(Dal Resoconto Sommario)
SEDE CONSULTIVA
Martedì 15 marzo 2005. – Presidenza del presidente Domenico BENEDETTI VALENTINI.
La seduta comincia alle 14.
Decreto-legge 22/05: Interventi urgenti nel settore agroalimentare.
C. 5671 Governo.
(Parere alla XIII Commissione).
(Esame e rinvio).
La Commissione inizia l’esame.
Emerenzio BARBIERI (UDC), relatore, rileva come il decreto-legge 28 febbraio 2005, n.22 preveda interventi urgenti in materia di agricoltura (articolo 1) e di quote-latte (articolo 2), nonché misure relative alla ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza (articolo 3).
L’articolo 1 reca detta norme in materia di crisi in agricoltura e Unione nazionale incremento razze equine (UNIRE). Il comma 1 novella l’articolo 5 della legge 122/2001, prevedendo che il Commissario ad acta nominato dal Ministero per le politiche agricole e forestali in relazione alle attività gestite dalla soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno (cosiddetto Commissario ex Agensud) possa attuare, mediante specifiche convenzioni con l’AGEA, interventi di ritiro dal mercato agricolo, volti al riassorbimento della temporanea sovracapacità produttiva e al riequilibrio del mercato, da inserire nell’ambito del progetto speciale promozionale per la valorizzazione dei prodotti agricoli tipici delle aree interne del Mezzogiorno.
Il comma 2 assegna all’UNIRE (Unione nazionale incremento razze equine) 10 milioni di euro per l’esercizio 2005, al fine di consentirgli il completamento infrastrutturale dei servizi che gli sono istituzionalmente assegnati. Il relativo onere è coperto a valere sulle disponibilità del Fondo unico per gli investimenti del MIPAF. Il comma 3 assegna alle regioni e alle province autonome contributi pluriennali per il finanziamento degli interventi di soccorso nelle aree agricole colpite da calamità naturali e avversità atmosferiche dichiarate eccezionali negli anni dal 2000 al 2003.
I commi 4, 5 e 6 rimettono all’Agecontrol Spa (Agenzia per i controlli nel settore dell’olio d’oliva) lo svolgimento dei controlli di rilevanza nazionale sui prodotti ortofrutticoli, trasferendo ad essa le necessarie risorse finanziarie e umane. L’Agecontrol è l’agenzia istituita nel 1986 per svolgere sul territorio italiano i controlli sugli aiuti alla produzione e al consumo dell’olio di oliva erogati dalla Comunità; la sua attività consiste pertanto nella esecuzione delle verifiche ad essa assegnate dai regolamenti CEE 2262/1984 e reg. n. 27/1985. La sua organizzazione complessiva e la sua gestione sono sottoposti alla vigilanza del Ministero per le politiche agricole e della Commissione europea che ha disposto la costituzione di soggetti similari in tutti gli Stati membri; conseguentemente anche la copertura delle spese è garantita al 50 per cento dallo Stato italiano e dall’Unione.
Il comma 4, inserendo un nuovo comma 1-bis nell’articolo 18 del decreto legislativo n. 99/2004, assegna all’Agenzia per i controlli nel settore dell’olio d’oliva (Agecontrol) anche la realizzazione dei controlli di qualità nel settore dell’ortofrutta, la cui qualità deve rispondere ai requisiti richiesti dalle disposizioni comunitarie che ne regolano la commercializzazione. Detta attività, in precedenza attribuita all’Istituto per il commercio estero (ICE), è ora assegnata alle regioni, che hanno tuttavia la necessità di avvalersi di strutture tecniche adeguate.
Il comma 5, sostituendo interamente il comma 6 del medesimo articolo 18, è volto ad assicurare all’Agecontrol le necessarie risorse umane ed economiche per l’espletamento dei nuovi compiti.
