(Dal Resoconto Sommario)
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
Giovedì 15 luglio 2004.
L’ufficio di presidenza si è riunito dalle 14 alle 14.15.
Giovedì 15 luglio 2004. – Presidenza del presidente Domenico BENEDETTI VALENTINI.
La seduta comincia alle 14.15.
Rendiconto generale dell’Amministrazione dello Stato per l’esercizio finanziario 2003.
C. 5094 Governo.
Disposizioni per l’assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle amministrazioni autonome per l’anno finanziario 2004.
C. 5095 Governo.
Tabella n. 4: Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l’anno finanziario 2003 (limitatamente alle parti di competenza).
(Esame congiunto, ai sensi dell’articolo 119, comma 8, del regolamento, e rinvio).
La Commissione inizia l’esame congiunto.
Dario GALLI (LNFP), relatore, con riferimento al disegno di legge sul rendiconto per l’esercizio 2003 (A.C. 5094), si premettono dei dati sintetici complessivi, per poi soffermarsi sulle questioni di più stretta competenza della XI Commissione.
I risultati complessivi relativi alle amministrazioni dello Stato per l’esercizio finanziario 2003 sono, per quanto riguarda le entrate (articolo 2):
totale degli accertamenti di entrata: 657.037 milioni di euro;
totale dei residui attivi alla fine dell’esercizio 2003: 138.551 milioni di euro;
totale delle somme versate: 631.560 milioni di euro.
Invece i risultati delle spese sono (articolo 3):
totale degli impegni di spesa: 682.423 milioni di euro:
totale dei residui passivi alla fine dell’esercizio 2003: 114.923 milioni di euro;
totale dei pagamenti: 688.034 milioni di euro.
Nell’ambito della ristrutturazione della struttura complessiva del Ministero del lavoro, al fine di rendere la sua organizzazione centrale e periferica adeguata alla complessità dei compiti assegnati, la Corte dei conti, nella relazione sul rendiconto 2003 giudica apprezzabile sia la programmazione che il monitoraggio dei risultati del 2003, segno, secondo la Corte stessa, di una sinergia maggiore tra indirizzo politico e obiettivi delle direzioni generali. Tra questi ultimi rientra il mercato del lavoro, investito dall’importante riforma introdotta dal D.Lgs. 276 del 2003, e il settore delle politiche sociali. In quest’ultimo settore, in particolare, assume particolare importanza il Fondo nazionale per le politiche sociali. Ulteriori importanti interventi riguardano l’emersione del lavoro sommerso e l’evoluzione degli ammortizzatori sociali.
La consistenza finanziaria complessiva assume un rilievo particolare, con una massa spendibile (competenza più residui iniziali totali) che ammonta a 74,23 (68,87 nel 2002) miliardi di euro, formata da euro 65,69 miliardi (61,18 nel 2002) di stanziamenti di competenza e da euro 8,54 miliardi (7,69 nel 2002) di residui iniziali totali.
Gli impegni complessivi raggiungono euro 65,57 miliardi (60,97 nel 2002) su 65,76 di massa impegnabile (61,46 nel 2002), con un’incidenza del 99,7 per cento (99,2 per cento nel 2002). I pagamenti totali costituiscono il 94,8 per cento (95,36 per cento nel 2002) delle autorizzazioni di cassa, con euro 64,21 miliardi (59,36 nel 2002) su euro 67,73 (62,25 nel 2002).
Il differenziale tra le autorizzazioni di cassa e la massa spendibile è pari all’8,7 per cento, ancora più moderata del 9,6 per cento del 2002.
I residui finali totali aumentano dello 0,5 per cento (10,7 per cento nel 2002) rispetto a quelli iniziali (euro 8,58 miliardi rispetto ad euro 8,54 miliardi). Tale ultimo indicatore segnala un miglioramento nelle procedure di erogazione.
In relazione alle funzioni-obiettivo di maggior rilievo, e tenendo conto dei problemi derivanti dalla loro eccessiva aggregazione (al riguardo, la relazione evidenzia il caso della funzioni obiettivo di quarto livello Politiche previdenziali ed assistenziali, che presenta una massa spendibile di 44,13 miliardi di euro, corrispondente al 59,4 per cento dell’intera Amministrazione, pari a 74,23 miliardi), un comparto che presenta particolare interesse è quello della funzioni obiettivo di terzo livello Affari generali del lavoro. Tale funzioni obiettivo contiene una funzioni obiettivo trasversale, in quanto presente in gran parte della funzioni obiettivo di terzo livello, Supporto all’attività istituzionale dell’Amministrazione, alla quale possono ricondursi i servizi generali amministrativi e strumentali diretti ad assicurare un adeguato livello di risorse per l’assolvimento di compiti istituzionali.
Tale funzioni obiettivo presenta un livello non elevato si impegni sulla massa impegnabile (83,5 per cento con 118,01 milioni su 141,36), il quale segnala la difficoltà di realizzare una progettualità volta al miglioramento delle funzionalità della struttura.
Sempre nell’ambito della funzioni obiettivo di terzo livello Affari generali del lavoro assume rilievo preponderante la funzioni obiettivo di quarto livello Sostegno al mercato del lavoro, che compatta non solo le politiche attive del lavoro, ma anche parte delle politiche passive (queste ultime già sono presenti in maniera consistente nella citata funzioni obiettivo Politiche previdenziali ed assistenziali), e rappresenta la seconda funzioni obiettivo del bilancio del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con una massa spendibile di 12,39 miliardi di euro, corrispondente al 16,7 per cento dell’intera Amministrazione. Gli impegni sono il 99,8 per cento della massa impegnabile, i pagamenti il 91,8 per cento delle autorizzazioni di cassa,le quali sono l’83,1 per cento della massa spendibile. Va infine segnalata una diminuzione dei residui del 14,2 per cento.
Una funzioni obiettivo di particolare importanza, anche se con limitate risorse a disposizione, è Tutela delle condizioni di lavoro, che presenta un livello elevato di impegni sulla massa impegnabile (95,2 per cento, con 25,20 milioni di euro su 26,48), ma un livello ben più ridotto di pagamenti sulle autorizzazioni di cassa (74 per cento, con 24,15 milioni di euro su 32,63). Occorre tener presente, al riguardo, che le autorizzazioni di cassa sono soltanto il 52,6 per cento, come nel passato esercizio, della massa spendibile. Per quanto concerne i residui, essi diminuiscono del 7,2 per cento
Molto complessa, inoltre, è la funzioni obiettivo di primo livello Protezione sociale, la quale si distingue in molteplici voci (Malattia ed invalidità, Vecchiaia, Famiglia, Disoccupazione, Esclusione sociale non altrimenti classificabile, Protezione sociale non altrimenti classificabile). Più specificamente, tale funzioni obiettivo si presenta come un comparto pressoché omnicomprensivo, con una massa spendibile pari all’81,42 per cento di quella di tutta l’Amministrazione, ma in alcune funzioni obiettivo di terzo livello che appaiono residuali per la loro denominazione («non altrimenti classificabile»), in particolare per la Protezione sociale, è presente una funzioni obiettivo di quarto livello di rilevante importanza (la già citata Politiche previdenziali ed assistenziali), che con 44,13 miliardi di euro rappresenta il 59,4 per cento del bilancio dell’intera Amministrazione.
Tale funzione obiettivo, in particolare, ad un’incidenza degli impegni quasi sovrapponibile con la massa impegnabile (99,9 per cento, con 40,66 miliardi di euro su 40,72) collega pagamenti per 39,97 miliardi su 41,23 di autorizzazioni di cassa (corrispondenti al 96,9 per cento), in un contesto che vede le autorizzazioni di cassa corrispondere al 93,4 per cento della massa spendibile (44,13 miliardi di euro). Per quanto riguarda i residui, al 31 dicembre essi si attestano a 3,59 miliardi di euro, con un incremento del 4,9 per cento su quelli iniziali, valore sensibilmente inferiore al 29,5 per cento del 2002.
Gran parte delle spese, rileva la relazione, costituiscono trasferimenti alle gestioni previdenziali, e, in parte, dal Fondo per le politiche sociali a regioni ed enti locali.
Tenendo conto della natura della spesa, prosegue la relazione, che in gran parte non corrisponde all’erogazione della prestazione all’utente finale, la regione dell’incremento della massa-residui deve essere rinvenuta nella vischiosità delle procedure erogative.
Ulteriore elemento incongruo, sempre secondo la relazione, è la commistione, sotto il profilo della specificazione della spesa, tra politiche attive e passive dell’occupazione, che si rinviene, evidenzia la Corte, nell’esplicitazione della funzioni obiettivo di secondo livello Disoccupazione in quella di quarto livello Sostegno all’occupazione.
In questo caso, rileva la relazione, gli impegni (3,8 miliardi) incidono per il 99,2 per cento sulla massa impegnabile (3,83 miliardi). I pagamenti (3,68 miliardi) incidono per l’85,5 per cento sulle autorizzazioni di cassa (4,29 miliardi) le quali costituiscono l’80,8 per cento della massa spendibile (5,31 miliardi). I residui, infine, aumentano del 4 per cento dopo la diminuzione dello 0,8 per cento del 2002 (da 1,5 miliardi a 1,56 miliardi).
