(Dal Resoconto Sommario)
SEDE CONSULTIVA
Mercoledì 16 marzo 2005. – Presidenza del presidente Domenico BENEDETTI VALENTINI.
La seduta comincia alle 14.
Decreto-legge n. 22/05: Interventi urgenti nel settore agroalimentare.
C. 5671 Governo.
(Parere alla XIII Commissione).
(Seguito dell’esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni).
La Commissione prosegue l’esame, rinviato nella seduta di ieri.
Emerenzio BARBIERI (UDC) formula una proposta di parere favorevole con condizioni (vedi allegato 1).
Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente, intervenendo in relazione alla premessa del parere laddove si sottolinea la scarsa omogeneità del provvedimento in esame, sottolinea che anche le norme relative ad imprese in stato di insolvenza attengono al settore agroalimentare.
La Commissione approva la proposta di parere del relatore.
Incompatibilità e ineleggibilità magistrati.
C. 1949.
(Parere alla I Commissione).
(Seguito dell’esame e conclusione – Parere favorevole con condizione).
La Commissione prosegue l’esame, rinviato nella seduta di ieri.
Benito SAVO (FI), relatore, formula una proposta di parere favorevole con condizione (vedi allegato 2).
La Commissione approva la proposta di parere del relatore.
Organi collegiali della scuola.
Testo unico C. 774 e abb.
(Parere alla VII Commissione).
(Esame e rinvio).
La Commissione inizia l’esame.
Emerenzio BARBIERI (UDC), relatore, rileva come il testo unificato in esame sia frutto di una lunga discussione nella sede della Commissione di merito, a partire dai primi mesi del 2002. In quella fase, a conclusione dell’esame in sede referente, la Commissione aveva conferito al relatore il mandato a riferire favorevolmente in Assemblea sul nuovo testo della proposta di legge n. 1186: la discussione in Assemblea era stata quindi avviata il 4 marzo 2002, con lo svolgimento della discussione sulle linee generali. Tuttavia, successivamente a tale seduta, l’Assemblea non ha più ripreso la discussione del provvedimento: pertanto, prendendo atto dell’impossibilità di proseguire l’esame del testo allora elaborato, il 1o aprile 2004, conformemente a quanto convenuto in sede di ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, l’Assemblea ha deliberato il rinvio dei progetti di legge in Commissione. È stato quindi costituito un Comitato ristretto che ha elaborato un nuovo testo base, successivamente modificato con l’approvazione di emendamenti nel corso dell’esame in sede referente, su cui la Commissione è chiamata ad esprimere il parere.
L’istituzione degli organi collegiali della scuola risale al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416 e successivamente tale normativa è stata recepita negli articoli da 5 a 10 e da 26 a 50 del testo unico sulla scuola (decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994). Ulteriori modifiche della disciplina degli organi collegiali nazionali e territoriali si sono registrate con il decreto legislativo n. 233 del 1999 (e successive proroghe dei termini per la costituzione e l’insediamento degli organi scolastici ex decreto-legge 411/2001). Va inoltre ricordata la legge 28 marzo 2003, n. 53, recante la delega al Governo per la definizione delle norme generali sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale.
Gli organi collegiali, che presero vita con il decreto del Presidente della Repubblica del 1974, erano organi fondati sulla partecipazione, quando l’autonomia della scuola non esisteva ed essi assumevano un ruolo residuale rispetto ad un’organizzazione centralizzata del sistema formativo. L’attuale panorama scolastico è in evoluzione con l’introduzione dell’autonomia scolastica, il nuovo profilo professionale dei dirigenti scolastici e dei responsabili amministrativi: tutto ciò richiede flessibilità nell’organizzazione scolastica, in grado di garantire reali capacità di governo e gestione alle istituzioni scolastiche, nonché di assicurare l’efficacia e l’efficienza del sistema stesso. Si impone quindi l’esigenza di un testo normativo che rafforzi gli organi di governo interni alle singole scuole e che si basi sulla fondamentale distinzione tra organi di indirizzo e controllo e organi di gestione, coniugando l’esigenza di autonomia professionale di docenti e dirigenti con quella della partecipazione degli utenti.
