(Dal Resoconto Sommario)
SEDE CONSULTIVA
Martedì 1o febbraio 2005. – Presidenza del presidente Domenico BENEDETTI VALENTINI.
La seduta comincia alle 12.
Governo del territorio.
Testo unificato C. 153 e abbinate.
(Parere alla VIII Commissione).
(Esame e rinvio).
La Commissione inizia l’esame.
Pieralfonso FRATTA PASINI (FI), relatore, rileva come la VIII Commissione Ambiente, lo scorso 19 gennaio 2005, abbia approvato un testo unificato relativo alla nuova disciplina per il governo del territorio, che consiste nell’insieme delle attività conoscitive, valutative, regolative, di programmazione, di localizzazione e di attuazione degli interventi, nonché di vigilanza e di controllo, volte a perseguire la tutela e la valorizzazione del territorio, la disciplina degli usi e delle trasformazioni dello stesso e la mobilità in relazione a obiettivi di sviluppo del territorio. Il governo del territorio comprende altresì l’urbanistica, l’edilizia, i programmi infrastrutturali, la difesa del suolo, nonché la cura degli interessi pubblici funzionalmente collegati a tali materie, con esclusione della tutela dei beni culturali e del paesaggio.
La potestà legislativa in materia di governo del territorio spetta alle regioni, ad esclusione degli aspetti direttamente incidenti sull’ordinamento civile e penale, sulla tutela dei beni culturali e del paesaggio, sulla tutela della concorrenza, nonché sulla garanzia di livelli uniformi di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema. Sono esercitate dallo Stato le funzioni amministrative relative all’identificazione delle linee fondamentali dell’assetto del territorio nazionale in ordine alla tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, alla difesa del suolo e all’articolazione delle reti infrastrutturali e delle opere di competenza statale, in armonia con le politiche definite a livello comunitario, nazionale e regionale e in coerenza con le scelte di sostenibilità economica e ambientale.
I cosiddetti interventi speciali dello Stato, attuati prioritariamente attraverso gli strumenti di programmazione negoziata, consistono in programmi di intervento volti a rimuovere condizioni di squilibrio territoriale, economico e sociale, a promuovere la rilocalizzazione di insediamenti esposti al rischio di calamità naturali o di dissesto idrogeologico e la riqualificazione ambientale dei territori danneggiati, nonché a superare situazioni di degrado ambientale e urbano. Il comune è l’ente preposto alla pianificazione urbanistica ed è il soggetto primario titolare delle funzioni di governo del territorio.
Le regioni, nel rispetto delle competenze e funzioni delle province, individuano gli ambiti territoriali e i contenuti della pianificazione del territorio, fissando regole di garanzia e di partecipazione degli enti territoriali ricompresi nell’ambito da pianificare. Il piano urbanistico è lo strumento di disciplina complessiva del territorio comunale e deve ricomprendere e coordinare, con opportuni adeguamenti, ogni disposizione o piano settoriale o di area vasta concernente il territorio medesimo. Esso recepisce le prescrizioni e i vincoli contenuti nei piani paesaggistici, nonché quelli imposti ai sensi delle normative statali in materia di tutela dei beni culturali e del paesaggio.
Nell’ambito del territorio non urbanizzato si distingue tra aree destinate all’agricoltura, aree di pregio ambientale e aree extraurbane a destinazione non agricola di riserva urbanistica. Nelle aree destinate all’agricoltura e nelle aree di pregio ambientale, la nuova edificazione è consentita solo per opere e infrastrutture pubbliche e per servizi per l’agricoltura, l’agriturismo e l’ambiente. Nelle aree di riserva urbanistica, la nuova edificazione è consentita solo se finalizzata al soddisfacimento del fabbisogno di edilizia sociale o qualora non esistano alternative alla riorganizzazione funzionale della edificazione esistente, previa valutazione di compatibilità ambientale. Nella formazione del piano urbanistico priorità va riservata al recupero, alla ristrutturazione, all’adeguamento del patrimonio immobiliare esistente, anche attraverso adeguati incentivi fiscali. Il testo regola anche i piani urbanistici, l’attività edilizia, la fiscalità urbanistica e per il recupero e la riqualificazione dei centri urbani.