In sostanza, l’andamento della richiamata funzioni obiettivo mostra una capacità complessiva di spesa sostanzialmente corrispondente agli stanziamenti definitivi di competenza (3,68 miliardi rispetto a 3,81), ma ripartita tra competenza e residui (corrisponde infatti, con 2,99 miliardi al 78,5 per cento della prima e con 0,59 miliardi al 39,6 per cento dei secondi). Secondo la relazione, si tratta di un equilibrio instabile, che è passato da un limitato smaltimento dei residui, ad un aumento dei medesimi nel 2003.
La magistratura contabile evidenzia, in primo luogo, l’improprietà di porre i Centri di responsabilità a livello dipartimentale perché, in tal modo, si allontana il centro decisionale dalle problematiche concrete di settore.
Nel caso del Ministero del lavoro e delle politiche sociali i centri di responsabilità si riducono a tre:
il Gabinetto del Ministro ed uffici di diretta collaborazione;
il Dipartimento Politiche del lavoro e dell’occupazione e tutela dei lavoratori;
il Dipartimento Politiche sociali e previdenziali.
La relazione ha segnalato, rispetto alle previsioni assestate 2003, una generale diminuzione delle assegnazioni di bilancio, sia di parte corrente che di conto capitale, per tutti e tre i Centri di responsabilità, e ciò avviene in maniera apparentemente meno sensibile per il Centro di responsabilità Politiche sociali e previdenziali, che però detiene valori assoluti di gran lunga superiori agli altri due Centro di responsabilità.
Più specificamente, il Centro di responsabilità Gabinetto del Ministro ed uffici di diretta collaborazione ha una dimensione contenuta ed è caratterizzato dalle spese di funzionamento. Gli impegni si attestano a circa l’83,1 per cento della massa impegnabile, i pagamenti rappresentano circa il 79,7 per cento delle autorizzazioni di cassa. I residui al 31 dicembre si attestano a 1,53 milioni, in diminuzione del 36,9 per cento rispetto a quelli iniziali (2,06 milioni). I medesimi insistono sulla massa spendibile per una quota dell’11,4 per cento. Si conferma dunque il miglioramento, segnalato soprattutto dalla diminuzione della massa-residui che è ancora di rilievo.
Il Centro di responsabilità Politiche del lavoro e dell’occupazione e tutela dei lavoratori riunisce, a livello dipartimentale, le Direzioni generali per l’Impiego – per l’orientamento e la formazione professionale dei lavoratori – degli ammortizzatori e degli incentivi all’occupazione – della tutela delle condizioni di lavoro – per le reti informative e l’Osservatorio sul mercato del lavoro – degli affari generali, risorse umane e attività ispettiva. Il Centro di responsabilità presenta un livello di impegni pari a circa il 95,3 per cento della massa impegnabile, pagamenti pari a circa il 67,1 per cento delle autorizzazioni di cassa che, a loro volta, insistono sulla massa spendibile per il 65,2 per cento. I residui al 31 dicembre raggiungono 2,56 miliardi di euro, in diminuzione del 2,3 per cento rispetto a quelli iniziali. Il rapporto tra residui totali finali e massa spendibile è pari al 54,9 per centom, più elevato rispetto al 35,5 per cento del 2002.
Relativamente al Centro di responsabilità Politiche sociali e previdenziali, che costituisce circa il 93,7 per cento (in netto aumento rispetto al 75,6 per cento del 2002), in termini di massa spendibile, dell’amministrazione del lavoro (euro 69,59 miliardi su 74,23), va considerato che le Direzioni generali tematiche vengono finanziate per i loro interventi con trasferimenti dal Fondo per le politiche sociali. Si ricorda inoltre che gran parte del bilancio di tale Centro di responsabilità è costituito da trasferimenti nei confronti delle gestioni previdenziali e delle regioni ed enti locali. Gli impegni totali ammontano alla quasi totalità della massa impegnabile (96,8 per cento, cioè 63,64 miliardi su 65,76 miliardi), e ciò si spiega con le caratteristiche del bilancio di trasferimento. I pagamenti raggiungono il 96,8 per cento sulle autorizzazioni di cassa. I residui, che aumentano dell’1,7 per cento, costituiscono l’8,6 per cento della massa spendibile.
La relazione della Corte dei conti, oltre al quadro economico-finanziario complessivo, contiene una serie ulteriore di rilievi.
In particolare, la Corte dei conti affianca all’analisi ministeriale ulteriori analisi su aspetti di particolare rilievo, quali la riforma del mercato del lavoro, il Fondo per le politiche sociali, i lavori socialmente utili nonché iniziative in materia di ammortizzatori sociali, il Sistema informativo Lavoro, i Programmi di sviluppo, il Programma di mobilità «Sud-Nord-Sud».
Riforma del mercato del lavoro. La relazione evidenzia che l’emanazione del D.Lgs. 276 del 2003 ha comportato l’introduzione di un sistema che garantisca la trasparenza di tutte le operazioni legate al mercato del lavoro nonché una migliore efficienza di quest’ultimo. Elemento cruciale della riforma, in particolare, è l’estrema flessibilità, orientata sia a vantaggio del lavoratore che a vantaggio dell’impresa sia attraverso l’individuazione di tipologie lavorative corrispondenti, per quanto possibile, al rapporto «sostanziale», sia a stabilire procedure di autorizzazione ed accreditamento dei soggetti inseriti nel processo di intermediazione, al fine di garantire in primo logo il sistema pubblico e i soggetti deboli.
In seguito alla riforma, un aspetto su cui si è soffermata l’attenzione degli addetti ai lavori e delle parti sociali, prosegue la relazione, ha riguardato le nuove tipologie di lavoro e il loro rapporto con le cosiddette collaborazioni coordinate e continuative, un modello che sovente ha generato fattispecie di lavoro non propriamente regolari. In particolare, gli aspetti principali presi in considerazione hanno riguardato in quale misura le diverse tipologie di lavoro possano cannibalizzarsi a vicenda e in quale misura la sanzione, costituita dal riconoscimento d’imperio del carattere e della disciplina del lavoro subordinato, possa risolversi in una riconduzione del lavoro parasubordinato al lavoro sommerso.
Fondo per le politiche sociali. La relazione evidenzia che tutto il sistema delle politiche sociali è imperniato sul Fondo in oggetto.
Sulla base di quanto già affermato nella precedente relazione, la Corte, nel ribadire la necessità di una serie di strumenti che garantiscano ai cittadini i cd. «livelli essenziali delle prestazioni assistenziali» (LEP), in luogo degli strumenti basati sulle prestazioni sanitarie (LEA), rileva che il notevole ritardo con il quale era stata disposta la ripartizione del Fondo per il 2003 abbia determinato uno slittamento nell’emanazione del regolamento sull’individuazione delle modalità di esercizio, della verifica e della valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati riferiti ai richiamati livelli essenziali delle prestazioni.
Lavori socialmente utili. La relazione afferma che nel settore in oggetto lo scopo perseguito negli ultimi anni è stato quello della stabilizzazione degli LSU.
Secondo i dati forniti dall’Amministrazione, il finanziamento previsto nel 2004 ammonta a 142.155.575,65 euro, somma inferiore a quella stanziata nel 2003 (pari a 203.998.903,21) a fronte di una platea di 24.861 unità.
Il bacino degli LSU risulterebbe quindi essersi ridotto, nel corso del 2003, del 26,6 per cento, da 33.879 a, appunto, 24.861 unità.
Sistema Informativo lavoro. La Corte ha più volte rilevato le carenze manifestate dal S.I.L.. Alla fine di giugno 2003, momento di presentazione del rendiconto 2002, la Crte aveva evidenziato come il passaggio da un sistema basato su una struttura gerarchica centralizzata ad un sistema policentrico avesse costituito il nuovo approccio da parte dell’Amministrazione. In sostanza, si registrava l’elaborazione di 2 documenti sui quali fondare il nuovo S.I.L.:
le linee guida per rendere il S.I.L. operativo in breve tempo (Accordo dell’11 luglio 2002 della Conferenza unificata);
programma operativo per l’attuazione del citato Accordo.
Lo scopo è quindi quello di realizzare un sistema aperto, capace di assicurare standard comuni e compatibilità tra architetture hardware e software adottate dai diversi soggetti coinvolti (molto importante, in questo senso, è il rapporto con le regioni e gli enti locali in un’ottica di sistema condiviso, al fine di evitare gli errori determinatisi con il sistema delle convenzioni. In relazione a ciò, l’esercizio 2004 viene considerato dalla Corte un anno particolarmente importante, in quanto nel primo semestre è previsto il rilascio delle prime versioni degli strumenti in precedenza richiamati.
Programmi di sviluppo di cui all’articolo 1-ter del DL 148 del 1993, convertito dalla L. 236 del 1993. Tali programmi, dai quali si attendeva una sorta di «effetto volano» per l’occupazione sul territorio in aree da reindustrializzare, hanno destato varie perplessità in seno alla Corte. La stessa Corte, in particolare, ha affermato che le varie difficoltà finora incontrate nell’attuazione dei citati programmi (quali le richieste di slittamento, le situazioni di stallo, il «trasformismo» dei progetti originari, le crisi societarie, i contenziosi in atto) sono tutti aspetti che non consentono di rinvenire particolari positività nella gestione di questi programmi. Al riguardo, la Corte ha auspicato la realizzazione di un’effettiva ed efficace azione di monitoraggio nonché l’incremento dell’attività di verifica amministrativo-contabile affidata al Nucleo dei Carabinieri presso l’Ispettorato del lavoro.
