(Dal Resoconto Sommario)
SEDE CONSULTIVA
Martedì 20 luglio 2004. – Presidenza del presidente Domenico BENEDETTI VALENTINI. – Interviene il sottosegretario di Stato per le attività produttive Giovanni Dell’Elce.
La seduta comincia alle 11.30.
Rendiconto generale dell’Amministrazione dello Stato per l’esercizio finanziario 2003.
C. 5094 Governo.
Disposizioni per l’assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle amministrazioni autonome per l’anno finanziario 2004.
C. 5095 Governo.
Tabella n. 4: Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l’anno finanziario 2003 (limitatamente alle parti di competenza).
(Parere alla V Commissione).
(Seguito dell’esame congiunto e conclusione – Relazione favorevole con osservazioni).
La Commissione inizia l’esame del provvedimento.
Dario GALLI (LNFP), relatore, formula una proposta di relazione favorevole con osservazioni (vedi allegato 1).
Roberto GUERZONI (DS-U) dichiara voto contrario sulla proposta di relazione, non condividendo il contenuto dei provvedimenti in esame, che sono espressioni delle errate scelte di politica economica e di bilancio compiute dal Governo. Ritiene inoltre che non sia condivisibile lo schema di regolamento sull’organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (Atto n. 383), di cui la I Commissione Affari costituzionali ha da poco concluso l’esame, con particolare riferimento alla figura del Segretario generale, quale organo apicale dell’amministrazione, e alla suddivisione delle competenze in tredici direzioni generali.
La Commissione approva la proposta di relazione del relatore.
Nuove norme sulla rappresentanza militare.
C. 932 e abb.
(Parere alla IV Commissione).
(Seguito dell’esame e rinvio).
La Commissione prosegue l’esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 14 luglio 2004.
Marcello TAGLIALATELA (AN) relatore, formula una proposta di parere favorevole.
Roberto GUERZONI (DS-U) illustra una proposta di parere alternativo (vedi allegato 2), sottolineando come il provvedimento affronti una materia delicata, dovendosi conferire alle rappresentanze militari effettive capacità di rappresentazione delle esigenze degli appartenenti alle Forze armate, pur senza giungere al riconoscimento delle prerogative delle organizzazioni sindacali. Segnala l’opportunità di inserire condizioni e osservazioni nel parere dalla Commissione, in particolare con riferimento all’articolo 8, laddove si prevede che in caso di dissenso sulle proposte del Ministero della funzione pubblica il testo venga comunque formalizzato entro dieci giorni dalla presentazione delle osservazioni del COCER ai ministri interessati; occorre prevedere in tale ambito almeno una clausola di garanzia che consenta ai COCER di sospendere e rinviare la decisione e poterne rappresentare direttamente le ragioni al Presidente del Consiglio.
Segnala inoltre come nel provvedimento in esame vengano introdotte pesante limitazioni temporali nell’attività dei consigli di rappresentanza di base (COBAR) e di quelli intermedi (COIR). Ritiene altresì che non sia condivisibile la previsione dell’impossibilità per gli eletti ai COCER di mantenere l’incarico elettivo al COBAR e al COIR, determinando così il loro distacco dalla base da rappresentare. Evidenzia infine come non venga affrontata nel testo la questione di garantire la rappresentatività alle donne, che sono ormai entrate a far parte delle Forze armate.
Emerenzio BARBIERI (UDC) ritiene debbano essere chiarite le ragioni per le quali, all’articolo 5, comma 3, si preveda che l’amministrazione militare competente per territorio si avvale del concorso di un Comitato regionale interforze per curare i rapporti con le regioni in ordine alle prestazioni sanitarie.
Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente, evidenzia come la materia sanitaria sia di competenza regionale e come gli appartenenti delle Forze armate abbiano specifiche esigenze di prestazioni sanitarie cui non sempre possono fornire soddisfacente risposta le strutture della sanità militare.
Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell’esame ad altra seduta.
Decreto-legge 136/04: Funzionalità di taluni settori della pubblica amministrazione.
C. 5150 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla I Commissione).
(Esame e rinvio).
La Commissione inizia l’esame.
Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente, avverte che sostituirà il relatore, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna.
Rileva quindi come il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, già approvato dal Senato, sia stato assegnato alla I Commissione lo scorso 15 luglio 2004 e giungerà a scadenza il prossimo 27 luglio 2004. Il decreto-legge n. 136 del 2004, era composto in origine da 8 articoli (oltre a quello relativo all’entrata in vigore); successivamente, è stato ampiamente modificato e integrato dal Senato nel corso dell’esame del disegno di legge di conversione (A.S. 2978). In particolare, il Senato ha inserito 24 nuovi articoli nel testo del provvedimento e 3 ulteriori articoli in quello del disegno di legge di conversione.
L’articolo 1 del decreto-legge differisce al 31 dicembre 2004 la validità di alcune categorie di contratti di lavoro a tempo determinato in essere presso l’INPS, l’INPDAP, l’INAIL e il Centro nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA).
L’articolo 1-bis reca disposizioni volte al riallineamento delle posizioni di carriera del personale appartenente ai ruoli marescialli dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica con quelle del personale del ruolo ispettori dell’Arma dei Carabinieri.
L’articolo 1-ter modifica l’articolo 24 del decreto legislativo 165/2001, in materia di trattamento economico accessorio dei dirigenti sopprimendo, tra l’altro, il meccanismo previsto dal comma 9 di quell’articolo al fine di armonizzare le risorse a ciò destinate presso le singole Amministrazioni.
L’articolo 1-quater riconosce ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni – con l’esclusione di talune categorie – la facoltà di richiedere il trattenimento in servizio fino al compimento del 70o anno di età. La permanenza in servizio è subordinata all’accoglimento della domanda da parte dell’amministrazione di appartenenza.
L’articolo 2 fa salvi, al comma 1, gli effetti giuridici ed economici di quattro ordinanze del Commissario straordinario dell’Associazione italiana della Croce Rossa, concernenti l’organizzazione dell’ente. Il comma 2 assimila ai fini fiscali la Società Dante Alighieri alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale.
L’articolo 3 reca una norma di interpretazione autentica concernente l’estensione del diritto di opzione attribuito al personale della Presidenza del Consiglio dei ministri dall’articolo 12, comma 1, lett. c), della legge 59/1997.
L’articolo 3-bis introduce alcune modifiche alla disciplina della mobilità dei dirigenti dello Stato allo scopo di agevolarne le relative procedure, prevedendo tra l’altro che essa venga effettuata attraverso il passaggio diretto di dirigenti tra amministrazioni diverse.
Gli articoli 3-ter e 3-quater sono volti a regolare alcune questioni problematiche della vigente disciplina in materia di segretari comunali e provinciali, con specifico riguardo agli istituti del collocamento in «disponibilità» e della «mobilità» dei segretari.
L’articolo 3-quinquies prevede che al Presidente della Commissione per le adozioni internazionali sia attribuita un’indennità, il cui concreto ammontare dovrà essere determinato da un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il ministro dell’economia e delle finanze.
L’articolo 4 consente che il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio continui ad avvalersi di personale appartenente ad altre amministrazioni pubbliche, a tal fine collocato in posizione di comando o in posizione analoga.
L’articolo 5 prevede che entro 30 giorni il Consiglio superiore dei lavori pubblici, di concerto con il Dipartimento della protezione civile, emani norme tecniche finalizzate a garantire uniformi livelli di sicurezza nel campo delle costruzioni. La redazione di tali norme avrà luogo secondo un programma di priorità per gli edifici scolastici e sanitari.
L’articolo 5-bis prevede una procedura abbreviata per accelerare la realizzazione delle varianti in corso d’opera legate agli interventi previsti per i giochi olimpici invernali di Torino del 2006.
L’articolo 5-ter autorizza le regioni a prorogare, per comprovate esigenze e non oltre il 31 dicembre 2005, i termini per l’adeguamento degli edifici scolastici alle norme antinfortunistiche previste da alcune disposizioni legislative, al fine di consentire il completo utilizzo delle risorse già stanziate.