Non sono contenute nel testo disposizioni sul personale, che erano presenti nella proposta di legge C. 677, che prevedeva l’istituzione del Centro nazionale di promozione, raccolta e interpretazione delle informazioni relative al territorio. Si sarebbe trattato di un organo operante presso la Direzione generale del coordinamento territoriale del Ministero dei lavori pubblici. A livello regionale avrebbero invece operato i centri regionali delle informazioni territoriali. La dotazione organica di tali organismi era rimessa ad interventi successivi. Tale disposizione non è stata ripresa nel testo approvato dalla VIII Commissione.
Formula pertanto una proposta di parere di nulla osta, data l’assenza di profili attinenti alle competenze della Commissione.
Emerenzio BARBIERI (UDC), apprezzata la relazione svolta, rileva tuttavia come, in base alla lettera delle norme regolamentari, la Commissione non debba necessariamente attenersi alle materie di propria competenza nell’espressione del suo parere. Ritiene pertanto opportuno valutare il provvedimento in esame nel suo complesso, rilevando i difetti e le contraddizioni del testo in esame. Sottolinea in proposito come appaia di assai poco chiara lettura il testo dell’articolo 2, comma 4, con riferimento alle competenze istituzionali delle forze incaricate della difesa nazionale e della gestione dell’ordine e della sicurezza pubblica, nonché per quanto attiene al «metodo della cooperazione, mediante intese, accordi procedimentali e comitati tecnici per la concertazione». Ritiene che, non essendo chiaro il significato di tale «metodo della cooperazione», sia necessaria un’operazione di ripulitura del testo, che altrimenti risulterebbe difficilmente applicabile e produrrebbe inevitabilmente contenzioso tra gli enti locali e i diversi soggetti istituzionali.
Rileva altresì, con riferimento all’articolo 4, comma 5, come la formulazione «le regioni possono concordare con le singole amministrazioni dello Stato» non possa ritenersi corretta dovendosi fare riferimento non alle singole amministrazioni ma allo Stato unitariamente inteso. Ritiene che manchi di buon senso anche l’articolo 4, comma 7, in quanto, l’eventuale mancanza di un criterio unico in materia di informazioni cartografiche determinerebbe inutili dispendi di denaro.
All’articolo 5, in materia di pianificazione del territorio, inoltre, si prevede che le regioni individuino gli ambiti territoriali nel rispetto delle competenze e delle funzioni delle province: rileva in proposito come spesso i confini delle province non corrispondano a quelli delle realtà produttive e sociali. All’ultimo periodo del secondo comma dell’articolo 5, si prevede altresì che le regioni favoriscano l’aggregazione dei comuni, senza tuttavia prevedere adeguate misure di carattere fiscale per perseguire tale obiettivo.
Rilevato pertanto come il provvedimento in esame preveda un appesantimento complessivo delle procedure amministrative e burocratiche in materia di governo del territorio, in contraddizione con gli obiettivi di semplificazione della Casa delle libertà, ritiene che la Commissione debba esprimere un parere contrario sul testo in esame.
Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente, ribadito che a suo avviso le Commissioni hanno piena libertà di espressione sulla materia sottoposta al loro esame in sede consultiva, rileva come effettivamente l’articolo 2, comma 4, pur perseguendo l’obiettivo di tutelare le competenze istituzionali delle forze incaricate della difesa nazionale e della sicurezza pubblica, sia scritto in maniera inappropriata e possa determinare difficoltà di applicazione. Rileva peraltro come, per responsabilità di tutte le forze politiche, il cosiddetto processo federalistico abbia comportato modifiche di rango costituzionale che determinano appesantimenti delle normative e delle procedure amministrative.
Quanto all’articolo 5, in materia di pianificazione del territorio, ricorda come, con pari responsabilità del centrodestra e del centrosinistra, si sia recentemente prevista l’istituzione di nuove province. Ciò comporta un’ulteriore frattura del governo del territorio, in senso contrario alle esigenze di riaccorpamento anche attraverso la leva fiscale, la quale tuttavia dovrebbe coinvolgere i diversi livelli territoriali. Si associa pertanto alle considerazioni del deputato Barbieri in ordine alle difficoltà determinate dal rispetto delle competenze territoriali, rilevando tuttavia come il relativo quadro normativo rappresenti un dato imprescindibile di cui tenere conto.