Programma di mobilità «Sud-Nord-Sud». Tale Programma si è concretizzato nella realizzazione di un apprendistato di lavoratori provenenti da regioni meridionali presso le sedi principali, situate nel Nord-Italia, di aziende che disponevano di sedi nelle regioni meridionali stesse, al fine di consentire il ritorno degli stessi lavoratori nelle regioni di origine una volta completato il periodo formativo. In sostanza il fine che si è perseguito attraverso la mobilità geografica è stato quello di acquisire conoscenze e competenze in vista di un reinserimento professionale definitivo nel territorio di origine, anche iniziando un’attività di tipo imprenditoriale.
Tra i beneficiari di tale azione rientra, in primo luogo, il sistema complessivo degli enti e degli organismi ai quali la riforma del mercato del lavoro ha assegnato funzioni di indirizzo, coordinamento e servizio (quali agenzie regionali, servizi e centri per l’impiego).
In particolare, la Corte ha considerato interessante l’analisi di scenario proposta dall’Amministrazione dopo un periodo significativo di riferimento, tenendo conto dei seguenti 3 profili:
analisi dei destinatari, sia dal lato della domanda sia dal lato dell’offerta;
valutazione di pregresse esperienze e delle relative criticità;
analisi delle principali caratteristiche socio-economiche del contesto in cui l’azione di sistema viene ad operare.
Passa quindi ad esaminare il disegno di legge di assestamento (A.C. 5095). Tale disegno di legge contiene, sia per lo stato di previsione dell’entrata che per ciascuno degli stati di previsione dei ministeri di spesa, le proposte di variazione degli stanziamenti di bilancio in termini di competenza e di cassa, che vengono effettuate tramite il disegno di legge medesimo e che costituiscono oggetto di approvazione da parte del Parlamento.
Le variazioni proposte dal disegno di legge di assestamento in termini di competenza consistono in un incremento complessivo di circa 1.010 milioni di euro, di cui 1.009,3 milioni. di euro per le spese correnti, e di 0,8 milioni di euro per le spese in conto capitale.
Per quanto concerne i residui, si registra un incremento complessivo di 2.690,4 milioni di euro, derivanti da un aumento di 536,8 milioni per la parte corrente e di 2.690,4 milioni per il conto capitale.
Relativamente alla cassa, le variazioni proposte consistono in un incremento di 805,6 milioni di euro, determinato da un aumento per le spese correnti di 1.198,8 milioni di euro e da un decremento di 393,2 milioni di euro per le spese in conto capitale.
Conseguentemente, le previsioni per il bilancio 2004 così si assestano:
per i residui, in 8.679,3 milioni di euro, di cui 5.032,5 per la parte corrente e 3.646,7 in conto capitale;
per la competenza, in 66.227,8 milioni, di cui 64.752,8 per le spese correnti e 1.475 in conto capitale;
per la cassa, in 69.312,9 milioni di euro, di cui 66.897,7 per le spese correnti e 2.415,2 in conto capitale.
Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente, fissa il termine per la presentazione delle proposte di relazione a lunedì 19 luglio, alle ore 18.
Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell’esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 14.35.
Giovedì 15 luglio 2004. – Presidenza del presidente Domenico BENEDETTI VALENTINI. – Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Alberto Brambilla.
La seduta comincia alle 14.35.
Delega al Governo in materia previdenziale.
C. 2145/B Governo, approvato dalla Camera, modificato dal Senato e petizioni nn. 66, 129, 245, 627, 665, 738 e 760.
(Seguito dell’esame e conclusione).
La Commissione prosegue l’esame, rinviato, da ultimo, nella seduta del 13 luglio 2004.
Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente, avverte che le Commissioni I Affari costituzionali, VI Finanze, X Attività produttive, XII Affari sociali, XIII Agricoltura hanno espresso parere favorevole con osservazioni; sul provvedimento si è altresì espresso il Comitato per la legislazione; la V Commissione bilancio esprimerà il proprio parere ai fini dell’esame in Assemblea.
Roberto GUERZONI (DS-U) dichiara il voto contrario del suo gruppo, per ragioni sia di merito attinenti al contenuto del provvedimento, sia di metodo con riferimento alle modalità di discussione: sottolinea infatti come non vi sia stato un effettivo esame degli emendamenti presentati, riferiti a norme che, come risulta evidente anche in base ai pareri espressi dalle Commissioni competenti in sede consultiva, sarebbe opportuno modificare, per esempio con riferimento ad una presunzione di condizionamento di norme future. Si augura pertanto che un confronto costruttivo su tali materie possa verificarsi nel corso dell’esame del provvedimento in Assemblea, con particolare riferimento agli emendamenti su cui lo stesso relatore ha espresso parere favorevole.
Alfonso GIANNI (RC) dichiara il voto contrario del suo gruppo sul provvedimento in esame per ragioni attinenti agli squilibri che lo stesso determina tra generazioni, evidenziando come le norme che stanno per essere approvate prevedano un netto peggioramento del trattamento previdenziale per i giovani. Si augura pertanto che possano verificarsi le condizioni politiche affinché una nuova maggioranza possa modificare profondamente le norme che stanno per essere approvate.
Emilio DELBONO (MARGH-U) dichiara il voto contrario del suo gruppo evidenziando come la discussione sulle norme recate dal provvedimento si sia svolta in gran parte al di fuori delle aule parlamentari, mentre nella sede della Commissione non è stato possibile un costruttivo confronto su questioni su cui pure vi è probabilmente ampia condivisione. Sottolineato come sia opportuno individuare punti di convergenza su norme che regolano la vita di tutti i lavoratori, evidenzia come, a tale proposito, risulti paradossale l’accelerazione imposta nell’esame del provvedimento, avviato in occasione della sessione finanziaria del 2001.
Evidenzia altresì come non sia emersa una chiara posizione dei gruppi della maggioranza in ordine alla possibilità di introdurre modifiche ritenute opportune, anche per l’ipotesi di posizione della questione di fiducia sul testo approvato dal Senato. Sottolinea infine come la validità degli emendamenti presentati sia avvalorata dai pareri espressi dalle Commissioni competenti in sede consultiva, evidentemente approvati dalla maggioranza, che si soffermano sull’esigenza di modificare le medesime norme, con particolare riferimento ai criteri di delega, che delineano il fenomeno delle cosiddette deleghe al quadrato. Si augura pertanto che la maggioranza assuma un atteggiamento maggiormente disponibile alle modifiche nel corso dell’esame del provvedimento in Assemblea.
Dario GALLI (LNFP) evidenzia come la riforma previdenziale in esame sia un atto necessario in relazione all’attuale situazione sociale, che vede un rapporto tra lavoratori attivi e pensionati che andato decrescendo. Evidenziata l’esigenza prioritaria di una politica per la famiglia, ritiene che un reale impegno per il futuro delle giovani generazioni debba essere assunto sulla base della realtà, garantendo lo sviluppo del paese ed evitando pertanto posizioni demagogiche e rivendicative, come quelle della sinistra, che non fanno i conti con gli squilibri del sistema previdenziale.
Antonino LO PRESTI (AN) dichiara il voto favorevole del suo gruppo su un provvedimento indispensabile per correggere gli squilibri del sistema previdenziale, evidenziando come, nel corso del lungo iter di esame, l’opposizione non abbia offerto un reale contributo costruttivo ma abbia ostacolato pregiudizialmente una legge che consentirà di modernizzare il paese e di assicurare le prestazioni previdenziali alle giovani generazioni.
Emerenzio BARBIERI (UDC) dichiara il voto favorevole del suo gruppo sul provvedimento in esame, evidenziando come il lungo iter di esame abbia consentito di giungere ad un punto di sintesi che raccoglie il consenso dei gruppi della maggioranza: evidenzia peraltro come, qualora non venisse posta la questione di fiducia sul mantenimento del testo approvato dal Senato, potrebbero prodursi spazi per ulteriori correzioni del testo in esame.
Aldo PERROTTA (FI) osserva, con riferimento alle obiezioni sollevate dall’opposizione relativamente alla limitatezza dei tempi a disposizione della Commissione, come ciò sia dovuto in larga parte ai sindacati, che hanno continuato a richiedere la verifica nel 2005, quando in realtà si è ormai prossimi a quella data. Sottolineato come ulteriori correttivi dell’impianto normativo potranno essere apportati in sede di definizione dei decreti attuativi, in particolare con l’accoglimento di ordini del giorno da parte del Governo nel corso dell’esame in Assemblea, ricorda come la stessa riforma n. 335 del 1995 venne approvata attraverso la posizione della questione di fiducia.
Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente, osserva con riferimento al condizionamento della legislazione futura, che l’articolo 1, comma 2, della legge n. 335 del 1995 preveda quanto segue «Le disposizioni della presente legge costituiscono principi fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica. Le successive leggi della Repubblica non possono introdurre eccezioni o deroghe alla presente legge se non mediante espresse modificazioni delle sue disposizioni». Per quanto attiene alle cosiddette deleghe al quadrato, ritiene si tratti di una disfunzione già verificata in numerose occasioni, sulla quale il Parlamento è chiamato a vigilare in particolare nella fase della definizione delle norme attuative.