L’articolo 6 interviene sul procedimento di nomina dei presidenti delle autorità portuali prevedendo che, qualora non sia raggiunta la prevista intesa con la regione interessata, la questione sia decisa dal Consiglio dei ministri. L’articolo 7 riserva la fruizione di una serie di agevolazioni fiscali alle società ed alle associazioni sportive dilettantistiche che siano in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI. L’articolo 8 interviene sull’assetto organizzativo del Ministero della difesa, ampliando da dieci ad undici le direzioni generali in cui si articola. L’articolo 8-bis estende le riserve di posti a favore dei disabili (di cui alla legge 68/1999) al corso-concorso per il reclutamento dei dirigenti scolastici, previsto dall’articolo 29 del decreto legislativo 165/2001, nonché alle procedure per il conferimento di incarichi annuali di presidenza negli istituti di istruzione secondaria ed artistica. L’articolo 8-ter posticipa, per il solo anno scolastico 2004-2005, i termini fissati dall’articolo 4 del decreto-legge 255/2001 per le assunzioni a tempo indeterminato e per altri adempimenti relativi al personale docente e ai dirigenti scolastici. L’articolo 8-quater introduce alcune modifiche di diversa natura al Decreto del Presidente della Repubblica 18/1967, recante l’ordinamento dell’Amministrazione degli affari esteri, e al decreto legislativo 85/2000, che ha provveduto al riordino della carriera diplomatica. L’articolo 8-quinquies prevede che tutte le attività convenzionali da porre in essere in materia di protezione civile da parte dei Gruppi nazionali di ricerca scientifica siano sottoposte alla preventiva intesa del Dipartimento della protezione civile, e dispone la risoluzione di tutte le convenzioni in atto e la trasmissione al Dipartimento dei dati sulle attività svolte e le spese sostenute.
L’articolo 8-sexies limita l’ambito temporale delle obbligazioni contrattuali dell’azienda Policlinico Umberto I di Roma, per quanto riguarda i contratti stipulati dalla soppressa omonima azienda universitaria. L’articolo 8-septies reca una norma di interpretazione autentica dell’articolo 2, comma 2, del decreto-legge 367/1990, che appresta misure di sostegno alle aziende agricole colpite dalla siccità nell’annata 1989-1990, volta a contenere la relativa spesa entro lo stanziamento ivi previsto. L’articolo 8-octies stanzia 350.000 euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, a valere sull’accantonamento del Ministero delle politiche agricole e forestali del Fondo speciale di parte corrente, a favore della Fondazione italiana per le montagne. L’articolo 8-nonies reca una norma interpretativa concernente i corsi di studio del personale sanitario, volta a precisare che si debbono considerare soppressi tutti i corsi di formazione antecedenti all’avvenuto riordino delle figure professionali dell’area sanitaria infermieristica, tecnica e della riabilitazione e dei relativi ordinamenti didattici universitari. L’articolo 8-decies dispone che l’Istituto poligrafico e Zecca dello Stato, ente pubblico trasformato in società per azioni, continui ad avvalersi del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato. L’articolo 8-undecies sottrae i fondi gestiti da uffici centrali e periferici del Ministero della salute da azioni di esecuzione forzata (sequestro o pignoramento), proposte da soggetti creditori nei confronti della pubblica amministrazione e accolte da giudici amministrativi ed ordinari. L’articolo 8-duodecies prevede la possibilità di istituire, mediante decreto ministeriale, nuove camere di commercio in aree a forte densità industriale.
L’articolo 8-terdecies proroga il mandato dei componenti dei consigli della Rappresentanza Militare delle quattro Forze armate e del Corpo della Guardia di finanza, fino all’entrata in vigore della legge di riforma della rappresentanza militare e comunque non oltre il 15 maggio 2006. L’articolo 8-quaterdecies modifica parzialmente la disciplina dettata dalla legge 55/1990, recante disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso, con riguardo all’articolo 15, comma 4-bis, relativo alla sospensione dalle cariche elettive nelle Regioni a seguito di condanna non definitiva. L’articolo 8-quinquiesdecies risolve alcuni punti controversi dei nuovi criteri di valutazione dei titoli dei docenti precari ai fini dell’inserimento nelle graduatorie, introdotti dal decreto-legge 97/2004 e precisa che, limitatamente ai titoli relativi al servizio prestato, l’applicazione dei nuovi criteri di valutazione decorre dall’anno scolastico 2003-2004. L’articolo 8-sexiesdecies proroga di sei mesi il termine relativo all’entrata in vigore del regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale, emanato con decreto ministeriale 388/2003, in attuazione dell’articolo 15 del decreto legislativo 626/1994 in materia di sicurezza sul lavoro.