Al riguardo va evidenziato che con la riscrittura del comma 6 l’organismo che beneficia del trasferimento di risorse non è più l’AGEA, bensì l’Agecontrol, a favore della quale, in ragione dei nuovi compiti che il comma 1-bis dell’articolo 18 le ha assegnato, sono ora trasferiti gli stanziamenti di bilancio iscritti nella tabella del dicastero agricolo destinati alla realizzazione dei controlli di qualità sugli ortofrutticoli. Quanto all’attività trasferita, il comma 5 richiama l’articolo 2, comma 2, lettera h) della legge n. 68/97, di riforma dell’Istituto nazionale per il commercio estero, che assegna all’ICE il compito di «promuovere e assistere la aziende del settore agroalimentare sui mercati esteri».
La disposizione dispone che il trasferimento di risorse, sia finanziarie che umane, dall’ICE all’Agecontrol, venga disposto con decreto del Presidente del Consiglio, su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con i ministri dell’economia e delle finanze e delle attività produttive. Il sistema definito dalle norme comunitarie per accertare che gli ortofrutticoli commercializzati rispettino effettivamente i requisiti richiesti, prevede in primo luogo che ogni Stato membro designi gli (o anche uno solo) organismi cui sono demandati i controlli sul proprio territorio, in ogni fase della commercializzazione ivi incluso il trasporto, e ne dia comunicazione sia alla Commissione che agli altri Stati membri. Alla Commissione va peraltro anche comunicata la definizione precisa dell’ambito delle competenze di tali organismi (articolo 2 reg. n. 1148/2001). Ad uno di questi organismi devono quindi essere affidate le funzioni di contatto e coordinamento tra tutti gli organismi designati, divenendo tale organismo l’autorità di coordinamento. Poiché per una corretta applicazione del sistema di controllo è necessario inoltre che siano noti gli operatori su cui il controllo andrà esercitato, ogni Stato è tenuto anche a costituire una banca dati in cui figurino gli operatori del settore, cioè le persone fisiche o giuridiche che detengano ortofrutticoli freschi, destinati alla vendita sul territorio comunitario o alla esportazione verso paesi terzi (articolo 3 regolamento citato). Gli operatori che vanno iscritti nella nuova banca vanno individuati nei soggetti che prendono parte alla commercializzazione degli ortofrutticoli freschi per i quali il reg. CE n. 2200/96, articolo 2, definisce norme di qualità (il numero di tali prodotti ammonta attualmente a circa 40 ortofrutticoli).
Il comma 6, infine, novella il decreto legislativo n. 306/2002, che in attuazione del regolamento (CE) n. 1148/2001, ha definito il sistema delle sanzioni relativo ai controlli di conformità degli ortofrutticoli freschi alle norme di commercializzazione applicabili nel settore. In particolare, l’articolo 5 del decreto legislativo n. 306/2002 rimette alle regioni e province autonome il compito di accertare le infrazioni (comma 1), nel contempo attribuendo ai funzionari regionali deputati al controllo la qualifica di pubblico ufficiale (comma 3). Le disposizioni in esame, coerentemente con il trasferimento di funzioni all’Agecontrol, individua nell’Agenzia per i controlli sugli aiuti all’olio d’oliva il soggetto cui compete, oltre alle regioni, di accertare le violazioni, attribuendo ai suoi funzionari la medesima qualifica di pubblici ufficiali.
L’articolo 2 novella in più parti il decreto-legge n. 49/2003 in materia di quote-latte. La disposizione detta in primo luogo norme in materia di sanzioni, fissando minimi e massimi edittali per talune violazioni a carico degli acquirenti ed estendendo ai produttori le sanzioni amministrative attualmente previste solo a carico dei trasportatori per la violazione di norme sulla documentazione di accompagnamento del latte (commi 1, 2 e 6). La norma, inoltre, modifica il meccanismo di calcolo del prelievo nazionale dovuto alla Unione europea per esubero produttivo, al fine di adeguare la normativa interna alle modifiche introdotte a livello comunitario dall’articolo 10, paragrafo 2, del Reg. (CE) n. 1788/2003, il quale impone di tenere conto, ai fini della determinazione dei quantitativi di riferimento, anche del tenore di grassi del latte prodotto (commi 3, 4 e 5).