Avverte infine che tutti gli emendamenti presentati e dichiarati ammissibili si intendono respinti e potranno essere ripresentati ai fini della discussione in Assemblea.
La Commissione delibera di conferire al deputato Maninetti il mandato a riferire in senso favorevole all’Assemblea sul testo del disegno di legge C. 2145/B. Delibera altresì di chiedere l’autorizzazione a riferire oralmente.
Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente, si riserva di designare i membri del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.
La seduta termina alle 15.20.
Giovedì 15 luglio 2004. – Presidenza del presidente Domenico BENEDETTI VALENTINI. – Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Alberto Brambilla.
La seduta comincia alle 15.20.
Schema di decreto legislativo recante disposizioni modificative e correttive del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, in materia di occupazione e mercato del lavoro.
Atto n. 387.
(Esame e rinvio).
La Commissione inizia l’esame.
Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente, avverte che sostituirà personalmente il relatore impossibilito a partecipare alla seduta odierna.
Rileva quindi come il Consiglio dei ministri, nella riunione del 3 giugno 2004, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, Maroni, abbia approvato uno schema di decreto legislativo che modifica alcune parti della disciplina delegata in materia di occupazione e di mercato del lavoro (decreto legislativo n. 276 del 2003), compresi gli aspetti sanzionatori.
L’articolo 7, comma 4, della legge 14 febbraio 2003 n. 30, infatti, prevede che «entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare eventuali disposizioni modificative e correttive con le medesime modalità e nel rispetto dei medesimi criteri e princìpi direttivi». Lo schema è composto da 16 articoli.
L’articolo 1 modifica vari commi dell’articolo 6 del decreto legislativo n. 276 del 2003, il quale dapprima disciplina l’autorizzazione allo svolgimento di attività di intermediazione nel mercato del lavoro (commi 1-5) e successivamente attribuisce alle regioni la facoltà di concedere, nel proprio territorio, autorizzazioni per lo svolgimento di attività di intermediazione, ricerca e selezione del personale e di supporto alla ricollocazione professionale (commi 6-8). La modifica apportata al comma 2 dell’articolo 6 dallo schema di decreto concerne la procedura per l’autorizzazione allo svolgimento di attività di intermediazione da parte di comuni, camere di commercio e istituti di scuola secondaria. Questi soggetti dovranno necessariamente essere autorizzati dalle regioni. Viene quindi eliminata la possibilità di ottenere l’autorizzazione presso il Ministero del lavoro. Le modifiche apportate al comma 3 del medesimo articolo concernono l’autorizzazione allo svolgimento di attività di intermediazione da parte delle organizzazioni sindacali, delle associazioni per la tutela e l’assistenza degli imprenditori, del lavoro o dei disabili.
Le novità sono le seguenti: si specifica che l’attività di intermediazione dei predetti soggetti deve svolgersi «su base nazionale o territoriale»; è introdotta la facoltà per i predetti soggetti di svolgere l’attività di intermediazione anche tramite apposite società; per ciò che attiene alle associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori, i due requisiti dell’adesione a organizzazioni comparativamente più rappresentative e della firma di contratti collettivi nazionali sono richiesti non più congiuntamente ma alternativamente. La modifica apportata al comma 8 concerne la disciplina delle procedure di autorizzazione regionali, che viene rimessa alle regioni stesse, nel rispetto dei principi desumibili in materia dal decreto n. 276, e non più ad un decreto ministeriale, da emanarsi d’intesa con la conferenza unificata.
Secondo la relazione illustrativa, l’articolo 1 dello schema di decreto non comporta nuovi o maggiori oneri. L’articolo 2 modifica l’articolo 12 del decreto legislativo n. 276 del 2003: si tratta della disposizione che prevede l’istituzione di fondi per la formazione e l’integrazione del reddito, finanziati con contributi dei soggetti autorizzati alla somministrazione di lavoro, in misura pari al 4 per cento della retribuzione corrisposta ai lavoratori assunti con contratto a tempo determinato per l’esercizio di attività di somministrazione e ai lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato. Le risorse derivanti dai contributi relativi ai lavoratori assunti a tempo determinato sono destinate: a) a garantire l’integrazione del reddito dei lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato in caso di fine lavori; b) a verificare l’utilizzo della somministrazione di lavoro e la sua efficacia anche in termini di promozione della emersione del lavoro non regolare e di contrasto agli appalti illeciti; c) a iniziative per l’inserimento o il reinserimento nel mercato del lavoro di lavoratori svantaggiati, anche in regime di accreditamento con le regioni; d) alla promozione di percorsi di qualificazione e riqualificazione professionale.
I fondi, autorizzati dal Ministero del lavoro, sono costituiti, anche nell’ente bilaterale, dalle parti stipulanti il contratto collettivo nazionale delle imprese di somministrazione di lavoro. I commi 6 e 9 del testo vigente del decreto n. 276 non risultano coordinati fra loro e prevedono interventi per la modifica dell’entità dei predetti contributi. Il comma 6 prevede un eventuale adeguamento dei predetti contributi – senza specificare se in riduzione o in aumento – da effettuarsi decorsi due anni dall’entrata in vigore del decreto con decreto del Ministero del lavoro previa verifica con le parti sociali. Il comma 9 dispone invece una eventuale riduzione dei contributi dopo un anno dall’entrata in vigore del decreto, da effettuarsi sempre con decreto del Ministero del lavoro, previo parere delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Lo schema di decreto in esame elimina la previsione del comma 6, allo scopo, come si legge nella relazione illustrativa, di eliminare la duplicazione. Da detta soppressione discende dunque che l’eventuale modifica dei contributi potrà essere solo in riduzione e dovrà avvenire dopo un anno dall’entrata in vigore del decreto, ossia in tempi molto ravvicinati, considerato che il decreto n. 276 fu pubblicato in un supplemento speciale della Gazzetta Ufficiale del 9 ottobre 2003 ed è entrato in vigore il 24 ottobre scorso. Viene poi introdotto nell’articolo un nuovo comma, in base al quale sono comunque fatte salve le clausole dei contratti collettivi nazionali di lavoro nei settori dell’agricoltura e dell’edilizia che prevedono in via sperimentale contratti di fornitura di lavoro temporaneo.
L’articolo 3 modifica l’articolo 18 del decreto legislativo n. 276 del 2003, che reca la disciplina sanzionatoria in caso di inosservanza delle disposizioni in materia di organizzazione del mercato del lavoro. Le modifiche apportate al comma 1 dallo schema di decreto incidono sulle sanzioni previste in caso di esercizio non autorizzato delle varie attività di intermediazione nel mercato del lavoro.
Per la somministrazione di lavoro non autorizzata, è prevista un’ammenda di 50 euro per ogni lavoratore e per ogni giornata di lavoro, in luogo dei 5 attualmente previsti. Per la ricerca e la selezione del personale e il supporto alla ricollocazione professionale, si passa dai 5 euro di ammenda per ogni lavoratore e per ogni giornata di lavoro all’ammenda da euro 250 a euro 1250 nel caso di attività senza scopo di lucro e ad un’ammenda da 750 a 3750 euro negli altri casi. Rimane invariata la sanzione per l’intermediazione non autorizzata, punito anche con l’arresto.
Osserva che è prevista un’aggravante per lo sfruttamento di minori solo in caso di esercizio non autorizzato dell’attività di intermediazione, e non in caso di somministrazione di lavoro, di ricerca e selezione del personale e di supporto alla ricollocazione professionale. Si segnala che, per la somministrazione, il comma 2 dell’attuale articolo 18 prevede invece un’aggravante nei confronti dell’utilizzatore in caso di sfruttamento di minori. Inoltre, si segnala che il vigente testo del secondo periodo del comma 1 prevede l’applicazione della pena dell’arresto fino a sei mesi e l’ammenda da 1.500 a 7.500 euro, per l’esercizio abusivo dell’attività di intermediazione. Questa sanzione è, altresì, assunta a riferimento per l’ipotesi prevista nel quarto periodo (sfruttamento minori). Questo sistema sanzionatorio verrebbe confermato, con la incongruenza, ove non fosse sostituita la particella di congiunzione «e» con quella di disgiunzione «o», che l’esercizio non autorizzato dell’intermediazione, essendo punito con entrambe le pene, quella detentiva e quella pecuniaria, sarebbe perseguito con una sanzione più grave rispetto al comportamento, più grave, di chi esiga o comunque percepisca compensi, da parte del lavoratore, per avviarlo a prestazioni di lavoro oggetto di somministrazione, punito con la pena alternativa dell’arresto (non superiore a un anno) con quella dell’ammenda (da 2.500 a 6.000 euro). L’ipotesi delle sanzioni congiunte determina l’impossibilità per il trasgressore di avvalersi dell’oblazione di cui all’articolo 162-bis del codice penale, esercitabile per le contravvenzioni per le quali la legge stabilisce la pena alternativa dell’arresto o dell’ammenda. Ne consegue che, per la violazione in questione, risulta obbligatoria l’emissione del decreto penale di condanna e l’unica forma di tutela è l’opposizione a questo decreto ai sensi dell’articolo 461 del Codice di procedura penale.
