed appartenente al comparto contrattuale pubblico della sanità di altre prestazioni al di fuori dell’orario di servizio. Il successivo comma 1-bis estende al personale tecnico e professionale reclutato dagli enti del Servizio sanitario nazionale una disciplina transitoria in tema di stabilizzazione.

L’articolo 14 modifica una disciplina in tema di reclutamento, a tempo determinato e con orario a tempo parziale, di medici specializzandi e di altri professionisti sanitari in corso di specializzazione, posta dalla legge di bilancio 2019.

L’articolo 15 consente l’esercizio temporaneo in deroga dell’attività lavorativa da parte di coloro che intendono esercitare presso strutture sanitarie o socio-sanitarie pubbliche, ovvero private o private accreditate, una professione medica, sanitaria ovvero una attività prevista per gli operatori di interesse sanitario, in base ad una qualifica professionale conseguita all’estero. Con le medesime finalità l’articolo interviene sugli articoli 27 e 27-quater del testo unico in materia di immigrazione.

L’articolo 15-bis è finalizzato a fare fronte alla carenza di operatori di interesse sanitario in tutto il territorio nazionale, con particolare riferimento al settore della medicina sportiva.

L’articolo 15-ter abolisce, per i laureati in odontoiatria e protesi dentaria e per i laureati in medicina e chirurgia abilitati all’esercizio della professione di odontoiatra, il requisito della specializzazione ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici per dirigente medico odontoiatra e ai fini dell’accesso alle funzioni di specialista odontoiatra ambulatoriale del Servizio sanitario nazionale. Inoltre, consente agli odontoiatri di esercitare alcune specifiche attività di medicina estetica e abroga la disposizione che preclude la contemporanea iscrizione all’Albo di odontoiatra e ad altro Albo professionale.

L’articolo 16, al comma 1, introduce una specifica sanzione per le lesioni non aggravate procurate agli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell’esercizio delle loro funzioni. Il successivo comma 1-bis prevede la possibilità di istituire presidi fissi della Polizia di Stato presso le strutture ospedaliere pubbliche e convenzionate dotate di un servizio di emergenza-urgenza.

Il comma 2 dell’articolo 24 istituisce un Fondo per le vittime dell’amianto, destinato al riconoscimento di un intervento in favore dei lavoratori di società partecipate pubbliche che abbiano contratto patologie asbesto-correlate durante l’attività lavorativa prestata presso i cantieri navali, nonché, in caso di decesso, in favore degli eredi dei medesimi lavoratori.

Il presidente GARAVAGLIA rammenta l’esiguità del tempo a disposizione delle Commissioni riunite in conseguenza della calendarizzazione in Aula del provvedimento. Propone quindi di porre il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno alle ore 16 di oggi.

Le Commissioni riunite convengono.

Il senatore MAGNI (Misto-AVS), la senatrice LORENZIN (PD-IDP), il senatore COTTARELLI (PD-IDP) e la senatrice ZAMPA (PD-IDP) chiedono ragguagli in merito alla possibilità dello svolgimento effettivo della discussione generale.

Il presidente GARAVAGLIA osserva che i tempi a disposizione delle Commissioni riunite sono determinati dall’ormai prossimo termine di decadenza del decreto-legge in esame.

La senatrice ZAMPA (PD-IDP) auspica una migliore suddivisione del tempo riservato alla trattazione dei decreti-legge a disposizione di ciascun ramo del Parlamento.

La senatrice GUIDOLIN (M5S) ricorda le convocazioni della 10a Commissione previste per la giornata odierna.

La senatrice CANTU’ (LSP-PSd’Az) precisa che le convocazioni della 10a Commissione sono funzionali allo svolgimento di un’ampia discussione generale su un altro decreto-legge di notevole rilevanza.

La senatrice LORENZIN (PD-IDP) osserva che in ragione dell’importanza del provvedimento in titolo sarebbe stata opportuna una programmazione dei lavori maggiormente adeguata. Sottolinea inoltre le carenze del provvedimento alla luce dell’attuale emergenza in Emilia Romagna.

Ha quindi la parola in sede di discussione generale il senatore COTTARELLI (PD-IDP), il quale esprime stupore per l’adozione da parte del Governo di ulteriori misure che sostanzialmente configurano forme di condono fiscale.

La senatrice PIRRO (M5S) rileva la sussistenza di notevoli criticità riguardo il sistema sanitario, cui non si risponde con misure di carattere strutturale. Ulteriori perplessità suscitano le disposizioni riguardanti l’assunzione dei medici specializzandi e l’estensione delle possibilità del ricorso a medici gettonisti nei punti di pronto soccorso in contraddizione con quanto in precedenza prospettato dal Ministro della salute. Suscita inoltre preoccupazione la possibilità garantita alle Regioni di formare personale per l’esercizio di professioni sanitarie non adeguatamente qualificato.

Il senatore MAGNI (Misto-AVS) lamenta la mancanza di un approccio strutturale alla questione dell’aumento dei costi energetici, particolarmente riguardo all’IVA gravante sulle accise, a fronte della mancanza di misure idonee per il reperimento di risorse e dell’adozione di misure di condono fiscale. In ambito sanitario, risulta criticabile l’ampliamento del ricorso ai medici gettonisti.

La senatrice ZAMPA (PD-IDP) pone in rilievo l’esigenza del reperimento di risorse adeguate alla tenuta del sistema sanitario pubblico. Le misure riguardanti l’impiego di medici gettonisti smentisce le dichiarazioni in merito del Ministro della salute, mentre le disposizioni tese a consentire a odontoiatri e medici dentisti di operare nel campo della medicina estetica appare inoltre in conflitto con l’esigenza di tutela della salute e comporta il rischio di determinare numerosi contenziosi.

Richiama infine la questione della stabilizzazione dei ricercatori precari degli IRCCS.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DI SEDUTA

Il presidente GARAVAGLIA (LSP-PSd’Az) avverte che le Commissioni riunite sono convocate per un’ulteriore seduta alle ore 20 di oggi, o comunque al termine della seconda seduta pomeridiana della 10a Commissione.

Le Commissioni riunite prendono atto.

La seduta termina alle ore 15,05.

 

redazione