Proprio perché questa riforma è collegata al riconoscimento dell’autonomia scolastica e tenuto conto delle implicazioni derivanti dalla riforma del Titolo V della Costituzione, si evidenzia la necessità di norme generali, che disciplinino l’attribuzione di funzioni, poteri e responsabilità agli organi dell’istituzione autonoma. Si tratta di delineare taluni princìpi in sede legislativa, senza però definire schemi rigidi di organizzazione non rispondenti alle esigenze di flessibilità della scuola dell’autonomia, lasciando poi alla potestà regolamentare delle singole scuole, definizioni più puntuali ed articolate che tengano conto delle diverse realtà ed esigenze.
Passando al contenuto degli articoli, l’articolo 1, in materia di governo delle istituzioni scolastiche, prevede che le disposizioni in esame costituiscano norme generali sull’istruzione, ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera n), della Costituzione e che al governo delle istituzioni scolastiche concorrano il dirigente scolastico, i docenti, i genitori, gli alunni e gli enti locali secondo i principi dettati nel testo in esame. Le istituzioni scolastiche, nella loro autonomia, costituiscono i loro organi di governo e ne disciplinano il funzionamento secondo le norme generali del provvedimento in esame. Gli organi di governo concorrono alla definizione e realizzazione degli obiettivi educativi e formativi, attraverso percorsi articolati e flessibili coerenti con le disposizioni adottate in attuazione della legge 28 marzo 2003, n. 53, «Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale», che trovano compiuta espressione nel piano dell’offerta formativa: il piano tiene conto delle richieste delle famiglie ed è comprensivo delle diverse opzioni eventualmente espresse da singoli o da gruppi di insegnanti nell’ambito della libertà di insegnamento. Gli organi di governo valorizzano la funzione educativa dei docenti, il diritto all’apprendimento e alla partecipazione degli alunni alla vita della scuola, la libertà di scelta dei genitori ed il patto educativo tra famiglie e docenti.
Le istituzioni scolastiche sono organizzate sulla base del principio della distinzione tra funzioni di indirizzo e programmazione, spettanti al consiglio della scuola e al collegio dei docenti, e compiti di gestione e coordinamento, spettanti al dirigente scolastico.
L’articolo 2 elenca gli organi delle istituzioni scolastiche (il dirigente scolastico, il consiglio della scuola, il collegio dei docenti, gli organi di valutazione collegiale degli alunni, il nucleo di valutazione, il comitato per la valutazione del servizio dei docenti). I successivi articoli, da 3 a 10, disciplinano tali organi: l’articolo 3 prevede che il dirigente scolastico, ai sensi dell’articolo 25 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e delle altre disposizioni legislative vigenti, assicura la gestione unitaria dell’istituzione, ne ha la legale rappresentanza ed è responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei risultati del servizio.
L’articolo 4 prevede che il consiglio della scuola ha compiti di indirizzo e programmazione delle attività dell’istituzione scolastica, nel rispetto delle scelte didattiche definite dal collegio dei docenti e nei limiti delle disponibilità di bilancio. Esso, in particolare, su proposta del dirigente scolastico: delibera il regolamento relativo al proprio funzionamento; adotta il piano dell’offerta formativa, elaborato dal collegio dei docenti, verificandone la rispondenza agli indirizzi generali e alle compatibilità rispetto alle risorse umane e finanziarie disponibili; approva i documenti contabili di previsione e rendicontazione delle spese; delibera il regolamento della scuola, che definisce i criteri per l’organizzazione e il funzionamento dell’istituzione, per la partecipazione degli studenti e delle famiglie alle attività della scuola, nonché per la designazione dei responsabili dei servizi; approva l’adesione della scuola ad accordi e progetti coerenti con il piano dell’offerta formativa.
Il consiglio della scuola dura in carica tre anni scolastici e nel caso di persistenti e gravi irregolarità o di impossibilità di funzionamento o di continuata inattività del consiglio della scuola, il direttore dell’ufficio scolastico regionale provvede al suo scioglimento, nominando un commissario straordinario che resta in carica fino alla costituzione del nuovo consiglio.