Il comma 2 modifica il comma 3 del citato articolo 18 ed elimina il riferimento, fra le condotte sanzionate amministrativamente, all’inosservanza dell’articolo 20, comma 1. La violazione dell’articolo 20, comma 1, consiste nella conclusione di un contratto di somministrazione con un soggetto privo della richiesta autorizzazione. Tale fattispecie è però già sanzionata penalmente dall’articolo 18, comma 1, con riferimento al somministratore, e comma 2, con riferimento all’utilizzatore. Da un punto di vista formale, la disposizione del comma 3 dell’articolo 18, che prevede un illecito amministrativo, andrebbe più correttamente collocata nell’articolo 19, relativo appunto alle «Sanzioni amministrative».
Il comma 3 aggiunge all’articolo 18 un comma 5-bis, con il quale è sanzionata la stipula di un contratto di appalto in assenza dei requisiti di cui all’articolo 29, comma 1. L’articolo 29, comma 1, stabilisce che il contratto di appalto si distingue dalla somministrazione di lavoro per la organizzazione dei mezzi necessari da parte dell’appaltatore. Tale organizzazione può anche risultare dall’assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio d’impresa. Il comma 5-bis punisce dunque la fattispecie di un appalto in assenza dell’organizzazione dei mezzi da parte dell’appaltatore rinviando alle sanzioni di cui al comma 1 – da applicarsi allo «pseudo-appaltatore» – e al comma 2 – da applicarsi allo «pseudo-committente». Dato che la norma richiama genericamente le sanzioni del comma 1, che prevede tre diverse fattispecie di illecito penale, appare più opportuno specificare quale sia la sanzione applicabile, che sembrerebbe quella relativa all’esercizio non autorizzato dell’attività di somministrazione di lavoro.
L’articolo 4 modifica l’articolo 21 del decreto legislativo n. 276 del 2003, che disciplina la forma del contratto di somministrazione di manodopera, prevedendo la necessità della forma scritta, con indicazione di una serie di elementi, nel rispetto delle norme dei contratti collettivi. Il comma 4 prevede che è causa di nullità del contratto sia l’assenza della forma scritta sia la mancata indicazione di alcuni degli elementi richiesti (estremi dell’autorizzazione rilasciata al somministratore; numero dei lavoratori da somministrare; ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo per le quali la legge consente la somministrazione; indicazione della presenza di eventuali rischi per l’integrità e la salute del lavoratore e delle misure di prevenzione adottate; data di inizio e durata prevista del contratto di somministrazione).
In conseguenza della nullità, i lavoratori sono considerati a tutti gli effetti alle dipendenze dell’utilizzatore. Lo schema di decreto modifica tale comma limitando la nullità ai soli casi di mancanza della forma scritta. L’assenza dell’indicazione degli elementi richiesti dal comma 20 integrerebbe dunque un’ipotesi di somministrazione irregolare ai sensi dell’articolo 27. In caso di somministrazione irregolare, il lavoratore può ricorrere al giudice del lavoro per la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze dell’utilizzatore. La differenza con l’ipotesi di nullità consiste nel fatto che in caso di nullità il rapporto di lavoro è costituito ope legis, a prescindere dal riconoscimento giudiziale, e può quindi essere rilevata anche da altri soggetti, quale, ad esempio, un ispettore del lavoro.
L’articolo 5 modifica il comma 2 dell’articolo 31 in materia di assolvimento degli obblighi connessi al rapporto di lavoro da parte dei consorzi. L’articolo 31 del decreto 276 attribuisce ai gruppi di impresa la possibilità di delegare l’assolvimento degli obblighi in materia di lavoro alla società capogruppo. In sostanza i gruppi di impresa, costituiti da società controllante e da società controllate, compresi i gruppi di dimensioni comunitarie, possono delegare alla società capogruppo l’adempimento di tutti gli obblighi derivanti dai contratti di lavoro, pur mantenendo ferma la titolarità dei contratti in capo alle singole società del gruppo. Le società del gruppo, in quanto datori di lavoro, conservano comunque la titolarità e quindi la relativa responsabilità delle obbligazioni contrattuali e legislative. Inoltre la società capogruppo, che già poteva trasmettere per conto delle altre società la dichiarazione dei sostituti d’imposta, viene investita della completa gestione e amministrazione del personale delle altre società del gruppo. L’articolo 31, comma 2, del decreto n. 276 specifica che tutti i consorzi possono svolgere gli obblighi connessi con il rapporto di lavoro per conto dei soggetti consorziati o delegarne l’esecuzione ad una società consorziata. Con il provvedimento in esame la possibilità di adempiere agli obblighi derivanti dai rapporti di lavoro viene prevista per i soli consorzi di società cooperative per conto delle società consorziate. Viene inoltre inserito un ultimo periodo con il quale si precisa che i servizi dovranno essere organizzati tramite i consulenti del lavoro.
L’articolo 6 modifica l’articolo 34 del decreto legislativo n. 276 del 2003, che disciplina i casi di ricorso al lavoro intermittente, mediante il quale un lavoratore si pone a disposizione del datore di lavoro per svolgere prestazioni di carattere discontinuo o intermittente. Il comma 1 dell’articolo 34 prevede che i casi di ricorso al lavoro intermittente devono essere individuati dalla contrattazione collettiva. In via transitoria, tali casi possono essere individuati con decreto ministeriale. Questa disposizione transitoria viene soppressa dall’articolo in esame.
L’articolo 7 modifica il disposto di cui al comma 3 dell’articolo 53 del decreto legislativo n. 276, che dispone in merito all’inquadramento degli apprendisti ed agli incentivi economici e normativi per la loro assunzione. La disposizione in esame modifica l’importo della sanzione che il datore di lavoro è tenuto a versare qualora la formazione per i vari tipi di apprendistato (apprendistato per l’espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione, apprendistato professionalizzante, apprendistato per l’acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione) non sia stata erogata e la responsabilità ricada sul medesimo datore di lavoro. La normativa vigente concede al datore di lavoro rilevanti agevolazioni contributive, subordinatamente alla partecipazione degli apprendisti alle iniziative di formazione esterna all’azienda. I contributi settimanali a carico del datore di lavoro sono stabiliti in misura fissa e ammontano, per il 2004, a 2,88 euro, o a 2,79 euro nel caso in cui non sia richiesta l’assicurazione INAIL. La quota a carico dell’apprendista è invece quella stabilita per la generalità dei lavoratori meno 3 punti percentuali. Il citato comma 3 dell’articolo 53 prevede attualmente la corresponsione a titolo sanzionatorio della quota dei contributi agevolati maggiorati del 100 per cento. Lo schema in esame propone invece che il datore di lavoro sia tenuto a versare la differenza tra i contributi già versati e quanto avrebbe dovuto versare per un dipendente avente lo stesso inquadramento legale e contrattuale dell’apprendista, maggiorata del 100 per cento. La sanzione diventa così tanto maggiore quanto più elevato è il beneficio contributivo di cui il datore di lavoro si è avvalso. La pena pecuniaria così prevista esclude l’applicazione di altre sanzioni per omessa contribuzione. La relazione illustrativa allegata dal Governo allo schema in esame sottolinea che la modifica si rende necessaria in quanto, «atteso l’importo ridotto dei contributi agevolati, la sanzione risulta irrilevante», e che dalla disposizione in esame deriveranno maggiori entrate.
L’articolo 8 modifica il comma 5 dell’articolo 56 del decreto n. 276 in materia di contratti di inserimento, ovvero dei contratti di lavoro diretti a realizzare, mediante un progetto individuale di adattamento delle competenze del lavoratore ad un determinato contesto lavorativo, l’inserimento o il reinserimento nel mercato del lavoro di alcune categorie di soggetti più svantaggiati dal punto di vista occupazionale, nella medesima ottica dell’articolo precedente. Nel caso di gravi inadempienze nella realizzazione del progetto individuale di inserimento, il citato comma 5 dell’articolo 56 stabilisce che il datore di lavoro debba versare la quota di contributi non versati inizialmente a causa dell’agevolazione concessa, maggiorati del 100 per cento a titolo di sanzione. Lo schema in esame propone invece che il datore di lavoro sia tenuto a versare la differenza tra i contributi già versati e quanto avrebbe dovuto versare per un dipendente avente lo stesso inquadramento legale e contrattuale, maggiorata del 100 per cento. La pena pecuniaria così prevista esclude l’applicazione di altre sanzioni per omessa contribuzione. Anche in questo caso, la relazione illustrativa sottolinea che la modifica normativa si rende necessaria in quanto, «atteso l’importo ridotto dei contributi agevolati, la sanzione risulta irrilevante», e che dalla disposizione in esame derivano maggiori entrate.