L’articolo 3 dispone una integrazione alla disciplina del concordato di cui all’articolo 4-bis del decreto-legge n. 347/03, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 39/04 (recante «Misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza»). In particolare, la disposizione integra il comma 6 del citato articolo 4-bis al fine di modificare il regime di impugnazione dei crediti ammessi al concordato da parte di altri creditori, introducendo un rimedio cautelare atipico che tiene conto del fatto che la nuova disciplina del concordato prevede espressamente la possibilità di soddisfare i creditori in forme diverse dal pagamento in denaro, ossia anche mediante l’assegnazioni di azioni.
Evidenzia quindi come le disposizioni degli articoli 1 e 2, riconducibili alla materia agricola, non appaiono omogenee a quelle recate dall’articolo 3, che riguardano le grandi imprese in stato di insolvenza. Il titolo del decreto-legge, che far riferimento unicamente agli interventi nel settore agroalimentare, non corrisponde infatti pienamente al contenuto del provvedimento, che all’articolo 3 detta norme concernenti le grandi imprese in stato di insolvenza.
Con riferimento all’articolo 1, comma 1, che introduce una nuova forma di intervento pubblico a favore di produzioni agricole colpite da crisi di mercato, sottolinea che la normativa comunitaria non sembra contemplare tale modalità di sostegno, consentendo l’intervento pubblico, a determinate condizioni, nei soli casi di danni derivanti da calamità naturali. Nel paragrafo n. 11 degli «Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo», pubblicati nella G.U.C.E n. 28/2000, la Commissione afferma, infatti, come principio generale, che gli aiuti destinati ad indennizzare gli agricoltori dei danni subiti debbano essere versati il più presto possibile dopo il verificarsi dell’evento, e non oltre i tre anni successivi.
Ricorda quindi che la Commissione ha inviato una lettera di messa in mora all’Italia per la mancata attuazione della direttiva (CE) n. 107 del 2003 relativa alle indagini statistiche da effettuare nel settore del latte e dei prodotti lattiero caseari e che tale direttiva avrebbe dovuto essere recepita entro il 31 marzo 2004.
In relazione all’articolo 3, osserva che il comma 6 dell’articolo 4-bis, oggetto di integrazione, è stato da ultimo modificato dall’articolo 3 del decreto-legge 3 maggio 2004, n. 119, come modificato dalla legge di conversione 5 luglio 2004, n. 166, recante disposizioni correttive ed integrative della normativa sulle grandi imprese in stato di insolvenza; rileva pertanto l’opportunità di richiamare nella norma anche tale ultimo intervento legislativo. Con riferimento all’articolo 1, comma 2, che stanzia 10 milioni di euro a favore dell’UNIRE, fa presente che la XIII Commissione sta esaminando, in sede referente, il testo unificato delle proposte di legge C. 2086 e abbinate in materia di tutela delle razze equine, il quale reca varie disposizioni concernenti l’UNIRE.
Si riserva infine di formulare una proposta di parere favorevole con osservazioni o condizioni riferite ai punti richiamati.
Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell’esame ad altra seduta.
Incompatibilità e ineleggibilità magistrati.
C. 1949.
(Parere alla I Commissione).
(Esame e rinvio).
La Commissione inizia l’esame.
Benito SAVO (FI), relatore, rileva come la Commissione sia chiamata ad esprimere il parere sul testo unificato delle proposte di legge in tema di ineleggibilità e di incompatibilità dei magistrati elaborato nella sede della I Commissione affari costituzionali, con il quale si introducono rilevanti modifiche nella disciplina della ineleggibilità dei magistrati nelle elezioni politiche ed amministrative, si dettano principi per la disciplina, demandata dalla Costituzione alla legislazione regionale, delle elezioni regionali, si prevedono limitazioni alla eleggibilità dei magistrati al Parlamento europeo.
Il tema affrontato, di particolare attualità, si configura come intrinsecamente connesso ai principi che hanno ispirato la riforma dell’articolo 111 della Costituzione in materia di giusto processo, in relazione all’esigenza di introdurre una corretta regolamentazione dei ruoli e delle competenze della magistratura e della politica. I giudici sono inevitabilmente parte del sistema politico e si rende necessario disciplinare i rapporti istituzionali tra i poteri al fine di evitare che si affermino improprie forme di influenza. Una democrazia con un potere giudiziario forte consente una più intensa tutela dei diritti dei cittadini, ma la crescita dell’incidenza politica della giustizia porta a riflettere sul problema della responsabilità democratica della magistratura.