L’articolo 9 dispone sull’entrata in vigore del decreto-legge.
Il Senato ha introdotto tre nuovi articoli dopo l’articolo 1 del disegno di legge di conversione. L’articolo 2 proroga i termini per l’esercizio di numerose deleghe legislative – in taluni casi si tratta di differimenti di termini già scaduti – e conferisce nuove deleghe in varie materie, riprendendo il contenuto di deleghe precedenti: si tratta principalmente, ma non esclusivamente, di quelle recate dalla legge 137/2002 sull’organizzazione del Governo e di enti pubblici, e dalla legge di semplificazione 2001 (legge 229/2003). Le nuove deleghe introdotte dai commi 1, 2, 3, 4 e 5 dell’articolo concernono l’adozione di decreti legislativi modificativi, correttivi o integrativi di precedenti, concernenti materie quali: la riforma dell’organizzazione del Governo; l’ordinamento del Ministero per i beni e le attività culturali; la disciplina delle fondazioni «La Biennale di Venezia» e «La Triennale di Milano»; l’aggiornamento dell’organizzazione delle strutture e dei comandi delle aree tecnico-operativa, tecnico-amministrativa e tecnico-industriale della Difesa; il riordino degli organi collegiali nella scuola; il riassetto delle disposizioni legislative nei settori dello spettacolo, dello sport e del diritto d’autore; il riordino delle disposizioni in tema di parità e pari opportunità tra uomo e donna.
Il comma 6 e i commi da 8 a 13 dell’articolo prorogano o differiscono i termini per l’esercizio di numerose deleghe legislative e di altre disposizioni, apportando altrettante novelle alle norme che le prevedono e disciplinano. Le materie affrontate solo le seguenti: riordino degli emolumenti di natura assistenziale; riassetto delle disposizioni vigenti in materia di: produzione normativa, semplificazione e qualità della regolazione; assicurazioni; interventi di sostegno pubblico per lo sviluppo delle attività produttive; sicurezza e tutela della salute dei lavoratori; tutela dei consumatori; metrologia legale; internazionalizzazione delle imprese; Corpo nazionale dei vigili del fuoco; proprietà industriale; emanazione del codice sulla nautica da diporto; recepimento della direttiva 2001/42/CE, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente;modernizzazione dei settori agricolo, della pesca, dell’acquacoltura, agroalimentare, dell’alimentazione e delle foreste e riassetto, anche in un codice agricolo, delle disposizioni legislative vigenti in materia; adozione di norme integrative e correttive del testo unico in materia di espropriazione per pubblica utilità, al fine di adattarne le disposizioni alle particolari caratteristiche delle infrastrutture lineari energetiche.
Il comma 7 differisce al 30 ottobre 2004 il termine del 30 giugno 2004, fissato dall’articolo 2, comma 53, della legge finanziaria 2004, per l’emanazione del decreto interministeriale in materia di rideterminazione dei canoni demaniali marittimi. Il comma 14 estende l’ambito di applicazione del meccanismo transitorio di remunerazione delle capacità di produzione di energia elettrica, disciplinato dall’articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 379/2003.
L’articolo 3 del disegno di legge di conversione modifica l’articolo 1 della legge 443/2001 in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici (così detta «legge obiettivo») portando da due a tre anni il termine per l’emanazione di decreti correttivi ed integrativi ai decreti legislativi principali, emanati ai sensi della legge.
L’articolo 4, infine, novellando l’articolo 28, comma 1, della legge finanziaria per il 2002, porta al 31 dicembre 2004 il termine, in origine fissato al 30 giugno 2002 e già due volte prorogato, per il completamento del processo di trasformazione o soppressione degli enti pubblici previsto e disciplinato dal medesimo articolo 28.