L’articolo 9 interviene in materia di contratto di inserimento, che sostituisce il contratto di formazione e lavoro (CFL). Il comma 3 dell’articolo 59 riconosce, nelle more della riforma degli incentivi all’occupazione, per i contratti di inserimento (ad eccezione di quelli che riguardano giovani di età compresa tra i 18 ed i 29 anni) gli incentivi economici previsti per i contratti di formazione e lavoro. La modifica apportata dallo schema di regolamento in esame riguarda la necessità di rispettare il regolamento comunitario n. 2204/2002 della Commissione del 12 dicembre 2002, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore dell’occupazione. Il regolamento comunitario si applica ai regimi che costituiscono aiuti di Stato ai sensi del trattato e che prevedono aiuti alla creazione di posti di lavoro, aiuti all’assunzione di lavoratori svantaggiati e disabili o aiuti volti a coprire i costi supplementari legati all’assunzione di lavoratori disabili. Tali regimi sono compatibili con il mercato comune. Essi sono pertanto esentati dall’obbligo di notificazione preventiva alla Commissione europea, purché il regime di aiuti contenga un riferimento esplicito al regolamento stesso, con indicazione del titolo e degli estremi di pubblicazione. Da qui la necessità di una menzione nel citato articolo 59. Peraltro, resta l’obbligo di comunicazione successiva alla Commissione. Gli Stati devono infatti conservare registri dettagliati dei regimi di aiuti esentati dalla comunicazione preventiva e devono inoltre presentare una relazione annuale alla Commissione sull’applicazione del regolamento medesimo. Appare opportuno un chiarimento in merito alle conseguenze sulla disciplina interna del richiamo al citato regolamento comunitario: non è chiaro se i requisiti da esso previsti debbano essere presenti in tutti i contratti di inserimento, ovvero se questi ultimi abbiano un ambito di applicazione più ampio del regolamento in questione. Nel primo caso, la disciplina dei contratti di inserimento sarebbe arricchita da una serie di requisiti ulteriori rispetto a quelli previsti dalla legislazione nazionale; nel secondo caso, l’esenzione della comunicazione non riguarderebbe tutti i contratti di inserimento, ma solo una parte degli stessi.
L’articolo 10 inserisce l’articolo 59-bis nel decreto n. 276. Tale articolo detta la disciplina transitoria dei contratti di formazione e lavoro, al fine, secondo la relazione illustrativa, di dare «certezza agli operatori circa la sorte dei CFL approvati alla data del 24 ottobre 2003, così evitando una stasi nei normali flussi di avvio al lavoro che si determinerebbe in conseguenza del lento passaggio ai nuovi strumenti». La materia è stata oggetto dell’accordo interconfederale dello scorso 13 novembre 2003, stipulato ai sensi dell’articolo 86, comma 13, del decreto legislativo n. 276. Tale accordo prevede che i contratti di formazione e lavoro stipulati, anche successivamente al 23 ottobre 2003, in base a progetti approvati entro tale data esplicano integralmente i loro effetti fino alla scadenza per ciascuno di essi prevista, conformemente alla disciplina previgente in materia di contratti di formazione e lavoro e che i progetti per contratti di formazione e lavoro il cui deposito risulti avvenuto entro il 23 ottobre 2003 possono proseguire il loro iter di valutazione secondo le modalità precedentemente in vigore per i diversi comparti produttivi e, se approvati, saranno attivati esplicando integralmente i loro effetti fino alla scadenza per ciascuno di essi prevista, conformemente alla disciplina previgente in materia.
Il nuovo articolo 59-bis riconosce l’applicabilità della disciplina vigente all’entrata in vigore del decreto legislativo. n. 276 ai contratti di formazione e lavoro stipulati dal 24 ottobre 2003 (data di entrata in vigore appunto del decreto legislativo n. 276) al 31 luglio 2004, sulla base di progetti autorizzati entro il 23 ottobre 2003 (comma 1 articolo 59-bis). I benefici economici previsti da detta disciplina sono peraltro applicabili nel limite massimo di 16.000 lavoratori. Al fine di accedere a tali benefici, che consistono in sgravi contributivi, i datori di lavoro presentano apposita domanda all’INPS, entro 30 giorni dalla stipula del CFL (comma 2 articolo 59-bis) o, per i CFL già stipulati dalla data di entrata in vigore del decreto il cui schema è in esame (comma 2, articolo 10). L’INPS ammette ai benefici, entro il 15 ottobre 2004 e nel predetto limite di 16.000 lavoratori, dando innanzitutto priorità ai CFL stipulati nell’ambito di contratti d’area o patti territoriali e seguendo poi il criterio della priorità della data di stipula del contratto. Osserva inoltre che la disciplina vigente in materia di benefici per i contratti di formazione e lavoro è stata ritenuta parzialmente incompatibile con la disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato. Appare quindi opportuno un chiarimento in ordine alla compatibilità della disposizione in esame con la disciplina comunitaria.
L’articolo 11 modifica la disciplina delle rinunce e transazioni in caso di conclusione di un contratto di lavoro a progetto, che sostituisce il contratto di collaborazione coordinata e continuativa. Il testo vigente dell’articolo 68 prevede che i diritti spettanti alle parti nell’ambito del contratto di lavoro a progetto possono essere oggetto di transazioni o rinunce in sede di certificazione del rapporto di lavoro. Il testo modificato dallo schema di decreto in esame dispone invece che in sede di certificazione, nell’ambito della riconduzione di un precedente rapporto di collaborazione coordinata e continuativa ad un progetto o fasi di esso, possono essere oggetto di rinunce e transazioni i diritti derivanti dal precedente rapporto di lavoro.
L’articolo 12 modifica la disciplina relativa alle modalità di esecuzione del lavoro accessorio, prevista dall’articolo 72 del decreto n. 276, che regola in tale parte le prestazioni occasionali di tipo accessorio rese da soggetti quali disoccupati di lungo periodo, altri soggetti a rischio di esclusione sociale o comunque non ancora entrati nel mercato del lavoro, ovvero in procinto di uscirne. Per ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio i beneficiari acquistano presso le rivendite autorizzate uno o più carnet di buoni per prestazioni di lavoro accessorio del valore nominale di 7,5 euro.
Nell’ambito di applicazione della disposizione in oggetto rientrano i piccoli lavori domestici a carattere straordinario, compresa l’assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate con handicap, l’insegnamento privato supplementare, piccoli lavori di giardinaggio, nonché di pulizia e manutenzione di edifici e monumenti, la realizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritatevoli e la collaborazione con enti pubblici e associazioni di volontariato per lo svolgimento di lavori di emergenza (quali quelli dovuti in occasione di calamità) o di solidarietà. Le richiamate attività configurano, anche se svolte a favore di più beneficiari, rapporti di natura occasionale e accessoria, a condizione che la durata complessiva delle attività non sia superiore a 30 giorni nell’arco di un anno solare e che la retribuzione complessivamente non superi i 3.000 euro, sempre nell’arco di un anno solare. Per ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio gli interessati devono acquistare presso specifiche rivendite autorizzate carnet di buoni, del valore di 7,5 euro per ora/lavoro, equivalenti ad un certo ammontare di prestazioni, la cui corrispondente cifra viene erogata al lavoratore una volta eseguita la prestazione. Più specificamente, il lavoratore percepisce il compenso dietro la restituzione di tali buoni a determinati enti o società concessionarie alla riscossione dei buoni, che devono essere individuate dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali entro 60 giorni dall’entrata in vigore della disposizione in oggetto. A fronte della restituzione del buono, il lavoratore percepisce una somma pari a 5,8 euro per ora/lavoro. Tale compenso è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupazione o inoccupazione del soggetto. Della restante somma 1 euro finisce all’INPS a titolo contributivo e 50 centesimi vanno all’INAIL per fini assicurativi contro gli infortuni. I restanti 20 centesimi per ora/lavoro vengono trattenuti dall’ente o società concessionaria, a titolo di rimborso spese.
La modifica apportata concerne la determinazione del valore dei buoni acquistati dai beneficiari per l’utilizzazione di lavoro, attualmente previsto nella misura fissa di 7,5 euro. Tale determinazione – ed i successivi aggiornamenti – è demandata ad un apposito decreto del Ministro del lavoro, che tiene conto della media delle retribuzioni rilevate per i lavori affini e del costo di gestione del servizio. Le modifiche apportate ai commi successivi riguardano la determinazione del compenso del lavoratore, di quello del gestore del servizio e dei contributi previdenziali ed assicurativi. Il nuovo testo stabilisce l’ammontare dei contributi in misura percentuale (13 per cento del valore del buono per l’INPS, 7 per cento per l’INAIL) e lascia indeterminata la misura del compenso del lavoratore e delle spettanze del gestore del servizio, che sono rimesse al decreto ministeriale appena citato. È poi previsto che il servizio sia affidato ad un unico concessionario e non ad uno o più enti o società concessionari. Le modifiche apportate al comma 5 dallo schema di regolamento modificano la disciplina del decreto attuativo della disciplina del lavoro accessorio. La novità più rilevante consiste nel fatto che detta attuazione è prevista solo in via sperimentale in alcune città metropolitane da individuare con il decreto medesimo. La relazione allegata dal Governo allo schema in esame evidenzia che dalle modifiche sopra illustrate non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari.
