(Dal Resoconto Sommario)
SEDE CONSULTIVA
Martedì 21 settembre 2004. – Presidenza del presidente Benedetti Valentini. – Interviene il sottosegretario di Stato per l’istruzione, l’università e la ricerca scientifica Stefano Caldoro.
La seduta comincia alle 14.
Disposizioni per l’attivazione di contratti di formazione lavoro per i medici specializzandi.
C. 3687 e abb.
(Parere alla XII Commissione).
(Esame e rinvio).
La Commissione inizia l’esame.
Aldo PERROTTA (FI), relatore, rileva come il provvedimento rechi disposizioni in materia di contratti di formazione-lavoro per i medici specializzandi. Si tratta di una disposizione che ripropone quasi integralmente il testo di un articolo aggiuntivo al decreto-legge n. 10 del 2004, respinto dalla Camera dei deputati il 16 marzo 2004.
Vengono introdotte alcune modifiche al decreto legislativo n. 368 del 1999, riguardante i contratti di formazione-lavoro per i medici specializzandi, prevedendo: l’accesso per il medico specializzato ad ulteriori specializzazioni, nel rispetto della graduatoria di merito e nel limite del 5 per cento dei posti fissati per ciascuna specializzazione; a tal fine è previsto un decreto interministeriale di recepimento dei fabbisogni stabiliti dall’accordo Stato-Regioni (comma 1, lettera a); la stipula di un nuovo contratto di formazione specialistica (comma 1, lettera b): la normativa vigente prevede, invece, la stipula di uno specifico contratto annuale di formazione – lavoro (articolo 37, primo periodo, comma 1); un diverso trattamento economico, costituito da una parte fissa (uguale per tutte le specializzazioni e per tutta la durata del corso) e da una parte variabile, da determinare annualmente con un decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca «avuto riguardo preferibilmente al percorso formativo degli ultimi tre anni». Per il triennio 2004-2006 la parte variabile non potrà eccedere il 12 per cento di quella fissa (in una precedente versione, era indicato il limite del 10 per cento, ma su tale previsione si è manifestato un pronunciamento contrario della Commissione bilancio); l’adozione dei decreti ministeriali emanati dal Ministro dell’istruzione deve avvenire nel rispetto del limite di spesa stabilito dall’articolo in esame (comma 4). Ricorda che la normativa vigente prevede che la parte variabile sia differenziata per tipologie di specializzazioni, per la loro durata e per anno di corso; la ripartizione delle risorse per la formazione dei medici specialisti è stabilito con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca e del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. Conseguentemente, viene disposto il trasferimento delle risorse per la formazione dei medici specialisti dallo stato di previsione del Ministero della salute a quello del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca (comma 1, lettera c), numero 3); l’iscrizione dei titolari di contratti di formazione specialistica ad una apposita gestione separata (INPS), a decorrere dal 1o gennaio 2005 (comma 1, lettera d). Fino ad ora, la normativa previdenziale prevedeva una contribuzione del datore di lavoro pari al 75 per cento di quella ordinaria per il settore sanitario, rideterminabile con decreti interministeriali emanati dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, in relazione all’evoluzione del trattamento previdenziale dei contratti di formazione lavoro (articolo 41, comma 2). Occorre ricordare che il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 ha disciplinato il contratto di inserimento, che in pratica sostituisce, anche nella denominazione, il contratto di formazione e lavoro nel settore privato, allo scopo di rendere «spendibili» le competenze lavorative dei lavoratori, giovani o in difficoltà a prescindere dall’età, in un determinato contesto lavorativo.
Ricorda inoltre che alla citata Gestione separata dell’INPS sono iscritti: a) i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo; b) i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa; c) gli incaricati della vendita a domicilio.
Nel 2004 l’aliquota per i collaboratori coordinati e continuativi è salita al 17,30 per cento, con un successivo innalzamento, a regime (2013), al 19 per cento (articolo 45 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269). Ricorda altresì che l’aliquota contributiva pensionistica relativa agli iscritti alla medesima gestione separata, che siano anche assicurati presso altre forme obbligatorie, è invece pari al 10 per cento (articolo 2, comma 29, della legge n. 335 del 1995). Segnala che il testo, laddove fa riferimento all’articolo 59, comma 16, della legge n. 449 del 1997 (provvedimento collegato alla manovra finanziaria del 1998), non appare coordinato con la disciplina vigente, di cui al richiamato articolo 45 del decreto-legge 269 del 2003.
In proposito, va tenuto presente che il rappresentante del Governo, in sede di esame presso la Commissione bilancio, ha espresso la contrarietà del Governo alla disposizione che prevede, per i medici che hanno conseguito la specializzazione, la facoltà di chiedere il trasferimento ad una diversa gestione previdenziale obbligatoria della contribuzione versata alla gestione INPS di cui all’articolo 2, comma 26 della legge n. 335 del 1995. Tale trasferimento di contribuzione costituisce infatti una deroga all’ordinamento della gestione di cui al medesimo articolo 2, comma 26, che potrebbe inoltre provocare effetti emulativi da parte di altre categorie.
Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell’esame ad altra seduta.
C. 4735 Governo.
(Parere alla VII Commissione).
(Seguito dell’esame e rinvio).
La Commissione prosegue l’esame, rinviato nella seduta del 16 settembre 2004.
Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente relatore, ricorda come, nel corso della sua relazione, avesse evidenziato alcuni punti su cui è opportuno un chiarimento da parte del Governo.