Emerenzio BARBIERI (UDC) evidenzia l’esigenza di approfondire adeguatamente il contenuto del provvedimento, che presenta alcuni aspetti problematici.
Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente, condivide l’esigenza manifestata dal deputato Barbieri.
Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell’esame ad altra seduta.
SEDE CONSULTIVA
Martedì 20 luglio 2004. – Presidenza del presidente Domenico BENEDETTI VALENTINI.
La seduta comincia alle 18.50.
Decreto-legge 136/04: Funzionalità di taluni settori della pubblica amministrazione.
C. 5150 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla I Commissione).
(Seguito dell’esame e rinvio).
La Commissione prosegue l’esame, rinviato nella seduta antimeridiana di oggi.
Roberto GUERZONI (DS-U) formula valutazioni fortemente critiche in ordine al provvedimento in esame, che appare contraddittorio sin dal titolo che richiama disposizioni urgenti per garantire la funzionalità di taluni settori della pubblica amministrazione. Evidenzia come il provvedimento contenga una serie di proroghe di termini su materie del tutto eterogenee tra loro. Evidenzia, con riferimento alle competenze della Commissione la proroga recata dall’articolo 2, comma 5 in materia di riordino delle disposizioni in tema di parità e pari opportunità tra uomo e donna. Richiama altresì l’articolo 1-quater in base al quale è data facoltà ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche, con l’esclusione degli appartenenti alla carriera diplomatica e prefettizia, del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia, del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di richiedere il trattenimento in servizio fino al compimento del settantesimo anno di età: sottolinea in proposito come tale previsione non sia coerente con quelle recate dal disegno di legge delega di riforma del sistema previdenziale, nel quale si dettano norme in materia di incentivi per la prosecuzione dell’attività dei lavoratori del settore privato che abbiano raggiunto il diritto alla pensione. Condivide il contenuto dell’articolo 1 del decreto-legge, con il quale si differisce al 31 dicembre 2004 la validità di alcune categorie di contratti di lavoro a tempo determinato in essere presso l’INPS, l’INPDAP, l’INAIL e il Centro nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA), sottolineando tuttavia come per tali categorie di personale sarebbe opportuno prevedere procedure di stabilizzazione considerato il loro apporto all’attività degli enti previdenziali.
Cesare CAMPA (FI), relatore, evidenzia come, pur essendo parzialmente condivisibili alcuni rilievi critici relativi all’utilizzazione di un provvedimento omnibus, debba essere tenuto presente come tale tipo di strumento sia sempre stato utilizzato nel passato, anche dai governi di centro sinistra, per un complesso di ragioni e per l’esigenza di fornire immediata risposta su specifiche problematiche. Sottolinea altresì come il provvedimento in esame sia utile per fornire soluzione su questioni di tempo aperte. Richiama in proposito l’articolo 2, comma 7, in base al quale, di intensa con le regioni interessate, relativamente alla rideterminazione dei canoni demaniali marittimi anche in relazione al numero, all’estensione, alle tipologie, alle caratteristiche economiche delle concessioni e delle attività economiche ivi esercitate il termine è differito al 30 ottobre 2004. Evidenzia come ciò consenta di superare le difficoltà che si sarebbero prodotte in conseguenza delle norme della finanziaria che avrebbero prodotto un aumento dei canoni demaniali marittimi.
Andrea DI TEODORO (FI) evidenzia, con riferimento all’articolo 1-quater, come la possibilità per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di trattenersi in servizio fino al compimento del settantesimo anno di età e la possibilità per l’amministrazione di accogliere la relativa richiesta siano facoltà e non obblighi. Ritiene pertanto che la norma sia caratterizzata da opportuna flessibilità e consenta la permanenza in servizio di quanti lo desiderano, frequentemente in ragione della gratificazione che ricavano dal proprio lavoro, come nel caso di figure dirigenziali e dei medici ospedalieri e universitari.