L’articolo 13 modifica l’articolo 75 del decreto legislativo n. 276 del 2003, estendendo in maniera rilevante l’applicabilità dell’istituto della certificazione dei rapporti di lavoro. Esso diviene infatti applicabile a tutti i contratti di lavoro, rimuovendosi la limitazione a determinate tipologie (contratti di lavoro intermittente, ripartito, a tempo parziale e a progetto e contratti di associazione in partecipazione). Si tratta di una procedura di carattere volontario finalizzata ad una riduzione del contenzioso in materia di qualificazione dei contratti di lavoro. Tale procedura, che consegue obbligatoriamente a una istanza scritta comune delle parti del contratto di lavoro, deve svolgersi presso commissioni ad hoc. Tali sedi di certificazione possono svolgere anche funzioni di consulenza ed assistenza. Gli effetti della certificazione del contratto di lavoro permangono, anche verso i terzi, fino al momento dell’accoglimento, con sentenza di merito, di uno dei ricorsi giurisdizionali esperibili, fatti salvi i provvedimenti cautelari. Si ricorda infine che le commissioni di certificazione costituite presso gli enti bilaterali possono certificare le rinunce e le transazioni aventi ad oggetto diritti del lavoratore derivanti da disposizioni inderogabili della legge o dei contratti collettivi, a conferma della volontà abdicativa o transattiva delle parti (articolo 82). Secondo la relazione illustrativa, dalla disposizione in esame non discendono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
L’articolo 14 dispone l’abrogazione dell’obbligo del datore di lavoro di non adibire l’apprendista a lavori di manovalanza e di produzione in serie (previsto dall’articolo 11, primo comma, lettera l), della legge 19 gennaio 1955, n. 25). L’articolo 15, comma 1, modifica il disposto dell’articolo 86, comma 1, del decreto legislativo n. 276 in materia di durata delle collaborazioni coordinate e continuative, stipulate ai sensi della previgente normativa, che non possono essere ricondotte ad un progetto o fase di esso. L’articolo 61 del decreto n. 276 prevede l’obbligo di ricondurre i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa ad uno o più progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso, determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato, nel rispetto del coordinamento con l’organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo impiegato per l’esecuzione dell’attività lavorativa. Da tale previsione sono escluse le prestazioni meramente occasionali. Il decreto n. 276 ha previsto un regime transitorio per le collaborazioni già stipulate, prevedendo che esse mantengano efficacia fino alla loro scadenza e, in ogni caso, non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto, salvaguardando peraltro la possibilità che con accordi in sede aziendale, stipulati con esponenti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, possa essere disposta una proroga delle collaborazioni oltre il termine massimo sopra indicato anche per un periodo superiore all’anno. Lo schema in esame stabilisce ora un termine anche per le collaborazioni per le quali sia intervenuto un accordo in sede aziendale: i relativi contratti non potranno comunque essere di durata superiore a ventiquattro mesi.
I successivi commi 2 e 3 dell’articolo in esame intervengono sulle disposizioni in materia di obblighi del committente o del responsabile dei lavori previste dall’articolo 86, comma 10, del decreto n. 276; in particolare il comma 2 aggiunge un ultimo periodo al comma 10, mentre il successivo comma 3 aggiunge i nuovi commi 10-bis e 10-ter.
Ricorda che il citato comma 10 dell’articolo 86 è intervenuto nella materia regolata dal decreto legislativo 494 del 1996, recante attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili, rendendo più stringenti e accurate le verifiche relative alla regolarità contributiva e al rispetto dei contratti collettivi dell’impresa affidataria. Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un’unica impresa, deve, tra l’altro, chiedere un certificato di regolarità contributiva: tale certificato può essere rilasciato oltre che dall’INPS e dall’INAIL, per le rispettive competenze, anche dalle casse edili, le quali stipulano apposita convenzione con i predetti istituti, al fine del rilascio di un documento unico di regolarità contributiva. Lo schema in esame aggiunge la previsione che, in mancanza della certificazione inerente la regolarità contributiva, deve considerarsi sospesa l’efficacia del titolo abilitativo all’esecuzione dei lavori, ossia la concessione edilizia o la denuncia di inizio attività.
Le disposizioni del comma 3 dello schema in esame intendono contrastare il fenomeno del lavoro sommerso nel settore edile intervenendo nella materia relativa alla comunicazione delle assunzioni. Pertanto per il solo settore edile, il datore di lavoro dovrà effettuare la prevista comunicazione alla competente struttura pubblica di collocamento il giorno prima della data di instaurazione del rapporto di lavoro (nuovo comma 10-bis); in caso di violazione è prevista la comminazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di importo variabile da 100 a 500 euro per ogni lavoratore interessato (nuovo comma 10-ter). Si potrebbe prevedere che se il giorno antecedente l’instaurazione del rapporto è festivo la comunicazione è ammessa contestualmente all’evento. Attualmente, le disposizioni prevedono che per tutti i settori la comunicazione vada fatta entro i cinque giorni successivi l’instaurazione del rapporto. Peraltro, una volta approvato il decreto ministeriale previsto dal decreto legislativo n. 297 del 2002 (decreto correttivo del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, recante norme per agevolare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro), che istituisce il modello unificato, la comunicazione andrà inoltrata contestualmente all’assunzione.
L’articolo 16 attribuisce ai dirigenti delle direzioni provinciali del lavoro (DPL) o a funzionari da essi delegati – che già svolgono attività di rappresentanza nei giudizi di opposizione avverso le ordinanze-ingiunzioni emessi dalle DPL – la rappresentanza e la difesa in giudizio del Ministero del lavoro nei giudizi inerenti alla certificazione dei rapporti di lavoro. Secondo la relazione illustrativa, la disposizione pone rimedio all’impossibilità di fatto per le direzioni provinciali del lavoro di agire per il disconoscimento dei contratti oggetto di certificazione. Le DPL per agire in giudizio dovrebbero infatti richiedere il patrocinio dell’Avvocatura dello Stato, ma tale «possibilità rischia di vanificare in qualsiasi concreta opportunità di agire in giudizio anche in ragione dell’attuale carico di lavoro delle sedi distrettuali dell’Avvocatura». La disposizione consentirebbe inoltre, sempre secondo la relazione illustrativa, di far difendere in giudizio l’amministrazione da funzionari già esperti nel campo delle controversie giudiziarie in materia lavoristica. La disposizione prevede espressamente l’assenza di oneri a carico della finanza pubblica. L’attività di rappresentanza in giudizio si svolge infatti nell’ambito delle attività istituzionali dell’amministrazione.
Antonino LO PRESTI (AN) esprime la propria perplessità per il fatto che il provvedimento in esame intervenga a modificare il decreto legislativo n. 276 del 2003 dopo un periodo di tempo di vigenza limitato, nel corso del quale non è stato possibile verificare il suo effettivo funzionamento. Ritiene pertanto che il Governo debba chiarire alla Commissione le ragioni per le quali ha presentato lo schema di decreto legislativo in esame.
Aldo PERROTTA (FI) condivide l’esigenza manifestata dal deputato Lo Presti, ritenendo che, prima di modificare le norme, occorra verificarne il funzionamento. Evidenzia altresì l’esigenza di approfondire adeguatamente il contenuto del provvedimento in esame, di cui non condivide alcune norme.
Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente, ricordato come su un piano formale sia corretta la presentazione del provvedimento in esame, avvenuta sulla base della norma di delega di cui alla legge n. 30 del 2003, che all’articolo 7, comma 4 prevede che, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi adottati in attuazione della legge stessa (tra i quali, dunque, il decreto legislativo n. 276 del 2003) il Governo possa adottare eventuali disposizioni modificative e correttive con le medesime modalità e nel rispetto dei medesimi principi direttivi, condivide tuttavia l’esigenza che il Governo illustri alla Commissione le ragioni del provvedimento stesso.
Roberto GUERZONI (DS-U) condivide l’esigenza che il Governo chiarisca in Commissione le ragioni del provvedimento in esame, sottolineando altresì l’opportunità di ascoltare in proposito i rappresentanti delle organizzazioni sindacali.
Emerenzio BARBIERI (UDC) condivide l’esigenza manifestata dal deputato Lo Presti, sottolineando altresì l’opportunità che la Commissione esprima il proprio parere sullo schema di decreto legislativo in esame nei termini previsti.
Emilio DELBONO (MARGH-U) invita il presidente a prevedere un termine per la presentazione delle proposte di parere che consenta un adeguato approfondimento del provvedimento.
Dario GALLI (LNFP) evidenzia come il ruolo istituzionale assegnato ai sindacati, il cui parere viene spesso ascoltato sui provvedimenti all’esame della Commissione, debba accompagnarsi ad una corretta disciplina dei medesimi, con particolare riferimento ai relativi bilanci, di cui la Commissione dovrebbe occuparsi. Sottolinea altresì come lo strumento del lavoro interinale, disciplinato dal decreto legislativo n. 276, risulti in realtà poco utile per le aziende, che potrebbero giovarsi maggiormente di un’adeguata disciplina del lavoro a tempo determinato.
Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente, ritiene opportuno ascoltare un rappresentante del Governo sulle ragioni della presentazione del provvedimento in esame, invitando altresì le organizzazioni sindacali a trasmettere alla Commissione una memoria scritta relativa la medesimo, non essendo possibile, in ragione dei ristretti spazi di tempo disponibili, procedere alla loro audizione. Ritiene opportuno fissare il termine per la presentazione delle proposte di parere a martedì 27 luglio, al fine di concludere l’esame del provvedimento nell’ultima settimana di luglio.
Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.
La seduta termina alle 16.
Giovedì 15 luglio 2004. – Presidenza del presidente Domenico BENEDETTI VALENTINI.
La seduta comincia alle 16.
Decreto-legge 168/04: Interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica.
C. 5137 Governo.
(Parere alla V Commissione).
(Esame e rinvio).
La Commissione inizia l’esame.