L’articolo 65 della Costituzione contiene una riserva di legge in materia di ineleggibilità ed incompatibilità con l’ufficio di deputato e senatore, mentre l’articolo 122 della Carta costituzionale riserva al legislatore statale la disciplina dei princìpi fondamentali in materia di ineleggibilità ed incompatibilità del Presidente e dei componenti della Giunta, nonché dei consiglieri regionali.
Le principali disposizioni di legge in materia sono contenute nel T.U. 30 marzo 1957, n. 361, per l’elezione della Camera dei deputati che si applica, per questo profilo, anche alle elezioni del Senato in virtù del rinvio operato dall’articolo 5 del T.U. per le elezioni del Senato (decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533). Nel Testo unico 30 marzo 1957, n. 361, si prevede l’ineleggibilità dei magistrati nelle circoscrizioni sottoposte, in tutto o in parte, alla giurisdizione degli uffici presso i quali hanno esercitato le loro funzioni in un periodo compreso nei sei mesi antecedenti l’accettazione della candidatura: la norma è diretta ad impedire l’esercizio di captatio benevolentiae sugli elettori da parte di titolari di funzioni pubbliche che potrebbero esercitare un’indebita influenza o pressione sui votanti, compromettendo così la genuinità e la libera espressione del voto, nonché a garantire quel bene costituzionalmente rilevante che è l’imparzialità del giudice. I magistrati, già attualmente, sono eleggibili solo se, all’atto dell’accettazione della candidatura, si trovino in aspettativa.
Passando all’esame degli articoli, l’articolo 1 introduce modifiche all’articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in base alle quali i magistrati ordinari amministrativi, contabili e militari – esclusi quelli in servizio presso le giurisdizioni superiori – non sono eleggibili nelle circoscrizioni ubicate, in tutto o in parte, nel distretto di corte di appello, ovvero nella circoscrizione di competenza di tribunale amministrativo regionale o di sezione regionale della Corte dei conti o di tribunale militare, ove risiede l’ufficio giudiziario nel quale, a qualsiasi titolo, sono assegnati o esercitano le loro funzioni ovvero nel quale, a qualsiasi titolo, sono stati assegnati o hanno esercitato le loro funzioni in un periodo compreso nei quattro anni antecedenti la data di accettazione della candidatura. Non sono in ogni caso eleggibili i magistrati che, all’atto dell’accettazione della candidatura, non si trovano in aspettativa da almeno sei mesi in caso di scadenza naturale della legislatura, ovvero all’atto di accettazione della candidatura in caso di scioglimento anticipato. Tali disposizioni si applicano anche in caso di scioglimento anticipato della Camera dei deputati e di elezioni suppletive.
Con riferimento alla disciplina in materia di ineleggibilità, si prevede quindi un ampliamento delle limitazioni alla eleggibilità dei magistrati sotto un profilo spaziale e temporale, pur mantenendo il carattere relativo dell’ineleggibilità. Con riferimento all’ambito spaziale dell’ineleggibilità, viene mantenuta la norma, contenuta all’articolo 8 del testo unico n. 361 del 1957, in base alla quale le disposizioni in materia di ineleggibilità non si applicano ai magistrati appartenenti alle giurisdizioni superiori. Tale esclusione, che concerne i magistrati in servizio presso la Corte di Cassazione, il Consiglio di Stato e le Sezioni Centrali della Corte dei conti, si giustifica poiché, coincidendo la giurisdizione degli uffici dei suddetti magistrati con il territorio nazionale, in sua assenza si verificherebbe un’ipotesi di ineleggibilità assoluta. Con riferimento al profilo temporale, non è eleggibile, nell’ambito territoriale di competenza, il magistrato che ivi abbia esercitato le proprie funzioni nei quattro anni precedenti la data di accettazione della candidatura.