L’articolo 5 prevede un consiglio della scuola composto da undici membri: il dirigente scolastico, quattro docenti, quattro genitori, il direttore dei servizi generali e amministrativi e un rappresentante dell’ente tenuto per legge alla fornitura dei locali della scuola. Negli istituti del secondo ciclo dell’istruzione i rappresentanti dei genitori sono due, e sono chiamati a far parte del consiglio altrettanti rappresentanti degli studenti. Le modalità di elezione delle rappresentanze dei docenti, dei genitori e degli studenti sono stabilite dal regolamento della scuola, prevedendo che ciascuna di tali categorie elegga esclusivamente i propri rappresentanti. Il consiglio della scuola può decidere che alle sue sedute partecipino, senza diritto di voto, soggetti esterni scelti in ambito educativo, sportivo, culturale, sociale ed economico.
L’articolo 6 prevede che il collegio dei docenti sia composto da tutti i docenti, di ruolo e non di ruolo, in servizio nella scuola, nonché dai docenti a contratto e dagli esperti che svolgono incarichi per gli insegnamenti facoltativi ed opzionali secondo quanto previsto dalle norme in vigore. Il collegio dei docenti ha compiti di indirizzo, programmazione, coordinamento e monitoraggio delle attività didattiche ed educative. Esso provvede, in particolare, alla elaborazione, secondo i principi di cui all’articolo 1, comma 5, del piano dell’offerta formativa, comprensivo delle attività educative e didattiche, sia obbligatorie che facoltative ed opzionali, sulla base dell’orario per esse previsto dalle norme emanate in attuazione della legge 28 marzo 2003, n. 53.
L’articolo 7 disciplina gli organi di valutazione collegiale degli alunni, prevedendo che i docenti, nell’esercizio della propria responsabilità professionale, valutano gli alunni, periodicamente ed alla fine dell’anno scolastico, in sedi collegiali e secondo modalità organizzative coerenti con i percorsi formativi degli alunni stessi indicate dal regolamento della scuola.
L’articolo 8 prevede che le istituzioni scolastiche, nell’ambito dell’autonomia organizzativa e didattica riconosciute dalla legge, valorizzano la partecipazione alle attività della scuola degli studenti e delle famiglie e che sono garantiti i diritti di riunione e di associazione. L’articolo 9 prevede che in ogni istituzione scolastica è istituito un organo di autovalutazione dell’attività di istituto, che opera nel quadro del Servizio nazionale di valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286, tenendo conto delle indicazioni dell’Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI) di cui all’articolo 2 del medesimo decreto legislativo. Il predetto organo, su indicazione del consiglio della scuola, si collega a rete con i corrispondenti organi di altri istituti. L’organo di autovalutazione è costituito con delibera del consiglio della scuola ed è composto dal dirigente scolastico, che lo presiede, da un genitore e da un docente, diversi da quelli che fanno parte del consiglio della scuola, nonché da un soggetto esterno all’istituzione scolastica esperto nel campo della valutazione.
L’articolo 10 conferma, anche ai fini della valutazione dell’attività di insegnamento svolta sulla base degli appositi contratti di formazione e lavoro previsti dall’articolo 5, comma 1, lettera e), della legge 28 marzo 2003, n. 53, il comitato per la valutazione del servizio dei docenti, previsto all’articolo 11 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. L’articolo 11, recante le disposizioni finanziarie, prevede che la partecipazione agli organi collegiali non comporta la corresponsione di compensi o gettoni di presenza e che, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono definite le modalità per consentire ai genitori e agli studenti lavoratori di fruire di permessi lavorativi per la partecipazione ai lavori degli organi collegiali di cui fanno parte. Si stabilisce espressamente che dall’attuazione della legge in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Infine l’articolo 12 reca l’abrogazione espressa delle disposizioni incompatibili.
Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell’esame ad altra seduta.
ATTI DEL GOVERNO
Mercoledì 16 marzo 2005. – Presidenza del presidente Domenico BENEDETTI VALENTINI.
La seduta comincia alle 14.40.
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 1999/63/CE del Consiglio, del 21 giugno 1999, relativa all’accordo sull’organizzazione dell’orario di lavoro della gente di mare concluso dall’Associazione armatori della Comunità europea (ECSA) e della Federazione dei sindacati dei trasportatori dell’Unione europea (FTS).
Atto n. 451.
(Seguito dell’esame e rinvio).