Il sottosegretario Stefano CALDORO, sottolineata l’utilità di un rapporto costruttivo e dialettico tra Governo e Parlamento, fornisce chiarimenti in ordine ai punti evidenziati dal relatore. Relativamente all’articolo 2, comma 1, lettera a), punto 2, precisa che le parole «prevalentemente elettive» introdotte con un emendamento del relatore hanno la finalità di garantire la rappresentanza del corpo docente universitario nelle Commissioni giudicatrici delle procedure per il conseguimento della idoneità scientifica nazionale. Va, infatti, considerato che attualmente le operazioni di formazione delle Commissioni giudicatrici sono esclusivamente elettive e che la norma consente anche la nomina dei docenti designati dal paesi dell’Unione europea. Tale previsione è in armonia con l’impegno assunto dai paesi firmatari con la dichiarazione di Bologna e nei successivi consigli di Lisbona, Barcellona e Berlino al fine di realizzare uno spazio europeo dell’istruzione superiore per migliorare la qualità dell’istruzione superiore europea a livello istituzionale e nazionale. In tale ottica occorre garantire legami più stretti e completi fra i sistemi di istruzione europea favorendo anche la mobilità del corpo docente, al di là delle condizioni di reciprocità.
Per quanto riguarda l’articolo 2, comma 1, lettera a), punto 3, osserva che la ridefinizione per riduzione e accorpamento dei settori scientifico-disciplinari è un’esigenza collegata al processo di armonizzazione europea per rendere più flessibile il sistema universitario. I riflessi di tale operazione non sono collegati soltanto alla formazione delle commissioni giudicatrici, ma anche alla definizione delle classi di studio per la formulazione degli ordinamenti didattici universitari.
Relativamente all’articolo 2, comma 1, lettera f), precisa che la norma prevede il conferimento di incarichi di insegnamento per contratto nei limiti del 50 per cento del numero dei docenti di ruolo e non la istituzione di posti di professore di ruolo di I e II fascia come nella ipotesi sub g). Pertanto, trattandosi soltanto di professori a contratto, non si pone un problema di elettorato passivo alle cariche di preside e di rettore.
Per quanto riguarda l’articolo 2, comma 1, lettera i), fa presente che sono equiparati quali titoli preferenziali per ottenere i contratti di cui trattasi (svolgimento di attività di ricerca e di didattica integrativa) titoli universitari da conseguire dopo la laurea specialistica che presuppongono una formazione universitaria di eccellenza. Sull’articolo 2, comma 1, lettera p), precisa che la disposizione sul collocamento a riposo a 70 anni si applica esclusivamente per coloro che saranno nominati secondo le nuove procedure introdotte con il provvedimento in esame, mentre è ben chiarito alla lettera r) che i professori già in servizio mantengono lo stato giuridico ed economico in godimento, salva l’opzione per il regime a tempo pieno e per la retribuzione suddivisa in parte fissa e variabile.
Relativamente all’articolo 2, comma 1, lettera q), precisa che il titolo di «professore aggiunto» è attribuito alle categorie di personale, previste dall’articolo 12 della legge 19 novembre 1990, n. 341, che già possano svolgere, e nella stragrande maggioranza svolgono, attività di docenza. Tale titolo verrebbe attribuito senza modificare né la qualità rivestita, né il trattamento economico correlativo, così come non sono ipotizzabili oneri finanziari aggiuntivi generati dalla norma. Si tratterebbe, quindi, come richiesto da tutte le forze presenti in Parlamento, sia di maggioranza sia di opposizione, non della introduzione di una nuova figura di docente universitario, ma del riconoscimento delle funzioni sin qui legalmente espletate da alcune categorie di dipendenti delle università, funzioni che hanno consentito e consentono il regolare svolgimento dell’attività universitaria. Ciò considerato non sembra opportuno utilizzare il titolo di «professore aggregato» che già trova un precedente nell’ordinamento universitario quale figura di professore universitario, e che potrebbe perciò generare equivoci sulla posizione giuridica dei soggetti di cui trattasi.
Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente, chiede che vengano forniti ulteriori elementi in ordine alle condizioni di reciprocità rispetto ai paesi dell’Unione europea con particolare riferimento all’articolo 2, comma 1 , lettera a), punto 2, e alla mobilità dei docenti.
Aldo PERROTTA (FI) condivide l’esigenza che il Governo fornisca ulteriori chiarimenti in ordine alla reciprocità delle norme che disciplinano la materia negli altri paesi europei con riferimento all’articolo 2, comma 1, lettera a), punto 2. Rilevato inoltre come l’utilizzo delle parole «professori aggiunti» non comporti oneri aggiuntivi, esprime apprezzamento per i chiarimenti forniti dal sottosegretario Caldoro.
Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell’esame ad altra seduta.
Legge comunitaria 2004.
C. 5179 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla XIV Commissione).
(Esame emendamenti e conclusione – Parere contrario).
Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente, avverte che la Commissione dovrà procedere all’esame degli emendamenti al disegno di legge comunitaria trasmessi dalla XIV Commissione per l’espressione del parere di competenza (vedi allegato 2).
Andrea DI TEODORO (FI), relatore, esprime parere contrario sugli identici articoli aggiuntivi Bova 12.01 e Lion 12.05, che prevedono specifici principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva 2003/18/CE, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con l’esposizione all’amianto durante il lavoro: evidenzia infatti come la direttiva medesima sia indicata nell’allegato B al disegno di legge comunitaria 2004, essendo pertanto già previsto che sul relativo schema di decreto legislativo di recepimento si esprimano i competenti organi parlamentari.
La Commissione approva la proposta di parere contrario sugli identici articoli aggiuntivi Bova 12.01 e Lion 12.05.
La seduta termina alle 15.

