Dario Galli (LNFP) condivide le osservazioni del deputato Di Teodoro, sottolineando come la facoltà prevista dall’articolo 1-quater vada nel senso dell’interesse del paese.
Aldo PERROTTA (FI) esprime un orientamento positivo in ordine al provvedimento in esame, che contiene numerose norme condivisibili, sottolineando peraltro come non sia apprezzabile la proroga dell’obbligo a carico delle regioni di adeguare le norme di sicurezza per gli edifici scolastici.
Pietro GASPERONI (DS-U) evidenzia la contraddittorietà tra la norma dell’articolo 1-quater e le norme recate dal disegno di legge delega di riforma del sistema previdenziale nella parte in cui prevedono incentivi per i lavoratori del settore privato che proseguano l’attività di lavoro benché abbiano raggiunto il diritto al pensionamento.
Carmen MOTTA (DS-U) evidenzia come non sia condivisibile la norma recata dall’articolo 2, comma 5, che delega il Governo ad emanare decreti legislativi per il riordino delle disposizioni in tema di parità e pari opportunità tra uomo e donna, attenendosi ai principi e criteri direttivi di cui all’articolo 13, comma 2, della legge 6 luglio 2002, n. 137; ritiene infatti che tali principi e criteri direttivi non possano essere giudicati sufficientemente avanzati. Evidenzia inoltre come la previsione della possibilità per i dipendenti di amministrazioni pubbliche di rimanere in servizio fino a settanta anni di età risponda probabilmente alle richieste di qualche lobby.
Elena Emma CORDONI (DS-U) evidenziata la contraddittorietà tra la norma recata dall’articolo 1-quater e le norme in materia di incentivo a rimanere in servizio per i lavoratori del settore privato che abbiano raggiunto il diritto alla pensione. Sottolinea altresì come al discussione in corso risulterà probabilmente inutile se verrà posta la fiducia su altro provvedimento inserendovi alcune delle norme del testo in esame.
Cesare CAMPA (FI), relatore, formula una proposta di parere favorevole.
Roberto GUERZONI (DS-U) dichiara voto contrario sulla proposta di parere del relatore, evidenziando come sarebbe opportuno sopprimere l’articolo 1-quater al fine di definire la disciplina in materia di incentivi al posticipo del pensionamento nell’ambito della lettera p) del disegno di legge delega di riforma del sistema previdenziale.
La Commissione approva la proposta di parere del relatore.
Martedì 20 luglio 2004. – Presidenza del presidente Domenico BENEDETTI VALENTINI.
La seduta comincia alle 20.
Schema di decreto legislativo recante disposizioni modificative e correttive del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, in materia di occupazione e mercato del lavoro.
Atto n. 387.
(Seguito dell’esame e rinvio).
La Commissione prosegue l’esame, rinviato nella seduta del 15 luglio 2004.
Roberto GUERZONI (DS-U) ricorda come fosse stato richiesto che un rappresentante del Governo illustrasse le ragioni del provvedimento in esame.
Angelo SANTORI (FI), relatore, fa presente che un rappresentante del Governo era disponibile ad intervenire durante la mattina, visto che l’esame del provvedimento era previsto alle 12.45; non essendo stato possibile esaminare il provvedimento nel corso della mattina, a causa degli altri impegni della Commissione, informa che il rappresentante del Governo incaricato di seguire il provvedimento gli ha personalmente assicurato che interverrà alla prossima seduta della Commissione in cui è previsto l’esame del medesimo.
Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente, apprezzato l’impegno dei rappresentanti del Governo chiamati ad assicurare la propria presenza nel corso delle sedute parlamentari ma anche in altre numerose sedi esterne, ritiene tuttavia che il Governo debba assicurare una maggiore collaborazione nelle sedi parlamentari.
Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell’esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 20.15.
I seguenti punti all’ordine del giorno non sono stati trattati:
SEDE CONSULTIVA
Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo.
Testo unificato C. 2725 ed abb.
SEDE REFERENTE
Disposizioni per l’assunzione di personale da parte dell’Automobile Club d’Italia.
C. 4572, Perrotta, C. 5076 Mazzarello.

