Daniele GALLI (FI), relatore, rileva come il decreto-legge in esame rechi disposizioni volte principalmente a realizzare una manovra correttiva che, sulla base delle stime fornite dal Governo, ammonta, in termini di riduzione dell’indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche per l’anno 2004, a 5.502 milioni di euro. Con riferimento al bilancio dello Stato, le riduzioni di spesa e le maggiori entrate dovrebbero comportare, per il 2004, una diminuzione del saldo netto da finanziare di 7.487 milioni di euro.
Le misure correttive contenute nel decreto-legge possono essere ricondotte ai seguenti ambiti principali di intervento: 1) riduzione di incentivi alle imprese e alle aree sottoutilizzate (articolo 1, commi 1-3), che dovrebbero determinare nel 2004 un miglioramento dell’indebitamento netto e del saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato per 1.250 milioni di euro; 2) riduzione di stanziamenti di spesa dei Ministeri (articolo 1, commi 6 e 7), che dovrebbero tradursi in un minore indebitamento netto per 2.870 milioni di euro e in un minore saldo netto da finanziare per 4.955 milioni di euro; 3) riduzioni di spesa della generalità delle amministrazioni pubbliche e, in particolare, delle amministrazioni diverse dallo Stato (articolo 1, commi 8-11), dai quali dovrebbe derivare in termini di indebitamento netto, un effetto correttivo di 100 milioni di euro; 4) disposizioni di carattere fiscale (articolo 2) che dovrebbero determinare maggiori entrate pari, nel 2004, a 1.282 milioni di euro con riferimento sia all’indebitamento netto che al saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato.
Altre disposizioni contenute nel decreto-legge, pur non esplicando un impatto correttivo, sono tuttavia rivolte a favorire il conseguimento dei risparmi di spesa previsti per le amministrazioni dello Stato e per le altre amministrazioni pubbliche. Si tratta, pertanto, di disposizioni strumentali alla realizzazione degli effetti finanziari sopra indicati. Tali possono considerarsi le norme concernenti gli acquisti di beni e servizi attraverso le convenzioni stipulate dalla CONSIP (articolo 1, comma 4); l’obbligo per gli enti locali di comunicare il referto anche alla Corte dei conti (articolo 1, comma 5); l’attività delle scuole superiori pubbliche di formazione (articolo 1, comma 12).
Il decreto-legge reca, altresì, disposizioni che disciplinano alcuni specifici profili della finanza regionale (articolo 3). Anche in questo caso, le disposizioni in questione vengono considerate neutrali ai fini della determinazione dei saldi. Altri interventi contenuti nel decreto-legge riguardano misure già presenti nella manovra di finanza pubblica per il 2004. Tali interventi, pertanto, non hanno di per sé un’ulteriore incidenza correttiva, ma mirano piuttosto a garantire la realizzazione degli effetti finanziari già scontati in sede di manovra.
Si tratta, in particolare delle disposizioni rivolte a: 1) favorire la costituzione di fondi di investimento immobiliare con apporto di beni pubblici (articolo 4); differire i termini per l’adesione alla sanatoria edilizia prevista dall’articolo 32 del decreto-legge n. 269/2003 (articolo 5) in conseguenza della sentenza della Corte costituzionale n. 196 del 28 giugno 2004 che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di alcune disposizioni contenute nel medesimo articolo 32.
Illustra, quindi, la riduzione di stanziamenti di spesa del bilancio dello Stato. Il comma 6 dell’articolo 1 dispone le riduzioni di stanziamenti di spesa del bilancio dello Stato, indicate in dettaglio, distintamente per Ministeri, nella Tabella n. 1. In particolare, la riduzione interessa le seguenti tipologie di spesa: – autorizzazioni di spesa determinate dalla Tabella C della legge finanziaria, per un importo complessivo di 360 milioni di euro. La riduzione si applica in misura pari al 4 per cento dello stanziamento determinato dalla legge finanziaria; – autorizzazioni di spesa aventi carattere pluriennale, compresi i fondi unici di investimento, per un importo di 1.034 milioni di euro; la riduzione è pari al 50 per cento dello stanziamento; essa peraltro non si applica alla metà degli stanziamenti previsti nei fondi unici di investimento dei Ministeri dell’ambiente, delle politiche agricole e dei beni culturali; – fondi speciali di parte corrente e di conto capitale (di cui alle tabelle A e B della legge finanziaria) per un importo complessivo di 239 milioni di euro; la riduzione è pari alle disponibilità esistenti alla data di entrata in vigore del decreto-legge; – stanziamenti discrezionali per consumi intermedi, per un importo complessivo di 1.598 milioni di euro; la riduzione è stabilita nella misura del 36 per cento delle spese non aventi natura obbligatoria; la riduzione comunque non si applica agli stanziamenti destinati alla scuola, alla sanità, alla sicurezza e a interventi di carattere sociale; – stanziamenti discrezionali per investimenti fissi lordi, per un importo complessivo di 882 milioni di euro; la riduzione viene applicata nella misura del 30 per cento dei relativi stanziamenti, salvo che per la Difesa, per la quale si applica una percentuale di riduzione del 25 per cento; anche in questo caso sono esclusi dalla riduzione gli stanziamenti destinati alla scuola, alla sanità, alla sicurezza e a interventi di carattere sociale; – stanziamenti discrezionali per trasferimenti correnti a imprese, per un importo complessivo di 150 milioni di euro; la riduzione riguarda le somme da assegnare a Poste italiane e a Ferrovie dello Stato, a titolo di corrispettivo relativo al contratto di programma.
Il comma 6 e la tabella 1 determinano, pertanto, una riduzione di stanziamenti di spesa iscritti nel bilancio dello Stato pari complessivamente a 4.262 milioni di euro. In termini di indebitamento netto l’effetto correttivo è determinato in 2.540 milioni di euro. In appendice sono esposte le tabelle che, per ciascuna tipologia di spesa, danno conto delle riduzioni effettuate dal decreto-legge. Ai sensi di quanto previsto dal comma 6 sono comunque fatte salve le modalità di disporre variazioni compensative tra capitoli e tra u.p.b. di bilancio previste dalla legislazione vigente.
Sempre con riferimento al bilancio dello Stato, l’articolo 1, comma 7, dispone la riduzione del 50 per cento dei residui di stanziamento relativi a spese in conto capitale accertati alla data del 31 dicembre 2003. Sono esclusi dalla riduzione i residui concernenti le spese relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministero dell’interno, alle aree sottoutilizzate, alla cooperazione allo sviluppo, alle calamità naturali, ad accordi internazionali, al federalismo amministrativo, all’informatica e al Fondo per l’occupazione.
Come indicato nella relazione tecnica, viene effettuata mediante una disposizione di legge un’operazione di riduzione dei residui di stanziamento analoga a quella che negli anni precedenti è stata realizzata in via amministrativa, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Dalla relazione al disegno di legge di assestamento per il 2004 (A.C. 5095), emerge che l’entità complessiva dei residui di stanziamento relativi a spese di conto capitale accertati al 31 dicembre 2003, risulta pari a 7.639 milioni di euro. La riduzione disposta dal comma in esame riguarda (escluse le categorie di residui alle quali la riduzione non si applica) residui di stanziamento per 1.384,6 milioni di euro; pertanto, l’ammontare dei residui cancellati dal bilancio è pari a 692,3 milioni di euro. Tra le altre numerose misure contenute nel decreto-legge, si segnala in particolare l’articolo 1, comma 8, che dispone per il 2004 la riduzione delle spese di funzionamento per consumi intermedi degli enti previdenziali pubblici in misura non inferiore al 30 per cento degli stanziamenti iniziali. Tali somme sono accantonate in un apposito fondo e non possono essere utilizzate se, in tal senso, non interviene un apposito decreto del Ministro dell’economia. Sono escluse dalla riduzione le spese di natura obbligatoria e le spese relative alla prestazione di servizi connessi a diritti soggettivi dell’utente.
Formula infine una proposta di parere favorevole, tenuto conto della salvaguardia del Fondo per l’occupazione dalle riduzioni di spesa illustrate.
Alberto GUERZONI (DS-U) dichiara il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore, evidenziando come il provvedimento in esame non sia condivisibile sul piano del merito e del metodo. Esso è stato adottato in una situazione di obiettiva crisi di Governo seguita alle dimissioni del ministro del tesoro, per l’urgenza di prevedere una manovra correttiva del disastroso andamento dei conti pubblici da attribuire alla responsabilità del Governo. Quanto al merito delle norme, viene confermata la linea fallimentare della proroga dei condoni e dei trucchi contabili, come avviene all’articolo 4, penalizzando le esigenza sociali, con gravi ripercussioni sulla vita dei cittadini.
Cesare CAMPA (FI) dichiara il convinto voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore, in ragione dell’opportunità di approvare una manovra correttiva dei conti pubblici richiesta in sede europea. Evidenzia peraltro l’esigenza di evitare che provvedimenti da tempo all’esame della Commissione, come quello in materia di previdenza degli spedizionieri doganali, subiscano una penalizzazione a seguito dei tagli di bilancio.
Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente, ritiene che, per quanto siano valutabile l’opportunità delle singole norme del provvedimento in esame, la sua finalità generale di correzione dell’andamento dei conti pubblici non possa che essere considerata un’obiettiva esigenza.
La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

