L’articolo 2 reca disposizioni in materia di ricollocamento dei magistrati candidati alla carica di parlamentare e non eletti e di rientro in ruolo degli stessi dopo la cessazione del mandato, in base alle quali i magistrati – esclusi quelli che prestavano servizio presso le giurisdizioni superiori – che sono stati candidati e non sono stati eletti, non possono, nei cinque anni successivi alle elezioni, esercitare le loro funzioni né essere assegnati a qualsiasi titolo in un ufficio giudiziario ubicato nel distretto di corte di appello, ovvero nella circoscrizione di competenza di tribunale amministrativo regionale o di sezione regionale della Corte dei conti o di tribunale militare, in cui è compresa, in tutto o in parte, la circoscrizione nel cui ambito si sono svolte le elezioni, ovvero in cui esercitavano le loro funzioni all’atto del collocamento in aspettativa.
Quanto ai magistrati eletti, una volta cessati dal mandato parlamentare, vengono ricollocati nel ruolo di provenienza con il vincolo di esercizio di funzioni collegiali per un periodo pari a cinque anni. Nel corso di tale periodo i magistrati – esclusi quelli che prestavano servizio presso le giurisdizioni superiori – non possono esercitare le loro funzioni, né essere assegnati, a qualsiasi titolo, in un ufficio giudiziario ubicato nel distretto di corte di appello, ovvero nella circoscrizione di competenza di tribunale amministrativo regionale o di sezione regionale della Corte dei conti o di tribunale militare, in cui è compresa, in tutto o in parte, la circoscrizione nel cui ambito si sono svolte le elezioni ovvero in cui esercitavano le loro funzioni all’atto del collocamento in aspettativa.
L’articolo 3 introduce modifiche al testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di eleggibilità dei magistrati alle elezioni amministrative, di ricollocamento e di rientro in ruolo. Con riferimento alla disciplina dell’ineleggibilità dei magistrati alla carica di sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, provinciale e circoscrizionale, sostanzialmente si estende la medesima disciplina proposta all’articolo 1 con riferimento all’ineleggibilità alla carica di deputato e senatore. La disciplina delle ineleggibilità si applica a tutti i magistrati, prevedendo che l’ambito territoriale di ineleggibilità deve essere riferito al distretto di corte d’appello ove, a qualsiasi titolo, esercitino o abbiano esercitato le loro funzioni. Sempre con riferimento all’ambito spaziale dell’ineleggibilità, si è ritenuto opportuno introdurre una norma, analoga a quella contenuta all’articolo 8 del testo unico n. 361 del 1957 per l’elezione della Camera dei deputati, in base alla quale le disposizioni in materia di ineleggibilità non si applicano ai magistrati appartenenti alle giurisdizioni superiori, alla luce delle medesime considerazioni svolte con riferimento all’ineleggibilità alle elezioni politiche.
Quanto alla disciplina in materia di ricollocamento dei magistrati candidati alle elezioni amministrative e non eletti, sono previste norme analoghe a quelle proposte con riferimento alle elezioni politiche: si è pertanto ampliato l’ambito territoriale dell’incompatibilità successiva. Anche, per quanto attiene alla disciplina in materia di rientro in ruolo dei magistrati eletti dopo la cessazione dalla carica, si è adottata una soluzione analoga, quanto al profilo dell’incompatibilità territoriale successiva, a quella illustrata a proposito del ricollocamento dei magistrati non eletti alle elezioni politiche. Si prevede inoltre che il magistrato sia assegnato, per un quadriennio, ad organi collegiali, al fine di consentirgli un graduale reinserimento nella magistratura.
L’articolo 4 introduce nel testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali un’apposita disciplina relativa al regime delle incompatibilità. In particolare, si prevede l’incompatibilità tra la carica di assessore comunale e provinciale e l’esercizio delle funzioni di magistrato in un ufficio giudiziario del distretto di corte d’appello ove è ubicato il comune o la provincia. Analoga incompatibilità è prevista per i magistrati che abbiano esercitato le loro funzioni nei predetti uffici nei due anni antecedenti la data di accettazione della carica. Con riferimento al rientro in ruolo, è prevista, anche per i magistrati che abbiano ricoperto le funzioni di assessore comunale o provinciale, un’incompatibilità successiva di carattere territoriale ed il vincolo di esercizio di funzioni collegiali.