Cesare CAMPA (FI) rileva come, in base all’impostazione del deputato Barbieri e del presidente, la Commissione avrebbe bisogno di un congruo spazio di tempo per l’approfondimento di tutte le questioni poste dal provvedimento in esame; ritiene pertanto che, in ragione dei ristretti margini di tempo disponibili, in base ai quali sono stati organizzati i lavori, sia preferibile attenersi all’impostazione del relatore, limitandosi nell’espressione del parere alla materia di stretta competenza della Commissione. In caso contrario, dovrebbero essere assicurati tempi adeguati per l’approfondimento di tutte le importanti questioni poste dal provvedimento.
Roberto GUERZONI (DS-U) rileva come, pur non essendo effettivamente previsto sul piano letterale che le Commissioni debbano limitarsi nell’espressione dei loro pareri alle materie di propria competenza, un’impostazione secondo esse si esprimessero in ogni caso sul complesso dei provvedimenti loro assegnati comporterebbe un’altra organizzazione dei lavori per consentire il necessario approfondimento. Nel caso del provvedimento in esame, per esempio, sfugge necessariamente alla Commissione la sua storia, il relativo dibattito, la normativa in materia urbanistica e di pianificazione del territorio, pur risultando ad esempio evidente che il comma 4 dell’articolo 2 riguarda note e specifiche esigenze. Ritiene pertanto opportuno che la Commissione, nel suo parere, si limiti ad esprimersi sulle materie di propria competenza.
Cesare CAMPA (FI) ritiene che le ultime considerazioni del deputato Guerzoni relative al comma 4 dell’articolo 2 siano illazioni tutte da dimostrare.
Dario GALLI (LNFP), rilevato come siano condivisibili le osservazioni del deputato Campa relative all’esigenza di attenersi nel parere alla materia di competenza, anche nella considerazione che ogni deputato è libero di esprimersi sul contenuto dei provvedimenti nel corso dell’esame in Assemblea – di cui la Commissione non può essere una sorta di replica di dimensioni più ridotte -, osserva, con riferimento ai rilievi svolti in materia di federalismo, che esso è finalizzato proprio a rendere più semplice la vita dei cittadini. Ciò tuttavia può non avvenire nel caso in cui non si sia disposti ad abbandonare determinati dogmi di stampo centralistico. Rilevato come la stessa impostazione centralistica non abbia dato prove positive sul piano della finanza pubblica, ricorda come le realtà italiane, anche dei piccoli comuni, siano caratterizzate da storie e tradizioni profondamente differenziate: ritiene pertanto debba porsi attenzione non tanto ai modelli astratti, quanto al necessario buon senso nella loro concreta applicazione.
Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente, rilevato come la realtà di fatto di un limitato tempo a disposizione della Commissione per l’espressione del parere non possa indurlo a modificare la propria opinione generale secondo la quale ogni Commissione è sovrana nella propria facoltà di esprimere liberamente il parere sui provvedimenti assegnati in sede consultiva, ritiene che, nel caso del provvedimento in esame, si possa dare mandato al relatore di definire entro la seduta di domani una proposta di parere nella cui premessa si specifichi la ristrettezza del tempo a disposizione della Commissione, le perplessità emerse relativamente all’applicazione delle norme in esame in materia di interconnessione delle competenze dei diversi livelli istituzionali, la scarsa chiarezza del testo.
Pieralfonso FRATTA PASINI (FI), relatore, ribadito come a suo avviso la Commissione debba esprimere il parere con riferimento alla materia di propria competenza, dichiara che, nelle attuali condizioni, non è in grado di approfondire adeguatamente entro domani tutte le questioni sollevate nel corso del dibattito con riferimento all’intero testo in esame.
Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente, specifica che la sua richiesta al relatore è di fare riferimento, nella premessa del parere, a questioni non di merito ma metodologiche in ordine all’esigenza di evitare che le Commissioni siano poste nelle condizioni di esprimere pareri fittizi.
Pieralfonso FRATTA PASINI (FI), relatore, dichiara la propria disponibilità a definire una proposta di parere per la seduta di domani, evidenziando in premessa le questioni di carattere metodologico richiamate dal presidente.
Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell’esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 13.




