La Commissione prosegue l’esame, rinviato, da ultimo, nella seduta del 9 marzo 2005.
Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente, sostituendo il relatore, impossibilitato ad intervenire alla seduta odierna, rileva come, secondo quanto convenuto nella sede dell’ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, è stato richiesta la disponibilità del Governo ad attendere l’espressione del parere della Commissione anche oltre il termine di quaranta giorni previsto dalla legge 31 ottobre 2003, n. 306. Per le vie brevi è stata assicurato che il Governo non procederà alla adozione del decreto legislativo subito dopo la scadenza del termine ricordato.
Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell’esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 14.50.
Mercoledì 16 marzo 2005. – Presidenza del presidente Domenico BENEDETTI VALENTINI, indi del vicepresidente Angelo SANTORI.
La seduta comincia alle 14.50.
Modifiche alla normativa sull’assicurazione contro gli infortuni domestici.
C. 3011 Volonté e abb.
(Seguito dell’esame e rinvio).
La Commissione prosegue l’esame, rinviato da ultimo, nella seduta del 9 marzo 2005.
Angelo SANTORI (FI), relatore, ricorda di avere espresso il proprio invito al ritiro, altrimenti parere contrario, relativamente agli emendamenti presentati (vedi Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 611 del 1o marzo 2005, pag. 122), mentre si è ancora in attesa del parere del rappresentante del Governo.
Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente, ritiene che, in assenza di obiezioni, si possa proseguire l’esame del provvedimento anche in assenza di un rappresentante del Governo.
La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Dario Galli 3. 1 e Gasperoni 4.1, l’articolo aggiuntivo Dario Galli 4. 01 e l’emendamento Dario Galli 6. 1.
Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente, avverte che il testo sarà subito trasmesso alle Commissioni competenti in sede consultiva.
Regolarizzazione di versamenti dei contributi e dei premi previdenziali e assistenziali obbligatori.
C. 655 Lucchese, C. 923 Lumia, C. 3037 Marras, C. 3827 Rossiello, C. 4140 Misuraca e C. 4392 Giuseppe Drago.
(Seguito dell’esame e rinvio).
La Commissione prosegue l’esame, rinviato da ultimo, nella seduta del 10 marzo 2005.
Luigi MANINETTI (UDC), relatore, rilevata l’esigenza del confronto con il Governo sulla materia in esame, ritiene opportuna una breve pausa di riflessione per consentire la verifica dei modi utili con cui perseguire gli obiettivi del provvedimento.
Dario GALLI (LNFP) sottolinea come il provvedimento in esame riguardi la vita di una miriade di piccole aziende che lavorano in regola, anche se devono a volte affrontare le difficoltà di mercato. Evidenziato il rilievo di tale realtà produttiva per il paese, invita la Commissione a porre la dovuta attenzione sull’esigenza di favorire una positiva conclusione dell’iter del provvedimento.
Emilio DELBONO (MARGH-U) ritiene che le condivisibili osservazioni del deputato Galli vadano indirizzate al Governo, in quanto i meccanismi di regolarizzazione contributiva e previdenziale caratterizzano l’indirizzo politico: sottolinea pertanto come il Governo debba assumere un chiaro orientamento in proposito.
Luigi MANINETTI (UDC), relatore, evidenziato come il testo in esame comporti non un condono ma una regolarizzazione contributiva, ritiene che le difficoltà concernenti le cartolarizzazioni inizialmente eccepite possano essere superate.
Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell’esame ad altra seduta.
Infermità da esposizione all’uranio impoverito.
C. 4924 Santori.
(Seguito dell’esame e rinvio).
La Commissione prosegue l’esame, rinviato nella seduta del 10 marzo 2005.
Andrea DI TEODORO (FI), relatore, rileva come, essendo stata istituita dal Senato una Commissione parlamentare di inchiesta sui casi di morte e gravi malattie che hanno colpito il personale militare italiano impiegato nelle missioni internazionali di pace, sulle condizioni della conservazione e sull’eventuale utilizzo di uranio impoverito nelle esercitazioni militari sul territorio nazionale, sia opportuno avvalersi delle risultanze di tale inchiesta ai fini del provvedimento in esame.
Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell’esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 15.50.

