L’articolo 5, in materia di ineleggibilità dei magistrati alle elezioni regionali e di incompatibilità degli stessi a ricoprire le cariche di presidente, membro della giunta e consigliere regionale, prevede che le disposizioni recate dal provvedimento costituiscano principi fondamentali per il legislatore regionale, secondo quanto previsto dall’articolo 122 della Costituzione.
L’articolo 6 introduce modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, in materia di eleggibilità dei magistrati alla carica di membro del Parlamento europeo e di incompatibilità tra di essa e la funzione di magistrato, secondo i medesimi principi dettati per le elezioni alle Camere.
L’articolo 7 disciplina l’incompatibilità tra la funzione di magistrato e la carica di membro del Governo, richiedendosi che, ai fini della nomina, i magistrati debbano trovarsi in aspettativa: si prevede infatti che i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari non possano essere nominati Ministri o sottosegretari di Stato se, all’atto dell’accettazione della nomina, non si trovano in aspettativa. I magistrati nominati Ministri o sottosegretari di Stato, una volta cessati dalla carica, sono ricollocati in ruolo con il vincolo di esercizio di funzioni collegiali per un periodo pari a cinque anni.
L’articolo 8 prevede la disciplina applicabile ai magistrati onorari, i quali non sono eleggibili alla carica di deputato, senatore, membro del Parlamento europeo, sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, provinciale e circoscrizionale nelle circoscrizioni ubicate nel distretto di Corte di appello ove risiede l’ufficio giudiziario nel quale, a qualsiasi titolo, sono assegnati o esercitano le loro funzioni, ovvero, nel quale, a qualsiasi titolo, sono stati assegnati o hanno esercitato le loro funzioni in un periodo compreso nell’anno antecedente la data di accettazione della candidatura. Coloro che sono stati candidati e non sono stati eletti, nonché i magistrati onorari che siano cessati dalle cariche elettive non possono esercitare, per un periodo di due anni, le loro funzioni, né essere assegnati a qualsiasi titolo in un ufficio giudiziario ubicato nel distretto di Corte di appello in cui è compresa la circoscrizione nel cui ambito si sono svolte le elezioni, ovvero nel distretto di Corte di appello in cui esercitavano le loro funzioni alla data di accettazione della candidatura.
L’articolo 9 reca infine le disposizioni transitorie, in base alle quali i magistrati che sono membri del Parlamento o del Governo al momento dell’entrata in vigore della legge, possono essere, su loro richiesta, ricollocati in ruolo, con il vincolo di esercizio di funzioni collegiali per un periodo pari a cinque anni; essere collocati fuori ruolo organico della magistratura con funzioni amministrative, nell’ambito dei posti disponibili secondo la ricognizione effettuata dal Ministro della Giustizia; essere destinati nei ruoli dell’Avvocatura dello Stato, anche in soprannumero; essere collocati a riposo beneficiando della possibilità di riscattare in via figurativa, ai fini del raggiungimento del requisito dei 35 anni di contribuzione, gli anni del mandato parlamentare.
Al comma 2, si prevede l’inapplicabilità delle disposizioni in materia di ineleggibilità e incompatibilità introdotte con il provvedimento per i magistrati che, alla data della sua entrata in vigore, risultino in carica come presidente della provincia, assessore o consigliere provinciale, sindaco, assessore o consigliere comunale, ovvero come membro del Parlamento europeo.
Concludendo, rileva come, a suo avviso, con riferimento alla norma in base alla quale non sono eleggibili i magistrati che, all’atto dell’accettazione della candidatura, non si trovino in aspettativa da almeno sei mesi in caso di scadenza naturale della legislatura, sarebbe opportuno ampliare il termine di sei mesi.
Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell’esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 14.20.
Martedì 15 marzo 2005.
Audizione di rappresentanti di Confitarma nell’ambito dell’esame dello schema di decreto legislativo sull’orario di lavoro della gente di mare.
L’audizione informale è stata svolta dalle 14.20 alle 14.40.
Audizione di rappresentanti di Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uil-trasporti e Ugl-mare nell’ambito dell’esame dello schema di decreto legislativo sull’orario di lavoro della gente di mare.
L’audizione informale è stata svolta dalle 14.40 alle 15.




























